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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
FORMULA
COMMERCIO PIÙ
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
S01L-501.114 - 10313541
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
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Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi
connessi all’esercizio dell’attività commerciale
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto
per la vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1) INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
c) Recapito telefonico: 010 5380.1; sito internet: www.lloyditalico.generali.it; indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2
dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale
riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) Informazioni sul contratto
Avvertenza:
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30
giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del
contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad
ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni come previsto all’art. 67
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di assicurazione.
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3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi connessi all’esercizio delle attività commerciali previste nell’elenco “Voci merceologiche” pubblicato nelle Condizioni di assicurazione. Ad ogni voce merceologica corrisponde un codice attività.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
SEZIONE 1
SEZIONE 2
SEZIONE 3
SEZIONE 4
SEZIONE 5
INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
FURTO E RAPINA
ALTRI DANNI AI BENI
RESPONSABILITÀ CIVILE
ASSISTENZA (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento ad almeno una delle SEZIONI di cui sopra).
SEZIONE 6 TUTELA LEGALE (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento alla
sezione 4 Responsabilità civile).
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli appositi articoli e relativi punti in essi contenuti delle Condizioni di assicurazione:
per la SEZIONE 1 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI:
- art. 1 Cose assicurate
- art. 2 Garanzie ed eventi sempre operanti
- art. 3 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Partite, garanzie ed
eventi assicurati
- art. 4 Condizioni particolari sempre operanti
- art. 5 Condizioni relative a specifici codici attività
- art. 6 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio.
I punti 3.5 Terremoto e 3.6 Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili previa
autorizzazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato e/o contenuto.
Per la SEZIONE 2 FURTO E RAPINA:
- art. 9 Cose assicurate
- art. 10 Garanzie ed eventi assicurati
- art. 11 Cose, garanzie ed eventi assicurati - Valori All risk
- art. 12 Condizioni particolari sempre operanti
- art. 13 Condizioni relative a specifici codici attività
- art. 14 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio.
Per la SEZIONE 3 ALTRI DANNI AI BENI:
- relativamente alla garanzia Acqua condotta art. 17
- relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico artt. 18 e 19
- relativamente alla garanzia All risk elettronica artt. 21 e 22
- relativamente alla garanzia Merci in refrigerazione artt. 26 e 27
- relativamente alla garanzia Vetri, cristalli ed insegne art. 29
- relativamente alla garanzia Dispersione liquidi art. 32
- relativamente alla garanzia E-commerce art. 35.
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Per la SEZIONE 4 RESPONSABILITÀ CIVILE:
relativamente alla garanzia Responsabilità civile verso terzi da art. 38 a punto 38.1.3 e art.
39 Condizioni particolari
- relativamente alla garanzia Responsabilità civile operai da punto 38.2 a punto 38.2.1 e art.
39 Condizioni particolari.
Per la SEZIONE 5 ASSISTENZA:
- art. 43 Oggetto dell’assicurazione.
Per la SEZIONE 6 TUTELA LEGALE:
- art. 73 Oggetto dell’assicurazione
- art. 74 Garanzie
- art. 75 Condizione aggiuntiva.
Avvertenza:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono
dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”:
- Sezione 1 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI art. 8
- Sezione 2 FURTO E RAPINA art. 16
- Sezione 3 ALTRI DANNI AI BENI garanzia Acqua condotta punto 17.6
- Sezione 3 ALTRI DANNI AI BENI garanzia Fenomeno elettrico e All risk elettronica
art. 25
- Sezione 3 ALTRI DANNI AI BENI garanzia Vetri, cristalli ed insegne art. 31
- Sezione 3 ALTRI DANNI AI BENI garanzia Dispersione liquidi art. 34
- Sezione 4 RESPONSABILITÀ CIVILE artt. 40 (Persone escluse dal novero dei terzi) e 42
- Sezione 5 ASSISTENZA art. 44
- Sezione 6 TUTELA LEGALE art. 76.
Avvertenza:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti,
massimali.
Si rinvia pertanto ai singoli articoli ed ai relativi punti in essi contenuti:
SEZIONE 1 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI:
- 1.2 Contenuto
- 2 Garanzie ed eventi sempre operanti
- 3 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Partite, garanzie ed
eventi assicurati
- 4 Condizioni particolari sempre operanti
- 5 Condizioni relative a specifici codici attività.
SEZIONE 2 FURTO E RAPINA:
- 9 Cose assicurate
- 10 Garanzie ed eventi assicurati
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11 Cose, garanzie ed eventi assicurati
12 Condizioni particolari sempre operanti
13 Condizioni relative a specifici codici attività
14 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio
SEZIONE 3 ALTRI DANNI AI BENI:
Relativamente alla garanzia Acqua condotta:
- 17 Garanzie ed eventi assicurati
Relativamente alla garanzia Elettronica:
- 19 Garanzie ed eventi assicurati - Fenomeno elettrico
- 21 Cose assicurate - All risk elettronica
- 22 Garanzie ed eventi assicurati - All risk elettronica
- 23 Delimitazioni dell’assicurazione relative alla garanzia - All risk elettronica
Relativamente alla garanzia Merci in refrigerazione:
- 27 Garanzie ed eventi assicurati
Relativamente alla garanzia Vetri, cristalli ed insegne:
- 29 Cose, garanzie ed eventi assicurati
Relativamente alla garanzia Dispersione liquidi:
- 32 Garanzie ed eventi assicurati
Relativamente alla garanzia E-commerce:
- 35 Garanzie ed eventi assicurati
SEZIONE 4 RESPONSABILITÀ CIVILE:
- 38 Garanzie ed eventi assicurati
- 39 Condizioni particolari
SEZIONE 5 ASSISTENZA:
- 43 Oggetto dell’assicurazione
SEZIONE 6 TUTELA LEGALE:
- 73 Oggetto dell’assicurazione
- 74 Garanzie
- 75 Condizione aggiuntiva
Esempio numerico di scoperto:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 10.000,00
Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 1.000,00
L’indennizzo sarà pari a Euro 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 1.000,00
Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00
L’indennizzo sarà pari a Euro 700,00
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Avvertenza:
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del
sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 51
Regola proporzionale delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di
Assicurazione.
4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
NULLITÀ
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si rinvia all’art. 63 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento buona fede delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di assicurazione.
5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 63 e 65 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del
Codice Civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo
esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
6) PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è
richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’impresa o intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l’intermediario);
- denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto.
(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e
buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza:
È prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.
7) RIVALSE
Avvertenza:
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 58 Rinuncia all’azione di rivalsa
delle Norme per la liquidazione del danno delle Condizioni di assicurazione.
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8) DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza:
La polizza prevede che la Società possa recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante lettera raccomandata, nei casi previsti
dalla legge o dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 66 Recesso in caso di sinistro delle Norme che
regolano l’assicurazione in generale.
In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Avvertenza:
Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente,
trascorso il quinquennio ex art. 1899 Codice Civile o il minore termine contrattualmente
pattuito indicato nell’allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di
recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione
della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore
ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11) REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°
1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami C)
12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza:
Per la Sezione 1 Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi,
Sezione 2 Furto e rapina, Sezione 3 Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua
condotta - Danni a terzi, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 46 Obblighi in caso di sinistro delle Norme per la liquidazione del danno delle
Condizioni di Assicurazione (entro cinque giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla
Società specificando le circostanze e l’importo del danno; per i danni di natura presumibilmente dolosa fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornire una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte; per i titoli di credito è necessario denunciarne tempestivamente la sottrazione).
Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione 1 Incendio ed elementi naturali, Acqua condotta
- Danni a terzi della Sezione 3 Altri danni ai beni e per la Sezione 4 Responsabilità civile la
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denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini dell’art. 59 Cosa fare in caso di
sinistro delle Norme per la liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.
Per le garanzie previste dalla Sezione 5 Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Service S.p.A. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle
disposizioni dell’art. 45 Modalità di accesso alla struttura organizzativa delle Condizioni di
Assicurazione.
Relativamente alla Sezione 6 Tutela Legale la denuncia di sinistro deve essere comunicata a
D.a.s. o alla Società nei termini dell’art. 79 Denuncia del sinistro e scelta del legale delle
Condizioni di Assicurazione.
13) RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - “Reclami Generali-Lloyd Italico”
via Mazzini, 53 - 10123 Torino; Fax: 011.0029.893;
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Glossario
Addetti
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276) i titolari,
i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da
altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276.
Apparecchiature ed impianti elettronici
I sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, registratori di
cassa, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolo, centralini telefonici o citofonici,
impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di
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allarme, terminali P.O.S. (point of sale), allarmi, bilance, videogiochi, terminali per scommesse, pagamento utenze, lotterie di gioco ed ogni altra apparecchiatura inerente l’attività
esercitata. Il tutto posto nei locali in cui si svolge l'attività.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
È il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana (art. 1882 del Codice Civile)
Attrezzature stabilimento balneare
Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, pattini e pedalò non a motore.
Chiosco
Piccola costruzione ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi ed
infissi e l’eventuale basamento in cemento, esclusa l’area; eretta in luogo pubblico e destinata a Bar, tavola calda - Frutta e verdura - Libri, riviste e giornali, Piante e fiori. Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria,
antenne ed ogni altro impianto o installazione considerato fisso per natura e destinazione
esclusi gli impianti di allarme ed insegne.
Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di
sostanze chimiche e/o biologiche.
Contenuto
Il complesso di:
- attrezzature, macchinari e arredamento dell’esercizio commerciale compresi attrezzi,
utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non
è obbligatoria l'iscrizione al P.R.A., dispenser acqua potabile, distributori automatici;
- impianti e strumenti professionali elettrici ed elettronici, elaboratori elettronici, unità
centrali e periferiche ad esse collegate, personal computer, supporti dati ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche pertinenti l’attività assicurata. Le apparecchiature e
gli impianti elettronici sono compresi se non richiamata la garanzia All risk elettronica
sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati;
- mobilio ed arredamento dell’abitazione dell’Assicurato se comunicante con i locali dell’esercizio commerciale compresi apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici e tutto quanto serve per uso domestico e personale esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori;
- oggetti pregiati e preziosi costituenti arredamento dell’esercizio commerciale;
- i valori di proprietà dei clienti e degli addetti escluso l’Assicurato;
- oggetti personali compresi i preziosi di proprietà dell’Assicurato o di altri addetti e dei
clienti;
- merci così come definite alla rispettiva voce;
- valori anche destinati alla vendita nei limiti indicati rispettivamente al punto 1.2 dell’art.1 Cose Assicurate della Sezione 1 - Incendio ed elementi naturali e al punto 9.1 dell’art. 9 Cose assicurate della Sezione 2 Furto e rapina.
Se presente la garanzia Rischio locativo: migliorie ed opere addizionali installate sul fabbricato che risultino immobili per natura e destinazione d’uso. A titolo esemplificativo e non
esaustivo: impianto di condizionamento dell’aria, impianto di allarme e tende esterne.
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Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso terzi,
anche gli animali.
Dati
Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati
dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile
dall'Assicurato.
Dipendenze
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ed ubicati nello stesso
complesso immobiliare in cui si trova l’esercizio o al di fuori dello stesso, nelle ubicazioni
elencate sul modulo di polizza, ove comunque non si effettui attività di vendita.
Distacco
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art.30 del D.Lgs.10/9/2003 n. 276).
Esercizio commerciale
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, nei quali
viene esercitata l’attività di commercio al minuto o all’ingrosso i cui titolari o gestori siano
in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Nell’ambito dei locali è tollerata la presenza di laboratorio ove si effettua attività accessoria
di riparazione, lavorazione e/o assistenza. Fanno parte dell’esercizio commerciale le dipendenze ove non si esercita l’attività di vendita.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n 635
del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Consegna delle cose assicurate a seguito di violenza o minaccia perpetrate dall'autore del
reato nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o di altre persone, al fine di procurare a
sé o ad altri ingiusto profitto.
Fabbricato
L'intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, esclusa l'area,
esclusi parchi ed alberi, comprese recinzioni, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di
pertinenza del fabbricato o in altre ubicazioni indicate sul modulo di polizza), fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi i serramenti e gli infissi, opere di fondazione od
interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici, impianti fissi di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne radiotelericeventi e
satellitari solo se centralizzate. Sono altresì compresi gli impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette,
rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce
contenuto. Cabine per stabilimenti balneari in muratura. Sono esclusi impianti fotovoltaici
e impianti solari termici.
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Franchigia
L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo.
Furto
L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un
profitto per sé o per gli altri (articolo 624 del Codice Penale).
Furto con introduzione clandestina
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia
fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
Fustelle farmaceutiche
Per valore delle fustelle farmaceutiche si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l’importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.
Impianto antifurto
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1
“impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature” oppure
impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare
che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo
a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato
dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificati esplodenti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di
gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali e a contatto con
l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17/12/1977, allegato V.
In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Lastre
Le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato, purché stabilmente ancorate al fabbricato.
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Lavoro a progetto
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o
più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato
(art. 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276).
Massimale
L'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.
Massimale (valida per la Sezione Tutela Legale)
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo.
Merci
Prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e
finiti, beni di terzi in lavorazione, scorte, materiali di consumo, imballaggi, comprese imposte di fabbricazione e diritti doganali, esplodenti, infiammabili e merci speciali entro i quantitativi indicati nell’ambito della Sezione 1 - Incendio ed elementi naturali al punto 4.2 dell’art. 4 Condizioni particolari sempre operanti. Si considerano merci anche i veicoli di terzi,
ricoverati presso l’esercizio commerciale, in lavorazione, consegna o custodia.
Sono esclusi i valori di pertinenza dell’esercizio commerciale.
Merci Speciali
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili
(eccetto quelli relativi alla confezione di merci già imballate). Non si considerano merci
speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di custodia (Armadi di sicurezza e casseforti)
Devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:
- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di
attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello
spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che,
dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la
demolizione dello stesso).
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle parti, che prova l'assicurazione.
Pregiati
Oggetti e servizi di argenteria, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e
simili, se di valore unitario superiore ad Euro 1.000,00, escluso quanto indicato nella definizione di Preziosi e Merci.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).
Prestazioni
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.
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Preziosi
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre
preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate
in metallo prezioso.
Primo rischio assoluto
Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della
somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scippo
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare
del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, che per la sezione tutela legale è la controversia per la quale è prevista l’assicurazione e per la sezione assistenza rappresenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio
e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Società
Generali Italia S.p.A.
