lo shiatsu e le estetiste

Transcript

lo shiatsu e le estetiste
LO SHIATSU E LE ESTETISTE
Le considerazioni che seguono sono
intese per cittadini utenti, esponenti politici,
dirigenti/funzionari/impiegati di Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, NAS, Camere di Commercio,
operatori shiatsu e operatori di altre Discipline Bio Naturali (DBN).
Con esse si intende dimostrare che le norme dello Stato, partendo da quanto dice la Costituzione per
arrivare fino alla recente legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”,
tutelano gli operatori shiatsu e consentono loro di lavorare liberamente.
E’ opportuno partire dalla definizione di shiatsu
Lo shiatsu è una disciplina evolutiva.
Lo shiatsu valorizza le risorse vitali
di ambedue le persone coinvolte nella pratica,
permettendone la miglior espressione
secondo le potenzialità, i tempi e le modalità
peculiari di ciascuno.
Lo shiatsu genera una miglior qualità della vita
qualsiasi sia l’età, la condizione
e lo stato di benessere/disagio
dei soggetti coinvolti.
Lo shiatsu non è una terapia alternativa,
non è una medicina non convenzionale,
non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.
I benefici dello shiatsu
sul piano sintomatico e della prevenzione
sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie
ma di un naturale processo evolutivo
connesso al generale miglioramento della vitalità.
In sintesi, lo shiatsu non è un massaggio.
Lo shiatsu è un trattamento che consiste in pressioni fatte sui meridiani energetici di una persona
che resta vestita.
Le differenze fra lo shiatsu e l’estetica sono sostanziali:
nel riferimento culturale, quello dello shiatsu è l’antico pensiero cinese che considera l’essere umano
come un microcosmo energetico, in continua evoluzione, che deve essere sempre in sintonia con il
macrocosmo natura tenendo conto dei suoi ritmi, della visione yin-yang e della legge delle cinque
trasformazioni, mentre per l’estetista l’essere umano è visto secondo l’accezione strutturale
occidentale cioè formato da carne e ossa;
nelle modalità d’intervento, con lo shiatsu si fanno delle pressioni su una persona vestita, senza usare
oli o creme, mentre l’estetista interviene con oli e creme su una persona nuda;
nell’intento dell’intervento, con lo shiatsu si intende “…favorire il raggiungimento, il miglioramento
e la conservazione del benessere globale della persona tramite la stimolazione delle sue risorse vitali
…” (legge regionale dell’Emilia-Romagna 62/2008) mentre per l’estetista (legge 1/1990) “… Trattasi
di attività esercitate indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
1
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo
attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.”
Premessa: nel valutare le norme che verranno citate, si deve tener conto di quanto previsto dalle
“Disposizioni sulla legge in generale” (le cosiddette preleggi), che si trovano all’inizio del Codice
Civile.
L’art. 12 Interpretazione della legge, delle preleggi, recita “Nell’applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione
di
esse
e
dalla
intenzione
del
legislatore”.
Bisogna, quindi, evitare di fare interpretazioni che si allontanino dalle intenzioni del legislatore.
Inoltre, bisogna anche evitare, come invece spesso accade, che la definizione di una attività, per
esempio quella di estetista, venga citata solo parzialmente, ignorando la parte finale che recita
“di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti”.
In queste considerazioni si citano delle norme che sono state inserite in modo sintetico nel documento
“Lo shiatsu è legale, lo dice la Legge”, che fa parte integrante di queste considerazioni e che d’ora in
avanti verrà citato come Documento.
Si cita, inoltre, la recente legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, qui
allegata.
La Costituzione (pag. 1 del documento)
Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera”
Sono norme molto forti a tutela del lavoro.
Tuttavia sappiamo che, secondo l’art. 2229 del Codice Civile, esistono delle professioni che sono state
regolamentate da apposite leggi (medici, fisioterapisti, avvocati, notai, estetiste, ecc.) che dispongono
di un elenco di attività a loro riservate. Chi non rispetta queste “riserve” è passibile di denuncia
secondo l’art. 348 del Codice Penale, Abusivo esercizio di professione.
