INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI
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INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI
38 °A La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano NN O l’amministratore informazioni pratiche per condomini e inquilini Spediz. abbonamento postale70% - Milano La Torre Garibaldi - Milano ANACI Anno xxxviII - n. 6 - Giugno 2013 - 3 Euro Precisione millimetrica di fermata della cabina al piano. Puoi averla sul tuo ascensore sostituendo il vecchio quadro di manovra e la parte elettrica. 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Dipenderà senz’altro dal tipo di condominio in cui ciascuno di noi e soprattutto dal rapporto umano e fiduciario che nel tempo si è creato tra condomini ed amministratore. Le attribuzioni che la nuova normativa ci ha caricato sulle spalle –ope legis – erano già pressoché logiche ed attuate nel rapporto professionale all’interno del condominio da tutti gli amministratori professionisti e professionali quali sono quelli che in quarant’anni si sono formati alla scuola Anaci, con i corsi, i convegni, gli aggiornamenti che il Centro Studi ha sempre impartito. Viene quasi da sorridere nel leggere i primi cinque punti del citato nuovo 1130: 1) Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto... 2) Disciplinare l’uso delle parti comuni… 3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti... 4) Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni. 5) Eseguire gli adempimenti fiscali. Scagli la pietra quale è l’associato Anaci che non abbia adempiuto e non adempia a questi cinque “comandamenti” che sono la sostanza della professionalità dell’amministratore. La novità grossa è “ la tenuta del registro di anagrafe condominiale” che –vecchia normativa imperante – chiamavano semplicemente “ elenco dei comproprietari”. Ora la normativa in fieri ha caratterizzato in modo molto chiaro, diremmo quasi fiscale, tale obbligo dei condomini di dire all’amministratore esattamente e compiutamente l’esatta intestazione dell’unità immobiliare: e non solo una serie di dati che molti comproprietari faranno fatica ad indentificare e che metteranno noi amministratori in seria difficoltà. Si prenda, per esempio, al comma sesto là ove è detto “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”. Qui veramente le numerose risposte che stiamo ricevendo glissano su tale punto. Ché l’ottanta per cento dei nostri concittadini viva in realtà sociali sicure non vi è dubbio. Ma che i nostri concittadini sappiano “ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” è veramente una follia legislativa, che il legislatore avrebbe fatto bene ed anzi farebbe bene a chiarire. Poiché moltissimi non risponderanno per ignoranza, disinteresse, o prosopopea, l’amministratore 5 Editoriale dopo la diffida sollecito entro i trenta giorni intaseremo il Catasto nel richiedere tali dati. Gli uffici pubblici (Tribunale, Registro, Imposte, lo stesso Catasto) sono già intasati di pratiche che – esperienza docet – spesso si prolungano per anni. Intaseremo il Catasto che, al momento, almeno in Milano è splendido. Al comma sette il registro di nomina e revoca dell’amministratore è un illogico pleonasma. Nel verbale di assemblea (che viene trascritto appunto nel libro verbali) sono già annotati nomina e revoca. A che pro un’altro registro? Barzelletta (ci si scusi l’espressione) la dizione “nel registro di verbale dell’assemblee sono altresì annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese da condomini che ne hanno fatto richiesta” evidentemente il legislatore vive sulla Luna: poiché tutti i dati e le notizie chieste fanno parte del più semplice verbale di assemblea che da quaranta anni 6 ANACI insegna a redigere. Pure le obbligazioni dei successivi comma (conservare la documentazione, fornire al condomino che ne faccia richiesta, attestazione relativa allo stato di pagamenti degli oneri condominiali, redigere il rendiconto e convocare l’assemblea) sono assolutamente pleonastici: ché dal 1942 anno della precedente normativa tali incombenze sono sempre state d’obbligo. Anche il 1130 bis, articolo lungo all’inverosimile, praticamente nulla innova su quanto il rendiconto tradizionale ha sempre rammostrato. Unica novità: il riepilogo finanziario (che però è sempre esistito) tra entrate e uscite; l’ufficialità della nomina del Consiglio di Condominio (prima prerogativa del regolamento) e l’eventuale nomina di un “revisore” che verifichi la contabilità del condominio. Staremo a vedere, ma talvolta e stavolta per alcuni versi... un bel tacere non fu mai scritto! l’amministratore Dario Guazzoni S. Faita A. Campagnoli GLI SPECIALISTI DELLA LINEA VITA CHIAMA SUBITO 025470010 - SOPRALLUOGHI GRATUITI - PROGETTAZIONE DI OGNI SINGOLO SISTEMA - INSTALLAZIONE IN 7 GIORNI DALL’ACCETTAZIONE - QUOTAZIONI PIÙ BASSE DI QUELLE PROPOSTE DAI CONDOMINI - CERTIFICAZIONE E COLLAUDO COMPRESI NEL COSTO METTICI ALLA PROVA Sicurcond Srl - Tel. +39 02 5470010 - +39 02 5475474 - Fax +39 02 51657401 - Email: [email protected] Anaci: Consiglio Provinciale di Milano Presidente: Caruso Leonardo Vice Presidente Vicario: Cerrini Carlo Vice Presidente: Moritz Carlo Segretario: Frisenna Paolo Tesoriere: Donzelli Luigi Consulenze in sede legali: lunedì 14,30 - 16,00 Avv. Luca Saccomani solo su appuntamento mercoledì 14,30 - 16,00 Avv. Marina Figini solo su appuntamento venerdì 17,00 - 18,30 Avv. Eugenio Antonio Correale Avv. Ermes Gallone Consiglieri Provinciali Appezzato Juri Balsamo Angelo Bandiera Francesco Bandiera Umberto Bianchini Massimiliano Buonavitacola Giorgio Calvio Gianfranco Caruso Giuseppe De’ Angelis Zucca Anna Didoni Fabio Donzelli Luigi Falduto Laura Grillo Carmelo Organigramma Nazionale Presidente: Pietro Membri (Milano) Segretario: Andrea Finizio (Roma) Tesoriere: Giuseppe Merello (Genova) Organigramma Regione Lombardia Presidente: Claudio Bianchini (MI) Vice Presidente: Agostino Lombardi (VA) Segretario: Monica Rusconi (SO) Tesoriere: Francesca Salvetti (BS) 8 ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Guazzoni Dario La Rosa Angelo Lionetti Giuseppe Pasi Mauro Pasi Paolo Pozzi Fabrizio Ronchi Silvia Sandrini Fabio Sozzi Alfredo Vanzini Maurizio Zappella Luca Zoccoli Bruno del lavoro: venerdì 17,00 - 18,30 Dott. Vincenzo Di Domenico fiscale: lunedì 14,30 - 16,00 Dott. Carmen Rovere solo su appuntamento venerdì 17,00 - 18,30 Dott. Luigi Donzelli Per appuntamenti in sede prenotarsi al numero telefonico 02 58322122 La rivista della Sezione Provinciale di Milano della Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) 11 numeri 30 euro Per l’abbonamento telefonare a: ANACI MILANO 02 58322122 - R.A. oppure faxare allo 02 58322100 o inviare una mail a: [email protected] l’amministratore Osservatorio del diritto TETTO CONDOMINIALE e USO del SINGOLO CONDOMINO Marina Figini Dopo avere illustrato e commentato, nello scorso numero della Rivista, tre recenti decisioni della Cassazione in materia di sopraelevazione e di aspetto architettonico, affrontiamo qui l’argomento dell’uso del tetto condominale da parte del singolo condomino, illustrando e commentando significative decisioni emesse dalla Cassazione tra il passato anno 2012 e quello in corso. Le sentenze di Cassazione n. 14109 e 14107 del 3 agosto 2012 Con queste due sentenze, rese nello stesso giorno dalla Sezione 2° presieduta dal dr. Triola, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la sua significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene”. In particolare, la fattispecie che aveva dato origine al contenzioso era, per la sentenza n. 14109, una parziale demolizione del tetto condominiale, con taglio delle travi di sostegno e installazione di una ringhiera per realizzare un terrazzino di pertinenza dell’alloggio del condomino. La Suprema Corte ha ritenuto che la realizzazione di piccole terrazze, che sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di copertura dell’edificio, è da ritenersi compatibile con il rispetto della destinazione del bene. Non è infatti funzionalmente alterata, secondo la Suprema Corte, la destinazione del tetto se alla falda si sostituisce un’opera di isolamento e coibentazione inserita nel piano di calpestio. Quanto poi alla domanda se la materiale soppressione di una porzione limitata della falda sia, di per sé, alterazione della destinazione della cosa, la Suprema Corte dà risposta negativa, perchè per destinazione della cosa si intende la complessiva destinazione di essa, che deve essere salva in relazione alla funzione l’amministratore del bene e non alla sua immodificabile consistenza materiale. Dunque, qualora i tagli al tetto diano luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione e alla destinazione della modifica stessa, può dirsi che rientrino nell’ambito delle opere consentite al singolo condomino. A tali conclusioni la Suprema Corte è giunta ripercorrendo, e ripensando, la propria consolidata giurisprudenza, che qui di seguito si ricorda, in materia sia di uso del tetto condominiale sia di uso della cosa comune in genere da parte del singolo condomino. Uso del tetto condominiale. Secondo un orientamento della Suprema Corte (Cass. 3199/83; 4466/97; 1737/05) la trasformazione in terrazzo del tetto di copertura di un edificio condominiale ad opera del condomino proprietario del piano adiacente e non sottostante e l’annessione del terrazzo alla sua proprietà esclusiva, mediante creazione di un accesso diretto per uso a lui solo riservato, è illegittima, in quanto tale attività, oltre a non 9 Osservatorio del diritto essere riconducibile all’esercizio del diritto di sopraelevazione attribuito al proprietario dell’ultimo piano dell’ edificio condominiale, realizza, per un verso, alterazione unilaterale della funzione e destinazione di mera copertura e protezione delle sottostanti strutture propria del tetto preesistente, e per altro verso, comporta appropriazione di cosa comune, che integra violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento (secondo la sua natura) spettanti agli altri condomini in ordine a parte comune dell’ edificio (v. anche 4579/81; 3369/91 e 8777/94). E’ stato pertanto ritenuto che l’eliminazione del tetto dell’edificio, trasformato anche solo parzialmente dal proprietario dell’ultimo piano in terrazzo ad uso esclusivo, è illegittima perchè altera la originaria destinazione della cosa comune e impedisce agli altri condomini di po- terla utilizzare per quella finalità (Cass. 24414/06). Si è aggiunto che è illegittima la trasformazione, perchè la cosa comune viene sottratta all’utilizzazione da parte degli altri condomini, ed è mutato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, avuto riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (Cass. 972/06; Cass. 5753/07). Mentre, nel caso di aperture di abbaini/finestre, il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale – per dare aria e luce alla sua proprietà, purchè le opere siano a regola d’arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, nè ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (Cass. 17099/06; 1498/98). Oggi però la stessa Cassazione ritiene, così come chiarito nelPRONTO INTERVENTO le sentenze 14107 e 14109 del 2012, che l’orientamento di cui sopra debba essere ripensato sotto più profili. E così, la Cassazione ricorda proprie decisioni in materia di muro comune perimetrale in forza delle quali l’ampliamento o l’apertura di una porta o finestra, da parte di un condomino, o la trasformazione di una finestra, che prospetta il cortile comune, in porta di accesso al medesimo, mediante l’abbattimento del corrispondente tratto del muro perimetrale che delimita la proprietà del singolo appartamento, non costituisce, di per sè, abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune (Cass. 703/87; 1112/88). Si è giustificata questa valutazione, osservando che tale opera non comporta per i condomini una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art. 1102 c.c., comma 1, rimanendo irrilevante la cirUSCITA IMMEDIATA ✆ 24H24 02 312 592 Coperture - Infiltrazioni - Caduta di intonaci - Tracimazioni gronde - Allagamenti Edilizia a misura di condominio Perdite condominiali – Pulizie gronde e pluviali – Manutenzione pozzetti Manutenzione coperture a falde – Opere edili e idrauliche QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEL CONDOMINO Per migliorare le nostre prestazioni e permettere all’amministratore di essere sempre a conoscenza dello stato di soddisfazione dei lavori da noi eseguiti, presso gli stabili da lui amministrati. Seguici su facebook 10 Edil Moveo - Via Principe Eugenio, 24 -20155 MILANO T. 02 312 592 – [email protected] www.moveosrl.it l’amministratore Osservatorio del diritto costanza che tale utilizzazione del muro non sia volta ad ovviare a una interclusione, ma si correli soltanto all’intento di conseguire una più comoda fruizione dell’unità immobiliare da parte del suo proprietario (Cass. 4155/94). Fermo l’obbligo di non pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, è stato sancito pertanto più volte che il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove porte o finestre o ingrandire quelle esistenti trattandosi di opere di per sè non incidenti sulla destinazione della cosa (Cass. 4996/94; 20200/05; 13874/10). E’ stata anche ritenuta legittima l’apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla proprietà esclusiva (Cass. 1554/97). Preso atto di tale riconosciuta facoltà di frantumare l’unitarietà del bene comune, muro perimetrale o tetto che sia, e sulla base della propria interpretazione del principio di uso della cosa comune (che tra poco si vedrà), con le citate sentenze n. 14109 e 14107 del 2012 la Cassazione ha ritenuto infondato il divieto di modesti tagli del tetto, a condizione che sia salvaguardata la funzione di copertura, come chiarito nel principio di diritto sopra esposto. Uso della cosa comune. Alle conclusioni di cui alle citate sentenze 14109 e 14107/2012, la Suprema Corte è giunta ripercorrendo anche, come già si è detto, la propria giurisprudenza in materia di uso della cosa comune. E’ principio consolidato della Suprema Corte che “la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. – che in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. è applicabile anche in materia di condominio negli edifici – non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari passano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto”(così Cass. sez. 2, 30/05/2003, n. 8808). l’amministratore Muovendo da questi principi, la Cassazione ha ritenuto doverosa una rilettura dell’art. 1102 c.c. che, da un lato, sia quanto più favorevole possibile allo sviluppo delle esigenze abitative e alla conseguente valorizzazione della proprietà del singolo e, dall’altro lato, sia diretto a moderare le istanze egoistiche che sono sovente alla base degli ostacoli frapposti a modifiche delle parti comuni. In una visione del regime condominiale tesa a depotenziare i poteri preclusivi dei singoli e a favorire la correttezza dei rapporti la Cassazione non ritiene coerente, nè credibile, intendere la clausola del “pari uso della cosa comune” come veicolo per giustificare impedimenti all’estrinsecarsi delle potenzialità di godimento del singolo. Pertanto, qualora non siano specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti al condomino che si oppone, come nel caso in cui sia in concreto ravvisabile che l’uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti (cfr. Cass. 17208/08 che ha escluso la legittimità dell’installazione e utilizzazione esclusiva, da parte di un condomino titolare di un esercizio commerciale, di fioriere, tavolini, sedie e di una struttura tubolare con annesso tendone) ritiene la Corte che non si possa proibire la modifica che costituisca uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di 11 Osservatorio del diritto un beneficio collettivo derivante dalla modificazione. Le pronunzie del 2013 Nel corso del presente anno la Cassazione ha reso altre pronunzie in materia di uso del tetto condominiale, giungendo a conclusioni che possono sembrare contrastanti con il principio di diritto di cui alle citate sentenze 14109 e 14107 del 2012. Con ordinanza n. 2500 del 4 febbraio 2013 la Cassazione Sez. 6° sottosezione 2°, ha ritenuto illegittima la eliminazione della copertura del tetto condominiale e la sua sostituzione con un terrazzo ad uso esclusivo del singolo condomino. La Suprema Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza per la quale, qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poichè non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; nè assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell’immobile (Cass. 5/6/2008 n. 14950). Ai fini di cui sopra la Suprema Corte ha rilevato che è del tut- 12 to ininfluente la considerazione che non sia variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perchè detta utilizzazione non è l’unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l’appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabili utilità (Cass. 5/6/2008 n. 14950). Le conclusioni della ordinanza n. 2500 del 2013 non contrastano, peraltro, con il principio di diritto sancito nelle sentenze 14107 e 14109 del 2012. E’ infatti la stessa ordinanza che, richiamandole espressamente, chiarisce che le medesime sentenze non hanno affermato l’indiscriminata possibilità di trasformazione dei tetti, ma hanno precisato che il giudizio sul punto va formulato caso per caso, in relazione alle circostanze peculiari, e si risolve in un giudizio di “fatto”, sindacabile in sede di legittimità solo avendo riguardo alla motivazione, dovendosi verificare in concreto se l’uso privato possa togliere reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini – utenti e se la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture non ne resti compromessa. Con sentenza n. 8517 dell’8 aprile 2013 la Cassazione Sezione 2° presieduta dal dr. Triola è tornata a sancire principi di diritto ad esito di una fattispecie costituita da lavori di trasformazione di parte del tetto condomil’amministratore niale e realizzazione di due balconi a pozzetto annessi alla unità abitativa del singolo condomino. Anche in questo caso la Suprema Corte ha richiamato le proprie sentenze 14107 e 14109 del 2012 affermando che è sostanzialmente ammissibile l’esecuzione di modesti tagli del tetto ove non diano luogo a modifiche significative della consistenza del bene, non potendosi proibire la modifica che costituisce un uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione. Dal momento che non risultavano essere state fatte adeguate indagini né essendo adeguata la motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione ha rinviato ad altra Sezione della Corte d’Appello giudicante che aveva emesso la sentenza impugnata, per verificare se la costruzione di balconi a pozzetto, oggetto di causa, integrasse la situazione suindicata. Conclusioni Alla luce della interpretazione giurisprudenziale offerta dalla Suprema Corte, e dei principi di diritto dalla stessa enunciati, in base ai quali -per destinazione della cosa si intende la complessiva destinazione di essa, che deve essere salva in relazione alla funzione del bene e non alla sua immodificabile consistenza materiale - la nozione di uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo e non si può vietare Osservatorio del diritto una modifica che costituisce un uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modifica, - si può concludere che: a) è consentita la trasformazione del tetto condominiale con la realizzazione, ad uso esclusivo del singolo condomino, di piccole terrazze/modesti tagli del tetto non significativi, a condizione che sia salvaguardata la funzione di copertura del tetto preesistente. La verifica della sussistenza di tali condizioni va eseguita caso per caso, e costituisce giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della omessa motivazione b) sarà illegittima, in assenza dei presupposti sopra indicati, la trasformazione del tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo, che assuma caratteristiche significative in relazione all’estensione del tetto e alla destinazione della modifica, che non salvaguardi la funzione di copertura e protezione del tetto preesistente, che imponga concreti sacrifici al condomino che si oppone f) resta impregiudicata la valutazione dell’impedimento dell’uso della cosa comune da parte degli altri condomini, rispetto alla quale si evidenziano i seguenti orientamenti della Suprema Corte: - la copertura dell’edificio sottostante non è L’AMIANTO È UN PROBLEMA PER TUTTI. LA BONIFICA È UN LAVORO PER POCHI. l’unica utilizzazione possibile del tetto non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l’appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabili utilità (Cass. 5/6/2008 n. 14950); - essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà e al contemperamento degli opposti interessi, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è IL PROBLEMA È SERIO, LA SOLUZIONE DEVE ESSERE PROFESSIONALE. MBA AMBIENTE azienda specializzata nella bonifica di amianto sia COMPATTO che FRIABILE ti segue, ovunque ce ne sia bisogno, con la professionalità dei suoi tecnici qualificati. 