Scarica la Costituzione della Repubblica Somala

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Scarica la Costituzione della Repubblica Somala
CONSULTATION DRAFT CONSTITUTION
of the Somali Republic
Drafted by the
Independent Federal Constitution Commission
Dated, Sealed and Issued by Independent Federal Constitution
Commission on 30th of July 2010
La presente traduzione riproduce il Preambolo e i Capp. I - III con relativi Articoli del
Documento Preliminare della Costituzione Somala
traduzione dall’inglese:
prof. Esterino ADAMI
(Università di Torino)
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PREAMBOLO
Nel nome di Dio, il più Misericordioso, il più Compassionevole
Noi, popolo della Somalia, con fede sicura in Dio Onnipotente e nella sua Pietà
-
testimoniamo che non c’è nessuno degno di adorazione se non Allah e che ciò che il
Profeta Maometto VIDE è davvero un messaggero e un profeta reale
-
rigettiamo tutte le forme di violenza e riconosciamo le ingiustizie e i difetti del nostro
passato
-
rimaniamo uniti al fine di far cessare il lungo conflitto e la lotta nel nostro paese
-
riconosciamo l’instancabile lotta ispiratrice del nostro popolo per una vita migliore, e le
nostre battaglie storiche e i sacrifici per liberare e unire il paese
-
riaffermiamo che la Somalia è un unico Paese
-
ci impegniamo alla stabilizzazione della pace in maniera duratura, alla promozione
dell’unità nazionale e al buon governo.
Quindi, nel riconoscimento dei fondamenti della Sharia, noi liberamente decidiamo e scegliamo
di adottare questa Costituzione come un ponte fra un passato diviso e un futuro unito per tutto
il popolo della Somalia.
Che Dio Onnipotente ci doni misericordia e ci unisca al fine di lavorare per la prosperità e il
successo della nostra patria. Amen
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CAPITOLO I – DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA
Articolo 1. Principi Fondamentali
1. La Costituzione della Somalia si basa sui fondamenti del Corano e della legge islamica
(Sunna) e promuove gli obiettivi più elevati (maqasid) della Sharia e della giustizia
sociale.
2. L’identità della Repubblica Somala consiste nella nazione araba, nei popoli dell’Africa e
del mondo islamico.
3. La Costituzione della Somalia promuove il rispetto per i diritti umani, il raggiungimento
della giustizia sociale, il valore della legge, i principi generali del diritto e della giustizia
internazionale, il governo di tipo partecipativo e inclusivo, la separazione dei poteri
(legislativo, esecutivo e giudiziario), con appropriati controlli e bilanciamenti per
assicurare responsabilità, trasparenza e attenzione alle esigenze del popolo.
4. Le donne devono essere incluse in tutte le istituzioni nazionali, in particolare in tutti i
ruoli eletti o nominati nei tre rami del Governo e nelle commissioni nazionali
indipendenti.
Articolo 2. Stato e religione
1. L’Islam è la religione della Repubblica Somala.
2. Nessuna altra religione a parte l’Islam può essere promossa nella Repubblica.
3. Nessuna legge che non sia conforme con i principi generali della Sharia può essere
promulgata.
Articolo 3. Supremazia della Costituzione
1. La Costituzione della Somalia è la legge suprema del Paese. E’ vincolante per il governo
e guida le iniziative e decisioni politiche in ogni ambito.
2. In conformità con il Capitolo 10 della Costituzione, i tribunali possono invalidare
qualsiasi legge o atto amministrativo che sia contrario alla Costituzione.
Articolo 4. Sovranità della Repubblica
1. La Somalia è una Repubblica sovrana, rappresentativa, democratica e federale.
2. Il popolo somalo è uno e indivisibile.
3. La sovranità della Repubblica somala è inviolabile.
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Articolo 5. Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali della Repubblica somala sono il Somalo, come indicato nella Tabella, che
include il Maay-arti e il Maxaa-tiri, e l’Arabo.
Articolo 6. I simboli nazionali
1. La bandiera della Repubblica somala, come mostrato nella tabella, è un rettangolo di
colore azzurro con al centro una stella bianca a cinque punte.