Software in licenza d’uso
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto
con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e
memorizzate su supporti.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, n. 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed
erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal
contratto e con costi a carico della Società.
Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
Supporto dati
Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
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Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da
qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o
provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore commerciale
Per il fabbricato il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla
destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
per il contenuto, (esclusi oggetti pregiati, preziosi e merci), il valore che, in relazione alla loro
specie, qualità, condizione, età, uso, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, avevano al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
per gli oggetti pregiati ed i preziosi, il valore di mercato al momento del sinistro, comprese
le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
per le merci il valore che, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, avevano al momento del sinistro comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Valore in lite (valida per la sezione Tutela legale)
Il valore del contendere.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al
momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato,
l’Assicurato sopporta una parte proporzionale dei danni.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore anche se destinata
alla vendita (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: francobolli, fustelle farmaceutiche, marche da bollo, carte bollate, schede e ricariche telefoniche e biglietti della lotteria).
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto,
tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale
massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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FORMULA
COMMERCIO PIÙ
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Condizioni di Assicurazione
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PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
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Indice
• Premessa
Pag.
4
• Sezione 1 - Incendio ed elementi naturali
"
5
• Sezione 2 - Furto e rapina
"
18
• Sezione 3 - Altri danni ai beni
"
30
• Sezione 4 - Responsabilità civile
"
39
• Sezione 5 - Assistenza
"
52
• Norme per la liquidazione del danno
"
56
• Norme che regolano l’assicurazione in generale
relativamente a tutte le sezioni
"
62
• Sezione 6 - Tutela legale
"
65
Condizioni di Assicurazione
indice
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Premessa
Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della polizza stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
• si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul
modulo di polizza e sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati;
• l’assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati sulla Scheda Partite, garanzie
ed eventi assicurati, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti.
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in
Nota Informativa.
Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione
previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
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Condizioni di Assicurazione
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Sezione 1
Incendio
ed elementi naturali
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sulla
scheda di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Partite,
garanzie ed eventi assicurati.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti
da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
COSE
ASSICURATE
1.
Il fabbricato comprese dipendenze.
FABBRICATO
1.1
Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell’arredamento sarà indennizzato con il
limite del 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 3.000,00.
Sono inoltre compresi:
- denaro, carte valori e titoli di credito in genere con il limite di Euro 2.600,00;
- valori bollati per il cod. attività 25 Bar tabacchi e 93 Tabaccheria con il limite di Euro 10.500;
- fustelle farmaceutiche per il cod. attività 50 Farmacia e parafarmacia con il limite di
Euro 10.500,00.
CONTENUTO
1.2
L’assicurazione della somma Merci in aumento si intende stipulata in aumento alla somma
Contenuto per i soli mesi indicati sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
MERCI
IN AUMENTO
1.3
Per tutte le cose assicurate, nei limiti delle rispettive somme, la Società indennizza i danni
materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f ) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli
altri addetti;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli altri
addetti;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
i) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti
per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
l) partecipazioni a fiere, mostre, sfilate di moda
incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi al
GARANZIE
ED EVENTI
SEMPRE
OPERANTI
2.
La Società assicura:
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contenuto assicurato, esclusi comunque i preziosi, anche durante la partecipazione a
esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% della somma Contenuto con il massimo di Euro 20.000,00.
Agli effetti della presente garanzia si precisa che il massimale Ricorso terzi, se previsto, si
intende ridotto al 50%;
m) merci presso terzi
incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi, entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per il fabbricato assicurato, a cui siano
state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo
superiore al 10% della somma Contenuto e comunque non in eccedenza alla somma stessa;
n) danni consequenziali quali:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
purché conseguenti ad eventi in garanzia nella presente sezione e che abbiano colpito le cose
assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse.
La Società indennizza inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate:
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed
idonea discarica i residui del sinistro; l’importo non potrà essere superiore al 10%
dell’indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con il massimo di Euro
15.000,00. Qualora sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati sia indicata
una maggiore somma, questa varrà come limite senza applicazione del 10% sopraindicato;
- i danni arrecati alle cose assicurate dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo
scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la
presente sezione;
o) danni da interruzione attività
in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività dell’esercizio, la Società rimborsa le spese ordinarie
e straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione
dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.
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Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell’importo relativo
ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro;
- l’assicurazione è prestata per un’interruzione massima complessiva di 30 giorni.
In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro 150,00 al giorno;
p) oneri di liquidazione ed altre spese
la Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente
sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
1. Onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo
di Euro 1.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
2. Spese ricostruzione archivi, documenti, registri e disegni
Le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute dall’Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 2.600,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa. L'indennizzo
sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di
dodici mesi dal sinistro.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Contenuto.
3. Spese per la rimozione/ricollocamento del contenuto
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il contenuto per poter eseguire le riparazione dei locali colpiti dall'evento dannoso indennizzabile con il massimo di Euro 2.000,00 per singolo sinistro e per
annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato/Rischio locativo e/o Contenuto e/o Merci in aumento.
4. Spese di ricostruzione e riprogettazione
Le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione
indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati con il massimo di Euro
1.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
Per tutte le condizioni relative alla lettera p) Oneri di liquidazione ed altre spese, la Società
non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 4.000,00 per singolo sinistro ed
annualità assicurativa.
Se è espressamente richiamata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati la voce
“Aumento oneri di liquidazione ed altre spese”, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati;
q) perdita canone di locazione
in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, anche in eccedenza alle
somme assicurate, la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato locatore od i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario, abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al locatore sempreché i locali siano stati dichiarati totalmente inagibili da ente competente.
I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali
danneggiati, con il limite di un anno e l’importo erogato non potrà essere superiore
al 10% dell’indennizzo liquidabile per il danno materiale diretto, con il massimo di
Euro 2.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se assicurata la somma Fabbricato/Rischio locativo.
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La Società indennizza inoltre:
r) oneri aggiuntivi
1. Danno subito dai vicini
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da terzi che occupino una porzione dello stesso fabbricato che ospita l’attività assicurata e l’Assicurato non possa accedere ai propri
locali e debba forzatamente sospendere l’attività, la Società corrisponderà allo stesso una
diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla
data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
2. Danno subito dai fornitori di beni
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti
artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori dell’Assicurato da cui
dipenda in esclusiva l’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’Assicurato provi che
nonostante egli si sia tempestivamente ed efficacemente attivato, non sia stato in
alcun modo possibile rifornirsi temporaneamente attraverso canali alternativi, con la
conseguente forzata sospensione dell’attività, la Società corrisponderà all’Assicurato
una diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al
terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci
giorni. Tale garanzia è operante solo se assicurata la somma Contenuto.
3. Danno subito dai fornitori di servizio
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori in esclusiva di energia elettrica,
acqua, gas, nel caso in cui la mancata erogazione del servizio sospeso comporti la forzata sospensione dell’attività dell’Assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato una
diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla
data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
Per tutte le condizioni relative alla lettera r) Oneri aggiuntivi, la Società non indennizzerà
importo complessivo superiore ad Euro 1.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
3.
GARANZIE OPERANTI SOLO SE
ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE
SULLA SCHEDA
PARTITE, GARANZIE ED EVENTI
ASSICURATI
3.1
EVENTI
SOCIOPOLITICI
E DOLOSI
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La Società, a deroga dell’ art. 8 - Esclusioni, lettera l), indennizza i danni materiali e diretti
alle somme Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone
diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai
Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.
La Società, ferme le Esclusioni previste all’art. 8, non indennizza i danni:
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
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-
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine
di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose
assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
- da imbrattamento dei muri esterni;
- se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’80% delle
somme assicurate Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente
garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione,
da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza
rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire
dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui
sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero
contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con
la cessazione della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo
del premio al netto dell’imposta e relativo al periodo di rischio non corso.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle somme Fabbricato, Contenuto, Merci
in aumento, causati da:
- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da
violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non,
poste nelle vicinanze;
- bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o
quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli
eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
1. causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 3.4;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
2. subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
Condizioni di Assicurazione
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EVENTI
ATMOSFERICI 3.2
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- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro),
capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o
plastica, e quanto in essi contenuto;
- tende esterne;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni
subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’80% delle
somme assicurate Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
GRANDINE
SUI FRAGILI
La Società, a parziale deroga del punto 3.2 - Eventi atmosferici, punto 2, indennizza i danni
materiali e diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00; in nessun caso la Società
pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro 10.000,00.
SOVRACCARICO
3.4 NEVE
La Società, a parziale deroga del punto 3.2 - Eventi atmosferici, punto 1, indennizza i danni
materiali e diretti causati a Fabbricato, Contenuto e Merci in aumento da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro
contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in plastica, insegne,
antenne, impianti fotovoltaici e pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché
all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f ) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società
pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro 25.000,00.
3.3
Le garanzie 3.5 Terremoto e 3.6 Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili
previa autorizzazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato e/o contenuto.
3.5 TERREMOTO
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La Società, a parziale deroga dell'art. 8 Esclusioni lettera n), indennizza i danni materiali e
diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Contenuto, Merci
in aumento causati da terremoto.
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La Società non indennizza i danni:
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica
o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle
cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Inoltre:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di
uno scoperto dell’1% con il minimo di Euro 15.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle
somme assicurate Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente
garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione,
da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza
rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire
dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui
sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero
contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con
la cessazione della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo
del premio al netto dell’imposta e relativo al periodo di rischio non corso.
La Società, a parziale deroga dell'art. 8 - Esclusioni lettera o), indennizza i danni materiali e
diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci
in aumento causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o
smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su
una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo
esterno di acqua.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell’allagamento sulle cose assicurate;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti
dal vento o dalla grandine;
f ) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di
uno scoperto dell’1% con il minimo di Euro 15.000,00;
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INONDAZIONE,
ALLUVIONE E
ALLAGAMENTO 3.6
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-
in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle
somme Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente
garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione,
da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza
rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire
dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui
sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero
contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con
la cessazione della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo
del premio al netto dell’imposta e relativo al periodo di rischio non corso.
RISCHIO
LOCATIVO
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio
locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 51 - Regola proporzionale - delle Norme per la liquidazione
del danno.
3.8 RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere
- quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose
di terzi da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi che abbiano colpito le cose assicurate.
L'assicurazione è estesa ai danni:
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di
attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale
estensione il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 e in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 100.000,00;
- ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai
mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.
La Società non indennizza i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi parente o affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di
cui alla lettera a);
c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile,
nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone
che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
3.7
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L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà
facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 2 lettera o), in caso di sinistro indennizzabile a
termini della presente sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività dell’esercizio, la Società rimborsa, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente
sostenute per il proseguimento dell'attività sempreché tali spese siano sostenute durante il
periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di attrezzature, macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o
distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi
di trasferimento.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute
e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto
in assenza di sinistro.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o
di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o
rallentino la fornitura, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od
il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitato ai maggiori
costi sostenuti per ulteriori 60 giorni rispetto a quanto indicato al punto 2.1 lettera m) danni
da interruzione di attività. In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro
150,00 al giorno.
MAGGIORI
COSTI 3.9
L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione,
e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi,
ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’esercizio e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- la garanzia decorre dal momento in cui le merci lasciano il luogo di deposito indicato nel
documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel
momento in cui le merci sono consegnate al destinatario;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città
del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- subiti da merci trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500
Kg o trasportate su rimorchio.
COSE
TRASPORTATE 3.10
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Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di Euro 200,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo
superiore a Euro 15.500,00.
4.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
SEMPRE
OPERANTI
4.1
CARATTERISTICHE L’assicurazione è prestata alla condizione che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assiCOSTRUTTIVE
curate siano costruiti totalmente in materiali incombustibili.
DEI FABBRICATI
È tuttavia tollerata l’esistenza:
- di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della
copertura del tetto, delle pareti esterne;
- di materiali combustibili impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazione e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.
Relativamente ai chioschi:
vale quanto indicato al punto 4.1.
È tuttavia tollerata la costruzione in bioedilizia ossia costruzione edile realizzata dopo il 1995
assemblando prodotti specifici precostruiti e più precisamente costruzione edile con pareti
esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale
ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e
ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto
anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
DICHIARAZIONI
SUL CONTENUTO
RELATIVAMENTE
A MERCI SPECIALI,
INFIAMMABILI
4.2 ED ESPLODENTI
Il premio e le condizioni di assicurazione sono convenute in base alle dichiarazioni del
Contraente che l’attività commerciale esercitata corrisponda a quelle descritte nelle voci merceologiche i cui codici identificativi sono riportati sul modulo di polizza.
Non costituisce aggravamento di rischio, l’esistenza di:
- esplodenti per non oltre 1 Kg;
- infiammabili e merci speciali, complessivamente per non oltre 200 Kg, ovunque riposti
e pertinenti all’attività esercitata nei locali assicurati;
- infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento.
4.3 COLPA GRAVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata
la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e
delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge.
PREZZO
4.4 DI VENDITA
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino
danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la
mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
4.5 COSE ALL’APERTO Relativamente alla somma Contenuto, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trova-
no all'aperto.
La garanzia opera purché le attrezzature, solo se non movimentabili, le merci e l’arredamento si trovino nell'ambito dell'esercizio e in area completamente recintata, ad eccezione delle
attività di somministrazione cibi e bevande per le quali la copertura vale anche qualora l’at14 di 74
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trezzatura, anche se movimentabile, si trovi all’aperto in area non recintata immediatamente attigua all'esercizio.
Per le merci e l’arredamento che si trovino in area non recintata contigua all’esercizio, la
garanzia opera esclusivamente durante l’orario di apertura dell’esercizio assicurato.
Si intendono confermate le esclusioni relative alle cose all’aperto di cui alle singole garanzie.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale
aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24
ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore
24 del giorno della comunicazione.
TRASLOCO
DELLE COSE
ASSICURATE 4.6
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimanRIMOZIONE
TEMPORANEA
gono in vigore per il contenuto assicurato, che non abbia riportato danneggiamenti e che
venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia DEL CONTENUTO
A SEGUITO DI
caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate.
SINISTRO 4.7
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della
rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno
della comunicazione.
La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni
consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi della comunicazione.
Resta comunque fermo quanto disposto all’art. 46 Obblighi in caso di sinistro.
