A cura di Ezio Este ATS Cercare Lavoro

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A cura di Ezio Este ATS Cercare Lavoro
INDICE
Prima Parte: le leggi di maggior interesse penitenziario
1. Normativa di interesse penale
2. Leggi di interesse sul lavoro
3. Altre leggi di riferimento
Seconda Parte: Dal processo all’esecuzione della pena
1.
2.
3.
4.
Dal reato alla sentenza: uno schema riepilogativo
I tempi del processo
L’esecuzione della pena: introduzione
Le misure alternative alla detenzione
- La semilibertà
- L’affidamento in prova ai servizi sociali e in casi particolari
- La detenzione domiciliare
- La revoca delle misure alternative
5. Modello di istanza della libertà secondo la legge Simeoni
6. Il gratuito patrocinio e l’avvocatura d’ufficio
Parte terza: Glossario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La magistratura
Le tipologie di carcere
Posizioni giuridiche
Benefici e sanzioni sostitutive
Altri termini di uso comune
Sigle e abbreviazioni
Link e siti d’interesse
A cura di Ezio Este
ATS Cercare Lavoro
Le leggi di maggior interesse penitenziario
Normativa di interesse penale
Costituzione della Repubblica Italiana
Secondo l’articolo 27 della Costituzione:
“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra”.
Codice Penale. Codice Rocco del 1931
Il codice penale, attualmente vigente in Italia, conosciuto anche come “Codice Rocco” risale al
1931. Sebbene negli anni abbia conosciuto adattamenti e integrazioni rimane da più di 70 anni il
testo di riferimento del nostro ordinamento giuridico penale.
Nel 1998 è stata nominata con decreto ministeriale una commissione, presieduta dal Prof. Grosso,
con il compito di elaborare un progetto di riforma della parte generale del codice.
Nel novembre 2001, il Ministro della Giustizia ha firmato i decreti per la costituzione di un’altra
Commissione di studio per la riforma del Codice Penale. La commissione, presieduta dal Dr. Carlo
Nordio, dovrà concludere i lavori entro il 30 giugno 2002.
Riforma dell’Ordinamento Penitenziario Legge 26 Luglio 1975 n.354.
Questa legge, che va a sostituire l’Ordinamento penitenziario del 1931 (rivisto poi nel 1951), si
colloca come punto di svolta del sistema carcerario italiano.
Intenzione del legislatore era infatti quella di superare l’idea segregatrice della pena: vengono
introdotte le misure alternative come opzione al carcere (che tuttavia rimane il punto centrale del
sistema dell’esecuzione penale). Assume notevole importanza il ruolo del trattamento, viene
sottolineato il valore dell’istruzione e del lavoro come strumenti di risocializzazione.
Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l354_75.html
Legge Gozzini Legge 10 ottobre 1986 n.663.
Denominata “modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative della libertà” si pone come ulteriore passo in avanti nel solco dell’ordinamento
penitenziario del 1975 e annovera fra i principali intenti la logica della decarcerizzazione.
Fra le principali novità va menzionata la possibilità dell’ammissione alle misure alternative ab initio
(cioè senza entrare in carcere) per pene medio-brevi (da 6 mesi fino a tre anni).
Facilitazioni vengono inoltre indicate per il lavoro sia intramurario che extramurario e per l’accesso
ai benefici e alle misure alternative alla detenzione anche per chi deve scontare pene di lunga durata
o l’ergastolo.
Legge Simeone-Saraceni Legge 27 maggio 1998 n.165.
Con l’emanazione di questa legge si sono modificati alcuni elementi specifici dell’affidamento in
prova, della semilibertà e della detenzione domiciliare, nonché l’accesso alle misure stesse in una
prospettiva di ampliamento e decarcerizzazione.
Le legge, infatti, si propone da un lato il riequilibrio del sistema detentivo verso una maggiore tutela
delle fasce di condannati più deboli e sfavorite, dall’altro la decongestione degli istituti carcerari.
Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l165_98.html
Il Nuovo Regolamento Penitenziario DPR 230/2000
Il nuovo Regolamento Penitenziario, emanato a 24 anni dall’ultimo regolamento in materia (DPR
29/4/1976), si mostra estremamente aperto alle istanze rieducative. Prevede, in molti settori della
vita carceraria, numerose innovazioni favorevoli al miglioramento e all’umanizzazione della vita
dei detenuti e degli internati.
Numerose norme sono dedicate alla descrizione del trattamento penitenziario dando particolare
rilievo a strumenti quali l’istruzione scolastica, la formazione professionale, il lavoro ed
incoraggiando il mantenimento dei contatti con la famiglia di appartenenza.
Fra le novità va sottolineato come il corpo di Polizia Penitenziaria debba occuparsi anche del
trattamento dei detenuti, superando così la precedente posizione per cui gli agenti avevano quasi
esclusivamente funzioni di custodia e di polizia.
