congedi parentali.giornalisti

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CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI
PER L’USO
di avvocato
Erika Lievore
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CONGEDO di MATERNITA’
(EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
DURATA ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO: 5 MESI (2 MESI
PRECEDENTI E 3 MESI SUCCESSIVI PARTO O FLESSIBILMENTE 1 MESE
PRIMA E 4 MESI DOPO IL PARTO). In caso di parto gemellare la durata del congedo di
maternità non varia. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
L’accordo integrativo Rai-Usigrai 2010-2013 prevede un mese in più. L’azienda consente
alle giornaliste di astenersi dal lavoro per maternità per un periodo di 4 mesi dopo il parto.
La legge prevede per la lavoratrice il diritto a un trattamento particolare: orari standard,
no a turni disagiati, no a trasferte, a meno che non sia lei a decidere di farli. Anche il Cnlg
sancisce, a particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di
gravidanza, il diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le
norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
DOMANDA DI MATERNITA’: PRESENTATA INPS TELEMATICAMENTE ENTRO
30 GIORNI DAL PARTO.
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TRATTAMENTO ECONOMICO: LAVORATRICE HA DIRITTO ALL’80% DELLA
RETRIBUZIONE GIORNALIERA CALCOLATA SULLA PAGA IMMEDIATAMENTE
PRIMA DEL CONGEDO. Indennità anticipata dal datore di lavoro in busta paga ma erogata
dall’INPS.
Il Cnlg all’art 24 prevede che durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per
gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione INTERA.
DIMISSIONI VOLONTARIE: Sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia le
dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante gestazione e fino ai primi TRE
ANNI (non più 1 anno) di vita bambino vengono sospese fino a che non sono CONVALIDATE
dal Servizio Ispettivo Ministero Lavoro e Politiche Sociali (Riforma Fornero).
Nel caso in cui la giornalista a tempo determinato entri in maternità fuori contratto, a
pagare l’indennità sarà l’Inpgi.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO: VIGE DALL’INIZIO DELLA GESTAZIONE FINO
AL COMPIMENTO DEL 1°ANNO DI VITA DEL BAMBINO IL DIRITTO ALLA
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO CON MEDESIME O EQUIVALENTI
MANSIONI.
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CONGEDO di PATERNITA’
ASTENSIONE PADRE LAVORATORE: ENTRO 5 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO IL
PADRE HA L’OBBLIGO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER UN GIORNO, ANCHE DURANTE
ASTENSIONE DELLA MADRE, retribuiti al 100% + ULTERIORE PERIODO DI DUE GIORNI
FACOLTATIVI (non più fruibili dalla madre che anticipa termine finale del congedo),
RETRIBUITI AL 100%. Non frazionabili a ore.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti
giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale
di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti
dal padre.
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della
madre.
Il padre ha inoltre diritto all’astensione nei tre mesi successivi al parto in caso di:
-morte della madre
-grave infermità della madre
-abbandono del figlio da parte della madre
-affidamento esclusivo del bimbo al padre
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CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE
FACOLTATIVA)
DURATA ASTENSIONE LAVORO: 10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI,
con un limite di sei mesi per la madre e sette mesi per il padre AUMENTABILI A 11 MESI
QUALORA PADRE LAVORATORE SI ASTENGA DAL LAVORO PER PERIODO
SUPERIORE 3 MESI, DA GODERE ENTRO I PRIMI 12 ANNI (NON PIU’ 8 ANNI)
DI VITA DEL FIGLIO. (In caso di parto gemellare tempi raddoppiati). Qualora vi sia un
unico genitore egli godrà dell’intero periodo.
Possono essere goduti contemporaneamente dai genitori in concomitanza ad ogni altro
congedo o permesso per allattamento della madre.
Ogni genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su
base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Tale fruizione è ammessa anche
nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale.
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Il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro nei termini fissati dalla contrattazione
collettiva e comunque con un preavviso non inferiore a 5 giorni (prima 15 giorni) e
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Soli 2 giorni di preavviso se il
congedo è su base oraria.
