Dal combinato disposto degli articoli 1282 e 1284

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Dal combinato disposto degli articoli 1282 e 1284
Dal combinato disposto degli articoli 1282 e 1284 c.c., si evince che, i crediti liquidi ed esigibili, di
somme di denaro producono interessi di pieno diritto, al saggio degli interessi legali, ora del 3%
annuo (dal 1 gennaio 2004), salvo diversa pattuizione, che gli escluda o viceversa preveda, per
iscritto, interessi in misura superiore al tasso legale.
Orbene con l’approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto e rateizzazione, allo scadere delle
rate convenute dall’Assemblea dei condomini, il credito del Condominio nei confronti del singolo
condomino diviene così liquido ed esigibile (in quanto determinato nel suo ammontare e non
sottoposto a termine non ancora scaduto), e come tale automaticamente produttivo d’interessi
nella misura del tasso legale, salvo diversa pattuizione scritta, consacrata in una delibera assunta
dall’unanimità dei condomini, oppure nell’ambito di un regolamento di condominio contrattuale,
predisposto dall’originario unico proprietario, trascritto e richiamato negli Atti di acquisto delle
singole unità immobiliari.
La giurisprudenza emessa sul punto è orientata nel ritenere più che legittime pattuizioni contenute
nei regolamenti contrattuali, volte a prevedere interessi convenzionali, clausole penali o sanzioni
particolari a carico dei condomini morosi. Non si può viceversa comprendere nei poteri
assembleari la delibera, a maggioranza, di un tasso d’interesse superiore a quello legale, e pertanto
il condomino dissenziente potrebbe eccepirne la nullità, anche oltre il limite temporale dei trenta
giorni di cui all’articolo 1137 c.c..