Codice di Molecular Medicine SpA per la gestione delle

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Codice di Molecular Medicine SpA per la gestione delle
Codice di Molecular Medicine S.p.A.
per la gestione delle informazioni privilegiate
Milano, 16 dicembre 2016
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CODICE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
1. Premessa
Il presente codice (“Codice”) è adottato da Molecular Medicine S.p.A. (“MolMed” o la “Società”) in conformità
alla normativa comunitaria 1 e nazionale 2 applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di
mercato e comunicazioni al pubblico, nonché in adesione alle raccomandazioni di cui all’articolo 1.C.1 del
Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate istituito presso
Borsa Italiana S.p.A. (la “Normativa sugli Abusi di Mercato”) al fine di disciplinare la gestione interna e la
comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle
informazioni privilegiate (come infra definite).
In particolare, il Codice è volto a regolamentare le modalità (i) di monitoraggio e circolazione interna delle
suddette informazioni privilegiate concernenti la Società e (ii) di comunicazione al mercato e al pubblico, in
conformità alle applicabili disposizioni di legge, di tali informazioni privilegiate.
2. Informazioni Privilegiate
2.1
Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato 3 e del Codice, per informazioni
privilegiate si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche,
concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le azioni della Società ammesse alla quotazione
sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) che, se rese
pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati
collegati alle Azioni (le “Informazioni Privilegiate”).
Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze
esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del
quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da
permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui
prezzi delle Azioni o degli strumenti finanziari collegati alle Azioni.
A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una
particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe
intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza
o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa
intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati
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Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di
abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il
“Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo
2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a
informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti
tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità
competenti.
2 Si vedano il D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento Consob concernente l disciplina degli
emittenti n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).
3 Si veda art. 7 della MAR.
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nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe
probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è
quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su
cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2
Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in
funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo
2.1:
(i)
i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani
industriali interni della Società;
(ii)
i dati contabili di periodo;
(iii)
dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
(iv)
rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
(v)
cambiamenti nel personale strategico della società;
(vi)
operazioni sul capitale;
(vii)
modifiche dei diritti delle Azioni;
(viii)
emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
(ix)
operazioni sulle Azioni proprie;
(x)
operazioni di fusione e scissione;
(xi)
ingresso in, o ritiro da, settori di business;
(xii)
acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
(xiii)
conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
(xiv) operazioni con parti correlate;
(xv)
conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
(xvi) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la
dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
(xvii) controversie legali di carattere sostanziale;
(xviii) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
(xix) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
(xx)
richiesta di ammissione a procedure concorsuali.
3. Destinatari – obblighi di comportamento
3.1 Destinatari
Destinatari del Codice (i “Destinatari”) sono:
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 i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società nonché qualsiasi dipendente
della Società medesima;
 tutti coloro che, per ragioni di ufficio o professionali abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate
concernenti la Società.
3.2 Obblighi di comportamento
I Destinatari sono tenuti a:
(i)
mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa
o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
(ii)
utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale,
funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
(iii) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le
medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel Codice;
(iv) rispettare il Codice nella gestione interna e nella diffusione all’esterno di Informazioni Privilegiate;
(v) informare tempestivamente l'amministratore delegato - in relazione alle informazioni di rispettiva
pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del Codice,
nonché della perdita e/o del furto di documentazione che contenga Informazioni Privilegiate;
Ai Destinatari è inoltre fatto divieto di:
(vi) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;
(vii) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio;
(viii) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle
operazioni indicate alla lettera (vi).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:
 particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri degli organi di gestione e controllo
della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati;
 analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di
informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor nelle
operazioni stesse;
 l’accesso di soggetti esterni alla Società a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali
e’ soggetto alle disposizioni di cui all’art. 4.5 del Codice;
 inoltre, i soggetti che svolgono la propria attività per la Società e che hanno accesso alle Informazioni
Privilegiate, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalla
procedura per la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni
Privilegiate adottato dalla Società, devono essere iscritti nel registro delle persone che hanno accesso alle
Informazioni Privilegiate;
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 i documenti cartacei contenenti Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali devono
essere custoditi in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori
dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere
riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non
autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
 analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti
di cui trattasi devono essere conservati in luoghi tali da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate;
 misure idonee devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della
corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di
riservatezza;
 il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo
la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro
circolazione.
4. Gestione interna e diffusione all’esterno delle Informazioni Privilegiate
Nella gestione interna e diffusione all'esterno di Informazioni Privilegiate, la Società si atterrà al rispetto delle
disposizioni previste dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento
pro tempore vigenti, nonché alle raccomandazioni delle autorità regolatorie applicabili.
In particolare, le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto
dei principi di tempestività, ampia e omogenea diffusione, completezza, intelligibilità e continuità
dell’informazione.
