FASCICOLO INFORMATIVO LEASING ed. 07-2012

Transcript

FASCICOLO INFORMATIVO LEASING ed. 07-2012
FASCICOLO INFORMATIVO
LEASING
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
♦
♦
♦
♦
NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO
INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 1 di 5
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
Nota Informativa per i contratti di assicurazione danni
"Rami Elementari" - Polizza Leasing
(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del
Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Il contratto è concluso con la società Carige Assicurazioni S.p.A., appartenente al gruppo Banca Carige, avente sede legale in:
ITALIA - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano Tel. 02.3076.1 – Telefax. 02.3086.125 – www.carigeassicurazioni.it.
La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma del Decreto del
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93), iscritta all’Albo delle
Imprese di Assicurazione: n. 1.00031.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
L’ammontare del patrimonio netto è pari ad € 127,7 milioni, di cui capitale sociale € 162,9 milioni e riserve
patrimoniali € 48 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 1,32 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto del contratto deve corrispondere alla durata della locazione finanziaria leasing.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto, sono:
•
Danni alle cose
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, date in locazione dal Locatore al Locatario, nei
limiti stabiliti dalle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose.
Estensioni di copertura
È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Speciali delle Norme che regolano
l’Assicurazione Leasing, operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza.
Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, determinano
i casi di inoperatività della copertura (Art. 12 Esclusioni).
Limitazioni di copertura: franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dalla applicazione di scoperti, franchigie, minimi non
indennizzabili e sottolimiti di risarcimento.
Esempi di applicazione di franchigie e scoperti
a) Danno materiale accertato: € 1.000,00 - Franchigia: € 150,00 - Indennizzo: € 850,00;
b) Danno materiale accertato: € 1.000,00 - Scoperto 10% - Indennizzo: € 900,00;
c) Danno materiale accertato: € 600,00 - Scoperto 10%, minimo non indennizzabile € 550,00 - Danno indennizzabile:
€ 50,00.
Assicurazione parziale
In caso di assicurazione parziale, troveranno applicazione i criteri di indennizzo sanciti dall’Art. 1907 c.c.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione
del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895
c.c.;
2) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del
danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 2 di 5
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto
previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e dall’Art. 5 - Diminuzione del rischio delle Norme che regolano
l’Assicurazione in generale.
Esempio: Macchinario per la produzione industriale inizialmente assicurato in territorio italiano e successivamente
trasportato al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
PREMI
Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva. Per il pagamento del premio,
possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento
semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del
premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. A
fronte della emissione di polizze poliennali, la Società può applicare sconti di premio.
L’Assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in
ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario
espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è
l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze
aventi premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).
RIVALSE
La Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della
inopponibilità di eccezioni previste dalle condizioni di polizza.
DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente ha la possibilità di recedere dopo ogni sinistro indennizzabile ai termini di polizza entro i termini previsti dall’Art. 6
delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.
L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Art. 15 - Obblighi in caso di
sinistro delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art.180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente, sono pari al 21,25% del premio imponibile.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Le norme comuni ai settori
Incendio e garanzie accessorie e Cristalli, disciplinano quali sono gli obblighi alla cui osservanza l’Assicurato deve attenersi in
caso di sinistro (Art. 15), sanciscono i criteri relativi alla procedura da osservare per la valutazione del danno (Art. 17) e
determinano i criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e per la determinazione del danno (Art. 19) secondo
quanto previsto dalle Norme che regolano che regolano l’Assicurazione in generale.
ARBITRATO
Per l’accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono
essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di
svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato. Per l’accertamento del danno
materiale a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due
Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o
tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
MEDIAZIONE CIVILE
Si rammenta che il D.lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione
finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
A partire dal 20 marzo 2011, pertanto, per determinate materie, tra cui i contratti assicurativi, l'esperimento del
procedimento di mediazione è divenuto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si rinvia al decreto
sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 3 di 5
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio
2008, in caso di:
− mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice
delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti
assicurativi,
− liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni
extragiudiziali delle controversie),
gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli
interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano - fax 02/45402417 - e-mail
[email protected]
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto
che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il
trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
− identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato;
− breve descrizione del motivo della lamentela.
Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.
Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal
pervenimento del reclamo in Società.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
45 giorni, potrà presentare reclamo all’ISVAP, inoltrato in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax
06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.
L'ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.
Si ricorda che:
− In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
− In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello
del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito
http://www.ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/indexen.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET,
oppure all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Laganà)
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 4 di 5
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato/Locatore:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione.
Beni strumentali:
Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti “cose” e che il
locatore da in locazione finanziaria al locatario.
Conduttore:
Il locatario delle cose assicurate.
Contraente/Locatario:
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia:
L’importo prestabilito, espresso in cifre fisse o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società
non riconosce l’indennizzo/risarcimento.
Indennizzo/Risarcimento:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:
Percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
La Carige Assicurazioni S.p.A.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 5 di 5
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il
Decreto Legislativo"), CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipule di un
contratto.
