SLAI Cobas Videotime-MEDIASET-sentenza

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SLAI Cobas Videotime-MEDIASET-sentenza
Rassegna Stampa
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SLAI Cobas Videotime/MEDIASET: Importante
sentenza della CASSAZIONE sulla
rappresentanza sindacale
Avv.M.Rizzoglio studio legale Rizzoglio Milano
Tutela antisindacale e requisiti per proporre l'azione
ex art. 28 Legge 300/1970
La Corte di Cassazione, sulla base di un ricorso proposto dallo SLAI Cobas
contro Videotime S.p.a. (società del gruppo Mediaset S.p.a.), ha risolto
l'annosa questione in ordine ai requisiti per proporre il ricorso ex art. 28 per la
repressione della condotta antisindacale. Sulla base di una errata
interpretazione di un'altra sentenza della stessa Corte (sentenza n. 212/2008),
che aveva ritenuto di valorizzare la sottoscrizione di un contratto collettivo
nazionale da parte del sindacato ricorrente (in quel caso carente del requisito
organizzativo e strutturale di carattere nazionale), ai fini del riconoscimento del
concetto di - organizzazione sindacale nazionale - richiesto per la proposizione
del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Sulla base di quell'interpretazione (a nostro giudizio errata) alcuni giudici di
merito tra cui il Tribunale di Milano e la Corte di Appello di Milano,
esclusivamente nella sentenza cassata, avevano ritenuto di considerare
essenziale, per la proposizione dell'azione, la sottoscrizione di un contratto
collettivo nazionale da parte dell?organizzazione sindacale ricorrente. In pratica
si riconosceva la possibilità di utilizzare tale strumento esclusivamente a quei
sindacati che avessero soddisfatto detto requisito, "implicante il consenso
della controparte datoriale".
Tale soluzione era palesemente in contrasto con la ratio della norma,
evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 1974 e
introduceva un elemento di confusione tra i requisiti stabiliti dall'art. 19 Legge
300/1970 e quelli previsti dall?art. 28 della stessa legge. Con la decisione di
cui in commento è stato quindi formulato il seguente principio di diritto: "ai fini
della legittimazione attiva a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 della
legge 300/1970, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi
associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello
nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del
territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione abbia anche
comportato la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali".
Tale soluzione, quindi, consente, correttamente, anche alle organizzazioni
sindacali "dissenzienti" di utilizzare lo strumento processuale introdotto dall'art.
28 Statuto dei Lavoratori, auspicando implicitamente lo sviluppo del pluralismo
sindacale, garantito anche dalla Carta Costituzionale.