4.1
Valutazione del carattere privilegiato dell'informazione
I membri del consiglio di amministrazione, i dirigenti ed i responsabili di funzione della Società devono
informare senza indugio l'amministratore delegato di tutte le informazioni riguardanti la Società che essi
ritengono potenzialmente privilegiate e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa
o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
Allo stesso modo, i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni
che considerino potenzialmente di natura privilegiata e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria
attività lavorativa.
La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una
comunicazione al mercato, è effettuata dall'amministratore delegato, avvalendosi dell'ausilio dell’investor
relator della Società e dei soggetti (membri del consiglio di amministrazione, dirigenti, responsabili di funzione)
nel cui ambito sono originate le informazioni.
4.2
Predisposizione del comunicato
La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a cura dell'investor relator, secondo la
procedura di seguito descritta.
L'investor relator redige una bozza di comunicato, in italiano e inglese, secondo quanto disposto dalla
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Normativa sugli Abusi di Mercato 4 e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, ivi
incluse le istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).
È cura dell'investor relator verificare che:
(i)
il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi
e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati
precedenti;
(ii)
ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo
comunicata senza indugio;
(iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e altre attività di comunicazione svolte dalla
Società non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.
La bozza del comunicato è trasmessa all'amministratore delegato ed ai responsabili delle funzioni in cui ha
avuto origine l’Informazione Privilegiata per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene
riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, tali dati dovranno
previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Qualora l'amministratore delegato lo ritenga opportuno o necessario, dell'esame della bozza del comunicato
verrà investito anche il consiglio di amministrazione.
Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'investor relator può discrezionalmente valutare
l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con Borsa Italiana e Consob.
4.3
Pubblicazione del comunicato
Ultimate le consultazioni con gli organi interni, l'investor relator provvede alla pubblicazione e stoccaggio del
comunicato (italiano e inglese) attraverso, rispettivamente, il sistema “SDIR” e “SSA” o, in mancanza, secondo
le altre modalità previste dalla legge e ai termini e condizioni previsti dalla normativa applicabile.
Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, l'investor relator dovrà preavvertire Borsa Italiana
S.p.A. circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto per consentire a quest’ultima di valutare con maggiore
ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle
negoziazioni.
Fermo restando quanto sopra, l'investor relator, dopo essersi consultato con l'amministratore delegato, valuta
se comunicare a Borsa Italiana e a Consob, anche per le vie brevi, l'intenzione di sottoporre al consiglio di
amministrazione decisioni particolarmente rilevanti che potrebbero essere diffuse a mercato aperto.
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Ai sensi dell’art.2, primo comma, del Regolamento di Esecuzione la comunicazione dovrà avvenire tramite un mezzo elettronico che
consente di preservarne la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e dovrà indicare
chiaramente:
(i)
la natura privilegiata dell’informazione;
(ii)
l’identità dell’emittente;
(iii) l’identità del notificante;
(iv) l’oggetto delle informazioni privilegiate;
(v)
la data e l’ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
Gli emittenti assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi
carenza o disfunzione nella loro comunicazione.
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L'investor relator sarà tenuto infine a far sì che il comunicato sia pubblicato sul sito internet della Società (nella
sezione “comunicati stampa”/“press release”) entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della
sua diffusione e ad assicurare un tempo minimo di permanenza dello stesso di cinque anni.
4.4
Ritardo della comunicazione
L’amministratore delegato può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al
pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato a
condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la comunicazione immediata possa
pregiudicare i legittimi interessi della Società; b) il ritardo nella comunicazione non produca probabilmente
l’effetto di fuorviare il pubblico; c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni
Privilegiate.
In presenza di un processo prolungato, inteso come un processo che si verifichi in fasi intermedie e sia volto
a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l’amministratore delegato
può decidere, sotto la propria responsabilità, di ritardare la comunicazione al pubblico di tale Informazione
Privilegiata, in presenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
L'amministratore delegato dovrà effettuare un'attenta e approfondita valutazione riguardo a tale possibilità, in
modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei responsabili
delle funzioni aziendali coinvolti, a seconda delle specifiche competenze.
In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, deve essere garantito il mantenimento della confidenzialità
dell'Informazione Privilegiata ritardata e pertanto:
(i)
deve essere consentito l'accesso all'Informazione Privilegiata soltanto alle persone che ne hanno
necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società (ossia le persone che, all'interno della
Società, utilizzano le informazioni per motivi di ufficio) ed eventualmente ai soli soggetti terzi che siano
sottoposti ad obblighi di riservatezza ai sensi di quanto precisato al precedente art.3.2;
(ii)
le persone che hanno accesso a tali informazioni devono essere portate a conoscenza dei doveri giuridici
e regolamentari che derivano da tale accesso nonché delle possibili sanzioni in caso di abuso o di
diffusione non autorizzata delle informazioni. Qualora, nonostante le misure di cui sopra, venga meno la
riservatezza dell'Informazione Privilegiata, la Società dovrà attivarsi per ristabilire la parità informativa e
pertanto l'investor relator dovrà provvedere all'immediata comunicazione al pubblico dell'Informazione
Privilegiata.
