Le polizze di tutela legale

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Le polizze di tutela legale
Le polizze di tutela legale
Anna Manzoni, ingegnere – [email protected]
La polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui abbiamo ampiamente trattato nei precedenti articoli, non
è l’unica polizza a tutela del professionista. Ne esistono altre la cui operatività può essere estesa, oltre che alla
vita professionale, anche a quella privata come la Polizza di Tutela Legale e la Polizza Infortuni di cui ci
occuperemo nel prossimo numero.
La Polizza di Tutela Legale permette al professionista di affrontare controversie tanto in sede giudiziale che
extragiudiziale, sia civile che penale, in ambito professionale o privato (a seconda delle caratteristiche di polizza
scelte) senza l’assillo dei costi di difesa e di gestione della vertenza stessa. Capita infatti che si decida di
rinunciare al tentativo di far valere i propri diritti (ad esempio opponendosi ad una sanzione amministrativa) solo
per timore che le spese legali (oltre al tempo necessario) superino il valore della causa stessa …
Per quanto attiene la sfera professionale, in un precedente articolo, abbiamo già avuto modo di sottolineare che
la Polizza di Responsabilità Civile tiene indenne il professionista, oltre che per il risarcimento del danno arrecato
a terzo, anche per le spese necessarie a resistere alla richiesta di risarcimento avanzata da terzi (come
previsto dall’art. 1917 del C.C., con un massimale pari al 25% del massimale della RC, o dell’eventuale
sottolimite di indennizzo, in aggiunta allo stesso e senza l’applicazione di alcuna franchigia) ma esistono ambiti
che esulano da tale copertura e ai quali è opportuno sopperire con una buona Polizza di Tutela Legale.
Le carenze della tutela legale della Polizza RC, oltre al fatto di essere limitata per definizione al caso in cui
venga avanzata una richiesta di risarcimento per un danno che rientri in copertura (cosa che per certe polizze
non è così scontato), dipendono ovviamente molto dalle specifiche condizioni della polizza RC stessa relative
alla gestione del sinistro. Spesso capita infatti che la compagnia di RC si sostituisca in tutto e per tutto
all’assicurato nella gestione del sinistro sia in sede extragiudiziale che giudiziale e assuma la gestione della
difesa solo fino a quando ne abbia interesse a volte, purtroppo, perseguendo solo i propri interessi anche se
divergenti da quelli dell’assicurato (e il possibile conflitto d’interesse è tanto maggiore quanto poco chiare sono
le condizioni di polizza RC).
Maggiori garanzie di difesa del professionista sono invece assicurate da una polizza RC in cui il professionista,
seppur previo formale consenso della compagnia, abbia libertà di scelta del legale e possibilità di gestire
direttamente la propria difesa in accordo alla compagnia.
Ne deriva che le polizze di Tutela Legale, in ambito civile professionale, operano sempre e solo a secondo
rischio rispetto ad una eventuale polizza RC Professionale, quindi sono operative solo se:
- l’assicurato non ha una polizza RC Professionale
- se il danno non è coperto dalla polizza RC
- per la chiamata in causa della compagnia della polizza RC nel caso in cui la stessa respinga il sinistro non
ritenendo in copertura la specifica tipologia di danno
Con le polizze di Tutela Legale, in genere, il legale per la fase giudiziale è scelto dall’assicurato (e solo ratificato
dalla compagnia), mentre per la fase extragiudiziale è spesso assegnato dalla compagnia al fine di aumentare
le possibilità di addivenire ad un accordo bonario tra le parti senza arrivare al fase giudiziale (in particolare nel
recupero crediti).
L’ambito di operatività della Polizza Tutela Legale Professionale senz’altro più rilevante è però quello penale,
rispetto al quale la polizza RC è molto limitata garantendo solo il risarcimento a terzi che si costituiscano parti
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civili (uno stesso fatto può costituire, infatti, a un tempo illecito civile e penale e in tal caso nel processo penale,
accanto all’azione penale promossa dal pubblico ministero, viene promossa l’azione civile da parte del
danneggiato, che costituendosi appunto parte civile, fa valere il suo diritto al risarcimento del danno).