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A norma dell’art. 1117 ter, 1° comma “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.”. Lo stesso art. 1117 ter, 5° comma stabilisce che “Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.” Si evidenzia la differenza dei criteri per la individuazione dei divieti di realizzazione delle “innovazioni”, disciplinate dall’art. 1120 c.c. (testo riformato) e delle “modificazioni delle destinazioni d’uso”, disciplinate dall’art. 1117 ter: per le innova- 14 zioni, si richiede che non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che non ne alterino il decoro architettonico, che non rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; per le modificazioni delle destinazioni d’uso, si richiedono solo i primi due presupposti, escluso quello della inservibilità di taluna delle parti comuni all’uso o al godimento anche di un solo condomino. A norma dell’art. 1117 quater “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136”. A norma dell’art. 1122 bis che disciplina le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, “ E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea sul’amministratore perficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.” Essendo rimasto immutato, anche con la Riforma, l’art. 1139 c.c. che così dispone: “Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale” rimane e rimarrà applicabile nel condominio la disciplina di cui all’art. 1102 c.c. “Uso della cosa comune” disciplina della quale le sentenze illustrate, commentate e richiamate nel presente scritto hanno fornito costante ed aggiornata interpretazione. Contabilizziamo con ENER-G Italia • Progettazione impianti termici • • • • • Installazioneripartitoridicalore Installazionevalvoletermostatiche Riqualificazionecentraletermica Riqualificazioneenergetica Servizioletturaemanutenzione Adattiamo la soluzione giusta per le vostre esigenze ENER-G Italia Via E. 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Per fornire un esempio, una di dette lettere si apriva con una breve premessa concernente la missione perseguita dalle società scriventi (“portare la fibra ottica in tutte le abitazioni e gli uffici”, collegando le infrastrutture da esse realizzate “ai piani di ogni edificio”), e veniva piuttosto sbrigativamente al punto centrale, esponendo la necessità di esse società di accedere all’interno degli edifici amministrati onde verificare la sussistenza delle condizioni tecniche per installare la fibra ottica all’interno degli stessi e, in caso di verifica positiva, procedere direttamente alla realizzazione dell’intervento nelle parti comuni condominiali. Fornite poi sommarie informazioni circa la consistenza delle lavorazioni, e rassicurazioni circa la gratuità e la non invasività dell’intervento, 16 la lettera precisava che le società mittenti, “oltre ad avere interesse alla realizzazione dell’intervento, hanno anche il diritto ad accedere agli edifici ed alla posa della rete in fibra ottica all’interno degli stessi”, garantito dalla Legge, e segnatamente dall’art. 4 bis dell’art. 91 del Codice delle Comunicazioni (1). Quanto precede anticipando la data dell’accesso presso l’edificio da parte di altra società, incaricata di verificare le condizioni di fattibilità tecnica dell’intervento (e, in caso di verifica positiva, di effettuare contestualmente lo stesso intervento), ed invitando ad un contatto per concordare un eventuale differimento della stessa data in caso di contingente impedimento. Molti fra gli amministratori che hanno ritenuto di non presenziare alla convocazione, o di non dare comunque seguito in termini alla comunicazione citata a titolo esemplificativo, hanno nei giorni scorsi ricevuto una ulteriore missiva in argomento, proveniente però, questa volta, da uno studio legale milanese, agente in nome e per conto delle società di cui l’amministratore sopra, ed avente il contenuto di una vera e propria diffida a fissare a stretto giro una data per l’accesso allo stabile, non consentito spontaneamente in precedenza, accompagnata dalla precisazione che, in caso di diniego, il legale scrivente avrebbe proceduto alla tutela degli interessi rappresentati nelle sedi giurisdizionali più opportune, ex art. 91 comma 6 del D.Lgs. 259/2003 (2), con i connessi aggravi di spesa a carico del condominio. Ci si domanda, quindi, quale sia l’atteggiamento corretto da tenere a fronte di tali richieste, e che portata abbiano le disposizioni richiamate a sostegno delle stesse. Il D.Lgs. 1.8.2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) ha introdotto nel nostro ordinamento un complesso di disposizioni che riguardano, fra l’altro e per quanto qui d’interesse, le “attività di comunicazione elettronica ad uso privato” (art. 2, rubricato “Campo di applicazione”, lett. b). Per l’inquadramento della materia, è di particolare rilevanza il principio generale posto al secondo comma dell’art. 3 del Osservatorio del diritto Codice delle Comunicazioni, nei seguenti termini: “La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice”. Pure d’interesse è lo scopo dichiarato (fra gli “Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica”, cui è dedicato l’art. 4 del Codice delle Comunicazioni) di dettare una disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica volta – fra l’altro – a “garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private” (art. 4, comma 3, lett. b), ed a “promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale” (art. 4, comma 3, lett. e). La rilevanza pubblicistica attribuita dal Legislatore alle reti di comunicazione elettronica è chiaramente sancita dall’art. 90 del Codice delle Comunicazioni (rubricato “Pubblica utilità – Espropriazione”), per il quale: “1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”. Per intendere appieno la portata della norma ora riportata, e la sua rilevanza nell’ambito dell’indagine in corso, occorre un chiarimento terminologico, attinente il significato che il Codice delle Comunicazioni attribuisce all’espressione “rete pubblica di comunicazioni”: tale è “una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili l’amministratore al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti” (art. 1, dedicato alle “Definizioni”, comma 1, lett. aa). Chiarito, dunque, che per il Codice delle Comunicazioni la rete pubblica di comunicazioni è una rete destinata a fornire servizi alla collettività, ossia alla generalità dei cittadini, e che essa, per tale ragione, presenta carattere di pubblica utilità, può valutarsi appieno il disposto dell’art. 91 del medesimo Codice, rubricato “Limitazioni legali della proprietà”, e citato nel contesto delle missive di cui si è sopra dato conto: “1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2 (3), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio 17 Osservatorio del diritto caso in cui non sia prestata la collaborazione necessaria (e, a questo punto, dovuta): “L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture”. Fiera di Milano Rho nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”. Di particolare interesse è poi il comma 4 bis dell’articolo in considerazione (art. 91 del Codice delle Comunicazioni), di recentissima introduzione (4). Esso prevede infatti che “L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di 18 edifici non abitati e di nuova costruzione”. L’ampiezza del diritto di accesso alle parti comuni del condominio riconosciuta al soggetto che stia curando lo sviluppo della fibra ottica è appena mitigata dall’obbligo posto a suo carico di “ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori” e di accollarsi “gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati” (art. cit., comma 5); d’altra parte, nei casi previsti nel medesimo articolo in commento, “al proprietario non è dovuta alcuna indennità”. L’ultimo – ma non per importanza – comma dell’art. 91 del Codice delle Comunicazioni fornisce sostegno alla già avvertita minaccia di azione nel l’amministratore Pare piuttosto agevole stabilire una relazione diretta tra la formulazione dell’art. 4 bis del Codice delle Comunicazioni di recente introduzione, e le di poco successive iniziative assunte dalle imprese cui si faceva riferimento in apertura. Risulta infatti, in virtù di tale norma, che i soggetti che si stiano occupando di sviluppare la rete in fibra ottica nelle nostre città possano pretendere di accedere alle parti comuni dello stabile, e che il diniego opposto in tal senso rischi di essere superato da una condanna giudiziale. Ciò posto, sia consentito osservare che l’esecuzione di attività le quali, seppure normativamente qualificate come aventi carattere di pubblica utilità, presentano indubbiamente un certo grado di invasività nella sfera privata (si Osservatorio del diritto tratta pur sempre di consentire l’accesso nelle parti comuni dell’edificio ad imprese non incaricate dal condominio, e di tollerare l’esecuzione di opere di consistenza non irrilevante, con possibili interferenze rispetto ad impianti già esistenti), avrebbe forse dovuto essere preceduta non già da minacce di adire le vie legali, ma da una adeguata campagna di informazione, magari condotta anche dagli enti preposti alla regolamentazione ed alla vigilanza in materia, e magari con il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate (quali quelle che raggruppano gli amministratori immobiliari) che, a vario titolo, avrebbero potuto operare quali canali di informazione sul territorio. Ciò, tuttavia, non consente di elidere la portata del dato normativo. Rimane da valutare quale debba essere il contegno dell’amministratore nella vicenda. Considerato che – come più volte evidenziato – l’intervento di cui si discute coinvolge le parti comuni, pare opportuno che il chiesto accesso venga consentito solo all’esito di un pronunciamento conforme da parte dell’assemblea. La rilevanza del ruolo assegnato all’amministratore troverà concreta espressione attraverso la presentazione all’assemblea degli elementi informativi utili all’assunzione di una decisione ponderata, e non aprioristicamente di chiusura (non solo in senso figurato). In questo senso, è opportuno che vengano per tempo intrattenute le imprese istanti, sollecitando loro la trasmissione di ogni notizia concernente l’entità dei lavori e la modalità di esecuzione prevista, anche attraver- l’amministratore so l’acquisizione del relativo progetto. In caso di deliberazione adesiva alla richiesta, occorrerà poi apprestare i controlli necessari al fine di assicurare l’attuazione della parte del precetto normativo che impone alle imprese interessate all’installazione della fibra ottica di procedere avendo cura di non causare danni, ed eventualmente di curare i relativi ripristini. 1 D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”). 2 Il Codice delle Comunicazioni già sopra menzionato. 3 Dunque, negli impianti relativi a reti destinate a fornire servizi accessibili a chiunque, o relativi a reti di uso esclusivamente privato, ma dichiarati di pubblica utilità con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 4 Precisamente, introdotto dal comma 7 dell’art. 14 del D.L. 18.10.2012, n. 179, come modificato dalla Legge di conversione 17.12.2012, n. 221. 19 MONDIAL TAPPETI Servizi e forniture Condominiali dal 1962 Passatoie Zerbini Casellari postali Imbiancature Levigatura marmo Corrimano Creazione ripostigli sottoscala Creazione buche per zerbini Bacheche portapubblicità e portabiciclette Vi a l e M o n z a , 11 3 - 2 0 1 3 5 M i l a n o Te l . 0 2 - 2 6 1 4 11 6 0 F a x 0 2 - 2 6 11 6 4 0 0 e-mail: [email protected] www.mondialtappeti.it Sacchi raccolta differenziata Prodotti per la pulizia Lampadine Trespoli e Cassonetti Scale e Carrelli Antinfortunistica √ Sopralluoghi e preventivi gratuiti e tempestivi √ Garanzia di lavori eseguiti a regola d’arte √ Materiali pronti a magazzino √ Consegne gratuite e veloci richiedete il nostro catalogo Osservatorio del diritto LE… NUOVE PARTI COMUNI E IL CATASTO Laura Gilardoni Come è a tutti noto quando si parla di parti comuni nel condominio si è soliti riferirsi a quelle indicate e prescritte dall’art. 1117 c.c., salvo che il contrario non risulti dal titolo. In sostanza, quindi, sono certamente parti comuni non solo quelle indicate dall’articolo 1117 c.c.-che si considerano presuntivamente comuni - ma anche tutte quelle specificatamente indicate come tali dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale. Inoltre. La nuova disposizione dell’art. 1117 c.c. (e con l’introduzione degli articoli immediatamente successivi) consente di poter sinteticamente affermare che sono altresì comuni anche quelli che “per destinazione ” possono essere ritenuti tali. L’inserimento del concetto di beni “destinati” all’uso comune certamente amplia la categoria dei beni inserendovi anche le opere, le installazioni e i manufatti che anche potenzialmente possono essere ritenuti comuni. La nuova formulazione degli artt. 1117 e ss introduce quindi una visione più dinamica dei beni e dei servizi comuni visione che impone, volta per volta, una attenta analisi dell’uso, 22 anche potenziale, che il bene intende realizzare. Inoltre. Con la riforma sono stati aggiunti - tra le parti comuni c.d. necessarie (primo comma art. 1117 c.c.) i pilastri, le travi portanti e le facciate in tal modo facendo propri i suggerimenti della giurisprudenza (cass. n.27145 del 2007), - tra le parti comuni c.d. accessorie (secondo e terzo comma art. 1117 c.c.) le aree di parcheggio e i sottotetti (purchè destinati per le caratteristiche strutturali e funzionali all’uso comune –Cass. n. 17249 del 2011) mentre vengono inspiegabilmente eliminati i locali per il riscaldamento. È evidente che nessun problema si pone se il bene di cui si discute è espressamente indicato come comune negli atti di acquisto. Ma cosa fare se dagli atti risulta una situazione incerta? La Suprema Corte si è recentemente pronunciata precisando come il giudice di merito per stabilire se una unità immobiliare è comune o meno deve accertare “… se all’atto della costituzione del condominio, come l’amministratore conseguenza dell’alienazione dei singoli appartamenti da parte dell’originario proprietario dell’intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei condomini su di essa. (…) “… per vincere, in base al titolo, la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell’edificio condominiale indicate nell’art.1117 n.2 c.c. non sono sufficienti il frazionamento-accatastamento e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, trattandosi di atto unilaterale di per se inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale e dovendosi invece riconoscere tali effetti solo al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti. (…) “…per presumere la natura condominiale di un bene è sufficiente l’attitudine funzionale di quest’ultimo al servizio o al godimento collettivo (…) (Cass. n.21478 del 2012) La Suprema Corte quindi appare chiara nel sancire che, in caso di incertezza, il giudice Osservatorio del diritto di merito deve verificare se il bene abbia un’attitudine funzionale al servizio di tutti e risulti collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari al quale è asservito. Il Legislatore, dal canto suo, facendo proprio l’orientamento appena sopra citato, ha ritenuto di estendere il concetto di parte comune anche a quei beni funzionalmente e potenzialmente destinati al godimento della collettività, ma, in evidente conflitto, ha espressamente eliminato nel novero delle parti comuni il locale per il riscaldamento mandando sostanzialmente in evidente …. confusione i professionisti che, operando sul campo, si trovano a dover assumere decisioni importanti in ordine alle conseguenze connesse con la qualificazione giuridica del bene. Comunque. Al di la del… lapsus calami del Legislatore, ciò che è evidente che l’estensione della norma a beni che, anche potenzialmente, possono essere ritenuti funzionali alla collettività dovrà comportare come conseguenza immediata e diretta l’obbligo del loro accatastamento. L’ambito applicativo dell’art. 19 del D.L.78/2010 - articolo che, inserito nella Manovra Finanziaria del 2010, dispone la costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata e prevede l’obbligo in capo ai titolari di diritti reali sugli immobili di presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale - dovrà pertanto necessariamente estendersi anche a quei beni comuni che fino ad ora erano ritenuti non censibili. In un tale contesto di complessità normativa oltre che di dubbi interpretativi, chi scrive non può che limitarsi a riferire quelli che sono gli orientamenti prevalenti (per es. attraverso le indicazioni dell’Agenzia del Territorio) indicando una casistica esemplificativa. E quindi. In linea di principio possiamo certamente affermare che sono ritenuti beni non censibili il vano scale, l’androne, il vano ascensore, i ballatoi. Vi sono poi porzioni non censibili, comuni a più unità immobiliari, che non hanno una propria autonomia e capacità reddituale e possono essere individuati per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, per esempio una rampa posta al servizio dei posti auto di un garage. Si tratta di porzioni di immobili che pur non essendo soggetti alle dichiarazioni di accatastamento devono essere comunque rappresentate graficamente attraverso un elaborato planimetrico redatto da tecnico abilitato che ne attesti tra l’altro la conformità oggettiva. Rientrano, invece, certamente nella categoria dei beni comuni censibili (beni che vanno accatastati con attribuzione della rendita) il garage condominiale, la cantina condominiale e l’alloggio del portiere - cfr. Circolare Agenzia Territorio art. 7 n. 9 del 26.11.2001) o la cartellonistica pubblicitaria. l’amministratore Si ritiene inoltre: - che i posti auto scoperti debbano rientrare nella categoria dei beni censiti (categoria C/6) in quanto scopo della normativa è identificare precisamente tutti i beni che dovrebbero essere accatastati (quindi anche l’area condominiale destinata a posti auto), - che gli immobili di nuova costruzione ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici debbano certamente essere soggetti all’accatastamento soprattutto se gli impianti di riferimento NON siano di piccola entità (nel qual caso si potrà invece parlare di impianti pertinenziali alla abitazione); - che la piscina posta al servizio di più unità abitative rientri certamente tra i beni censibili in virtù della destinazione specifica In conclusione quindi, ciò che qui rileva è il fatto che la riforma del condominio estendendo in modo contraddittorio il concetto di parte comune ha di fatto allargato gli obblighi di accatastamento dei beni stessi senza però fornire una interpretazione univoca che invece si spera possa pervenirci. Ciò che è bene qui ricordare che la sanzione di nullità prevista dalla Finanziaria del 2010 (D.L.78/2010) certamente impone un interventomeglio se legislativo-idoneo ad indicare con estremo rigore ciò che è o non è censibile. 