Consultazione attuazione Direttiva Transparency

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Consultazione attuazione Direttiva Transparency
Proposte di
modifica al TUF in
recepimento della
Nuova
Transparency
Osservazioni di
Confindustria
27 ottobre 2015
Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency
Osservazioni di Confindustria
Premessa
Lo scorso Lo scorso 12 ottobre il Ministero dell’economia e delle finanze
(di seguito MEF) ha sottoposto a consultazione pubblica un documento
recante interventi di modifica al d.lgs. n. 58/1998 - Testo Unico della
Finanza (di seguito TUF), per dare attuazione alla Direttiva 2013/50/UE
che ha innovato la Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva. Transparency).
Il documento presenta una tabella di comparazione tra le disposizioni del
TUF vigenti e il loro possibile contenuto per effetto delle modifiche
proposte, che riguardano in particolare alcuni aspetti definitori, i temi degli
assetti proprietari e dell’informazione finanziaria e il regime sanzionatorio.
Preliminarmente, Confindustria esprime un pieno apprezzamento per la
scelta del MEF di sottoporre al confronto con gli stakeholder misure che
avranno un significativo impatto sull’operatività degli emittenti.
In linea generale, le misure poste in consultazione si muovono lungo una
direttrice coerente con la ratio della Direttiva, che è mantenere un
appropriato regime di trasparenza contenendo, al contempo, gli oneri
amministrativi che gravano su investitori ed emittenti, specie quelli piccoli
e medi.
Di seguito, si svolgono brevi considerazioni sugli aspetti di dettaglio
unitamente ad alcune richieste di chiarimento.
Osservazioni
Definizione di PMI
All’articolo 1, lettera w-quater.1), del TUF, la definizione di “PMI” viene
rettificata eliminando i riferimenti a: i) il bilancio approvato relativo
all’ultimo esercizio, quale fonte da cui trarre il dato del fatturato di 300
milioni di euro; ii) il requisito della capitalizzazione media dell’ultimo anno
solare.
Le modifiche sono condivisibili, perché dirette ad agevolare la quotazione
di PMI di nuova costituzione.
Si richiede però di indicare la nozione di fatturato che viene in rilievo in
questa sede.
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Inoltre, si potrebbe meglio chiarire se, ai fini dell’esclusione dal novero
delle PMI, i predetti parametri definitori - fatturato inferiore a 300 milioni di
euro e capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro - devono
essere superati congiuntamente o alternativamente, considerata la portata
non univoca della previsione di cui al secondo periodo della lettera wquater.1): “Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che
abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi”.
Partecipazioni rilevanti
All’articolo 120, comma 2, del TUF, la soglia di partecipazione al capitale
che fa scattare gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
viene aumentata dal due al tre per cento.
La misura è apprezzabile, in quanto avvia un percorso di allineamento
della soglia italiana a quella dei principali Paesi europei. Tuttavia,
nell’ottica di un’effettiva armonizzazione degli obblighi di trasparenza
relativi agli assetti proprietari e per evitare fenomeni di forum shopping
penalizzanti per il mercato domestico, andrebbe valutata l’opportunità di
elevare tale soglia al cinque per cento laddove emergesse un
orientamento prevalente in questo senso da parte degli altri Stati membri.
Questa soluzione avrebbe peraltro il pregio di superare le differenze
attualmente esistenti tra gli obblighi di trasparenza gravanti su tutti gli
emittenti quotati e quelli in capo alle PMI e ad alcune tipologie di soggetti
dichiaranti, per i quali la soglia è già fissata al cinque per cento.
La soluzione appena ipotizzata dovrebbe essere adottata lasciando però
inalterata la soglia prevista dall’articolo 121 del TUF per le partecipazioni
reciproche, in quanto tradizionalmente la disciplina riguardante queste
ultime risponde a esigenze di tutela ulteriori - e più ampie - di quelle
assolte dalle regole in tema di partecipazioni rilevanti.
Relazioni finanziarie
All’articolo 154-ter, si modifica anzitutto il termine entro cui gli emittenti
devono mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale
(comma 2). Infatti, è previsto che tale relazione debba essere pubblicata
non più entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre
dell’esercizio, ma “non appena possibile e comunque entro tre mesi” dalla
predetta chiusura.
L’ampliamento del termine è condivisibile; tuttavia, per evitare il rischio di
letture non univoche, l’espressione “non appena possibile e comunque”
potrebbe essere eliminata, fatti comunque salvi, da un lato, il riferimento al
termine di tre mesi e, dall’altro, la possibilità per gli emittenti di provvedere
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entro un termine inferiore. A questo proposito, infatti, si rileva che
l’ampliamento del termine potrebbe comportare tempistiche di emissione
delle relazioni da parte della società di revisione non allineate alle
esigenze di tempestiva comunicazione da parte degli emittenti, con la
conseguente necessità per gli emittenti medesimi di poter disporre di
adeguati rimedi.
