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PROCEDURA AZIENDALE PA27 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate STATO REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016 FIRMA MANUELA LUCARINI LAMBERTO LAMBERTINI GIAMPIETRO MAGNANI Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate STATO DELLE REVISIONI Revisione Paragrafo Note EVENTUALI PARERI PA27 Pagina 2 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate INDICE 1 SCOPO ................................................................................................. 4 2 CAMPO DI APPLICAZIONE ...................................................................... 4 3 RIFERIMENTI ........................................................................................ 4 4 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ ........................................................... 4 5 MODALITÀ OPERATIVE ........................................................................... 5 5.1 Le Informazioni Privilegiate..................................................................... 5 5.1.1 Definizione ...................................................................................................... 5 5.1.2 Soggetti Sottoposti all’obbligo di comunicazione al Mercato ................................... 5 5.1.3 Esempi di Informazioni Privilegiate ..................................................................... 5 5.1.4 Individuazione delle Informazioni Privilegiate ....................................................... 7 5.2 Procedura interna per la comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate ........................................................................................... 7 5.2.1 Le Modalità di comunicazione al Mercato ............................................................. 7 5.2.2 Tempestività .................................................................................................... 7 5.2.3 Predisposizione del Comunicato Stampa .............................................................. 8 5.3 Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza .......................................... 8 5.4 Ritardo nella comunicazione ................................................................... 8 5.5 Diffusione di dati previsionali ................................................................ 11 5.5.1 Dati previsionali e obiettivi quantitativi.............................................................. 11 5.5.2 Scostamento dai dati previsionali ..................................................................... 11 5.5.3 Modalità di comunicazione di rilevanti scostamenti ............................................. 11 5.6 Informazione in assemblea; rapporti con gli organi di stampa; riunioni con gli analisti e con gli investitori istituzionali .................................................. 11 5.7 Sondaggi di mercato ............................................................................ 12 5.8 Riservatezza ....................................................................................... 12 5.9 Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ..... 12 5.10 Inosservanza della Procedura................................................................ 13 5.11 Modificazioni ed integrazioni ................................................................. 13 5.12 Pubblicazione ...................................................................................... 13 6 PA27 DIAGRAMMA DI FLUSSO ...................................................................... 14 Pagina 3 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate 1 SCOPO La presente procedura (“Procedura”) è stata adottata con l’obiettivo di disciplinare la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate (“Informazioni Privilegiate”) e la loro comunicazione al pubblico, in conformità al D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), al Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”), al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., alla Guida per l’Informazione al Mercato di Borsa Italiana S.p.A. ed al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.. La Procedura è stata, quindi, modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”), del Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016 e della Comunicazione Consob n. 0061330 del 2016. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE La Procedura si applica alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate di CAD IT S.p.A. (“Società”). La Società iscrive nell’apposito registro previsto dall’articolo 18 del MAR (“Registro”) tutti coloro con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale - si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro - che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate. 3 4 RIFERIMENTI - D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”); - Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; - Guida per l’Informazione al Mercato di Borsa Italiana S.p.A.; - Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); - Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016 (“Regolamento UE n. 1055/2016”); - Comunicazione Consob n. 0061330 del 2016. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ Segnalazione Informazioni Privilegiate Valutazione Informazioni Privilegiate Valutazione ed approvazione comunicato stampa Predisposizione comunicato stampa Comunicazione al mercato Informazioni Privilegiate Decisione di ritardare una comunicazione Predisposizione comunicato motivazione ritardo Comunicazione dati previsionali Comunicato scostamenti rilevanti dati previsionali PA27 AD Presidente Investor Relations UALS R CdA DP R R* R R R Soggetti Iscritti R R R R R R R R R R R Pagina 4 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate ATTIVITÀ AD Informativa al mercato incontri con analisti ed investitori Presidente Investor Relations UALS Soggetti Iscritti CdA DP R * Solo per comunicati contenenti dati contabili di periodo e altre informazioni finanziarie di carattere consuntivo R= Responsabile AD = Amministratore Delegato DP = Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari UALS = Ufficio Affari Legali e Societari CdA = Consiglio di Amministrazione 5 MODALITÀ OPERATIVE 5.1 Le Informazioni Privilegiate 5.1.1 Definizione Per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, un’informazione con carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire sensibilmente sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un’informazione ha carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra descritti. Un’informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. 