Relativamente alla diatriba sull’invasione o meno delle riserve, esiste un’Ordinanza della Corte
Costituzionale che è diventata il riferimento in questo campo.
E’ la n. 149 del 2-2-1998.
“… Che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza
che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacchè, fino a quando lo
Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta
evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35 primo co. Costituzione, in tutte le sue forme ed
applicazioni e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.”
Quindi, per la Corte Costituzionale, se una professione intellettuale non è regolamentata, essa è di
libera pratica (pag. 1 Documento)
La pag. 2 del Documento è dedicata a esaminare la definizione di tre professioni regolamentate
(medico, fisioterapista, estetista), nessuna delle quali comprende le attività dell’operatore shiatsu.
Soffermiamoci sulla definizione di estetista secondo la legge 1/1990 “… Trattasi di attività esercitata
indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione
o l’attenuazione degli inestetismi presenti …”
Dalla definizione risulta ovvia la natura dell’attività dell’estetista: prendersi cura dell’aspetto
estetico delle persone, mentre lo shiatsu non entra nel merito dell’aspetto estetico.
Le estetiste, tramite le Associazioni che le rappresentano, affermano che lo shiatsu è di loro
competenza in quanto “loro possono mettere le mani addosso alle persone”, mentre gli operatori
shiatsu, non essendo regolamentati, non possono.
2
Ma ciò non è vero; non esiste una norma che dica questo.
Ricordiamo la premessa citata all’inizio, “Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore” (preleggi)
L’inserimento dello shiatsu fra le competenze esclusive delle estetiste, viene giustificato anche dal fatto
che così si fornisce il miglior servizio al cittadino.
Ora, la legge 1/1990 che istituisce e regolamenta la professione di estetista, prevede le seguenti materie
fondamentali di insegnamento teorico-pratico (comma 3 dell’art. 6)
a) cosmetologia.
b) nozioni di fisiologia e di anatomia,
c) nozioni di chimica e di dermatologia,
d) massaggio estetico del corpo,
e) estetica, trucco e visagismo,
f) apparecchi elettromeccanici,
g) nozioni di psicologia,
h) cultura generale ed etica professionale.
Si può, quindi, concludere, basandosi sulle materie fondamentali da loro studiate, che le estetiste non
hanno la competenza professionale in shiatsu.
Leggi Regionali
Negli anni scorsi, diverse Regioni hanno approvato Leggi regionali relative alle Discipline Bio Naturali
(DBN) fra cui vi è lo shiatsu.
Di queste leggi (3 del Piemonte, 2 della Liguria, 1 della Lombardia, 1 del Veneto, 1 dell’EmiliaRomagna, 1 della Toscana), sono operative quella lombarda e quella toscana.
Quello che è significativo è che tutte regolamentano/regolamentavano le DBN, e quindi anche lo
shiatsu, in un ambito autonomo rispetto al settore sanitario o estetico.
Abbiamo già riportato, in precedenza, una piccola parte della legge 62/2008 dell’Emilia-Romagna, ma
visto l’importanza dell’argomento, è il caso di riportare parte dell’art. 2 Definizioni:
“ 1. Ai fini della presente legge, si intende per pratiche ed attività bionaturali le pratiche e le
tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali
pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura
e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle
attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale
4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell’attività
di estetista).”
Sentenza del TAR dell’Abruzzo 582/2009
Evidentemente i documenti messi a disposizione del TAR hanno rappresentato davanti ai giudici
amministrativi una situazione dualistica e cioè o massaggio terapeutico o massaggio estetico. Non
essendo stata prospettata un’altra visione dello shiatsu, il TAR ha optato per considerare lo shiatsu
come massaggio estetico.
Sentenza del TAR della Toscana 770/2011
Sull’argomento si è pronunciato anche il TAR della Toscana, che con questa sentenza (pag. 3 del
Documento) prende posizione nei confronti della CNA Piccola e Media Impresa Toscana, della CNA
Estetica Massa Carrara e della CNA Estetica Firenze relativamente al loro ricorso contro la Regione
Toscana avente come oggetto le “riserve” delle estetiste.