Anche in materia di condizioni edilizie il Regolamento prevede la necessità che ogni istituto abbia
locali nei quali svolgere attività comuni, culturali, sportive e di lavoro, in conformità con le
“raccomandazioni” del Consiglio d’Europa fondate sulle Regole Minime per il trattamento dei
detenuti redatte dall’ONU.
Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi2000/dpr230_00.html
Leggi di interesse sul lavoro
Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro Legge 28 Febbraio 1987
Questa legge ha provveduto a risolvere positivamente alcune questioni in tema di lavoro lasciate
irrisolte dalla Legge Gozzini.
L’articolo 19 di tale legge stabilisce, infatti, che “i detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi
alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e di internamento sono esonerati
dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell’internato, la direzione
dell’istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di
internamento”.
Legge 381/1991: Disciplina delle Cooperative Sociali.
La cooperativa sociale deve possedere come proprio scopo sociale quello di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La legge ne
individua due tipologie:
a) Gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
b) Svolgono attività lavorative (agricole, industriali, commerciali o di servizi)
Ogni cooperativa sociale deve essere costituita da almeno il 30% di lavoratori svantaggiati (in tale
categoria rientrano anche i condannati ammessi alle misure alternative), oltre che dai soci ordinari e
da eventuali soci volontari.
Per tutti i soci lavoratori svantaggiati la cooperativa sociale fruisce dello sgravio totale dei
contributi previdenziali e assistenziali.
Il testo integrale: http://www.minlavoro.it/terzosettore/legge381del91.htm
La Legge Smuraglia. Legge 22 giugno 2000 n. 193, recante “Norme per favorire
l’attività lavorativa dei detenuti.
Nata dall’esigenza di colmare una lacuna presente nella normativa sulle cooperative sociali,
secondo cui le facilitazione previste per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
riguardavano i detenuti in misura alternativa ma non quelli in carcere.
Dopo un cammino legislativo piuttosto tortuoso è stato approvato il testo di legge che prevede:
l’ammissione anche per le persone recluse o internate al regime di agevolazioni presente
nella normativa sulle cooperative sociali;
le riduzioni contributive anche per aziende pubbliche e private che organizzano attività
produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, limitatamente agli importi dovuti
per le persone detenute o internate;
concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumono detenuti per un periodo di tempo
non inferiore a 30 giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei
reclusi.
ampliamento degli sgravi fiscali a un periodo di sei mesi dopo la detenzione
Il testo integrale: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00193l.htm
Altre leggi di riferimento
Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90)
Testo Unico sull’immigrazione (DPR 286/98)
Legge sulle detenute madri (legge 40/2001)
Tempi e modi della celebrazione del processo
Il Giudizio Direttissimo
Quando c’è stato l’arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall’arresto il
P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell’arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l’arresto è già
stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo entro 15 giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato in caso di confessione.
Durante questa fase è sempre possibile chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Il giudizio immediato
Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al G.I.P. il giudizio immediato entro 90 giorni dall’iscrizione nel
registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30
giorni prima della data del processo.
Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio
abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.
Il giudizio abbreviato
Il rito abbreviato va chiesto al G.U.P.: se il giudice ritiene di possedere abbastanza elementi per decidere
immediatamente, consentirà la celebrazione del rito abbreviato.In tal caso, la pena è diminuita di un terzo.
Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati che prevederebbero la pena dell’ergastolo senza isolamento
diurno.
Il "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti)
È l’accordo, tra l’imputato e il P.M., sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle
attenuanti e della diminuzione per il rito, la pena non supera i due anni; deve essere richiesto all’udienza preliminare:
non è possibile proporlo al dibattimento.
Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico
Per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti
all’udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.
Il giudizio ordinario (è la forma normale di celebrazione del processo)
Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più giudici nella data
che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell’udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei
reati nei quali non è prevista l’udienza preliminare. Iniziata l’udienza, il P.M. e i difensori chiedono l’ammissione delle
prove.
Vengono interrogati prima i testimoni chiamati dall'accusa, poi quelli chiamati dalla difesa .L’imputato può chiedere di
essere esaminato o accettare l’esame se richiesto PM: in questo caso, dovrà rispondere alle domande dell’accusa, della
difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si
ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee.
Terminata l’acquisizione delle prove inizia la discussione, che si concluderà con la sentenza.
Appello e Cassazione
E’ possibile impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando appello alla Corte d’Appello
competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la
sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione) oppure fare ricorso alla Corte di Cassazione;
quando c’è stato un patteggiamento è possibile unicamente il ricorso alla Corte di Cassazione.
I termini per presentare l’impugnazione variano dai 15 ai 45 giorni.