Inoltre, l’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione
(comma 5) viene eliminato, con contestuale attribuzione alla Consob della
delega a stabilire con regolamento obblighi di comunicazione delle
informazioni finanziarie periodiche con frequenza maggiore rispetto a
quella annuale e semestrale, nel rispetto delle condizioni fissate dalla
Direttiva.
In proposito, si ritiene che in sede di recepimento il Legislatore dovrebbe
cogliere appieno l’opportunità di semplificazione del quadro regolamentare
introdotta dalla Direttiva.
Quest’ultima, infatti, riconosce sì agli Stati membri il potere di disciplinare
obblighi di disclosure più stringenti, ma muove dalla scelta di fondo di
eliminare il resoconto intermedio di gestione dal novero delle informazioni
finanziarie obbligatorie.
Rimettere alla regolamentazione Consob il compito di definire i casi in cui
tale obbligo debba permanere rischia di non dar luogo a un’effettiva
riduzione degli oneri non necessari a carico degli emittenti.
Meglio sarebbe, quindi, lasciare a questi ultimi la scelta di pubblicare
resoconti intermedi di gestione sulla base di valutazioni relative alle
effettive esigenze (oltre che al ricorrere di specifici obblighi) di
informazione del mercato.
Peraltro, questa opzione non altererebbe in alcun modo l’attuale assetto
regolamentare in termini di tutela della trasparenza, considerando che la
Consob manterrebbe il potere discrezionale – già oggi previsto – di
indirizzare agli emittenti richieste specifiche di notizie e documenti
necessari per l’informazione del pubblico (articolo 114, comma 5, TUF).
In ogni caso, andrebbe precisato che l’obbligo di informazioni periodiche
aggiuntive non possa articolarsi in un contenuto più ampio di quello
previsto per il resoconto intermedio di gestione dal vigente articolo 154ter, comma 5, del TUF.
Infine, sarebbe opportuno disciplinare il regime transitorio in modo da
chiarire l’efficacia temporale delle nuove disposizioni senza generare
alcun effetto di incertezza a carico degli operatori.
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Sanzioni
Al titolo II del TUF, gli articoli 192-bis, 193 e 195-bis vengono modificati,
per adeguare il regime sanzionatorio operante a fronte delle violazioni
degli obblighi di disclosure ivi richiamati al set di misure sanzionatorie
previste dalla Direttiva.
In proposito, si segnala che il range dell’importo della sanzione pecuniaria
indicato per le persone giuridiche dagli articoli 192-bis, comma 1, lettera c)
e 193 comma 1, lettera c), risulta poco chiaro e rischia di dar luogo a un
fenomeno di gold plating.
Infatti, la norma sembrerebbe imporre una sanzione da dieci mila a dieci
milioni di euro o, se superiore, parametrata al cinque per cento del
fatturato complessivo. Al contrario, l’articolo 28-ter, comma 1, lettera c),
della Direttiva, non fissa tale sanzione in misura pari in ogni caso al cinque
per cento, ma individua questa percentuale come soglia limite (“fino al”); in
secondo luogo, disciplina le due modalità di calcolo della sanzione – dieci
milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato – come alternative e
prevede che possa essere comminata una sanzione pari fino al doppio
dell’ammontare dei profitti ricavati e delle perdite evitate grazie alle
violazione, se superiore.
Si richiede pertanto di chiarire meglio la previsione in commento,
allineandola alla norma europea, con la necessaria gradualità prevista per
questa tipologia di sanzioni.
Inoltre, conseguentemente all’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione
del resoconto intermedio di gestione, all’articolo 193, comma 1, del TUF,
occorrerebbe specificare che le sanzioni ivi previste si applicano alle
violazioni di cui all’articolo 154-ter, commi 1 e 2 (i.e. relazione finanziaria
annuale e semestrale).
Infine, anche in questo caso per coerenza con i principi generali in tema di
sanzioni amministrative pecuniarie, si dovrebbe valutare di estendere
l’ambito di applicazione del pagamento in misura ridotta ex articolo 194quinquies del TUF anche ad altre tipologie di condotte (ad esempio, quelle
di cui agli articoli 192-bis o 148, comma 3, del TUF), che possono
discendere da errori operativi e che sono connotate da una scarsa lesività
nei confronti dell’integrità dei mercati e della tutela degli investitori.
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