CUU italiano_01_07_06 vers13_10_09

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CUU italiano_01_07_06 vers13_10_09
CONTRATTO UNIFORME
D'UTILIZZAZIONE DEI CARRI
(C.U.U.)
Edizione del 13 ottobre 2009
Traduzione a cura di Trenitalia Divisione Cargo
-1-
-2-
SOMMARIO
PREAMBOLO
CAPITOLO I
OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, DENUNCIA,
ATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO, ESCLUSIONE DAL
CONTRATTO
Articolo 1 :
Articolo 2 :
Articolo 3 :
Articolo 4 :
Articolo 5 :
Articolo 6 :
Oggetto
Campo d'applicazione
Denuncia
Attualizzazione del contratto
Esclusione dal contratto
Riservato
CAPITOLO II :
OBBLIGHI E DIRITTI DEL DETENTORE
Articolo 7 :
Articolo 8 :
Articolo 9 :
Ammissione Tecnica e manutenzione dei carri
Iscrizioni presenti sul carro. Identificazione del carro
Diritto di disposizione del Detentore
CAPITOLO III :
OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE
Articolo 10 :
Articolo 11 :
Articolo 12 :
Articolo 13 :
Articolo 14 :
Articolo 15 :
Articolo 16 :
Articolo 17 :
Accettazione dei carri
Rifiuto dei carri.
Trattamento dei carri
Tempi di trasporto dei carri e responsabilità
Disposizione di carri vuoti
Informazioni da fornire al Detentore
Consegna di un carro a terzi.
Accettazione di carri di Detentori terzi
CAPITOLO IV :
CONSTATAZIONE E TRATTAMENTO DELLE AVARIE AI CARRI
SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UNA IF
Articolo 18 :
Articolo 19 :
Articolo 20 :
Articolo 21 :
Constatazione delle avarie
Trattamento delle avarie
Trattamento dei carri e degli elementi amovibili perduti
Trattamento dei carrelli
CAPITOLO V :
RESPONSABILITA’ IN CASO DI PERDITA O DI AVARIA DI UN
CARRO
Articolo 22 :
Articolo 23 :
Articolo 24 :
Articolo 25 :
Articolo 26 :
Responsabilità dell’Impresa ferroviaria utilizzatrice
Montante dell’indennità
Responsabilità d’utilizzatori precedenti
Obbligo di riduzione del danno
Pagamento dei danni
-3-
CAPITOLO VI :
RESPONSABILITA’ IN CASO DI DANNI CAUSATI DA UN CARRO
Articolo 27 :
Principio di responsabilità
CAPITOLO VII : RESPONSABILITA’ PER GLI AGENTI E ALTRO PERSONALE
Articolo 28 :
Principio di responsabilità
CAPITOLO VIII : DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 29:
Articolo 30:
Articolo 31 :
Articolo 32 :
Articolo 33 :
Articolo 34 :
Articolo 35 :
Direttive di carico
Conteggi e pagamenti
Obbligo al rimborso del danno e degli interessi
Giurisdizioni competenti
Prescrizione
Lingue di redazione
Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato 1 :
Lista dei detentori e delle imprese ferroviarie aderenti
Allegato 2 :
Definizioni
Allegato 3 :
Lettera carro
Allegato 4 :
Processo verbale di constatazione dell’avaria del carro
Allegato 5 :
Metodo di calcolo del valore residuo di un carro
Allegato 6 :
Indennità in caso di privazione dell’utilizzo del carro
Allegato 7 :
Pezzi di ricambio
Allegato 8 :
Regolamento interno relativo all’applicazione ed attualizzazione del
CUU
Allegato 9 :
Condizioni per la visita tecnica di scambio dei carri (pubblicato a parte)
Allegato 10 :
Manutenzione curativa e manutenzione preventiva
Allegato 11 :
Iscrizioni e segni sui carri (pubblicato a parte)
Allegato 12 :
Catalogo delle avarie ai carri merci
-4-
PREAMBOLO
L'utilizzazione dei carri come mezzi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie* esige
la messa in esercizio di disposizioni contrattuali che definiscono i diritti e gli obblighi di
ciascuna delle parti.
Al fine di aumentare l'efficacia e la competitività del trasporto merci ferroviario, i detentori
di carri* e le Imprese Ferroviarie, le cui liste sono riportate nell’Allegato 1, convengono tra
loro l'applicazione delle disposizioni del presente
CONTRATTO UNIFORME d'UTILIZZAZIONE (CUU).
________________________
NB : nel presente testo, il simbolo * rinvia all'Allegato 2 « Definizioni »
-5-
CAPITOLO I
OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, DENUNCIA, ATTUALIZZAZIONE DEL
CONTRATTO, ESCLUSIONE DAL CONTRATTO
Articolo 1 : Oggetto
1.1
Il presente contratto, compresi gli allegati, regola le condizioni di consegna dei
carri per l’utilizzazione come mezzi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie
in traffico ferroviario nazionale ed internazionale nel campo d’applicazione della
COTIF in vigore.
Le condizioni commerciali d'utilizzazione dei carri non fanno parte delle
disposizioni del presente Contratto.
1.2
Le disposizioni del presente contratto si applicano ai detentori di carri ed imprese
ferroviarie in quanto utilizzatori dei carri.
1.3
L'utilizzazione comprende il percorso a carico ed il percorso a vuoto, oltre che i
casi in cui il carro si trova sotto la responsabilità di un’ impresa ferroviaria
aderente.
1.4
L'utilizzazione e la custodia iniziano con l’accettazione del carro da parte
dell’impresa ferroviaria e termina con la consegna del carro al detentore o ad un
altro avente diritto, per es. ad un’altra IF aderente, al destinatario contrattuale della
merce trasportata o ad un raccordato abilitato alla ricezione del carro.
Articolo 2 : Campo d'applicazione
2.1
Il presente contratto si fonda per il traffico ferroviario internazionale sulle Regole
uniformi CUV (Appendice D alla COTIF 1999) e per il traffico nazionale sulle
prescrizioni nazionali di volta in volta applicabili, fin tanto che il contratto stesso sia
applicabile.
2.2
L’ammissione sarà effettiva a partire dal 1° gior no del mese successivo, purché la
domanda d’ammissione sia stata ricevuta dall’Ufficio CUU almeno un mese prima.
2.3
Le disposizioni del presente contratto multilaterale si applicano tra gli aderenti
fintanto che questi non abbiano sottoscritto altri accordi tra loro.
2.4
La lista degli aderenti è redatta ed aggiornata ogni tre mesi al 1° gennaio, 1°
aprile, 1° luglio e 1° ottobre dell’anno dall'uffic io CUU.
Articolo 3 : Denuncia
3.1 Ciascun aderente può denunciare il presente contratto per la fine di ciascun anno
civile mediante un preavviso di almeno sei mesi tramite dichiarazione scritta
indirizzata all’Ufficio CUU. La denuncia nonché la data da cui prende effetto sono
pubblicati dall’ufficio CUU contemporaneamente alla lista, secondo l'articolo 2.4,
pubblicata trimestralmente dall’ufficio CUU.
3.2 Inoltre, l’aderente che ha votato contro una proposta di modifica, può denunciare il
contratto contemporaneamente alla messa in vigore di tale modifica, per mezzo di
una dichiarazione scritta inviata all’ufficio CUU entro sei settimane dall’adozione
della modifica da parte della maggioranza degli aderenti.
Articolo 4 : Attualizzazione del contratto
-6-
Per l’attualizzazione del contratto, le parti contraenti del CUU si dotano del Regolamento
interno (Allegato 8). L’ufficio CUU riceve la missione di redazione e di coordinamento
dell’attualizzazione del CUU.
-7-
Articolo 5 : Esclusione dal contratto
Un aderente che, allo scadere di sei mesi e dopo aver ricevuto una richiesta di
pagamento, sarà, due mesi dopo la suddetta richiesta, debitore di un montante superiore
a 100 euro, dovuti ai termini della Sezione I, art. 12 dell’Allegato 8, sarà escluso dal
contratto con pubblicazione di tale esclusione nella lista trimestrale prevista dall’art. 2.4.
Sarà allora considerato come terzo ai sensi degli articoli 16 e 17.
Articolo 6 : Riservato
-8-
CAPITOLO II
OBBLIGHI E DIRITTI DEL DETENTORE
Articolo 7 : Ammissione tecnica e manutenzione dei carri
7.1
7.2
7.3
Il detentore deve provvedere a far ammettere tecnicamente* i suoi propri carri
conformemente al regolamento europeo in vigore e che lo restino durante tutta la
loro utilizzazione.
Il detentore deve presentare, alle imprese ferroviarie utilizzatrici che ne fanno
richiesta, la prova che la manutenzione dei suoi carri è fatta in conformità alla
regolamentazione in vigore. Per le necessità di questo contratto e nei confronti
degli altri aderenti, il detentore è considerato come l’entità deputata alla
manutenzione del carro, e che ne esercita le responsabilità.
Il detentore deve permettere alle imprese ferroviarie di effettuare tutte le
operazioni di controllo necessarie sui propri carri, a partire da quelle previste
dall’Allegato 9.
Articolo 8 : Iscrizioni presenti sul carro. Identificazione del carro.
Senza pregiudizio dei regolamenti in vigore, i carri portano le seguenti iscrizioni:
- l'indicazione del Detentore
- iscrizioni e segni sui carri secondo l’Allegato 11
- se prevista la stazione o la zona di residenza*
Articolo 9 : Diritto di disposizione del Detentore
9.1
Il detentore ha il controllo dei suoi carri. Nel quadro del presente contratto, il
detentore può agire per mezzo di terzi autorizzati dallo stesso. In caso di dubbi, le
istruzioni del detentore primeggiano su quelle dei terzi che affermano di essere
autorizzati dal detentore.
9.2
Salvo circostanze imperative relative alla sicurezza, il detentore è il solo
autorizzato a dare istruzioni alle imprese ferroviarie per l’utilizzazione dei suoi
carri.
9.3
Il detentore dà in tempo utile alle imprese ferroviarie le istruzioni necessarie al
trasporto dei carri vuoti.
9.4
La richiesta di un detentore di non consegnare i propri carri ad alcune imprese
ferroviarie aderenti o terze deve essere rispettata.
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CAPITOLO III
OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE
Articolo 10 : Accettazione dei carri
Con riserva del rispetto da parte del detentore degli obblighi che gli derivano
dall’applicazione del capitolo II, le imprese ferroviarie aderenti accettano i carri nel quadro
della loro offerta commerciale*.
Articolo 11 : Rifiuto dei carri
Un’ Impresa Ferroviaria aderente può rifiutare dei carri quando:
la loro accettazione è interdetta dalle Autorità Pubbliche;
è temporaneamente impossibile riceverli per una ragione d'esercizio dell’impresa
ferroviaria interessata;
circostanze eccezionali, indipendenti dall’Impresa Ferroviaria (in particolare casi di
forza maggiore), che si oppongono temporaneamente alla loro accettazione
lo stato del carro non è conforme alle prescrizioni tecniche e di manutenzione oltre
che alle direttive di carico in vigore.
Un’impresa ferroviaria non può rifiutare i suoi propri carri quando questi sono vuoti ed atti
a circolare.
Articolo 12 : Trattamento dei carri
Ogni Impresa Ferroviaria tratta i carri con cura e nei modi professionalmente adeguati ed
effettua le operazioni di controllo prescritte secondo l’Allegato 9. La stessa allo stesso
modo effettua i controlli relativi alla sicurezza su tutti i carri, qualunque sia il detentore. Le
spese legate a questi controlli correnti non sono fatturati come tali al detentore.
Articolo 13 : Tempo di trasporto dei carri e responsabilità.
13.1
I tempi di trasporto dei carri carichi dipendono dal tempo di consegna della merce
trasportata. I tempi di trasporto dei carri vuoti fanno l’oggetto di un accordo. In
assenza di un tale accordo, si applicano tempi previsti dall’articolo 16 della CIM
per i carri completi.
13.2
L’IF utilizzatrice viene esonerata della responsabilità del superamento del tempo di
trasporto quando tale superamento ha per causa:
- un errore del detentore,
- un ordine di questi non in conseguenza di un errore dell’IF utilizzatrice,
- un difetto proprio del carro o del carico,
- circostanze particolari che l’IF utilizzatrice non poteva evitare ed alle cui
conseguenze non poteva ovviare,
- un rifiuto giustificato del carro o della spedizione discendente dall’applicazione
dell’articolo 11.
13.3 In caso di superamento di tali tempi, imputabile ad un’impresa ferroviaria, il
detentore può reclamare un’indennità per il mancato utilizzo dei carri. Salvo
diversa convenzione, il montante dell’indennità per il mancato utilizzo del carro
discende dall’Allegato 6. Questa indennità aggiunta all’indennità prevista in caso
d’avaria secondo l’Articolo 23.2 non può superare il montante pagato in caso di
perdita del carro stesso. Tale indennità è compresa nell’indennità accordata in
caso di perdita secondo gli articoli 20.3 o 23.1.
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Articolo 14 : Disposizione di carri vuoti
14.1
L’impresa ferroviaria esegue, nel quadro della propria offerta commerciale, le
istruzioni date dal detentore per l’inoltro dei carri vuoti.
14.2
L’inoltro dei carri vuoti è fatto sotto la scorta di una Lettera Carro* (vedere
Allegato 3). Le modalità relative all’utilizzazione della lettera carro sono contenute
nella Guida Lettera Carro CUV (GLC – CUV) edita dal Comitato Internazionale dei
Trasporti ferroviari (CIT).
14.3
In caso di mancanza d’istruzioni da parte del detentore all’atto della riconsegna del
carro scaricato all’impresa ferroviaria, quest’ultima è obbligata a rinviare il carro
alla stazione o zona di residenza o in altra stazione precedentemente convenuta.
Articolo 15 : Informazioni da fornire al Detentore
15.1
L’impresa ferroviaria utilizzatrice fornisce al detentore le informazioni necessarie
all’esercizio ed alla manutenzione dei carri.
15.2
Le imprese ferroviarie forniscono ai detentori dei carri che esse utilizzano, nel
quadro dei loro sistemi d’esercizio e di controllo, le informazioni relative ai
chilometri percorsi dai carri.
Articolo 16 : Consegna di un carro a terzi
L’impresa ferroviaria che consegna un carro ad un terzo senza esserne stata autorizzata
dal detentore, è responsabile nei confronti di questi e risponde dei danni che ne
derivassero. La responsabilità del terzo resta immutata.
Articolo 17 : Accettazione di carri di Detentori terzi
Il presente contratto s’applica anche ai carri di detentori non aderenti al CUU ed accettati
da un’impresa ferroviaria aderente.
In questo caso, l’impresa ferroviaria che ha accettato il carro è considerata come
detentore di questo di fronte alle altre parti del contratto.
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CAPITOLO IV
CONSTATAZIONE E TRATTAMENTO DELLE AVARIE AI CARRI SOTTO LA
SORVEGLIANZA DI UNA IF
Articolo 18 : Constatazione delle avarie
18.1
Quando l’avaria di un carro o la perdita o l’avaria dei pezzi amovibili iscritti sul
carro sono scoperte o presunte da una impresa ferroviaria o che il detentore ne
denuncia l’esistenza, l’impresa ferroviaria deve indirizzare, senza indugio e, se
possibile, in presenza del detentore, un processo verbale di constatazione di
avaria del carro (Allegato 4) che rilevi la natura del danno o della perdita e, se
possibile, la sua causa ed il momento in cui è avvenuto.
18.2
Quando l’avaria o la perdita dei pezzi non impedisce l’utilizzazione del carro, si
può rinunciare ad invitare il detentore ad assistere alle constatazioni.
18.3
Una copia del processo verbale di constatazione di avaria è consegnata senza
indugio al detentore.
18.4
Se il detentore non accetta il contenuto della constatazione d’avaria può chiedere
che la natura, la causa e l’entità del danno siano constatati da un esperto
designato dalle parti in contratto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta al
diritto dello Stato in cui la constatazione ha luogo.
18.5 Quando un carro subisce un’avaria o una perdita di pezzi che ne impedisce la
circolazione o la sua utilizzazione, l’impresa ferroviaria informa immediatamente il
detentore fornendogli almeno le seguenti informazioni:
- il numero del carro
- lo stato del carro (carico o vuoto)
- la data ed il luogo dello scarto
- il motivo dello scarto
- le coordinate del servizio da contattare
- la durata prevista dell’indisponibilità del carro (fino a 6 giorni lavorativi; più di 6
giorni lavorativi).
