AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO

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AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
“ Residenza Sanitaria Assistenziale”
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO
REVISIONE n. 01 approvata dal Consiglio di Amministrazione del
21 febbraio 2012
via G. Sirtori 1 - 23876 Monticello Brianza, Lecco
tel 039.92304201 fax 039.9208026 email [email protected]
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REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
“ Residenza Sanitaria Assistenziale”
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO
PARTE PRIMA
----------------------GENERALITA’
TITOLO 1 prestazioni e modalità di Ammissione
ART. 1 Prestazioni
L’Azienda Speciale “Casa di Riposo Monticello” , vista la delibera del Comune di
Monticello di istituzione del 29 novembre 2005, il contratto di servizio – 2006-2016
stipulato con il Comune di Monticello Brianza provvede a favore degli anziani e nei
limiti delle sue disponibilita’:
a) all’ospitalita’ nella Casa di riposo;
b) all’erogazione di prestazioni socio/sanitarie ed assistenziale del territorio.
ART.2
Assistibili
Possono essere assistite tutte le persone anziane, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art.3, che necessitano dell’ospitalita’ nella Casa di riposo, sia vitalizia che
temporanea.
PARTE SECONDA
----------------OSPITALITA’ NELLA CASA DI RIPOSO
ART.3 Requisiti per l’ammissione
L’ammissione nella Casa di riposo avviene a domanda dell’interessato, da redigersi
secondo il modello del contratto di ingresso (allegato A) al presente Regolamento.
Per l’ammissione è necessario il possesso del seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l’eta’ di 65 anni;
b) eventuali inserimenti di cittadini inferiore a 65 anni devono essere
concordate con l’ASL di Lecco;
c) essere residenti, da almeno un anno, in un comune della Regione Lombardia.
d) essere immuni da malattie infettive in atto e non presentare infermita’ che
richiedono particolari assistenze e cure, diverse da quelle erogabili da Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA). Tale requisito viene accertato, oltre che in base
alla documentazione prodotta dal richiedente, mediante visita medica di
controllo, all’atto dell’ingresso nella Casa di riposo, dal cui esito favorevole e’
condizionata l’ammissione.
L’Azienda si riserva la facolta’ di chiedere altri documenti, da rilasciarsi a cura dei
competenti enti pubblici, la cui acquisizione sara’ ritenuta utile per valutare la
situazione socio-economica e la condizione di bisogno dei richiedenti.
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ART.4 Tipi di ospitalita’
L’ammissione nella Casa di riposo e’, di norma, vitalizia.
L’ammissione puo’ essere anche a carattere temporaneo. A tale scopo, l’Azienda riserva un
certo numero di posti: per ricoveri di pronto intervento nel reparto protetto e per soggiorni
temporanei nel reparto per autosufficienti.
Per i posti temporanei di soggiorno sono ammessi i cittadini dell’Unione Europea.
La durata del ricovero per pronto intervento e del soggiorno temporaneo e’ limitata
ad un mese, eventualmente prorogabile, mese per mese, per un massimo di sei
mesi.
Eventuali deroghe possono essere chieste valutata la condizione sociale e sanitaria
dell’anziano e della sua famiglia
ART.5
Riserva di posti
I posti adibiti a ricoveri di pronto intervento nel reparto protetto sono riservati agli anziani
residenti in uno del Comuni dell’ambito provinciale, anche da meno di un anno, ed in
possesso degli altri requisiti previsti dall’art.3.
Per il coordinamento del servizio di pronto intervento con quello svolto dalla altre Case di
riposo del territorio e per l’uniformita’ delle quote contributive a carico dei ricoverati,
l’Azienda puo’ stipulare accordi con l’ASL della Provincia di Lecco o con altri enti associati
che hanno competenza in ambito socio/sanitario, in ordine all’entita’ della retta giornaliera,
uguale per tutte le strutture dell’ambito provinciale, e demandare la raccolta delle richieste
del servizio e l’assegnazione dei posti.
ART.6 Ammissibilita’ coniugi
Possono essere ammesse nella Casa di riposo anche coppie di coniugi, purche’
entrambi in possesso dei requisiti del precedente art.3.
ART.7 Graduatorie
La commissione formata da: il Direttore, il Coordinatore Sanitario, l’Assistente
sociale,periodicamente – di norma ogni tre mesi - esamina le domande di ammissione
e forma le graduatorie di precedenza.