23 Sentenze La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale 1199 Condominio. Uso e modifica delle parti comuni. Alterazione delle cose comuni, illegittimità. Sono illegittime, poiché esulano da quanto consentito dall’art. 1102 c. c. le opere che un condomino intende eseguire per realizzazione una scala di collegamento delle unità immobiliari rispettivamente poste al piano terra ed al piano interrato, entrambe di sua proprietà, laddove le stesse vadano ad incidere in senso irreversibile sulla destinazione d’uso dell’entità comune sottraendola del tutto ai condomini a beneficio della sola attrice. Nel caso di specie le opere sarebbero consistite nell’abbattimento di una parte del pianerottolo, ossia, di uno spazio condominiale - sia pur di dimensioni contenute - utilizzato per il deposito delle carrozzine e delle biciclette. Tribunale di Milano, sezione tredicesima. Estensore Dottoressa Gallina, sentenza del 15 marzo 2013 (Servizi/ Cond. Vallazze) La sentenza in commento si è occupata anche di numerose eccezioni preliminari sollevate dalle parti, peraltro con notevole dovizia. Interessa quindi sopra tutto la decisione di merito, ineccepibile poiché un condomino pretendeva di trasformare una parte del pianerottolo comune nella tromba di una nuova scala destinata a servire da collegamento tra due sue proprietà. Il Tribunale ha dovuto rilevare che le opere debordavano dall’ambito consentito dall’articolo 1102 c.c. e, destando la curiosità di chi da mesi si dedica alla riforma del condominio ha sostenuto testualmente che l’occupazione delle cose comuni appena illustrata andrebbe ad incidere in senso irreversibile sulla destinazione d’uso dell’entità comune sottraendola del tutto ai condomini a beneficio della sola attrice. Poiché la locazione destinazione d’uso costituirà uno degli argomenti sui quali si incentreranno significativi contrasti interpretativi, si segnala l’implicita presa di posizione della sezione specializzata del Tribunale di Milano, che usato l’espressione in discorso per descrivere una fattispecie sostanzialmente caratterizzata dalla appropriazione di una parte comune. Tornando in acque meno perigliose, si rileva che il Tribunale ha concluso affermando di ritenere erronee le difese della condomina poiché da un lato erroneo appariva erroneo il riferimento all’art. 1102 c.c. e dall’altro risultava violato il precetto di cui all’art. 1120 c.c. comportando tale innovazione un’alterazione irreversibile e pregiudizievole per i condomini. 1200Condominio. Uso e modifica delle parti comuni. Alterazione delle cose comuni, illegittimità. Le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l’allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente 24 l’amministratore Sentenze formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, possano, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (Cass. 13505/99). La (pre)esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni (Cass. 6202/98; 431/90; 5794/83). In sede di stipula dei rogiti di acquisto, i nuovi condomini si erano obbligati a redigere ed approvare il regolamento con le relative tabelle millesimali, ma numerose assemblee erano andate deserte. Numerosi proprietari hanno quindi agito in giudizio, chiedendo al Tribunale di procedere alla formazione delle tabelle millesimali, considerando tra l’altro che quelle a suo tempo adottate dalla proprietà originaria non comprendevano tutte le unità commerciali. Il tribunale ha accolto la domanda ed ha evidenziato che dalla giurisprudenza della Suprema Corte si può trarre il principio della non necessaria correlazione tra regolamento e tabelle dei millesimi. Il Giudice ha evidenziato che se pure le tabelle costituiscono allegato del tutto ovvio e normativamente previsto per il regolamento, che vengano anche predisposte le tabelle relative alla ripartizione delle spese condominiali, dall’altro è possibile che vengano formate convenzionalmente le tabelle anche se il regolamento condominiale non sia stato predisposto. Particolarmente incisiva risulta la motivazione relativa alla constatazione della ricorrenza dell’interesse ad agire per la formazione delle nuove tabelle, interesse che è stato individuato nel vantaggio insito nel poter disporre di prospetti validi e non contestabili per la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali e nel superamento di situazioni di incertezza, circa l’ammontare delle spese. 1201Locazione. Rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile gravemente danneggiato dal conduttore. Il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile è legittimo ogni qualvolta il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile, ovvero su di esso effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo, con conseguente necessità dell’esborso di notevoli somme per la esecuzione delle opere di ripristino, e fino al momento in cui tali somme non vengano corrisposte dal conduttore medesimo. La legittimità di un tale rifiuto comporta, in applicazione dell’art. 1220 c.c., che fino a tale momento deve ritenersi persistente la mora del conduttore, pertanto tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., seppure abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta. Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Se al termine della locazione l’immobile offerto in restituzione dal conduttore presenti seri danneggiamenti o, addirittura, consistenti innovazioni, il proprietario può rifiutarsi di accertarne la consegna. L’interesse al rifiuto deriva dalla persistenza delle obbligazioni in capo all’inquilino, che evidentemente deve continuare a versare i corrispettivi ed è anche esposto al rischio per il perimento della cosa, della quale rimane il custode. Per accertare se il rifiuto del locatore di ricevere la riconsegna sia giustificato si deve avere riguardo l’amministratore 25 Sentenze alla natura ed all’entità delle carenze. Se la cosa locata risulti deteriorata a causa della mancata esecuzione delle opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, si tratterebbe di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa e non implicano l’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa. Per queste ipotesi la giurisprudenza ha insegnato che l’esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello “status” quo ante rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno, talché il suo rifiuto di ricevere la cosa locata apparirebbe illegittimo. Al contrario, se il conduttore ha effettuato trasformazioni e/o innovazioni e l’esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un’attività straordinaria e gravosa, il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta. 1202Condominio. Spese. Spese sostenute per porre rimedio a danni cagionati da un condomino,. Ripartizione tra tutti i condomini, salva la successiva azione risarcitoria a carico del responsabile. In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l’obbligo del responsabile di assumere l’onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l’amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha negato la nullità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari). Cass. civ. sezione seconda civile, sentenza , n. 10053 del 23 aprile 2013. La presa di posizione del Giudice di Legittimità è di mero buon senso, ma non può dirsi tale da essere immediatamente percepita ed accolta dalle assemblee. Accade infatti frequentemente che si ripetano controversie che hanno quale scenario eventi dannosi che siano ovvero che siano ritenuti ascrivibili a colpa di un singolo condomino. Per queste ipotesi da tempo la giurisprudenza ha insegnato che non è consentito alla maggioranza ergersi a giudice ed imporre con atto di imperio che la spesa sia posta “pro capite” a carico del preteso colpevole. Correttamente, la giurisprudenza ha rilevato che l’addebito al singolo è concepibile unicamente se quest’ultimo riconosce la propria responsabilità ed accetta di risarcire. In difetto, occorre instaurare un giudizio ed attendere la sentenza. Poiché nel frattempo possono essere determinate delle spese, ad esempio poiché il condominio ha dovuto inviare in loco l’impresa che ha comunque proceduto alle riparazioni, l’assemblea deve provvedere alla necessaria riscossione delle somme occorrenti, in via provvisoria. Opportuna ed utile è la decisione della Corte Suprema che ha abilitato l’assemblea a suddividere gli oneri come sopra generati tra tutti i condomini, facendo ovviamente salva la possibilità di chi abbia anticipato le spese di agire per il rimborso, direttamente o per il tramite dell’amministratore. 26 l’amministratore Sentenze 1203 Assicurazione. Polizza globale fabbricati. Clausola che limiti il rischio ai fatti accidentali. Applicabilità per tutti gli eventi dannosi, anche se derivati da colpa grave L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose. Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 4799 del 26 febbraio 2013 Il combinato disposto dell’oscurità di alcune clausole che continuano a comparire nelle nostre polizze e della fantasia di alcuni cultori dell’infortunistica genera contenzioso non eccelso. Ancora una volta è tornata all’attenzione del giudice la clausola che descrive l’oggetto della copertura assicurativa riferendosi ai fatti accidentali, comportando la necessità di adeguato chiarimento per evitare che la stessa sia riferita unicamente ad ipotesi nelle quali difetta la responsabilità dell’assicurato e quindi non vi è nulla vi è da coprire. Chirurgica e convincente appare la motivazione seguita dai giudici di Modena con la sentenza del 14 febbraio 2012 della quale si trascrive la lucida massima: la clausola assicurativa che limita la copertura a “fatti accidentali”, non può riferirsi al caso fortuito od alla forza maggiore, situazioni che escludono radicitus la responsabilità dell’assicurato e quindi l’interesse a stipulare un’assicurazione, ma si riferisce piuttosto ai fatti colposi, così contrapposti ai fatti dolosi per i quali non opera invece la manleva. Con maggiore ampiezza di respiro la Corte Suprema ha ripetutamente affermato il principio per il quale “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”. Le conseguenze di siffatta impostazione sono due. Per la prima, più normale, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (così, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonché, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10). Più graffiante ed anche molto caustica è la conseguenza posta in rilievo dalla sentenza che si commenta. È infatti accaduto che i giudici supremi abbiano spinto la propria disamina sino a rilevare che la Compagnia, forse troppo distratta dal tentativo di imporre rigidi argini alla propria responsabilità, in definitiva si sia dimenticata di incidere sul campo lecito e possibile, talché non è dato rinvenire alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave. È stato deciso che, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull’assicurazione per la responsabilità civile desumibili dall’art. 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi. l’amministratore 27 La presentazione 43° Corso di Formazione per amministratori immobiliari anno 2013-2014 Si torna a scuola Le riforma del Condominio e delle Professioni un tempo definite “emergenti” segnano notevoli progressi per l’amministratore. Il programma del 43° Corso di formazione ne ha tenuto conto, talché l’intera prima parte si svolgerà sotto l’insegna delle riforme appena entrate in vigore, con opportuna concentrazione degli argomenti di interesse anche i più esperti. L’amministratore è divenuto protagonista di attività che, trascendendo la gestione contabile, si riferiscono alla conservazione delle cose e degli impianti, alla cura dei rapporti con le imprese che ruotano intorno al condominio, alla disciplina della convivenza. Per naturale conseguenza, l’amministratore dovrà essere più preparato; sopra tutto, la gestione dei loro studi esigerà adeguate analisi e cure. Pure gli amministratori di lungo corso dovranno aggiornare le loro cognizioni, per non incorrere in errori e per seguire adempimenti che qualche anno fa sarebbero sembrati singolari o addirittura stravaganti. Il condominio avrà una sua conta- bilità; si dovranno confezionare in modo impeccabile quattro registri, pena la possibilità di revoca dell’amministratore. Sono cambiate le innovazioni ed è mutato il rapporto tra il singolo condomino e le parti comuni. L’esperienza dei Corsi di formazione organizzati dalla Sede Provinciale di Milano Anaci risulterà essenziale per chi si affaccia alla professione e per chi voglia meglio governarne le regole. Le lezioni si terranno il martedì dalle ore 19 alle ore 21 l’ultima parte sarà dedicata ai quesiti dei corsisti, mentre domande di interesse individuale potranno essere proposte nell’ambito delle consulenze del Centro Studi, chiedendo di fissare un appuntamento in Sede. La rivista della Provinciale Milanese, “L’Amministratore”, sarà distribuita anche ai corsisti e la biblioteca del Centro Studi sarà disponibile per le consultazioni in Sede, con gli stessi orari delle consulenze. In occasione dell’inaugurazione saranno distribuiti gli “Appunti per i Corsi di Formazione”, arricchiti da sezioni dedicate a chi si affacci alle multiformi discipline condominiali e deve esercitarsi sul nuovo sapere appena acquisito. Saranno distribuite anche le “Mille sentenze per l’Amministratore Immobiliare dagli anni settanta ad oggi” e l’“Archivio di Mille Scale”, che racchiude dieci anni di note e di commenti sulla sicurezza del lavoro. Durante la cerimonia d’inaugurazione saranno consegnati gli attestati di partecipazione, riservati a chi abbia partecipato ad adeguato numero di lezioni e superato le prove scritte e il colloquio orale finale. La partecipazione al corso è titolo preferenziale per iscriversi alla Associazione, in conformità alle regole dello Statuto. Il superamento delle prove di fine corso ed il possesso dei titoli previsti dallo Statuto consentiranno la iscrizione gratuita nell’elenco speciale, per un anno. Il Direttore del Corso e del Centro Studi Avv. Eugenio Antonio Correale Orario delle lezioni: ore 19 – 21 Presso la Sede provinciale della ANACI in viale Sabotino, 22 - Milano Direttore Avv. Eugenio Antonio CORREALE l’amministratore 29 Il programma INAUGURAZIONE: Lunedì 30 settembre 2013 Saluto del Presidente Provinciale Leonardo Caruso; Saluto del Direttore della Rivista Dottor Dario Guazzoni; Saluti delle Autorità. Relazioni: Claudine Spetz, Presidente Conseil Européen des Professions Immobiliéres: La disciplina delle professioni in Europa. Dottor Marco Manunta, Presidente 13ª Sezione Tribunale di Milano: Il contenzioso Condominiale; Avv. Eugenio Antonio Correale: La legge quattro del 2013 sulla professioni non organizzate in ordini: obblighi ed opportunità. Il profilo professionale dell’amministratore di condominio in esito alle disposizioni dell’art. 71 bis disp att. c.c. Al termine saranno consegnati gli attestati relativi al Corso 2012/2013. PARTE PRIMA - IL CONDOMINIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA Prima lezione 1 ottobre 2013, martedì Avv. Eugenio Antonio Correale l’amministratore nel nuovo condominio: I requisiti per la nomina: l’art. 71 bis disp. att. c.c. La nomina conferita ad una società: la figura del dipendente incaricato di svolgere le funzioni di amministratore; L’obbligatorietà della nomina; La dichiarazione dei dati anagrafici e professionali dell’amministratore nominato o rinnovato; La dichiarazione relativa all’emolumento e il codice del consumo; La dichiarazione professionale richiesta dall’art. 3 L4/2013, sulle professioni non organizzate in ordini; La nomina dell’amministratore giudiziario e il suo emolumento; L’obbligo di specificare il locale nel quale sono tenuti i registri condominiali; Il diritto di verifica dei registri da parte dei condomini; La polizza per la responsabilità professionale e i suoi adeguamenti; La targhetta condominiale, in riferimento all’amministratore professionista ed a chi svolga “funzioni analoghe”; L’utilizzazione obbligatoria del conto corrente; L’obbligo di consentire prendere visione della documentazione condominiale; Il diritto del condomino di estrarre copie a sue spese. Seconda lezione 8 ottobre 2013, martedì Avv. Eugenio Antonio Correale Avv. Marina Figini l’amministratore condominiale, l’emolumento per attività extra, la riscossione delle quote, i registri di anagrafe, dei verbali, delle nomine e revoche. Le nuove attribuzioni dell’amministratore; La conservazione dei diritti dei condomini; La determinazione del compenso, per le mansioni ordinarie e per quelle extra; La riscossione delle quote, il decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi, l’obbligo dell’esecuzione forzata; Il contenuto del registro di anagrafe condominiale; L’acquisizione dei dati dei condomini, di quelli catastali e di quelli relativi alle condizioni di sicurezza; La confezione del registro di anagrafe e la sua conservazione; 30 Il registro dei verbali; Il registro delle nomine e delle revoche; Responsabilità dell’amministratore e dei condomini in riferimento ai registri del condominio. ore 20.15 -20.40: presentazione di un gestionale per il condominio Terza lezione 11 ottobre 2013, venerdì Avv. Eugenio Antonio Correale Dottor Luigi Donzelli l’amministratore condominiale: il registro di contabilità e gli allegati del rendiconto. I principi di completezza, di trasparenza e di ricostruibilità della gestione; Il conto corrente condominiale e la gestione economica; La compilazione del registro di contabilità e il suo aggiornamento; La nozione di “voci in entrata e in uscita”; La nozione di situazione patrimoniale del condominio ai sensi dell’art. 1130 bis c.c.; Il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa. Esercitazione per la raccolta dei dati e per la confezione dei registri e dei documenti allegati al rendiconto. ore 20.15 -20.40: presentazione di un gestionale per il condominio Quarta lezione 15 ottobre 2013, martedì Avv. Eugenio Antonio Correale i diritti reali e i diritti personale di godimento alla luce della riforma. I diritti reali; I diritti personali di godimento, diritti ed obblighi degli inquilini; L’articolo 833 c.c. e le attribuzioni del proprietario; La funzione sociale della proprietà; Il diritto di accedere al fondo altrui (art. 843 c. c.); Le immissioni e le aspettative sulla riservatezza delle porzioni immobiliari; I diritti reali minori; Le servitù prediali; Le norme sulle distanze legali. Quinta lezione 22 ottobre 2013, martedì Avv. Eugenio Antonio Correale il condominio e i condominii atipici. la costituzione del condominio. la nozione di parte comune e il godimento delle cose di proprietà comune nel nuovo condominio. l’amministratore Le nuove disposizioni dell’art. 1117 c.c.; Le parti comuni, con particolare riferimento ai balconi ed ai sottotetti, nella nuova disciplina; Il condominio, il supercondominio e i condominii speciali; La multiproprietà; La costituzione del condominio; Le parti comuni e la riserva di proprietà esclusiva; Proprietà esclusive e parti comuni:la nozione di pertinenza; Le parti comuni come pertinenze (per lo più) necessarie; Il rapporto pertinenziale, nel supercondominio e