Condizioni di attuazione per produttori

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Condizioni di attuazione per produttori
Condizioni di attuazione per
produttori
I. Introduzione
In questo documento, il termine "Produttore" descrive il partner commerciale nella catena di
fornitura di un aderente alla BSCI che fabbrica merci (alimentari o non alimentari) o produce
materie prime e che a seguito dell'esame di due-diligence dell'aderente alla BSCI, oppure
del partner commerciale, è stato inserito nella procedura di monitoraggio BSCI.
La decisione di inserire un produttore nella procedura di monitoraggio BSCI può essere presa
direttamente dall’aderente alla BSCI o indirettamente da un partner commerciale
dell’aderente alla BSCI.
L’aderente alla BSCI si riserva il diritto di inserire o escludere in ogni momento il produttore
dalla procedura di monitoraggio sulla base della sua definizione dei rischi.
Con la firma delle condizioni di attuazione, i produttori accettano i valori e i principi del
Codice di condotta BSCI e si impegnano ad attuare misure adeguate per rispettare i principi
del Codice di condotta BSCI.
Inoltre, essi obbligano i loro partner commerciali principali ad agire in modo responsabile.
II. Obblighi relativi al commercio socialmente
responsabile
2.1.
Conformemente agli obblighi stabiliti nel Codice di condotta BSCI, i produttori
collaborano con l’aderente alla BSCI e intrattengono un dialogo aperto e costruttivo con gli
stakeholder allo scopo di applicare il Codice di condotta BSCI.
2.2.
I produttori comunicano attivamente all'interno della loro azienda e ai partner
commerciali la loro adozione del Codice di condotta BSCI. I produttori espongono il Codice
di condotta BSCI in un luogo accessibile a tutti e nella lingua locale.
2.3.
I produttori confermano di aver letto e capito il Codice di condotta BSCI e le relative
condizioni di attuazione e si impegnano a farlo rispettare integralmente all'interno della loro
sfera di influenza.
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2.4.
I produttori dispongono dei metodi e di sufficienti risorse per ottemperare ai loro
obblighi relativi al Codice di condotta BSCI e per garantire il miglioramento costante della sua
attuazione.
2.5.
I produttori richiedono ai loro partner commerciali principali di promuovere il completo
rispetto del Codice di condotta BSCI e, all'interno della loro sfera di influenza, di attuare
misure adeguate necessarie a estendere il campo di applicazione del Codice di condotta
BSCI ai loro partner commerciali.
2.6.
I produttori riconoscono che la violazione dei valori e dei principi del Codice di
condotta BSCI e/o qualsiasi infrazione alle presenti condizioni di attuazione
rappresenta per l’aderente alla BSCI o per il partner commerciale in questione un motivo
sufficiente per interrompere il suo rapporto commerciale con un produttore firmatario. In
questo caso, l'onere della prova spetta agli aderenti o ai partner commerciali.
III. Ancoraggio della responsabilità sociale
nella cultura aziendale
3.1.
I produttori devono stabilire pratiche di gestione dimostratesi valide che permettano
ai lavoratori e ai loro rappresentanti di partecipare allo scambio di informazioni fondate in
merito alle questioni relative ai posti di lavoro.
3.2.
I produttori devono introdurre direttive e procedure per garantire il rispetto dei
principi del Codice di condotta BSCI e per garantire una protezione adeguata dei lavoratori.
3.3.
I produttori devono intraprendere passi specifici per sensibilizzare i lavoratori in
merito ai loro diritti e doveri, in particolare nei confronti dei gruppi maggiormente sfavoriti
(per es. lavoratori migranti).
3.4.
I produttori devono creare sufficienti competenze tra i dirigenti e i lavoratori in modo
da ancorare il Codice di condotta BSCI nella cultura della propria azienda.
3.5.
Il settore Produzione, Personale e altri reparti importanti (o persone singole) devono
essere formati e motivati in modo da permettere loro di contribuire all'ancoraggio nella
cultura aziendale dei principi del commercio responsabile.
IV. Collaborazione ed empowerment delle
proprie strutture e della propria catena di
fornitura
4.1.
I produttori si impegnano a formare e promuovere i propri collaboratori creando
così le abilità necessarie per rispettare e conservare i principi del Codice di condotta BSCI.
4.2.
I produttori si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto con i loro
lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori in merito all'obbligo di rispettare il
Codice di condotta BSCI.
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4.3.
I produttori si impegnano a condurre un dialogo costruttivo e aperto con i
partner commerciali importanti in merito alle loro abilità nel rispettare il Codice di
condotta BSCI e si impegnano ad aiutarli ad adempiere queste aspettative.
V. Due-diligence nelle proprie strutture e nella
propria catena di fornitura
5.1.
I produttori si impegnano ad adottare la diligenza necessaria per quanto riguarda
(a) la valutazione degli effetti negativi reali e potenziali della loro attività commerciale sui
valori e sui principi del Codice di condotta BSCI; (b) la determinazione dei punti nelle proprie
strutture e nella propria catena di fornitura in cui possono emergere i rischi maggiori di questi
effetti negativi e (c) la reazione a questi rischi con l'obiettivo di evitarli o fronteggiarli
conformemente al Codice di condotta BSCI.