2. L’emblema della Repubblica somala, come mostrato nella tabella, è uno scudo blu con
cornice dorata, al centro del quale vi è una stella argentea a cinque punte. Lo scudo è
sormontato da una merlatura decorata con cinque teste dorate le cui due laterali sono
mostrate a metà. Lo scudo è sorretto ai lati da due leopardi posti l’uno di fronte all’altro,
assieme a due foglie di palma intrecciate con un nastro bianco.
3. Il Parlamento approva una legge per regolamentare l’emblema nazionale.
4. Il Parlamento approva una legge per regolamentare le medaglie d’onore.
5. Per legge, il Parlamento approva il modo con cui mostrare il dovuto rispetto alla
bandiera, all’emblema nazionale e alle medaglie d’onore della Repubblica Federale di
Somalia.
Articolo 7. Il Territorio
1. La sovranità della Repubblica somala si estende su tutto il territorio della Repubblica,
che include la terra, le isole, i mari territoriali, il sottosuolo, lo spazio aereo e la
piattaforma continentale.
2. Il territorio della Repubblica somala è unico e indivisibile.
3. Qualsiasi cambiamento del territorio della Repubblica somala deve essere approvato da
referendum nazionale.
Articolo 8. La capitale
Mogadiscio, nota anche come Hamar, è la capitale della Repubblica somala. Lo status di
Mogadiscio all’interno della struttura federale della Repubblica è indicato nel Capitolo 7.
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CAPITOLO II – LA CITTADINANZA
Articolo 9. Diritto di cittadinanza
1. Ogni cittadino ha diritto in maniera equa a: a) i diritti, i privilegi e i benefici della
cittadinanza, all’interno di quanto indicato o permesso dalla Costituzione, e b) un
passaporto somalo, e qualsiasi altro documento per la naturalizzazione o identificazione
emesso dallo stato per i cittadini.
2. Il passaporto o altro qualsiasi documento di cui al comma (1)(b) può essere negato,
sospeso o confiscato solo in conformità con una legge che rispetta i criteri indicati
dall’Articolo 43.
Articolo 10. Acquisizione e mantenimento della cittadinanza
1. La cittadinanza somala può essere acquisita per nascita o naturalizzazione.
2. Una persona che è cittadino somalo per diritto di nascita non può essere privato della
cittadinanza, anche se diventa cittadino di un altro paese.
3. Un cittadino per nascita o per naturalizzazione può volontariamente rinunciare alla
cittadinanza somala.
4. La cittadinanza non si perde attraverso il matrimonio o l’annullamento del matrimonio.
Articolo 11. Cittadinanza per nascita
1. Una persona nata all’interno della Repubblica Federale Somala è un cittadino somalo
per nascita.
2. Una persona nata al di fuori della Somalia è un cittadino somalo nel caso in cui la madre
oppure il padre della persona siano somali, o di origini somale.
3. Questo articolo si applica per quanti sono nati prima, durante o dopo la promulgazione
della Costituzione.
4. I bambini trovati in Somalia che hanno, o sembrano avere, meno di otto anni e la cui
nazionalità e i cui genitori non siano noti, sono da considerarsi cittadini somali per
nascita.
Articolo 12. Cittadinanza per naturalizzazione
1. Una persona che è sposata ad un’altra da almeno cinque anni ha il diritto di far
domanda di cittadinanza per naturalizzazione.
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2. Un bambino che non è cittadino somalo ma viene adottato ha il diritto di essere
naturalizzato come cittadino. Il genitore adottante può far domanda per il figlio, o il
figlio dopo aver compiuto 18 anni può far domanda per la naturalizzazione
personalmente.
3. Una persona legalmente residente in Somalia da almeno cinque anni e che soddisfa le
condizioni prescritte dal Parlamento ha il diritto di far domanda per la naturalizzazione.
4. I requisiti indicati ai commi precedenti si considerano soddisfatti senza considerare se il
matrimonio o la residenza siano iniziate prima, al momento o dopo la data effettiva di
questa costituzione.