La sentenza dopo aver riportato in modo completo la definizione di attività di estetista esclude per le
discipline bio-naturali finalità di cura, di riabilitazione di specifiche patologie e di estetica, infatti:
“Per contro, l’art. 1 comma 1, della l. reg. n. 2/2005, nel definire le discipline del benessere e bionaturali oggetto della legge, fa riferimento alle ”le pratiche e le tecniche naturali, energetiche,
psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la
3
conservazione del benessere globale della persona” escludendo finalità di cura o di riabilitazione di
specifiche patologie, nonché la riconducibilità o assimilabilità delle stesse alle “attività disciplinate
dalla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e
piercing)”.
Sentenza del Giudice di Pace di Lonigo (VI) 131/12, 27 novembre 2012
Il Comune di Noventa Vicentina emette un verbale di illecito amministrativo comminando una
sanzione
pecuniaria,
in
quanto:
“Perché a seguito di ispezione igienico sanitaria effettuata presso il centro shiatsu XXXXXX …
- la struttura non risulta essere autorizzata né come centro estetico né, tanto meno come studio
fisioterapico
- l’interessato non risulta essere in possesso di alcun titolo abilitante la professione di estetista o di
fisioterapia. …
Sulla base di quanto sopra, si applica la sanzione amministrativa di € …”
L’operatore shiatsu ricorre al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento del provvedimento.
Il GdP, sulla base di un’analisi della definizione di estetista così conclude:
“In tale contesto non può senz’altro ritenersi integrato il profilo oggettivo della condotta sanzionata,
posto che non venendo in considerazione un’attività di estetista, non vi era alcun obbligo di munirsi
della preventiva autorizzazione comunale.
Al riguardo si rammenta che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di stretta legalità e
tassatività delle fattispecie sanzionatorie con esclusione di applicazione del principio dell’analogia e
quindi della possibilità di sanzionare fattispecie non espressamente previste in una norma (di legge)
sanzionatoria
Il G. d. P di Lonigo (VI).
P.Q.M. ( PER QUESTO MOTIVO)
Respinta ogni contraria istanza, accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato…”
Sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo 594/12 17 dicembre 2012
Il Comune di Orbassano emette due ordinanze-ingiunzioni nei confronti di una operatrice shiatsu, una
per “mancata dichiarazione inizio attività di estetista” e la seconda, per “mancanza dei requisiti
professionali per svolgere l’attività di estetista”.
“Nel proprio ricorso e, successivamente, all’udienza, la ricorrente negava di aver violato la norma
predetta facendo presente di non svolgere affatto l’attività di estetista ma di essere un operatore
shiatsu …..; eccepiva che lo shiatsu non aveva alcuna finalità estetica né alcuna correlazione con
l’attività di estetista sì da non essere soggetta agli obblighi e le autorizzazioni previste per dette
attività e da doversi ritenere – in assenza di apposita regolamentazione esistente solo in alcune
Regioni italiane – lavoro professionale libero e tutelato ex art. 35 e 41 Cost.”
…..
“Motivi della decisione
…..Va altresì premesso che l’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione ….. in cui
spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della
propria pretesa creditoria (Cass. n° 3837/2001) ed, in particolare, la sussistenza dell’infrazione;
prova che, nel caso de quo, non può ritenersi pienamente fornita con le inevitabili conseguenze in
ordine all’annullamento delle ordinanze secondo il disposto dell’art. 23 penultimo comma L. 689/81”
“P.Q.M.
Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando, così provvede
- Accoglie il ricorso avverso le ordinanze ingiunzione n° 4 e n° 5 emesse dal Comune di
Orbassano in data del 14,5,2012 e per l’effetto annulla le ordinanze predette con le sanzioni ivi
comminate.”
La posizione della Commissione Salute formata da tutti gli Assessori alla
Sanità delle Regioni italiane e che agisce nel contesto Stato-Regioni.
