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Novità fiscali del 12 dicembre 2007. In
evidenza:TARSU: quando é nulla la rettifica
operata contro il contribuente; manovra
Finanziaria 2008: si va verso il voto di fiducia;
auto al dipendente: fringe benefit
diario diario
in Auto & Fisco, Tasse e imposte locali (IMU, ICI, TARSU, TIA)
1) Aiuti di Stato: Decreto in G.U.
E’ stato pubblicato in G.U. il Provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per beneficiare degli aiuti di Stato
automatici.
I soggetti che intendono usufruire, o che hanno usufruito, dell’agevolazione devono presentare la
dichiarazione entro il nuovo termine fissato al 31/12/2007 (che sostituisce il precedente termine del
20/11/2007).
(Provvedimento 28/11/2007, pubblicato in G.U. 10/12/2007, n. 286)
2) Cartella di pagamento: I Concessionari della riscossione devono indicare il nominativo del
responsabile del procedimento
Nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2,
legge n. 212/2000, la Consulta
ha voluto evidenziare che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare
nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei
confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
(Corte Costituzionale Ordinanza 09/11/2007, n. 377)
3) Denunce contributive Enpals: nuove procedure telematiche
L’Enpals si è soffermato sulle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e
degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro.
Dal 2008, l’invio dei dati si effettua con le due seguenti modalità:
- procedura telematica, dal portale dell’Ente;
- procedura telematica, con la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML.
Tali procedure consentono di effettuare la trasmissione dei dati relativi ai seguenti adempimenti
informativi:
- denuncia contributiva mensile unificata, che sostituisce le denunce mensili (031/R) e trimestrali
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(031/CM);
- iscrizione dei lavoratori, basata su avanzate procedure di controllo che consentono di verificare on-line la
coerenza delle informazioni immesse dall’impresa con quelle presenti presso gli archivi dell’Anagrafe
tributaria;
- denuncia di instaurazione, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro acquisizione del certificato
di agibilità;
- variazione dei dati relativi all’impresa di gestione, iscrizione e variazione dell’attività di impresa.
Dal 1/1/2008, i tali adempimenti informativi potranno essere effettuati esclusivamente attraverso l’utilizzo
delle procedure informatiche descritte nella circolare Enpals.
Per la denuncia contributiva l’obbligo di utilizzare la modalità telematica è relativo ai periodi di
competenza successivi al 1/1/2008.
La trasmissione telematica delle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008 verrà consentita fino
al 25/4/2008, con l’obbligo di assolvere gli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali
nei termini di legge.
Le imprese sprovviste del codice PIN (necessario ai fini dell’utilizzo delle nuove procedure) devono
richiederlo al più presto.
Lavoratori dello spettacolo
Inoltre, in merito agli adempimenti dei datori di lavoro, l’Enpals, (con la circolare ENPALS 10/12/2007,
n. 16) ha spiegato le innovazioni rivolte a favorire la semplificazione dei processi amministrativi e lo
snellimento degli adempimenti da parte dei datori di lavoro per l’assolvimento degli obblighi informativi,
attraverso la razionalizzazione dei sistemi operativi e delle banche dati e l’utilizzo di nuove tecnologie
informatiche.
(Circolare ENPALS 10/12/2007, n. 17)
4) Detrazione IRPEF per l'acquisto di PC dei docenti
È stato pubblicato il Decreto (adottato del Ministero della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministeri
dell'Economia e delle finanze e dell'Università e della ricerca) che ha stabilito le modalità attuative
dell'art. 1, comma 296, legge Finanziaria 2007, in base al quale ai docenti spetta una detrazione IRPEF
per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'acquisto, nel 2007, di un solo
PC nuovo di fabbrica, nella misura del 19% delle spese medesime e fino ad un importo massimo di 1.000
euro.
