Gestione Correzioni Istruzioni operative

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Gestione Correzioni Istruzioni operative
Titolo: Gestione Correzioni
Data creazione: 07/2015
Tipo di documento: Istruzioni operative
Revisione n.
Gestione Correzioni
Istruzioni operative
CAF Do.C. Spa
Sede amministrativa: C.so Francia, 121/D
12100 Cuneo
Tel. 0171 700700 – Fax 800 136818
www.cafdoc.it – www.opendotcom.it
[email protected]
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Titolo: Gestione Correzioni
Data creazione: 07/2015
Tipo di documento: Istruzioni operative
Revisione n.
SOMMARIO
MODELLI 730 RETTIFICATIVI ...................................................................................................................................... 3
MODELLI 730 INTEGRATIVI ......................................................................................................................................... 5
ALTRE CORREZIONI ..................................................................................................................................................... 6
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MODELLI 730 RETTIFICATIVI
L’utilizzo di questa tipologia di dichiarazione è contemplato esclusivamente per errori commessi
dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Come da proroga comunicata dall’Agenzia delle Entrate, il termine per la trasmissione delle
dichiarazioni rettificative senza applicazione di sanzioni è fissato per il 2015 al 23 luglio.
CAF Do.C. gestirà le richieste di modelli 730 rettificativi, come di seguito descritto, arrivate
entro le ore 12.00 del 23 luglio p.v.
E’ possibile utilizzare il modello 730 rettificativo:
-
nel caso in cui la correzione, in termini di imposta, è a svantaggio del contribuente.
-
per inserire la rateazione delle imposte dovute quando il sostituto d’imposta non ha
ancora eseguito le operazioni di conguaglio;
per azzerare o versare in misura inferiore sia la prima che la seconda rata di acconto.
Per la riduzione o l’azzeramento della sola seconda rata di acconto IRPEF o cedolare secca sarà
possibile comunicare al sostituto d’imposta entro il 30 settembre la propria scelta utilizzando il
modello 730/2015 Riduzione acconto di novembre senza intervenire sulla dichiarazione.
ASPETTO OPERATIVO
La procedura di gestione delle dichiarazioni rettificative è la seguente:
1)
Il soggetto incaricato dovrà inviare una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected]
contenente:
-
nell’oggetto: codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
-
nel corpo: una chiara descrizione dell’errore riscontrato nel modello 730 originario e la
precisazione della responsabilità esclusiva dello studio. Sarà necessario indicare anche
il tipo della rettifica apportata specificando:
● codice “1” errori che non comportano l’apposizione del visto di conformità infedele da parte di
CAF Do.C. (ad esempio riscontrati quindi sui quadri: A, B, familiari a carico, ecc.);
● codice “2” errori che comportano l’apposizione del visto di conformità infedele da parte di CAF
Do.C. (ad esempio riscontrati quindi sui quadri: C, E, prospetto di liquidazione, ecc.);
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● codice “3” sia errori che comportano l’apposizione del visto di conformità infedele sia errori che
non comportano l’apposizione del visto di conformità infedele da parte di CAF Do.C.
-
in allegato: copia della bozza del modello 730 rettificativo, comprensivo del prospetto di
liquidazione, elaborato con il proprio software.
2)
CAF Do.C. comunicherà allo studio l’abilitazione alla trasmissione del modello 730
rettificativo attraverso l’invio di una e-mail solo dopo aver ricevuto i dati riportati al punto 1);
3)
Il soggetto incaricato dovrà verificare preventivamente che il sostituto d’imposta non
abbia ancora effettuato i conguagli relativi al 730-4 originario. Nell’eventualità in cui
tale situazione non si verifichi il soggetto incaricato provvederà al pagamento della sola
sanzione, come previsto dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 175/2014, versandola con
modello F24 intestato a CAF Do.C. Via Cervino n. 50 – 10115 Torino – C.F. 07791270015.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 30/07/2015 ha chiarito che, nella
predisposizione del relativo mod. F24, si deve utilizzare il codice tributo “8925” e che nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si
deve riportare il codice fiscale del contribuente, unitamente all’indicazione nel campo
“codice identificativo ” del codice “73”.
4)
Il soggetto incaricato dovrà procedere con la trasmissione del file telematico a CAF
Do.C. per il nominativo abilitato, prelevare la dichiarazione corretta, stamparla e
consegnarla all’interessato conservandone copia sottoscritta dal contribuente.