Cod. att. 34 Chiosco Bar, Tavola calda - 35 Chiosco Frutta e verdura - 36 Chiosco Libri,
CONDIZIONI
RELATIVE
riviste e giornali - 37 Chiosco Piante e fiori.
A SPECIFICI
Se le caratteristiche costruttive sono riferibili a bioedilizia, in relazione all’art. 3 - Garanzie
CODICI ATTIVITÀ
operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati,
si precisa quanto segue:
3.1 Eventi sociopolitici e dolosi
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’ 80% delle
somme assicurate Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
3.2 Eventi atmosferici
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’80% delle
somme assicurate Fabbricato, Contenuto, Merci in aumento.
5.
Cod. att. 89 Stabilimenti balneari
Operante se richiamato il codice attività e se nel codice attività abbinato è stata sottoscritta
la presente sezione.
Il codice attività 89 Stabilimenti balneari deve essere abbinato ad uno dei seguenti codici
attività: 24, 25, 34, 85, 86.
L’assicurazione è prestata esclusivamente per le attrezzature dello stabilimento balneare assicurato purché le stesse si trovino nell'ambito di esso, riposte in locali o all’aperto e limitatamente alle garanzie ed alle condizioni di seguito riportate:
a) pacchetto incendio
• incendio;
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•
•
•
•
fulmine;
implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
• urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli
altri addetti;
• urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli altri
addetti;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
• fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• danni consequenziali quali:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o
elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
purché conseguenti ad eventi in garanzia e che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 15.000,00. Tale limite vale anche in eccedenza alla somma Contenuto.
b) Relativamente al punto 3.1 - Eventi sociopolitici e dolosi, in nessun caso la Società
pagherà, per sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 5.000,00.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
c) Relativamente al punto 3.2 - Eventi atmosferici, in nessun caso la Società pagherà, per
singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 5.000,00.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
d) Relativamente al punto 3.8 - Ricorso terzi, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 50.000,00.
e) Relativamente all’art. 4 - Condizioni particolari sempre operanti vale esclusivamente
quanto disciplinato al punto 4.3 Colpa grave.
6.
CONDIZIONI
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo
RELATIVE ALLE
se richiamate sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
CARATTERISTICHE
D01: Presenza di bombole di gas.
DEL RISCHIO
7.
FORMA DI
ASSICURAZIONE
D02: Esistenza di impianto fisso di rilevazione incendio e/o fumo.
D03: Esistenza di impianto fisso automatico antincendio (sprinkler).
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L’assicurazione è prestata:
- per le somme Fabbricato, Contenuto e Merci in aumento a valore intero;
- per le Merci trasportate a primo rischio assoluto;
- relativamente al codice attività 89 Stabilimenti balneari, a primo rischio assoluto;
- per il Ricorso terzi a primo rischio assoluto.
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Sempre operanti
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori
o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche e frane;
e) di smarrimento, furto e tentato furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f ) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
g) ai veicoli targati (non costituenti merci) salvo quanto previsto alla garanzia Ricorso terzi;
h) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti
elettroniche, nonché alle apparecchiature ed impianti elettronici a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad
eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
ESCLUSIONI
8.
Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie
La Società non indennizza i danni:
l) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio,
compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
m) indiretti, di qualsiasi genere ad eccezione di quanto indennizzabile alla lettera o) punto
2 danni da interruzione attività e dal punto 3.9 Maggiori costi;
n) causati da terremoti;
o) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti.
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Sezione 2
Furto e rapina
9.
COSE
ASSICURATE
Contenuto, Merci in aumento, Cose all’aperto, Valori ovunque posti
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose ed i valori esistenti nelle ubicazioni
indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla
Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
La Società assicura:
9.1
CONTENUTO
MERCI IN
9.2 AUMENTO
Con i seguenti limiti:
- per i valori ovunque riposti: 10% della somma Contenuto con il limite di Euro 1.000,00;
- per singolo oggetto pregiato e prezioso facente parte dell’arredamento: 50% della somma
Contenuto con il massimo di Euro 3.000,00;
- per oggetti personali compresi i preziosi dell’Assicurato e degli addetti nonché per i valori di proprietà degli addetti, escluso l’Assicurato: Euro 1.500,00;
- per i rischi ascrivibili alla categoria A scoperto del 10% minimo Euro 500,00 con il massimo di Euro 2.000,00.
Tale scoperto non si applica alla lettera G) del punto 10.1 Garanzie sempre operanti - Furto
di infissi e danni ai locali e agli infissi.
L’assicurazione della somma Merci in aumento si intende stipulata in aumento alle merci
assicurate alla somma Contenuto per i soli mesi indicati sulla Scheda Partite, garanzie ed
eventi assicurati.
9.3 COSE ALL’APERTO Relativamente alla somma Contenuto le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovino
all'aperto, purché nell'ambito dell'esercizio e in area completamente recintata (muro, rete
metallica alta almeno 1,50 metri o inferriata) protetta da porte e/o cancelli regolarmente
chiusi con adeguati congegni.
La garanzia opera a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.
Per le attività di somministrazione cibi e bevande la copertura vale per l’attrezzatura e l’arredamento, incluse le strutture anche mobili quali ad esempio “dehors” e “gazebo”, che possono trovarsi all’aperto nell’area adiacente o antistante di pertinenza dell’esercizio assicurato,
purché, nelle ore di chiusura, siano bloccate con catene e lucchetti.
L'assicurazione non vale per il contenuto delle vetrinette esterne.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
La Società indennizza i valori ovunque posti.
VALORI
9.4 OVUNQUE POSTI Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno
scoperto del 15%.
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sezione 2 - furto e rapina
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GARANZIE ED
EVENTI ASSICURATI 10.
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
A) Furto all’interno dei locali assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) grimaldelli o arnesi similari;
3) uso di chiavi false;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso
aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da
superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a
locali chiusi;
d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento
in cui l’Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione
delle chiavi;
e) in uno dei modi indicati alle lettere a)-b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte
vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
B) Furto avvenuto anche senza introduzione nei locali assicurati:
f ) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
g) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza
di addetti all’esercizio e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione,
fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
C) Rapina o estorsione avvenute all’interno dei locali dell’esercizio, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e costrette a
recarsi nei locali stessi.
D) Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste ai punti a)
e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse
da quelle in cui adempie le sue mansioni e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di
quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o sia incaricato della
sorveglianza interna dei locali stessi;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il
dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
E) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, sfilate di moda: l'assicurazione vale, secondo le norme che regolano l’assicurazione furto al punto 10.1 Garanzie sempre operanti
lettera A) lettere a) - b) - c) per le merci oggetto dell’attività descritta sul modulo di polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda.
L’assicurazione non vale per i preziosi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore
al 30% della somma Contenuto con il massimo di Euro 15.000,00.
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GARANZIE
SEMPRE
OPERANTIRATI 10.1
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F) Danni al Contenuto in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici.
G) Furto di infissi e danni ai locali ed agli infissi, commessi dagli autori del furto o della
rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un
importo superiore al 10% della somma Contenuto o, in difetto, della somma Valori, con
il massimo di Euro 5.000,00. Sono compresi i danni alle vetrinette esterne con il limite
di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
Qualora siano assicurati beni rientranti nella categoria A, non verrà applicato lo scoperto previsto al punto 9.1 Contenuto relativamente ai rischi ascrivibili alla categoria A.
H) Oneri di liquidazione ed altre spese
La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente
sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
1. Onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo
di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
2. Ricostruzione archivi e documenti personali
Le spese necessarie per ricostruire archivi o duplicare i documenti sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un
importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.000,00.
3. Sostituzione serrature
Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose
assicurate con altre uguali o equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte
all’Assicurato o agli addetti, o a seguito di un furto commesso con uso di chiavi false.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il
termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con
il massimo di Euro 500,00.
Per tutte le condizioni relative alla lettera H) Oneri di liquidazione ed altre spese, la Società
non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 2.000,00 per singolo sinistro ed
annualità assicurativa.
I) Rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresa
la sottrazione di denaro e preziosi, avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo importo
superiore a Euro 1.600,00.
L) Merci presso terzi: l'assicurazione vale anche quando le merci si trovano presso terzi a
cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi a quanto previsto ai punti 12.1
Caratteristiche costruttive del fabbricato e 12.2 Mezzi di protezione e chiusura.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00.
M) Spese sanitarie a seguito di scippo o rapina subiti dagli addetti compreso l’Assicurato:
l’assicurazione rimborsa le spese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina in relazione all’attività assicurata, subito dal Contraente, dall’Assicurato
o dagli altri addetti con il limite di Euro 1.000,00.
N) Furto con destrezza
Limitatamente alle merci, l'assicurazione vale per il furto commesso con speciale abilità
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e sveltezza di mano e avvenuto nei locali, in modo da eludere l’attenzione degli addetti
presenti e vigilanti. Tale garanzia è operante a condizione che il furto sia constatato e
denunciato entro il giorno successivo a quello di avvenimento.
L’assicurazione non vale per:
- merci presso terzi di cui alla lettera L;
- merci in esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda di cui alla lettera E;
- merci trasportate di cui al punto 10.2 lettera B;
- cose all'aperto di cui al punto 9.3.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00; in nessun caso la
Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al 10%
della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00.
O) Vetrinette esterne: l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti da furto alla merce
contenuta nelle vetrinette esterne ad uso esposizione. Le vetrinette devono essere protette da vetro antisfondamento, chiuse a chiave e stabilmente ancorate al muro del locale
contenente le cose assicurate.
La garanzia opera anche se le stesse sono stabilmente ancorate a fabbricati posti nelle vicinanze dell’esercizio assicurato.
In nessun caso la Società pagherà, per singola vetrinetta, un importo superiore ad Euro
1.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
A) Danni di furto, rapina, estorsione a seguito di eventi sociopolitici ed atmosferici
GARANZIE
A parziale deroga dell’art. 10 Garanzie ed eventi assicurati lettere A) e B), la Società OPERANTI SOLO SE
indennizza i danni materiali e diretti di furto, rapina ed estorsione al Contenuto avve- ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE
nuti in occasione di:
SULLA SCHEDA
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o
PARTITE,
GARANZIE ED
di sabotaggio organizzato;
EVENTI
- eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti
ASSICURATI 10.2
eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze che abbiano provocato rotture o
lesioni ai mezzi di chiusura dei locali od ai locali stessi.
La garanzia è operante esclusivamente se sono state prestate, nell'ambito della Sezione
Incendio, le garanzie Eventi Sociopolitici ed Eventi Atmosferici.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo pari al 10% della somma Contenuto
con il massimo di Euro 5.000,00.
B) Cose trasportate
L'assicurazione vale, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 22.00, per i danni materiali e
diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’esercizio e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante
il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri
addetti.
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave
e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
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- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato
Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg o trasportate su rimorchio;
- a veicoli;
- subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00;
in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore al 20% della
somma Contenuto con il massimo di Euro 15.000,00.
C) Infedeltà dei dipendenti
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di
infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita,
truffa commessa dai dipendenti, nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso,
siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la
Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la
Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o
dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile,
per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
In aggiunta alle esclusioni di garanzia valide per la presente sezione di polizza, l’estensione di garanzia non è operante:
a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il
dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo
di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
D) Reintegro automatico
In deroga a quanto disposto al punto 12.6 “Riduzione delle somme assicurate a seguito
di sinistro e possibilità di reintegro”, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro
indennizzabile a termine della presente sezione, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari.
L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi
allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 66 Recesso in caso
di sinistro delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
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E) Maggiori costi
A parziale deroga dell’art. 16 lettera d), la Società indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, che provochi l'interruzione totale dell'attività
assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la
ripresa dell'attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe
sostenuto in assenza di sinistro.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione
dell’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od
il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi
sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 90 giorni successivi
alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termine della presente sezione.
F) Distributori automatici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai distributori automatici e dalla
merce in essi contenuta, attinente l’attività assicurata, di proprietà o in uso all’Assicurato,
posti in apposita apertura della vetrina dell’esercizio commerciale assicurato.
La garanzia opera anche per i distributori posti all’esterno dei locali sempreché gli stessi
siano saldamente ancorati al suolo o al muro dei locali contenenti le cose assicurate o
nelle immediate vicinanze.
La garanzia è operante per il furto, consumato o tentato, per gli atti vandalici e per i guasti cagionati dai ladri al distributore ed alla merce.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa importo superiore ad Euro 1.000,00.
L’assicurazione è operante esclusivamente per i valori ed è prestata nei limiti della somma COSE, GARANZIE
ED EVENTI
Valori All risk riportata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di danVALORI ALL RISK
neggiamento, distruzione, sottrazione o perdita dei valori di pertinenza dell’esercizio commerciale anche durante il trasporto degli stessi da parte dell’Assicurato e/o degli altri addetti fuori dei locali assicurati, causati da qualunque evento non espressamente escluso.
Sono indennizzabili i danni anche se conseguenti a reati commessi o agevolati dai prestatori di lavoro dipendenti, secondo la disciplina riportata nel precedente paragrafo Infedeltà dei
dipendenti.
In aggiunta alle esclusioni valide per le garanzie Incendio e Furto, sono esclusi i danni dovuti a:
- truffa da parte di persone non dipendenti dell’Assicurato;
- ammanchi o perdite di qualsiasi genere non riconducibili alla garanzia di cui al punto
10.2 lettera C) Infedeltà dei dipendenti, smarrimento o misteriosa sparizione;
- furto dei valori non rinchiusi in cassaforte o armadio forte quando nei locali non vi
sia la presenza di addetti;
- furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata
del trasporto o a portata di mano della stessa.
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Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, ad esclusione del furto dei valori custoditi in cassaforte o armadio forte, previa detrazione, per
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo, limitatamente alla garanzia
Infedeltà dei dipendenti, di Euro 500,00.
VALORI
11.1 CUSTODITI
Relativamente ai valori, sempre che gli stessi siano riposti nei mezzi di custodia, quando nei
locali non vi sia la presenza di addetti, la garanzia furto è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari;
3. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato o a chi le detiene con
il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5
giorni a partire dal momento in cui l’Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo
smarrimento o la sottrazione delle chiavi.
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Resta inteso che la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato i mezzi di custodia
nei modi descritti ai punti a1 e a2.