(D.M. 01/08/2007, G.U. 10/12/2007, n. 286)
5) TARSU: Quando é nulla la rettifica operata contro il contribuente
È illegittima la rettifica dell'imposizione in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, se il Comune non
provvede a notificare un accertamento motivato, in modo tale da informare, in maniera chiara, il
contribuente delle ragioni della maggiore imposizione e, in tal modo, consentirgli di esercitare l’adeguato
diritto di difesa.
Nel settore “tributi locali” anche Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la Sentenza n.
130/14/2007, ha stabilito che l’atto con il quale il Comune rettifica l’Imposta comunale sugli immobili va
adeguatamente motivato.
Ciò poiché il contribuente ha diritto a conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, per
potere esercitare in maniera concreta il diritto alla difesa.
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In particolare, la vicenda ha interessato il caso del pagamento dell’ICI di un’area che, secondo lo stesso
contribuente ha natura agricola, mentre a parere del Comune l’area é edificabile poiché considerata come
tale dal Piano regolatore adottato dal Comune.
A questo punto il Comune ha emesso un avviso di liquidazione nei confronti del contribuente.
Tuttavia, la C.T.P. di Bari, ha potuto rilevare che il suddetto atto non conteneva la giusta motivazione che
deve essere, invece, contenuta nell’atto di accertamento (ad es., mediante la descrizione dettagliata dei
criteri utilizzati per la determinazione del valore dell’area, dei prezzi rilevabili sul mercato per aree
omogenee, e cos via).
(Corte di Cassazione, Sentenza, Sez. Trib., 05/12/2007, n. 25368)
6) Manovra Finanziaria 2008: Si va verso il voto di fiducia
Non viene escluso che la il Disegno di Legge Finanziaria 2008 ritorni in un testo riformulato.
Il testo approdato in aula è più corposo rispetto al provvedimento trasmesso dal Senato:
Si passa da 151 articoli (inizialmente erano 97) a 213, tra commi aggiuntivi e articoli bis, ter e quater, ma
anche quinquies e sexies.
Anche quest'anno la discussione della Finanziaria ha messo in luce dei problemi di funzionamento.
Ad avvalorare il probabile ricorso al voto di fiducia, vi è anche la decisione del Pd di ritirare tutti i propri
emendamenti per l'aula.
In merito alle società di investimento immobiliare quotate, la nuova formulazione del dispositivo contenuto
in Finanziaria, corretta per effetto di un emendamento, prevede che le SIIQ possano decidere entro il
30/4/2008 se optare per il regime fiscale speciale. L'opzione varrà dal periodo d'imposta in vigore al
momento della scelta, anche in assenza dei requisiti definiti con la Finanziaria 2007.
La soglia rilevante per le partecipazioni nelle SIIQ Passerà poi dall'1% al 2%.
7) Auto in uso al dipendente: Fringe benefit
Riguardo la concessione dell’autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, è da valutare anche l’opportunità
di acquistare l’automezzo affinché il dipendente la utilizzi sia ai fini aziendali sia ai fini personali.
Infatti, se lo si intende utilizzare in maniera promiscua: L’acquisto di tali mezzi consente la detraibilità
dell’IVA al 40% (come avviene per le altre auto aziendali) e la deduzione dei costi nel limite del 90%,
(senza dovere rispettare il limite per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad €
18.076).
Tale maggiore deduzione riguarda, oltre alle spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e
canoni di noleggio), ance le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali,
ecc).
Il fringe benefit
A seguito di tale deduzione maggiorata, occorre attribuire in capo al dipendente un benefit tassabile,
determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il dato veicolo.
Peraltro, i valori possono essere agevolmente verificati sul seguente sito dell’ACI:
http://www.aci.it/index.php?id=93 .
Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente deve essere ridotto di eventuali riaddebiti che il
datore di lavoro effettua al lavoratore.
Si tratta di riaddebiti che vanno trattenuti oppure pagati (se vengono fatturati dalla società) entro il
termine del periodo d’imposta (31/12/2007).