Articolo 19 : Trattamento delle avarie
19.1
L’impresa ferroviaria assicura la rimessa in stato di circolazione del carro,
conformemente alle disposizioni dell’Allegato 10. Se il costo delle riparazioni
eccede il montante di 750 €, l'accordo del detentore, ad esclusione della
sostituzione dei ceppi dei freni, deve essere richiesto anticipatamente. Se il
detentore non si oppone nei successivi 2 giorni lavorativi (sabato escluso), i lavori
di riparazione vengono effettuati.
19.2 Se le spese di riparazione del carro danneggiato superano l’indennità calcolata
secondo l’Allegato 5, il carro è considerato come economicamente non riparabile.
19.3
Quando i danni non alterano la capacità di circolare del carro ma rendono tuttavia
difficile la sua utilizzazione, l’impresa ferroviaria può effettuare, senza l’accordo del
detentore, dei lavori di ripristino fino al montante di 750 €.
L’impresa ferroviaria può, d’accordo con il detentore, essere autorizzata ad
effettuare lavori supplementari.
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19.4
Alla fine dei lavori di ripristino, ed in mancanza di particolari istruzioni da parte del
detentore, l’impresa ferroviaria restituisce il carro alla stazione destinataria
inizialmente prevista.
19.5
In tutti i casi in cui l’impresa ferroviaria effettua o fa effettuare di propria iniziativa
lavori di riparazione, applicando le disposizioni dell’Allegato 10, lo fa con tutta la
cura necessaria, ricorrendo ad officine selezionate ed utilizzando materiali
omologati. L’impresa ferroviaria fornisce al detentore informazioni sul dettaglio dei
lavori effettuati.
19.6
La gestione dei pezzi di ricambio è regolata dall’ Allegato 7.
19.7 La presa in carico delle spese di riparazione è descritta nel capitolo V.
Articolo 20 : Trattamento dei carri e degli elementi amovibili perduti
20.1
Un carro è considerato come perduto se lo stesso non è messo a disposizione del
detentore nei tre mesi che seguono il giorno d’arrivo della richiesta di ricerca
presso l’impresa ferroviaria dove era stato messo a disposizione, o quando il
detentore non ha ricevuto indicazioni sul luogo in cui si trova il carro. Questo
periodo è aumentato del periodo in cui il carro è immobilizzato per cause non
imputabili all’impresa ferroviaria o per avaria.
20.2
Un elemento amovibile indicato sul carro è considerato come perduto quando non
viene restituito con lo stesso carro.
20.3
Se una impresa ferroviaria è responsabile, questa paga al detentore :
- per un carro perduto, una indennità calcolata conformemente all’Allegato 5
- per gli elementi perduti, una indennità il cui montante corrisponde al valore
degli elementi.
20.4
Il detentore, ricevendo l’indennità, può chiedere per iscritto di essere informato
immediatamente quando il carro (o l’elemento amovibile) è ritrovato. In tal caso, il
detentore può esigere nei sei mesi che seguono la ricezione dell’avviso, che il
carro (o l’elemento amovibile) gli sia riconsegnato a fronte della restituzione
dell’indennità ricevuta. Il periodo compreso tra il pagamento dell’indennità per
perdita del carro e la sua restituzione da parte del detentore non dà luogo ad
alcuna indennità per la privazione dell’utilizzo del carro.
Articolo 21 : Trattamento dei carrelli
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, allo stesso modo, al trattamento dei
carrelli.
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CAPITOLO V
RESPONSABILITA’ IN CASO DI PERDITA O AVARIA DI UN CARRO
Articolo 22 : Responsabilità dell’impresa ferroviaria utilizzatrice
22.1
L’impresa ferroviaria, a cui è affidata la custodia di un carro, è responsabile di
fronte al detentore del danno causato per la perdita o l’avaria del carro o dei suoi
elementi costitutivi, nella misura in cui essa non fornisca la prova che tale danno
non sia stato provocato da un suo errore.
22.2
Non c’è errore dell’impresa ferroviaria se questa ne fornisce la prova in particolare
quando ci si trova di fronte ad uno dei seguenti motivi:
- circostanze che l’impresa ferroviaria non era in grado d’evitare e di cui essa
non poteva evitare le conseguenze
- errore di un terzo
- manutenzione insufficiente da parte del detentore quando l’impresa ferroviaria
prova d’aver utilizzato il carro e l’ha controllato senza commettere errori
- errore del detentore.
In caso di responsabilità condivisa dall’Impresa Ferroviaria, il danno è sopportato
dai responsabili in funzione della parte di responsabilità rispettiva.
Il detentore non può valersi della presenza di un vizio nascosto per provare la
propria estraneità all’avaria stessa.
22.3
L’impresa ferroviaria non è responsabile:
- della perdita e del deterioramento degli elementi amovibili che non sono
iscritti su i due lati del carro.;
- della perdita e del deterioramento degli accessori (tubi di riempimento,
attrezzi, ecc...),
finché non è provata la sua colpa.
22.4
Per facilitare il trattamento delle avarie e per tener conto della normale usura del
carro, della qualità della sua manutenzione e della sua utilizzazione da parte di
terzi, il catalogo delle avarie riportato all’allegato 12 è applicato così come segue:
- le avarie attribuite al detentore sono a suo carico; tuttavia, il detentore ha diritto
in caso d’avaria il cui montante supera la somma di 750 €, di poter ricorrere
contro un’IF se può provare che questa ha responsabilità diretta nell’avaria in
causa;
- le avarie attribuite all’IF il cui montante non supera la somma di 750 € sono a
carico dell’IF utilizzatrice,
- le avarie attribuite all’IF il cui montante supera la somma di 750 € sono trattate
secondo le modalità dell’articolo 22.1.
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Articolo 23 : Montante dell’indennità
23.1
In caso di perdita del carro o dei suoi accessori, il montante dell’indennità è
calcolato conformemente all’Allegato 5.
23.2
In caso d’avaria del carro o dei suoi accessori, l’indennità è limitata alle spese di
ripristino. Il risarcimento della perdita d’utilizzo del carro è stabilito conformemente
all’articolo 13.3. In caso di richiesta di pezzi di ricambio indirizzata al detentore per
dei lavori di ripristino, la privazione dell’utilizzo del carro è interrotta per il periodo
tra la data della richiesta e quella di ricevimento dei pezzi. L’indennità non può
superare il montante che si sarebbe pagato in caso di perdita del carro.
Articolo 24 : Responsabilità di utilizzatori precedenti
24.1
Quando l’impresa ferroviaria a cui è affidata la custodia del carro è sollevata dalla
responsabilità, ciascun utilizzatore precedente della catena d’utilizzazione in corso
(percorso a carico o a vuoto) risponde di fronte al detentore dei danni ai carri oltre
che per la perdita o danneggiamento degli accessori conformemente alle
disposizioni dell’articolo 22 se le IF che l’hanno seguita nella catena d’utilizzazione
hanno potuto esonerarsi in virtù dell’art. 22.
24.2
Al di fuori della catena d’utilizzazione in corso, un utilizzatore precedente risponde
di fronte al detentore soltanto se il quest’ultimo prova che l’utilizzatore precedente
ha causato l’avaria e non può discolparsi secondo l’articolo 22.1.
Articolo 25 : Obbligo di riduzione del danno
Per regolarizzare i danni causati ai carri, le parti in contratto rispetteranno i principi
generali legati all’obbligo di minorazione del danno.
Articolo 26 : Pagamento dei danni
L’Impresa Ferroviaria utilizzatrice o l’officina in qualità di suo ausiliario fattura al detentore
le spese di rimessa in esercizio del carro, ad esclusione dei costi di cui l’IF utilizzatrice è
responsabile secondo l’articolo 22. Quando l’utilizzatore precedente è responsabile
dell’avaria, il detentore indirizza a questi una fattura corrispondente alle spese di rimessa
in esercizio che gli sono state fatturate dall’IF utilizzatrice o dall’officina. Il detentore può
richiedere un rimborso per la perdita dell’utilizzazione del carro, conformemente
all’articolo 13.
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CAPITOLO VI
RESPONSABILITA’ IN CASO DI DANNI CAUSATI DA UN CARRO
Articolo 27 : Principio di responsabilità
27.1
Il detentore o un utilizzatore precedente soggetto al presente contratto è
responsabile dei danni causati dal carro quando un errore gli è imputabile. Il
responsabile garantisce l’impresa ferroviaria utilizzatrice da tutte le azioni di terzi
se nessuna colpa è attribuita all’impresa ferroviaria utilizzatrice.
27.2
In caso di responsabilità condivisa dall’impresa ferroviaria utilizzatrice, l’indennità è
sopportata da ciascuno in funzione della propria parte di responsabilità.
27.3
Se un terzo è responsabile o corresponsabile del danno, le parti contrattuali
convengono di cercare prioritariamente la responsabilità di questo terzo per
regolare il danno.
27.4
Per semplificare e per accelerare la procedura nel caso di danni di lieve entità, l’IF
utilizzatrice può, nelle sue condizioni generali di vendita, indicare il montante1 per
incidente fino al livello del quale si rinuncia a far valere i propri diritti nei confronti
del detentore o dell’utilizzatore precedente, anche se quest’ultimo ne è
responsabile. Ciò non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte del
detentore o dell’utilizzatore precedente.
27.5
Un’impresa ferroviaria può proporre di coprire un detentore con la sua propria
assicurazione di responsabilità civile d’esercizio.
27.6
Fintanto che la responsabilità del detentore non sia coperta nel quadro degli
articoli 27.4 e 27.5, il detentore è tenuto a fornire un’assicurazione di
responsabilità civile conformemente alle disposizioni nazionali.
1
Si raccomanda alle IF di fissare tale montante a livello di 17.000 Euro.
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CAPITOLO VII
RESPONSABILITA’ PER GLI AGENTI E ALTRO PERSONALE
Articolo 28 : Principio di responsabilità
Le parti in contratto sono responsabili dei propri agenti e dell’altro personale di cui si
avvale per l’esecuzione del contratto, quando questi agenti o quest’altro personale agisce
nell’esercizio delle proprie funzioni.
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CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 29: Direttive di carico
Le IF devono far rispettare agli speditori le Direttive di carico dell’UIC in vigore.
Articolo 30 : Contabilità e pagamenti
L’Euro (codice ISO : EUR) è da usare come unità monetaria per tutte le contabilità e
pagamenti.
Articolo 31 : Obbligo al rimborso del danno e degli interessi
Quando un aderente contravviene ad un obbligo che gli deriva dal presente contratto,
questi è tenuto a riparare il danno diretto subito dall’aderente leso.
Articolo 32 : Giurisdizioni competenti
Salvo accordo contrario concluso tra le parti, la giurisdizione competente è quella della
sede della parte lesa.
Articolo 33 : Prescrizione
33.1
Le azioni fondate sul capitolo III sono prescritte dopo un anno. Le azioni fondate
sui capitoli V e VI sono prescritte dopo tre anni.
33.2
La prescrizione decorre :
a) per le azioni fondate sul capitolo III, dal giorno in cui termina il periodo
convenuto o quello previsto dalla CIM;
b) per le azioni fondate sul capitolo V, dal giorno in cui la perdita o il danno
subito dal carro è stato constatato o dal giorno in cui il detentore poteva
considerare il carro o gli accessori come perduti conformemente all’articolo
20;
c) per le azioni fondate sul capitolo VI, dal giorno in cui il danno si è prodotto.
Articolo 34 : Lingue di redazione
Il presente contratto è redatto in lingua francese, tedesca ed inglese, ciascuna di queste
tre versioni ha carattere obbligatorio.
Articolo 35 : Entrata in vigore
Il presente contratto entra in vigore il 1 luglio 2006
- 18 -
- 19 -
ALLEGATO 1
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
LISTA DEI DETENTORI E DELLE IMPRESE FERROVIARIE ADERENTI
L’allegato deve comprendere:
-
sede sociale,
-
nome,
-
detentore o IF
Raccolta degli indirizzi in un distinto documento appendice dell’allegato (indirizzo postale.
e-mail e/o n° di fax)
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ALLEGATO 2
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
DEFINIZIONI
AMMISSIONE TECNICA
Procedura condotta dall’autorità nazionale competente per ammettere alla circolazione
un carro ferroviario.
AUTORITA’ NAZIONALE COMPETENTE
Autorità nazionale da cui dipende l’ammissione tecnica conformemente alle leggi e
prescrizioni in vigore in ciascuno Stato.
DETENTORE DI CARRI o DETENTORE
Designa la persona o l’entità proprietaria del carro o che dispone di un diritto di disporre
dello stesso, che gestisce il suddetto carro come mezzo di trasporto ed è inscritto come
detentore del carro sul registro ufficiale dei veicoli, oppure, se il carro non è inscritto in un
registro ufficiale dei veicoli o in assenza di un tale registro, la persona o l’entità che se ne
è dichiarata, presso l’ufficio CUU, detentrice del carro stesso.
IMPRESA FERROVIARIA
Ogni impresa, a statuto privato o pubblico, titolare di una licenza conforme alla
legislazione comunitaria applicabile, la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di
trasporto di merci e/o viaggiatori per ferrovia e la cui trazione deve essere
obbligatoriamente garantita dalla stessa impresa; questo termine garantisce anche le
imprese che assicurano la sola trazione.
GESTORE D’INFRASTRUTTURA
Ogni organismo o impresa responsabile della costruzione e della manutenzione
dell’infrastruttura ferroviaria. Questo può, allo stesso modo, includere la gestione dei
sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura. Le funzioni di gestore
dell’infrastruttura su tutta o parte d’una rete ferroviaria possono essere attribuite a più
organismi o imprese.
STAZIONE DI RESIDENZA ; ZONA DI RESIDENZA
Stazione di residenza : stazione designata, iscritta sul carro, ed a destinazione della
quale un carro vuoto è rinviato in mancanza di istruzioni del detentore.
Zona di residenza : zona geografica che raggruppa un certo numero di stazioni di una
data regione verso una delle quali un carro vuoto è rinviato in mancanza di istruzioni del
detentore.
- 22 -
LETTERA-CARRO
Documento d’inoltro e di disposizione che accompagna ogni percorso a vuoto d’un carro
(modello in allegato 3).
OFFERTA COMMERCIALE
Designa le prestazioni e le condizioni commerciali offerte da una impresa ferroviaria ai
detentori ed alle altre IF. Sono elementi costitutivi di queste prestazioni, in particolare, le
relazioni servite, i prodotti o le merci accettate nei treni, i differenti modi d’istradamento
ed i prezzi delle prestazioni fornite.
STI
Specifiche Tecniche
convenzionale.
d’Interoperabilità
per
il
sistema
ferroviario
transeuropeo
UTILIZZATORE PRECEDENTE
Impresa ferroviaria che ha utilizzato un carro di cui non è detentore e lo ha consegnato
ad un’altra impresa ferroviaria per l’utilizzazione.
CARRO IN CONDIZIONE DI CIRCOLARE (nozione d’esercizio)
Carro che può circolare sulle proprie ruote nei treni merci del regime normale, se del
caso in coda ai treni senza pericolo per l’esercizio.
