Sentenza articolo 28 Atitech

Transcript

Sentenza articolo 28 Atitech
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
N. 23290/2015
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa CARMEN LOMBARDI
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 3.12.2015 e viste le note autorizzate
depositate nel termine concesso del 10/15.12.2015
OSSERVA
1.- Il Sindacato istante espone che in data 4.8.2015 veniva siglato presso la
Atitech spa un accordo aziendale di II livello tra la parte datoriale e le OOSS Trasporti
avente ad oggetto l'orario multi periodale, la flessibilità e il premio di produzione; detto
accordo non veniva sottoscritto dalla ricorrente, che non ne condivideva il contenuto; i
lavoratori Atitech si attivavano quindi per indire un referendum vincolante relativo allo
stesso, la cui richiesta veniva comunicata in data 8.8.2015 dalla ricorrente all'Unione
Industriali di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale del
28.6.2011, nonché all'azienda e alle altre Associazioni; tuttavia, la Atitech comunicava
in data 17.9.2015 di non accogliere la richiesta in quanto essa avrebbe dovuto essere
avanzata entro dieci giorni dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 5
dell'Accordo interconfederale del 28.6.2011; ciò nonostante, la procedura referendaria
veniva regolarmente svolta nelle date del 24, 25 e 26 settembre, con netto esito di
riapertura del tavolo di confronto; per contro, l'azienda, nonostante la diffida
dell'Associazione ricorrente, aveva continuato ad applicare l'accordo.
Denuncia, quindi, come antisindacale il comportamento della società in quanto
irrispettosa del risultato referendario, e chiede ordinarsi l'immediata sospensione
dell'efficacia dell'accordo aziendale del 4.8.2015.
La società di è difesa ricordando, in punto di fatto, che l'accordo aziendale prevedeva
anche una serie di benefici economici da erogare ai lavoratori, e deducendo che, anche a
voler ammettere che il referendum fosse valido e quindi l'accordo aziendale non fosse
stato accettato dai lavoratori, l'effetto concreto era soltanto la mancata acquisizione di
efficacia generalizzata dell'accordo de quo nei confronti di tutti i dipendenti, essendo
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
respingimento dell'accordo di II livello; a seguito di tanto, veniva invano sollecitata la
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
mancata la finale approvazione degli stessi, e la sua degradazione a normale contratto
collettivo di diritto comune, come tale applicabile solo rispetto ai sindacati stipulanti e
in relazione ai lavoratori iscritti agli stessi, in applicazione del Testo Unico sulla
Rappresentanza fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 10.1.2014, che
recepisce l'Accordo interconfederale del 28.6.2011.
In ogni caso, il Sindacato era carente di interesse ad agire, in quanto l'applicazione
dell'accordo nei confronti dei lavoratori poteva essere denunciata soltanto dai singoli
lavoratori se ed in quanto lesivo dei loro diritti, e ciò anche se a dolersi fossero i
lavoratori che avevano respinto l'accordo; né era stato leso un bene collettivo, dal
momento che il referendum non era stato richiesto dall'associazione sindacale.
Inoltre, l'accordo si limitava a dare attuazione concreta ad accordi precedenti, sicché il
comportamento dell'azienda nella determinazione dei turni e dell'orario di lavoro era
comunque legittimo in quanto conforme alle previsioni del CCNL e alle norme di legge.
In particolare, l'accordo aziendale del 29.7.2015, sottoscritto anche dalla ricorrente,
richiamava espressamente l'art. 10 del CCNL che stabiliva che Atitech era pienamente
legittimata a stabilire autonomamente l'orario di lavoro c.d. flessibile in base alle
esigenze produttive e previo il mero confronto con le OOSS, senza obbligo di
conseguire un accordo; ciò nonostante, la società aveva comunque coinvolto nelle
decisioni le strutture sindacali: l'unico contenuto innovativo dell'accordo dell'agosto
2015 consisteva, in realtà, nell'introduzione a carico dell'azienda dell'obbligo di erogare
provvidenze economiche a fronte dell'esercizio della facoltà di strutturare un orario
elastico.