I tempi delle indagini
Nel caso di restrizione in carcere dovuta ad arresto in flagranza di reato o a fermo di indiziato
di delitto, il giudice per le indagini preliminari (Gip) deve incontrare l’indagato entro 96 ore.
Deciderà quindi se convalidare l’arresto o il fermo o se rimetterlo in libertà.
Nel caso, invece, di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del Giudice l’indagato
dovrà essere interrogato entro 5 giorni.
La custodia cautelare può essere applicata quando vi è un rischio di reiterazione del reato, o
concreto pericola di fuga oppure rischio di inquinamento delle prove.
I termini massimi di durata della custodia cautelare variano dai tre mesi a un anno a seconda
della gravità del reato e decorrono dal giorno dell’arresto fino al rinvio a giudizio. Per casi
complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi durante lo svolgimento dei processi e
impugnati anche più volte.
I tempi della custodia cautelare (imputazione)
Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e
sospensioni, non può superare i 2 i 4 o i 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall’arresto
alla sentenza definitiva
L’esecuzione della pena. Introduzione
Entriamo ora nel campo dell’esecuzione penale. La posizione giuridica della persona da imputata è
divenuta definitiva e deve scontare la pena.
A questo punto viene aperta l’osservazione scientifica della personalità condotta dall’equipe della
casa di reclusione. L’equipe è composta da:
educatori
psicologo
direttore
agenti di polizia penitenziaria
L’osservazione scientifica della personalità si conclude con la relazione di SINTESI.
Questa relazione servirà al Magistrato di Sorveglianza cui è stata affidata la persona per decidere il
trattamento penitenziario.
Scopo del trattamento è la risocializzazione del detenuto e può prevedere lo svolgimento di attività
intramurarie o extramurarie.
Spetta invece al Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio, decidere se il detenuto
richiedente può usufruire dei benefici o essere sottoposto alle misure alternative alla detenzione.
Le misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione, introdotte nel 1975 dalla riforma dell’ordinamento
penitenziario e ampliate dalla legge Gozzini del 1986 e dalla Simeone-Saraceni del 1998 sono tre:
affidamento in prova, detenzione domiciliare, e semilibertà.
La Semilibertà
Che cos’è
Tecnicamente la semilibertà non è considerata una vera e propria misura alternativa alla detenzione ma una
delle modalità esecutive della pena.
Consiste nella la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere una attività lavorativa, di
studio o di volontariato per poi rientrarvi .
Come si richiede
presentando apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. La decisione sarà presa, secondo legge dopo 45
giorni, dal Tribunale di Sorveglianza.
Requisiti
Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena.
Per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P.: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti
aggravato, omicidio, etc.) occorre aver scontato almeno i 2/3 della pena.
Per gli ergastolani almeno 20 anni
Prescrizioni
Occorre osservare gli obblighi del programma (orario di uscita e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati
dal programma).
Affidamento in prova ai servizi sociali
Che cos’è
Consiste nell’uscita dal carcere per essere presi in carico dai Servizi Sociali (CSSA) presenti sul territorio
scontando al pena al domicilio o in un luogo di accoglienza.
Come si richiede
presentando apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. La decisione sarà presa, solitamente dopo 45
giorni, dal Tribunale di Sorveglianza.
Requisiti: pena inferiore ai tre anni per reati comuni
Per condanne di associazione può essere concesso solo se si è collaboratori di giustizia.
Il lavoro costituisce titolo preferenziale, ma non è formalmente condizione necessaria. E’ opportuno,
comunque, allegare alla domanda di affidamento una richiesta di assunzione fatta da un datore di lavoro in
possesso della necessaria affidabilità. Oppure l’iscrizione ad una scuola, a un corso professionale o a un
attività di volontariato.
prescrizioni (le più frequenti sono):
non allontanarsi dal proprio comune o provincia di residenza senza autorizzazione del Magistato
mantenere contatti periodoci, solitamenti quindicinali, con l’assistente sociale del CSSA
dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all’attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di
formazione professionale
rispettare gli orari in cui rimanere presso l’abitazione (di solito nelle ore notturne);
non frequentare pregiudicati
adoperarsi a favore delle vittime del reato
Affidamento in prova in casi particolari (per tossicodipendenti e alcooldipendenti)
Che cos’è
La possibilità di uscire dal carcere per seguire un programma terapeutico concordato con il Servizio Sanitario
(Ser.T per i tossicodipendenti o NOA per gli alcooldipendenti) o con strutture idonee (comunità di recupero).
Come si richiede
La richiesta di ammissione all’affidamento va rivolta alla Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di
esecuzione della pena e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una certificazione, rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, il programma
terapeutico, concordato con il paziente, da seguire e l’attestazione di idoneità dello stesso ai fini del recupero.
