Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

Transcript

Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico
COMUNE DI FAENZA
Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico
derivante da particolari attività
Approvato con atto del Consiglio Comunale n.187 del 15/04/2004
Art. 1
Disposizioni generali
1. In attuazione dell’art. 6 della Legge 447/1995, dell’art.11 c.1 della Legge Regionale 9 maggio
2001 n.15, della deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n.45, il presente
regolamento detta norme a tutela dall’inquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il
rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l’impiego di
sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
Art. 2
Cantieri
1. All’interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in
conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
All’interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali
al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all’art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, agli
avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7
alle ore 20.
4. L’esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l’impiego di
macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.),
sono svolti, di norma, secondo gi indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 19.
5. Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere
superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata
ad edifici con ambienti abitativi.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il
limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell’ambiente disturbato
a finestre chiuse.
7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre
che:
a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con
l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività;
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del
cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.
8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni
previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità
(linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di
pericolo per l’incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli
adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna.
10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e
specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere
prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da
osservare per il funzionamento dei medesimi.
11. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel
raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da
non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati, costituisce facoltà e non obbligo per
l’impresa esecutrice la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente
in acustica ambientale, fatte salve le prescrizioni e condizioni che l’Amministrazione Comunale può
fissare previo parere ARPA nelle fattispecie di seguito riportate.
12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e
di rumore sopra individuati è subordinato per l’impresa esecutrice a denuncia di inizio attività di cui
all’art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività produttive in
conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno
20 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare
controlli o inibire l’attività.
13. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in
condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto dei limiti di orario sopra individuati
o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va
presentata da parte dell’impresa esecutrice domanda allo Sportello unico per le attività produttive
in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. L’autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto
del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA, e può essere subordinata alla
presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica
ambientale.
14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la
presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un
piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere ai fini del rilascio dell’autorizzazione in
deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune di Faenza, o comunque, in cui il committente
o la stazione appaltante sia il comune di Faenza gli oneri di denuncia di inizio attività di cui al
comma 12, di domanda di autorizzazione in deroga di cui al comma 13, e di presentazione di
valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio di cui al comma 14 sono a carico
dell’appaltatore o del prestatore di servizi.
15. I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta
si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la
possibilità per l’Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire
l’attività.
Art. 3
Attività Agricole
1. Ai sensi del comma 3 dell’art.11 della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 le attività agricole a
carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività
agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un
provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione
delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente
articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell’utilizzo
nell’ orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo stando che i lavori devono
essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le
eccezionalità meteo-climatiche giustificano l’utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla
protezione delle colture anche nell’orario 23.30 - 06.00.
Art. 4
Manifestazioni temporanee
1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento
i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di
beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l’impiego di sorgenti
sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco
di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Rientrano nella
medesima disciplina le attività musicali dettagliatamente individuate nel c.11 del presente articolo.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all’art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in
coerenza con quanto previsto nell’art. A- 15 della L. R. n.20/2000 devono di norma rispettare i limiti
di seguito indicati:
A) Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste
popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi
punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all’ampiezza che alla distanza dai potenziali
ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.
I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all’intera durata delle manifestazioni, ma
solamente ai singoli eventi svolti all’interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare
i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.
SITO
Affluenza
Durata
Limite in
Limite in
Limite
Limite
facciata
facciata
LASmax
orario
LAeq
LAslow
per
il pubblico
Si rinvia alla individuazione delle
Afflusso atteso
aree da effettuarsi ai sensi dell’art.4
> 5000
c.1 lett. a) della Legge 447/1995
persone
5h
70
75
108
24
23,30
Afflusso atteso
> 300 persone
5h
65
70
108
(1)
0,030
(2)
Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi
3.Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di
seguito indicati:
Cat Tipologia di manifestazione
1 Concerti all’aperto svolti singolarmente
o nell’ambito di festival, sagre, ecc
Afflusso Durata N. max
atteso
di gg
per sito
Limite in
facciata
LAeq
Limite in
facciata
LASlow
Limite
orario
>1000
4h
3
95
100
24,00
>1000
4h
10
70
75
24,00
3 Concerti all’aperto svolti singolarmente
o nell’ambito di festival sagre, ecc.