nel condominio parziale; L’articolo 1102 c.c. Sesta lezione 25 ottobre 2013, venerdì Avv. Ermes Gallone – Avv. Luca Saccomani fattispecie particolari: la modificazione e la tutela delle destinazioni d’uso (artt. 1117 ter e quater c.c.). L’articolo 1117 ter c.c. e la modifica delle destinazione d’uso: l’iter di approvazione della riforma e il testo vigente; La destinazione d’uso delle parti comuni; I vincoli fissati nei regolamenti contrattuali; Modificabilità di talune clausole del regolamento contrattuale; La speciale assemblea ai sensi dell’art. 1117 ter c.c., convocazione e confezione del verbale; L’articolo 1117 quater c.c.: vincoli e responsabilità per i singoli partecipanti al condominio. L’obbligo di informare l’amministratore; L’obbligo di coinvolgere l’assemblea nell’esame delle attività pregiudizievoli; L’impugnazione delle delibere che impongano limitazioni o che dispongano divieti. Settima lezione 29 ottobre 2013, martedì Avv. Marina Figini fattispecie particolari: il recupero dei sottotetti. le nuove regole condominiali: scioglimento del condominio e indivisibilità delle parti comuni. Le soffitte e le mansarde, i vani sottotetto; Il nuovo regime dei sottotetti, alla luce dell’art.1117 c.c.; Il recupero dei sottotetti, nelle leggi della Regione Lombardia; La gestione della richiesta di recupero del sottotetto avanzata dal proprietario del vano; Lo scioglimento del condominio, mediante delibera assembleare; Lo scioglimento del condominio, in esito ad azione giudiziale; La divisione delle cose comuni, nel nuovo testo dell’art. 1119 c.c. Ottava lezione 5 novembre 2013, martedì Dottor Dario Guazzoni la preparazione dell’assemblea: La riunione con i consiglieri; La visione dei giustificativi da parte dei consiglieri e dei condomini; Il nuovo rilievo delle rendicontazioni periodiche del conto corrente e dei registri di anagrafe e di contabilità; Il sito internet del condominio; L’avviso di convocazione; Le formalità di apertura dell’adunanza; I consiglieri del condominio; La redazione del verbale in assemblea; La conservazione e la esibizione dei giustificativi Il programma di spesa, nei rapporti con i condomini e nei rapporti con i terzi fornitori del condominio. Nona lezione 12 novembre 2013, martedì Avv. Ermes Gallone L’ assemblea di condominio: Il potere di convocare la riunione; I soggetti da convocare; L’avviso di convocazione; La nomina del Presidente e del Segretario; Diritti di verifica e di controllo della gestione condominiale da parte dei condomini; Le nuove maggioranze; Le delibere nulle e quelle annullabili; La azione ed i termini per l’impugnazione di cui all’articolo 1137 c. c.; La azione per far valere la inesistenza o la nullità assoluta. Decima lezione 15 novembre 2013, venerdì Avv. Marina Figini il regolamento di condominio e le tabelle millesimali nel nuovo condominio. Il regolamento contrattuale; Il regolamento assembleare; Le tabelle di proprietà e quelle delle spese generali; La formazione delle tabelle millesimali: la rettifica e la revisione in virtù della riforma; La modifica dei criteri di riparto delle spese in virtù della riforma; I poteri di rappresentanza dell’amministratore nella rettifica e nella revisione delle tabelle. Undicesima lezione 19 novembre 2013, martedì Avv. Ermes Gallone la ripartizione delle spese L’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale; L’obbligo di versare i contributi; Nudo proprietario e usufruttuario; L’impossibilità di rinunciare ai diritti sulle cose comuni; Le spese nell’interesse comune; La ripartizione delle spese secondo l’uso potenziale; Il condominio parziale; Parziarietà e vincoli di solidarietà nei rapporti condominiali di dare e di avere. Dodicesima lezione 26 novembre 2013, martedì Avv. Ermes Gallone Avv. Roberta Negri la ripartizione delle spese; il riscaldamento: Avv. Gallone: La soppressione del riscaldamento centralizzato; La contabilizzazione del calore, conseguenze in tema di ripartizione delle spese; La differenza tra gli interventi all’impianto termico disciplinati dalle leggi speciali (L.10/91) e le innovazioni disciplinate dall’art. 1120 c.c.; Le spese per la manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo ( art. 1126 c.c.); Le spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale ( art. 1124 c.c.); Le spese per i solai interpiano (art. 1125 c.c.). Avv. Roberta Negri: La comunicazione dei dati dei morosi ai terzi creditori; l’obbligo di chiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico dei morosi. Le esecuzioni forzate a carico del condomino; Il fallimento del condomino. Tredicesima lezione 29 novembre 2013, venerdì Avv. Marina Figini il superamento delle barriere architettoniche ed i parcheggi L’installazione dell’ascensore a cura e spese del singolo condomino; L’installazione dell’ascensore in forza di delibera assembleare; La legge 13/89; La legge 122/90 sui parcheggi; L’istituzione di nuovi parcheggi pertinenziali; Le differenze tra i parcheggi pertinenziali e i nuovi parcheggi destinati a servire le unità immobiliari ai sensi dell’art. 1120 secondo comma c.c. Quattordicesima lezione 3 dicembre 2013, martedì Avv. Eugenio Antonio Correale Leonardo Caruso l ’ assemblea di approvazione del rendiconto e del preventivo : Il diritto del condominio di esprimere il voto in esito ad informazione chiara e completa; Il diritto del condomino di conoscere le imputazioni delle quote di spesa; L’individuazione dei prospetti da inviare in preparazione dell’assemblea; La compilazione del rendiconto dei suoi allegati e dei prospetti di riparto; Il settimo comma dell’art. 1130 c.c. ed il registro di contabilità, quale componente del rendiconto; L’art. 1130 bis c.c. e l’elaborazione dei dati relativi alla gestione economica del condominio; La redazione del preventivo; La redazione dei prospetti di riparto. Quindicesima lezione 10 dicembre 2013, martedì Dottor Luigi Donzelli profili fiscali nella amministrazione immobiliare Il condominio sostituto di imposta; Le ritenute d’acconto; Le certificazioni e le dichiarazioni del sostituto di imposta; La comunicazione degli elenchi dei fornitori. Sedicesima lezione 17 dicembre 2013, martedì Dottor Alessandro Zucchelli l ’ amministratore ed i principi della comunicazione . Introduzione sociologica; L’amministratore come venditore di pace; Motivi storici e motivi antropologici; I principi della comunicazione; Gli elementi della relazione: obiettivi, interlocutore, autore; La gestione del consenso; Strategie comunicative nella comunicazione in assemblea. Diciassettesima lezione 20 dicembre 2013, venerdì Dottor Giuseppe Marchioni il trattamento del professionista nell ’ ordinamento tributario . Le scritture contabili dell’esercente arti e professioni; La redazione delle scritture; La conservazione delle scritture; La tutela del professionista in occasione di verifiche e di accertamenti. l’amministratore PARTE SECONDA: I CONTRATTI Diciottesima lezione 7 gennaio 2014, martedì Avv. Laura Gilardoni il contratto Le trattative; L’accordo delle parti; La causa; L’oggetto; La forma; Le clausole penali, le clausole vessatorie; Le clausole abusive e la tutela del consumatore; La nullità e l’annullabilità; La risoluzione per inadempimento. Diciannovesima lezione 14 gennaio 2014 martedì Avv. Tiziano Membri la compravendita e la mediazione immobiliare i riflessi della riforma del condominio La forma nella compravendita immobiliare; La procura ed i contratti preliminari; La trascrizione del preliminare; L’oggetto della compravendita; Le garanzie del venditore, le decadenze e le prescrizioni; La trascrizione; La nota di trascrizione e l’opponibilità delle clausole contrattuali; La mediazione; Gli obblighi del mediatore; La provvigione e la prescrizione del diritto alla provvigione. Ventesima lezione 21 gennaio 2014 martedì Avv. Luca Saccomani l’appalto(iª) Concetti generali; Il contratto d’opera e il rapporto di lavoro subordinato; Il progetto, i capitolati generali e gli altri allegati al contratto; Il progettista e il direttore dei lavori; Gli obblighi del committente per la sicurezza del lavoratore; Le cautele nella raccolta dei preventivi e nella stipula dei contratti; La determinazione del corrispettivo dovuto all’impresa; La esecuzione dell’opera; Le variazioni del progetto; La revisione del prezzo; Il recesso del committente. Ventunesima lezione 28 gennaio 2014 martedì Avv. Luca Saccomani l’appalto (iiª) La prevenzione degli infortuni e il D. L.gs 81/2008; Il controllo della attività dell’appaltatore; Il collaudo e la consegna dell’opera; L’inadempimento del committente; L’inadempimento dell’appaltatore. La garanzia ordinaria biennale. Le garanzie e la risoluzione del contratto. La garanzia decennale. Le responsabilità del committente, dell’appaltatore e degli ausiliari, anche nei confronti dei terzi. Ventiduesima lezione 4 febbraio 2014 martedì Dottor Dario Guazzoni - Ing. Giuseppe Degradi l’assicurazione Il rischio assicurato; 31 Il programma La responsabilità civile; Le clausole vessatorie; La tutela dell’assicurato, inteso come “consumatore”; La prescrizione; la polizza globale fabbricati Polizza globale fabbricati: garanzie e condizioni particolari; La coassicurazione indiretta e la concorrenza di più polizze che coprono il medesimo rischio; La liquidazione dei sinistri; I rapporti e le convenzioni fra le Compagnie per la gestione dei sinistri. Ventitreesima lezione 11 febbraio 2014, martedì Ing. Cristoforo Moretti il rapporto di lavoro e le norme per la sicurezza del lavoratore La prevenzione degli infortuni nel lavoro subordinato; La prevenzione degli infortuni nelle opere edilizie; Gli adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori; Il responsabile per la sicurezza; Gli oneri del committente durante la esecuzione dei lavori; Le responsabilità dell’amministratore durante la esecuzione delle opere di manutenzione; La documentazione. Ventiquattresima lezione 18 febbraio 2014 martedì Ing. Cristoforo Moretti la scelta degli interventi nelle manutenzioni delle parti comuni La manutenzione programmata e le procedure per la pianificazione della manutenzione; Due casi pratici di interventi di manutenzione: a ) il ripristino delle facciate; b ) il ripristino delle coperture piane. Gli interventi per il contenimento dei consumi energetici. Venticinquesima lezione 25 febbraio 2014 martedì Dottor Vincenzo Di Domenico il contratto di lavoro La assunzione. La assunzione a termine. Il rapporto di portierato. Le sostituzioni del dipendente. Dimissioni e licenziamento. Obblighi previdenziali e assicurativi. Le comunicazioni in esito agli infortuni sul lavoro. I listini-paga. Ventiseiesima lezione 28 febbraio 2014 venerdì Avv. Eugenio Antonio Correale la locazione degli immobili Il contratto di locazione nella disciplina del codice civile. Il regime di blocco degli affitti. Il comodato, le foresterie ed i contratti non soggetti alla legislazione speciale. La sublocazione. Le obbligazioni del locatore e del conduttore. La legge dell’equo canone e la sua parziale abrogazione. La legge sui “Patti in deroga” La legge N° 431 / 98 sulle nuove locazioni abitative. Ventisettesima lezione 4 marzo 2014 martedì Avv. Paola Mina 32 immobili ad uso di abitazione L’ambito di applicazione della nuova disciplina. Il requisito della forma scritta. Il regime transitorio delle locazioni stipulate prima del 31 dicembre 1998. Le nuove locazioni libere. I contratti “convenzionati” o del “secondo canale”. Le locazioni transitorie e quelle a studenti universitari. Le disdette. La successione nel contratto. L’aggiornamento Istat. Ventottesima lezione 7 marzo 2014 venerdì Avv. Marina Figini immobili ad uso diverso La libera determinazione del canone iniziale. La durata dei contratti. Il diniego di rinnovo e la disdetta. L’aggiornamento Istat. Il diritto di prelazione. L’indennità per la perdita dell’avviamento. La successione nel contratto. PARTE TERZA SICUREZZA E RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ventinovesima lezione 11 marzo 2014, martedì Arch. Carola Rozzoni Ferrè il catasto L’Ufficio del Territorio; La nuova organizzazione degli uffici; I certificati catastali; Le nuove procedure computerizzate; Il Catasto e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale; Trentesima lezione 18 marzo 2014, martedì Avv. Bruna Vanoli Gabardi classificazione degli interventi edilizi Manutenzione ordinaria; Manutenzione straordinaria; Restauro e risanamento conservativo; Ristrutturazione; Nuove costruzioni; Mutamento di destinazione; Disciplina dei sottotetti; Disciplina dei parcheggi. Trentunesima lezione 25 marzo 2014, martedì P.I. Sergio Colombo le norme per la prevenzione degli incendi l’esercizio e la manutenzione degli impianti di ascensore Le diverse tipologie e le simmetriche norme di riferimento; Obblighi e prescrizioni nella progettazione, nella realizzazione e nell’esercizio; Le manutenzioni e gli adeguamenti; Gli organismi certificati e notificati; Le imprese incaricate della manutenzione. Trentaquattresima lezione 15 aprile 2014, martedì Ing. Gianluigi Pirovano la verifica e le manutenzioni delle strutture degli edifici Il degrado degli immobili; Le patologie di degrado dei materiali; L’evoluzione del fenomeno di degrado; L’indagine diagnostica; I materiali e le tecnologie; I cicli di recupero. Trentacinquesima lezione 22 aprile 2014, martedì Ing. Antonio De Marco gli impianti elettrici comuni Il Decreto 37 del 22 gennaio 2008; La sicurezza degli impianti; Le imprese abilitate; L’adeguamento degli impianti e la messa a terra. Trentaseiesima lezione 29 aprile 2014, martedì Dottor Giuseppe Marchioni profili fiscali nella amministrazione immobiliare. l’imu Le agevolazioni fiscali nel campo immobiliare; L’imposizione fiscale nei contratti di locazione; Le sanzioni ed i ricorsi.; La nuova IMU. Trentacinquesima lezione 6 maggio 2014, martedì Dottor Pino Rigotti l’amministratore condominiale professionista La gestione consapevole delle proprie capacità e delle proprie energie; La gestione del tempo. Trentaseiesima lezione 13 maggio 2014, martedì Avv. Luca Saccomani La responsabilità civile Cenni sulla responsabilità contrattuale; La responsabilità extracontrattuale; Le fattispecie speciali. Le tipologie degli edifici e le prescrizioni di legge; I nulla osta; I collaudi; Le ispezioni. Trentasettesima lezione 20 maggio 2014, martedì ore 19,00 Dottor Giulio Benedetti Avv. Eugenio Antonio Correale Trentaduesima lezione 1 aprile 2014, martedì P.I. Gino De Simoni Le responsabilità dell’amministratore e dei condomini; La difesa dell’incolpato; La difesa dell’imputato; Le figure delittuose di maggiore interesse per l’amministratore del condominio; La responsabilità per mancato adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli impianti comuni. gli impianti termici Il funzionamento degli impianti termici comuni; Gli impianti unifamiliari; Le canne fumarie; Il risparmio energetico; La certificazione energetica. Trentatreesima lezione 8 aprile 2014, martedì Ing. Roberto Leonardo l’amministratore le responsabilità penali 0re 20,30 Rag. Leonardo Caruso Saluti ai corsisti. chiusura del corso LOMBARDIA PRESENTANO MASTER REGIONALE ANACI sulla RIFORMA DEL CONDOMINIO Dedicato all’aggiornamento dei professionisti OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE E DEI CONDOMINI NELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO UNIONE CONFCOMMERCIO SALA ORLANDO C.so Venezia, 47 - 20121 Milano - ore 09.00 - 18.00 • 14 giugno 2013 • 21 giugno 2013 • 05 luglio 2013 WWW.MASTERANACI.IT Con la collaborazione Sede Provinciale di Milano Organizzazione GF Communication & Eventi Tel. 02 890.742.84 - [email protected] EVENTO VALIDO PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI ANACI. POSTI LIMITATI. REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SU WWW.MASTERANACI.IT IL CORSO GRATUITO È RISERVATO AI SOLO ASSOCIATI ANACI. IL COSTO DELLE TRE GIORNATE È DI EURO 242,OO IVATO. I PARTECIPANTI AL CORSO POTRANNO RISERVARE LA “GUIDA PRATICA DELLA RIFORMA, LE NOVITÀ CONDENSATE IN CINQUANTA PAGINE” Osservatorio del diritto Il codice del consumo e le norme sul prodotto tecnologico sicuro nel condominio riformato Giulio Benedetti La legge di riforma del condominio, legge n. 220/2012, oltre a prevedere (art. 1129 c.c.) l’obbligo per l’amministratore dell’adozione di uno specifico contro corrente per farvi transitare le spese del condominio, parimenti stabilisce il diritto di ogni condomino di prendere visione della rendicontazione periodica delle stesse. Inoltre è stabilito (art. 1130-bis c.c.) che il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condomino. Pertanto in tale contesto appare particolarmente rilevante l’esame della normativa del codice del consumo e delle norme sul prodotto tecnologico sicuro. - La normativa europea e nazionale sulla sicurezza dei prodotti: la direttiva 2001/95/CE e il Decreto Legislativo 21/5/2004 n. 172. L’Unione europea, in attesa che una Costituzione renda uniformi le legislazioni dei 25 Stati membri, da circa un ventennio promuove la difesa tecnologica, alimentare, ambientale e della salute del consumatore, mediante una serie di direttive che 34 impongono agli Stati membri di elevarne la difesa giuridica dai rischi di aggressione o di danno causati nei suoi confronti dalle nuove scoperte scientifiche e dai metodi di produzione. Appare evidente che la ragione di tale nuovo diritto salutistico è che la costruzione giuridica di un elevato sistema di protezione convinca il nuovo cittadino europeo della bontà non solo del nuovo ordine politico europeo, ma anche della necessità e della sostenibilità dei sacrifici economici richiesti per realizzarlo. Nel solco di tale ricerca di consenso che costituisca il corrispettivo della parziale perdita di sovranità degli Stati membri deve annoverarsi la direttiva 92/59/CEE del 29/6/1992 sulla sicurezza generale dei prodotti (pubblicata su GUCE L 228 del 11/8/1992, e recepita nel nostro ordinamento con il D.lvo 17/3/1995 n. 115) la quale all’articolo 16 prevede che quattro anni dopo il suo termine d’attuazione, in base ad una relazione della Commissione relativa all’esperienza acquisita, corredata dalle opportune proposte, il Consiglio deve deliberare in merito al suo eventuale adeguamento. Inoltre le necessità della modifica della predetta direttiva l’amministratore sono costituite dalle modifiche introdotte nell’originario trattato di Roma del 1957, in particolare nell’articolo 152 relativo alla sanità pubblica, nell’articolo 153 riguardante la protezione dei consumatori e alla luce del principio di precauzione, il quale impone l’adozione di misure di salvaguardia del consumatore anche prima che la comunità scientifica abbia stabilito il rapporto di diretta causalità tra il danno al primo e l’utilizzazione di una determinata tecnologia o di un prodotto. Pertanto il 3/12/2001 il Parlamento europeo e il Consiglio emisero la direttiva 2001/95/Ce relativa alla sicurezza dei prodotti (pubblicata su GUCE L 11/4 del 15/1/2002) che si attiene ai seguenti principi: - la legislazione orizzontale degli Stati membri in materia di sicurezza dei prodotti, la quale impone agli operatori economici un obbligo generale di commercializzare esclusivamente prodotti sicuri, potrebbe presentare disparità per quanto riguarda il livello di tutela dei consumatori le quali potrebbero realizzare ostacoli agli scambi o essere all’origine di distorsioni nella concorrenza del mercato interno; Osservatorio del diritto - per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori la Comunità deve contribuire alla protezione della salute e della sicurezza degli stessi; - occorre stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati; - la direttiva deve applicarsi ai prodotti a prescindere dalle tecniche di vendita, compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico in quanto la sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare delle categorie dei consumatori che possono essere particolarmente vulnerabili ai rischi presentati dai prodotti, in particolare i bambini e le persone anziane. Le principali definizione della direttiva (art. 2) sono: - prodotto è qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato rimesso a nuovo. Tale definizione non si applica ai prodotti usati forniti come pezzi di antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purchè il fornitore ne informi chiaramente la persona cui fornisce il prodotto; - prodotto sicuro è qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e le esigenze di manutenzione non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: * delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione; * dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi; * della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione del prodotto; * delle categorie dei consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani. Occorre notare che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un l’amministratore rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto non sicuro o pericoloso; - prodotto pericoloso è qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro; - rischio grave è qualsiasi rischio grave compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche; - produttore è alternativamente: * il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; * il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; * gli altri operatori professionali della commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; - distributore è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l’attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; - richiamo consiste nelle misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori; - ritiro è qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto 35 Osservatorio del diritto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. La direttiva 2001/95/CE prevede (art. 3) che: - i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri; - un prodotto è definito sicuro: * a) per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato; * b) si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti siano stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; * c) in circostanze diverse da quelle sopra riferite la conformità di un prodotto all’obbligo generale di sicurezza è valutata tenendo in particolare conto, se esistenti, i seguenti parametri sussidiari: - le norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee diverse da quelle sopra citate; - le norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è 36 commercializzato; - le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla sicurezza dei prodotti; - i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato; - gli ultimi ritrovati della tecnica; - la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere. In ogni caso è stabilita (art. 3.4) la clausola generale di salvaguardia per la quale, nonostante si verifichi la conformità di un prodotto ai predetti parametri di sicurezza, è consentito alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l’immissione nel mercato o dichiararne il richiamo, qualora il prodotto risulti ugualmente pericoloso. A tal proposito occorre notare che la direttiva non impedisce l’astratta ricerca tecnologica, la quale procede adottando il metodo empirico galileiano del “provare e riprovare”, per il quale la legge scientifica è valida allorquando un postulato teorico trova riscontro nella verifica fattuale, ripetuta e controllata mediante criteri scientifici, tuttavia la assoggetta, allorquando deve essere trasfusa nella produzione industriale, allo stretto rispetto normativo del concetto europeo di sicurezza dei consumatori. Tale limite giuridico, che subordina la scienza alla norma, rischia di rendere la ricerca scientifica sempre più teorica ed indubbiamente costituisce una forte remora alla produzione di nuove norme tecniche, ma oltre ad essere sorretta dal nobile l’amministratore ideale della tutela del cittadino europeo, costituisce una difesa dalla pericolosa contraffazione dei prodotti. Invero la produzione industriale europea appare accerchiata da forti concorrenti, soprattutto asiatici, i quali realizzano manufatti apparentemente identici, ma in realtà realmente pericolosi per l’incolumità dei consumatori, in quanto spesso ottenuti con spregio alle più elementari regole occidentali di sicurezza tecnologica e di tutela fisica ed economica dei lavoratori, spesso di minore età e anche di sesso femminile, sovente impiegati in condizioni di lavoro ed igieniche assolutamente incompatibili con qualsiasi normativa di uno Stato membro dell’Unione europea. Osservasi che il prezzo concorrenziale di tali prodotti, il quale mette fuori mercato i prodotti europei, trova sempre più il suo principale fondamento non solo nelle condizioni inaccettabili di sfruttamento del lavoro anche minorile, ma anche nell’adozione sistematica delle soluzioni che rendono il prodotto insicuro in quanto tecnologicamente povero, e quindi poco costoso, situazioni ben conosciute e istituzionalmente mantenute e difese in tali nazioni con buona pace degli aulici principi della libertà del commercio mondiale. Infine osservasi che la contraffazione dei prodotti europei viene realizzata sovente con soluzioni tecnologiche che trascurano completamente la sicurezza dei consumatori. Alla luce di tali premesse si comprendono i seguenti principi della direttiva: Osservatorio del diritto - i produttori devono, nei limiti delle rispettive attività, fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibili del medesimo, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi (art. 5.1.); - i distributori sono tenuti ad agire con diligenza per contribuire all’osservanza degli obblighi di sicurezza pertinenti, in particolare sono tenuti a non fornire prodotti che sappiano oppure che avrebbero dovuto sapere, in base alle informazioni in loro possesso ed in quanto operatori professionali, non conformi a tali obblighi. Inoltre, essi devono, nei limiti delle rispettive attività, partecipare ai controlli di sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, in particolare trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotti, conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti e collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per evitare tali rischi. Entro il limiti delle rispettive attività, devono adottare le misure che consentano loro un’efficace collaborazione (art. 5.2). - gli Stati membri provvedono affinché produttori e distributori rispettino gli obblighi loro incombenti in applicazione delle l’amministratore direttiva in modo da assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri (art. 6.1). Per rendere effettiva l’applicazione della direttiva è previsto (art. 10) un sistema di informazione in rete (denominato RAPEX) tra gli Stati membri che consenta lo scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni di sorveglianza, lo scambio di esperienze e di buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione, il miglioramento della collaborazione a livello comunitario in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi. - Il D.lvo 21/5/2004 n. 172 attuazione della direttiva n. 37 Osservatorio del diritto 2001/95/Ce relativa alla sicurezza generale dei prodotti e la disciplina dall’art. 102 ad art. 113 del Codice del consumo, D.lvo 6/9/2005 n. 206. La direttiva n. 2001/95/CE stabilisce (art. 21) il termine del 15/1/2004 per l’adeguamento delle legislazioni degli Stati membri e pertanto, sia pure con un lieve ritardo sulla tabella di marcia, è stato emanato il D.lvo 21/5/2004 n. 172 (pubblicato su GU n. 165 del 16/7/2004) il quale oltre ad abrogare (art. 12) il D.lvo n. 115/1995, intende garantire (art. 1) che i prodotti immessi nel mercato siano sicuri e si applica ai prodotti sopra descritti nella direttiva 2001/95/ CE. Tuttavia sono previste le seguenti deroghe: - le disposizioni del decreto si applicano laddove non esistano, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti; - qualora dei prodotti siano soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, il D.lvo n. 172/2004 si applica solo per gli aspetti ed i requisiti o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. Inoltre a tali prodotti, già comunitariamente disciplinati, non si applica: * la disciplina prevista dall’articolo 2 lettera b (prodotto sicuro) e lettera c (prodotto pericoloso) e dall’articolo 3 (obblighi del produttore e del distributore) e dall’articolo 4 (presunzione di valutazione di sicurezza); * la normativa sui prodotti 38 alimentari prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/1/2002; * il contenuto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del D.lvo. n. 172/2004 qualora esistano disposizioni comunitarie aventi lo stesso oggetto. Giova notare che il Codice del consumo, il d.lgs. 6/9/2005 n. 206, all’articolo 146, comma primo lettera 0), abroga il d.lgs. n. 172/2004 in quanto assorbe la sua disciplina nella parte IV, intitolata SICUREZZA E QUALITA’, nel titolo I, intitolato SICUREZZA DEI PRODOTTI, comprendente gli articoli da 102 a 113. La ragione delle deroghe di applicazione del D.lvo n. 172/2004 è costituita dalla necessità di evitare il contrasto con direttive comunitarie le quali dettino norme imperative inderogabili per la normativa degli Stati membri in modo non solo di uniformarne la legislazione, ma anche di creare regole dell’arte invalicabili. Per il resto il D.lvo n. 172/2004 segue le linee tracciate dalla direttiva n. 2001/95/CE per quanto riguarda le definizioni (art. 2- art. 103 del Codice del consumo), gli obblighi del produttore e del distributore (art. 3-art. 104 del Codice del consumo). Tuttavia è previsto (art. 3.7-art. 104, comma primo n. 7 del Codice del consumo) che qualora i produttori e i distributori vengano comunque a conoscenza che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale l’amministratore di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti (descritte all’articolo 5, comma primo-art. 106, comma primo, del Codice del consumo, ovvero i Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia, delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti) precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. Se il rischio è grave le informazioni devono contenere: - gli elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto dei prodotti interessati; - una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti; - tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; - una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire in rischi per i consumatori. Inoltre i produttori e i distributori, nei limiti delle rispettive attività, devono collaborare con le Autorità, qualora sia dalle stesse sia richiesto, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito. A tal riguardo occorre notare il contenuto particolarmente innovativo, in relazione all’impostazione tradizionale del nostro ordinamento giuridico che inquadra l’attività di tali soggetti solo all’interno del diritto commerciale, del D.lvo n. 172/2004 che prevede non solo una collaborazione dei produttori e dei distributori con le Autorità in un ambito pubblicistico di intervento finalizzato Osservatorio del diritto alla salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche un’attività preventiva di ricerca della qualità di sicurezza del prodotto e di verifica della sua compatibilità con la sicurezza dei consumatori dopo la sua immissione nel mercato. Vale a dire che tali soggetti economici non si spogliano più di qualsiasi responsabilità una volta venduto il prodotto e incassato il corrispettivo, ma che l’obbligo del loro comportamento secondo correttezza, previsto dall’articolo 1174 del codice civile, riguarda anche una fase successiva alla conclusione del contratto di vendita e l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, contemplato dall’articolo 132, primo comma del Codice del consumo, si estende anche in un momento successivo al suo perfezionamento. L’art. 4 del D.lvo n. 172/2004 (art. 105 del Codice del consumo), riguardante la presunzione e la valutazione della sicurezza dei prodotti, ricalca le definizioni dell’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE, mentre sono stabiliti (art. 6-art. 107 del Codice del consumo) i seguenti controlli da parte delle amministrazioni pubbliche (il cui elenco è comunicato alla Commissione europea): - per qualsiasi prodotto consistono nel disporre adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e pres- - per qualsiasi prodotto pericoso i magazzini di vendita, nella loso già immesso sul mercato, richiesta di informazioni dalle rispetto al quale l’azione già inparti interessate, nell’effettua- trapresa dai produttori o dai dizione di campioni per sottoporli stributori sia insoddisfacente o a prove o ad analisi volte ad ac- insufficiente nell’ordinare o orcertarne la sicurezza; ganizzare il suo ritiro effettivo - per qualsiasi prodotto che pos- e immediato e l’informazione sa presentare rischi in determi- dei consumatori circa i rischi da nate condizioni nel richiedere esso rappresentati con i costi a l’apposizione sul prodotto, in carico del produttore, nell’ordilingua italiana, di adeguate av- nare o coordinare o organizzare vertenze sui rischi che esso può con i produttori o i distributori presentare, redatte in modo il suo richiamo anche dai conchiaro e facilmente compren- sumatori e la sua distruzione, sibile, nel sottoporne l’immis- ponendo i costi a carico dei prosione sul mercato a condizioni duttori e dei distributori. preventive in modo da renderlo L’art. 105 del Codice del consicuro; sumo pertanto innova la serie - per qualsiasi prodotto che pos- delle fonti giuridiche italiane e sa presentare rischi per deter- quindi in tale materia prevede minati soggetti nel disporre che il seguente ordine: la carta cotali soggetti siano avvertiti tem- stituzionale italiana, le direttive pestivamente ed in una forma europee comprensive delle noradeguata di tale rischio, anche me armonizzate, la legislazione mediante la pubblicazione di nazionale (leggi, decreti legge, avvisi specifici; decreti legislativi), la normativa - per qualsiasi prodotto che può regolamentare (decreti del preessere pericoloso nel vieta- sidente della repubblica e decrere, per il tempo necessario allo ti ministeriali), i provvedimenti svolgimento dei controlli, delle di autonomia, di autotutela e di verifiche o degli accertamenti autorachia delle pubbliche amsulla sicurezza del prodotto, di ministrazioni (circolari e risolufornirlo, di proporne la fornitura zioni), le norme tecniche volono di esporlo e nel disporre, en- tarie (norme UNI-EN, norme tro un termine perentorio, l’ade- UNI-EN - ISO e norme UNI o guamento del prodotto o di un CEI), gli usi e le prassi tecnololotto di prodotto già commer- gici. L’esplicito riferimento agli cializzato agli obblighi previsti ultimi ritrovati della tecnica ed dal decreto, sempre che non vi alla sicurezza attesa dagli utensia un rischio imminente per la ti quali residuali parametri di salute e l’incolumità pubblica; riferimento della sicurezza del - per qualsiasi prodotto pericolo- prodotto consente di ritenere so nel vietarne l’immissione sul definitivamente superato l’indimercato e nell’adottare le misu- rizzo dottrinario tradizionale il re necessarie a garantire l’osser- quale, con evidenti nostalgie di vanza del divieto; un passato storico “autarchico”, l’amministratore 39 Osservatorio del diritto nazionalistico ed autoreferente, afferma che ogni disposizione comunitaria, per essere vigente in Italia, necessiti la sua recezione nel nostro ordinamento giuridico mediante l’esclusivo ricorso allo strumento legislativo del nostro Parlamento. Appare opportuno notare che i riferimenti agli ultimi ritrovati tecnologici e all’aspettativa della sicurezza da parte dei consumatori rappresentano, a loro volta, degli usi tecnologici che hanno una giuridica rilevanza non solo per gli interessi rispettivamente rappresentati e sicuramente meritevoli di tutela, ma anche perché la loro menzione consente di evitare una cristallizzazione della ricerca scientifica. Infatti la stessa procede adottando il metodo empirico del “provare e riprovare” inventato da Galileo Galilei e che non può essere definito una volta per tutte in quanto ogni innovazione tecnologica ne introduce una successiva in un continuo ed infinito divenire. È la soluzione per complessità per la quale la risoluzione di un problema implica necessariamente la formulazione di uno successivo e quindi il diritto non può bloccare tale movimento infinito con definizioni apodittiche e definitivamente conclusive come avvenuto in passato con il metodo medievale scolastico. In definitiva trattasi di una vera e propria clausola generale di salvaguardia tecnologica stabilita per evitare che disposizioni normative strette ed inderogabili rendano superfluo lo sviluppo tecnologico con la conseguenza di porre l’Europa in uno stato di 40 obiettivo svantaggio di fronte alla concorrenza dei produttori statunitensi, cinesi ed indiani i quali pongono proprio la ricerca scientifica avanzata a fondamento dello sviluppo delle loro economie in modo da aumentare il loro prodotto interno lordo in misura notevolmente superiore al nostro. Qualora i prodotti presentino un rischio grave le pubbliche amministrazioni (descritte all’articolo 5-art. 106, comma primo, del Codice del consumo) intraprendono le azioni per applicare con celerità le misure opportune, tenendo conto delle linee guida della gestione del sistema RAPEX e si attengono al principio comunitario di precauzione. Tutte le predette misure sono adottate della autorità pubbliche favorendo ed incoraggiando l’azione volontaria dei produttori e dei distributori per l’adeguamento agli obblighi del decreto anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie del settore. Inoltre il provvedimento che disponga la limitazione dell’immissione nel mercato o il ritiro del prodotto dal mercato deve (art. 7-art. 107 del Codice del consumo) essere adeguatamente motivato con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti presso le quali è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione. Ovviamente gli interessati devono essere posti in condizioni di presenziare alle fasi del procedimento amministrativo e di presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti. Per di più l’amministratore gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito dell’emanazione del provvedimento anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno partecipato al procedimento. I provvedimenti di limitazione o di sottoposizione a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio vanno notificati (art. 9-art. 110 del Codice del consumo) alla commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX. In ogni caso il decreto rende salve (art. 10-art.111 del Codice del consumo) le disposizioni del DPR 24/5/1988 n. 224 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi (assorbite nel titolo II, intitolato RESPONSABILITA’PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI, contemplate dagli articoli da 114 a 127). Il D.lvo n. 172/2004 rende particolarmente efficace i sistema dei controlli amministrativi sui prodotti poiché non solo conserva (art. 13-art.113 del Codice del consumo) le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza, ma poiché prevede (art. 11-art. 112 del Codice del consumo) le seguenti sanzioni penali: - a) è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi nonostante il divieto delle pubbliche amministrazioni (descritte all’articolo 5-art. 107, Osservatorio del diritto comma 2, del Codice del consumo); - b) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi; - c) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro diecimila a euro venticinquemila il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati dalle pubbliche amministrazioni e descritti nell’articolo 6 (articolo 107, comma secondo, lettera b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2). Le sanzioni penali sono tutte delle contravvenzioni per la cui sussistenza, oltre al compimento della condotta materiale vietata, è indifferentemente richiesto l’elemento soggettivo doloso e colposo e sono soggette al termine biennale e triennale di prescrizione previsto dall’articolo 157 del codice penale. Occorre notare che il grado di deterrenza delle medesime è notevolmente ridotto, oltre che dalla non elevata sanzione edittale, dalla considerazione che nel caso indicato al punto c) il contravventore può, secondo quanto disposto dall’articolo 162 del codice penale, presentare al giudice (prima dell’emissione del decreto penale di condanna, in sede di opposizione al decreto penale di condanna o prima dell’apertura del dibattimento) richiesta di oblazione ed estinguere il reato con il pagamento della terza parte del massimo della pena pecuniaria oltre al pagamento delle spese processuali. Nel caso indicato al punto b) il contravventore può, secondo quanto previsto dall’articolo 162 bis del codice penale, essere ammesso al pagamento, prima dell’apertura del dibattimento, Milano, Colonne di San Lorenzo l’amministratore ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, oltre le spese del procedimento, ed ottenere l’estinzione del reato, tuttavia l’oblazione non è ammessa nel caso il contravventore sia recidivo reieterato, sia stato dichiarato dal giudice contravventore abituale o contravventore professionale, oppure quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Pertanto in questo caso il produttore, per essere ammesso all’oblazione e beneficiare dell’estinzione del reato con il pagamento della pena pecuniaria, dovrà dimostrare di avere ritirato dal mercato i prodotti pericolosi o di essersi efficacemente adoperato, nei limiti delle sue possibilità, ad ottenerne il ritiro. In merito osservasi che in materia di produzione e di distribuzione di prodotti pericolosi l’istituto dell’oblazione, sia pure ispirato ad evidenti fini di recupero sociale del reo e ad ottenerne l’interessato ravvedimento, presta il fianco a callidi e non sempre limpidi ragionamenti. Invero soggetti senza scrupoli, contando sull’esiguità della pena e sulla possibilità di estinguere 41 Osservatorio del diritto comunque ed “a buon mercato” il reato eventualmente producendo al giudice finte prove di eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose, possono scegliere di violare ugualmente il D.lvo n. 172/2004 (ovvero le predette norme contenute all’interno del Codice del consumo) al fine di lucrare nel commercio di prodotti insicuri. Tale osservazione permette di comprendere i limiti del sistema sanzionatorio che spesso si dimostra assolutamente inefficace se non accompagnato da una crescita culturale non solo degli operatori economici, ma anche (e specialmente) dei consumatori i quali spesso privilegiano, nei loro acquisti, i prodotti venduti al minore prezzo possibile e si dimostrano incuranti della considerazione per la quale la sicurezza tecnologica deve pure rappresentare un costo economico. La dizione “salvo che il fatto costituisca più grave reato” significa che la disciplina penale del D.lvo n. 172/2004 non deroga, come altrimenti avverrebbe in applicazione del principio di specialità stabilito dall’articolo 15 del codice penale 1, le ben più gravi norme stabilite dal codice penale che disciplinano l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) eventualmente applicabili nei casi di morte o lesioni del consumatore cagionati dall’utilizzazione dei prodotti insicuri. Infine sono previste inoltre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: - del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento ad 42 euro quarantamila nei confronti del produttore o del distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle verifiche (descritte all’articolo 6, comma 2, lettera a-art. 107, comma secondo, lettera a) del Codice del consumo) sulle caratteristiche di sicurezza anche dopo un prodotto è stato immesso nel mercato; - del pagamento della somma tra euro millecinquecento ad euro trentamila nei confronti del produttore o del distributore che violino gli obblighi descritti, rispettivamente per ciascuno, all’articolo 3 (ovvero le disposizioni dell’art. 104, commi 2, 3,5,7,8 e 9 per il produttore e le disposizioni di cui all’art. 104, commi 6, 7, 8 e 9 del Codice del consumo). - Il Codice del consumo che assicura un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Il Codice del consumo, il d.lgs. 6/9/2005 n. 206 (emanato ai sensi dell’art. 7 della legge 29/7/2003 n. 229 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 162/L della GU n. 235 del 8/10/2005), recepisce nel nostro ordinamento giuridico varie direttive europee e riordina (nel rispetto della Costituzione e dell’art. 153 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea) le norme italiane concernenti i processi di acquisto e di consumo al fine di assicurare (art. 1) un elevato livello di protezione dei consumatori e degli utenti e, quindi, per garantire loro (art.2) la tutela della salute, l’amministratore della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, un’adeguata informazione e una corretta pubblicità, un’educazione al consumo, la correttezza e la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali e la promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero. Il Codice consta di ben 146 articoli e di due allegati e le parti più significative per quanto riguarda la responsabilità giuridica del produttore e del distributore sono, in estrema sintesi, le seguenti. In primo luogo il consumatore o utente (art. 3) è chi agisca per scopi privati,ovvero estranei all’attività professionale o imprenditoriale, e il prodotto è qualsiasi oggetto destinato al consumatore anche nel quadro di prestazione di servizi e suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, compresa l’elettricità e ogni bene mobile anche se incorporato in un altro bene mobile. È stabilito (art. 11) il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili il contenuto minimo delle informazioni e le modalità delle indicazioni redatte in lingua italiana e per i trasgressori è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria (art.12) da euro 516 a 25.823 erogabile da parte della polizia amministrativa (prevista dalla legge 24/11/1981 n. 689) la quale invia il relativo rapporto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede del professionista. Osservatorio del diritto Il Codice contiene i seguenti principi rilevanti: - il produttore (art. 114) è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto; - un prodotto (art. 117) è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui il modo di presentazione, l’uso del prodotto, il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione; - è risarcibile (art.123) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all’uso e al consumo privato e così principalmente utilizzato dal danneggiato, il danno è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 377; - è nullo qualsiasi patto (art.124) che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità; - il diritto al risarcimento del danno (art.125) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile; nel caso di aggravamento del danno la prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria; - il difetto di conformità (art. 129, ultimo comma) che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. - in caso di difformità (art. 130, secondo comma) l’acquirente ha diritto al ripristino,senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione; - può essere richiesta (art. 130, terzo comma) una congrua Milano, Basilica di San Lorenzo l’amministratore 43 Osservatorio del diritto riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine stabilito, oppure la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti; - il venditore-installatore del bene mobile di consumo è responsabile (art. 132, primo comma) se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna o dall’installazione del bene predetto; - il consumatore (art. 132, secondo comma) decade dalla garanzia se non denuncia al venditore-installatore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Da ultimo notasi che il DPR 6/6/2001 n. 380 (testo unico dell’edilizia, la cui data di entrata in vigore, per quanto riguarda la disciplina impiantistica, è stata differita al 30/6/2006 dalla legge n. 148/2005, legge di conversione del d.l. n. 86/2005, articolo 5-bis 2) contiene le seguenti norme rilevanti: - l’articolo 130 afferma che ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti. Le imprese che producono o commercializzano i predetti componenti sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione (al fine di evitare che, ad esempio, le tubature per l’adduzione dell’acqua vengano vendute al fine di essere utilizzate per condurre il gas o per contenere cavi elettrici); - l’articolo 134 sostiene che qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontrino difformità dalle norme del testo unico, anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, devono farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del conduttore. E’evidente la novità di tal disposizione poiché prevede che tali soggetti debbono esercitare, entro un termine breve di decadenza, l’eventuale azione civile, che ben può riguardare la non conformità di un bene di consumo tecnologico alle regole dell’arte, richiedendo addirittura l’intervento delle autorità comunali. 1 Tale articolo afferma che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. 2 Notasi che l’art. 1-quater della legge 12/7/2006 n. 228 (legge di conversione del D.L. 12/5/2006 n. 173 pubblicata, con modificazioni sul testo originario del decreto legge predetto, sulla GU n. 160 del 12/7/2006) nuovamente rinvia comunque non oltre il primo gennaio 2007 ed all’avvenuta emanazione, ad opera del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, dei decreti previsti dalla legge 2/12/2005 n. 248 (finalizzati al riordino delle norme di installazione degli impianti e del relativo sistema delle verifiche e contemplati nell’art. 11-quattordicies, comma tredicesimo, del D.L. 30/9/2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005 n. 248, pubblicata su SOGU n. 195L della GU 2/12/2005 n. 281) l’entrata in vigore delle norme contenute nel capo V del DPR n. 380/2001. Appare evidente l’oscurità della citata norma poiché la stessa prevede un duplice ed apparentemente contempora- neo (sia pure assai difficilmente realizzabile in concreto) ordine di avvenimenti: una precisa scadenza temporale (il 1/1/2007) e l’emanazione dei decreti attuativi in materia tecnologica. Ne consegue lo sconcerto degli interpreti che, pertanto, si chiedono cosa avverrà il 2/1/2007, di talchè alcuni affermano che la data del 1/1/2007 sia soltanto indicativa, poiché l’entrata in vigore del capo V del DPR n. 380/2001 è comunque subordinata alla promulgazione dei predetti i decreti (da compiersi entro il 3/12/2007 come stabilito dall’art. 11 quattordiecies, comma 13, della legge n. 248/2005). Tuttavia l’apparente contraddizione tra le due predette date deve essere risolta, adottando l’interpretazione letterale dell’art. 1-quater della legge 12/7/2006 n. 228, prevista come prima e prevalente forma ermeneutica dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, nel senso che il rinvio dell’entrata in vigore del DPR n. 380/2001 avvenga “ non oltre il primo gennaio 2007”. Quindi il termine di 24 mesi previsto per l’emanazione dei decreti, e scadente il 3/12/2007, viene ridotto al 1/1/2007 almeno in relazione agli impianti e alle installazioni richiamate nel capo V del DPR n. 380/2001. In ogni caso è opportuno precisare che l’art. 11 quattordicies, comma 13, della legge 2/12/2005 n. 248, prevede che entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore (ovvero entro il 3/12/2007) i predetti Ministri emanino uno o più decreti finalizzati a disciplinare: 44 l’amministratore - a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; - b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti sopra descritti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva sicurezza; - c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione , anche tramite lo strumento degli accordi in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lvo 28/8/1997 n. 281 ; - la previsione di sanzioni in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dai provvedimenti contemplati ai punti a) e b) . Varie ed eventuali NOTIZIE DALLA PROVINCIA Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia di Milano. I responsabili di zona dell’Associazione relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati gli associati sulle novità delle varie aree territoriali. Un servizio che Anaci crede possa essere utile per tutti i lettori per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano. MELZO Guido Faini – Via Verdi, 1 Tel. 02/95738228 – Fax 02/95711686 Si è tenuta a Melzo il 4 Giugno presso il Palazzo Trivulzio una riunione allargata ai comuni di: Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pessano con Bornago, Vaprio d’Adda, con il patrocinio della REGIONE LOMBARDIA, ed in collaborazione con ANACI LOMBARDIA e ANACI MILANO. valore degli immobili. Nel corso della presentazione si è chiarita la possibilità di una campagna di diagnosi energetica gratuita per i condomini con impianto centralizzato. Questa diagnosi è l’unico strumento per conoscere l’entità e le cause dello spreco energetico nello stabile condominiale. ENERGETICA GRATUITA. Detta diagnosi energetica eseguita gratuitamente consente di conoscere esattamente: • • • Nei condomini con impianto centralizzato il 40% - 50% dell’energia acquistata per il riscaldamento viene sprecata a causa di edifici male isolati e impianti obsoleti, energivori e Il convegno per l’efficienza sovradimensionati. Nei condoenergetica in condominio con mini con impianto centralizzato impianto di riscaldamento cen- la spesa energetica rappresenta tralizzato: obblighi normativi, mediamente il 60% dell’intero biincentivi fiscali e soluzioni di lancio condominiale. Si è proposta intervento “a costo zero” per mi- una Società “DOMOTECNICA” gliorare i consumi, comfort e per eseguire detta DIAGNOSI l’amministratore • Il grado di efficienza energetica del condominio e quindi la classe energetica attuale; Cause ed entità degli sprechi energetici oggi presenti; Cause dei discomfort di cui soffrono alcuni alloggi; Soluzioni di efficientamento per migliorare il comfort e diminuire lo spreco energetico ATTENZIONE: VIENE RICORDATO CHE LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% è STATA AUMENTATA AL 65% E, COME DETRAZIONE È STATA PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2013. (Decreto Legge del 31.05.2013) 45 Varie ed eventuali LA DOVE C’ERA L’ERBA... Pinuccio Del Menico Farini-Lugano, Greco-Breda, Lambrate, Romana, Rogoredo, Porta Genova, San Cristoforo, Piazza d’Armi, Caserma Montello, Caserma Rubattino, Caserma Mameli, Comprensorio XXIV Maggio-Magenta-Carroccio, San Vittore, Bovisa, Cascina Merlata, Stephenson, Toffetti, Ronchetto sul Naviglio, Cadorna, e Magazzini Raccordati Stazione Centrale. Sono gli ATU, avvero gli Ambiti di Trasformazione Urbana, aree della città dismesse o sottoutilizzate individuate dal Piano di Governo del Territorio come destinatarie di nuova edilizia residenziale. In totale 5.628.000 metri quadrati di superficie ai quali vanno aggiunti i 2.736.300 degli ambiti di trasformazione di interesse pubblico generale (ATIPG) tra i quali c’è l’area Expo. È la nuova Milano che avanza o, se preferite, pezzi di storia che se ne vanno. Noi parleremo di un’area che invece cambierà la sua destinazione per trasformarsi da zona abbandonata a se stessa in centro della nuova movida. Si tratta dei “Magazzini Raccordati” siti sotto i binari della Stazione Centrale. 30 mila metri quadrati suddivisi tra 120 depositi per quasi 2 chilometri di lunghezza. Si chiamavano “Raccordati” perchè erano collegati tra di loro da binari interni che servivano per trasportare le merci da un grossista all’altro. Olio, vino, frutta, pesce e quant’altro serviva per le numerose attività artigianali della zona. Erano gli anni trenta e Mila- 46 no si pose così all’avanguardia sia per quanto riguardava il trasporto viaggiatori che per quello merci. Visto che abbiamo già parlato nei mesi scorsi della storia della stazione e del Binario 21, eccoci ai magazzini che si sono gradualmente svuotati a partire dagli anni ’70 e del degrado che piano piano si è impossessato delle vie adiacenti: Ferrante Aporti, Sammartini e Gluck. Il tema è ritornato agli onori della cronaca dopo l’ultima domenica a piedi di inizio giugno grazie ai comitati di zona che hanno allestito una mostra storica sui Magazzini Raccordati ed una serie di visite agli stessi. Quegli stessi comitati che vorrebbero la rinascita della zona trasformandola in una sequela di negozi, laboratori, galleria d’arte e boutique sull’esempio del Viaduc des Arts di Parigi. Un progetto realizzabile visto che in Francia è passato dalla carta alla realtà, ma che finora non ha entusiasmato, diciamo così, la società Grandi Stazioni proprietaria dell’intera struttura che prima vorrebbe realizzare un mega parcheggio sotterraneo e, soprattutto, vorrebbe contare su di un aiuto da parte del Comune di Milano per la sistemazione delle vie adiacenti dalle intitolazioni eccellenti. Ferrante Aporti, mantovano di San Martino dall’Argine, ove nacque nel 1791 e scomparso a Torino a 67 anni, era un sacerdote, Senatore del Regno e pioniere dell’educazione infantile. Fu lui, nel 1828, che fondò a Cremona il primo asi- l’amministratore lo in Italia. Christoph Willibald Gluck (17141787) compositore tedesco che visse e lavoro a Praga e Vienna prima di approdare a Milano ospite del suo amico e protettore Antonio Maria Melzi che lo affidò agli insegnamenti del più rinomato maestro dell’epoca, soprattutto nella musica strumentale: Giovanni Battista Sammartini (Milano 1700- Milano 1775). Fu quest’ultimo famoso per la sue numerose opere sacre e per l’ influenza che le sue composizioni ebbero sullo stile di Haydn. Lavorò anche con Bach, Boccherini e Mozart. Insomma Adriano Celentano non poteva crescere altrove se non al numero 14 di via Gluck dove la mamma faceva la sartina in un locale al piano terra. La casa c’è ancora, ma chiusa. Il campo delle bocce “alla milanese” è sparito e anche quello alle spalle dello stabilimento Crodo che si trasformava in un piccolo San Siro (allora non si chiamava ancora Meazza). Qualcuno ha proposto di metterci una targa sulla casa del Molleggiato, un po’ come è successo al numero 20 di Forthlin Road a Liverpool, dove è nato Paul Mc Cartney e che pare sia meta di un numeroso turismo da parte dei fans degli “Scarafaggi”. Certo, diciamo la verità, tra i Beatles e i Ribelli forse una certa differenza c’è. Un pulmino Fiat 850 Coriasco, una Ford azzurrina, una 128, una Uno e qualche altra macchina, Varie ed eventuali tutte auto con un denominatore comune: vecchie e con una Madonnina sul tetto legata al portapacchi. Partenza dal fondo di via Sammartini e poi in giro per la città con una voce che spesso usciva da un altoparlante a tromba recitando in Rosario. Per quasi 25 anni una presenza costante nella zona. Alla guida un frate dalla lunga e consunta veste nera con un Croce rossa sul petto. Il suo nome Ettore Boschini. Per tutti Fratel Ettore. Nacque a Roverbella, nella campagna mantovana, il 25 marzo 1928 da una famiglia contadina che ben presto lo spedì a lavorare in una stalla e lì tra una bestemmia e l’altra imparò così bene la lezione tanto da diventare il gioco degli amici: 30 bestemmie di fila in cambio di 30 centesimi. Durò fino alla sua conversione nel 1952 e l’ingresso nell’ordine fondato da San Camillo De Lellis, l’apostolo dei malati. Arrivò a Milano da Venezia nel 1976 per occuparsi della cura dei malati a domicilio. Poi decise che la sua casa era la strada e i suoi familiari gli ultimi che impararono ben presto che alla portineria del Santuario di San Camillo, in via Boscovich, potevano trovare cibo e vestiti, ma soprattutto una casa e qualcuno pronto ad ascoltarli. Ma lo spazio era angusto, i soldi per pagare un affitto non c’erano e quindi di nuovi locali neanche a parlarne. Finchè un giorno il capostazione Venturelli, affascinato dall’ instancabile frate, si fece avanti quasi con vergogna dicendo che si, forse qualcosa c’era, ma non era degno per delle persone. I due si avviarono verso i due grandi magazzini alla fine di via Sammartini. Il giorno dopo sul marciapiede c’erano una statua della Madonna ed una di San Camillo. La notte di Natale del 1979 venne inaugurato ufficialmente il Rifugio del Cuore Immacolato di Maria con 30 posti letto su vecchi divani e bidoni tagliati come sedie nella mensa e davanti all’ altare. Fratel Ettore morì il 20 agosto 2004. Il suo funerale si svolse in Sant’Ambrogio celebrato dal Cardinale Tettamanzi. Lo scorso febbraio i Vescovi lombardi hanno dato il via all’istruttoria per la causa di beatificazione di quel frate “matto” che girava per Milano con la statua della Madonna sul tetto della macchina recitando il Rosario. Chissà se nella futura zona della movida, nell’ultimo magazzino di via Sammartini ci sarà spazio per una auto scassata e due statue sul marciapiede. Prevenzioni e bonifiche su misura Oltre 25 anni di esperienza e innovazione nella disinfestazione al vostro servizio: CONVENZIONI PER AMMINISTRATORI ZANZARE: TRATTAMENTI LARVICIDI ATTI A RIDURRE LE EMERGENZE ESTIVE BLATTE: TRATTAMENTI CON GEL A BASSO IMPATTO AMBIENTALE TOPI E RATTI: PIANIFICAZIONE BIOLOGICA DELLA LOTTA PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI: 800-017302 www.verdeblusrl.it l’amministratore 47 Sicurezza edifici e lavoratori Pericoli condominiali Pericoli a cura di Cristoforo Moretti a cura di Cristoforo Moretti condominiali Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani. Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di presenti delle nei condomini italiani.sicurezza del lavoro, gli A prescindere dall’eventuale applicabilità alpericolo condominio leggi sulla A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza edificii non devono edifici non devono essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, del perlavoro, chi ligli visita: codici e la essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che giurisprudenza ci insegnano da sempre che i danni ingiusti devono essere evitati. danni ingiusti devono esserevogliono evitati. contribuire a diffondere una cultura di prevenzione. Le iimmagini che seguono Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione. 58. Porte interferenti (2) Dopo quanto presentato al n.14 di questa rubrica, torniamo a mostrare porte che – per cattiva progettazione e/o cattiva installazione e/o interpretazione ottusa di norme di sicurezza – risolvono un problema (la possibilità di evacuare velocemente un luogo) e ne creano altri maggiori. A sinistra, porta bianca di emergenza di una unità immobiliare privata, che se aperta blocca il passaggio dal vano scale all’androne condominiale al piano terra. Sotto, porta di accesso alle cantine dotata dal costruttore, per malintesi presunti (ed inesistenti) obblighi di legge, di apertura a spinta: non vorremmo essere il signore che sta per uscire dall’ascensore. MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Le eventuali porte che dovessero obbligatoriamente richiedere l’apertura verso l’esodo devono essere progettate in modo che la loro apertura non crei pericolo ad altre persone. Le porte esistenti, quando sono pericolose, vanno modificate: arretramenti, inversioni di apertura, sostituzione di serramenti e tutto ciò a cui il progettista e/o l’installatore avrebbero dovuto pensare fin dall’inizio. 48 l’amministratore Sicurezza edifici e lavoratori 59. Vie di fuga “complicate” (2) Riparliamo (dopo le schede n.12 e n.29) di vie di fuga rese difficili dalle modifiche gestionali o strutturali sopravvenute nel tempo. Sopra, la gestione di cartoni, sacchi e bidoni di immondizia avviene nello spazio che serve per l’evacuazione di uno stabile tramite una scala di emergenza metallica: in caso di esodo, i bidoni costituirebbero un sicuro impedimento alla fuga. A lato, una modifica probabilmente avvenuta decenni dopo la costruzione del fabbricato ha ristretto molto significativamente la larghezza della via di fuga al piano terra, riducendo a 77 cm la larghezza utilizzabile da chi usa le scale condominiali. E’ evidente che l’amministrazione in carica non ha alcuna responsabilità sulle modifiche del passato, ma l’eventualità di dover evacuare l’immobile non può essere ignorata e il problema va dettagliatamente posto in assemblea. MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Ripristinare le condizioni originali e lasciare costantemente praticabili le vie di fuga per tutta la originaria ampiezza. l’amministratore 49 Tasse e guai DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Romano Bionda Indiscrezioni di stampa avevano preannunciato che il Governo, ravvisando un caso straordinario di necessità e d’urgenza, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso aveva stabilito di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge (cosiddetto “decreto legge”) che avrebbe interessato, tra le altre cose, le agevolazioni fiscali connesse con le ristrutturazioni edilizie, in esse comprese le opere finalizzate al risparmio energetico. gore, dunque, dal 6 giugno 2013 e dovrebbe già essere stato presentato alle Camere per essere convertito in legge dello Stato. Benché sia superfluo ricordiamo, infatti, che la Costituzione italiana prevede che i provvedimenti adottati provvisoriamente dal Governo con forza di legge, nei casi straordinari di necessità e d’urgenza, debbano essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, a pena di perdere efficacia sin dall’inizio. Ha quindi visto la luce il decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale). Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali accordate dal legislatore in relazione agli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, riteniamo utile riesporre il contenuto dei seguenti articoli del decreto in questione: articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica); articolo16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per Il decreto-legge è stato pubblica- l’acquisto di mobili). to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giu- Articolo 14 gno c.a. ed è entrato in vigore il L’articolo 14 richiama l’articogiorno successivo, per espressa lo 1, comma 48, della legge 13 disposizione contenuta nel de- dicembre 2010 n. 220, la quacreto stesso; tale decreto è in vi- le aveva dichiarato applicabili 50 l’amministratore le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella misura del 55%, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012: tale termine era poi stato prorogato al 30 giugno 2013 ad opera del secondo comma dell’articolo 11 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134. Le richiamate disposizioni prevedevano una detrazione dall’imposta lorda correlata agli importi rimasti a carico del contribuente, per l’esecuzione di interventi finalizzati al risparmio energetico, sintetizzabili nelle seguenti tipologie: Riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344); Interventi sull’involucro di edifici esistenti (comma 345); Installazione di pannelli solari (comma 346); Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347). Il comma 48 dell’articolo 1 della legge citata aveva disposto che la detrazione accordata dovesse essere ripartita in dieci rate di pari importo e che la “sostitu- Tasse e guai Il primo comma dell’articolo 14 del decreto-legge entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disposto che le detrazioni fiscali per le tipologie di interventi finalizzati al risparmio energetico si applicano nella misura del 65% anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013, “con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. Articolo 16 L’articolo 16 si richiama all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale disponeva che per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 spettasse una detrazione dall’imposta lorda del 50% delle spese stesse, da ripartire in dieci rate, fino ad un ammontare complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Si rammenta che le spese per gli interventi di cui si tratta, elencati nell’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono definite dal legislatore: “spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. Il secondo comma di detto articolo 14 ha precisato che la suddetta detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Il primo comma dell’art. 16 del decreto-legge entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disposto che il termine entro il quale il sostenimento delle spese elencate nell’articolo 16-bis del T.U.I.R. dà diritto alla detrazione d’imposta, già fissato al 30 giugno 2013 dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012, è stato prorogato al 31 dicembre 2013. zione di impianti di climatizzazione invernale” comprendesse anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, fino all’ammontare massimo di 10.000 euro. Si precisa, infine, che tale detrazione dall’imposta, da ripartire tra gli aventi diritto, viene riconosciuta in dieci quote annuali di pari importo. In sintesi, per l’anno 2013, le opere finalizzate al risparmio energetico daranno diritto ad una detrazione d’imposta: del 55% delle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 5 giugno; del 65% delle spese sostenute nel periodo dal 6 giugno al 31 dicembre. Inoltre, qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico riguardino le parti comuni di un condominio o tutte le unità immobiliari di uno stesso condominio, il diritto alla detrazione d’imposta spetterà anche per le spese che saranno sostenute fino al 30 giugno 2014. Dall’altro canto, le spese sostenute nell’intero arco dell’anno 2013 per opere di ristrutturazione edilizia, contemplate dall’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi, daranno diritto ad una detrazione d’imposta del 50% mentre la stessa detrazione del 50% si applicherà anche alle spese, sostenute nel periodo dal 6 giuIl terzo comma dello stesso ar- Il secondo comma di detto ar- gno al 31 dicembre 2013, per ticolo riconferma la ripartizione ticolo 16 estende poi la detra- l’acquisto di mobili destinati della detrazione spettante in die- zione dall’imposta lorda del all’arredamento degli immobici quote annuali di pari importo. 50% delle spese sostenute per li ristrutturati. l’amministratore 51 Sicurezza edifici Obbligo di DVR per studi associati o per uffici in cui lavorino parenti? Cristoforo Moretti Sicurezza sul lavoro degli uffici e negli studi professionali: il 31 maggio 2013 è scaduta la proroga della validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori. Quindi dal 1° giugno il DVR (documento di valutazione dei rischi) è obbligatorio per tutti gli uffici e gli studi professionali con presenza di almeno un lavoratore come definito all’art.2 comma 1 lettera a del d.lgs. 81/2008. Questa definizione è così importante che deve essere riportata per esteso: è lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione (degli utili – ndr) di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della 52 legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”. Chi lavora in un ufficio e rientra in questa definizione fa del suo datore di lavoro soggetto obbligato alla redazione di DVR dal 1° giugno. Approfondiamo due casi particolari di non immediata lettura: lo studio associato e l’ufficio in cui un parente lavora gratuitamente per l’altro. intellettuale e la propria responsabilità professionale, e mettono in comune utili e spese. Fondamento legislativo di questo tipo di associazione è stata per oltre settant’anni la legge 1815/1939, ancora vigente al momento dell’emanazione del d.lgs. 81/2008 e della sua più importante correzione (d.lgs. 106/2009). Nella definizione di lavoratore riportata sopra non viene espressamente citato il professionista associato e sull’impossibile equiparazione tra professionista associato di cui alla legge 1815 e lavoratore soggetto alla tutela del d.lgs. 81/2008 non ci sono dubbi: il professionista che collabora con il suo associato stabilisce comunque un rapporto diverso da quelli dell’art.2549 cc (Cassazione civile, sentenza 2555/1987) e quindi non è soggetto all’obbligo di DVR. Ma l’abrogazione della legge 1815 contenuta della legge di stabilità del 2012 potrebbe cambiare l’approccio, perché di fatto gli “studi associati” ai sensi della legge 1815 non possono più essere creati, essendo stati sostituiti dalle “società per l’esercizio di attività professionali” (art.10 legge 183/2011): ed il socio lavoratore di società è assolutamente incluso Negli studi associati due o più nella definizione di lavoratore che professionisti lavorano mante- porta all’obbligo di DVR. L’asnendo la propria indipendenza sociazione di fatto però, secondo l’amministratore Sicurezza edifici parente che lavora gratuitamente (cioè senza inquadramento lavorativo, che eliminerebbe ogni dubbio) in un ufficio/studio in cui il titolare sia un altro parente? Si può facilmente riscontrare nella definizione di lavoratore trascritta dal d.lgs. 81/2008 come, da un lato, sia previsto il caso di lavoro “senza retribuzione” e, dall’altro, manchi la citazione dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis cc, i cui obblighi – che non comprendono il DVR – sono al comma 12 dell’articolo 3 e all’articolo 21. Il lavoro da ufficio tra parenti (diretti entro il terzo grado, affiliati entro il secondo) è considerabile “impresa familiare”? La risposta non è univoca. Infatti più volte è stato affermato – sia in giurisprudenza che in vertenze fiscali ed assicurative – che l’attività professionale svolta tra parenti non può essere considerata impresa familiare, essendo questa tipologia rivolta esclusivamente al lavoro di cui all’art.2082 cc, cioè il all’imprenditore (qualifica che alcuni interpreti, sarebbe ancora possibile senza dovere per forza aprire una società; il problema è comprendere come verrà considerata (dal fisco e dalla giurisprudenza) l’associazione di fatto tra due professionisti, se equiparabile alla somma di due attività da lavoro autonomo (e quindi per definizione senza DVR) o ad una forma societaria di fatto. L’argomento è molto delicato, in questa lunga e complessa fase di riforma delle professioni, e richiede un approccio tecnico/giuridico scrupoloso non possibile in queste note. Attualmente sembra possibile escludere con certezza dall’obbligo di DVR solo ed esclusivamente lo studio associato di cui alla legge 1815/1939 in cui lavorino solo i professionisti associati (mentre lo studio associato che occupi lavoratori di altro tipo è ovviamente soggetto all’obbligo, a carico di tutti i professionisti associati solidalmente). Come considerare invece discende appunto dalla conduzione di una “impresa”, attività diversa dall’esercizio di professione intellettuale di cui all’art.2229 cc). Per cui un parente che assista un professionista mentre questi svolge attività professionale autonoma assume lo status di lavoratore dipendente o equiparato (“con o senza retribuzione”, precisa la definizione di lavoratore citata), da cui discende l’obbligo di DVR. L’amministratore immobiliare deve considerarsi professionista o imprenditore? La risposta è quanto mai difficile in questi anni. Se nel primo caso, come detto, l’impresa familiare non potrà essere mai invocata, nel secondo l’art.2082 cc è certamente applicabile e l’obbligo di DVR insussistente; ma l’erogazione di servizi – tra cui l’amministrazione immobiliare – dovrà avvenire in forma societaria, cioè per esempio tramite una vera impresa familiare, costituita come da criteri di legge e cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’esperienza aL servizio deLL’ecoLogia - VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA - RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR - ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI - PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI - SPURGHI POZZI NERI - FOSSE BIOLOGICHE - RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA - PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI - APPALTI COMUNALI - DRENAGGIO POZZI PERDENTI - DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE - ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE - VASCHE DI DECANTAZIONE - ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI - CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699 di Motta Bruno & C snc 20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8 Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374 www.magniemottaspurghi.it [email protected] l’amministratore SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001: 2000 53 Problemi del lavoro A PROPOSITO DI FERIE Vincenzo Di Domenico Il diritto al riposo (minimo 4 settimane consecutive all’anno) nel nostro ordinamento giuridico lavoristico nasce da una serie di fonti: l’articolo 36 della Costituzione, il 2109 del Codice civile e il numero 10 dei Dlgs 66/2003 e 213/2004 da una direttiva europea del 1993.Per quanto riguarda il periodo di ferie dovuto al lavoratore, rientra l’impossibilità per i lavoratori dipendenti di ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute. Il periodo annuale di ferie retribuite, non si può “convertire” in denaro. La disposizione, tuttavia, non interessa i casi di cessazione dal lavoro per i quali le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto. L’art 36 della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile alle Ferie, quindi, quello che è un diritto per tutti, non opera però allo stesso modo per ogni lavoratore. Per alcune particolari categorie di lavoratori o in alcune fasi del rapporto lavorativo ci sono, delle eccezioni quali il periodo di assenza per congedo di maternità obbligatorio a tal riguardo si precisa, altresì che vanno esclusi agli effetti della maturazione delle ferie, anche i congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita. Il periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario ridotto, matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione. Per meglio focalizzare la situazione ci possiamo aiutare con alcuni quesiti incentrate sul rapporto di portierato e degli studi professionali amministrativi QUESITO N° 1 In caso di dimissioni di una Custode o di un dipendente dello studio, con effetto dal 1° di Agosto che ne sarà delle ferie e dei permessi contrattuali? (il dipendente ha ancora 6 giorni di Ferie arretrate più quelle maturate fino al 31 luglio e non ha usufruito dei permessi contrattuali) Le ferie sono un diritto inalienabile del dipendente, trattasi di un periodo di riposo psicofisico che succede ad un periodo di lavoro. Nel caso di recesso dal rapporto di lavoro dovranno essere pagate nella misura di SEI giorni arretrati più 11/12 di 26 giorni; a questi importi si dovranno aggiungere i 7/12 di 60 ore (permessi Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro DAL 1958 • PRODOTTI CERTIFICATI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ED ANTIBATTERICI • PRODOTTI ED ATTREZZATURE DA AZIENDE CERTIFICATE UNI EN ISO 14001: 2004 V E Z Z O S I IRENEO di Vezzosi Flavio Giuseppe Tel. 02 60781512 - 02 69004651 Fax 02 69004651 Cell. 338 7984536 • SACCHI IMMONDIZIA BIODEGRADABILI • MATERIALI DI PULIZIA CON SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 Sede amministrativa: Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano • ANTINFORTUNISTICA PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO Sede operativa: Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano • SALE MARINO STRADE SICURE 54 l’amministratore Problemi del lavoro contrattuali) in quanto “…Nell’anno di inizio o termine del rapporto di lavoro i permessi matureranno in ragione del servizio prestato nell’anno stesso, arrotondando matematicamente le frazioni di mese….” domanda sottolineo che le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dal contratto collettivo (art 116, c.3 La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero….”), pertanto il lavoratore, assunto il 17 agosto 2013, cessa il QUESITO N° 2 rapporto di lavoro il 13 settembre prossimo, tenendo preSono una Custode e lavoro da circa 3 anni presso un sente che Il contratto collettivo applicato considera come condominio ho chiesto un giorno di ferie e non me mese intero solo le frazioni superiori a 15 giorni si delilo hanno dato nonostante ne abbia accumulate mol- nea la seguente situazione: te. Possono farlo? Vorrei un quadro più specifico per I mesi interi lavorati sono due (Agosto e settembre), il quanto riguarda le ferie che mi può gestire il mio da- lavoratore non raggiunge il limite fissato dal contratto tore di lavoro e quelle che posso gestire io. collettivo, diverso poteva essere se terminava la sostituzione il 16 di settembre, avrebbe maturato un mese di Il lavoratore non può attribuirsi i giorni di ferie se non Ferie. concordandole con il datore di lavoro e viceversa.