Ricordiamo che, in ambito penale, i reati si classificano, in base alla gravità, in:
- delitti (sono i più gravi)
- contravvenzioni
e, in base all’intenzione, in:
- dolosi (cioè “secondo l’intenzione”): l’evento dannoso è preveduto e consapevolmente voluto
- preterintenzionali (cioè “oltre l’intenzione”): l’evento dannoso consapevolmente voluto è più grave del
previsto
- colposi (cioè “contro l’intenzione”): l’evento dannoso, anche se preveduto non è voluto, ma si verifica per
negligenza, imprudenza o imperizia
In base all’art. 27 della Costituzione (principio di non colpevolezza) l’imputato è considerato non colpevole fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata riconosciuta con una sentenza di condanna definitiva (l’eventuale
condanna può essere impugnata ricorrendo prima in appello alla Corte d’Assise e poi in Cassazione).
Poiché la legge vieta di assicurare i comportamenti illeciti volontari, in caso di reato doloso la maggior parte
delle polizze di Tutela Legale prevede che l’assicurato possa ottenere il rimborso delle spese di difesa solo in
caso di sentenza di assoluzione definitiva. In caso invece di sentenza definitiva di condanna o in caso di
estinzione del reato (es. amnistia o prescrizione) tali spese restano a carico dell’assicurato.
Le spese di difesa legale in procedimenti per reati colposi sono invece sempre integralmente coperte in ogni
grado di giudizio e in genere anche anticipate (ma non sempre!).
Nell’analisi di una polizza di Tutela Legale è importante verificare:
1) Quali spese sono coperte. Le polizze di tutela legale sono a rischi nominali quindi le spese non contemplate
sono escluse. In genere sono coperte:
- spese del legale (in genere uno solo per ogni grado di giudizio)
- spese di CTU, CTP e di eventuali altri periti
- spese per il procedimento di mediazione (a volte solo se obbligatorio)
- spese dell’avvocato domiciliata rio (a volte è un’estensione a pagamento, a volte ha un massimale
limite)
- spese di giustizia
- spese di soccombenza (a volte solo l’Avvocato e non il CTU, CTP…)
- spese per le indagini per ricerca delle prove a difesa
- spese per il Contributo unificato (se non ripetuto) dalla controparte in caso di soccombenza
- spese processuali nei processi penali
- spese di registrazione atti giudiziari (spesso hanno un limite)
2) Chi è coperto: in genere sono coperti l’assicurato (per tutte le sue sedi) e collaboratori/dipendenti.
3) Quando la polizza è operativa. In genere le polizze di Tutela Legale rispondono per sinistri insorti dopo la
data di decorrenza della polizza o, al più, per sinistri insorti entro i due anni (raramente arrivano a 5) precedenti
la stipula, ma solo in ambito penale.
Da ciò deriva l’importanza della definizione di “insorgenza del sinistro” che nella maggioranza dei casi
coincide col momento in cui l’assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
Questa definizione limita notevolmente la copertura assicurativa in quanto, almeno per i professionisti dell’area
tecnica, può trascorrere molto tempo tra il momento in cui l’assicurato ha iniziato a violare norme di legge (es. il
momento in cui il professionista ha redatto un PSC inadeguato) e il momento in cui si verifica il danno (es.
l’infortunio in cantiere).
Solo in poche polizze e solo per reati penali l’insorgenza del sinistro coincide con la data in cui avviene
l’infortunio e non con quella in cui l’assicurato ha commesso “la prima azione, omissione o presunta violazione
di norme di legge”!
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4) Quali casi sono coperti. Come già sottolineato, le polizze di Tutela Legale sono a rischi nominali quindi i
casi non contemplati sono esclusi. Spesso, per l’ambito professionale, non è inclusa l’opposizione alle sanzioni
e i contenziosi con Enti previdenziali. Al contrario, a volte, gli intermediari propongono garanzie che per alcuni
professionisti potrebbero non essere d’interesse facendo aumentare considerevolmente quanto inutilmente il
premio (ad es. D.Lgs. 231/01 “responsabilità amministrativa degli Enti”, D.Lgs. 193/07 “controlli in materia di
sicurezza alimentare”, D.Lgs..152/06 “norme in materia ambientale” o altri ambiti particolari..)
5) Gestione del sinistro. Molto spesso se non è stato raggiunto il bonario componimento della questione in
ambito extragiudiziale, la Polizza è operativa in ambito giudiziale solo se le pretese e/o l’impugnazione
dell'Assicurato presentano possibilità di successo demandando ad un arbitrato la decisione.
Occorre fare molta attenzione alla presenza di questa clausola perchè potrebbe riservare alla compagnia
assicuratrice un’eccessiva discrezionalità nella gestione del sinistro, o nella migliore delle ipotesi, creare
contenziosi tra assicurato e compagnia.
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