5.1.2 Soggetti Sottoposti all’obbligo di comunicazione al Mercato La Società, ai sensi dell’articolo 17 del MAR, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 5.2. 5.1.3 Esempi di Informazioni Privilegiate A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurarsi come Informazioni Privilegiate le seguenti fattispecie: - mutamenti rilevanti nella compagine societaria o negli accordi di controllo; - operazioni sul capitale o emissione di warrant; PA27 Pagina 5 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate PA27 emissione di obbligazioni e altri titoli di debito; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate; quotazione della Società su altri mercati, delisting e lancio di OPA; cambiamenti nella composizione degli organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale); cambiamenti nel personale strategico della Società; elaborazione piani stock/grant options; data di quotazione ex-dividendo, data di pagamento del dividendo, importo del dividendo; modifica del revisore, revoca o rinuncia all’incarico da parte della società di revisione ed altre circostanze significative attinenti al processo di revisione; situazioni consolidate patrimoniali, economico - finanziarie di periodo (consuntive e di budget); situazioni civilistiche patrimoniali, economico - finanziarie di periodo (consuntive e di budget); situazioni economiche di periodo (consuntive e di budget) per business area; piani strategici; mutamenti nella politica dei dividendi; fusioni, scissioni e altre operazioni societarie straordinarie; messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione; apertura e chiusura di sedi societarie, filiali, società; ristrutturazioni industriali che abbiano effetti sull’organizzazione, l’attività, la posizione finanziaria, il conto economico; acquisto, alienazione o atti di disposizione di aziende, rami d’azienda, partecipazioni, o altri beni o attività; ottenimento, scadenza, abbandono o perdita di valore di licenze, brevetti e marchi; ingresso in, o ritiro da un rilevante settore di business o variazioni significative nell’organizzazione del business; eventi catastrofici con impatto su fabbricati, impianti e merci; ideazione di prodotti innovativi o di nuovi processi produttivi; conclusione di importanti accordi commerciali (per tipologia cliente o valore); ordini rilevanti ricevuti da clienti; perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto (es: articolo 2446 cod. civ.); insolvenza di debitori rilevanti; esperimento, da parte della minoranza, dell’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2393 bis cod. civ.; presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali; richiesta di ammissione a procedure concorsuali; avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi ad oggetto la Società o suoi esponenti; Pagina 6 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate - operazioni con parti correlate. 5.1.4 Individuazione delle Informazioni Privilegiate L’individuazione delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità di uno degli Amministratori Delegati, che si avvale della consulenza dell’Ufficio Investor Relations e dell’Ufficio Affari Legali e Societari. A tal fine, i soggetti iscritti nel Registro riportano qualsiasi informazione che sia o possa ragionevolmente essere ritenuta privilegiata all‘Ufficio Investor Relations, che informa tempestivamente uno degli Amministratori Delegati. Quest’ultimo, qualora valuti che l’informazione sia o possa divenire privilegiata, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attiva la Procedura di cui al successivo punto 5.2. 5.2 Procedura interna per la comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate 5.2.1 Le Modalità di comunicazione al Mercato La Società è tenuta a garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano simultaneamente in tutta l’Unione Europea un accesso rapido e gratuito e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni stesse da parte del pubblico medesimo. La comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate è demandata alla funzione Investor Relations e viene effettuata mediante l’invio di un apposito comunicato stampa, realizzato in base alle direttive di trasparenza richieste da Borsa Italiana. Il comunicato viene immesso nel sistema telematico SDIR-NIS (Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate), predisposto e gestito da Bit Market Services e, attraverso lo SDIR-NIS, è trasmesso a Consob ed alle Agenzie di Stampa collegate al sistema. Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema SDIR-NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società è tenuta ad assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene, inoltre, inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle informazioni regolamentate. La Funzione Investor Relations si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società, garantendo che siano assicurati: (i) un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l’Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito internet facilmente identificabile; (iii) la data e l’ora della pubblicazione dell’Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate. 5.2.2 Tempestività L’informativa al mercato, mediante l’invio del comunicato stampa, deve avvenire più rapidamente possibile al verificarsi dei singoli eventi o del complesso di circostanze che configurano l’Informazione Privilegiata. PA27 Pagina 7 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate Qualora il comunicato stampa debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso viene trasmesso a Borsa Italiana e a Consob almeno quindici minuti prima della sua diffusione al pubblico. 