ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA

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ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA
ACCORDO NAZIONALE TRA OPERA NAZIONALE BALILLA,
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI
DELLA CARTA E CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
DEI COMMERCIANTI DEL 18 MAGGIO 1931
L’Opera Nazionale Balilla si impegna:
Art. 1.
Di far cessare totalmente in ogni Provincia d’Italia la vendita da parte degli Economati e
dei Patronati Scolastici del materiale scolastico e dei libri;
Art. 2.
A sciogliere gli Economati stessi, salvo quanto detto all’art. 10;
Art. 3.
A non accordare nessun privilegio ad enti, persone, ditte o società che praticano il
commercio del materiale scolastico all’ingrosso ed al dettaglio;
Art. 4.
A fissare i tipi degli articoli standardizzati da fornirsi per la sola assistenza ai Patronati
scolastici, previi accordi fra l’O.N.B. e le Confederazioni dell’Industria e del Commercio;
Art. 5.
A provvedere al fabbisogno di materiali di consumo dei singoli Patronati scolastici, per il
tramite dei commercianti, sulla base dei prezzi da fissare di comune accordo fra l’O.N.B.,
la Confederazione generale dell’industria e la Confederazione nazionale del commercio;
Art. 6.
A diramare immediatamente dopo la firma del presente accordo, opportune e tassative
istruzioni ai dipendenti Comitati provinciali per l’esatto e sollecito adempimento degli
impegni di cui ai numeri precedenti.
La Confederazione nazionale del commercio, si impegna a sua volta:
Art. 7.
A far applicare ai cartolai e cartolibrai su tutti indistintamente i quaderni (compresi i
quaderni di musica, da disegno e per stenografia) che venderanno d’ora in avanti al
pubblico (siano essi destinati agli alunni delle scuole di ogni grado, pubbliche o private,
siano essi destinati a qualsiasi altro uso, eccezione fatta naturalmente per quelli che
verranno forniti ai Patronati Scolastici per la loro opera di assistenza) dei “contrassegni”
di valore e colore diverso, che verranno loro distribuiti in seguito al versamento del
valore corrispondente, dalle Confederazioni provinciali del commercio; contrassegni, che
saranno a carico dei cartolai e cartolibrari, e corrisponderanno ai seguenti tipi e
destinazioni: contrassegno rosso, del valore di cent. 1, con l’indicazione di 1/5, per i
quaderni fino a 5 fogli; contrassegno verde, del valore di cent. 2 con l’indicazione di
2/10, per i quaderni fino a 10 fogli; contrassegno bleu, del valore di cent. 5 con
l’indicazione di 5/0, per i quaderni oltre i 16 fogli;
Art. 8.
A far perseguire dalle dipendenti Federazioni provinciali del commercio, con ogni
possibile sanzione, gli eventuali contravventori, su denuncia del Comitato provinciale
dell’Opera nazionale balilla;
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Art. 9.
A diramare, dopo la firma del presente accordo, opportune e tassative istruzioni alle
dipendenti Federazioni provinciali per l’immediata ed esatta applicazione dell’accordo
stesso e per l’osservanza scrupolosa degli obblighi verso l’O.N.B.;
Art. 10.
A promuovere, attraverso l’utilizzazione dei mezzi disponibili localmente, la vendita di
materiale scolastico in tutti i Comuni ove, in seguito all’abolizione degli Economati
scolastici, non vi fossero commercianti del genere;
Art. 11.
Nessun onere deriverà all’Opera nazionale balilla, per le spese (carta, stampa,
ingommatura, etc.) dei contrassegni di cui all’art. 7;
Art. 12.
Gli accordi di qualsiasi specie e natura attualmente in vigore fra i Comitati provinciali
dell’O.N.B. e la Federazioni provinciali del commercio, saranno considerati nulli e
decaduti ad ogni effetto e ragione all’atto dell’andata in vigore, a tutti gli effetti, dopo 7
giorni dalla data in cui le Federazioni provinciali del commercio riceveranno il rispettivo
fabbisogno di contrassegni.
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