L’ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave
deficienza immunitaria (Art. 47 quater O.P., introdotto dalla Legge n° 231/99)
Che cos’è
A norma dell’art. 47 quater O.P. i condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza
immunitaria, i quali intendono intraprendere un programma di cura e assistenza, possono essere ammessi
all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare.
Come si richiede
L’istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o
dal servizio sanitario penitenziario che attesti le condizioni di salute e l’attuabilità del programma di cura e
assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai
casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le
modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza
La detenzione domiciliare
Che cos’è
Consente di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di cura o accoglienza
Come si richiede
L’istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. In taluni casi il Magistrato di Sorveglianza può
applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Requisiti
se la pena residua da scontare è compresa entro i quattro anni, se la persona si trova in una delle
seguenti condizioni:
• donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni che convivono con lei
• padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivono con lei, ma solamente se la
madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli
• condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
• età superiore ai sessanta anni e inabilità, anche parziale
• età inferiore ai ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia
Se la pena residua da scontare è inferiore ai due anni è possibile ottenere la detenzione domiciliare
se:
• non ricorrono i presupposti per concedere l’affidamento in prova al servizio sociale;
• il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare non commetterà altri
reati;
• il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell’art. 4 bis O.P
Può essere inoltre concessa anche quando la persona è in determinate condizioni che causano il
differimento della pena, ovvero quando il giudice può rimandare l’esecuzione della pena.
La revoca
Tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) se non vengono
rispettate le prescrizioni possono essere sospese dal Magistrato di Sorveglianza e la persona dovrà
ritornare (provvisoriamente) in carcere.
Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocare o meno la misura entro trenta giorni.
In caso di revoca, per tre anni non potrà essere più richiesto alcun beneficio, neppure i permessi
premio. Infine, il Tribunale di Sorveglianza valuterà quanta parte del periodo trascorso in
affidamento possa essere considerato come pena espiata.
Modello di istanza dalla libertà secondo la legge Simeoni
Al Pubblico Ministero
della Procura______________________
presso ___________________________
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________________
nat_ a ______________________________________ (____) il _____________ ________
residente a __________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________________
CHIEDE
relativamente alla pena di cui all'ordine di esecuzione allegato, di essere ammesso
al seguente beneficio:
Affidamento in prova al Servizio Sociale, ex art. 47 O.P.
Affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari, ex art. 94 T.U. 309/90
Sospensione esecuzione pena detentiva, ex art.90 T.U. 309/90
Detenzione domiciliare, ex art. 47ter O.P.
Semilibertà, ex art. 50 O.P.
Lo/la scrivente dichiara:
1.di svolgere la seguente attività lavorativa : _______________________________________
presso____________________________________________________________________
2.di seguire l'allegato programma terapeutico:_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.di svolgere la seguente attività utile al reinserimento sociale: ___________________________
__________________________________________________________________________
4.di effettuare la seguente attività di formazione/istruzione/perfezionamento:
__________________________________________________________________________
5.di svolgere la seguente attività di volontariato: _____________________________________
__________________________________________________________________________
6.di trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all'art.47ter, comma 1_______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
Dichiara altresì di avere effettivo domicilio in ____________________________ Prov. _______
Via ________________________________________________________ n._____________
Località ___________________________________________ tel. _____________________
presso cui essere reperibile per eventuali comunicazioni relativamente al procedimento in corso.
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuale variazione di domicilio.
Allega copia dell'ordine esecuzione pena con invito a costituirsi in carcere nonché la seguente
documentazione: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
FIRMA
__________________
_______________lì____________________
Il gratuito patrocino e la difesa d’ufficio
La difesa d’ufficio
Con la difesa d’ufficio lo Stato garantisce il diritto dell’indagato, dell’imputato o del condannato di
avere un legale che lo tuteli, qual ora non abbia un avvocato di fiducia.
Nonostante il ricorso alla difesa d’ufficio in Italia sia molto diffuso (più del 60 % degli imputati nei
processi penali ve ne fa ricorso) i risultati evidenziano una percentuale pari al 20% di assoluzioni
nelle difese d’ufficio a fronte di un 50% nelle cause sostenute dall’avvocato di fiducia.
Il 5 aprile del 2001 sono entrate in vigore le nuove norme che stabiliscono che gli avvocati iscritti
nelle liste d’ufficio devono aver conseguito un’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense
di appartenenza, al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale.
Presso ciascun capoluogo di distretto di Corte d’appello viene istituito un apposito ufficio che
fornisce i nominativi su richiesta dell’Autorità giudiziaria.
La difesa d’ufficio non è gratuita: l’assistito dovrà comunque provvedere a corrispondere
l’onorario al suo avvocato secondo tariffe prestabilite. La nuova legge tuttavia prevede che il
difensore di un indagato, o di un imputato o di un condannato che siano insolventi o irreperibili
possa richiedere allo Stato l’anticipazione del compenso dovuto.
