informazioni utili per operatori shiatsu

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informazioni utili per operatori shiatsu
INFORMAZIONI UTILI PER OPERATORI SHIATSU
In Piemonte la Direzione Attività Produttive e la Direzione Sanità della Regione, congiuntamente, hanno
espresso il parere, trasmesso a mezzo circolare ai Comuni del Piemonte, alle ASL, alle Camere di
Commercio, alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, alle Associazioni artigiani, ai NAS, sempre del
Piemonte, che tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi sul
corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici ed estetici.
Pur essendo la circolare scaturita al fine di regolarizzare le posizioni dei massaggiatori privi di abilitazione e
di strutture adeguate, ha di fatto coinvolto e preoccupato la categoria degli operatori shiatsu.
La Federazione è intervenuta e sta intervenendo al fine di tutelare i diritti dei propri associati e della
categoria.
Fortunatamente non tutti i Comuni, al momento, considerano gli operatori shiatsu catalogati nella categoria
dei massaggi estetici. Lo stesso Comune di Torino, al momento verbalmente, ha affermato che gli shiatsuka
non rientrano in nessuna delle due tipologie. Al momento, solo un Comune, invece ha sanzionato un
operatore.
Al fine di tutelare maggiormente i nostri operatori piemontesi, abbiamo ritenuto opportuno ribadire alcuni
concetti e fornire alcune informazioni che potranno esservi utili in caso di una non gradita visita della polizia
locale, che qui pubblichiamo anche ad uso delle altre regioni d'Italia. Di minor interesse per gli operatori della
Toscana e della Lombardia, che godono della protezione delle rispettivi leggi regionali, ma per i quali
potrebbe sempre tornare utile.
Quanto scritto qui di seguito sono solo linee guida, informative, perché le situazioni concrete e gli
“atteggiamenti” sono sempre diversi da Regione a Regione e da Comune a Comune.
Il primo consiglio è quindi sempre quello di rivolgervi al vostro professionista di fiducia, che
conosce la situazione locale e potrà consigliarvi per il meglio ed il cui parere non può certo essere
sostituito da queste brevi note informative.
Ricordiamoci sempre che l’Italia è il paese dove non vi sono mai certezze, specie in tema di interpretazioni
delle leggi ! E che ogni caso fa storia a sé.
Vi invitiamo anche a farci sempre avere notizie su quanto possa accadervi, per fornirvi tutto l’aiuto e
l’assistenza possibili anche attraverso i professionisti della Federazione.
Sede legale: Piazza San Cosimato, 30 cap 00153 Roma
Ufficio di Segreteria Nazionale : Via Catania, 64 cap 00162 Roma
Tel 06.44258487 Fax 178.2203735 [email protected]
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Cos’è lo Shiatsu.
Lo Shiatsu è una vera professione, con un suo iter formativo triennale autonomo e non una semplice
tecnica, come invece sono le varie tipologie di massaggio. L’operatore shiatsu è quindi un
professionista completo ed autonomo, come lo sono il fisioterapista e l’estetista per citare le due
figure professionali che spesso vengono avvicinate all’operatore shiatsu,
•
non è una medicina,
•
non è una terapia,
•
non è un massaggio
L’operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.
Il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico*, o di ripristino funzionale*,
basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al recupero ed al mantenimento
della vitalità e del benessere psicofisico.
Non è e non può essere in alcun modo terapeutico in quanto l’operatore :
- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi
che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni
erboristiche, omeopatiche, ecc…)
- non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.
Non è e non può essere considerato un massaggio estetico in quanto:
- non è un massaggio
- in ogni caso non è finalizzato allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della persona,
requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/1990:
“disciplina dell’attività di estetista”
Chi può effettuare trattamenti shiatsu.
La professione dell'Operatore Shiatsu non è regolamentata per cui aprendo la partita IVA ed
effettuando l’iscrizione all’INPS, si può svolgere l’attività senza problemi. Fermi restando tutti gli
adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle
imposte, dichiarazione dei redditi.
Esiste, di fatto, un aspetto deontologico e morale che richiede l’attitudine, la capacità e la
preparazione professionale dell’operatore
Il principio per l’apertura dello Studio dell’operatore shiatsu.
Trattandosi di un’attività non regolamentata, quindi libera, l’operatore shiatsu può aprire lo Studio
senza richiedere alcuna autorizzazione, né l’inizio attività è soggetto a denuncia al Comune.
Come d’altronde avviene per il fisioterapista: se apre un ambulatorio è soggetto alla SCIA, se apre
uno Studio non è soggetto ad autorizzazione né comunicazione.
Ma, attenzione! L’operatore shiatsu non è abilitato ad aprire un centro benessere.