- 23 -
ALLEGATO 3
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
LETTERA-CARRO
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
ALLEGATO 4
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL’AVARIA DEL CARRO
Processo-verbale di constatazione d’avaria al carro
Wagon damage report versione 2-13.12.07
2*) Avaria o perdita constatata
Damage or loss noticed
a/at :
3 ) Spedizione n° (*)
Consignment n° :
Il/the :
4 *) Data / Date :
Da / From :
A / To
:
Con treno n°
By train n° :
5 *) Carro /
Wagon N°
vuoto / empty
carico / loaded
codice / code RID : …………………………
Indirizzo / Address :
6 *) DETENTORE / KEEPER’ name,
nome :
N° fax / fax N° :
e-mail :
7 *) Descrizione del danno / Description of damage :
1. Telaio / telaio del carrello /
Underfram / bogie frame
1.1 asse / boccola d’asse
wheel / axle-box
1.2 molle di sospensione / sospensione
suspension spring / suspension
1.3 telaio / delaio del carrello
underframe / bogie frame
1.4 organi di trazione
draw gear
1.5 organes de choc
buffing gear
1.6 freno
brake
7a) Formula di scarto / deferment wordind :
3. Iscrizioni e varie
Markings and others
2. Sovrastruttura /
Wagon superstructure
2.1 cassa
vehicle body
2.2 cisterna / contenitore
tank / container
2.3 rubinetto di riempimento e svuotamento
filling and discharge valve
2.4 porte / pareti scorrevoli
doors / sliding walls
2.5 toit / bâches
roofs / sheets
2.6 sistema di chiusura
locking devices
3.1 data di revisione scaduta
overhaul period expired
3.2 controllo cisterna, ecc…scaduto
tank test etc… overdue
3.3 iscrizione illegibile / errata
marking illegible / wrong
3.4 pezzi mancanti,
missing parts
da descrivere nelle osservazioni
see details below (remarks)
3.5 altro
others
7b) Osservazioni / observations ( avaria alla merce / goods damaged, trasbordo su altro carro / transfered on an other wagon,…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7c **) Codici completi del danno / complet damage coding, allegato / appendix 9 del / of CUU / GCU :
/
/
/
/
/
8*) Etichette di scarto / Labels
Etichetta esistente /
labels found on wagon
(in caso di cambio d’etichetta)
(if labels have to be changed) :
Modello
Form
Mod M
R1
Mod K altro / other :
Dall’IF /by RU :
Etichetta apposta /
Modello
Mod M
R1
Mod K altro / other :
Dall’IF / by RU :
Labels affixed to wagon
Form
Numero / N° :
9 *) Causa probabile e Responsabile presunto / probable cause and presumed responsible :
9a) Propria IF / RU: incidente / accident
choc / impact
9b) Terzo /
third party
(S)caricatore / (un)loader
Fornitore / provider
Altri / others
9c)
usura normale / normal wear
9d)
Altra causa (da precisare)
others causes (to be precised)
10) Quando il danno è stato provocato da un terzo : coordinate del terzo responsabile /
when damage is the fault of a third party, address of third party responsible:
Riconoscimento di responsabilità / responsibility recognization :
Nome del firmatario / signatory’s name :
Società e Indirizzo / Company and address
11*) Redattore del PV, nome
Report drawn up by, name :
Indirizzo / address :
- 30 -
9e) consegnato da altra IF
delivered by an other RU :
Tel . :
Fax :
E-mail :
N° fax :
e-mail :
date :
12*)
Trattamento del carro da parte della stazione / handling of the wagon by the station
12a) Costi / costs < € 750
o / or cambio delle suole del freno / brakeshoes changing
Il carro è / wagon is :
inviato d’ufficio all’officina / sent automatically to the workshop : ………………….. ………
trattato in stazione / repaired at the station : ………………………………………………….
carro carico portato a destino per scarico / wagon sent loaded to destination in order to be discharged
12b) Costi / costs > € 750
Le istruzioni sono richieste al detentore del carro il /
instructions are requested to the keeper :
Data /date :
Nell’ attesa, il carro è / awaiting instructions, wagon is :
lasciato sul posto nella stazione di scarto / is put aside at the station
portato a destino per lo scarico / sent to destination to be unloaded
portato vuoto a destino / sent empty to destination
:
13*)
Le istruzioni saranno inviate con mail o per fax al servizio centrale che tratta le domande d’istruzione /
Instruction are sent by e-mail or fax to the central office which manage instructions demands :
Identificativo del Servizio / Office identification :
Mail :
Fax :
Tel. :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istruzioni del detentore al Servizio identificato in 13*)
Istruzioni del detentore da fornire entro 2 giorni lavorativi, sabato escluso
CUU allegato 4 B
Instructions to be done by the keeper to the Central office (see :13*)
Instructions have to be done by the keeper in the two working days, excepted Saturday
14 ) QUADRO DI RIPOSTA (a cura del detentore, se i costi sono > 750€)
(Keeper has to be fulfilled these part if costs are more than € 750)
Il detentore vuole inviare il carro / Keeper want to sent wagon N° ……………………………………
per manutenzione all’officina seguente / for maintenance to the workshop :
Officina <IF> designata / to a workshop <RU> indicated :
Nome / name :
Indirizzo / address :
Officina <IF> scelta dalla <IF> / to a workshop <RU> choosed by <RU>
Altra officina / to an other workshop :
Nome / name:
Indirizzo / address :
In ogni caso il carro deve essere inviato con lettera di vettura o lettera carro, il redattore deve avere conoscenza della lettera vettura
/carro dell’istradamento durante il quale si è prodotto lo scarto del carro.
In every case wagon has to be sent with a vehicle letter or wagon letter, the writer has to know the previous document, used when
deferment of the wagon was decided.
O / OR :
Il detentore vuole far intervenire un rappresentante nella stazione di scarto od in quella destinataria del carro /
Keeper want to send a provider in order to repairs wagon at the station where it is waiting :
Coordinate del rappresentante / provider’ address :
Nome / name :
Mail :
FAX ;
Il detentore deve dare al rappresentante le istruzioni necessarie
Keeper has to done to the provider necessaries instructions
Detentore / Keeper :
Coordinate / address :
Nome del rappresentante / name of the representative :
Data / date :
- 31 -
ALLEGATO 5
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
METODO DI CALCOLO DEL VALORE RESIDUO DI UN CARRO
In applicazione dell’art.19.2, il valore residuo del carro danneggiato è calcolato secondo i
principi appresso indicati.
Il detentore può scegliere tra il metodo di calcolo forfetario secondo i seguenti punti da 1
a 4 o un metodo di calcolo reale del valore residuo con la giustificazione del danno reale.
1) Calcolo del valore di rinnovamento
Partire dal valore del carro o del carrello ottenuto moltiplicando la tara del carro o
del carrello per il prezzo di costo, al chilo, di un carro o di un carrello nuovo simile
o comparabile al momento dell’avaria o della perdita.
2a) Calcolo del deprezzamento in caso di cambio del proprietario
Il deprezzamento è fissato al 4% (calcolo lineare) per anno di servizio, essendo il
deprezzamento massimo fissato all’80%.
Nel calcolo degli anni di servizio, l’anno di costruzione e l’anno in cui il carro o il
carrello si è danneggiato o considerato come perduto contano insieme solo per un
anno.
Per i carri ammodernati1, un montante del 10% del valore di rinnovamento è
aggiunto al deprezzamento secondo il punto 1).
2b) Calcolo del deprezzamento senza cambio del proprietario
Il deprezzamento calcolato al punto 2a) è aumentato del 10%.
3) Calcolo delle indennità
La differenza tra i valori 1) e 2a) o 2b) rappresenta l’indennità relativa al carro o al
carrello al momento dell’avaria o della perdita.
Un indennizzo di 2000 euro è aggiunto al costo forfetario dei danni.
4) Calcolo delle spese di trasporto
Per la restituzione dei carri o dei carrelli secondo il punto 2b), al massimo il 10%
del deprezzamento calcolato secondo il punto 2a) può essere fatturato all’IF
responsabile.
Indipendentemente da ciò altre esigenze legali del detentore restano invariate.
1)
I carri sono considerati come ammodernati se hanno subito una delle seguenti operazioni:
1) ricostruzione dell’infrastruttura, in modo da conferire al carro caratteristiche tecniche e commerciali
simili a quelle di un carro di concezione moderna,
2) applicazione di una sovrastruttura di concezione moderna,
3) entrambe le operazioni 1) e 2) nello stesso tempo.
L’anno di ammodernamento è considerato come l’anno di costruzione.
- 32 -
- 33 -
ALLEGATO 6
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
INDENNITÁ IN CASO DI PRIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL CARRO
L’indennità da versare secondo gli articoli 13.3 e 23.2 del CUU è calcolata come segue.
1.
Calcolo
Indennizzo forfetario
Il montante dell’indennità si calcola in euro e per giorno di calendario come di
seguito indicato:
Fattore (in euro) corrispondente alla serie del carro moltiplicato per la lunghezza del
carro fuori tutto (in metri).
Serie del carro
E - Carro ad alte sponde
F - Carro ad alte sponde
G - Carro coperto
H - Carro coperto
I- Carro a temperatura controllata
K – Carro pianale a 2 assi
Fattore
1.0
1.3
1.0
1.3
1.3
1.0
Serie del carro
L - Carro pianale a 2 assi
O - Carro misto pianale alte sponde
R- Carro pianale a carrelli
S - Carro pianale a carrelli
T – Carro con tetto apribile
U – Carri speciali
Z – Carro-cisterna
Fattore
1.3
1.3
1.0
1.3
1.3
1.6
1.6
Indennizzo con documenti giustificativi
Il detentore può far valere il suo danno reale come mancato utilizzo del carro al
posto dell’indennizzo forfetario secondo il punto 1.1.
2.
Mancato utilizzo, in caso di superamento dei tempi d’inoltro, dei carri vuoti e
carichi
Se l’IF utilizzatrice è responsabile del superamento dei tempi d’inoltro di un carro
vuoto o carico, questa paga al detentore un’indennità forfetaria per giorno di ritardo
(indivisibile) calcolata secondo il punto 1 indipendentemente dall’indennità
eventualmente dovuta per il superamento dei termini di consegna della merce.
3.
Privazione dell’utilizzo del carro a seguito di riparazione di un’avaria di un
carro o dei suoi elementi causata dall’IF utilizzatrice
Se l’IF utilizzatrice è responsabile della riparazione di un carro o dei suoi elementi,
questa paga al detentore un’indennità giornaliera (indivisibile) per il mancato utilizzo
del carro secondo il punto 1, a decorrere dal giorno seguente quello in cui il carro è
differito fino al giorno della sua consegna all’esercizio.
I termini di consegna dei pezzi di ricambio ad opera del detentore sono esclusi
conformemente al punto 23.2.
Il punto 3 si applica anche se la riparazione è effettuata dal detentore o da
un’officina di sua scelta.
Le indennità di cui ai punti 2 e 3 non possono essere cumulate.
- 34 -
- 35 -
ALLEGATO 7
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
PEZZI DI RICAMBIO
1.
Principi generali
1.1
La gestione dei pezzi di ricambio deve essere organizzata in modo economico e
razionale per minimizzare la durata d’immobilizzazione dei carri guasti e per
ridurre i trasporti di pezzi di ricambio.
1.2
Il detentore deve assicurarsi che i pezzi di ricambio richiesti siano consegnati al
più presto o al più tardi entro venti giorni di calendario all’officina incaricata della
riparazione
In caso di superamento di tale periodo, le spese d’occupazione dei binari dovute a
tale ritardo possono essere fatturate al detentore.
Le spese di occupazione dei binari devono essere indicate sulla richiesta dei pezzi
di ricambio (Modello H, HR).
1.3
L’IF utilizzatrice ed il detentore devono ciascuno designare un centro logistico,
incaricato del coordinamento e della gestione di tutte le funzioni relative alla
fornitura dei pezzi di ricambio. Gli indirizzi sono da indicare nella raccolta degli
indirizzi del CUU.
1.4
Per lo scambio delle informazioni, è importante utilizzare mezzi di comunicazione
moderni (p.es. fax, e-mail).
1.5
Per i trasporti dei pezzi di ricambio, si conviene di scegliere l’offerta più
economica, in termini di prezzo, di prestazione, di qualità e di durata del trasporto
tenendo conto delle specifiche condizioni di consegna presso il destinatario.
1.6
L’importante è di fornire pezzi di ricambio pronti da montare
1.7
In caso di spedizione di pezzi, bisogna controllare che il destinatario possa
sicuramente attribuirli al carro interessato.
- 36 -
Parte A
Sale montate
2.
2.1
Principi
Se è necessario riparare delle sale montate, l’IF utilizzatrice è tenuta ad informare
il detentore, al più tardi entro due giorni a decorrere dal giorno della constatazione
delle avarie effettuate in officina, utilizzando il modello HR .
2.2
L’IF utilizzatrice deve proporre al detentore del carro una o più procedure secondo
il punto 3. La procedura del punto 3.4 deve sempre essere proposta.
2.3
Il detentore deve accettare una delle procedure proposte ed inviare la sua risposta
scritta entro il termine di due giorni.
2.4
Questo termine decorre dal ricevimento del modello HR da parte del detentore.
2.5
Se il detentore non risponde nel periodo previsto, si applica la procedura prevista
al 3.4.
3.
Procedura di trattamento della sala montata
3.1
Riparazione delle sale montate
3.1.1 La sala montata danneggiata deve essere smontata ed inviata ad un’officina
abilitata per la riparazione. Dopo la riparazione, la sala montata sarà rimontata.
3.1.2 Se nel corso della riparazione della sala montata danneggiata, si constata un
difetto tecnico che richiede la sostituzione del corpo della ruota, del corpo dell’asse
o della boccola, il detentore del carro deve esserne informato senza ritardo. La
procedura indicata al punto 3.4 si applica a partire dal punto 3.4.2).
3.1.3 Tutti i costi di trasporto, di riparazione e di spese amministrative sono da mettere a
carico della riparazione del carro.
3.2
Scambio delle sale montate
3.2.1 L’IF utilizzatrice monta le proprie sale montate.
3.2.2 Il detentore diventa proprietario delle sale montate e l’IF diventa proprietaria delle
sale montate tolte d’opera.
3.2.3 Nell’offerta fatta al detentore del carro, il prezzo di scambio deve essere indicato.
Il prezzo di scambio comprende tutti i costi relativi allo scambio della sala montata
(es. smontaggio e montaggio, differenza di valore).
- 37 -
3.3
Noleggio delle sale montate
3.3.1 L’IF utilizzatrice noleggia al detentore del carro la propria sala montata.
3.3.2 La sala montata è noleggiata su base giornaliera conformemente all’offerta del
modello HR. Il noleggio della sala montata è conteggiato secondo il capitolo V del
CUU.
Se l’IF è responsabile, questa esenta il detentore per i primi quattro mesi di
noleggio.
3.3.3 Il prezzo di noleggio non comprende i seguenti costi: rimozione della sala montata
guasta, montaggio della sala montata noleggiata e il trasporto di ritorno della sala
montata guasta al detentore.
Il prezzo di noleggio non ingloba nemmeno i costi legati alla restituzione della sala
montata noleggiata (rimozione e trasporto). Tali spese saranno detratte
conformemente al Capitolo V del CUU.
Se la restituzione ha luogo dopo la scadenza di un periodo di quattro mesi, il
detentore deve, nel limite di tempo di quattro settimane a decorrere dai quattro
mesi scaduti, fatturare all’IF, che si è assunta la responsabilità, un importo di 450
euro per sala montata per la rimozione e la restituzione della sala montata
noleggiata.
Trascorso tale periodo, ogni reclamo del detentore sarà respinto.
3.3.4 L’affitto termina il giorno della restituzione della sala montata prestata.
3.3.5 Nell’offerta del modello HR sottoposta al detentore del carro, bisogna indicare il
costo del noleggio giornaliero e l’indirizzo presso cui la sala montata noleggiata
dovrà essere spedita.
3.3.6 Il detentore del carro deve comunicare l’indirizzo per la consegna della sala
montata danneggiata.
3.3.7 La sala montata danneggiata deve essere consegnata presso il domicilio del
detentore entro 6 settimane dallo smontaggio. Se la sala montata non arriva in
tempo presso il domicilio del detentore, questi deve richiamare l’IF utilizzatrice
accordandole un tempo supplementare di almeno 2 settimane.
Se la sala montata non arriva neanche prima del nuovo termine stabilito, l’IF
utilizzatrice deve versare al detentore un importo corrispondente al valore di
rinnovamento.
Dopo lo smontaggio, è conveniente scrivere il numero del carro, in modo
indelebile, sulla sala montata danneggiata (superficie interna del corpo della
ruota).
3.3.8 La sala montata noleggiata deve pervenire al domicilio del proprietario entro le 6
settimane successive alla scadenza del periodo di noleggio.
Se la sala montata non arriva in tempo presso il domicilio del proprietario, questi
deve richiamare il detentore del carro accordandogli un tempo supplementare di
almeno 2 settimane.
Se la sala montata non arriva al proprietario neanche prima del nuovo termine
stabilito, il detentore del carro
deve versare al proprietario un importo
corrispondente al valore di rinnovamento.
- 38 -
Se la riconsegna della sala montata non è comunicata, l’arrivo della sala montata
presso il domicilio del proprietario è considerato come la fine del periodo di
noleggio.