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Infine, si ricorda che se il valore complessivo del benefit nel corso del periodo d’imposta non supera euro
258,23 questo è escluso dalla base imponibile, mentre il valore eccede tale limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito.
La disciplina dell’auto concessa al dipendente
L’auto deve essere concessa al dipendente per la maggiore parte del periodo d’imposta, anche a
dipendenti diversi, non necessariamente in modo continuativo.
Il riaddebito fatturato deve essere assoggettato ad IVA e l’intero importo addebitato va a ridurre il benefit
tassabile in capo al dipendente.
Tale particolare deduzione viene prevista solo nel caso in cui l’uso promiscuo sia riconosciuto al
dipendente e non anche se l’auto viene concessa ad un collaboratore o ad un amministratore.
Infatti, ad es. per l’amministratore i costi sono interamente deducibili solo nel limite del benefit imputato e
l’eccedenza é deducile nella stessa misura prevista per i costi delle altre auto aziendali (ossia al 40% per
la generalità dei casi e al 80% per gli agenti di commercio).
8) E’ pronto il modello CUD 2008 con le relative istruzioni in versione definitiva
Il 11/12/2007 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato sia il modello CUD 2008 sia le relative
istruzioni nella versione definitiva e solo, in attesa della pubblicazione nella G.U..
9) Resa operativa la collaborazione Agenzia delle Entrate - Comuni
Ciò al fine di avviare una efficace attività di accertamento fiscale, e a tal fine agli enti locali spetterà il
30% delle maggiori somme riscosse
Al via la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e
l'Agenzia del Territorio, per assicurare una sinergia nel contrasto all'evasione fiscale.
E' stato firmato il Provvedimento che stabilisce le modalità di collaborazione per il contrasto all'evasione,
attuando così quanto previsto dalla legge 248/2005.
Ai comuni che partecipano all'accertamento, andrà il 30% delle maggiori somme relative ai
tributi erariali riscossi a titolo definitivo, a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito
dell'accertamento stesso.
I comuni, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, forniranno attraverso Siatel, il
sistema telematico d'interscambio tra Anagrafe Tributaria ed enti locali, le informazioni utili sia ai fini
dell'accertamento dei tributi erariali diretti che indiretti e alle situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi
che riguardano principalmente l'economia sommersa e l'evasione legata al patrimonio immobiliare.
La collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni, riguarderà in particolare il commercio e le
professioni, l'urbanistica e il territorio, la proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze
fittizie all'estero e la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Il provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, definisce anche gli ambiti d'intervento e
le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia del
Territorio.
In particolare:
Per il settore commercio e per le professioni, le segnalazioni riguarderanno quei soggetti che, pur
svolgendo un'attività, sono privi di partita Iva; i contribuenti che nelle dichiarazioni fiscali hanno
dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco; i soggetti che sono interessati da
affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e quelli che gestiscono gli impianti
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pubblicitari abusivi; infine, coloro che, qualificandosi come enti non commerciali, invece, presentano
circostanze sintomatiche di attività lucrative.
Mentre per il settore urbanistico e del territorio, le segnalazioni "qualificate" saranno rivolte ai soggetti
che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, che non hanno dichiarato redditi derivanti da
cessioni immobiliari e ai soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di opere abusive, residenziali o
industriali, anche se solo in qualità di professionisti o imprenditori.
Nell'ambito del patrimonio immobiliare, i controlli scatteranno in occasione di proprietà edilizie, diverse
dalle abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi o abitate da persone diverse dal
proprietario, per le quali non risulta registrato nessun contratto di locazione.
Inoltre, saranno controllate le posizioni dei contribuenti ai quali è stato notificato avviso di accertamento
per omessa dichiarazione ICI o per omessa dichiarazione Tarsu.
Relativamente alle residenze fittizie all'estero, i controlli saranno rivolti ai soggetti che, pur risultando
formalmente residenti fuori dal territorio italiano, hanno di fatto nel Comune il loro domicilio e la sede
principale dei loro affari e interessi.
