Chiede - Movimento Zona Franca Sardegna
Transcript
Chiede - Movimento Zona Franca Sardegna
Alla Società Petrolifera --------------------------------------------------------------------------------- Oggetto: richiesta fornitura carburante ai sensi del D.lgs. n.75/98 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….……Partita Iva ……………………………………………………………… titolare del distributore carburante sito in via …………………………………………………… Città………………………………………………..…… Provincia …………………… Chiede che codesta Compagnia Petrolifera voglia provvedere alla fornitura del carburante in esenzione da Dazi Doganali Iva ed Accise ai sensi della: - Legge n.762/73 e tabella allegata; - D.lgs, n.75/98 che ha istituito la Zona Franca su tutto il territorio extradoganale della Sardegna dove si prevede che alla popolazione residente nell’Isola competano le esenzioni di cui alla succitata Legge n.762/73 come modificata dal D.L. n.452/2001 convertito nella Legge n.16/2002 che ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente nelle misure di € 233 per mille litri di benzina e di € 155 per mille litri di petrolio e gasolio. La suddetta richiesta risponde ai principi di eguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana, ed ai principi e criteri direttivi contenuti nei Regolamenti Comunitari appresso richiamati relativi alla istituzione e gestione delle Zone Franche Europee. Le modalità per l’istituzione e gestione delle Zone Franche e dei Depositi Franchi nei Porti e nelle Zone Industriali della Sardegna sono disciplinate dalle stesse leggi doganali che disciplinano le Zone Franche ed i Depositi Franchi della Comunità Economica Europea, e prima ancora che nascesse la CEE, le suddette Zone Franche Italiane erano disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge sui Depositi Franchi approvata con R.D. n.726/1938 e nella Legge doganale Italiana approvata con R.D. n. 1424/1940. Disposizioni confluite nella Legge n.72/55 (da art.23 a art.32) e nel T.U. Doganale Italiano (tutt’ora in vigore) approvato con D.P.R. n. 43/1973; Disposizioni che in combinato disposto con Regolamenti Comunitari n. 2913/1992 e n.2454/1993 riguardano anche i Porti Franchi e dei Depositi Franchi Italiani già istituiti in Sardegna e quelli ancora da istituire (entro il 1° maggio 2016) nelle Principali Città Marittime Italiane ai sensi dell’art. 164 e 166 del suddetto D.P.R. n. 43/73. L’art.1 della Legge Doganale Italiana n.1424/1940 risultava in vigore al momento dell’emanazione dello Statuto Sardo approvato con la legge Costituzionale n. 3/1948, ossia prima dell’entrate in vigore del Trattato di Roma, con il quale nel 1957 è nata la Comunità Economica Europea, e quindi ai sensi dell’art. 234 del suddetto Trattato la suddetta disciplina deve considerarsi tutt’ora applicabile su tutto il territorio Italiano. 1 Normativa Fiscale/Doganale dove l’art.1 del R.D. n.726/1938 e la legge doganale italiana approvata con R.D. n. 1424/1940 prevedevano che i Depositi Franchi i punti franchi e le zone franche sono considerati fuori dalla linea doganale. Diritto all’extradoganalità dei Punti Franchi, dei Depositi Franchi e delle Zone Franche dell’Italia, confermato nella tabella allegata alla Direttiva n.69/75/CEE del 4 Marzo 1969 (sulla armonizzazione delle disposizioni sulle zone franche e sui depositi franchi degli Stati Membri), Direttiva (n.69/75/CEE) le cui previsioni normative risultano confermate nel Regolamento n.918/1983, nel Regolamento n.2151/1984 e nel Regolamento Comunitario sulle Zone Franche n. 2504/1988. Extradoganalità dei Depositi Franchi e delle Zone Franche confermata ulteriormente dai due regolamenti comunitari appositamente richiamati nel D.lgs. n.75/98 (Regolamento n.2913/92 e n. 2454/93); Decreto legislativo (n.75/98) con il quale tutta la Sardegna è stata Dichiarata Zona Franca in attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948. I poteri sulla istituzione e gestione dei Depositi Franchi extradoganali di Carburante, che un tempo erano in capo al Ministro delle Finanze, e che sono stati demandati agli Intendenti di Finanza dalla Legge n.72/1955 (art. da 25 a 32), attualmente risultano in capo all’Agenzia delle Dogane che li esercita nel rispetto della: - Legge n.479/1992 che ha dato attuazione al Regolamento n.918/83; - D.M. n.489 del 05.12.1997 con il quale viene fornita la definizione giuridica di che cosa si debba intendere per diritti doganali e diritti di confine, e dove all’art. 2 si prevede che sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci per le quali l’esenzione è disposta con carattere di obbligatorietà dal Regolamento 918/1983; - art. 50 e 51 del D.L. n.331/93 convertito nella Legge n.427/93 dove si assimilano tra loro i depositi doganali autorizzati ai fini dell’ottenimento della sospensione dell’imposta sui diritti di Confine (Dazi Doganali Iva ed Accise) spettanti alle zone franche come individuate: - art. 2 del D.P.R. n. 43/73 ( T.U. doganale Italiano ancora in vigore); - Legge n.28/1997 dove l’art. 2 comma 2 prevede che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del D.L. n.746/83 convertito nella Legge n.17/84 possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento di dazi doganali Iva ed Accise; - D.L. n.746/83 convertito nella Legge n.17/84 che all’art. 1 lett. c) prevede che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva deve risultare da apposita dichiarazione (dichiarazione di intento), redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’ufficio competente, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ecc. ecc. (omissis). - Decreto Legge n.746/83 convertito nella Legge n.17/84, con il quale l’Italia ha recepito il Regolamento Comunitario n. 918/83 sulle franchigie fiscali riservate dagli artt. 29,30,31, e da 45 a 49 ai territori extradoganali dichiarati Zona Franca. Decreto Legge n.746/83 che integra di fatto e in maniera imprescindibile le disposizioni contenute all’art. 8 del D.P.R. n.633/72. 2 Disposizioni quelle succitate (art. 8 del D.P.R. n.633/72 in combinato disposto con il D.L. n.746/83 convertito in Legge n.17/84 e con il Regolamento n.918/83) a cui sono state apportate innumerevoli modifiche, e tra le più significative si segnalano le modifiche apportate: - dalla Legge n.213/2000 (art. 8 comma 3); - dalla Legge n.228/2012 (art. 1 commi da 325 a 335); - dal D.lgs. n.175/2014 (art. 20 comma 3) dove si disciplinano gli adempimenti fiscali dei residenti nei territori extradoganali dichiarati Zona Franca, il rispetto delle cui regole è affidato al controllo da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, (controllo) che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ed ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, il Ministero deve condividere con i Consorzi Industriali, a cui la Legge Regionale n. 10/2008, ha affidato l’attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 75/98, decreto con il quale è stata istituita la Zona Franca nonché i Depositi Franchi, su tutto il territorio dell’Isola con le modalità previste dai Regolamenti Comunitari n.2913/92 e n.2454/1993, regolamenti richiamati espressamente nel D.lgs. n.75/98. …………………………lì …………………. Cordiali saluti. 3