Presso il suo studio non devono esistere riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od
indiretti a “terapie”, “massaggi”, deve essere scritto che non effettua trattamenti terapeutici e, in
ogni caso l’utente non deve fraintendere che la figura dell’operatore shiatsu si sovrapponga a quella
dell’operatore sanitario. Nella sua pubblicità l’operatore shiatsu non può parlare di terapie e
guarigioni, ne può “presentare” massaggi tipicamente estetici.
Stravolgimento dei principi sopra esposti.
In data 12 luglio 2011 la Direzione Attività Produttive e la Direzione Sanità della Regione Piemonte
esprimevano un parere, trasmesso a mezzo circolare inoltrata ai Comuni, alle ASL, alla Camere di
Commercio, alle Federazioni Artigiani, ai N.A.S. affermando che, poiché la legge 1/90 (disciplina
dell’attività di estetista) definisce l’attività di estetista comprendendovi tutte le prestazioni ed i
trattamenti effettuati sulla superficie del corpo umano, escluse le prestazioni a carattere terapeutico,
tutte le attività di massaggi, comunque denominate, devono essere ricondotte alle due tipologie di
massaggi terapeutici od estetici.
Ora, l’art. 1 della legge 1/90 recita: "L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione
o l'attenuazione degli inestetismi presenti ".
La formulazione utilizzata nel suddetto parere è pertanto in netto contrasto con quanto affermato
dalla legge, e questo il 1° di settembre abbiamo fatto presente a mezzo e-mail, alle due Direzioni ed
alla Presidenza della Regione Piemonte, senza peraltro ricevere risposta alcuna.
Il parere espresso nella predetta circolare, non è solo in netto contrasto con quanto stabilito dalla
legge dello Stato (la legge 4 gennaio 1990 n.1 “disciplina dell’attività di estetista”), unica, al
momento, esistente sull’argomento, ma è altrettanto in contrasto con:
* la legge regionale del Piemonte del 9 dicembre 1992, n. 54 “norme di attuazione della legge 4
gennaio 1990” che all’art. 2 conferma lo scopo esclusivo e prevalente, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
* il parere 22/2010 della stessa Regione Piemonte che afferma: qualora il comune non disponga di una sua
specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono massaggi e trattamenti finalizzati a recare
giovamento al corpo – non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a quello delle pratiche
fisioterapiche – deve essere considerata libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né subordinata
all’ottenimento di alcun provvedimento autorizzativo.
* il parere reso alla Commissione Interregionale Salute del luglio 2011 (non ancora ufficiale) che stabilisce:
Il motivo del contendere, pertanto, non sussiste trattandosi di due attività, quella dello Shiatsu e quella degli
estetisti, distinte e non sovrapponibili e che quindi è illegittimo considerare lo shiatsu fra le competenze
esclusive e specifiche delle estetiste
* la legge regionale della Toscana del 3 gennaio 2005, n. 2 “discipline del benessere e bionaturali”
che all’articolo 2 definisce: Ai fini della presente legge si intende:
per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche,
psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e
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la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di
specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica
della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione
di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del benessere e bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate, in particolare sulla non interferenza
nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in
quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
* la legge regionale della Lombardia del 1 febbraio 2005, n. 2 che all’art. 1 stabilisce:
le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e
pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona.
Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali
dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti
culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
Le leggi che disciplinano il massaggio in Italia.
Massaggio terapeutico. Rientra nel quadro normativo delle professioni sanitarie di cui al Regio
Decreto 1265 del 1934 (T.U.L.S.), con specifico riferimento alla legge 251 del 2000 ed al decreto
ministeriale del 29/02/2001.
Massaggio Sportivo. Ferma restando l’indiscussa competenza del fisioterapista, viene riconosciuto,
con limitazioni di esercizio, dallo Stato e dalle regioni il “patentino” rilasciato dal C.O.N.I..
Massaggio Estetico. E’ regolamentato dalla legge n. 1 del 04/01/1990 “disciplina dell’attività di
estetista”
Massaggio Erotico. La legge n. 75 del 20/02/1958 (legge Merlin) ne vieta l’esercizio in case
chiuse, in luogo pubblico od aperto al pubblico. E’ non regolamentato in altri luoghi..
E’ dubbio se esista un’altra disciplina, che non è un massaggio, anche se alcuni testi lo definiscono
tale, ma che rientra nel più ampio concetto delle discipline bionaturali: il Trattamento Olistico. Vi
sono due leggi regionali: la n. 2 del 03/01/2005 della Regione Toscana e la delibera n. 1 del
28/01/2009 “discipline del benessere e bionaturali”, e la n. 2 del 01/02/2005 “norme in materia di
discipline bio-naturali”. Non esiste alcuna legge dello Stato, per cui l’esercizio delle discipline
bionaturali è libero.