Le graduatorie di precedenza, ai sensi della legge n.3 del 12 marzo 2008 e DGR
n.8496 del 26 novembre 2008 dovranno consentire, in via prioritaria, l’ammissione
degli anziani residenti :
1. nel Comune di Monticello Brianza
2. nei Comuni facenti parte del Distretto di Merate
Esaurite le graduatorie degli anziani da ammettere in via prioritaria, i restanti posti
disponibili saranno conferiti ad anziani residenti negli altri comuni dell’ambito regionale.
Le graduatorie di precedenza, distinte per la residenza, sono formate secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande e risultante dall’iscrizione nel
protocollo della Casa di riposo.
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Ad eccezione di quanto stabilito nei precedenti commi:
a) l’Azienda, in caso di necessità, puo’ disporre l’ammissione di residenti in Monticello
Brianza purchè in possesso dei prescritti requisiti;
b) La commissione puo’ stabilire la precedenza nell’ammissione, indipendentemente
dalla data di presentazione della domanda, di quegli Anziani che versano in
particolari condizioni di bisogno desumibili, comunque, dall’eta’ avanzata e dalla
precaria situazione socio-familiare.
La priorità nell’ammissione ai posti riservati per i soggiorni temporanei è determinata dalla
Direzione della Casa di riposo, con l’osservanza del criterio di cui al precedente comma 4.
Con le medesime modalità e con lo stesso criterio viene determinata la priorità
nell’ammissione ai posti riservati al servizio di pronto intervento, sempre che non siano
stati stipulati con l’ASL della Provincia di Lecco gli accordi previsti dall’art.5, comma
secondo.
ART.8 Ammissione
L’ammissione nella Casa di riposo viene autorizzata dalla Direzione e può avvenire
soltanto dopo il controllo del Medico della Casa. Questi sottoporrà l’anziano a visita
medica intesa ad accertare l’immunità da malattie infettive in atto e da infermità che
richiedano particolari assistenze e cure.
Il medico della Casa, effettuata la visita, può richiedere ulteriori documentazioni
radiografiche, specialistiche e di laboratorio.
ART.9 Ingresso nella Casa di riposo
L’anziano ammesso nella Casa di riposo deve presentarsi, con un familiare, alla
Direzione della Casa alla data stabilita.
Il giorno di ingresso dovrà essere munito del corredo adeguatamente cifrato come
da indicazione della Casa di Riposo
A richiesta e per motivate esigenze può essergli concessa una proroga di durata
non superiore a quindici giorni, previo pagamento della retta per il mantenimento
del posto.
ART.10 Contributo da parte dell’utente – retta L’anziano, ammesso nella Casa di riposo a qualsiasi titolo, deve versare il
contributo sulla spesa di ospitalità stabilito annualmente dall’Amministrazione
Comunale.
Il contributo è diversificato a seconda delle condizioni sanitarie dell’anziano e a
seconda dell’ubicazione delle Camere e al numero di posti letto in ogni camera.
L’ospite vitalizio o ricoverato temporaneamente nel reparto protetto deve versare il
contributo,mensile, in via anticipata, per tutto il periodo che decorre dalla data di
ammissione sino all’ultimo giorno di permanenza nella Casa.
L’ospite soggiornista o di Pronto intervento/temporaneo è tenuto al versamento
anticipato del contributo mensile per l’intero periodo stabilito, anche in caso di
mancato godimento del soggiorno, in tutto o in parte, per rinuncia o altro.
L’anziano residente permanentemente e/o il suo familiare è tenuto al pagamento
della retta di ricovero entro il decimo giorno del mese precedente a quello cui il
versamento è riferito.
Il rimborso di metà quota mensile è dovuto solo in caso di decesso o di dimissione
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(art. 18 del presente regolamento) entro i primi 15 giorni del mese, dal sedicesimo
giorno nulla è dovuto.
Il rimborso della retta per il ricovero temporaneo è dovuto solo in caso di decesso o
di trasferimento ad altra struttura accreditata dalla Regione Lombardia, per un
massimo di metà quota mensile.
ART.11 Interessi per ritardato pagamento
Qualora il contributo di cui al precedente articolo dovesse essere versato in ritardo, per
causa non dipendente da forza maggiore, l’Azienda può esigere il pagamento degli
interessi. Gli interessi si applicano al saggio legale e decorrono dal sedicesimo giorno di
omesso pagamento.
ART. 12 orari
Gli anziani residenti e loro familiari/congiunti devono rispettare gli orari stabiliti
dalla direzione generale e/o dalla direzione sanitaria.
Negli ambienti comuni a piano terra (salone Tv, sala azzurra, parco) L’orario di
visita di è libero.
Nelle Unità abitative è fatto divieto di entrare solo in alcuni momenti della giornata per
rispetto della privacy e del decoro per gli anziani: durante l’igiene personale, i pasti, la
pulizia della camera e nelle ore notturne.