Ai genitori è data la possibilità di richiedere il part-time in alternativa al congedo
parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l’orario torna a tempo pieno.
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CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO: TRATTAMENTO ECONOMICO
TRATTAMENTO ECONOMICO: ENTRO I PRIMI 6 ANNI (NON PIU’3
ANNI) ETA’ DEL FIGLIO, PER UN PERIODO MAX DI 6 MESI, SPETTA 30%
RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA CONSIDERATA LA
RETRIBUZIONE DEL MESE PRECEDENTE.
DAI 3 AGLI 8 ANNI ETA’ FIGLIO, SE I GENITORI NON HANNO FRUITO
NEI PRIMI 3 ANNI, RETRIBUZIONE AL 30% SOLO SE REDDITO
GENITORE RICHIEDENTE E’ INFERIORE A 2,5 VOLTE TRATTAM.
MINIMO PENSIONE (CIRCA 16.5000 EURO).
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RIFORME MERCATO LAVORO
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LEGGE FORNERO: INTRODOTTO IN
VIA SPERIMENTALE PER ANNI 20132015 POSSIBILITA’ DI CONCEDERE ALLA
MADRE LAVORATRICE, PER 11 MESI
SUCCESSIVI AL CONGEDO DI
MATERNITA’ OPPURE IN ALTERNATIVA
AL CONGEDO PARENTALE, LA
CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING,
OVVERO PER LE SPESE RETE
PUBBLICA SERVIZI INFANZIA O
SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI. ANCHE
QUANDO CONGEDO PARENTALE GIA’
USUFRUITO IN PARTE.
EROGATO DALL’INPS VOUCHER PARI A
300 EURO MENSILI PER MASSIMO 6
MESI.
ACCESSO TRAMITE BANDI (20.000 EURO
/ANNO RISORSE DISPONIBILI)
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JOBS ACT: CONFERMATO ANNO 20142015 IN VIA SPERIMENTALE, TERMINE
11 MESI SUCCESSIVI CONGEDO DI
MATERNITA’ OPPURE IN ALTERNATIVA
AL CONGEDO PARENTALE, LA
CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY
SITTING, OVVERO SPESE RETE
PUBBLICA SERVIZI INFANZIA O
SERVIZI PRIVATIO ACCREDITATI.
ANCHE QUANDO CONGEDO PARENTALE
GIA’ USUFRUITO IN PARTE
EROGATO DALL’INPS VOUCHER DI 600
EURO MENSILI PER MASSIMO DI 6 MESI
DOMANDA ENTRO 31 DICEMBRE DI
OGNI ANNO
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IL JOBS ACT
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La NOVITA’ più importante è senz’altro quella del BONUS BEBE’ 2015 (che
nulla ha a che fare col Voucher Inps): destinato alle famiglie con figli nati o
adottati dal 2015 al 2017, con reddito complessivo annuo inferiore a 25.000€, ed
avrà un valore di 80€ mensili, che saranno raddoppiati per le famiglie con Isee
inferiore a 7.000€.
•
Infine, oltre a prevedere tutele più forti contro licenziamenti e finte dimissioni
dovute alla maternità, ha creato anche il nuovo istituto delle FERIE SOLIDALI:
ogni lavoratore potrà scegliere di devolvere una quota delle sue ferie a un collega
costretto ad assentarsi dal lavoro a causa della malattia del figlio minore.
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Carattere di universalità all’indennità di maternità (non più solo lavoratrici
dipendenti e poche autonome)
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TAX CREDIT per redditi inferiori ad una soglia e prestazioni assistenziali
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Accordi collettivi su flessibilità oraria-premi produttività- telelavoro
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RIPOSI E PERMESSI
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO: FINO COMPIMENTO 1° ANNO DI
VITA DEL BAMBINO, LAVORATRICI HANNO DIRITTO A DUE INTERRUZIONI
GIORNALIERE PER 2 ORE COMPLESSIVE AL GIORNO SE ORARIO E’ DI
ALMENO 6 ORE (SE INF. A 6 ORE, RIPOSO DI 1 ORA AL GIORNO). IN CASO
PARTO GEMELLARE ORE DOPPIE.
