risposto - ASSONIME
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risposto - ASSONIME
Osservazioni al documento di consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetto Si fa riferimento al documento di consultazione del 28 dicembre 2007 (di seguito “Documento”) contenente proposte di modifica al Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di emittenti (di seguito “Regolamento Emittenti”) per il coordinamento della disciplina regolamentare in materia di prospetto relativo all’“offerta pubblica o all’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato”. Il recepimento della disciplina sul prospetto è stato caratterizzato da una serie di interventi normativi che si sono stratificati nel tempo. Così come nel 2005 è stato apprezzabile, in assenza di un formale e tempestivo recepimento della direttiva 2003/71/CE (di seguito “direttiva” o “direttiva prospetto”) da parte del legislatore, lo sforzo profuso dalla Consob per dare attuazione al principio del passaporto europeo, così ora è parimenti lodevole l’impegno con cui la Consob intende completare il quadro normativo nazionale sul prospetto, dopo il formale recepimento della direttiva, avvenuto con d.lgs. n. 51/2007, che ha modificato il d.lgs. n. 58/1998 (di seguito “Tuf”). Le proposte in consultazione appaiono soddisfacenti. Alcune specifiche osservazioni sono illustrate di seguito. Art. 2 La Consob, nell’ottica di favorire lo sviluppo di piattaforme di negoziazione alternative ai mercati regolamentati, specifica alcune condizioni in base alle quali la quotazione di prezzi su tali piattaforme non costituisce offerta al pubblico ed è quindi esente dal prospetto. Alcune deroghe riguardano le negoziazioni che avvengano su sistemi multilaterali di negoziazione (di seguito “MTF”) o che siano effettuate da internalizzatori sistematici (art. 2, comma 2, nn. 1-4). Una specifica deroga è stata poi prevista, limitatamente agli MTF, nel caso in cui siano negoziati strumenti finanziari che non siano già quotati su mercati regolamentati (art. 2, comma 2, n. 5) (se fossero quotati scatterebbe già la deroga prevista dalla Consob (art. 2, comma 2, n. 1). Al riguardo, la medesima deroga potrebbe essere estesa alle negoziazioni che vengano effettuate anche dagli internalizzatori sistematici. In particolare, al fine di poter beneficiare della deroga, gli MTF devono prevedere un “documento preliminare di ammissione alle negoziazioni” (nel quale vi sia “avvertenza che … non è stato esaminato né approvato dalla Consob”) e obblighi informativi per gli emittenti, equivalenti a quelli esistenti per quelli diffusi. Gli obblighi informativi possono però essere previsti solo per emittenti che abbiano chiesto di essere negoziati sugli MTF e non anche per quelli che passivamente siano negoziati su un MTF. Inoltre, il documento informativo, che può essere redatto o dall’emittente o gestore del MTF, dovrebbe essere elaborato secondo le pratiche in uso sulle piattaforme dei principali paesi, evitando di replicare documenti simili, per contenuto e dimensione, ai prospetti. Infine, l’equiparazione all’informativa prevista per gli emittenti diffusi (artt. 114, eccetto il comma 7, e 115 Tuf) renderebbe gli emittenti soggetti a tutti gli obblighi di informativa continua e a quella periodica e straordinaria anche quando gli stessi non abbiano raggiunto nemmeno un grado di diffusione minimale verso gli investitori (non essendo ancora emittenti diffusi), creando quindi uno svantaggio competitivo rispetto a piattaforme di negoziazione, come l’AIM, disciplinate da regole straniere. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che, fermo restando quanto previsto al comma 2, alle offerte di vendita dei prodotti finanziari effettuati nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici si applica l’art. 100-bis, comma 2 Tuf. Nel commento alla norma proposta si afferma che “esse costituiscono un’offerta al pubblico qualora tramite le stesse vengano rivenduti a investitori non qualificati prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori qualificati, purché tale rivendita sia sistematica e avvenga nei dodici mesi successivi al collocamento istituzionale”. Pare dunque di poter desumere che la Consob attribuisca all’“offerta di vendita” (per la quale non esiste una definizione esplicita), effettuata nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici, la presunzione della ricorrenza del carattere di “sistematica rivendita” che è condizione di applicabilità dell’art. 100-bis, comma 2 Tuf. È nostra opinione che il citato comma 2 dell’art. 100-bis non abbisogni, in questa sede, di interpretazione (così ci appare la disposizione proposta) e si ritiene perciò di raccomandare l’eliminazione della previsione in commento. Art. 7, comma 1 L’articolo citato, dedicato al caso in cui vi sia omissione, nel prospetto, del prezzo e della quantità degli strumenti finanziari, è stato riformulato. Poiché, a mente della direttiva1, mancando gli elementi sopra citati, la determinazione