Il regolamento per l’attività di estetista del Comune di Torino.
Sino a ieri il regolamento del comune di Torino per l’attività di estetista recitava:
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Con delibera esecutiva dal 20 febbraio 2012, è stata aggiunta la seguente frase:
Rientrano nell'attività di estetista anche quelle di onicotecnica, l'attività di massaggi effettuati sul
corpo umano e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente
disciplinate da altre fonti normative. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in
linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale
della Regione Piemonte.
Il che può significare che lo shiatsu, non rientrando nelle attività terapeutiche, sia un’attività
riservata all’estetista. Deve essere, invece, reclamata una corretta interpretazione che non può
estendersi allo shiatsu, per i motivi detti.
In data 22 marzo 2012 l’Assessore al Commercio del Comune di Torino ha affermato
esplicitamente in un colloquio, alla presenza dello staff dell’assessorato e di Valter Vico e Renzo
Chiampo, per la nostra Federazione, l’estraneità degli operatori shiatsu alla circolare stessa, ed
autorizzando gli interessati a diffondere l’affermazione.
In attesa di definizione, come ci si può difendere?
Locale aperto al pubblico: Lo studio dell’operatore shiatsu, se è sulla strada con porta chiusa e
munito di campanello, non è un locale aperto al pubblico, nel senso che non vi possono accedere
indistintamente la generalità degli utenti, ma solo i “riceventi” che hanno con il professionista un
rapporto di fiducia e un appuntamento.
Rientrano nella nozione di privata dimora, oltre all’abitazione, lo studio professionale, la camera
d’albergo, il circolo privato.
Qualsiasi agente di polizia, di Stato, locale, giudiziaria, o militare dell’arma dei carabinieri ha la
facoltà di procedere all’accertamento di illeciti amministrativi, assumere informazioni, procedere a
ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
In linea generale e senza entrare troppo nel particolare, possiamo dire che l’accesso in locali che
rientrano nella definizione di “privata dimora”, per motivi di tutela della libertà di domicilio, è
subordinato all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L’accesso eseguito senza
l’autorizzazione è illegittimo, pertanto tutti gli atti relativi sono nulli. Ad eccezione della flagranza
di reato o di sospetto in tal senso.
Pertanto, quando suonano alla vostra porta siete voi che potete dare o negare l’accesso. Quindi
potete fermarvi sulla porta e chiedere il motivo della visita. Normalmente in questo caso non
insisteranno per entrare. Se invece vi chiederanno di accedere dovete chiedere nuovamente quale sia
il motivo e affermare che:
• si tratta di uno studio privato, non aperto al pubblico, che ricevete solo per appuntamento e
quindi si tratta di una privata dimora.
• lo studio non è un centro estetico e non si effettuano massaggi estetici.
• la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, nonché altre associazioni di
discipline bio-naturali, sta intervenendo ed è già intervenuta presso gli Enti competenti,
affinché venga correttamente interpretata una normativa che fino ad oggi ha sempre
permesso la libera pratica dello shiatsu negli studi privati come il vostro e non c’è alcun
motivo perché venga modificata.
Circa la possibilità di accesso, ricordatevi che anche se rimangono sulla porta, potranno egualmente
farvi un verbale e contravvenzionarvi. Quindi non si tratta di una circostanza molto rilevante in sé.
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Valuterete se farli entrare o meno. Importanti sono invece i chiarimenti suddetti, che loro dovranno
mettere a verbale e che potranno servire per la difesa (o addirittura ad evitare che facciano il
verbale!).
Quello che si raccomanda vivamente è di
* evitare di esporre insegne pubblicitarie, manifesti e volantini, sito web, inneggianti a terapie e
massaggi.
* far costatare che non si utilizzano oli o creme e non esistono attrezzature tipiche dei massaggi.
Opportuno, se possibile, farsi rilasciare il relativo verbale.
Legislazione.
Articolo 14 della Costituzione. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri. Se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Articolo 13 della legge 689/81. Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
L’eventuale illecito amministrativo di specie (esercizio dell’attività di estetista senza preventiva
dichiarazione d’inizio attività in Comune e senza i titoli richiesti), non rientra certamente nel
contesto della sanità, dell’incolumità pubblica, dei fini economici e fiscali.
Anche se qualcuno potrebbe voler far rientrare la questione nei fini di incolumità pubblica,
riportiamo quanto definito tale dal decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 :
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i
fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o
che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare
quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la
pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo
degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.