Articolo 13. Revoca della cittadinanza
1. Se una persona ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, la cittadinanza può
essere revocata nel caso in cui un competente tribunale accerti che:
a) la persona ha ottenuto la cittadinanza in maniera fraudolenta, con falsa
rappresentazione o occultamento di qualsiasi fatto materiale
b) la persona ha - durante una qualsiasi guerra che ha coinvolto la Somalia - trattato
illegalmente o comunicato col nemico, o è stata collusa in azioni apertamente e
dichiaratamente a favore del nemico
c) in qualsiasi momento dopo la naturalizzazione, è stata condannata per tradimento, o
per un altro reato giudicato con una pena di sette anni di detenzione
2.La cittadinanza per nascita di cui all’articolo 11(4) può essere revocata se un competente
tribunale accerta che:
a) la persona ha ottenuto la cittadinanza in maniera fraudolenta, con falsa
rappresentazione o occultamento di qualsiasi fatto materiale
b) la nazionalità o la genitorialità della persona vengano accertate, e riveli che la
persona era cittadino di altro paese
c) l’età della persona viene appresa, e rivela che la persona aveva più di otto anni
quando fu trovata in Somalia.
Articolo 14. Legislazione sulla cittadinanza
Il Parlamento può legiferare in materia di:
1) ingresso e la residenza dei non-cittadini in Somalia;
2) posizione dei residenti permanenti;
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3) procedure attraverso le quali una persona può diventare cittadino;
4) rinuncia volontaria alla cittadinanza;
5) procedure sulla revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione e
6) attuazione delle norme contenute in questo Capitolo.
CAPITOLO III – I DIRITTI FONDAMENTALI
Articolo 15. Applicazione
1. I diritti e le libertà fondamentali riconosciute in questo capitolo saranno sempre
rispettate nell’emanazione e applicazione della legge. Devono essere sempre rispettate
da tutti i singoli e le istituzioni, e anche da tutti gli uffici pubblici nell’esercizio delle loro
funzioni.
2. E’ responsabilità dello Stato non solo rispettare i diritti, ma anche compiere ogni passo
necessario per proteggere i diritti delle persone dagli abusi di terzi.
3. I diritti riconosciuti in questo Capitolo possono essere limitati solo attraverso una legge
conforme ai principi indicati nell’articolo 43.
Articolo 16. La dignità umana
1. I diritti umani sono una manifestazione della dignità umana. La dignità umana è un
diritto della persona che proviene da Dio e rappresenta la manifestazione della dignità
umana, perciò è inviolabile e deve essere protetta e rispettata da tutti.
2. Il potere dello Stato non deve essere esercitato in modo tale da ledere la dignità umana.
Articolo 17. Uguaglianza
1. Tutti sono uguali davanti alla Legge.
2. Lo stato non può fare discriminazioni contro una persona per quanto riguarda temi
come (ma non solo) la razza, il colore della pelle, il clan, l’origine etnica o sociale, la
cultura, il dialetto o la lingua, il sesso, la nascita, la disabilità, la religione, l’opinione
politica (o di altro tipo), l’occupazione e la proprietà.
3. La discriminazione si configura quando, a prescindere dalle intenzioni, vengano di fatto
invalidati o limitati i diritti di un individuo.
4. Lo stato può considerare non discriminatorie le misure atte a raggiungere la piena
uguaglianza per gli individui e i gruppi che hanno sofferto discriminazione e svantaggi.
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Articolo 18. La vita
Tutti hanno il diritto alla vita.
Articolo 19. La schiavitù, la servitù e il lavoro forzato
Per nessuno scopo una persona può imporre su un’altra persona la schiavitù, la servitù o il
lavoro forzato.
Articolo 20. La libertà e la sicurezza della persona
1. Una persona ha il diritto alla libertà personale.
2. Una persona ha il diritto alla sicurezza personale. La sicurezza personale include la
libertà dagli arresti illegali, tutte le forme di violenza da fonte pubblica o privata, la
libertà da ogni forma di tortura, da ogni forma di crudeltà, trattamento inumano o
degradante o punitivo.
3. L’integrità fisica di ogni persona è inviolabile. Nessuno può essere soggetto a
esperimenti medici o scientifici senza il proprio consenso o, se la persona è legalmente
incapace di acconsentire, il consenso di un parente prossimo e il supporto di una
opinione medica competente.
4. La mutilazione genitale femminile è contraria alla Sharia e è proibita.
5. L’aborto è contrario alla Sharia ed è proibito, eccetto nei casi di necessità, in particolare
al fine di salvare la madre.