11.2 PORTAVALORI
Relativamente ai valori trasportati l’assicurazione vale in conseguenza di danneggiamento,
sottrazione o distruzione dei valori di pertinenza dell’esercizio commerciale, durante il trasporto degli stessi a causa di:
a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia
indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti al trasporto di
valori mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi, durante il trasporto nella tratta
abituale percorsa tra esercizio commerciale, abitazione, banche e/o uffici postali o altri fornitori e clienti, purché l’addetto al trasporto sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni ed esente da
minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all’effettuazione del trasporto dei valori assicurati.
11.3 SPESE SANITARIE
L’assicurazione copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad
infortunio subito dall’Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini del punto 11.2 Portavalori.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 1.000,00.
DUPLICAZIONE
11.4 DOCUMENTI
L’assicurazione copre le spese necessarie per duplicare i documenti sottratti o danneggiati.
In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della
somma Valori con il massimo di Euro 500,00.
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CONDIZIONI
PARTICOLARI
SEMPRE
OPERANTI
12.
Relativamente alla garanzia Furto delle somme Contenuto, Merci in aumento e Valori
CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
La garanzia furto all’interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali conteDEL FABBRICATO 12.1
nenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza
comunemente utilizzati nell’edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato
elevato ad un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a
meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza
lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche
costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile a termine della presente sezione
restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.
Relativamente alla garanzia Incendio della somma Valori
Le caratteristiche del fabbricato devono essere conformi a quanto previsto al punto 4.1 Caratteristiche costruttive dei fabbricati, della sezione Incendio ed Elementi naturali.
La garanzia furto per il contenuto ed i valori durante le ore di chiusura dell’esercizio e senza
presenza di addetti è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno
(senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per
tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica
fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano
o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l’introduzione nei locali assicurati è
avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli
sopraindicati, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile a
termini della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso.
Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.
MEZZI
DI PROTEZIONE
E CHIUSURA 12.2
CHIOSCHI:
La garanzia furto all’interno dei locali assicurati è prestata a condizione che il chiosco contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e coperture di vivo, cotto, muratura, cal- CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
cestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente
E MEZZI DI
incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento e che ogni apertura verso l’esterno
PROTEZIONE
E CHIUSURA 12.3
del chiosco, sia difesa, per tutta la sua estensione, da vetro antisfondamento e/o da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucCondizioni di Assicurazione
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chetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetti da
inferriate saldamente fissate.
Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non
consentano l’accesso all’interno del chiosco contenente le cose assicurate.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche
costruttive dei locali e i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato
stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini
della introduzione dei ladri nei locali.
12.4 TRASLOCO
In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto
previsto per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l’assicurazione vale su entrambe le
ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del
giorno della comunicazione.
PREZZO
12.5 DI VENDITA
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, risultino
sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate
dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese
risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
RIDUZIONE
DELLE SOMME
ASSICURATE
A SEGUITO
DI SINISTRO
E POSSIBILITÀ
12.6 DI REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate riportate sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al
termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il
Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento
dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi
dell’art. 66 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
RIMOZIONE
TEMPORANEA
DEL CONTENUTO
A SEGUITO
12.7 DI SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, le garanzie rimangono in
vigore per il Contenuto, che non abbia riportato danneggiamenti, nel caso di rimozione e
trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione.
Limitatamente alla garanzia furto, la garanzia avrà effetto purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.
Resta comunque fermo quanto disposto all’art. 46 Obblighi in caso di sinistro.
Qualora in caso di sinistro, risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazioni
COESISTENZA
DI SCOPERTI /
che limitino l’indennizzo, si conviene che:
FRANCHIGIE
a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommino fino al massimo
A CARICO
del 30% complessivo, in tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato il 70% dell’im12.8 DELL’ASSICURATO
porto indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell’Assicurato stesso senza
farlo assicurare da altri;
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formula commercio più
Condizioni di Assicurazione
sezione 2 - furto e rapina
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b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;
c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie l’importo più elevato di franchigia verrà
considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato alla lettera a).
L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le FURTO DI VEICOLI
DURANTE LE ORE
ore di apertura dell'esercizio con presenza di persone addette al servizio.
DI APERTURA
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicura(CODICE
ti, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto con- ATTIVITÀ 60 E 98) 12.9
giuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi dall'assicurazione le cose contenute nei
veicoli.
Sono compresi anche i veicoli di terzi ricoverati nei locali assicurati per assistenza e/o riparazione.
Agli effetti della presente garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso senza che egli
possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.
Le cose costituenti il contenuto possono trovarsi e si intendono assicurate anche in locali
costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati nell’ambito dell’esercizio assicurato nonché in dipendenze indicate sul modulo di polizza dove comunque non
si effettui attività di vendita purché siano poste in fabbricati aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato ai punti 12.1 e 12.2.
Resta convenuto che la relativa somma assicurata è pari al 40% delle somme Contenuto e
Merci in aumento. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
DIPENDENZE 12.10
Cod. att. 89 Stabilimenti balneari
CONDIZIONI
RELATIVE A
Il codice attività 89 Stabilimenti balneari deve essere abbinato ad uno dei seguenti codici
SPECIFICI CODICI
attività: 24, 25, 34, 85, 86.
ATTIVITÀ
A parziale deroga di quanto disciplinato nella presente sezione, l’assicurazione è prestata
OPERANTI SE
esclusivamente per le attrezzature dello stabilimento balneare assicurato purché le stesse si RICHIAMATO IL
CODICE ATTIVITÀ
trovino nell'ambito di esso, riposte in locali chiusi.
Relativamente alla garanzia furto vale quanto riportato al punto 12.2 Mezzi di protezione e
chiusura.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 5.000,00. Tale limite vale anche in eccedenza alla somma Contenuto.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
13.
Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiaCONDIZIONI
RELATIVE ALLE
mate sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
D04: L’Assicurato ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno (com- CARATTERISTICHE
DEL RISCHIO 14.
preso servizio di ronda notturna).
D05: Nell’esercizio assicurato è presente impianto di allarme antifurto fisso con sirena.
D06: Nell’esercizio assicurato è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine o impianto nebbiogeno.
D07: Il punto 12.2 Mezzi di protezione e chiusura si intende abrogato e sostituito dal
seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 sulla Scheda Partite, garanzie ed
eventi assicurati relativo alle caratteristiche del rischio.
Condizioni di Assicurazione
sezione 2 - furto e rapina
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Mezzi di protezione e chiusura - clausola 24A
L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e
praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi
di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore
minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci
manovrabili esclusivamente dall'interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro,
con luci, se rettangolari, aventi lati di misura non superiore a 50 cm e 18 cm oppure, se
non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano
o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di
protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopra indicati, la Società liquiderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando a suo carico il rimanente 20%.
IMPIANTO DI
ALLARME
ANTIFURTO
(VALIDA SOLO
SE RICHIAMATE
LE CONDIZIONI
RELATIVE ALLE
CARATTERISTICHE
DEL RISCHIO D05
14.1 O D06)
15.
FORMA DI
ASSICURAZIONE
16.
ESCLUSIONI
28 di 74
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato
regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose
assicurate, verrà applicato lo scoperto del 10%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi salvo quanto previsto al punto 10.2 lettera
A) Danni di furto, rapina, estorsione a seguito di eventi sociopolitici ed atmosferici; l’esclusione relativa alle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o
sabotaggio organizzato non è operante per la somma valori;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni
radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, salvo quanto previsto al punto 10.2 lettera A) Danni di furto, rapina, estorsione a seguito di eventi sociopolitici ed atmosferici; l’esclusione relativa alle
garanzie incendio, esplosione purché non nucleare e scoppio non è operante per la
somma valori;
c) agevolati dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale
rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità
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Condizioni di Assicurazione
sezione 2 - furto e rapina
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d)
e)
f)
g)
illimitata e dagli amministratori, con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e
gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il legale rappresentante,
i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli
amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto al punto 10.1
lettera D) Furto commesso dai dipendenti e, se operante, al punto 10.2 lettera C)
Infedeltà dei dipendenti;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto al punto 10.1 lettera D) Furto commesso dai dipendenti e,
se operante, al punto 10.2 lettera C) Infedeltà dei dipendenti;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente, al legale rappresentante, ai soci delle
Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del
Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
indiretti salvo quanto previsto al punto 10.2 lettera E) Maggiori costi;
derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci;
causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate
rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte
valori, titoli di credito in genere, valori bollati e postali, fustelle e preziosi la sospensione
decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
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sezione 2 - furto e rapina
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Sezione 3
Altri danni ai beni
ACQUA CONDOTTA
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione 1 - Incendio
ed elementi naturali relativamente alle somme Fabbricato e/o Contenuto. Le garanzie sotto
riportate sono operanti soltanto se espressamente richiamate sulla Scheda Partite, garanzie
ed eventi assicurati.
17.
GARANZIE ED
EVENTI ASSICURATI
Con riferimento alla Sezione Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la
DANNI ALLE
17.1 COSE ASSICURATE stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da
fuoriuscita d'acqua a seguito di:
- occlusione e/o rottura accidentale, di condutture ed impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, pertinenti il
fabbricato stesso compreso il rigurgito dei sistemi di scarico. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 1.000,00
per singolo sinistro e di Euro 2.500,00 per annualità assicurativa.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150,00;
- rottura accidentale causata da gelo di condutture pertinenti il fabbricato. L’indennizzo non
potrà superare la somma di Euro 1.000,00 per sinistro e di Euro 2.500,00 per annualità
assicurativa. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
17.2 DANNI A TERZI
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La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati, di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per
distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione ai rischi di cui al punto 17.1 Danni alle cose assicurate.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150,00.
Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti 17.1 Danni alle cose
assicurate e 17.2 Danni a terzi, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
La Società indennizza inoltre:
- i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con
il minimo di Euro 200,00;
- i danni a cose poste in locali interrati o semi interrati: il massimo risarcimento non potrà
superare Euro 25.000,00 salvo sia attivata la Sezione 4 Responsabilità civile nel qual caso
sarà operante il massimale presente sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
Per gli autoveicoli sarà invece operante il massimale opzionato nella presente sezione.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché se convivente,
qualsiasi altro parente od affine;
formula commercio più
Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
FORMULA commercio più:FORMULA SALUTE INDEN. ok 31/10/13 15.15 Pagina 31
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
alla lettera a);
c) gli addetti di cui si avvale l’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o
di servizio;
d) i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro
partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rot- SPESE DI RICERCA
tura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse E RIPARAZIONE
DEL GUASTO 17.3
quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti 17.1 Danni alle cose assicurate e/o 17.2
Danni a terzi, rimborsa:
- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi,
che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per singolo sinistro ed annualità assicurativa la somma di Euro 3.700,00 per annualità assicurativa; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 250,00.
La Società rimborsa all’Assicurato il costo del consumo dell’acqua derivante da sinistro
indennizzabile a termini della garanzia ”Acqua Condotta”. Tale importo sarà determinato
sull’eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla
media delle bollette dell’anno precedente.
In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad Euro 500,00; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 100,00.
RIMBORSO
CONSUMO
ACQUA 17.4
Le Spese di ricerca e riparazione del guasto e il Rimborso consumo acqua sono prestate a
FORMA DI
ASSICURAZIONE 17.5
primo rischio assoluto.
Non sono indennizzabili/risarcibili i danni:
a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) relativamente al gelo:
- a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di
impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Inoltre, relativamente ai danni a terzi di cui al punto 17.2 non sono risarcibili i danni:
c) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo sempreché non sia stata richiamata
sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati, la garanzia Danni a cose di terzi in consegna o custodia di cui alla lettera b) Danni alle cose in consegna e custodia del punto
38.1.2 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate della Sezione responsabilità
civile.
Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
ESCLUSIONI 17.6
formula commercio più
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ELETTRONICA
FENOMENO ELETTRICO
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione 1 - Incendio
ed elementi naturali.
18.
COSE
ASSICURATE
L’assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici e meccanici installati e pronti all’uso e pertinenti il fabbricato e/o macchinari, attrezzature e arredamento descritti alla voce Contenuto ed esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di
polizza sempreché le somme Fabbricato e/o Contenuto risultino assicurate nella Sezione 1 Incendio ed elementi naturali.
L’assicurazione è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Partite,
garanzie ed eventi assicurati.
19.
GARANZIE
ED AVENTI
ASSICURATI
Con riferimento alla Sezione Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la
stessa previste, la Società indennizza, a deroga dell’art. 8 - Esclusioni lettera h), i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo
occasionati, alle cose assicurate.
Qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia All Risk elettronica, la stessa varrà in eccedenza alla somma assicurata Fenomeno elettrico e in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un unico scoperto del 10% con il minimo di
Euro 300,00.
La Società non indennizza i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.
FORMA DI
20. ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
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Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
FORMULA commercio più:FORMULA SALUTE INDEN. ok 31/10/13 15.15 Pagina 33
ALL RISK ELETTRONICA
L’assicurazione è operante esclusivamente per le Apparecchiature ed impianti elettronici esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma
assicurata riportata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
Sono comprese anche le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile con il limite di
Euro 1.000,00.
L’assicurazione è operante, inoltre, per i Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda
Partite, garanzie ed eventi assicurati.
COSE
ASSICURATE
21.
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 22.
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elet- APPARECCHIATURE
ED IMPIANTI
tronici comprese le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, anche se di proprietà di
ELETTRONICI
22.1
terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale
non espressamente escluso.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 300,00.
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
SUPPORTO DATI
- il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostru- E SOFTWARE IN
zione dei dati in essi contenuti a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con fre- LICENZA D’USO
E PROGRAMMI
quenza almeno mensile, purché l’evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizDI UTENTE 22.2
zabile a termini della garanzia All risk elettronica.
Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per
errore o a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del
sinistro, vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi
di informazioni;
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o
sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché
conseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate alla somma All risk elettronica.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non
avvengono entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
L’Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto
dell’acquisto dei programmi, l’impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una
copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
A parziale deroga del disposto dell’art. 46 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme per la
liquidazione del danno, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente dare comunicazione alla direzione della Società o all'Agenzia presso cui è appoggiata la polizza, di ogni
danno mediante telegramma o telefax.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 300,00.
Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
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GARANZIA OPERANTE SOLO SE
ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA
SULLA SCHEDA
PARTITE, GARANZIE ED EVENTI
22.3 ASSICURATI
MAGGIORI
22.3.1 COSTI
A parziale deroga dell’art. 25 Esclusioni lettera s), se espressamente richiamata la garanzia
sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati, in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All risk elettronica che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività
assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente
sostenute, per il proseguimento dell’attività relative a:
- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute
e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività, che sarebbero state comunque
sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 15% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di Euro 5.000,00.