In via gradata, ha eccepito la tardività della richiesta di consultazione.
Nelle note difensive autorizzate, l'Associazione ricorrente ha confermato la propria
legittimazione a far valere condotte lesive di qualsiasi prerogativa sindacale; ha poi
dedotto l'inapplicabilità dell'accordo a tutti i lavoratori della società, anche non votanti,
avendo le Associazioni firmatarie perso la propria legittimazione a seguito della
richiesta di referendum.
La società ha per contro rilevato che alcuna prerogativa sindacale è stata lesa, essendo
attualmente in corso il confronto richiesto.
2.- Nei limiti della sommaria cognizione consentita in questa fase, il ricorso
appare fondato e va accolto.
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso appariva infondato.
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
Non si condivide, in primo luogo, l'obiezione sulla insussistenza di antisindacalità nella
condotta aziendale consistente nella applicazione di un accordo bocciato dalla
consultazione dei lavoratori.
Il comportamento denunciato, infatti, appare irrispettoso delle prerogative sindacali
accordate dal T.U. sulla rappresentanza del 10.1.2014 consistenti nella facoltà delle
Associazioni sindacali di esprimere il dissenso all'accordo aziendale negando la propria
sottoscrizione e rimettendo, in tal modo, anche ai lavoratori la possibilità di respingere
l'intesa raggiunta con l'adesione delle sole RSA titolari della maggioranza delle deleghe
conferite nell'anno precedente la stipulazione.
Non è decisivo, quindi, il fatto che il referendum sia richiesto dai lavoratori (e non
dall'Organizzazione sindacale), poiché tale facoltà alternativa in capo ai lavoratori e ai
sindacati si inquadra pur sempre nell'ambito di una vicenda volta alla tutela
dell'interesse collettivo.
Logico corollario è che l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dell'accordo
aziendale non sottoscritto e respinto dalla consultazione dei lavoratori integra
indubbiamente una lesione delle prerogative sindacali dell'Associazione non firmataria,
che vengono di fatto, in tal modo, poste nel nulla; parimenti, non vi è dubbio sulla
idoneità della condotta denunciata a ledere il prestigio collettivo dell'interesse dei
lavoratori, atteso che la stessa svuota praticamente di qualsiasi significato il ruolo e
l'azione del sindacato in questione.
3.- Nemmeno si condivide la lettura delle disposizioni contenute nell'Accordo
interconfederale del 28.6.2011 e nel T.U. del 10.1.2014 prospettata dalla resistente.
secondo cui i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori
dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica
eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa,
condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati
da un accordo sindacale separato (Cass. civ., sez. lav., 18-04-2012, n. 6044); ciò in
quanto la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la
inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare - secondo la Corte - la efficacia
soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i
lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti
(Cass. civ., sez. lav., 28-05-2004, n. 10353)
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
In linea generale, nella materia de qua, può dirsi consolidato il principio della S.C.
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
L'Accordo interconfederale del 2011, quindi, come trasfuso nel T.U. sulla
rappresentanza, è intervenuto per regolamentare compiutamente, anche nei suoi limiti,
la vincolatività erga omnes di tali contratti, che è sancita testualmente qualora essi siano
sorretti dalla adesione della "maggioranza dei componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute on il presente
Accordo", mentre nel caso in cui i contratti collettivi aziendali siano stati "approvati
dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni
sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della
maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori
dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione...", la loro
definitiva approvazione può essere rimessa alla volontà dei lavoratori: la richiesta di
referendum può essere proposta da "almeno una organizzazione sindacale espressione
di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo" - a prescindere,
sembra, dal fatto che abbia o meno sottoscritto il contratto collettivo aziendale - "o
almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa".
