ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA
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ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA
ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA, FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DELLA CARTA E CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI COMMERCIANTI DEL 18 MAGGIO 1931 L’Opera Nazionale Balilla si impegna: Art. 1. Di far cessare totalmente in ogni Provincia d’Italia la vendita da parte degli Economati e dei Patronati Scolastici del materiale scolastico e dei libri; Art. 2. A sciogliere gli Economati stessi, salvo quanto detto all’art. 10; Art. 3. A non accordare nessun privilegio ad enti, persone, ditte o società che praticano il commercio del materiale scolastico all’ingrosso ed al dettaglio; Art. 4. A fissare i tipi degli articoli standardizzati da fornirsi per la sola assistenza ai Patronati scolastici, previi accordi fra l’O.N.B. e le Confederazioni dell’Industria e del Commercio; Art. 5. A provvedere al fabbisogno di materiali di consumo dei singoli Patronati scolastici, per il tramite dei commercianti, sulla base dei prezzi da fissare di comune accordo fra l’O.N.B., la Confederazione generale dell’industria e la Confederazione nazionale del commercio; Art. 6. A diramare immediatamente dopo la firma del presente accordo, opportune e tassative istruzioni ai dipendenti Comitati provinciali per l’esatto e sollecito adempimento degli impegni di cui ai numeri precedenti. La Confederazione nazionale del commercio, si impegna a sua volta: Art. 7. A far applicare ai cartolai e cartolibrai su tutti indistintamente i quaderni (compresi i quaderni di musica, da disegno e per stenografia) che venderanno d’ora in avanti al pubblico (siano essi destinati agli alunni delle scuole di ogni grado, pubbliche o private, siano essi destinati a qualsiasi altro uso, eccezione fatta naturalmente per quelli che verranno forniti ai Patronati Scolastici per la loro opera di assistenza) dei “contrassegni” di valore e colore diverso, che verranno loro distribuiti in seguito al versamento del valore corrispondente, dalle Confederazioni provinciali del commercio; contrassegni, che saranno a carico dei cartolai e cartolibrari, e corrisponderanno ai seguenti tipi e destinazioni: contrassegno rosso, del valore di cent. 1, con l’indicazione di 1/5, per i quaderni fino a 5 fogli; contrassegno verde, del valore di cent. 2 con l’indicazione di 2/10, per i quaderni fino a 10 fogli; contrassegno bleu, del valore di cent. 5 con l’indicazione di 5/0, per i quaderni oltre i 16 fogli; Art. 8. A far perseguire dalle dipendenti Federazioni provinciali del commercio, con ogni possibile sanzione, gli eventuali contravventori, su denuncia del Comitato provinciale dell’Opera nazionale balilla; 1 Art. 9. A diramare, dopo la firma del presente accordo, opportune e tassative istruzioni alle dipendenti Federazioni provinciali per l’immediata ed esatta applicazione dell’accordo stesso e per l’osservanza scrupolosa degli obblighi verso l’O.N.B.; Art. 10. A promuovere, attraverso l’utilizzazione dei mezzi disponibili localmente, la vendita di materiale scolastico in tutti i Comuni ove, in seguito all’abolizione degli Economati scolastici, non vi fossero commercianti del genere; Art. 11. Nessun onere deriverà all’Opera nazionale balilla, per le spese (carta, stampa, ingommatura, etc.) dei contrassegni di cui all’art. 7; Art. 12. Gli accordi di qualsiasi specie e natura attualmente in vigore fra i Comitati provinciali dell’O.N.B. e la Federazioni provinciali del commercio, saranno considerati nulli e decaduti ad ogni effetto e ragione all’atto dell’andata in vigore, a tutti gli effetti, dopo 7 giorni dalla data in cui le Federazioni provinciali del commercio riceveranno il rispettivo fabbisogno di contrassegni. 2