Articolo 21. Libertà di associazione
Una persona ha il diritto di associarsi con altre persone e gruppi. Questo include il diritto a
costituire e appartenere a associazioni, fra cui i sindacati. Include inoltre la libertà di non
associarsi con altri.
Articolo 22. Libertà di religione e culto
1. Una persona è libera di praticare la propria religione.
2. Nessun musulmano può abbandonare l’Islam.
3. Nessuna religione se non l’Islam può essere promossa in Somalia.
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Articolo 23. La libertà di espressione
1. Una persona ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e idee in qualsiasi forma.
2. Una persona ha il diritto di cercare e ricevere idee.
3. Una persona ha il diritto di esprimere la propria creatività artistica, la libertà
accademica e la libertà di ricerca scientifica.
Articolo 24. L’inviolabilit{ della casa e della privacy
1. Una persona ha il diritto alla inviolabilità della propria casa e della propria privacy.
2. Questo diritto protegge la casa della persona da ogni perquisizione illegale, e protegge la
proprietà dalle interferenze, dalle invasioni, dai controlli e sequestri illegali.
3. Questo diritto protegge ogni persona e le sue conversazioni e comunicazioni da
interferenze e invasioni.
Articolo 25. Libertà di assemblea, manifestazione, protesta e petizione
1. Una persona ha il diritto di riunirsi pacificamente con altri, di dimostrare e di protestare
pacificamente, senza la necessità di chiedere preventivamente autorizzazione.
2. Una persona ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.
Articolo 26. Libertà di movimento e resistenza
1. Una persona legalmente all’interno del territorio della Somalia ha il diritto alla libertà di
movimento, la libertà di scegliere la residenza e la libertà di lasciare il paese.
2. Ogni cittadino ha il diritto di entrare e rimanere nel paese, e ha il diritto al passaporto.
Articolo 27. La partecipazione politica
Ogni cittadino ha il diritto a prendere parte alla vita pubblica. Questo diritto include il diritto di
costituire partiti politici e prendere parte alle attività dei medesimi. Il cittadino adulto ha
diritto al voto in elezioni libere e giuste.
Articolo 28. Libertà di commercio, occupazione e professione
Ogni cittadino ha il diritto di scegliere liberamente la propria attività commerciale,
occupazionale e professionale.
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Articolo 29. Il lavoro
1. Una persona ha il diritto a condizioni di lavoro eque.
2. Un lavoratore ha il diritto di costituire e unirsi a un sindacato, e partecipare alle attività
del medesimo.
3. Un lavoratore ha il diritto allo sciopero.
4. I sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di gestire trattative
collettive.
Articolo 30. L’ambiente
1. Una persona ha il diritto a un ambiente che non sia dannoso alla salute e al benessere.
2. Una persona ha il diritto di avere l’ambiente protetto dall’inquinamento e altri rischi.
3. Le risorse naturali della nazione siano protette dallo sfruttamento non sostenibile.
Articolo 31. La proprietà
1. Una persona ha il diritto a possedere, usare e disporre della proprietà.
2. Lo stato può, solo per l’interesse pubblico, acquisire la proprietà attraverso
l’espropriazione, se le parti sono d’accordo, o se il tribunale ha deciso un’equa
compensazione.
3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, lo stato riconoscerà prontamente un
indennizzo per i beni espropriati.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano nei casi indicati dall’articolo 49.
Articolo 32. Diritti economici e sociali.
1. Una persona ha il diritto a uno standard di vita adeguato, che includa cibo, acqua e
sistemazione dignitosa.
2. Una persona ha il diritto alla salute.
3. Una persona ha il diritto alla sicurezza sociale e all’assistenza sociale.
4. I diritti riconosciuti in questo articolo includono il diritto di ogni persona a proteggere e
perseguire il compimento di azioni legittime, senza interferenza dello stato o altre
persone.
5. I diritti riconosciuti in questo articolo implicano che lo stato dovrà a) proteggere i diritti
dalle interferenze degli altri, e b) adottare e implementare politiche atte alla
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realizzazione progressiva dei diritti specificati in questa Costituzione, nei limiti di
quanto permesso dalle risorse.
Articolo 33. La protezione della famiglia
1. Lo stato protegge la famiglia basata sul matrimonio come fondamentale elemento della
società.