Sulla base del dato testuale, quindi, vi è una chiara scissione tra il momento della
sottoscrizione dell'accordo aziendale e quello della successiva richiesta di referendum
da parte dei lavoratori, necessario per la definitiva approvazione: in particolare, non vi è
alcuna correlazione tra l'avere o meno sottoscritto l'accordo aziendale - o l'appartenere i
lavoratori ad Associazioni firmatarie - e la facoltà di richiedere la consultazione dei
lavoratori.
Ciò esclude, a parere del Tribunale, che possa permanere il vincolo della sottoscrizione
lavoratori, e in capo ai lavoratori che siano ad esse iscritti: esclude, in altre parole, che
l'Accordo aziendale possa degradare a mero contratto collettivo di diritto comune
vincolante esclusivamente per le parti stipulanti e i lavoratori ad esse iscritti.
Appare, piuttosto, che la procedura di consultazione sia idonea a porre nel nulla
l'Accordo "claudicante" così raggiunto, ponendosi il momento finale dell'approvazione
dei lavoratori - laddove il voto venga richiesto - come requisito di efficacia dello stesso.
4.- Quanto alla dedotta tardività della richiesta di referendum, è appena il caso di
rilevare che la norma pattizia contenuta nell'Accordo interconfederale non indica affatto
quale destinatario della richiesta il datore di lavoro: piuttosto, da tale previsione emerge
che la richiesta dei lavoratori (o della singola organizzazione sindacale) deve dirigersi
alle rappresentanze sindacali aziendali, le quali, a loro volta, devono"promuovere" il
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
in capo alle Associazioni già firmatarie dell'accordo, che venga poi respinto dai
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
voto dei lavoratori; rispetto a quest'ultima attività - ossia alla concreta attuazione del
referendum, che stavolta coinvolge il datore di lavoro - non sono, invece, previsti
termini.
Sotto tale profilo, la richiesta alle RSA - formulata il giorno successivo all'Accordo: cfr.
doc. in prod. ric. - è ampiamente tempestiva.
5.- Invano la società richiama il disposto dell'art. 10 del CCNL, nella parte in cui
stabilisce che "L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione", per sostenere che, in ogni
caso, l'Accordo aziendale per cui è causa non introdurrebbe alcunché di nuovo, eccetto
gli incentivi economici, atteso che, a suo dire, il datore di lavoro avrebbe il potere di
stabilire unilateralmente la flessibilità dell'orario di lavoro, modulata sulle esigenze
produttive, e prevedere quindi un orario multiperiodale.
Sul punto, il Tribunale non ritiene di dover prendere posizione sulla lettura dell'art. 10,
lett. B), del CCNL (in prod. res.), e in particolare sulla questione del se la contrattazione
nazionale abbia rimesso ad appositi accordi aziendali la determinazione concreta delle
articolazioni flessibili in regime di orario multiperiodale, ovvero abbia previsto una fase
di mera consultazione, come sembrerebbe previsto dalla lettera della norma pattizia (si
legge, infatti, nel corpo del citato art. 10 che "saranno posti in essere, previo confronto
con le OO.SS. firmatarie a livello aziendale ..." gli "interventi necessari a rendere
correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata
nel presente ccnl").
Ciò a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie, la stessa azienda
convenuta aveva cercato di tradurre l'esito del confronto in accordo integrativo di
Già nel precedente accordo aziendale del 29.7.2015 (sottoscritto da tutte le
Associazioni: doc. 1 in prod. res.), al punto 5., si leggeva infatti che "...le Parti si
impegnano a dare applicazione ... alle previsioni contenute nell'art. 10 - Orario di
Lavoro, della Parte Specifica Vettori, nell'ambito di un accordo integrativo aziendale.
Nell'ambito del medesimo accordo di secondo livello le Parti concorderanno un sistema
di premialità legato ai risultati aziendali ed agli obiettivi di grounding previsti".