DELIMITAZIONI
DELLA
ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA
GARANZIA
23. ALL RISK
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a conMODALITÀ DI
PERPETRAZIONE dizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
23.1 DEL FURTO
a) violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari;
3. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato o a chi le detiene con
il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5
giorni a partire dal momento in cui l’Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo
smarrimento o la sottrazione delle chiavi.
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
CARATTERISTICHE Relativamente alla garanzia incendio
COSTRUTTIVE
Le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate devono essere conformi a quan23.2 DEL FABBRICATO
to previsto al punto 4.1 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati, alla Sezione Incendio ed
Elementi naturali.
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Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
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Relativamente alla garanzia furto
Le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso devono essere conformi a quanto descritto nella sezione Furto e rapina.
L’assicurazione delle apparecchiature ed impianti elettronici è prestata a Valore intero.
FORMA DI
La garanzia relativa ai Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d’uso è pre- ASSICURAZIONE 24.
stata a Primo Rischio Assoluto.
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione
militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto,
degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche
e frane;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento;
f ) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal
costruttore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore
o locatore delle cose assicurate;
i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
m) causati da trasporti, trasferimenti al di fuori dell’esercizio comprese le relative operazioni di carico e scarico;
n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per
la diagnosi e la terapia;
q) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
s) indiretti salvo quanto previsto al punto 22.3.1 Maggiori costi;
t) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano
conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
u) causati da o connessi a virus informatici.
Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
ESCLUSIONI 25.
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MERCI IN REFRIGERAZIONE - VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE DISPERSIONE LIQUIDI - E-COMMERCE
Le garanzie di seguito riportate sono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda
Partite, garanzie ed eventi assicurati.
Le garanzie Merci in refrigerazione, Dispersione liquidi e E-Commerce possono essere prestate solo se presente la somma Contenuto della Sezione 1 - Incendio ed elementi naturali.
La garanzia Vetri, cristalli ed insegne può essere prestata solo se presente la Sezione 1 Incendio ed elementi naturali.
MERCI IN REFRIGERAZIONE
COSE
26. ASSICURATE
L’assicurazione è operante esclusivamente per le merci in refrigerazione esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
GARANZIE
ED EVENTI
27. ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate causati da:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
a) ad incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno o nei relativi
dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di
produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto
stesso, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 12 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte
dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la
fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro:
• di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00 qualora esista un sistema di
sorveglianza dell’impianto frigorigeno che consenta di rilevare la mancata od anormale
produzione o distribuzione del freddo che si protragga per almeno 6 ore e in questo caso
l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società nel più breve tempo possibile e con il
mezzo più rapido disponibile;
• di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 250,00 qualora non esista un sistema
di sorveglianza dell’impianto frigorigeno che consenta di rilevare la mancata od anormale
produzione o distribuzione del freddo.
Sarà applicato il medesimo scoperto nel caso in cui il sistema sia presente ma non consenta
la rilevazione della mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo.
FORMA DI
28. ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
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Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
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VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE
La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Partite, garan- COSE, GARANZIE
ED EVENTI
zie ed eventi assicurati, i danni materiali e diretti, per:
ASSICURATI 29.
a) rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, il tutto non destinato alla vendita;
b) rottura di iscrizioni, decorazioni ed insegne, anche in policarbonato, poste sia all’interno
che all’esterno dei locali, purché stabilmente ancorate al fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 con un limite di indennizzo per
singola lastra o insegna del 50% della somma assicurata.
FORMA DI
ASSICURAZIONE 30.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Sono esclusi i danni:
- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego
di operai;
- dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o
scheggiature.
ESCLUSIONI
31.
DISPERSIONE LIQUIDI
La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione del liquido posto in serbatoi
o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un limite di indennizzo di Euro
5.000,00.
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 32.
FORMA DI
ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
33.
ESCLUSIONI 34.
E-COMMERCE - DANNEGGIAMENTO PRODOTTO
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:
a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.
La garanzia è operante a condizione che:
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le
norme fissate per legge;
b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto e la richiesta di rimborso
all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e
Condizioni di Assicurazione
sezione 3 - altri danni ai beni
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 35.
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secondo le norme fissati per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia
provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche
e valore;
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
ed inoltre che:
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
f ) l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore.
La Società non indennizza i danni:
- causati con colpa grave dell’Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un limite di indennizzo di Euro
2.000,00 per annualità assicurativa.
FORMA DI
36. ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
37.
RIDUZIONE
DELLE SOMME
ASSICURATE
A SEGUITO
DI SINISTRO
E POSSIBILITÀ
DI REINTEGRO
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Relativamente alle garanzie Spese di ricerca e riparazione del guasto, Fenomeno elettrico,
Supporto dati e software in licenza d’uso e programmi di utente, Merci in refrigerazione,
Vetri, cristalli ed insegne, Dispersione liquidi e E-commerce, in caso di sinistro la somma
assicurata riportata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati si intende ridotta, con
effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo
uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o
scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa
sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi
dell’art. 66 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
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sezione 3 - altri danni ai beni
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Sezione 4
Responsabilità civile
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 38.
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Partite, garanzie ed even- RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
ti assicurati a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilTERZI (R.C.T.) 38.1
mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione
o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all’esercizio dell’attività indicata sul modulo di polizza.
L'assicurazione vale per:
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
- da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all’attività nell’ambito dell’esercizio assicurato;
• la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dei
soci e dei familiari coadiuvanti, dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre
aziende, nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l’Assicurato si avvalga per:
- i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento
delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio prevenzione e protezione”;
- i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice
Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, ai soci e
familiari coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende,
nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge.
Fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 42 Esclusioni si precisa che l’assicurazione
R.C.T., comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
a) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività
Nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati posti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo.
L'assicurazione è estesa al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di
pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino e della caduta neve.
L’assicurazione non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:
- dalla proprietà di attrezzature sportive e di giostre a motore;
- da fuoriuscita di acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di
gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- da traboccamento e rigurgito di fognature;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione
salvo quanto previsto alla successiva lettera d) Committenza.
Condizioni di Assicurazione
sezione 4 - responsabilità civile
GARANZIE
SEMPRE
OPERANTI 38.1.1
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b) Proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors
dalla proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors in spazi aperti pertinenti all’esercizio commerciale.
c) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori
d’opera nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
d) Committenza
nella sua qualità di committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. stesso relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in polizza.
La garanzia opera a condizione che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
b) l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI);
c) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o
gravissime, così come definite dal Codice Penale;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’esercizio assicurato;
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
- servizio di vigilanza;
- distributori automatici e servizio di catering;
- lavori di straordinaria manutenzione.
e) Committenza Auto
ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni causati a terzi dagli addetti ad esclusione dell’Assicurato in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori e motocicli,
purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è limitata esclusivamente agli addetti assicurati con la presente polizza con esclusione del
Contraente/Assicurato.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui
benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
L'assicurazione ha efficacia sempreché risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un addetto dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
f) Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni
dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque
installati sul territorio nazionale.
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti
dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli
stessi sono installati od applicati.
g) Proprietà e manutenzione di attrezzature e impianti necessari all'esercizio dell'attività
della proprietà e manutenzione di attrezzature e impianti, anche di sollevamento, annessi all'esercizio, anche se posti nello spazio esterno adiacente al fabbricato ove si svolge l'attività stessa, che costituiscono beni strumentali per svolgimento dell’attività assicurata.
È compreso in garanzia l’uso e la circolazione di carrelli elevatori nell’ambito di aree private dell’esercizio commerciale; restano esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicurazione
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sezione 4 - responsabilità civile
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in base al Codice delle Assicurazioni private D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi
regolamenti di attuazione.
h) Partecipazione a fiere, mostre, mercati ed esposizioni, sfilate di moda
dalla partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate di moda, ivi compresi i
danni cagionati durante le operazioni di installazione e rimozione degli stands.
Ai fini della garanzia Danni da incendio, se prevista, il massimale riportato sulla Scheda
Partite, garanzie ed eventi assicurati si intende ridotto del 50%.
i) Smercio dei prodotti venduti - per tutti i codici di attività ad eccezione del cod.att. 50
Farmacia - Parafarmacia
per i danni cagionati dai generi previsti dalla licenza di esercizio, venduti o somministrati
nell’esercizio stesso, durante il periodo di validità della garanzia, restando esclusi i danni
da difetto originario del prodotto.
Per i generi di produzione propria, somministrati o venduti nell’esercizio commerciale
stesso, l’assicurazione vale anche per difetto originario del prodotto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- per i prodotti cosmetici di produzione propria relativamente a profumerie e estetisti;
- per i prodotti erboristici e fitoterapici relativamente alle erboristerie.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi e denunciati alla Società entro un anno dalla consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della presente polizza.
Il massimale rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
L'assicurazione non comprende:
- i danni cagionati da qualsiasi veicolo o rimorchio, sia nuovo che usato, come ad es.
autovetture, moto, roulotte, camper, macchine operatrici agricole e stradali ecc.;
- i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni,
nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.
j) Operazioni di consegna e prelievo
per i danni a terzi verificatisi in occasione di operazioni di consegna e prelievo di merci
presso clienti e fornitori, escluso il danno alle stesse, ferma l'esclusione del rischio della
circolazione di veicoli a motore.
k) Operazioni di carico e scarico
per i danni subiti da mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico e scarico
o da mezzi di terzi in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni subiti
dalle cose che si trovano sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio o conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
l) Proprietà ed uso dei velocipedi e ciclofurgoni senza motore
per il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore
impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività descritta in polizza.
m) Danni alle cose portate e consegnate - ristorazione
per gli esercizi di cui all’ art.1786 del Codice Civile (ristorazione) i danni sofferti dai
clienti, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art.1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, valori, veicoli e natanti in genere e cose
in essi contenute.
Sono esclusi i danni da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Condizioni di Assicurazione
sezione 4 - responsabilità civile
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
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Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 e con il limite di risarcimento di Euro 2.000,00 per danneggiato.
Gestione servizi accessori
relativamente alla gestione di servizi:
- di vigilanza, svolti con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a
norma di legge;
- di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
- antincendio, svolto con personale preposto ed adeguatamente istruito;
- di distribuzione automatica di cibi e bevande.
Corsi, seminari, convegni, presentazione e dimostrazione di prodotti
relativamente alla gestione, nell’ambito dell’esercizio, di visite, corsi di aggiornamento,
convegni, seminari ed attività similari nonché all’organizzazione di visite all’esercizio,
presentazione e dimostrazione di prodotti in vendita. Ai fini di questa estensione tutte le
persone che partecipano a visite o assistono a dimostrazioni sono considerate terze.
Detenzione di cani
dalla detenzione di cani nell'ambito dell'esercizio.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 per danni a cose.
Uso di armi
dall’utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale.
Parcheggio
per i danni:
- cagionati ai veicoli, di terzi e/o degli addetti, con esclusione del Contraente/
Assicurato, parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dell’esercizio;
- derivanti da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio commerciale.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose in essi contenute.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
Danni da interruzione di attività
per i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro
risarcibile a termini della presente sezione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00.
Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata
per i danni derivanti da lavori di installazione, montaggio e posa in opera presso terzi
della merce venduta dall’Assicurato, nonché per quelli derivanti da lavori di rimozione
resi necessari per l’installazione e posa in opera, eseguiti dall’Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
La garanzia comprende inoltre:
- per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o
da lui detenute;
- per i danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori stessi.
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Si intendono comunque esclusi i danni alle cose che per volume o peso possono essere
rimosse, o la cui rimozione non risulti eccessivamente difficoltosa.
Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato
nonché alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori.
Sono comunque esclusi i danni da opera o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori e
comunque quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori stessi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose di terzi che costituiscono beni strumentali all’attività assicurata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00 con un limite di risarcimento per annualità assicurativa di Euro 25.000,00.
GARANZIE
A) Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata - Danni a cose di terzi in conOPERANTI
segna e custodia - Garanzia postuma
SOLO SE
a) Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata
ESPRESSAMENTE
La garanzia comprende:
RICHIAMATE
i danni derivanti da lavori di installazione, montaggio e posa in opera presso terzi SULLA SCHEDA
PARTITE,
della merce venduta dall’Assicurato, nonché quelli derivanti da lavori di rimozione
GARANZIE ED
resi necessari per l’installazione e posa in opera, eseguiti dall’Assicurato stesso o da
EVENTI
persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
ASSICURATI 38.1.2
La garanzia comprende inoltre:
- i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o
da lui detenute;
- i danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell’ambito
dell’esecuzione dei lavori stessi.
Si intendono comunque esclusi i danni alle cose che per volume o peso possono essere rimosse, o la cui rimozione non risulti eccessivamente difficoltosa.
Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute
dall’Assicurato nonché alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni da opera o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori e comunque quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori stessi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose di terzi che costituiscono beni strumentali
all’attività assicurata.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione di una franchigia di Euro
200,00 con un limite di risarcimento per annualità assicurativa di Euro 120.000,00.
b) danni a cose di terzi in consegna e custodia
La garanzia comprende:
i danni alle cose di terzi che si trovano nei locali ove si svolge l’attività assicurata in consegna o custodia all’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo anche se oggetto di
lavorazione e/o durante le operazioni di trasporto, sollevamento, carico o scarico.
Qualora le merci siano trasportate su veicoli, la garanzia non è operativa dal momento
in cui le merci vengono poste a bordo del veicolo destinato al trasporto sino al momento dello scarico (è possibile prestare la garanzia relativa alle merci trasportate nella
Sezione 1 Incendio ed Elementi naturali nei limiti e alle condizioni ivi riportate).
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro
250,00 e il massimo di Euro 30.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno
assicurativo, importo superiore a Euro 100.000,00.
Sono esclusi i danni alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori.
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sezione 4 - responsabilità civile
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c) garanzia postuma
La garanzia comprende:
la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a
terzi avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione, manutenzione, rimozione, posa in opera e montaggio, anche effettuati presso terzi, purché
derivanti da cattiva esecuzione dei suddetti lavori.
Qualora l’attività sia riconducibile a quelle previste dal D.M. 37/2008 la garanzia è
valida purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 della
legge stessa.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) ai beni oggetto dell’installazione, riparazione, manutenzione o sui quali si effettua
l’installazione o montaggio agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o
manutenute qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinati;
d) cagionati da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
e) derivanti da interruzione o sospensione di attività.
