Condizioni di attuazione per partner commerciali
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Condizioni di attuazione per partner commerciali
Condizioni di attuazione per partner commerciali I. Introduzione In questo documento il termine "Partner commerciale" descrive l'unità economica, per esempio commercianti, importatori o agenti, con cui l'aderente alla BSCI, intrattiene un rapporto commerciale e tramite la quale intende diffondere i principi del Codice BSCI a possibili produttori da monitorare. Con la firma delle presenti condizioni di attuazione, i partner commerciali accettano i valori e i principi del Codice di condotta BSCI o di un codice equivalente e si impegnano ad adottare all'interno della propria sfera di influenza tutte le misure adeguate che possono essere ragionevolmente pretese per il loro rispetto. Il rinvio di questo documento al Codice di condotta BSCI include tutti i codici di condotta paragonabili e il relativo sistema. Il termine partner terzo citato in questo documento indica partner commerciali della persona che firma le presenti condizioni di attuazione Partner commerciali che hanno firmato le presenti condizioni di attuazione non sono soggetti al processo di monitoraggio BSCI. L’aderente alla BSCI si riserva tuttavia il diritto di includerli se ciò viene considerato importante a seguito della procedura di due-diligence dell’aderente alla BSCI; in questo caso il partner commerciale deve firmare le condizioni di attuazione per produttori. II. Obblighi relativi al commercio socialmente responsabile 2.1. Conformemente agli obblighi stabiliti nel Codice di condotta BSCI, i partner commerciali collaborano con l’aderente alla BSCI e con i loro partner terzi e intrattengono un dialogo aperto e costruttivo con gli stakeholder allo scopo di applicare il Codice di condotta BSCI. © Copyright 2014 by FTA – Foreign Trade Association, Bruxelles Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 1/4 2.2. I partner commerciali comunicano attivamente all'interno della loro azienda e ai partner terzi la loro adozione del Codice di condotta BSCI. 2.3. I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi di promuovere il completo rispetto del Codice di condotta BSCI. 2.4. I partner commerciali dispongono dei metodi e di sufficienti risorse per ottemperare ai loro obblighi relativi al Codice di condotta BSCI. 2.5. I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi di promuovere il completo rispetto del Codice di condotta BSCI e, all'interno della loro sfera di influenza, di attuare misure adeguate necessarie a estendere il campo di applicazione del Codice di condotta BSCI ai loro partner terzi. 2.6. I partner commerciali riconoscono che la violazione dei valori e dei principi del Codice di condotta BSCI e/o qualsiasi infrazione alle presenti condizioni di attuazione rappresenta per l’aderente alla BSCI un motivo sufficiente per interrompere il suo rapporto commerciale con i partner commerciali firmatari. In questo caso, l'onere della prova spetta all’aderente alla BSCI o ai partner terzi. III. Ancoraggio della responsabilità sociale nella cultura aziendale 3.1. I partner commerciali non devono mettere i loro partner terzi in una condizione (per es. a seguito della prassi di approvvigionamento come prezzo e/o termini di fornitura) che impedisca loro di rispettare il Codice di condotta BSCI. 3.2. Il settore Acquisti e altri reparti importanti (o persone singole) devono essere formati e motivati in modo da permettere loro di contribuire all'ancoraggio nella cultura aziendale dei principi del commercio responsabile. IV. Collaborazione ed empowerment nella catena di fornitura 4.1. I partner commerciali si impegnano a formare e promuovere i propri collaboratori creando così le abilità necessarie per rispettare e conservare i principi del Codice di condotta BSCI. 4.2. I partner commerciali si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto con i relativi partner terzi sulle loro abilità nel rispettare il Codice di condotta BSCI e si impegnano ad aiutarli ad adempiere queste aspettative. © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 2/4 4.3. I partner commerciali promuovono la collaborazione attiva tra la direzione aziendale e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione di sistemi e procedure che portano al successo dell'attuazione del Codice di condotta BSCI. V. Due diligence nella catena di fornitura 5.1. I partner commerciali si impegnano ad adottare la diligenza necessaria per quanto riguarda (a) la valutazione degli effetti negativi reali e potenziali della loro attività commerciale sui valori e sui principi del Codice di condotta BSCI; (b) la determinazione dei punti nella catena di fornitura in cui possono emergere i rischi maggiori di questi effetti negativi e (c) la reazione a questi rischi con l'obiettivo di evitarli o fronteggiarli conformemente al Codice di condotta BSCI. 5.2. I partner commerciali raccolgono e valutano informazioni affidabili in merito al comportamento responsabile della loro azienda e dei partner terzi e tengono a disposizione i documenti necessari a dimostrare che hanno agito con diligenza. 5.3. I partner commerciali richiedono ai loro partner terzi la presentazione di rapporti regolari in merito ai loro progressi nell'attuazione e nel rispetto del Codice di condotta BSCI, nonché in merito all'efficacia della loro reazione agli effetti negativi sui valori e principi del Codice di condotta BSCI che hanno probabilmente contribuito a determinare. 5.4. Nel limite del possibile, i partner commerciali devono realizzare un efficace meccanismo di ricorso a livello di azienda per persone singole e comunità colpite dagli aspetti negativi delle loro attività. VI. Gestione dell'informazione 6.1. I partner commerciali presentano rapporto all’aderente alla BSCI, su richiesta, in merito al loro piano di attuazione e al miglioramento continuo dei propri partner terzi, nonché in merito all'efficacia di tutte le misure volte alla lotta contro gli effetti negativi sui valori e principi del Codice di condotta BSCI in cui sono probabilmente coinvolti. 6.2. I partner commerciali si impegnano a capire le richieste dei potenziali stakeholder interessati, ai quali devono eventualmente chiedere consigli, e a consultare esperti attendibili e indipendenti a livello esterno. Ciò comprende anche la verifica del processo di attuazione da parte di governi, società civile e rappresentanti dei lavoratori. 6.3. I partner commerciali si impegnano a informare tempestivamente l’aderente alla BSCI in merito a ogni comportamento scorretto dei loro partner terzi di cui vengono a conoscenza e che può provocare conseguenze negative sui valori e principi del Codice di comportamento BSCI. © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 3/4 Firma del/della rappresentante autorizzato/a della ditta Data della firma Nome della ditta Nome del/della rappresentante autorizzato/a della ditta © Copyright FTA 2014 Terms of Implementation BSCI Business Partners - Public Document V. 1/2014 4/4