INDENNITA’: 100% PAGA ORARIA E CALCOLATE ANCHE NELLA 13MA E FERIE.
DOMANDA: AL DATORE DI LAVORO E ALL’INPS
Il padre ne ha diritto in ipotesi di: parto plurimo, situazione di single o vedovo, rinuncia
della madre.
Le ore di permesso di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001 sono espressamente considerate ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Pertanto, le ore fruite a tale titolo possono essere considerate nel
computo delle ore lavorative richieste per l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto.
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PERMESSI PER MALATTIA FIGLIO: DIRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI
- SE BIMBO HA MENO 3 ANNI: INTERA DURATA MALATTIA
- SE BIMBO HA TRA 3 E 8 ANNI: LIMITE DI 5 GIORNI/ANNO PER CIASCUN
GENITORE
TRATTAMENTO ECONOMICO: I PERIODI NON SONO RETRIBUITI MA SONO
COMPUTATI NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, ESCLUSI GLI EFFETTI DI FERIE,
13MA E GRATIFICA NATALIZIA. Le disposizioni sul controllo della malattia (fasce di
reperibilità) NON si applicano al periodo di congedo per malattia del figlio.
Oltre a quanto previsto dalla legge, l’integrativo Rai-Usigrai stabilisce che relativamente al
congedo per malattia del figlio, l’Azienda inoltre - fatte salve particolari esigenze produttive –
concederà ai giornalisti professionisti che ne facciano richiesta, uno o più periodi di permesso
non retribuito, fino a un periodo temporale massimo di astensione di trenta giorni per anno
solare, per comprovata grave malattia del figlio di età compresa tra i tre e i sei anni di età, che
necessiti della presenza del genitore. La concessione di tali permessi sarà, comunque,
subordinata al presupposto che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi
giorni per malattia del bambino. Il periodo temporale di astensione dal lavoro giustificato in
base a tali permessi non potrà essere computato ad alcun fine nell’anzianità di servizio.
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Congedi per eventi e cause particolari
(Art. 4 L 53/2000 - DPCM 278/2000)
Ogni lavoratore ha diritto a TRE giorni all’anno, retribuiti al 100%, in ipotesi di grave
infermità o decesso del coniuge o del convivente permesso per motivi personali, il permesso per
la donazione sangue e per la donazione di midollo osseo, i permessi per cariche pubbliche
elettive .
Ciascun lavoratore può inoltre godere di DUE anni, anche frazionati, per gravi motivi
familiari, la c. d. aspettativa, senza retribuzione e senza valenza sull’anzianità, salvo riscatto.
CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE (Art. 42 c.5 Dlgs
151/2001)
Durata: fino a due anni anche frazionati. Non è più richiesto lo stato di gravità da almeno 5
anni per il diritto al riconoscimento del congedo. Spetta in alternativa al padre o alla madre.
Ammesso il frazionamento fino alla giornata intera. NON AD ORE, necessaria la ripresa del
lavoro tra un periodo assenza ed il successivo.
Retribuzione: indennità pari all’ultima retribuzione prima del congedo con valenza
sull’anzianità a differenza della c.d. aspettativa. Non si maturano ferie, 13ma e TFR.
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Requisiti:
1) persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità
grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione
medica della ASL (art. 4, comma 1 L. 104/92);
2) mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di
disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore,
presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria
continuativa (circ. 155/2010).
3) può essere preso dal coniuge, dai genitori, dai figli e dai fratelli e sorelle del disabile da
assistere e, ancora, dal parente o dall'affine entro il terzo grado convivente.
PERMESSI RETRIBUITI
Questi permessi (da non confondersi con il congedo) vengono concessi per consentire al
lavoratore di assistere familiari con handicap in condizione di gravità. Il lavoratore ha diritto di
assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese
Possono usufruirne:
genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in situazione di gravità,
non ricoverati a tempo pieno;
parenti o affini entro il 2° grado, coniuge di soggetti con handicap in situazione di gravità, non
ricoverati a tempo pieno.