5.2.3 Predisposizione del Comunicato Stampa Il comunicato stampa viene predisposto in bozza dalla Funzione Investor Relations, che si avvale della consulenza dell’Ufficio Affari Legali e Societari, in conformità alle disposizioni adottate al riguardo da Borsa Italiana. Prima della diffusione, il testo definitivo del comunicato stampa viene valutato ed approvato: dal Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui la materia oggetto del comunicato sia di competenza di quest’ultimo ai sensi della normativa vigente o dello statuto societario; da uno degli Amministratori Delegati (purché diverso dal segnalante l’Informazione Privilegiata) e dal Presidente, in tutti gli altri casi; dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, qualora il comunicato abbia ad oggetto la diffusione di dati contabili di periodo ed altre informazioni finanziarie di carattere consuntivo. L’iter di approvazione sopra riportato è tracciato dalla Funzione Investor Relations attraverso un apposito documento ITER_COMUNICATI_STAMPA allegato alla presente procedura. Ogni comunicato stampa viene pubblicato, entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione, sul sito web della Società, in lingua italiana e inglese, dove rimane disponibile per la consultazione al pubblico, agli investitori ed ai dipendenti della Società per almeno cinque anni dalla sua pubblicazione. Il comunicato stesso viene altresì inviato mediante posta elettronica a tutti coloro che hanno fatto richiesta ed hanno autorizzato il loro inserimento nella mailing list aziendale. 5.3 Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza Nel caso in cui, nonostante l’adozione di tutte le procedure idonee a mantenere confidenziali le Informazioni Privilegiate, non risultino rispettati, da parte di tutti i soggetti in possesso delle stesse, gli obblighi di riservatezza, la Società è tenuta all’emissione di un comunicato stampa con le modalità sopra indicate. 5.4 Ritardo nella comunicazione La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le precedenti lettere a), b) e c). PA27 Pagina 8 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate 1. La decisione di ritardare la comunicazione deve essere assunta da uno degli Amministratori Delegati della Società d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’Amministratore Delegato informa, quindi, della decisione assunta la Funzione Investor Relations e l’Ufficio Affari Legali e Societari, i quali predispongono una comunicazione ad hoc – da notificarsi alla Consob ai sensi del successivo punto 4 – attestante le motivazioni del ritardo. Da tale comunicazione devono risultare tutti gli elementi richiesti dall’articolo 4 del Regolamento UE n. 1055/2016 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato. Per il ritardo della comunicazione dell’Informazione Privilegiata, la Società utilizza strumenti tecnici che assicurino l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni di seguito riportate: a) data e ora: (i) della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell’Informazione Privilegiata da parte della Società; b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l’inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo; (iii) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto; c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza. 2. L’Amministratore Delegato, d’intesa col Presidente del Consiglio di Amministrazione, garantisce la riservatezza e la secretazione dell’Informazione Privilegiata ritardata adottando ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della citata riservatezza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate alla precedente lettera a). A tal scopo, informa immediatamente il Responsabile del Registro dell’attivazione della procedura del ritardo affinché quest’ultimo provveda a: (i) istituire un’apposita sezione ad hoc relativa all’Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all’Informazione Privilegiata medesima; (ii) avvisare i soggetti iscritti nella sezione istituita ad hoc e nella sezione permanente dell’attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all’articolo 4 del Regolamento UE n. 1055/2016. 3. Durante il ritardo, l’Amministratore Delegato, d’intesa col Presidente del Consiglio di Amministrazione, monitora, caso per caso, e con il supporto dell’Ufficio Affari Legali e Societari, la permanenza delle condizioni per il ritardo ed, in particolare, PA27 Pagina 9 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate la riservatezza dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata. Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle condizioni per il ritardo (i) l’Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all’articolo 5.2.1 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo punto 4 del presente articolo. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“rumor”) si riferisca in modo esplicito ad un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (in conformità all’articolo 17 par. 7 del MAR). Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 par. 8 del MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. 4. La Società, quando ha ritardato la comunicazione di un’Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, immediatamente dopo che l’Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo a Consob (secondo le modalità stabilite dalla Comunicazione Consob n. 0061330 del 2016) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo, nonché le informazioni previste dal Regolamento UE n.1055/2016, come di seguito indicato. La notifica del ritardo all’Autorità deve comprendere le seguenti informazioni: a) identità della Società: ragione sociale completa; b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società; c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell’annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata; f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico. PA27 Pagina 10 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate 5.5 Diffusione di dati previsionali 5.5.1 Dati previsionali e obiettivi quantitativi La Società ha la facoltà di diffondere i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché i dati contabili di periodo, a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico mediante comunicato stampa e nel rispetto delle modalità previste per le Informazioni Privilegiate. In tale ipotesi, la Funzione Investor Relations ha cura di: garantire un’informazione finanziaria regolare e frequente allo scopo di ridurre l’incertezza valutativa degli investitori; specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale; verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi. L’eventuale scostamento rilevante dei dati previsionali già diffusi deve essere comunicato senza indugio al pubblico, indicando le ragioni dello stesso. 