dei criteri e/o delle condizioni in base ai quali i suddetti elementi dovranno essere determinati è obbligatoria, si suggerisce di sostituire la parola “potrà” con “dovrà”. Art. 8 La Consob introduce una previsione secondo la quale gli elementi e i documenti mancanti debbono esserle inoltrati, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente hanno ricevuto la richiesta dall’Autorità (art. 8, comma 1). Analoga previsione è stata disposta per il caso in cui debbano essere inviate le informazioni supplementari (art. 8, comma 4). Con riferimento alla disposizione contenuta al comma 1, il Documento non subordina la richiesta di documenti alla sussistenza di “motivi ragionevoli”, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva (art. 13, comma 4). Inoltre, è prevista la richiesta di “elementi” mancanti, in aggiunta ai “documenti” mancanti; tale previsione potrebbe lasciare un margine di discrezionalità che la direttiva non pare attribuire in questa fase, anche in considerazione del fatto che l’approvazione del prospetto dovrebbe essere molto celere e risolversi meramente nell’atto positivo al termine del controllo di completezza del prospetto e di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite2. Alla luce di quanto sopra sarebbe pertanto opportuno l’inserimento di “motivi ragionevoli” come condizione necessaria per la richiesta, che dovrebbe essere unica, di documenti mancanti, nonché l’eliminazione del riferimento agli “elementi” mancanti. Una volta che il prospetto sia “completo”, l’Autorità può richiedere “informazioni supplementari”. Correttamente viene subordinata tale richiesta alla sussistenza di “motivi ragionevoli”. Sarebbe opportuno precisare che la richiesta, che dovrebbe anche in tal caso essere unica, sia formalizzata per iscritto e illustri tali motivi. Il Documento stabilisce i termini di approvazione di prospetti completi, che non richiedano informazioni supplementari, in linea con le previsioni comunitarie (dieci o venti giorni lavorativi, a seconda dei casi3). È stato altresì previsto che la Consob provveda sulla richiesta di approvazione del prospetto, comunque entro sessanta o novanta giorni solari a seconda dei casi. I termini decorrono dalla presentazione della domanda iniziale, “ancorché incompleta” (art. 8, comma 5). La 1 Cfr. art. 8, comma 1, lett. a). Come anche correttamente recepito nel Tuf (si veda l’art. 94-bis, comma 1). 3 L’approvazione entro dieci o venti giorni riguarda il caso in cui l’emittente abbia, o meno, valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o abbia, o meno, già offerto valori mobiliari al pubblico (cfr. art. 8, commi 2 e 3 del Documento). 2 2 previsione è motivata alla luce del fatto che è intento della Consob fornire al mercato certezze circa la durata dell’iter amministrativo di autorizzazione del prospetto, indicando un limite massimo all’attività istruttoria. Pur trattandosi di un apprezzabile intento, che dovrebbe portare ad una maggiore celerità e certezza dei tempi di approvazione del prospetto, tuttavia la tempistica prevista potrebbe dilatare i termini di approvazione rispetto alla ratio della disciplina comunitaria. Infatti, la decorrenza dei termini dalla data di presentazione della domanda, “ancorché incompleta”, potrebbe incentivare i soggetti interessati a presentare documenti non completi in fase di istruttoria, proprio al fine di far decorrere i termini proprio da quel momento. In tal modo, la norma proposta potrebbe avere l’effetto di incoraggiare il fenomeno che lo stesso Documento censurava e cioè la presentazione di “bozze di prospetto sostanzialmente inadeguate nel contenuto”. Tra l’altro, tale tempistica non trova riscontro nelle normative di attuazione di altri Stati membri4 e ostacola il “regime di piena armonizzazione” cui lo stesso Documento fa riferimento5. Sarebbe quindi auspicabile modificare il comma 5, prevedendo, contestualmente, una sostanziale riduzione dei termini massimi di approvazione e la decorrenza dei giorni solari dalla presentazione della domanda “completa”. Art. 13 La disposizione è stata emendata sotto diversi profili. Quanto all’ambito soggettivo, sono stati estesi gli obblighi informativi già previsti anche a carico dei soggetti collegati con gli offerenti, emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari (art. 13, comma 1). Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, la disposizione prevede ora la sottoposizione integrale anche agli obblighi previsti dall’art. 115 Tuf, sempre conformemente a quanto previsto nel Tuf (art. 13, comma 1)6. Il legislatore, in realtà, ha ritenuto opportuno estendere tutti gli obblighi informativi solo ad un insieme ben definito di soggetti7 delegando la Consob a individuare “quali delle disposizioni” (e quindi non necessariamente tutte) si applichino agli altri soggetti sopra indicati8. Sarebbe quindi opportuno selezionare quali tra gli obblighi previsti dagli artt. 114 commi 5 e 6 e 115 Tuf debbano trovare effettivamente applicazione9. In secondo luogo sarebbe opportuno chiarire se il riferimento al “collegamento” sia quello contemplato all’art. 2359 comma 3, c.c.. Art. 33 È apprezzabile il commento10 circa la fattispecie di assegnazione di opzioni nel contesto dei piani di compenso basati sull’attribuzione di azioni che, in linea con la posizione del Cesr, non prevede l’obbligo di prospetto. Il contenuto del commento dovrebbe però essere esplicitamente incluso nell’ambito del presente articolo (alla lett. j)) perché possa effettivamente avere efficacia vincolante. 