In caso di ricovero a tempo pieno del disabile non è possibile usufruire dei permessi per
assistenza.
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ASSISTENZA LEGGE 104/1992 PER FIGLI CON
HANDICAP
IN CASO DI BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ INFERIORE AI 3 ANNI:
DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DELLA ASTENSIONE FACOLTATIVA PER UN PERIODO
MASSIMO NON SUPERIORE A 36 MESI , IN MISURA CONTINUATIVA O FRAZIONATA. Tale
diritto è fruibile fino agli 8 ANNI ETA’ DEL FIGLIO.
IL CONGEDO «PROLUNGATO» DECORRE DAL TERMINE DEL PERIODO DI CONGEDO
PARENTALE ORDINARIO.
TRATTAMENTO ECONOMICO: SI HA DIRITTO AD UN’INDENNITA’ PARI AL 30% DELLA
RETRIBUZIONE PER TUTTO IL PERIODO.
PERMESSI GIORNALIERI/ MENSILI: IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PROLUNGATO LA
LAVORATRICE O, IN ALTERNATIVA, IL LAVORATORE PADRE HANNO DIRITTO A 2 ORE DI
PERMESSO GIORNALIERO RETRIBUITO IN CASO DI O.D.L. PARI O SUPERIORE A 6 ORE FINO AL
3° ANNO DI ETA’ DEL FIGLIO OPPURE TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE (ANCHE
FRAZIONABILI A ORE)
TRATTAMENTO ECONOMICO: IN CASO DI PERMESSI GIORNALIERI SPETTA
UN’INDENNITA’ ECONOMICA PARI ALLA RETRIBUZIONE PERDUTA E SI MATURANO FERIE E
13MA.
SIA IN UN CASO CHE NELL’ALTRO TALI DIRITTI SPETTANO A CONDIZIONE CHE IL
BAMBINO NON SIA RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO UN ISTITUTO
SPECIALIZZATO CHE NON RICHIEDA LA PRESENZA DEI GENITORI.
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ED ANCORA
BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ COMPRESA TRA I TRE E I DICIOTTO
ANNI
La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI
RETRIBUITI. UN GENITORE NE PUO’ GODERE ANCHE QUANDO L’ALTRO GENITORE E’ IN
ASTENSIONE FACOLTATIVA. E’ ANCHE POSSIBILE FRAZIONARE IN ORE I PERMESSI DI TRE
GIORNI PURCHE’NON SUPERINO LE 24 ORE MENSILI DI PERMESSO. I GIORNI DI PERMESSO
NON UTILIZZATI NON FANNO CUMULO CON QUELLI DEL MESE SUCCESSIVO.
DOMANDA INPS SU MODELLI PREDISPOSTI
NON E’ PIU’ RICHIESTA CONDIZIONE DELLA CONVIVENZA O ASSISTENZA CONTINUATIVA
ED ESCLUSIVA
Congedo biennale e tre giorni mensili possono essere fruiti nello stesso mese e per lo stesso
disabile ma non nelle stesse giornate.
BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ SUPERIORE AI DICIOTTO ANNI
La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI
RETRIBUITI. NON E’ PIU’ RICHIESTA PER I FIGLI, ANCHE MAGGIORENNI, LA CONDIZONE
DELLA CONVIVENZA O DELL’ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA.
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CONGEDI IN NUMERI
Complessivamente in Italia i congedi parentali richiesti sono l’89% delle madri contro
una quota pari all’11% dei padri, partendo dal 7,5% del 2008.
Sul totale italiano di 31.201 congedi parentali, sono 5.091 quelli richiesti dai papà
lombardi che hanno così usufruito di un'opportunità offerta loro dalla legge 53 in
vigore dall'anno 2000: il dato regionale assorbe ben il 17,3% del totale nazionale.
A cura di
Avv. Erika Lievore
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