E’ conveniente, dopo lo smontaggio, scrivere il numero del carro in modo
indelebile sulla sala montata danneggiata, (superficie interna del corpo della
ruota).
3.3.9 Se la sala montata noleggiata presenta delle avarie non dovute a normale usura,
la riparazione è pagata dal detentore del carro.
3.4
3.4.1
Ordine per mezzo del modello HR.
3.4.1 Per mezzo del modello HR, l’IF utilizzatrice comunica al detentore del carro i dati
della sala montata da fornire e l’indirizzo di consegna.
3.4.2 Il detentore del carro deve inviare la sala montata richiesta, il più presto possibile,
all’indirizzo di consegna indicato.
Egli deve comunicare all’IF utilizzatrice l’indirizzo di consegna della sala montata
danneggiata.
3.4.3 L’IF utilizzatrice fornisce la sala montata danneggiata all’indirizzo comunicato dal
detentore.
3.4.4 La sala montata danneggiata deve essere restituita, nelle 6 settimane successive
allo smontaggio, all’indirizzo di consegna che figura nel modello HR,
conformemente al punto 3.4.2. Se la sala montata non arriva entro i termini stabiliti
presso il detentore, quest’ultimo deve richiamare l’IF utilizzatrice accordandole un
tempo supplementare di almeno 2 settimane.
Se la sala montata non arriva presso il detentore neanche prima del nuovo termine
stabilito, l’IF utilizzatrice deve pagare al proprietario un importo corrispondente al
valore di rinnovamento.
E’ conveniente, dopo lo smontaggio, scrivere il numero del carro in modo
indelebile sulla sala montata danneggiata, (superficie interna dei corpi delle ruote).
- 39 -
Parte B
Altri pezzi unificati (pezzi U)
4.
Utilizzazione di pezzi unificati (pezzi U)
4.1
In caso di danneggiamento di parti di carri, l’IF utilizzatrice deve preferibilmente
sostituirli con pezzi di ricambio unificati di sua proprietà. I pezzi unificati portano il
segno U. Altri pezzi unificati potranno essere usati conformemente alla STI.
4.2
Il valore dei propri pezzi di ricambio U montati, è incluso nelle spese di riparazione.
4.3
Nel caso di un’offerta dell’IF al detentore (spese di riparazione superiori a 750
euro), il detentore deve precisare se desidera farsi restituire a sue proprie spese i
tamponi e le molle paraboliche.
Se il detentore rinuncia alla restituzione, questi pezzi rimangono con gli altri pezzi
smontati presso l’IF utilizzatrice senza alcun compenso del valore.
5.
Richiesta eccezionale di pezzi unificati (pezzi U)
5.1
Eccezionalmente, i pezzi U unificati possono essere ugualmente richiesti al
detentore come previsto nella parte C (modello H).
5.2
Il coordinamento è garantito esclusivamente dai centri logistici
Parte C
Altri pezzi di ricambio non unificati
6.
Richiesta di pezzi non unificati
6.1
I pezzi non unificati necessari alla ripristino di un carro ma non tenuti a
disposizione dall’IF utilizzatrice devono essere richiesti secondo il modello H
presso il Centro logistico del detentore.
6.2
Sul modello H bisogna indicare:
- il numero del carro guasto
- il detentore
- la designazione più precisa possibile del pezzo, secondo la parte E, indicando
il suo numero d’ordine e all’occorrenza allegando uno schizzo che ne specifica
le dimensioni principali. Se i pezzi sono richiesti perché mancanti sul carro, se
ne deve fare menzione sulla richiesta
- i nomi degli interlocutori che coordinano la richiesta del pezzo di ricambio, con
numero di telefono e numero di fax o indirizzo e-mail
- indirizzo completo con codice postale cui i pezzi di ricambio devono essere
inviati.
- condizioni eventuali di consegna.
- 40 -
6.3
Per ogni richiesta di pezzi di ricambio tramite modello H, una ricevuta di ritorno
deve essere immediatamente inviata al Centro logistico.
Sulla ricevuta di ritorno, si deve precisare la data di consegna prevista dei pezzi di
ricambio. Inoltre bisogna indicare se i pezzi guasti devono essere restituiti o meno.
Quando i pezzi non possono essere consegnati immediatamente, il centro
logistico richiedente deve essere informato senza indugio.
7.
Restituzione dei pezzi di ricambio guasti non unificati
7.1
I pezzi guasti rimossi di scarso valore (es. biellette delle molle di sospensione,
anelli di sospensione, ecc…) non vengono restituiti. Non si procede ad alcun
compenso del valore.
7.2
Gli altri pezzi guasti rimossi sono restituiti solo su richiesta del detentore.
7.3
I costi di trasporto per la resa sono parte integrante dei costi di riparazione.
7.4
Se i pezzi non sono pervenuti al destinatario, l’importo dell’ indennità da applicare
risulta dalle disposizioni del relativo contratto di trasporto.
Parte D
Montaggio di pezzi di ricambio provenienti da veicoli del medesimo detentore
8.1
Per non ritardare l’inoltro dei carri, è possibile, con l’autorizzazione del detentore,
prelevare dei pezzi di ricambio da un altro carro del medesimo detentore
8.2
Se il detentore è d’accordo, è necessario chiedere i pezzi di ricambio destinati al
carro da cui sono stati prelevati
Parte E
Glossario
(da completare)
- 41 -
- 42 -
ALLEGATO 8
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI DEI CARRI
REGOLAMENTO INTERNO
RELATIVO ALL’APPLICAZIONE ED ALL’ATTUALIZZAZIONE DEL CUU
Preambolo
Il capitolo I di quest’allegato è costituito dalle regole di funzionamento dell’Ufficio CUU. Il
capitolo II descrive le modalità secondo le quali le associazioni partecipanti alla stesura
del CUU si organizzano per seguire la messa in opera del CUU e contribuire alla sua
attualizzazione.
I. L’Ufficio CUU
1. I compiti che spettano all’Ufficio CUU in virtù degli articoli da 2 a 4 sono affidati ad un
mandatario chiamato “Ufficio CUU”. Tale mandatario può essere una persona fisica o
giuridica. L’Ufficio CUU ha sede a Bruxelles.
Il mandatario deve considerare allo stesso modo gli interessi dei detentori di carri e
quelli delle imprese ferroviarie (IF), e dare prova di neutralità di fronte agli eventuali
conflitti d’interesse che contrappongono detentori ed IF.
A partire dal 1° gennaio 2009, il mandatario è prop osto dal Comitato comune (vedere
II) per la durata di tre anni. La sua nomina è convalidata, a meno che più della metà
dei contraenti non si oppongano entro il termine di un mese dopo l’invio della proposta
agli stessi. La nomina può essere rinnovata.
Se il Comitato comune non ha proposto alcuna persona tre mesi prima della data di
nomina del mandatario, i contraenti possono formulare direttamente delle proposte a
condizione però che ciascuna proposta ottenga l’appoggio scritto di almeno 50
contraenti. Tale proposta è quindi accettata se più della metà dei contraenti non si
siano opposti entro il termine di tre mesi dopo l’invio della proposta agli aderenti. Se i
contraenti formulano più proposte, è accettata quella che raccoglie meno pareri
contrari.
Il mandatario in carica - o, in mancanza, il contraente che detiene il più grande
numero di carri sulla lista dei firmatari – trasmette la proposta del Comitato comune o,
in mancanza, le proposte formulate dai contraenti a tutti i contraenti. Questi raccoglie
le risposte dei contraenti, fa lo spoglio e notifica il risultato dello spoglio a tutti i
contraenti. La procedura da applicare è specificata ai punti 8 e 9.
3. Il Comitato comune, o più della metà dei contraenti, può proporre, per un motivo
importante, di revocare il mandatario. La revoca ha efficacia a meno che più della
metà dei contraenti non vi si opponga entro un mese dopo l’invio della proposta agli
aderenti. La procedura da applicare è descritta al punto 2, 3° e 4° capoverso., avendo
cognizione che il contraente menzionato nel testo corrispondente si sostituirà al
mandatario precedentemente dimissionario.
Un motivo sarà ritenuto „importante“ specialmente se il mandatario viene meno al suo
obbligo di neutralità.
4. Il mandatario impiega il personale richiesto per svolgere i compiti dell’Ufficio CUU e
provvede alle attrezzature necessarie. Il personale dovrà conoscere bene le tre lingue
di redazione del contratto indicate all’art. 34 CUU.
- 43 -
5. L’Ufficio CUU traduce il CUU (allegati inclusi) e gli eventuali emendamenti nelle tre
lingue del contratto.
L’Ufficio CUU procede alla pubblicazione del CUU e delle modifiche eventuali su di un
sito web indicato.
L’Ufficio CUU pubblica allo stesso modo e sullo stesso sito web, l’elenco dei
contraenti.
L’elenco dei contraenti si articola come di seguito e si basa sulle dichiarazioni dei
contraenti :
- collegio 1:
contraenti che hanno statuto d’IF con indicazione del numero di
tonnellate-chilometri trasportati nel corso dell’ultimo esercizio
pubblicato,
- collegio 2:
contraenti che non hanno lo statuto d’IF con indicazione del numero di
carri, di cui essi sono detentori, suscettibili di essere utilizzati da altri
contraenti. Fanno parte ugualmente di questo collegio dei detentori
che sono imprese giuridicamente indipendenti con partecipazione
maggioritaria delle IF, per quanto il loro obiettivo principale sia la
commercializzazione (p.es. tramite noleggio) di carri presso terzi.
- collegio 3:
contraenti che hanno statuto d’IF con indicazione del numero di carri di
cui essi sono detentori suscettibili di essere utilizzati da altri contraenti.
Fanno parte ugualmente di questo collegio i detentori che non hanno
lo statuto d’IF ma che sono imprese giuridicamente indipendenti con
partecipazione maggioritaria dell’IF, per quanto il loro obiettivo
principale consiste nel mettere i carri a disposizione di queste IF.
6. L’Ufficio CUU notifica a tutti i contraenti le proposte di emendamento al CUU
(proposte di modifica), se le condizioni che figurano al punto 7 sono soddisfatte.
7. I contraenti possono indirizzare all’Ufficio CUU proposte di emendamento. Le
associazioni rappresentate al Comitato Comune possono allo stesso modo proporre
al Comitato Comune raccomandazioni che mirano a modificare o a completare il
CUU. Tali raccomandazioni possono allora essere adottate, all’unanimità dal Comitato
Comune, come proposte da sottoporre all’ufficio CUU.
Ogni proposta richiede, sia l’adesione di almeno venticinque contraenti, sia l’adesione
unanime del Comitato Comune. Le proposte devono essere presentate in una delle
tre lingue del contratto e devono essere integrate da una motivazione con la specifica
dell’articolo o dell’allegato interessati. L’Ufficio CUU ne esamina la validità rispetto alle
condizioni richieste e rigetta le proposte incomplete.
- 44 -
8. L’Ufficio CUU pubblica sul sito web menzionato al punto 5 precedente, le proposte di
emendamento e notifica, per e-mail e nelle tre lingue del contratto, questa
pubblicazione a tutti i contraenti, entro quattro settimane dalla ricezione di una
proposta di emendamento completa. Ogni contraente deve comunicare all’Ufficio
CUU, un indirizzo e-mail valido, per ricevere le notificazioni. Esemplari stampati delle
proposte di emendamento saranno fornite dall’Ufficio CUU solo su richiesta esplicita
di un contraente.
9. I contraenti che non sono d’accordo con le proposte di emendamento devono
dichiararlo all’Ufficio CUU per lettera, fax o e-mail, entro tre mesi dopo l’invio per email della notifica della proposta in causa. La mancanza di dichiarazione di
disaccordo da parte del contraente alla scadenza di detto termine vale come
approvazione.
10. Le proposte si ritengono accettate se nessun contraente vi si è opposto nei termini
previsti, o meglio, se esse raccolgono in ciascuno dei collegi citati al punto 5, 4°
capoverso il consenso di almeno i tre quarti dei contraenti che rappresentano
contemporaneamente nel collegio corrispondente tre quarti delle tonnellate-chilometri
trasportati o dei carri censiti.
11. Gli emendamenti al CUU che sono accettati saranno pubblicati sul sito web
menzionato al punto 5 precedente e questa adozione è notificata per e-mail a tutti i
contraenti dall’Ufficio CUU entro una settimana dopo l’adozione.
Gli emendamenti accettati all’unanimità avranno efficacia dalla data indicata nella
proposta; se non è menzionata alcuna data, essi entrano in vigore tre mesi dopo
l’adozione.
Gli emendamenti accettati senza unanimità entrano in vigore il 1° giorno del mese che
segue i sei mesi dall’adozione.
Emendamenti ed integrazioni avranno ugualmente efficacia nei confronti dei
contraenti che non li hanno approvati, fin tanto che detti contraenti non recedono dal
contratto ai sensi dell’art. 3 CUU.
Nel caso d’insuccesso di una proposta, l’Ufficio CUU comunica il risultato sul sito web
menzionato al punto 5 precedente e lo notifica ai contraenti per e-mail.
12. Le spese di gestione dell’Ufficio CUU, generate in particolare dalle attività del
mandatario stesso, comprese le spese del personale, il costo delle attrezzature e
delle risorse utilizzate per la tenuta dei dossiers sono sopportate dai contraenti.
L’Ufficio CUU stabilisce un budget di previsione annuale almeno 4 mesi prima della
fine di ciascun anno e lo fa approvare dai commissari contabili menzionati al punto 13.
L’Ufficio CUU è legittimato, dopo l’approvazione del budget di previsione, a richiedere
il versamento di acconti; è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno civile, a
rendere conto della propria gestione di fronte ai commissari contabili e dopo la
conferma dei conti da parte di questi ultimi, ad inviare una fattura definitiva a ciascun
contraente. Gli acconti inutilizzati e mediamente inferiori ai 100€ per contraente, non
vengono rimborsati individualmente ma presi in conto nel calcolo degli acconti
seguenti.
50 per cento dei costi previsti dal 1° capoverso si ripartiscono in parti uguali tra i
contraenti: 50 per cento saranno ripartiti con un sistema variabile in funzione del
numero di carri conteggiati nei termini previsti al punto 5.
13. La contabilità annuale dell’Ufficio CUU è analizzata da due commissari contabili. Il
risultato dell’analisi è in seguito pubblicata sul sito web menzionato al punto 5
precedente.
- 45 -
A partire dal 1°gennaio 2009, i commissari contabil i sono proposti dal Comitato
comune per una durata di tre anni. La loro nomina è convalidata, a meno che più della
metà dei contraenti non vi si opponga, in conformità alla procedura prevista al punto
2, 2° capoverso..
Se il Comitato comune non presenta in tempo utile una proposta di nomina dei
commissari contabili, si procede conformemente al punto 2, 3° capoverso..
- 46 -
II Il Comitato comune
1. L'UIC, l'UIP e l'ERFA s’impegnano a mettere in opera, a promuovere e a perfezionare
il CUU. A tal fine costituiscono un Comitato comune composto da rappresentanti
delle tre Associazioni. L’UIP e l’UIC designano ciascuna cinque membri e l’ERFA due
membri del Comitato comune.
2. Due Co-Presidenti del Comitato Comune sono scelti tra i membri del Comitato per un
periodo di tre anni. Un Co-Prsidente sarà un rappresentante dell’UIP l’altro
dell’UIC/ERFA.
Il Comitato comune si riunisce finché è necessario e almeno una volta l’anno.
3. Il Comitato comune è in relazione con l’Ufficio CUU. Prende le proprie decisioni
all’unanimità.
Il Comitato comune
- propone il mandatario chiamato ad assumere gli incarichi dell’Ufficio CUU e
propone se necessario la sua revoca immediata. I commissari contabili sono
soggetti alla stessa regola;
- propone emendamenti ed aggiunte da apportare al CUU;
- esamina ogni questione d’interesse comune sollevata dall’applicazione del CUU e
all’occorrenza crea dei gruppi ad hoc.
- decide sulle domande di adesione di altre associazioni che rappresentano IF o
detentori di carri e sui cambiamenti che riguardano gli art. 1 e 2. I contraenti sono
informati di tali decisioni dall’Ufficio CUU.
4. Le associazioni rappresentate dal Comitato comune controllano che i membri aderenti
al CUU inviino le loro proposte di emendamento al Comitato comune innanzitutto per
mezzo delle loro rispettive associazioni, affinché il comitato possa esaminare le
proposte, delineandone e perfezionandone la formulazione per facilitare il
conseguimento di un quorum sufficiente.