L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di
validità dell’assicurazione purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre:
- 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori o consegna dei lavori al cliente per le
attività riconducibili a quelle previste dal D.M. 37/2008;
- 1 anno per le altre attività.
Relativamente ai cod. attività 75 - Parrucchieri, barbieri, estetisti e solarium con trattamenti estetici che non richiedano controllo medico e 76 - Parrucchieri, barbieri, parrucche senza trattamenti estetici - la garanzia è operante per i danni cagionati a terzi
derivanti dall'utilizzo di tinture, coloranti, creme e quant'altro in uso per lo svolgimento dell'attività che si manifestino non oltre il 30° giorno da quello del trattamento, sempreché sia stato effettuato durante la validità dell'assicurazione.
Per ogni sinistro, che comporti distruzione o deterioramento di cose, la garanzia è
prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e
con il limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per anno.
B) Inquinamento Accidentale
La garanzia comprende i danni conseguenti a inquinamento intendendo per tale ogni
modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali, acqua,
aria e suolo - congiuntamente o disgiuntamente - dovuti alla presenza di uno o più
sostanze emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o
condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.
Sono comunque sempre esclusi i danni dovuti a qualsiasi altra causa da:
- inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro
2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno
assicurativo, importo superiore a Euro 250.000,00.
C) Responsabilità civile per danni da incendio
La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio,
esplosione, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si
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svolge l’attività e del relativo contenuto di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuto.
L’assicurazione vale sino alla concorrenza del massimale Responsabilità civile per danni
da incendio riportato sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati ed è sottoscrivibile solo qualora non sia stata richiamata la garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio
ed elementi naturali sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
L'assicurazione è estesa ai danni:
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di
attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale
estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per
singolo sinistro, somma superiore a Euro 100.000,00; il suddetto limite non si cumula con quanto previsto al punto 38.1.1 Garanzie sempre operanti lettera s) Danni da
interruzione di attività;
- ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai
mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.
D) Proprietà del fabbricato
L’assicurazione è limitata alla proprietà del fabbricato, anche dato in locazione a terzi, nel
quale si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L'assicurazione comprende il rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti
di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino.
L’assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti:
- dalla proprietà di attrezzature sportive e da giostre a motore (ad eccezione di quelle
per bambini azionabili con monete/gettoni);
- da fuoriuscita di acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di
gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- da traboccamento e rigurgito di fognature;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da attività esercitate nel fabbricato stesso;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione
salvo quanto previsto al punto 38.1.1 Garanzie sempre operanti lettera d)
Committenza.
Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area senza tener conto
del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro dovesse risultare che il valore dei fabbricati sia superiore di
oltre il 20% rispetto ai valori previsti nella fascia indicata sulla Scheda Partite, garanzie
ed eventi assicurati la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto
il vero stato delle cose.
CONDIZIONI-
a) Cod. att. 26 Barche, natanti con o senza motori fuoribordo
SEMPRE
OPERANTI RELACod. att. 60 Macchine agricole, edili, industriali e relativi pezzi di ricambio
TIVE A SPECIFICI
Cod. att. 98 Veicoli in genere, ciclomotori e motoveicoli
CODICI ATTIVITÀ
La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli/barche in consegna o custodia o sottoposti SE RICHIAMATI
a lavori di riparazione e/o manutenzione compresi i danni derivanti da operazioni di moviSUL MODULO
DI POLIZZA38.1.3
mentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli/barche stessi da
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ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali ove si esercita l’attività dichiarata, con la sola esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori
di riparazione e/o manutenzione.
Questa garanzia opera nei confronti dell’attività di vendita veicoli (Codice attività 98), di barche (Codice attività 26) e macchine agricole, edili, industriali (Codice attività 60) qualora sia
presente, nell’ambito dei locali dell’esercizio, attività accessoria di riparazione o assistenza.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei
veicoli/barche stessi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con un limite di risarcimento
di Euro 25.000,00.
b) Cod. att. 75 Parrucchieri, barbieri, estetisti e solarium con trattamenti estetici che non
richiedano controllo medico - Cod. att. 83 Profumerie con trattamenti estetici che non
richiedano controllo medico - Cod. att. 76 Parrucchiere, barbiere, parrucche
Sono compresi i danni per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti da:
- applicazione di tinture, decoloranti, permanenti e prodotti per la cura e la cosmesi dei
capelli;
- trattamenti estetici sempreché le persone che effettuano i trattamenti stessi siano in
possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività.
Sono esclusi i danni estetici e di disagio nella vita di relazione derivanti da errori nell’esecuzione di tagli di capelli, colorazioni e di qualsiasi trattamento estetico.
c) Cod. att. 7 Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura
Sono compresi i danni per lesioni e morte degli animali in consegna e custodia all’Assicurato
nei locali ove si esercita l’attività assicurata, sottoposti a lavaggio e toelettatura.
Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell’animale all’effettivo proprietario, incendio, contagio.
d) Cod. att. 40 - Commercio ambulante
Premesso che l’Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante e risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, la garanzia comprende la
responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore
ambulante nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività.
L'assicurazione concerne i danni che si verifichino in occasione di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nell'area assegnata all’Assicurato in connessione con il
rischio descritto in polizza.
e) Cod. att. 89 Stabilimenti balneari
La garanzia comprende la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge, per la
proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari anche su terreni demaniali e/o di terzi.
L’assicurazione è valida a condizione che l’esercizio dell’attività sia autorizzato dalle competenti Autorità e che l’attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Sono esclusi i danni riconducibili:
- alla proprietà e/o impiego di imbarcazioni e natanti a motore diverse da quelle di salvataggio;
- alla responsabilità civile riconducibile all’esercizio dell’attività di bagnino di salvataggio/assistente ai bagnanti;
- alla proprietà e/o conduzione di palestre, campi sportivi e giostre a motore.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 per i danni a cose.
Relativamente ai danni derivanti dalla proprietà e/o impiego di imbarcazioni e natanti,
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salvo quanto esplicitamente escluso, il massimale, per singolo sinistro ed annualità assicurativa, s’intende ridotto ad Euro 100.000,00.
f) Cod. att. 96 Tintorie, stirerie, lavanderie anche a gettoni
Danni a cose trattate
a parziale deroga dell’art. 42 Esclusioni lettera o), per i danni alle cose consegnate dai clienti sulle quali devono essere eseguiti i lavori limitatamente alle lavanderie, tintorie e stirerie.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 150,00.
In nessun caso la Società pagherà per sinistro ed annualità assicurativa importo superiore ad Euro 20.000,00.
g) Cod.att. 50 Farmacia - Parafarmacia
per i danni cagionati dai generi previsti dalla licenza di esercizio, venduti o somministrati
nell’esercizio stesso, durante il periodo di validità della garanzia, restando esclusi i danni
da difetto originario del prodotto.
Per i generi di produzione propria, somministrati o venduti nella farmacia, l’assicurazione vale anche per difetto originario del prodotto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- per i prodotti galenici, compresi prodotti omeopatici;
- per i prodotti cosmetici di produzione propria;
- per i prodotti erboristici e fitoterapici.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi e denunciati alla Società entro un anno dalla consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della presente polizza.
l massimale rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. La garanzia opera
sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività.
Sono compresi inoltre i danni derivanti da attività farmaceutiche di carattere complementare ed accessorio quali:
- prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
(autoanalisi del sangue, misurazione di pressione);
- attività di prenotazione di prestazioni di specialistica, pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti.
a) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione RESPONSABILITÀ
CIVILE PER
I.N.A.I.L. (R.C.O.)
PRESTATORI
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Partite, garanzie ed
DI LAVORO 38.2
eventi assicurati, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro
con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs.
10/09/2003 n. 276 addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di
lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una
invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle
menomazioni” ai sensi di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
I soci, i titolari ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato, limitatamente all’azione di regresso I.N.A.I.L., a condizione che gli stessi siano alla stessa regolarmente denunciati.
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b) Buona fede I.N.A.I.L.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle
norme di legge vigenti in materia.
c) Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.I.).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale previsto sulla
Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati, di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese)
di danni cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a
progetto, non soggetti all’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. addetti alle attività per le
quali è prestata l’assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali
sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della
“Tabella delle menomazioni” ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
d) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del
D.Lgs 10/09/2003 n. 276
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale previsto sulla
Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati, di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese)
di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o
per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non
inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi D.Lgs. 23
febbraio 2000 n. 38.
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano
forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276.
La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o
distaccante o dall’I.N.A.I.L. ai sensi del Codice Civile.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
GARANZIA
OPERANTE
SOLO SE
ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA
SULLA
SCHEDA PARTITE,
GARANZIE
ED EVENTI
38.2.1 ASSICURATI
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Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile dell’Assicurato verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali indennizzate
dall’I.N.A.I.L. escluse asbestosi, silicosi ed A.I.D.S.
La presente estensione è valida a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e
verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della
garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non è operante:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
2. per malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte
dell’Assicurato, dei Legali rappresentanti dell’azienda o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/2008;
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- all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte
dell’Assicurato, dei Legali rappresentanti dell’azienda o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/2008.
L’esclusione 2 cessa di aver effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui
per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione
della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della
cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a ventiquattro mesi.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli
sullo stato dell’azienda dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a
consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Fermi, in quanto compatibili, gli obblighi in caso di sinistro di cui all’art. 61 per la sezione
di R.C.T., l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di
una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e gli atti relativi al caso denunciato.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l’Assicurato sia in
regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Condizioni relative alla presente estensione di garanzia
D08 Il Contraente dichiara che negli ultimi cinque anni non si sono verificate circostanze
che abbiano originato denunce per violazioni di legge, regolamenti o norme concernenti la tutela della salute dei lavoratori.
D09 Il Contraente dichiara che negli ultimi cinque anni non si sono verificate circostanze
che abbiano originato richieste di risarcimento per malattie professionali contratte nell’ambito dell’azienda.
D10 Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza, alla data di stipulazione della presente
polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento
nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall’attività svolta.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
Il premio della sezione di responsabilità civile è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati al momento
della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale degli addetti dovesse risultare superiore
rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due addetti, la somma dovuta dalla Società
è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Tale tolleranza si intende elevata da 2
a 4 addetti qualora sia espressamente richiamata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati la relativa voce.
Ai soli fini del calcolo del premio:
- non rientrano nel computo degli addetti i soci che non partecipano attivamente e direttamente alle attività cui si riferisce l’assicurazione. Resta inteso che la garanzia opera, nei
loro confronti, ai sensi di quanto previsto all’art. 38.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- rientrano al 50% nel computo degli addetti i lavoratori a part-time e le figure professionali previste dal D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed utilizzate a cicli stagionali da arrotondare
per eccesso all’unità superiore.
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39.
TOLLERANZA
NUMERO
ADDETTI RIDUZIONE DEL
RISARCIMENTO
- CALCOLO
DEL PREMIO 39.1
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39.2 RIVALSA I.N.P.S.
Per tutte le garanzie di polizza sottoscritte dal Contraente, l’assicurazione vale per le azioni
di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
PLURALITÀ
39.3 DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in
polizza resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
ESTENSIONE
39.4 TERRITORIALE
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è valida per i danni che avvengano nel mondo intero.
PERSONE
Non sono considerati terzi:
ESCLUSE
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché se convivente,
DAL NOVERO
qualsiasi altro parente od affine;
DEI TERZI
b)
quando
l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responAI FINI DELLA
ASSICURAZIONE
sabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
40. R.C.T.
alla lettera a);
c) gli addetti con esclusione dell’Assicurato, i tirocinanti o gli stagisti di cui si avvale
l’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con il Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro
partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
41.
PERSONE
RICOMPRESE
NEL NOVERO
DEI TERZI
42. ESCLUSIONI
50 di 74
A parziale deroga dell’art. 40, sono considerati terzi per le lesioni corporali escluse le malattie professionali:
a) i tirocinanti o stagisti;
b) i liberi professionisti, i consulenti, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in
via occasionale partecipino all’attività nell’ambito dell’azienda;
c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e sempreché il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge;
d) qualora l’Assicurato condivida i locali dove svolge l’attività assicurata con altra azienda
collegata, i dipendenti e i collaboratori dell’azienda collegata, purché il danno non sia
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Relativamente alle persone di cui alle lettere:
- a) e b) la garanzia è operante sempreché dall’infortunio sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai
sensi di legge;
- c) la garanzia è operante sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi
o gravissime così come definite dal Codice Penale.
Sempre operanti
L’assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:
a) da impiego di veicoli a motore anche ausiliario, aeromobili, natanti, macchinari o
impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) provocati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto al
punto 38.1.1 Garanzie sempre operanti lettera i) Smercio dei prodotti venduti;
c) provocati da soggetti diversi da: prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, lavoratori a pro-
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getto, familiari coadiuvanti, liberi professionisti, consulenti, clienti, fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all’attività nell’ambito dell’azienda;
d) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono
beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
e) da furto;
f ) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto
previsto al punto 38.1.1 Garanzie sempre operanti lettera e) Committenza auto.
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:
g) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
i) da detenzione o impiego di esplosivi;
l) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale e da mancato risultato;
n) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute salvo quanto
previsto dall’art. 38.1.1 Garanzie sempre operanti lettera t) Lavori presso terzi.
Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie
L’assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:
o) a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo, a cose sulle quali si
eseguono i lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui al punto 38.1.2 Garanzie
operanti se espressamente richiamate lettera b) danni a cose di terzi in consegna e custodia e al punto 38.1.3 Condizioni sempre operanti relative a specifici codici attività lettera c) Cod. att. 7 Animali vivi (toelettatura) e lettera f ) Cod. att. 96 Tintorie, stirerie,
lavanderie, anche a gettoni;
p) cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo l’esecuzione dei
lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui al punto 38.1.2 Garanzie operanti
solo se espressamente richiamate lettera c) Garanzia postuma;
q) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute salvo esplicito richiamo della garanzia di cui al punto 38.1.2 Garanzie operanti se espressamente
richiamate - lettera A) - a) Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata e al
punto 38.1.2 Garanzie operanti se espressamente richiamate lettera C) Responsabilità
civile per danni da incendio.
L’assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:
r) derivanti da malattie professionali salvo esplicito richiamo della garanzia di cui al punto
38.2.1 - Garanzia operante solo se espressamente richiamata - Malattie professionali.