4
In un documento del 12 maggio 2012 (pag. 4 del Documento), il Presidente della Commissione Salute
scrive “Queste sentenze evidenziano che nella pratica non si sono rilevati comportamenti
di tipo sanitario, che lo shiatsu non è pratica sanitaria e pertanto è libero il suo esercizio, poiché la
disciplina non rientra fra le professioni riconosciute dallo Stato (Tribunale di Perugia 2008) ed è volto
ad assicurare il benessere della persona (Tribunale di Torino 2010).”
…
“Con altrettanta chiarezza la normativa della Regione Toscana stabilisce che le prestazioni eseguite
dalle figure individuate dalla legge regionale non sono in alcun modo assimilabili a quelle svolte
dagli estetisti.”
…
“Pertanto la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello shiatsu e quella degli
estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo shiatsu
fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti.”
Nuova Proposta di Legge (PdL) relativa alle estetiste
Nel 2010 alcuni onorevoli hanno presentato presso la Camera dei Deputati una Proposta di Legge (Atto
Camera: 3107 consultabile sul sito www.Camera.it) inteso ad ampliare le riserve delle estetiste
includendo le DBN. Infatti il titolo del PdL era “Disciplina dell’attività professionale nel settore delle
scienze estetiche e bionaturali”
Il PdL fu assegnato alla X Commissione Attività Produttive. Dopo numerose riunioni, in data 13 luglio
2011, furono approvati vari emendamenti.
Il primo di questi emendamenti proponeva di “sopprimere nel testo, ovunque ricorrano, le parole “e
bionaturali””
Riportiamo la motivazione dell’emendamento
“Le tecniche bionaturali hanno finalità diverse da quelle dell’estetista. Difatti, la professione di
estetista si è caratterizzata per i trattamenti sulla superficie del corpo che comprendono tutte le
prestazioni il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
migliorarlo e proteggerne l’aspetto estetico. (Nessun estetista, oggi, in istituto pratica tecniche
bionaturali). Nell’attività di estetista, inoltre, è vietato eseguire trattamenti con finalità di ordine
terapeutico. Mentre le discipline bionaturali si collocano nell’ambito della vitalità della persona e,
attraverso tecniche specifiche, mirano a stimolare risorse naturali dell’individuo per ripristinarne le
migliori condizioni di benessere e di vitalità”.
L’emendamento fu approvato, per cui nell’allegato 2 al provvedimento 3107, che contiene il testo,
disponibile sul sito della Camera, successivo agli emendamenti approvati il 13 luglio 2011, si può
leggere:
Allegato 2
“Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato delle proposte di
legge ….”
Quindi, il Parlamento ha all’esame una PdL che NON prevede l’inserimento delle DBN fra le
riserve delle estetiste.
Vediamo ora i provvedimenti approvati dagli ultimi Governi a fronte della preoccupante
situazione economica
Il Decreto Legge 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” (Governo Berlusconi) (pag. 5 del Documento), all’art. 29 bis recita “… trascorso il
termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò
che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.”
E’ certo: la legge 1/1990 non considera “espressamente” l’attività shiatsu fra le attività riservate alle
estetiste.
La situazione economica nell’estate del 2011 è disastrosa. Il Governo Berlusconi emette il Decreto
Legge 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo” (pag. 6 del Documento)
5
L’art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle
attività economiche, recita
“1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge nei soli casi di …”
Altro forte invito a favorire le attività economiche.
“8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste
dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto…”
“9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:
…
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all’operatore;”
Quindi, secondo l’art. 3 succitato, l’operatore shiatsu può lavorare liberamente in quanto le sue
attività non ledono altrui riserve e può lavorare come professionista con la sola P. IVA in quanto,
non svolgendo un’attività imprenditoriale, non è obbligato ad iscriversi alla Camera di Commercio.
Decreto Legge 1/2012, Governo Monti (pag. 7 del Documento) “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”
Anche questo Decreto Legge è un chiaro invito a Regioni, Province e Comuni (art. 1 c. 4)
a favorire lo sviluppo economico. Infatti “…A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento
costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti.”