Le associazioni indirizzano ugualmente al comitato le proprie proposte di
emendamento al CUU.
5. Il Comitato comune crea un Gruppo di esperti comune permanente posto sotto la
propria tutela e incaricato delle seguenti missioni:
-
esprimere dei pareri sulle questioni poste dal Comitato comune, in particolare per
quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione del CUU,
esaminare le proposte d’emendamento relative al CUU,
mettere in atto le procedure d’arbitraggio sollecitate dalle parti in contrasto.
- 47 -
ALLEGATO 9
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
CONDIZIONI PER LA VISITA TECNICA DI SCAMBIO DEI CARRI
(pubblicato a parte)
- 48 -
- 49 -
ALLEGATO 10
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
MANUTENZIONE CURATIVA E MANUTENZIONE PREVENTIVA
SOMMARIO
A – MANUTENZIONE CURATIVA
0.
Principi
1.
Organi di rotolamento
2.
Sospensioni
3.
Freni
4.
Telaio del carro e carrelli
5.
Organi di repulsione e trazione
6.
Cassa del carro
B – TRATTAMENTO DEI CARRI DOPO UN EVENTO PARTICOLARE
0.
Principi
1.
Deragliamento
2.
Choc d’urto anormale
3.
Sovraccarico
4.
Inondazioni
5.
Contatto con la catenaria sotto tensione
C – MANUTENZIONE PREVENTIVA
0.
Principi
1.
Periodi di revisione
D – Trasporto dei pezzi di ricambio ed immagazzinamento
0.
Principi
1.
Sale montate e boccole
2.
Altri pezzi di ricambio
Appendice 1 – Indici relativi ai difetti di circolarità delle ruote
Appendice 2 –Schema della sospensione dei carrelli Y 25
- 50 -
PREAMBOLO
______________
L'Allegato 10 ricapitola, per tutti quelli che lavorano in una officina, l'insieme delle
disposizioni relative allo stato minimo che deve avere (conformemente ai criteri fissati a
livello internazionale) un elemento costitutivo all’uscita dell’officina.
É costituito da quattro capitoli.
La struttura del capitolo A – Manutenzione curativa – è la stessa che quella
dell'Appendice 1 dell'Allegato 9 "Catalogo delle anomalie".
La sua struttura è la seguente:
− Stato minimo e misure limite
− Indicazioni relative alle misure di manutenzione curativa – Procedure ammissibili –
Divieti
Il capitolo B contiene le disposizioni relative al trattamento dei carri dopo particolari
eventi.
Il capitolo C raccoglie le prescrizioni relative alla manutenzione preventiva.
Il capitolo D raccoglie le prescrizioni relative alle modalità d’immagazzinamento e
trasporto dei pezzi interscambiabili e di ricambio a livello delle officine prima del
montaggio e dopo lo smontaggio dei pezzi stessi.
Le iscrizioni che devono figurare sui carri sono descritte all'Allegato 11. L'Allegato 10
tratta solo le iscrizioni che possono costituire motivo di ritiro del carro ai sensi
dell’Allegato 9.
- 51 -
A – MANUTENZIONE CURATIVA
0.
PRINCIPI
I detentori di carri, coloro i quali possono dare ordini di lavoro di manutenzione e le
officine devono fare in modo che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato 9 relative
agli ordini di riparazione da effettuare e dell’Allegato 10 capitolo A, e se del caso capitolo
B, concernente la realizzazione di tali riparazioni, i carri non presentino anomalie
suscettibili di riportare a nuova riparazione il veicolo togliendolo dall’esercizio.
L'Allegato 10 capitolo A contiene, per l’uso delle officine, i criteri e le direttive
d’esecuzione da applicare per l’eliminazione delle anomalie ai sensi dell’Allegato 9.
Non è necessario applicare totalmente l’Allegato 10 capitolo A tutte le volte che un
veicolo entra in officina ma solo quelle disposizioni necessarie a riparare l’avaria
riscontrata.
Indipendentemente dal motivo dello scarto del carro, il rispetto delle prescrizioni
evidenziate da un * deve essere garantito dall’officina ad ogni introduzione del carro nella
stessa.
Se l’officina non è in grado di ripristinare lo stato minimo che il carro deve avere, questo
dovrà essere trattato secondo le prescrizioni del detentore (trattamento conforme
all'Allegato 9).
- 52 -
1.
ORGANI DI ROTOLAMENTO
Stato minimo e dimensione limite
Sale montate
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
Lo scartamento delle ruote, misurato all’altezza del livello dei binari, con carro
vuoto o carico, insieme allo spessore dei bordini deve soddisfare rispettivamente
le quattro condizioni seguenti :
distanza tra le parti esterne dei bordini delle ruote, misurata a 10 mm al di sopra
dei circoli di rotolamento :
– al massimo 1426 mm
– per le ruote che hanno un diametro minimo di 840 mm1) minimo:
• 1418 mm per gli assi dei carri a 2 assi, sospensioni a doppio anello, atti a
circolare a 100 km/h a 22,5 t/asse di passo superiore o uguale a 8 m,
• 1410 mm per gli assi degli altri carri,
– per le ruote che hanno un diametro inferiore a 840 mm minimo 1415 mm;
distanza tra i piani inferiori dei cerchioni o dei cerchioni delle ruote monoblocco :
– al massimo 1363 mm1),
– minimo 1357 mm per le ruote che hanno un diametro minimo di 840 mm 1);
– minimo 1359 mm per le ruote che hanno un diametro inferiore a 840 mm.
una ruota non deve presentare traccia di spostamento sull’asse.
spessore del bordino d’una delle ruote, misurato a 10 mm al di sopra dei circoli di
rotolamento:
- minimo 22 mm per le ruote di diametro di almeno 840 mm,
- minimo 27,5 mm per le ruote di diametro inferiore a 840 mm ma di almeno 630
mm.
Il diametro del circolo di rotolamento delle ruote non deve essere inferiore a:
- 840 mm per un diametro da 900 a 1000 mm a nuovo;
- 760 mm per un diametro nominale di 840 mm a nuovo;
- 680 mm per un diametro nominale di 760 mm a nuovo;
- 630 mm per un diametro nominale di 680 mm a nuovo.
La larghezza del cerchione delle ruote monoblocco deve essere :
- al massimo di 140 mm2),
- minimo di 133 mm.
L’altezza dei bordini delle ruote in rapporto al circolo di rotolamento deve essere al
massimo di 36 mm.
Il bordino della ruota, misurato con calibro, deve avere un valore della dimensione
qR sempre superiore a 6,5 mm, e nessuna scanalatura o sbavatura sul profilo
estero del bordino, ad una distanza dalla cima del bordino superiore a 2 mm
(Allegato 9, Appendice 4).
La superficie di rotolamento di una ruota non deve:
– essere parzialmente schiacciata,
– presentare una sfaccettatura di più di 60 mm di lunghezza per un diametro
della ruota > 630 mm,
1)
Queste prescrizioni si applicano anche agli assi intermedi dei carri articolati a tre assi, ma non agli assi
intermedi degli altri veicoli non a carrelli, ne agli assi intermedi dei carrelli.
2)
Compresa la sporgenza formata dal bordo esterno della superficie di rotolamento.
- 53 -
– presentare una sfaccettatura di più di 30 mm di lunghezza per un diametro
della ruota < 630 mm,
– presentare un apporto di metallo di più di 60 mm di lunghezza o di 1 mm di
spessore per un diametro della ruota > 630 mm;
– presentare un apporto di metallo di più di 30 mm di lunghezza o di 1 mm di
spessore per un diametro della ruota < 630 mm;
– presentare cricche sul bordo del piano di rotolamento ;
I difetti della superficie di rotolamento (scheggiature, cavità, sfogliature) non
devono essere più lunghi di 60 mm.
1.7. La superficie laterale della ruota e la superficie inferiore della corona o del
cerchione (superficie attiva) non devono presentare intagli o marcature con intagli
vivi.
1.8. Per le ruote monoblocco, il limite d’usura dei cerchioni deve essere indicato per
mezzo di un solco circolare concentrico alla ruota stessa e tracciato sulla
superficie esterna1)1. Il solco deve sempre rimanere evidente per intero. Può
tuttavia essere parzialmente nascosto dalla sporcizia, senza tuttavia che ciò possa
nuocere al controllo dello stato d’usura della ruota.
1.9. Lo spessore del cerchione riportato delle ruote, misurato nel piano del circolo di
rotolamento, tale circolo è l’intersezione di un piano verticale distante 70 mm dalla
superficie interna del cerchione stesso con la superficie di rotolamento della ruota,
deve essere al minimo :
– per i carri ammessi a circolare a 120 km/h
(carri portanti i segni SS o "**") … 35 mm
– per gli altri carri2)…………………… 30 mm
1.10 Su ruota con cerchione riportato:
1.10.1 il cerchione non deve essere allentato.
Un cerchione si considera allentato quando si verifica almeno una delle condizioni
:
– spostamento del cerchione con rotazione sulla corona, nel piano del circolo di
rotolamento (visibile per lo spostamento dei segni di controllo – 4 bande
colorate bianche a 90 – sul cerchione e sulla corona);
– suono non chiaro;
– anello a graffa del cerchione allentato;
– comparsa di ruggine tra cerchione e la corona su più di 1/3 della circonferenza;
1.10.2 il cerchione non deve presentare tracce di spostamento trasversale (c’è
spostamento trasversale del cerchione quando l’anello a graffa del cerchione
manca o è allentato, se è rotto o evidentemente deformato);
1.10.3 anello a graffa del cerchione non deve avere fessure. Quando l’anello a graffa del
cerchione è calettato per mezzo di un punzone, questo non deve mancare;
1.10.4 un cerchione non deve essere rotto o presentare una fessura trasversale o
longitudinale.
1.11 Il mozzo d’una ruota non deve essere fessurato.
1.12 La corona d’una ruota a raggi non deve essere rotta da parte a parte.
1.13 La ruota non deve presentare raggi rotti o fessurati.
1.14 Una ruota monoblocco o un corpo di ruota piena non deve presentare :
1
2
Se, per eccezione, ci sono due solchi in una ruota, il solco esterno indica lo spessore minimo.
Compresi i carri atti a 120 km/h solo a vuoto.
- 54 -
− nessun difetto riparato con saldatura,
− nessuna fessura.
Difetti senza importanza al corpo delle ruote provenienti da colata sono accettabili.
1.15 Un asse non deve:
– presentare fessure ne difetti riparati con saldature;
– essere piegato;
– avere parti usurate da attrito che presenti spigoli vivi;
– avere parti in cui l’usura sia più di 1 mm di profondità.
I tiranti dei freni o altre parti non devono pendere toccando gli assi.
1.16* Ad ogni passaggio nei centri di manutenzione, bisogna verificare l’assemblaggio
del corpo della ruota con il cerchione dei carri con ruote a cerchione riportato. Le
date di tale verifica, oltre che della precedente, sono indicate nel cartiglio secondo
l’Allegato 11 punto 7.5 a fronte del segno delle IF e delle officine che hanno fatto la
verifica.
1.17 Nel caso sia necessario il controllo della distanza tra le facce interne dei cerchioni
o delle corone-cerchioni su ruote monoblocco, questa deve essere misurata con
calibro a livello dei binari, in almeno tre punti, distanti l’uno dall’altro di 120°.
1.18 In caso di sospetto di surriscaldamento di una ruota monoblocco dovuta a
frenatura e caratterizzata da :
– deterioramento della vernice di più di 50 mm nel raccordo corona-centro o
tracce d’ossidazione recenti oppure
– fusione dei ceppi oppure
– deterioramento della superficie di rotolamento con apporto di metallo,
lo scartamento delle facce interne delle corone-cerchioni degli assi deve essere
misurato secondo il dettato dei punti 1.1.2 e 1.17.
Se questo scartamento è in tolleranza, il freno ad aria deve essere isolato ed il
veicolo munito di etichette Modello R1 e K (Allegato 9, appendice 11) con
annotazione "Freno e superficie di rotolamento da verificare in seguito a
surriscaldamento ".
Questa verifiche non vanno effettuate sulle ruote che tollerano forti sollecitazioni
termiche e segnalate con un tratto interrotto verticale di vernice bianca sulla
boccola (Allegato 11 numero 6.1).
1.19 il difetto di circolarità va misurato, quando
– almeno due indici di difetto di circolarità e di superficie di rotolamento
conformemente all’Allegato 10 appendice 1, sono presenti su una ruota di
carro o sui suoi annessi,
– sulle ruote dell’asse incriminato, se nessun indice è riscontrato sul secondo
asse,
– sulle ruote dei due assi, se almeno un indice è presente sul secondo asse,
– l'indice "Schiacciamento importante ed irregolare sul giro completo della
corona-cerchione", conformemente all’Allegato 10 appendice 1, figura 9 (indice
che mostra un appiattimento singolare) è presente, indipendentemente dalla
presenza d'un altro indice.
A tale riguardo, un carro a carrelli è da considerare come un carro ad assi.
Il difetto massimo di circolarità è fissato a 0,6 mm.
Boccole
1.20
Una boccola non deve essere avariata al punto di non poter più contenere la
materia lubrificante o di lasciar penetrare polvere ed acqua.
- 55 -
1.21
I gioghi d’una boccola devono, in tutte le posizioni della boccola stessa,
inquadrare, con ricopertura di almeno 5 mm, le ali del parasala o delle parti
corrispondenti dei carrelli.
Indicazioni – Procedure ammesse – Divieti
1.22 Un asse non deve essere riparato da saldature.
1.23 Le facce laterali dei cerchioni o delle corone-cerchioni delle ruote monoblocco non
devono essere dipinte ne ricoperte da sostanze oleose o grasse, ad eccezione dei
quattro indicatori dipinti a 90° (marcatura di cont rollo) per indicare le ruote con
cerchioni (Allegato 11 numero 6.2.).
1.24 I tiranti dei freni o altre parti non devono pendere toccando gli assi. Se fosse
impossibile rimediare a tale difetto, tali pezzi devono essere tolti o sospesi in modo
da eliminare lo strofinamento. Il freno deve allora essere isolato e munito di
etichette modello R1 e K (secondo l’Allegato 9).
1.25 Gli spigoli vivi d’un bordino possono essere eliminati al tornio o alla mola.
Sulle superfici di rotolamento, le sfaccettature e gli apporti di metallo possono
essere soppressi al tornio con l’accordo del detentore.
1.26 In caso di sostituzione dell’asse, è proibito istallare sotto un carro equipaggiato
con ruote monoblocco uno o più assi a ruote a cerchione riportato.
I carri cisterna ed i carri carichi di contenitori cisterna destinati al trasporto dei
prodotti di classe 2 del RID devono essere equipaggiati di ruote monoblocco.
1.27 Per la messa in centratura delle sale montate su di un tornio, l’officina dell’IF
utilizzatrice è solo autorizzato a smontare i coperchi delle boccole quando queste
non sono munite di fori di centraggio.
Ogni altro lavoro sulle boccole è riservato al detentore.
1.28 In caso di riprofilatura di una ruota monoblocco, autorizzata1) dal detentore:
– cercare ed eliminare per riprofilatura le cricche sul bordo della superficie di
rotolamento e le tacche a spigolo vivo sul bordino,
– eliminare le tracce di rigatura di tornio a fondo acuto e radiale.
Le ruote che presentano un difetto di circolarità uguale o superiore a 0,6 mm
(Punto 1.19) non possono essere riprofilate e devono essere accantonate,
identificate e rinviate al detentore.
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
Le sale montate esistenti equipaggiati di ruote monoblocco di tipo d’acciaio R2,
R3, R8 ed R9 devono essere sottoposti ad un controllo da parte del detentore.
Questo controllo, teso a verificare l’assenza di fessurazioni e di tracce di rigature
di tornio è evidenziato con l’apposizione di un timbro che indica il tipo d’acciaio su
di un lamierino triangolare fissato al bullone del coperchio del corpo della scatola
della boccola d’asse.
I carri dotati di freno a ceppi autocontinuo per il regime SS non possono essere
equipaggiati con ruote monoblocco in acciaio di tipo R2, R3, R8 ed R9.
In caso di sospetto surriscaldamento, si devono applicare le disposizioni del punto
1.18.