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Sezione 5
Assistenza
OGGETTO DELLA La Società, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance Service S.p.A., alle condi43. ASSICURAZIONE zioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all’Assicurato che ne abbia
necessità, le prestazioni sotto descritte.
1) Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico presso il proprio esercizio, la Struttura
Organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico le spese
di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Restano
comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
Impianto idraulico:
a) allagamento o infiltrazione nell'esercizio provocato da una rottura, un'otturazione o
un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
b) mancanza d'acqua nell'esercizio, che non derivi da interruzione della fornitura da
parte dell'Ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di
tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
• per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle
tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento nell'esercizio, provocato da rottura o guasto di
tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;
b) allagamento dell'esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
2) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica
in tutti i locali dell'esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano,
tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
La prestazione non è operante per:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
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3)
4)
5)
6)
7)
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro presso il proprio esercizio, la Struttura
Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le
spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Restano
comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano
impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
b) scasso di fissi e infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine,
scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio.
Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Struttura
Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le
spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche
che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei
locali dell'esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto,
incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento
dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica.
Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell'esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta
del Contraente o dell’Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una
persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad
un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la
Struttura Organizzativa e l'istituto di Vigilanza.
Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti
punti 1, 2, 3, 4 e 5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo
(classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 550,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore
biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio
carico la relativa spesa.
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La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta delle Struttura Organizzativa,
documentate.
8) Trasloco
Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi
infrasettimanali. Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabili i locali costituenti
l’Azienda dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro
stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino
a nuovi locali o depositi in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al
trasloco stesso fino a un massimo di Euro 5.000,00.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa
non compresa nei costi di trasloco.
L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre
i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
9) Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la
Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio
carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia
garantita.
ESCLUSIONI
ED EFFETTI
GIURIDICI
RELATIVI
A TUTTE LE
44. PRESTAZIONI
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Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata
annuale della garanzia.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
Effetti giuridici:
1) Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio
interessate dall'intervento di assistenza.
2) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la
Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3) La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del
paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed
imprevedibile.
4) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data
del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
5) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza
dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società
nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
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Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti,
nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli
eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
6) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di
legge.
7) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso
contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8) Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che la Società è esente da
ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
9) Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al Servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800 015 049
MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 45.
oppure al numero
02-58.28.61.93
Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURA o un telegramma a:
Europ Assistance Service S.p.A.
Piazza Trento, n. 8 - 20135 Milano
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) Il tipo di assistenza di cui necessita
2) Nome e Cognome
3) Numero di polizza preceduto dalla sigla LOIE
4) Indirizzo del luogo in cui si trova
5) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell'assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura
Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi,
fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
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Norme per la liquidazione
del danno
Norme valide per tutte le sezioni con esclusione della Sezione 4 - Responsabilità Civile,
della garanzia Ricorso terzi della Sezione 1 - Incendio ed Elementi naturali e della garanzia Danni a Terzi della Sezione 3 - Altri Danni ai Beni - Acqua Condotta
OBBLIGHI
IN CASO
46. DI SINISTRO
47.
ESAGERAZIONE
DOLOSA
DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi
immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento dare avviso del sinistro
all’Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l’importo approssimativo del danno
nonché, per i danni di natura presumibilmente dolosa, fare denuncia all’Autorità Giudiziaria
o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata
delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché
una copia della denuncia fatta all’Autorità;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché
esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico
della Società nei limiti di quanto previsto all’articolo 1914 del Codice Civile;
e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste
illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro
senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f ) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al
momento del sinistro nell’ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell’ipotesi di
garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate oltre che della realtà e dell’entità del danno;
g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di
prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero
necessari esperire presso terzi;
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara
distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato,
o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
COME SI PROCEDE
PER LA
RIVALUTAZIONE
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa desiDEL DANNO gnata con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, medianNOMINA
48. DEI PERITI
te Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
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I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche
prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del
sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio
e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto alle disposizione di cui all’art. 46
Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell’ipotesi di
garanzia prestata a Valore intero; nell’ipotesi di garanzia prestata a Primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni
caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri
di valutazione di cui all’articolo 50 - Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l’ammontare del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza
in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali
rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione
inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
IL MANDATO
DEI PERITI 49.
Il valore delle cose assicurate si determina:
- per il fabbricato, si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica,
quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona;
- per i Macchinari, attrezzature ed arredamento (facenti parte del Contenuto) compresi i
Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne ed esclusi oggetti pregiati, preziosi e merci
(facenti parte del Contenuto), si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od
asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto,
montaggio e fiscali;
- per le merci vendute in attesa di consegna in base al prezzo di vendita purché le stesse
COME SI
DETERMINA
IL VALORE
DELLE COSE
ASSICURATE COME SI
DETERMINA
L’AMMONTARE
DEL DANNO 50.
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non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci
equivalenti rimaste illese;
- per gli oggetti pregiati, preziosi e merci (facenti parte del Contenuto) si stima il valore di
mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L’ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o
massimale della polizza, nel seguente modo:
a) per il fabbricato,
deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e
per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del
deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione,
destinazione, uso compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo
se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione, purché i fabbricati vengano ricostruiti, salvo comprovata forza maggiore, entro
24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine prima indicato, resta convenuto che in
nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale
al momento del sinistro;
b) per il Macchinario, attrezzature ed arredamento (facenti parte del Contenuto), compresi i Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne ed esclusi i titoli di credito:
- nel caso di garanzia prestata a valore intero: deducendo dal valore a nuovo di tutte
le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo
delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario senza applicazione del
deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso, purché il rimpiazzo delle cose
assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del
verbale definitivo di perizia. Per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima
indicato resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;
- nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto: deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario purché il
rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; in ogni caso non potrà essere
indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo
dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante); per tutte le cose non rimpiazzate entro
il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;
c) per gli oggetti pregiati, i preziosi e le merci (facenti parte del Contenuto);
- nel caso di garanzia prestata a valore intero: deducendo dal valore commerciale delle
cose assicurate il valore commerciale delle cose illese, il valore dei residui e gli oneri
fiscali non dovuti all’Erario; se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti
possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà
basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata
consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture;
- nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto: deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
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d) per i titoli di credito si conviene che:
- la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se
previste;
- l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per
effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
e) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a
cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l’ente Sistema Sanitario Nazionale con la prova della
quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato;
f ) per il Ricorso terzi valgono le norme riportate agli artt. 59 - Cosa fare in caso di sinistro
- 60 - Assicurazione presso diversi assicuratori e 61 - Gestione delle vertenze di danno spese legali.
REGOLA
Se dalle stime fatte a norma dell’articolo precedente risulta che al momento del sinistro il
PROPORZIONALE
51.
valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente,
eccedeva di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno,
entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate
maggiorate del 15% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
Questa norma non si applica:
- in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1 Incendio ed Elementi naturali, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno
accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro
5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All Risk Elettronica della
Sezione Altri danni ai beni qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 1.500,00;
- alle somme assicurate per le quali l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, e quanto disciplinato per gli oneri
di liquidazione e i maggiori costi, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare
somma maggiore di quella assicurata.
LIMITE
MASSIMO DELL’INDENNIZZO 52.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni; esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
TITOLARITÀ
DEI DIRITTI
NASCENTI
DALLA POLIZZA 53.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentaPAGAMENTO
zione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia DELL’INDENNIZZO 54.
stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.
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norme per la liquidazione del danno
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Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. La
eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente art. 50 Come si determina il valore delle cose
assicurate - Come si determina l’ammontare del danno.
Relativamente alla garanzia furto, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la
Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta
opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non ricorra il caso di esclusione per dolo o colpa grave.
ANTICIPO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un
55. DELL’INDENNIZZO acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze
acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro
stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00 per la
Sezione 1 - Incendio ed Elementi naturali e di Euro 15.000,00 per la Sezione 2 - Furto e
Rapina e 3 Altri Danni ai beni.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro 200.000,00 per la Sezione 1 Incendio ed Elementi naturali e di Euro 20.000,00 per la Sezione 2 Furto e Rapina e 3 Altri
Danni ai beni qualunque sia l'ammontare del sinistro.
Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul
supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei
lavori al momento della richiesta.
RECUPERO DELLE Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla
56. COSE RUBATE
Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente
il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di
indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del
danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto
viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che
siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i
danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
57.
ASSICURAZIONE Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente
PRESSO DIVERSI o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
ASSICURATORI
60 di 74
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è
tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua
formula commercio più
Condizioni di Assicurazione
norme per la liquidazione del danno
FORMULA commercio più:FORMULA SALUTE INDEN. ok 31/10/13 15.15 Pagina 61
quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del
Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le
Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l’Assicurato a sua volta,
non eserciti l’azione verso il responsabile.
RINUNCIA
ALL’AZIONE
DI RIVALSA 58.
Norme valide per la Sezione 4 Responsabilità Civile, la Garanzia Ricorso Terzi della
Sezione 1 - Incendio ed elementi naturali e la garanzia Danni a Terzi da Acqua Condotta
della Sezione 3 - Altri danni ai beni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia o alla Società
entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
COSA FARE
IN CASO
DI SINISTRO 59.
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la succes- ASSICURAZIONE
siva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente PRESSO DIVERSI
o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli ASSICURATORI 60.
altri (articolo 1910 del Codice Civile).
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede straLA GESTIONE
giudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occor- DELLE VERTENZE
DI DANNO ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
SPESE LEGALI 61.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo
di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Condizioni di Assicurazione
norme per la liquidazione del danno
formula commercio più
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FORMULA commercio più:FORMULA SALUTE INDEN. ok 31/10/13 15.15 Pagina 62
Norme che regolano
l’assicurazione in generale
relativamente a tutte le sezioni
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
PAGAMENTO
DEL PREMIO
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
E DECORRENZA
Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
62. DELLA GARANZIA
ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice
Civile.
DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
E SUO
AGGRAVAMENTO
63. - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di aggravamento del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della
stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
MODIFICHE
DELLA
64. ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
DIMINUZIONE
65. DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell'art.1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
RECESSO
IN CASO
66. DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società
può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra
Parte mediante lettera raccomandata.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
PROROGA DELLA In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30
ASSICURAZIONE giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivaE PERIODO DI
mente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è sti67. ASSICURAZIONE
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Condizioni di Assicurazione
norme che regolano l’assicurazione in generale relativamente a tutte le sezioni
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pulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del
contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad
ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
i
ONERI FISCALI 68.
Qualora nel modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, le somme assi- ADEGUAMENTO
AUTOMATICO 69.
curate, le franchigie, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il
premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al Consumo per Famiglie ed Operai
e Impiegati” (base 1985=100) pubblicati dall’Istituto Centrale di statistica di Roma, in
conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli
aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno
rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente),
le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il
premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al
Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, le franchigie, i
limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all’altra parte
almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere
dalla precedente scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e le somme assicurate, i
limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno
quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l’indice iniziale per l’adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza
o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede
l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
FORO
COMPETENTE 70.
RINVIO ALLE
NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
71.
CLASSIFICAZIONE
ATTIVITÀ E
DETERMINAZIONE
DEL PREMIO 72.
Il premio e le condizioni di assicurazione sono convenute in base alle dichiarazioni del
Contraente riportate sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati. L’attività esercitata
deve corrispondere a quella descritta nelle voci merceologiche il cui codice identificativo è
riportato sul modulo di polizza.
Sul modulo di polizza possono essere indicati sino a due codici attività.
Il primo codice è relativo alla tipologia di merce di valore prevalente; il secondo deve essere
indicato solo nel caso in cui il valore delle merci superi il 25% del valore complessivo delle
merci coesistenti.
Nell’elenco che segue sono descritte le varie attività distinte per voce merceologica, con indiCondizioni di Assicurazione
norme che regolano l’assicurazione in generale relativamente a tutte le sezioni
COESISTENZA
DI MERCI
DI CATEGORIA
DIVERSA 72.1
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cazione per ognuna di essa, del codice identificativo e delle categorie di rischio.
La categoria di rischio, rappresentata da una lettera (A, B, C, D, E ed X ), esprime il grado
di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse
sezioni (Incendio, Furto e rapina e Responsabilità civile).
Il grado di pericolosità del rischio è decrescente a partire dalla categoria A (rischi più gravi)
fino alla categoria E (rischi meno gravi). Fa eccezione la lettera X che relativamente alla sezione Responsabilità civile esprime un grado di pericolosità più elevato della A.
In caso di presenza di un unico codice di attività sarà indicata la lettera identificativa della
relativa categoria di rischio. In caso di coesistenza di due codici attività, sul modulo di polizza sarà indicata la lettera identificativa della categoria di rischio più grave.
Qualora l’attività commerciale non rientri tra quelle previste in elenco, la descrizione del
rischio deve risultare per esteso nell’apposito allegato (Descrizione attività). In questo caso
sul modulo di polizza l’attività sarà individuata con il codice 99.
TOLLERANZA
MERCI DI
CATEGORIA
72.2 DIVERSA
Relativamente alla Sezione 1 Incendio ed elementi naturali non si tiene conto dell’eventuale esistenza di merce di categoria più grave qualora il valore di quest’ultima non superi il
25% del valore di tutte le merci coesistenti. Il predetto limite del 25% non si cumula con il
limite del 25% espressamente previsto da alcune voci descritte nell’elenco codici attività di
seguito riportato.
Nel caso di due codici attività, detta tolleranza si applica sulla categoria di rischio più grave.
Relativamente alla Sezione 2 Furto e rapina non si tiene conto dell’eventuale esistenza di
merce di categoria più grave. Resta tuttavia inteso che, relativamente a dette merci, se esistenti, in caso di sinistro la Società indennizzerà i danni liquidabili a termini di polizza con
il limite del 25% delle somme assicurate Contenuto e Merci in aumento.
Il predetto limite del 25% non si cumula con il limite del 25% espressamente previsto da
alcune voci descritte nell’elenco codici attività di seguito riportato.
Nel caso di due codici attività, detta tolleranza si applica sulla categoria di rischio più grave.
COESISTENZA
LIMITI
DI INDENNIZZO
IN PRESENZA
DI DUE CODICI
72.3 ATTIVITÀ
In presenza di due codici attività nello stesso contratto, ove ciascun codice preveda uno specifico limite di indennizzo, in caso di sinistro, la percentuale di indennizzo indicata nella
voce merceologica sarà calcolata una sola volta.