Successivamente al 23 luglio e fino al 10 novembre 2015 lo studio che dovesse riscontrare sulla
dichiarazione originaria già presentata nei termini errori o omissioni allo stesso imputabili, la cui
correzione in termini di imposta comporti un minor credito o un maggior debito, potrà proporre al
contribuente che concordi, di regolarizzare spontaneamente con la presentazione di un modello
Unico P.F. :
-
correttivo nei termini se presentato entro il 30 settembre;
-
integrativo se presentato successivamente a tale scadenza.
In questa evenienza il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei
relativi interessi mentre lo studio beneficerà di una riduzione delle sanzioni applicabili potendo
godere dell’istituto del ravvedimento operoso come previsto dall’art. 13, comma 1, lettere da a) a c)
del Decreto Legislativo n. 472/97 aggiornato con la Legge di Stabilità in vigore dal 2015 (tabella
riepilogativa), in luogo della sola sanzione ridotta nella misura prevista dall’articolo 13 comma 1,
lettera b) del richiamato Decreto.
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Il calcolo del ravvedimento operoso decorrerà dal 23 luglio 2015.
Nel caso in cui il contribuente non concordasse con lo studio né per la presentazione di un modello
rettificativo, né di un modello Unico P.F. chi presta l’assistenza fiscale presenterà la
“Comunicazione dei dati relativi alla rettifica” disciplinata dall’articolo 6, comma 1 del Decreto
Legislativo 175/2014.
Ricordiamo che il contribuente potrà sanare eventuali errori o omissioni a lui imputabili, la
cui correzione in termini di imposta comporti un minor credito o un maggior debito rispetto al 730 di
origine, esclusivamente presentando un modello Unico P.F.
MODELLI 730 INTEGRATIVI
L’utilizzo di questa tipologia di dichiarazione è contemplato quando il contribuente si accorge di
non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
A FAVORE – CODICE 1
L’utilizzo di questa tipologia di dichiarazione è prevista quando nella dichiarazione 730 originaria
presentata vengono riscontrati omissioni o errori la cui correzione comporta un maggior
rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione di ogni singola voce
d’imposta.
Anche il contribuente che abbia trasmesso direttamente all’Agenzia delle entrate la propria
dichiarazione precompilata potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione integrativa –
codice 1.
Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative è fissato dall’Amministrazione
finanziaria al 25 ottobre 2015.
CAF Do.C. gestirà i modelli 730 integrativi dal 10 settembre al 25 ottobre 2015.
Per le istruzioni operative di gestione si rimanda ad una specifica e successiva informativa.
DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA ERRATI – CODICE 2
L’utilizzo di questa tipologia di dichiarazione è prevista quando, la dichiarazione modello 730
originaria riporta errori relativi alla sola identificazione del sostituto d’imposta che abbiano
impedito l’effettuazione dei conguagli.
CAF Do.C. gestisce questa tipologia di modello attraverso la compilazione del modulo di
richiesta Cambio sostituto (si veda “Altre correzioni”).
Si precisa che sarà possibile gestire i moduli di richiesta Cambio sostituto anche per la correzione
di modelli 730 precompilati trasmessi direttamente dal contribuente a partire dal 28 luglio p.v.
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Per questa particolare gestione contattare CAF Do.C.
DATI DEL SOSTITUTO ERRATI CON INTEGRATIVA A FAVORE - CODICE 3
L’utilizzo di questa tipologia di dichiarazione è prevista quando la correzione contempla
contemporaneamente le tipologie codice 1 e codice 2.
CAF Do.C. gestisce questa tipologia di modello attraverso la compilazione del modulo di
richiesta Cambio sostituto (si veda “Altre correzioni”) e con la successiva presentazione di
una dichiarazione integrativa a favore – codice 1.
ALTRE CORREZIONI
Sul Software di collegamento, accessibile da Consolle Dot Com o presente nella home page del
sito www.opendotcom.it, sono disponibili, selezionando il pulsante “Richieste a CAF Do.C.”, i
moduli on-line per la richiesta delle seguenti correzioni:
CAMBIO SOSTITUTO: consente l’indicazione di un sostituto d’imposta diverso da quello
indicato nella dichiarazione dei redditi, attivo fino al 25 ottobre 2015.
VARIAZIONE DATI SOSTITUTO: Consente l’indicazione di dati riguardanti il sostituto
d’imposta diversi da quelli indicati nella dichiarazione dei redditi (denominazione, indirizzo,
città, prov.), attivo fino al 25 ottobre 2015.
Compilare i moduli di richiesta e cliccare sul pulsante “Conferma e invia richiesta”: CAF Do.C. si
impegna ad apportare le correzioni richieste entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei
moduli.
Dal Software di collegamento è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste
(“Richiesta compilata”, “In lavorazione” ed “Evasa”).
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