Un trasudamento d’olio tra l’asse e il mozzo della ruota non prova in modo certo
che si sia verificato uno scalettamento; bisogna ancora constatare lo spostamento.
In caso di segno o sospetto di riscaldo boccola, l’asse deve essere sostituito.
Le boccole non devono essere ingrassate da altri se non dal detentore.
Nessuna riparazione deve essere fatta alle boccole;
- 56 -
1.35
Se si richiede una sala montata in sostituzione sulla base di un modello HR (vedasi
Allegato 7), si deve indicare sul modello HR il diametro della ruota dell’altro asse
(carrello o carro ad assi) in modo che il detentore possa fornire una sala montata
la cui differenza del diametro della ruota sia conforme alle prescrizioni che gli sono
applicabili.
Se si procede alla sostituzione di una sala montata al di fuori della procedura
prevista via modello HR e in assenza di particolari indicazioni da parte del
detentore, la differenza dei diametri delle ruote non deve superare :
− 10 mm tra i due assi di un carrello
− 20 mm per i carri ad assi.
- 57 -
2.
Sospensione
Stato minimo e misure limite
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Le foglie di una molla di sospensione non devono essere spostate di più di 10 mm
nel senso longitudinale in rapporto alla staffa.
Nessuna foglia deve essere rotta o lesionata. Questa disposizione si applica sia
alle molle paraboliche che a quelle trapezoidali.
Nessuna molla spirale appartenente alla sospensione principale può essere rotta.
Nessun elemento necessario al fissaggio delle molle può essere mancante o rotto.
Nessuna staffa delle molle deve essere lenta.
Quando i carri sono muniti di molle di sospensione a foglie, la distanza tra la staffa
della molla della sospensione e le parti della cassa, del telaio o del telaio del
carrello, che possono venire a contatto con quella, deve essere almeno di 15 mm.
Non devono esserci tracce recenti di contatto tra :
- la staffa della molla o di altri pezzi delle sospensione ed il telaio del carro o del
carrello;
- le ruote e la cassa o il telaio.
Dopo la riparazione le tracce di contatto devono essere ricoperte di vernice.
Il supporto di fissaggio della staffa della molla a foglia deve essere posizionato nel
suo alloggiamento (corpo della boccola o bronzina). Non ne deve risultare
evidente alcuna posizione anormale (torsione) del corpo della boccola.
Gli elementi costitutivi della sospensione elastica (anelli, biellette, cuscinetti
intermedi, assi di sospensione) non devono essere spostati, mancanti o rotti. Gli
assi di sospensione devono essere fissati.
Indicazioni – Procedure ammesse - Divieti
2.9
Non è ammesso ristabilire la distanza tra la staffa della molla di sospensione e le
parti della cassa, del telaio o del telaio del carrello che potrebbero venire in
contatto tra loro, per mezzo di :
– inserzione di lamine di ferro tra i supporti o i cuscinetti della sospensione e gli
anelli di sospensione, anche se le lamine sono saldate;
– ricarico per saldatura dei supporti o i cuscinetti delle sospensioni.
2.10 In caso d'avaria di una molla di sospensione di un carro a telaio rigido (provvisto
della marcatura secondo l’Allegato 11 numero 7.4) si devono sostituire le due
molle dello stesso asse con due altre della stessa freccia. A tale scopo, la
richiesta di pezzi di ricambio modello H (vedasi Allegato 7) deve precisare che le
molle sono destinate ad un carro a telaio rigido.
Per le molle a rigidità progressiva, la sostituzione delle due molle non è
obbligatoria. Al momento della richiesta di tali molle, il tipo di molla deve essere
menzionato espressamente sul modello H.
2.11 Le riparazioni con saldatura alle molle di sospensione sono vietate.
2.12 Le molle di sospensione paraboliche standardizzate per 22 o 22,5 t di carico per
asse sono, in caso di danno, liberamente intercambiabile.
- 58 -
3.
Freno
Stato minimo e misure limite
Freno pneumatico
3.1
Sui carri equipaggiati con freno pneumatico, la maniglia del rubinetto del freno
deve essere posizionata verticalmente verso il basso quando il freno è in servizio.
Il freno deve essere isolato per mezzo di una rotazione della maniglia del rubinetto
di 90° al massimo. Questa maniglia deve rispondere alle condizioni dell’Allegato 9,
appendice 10.
3.2
La funzione degli organi di comando dei dispositivi di cambiamento di regime deve
essere facilmente identificabile secondo le indicazioni dell’Allegato 11 numero 4.3.
3.3
La condotta generale del freno deve essere utilizzabile per assicurare la continuità
con gli altri veicoli.
Suole, freni a disco e timoneria del freno
3.4
Il dispositivo indicatore del freno a disco deve fare chiaramente apparire la
posizione "freno serrato" e la posizione "freno allentato".
3.5
Nessun dispositivo delle staffe di sicurezza deve essere rotto o mancante.
3.6
I carri con suole dei freni debordanti sono trattati come indicato all’Allegato 9. Una
suola è considerata debordante quando la sua superficie esterna tocca la
superficie laterale della corona-cerchione. Questa verifica si effettua con suole
accostate.
3.7* Le suole dei freni in ghisa usate, rotte o mancanti devono essere sostituite.
Lo spessore minimo delle suole, misurato nel punto più ridotto visto dall’esterno,
deve essere di 10 mm.
Una suola di freno
– che presenta un inizio di rottura non si deve considerare come rotta,
– è considerata rotta, quando è sostenuta solo dalla sua armatura metallica.
3.8* Quando delle suole di freno in composito
– sono assenti,
– sono rotte a partire dalla superficie di contatto fino al bordo della lamiera
(salvo la parte del giunto di dilatazione),
– presentano visibilmente delle disgregazioni del materiale d’attrito su più di
¼ della lunghezza della suola o delle inclusioni metalliche,
– hanno uno spessore inferiore a 10 mm nella zona del porta-suole,
l’officina dell’IF utilizzatrice deve :
– sostituire le suole con quelle di riserva, oppure
– isolare il freno se non ci sono suole di riserva.
Il carro deve allora essere trattato conformemente all’Allegato 9. il difetto
constatato sarà allora indicato sulle etichette.
Accoppiamenti del freno
3.9
3.10
3.11
Ogni carro deve essere munito di semi-accoppiamenti di freno. I carri muniti a
ciascuna estremità di due raccordi d’accoppiamento per una stessa condotta
generale del freno devono, allo stesso modo, avere due semi-accoppiamenti di
freno a ciascuna estremità.
I semi-accoppiamenti di freno non devono essere guasti (non a tenuta).
Nessuna parte degli organi d’accoppiamento del freno (accoppiati o disaccoppiati)
deve scendere al di sotto dei 140 mm al di sopra della parte superiore delle rotaie.
- 59 -
3.12
I rubinetti di chiusura devono poter essere manovrati e funzionare correttamente.
Nessuna leva di manovra dei rubinetti deve mancare o essere rotta.
Ciascun rubinetto di chiusura deve essere dotato di un dispositivo di blocco in
posizione estrema che funzioni correttamente.
Informazioni – Procedure ammesse - Divieti
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17*
3.18
3.19
I pezzi dei freni avariati o staccati che potrebbero compromettere la sicurezza o
causare altri danni devono essere smontati o assicurati. Questa avaria deve
essere esaminata secondo le indicazioni del numero 1.19. In questo caso il freno
ad aria compressa deve essere isolato ed il carro munito di etichetta modello R1 e
K.
I lavori sugli apparati pneumatici dei freni (distributori, valvole-relé, valvole di
pesatura, cilindri del freno) e la loro sostituzione da parte dell’officina non sono
autorizzati, salvo che in caso di accordo con il detentore.
I carri il cui freno a mano manovrabile dalla piattaforma o da terra è inutilizzabile
devono essere riparati. In caso contrario devono essere trattati conformemente
all’allegato 9.
Le guarnizioni dei freni a disco sono sostituite solo dal detentore. Questi deve fare
in modo che il freno sia in perfetto stato di funzionamento senza che sia
necessario il controllo dell’IF utilizzatrice.
I semi-accoppiamenti mancanti o guasti devono essere sostituiti.
I lavori di saldatura sulle staffe di sicurezza non sono autorizzati.
Le prove del freno fatte in applicazione dell’allegato 12 del CUU, devono essere
effettuate secondo la fiche UIC 543-1
- 60 -
4.
Telaio del carro e dei carrelli
Stato minimo e misure limite
Telaio
4.1
Il telaio non deve essere visibilmente deformato o piegato.
4.2
Le ali dei longheroni, delle traverse di testa e delle traverse intermedie sollecitate
dall’accoppiamento non devono presentare fessure (fessure trasversali) che,
partendo dal bordo dell’ala, si estendano a più della metà della larghezza dell’ala.
Le fessure longitudinali possono arrivare ad una lunghezza massima di 150 mm,
salvo che nel punto in cui i supporti delle sospensioni sono fissati ai longheroni.
Qui le fessure longitudinali poste tra l’ala e l’anima del longherone non devono
superare una lunghezza massima di 100 mm.
4.3
La saldatura delle traverse e dei longheroni del telaio, oltre che dei parasala e dei
longheroni, non devono presentare alcuna fessura, ne essere il punto di partenza
di fessure nei pezzi ad essi assemblati.
4.4
Due mancorrenti per manovratore devono essere presenti su ciascuna delle
traverse di testa.
4.5
Le pedane e le maniglie devono essere utilizzabili. Le pedane ed i loro supporti
non devono presentare fessure.
4.6
I carri dotati di pavimento in legno o infiammabile, anche se, al di sopra, ricoperto
in lamiera, devono essere muniti, al di sopra delle ruote frenate, di lamiere
parascintille. Le lamiere parascintille applicate direttamente sul pavimento non
sono ammesse.
Questa prescrizione è valida allo stesso modo per i carri pianali che non abbiano
pavimento o con pavimento discontinuo adatti al traffico di contenitori o dei
semirimorchi.
Le lamiere parascintille non devono essere ne deformate ne bucate dalla ruggine.
4.7 I carri ad assi che portino il segno previsto all’Allegato 11 numero 2.10 devono
essere equipaggiati di lamiere parascintille speciali.
4.8 Le semipiastre di protezione non devono essere ne spostate ne rotte. Non
possono presentare fessure superiori ad ¼ della loro sezione, o essere in
direzione o prossimità di un punto di fissaggio.
4.9 Nessuna ala (piastra d’usura) del parasala deve mancare.
4.10 I traversini del parasala non possono mancare o essere rotti.
4.11 I supporti delle sospensioni non devono essere sconnessi, rotti, fessurati o
visibilmente deformati.
Carrelli di ogni tipo
4.12 Le saldature delle traverse e dei longheroni del telaio dei carrelli non devono avere
fessure, ne essere il punto di partenza di fessure nei pezzi a loro assemblati. I
longheroni, le traverse e le aste di richiamo della sospensione della traversa
ballerina non devono essere fessurati.
4.13 Le superfici di frizione dei sistemi ammortizzatori agenti sulle guide delle boccole o
della traversa ballerina non devono essere ingrassate;
4.14 Nessuna pattino di strisciamento, parte del pattino di strisciamento o molla del
pattino deve mancare o essere rotta.
4.15 Il carrello non deve presentarsi in una posizione anormale rispetto al telaio.
- 61 -
4.16 La ralla inferiore non deve essere rotta o dissestata.
4.17 Il perno del carrello della ralla inferiore non deve mancare, essere rotto o
dissestato.
4.18 Nessuna ala (piastra d’usura) deve mancare.
La lunghezza totale delle fessure nel cordone di saldatura delle piastre d’usura
non può essere superiore al 50% della lunghezza totale delle stesse saldature.
4.19 Le trecce di messe a terra mancanti devono essere sostituite. Deve essere fatto in
modo che la mancanza di una treccia di messa a terra sia riconoscibile.
Carrelli Y25 e derivati (vedere Appendice 2)
4.20 Nessuna molla di tara deve essere fessurata o rotta. Quest’avaria deve essere
esaminata secondo il numero 1.19.
4.21 Nessuna molla di carico deve essere sconnessa, fessurata o rotta. Quest’avaria
deve essere esaminata secondo il numero 1.19.
4.22 Tutte le molle di tara del carrello devono avere lo stesso senso di avvitamento.
4.23 Ogni coppia di molle elicoidali del carrello (molle di tara/molle di carico) devono
avere senso di avvitamento opposto.
4.24 Nessun anello d’ammortizzatore esterno o interno deve mancare, essere rotto o
sconnesso.
4.25 Nessun cappello della molla deve essere in contatto con il telaio del carrello
(ammortizzatore inefficiente).
4.26 Nessuna staffa a T deve essere sconnessa.
Quest’avaria deve essere esaminata secondo il numero 1.19.
Informazioni – Procedure ammesse – Divieti
4.27 Le pedane fessurate devono essere sostituite dall’officina.
4.28 Quando le lamiere parascintille di un carro mancano o sono avariate in modo tale
da non poter essere riparate correttamente, il freno deve essere isolato ed il carro
trattato secondo l’Allegato 9 (etichettatura).
4.29 Le rotture, avarie e fessure dei longheroni, delle traverse intermedie, delle traverse
di testa del telaio (dei carri o dei carrelli) ed assemblaggi saldati non devono
essere saldati se non dall’officina scelta dal detentore.
Tuttavia, l’officina dell’IF utilizzatrice è eccezionalmente autorizzata ad effettuare
dei lavori di saldatura solo per la riparazione di fessure o rotture dei profilati del
telaio, per rendere possibile il rimpatrio del carro vuoto.
4.30 I carri i cui telai sono piegati o deformati e che non sono atti a circolare devono fare
l’oggetto di un trattamento speciale d’accordo con il detentore.
4.31 I parasala ed i supporti delle sospensioni fissati al telaio per mezzo di rivetti
possono, quando danneggiati, essere raddrizzati o sostituiti dall’officina.
4.32 Se i rivetti, viti o bulloni di fissaggio dei parasale sono lenti o mancanti devono
essere riparati dall’officina, con bulloni a dado autobloccante o fermati con copiglia.
4.33 Le superfici di frizione dei sistemi di ammortizzamento agenti sulle guide delle
boccole o della traversa ballerina non devono essere ingrassate. L’eventuale
grasso deve essere asportato nella misura possibile senza smontaggio delle parti.
In tal caso il carro deve essere munito di etichetta di modello M.
- 62 -
4.34 La saldatura delle piastre d’usura sui carrelli non è autorizzata se non dopo lo
smontaggio degli assi e conformemente alle istruzioni del detentore.
La risaldatura delle fessure non è ammessa.
- 63 -
5.
Organi di repulsione e trazione
Stato minimo e misure limite
Organi di repulsione
5.1
L’altezza del centro degli organi di repulsione, misurata verticalmente dalla
superficie dei binari e a riposo, deve essere :
– per i carri vuoti .................. al massimo 1.065 mm
– sotto carico massimo….…. almeno 940 mm.
5.2
Riservato
5.3 * Nessun respingente e nessun bullone di fissaggio del respingente deve mancare.
Tutti i bulloni di fissaggio devono essere stretti. Questo è allo stesso modo valido
per gli accoppiamenti permanenti.
5.4
I fermi che impediscono alle aste dei respingenti di cadere non devono mancare ne
essere danneggiati.
5.5
Le molle e le altre parti del respingente non devono presentare rotture o avarie tali
da impedire il buon funzionamento del respingente. Una compressione a mano di
15 mm a massimo è tollerata per un solo respingente a ciascuna estremità del
carro.
5.6
Le custodie dei respingenti tubolari non devono essere danneggiate in modo che la
loro fissazione non garantisca più sufficientemente la solidità o che la guida delle
aste dei respingenti non sia più sufficientemente solida.
La custodia, oltre che l’asta del respingente, non devono presentare fessurazioni.
5.7 * I piatti dei respingenti non devono presentare rivetti o bulloni di fissaggio mancanti
o allentati. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.
5.8 * Le superfici di contatto dei piatti dei respingenti devono essere sufficientemente
ingrassate. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.
5.9 * Le superfici di contatto dei piatti dei respingenti non devono presentare striature ad
angolo vivo che possano impedire lo scivolamento dei piatti. Questo è allo stesso
modo valido per gli accoppiamenti permanenti.
5.10 Per i carri muniti di elementi di rilevamento d’urto, questi non devono presentare
indicazioni di un loro impegno o tracce di deformazione.