Esempio: coesistenza codici 31 e 32
31
32
Bigiotteria (con il limite di indennizzo per oggetti preziosi ed in
argento del 25% della somma contenuto - sez. furto)
Cartoleria, cartolibreria, cancelleria, articoli per ufficio e per disegno (con il limite di indennizzo
per oggetti preziosi ed in argento
del 25% della somma contenuto sez. furto)
E
C
D
D
C
D
Somma assicurata contenuto furto Euro 40.000.
In caso di sinistro il limite di indennizzo per gli oggetti preziosi ed in argento sarà pari al
25% della somma contenuto.
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Condizioni di Assicurazione
norme che regolano l’assicurazione in generale relativamente a tutte le sezioni
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Sezione 6
Tutela legale
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI,
Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela
Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B,
Tel. 045 8378901 - Fax 045 8351023, in seguito detta D.A.S.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
PARTE 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro OGGETTO DELLA
ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiu- ASSICURAZIONE 73.
diziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad
un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei
Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo
di Euro 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
Euro 10.000,00.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga
garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi
al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Condizioni di Assicurazione
sezione 6 - tutela legale
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74. GARANZIE
Sono operanti solo le garanzie espressamente richiamate sulla Scheda Partite, garanzie ed
eventi assicurati.
A) DIFESA PENALE
Con riferimento all’art. 73, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate
qualora, nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza:
• siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono
compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 76 “ESCLUSIONI”, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa.
• siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o
assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono,
a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 76 “ESCLUSIONI”, i procedimenti penali
derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Persone Assicurate:
La garanzia opera per
- le Ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e familiaricollaboratori;
- le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e familiari-collaboratori;
- le Società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
B) DIFESA PENALE E OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Con riferimento all’art. 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate
qualora, nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza:
• siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono
compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 76 “ESCLUSIONI”, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa.
• siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o
assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono,
a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 76 “ESCLUSIONI”, i procedimenti penali
derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
• a parziale deroga di quanto previsto all’art. 76 “ESCLUSIONI”, la garanzia viene estesa
nei casi in cui le Persone Assicurate debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o
Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione
amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo
pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro 1.000. A titolo esemplificativo tale garanzia
vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle
seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
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Condizioni di Assicurazione
sezione 6 - tutela legale
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- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme
analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
Persone Assicurate:
La garanzia opera per
- le Ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e familiaricollaboratori;
- le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e familiari-collaboratori;
- le Società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
Operante solo se espressamente richiamata sulla Scheda Partite, garanzie ed eventi assicurati.
CONDIZIONE
AGGIUNTIVA 75.
A) ELEVAZIONE DEL MASSIMALE A EURO 20.000,00
Con riferimento all’art. 73, il limite del massimale per sinistro viene elevato da Euro 10.000,00
ad Euro 20.000,00.
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ambientale, ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli, ove viene
svolta l’attività, indicati in polizza;
- operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore
in genere, mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.
ESCLUSIONI 76.
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano o debbano essere proESTENSIONE
TERRITORIALE
cessualmente trattati ed eseguiti:
DELLE GARANZIE 77.
- in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per le opposizioni a sanzioni
amministrative.
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia,
nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.
376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa,
dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Condizioni di Assicurazione
sezione 6 - tutela legale
INSORGENZA
DEL SINISTRO OPERATIVITÀ
DELLA
GARANZIA 78.
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PARTE 2 - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
DENUNCIA
DEL SINISTRO
E SCELTA
79. DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S. oppure alla
Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese
secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione
Generale di D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla
denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale,
l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del
Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il
Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con
il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per
caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.
GESTIONE
80. DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a)
del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la
difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 79.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con
la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi
l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S, non può addivenire direttamente con
la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale,
che comporti oneri a carico di D.A.S. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con
conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità
dell'operazione.
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
81.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la queDISACCORDO
SULLA GESTIONE stione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
DEL SINISTRO
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del
Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione
delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa,
in linea di fatto o di diritto.
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Condizioni di Assicurazione
sezione 6 - tutela legale
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Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
RECUPERO
DI SOMME 82.
VOCI MERCEOLOGICHE - CODICI ATTIVITÀ
CODICI
ATTIVITÀ
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VOCI MERCEOLOGICHE
Abbigliamento, confezioni, accessori e capi in
pelle (con il limite di indennizzo per pellicce
del 25% della somma contenuto - sez. furto),
biancheria intima, maglieria, calze; è compreso
il noleggio
Accessori, ricambi ed oggettistica per veicoli e
natanti - compresi audiovisivi, componenti,
strumenti ed apparecchiature elettroniche
Accessori, ricambi ed oggettistica per veicoli e
natanti
Acqua minerale, bibite analcoliche, birra
Alimenti da asporto (Take away)
Alimentari in genere compresi alimenti dietetici e surgelati
Animali vivi (escluso allevamento) e articoli
per animali, compresa toelettatura
Antichità ed arte (con il limite di indennizzo
per oggetti preziosi del 25% della somma contenuto - sez. furto)
Apparecchiature tecnico-scientifiche, macchinari e meccanismi di precisione (escluso cine-fotoottica)
Argenteria
Arredamento ed articoli per giardino compreso
noleggio attrezzatura
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Belle arti - articoli
Casa, bomboniere, souvenirs (con il limite di
indennizzo per oggetti pregiati, preziosi del 25%
della somma contenuto - sez. furto) articoli
Cine-foto-ottica, anche con annessi laboratori
accessori di ottica o di sviluppo e stampa di
materiale fotografico - articoli
Enologici - articoli
Idro-termo-sanitari, materiale idraulico in
genere - articoli
Infanzia - articoli
Medicali, sanitari, chirurgici e ortopedici - articoli
Pelle, comprese calzature in genere, valigie e
borse - articoli
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VOCI MERCEOLOGICHE
Plastica (escluso plastica espansa o alveolare) articoli
Religiosi (con il limite di indennizzo per oggetti pregiati e preziosi del 25% della somma contenuto - sez. furto) - articoli
Sportivi, compreso abbigliamento tecnico,
articoli per campeggio, caccia e pesca (con il
limite di indennizzo per pellicce del 25% della
somma contenuto - sez.furto). Sono ammesse
armi e munizioni per non oltre il 20% della
somma contenuto - sez. incendio - articoli
Sportivi, (compreso noleggio) abbigliamento
tecnico, articoli per campeggio, caccia e pesca
(con il limite di indennizzo per pellicce del 25%
della somma contenuto - sez.furto). Sono
ammesse armi e munizioni per non oltre il 25%
della somma contenuto - sez. incendio Relativamente alla sola attività di noleggio sono
escluse le attrezzature per sport invernali ed attività subacquee in genere articoli
Bar, pub, birreria, paninoteca e fast food anche
con attività accessoria di ballo ed intrattenimento
musicale non coesistenti con discoteche o sale da
ballo (con il limite di indennizzo per oggetti pregiati e preziosi del 20% della somma contenuto sez. furto. Sono comprese le apparecchiature elettroniche - giochi elettronici, terminali ricevitorie
per scommesse, pagamenti utenze, lotterie, con il
limite di indennizzo del 25% della somma contenuto - sez.furto)
Bar tabacchi (con il limite di indennizzo per
oggetti pregiati e preziosi del 25% della somma
contenuto - sez. furto). Sono comprese le apparecchiature elettroniche - giochi elettronici,
terminali ricevitorie per scommesse, pagamenti utenze, lotterie, con il limite di indennizzo
del 25% della somma contenuto - sez.furto)
Barche, natanti con o senza motori fuoribordo
Bazar, emporio (compresi articoli ludici/tecnologici, oggetti e complementi d’arredo vari) esclusi alimentari; (con il limite di indennizzo
per oggetti pregiati e preziosi del 25% della
somma contenuto - sez. furto)
Berretti, cappelli, ombrelli, guanti
Biancheria per la casa
Biciclette, velocipedi non a motore ed accessori, compreso noleggio
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VOCI MERCEOLOGICHE
Bigiotteria (con il limite di indennizzo per
oggetti preziosi ed in argento del 25% della
somma contenuto - sez. furto)
Cartoleria, cartolibreria, cancelleria, articoli
per ufficio e per disegno (con il limite di
indennizzo per oggetti preziosi ed in argento
del 25% della somma contenuto - sez. furto)
Cd, Dvd, cassette, videocassette, videogiochi
compreso noleggio
Chiosco - Bar, tavola calda
Chiosco - Frutta e verdura
Chiosco - Libri, riviste e giornali
Chiosco - Piante e fiori (fiori secchi ed artificiali per non oltre il 25% della somma contenuto - sez. incendio)
Colorificio comprese carta da parati
Combustibili, lubrificanti e oli in genere
(escluse stazioni di servizio)
Commercio ambulante
Copisteria, fotocopie
Cornici, specchi, vetri e cristalli (sono comprese le tele oggetto di lavorazione con il limite di
indennizzo del 25% della somma contenuto sez. furto e con il massimo indennizzo per singola tela di Euro 1.000,00)
Cremeria, gelateria, yogurteria, anche con produzione propria
Drogheria - spezie, coloniali, caffè, torrefazione
Elettricità in genere, elettrodomestici e relativa
componentistica, esclusi audiovisivi
Elettrodomestici, compresi audiovisivi, condizionatori, apparecchiature d'ufficio, personal
computer e supporti informatici compresi
componenti e loro parti, apparecchiature elettroniche compresi componenti e loro parti
Enoteca, vini, liquori
Erboristeria
Fai da te - bricolage
Farmacia (con il limite di indennizzo per stupefacenti del 25% della somma contenuto sez. furto), parafarmacia
Ferramenta, coltellerie, utensilerie, casseforti,
chiavi e serrature
Frutta e verdura
Gastronomia, rosticceria, friggitoria, latteria e
prodotti caseari
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VOCI MERCEOLOGICHE
Giocattoli (sono ammessi giocattoli in celluloide, pirici e di materie plastiche espanse o alveolari per non oltre il 25% della somma contenuto - sez. incendio)
Gioielleria
Internet point, internet caffé
Lampadari e lampade
Legno, vimini e sughero - oggetti
Libri, riviste e giornali (con il limite di indennizzo per libri di antiquariato del 25% della
somma contenuto - sez. furto)
Macchine agricole, edili ed industriali e relativi pezzi di ricambio
Macchine da cucire, bilance, affettatrici, registratori di cassa
Macelleria, polleria e salumeria compresa eventuale ristorazione
Marmo, ceramiche, porcellane, maioliche
Materassi, reti e coperte in genere
Materiali e attrezzature per l'edilizia (sono
ammessi oggetti in materia plastica espansa
con il limite del 25% della somma contenuto sez. incendio)
Medaglie, coppe, targhe e timbri (con il limite
di indennizzo per oggetti preziosi ed in argento del 25% della somma contenuto - sez. furto)
Merceria, lane, filati, pizzi, tulle e merletti
Mobili in genere, (con il limite di indennizzo
per mobili di antiquariato, tappeti e quadri del
25% della somma contenuto - sez. furto)
Moquette, tappeti, tende ed arazzi di valore
singolo non superiore ad Euro 1.000,00
Orologi non in metallo prezioso
Orologi (sono ammessi orologi in metallo prezioso con il limite di indennizzo del 25% della
somma contenuto - sez. furto)
Palestra - Scuola di ballo
Panetteria, pasticceria, pasta fresca con produzione
Panetteria, pasticceria, pasta fresca senza produzione
Parrucchiere, barbiere, estetista e solarium con
trattamenti estetici che non richiedano controllo
medico
Parrucchiere, barbiere, parrucche
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VOCI MERCEOLOGICHE
Pescherie e prodotti ittici in genere (con il limite di indennizzo per prodotti surgelati di non
oltre il 25% della somma contenuto sez.furto) compresa eventuale ristorazione
Piante e fiori (fiori secchi ed artificiali per non
oltre il 25% della somma contenuto - sez.
incendio)
Pneumatici vendita e riparazione
Pompe funebri (compresi articoli)
Prodotti per agricoltura, per giardinaggio,
sementi e mangimi
Prodotti per l’igiene personale e della casa
Profumeria con trattamenti estetici che non
richiedano controllo medico (con il limite di
indennizzo per oggetti preziosi o in argento del
20% della somma contenuto - sez. furto)
Profumeria senza trattamenti estetici (con il
limite di indennizzo per oggetti preziosi o in
argento del 25% della somma contenuto - sez.
furto)
Ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, self
service, relais chateaux (massimo 6 posti letto),
anche con attività accessoria di ballo ed intrattenimento musicale (non coesistenti con discoteche e sale da ballo)
Ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, self
service, relais chateaux (massimo 6 posti
letto), anche con attività accessoria di catering,
ballo ed intrattenimento musicale (non coesistenti con discoteche e sale da ballo).
Relativamente all’attività di catering con il
limite di risarcimento del 20% del massimale
di responsabilità civile.
Serramenti (comprese zanzariere) in plastica,
legno o metallo anche avvolgibili o blindati
Servizio mense - catering
Stabilimento balneare solo se annesso ad attività di bar, ristorante (cod.attività: 24, 25, 34,
85, 86)
Stoffe e tessuti (sono ammessi tessuti accoppiati con resine espanse, bitumati, catramati, cerati, gommati per non oltre il 25% della somma
contenuto - sez. incendio)
Strumenti musicali, compreso noleggio
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VOCI MERCEOLOGICHE
Supermercato e discount: unità di vendita al
dettaglio di prodotti soprattutto alimentari,
caratterizzata dalla prevalenza di libero servizio
da parte del consumatore (self service). Sono
esclusi oggetti pregiati e preziosi
Tabaccheria, articoli per fumatori (con il limite di indennizzo per oggetti pregiati e preziosi
del 20% della somma contenuto - sez.furto).
Sono comprese le apparecchiature elettroniche
- giochi elettronici, terminali ricevitorie per
scommesse, pagamenti utenze, lotterie, con il
limite di indennizzo del 25% della somma
contenuto - sez.furto)
Tappeti ed arazzi
Telefonia (vendita apparecchi e attivazione servizi)
Tintoria, stireria, lavanderia anche a gettoni
Trasferimento denaro, centro servizi finanziari
e di comunicazione (locutorio e servizi postali)
Veicoli in genere, ciclomotori e motoveicoli
CODICE GENERICO
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= Rischio Direzionale
= Non Assicurabile
= Vendibile solo in abbinamento
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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
FORMULA
COMMERCIO PIÙ
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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