5.2.
I produttori raccolgono e valutano informazioni affidabili in merito al
comportamento responsabile della loro azienda e dei partner commerciali e conservano i
documenti necessari che dimostrano che hanno agito con diligenza. Essi si impegnano
nell'analisi precisa delle cause vere e proprie di ogni scostamento dai principi del Codice di
condotta BSCI e prendono le misure correttive necessarie.
5.3.
I produttori richiedono ai loro partner commerciali la presentazione di rapporti
regolari in merito ai loro progressi nell'attuazione e nel rispetto del Codice di condotta BSCI,
nonché in merito all'efficacia delle loro reazioni agli effetti negativi sui valori e principi del
Codice di condotta BSCI che hanno probabilmente contribuito a determinare.
5.4.
Nel limite del possibile, i produttori devono realizzare un efficace meccanismo di
ricorso a livello di azienda per persone singole (in particolare per i loro lavoratori) e
comunità colpite dagli aspetti negativi delle loro attività.
VI. Gestione dell'informazione
6.1.
I produttori presentano rapporto all’aderente alla BSCI in merito al loro piano di
attuazione e al miglioramento continuo della propria azienda, nonché in merito all'efficacia di
tutte le misure volte alla lotta contro gli effetti negativi sui valori e principi del Codice di
condotta BSCI in cui sono probabilmente coinvolti.
6.2.
I produttori si impegnano per capire le richieste dei potenziali stakeholder
interessati, ai quali devono eventualmente chiedere consigli, e a consultare esperti attendibili
e indipendenti a livello esterno. Ciò comprende anche la verifica del processo di attuazione
da parte di governi, società civile e rappresentanti dei lavoratori.
6.3.
I produttori si impegnano a informare tempestivamente l’aderente alla BSCI in
merito a ogni comportamento scorretto da parte loro o da parte dei loro partner commerciali
di cui vengono a conoscenza e che può provocare conseguenze negative sui valori e principi
del Codice di comportamento BSCI.
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VII. Monitoraggio per ottenere miglioramenti
7.1.
I produttori monitorano autonomamente il loro rispetto del Codice di condotta BSCI
così come il rispetto da parte dei loro partner commerciali partecipanti al processo
produttivo in base a un approccio orientato allo sviluppo.
7.2.
I produttori riconoscono l'importanza di rapporti improntati alla fiducia e non
partecipano alla falsificazione di informazioni, in particolare di documenti giustificativi,
importanti per il monitoraggio della loro prestazione sotto il profilo del rispetto del Codice di
condotta BSCI.
7.3.
I produttori accettano che singoli auditor che svolgono controlli BSCI su incarico di
un'azienda di audit o quali rappresentanti di altro tipo possano raccogliere i documenti
giustificativi necessari. Tali documenti comprendono anche fotografie dei loro stabilimenti e
copie di documenti aziendali importanti per l'audit.
7.4.
I produttori accettano lo svolgimento di interviste confidenziali con lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori scelti liberamente dagli auditor, senza alcun tipo di influenza da
parte del produttore.
7.5.
I produttori accettano che tutte le informazioni di audit vengano registrate sulla
piattaforma BSCI. La piattaforma permette la consultazione comune dei rapporti di audit da
parte degli aderenti alla BSCI.
7.6.
I produttori accettano che le informazioni raccolte nelle loro strutture durante gli audit
BSCI possano essere trasmesse a partner terzi, (i) nella misura in cui ciò avvenga nel
quadro della BSCI; (ii) nella misura in cui questa trasmissione sia necessaria per lo
svolgimento delle attività relative alla FTA/BSCI e (iii) nella misura in cui i terzi garantiscano
che le informazioni messe a disposizione vengono trattate con il massimo riserbo ed
esclusivamente per lo scopo relativo al caso.
7.7.
I produttori accettano che gli auditor BSCI possano essere sottoposti a un witness
audit se viene svolto un audit BSCI nella struttura dei produttori. I witness audit devono
garantire la qualità del lavoro degli auditor o delle aziende di audit che svolgono gli audit
BSCI. Perciò i witness audit non hanno alcun influsso sui risultati delle prestazioni o degli
audit dei produttori e non provocano un costo supplementare per questi ultimi. I produttori
accettano che, su richiesta, il loro audit sociale BSCI possa includere un witness audit e che
gli auditor supplementari possano accedere alla struttura.
7.8.
I produttori accettano che nel quadro del programma BSCI-Integrity la loro struttura
e i loro stabilimenti possano essere sottoposti a misure di indagine come ad esempio witness
audit, audit supplementari e raccolta di prove a campione senza preavviso (Random
Unannounced Checks, RUC). Se i risultati dei RUC si scostano in modo negativo dai risultati
degli audit precedenti, il produttore si fa carico di tutte le spese del RUC.
Firma del/della rappresentante autorizzato/a della ditta
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Data della firma
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Nome della ditta
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