Gli elementi di rilevamento d’urto sono stati impegnati, hanno quindi funzionato,
se
– la freccia (indice) non è interamente visibile,
– l’indicatore di rilevamento d’urto manca o è deformato,
– la lunghezza del respingente è visibilmente accorciata,
– la custodia del respingente tubolare è deformata o distrutta.
Apparecchi di trazione
5.11 Nessuna parte degli organi di aggancio a vite (accoppiati o meno) devono
scendere al di sotto di 140 mm dalla sommità della rotaia.
5.12 La lunghezza dell’aggancio a vite deve essere tale che si possano almeno
avvicinare i respingenti in modo da metterli in contatto.
5.13 Gli agganci a vite ed i ganci di trazione non devono mancare.
- 64 -
5.14 Gli agganci a vite ed i ganci di trazione non devono presentare fessure. Non
devono, inoltre, avarie tali da rendere impossibile l’aggancio con un altro veicolo o
suscettibili di ostacolare il loro buon comportamento.
5.15 Le aste di trazione non devono essere rotte o fessurate. Le conchiglie, bulloni o
perni o chiavette per dette non devono ne essere rotti ne mancare.
5.16 L’asta del gancio di trazione e le guide del gancio non devono presentare alcuna
usura tale che il gancio di trazione possa ruotare sul proprio asse nelle guide.
5.17 Gli apparati di trazione discontinua non devono presentare nessuna delle avarie
appresso elencate :
– rottura o difetto di una molla ad elica o di una molla ad anelli;
– deterioramento d’una molla in gomma.
5.18 Per gli apparati di trazione continua, non si possono avere rotture o avarie della
molla. Le guide dell’apparato di trazione non devono presentare fessure che
possano impedire il buon funzionamento dell’apparato di trazione.
5.19 Il diametro dell’asse del gancio di trazione deve essere almeno di 50 mm.
5.20 Quando il dispositivo di sospensione del tenditore a vite è inutilizzabile o
mancante, bisogna ripararlo o sostituirlo.
Informazioni – Procedure ammesse - Divieti
5.21 La riparazione per mezzo della saldatura degli apparati di trazione è vietata.
Tuttavia, le aste di trazione rotte o fessurate possono essere riparate
provvisoriamente con saldatura elettrica. I carri devono essere trattati
conformemente all’Allegato 9 e istradati in coda treno.
5.22 I carri equipaggiati con ammortizzatori d’urto a corsa lunga il cui elemento
scorrevole non è visibilmente in posizione mediana devono essere trattati secondo
l’Allegato 9.
5.23 Quando un respingente è danneggiato all’estremità di un carro, i due respingenti
devono essere sostituiti. Quelli che vengono messi al loro posto devono essere
identici. In caso di respingente a corsa di 105 mm, 130 mm o 150 mm, i
respingenti di ricambio devono far parte della stessa categoria che quelli smontati.
In oltre, per i respingenti a corsa di 130 e 150 mm, i pezzi di ricambio devono
avere le stesse caratteristiche di quelli tolti d’opera. La sostituzione dei respingenti
con piatti muniti di guarnizioni d’usura, deve essere effettuata secondo le istruzioni
del detentore.
5.24 I rivetti di fissaggio dei piatti dei respingenti possono essere sostituiti con apposite
viti di fissaggio. Quando ci sono striature a spigoli vivi sulla superficie di contatto
dei piatti dei respingenti, questi sono da limare.
5.25 E vietato fare lavori di saldatura o comunque di riscaldo in prossimità di un
respingente marcato con un disco giallo sul corpo dello stesso. (vedasi Allegato
11, numero 7.9.4).
5.26 Gli elementi antiurto avariati o deformati devono essere trattati secondo le
istruzioni del detentore. I respingenti equipaggiati con elementi antiurto devono, in
principio, essere sostituiti con dei respingenti identici. Se non si dispone dei
respingenti equipaggiati di elementi antiurto identici li si può sostituire con
respingenti standard per permettere il proseguimento del carro verso lo scarico e
verso l’officina per la riparazione. In tal caso si etichetterà il carro con modello K
- 65 -
secondo l’Allegato 9, appendice 11 e l’etichetta secondo Allegato 11 numero 5.4. o
5.5 asseconda dei casi.
- 66 -
6.
Cassa
Stato minimo e misure limite
Disposizioni applicabili a tutti i carri:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
La cassa del carro, le sovrastrutture e l’insieme dei dispositivi supplementari non
devono presentare segni di danni che possano causare la perdita od il
deterioramento del carico o compromettere la sicurezza dell’esercizio ferroviario
e/o mettere in pericolo le persone o l’ambiente.
La cassa del carro e le sue parti non devono impegnare il profilo limite di carico.
Nessuna delle parti dell’accoppiamento del riscaldamento e delle altre strutture di
accoppiamento (accoppiate o meno) deve scendere al di sotto di 140 mm al di
sopra della parte superiore delle rotaie.
Le parti mobili del carro ed i loro dispositivi di manovra non devono presentare
avarie apparenti che impediscano il loro normale funzionamento.
Nessuna tavola della parete o del pavimento deve mancare, essere rotta,
scheggiata o deteriorata al punto da poter causare la perdita del carico od il suo
deterioramento a causa dell’umidità.
Le porte scorrevoli devono essere disposte in modo che non possano uscire dalle
guide di scorrimento. Le pareti laterali ribaltabili devono essere assicurate di modo
che non possano uscire dalle cerniere o dai fermi di chiusura.
Le porte e le pareti scorrevoli devono potere essere chiuse ed assicurate
completamente. Non devono mancare o essere staccate dalle loro guide.
Le porte non devono presentare deformazioni o rotture che possano provocare
una perdita del carico.
Gli organi di guida e di chiusura (telaio delle porte, cerniere, verricelli, ganci di
chiusura, maniglie) non devono mancare ne essere spostati, rotti o deformati.
Le pedane, i corrimano, scale e passerelle devono poter essere utilizzati in piena
sicurezza ed essere esenti da spaccature. Questa disposizione si applica anche ai
loro organi di fissaggio e supporti.
Le pedane possono presentare uno svirgolamento, una deformazione o
un’inclinazione di 20 mm al massimo.
Lo spazio libero tra i corrimano e la parte più vicina del carro deve essere di
almeno 60 mm.
Le targhe d’iscrizione, i pannelli ribaltabili e i porta etichette non devono mancare e
devono essere fissati in modo appropriato.
Le iscrizioni seguenti conformemente all’Allegato 11 devono essere
completamente presenti e leggibili:
• il numero del carro (compresa la sigla del paese ed i dati del detentore);
• la sigla RIV o il cartiglio di accordo (se il codice di scambio iscritto è 41, 43, 45,
81,83, 85);
• la tara ;
• la massa frenata dal freno a mano;
• i limiti di carico;
• la capacità dei carri cisterna;
• le merci destinate al trasporto con il carro cisterna;
• la lunghezza del carro senza i respingenti;
- 67 -
•
•
•
•
l’iscrizione "Attenzione – Pericolo elettricità" sui carri muniti di passerella o
scala posti ad un’altezza di più di 2 m;
il cartiglio di manutenzione;
le indicazioni per gli elementi antiurto;
le bande diagonali per i carri con ammortizzatori antiurto.
Disposizioni aggiuntive per i carri coperti:
6.15 Gli sportelli d’aerazione non devono mancare o essere guasti.
6.16 Le forcelle di manovra e le cremagliere non devono essere staccate, sconnesse o
deformate.
6.17 La copertura del tetto ed il gocciolatoio non devono essere sollevati ne deformati.
6.18 I tetti apribili devono poter essere chiusi ed assicurati per impedire aperture
accidentali. Nessun organo di comando deve mancare, essere deformato o
inefficace. I tetti devono trovarsi nella guida prevista.
6.19 Le botole del tetto devono poter essere correttamente utilizzate.
Disposizioni aggiuntive per i carri alte sponde:
6.20
Le porte laterali dei carri alte sponde devono poter essere chiuse ed assicurate
per impedire aperture accidentali.
6.21
Le pareti o pareti di testa oscillanti devono poter essere chiuse e assicurate per
impedire aperture accidentali.
6.22
Gli organi di chiusura delle pareti di testa oscillanti (perni, alberi a camme, anelli,
camme) non devono mancare ne essere rotti o spaccati. Devono essere
pienamente utilizzabili.
6.23
I profili metallici superiori non devono essere deformati, rotti o strappati di maniera
da impegnare il profilo limite di carico.
Disposizioni aggiuntive per i carri pianali:
6.24
Le spondine devono poter essere rialzate ed assicurate.
6.25
Le cerniere, gli assi e le staffe di chiusura delle spondine non devono essere
mancanti ne rotti. Devono essere pienamente utilizzabili.
6.26
Gli stanti amovibili, girevoli e rientranti non devono essere rotti o fessurati. Non
devono essere così deformati da impegnare il profilo limite di carico. Questa
disposizione si applica allo stesso modo anche ai dispositivi di sostegno e di
blocco degli stanti.
I dispositivi di blocco degli stanti devono essere efficienti.
6.27
I travetti ribaltabili non devono essere sconnessi.
Disposizioni aggiuntive per i carri cisterna1:
6.28 I serbatoi non devono presentare deformazioni a spigoli vivi (anche se non c’è
perdita di merce).
6.29
Le fessure delle selle del serbatoio non sono ammesse. Se il fissaggio del
serbatoio al telaio prevede dei bulloni o dei rivetti questi non devono mancare.
1
Sotto la definizione di carri cisterna vanno compresi i carri per il trasporto di materie liquide, gassose, polverulente o
granulari
- 68 -
6.30
Gli assemblaggi per saldatura della cisterna e del telaio non devono presentare
fessurazioni.
6.31
Le scale, piattaforme e ringhiere devono essere utilizzabili in sicurezza e non
devono essere sconnesse.
6.32
Le lamiere dell’isolamento termico, i parasole e gli isolamenti non devono essere
sconnessi.
6.33
I serbatoi ed i loro organi di riempimento e di svuotamento non devono avere
fughe e devono poter essere ermeticamente chiusi salvo che gli apparecchi
automatici di aerazione (Allegato 11 numero 6.3).
6.34
I tappi filettati non devono mancare.
6.35
Le flange di otturazione non devono mancare ne essere allentate. Tutte le viti di
fissaggio devono essere presenti.
6.36
Il bullone di comando di sblocco del rubinetto di svuotamento deve essere svitato.
6.37
L'indicatore del rubinetto di svuotamento deve funzionare correttamente.
6.38
Il coperchio del duomo deve essere presente e deve poter essere chiuso
ermeticamente.
Disposizioni aggiuntive per i carri a copertura meccanica:
6.39
La copertura meccanica deve poter essere chiusa e bloccata correttamente
(indicatore visibile). Questa disposizione si applica anche al bloccaggio degli archi
estremi.
Disposizioni aggiuntive per i carri a copertura telescopica:
6.40
Gli elementi della copertura telescopica devono poter essere chiusi e bloccati
correttamente posizionati sui loro binari di scorrimento previsti.
Disposizioni aggiuntive per i carri a carrelli ribassati per il trasporto dei veicoli
stradali e ferroviari:
6.41
Le traverse di testa mobili non devono essere danneggiate e devono poter essere
bloccate ai due lati.
6.42
Le staffe di fermo, i bloccaggi delle staffe, le catene di stivaggio e gli occhielli della
catena di stivaggio devono essere efficienti.
Disposizioni aggiuntive per i carri porta contenitori ACTS:
6.43
I telai ruotanti non devono essere danneggiati in modo tale che il fissaggio ed il
bloccaggio corretti siano impediti.
6.44
Le chiusure centralizzate devono funzionare.
6.45
La chiusura intermedia deve funzionare ed indicare chiaramente la posizione
"chiuso".
6.46
I montanti devono essere perfettamente posizionati.
- 69 -
Disposizioni aggiuntive relative ai carri per il trasporto d'automobili:
6.47
Le spondine di testa e i ponticelli di passaggio devono poter essere tolte e
bloccate.
6.48
Il piano di carico superiore deve poggiare sulle camme apposite e poter essere
bloccato. Il dispositivo indicatore deve funzionare.
6.49
Nessun accessorio deve essere sconnesso (zeppe, scivoli per le ruote, manovelle,
dispositivo di sollevamento, spondine di testa, ponticelli di passaggio).
Disposizioni aggiuntive per i carri autoscaricanti:
6.50
I rubinetti e le botole devono essere chiuse e bloccate.
6.51
Nessun pezzo del dispositivo di chiusura e di scarico deve essere sconnesso.
Indicazioni – Procedure ammesse - Divieti
6.52
6.53
Quando, in caso di deformazione, la verifica del profilo trasversale si rende
necessaria, si applicheranno le disposizioni del numero 4, tomo 1 delle Direttive di
carico.
Eccezione : per i carri costruiti secondo la fiche UIC 505 e la cui larghezza supera
quella ottenuta con l’applicazione del numero 4, tomo 1 delle Direttive
di carico, si deve contattare il detentore del carro per conoscere la
larghezza ammessa del carro.
Senza risposta da parte sua, si applicherà, per ragioni di sicurezza, la
cifra del punto 4 del tomo 1 delle Direttive di carico.
Le parti in materiale plastico e in legno stratificato (per esempio, le coperture del
tetto ed i pannelli delle pareti laterali) non devono essere riparati per mezzo di
chiodature. Tali carri portano la sigla come indicato all’Allegato 11 numero 2.14.
6.54
Per ciò che concerne il bloccaggio della cisterna dei carri-cisterna, i rivetti possono
essere sostituiti da bulloni.
6.55
I lavori di saldatura alle cisterne possono essere realizzati solo dalle officine
autorizzate e con l’accordo del detentore.
- 70 -
B- TRATTAMENTO DEI CARRI DOPO PARTICOLARI EVENTI
0
Principio
Dopo ogni evento particolare, l’IF utilizzatrice deve assicurare che le avarie provocate o
presunte non possano procurare danni indiretti. A tale scopo, le regole definite da questo
capitolo devono essere rispettate in modo da rendere il carro ancora atto alla
circolazione. Per mezzo di esami complementari bisogna assicurarsi che non esistono
danni al carro come deformazioni dei carrelli, e/o del telaio del carro, delle fessurazioni,
suscettibili di compromettere la sua idoneità alla circolazione in completa sicurezza. Se lo
stato minimo non può essere ristabilito dall’officina, il carro deve essere ulteriormente
trattato secondo le decisioni del detentore (conformemente all’allegato 9).
1
Deragliamento
Dopo il deragliamento di un carro, lo scartamento delle facce interne dei cerchioni o delle
corone su ruote monoblocco di assi che hanno deragliato deve essere misurata secondo
le prescrizioni del capitolo A, punto 1.17. Conseguentemente, dopo ogni misura, il carro
deve essere spostato di un terzo di giro della ruota.
Se la differenza di scartamento è superiore a 2 mm, l’asse deve essere sostituito.
L’asse deragliato tolto deve essere munito, prima del suo rinvio, di una marcatura che
permetta al detentore del carro o alla sua officina di identificarlo come asse deragliato
(Modello HR).
2
Choc d’urto anormale
Quando un carro ha subito uno choc d’urto anormale, si deve supporre che la velocità
d’urto sia stata superiore a 12 km/h. In tal caso, si devono fare i seguenti controlli:
− misurare l’altezza dell’urto e verificare che non ci siano avarie visibili sul respingente;
− il gioco longitudinale dei respingenti non deve essere superiore a 15 mm;
− il distanziamento della circonferenza non deve essere superiore a 5 mm (in caso di
respingente non girevole);
− esame visivo per scoprire rientranze della traversa di testa a livello dei respingenti e,
posteriormente, delle traverse del telaio.
3
Sovraccarico (testo a solo titolo di raccomandazione)
Quando un carro è inviato all’officina in seguito ad un sovraccarico (del carro, di un
carrello o di un asse), bisogna sottomettere il carro, dopo lo scarico, agli esami e
operazioni seguenti:
− esame visivo delle molle di sospensione per scoprire la presenza di rotture,
fessurazioni e deformazioni;
− esame visivo delle molle e dei componenti del telaio o del carrello per scoprire la
presenza di tracce di cedimento;
− controllo del o degli assi interessati per scoprire la presenza di tracce di sovraccarico
termico o d’altri danni.
In caso di dubbio, sostituire il o gli assi e munirli, prima del loro rinvio al detentore del
carro, della menzione di sovraccarico (Modello HR).