Il gratuito patrocinio
Secondo l’articolo 24 della Costituzione “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”: il patrocinio a spese dello Stato o
gratuito patrocinio.
Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a lire 18.000.000 all’anno,
reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Questo limite aumenta di 2.000.000 di lire
per ogni persona convivente.
L’ammissione al patrocinio vale per l’indagato, per l’imputato e per il condannato, per ogni fase e
ogni grado del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse (spese processualie consulenti
tecnici).
Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale.
Nel 2001, una modifica alla legge precedente, oltre ad avere elevato il limite di reddito per
accedervi, ha snellito le procedure burocratiche per presentare l’istanza di ammissione.
Glossario
La Magistratura
Pubblico Ministero (P.M.)
Giudice delle Indagini
Preliminari (G.I.P.)
Tribunale del riesame o
“Tribunale della libertà”
Rappresenta l’accusa nei procedimenti penali e anche nella fase
di esecuzione della pena. Ha sostituito la figura del "giudice
inquirente".
È il magistrato che compie una prima valutazione sulle prove
raccolte dal pubblico ministero. Decide se sottoporre l’indagato ad
una misura cautelare, nel caso trasformando il fermo in arresto
È chiamato anche "Tribunale della libertà" e si occupa di valutare i
ricorsi contro la sottoposizione a misure cautelari (decide, per
esempio, se concedere o meno gli arresti domiciliari).
Giudice dell’Udienza
Preliminare (G.U.P.)
Spesso è lo stesso G.I.P., che in questa veste presiede l’udienza
preliminare, dove il procedimento penale può essere definito
immediatamente (attraverso il patteggiamento o il rito abbreviato),
oppure dove può esserci il rinvio a giudizio
Giudice Monocratico
Decide nei procedimenti penali riguardanti reati di piccola entità.
Tribunale Ordinario
È composto da cinque giudici e decide nei procedimenti
riguardanti reati che prevedono una pena fino ai venti anni di
reclusione.
Corte d’Assise
È composta da due giudici e da sette giurati popolari. Decide nei
procedimenti riguardanti reati che prevedono pene fino
all’ergastolo
Corte di Cassazione
È composta da tre giudici e decide sui ricorsi riguardanti vizi di
forma, inosservanze delle norme giuridiche, etc.
Giudice dell’Esecuzione
È' il giudice che ha emesso la sentenza definitiva di esecuzione
della pena e che si occupa, eventualmente, di modificarla per
effetto di cumuli, continuati, indulti, etc.
Giudice di Sorveglianza
È il magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività
interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha
competenza sulla concessione dei permessi di necessità e dei
permessi premio.
Tribunale di Sorveglianza
È composto da due giudici e da due esperti (assistenti sociali,
psicologi, etc.). Decide in merito alla concessione e alla revoca
delle misure alternative alla detenzione e della liberazione
anticipata.
Le tipologie di carcere
Carcere (o Istituto Penitenziario) È il nome generico con il quale si indicano gli istituti di custodia
preventiva, quelli per l’esecuzione delle pene e quelli per
l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Casa Mandamentale
Sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono detenute le
persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a
pene fino a un anno.
Casa Circondariale
Sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede di
Tribunale. Vi sono ristrette le persone in attesa di giudizio e quelle
condannate a pene inferiori ai due anni.
Casa di Reclusione o Casa Penale Sono gli istituti adibiti all’espiazione delle pene superiori a due anni.
In molte Case Circondariali c’è una "Sezione Penale" e, in alcune
Case di Reclusione, c’è una "Sezione Giudiziaria" destinata alle
persone in attesa di giudizio.
Carcere "Speciale" o
"Supercarcere"
Con questo nome furono chiamati gli istituti costruiti all’epoca del
terrorismo e poi destinati anche ai detenuti della criminalità
organizzata di tipo mafioso.
Ospedale Psichiatrico Giudiziario In questi istituti si trovano sia internati sia detenuti inviati in
"osservazione" per motivi psichiatrici..
Centro Diagnostico Terapeutico
Centro Clinico
In genere non sono istituti a sé stanti, ma sezioni autonome di Case
Circondariali o di Reclusione. In queste strutture i detenuti sono
sottoposti alle cure che non possono essere prestate loro nelle
infermerie delle varie carceri.
Istituto a Custodia Attenuata per
il Trattamento dei
Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.)
Sono istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel Testo Unico
sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono numerose attività per la
riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, anche in
collaborazione con Comunità Terapeutiche esterne al carcere.
Istituto Penale Minorile
Sono istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni),
sia in custodia cautelare, sia condannati alla pena della reclusione.
Casa di Lavoro
Alla Casa di Lavoro sono assegnate le persone dichiarate
"delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta
scontata la pena.
Colonia Agricola
Alla Colonia Agricola sono assegnate le persone dichiarate
"delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta
scontata la pena.