Infine, saranno oggetto di controllo i soggetti la cui capacità contributiva si desume maggiore in base alla
disponibilità di beni non giustificati dal reddito dichiarato dal contribuente e dal suo nucleo familiare,
come nel caso di possesso di aereo da turismo o imbarcazione da diporto, cavalli da corsa o autoveicoli di
grossa cilindrata, residenze secondarie o collaboratori familiari, secondo criteri individuati nella tabella di
cui al decreto ministeriale 19/11/1992.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 11/12/2007, Provvedimento n. 187461/07
protocollo, in attesa di pubblicazione in G.U.)
10) Socio di S.r.l. unipersonale: Opzione per il regime di trasparenza fiscale valido anche senza
la raccomandata
L'opzione per la trasparenza fiscale, se esercitata da una Srl composta da un unico socio, è valida anche
se questi non abbia provveduto a comunicare alla società partecipata, tramite raccomandata, la propria
volontà di adesione al regime, condizione prevista dall'articolo 4 del D.M. 23/4/2004.
Come è noto l'opzione per il regime di trasparenza fiscale deve essere esercitata, oltre che dalla società
partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno.
L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle
Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia.
Nel caso di specie, la società ha inviato la comunicazione all'Agenzia, ma il socio unico non ha trasmesso
alla società la prevista raccomandata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sia il D.M. 23/4/2004 sia la circolare n. 49/2004 prevedono, per la scelta
della tassazione per trasparenza, l'obbligo dell'invio della raccomandata da parte dei soci alla società.
Pertanto, l'omissione avrebbe causato l'impossibilità di accedere al regime.
Tuttavia, nel caso di specie, essendo la società costituita da un'unica persona, è risultato evidente che la
volontà dell'unico socio coincide con quella espressa dalla società. Pertanto, in tali fattispecie, l'opzione
viene considerata come validamente esercitata.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11/12/2007, n. 361)
11) Aliquota IVA per le lettiere di cavalli
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Si applica la percentuale di compensazione del 2% per la cessione di lettiere per cavalli effettuata da
produttori agricoli rientranti nel regime speciale.
E’, invece, soggetta con l’aliquota Iva del 10% quando viene effettuata da altri soggetti.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11/12/2007, n. 362)
12) Magistrati onorari: Producono reddito di lavoro autonomo se operano in studi associati
Le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in uno studio associato o in
un'associazione professionale vanno considerate come redditi da lavoro autonomo, e sottoposti, quindi, al
relativo trattamento fiscale.
L'attività di magistrato onorario non rientra tra quelle funzioni pubbliche espressamente elencate nell'art.
50, comma 1, lettera f), del Tuir per le quali i compensi percepiti vanno assimilati ai redditi di lavoro
dipendente anche quando conseguiti durante l'esercizio di un'arte o professione.
Tra questi sono incluse anche tre categorie di giudici onorari quali membri di commissioni tributarie,
giudici di pace ed esperti di tribunale di sorveglianza.
Invece, per quanto riguarda le funzioni pubbliche non riportate esplicitamente nella norma citata, e quindi
anche per i magistrati onorari, se le prestazioni sono rese durante lo svolgimento di un'arte o professione,
sono assimilabili al reddito di lavoro autonomo.
Nel caso di specie occorre, inoltre, verificare se i magistrati onorari che svolgono anche attività per studi
associati rientrano nei soggetti che svolgono attività professionale.
Peraltro, è considerato come reddito di lavoro autonomo anche quello proveniente dall'esercizio di arti e
professioni in forma associata (studi associati tra professionisti).
In conclusione, le prestazioni fornite dai magistrati onorari per studi associati e associazioni professionali
producono un reddito che ai fini fiscali va considerato come reddito da lavoro autonomo.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11/12/2007, n. 362)
____________________________
( A cura di Vincenzo D'Andò)
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