4
Inondazione (testo a solo titolo di raccomandazione)
I carri il cui telaio sia stato totalmente o parzialmente sommerso dall’acqua devono
essere sottoposti alle prove ed alle operazioni di seguito riportate – a seconda dei casi
dopo la pulitura – per essere resi atti alla circolazione:
- 71 -
− sostituire tutti gli assi;
− prima del rinvio gli assi inondati, saranno muniti di una marcatura che permetta al
detentore del carro o alla sua officina di identificarli come assi inondati (Modello HR);
− esame visivo delle molle di sospensione per scoprire la presenza di corrosione che
possa causare la rottura di una molla;
− sostituire i respingenti quando questi sono stati sotto il livello dell’acqua;
− evacuare l’acqua dalla condotta generale. Il carro con il freno isolato dovrà essere
trattato conformemente alle disposizioni dell’allegato 9.
5
Contatto con la catenaria sotto tensione
Quando parti della cassa sono state in contatto con la catenaria sotto tensione, si deve
supporre che il flusso di corrente abbia danneggiato le boccole.
In questo caso, si devono eseguire i seguenti lavori:
− sostituire l’insieme degli assi del carro;
− prima del rinvio degli assi interessati dal flusso di corrente, questi devono essere
marcati in modo da permettere al detentore del carro o alla sua officina di riparazione
di riconoscerli come assi interessati dal flusso di corrente (Modello HR);
− verificare la cassa per scoprire la presenza di avarie supplementari che possano
interferire sull’attitudine alla circolazione del carro.
- 72 -
C – MANUTENZIONE PREVENTIVA
0
Principio
Il detentore deve, al momento della revisione, mettere i carri in uno stato che consenta
loro di assicurare un servizio normale fino alla prossima revisione, sia per ciò che
concerne la sicurezza sia per quel che riguarda la protezione del carico.
Questa revisione deve inscriversi in un quadro sistematico di manutenzione a tempo o a
lavoro effettivamente svolto.
1
Periodo di revisione
1.1
Nel quadro sistematico di manutenzione a tempo, la revisione è fatta dopo un
periodo stabilito seguendo le indicazioni della fiche UIC 579-1. In tale sistema, il
periodo di revisione è uguale al periodo di validità del cartiglio di manutenzione. Il
periodo massimo di validità del cartiglio di manutenzione è non superiore a quello
indicato al punto 1.3.
1.2
Nel quadro sistematico di manutenzione a lavoro effettivamente svolto, la
revisione è fatta quando il carro raggiunge il limite di lavoro espresso in tonnellatekilometri e determinato secondo le indicazioni della fiche UIC 579-1. Il periodo
massimo di validità del cartiglio di manutenzione è non superiore a quello indicato
al punto 1.3.
1.3
Il periodo massimo di validità del cartiglio di manutenzione (Allegato 11 numero
2.3) è di:
1.3.1 6 anni, eventualmente aumentati di 3 mesi, per i carri che rispondono alle seguenti
condizioni :
- distributore Bd, Ch, O, WE, DK, WU o WA ;
- regolatore automatico della timoneria ;
- sospensione a doppi anelli per i carri ad assi ;
- carrelli con molle a foglia e sospensioni ad anelli (in deroga, anche i carrelli
« Niesky » ammodernati con sospensioni a biellette dei carri DB) ;
- carrelli con molle ad elica ed ammortizzatori UIC o con caratteristiche
analoghe ;
- respingenti con caratteristiche conformi alle fiches UIC 526-1 o 526-2.
1.3.2 4 anni, eventualmente aumentati di 3 mesi, per i carri che non rispondono alle
condizioni del punto 1.3.1.
1.3.3 Per ottenere questo prolungamento di 3 mesi, i carri devono portare l’iscrizione
« +3M » (Allegato 11 numero 2.3). I carri che non portano l’iscrizione « +3M »
possono ottenere, su richiesta del detentore, l’iscrizione “+ 3M”, se lo stato del
carro non lo impedisce.
1.4
Tuttavia, il detentore è tenuto a fissare una durata di validità più corta per i carri le
cui condizioni d’esercizio ed il tipo di carro lo impongano.
In più, per i carri frenati SS1) e per i quali la durata di validità indicata sul cartiglio di
manutenzione è superiore a 3 anni, il detentore deve organizzare un controllo
intermedio.
Quest’ultimo può essere limitato ad una ispezione se i risultati osservati sono
soddisfacenti.
1)
Conformemente alla fiche UIC 543
- 73 -
1.5
I carri-cisterna per i quali la data (fine mese) della prossima prova della cisterna è
scaduta, secondo l’Allegato 11 numero 6.4, devono essere trattati conformemente
all’Allegato 9.
- 74 -
D – TRASPORTO DEI PEZZI DI RICAMBIO E IMMAGAZZINAMENTO
0
Principio
Le modalità di trasporto, di manutenzione e di immagazzinamento dei pezzi di ricambio
prima del loro montaggio su di un carro e dopo la loro rimozione per la preparazione del
loro rinvio al detentore del carro, devono essere che le parti costitutive interne, da un lato,
e le superfici e la protezione contro la corrosione dall’altro, non siano avariate.
1
Sale montate
Immagazzinamento
-
-
Quando vengono immagazzinati sui binari, i profili delle ruote non devono venire a
contatto. Il contatto tra i bordini è autorizzato.
In caso d’immagazzinamento in quinconce sui binari (binari doppi), non si deve avere
contatto delle boccole contro il bordino e del bordino contro l’asse.
Le condizioni suddette sono applicabili allo stesso modo per l’immagazzinamento in
scaffalature.
L’immagazzinamento su superfici piane è autorizzato,se le sale montate sono
immagazzinate su appropriati supporti (legno, caucciù, materie sintetiche) in modo da
non danneggiare le superfici a contatto.
Il deposito e lo spostamento degli assi deve essere fatto in modo che gli assi stessi e
le loro parti costitutive non siano danneggiate.
Lo spostamento incontrollato degli assi deve essere impedito per mezzo di opportune
zeppe di bloccaggio o suole.
L’impilaggio degli assi è ammessa se le condizioni d’immagazzinaggio sopra indicate
sono rispettate. Il contatto asse contro asse è proibito.
Trasporto
-
-
2
-
In caso di trasporto con carrello a forca, le selle e i becchi della forca sono da munire
di opportuna protezione. Bisogna fare attenzione a non danneggiare l’asse a causa
del rotolamento sulla forca.
L’uso di strumenti di sollevamento deve essere fatto evitando ogni possibile
danneggiamento dell’asse.
Gli assi si dovranno trasportare, nella misura del possibile, in scaffalature tra le
officine ed i centri dei pezzi di ricambio. Il carico e l’assicurazione degli assi deve
essere fatta in modo che ogni contatto tra gli assi sia escluso durante il trasporto. Le
boccole devono essere protette in modo da impedire la rotazione.
Altri pezzi
L’immagazzinamento dei respingenti deve essere di modo che sia evitata ogni
penetrazione d’acqua tra la custodia e l’asta del respingente.
Se il trasporto delle molle paraboliche è fatto direttamente con carrello a forca, le selle
e i becchi della forca sono da munire di opportuna protezione (rivestimento in
caucciù), per impedire ogni possibile danno alla protezione contro la corrosione.
- 75 -
Allegato 10 – Appendice 1
Indici relativi ai difetti di circolarità delle ruote
Fig. 1
Spina tranciata
Fig. 2
Staffa di sicurezza rotta
Fig. 3
Tracce lucide sulla rondella d’estremità
del tirante a triangolo del freno
- 76 -
Fig. 4
Tracce lucide sulle molle di carico
Fig. 5
Zone lucide con usura, visibile dall’esterno sui punti di
frizione delle foglie a molla delle sospensioni paraboliche
Fig. 6
Staffa a T persa o allentata
- 77 -
Fig. 7
Piastra di usura al manganese dei carrelli e dei
cuscinetti dissaldate
Fig. 8
Superficie di contatto irregolare sul circolo di
rotolamento
Fig. 9
Schiacciamento importante ed irregolare sul circolo di
rotolamento
- 78 -
- 79 -
Allegato 10 – Appendice 2
Schema della sospensione dei carrelli Y 25
Figura 1 – Carrello con molle per un carico di 20 t/asse
5
3
1a
2a
4
1a
2a
3
4
5
molla di tara per 20 t/asse, elica a destra
molla di carico per 20 t/asse, elica a sinistra
coperchio della molla
boccola
guida della boccola
Figura 2 – Carrello con molle per un carico di 22,5 t/asse
5
1b
3
2b
4
1b
2b
3
4
5
molla di tara per 22,5 t/asse, elica a sinistra
molla di carico per 22,5 t/asse, elica a destra
coperchio della molla
boccola
guida della boccola
- 80 -
- 81 -
ALLEGATO 11
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
ISCRIZIONI E SEGNI SUI CARRI
(pubblicato a parte)
- 82 -
- 83 -
ALLEGATO 12
AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI
CATALOGO DELLE AVARIE PER CARRI MERCI
- 84 -
Categoria
Elemento di
costruzione
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
dell'IF
util
Organi
Cerchione
riportato
lento, spostato trasversalmente,
spaccato
sovraccarico termico non riconoscibile
x
sovraccarico termico visibile (dispositivo di frenatura difettoso)
x
sovraccarico termico visibile (dispositivo di frenatura in buono
stato)
sovraccarico termico
dispositivo di frenatura difettoso
x
x
dispositivo di frenatura in buono stato
Cerchione /
centro della
ruota / ruota
monoblocco /
superficie di
rotolamento
sovraccarico termico
crepe nel centro della ruota
x
sovraccarico termico non identificato
x
sovraccarico termico visibile (dispositivo di frenatura difettoso)
x
sovraccarico termico visibile (dispositivo di frenatura in buono
stato)
Cava di serraggio
x
x
Tracce limite di usura non apparente
Ruota nei limiti d’usura (diametro dell’asse troppo piccolo)
Danni dovuti ai freni di binario
Intagli con fondo ad angolo vivo nel cerchione e la corona della
ruota o la corona inferiore del cerchione
x
Tracce di attrito, bordini della ruota
danneggiati
danneggiamenti
x
- 85 -
x
Categoria
Elemento di
costruzione
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
esfogliazione, scagliatura, ripiegature
di laminazione
senza riscaldamento termico
dispositivo di frenatura difettoso
dell'IF
util
x
x
apporto di metallo, sfaccettature
Cerchione /
centro della
ruota / ruota
monoblocco /
superficie di
rotolamento
superficie di rotolamento incavata in
più parti
dispositivo di frenatura in buono stato
x
se presenti tracce di sforzo (choc)
x
x
ovalizzazioni
nella misura in cui le avarie sono chiaramente dettagliate
dall'IF
avarie del carro
x
x
tracce di attrito sul corpo dell'asse
nessuna avaria del carro
x
Assi
x
deformati
spaccati
non tracce di choc
x
confermata
x
boccola calda
non confermata
Boccole d'asse
Piastre di
manganese
perdita di grasso recente
temperatura della boccola più alta, rumori anomali della
boccola
al pattinaggio dell’asse
tracce di scalfitura sul corpo della
boccola d'asse
(in alto : contatto con la boccola)
molle + ammortizzatori a frizione in buono stato
e carro senza sovraccarico
mancanti
x
x
x
x
- 86 -
Categoria
Elemento di
costruzione
Piastre di
manganese
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
spaccate
x
rottura, formazione di crepe, ecc.
x
molle danneggiate per fatica
x
montaggio sbagliato (parallele)
x
montaggio sbagliato (curva
caratteristica)
o tipo di molla di sospensione a foglie
x
dell'IF
util
Sospensione
Molle
Ammortizzatori
qualsiasi avaria
a frizione
x
Freno
danneggiamento
x
timoneria del freno difettosa
usura
elementi
meccanici o
pneumatici del
freno
dispositivo di cambio di regime
"Merci/viaggiatori" difettoso
danneggiamento
usura
ceppi del freno (ogni avaria)
freno a mano difettoso
x
x
x
x
danneggiamento
- 87 -
x
Categoria
Elemento di
costruzione
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
usura
staffe di sicurezza mancanti
staffe di sicurezza difettose,
danneggiate
elementi diversi del freno, p.es. :
distributore, valvola di pesatura,
cilindro del freno, cambio del carico,
valvola del relè, ... difettosi
x
x
danneggiamento
Avariati (con Rapporto delle avarie)
x
x
non avariati
elementi
meccanici o
pneumatici del
freno
dell'IF
util
usura
x
x
perdita delle condotta del freno
danneggiamento (incrinato, spaccato)
flessibili del semi-accoppiamento
difettosi
tagliati, non integri
accoppiamento del freno difettoso
x
x
x
confermato dalla prova del freno
x
organi pneumatici
non confermato dalla prova del freno
x
Telai e
carrello
telaio del carro
- Traversa di
testa o
longherina
rottura per sforzo, formazione di
crepe, screpolatura, deformato
x
- 88 -
Categoria
Elemento di
costruzione
longherina
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
deformata
salvo casi di vetustà
dell'IF
util
X
deformata
x
Parasala
rotta o staccata
x
fessurato, rotto
x
traversino della
parasala
supporti di
sospensione
staccato
x
gioco, rottura da sforzo (vecchie
incrinature)
x
incrinato, deformato
Giunzione
telaio/carrello
danneggiato
gioco anomalo tra gli elementi di
giunzione o elementi danneggiati
x
x
deformato
x
Telaio del
carrello
rottura da sforzo
x
piastra di
strisciamento e
guide carrelli
qualsiasi avaria
x
cartiglio di
revisione
ritiro del veicolo prima della scadenza
del periodo di revisione
Iscrizione
generale
secondo
regolamentazio
ne
incomplete
costi generati dalla certificazione della rimessa in circolazione /
trasporto eccezionale
x
x
- 89 -
Categoria
Elemento di
costruzione
Iscrizione
generale
secondo
regolamentazio
ne
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
per es. sovraccarico, sovrapposizione di etichette varie, graffiti
dell'IF
util
x
illeggibili
graffiti su carro di materiali pericolosi RID
x
mancante
x
Cavo di messa a
terra (SHINT)
difettoso
usura
x
modelli differenti
Nessuno scambio preliminare con un IF
x
Organi
respingenti
e di
trazione
Respingenti
tracce di urto (contatto corpo / asta)
x
posizione dei respingenti fuori norma /
aste incastrate
crepe vecchie e/o saldature
x
choc di manovra a velocità troppo alta
Elementi anticrash
x
difettosi
usura normale
Piatto del
respingente
rotto o deformato
Custodia
rotta o crepata
x
x
usura normale
x
danneggiamento
Fissaggi dei
respingenti
allentati
usura normale
- 90 -
x
x
Categoria
Elemento di
costruzione
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
Fissaggi dei
respingenti
rotti
non rotti per sforzo
Elementi
elastici
inefficaci
possono essere compressi manualmente
x
rottura per sforzo (crepa vecchia)
x
Gancio di
trazione, barra
di trazione
X
rotto(a)
danneggiamento (rottura recente, netta)
x
piegato(a)
Apparecchio di
trazione
dell'IF
util
sradicato
x
danneggiamento
x
x
tenditore a vite
gancio di
sostegno del
tenditore a vite
danneggiamento
x
piegato, rotto
x
Sovrastruttura
usura
x
In generale
danno sopravvenuto sotto la custodia
dell'IF
x
Scale,
passerelle,
marciapiedi,
usura
ganci di alaggio,
mancorrenti,
porta-etichette
x
- 91 -
Categoria
Elemento di
costruzione
Natura delle avarie
A carico
Informazioni complementari
del
deten
Scale,
passerelle,
danno sopravvenuto sotto la custodia
marciapiedi,
ganci di alaggio, dell'IF
mancorrenti,
porta-etichette
Cisterne
dell'IF
util
X
danni dovuti ad avarie del telaio
danno sopravvenuto sotto la custodia dell'IF
x
avarie della cisterna
danno sopravvenuto sotto la custodia dell'IF
x
struttura della cisterna o chiusura non
stagna
danno sopravvenuto sotto la custodia dell'IF
x
x
sella del serbatoio incrinata
danno sopravvenuto sotto la custodia dell'IF
x
mancante, danneggiato
x
usura
x
Cavo di messa a
terra (SHINT)
- 92 -
93