E’ pertanto necessaria l’autorizzazione da parte della direzione nei seguenti orari:
dalle ore 11.15 alle 15.00
dalla sera ( ore 18.00) alle mattina ( ore 10.30)
ART. 13 Uscite dalla Struttura Sanitaria Assistita
L’anziano residente in condizioni di totale e parziale autosufficienza può uscire
liberamente dalla struttura, previo avviso al reparto.
I familiari ed i conoscenti che volessero far uscire l’anziano dalla struttura devono
firmare l’apposito permesso d’uscita.
Per gli anziani completamente non autosufficienti l’uscita dalla struttura può essere
fatta solo in presenza di un familiare/congiunto e deve essere autorizzata dal
personale sanitario presente nel reparto
La direzione può vietare l’uscita dell’anziano dalla struttura solo per comprovati e
motivati problemi sanitari .
ART. 14 Visite mediche e specialistiche – informazioni sanitarie
Il personale sanitario ha l’obbligo di informare adeguatamente l’anziano e un
familiare/congiunto (in caso di non autosufficienza totale) della necessità di sottoporlo a
visita/esame specialistico invasivo (consenso informato).
L’esito della visita e/o degli esami specialistici possono essere richiesti ai medici.
Questi annualmente stabiliranno degli orari specifici dedicati ai colloqui con i
parenti.
L’anziano e/o un proprio familiare può richiedere copia della cartella clinica e copia
del Piano Assistenziale Individuale, con il pagamento del costo delle fotocopie.
ART. 15 Personale sanitario e socio/assistenziale
Il Personale deve avere un comportamento rispettoso verso gli ospiti. Di norma
deve sempre chiamare l’anziano con il proprio cognome e utilizzare il “lei”. Solo con
il consenso dell’ospite può rivolgersi con il nome proprio ed avere un atteggiamento
– seppur professionale - più confidenziale.
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ART 16 Comportamento dell’anziano residente
L’anziano residente deve avere cura degli arredi e delle attrezzature della Struttura.
Non deve provocare rumori molesti durante il giorno e garantire il silenzio durante le
ore di riposo (notte e dalla 13.00 alle 15.30 nelle camere). L’anziano deve sempre
avere un comportamento consono ad un ambiente di comunità e quindi eventuali
conflitti con altri anziani dovranno essere risolti in modo rispettoso o coinvolgendo il
personale in servizio.
ART 17 Servizi Alberghieri
All’anziano residente sono garantiti , oltre alle prestazioni sanitarie e assistenziali,
i servizi alberghieri come:
a) la Mensa con tabelle dietetiche approvate dal competente servizio sanitario
locale e un menù variabile settimanalmente,
b) la lavanderia per i capi adeguatamente cifrati dai familiari;
Il Taglio di capelli e barba e il servizio di parrucchiera è effettuato da personale
esterno ed è a pagamento, secondo le tariffe indicate.
ART. 18 alimenti
E’ fatto divieto inserire nella struttura alimenti e bevande di qualsiasi genere.
L’introduzione nella Casa di riposo di alimenti precotti, sfusi e a rischio di infezioni
alimentari saranno segnalate all’autorità sanitaria competente.
Eventuali deroghe, per alimenti confezionati, possono essere autorizzate dalla
Direzione Sanitaria della Casa di Riposo.
ART. 19 dimissioni
L’anziano residente in Struttura può essere dimesso per:
a) peggioramento delle condizioni di salute che rendono la struttura inidonea ad assistere
il malato (in questo caso le dimissioni sono eseguite dopo aver individuato una struttura
più adeguata da parte dei familiari)
b) non pagamento del contributo (retta) per almeno due mesi
c) gravi inadempienze e comportamento violento verso altri ospiti e personale in
servizio. In questo caso il rimborso non è dovuto.
PARTE QUARTA
PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI E FAMILIARI
ART. 20 Comitato dei familiari e volontari
I familiari possono partecipate alla vita della struttura attraverso la costituzione del
Comitato dei familiari e volontari della Casa di Riposo. Compiti, finalità e
composizione sono stabiliti dal regolamento allegato.
ART. 21 Carta dei diritti dell’anziano
La Casa di riposo di Monticello recepisce la Carta dei diritti dell’anziano approvata
dalla Regione Lombardia e si impegna a rispettare i principi contenuti.