2. Lo Stato deve proteggere la maternità e l’infanzia.
3. Ogni bambino ha il diritto alla cura, che include l’educazione e l’istruzione, da parte dei
genitori, o terzi se non si trova nel contesto della famiglia. Questo diritto si applica
anche ai bambini di strada e ai bambini con genitori sconosciuti, verso i quali lo stato ha
il dovere specifico di occuparsi e proteggere.
4. Gli adulti hanno il dovere di occuparsi dei genitori, se questi non sono in grado di
badare a se stessi.
Articolo 34. I bambini
1. Ogni bambino ha il diritto al nome e alla nazionalità dalla nascita.
2. Ogni bambino ha il diritto a essere protetto dai maltrattamenti, dalla negligenza,
dall’abuso o il degrado.
3. Nessun bambino deve lavorare o fornire servizi che non siano adatti alla sua età o
rischiosi per la salute o lo sviluppo del bambino.
4. Un bambino può essere detenuto solo in ultima istanza, e solo per il più breve tempo
possibile separatamente dagli adulti, a parte la famiglia più ristretta del bambino, e in
condizioni appropriate. I famigliari del bambino deve essere informata della detenzione
del bambino non appena possibile.
5. In ogni procedimento riguardante un bambino, questi deve avere accesso all’assistenza
legale, che avverrà a spese dello stato.
6. Ogni bambino ha il diritto ad essere difeso dal conflitto armato, e di non essere
impiegato nel conflitto armato.
7. Gli interessi di un bambino sono di importanza fondamentale in ogni controversia sui
bambini.
8. In questo articolo il termine “bambino” indica qualsiasi persona sotto i 18 anni di età.
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Articolo 35. L’educazione
1. Una persona ha il diritto all’educazione.
2. Il diritto all’educazione include il diritto di ricevere l’educazione senza interferenze da
parte dello stato o di terzi.
3. Il diritto all’educazione implica il dovere dello stato a proteggere tale diritto dalle
interferenza da parte di terzi.
4. Lo stato assicurerà la realizzazione del diritto del bambino a un’educazione primaria
gratuita e obbligatoria, e di tutti gli altri a un’educazione di base. L’educazione primaria,
nel caso di scuole statali, include sia l’educazione islamica sia quella generale.
5. Nei limiti delle risorse a disposizione, lo stato organizzerà e implementerà programmi
di sviluppo per la realizzazione progressiva del diritto all’educazione.
6. Tutti hanno il diritto di fondare e mantenere istituzioni private educative, a loro spese, a
condizione che vengano rispettati gli standard di sicurezza prescritti dallo stato.
Articolo 36. La lingua e la cultura
1. Una persona, incluse le minoranze linguistiche o culturali, ha il diritto di usare la
propria lingua e di partecipare alla vita culturale della propria comunità.
2. Una persona eserciterà i diritti previsti in questo articolo in maniera coerente con i
diritti fondamentali riconosciuti da questa Costituzione.
Articolo 37. L’accesso alle informazioni
1. Una persona ha il diritto di accesso alle informazioni conservate dallo stato.
2. Una persona ha il diritto di accesso a qualsiasi informazione in possesso di un’altra
persona necessaria per l’esercizio o la protezione di un diritto.
3. Il Parlamento emetterà una legge per dare effetto a questo diritto, ma anche in assenza
di tale legge, le autorità statali saranno disponibili nel fornire le informazioni.
Articolo 38. La corretta azione amministrativa
Tutti hanno il diritto a un’azione amministrativa rispettosa della legge, ragionevole e corretta
dal punto di vista procedurale.
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Articolo 39. L’accesso ai tribunali
Tutti hanno il diritto a audizioni eque e pubbliche con tempi ragionevoli presso tribunali
indipendenti e imparziali, al fine di determinare: 1) qualsiasi questione sui diritti e doveri civili
2) qualsiasi imputazione di carattere penale.
Articolo 40. Le persone arrestate, detenute e accusate
1. Una persona non può essere obbligata a incriminare se stessa.
2. Chiunque persona sia arrestato o detenuto ha il diritto di essere portata davanti a un
tribunale nel più breve tempo possibile, non più tardi delle 48 ore dopo l’arresto.
3. Chiunque venga arrestato o detenuto ha il diritto di essere prontamente informato della
ragione dell’arresto o detenzione in una lingua che comprende.