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo
definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a
sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A)
connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.:
UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
B)
di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei
sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C)
di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e
per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti
informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione
delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi
dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione
dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie:
sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative
comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività
Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale
Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie:
(INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature;
Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore
assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool
Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni
necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati,
sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore
assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia,
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e
SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi
informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari,
società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle
lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:
é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati
personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo
BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di
qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 1 di 2
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere
il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in
relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica
il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da
parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le
attività relative alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto
2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)
La informiamo che l’Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma
intelligibile dei dati stessi;
di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8.
-
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa,
222 - 20156 Milano - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso
la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy
presso la Sede della Società.
Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società
in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile).
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 2 di 2
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
PREMESSA
La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell’Assicurato a risarcire quest’ultimo dei danni alle cose
assicurate e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.
La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo
non professionale.
Sono, comunque, esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi
installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzature
operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura
estetica e promozionale.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio
successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamen to o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a
disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione
o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Foro competente, è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 10 - RINVIO ALLE NOME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Norme che regolano la sezione danni alle cose
Art. 11 - RISCHI ASSICURATI
La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia dalla polizza, nei
limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle
cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 1 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
Art. 12 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti
graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte
direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del
Contraente;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali
operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
i) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio, indicate dal costruttore, venditore e/o
fornitore;
j) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi
impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date
(così detto “Rischio 2000”).
Vale inoltre quanto previsto in “PREMESSA”.
Art. 13 - SOMME ASSICURATE
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino,
comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di
una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua
vece l’Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino
aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
Art. 14 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti
indicazioni e informazioni.
Art. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alla disposizioni della Società prima della
riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (Art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto
conoscenza (Art. 1913 C.C.);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare
approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo
avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di
quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può
tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o
dall’Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), il Contraente e l’Assicurato potranno
prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa
danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Se il Contraente o L’Assicurato esagerano dolosamente l’ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che
non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o
facilitano il progresso di questo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.
Art. 17 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati
uno dalla Società e l’altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 2 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali
nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono determinate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è
avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro,
esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’Art. 15;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui
all’Art. 13;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono
essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di
violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti
nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensanti dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 19 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione
di cui all’Art. 13;
2) stimando l’importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per
rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione
di cui all’Art. 13;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo
deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore
della cosa danneggiata, calcolato come b) 2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l’Assicurato
sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose;
tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20%
della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si
applicherà solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro
straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle
cose colpite dal sinistro.
Art. 20 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a
pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 21 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un
procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che
non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 12 d) e 15 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se
l’Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a
carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme
liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei
vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 3 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
DELL’ASSICURATO
Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile terzi dell’Assicurato
Art. 22 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle
cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od
animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate descritte in
polizza.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 23 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si
trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di
dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente
dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore, venditore e/o fornitore delle
cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di
particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con
fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche.
i) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione
delle date (così detto “Rischio 2000”).
Vale inoltre quanto previsto in “PREMESSA”.
Art. 24 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’Agenzia alla quale è assegnata
la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto,
l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del
sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi
alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in
ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra;
ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti
del contratto.
Art. 25 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che
stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di
tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4
del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in
proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di
quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad
esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 4 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE LEASING
Comuni ad entrambe le sezioni
Art. 26 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose
assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che
risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 27 - INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale
o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o
dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 28 - PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ - FRANCHIGIA - SCOPERTO
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve
provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il
pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti
dall’Art.12 d). Fermo restando quanto previsto dall’Art. 21.
Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo/risarcimento per le garanzie prestate, nelle rispettive sezioni, sarà
effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro, dell’importo di scoperto e/o franchigia indicato in polizza.
Art. 29 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società;
spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione del danno.
L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolati anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni
sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso
dell’Assicurato, con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
Art. 30 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione
al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a
funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente
ammesse.
Art. 31 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per i danni:
a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze
straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni
od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse
popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi
governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione
con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo
con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il sinistro non sia in
alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasioni di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il sinistro non sia
in alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Vale inoltre quanto previsto dagli artt. 12 e 23.
Art. 32 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto
previsto dall’Art. 1916 C.C.
Art. 33 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto
notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che
l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la
Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa
restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno
originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo ai
termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla
data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 5 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
CONDIZIONI PARTICOLARI
Sempre valide ed operanti
1 - DANNI DA FURTO
Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell’importo
liquidabile a termini di polizza.
2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia furto, che ogni apertura verso
l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee,
nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica
rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili
esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o
lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore
a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
La Società pertanto indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate a condizione che l’autore
del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave
autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
3 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza
diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata
lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde,
cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad
altre parti delle cose assicurate.