Casa di Cura e Custodia
In questi istituti sono "ricoverati" (una volta scontata la condanna),
per un periodo minimo di un anno, i condannati che hanno usufruito
di una diminuzione della pena a causa di una parziale infermità
mentale
.
Posizioni giuridiche
Detenuto (o carcerato, o
ristretto)
È’ il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un
Istituto di Pena, senza specificarne la posizione giuridica.
Fermato
È la persona "trattenuta" provvisoriamente, in attesa che il Giudice
delle Indagini Preliminari (G.I.P.) la interroghi e, in seguito, ne convalidi
il fermo oppure la rimetta in libertà. Il "fermo" può durare tre giorni, al
massimo.
Indagato
È la persona su cui è in corso un’indagine. Può ricevere, per ragioni di
tutela, " un avviso di garanzia" che la informa del procedimento in atto.
Imputato
È la persona "rinviata a giudizio" al termine dell’udienza preliminare,
quindi che attende di essere processata, (oppure che è sottoposta a
processo).
Appellante
È la persona, condannata nel processo di Primo Grado, che ha
presentato appello contro questa condanna (l’appello può essere
chiesto anche dal Pubblico Ministero). Può essere detenuta, oppure in
libertà.
Ricorrente
È la persona, condannata nel processo di Appello, che ha presentato
ricorso in Cassazione contro questa condanna (Il ricorso può essere
chiesto anche dal Pubblico Ministero). Può essere detenuta, oppure in
libertà.
Condannato o definitivo
È la persona su cui grava una condanna esecutiva. Se la condanna è
inferiore ai tre anni (o quattro, in alcuni casi) potrà scontarla all’esterno
del carcere, altrimenti deve quasi sempre essere incarcerata (fanno
eccezione i malati gravi e le madri con bambini di età inferiore ai tre
anni).
Internato
È la persona "prosciolta per vizio di mente" al processo, cioè ritenuta
incapace di intendere e volere a causa di un’infermità psichica totale.
In questi casi ne viene disposto l’internamento, in un Ospedale
Psichiatrico Giudiziario, per un periodo di 5 o di 10 anni, al termine del
quale se ne rivaluta la "pericolosità sociale". Se l’internato non risulta
più essere "socialmente pericoloso" viene rimesso in libertà, in caso
contrario deve trascorrere un nuovo periodo di internamento.
Assegnato a una misura di
sicurezza detentiva
È la persona che, terminata di scontare la pena della reclusione, deve
ancora trascorrere un periodo (di due, tre, oppure cinque anni) in una
struttura detentiva, che dovrebbe garantirne il reinserimento sociale e
lavorativo.
A misure di sicurezza vengono assegnati i condannati riconosciuti
"delinquenti abituali o professionali". Sono la Casa di Lavoro, la
Colonia Agricola, la Casa di Cura e Custodia.
Benefici e sanzioni sostitutive
"Articolo 21"
Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno",
perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o
studiare.
Arresti domiciliari
Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati.
Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione
preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati
alla gravità del reato contestato.
Arresti domiciliari
ospedalieri
Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere
assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in
ospedale.
Liberazione anticipata
È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata,
concesso ai detenuti quale riconoscimento della "buona condotta" mantenuta.
Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione
domiciliare.
Liberazione
condizionale
Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha
scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la
pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione
condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane
da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al
termine di questo periodo.
Libertà controllata
È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta
essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non
pagata.
Libertà vigilata
Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la
scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene
imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche
ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica
Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite
dall’autorità di Pubblica Sicurezza.
Licenza
Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà,
oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono
avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere
45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla
scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.
Permesso di necessità
Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi famigliari di
particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati, etc.
Permesso premio
Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una
parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per
coltivare interessi famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono
trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.
(Segue…)
Rinvio obbligatorio
dell’esecuzione della
pena
L’esecuzione della pena detentiva è rinviata quanto deve aver luogo contro
una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche
quando a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano
incompatibili con il carcere.
Rinvio facoltativo
dell’esecuzione della
pena
L’esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quanto deve aver luogo
contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può
essere rinviata anche quando è a carico di una persona in condizioni di grave
infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.
Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena
Sospensione
non
supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano
condizionale della pena
nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella
nuova.
Sospensione di pena in
attesa dell’affidamento
Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione
all’affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave
pregiudizio" per la situazione personale o famigliare del condannato.
Amnistia
L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione
dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad
essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e,
comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in
amnistia.
Indulto (o condono)
L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può
essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una
pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.
Grazia
Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma
in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere
individuale, mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato
condonato.
Altri termini di uso comune
"4 bis"
Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Norma introdotta nel 1991, che rende
più difficile l’accesso ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione, previsti
dalla legge penitenziaria, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione,
omicidio, traffico di droga) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi
(sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, associazione
mafiosa).