Quello che merita, piuttosto, di essere rimarcato è che ancora alla data del 29.7.2015 le
parti rinviavano ad un successivo accordo l'attuazione delle previsioni astratte dell'art.
10 del CCNL: sicché è escluso che l'intesa del 29.7.2015 possa essere invocato
dall'azienda quale fonte del proprio diritto.
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
secondo livello per la previsione delle forme di flessibilità oraria.
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
Soltanto nell'Accordo del 4.8.2015, per la prima volta, vengono indicati i nuovi turni di
lavoro in applicazione della flessibilità, ed anch'esso viene definito dalle parti firmatarie
come "applicativo dell'art. 10 del CCNL (orario di lavoro)".
6.- Dalle considerazioni appena esposte emerge che la previsione di forme di
orario flessibile in regime multiperiodale doveva formare oggetto, per previsione
esplicita del CCNL, quanto meno di consultazione con le rappresentanze sindacali,
soltanto all'esito delle quali l'azienda avrebbe potuto determinare le concrete modalità
organizzative dell'lavoro.
Nel caso di specie, la consultazione ha assunto le forme dell'accordo collettivo
aziendale, che non ha però raggiunto l'esito sperato in quanto l'accordo finale è stato
bocciato dalla volontà dei lavoratori.
A questo punto, anche a voler ritenere che la fase obbligatoria di consultazione
sindacale fosse stata ritualmente svolta, resta da esaminare, dal punto di vista della
paventata antisindacalità, la condotta dell'azienda che ha dato comunque applicazione
all'accordo.
Sul punto, il Tribunale ritiene che l'antisindacalità sia palese.
A tali fini non si intende in alcun modo, come si è già premesso, porre in discussione le
prerogative datoriali sull'adozione di atti di gestione e organizzazione dei rapporti di
lavoro.
Ed infatti, è pacifico che non vi è stato alcun atto datoriale organizzativo che abbia
autonomamente regolato l'orario di lavoro flessibile.
Quello che invece rileva in questa sede, ai fini del provvedimento richiesto, è l'indubbia
generalizzata ed a tutti rapporti di lavoro, un accordo aziendale mancante della
sottoscrizione dell'Associazione ricorrente e respinto dal referendum dei lavoratori - a
ledere il prestigio dell'Associazione sindacale ricorrente, che, non avendo sottoscritto
l'accordo, avendo promosso il referendum richiesto dai lavoratori ed avendo
rappresentato all'azienda l'esito quasi unanime dello stesso nel senso della bocciatura
dell'accordo, ha visto completamente ignorato il proprio ruolo, derivandone di
conseguenza un palese e consistente danno all'immagine dell'organizzazione sindacale
dissenziente.
Tanto basta a ritenere antisindacale la condotta, indipendentemente dal diverso - e in
questa sede irrilevante - profilo della legittimità della condotta datoriale nei rapporti
privati con i singoli lavoratori.
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
idoneità del comportamento denunciato - consistente nell'applicare, in maniera
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015
RG n. 23290/2015
Il ricorso va quindi accolto, con ordine alla società resistente di sospendere
immediatamente l'applicazione dell'Accordo sindacale aziendale del 4.8.2015 e obbligo
di affissione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali per la durata di giorni
trenta dalla comunicazione dello stesso.
7.- Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, si pongono a carico della
società convenuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara antisindacale la condotta della società resistente e, per l'effetto, ordina
alla stessa di sospendere immediatamente l'applicazione dell'Accordo sindacale
aziendale del 4.8.2015;
2) ordina altresì all'azienda resistente di affiggere il presente provvedimento nelle
bacheche aziendali per la durata di giorni trenta dalla comunicazione dello stesso;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di questa fase
liquidandole in € 2.115,00, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge, con
attribuzione.
4) Si comunichi.
Napoli 24/12/2015
IL GIUDICE
Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f
(dott.ssa Carmen Lombardi)