4 Si vedano, per esempio, il Règlement Général di AMF e la legge lussemburghese di recepimento della direttiva (cfr. legge del 10 luglio 2005, art. 7). 5 Si veda il par. 1, pag. 2 del Documento. 6 Si vedano gli artt. 95, comma 2, e 97 Tuf. 7 L’art. 97, comma 1, Tuf prevede che agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all’offerta, l’art. 114, commi 5 e 6 e l'art. 115 dalla data della comunicazione prevista dall’art. 94, comma 1. 8 Cioè chi svolge servizi connessi all’emissione e al collocamento, e dei soggetti che si trovano in rapporto di controllo e collegamento con gli offerenti, emittenti, con chi colloca i prodotti finanziari. 9 Si pensi che il riferimento all’art. 114, comma 5, Tuf, farebbe astrattamente includere nell’ambito di applicazione gran parte dell’informativa periodica e su operazioni straordinarie. Sarebbe opportuno mantenere la previsione contenuta nel vigente art. 16 Regolamento Emittenti (“la Consob può richiedere, ai sensi dell’art. 114, commi 5 e 6, che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione al pubblico”). 10 Si veda pag. 18 del Documento. 3 Nel commento all’art. 33, comma 1, lett. j) concernente l’offerta e l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti e amministratori dell’emittente, il Documento brevemente riepiloga la recente evoluzione normativa relativa ai piani di compenso (artt. 114-bis Tuf e 84-bis Regolamento Emittenti). La Consob precisa che, in occasione delle presenti modifiche regolamentari, la comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000 in merito all’informativa da rendere sui piani di compenso cesserà di avere efficacia. Poiché già in sede di consultazione della disciplina attuativa dell’art. 114-bis Tuf, la Consob aveva preannunciato l’abrogazione della comunicazione, superata dalla nuova disciplina11, sarebbe opportuno chiarire, nella relazione illustrativa che accompagnerà il provvedimento, che si tratta semplicemente di un’abrogazione espressa di quanto, nei fatti, era già stato reso incompatibile per effetto dei citati interventi normativi. Art. 33-bis Il Documento prevede, in linea con la direttiva prospetto l’istituzione del registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese che chiedono di essere considerate investitori qualificati. La previsione della direttiva, non completamente coordinata con la disciplina prevista dalla successiva direttiva MIFID (n. 2004/39/CE), potrebbe ingenerare incoerenze, in sede di attuazione; gli intermediari, nella prestazione dei servizi di investimento (anche di collocamento, per quanto qui interessa), potrebbero annoverare, in sede di classificazione della clientela, soggetti, quali investitori qualificati (o meglio, clienti professionali) che invece non rivestono la medesima qualifica nell’ambito del registro di cui al presente articolo (in quanto non iscritti), pur dovendo sussistere i medesimi requisiti. Pertanto conseguirebbe un diverso trattamento, per le due direttive citate, pur trattandosi di medesimi soggetti. Con riferimento all’ipotesi di esternalizzare le funzioni relative alla tenuta di detto registro, sulla quale il Documento ha invitato i soggetti consultati a formulare specifiche considerazioni, sarebbe opportuno evitare comportamenti eterogenei tra i diversi paesi ed avere un coordinamento del CESR in materia. L’eventuale esternalizzazione potrebbe avvenire direttamente attraverso gli intermediari ovvero tramite soggetti terzi. In tal caso dovrebbero essere attentamente valutati i costi, ferma restando la maggiore facilità di consultazione e l’univocità, in termini di contenuto, del registro se tenuto da un solo soggetto, pubblico o privato. Art. 33-ter Il comma 1 del presente articolo prevede che l’offerente e il responsabile del collocamento curino la distribuzione del prospetto presso gli intermediari incaricati del collocamento. La disposizione in commento non è però coordinata con le modalità di pubblicazione del prospetto previste all’art. 9, comma 1, lett. c) e potrebbe far ritenere necessaria la predisposizione di prospetti cartacei: si dovrebbe quantomeno prevedere che la distribuzione possa avvenire anche in forma telematica nel caso in cui la modalità di pubblicazione del prospetto sia quella informatica ex art. 9, comma 1, lett. c). 11 Come si aveva già avuto modo di constatare (cfr. circolare Assonime n. 48/2007 e documento di consultazione Consob sulla disciplina attuativa dell’art. 114-bis Tuf del 23 febbraio 2007, pag. 19) 4