"41 bis"
Articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Regime di sospensione delle regole di
trattamento previste dall’Ordinamento Penitenziario. Conosciuto anche come
"carcere duro". Introdotto nel 1992, per contrastare la criminalità mafiosa, doveva
rimanere in vigore fino al 1995. Nel ‘95, una legge l’ha prorogato, fino al 1999; nel ’99
è stato di nuovo prorogato, fino all’anno 2003. Può essere applicato a tutti i
condannati per reati inclusi nell’articolo 4 bis, se vi sono "motivi di sicurezza" che lo
richiedano.
"416 bis"
Articolo 416 bis del Codice Penale, che prevede e punisce il reato di associazione a
delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un reato che preclude l’accesso a tutti i
benefici e le misure alternative alla detenzione, tranne nel caso che il condannato
collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti
i fatti sono già stati accertati.
Alta Sicurezza
(A.S.)
È’ una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo
associativo (mafia, traffico di droga, etc.), che sono sottoposti ad una sorveglianza
più stretta rispetto ai detenuti comuni.
Area penale
esterna
Indica il complesso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, al
lavoro esterno ed ai benefici "extramurari", ma anche le attività che queste persone
svolgono, che sono comunque modi di espiazione della pena.
Attività
extramuraria
È’ l’attività che i condannati possono svolgere all’esterno del carcere: i permessi
premio, il lavoro esterno, la semilibertà, etc.
Attività
intramuraria
È l’attività (scolastica, lavorativa, culturale, sportiva) che si svolge all’interno del
carcere con finalità di risocializzazione dei detenuti
Attività
trattamentale
Comprende sia l’attività intramurale sia quella extramuraria (benefici e misure
alternative) in un progetto complessivo di risocializzazione
Casellario
È il "deposito" del carcere dove ogni detenuto conserva gli oggetti che non gli
consentono di tenere in cella. Li potrà ritirare al momento della scarcerazione.
Cellulare
È il furgone blindato per il trasporto dei detenuti.
(Segue…)
Continuato
Provvedimento giuridico che consente di avere diminuzioni di pena, anche
sostanziose, nel caso in cui si siano commessi più reati della stessa natura in un arco
di tempo ristretto. (Ad esempio, il caso del tossicodipendente che rubava ogni giorno
per comperarsi la droga).
Cumulo
Il cumulo giuridico delle pene, invece, comporta la somma matematica di tutte le
singole condanne: chi ha compiuto, ad esempio, venti furti di modesta entità, giudicati
in processi separati, può ritrovarsi con una pena complessiva di 20 o 30 anni.
È il modulo con il quale si richiedono un’infinità di cose, all’interno del carcere: dai
colloqui con gli operatori, al lavoro, agli acquisti di prodotti non compresi nella lista
della spesa.
Domandina
Essere nei termini Significa aver scontato una parte sufficiente della pena per poter accedere ai benefici
ed alle misure alternative della detenzione.
Fornitura
Sono i prodotti per l’igiene personale e la biancheria che sono consegnati ad ogni
persona arrestata: lenzuola, coperta, sapone, etc.
Fungibilità della
pena
Si applica nel caso in cui si sia trascorso in carcere un certo periodo di custodia
cautelare e poi, al processo, sia arrivata un’assoluzione. In questo caso, il periodo
d’ingiusta detenzione può essere detratto da un’eventuale pena successivamente
subita.
Gruppo (o équipe) È l’insieme degli operatori incaricati di seguire il percorso detentivo del condannato:
educatore, psicologo, assistente sociale, etc.
di Osservazione
Matricola
È l’Ufficio Anagrafe del carcere, dove sono conservati tutti gli atti giuridici che
riguardano ogni detenuto.
Nuovo giunto
Si chiama in questo modo la persona che arriva in carcere e deve essere
immatricolato e poi alloggiato.
Protetti
I "protetti" sono detenuti che non possono vivere nelle sezioni comuni perché hanno
tenuto comportamenti contrari all’etica della maggioranza della popolazione detenuta
(collaborare con la giustizia, compiere reati di natura sessuale, in special modo la
pedofilia). Sono quindi riuniti in apposite sezioni e non hanno contatti con gli altri
detenuti.
Rapporto
È un rilievo disciplinare a carico dei detenuti, di solito contestato da un agente.
Produce l’avvio di un procedimento disciplinare che può sfociare in una sanzione, tipo
il richiamo o l’isolamento. Inoltre il rilievo disciplinare comporta la mancata
concessione dello sconto di pena per la buona condotta.
Saletta
La saletta è un luogo nel quale, a ore prestabilite del giorno, è possibile ritrovarsi in
gruppo per fare giochi e altro.