(art 82) del vigente CCNL) QUESITO N° 4 Quando il lavoratore deve assentarti per una singola Un Portinaio che termina il rapporto di lavoro - presgiornata può chiedere permessi retribuiti (60 ore annua- so il condominio da me amministrato-il 31 agosto, li - art 84 del vigente CCNL) “… con almeno 24 ore di può sostituire il preavviso con le Ferie? anticipo, salvo casi di forza maggiore …” concordandole con l’Amministratore. Le residue ferie non godute non possono sostituire il Le ferie dovranno essere “gestite “ nella seguente ma- preavviso,di cui all’art 118 del vigente CCNL, ma verniera: ranno regolarmente liquidate, in modo aggiuntivo; a con*Lei ha la facoltà di “…di decidere la collocazione tem- forto di quanto asserito vi è, tra l’altro, una sentenza del porale di metà del periodo feriale tra il 1° settembre ed Tribunale di Milano in data 7 aprile 1989 che asserisce, il 30 giugno dell’anno successivo, escludendo comun- in sintesi, quanto segue: que il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. “Le ferie residue possono tramutarsi in indennità sostituLa collocazione della restante metà del periodo feria- tiva solo nel caso di impossibilità assoluta derivante dalle verrà decisa dal datore di lavoro comunicando al la- la cessazione del rapporto…” voratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell’an- QUESITO N° 5 no successivo…” Qualora, durante il godimento delle ferie, non fosse possibile rientrare per il giorno stabilito, a causa di QUESITO N° 3 un volo cancellato per motivi tecnici, il giorno o i giorDelle Ferie che ha maturato un mio collaboratore ni di ritardo, tempestivamente segnalato/i,viene addequante posso monetizzare?, inoltre dovrò assumere a bitato al lavoratore? tempo determinato una persona in data 17 Agosto, in sostituzione di un portiere che si è assenterà per ferie Si possono coprire con ferie oppure con permesso confino al 13 settembre 2013 quest’ultimo a quanti gior- trattuale o con permesso non retribuito. In ogni caso ni di ferie ha diritto? giustificando e certificando il ritardo dovuto a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore Per rispondere al primo quesito preciso che sono soggette a monetizzazione le giornate di ferie eccedenti il mini- QUESITO N° 6 mo legale di quattro settimane all’anno e quelle maturate Il periodo di ferie viene prolungato in caso di festivinell’anno di cessazione del rapporto. Per la seconda tà con esso coincidente l’amministratore 55 Problemi del lavoro Non esiste un criterio generale al riguardo. Il trattamento da applicare è normalmente quello di applicare il prolungamento del periodo o la liquidazione di una quota aggiuntiva di retribuzione QUESITO N° 7 Recentemente un condominio-da me amministratoha assunto un addetto alle pulizie (cat. B/5) e siccome il periodo di prova coincide con il mese di Agosto, la lavoratrice mi ha chiesto di poter usufruire, come devo comportarmi? testualmente “…In caso di rapporto a tempo parziale, i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito….” nel Suo caso essendo la prestazione lavorativa limitata a 25 ore settimanali sarà: [25 /45 di 60 ore annuali] QUESITO N° 10 Nel condominio da me amministrato si è verificato la seguente situazione: “l’addetto alle pulizie-extracomunitario –un giorno prima del termine del periodo di Ferie concordate ha telefonato alla mia dipendente asserendo di voler prolungare il periodo di Ferie di una settimana rispetto al periodo pattuito, come mi devo comportare? Può- se lo ritiene opportuno –concedere fino a due giorni e mezzo di (di calendario); se, ad esempio, ha chiesto di usufruire di un periodo che decorre dal Lunedi e termina alla Domenica (sette giorni) i rimanenti giorni (7-2,5) re- Non è ben chiaro se il dipendente ha atteso l’assenso da stano a DEBITO finchè non li compensa parte dell’Amministratore, comunque in base ad una sentenza di cassazione (10 gennaio 1994 n. 175) quando al QUESITO N° 8 termine del periodo utile per la fruizione delle ferie il Quali periodi sono utili per la maturazione delle fe- lavoratore si assenta, pretendendo di imputare detta asrie? senza alle ferie, dopo aver fatto richiesta al datore di lavoro ma senza attenderne il consenso. In questa ipotesi, Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato il comportamento del lavoratore, può legittimare l’adonell’anno. Per la maturazione delle ferie sono conside- zione di provvedimenti disciplinari da parte del datore di rati utili, oltre al periodo di prova ed ai periodi di effetti- lavoro (artt. 130 e seguenti del CCNL), non può pregiuva prestazione, alcuni tipi di assenza come, ad esempio, dicare il diritto alla retribuzione dell’assenza, comunil congedo per maternità, la malattia o l’infortunio sul la- que riferibile alle ferie residue effettivamente dovute. voro nei limiti del comporto, il congedo matrimoniale, lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali. QUESITO N° 11 Nel mese di maggio ho avuto l’incarico di amminiQUESITO N° 9 strare un Condominio- di recente costituzione - che Nel condominio che amministro vi è la seguente situa- fino al mese di Aprile era di proprietà di una Società zione: due Portinai di categoria, rispettivamente, A/4 Assicuratrice; il portinaio è stato regolarmente liquied A/3 sono in forza a tempo pieno, recentemente l’as- dato dalla suddetta società assicuratrice per le comsemblea a deliberato a maggioranza la possibilità di petenze a Lui spettanti, quale comportamento devo far effettuare al Custode di categoria A/3 la prestazio- seguire per le Ferie del mese di Agosto? ne a tempo parziale-cinque ore giornaliere per cinque giorni alla settimana- vorrei sapere se le ferie ed i per- Il trasferimento di proprietà dello stabile è disciplinato messi contrattuali dovranno essere ridotti. dall’art 129 del CCNL il quale recita “ … Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di laLe Ferie per effetto della riduzione della prestazione voro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi conlavorativa NON si riducono in proporzione rimango- templati nel precedente contratto individuale di lavoro. no quantitativamente ovvero,26 giorni; i permessi con- Il nuovo proprietario è esonerato dall’obbligo di ricotrattuali per espressa dicitura contrattuale (art 84) recita noscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti 56 l’amministratore Problemi del lavoro dell’anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario…” pertanto il dipendente avrà diritto alle Ferie che matureranno nella “nuova” gestione che nel caso descritto sarà:[ 4/12 di 26 giorni]. QUESITO N° 12 Con il dipendente dello stabile si è concordato il periodo di Ferie che dovevano coincidere con il mese di Luglio, successivamente a causa di un contrattempo verificatosi nel Condominio (allagamento dei box e delle cantine, con successiva riparazione dei danni: durata due settimane) ho dovuto modificare il periodo pattuito; Ho comunicato- mediante lettera - l’evento accaduto precisando il nuovo periodo; Il portinaio in un primo momento non ha avuto nulla da dire, successivamente, esattamente dieci giorni dopo mi ha fatto pervenire un raccomandata con la quale obbiettava al condominio la decisione presa di posticipare il periodo di Ferie e chiedeva-inoltre -il risarcimento delle spese sostenute per la prenotazione dell’albergo. Quale atteggiamento devo mantenere? In base ad una sentenza di Cassazione (11 febbraio 2000 n. 1557) Lei,dopo avere fissato il periodo di godimento delle ferie del custode, può successivamente modificarlo. Questo anche qualora non si siano verificati fatti sopravvenuti, ma solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze condominiali. Lei ha agito bene comunicando mediante lettera (meglio se raccomandata) preavvisando il lavoratore, il quale era tenuto a sollevare tempestivamente eventuali obiezioni circa la decisione presa. In considerazione di quanto sopra esposto nulla compete per il risarcimento richiesto. diritto ferie che saranno godute in un secondo tempo; a tal fine è peraltro indispensabile che il lavoratore, ammalatosi durante le vacanze, si munisca immediatamente di un certificato medico che attesti il suo stato di malattia e che copia di questo certificato venga spedito a mezzo lettera raccomandata al datore di lavoro e alla USL di competenza entro due giorni dall’insorgenza della malattia. Solo così facendo si ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia.Si tenga presente, infine, che il lavoratore che cada malato nel corso delle ferie non è tenuto a fare rientro presso il proprio domicilio per poter invocare la sospensione delle ferie stesse. Infatti, il periodo di malattia può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, e dunque anche in una località di villeggiatura, a condizione che di ciò venga data immediata notizia, tramite le opportune indicazioni da apporsi sul certificato di malattia, all’Istituto Previdenziale, che deve sempre avere la possibilità di valutare le effettive condizioni di salute del lavoratore. c) Se lo Studio amministrativo chiude per “Ferie Collettive” ed il lavoratore si ammala durante tale periodo, egli potrà godere delle Ferie restanti una volta terminata il periodo di malattia. QUESITO N° 14 Presso un Condominio ho un’addetta alle pulizie che presta la sua attività lavorativa presso altri due Condomini, recentemente si è assentato a causa di un infortunio occorso presso un altro stabile, chiedo a) come devo comportarmi per l’infortunio occorso presso altro datore di lavoro; b) Le Ferie già programmate da quest’ultima, presso questa struttura,si dovranno computare In merito preciso quanto segue: QUESITO N° 13 La malattia insorta durante le ferie può sospenderne Per quanto riguarda l’infortunio, nella recente circolare INPS (n° 136 del 25 luglio 2003) ha asserito quanto seil decorso? A tal proposito si possono verificare le seguenti situazio- gue: “…Come da avviso espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali si precisa che, nell’ipotesi ni: a) se la malattia insorge prima dell’inizio del pe- rappresentata, il riconoscimento da parte dell’INAIL di riodo feriale e si protrae per il periodo convenuto, la un evento come infortunio esonera l’Istituto dall’obbligo malattia NON incide sulle ferie che saranno godute in di intervento anche per gli altri rapporti di lavoro, dovendosi ritenere l’assenza del lavoratore quale assenza un secondo tempo; b) se la malattia insorge durante le ferie già pro- per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.;Per grammate quest’ultimo deve essere considerato in il periodo Feriale vale quanto espresso nel quesito precemalattia fino a completa guarigione e resta integro il dente (n° 14) l’amministratore 57 Problemi del lavoro QUESITO N° 15 Una dipendente del mio studio professionale si è recata in Ferie in Messico, durante il Suo soggiorno si è ammalata, come devo comportarmi in merito al certificato di malattia ed il periodo suddetto in assenza di idonea certificazione è da considerarsi interruttivo del periodo feriale? Per poter rispondere a questo quesito preciso che la circolare INPS n° 136 del 25 luglio 2003 ha chiarito quanto segue:” …nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni ed accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L’adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’INPS (eventualmente in copia). In relazione a richieste di chiarimenti al riguardo, si precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.Si conferma da ultimo, come di recente ribadito dal Ministero degli affari esteri, interessato a seguito di posizioni diverse assunte da alcune Ambasciate o Consolati, che in materia di legalizzazione continuano ad essere applicate le procedure vigenti….” Se il lavoratore non fornisce idonea documentazione ovvero un semplice certificato non è interruttivo del periodo feriale sino a quando non produrrà la certificazione come previsto dalla circolare anzidetta. 58 QUESITO N° 16 Una dipendente del mio studio deve recarsi in una località termale per un periodo di cura, la devo considerare in ferie? Le cure termali effettuate entro TRENTA giorni dalla data di prescrizione,per motivi legati esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale non è da considerarsi periodo feriale, diversamente sono da considerare periodo feriale il recarsi presso una località termale senza che vi sia una prescrizione medica (art. 13 L. 638/83; art. 1, c. 8, L. 8/90). QUESITO N° 17 La Custode di un Condominio in ferie mi ha comunicato prima telefonicamente poi per iscritto l’interruzione del periodo feriale causa il ricovero ospedaliero di suo figlio di sette anni, come devo comportarmi? In base a quanto disposto dall’art. 47 D.Lgs. 151/2001 la malattia del bambino fino agli 8 anni di età che comporti il suo ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte della dipendente QUESITO N° 18 Nel mio Studio Professionale occupo una lavoratrice a progetto del maggio 2012, vorrei sapere: - c’è un minimo e un massimo di ore lavorative? - le ferie esistono? Bisogna precisare che dato il particolare rapporto di lavoro (autonomo) il riferimento alla temporalità della prestazione lavorativa NON esiste nessun minimo o massimo, ma che un collaboratore una volta ricevuto indicazioni sull’obiettivo da raggiungere dovrebbe poter determinare autonomamente tempi e modalità della propria prestazione lavorativa. Le ferie non esistono a meno che non si pattuisca, nel contratto, qualcosa di analogo, anche perché il lavoro a progetto (ex Collaborazione Coordinata e continuativa) non ha vincoli di presenza. l’amministratore Centro studi Il Centro Studi risponde Impianto acqua centralizzato La presente per chiederVi se è possibile installare dei conta litri per rilevare consumi singoli dell’acqua, dato che in fase di costruzione l’impianto è stato creato centralizzato, inoltre, in caso alcuni condomini non fossero d’accordo di eseguire tale intervento, se lo stesso è approvato dalla maggioranza e messo all’ordine del giorno in fase assembleare, chi non è favorevole è comunque obbligato all’installazione? Risponde l’avv. Marina Figini Secondo quanto riferito nel quesito, l’impianto idrico è centralizzato e non esistono contatori misuratori del consumo. Dal momento che nel quesito non viene specificato, è da ritenere che il regolamento non contenga alcuna disposizione in materia di ripartizione delle relative spese. In assenza di normativa condominiale specifica, dovrà applicarsi la normativa codicistica, in particolare il criterio di cui all’art. 1123, 2° comma, c.d. “uso potenziale”: “in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa”. La Cassazione ha precisato che tale criterio riguarda i casi di impianti e servizi comuni strutturalmente destinati a permettere ai singoli condomini un uso oggettivamente differenziato di intensità, diverso dalla misura del loro diritto di proprietà (Cass. 17/02/1977 n. 1511), e ha affermato la preferibilità della ripartizione dei costi in base al concreto utilizzo di servizi destinati ad essere fruiti in maniera diversa dai singoli condomini (Cass. 17/09/1998 n. 9263). La misurabilità dell’uso è fuori discussione nel caso dell’acqua calda erogata da impianto centralizzato, così come indubbia è la diversità della fruizione del servizio da parte di l’amministratore ciascun condomino. Quello dei contatori appare dunque come il sistema migliore perché determina l’esatta proporzionalità fra il godimento del servizio e l’onere delle relative spese, evitando di ottenere risultati approssimativi rimessi alla variabilità di elementi discrezionali. Dunque, in assenza di diverse disposizioni regolamentari, e vertendo in materia del principio di legge di cui all’art. 1123, 2° comma c.c., è legittima, e vincolante anche per i dissenzienti (che non impugnino la delibera stessa, entro 30 giorni, per validi motivi, ottenendone la sospensione della esecutività), la delibera assembleare con la quale venga decisa la installazione di contatori individuali per la misurazione dei consumi di acqua calda. Come d’uso, oltre al consumo effettivo ripartito sulla base dei contatori, sarà opportuno attribuire una quota percentuale ai millesimi di proprietà, a fronte delle spese di manutenzione e di conservazione dell’impianto. 59 Le nostre tabelle INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3 2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7 2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9 2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7 2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6 2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0 2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0 2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9 2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2 2012 + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0 +3,1 +2,9 +3,1 +3,1 +2,7 +2,4 +2,4 2013 +2,2 +1,8 +1,6 +1,1 TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI ANNO TASSO Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5% Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10% Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5% Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50% Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50% Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3% Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50% Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3% Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1% Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50% Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 2,50% Dal 01/01/2013 60 l’amministratore IMPIANTI AUTOCLAVE CONDOMINIALI ● SILENZIOSI ● PRIVI DI MANUTENZIONE ● COMPLETAMENTE AUTOMATICI ● A NORME DEI REGOLAMENTI ACQUEDOTTO Un impianto autoclave IDROSAI nasce per soddisfare le esigenze di tutto il condominio: una pressione uniforme e costante lungo tutta la giornata ai piani alti, senza alcun rumore che possa infastidire i piani bassi, e a favore di tutti l’assenza di qualsiasi spesa di manutenzione periodica. 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