>200
4h
12
85
90
24,00
4 Discoteche e similari all’aperto e arene
estive (*)
>200
5h
16
70
75
24,00
4h
16
massimo
2 volte
alla
settimana
70
75
23,30
4h
16 da
intendersi
come
deroghe
ai limiti
(**)
70
24,00
2 Concerti al chiuso (nelle strutture non
dedicate agli spettacoli, ad es.
palazzetto dello sport)
5 Attività musicali all’aperto quali ad es.
piano-bar esercitati a supporto di
attività principale ad es. bar, gelaterie,
ristoranti, circoli privati ecc.
6 Attività musicali e di spettacolo svolte
all’interno (al chiuso) dei locali di
esercizio a supporto di attività
principale ad es. bar, gelaterie,
ristoranti, circoli privati, ecc.
<200
<200
(*) Le discoteche e le arene estive all’aperto di cui al punto 4 della tabella di cui sopra e le attività
di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui sopra svolte in modo non eccezionale sono attività non
temporanee che possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo
conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M.
14/11/1997.
(**) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per
anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere
superato il limite LAeq all’interno dell’edificio più esposto di 65dB “A” misurato a finestra aperta se
l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB"A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso
edificio.
4. L’indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto
anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla
tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede,
nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell’Amministrazione
Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell’evento (la deroga può essere estesa anche alle
fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).
5. Al di fuori degli orari indicati devono, comunque, essere rispettati i limiti di cui al DPCM
14.11.1997.
6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito, oltre
che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel
rispetto del limite di esposizione al pubblico.
7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il
limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal
pubblico.
8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che
rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui al c.2 e c.3 sono
subordinate a denuncia di inizio attività di cui all’art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo
Sportello Unico per le attività produttive almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività in conformità
alla modulistica in dotazione al citato Sportello, congiuntamente alla domanda per la
manifestazione di pubblico spettacolo. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale,
di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica,
quando il contesto dei luoghi in cui l’attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate
vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso
se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la
manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella
stessa maniera. L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli
o inibire l’attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia.
9. Le manifestazioni occasionali che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di
rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica
autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le attività
produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello citato almeno 30 giorni prima
dell’inizio dell’attività, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in
acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo.
L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
10. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree
destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
11. Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui al c.3 del presente articolo individuano le
attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli
privati come attività di “piano-bar”, come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di
spettacolo o trattenimento musicale, indetti all’interno dei locali del pubblico esercizio o circolo
privato o in un area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l’impiego di
sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui
al presente comma svolte all’interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile
abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in
acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività nel caso di rispetto dei limiti di cui
alla tabella sopra riportata da presentare al Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento,
oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di mancato rispetto dei citati
limiti da presentare almeno 30 giorni prima dello svolgimento. L’Amministrazione Comunale si
riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l’attività nel caso in cui non sussistano
le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 5
Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo
1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es.
sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione
di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura,
trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico
per le attività produttive.
2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto
acustico non deve essere prodotta all’Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse
già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in
sede di subentro.
Art. 6
Particolari sorgenti sonore
1. L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alla 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato
tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
2. L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da
limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art.59 del Regolamento del Codice della strada, è
consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.
4. L’uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
a) fascia oraria: dall’alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non
orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.
5. L’uso dei cannoni ad onde d’urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei
criteri sotto indicati:
a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze
meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza
inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio
per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall’1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non
superiore a sette mesi l’anno.
Art. 7
Sanzioni
1. Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente disciplina sono punite con la sanzione
amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del c. 3 dell’art.10 della Legge 447/95.
2. Lo svolgimento di particolari attività senza l’autorizzazione comunale prevista dall’art. 11 c.1
della Legge Regionale n.15/2001 o senza la denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della Legge
241/1990 prevista in sostituzione dell’autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 516,46 a euro 5164,57 .
Art. 8
Disposizioni finali
1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle di cui all’art.4 e 5 del presente regolamento sono
rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all’inquinamento acustico con le seguenti
modalità:
a) LAeq come definito dal DPCM 16/301998, TM (tempo di misura) > 10’; tale parametro
determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione
autorizzata;
b) LAslow definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli
impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della
manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si
sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con
l’utilizzo della time - history o della registrazione grafica.
Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o
impulsive).
L’attività di controllo è demandata all’ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al
Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito delle rispettive competenze.
La modulistica da utilizzare è allegata al presente Regolamento; le modifiche alla modulistica
potranno essere adottate con determina del Dirigente competente.
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in
materia.
3. Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali in regolamenti e ordinanze incompatibili con
le presenti disposizioni.