5.5.2 Scostamento dai dati previsionali L’accertamento degli scostamenti dai dati previsionali deve essere effettuato in relazione non solo ai risultati che si evidenziano al momento della formale approvazione delle situazioni contabili, ma anche a successive previsioni formulate dalla stessa Società al momento dell’aggiornamento delle precedenti stime, riferite ai medesimi periodi. 5.5.3 Modalità di comunicazione di rilevanti scostamenti La Funzione Investor Relations monitora il consenso di mercato anche attraverso l’esame delle analisi finanziarie pubblicate. Provvede, quindi, ad esaminare eventuali scostamenti significativi tra i risultati attesi dal mercato ed i risultati attesi dalla Società, individuando le ragioni degli scostamenti stessi. Invita, infine, gli analisti, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17 del MAR, a riconsiderare le proprie aspettative attraverso la diffusione di un comunicato stampa elaborato sulla base delle previsioni interne aggiornate. 5.6 Informazione in assemblea; rapporti con gli organi di stampa; riunioni con gli analisti e con gli investitori istituzionali La divulgazione in Assemblea di Informazioni Privilegiate è consentita esclusivamente nel caso in cui le Informazioni Privilegiate stesse siano state preventivamente comunicate al mercato. In caso di diffusione involontaria in Assemblea di Informazioni Privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato secondo le modalità del precedente articolo 5.2. È assolutamente vietato ad Amministratori, Sindaci e personale della Società, rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni che contengano Informazioni Privilegiate che non siano già state comunicate al mercato. PA27 Pagina 11 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la Funzione Investor Relations informa anticipatamente Consob e Borsa Italiana di data, luogo, ora e principali argomenti dell’incontro, trasmettendo a tali organi la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all’incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri. Nell’ipotesi in cui la Società intenda comunicare informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti nel corso degli incontri con gli operatori del mercato, la Funzione Investor Relations comunica preventivamente al mercato tali informazioni con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate. Qualora nel corso dei suddetti incontri vengano comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, la Funzione Investor Relations, con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate, comunica tempestivamente al mercato tali informazioni. 5.7 Sondaggi di mercato Ai sensi dell’articolo 11 del MAR, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori. L’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della Società, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal summenzionato articolo 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione. 5.8 Riservatezza Gli Amministratori, i Sindaci ed il personale della Società sono tenuti a mantenere assolutamente riservati tutti i documenti e le informazioni inerenti la Società stessa, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni. Gli Amministratori, i Sindaci ed il personale della Società, qualora, ed esclusivamente per ragioni di ufficio, debbano trasmettere documenti o Informazioni Riservate a soggetti terzi, si accerteranno che costoro siano per legge, per regolamento, per statuto o per contratto tenuti al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute. 5.9 Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate La Società ha istituito il Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, in ottemperanza a quanto previsto dal TUF, dal Regolamento Emittenti, dal MAR, dal Regolamento n. 347/2016 e della Comunicazione Consob n. 0061330 del 2016. Il Registro contiene l’iscrizione di tutte le persone che - in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società accedano, su base regolare od occasionale, alle Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società medesima PA27 Pagina 12 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate 5.10 Inosservanza della Procedura L’inosservanza degli obblighi richiamati dalla Procedura può comportare, oltre all’eventuale irrogazione da parte dell’autorità competente delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente e fatta salva, per la Società, la possibilità di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi medesimi: a) per i lavoratori dipendenti, l’applicazione, da parte della Società, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile; b) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – da parte della Società, del rapporto; c) per gli Amministratori ed i Sindaci, la revoca per giusta causa da parte della Società, dell’Amministratore o del Sindaco inadempiente. 5.11 Modificazioni ed integrazioni Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. È, peraltro, riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni alla Procedura medesima di carattere formale. 5.12 Pubblicazione La Procedura verrà messa a disposizione di tutti i Dipendenti della Società e di tutte le Controllate, nonché di tutti gli investitori, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione “Investor Relations” ed attraverso la messa a disposizione della medesima, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Personale della Società. PA27 Pagina 13 di 14 Gestione e trattamento delle informazioni privilegiate 6 Diagramma di flusso Soggetti iscritti Segnala l’informazione Investor Relations Segnala All’Amministratore Delegato Investor Relations fornisce consulenza sulla valutazione dell’informazione UALS SI Presidente CdA Riceve l’informazione ed attiva la procedura per la comunicazione al mercato Investor Relations Predispone il comunicato stampa AD Approva il testo del comunicato stampa Investor Relations Invia comunicato stampa PA27 Informazione sensibile? NO Fine Pagina 14 di 14