Infine, qualora sia stato deciso di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata, immediatamente
dopo la relativa diffusione l'investor relator deve comunicare a Consob la notizia del ritardo, le motivazioni del
ritardo ed ogni altra circostanza ritenuta rilevante nonché le informazioni previste dalla Normativa sugli Abusi
di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.
In particolare, quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente
paragrafo, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con
cui sono state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), immediatamente dopo che le
Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico ovvero su richiesta della Consob, in conformità ai
termini e alle condizioni previste dalla Normativa sugli Abusi di Mercato. Qualora la comunicazione di
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CODICE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla Normativa sugli Abusi di Mercato e al presente
paragrafo, ma la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ovvero siano venute meno
le ragioni del ritardo, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.
4.5
Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a terzi
Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Società a soggetti terzi (quali, in via
esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di rating del credito) nei limiti previsti dalla
Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti
e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare,
statutario o contrattuale.
Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate dovrà essere usata la massima cautela e ognuna di
tali diffusioni, quando non rientri nella normale gestione della Società, dovrà essere preventivamente
approvata dall’amministratore delegato.
Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate soggetti terzi non
vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie, per tale intendendosi il
venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato
in conformità alle applicabili disposizioni normative, l'amministratore delegato e l'investor relator si attiveranno
per darne integrale comunicazione al pubblico senza indugio.
4.6
Interventi correttivi
Qualora il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del
giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità di cui al Codice,
concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, operazioni di finanza
straordinaria ovvero l’andamento degli affari della Società, la Società informa senza indugio il pubblico circa
la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare
condizioni di correttezza informativa, con le medesime modalità previste per la diffusione delle Informazioni
Privilegiate.
5. Incontri con stampa ed analisti finanziari
I rapporti con gli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli
investitori istituzionali sono curati dalla funzione investor relations & communication, d’intesa con
l’amministratore delegato, il Presidente del consiglio di amministrazione e, per le materie finanziarie, il direttore
amministrazione finanza e controllo.
Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa il Presidente del consiglio di amministrazione,
l'amministratore delegato, il direttore generale ed i soggetti da questi autorizzati.
È fatto assoluto divieto ad amministratori, sindaci, dirigenti (ad eccezione di quanto sopra indicato) e dipendenti
di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni
Privilegiate che non siano già state comunicate al mercato.
In caso di incontri con analisti finanziari, l'investor relator deve aprire la partecipazione all'incontro anche ad
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esponenti della stampa economica ovvero, qualora ciò non sia possibile, pubblicare, secondo le modalità
sopra descritte, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.
Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate,
l'investor relator comunicherà tempestivamente al pubblico tali informazioni.
6. Diffusione delle informazioni attraverso la rete internet
Sarà cura dell' investor relator (in coordinamento con le funzioni affari legali & corporate governance e
amministrazione finanza e controllo) far pubblicare sul sito internet della Società, con la massima tempestività
e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell’apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la
principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci, semestrali, ove previste le informazioni
finanziarie periodiche, ecc.), nonché quella comunque utile agli azionisti per l’esercizio dei propri diritti.
La pubblicazione sul sito internet della Società dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:
(i)
riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della
funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di
perseguire finalità promozionali;
(ii)
indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data di aggiornamento dei dati;
(iii) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il
medesimo nelle due versioni;
(iv) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni
apportate, nel caso di errori contenuti nell’informazione pubblicata sul sito;
(v) citare sempre la fonte dell’informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da
terzi;
(vi) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti web
dei documenti inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione
del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
(vii) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto
o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
(viii) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da
consentire all’utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
(ix) indicare la fonte nonché l’ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati
degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
(x) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia
effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte
degli investitori;
(xi) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di
discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.
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CODICE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
7.
Inosservanza degli obblighi
L’inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari descritte nel Codice comporta le responsabilità e le
sanzioni di cui alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alle altre disposizioni normative pro tempore vigenti.
L’applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la
possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei responsabili.
8.
Modifiche ed integrazioni
Il Codice viene approvato dal consiglio di amministrazione di MolMed e potrà essere successivamente
modificato ed integrato sulla base dell’esperienza applicativa, nel rispetto della normativa in materia.
Il Codice potrà essere modificato o integrato dal Presidente del consiglio di amministrazione e
dall’amministratore delegato di MolMed, qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria per
adeguarlo alle variazioni normative di legge o regolamentari od orientamenti delle autorità competenti.
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