A queste norme, possiamo ora aggiungere la
legge 4/2013 “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”
Questa legge è molto moderna, è una ventata di energia positiva. La norma afferma che vi sono attività
economiche, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, che vanno considerate
“professioni” anche se non sono regolamentate in ordini e collegi. Responsabilizza i professionisti ma,
soprattutto, le loro Associazioni professionali e crea le condizioni per un controllo diffuso delle
credenziali dei professionisti. Infatti piuttosto che attuare un controllo preventivo tipo esame di Stato,
crea le condizioni perché tutti possano fare dei controlli sulla base delle informazioni rese pubbliche
sotto la responsabilità dei responsabili legali delle Associazioni Professionali che diventano garanti
della qualità dei professionisti.
Vediamo alcuni passaggi della legge.
“Art. 1 Oggetto e definizioni
…
2. Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, di seguito
denominata “professione”, s’intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, delle professioni
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.”
Lo shiatsu rientra in questo grande comparto di attività economiche che vanno considerate
professioni anche se non sono regolamentate in ordini e collegi.
“4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.”
Questo comma sottolinea come l’ampliamento e la specializzazione dell’offerta dei servizi sia nella
logica delle cose. Il cercare di far rientrare tutte le nuove professioni nelle riserve di professioni
6
regolamentate, va contro il progresso, contro la crescita economica e contro il diritto dell’utente di
ottenere il miglior servizio. A questo proposito, ricordiamo, come visto in precedenza, che il
curriculum di studi previsto dalla legge istitutiva della professione di estetista non prevede fra le
materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico lo shiatsu.
Protezione della salute umana
Una delle responsabilità dei Comuni è quella della salute dei cittadini.
Qualche Comune, dietro indicazione delle ASL, potrebbe pensare di richiedere agli studi di shiatsu di
soddisfare i requisiti igienico-sanitari delle estetiste.
Ma questa richiesta risulterebbe esagerata e irragionevole.
Vediamo alcuni di questi requisiti
“- avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,80 di altezza, realizzati con materiali
resistenti alle sostanza corrosive e perfettamente lavabili,
- disporre, nell’ambiente di lavoro, di un lavandino, con acqua corrente calda e fredda, fisso su parete
piastrellata fino a cm. 150 e sporgente da essa lateralmente di cm. 30.”
Risulta evidente che questi requisiti sono specifici dell’attività dell’estetista e che, quindi, non
possono essere applicati per gli studi di shiatsu. .
CONCLUSIONI
- Lo shiatsu è una professione tutelata dalla Legge
- Svolgere l’attività di operatore shiatsu non è vietato da nessuna normativa e ora è stata
disciplinata dalla legge 4/2013
- Lo shiatsu non invade le riserve di professioni regolamentate, come le estetiste,
- Gli operatori shiatsu possono lavorare come professionisti in possesso della sola Partita IVA;
non è obbligatorio operare come un’impresa ed iscriversi ad una Camera di Commercio;
- Come professionisti in possesso della sola P.IVA non sono tenuti a trasmettere la S.C.I.A che è,
invece, prevista per un’attività produttiva artigianale, commerciale, industriale,
- Il curriculum formativo delle estetiste non prevede fra le materie fondamentali lo studio dello
shiatsu, per cui, riservare a loro lo shiatsu vorrebbe dire non tener conto del diritto del
consumatore a ricevere il miglior servizio,
- Gli operatori shiatsu hanno il diritto di lavorare per la loro sopravvivenza e per favorire la
crescita economica dello Stato. Nella disastrosa situazione economica in cui versa l’Italia, ogni
possibile sforzo deve essere volto a favorire il lavoro, non per impedirlo andando, tra l’altro,
contro la Legge.
A.P.O.S. e D.B.N.
Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bio Naturali
Associazione Professionale ai sensi della Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate”
Via Vitruvio, 35 – 20124 Milano
Tel. 02–29.53.21.82 Fax 02–29.52.55.90
[email protected] www.shiatsuapos.com
Presidente: Pierluigi Duina
Associazione certificata UNI EN ISO 9001 ininterrottamente dal 17 luglio 2006
Orari di Segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Documenti disponibili sul sito www.shiatsuapos.com:
Documento: “Lo Shiatsu è legale, lo dice la Legge”
Legge 4/2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
7