4 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI ED IMPIANTI ELETTRONICI
Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s’impegna a fare stipulare o a
stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore
del bene locato o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei
guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza
tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la
Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’impianto assicurato sia alimentato
con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette
apparecchiature.
5 - VINCOLO
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indicato in polizza quale vincolatario, e
pertanto la Società si obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario, che il
Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
d) pagare esclusivamente all’Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi
indennizzo per sinistro, salvo i limiti e gli impedimenti di legge;
e) comunicare tempestivamente all’Assicurato o al Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti
l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di
comunicazione predetta;
f) accettare l’eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell’Assicurato o del Vincolatario;
g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso dell’Assicurato o del Vincolatario nonché
comunicazione a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 6 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
CONDIZIONI SPECIALI
Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza
A - MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per
sinistro e per l’intero periodo di assicurazione dell’1 % della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati
sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.
B - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI
VANDALICI O DOLOSI
A parziale deroga dell’Art. 31 comma a) delle Norme che regolano l’assicurazione leasing, la Società risponde dei danni
materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o
di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 31 comma a) sopra
menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso
di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta,
relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per
singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 25% sull’ammontare del danno con un minimo stabilito in polizza.
Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata.
C - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE
VELOCITÀ
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi
trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai
termini della SEZIONE I e fino all’importo massimo stabilito, in polizza a tale titolo, in percento dell’importo indennizzato
per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’Art. 13 delle
Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose - anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari
sarà ridotto nella stessa proporzione.
D - GARANZIA LIMITATA
A deroga dell’Art. 11 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società risponde esclusivamente dei
danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera,
tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
E - GARANZIA LIMITATA
A deroga dell’Art. 11 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società risponde esclusivamente dei
danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera,
tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.
F - GARANZIA LIMITATA
A deroga dell’Art. 11 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società risponde esclusivamente dei
danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili.
G - STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
Qualora sia esplicitamente indicato in polizza che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi,
è valida la seguente condizione speciale: “Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi
o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il
territorio dello Stato italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto
spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 25% dell’indennizzo dovuto.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da
furto durante le ore notturne dalle 22,00 alle 6,00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a
chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un
parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
H - TERREMOTO
A parziale deroga dell’Art. 12 h) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società è obbligata anche
per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco
e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà
pari al 60% della relativa somma assicurata.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della relativa
somma assicurata con il minimo di scoperto e/o franchigia stabilito in polizza.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento
comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo nell’arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa
registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 7 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante
preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta,
relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
I - COLPA GRAVE
A deroga dell’Art. 12 lettera d) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose - la garanzia viene estesa ai
danni causati da colpa grave dell’Assicurato.
L - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE
Ad integrazione dell’Art. 12 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società non risponde dei danni
causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di
chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
M - MACCHINARI ALL’APERTO
Premesso che i macchinari assicurati indicati in polizza, per loro destinazione d’uso prevista dal produttore, venditore e/o
fornitore, possono essere ubicati all’aperto in aree recintate in uso al Contraente indicate alla voce “Ubicazione delle
cose assicurate”, si conviene fra le Parti, in tale circostanza, di abrogare il disposto della Condizione Particolare 2 Mezzi di chiusura dei locali e rendere operante il disposto della Condizione Aggiuntiva N - Mezzi di chiusura di
macchinari - che segue.
Sono comunque esclusi i macchinari ubicati in aree e/o strade ad uso pubblico o ad esse equiparate.
N - MEZZI DI CHIUSURA DI MACCHINARI
L’assicurazione dei macchinari indicati in polizza è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia furto,
che gli stessi siano protetti con i propri congegni di chiusura.
La Società pertanto indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate a condizione che l’autore
del furto abbia violato tali difese mediante:
a) rottura o scasso;
b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica
sottratta in modo fraudolento a chi la detiene.
O - ESCLUSIONE FURTO PARZIALE
Ad integrazione dell’Art. 12 delle Norme che regolano la Sezione I - Danni alle cose, la Società non risponde dei danni
da furto di parti di ricambio o singole parti delle cose assicurate se non avvenuto congiuntamente al furto totale delle
stesse.
P - IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia della garanzia furto,
che a protezione delle cose assicurate è installato un impianto fisso di allarme antifurto della marca e del tipo indicati in
polizza. Ai fini della validità della garanzia prestata con la presente polizza il Contraente deve attivare ininterrottamente
l’impianto predetto per tutti i periodi di tempo - diurni e notturni - nei quali non vi è vigile presenza di persone alle cose
assicurate.
Q - SORVEGLIANZA ARMATA
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l’efficacia della garanzia furto, che, nelle ore
specificate in polizza, i locali sono interamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge il servizio di
ronda nell’ambito dei locali stessi, con punzonatura, almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei
per l’esercizio di una sorveglianza efficace.
Fasc. FB30203 - LEASING ed. 07/2012
Pagina 8 di 8
Per gli aggiornamenti del presente fascicolo non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.carigeassicurazioni.it