Scopino
È l’addetto alle pulizie degli spazi comuni: corridoi, docce, salette, etc. In genere,
questo lavoro viene svolto a turno da tutti i detenuti. È pagato, anche se poco…
(Segue…)
Sintesi
È una relazione che comprende notizie sul comportamento tenuto da ogni detenuto durante
la sua permanenza in istituto e anche un’indicazione su quello che potrà essere il prosieguo
del suo percorso detentivo (eventualmente anche in misura alternativa).
Socialità
Indica il tempo da trascorrere in compagnia all’infuori delle attività di lavoro o di studio. La
socialità, quindi, viene fatta nelle celle, all’ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure
nella "saletta".
Spesino
È l’addetto alla consegna della spesa, che deve essere ordinata tramite un apposito modulo
allo spaccio interno, chiamato "sopravvitto".
Terminale
È il posto di guardia di ogni "blocco", o "sezione" detentiva. Vi lavorano uno o più agenti, che
registrano gli ingressi e le uscite dei detenuti, li perquisiscono, etc.
Tradotta
È un vagone ferroviario allestito appositamente per il trasporto dei detenuti: ha i finestrini
bloccati, panche di legno invece dei sedili, etc.
Traduzione Trasferimento di detenuti, effettuato con un furgone blindato ed una scorta, in occasione di
processi o di altre eventualità che ne richiedono la presenza all’esterno del carcere.
Transito
È una cella, o più spesso un camerone, che ogni istituto allestisce per ricevere i detenuti "di
passaggio", che sono destinati ad altre carceri e, per vari motivi, vengono temporaneamente
"appoggiati" in quel luogo.
Sigle e abbreviazioni
A.S.
Sezione detentiva di Alta Sicurezza
C.A.T.T.
Sezione a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti
C.C.
Casa Circondariale
C.C.F.
Casa Circondariale Femminile
C.D.T.
Centro Diagnostico Terapeutico, più comunemente detto "Centro Clinico"
C.L.
Casa di Lavoro
C.p
Codice penale
C.p.p.
Codice di procedura penale
C.R.
Casa di Reclusione
C.R.F.
Casa di Reclusione Femminile
C.S.S.A.
Centro di Servizio Sociale per Adulti
C.T.
Comunità Terapeutica per tossicodipendenti
D.A.P.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
E.I.V.
Elevato Indice di Vigilanza (relativo a detenuti singoli, o anche a gruppi)
G.I.P.
Giudice delle Indagini Preliminari
G.S.
Grande Sorveglianza (applicata a detenuti singoli, o anche a gruppi)
G.U.P.
Giudice dell’Udienza Preliminare
I.C.A.T.T.
Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti
I.P.M.
Istituto Penale Minorile.
I.P.P.
Istituto di Prevenzione e Pena
M.O.F.
Manutenzione Ordinaria Fabbricati
N.C.P.
Nuovo Complesso Penitenziario
O.P.
Ordinamento Penitenziario (Legge 354/75)
O.P.G.
Ospedale Psichiatrico Giudiziario
P.M.
Pubblico Ministero
(Segue…)
R.E.
Regolamento di Esecuzione dell’O.P. emesso tramite Decreto Presidente
Repubblica.
S.G.
Sanatorio Giudiziario
Ser.T.
Servizio tossicodipendenze
T.U di P.S.
T.U. 286/98
Testo Unico di Pubblica Sicurezza
Testo Unico sull’immigrazione
T.U. 309/90
Testo Unico sugli stupefacenti
U.C.G.M.
Ufficio Centrale Giustizia Minorile
Siti d’interesse
Per realizzare questo lavoro materiale preziosissimo (soprattutto per quanto riguarda il glossario) è stato
attinto dal Centro di Documentazione della C.R. Due Palazzi di Padova, realizzato dalla redazione del
giornale Ristretti Orizzonti.
Il sito www.ristretti.it è costantemente aggiornato sulle ultime novità in materia, e presenta diverse
sezioni ricche di contributi fra cui alcune dedicate al lavoro.
www.giustizia.it E’ il sito ufficiale del Ministero della giustizia. Non è molto aggiornato, però ha una
sezione (pianeta carcere) contenente le normative vigenti e i dati sulla popolazione penitenziaria forniti
dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria.
www.comune.jesi.an.it E’ il sito del comune di Jesi che ha deciso di raccogliere, in una forma agile e
facilmente consultabile, tutte le serie delle Gazzette Ufficiali della Repubblica.
www.agesol.it E' il sito dell'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro. Si possono trovare notizie utili sia per
detenuti o ex detenuti che cercano lavoro le per imprese che lo offrono. Offre anche un servizio di
consulenza giuridica on line.
Altri siti contenenti normative, commenti e notizie pertinenti al mondo carcerario sono:
www.governo.it
www.parlamento.it
www.diritto.net
www.gazzettaufficiale.it
www.vita.it