4. Chiunque venga arrestato ha il diritto di scegliere e consultarsi con un legale.
5. Chiunque sia sottoposto a procedimento penale ha il diritto a un processo equo.
6. Un processo equo include: a) il diritto ad essere riconosciuto innocente sino a prova
contraria; b) il diritto a non essere condannato sulla base di una confessione forzata; c)
il diritto ad essere rappresentato da un avvocato scelto dalla persona accusata d) il
diritto ad essere presente al processo; e) il diritto a controbattere alle prove presentate;
f) il diritto a un interprete se la persona accusata non comprende la lingua usata dal
tribunale; g) la responsabilità penale è personale e nessuno può essere incarcerato per
un atto commesso da altra persona; h) una persona non può essere incarcerata per un
atto che non era considerato reato all’epoca in cui fu commesso, a meno che sia un
crimine contro l’umanità secondo le leggi internazionali.
Articolo 41. Estradizione di persone accusate e di criminali
1. L’estradizione può essere concessa solo nei casi e modi previsti dalla legge, a condizione
che esista preventivamente un trattato internazionale o una convenzione in maniera.
2. Il Parlamento promulgherà la legislazione per assicurare che l’estradizione sia svolta
esclusivamente in conformità alle leggi internazionali e alle procedure di riferimento.
Articolo 42. I rifugiati e l’asilo
1. Una persona che ha cercato rifugio in Somalia ha il diritto di non essere riconsegnata al
paese di origine se la persona ha fondati timori di persecuzione in quel paese.
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2. Il Parlamento promulgherà la legislazione in accordo con le leggi e procedure
internazionali sul tema delle persone che cercano rifugio o asilo in Somalia.
Articolo 43. Limitazione dei diritti
1. I diritti indicati in questo Capitolo possono essere limitati per legge, a condizione che la
legge non tenda a favorire particolari individui o gruppi.
2. I diritti possono essere limitati dalla legge solo se le limitazioni si dimostrano
ragionevoli e giustificate secondo i valori fondanti della costituzione.
3. Nel decidere se una limitazione è ragionevole e giustificabile, devono essere considerati
tutti i fattori rilevanti.
4. I fattori rilevanti includono la natura e l’importanza del diritto limitato, l’importanza
dello scopo che deve essere raggiunto attraverso la limitazione, se la limitazione è
adatta per raggiungere tale scopo, e se lo stesso scopo possa essere raggiunto senza
essere restrittivo di diritti.
5. La possibile restrizione di diritti fondamentali durante lo stato di emergenza è trattata
nel Capitolo 15.
Articolo 44. I rimedi per la violazione dei diritti
1. La legge prevede procedure adeguate per riconoscere l’equa compensazione in caso di
violazione dei diritti.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono essere disponibili presso i tribunali e facilmente
accessibili alle persone.
3. Qualsiasi persona o organizzazione può ricorre al tribunale per proteggere i diritti di
altri che non sono in grado di farlo per se stessi.
Articolo 45. L’interpretazione dei diritti fondamentali
1. Quando interpreta i diritti indicati in questo Capitolo, un tribunale deve adottare
modalità tali da raggiungere gli scopi dei diritti e i valori alla loro base. Il tribunale può
considerare anche la Sharia, la legge internazionale e le decisioni prese da altri tribunali,
sebbene questi non siano vincolanti.
2. Nell’interpretare e applicare la legge in senso generale, ogni tribunale considera la
rilevanza delle disposizioni di questo Capitolo, e nei limiti del possibile decide
compatibilmente con queste disposizioni.
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3. Il riconoscimento dei diritti fondamentali indicati in questo Capitolo non nega
l’esistenza di tutti gli altri diritti che vengono riconosciuti o conferiti dalla Sharia, o dalla
legislazione ordinaria.
Articolo 46. La commissione per i diritti umani
1. Lo stato organizzerà una commissione per i diritti umani che è indipendente dal
controllo del governo, la quale dovrà avere risorse per svolgere in maniera efficace la
proprie funzioni.
2. Le funzioni della commissione per i diritti umani devono includere la promozione della
conoscenza sui diritti umani e specificatamente della Sharia, gli standard minimi per la
realizzazione dei diritti umani; il monitoraggio all’interno della Repubblica, e le indagini
su presunte violazioni dei diritti umani.
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