ART.22
(Decorrenza – norme transitorie)
Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di
deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
esecutività
della
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Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al Codice Civile,
alle leggi di settore (L.r. 1/86; legge 328/00 e D.lg 229/98, L.r. 31/97), al T.U.
dell’autonomie locali (dpr 267/00), alle Delibere della Giunta Regionale inerenti
all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento delle strutture sanitarie
assistenziali, ai regolamenti di Igiene pubblica ed ai regolamenti comunali inerenti il diritto
di accesso (Legge 241/92) .
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ALLEGATO A
COMITATO DEI FAMILIARI E VOLONTARI
Premessa
La Residenza Sanitaria Assistenziale Comunale di Monticello, con l’obiettivo di
costruire ambiti di partecipazione diretta degli anziani, dei familiari e dei volontari,
in linea con la Carta dei Diritti della Persona Anziana, istituisce il COMITATO dei
FAMILIARI e VOLONTARI.
Art. 1 Scopi e finalità
Il Comitato dei familiari e volontari è un organismo di partecipazione alla vita di
comunità presso la Casa di riposo e di consultazione da parte degli organi direttivi
e tecnici. I familiari ed i volontari pertanto vengono informati sulle scelte di
programmazione e di gestione, e consultati su alcuni servizi; in modo da renderli
più partecipi alla vita della Casa di riposo.
Art.2 Compiti
Il comitato è informato riguardo le seguenti attività:
- Programma di animazione
- Programma di attività di riabilitazione
- Bilancio preventivo della Casa e su eventuali aumenti di rette per i residenti
Partecipa alla verifica dei seguenti servizi:
- Servizio mensa
- Servizio di pulizia
- Servizio di lavanderia
- Servizio di parrucchiere/barbiere
Art. 3 Composizione
Il comitato è composto da 6 membri eletti dai familiari, 3 membri eletti dai
volontari e 2 anziani nominati all’interno della Casa di riposo. Al Comitato
partecipano senza diritto di voto l’Assistente Sociale e le Animatrici. La prima
riunione di ogni anno è presieduta dal Sindaco e dal Direttore.
Art. 4 Modalità di elezione, durata e convocazione
Chi vuole far parte del Comitato (dopo l’avvio pubblico da parte della direzione)
deve dare la propria disponibilità al Servizio Sociale della Casa di riposo. Raccolte
le adesioni si procede alle elezioni per una settimana comprensiva di due
domeniche.
Il Comitato resta in carico un anno e viene convocato dall’Assistente Sociale. La
riunione del Comitato sono valide se c’è la presenza della maggioranza dei membri.
Di norma il Comitato assume le decisioni con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 5 Norme transitorie e finali
Per tutto ciò che non è contemplato nel seguente regolamento si rimanda allo
Statuto Comunale ed ai regolamenti per il funzionamento delle consulte.
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Allegato B
₃ CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA*
Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la
memoria culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa
umana attiva, un contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi.
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della
constatazione di un numero sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in
buone condizioni psico-fisiche.
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia
fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore
attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per la generalità dei cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della
popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale
di una serie di doveri da parte della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che
garantiscano ad un anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che
favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della comunità.
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane,
direttamente o indirettamente, come singoli cittadini oppure all'interno di:
istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitarioassistenziali, scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati)
agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
famiglie e formazioni sociali;
Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione
all’interno della attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte
dei servizi, nei suoi indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli
interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano:
il principio "di giustizia sociale", enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo
continuo, non circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto l'arco della
vita.;
il principio "di solidarietà", enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene
compito della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera
partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene
comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;
il principio "di salute", enunciato nell'articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito
della Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantire cure gratuite agli indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) nella dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale,
si è affiancato il concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).
La persona anziana al centro di diritti e di doveri.
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita,
di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei
diritti specifica per i più anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed
al rispetto di tali diritti insieme con lo sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato
nell'introduzione.
La società e le Istituzioni hanno il dovere
di rispettare l’individualità di ogni persona
di sviluppare e di conservare la
anziana, riconoscendone i bisogni e
propria individualità e libertà.
realizzando gli interventi ad essi adeguati,
con riferimento a tutti i parametri della
sua qualità di vita e non in funzione
esclusivamente della sua età anagrafica.
La persona ha il diritto
di conservare e veder rispettate, in
osservanza dei principi costituzionali,
le
proprie
credenze,
opinioni
e
sentimenti.
di conservare le proprie modalità di
condotta sociale, se non lesive dei
diritti
altrui,
anche
quando
dovessero apparire in
esse
contrasto
con i comportamenti dominanti nel
suo ambiente di appartenenza.
di rispettare credenze, opinioni e sentimenti
delle persone anziane, anche quando essi
dovessero apparire anacronistici o in
contrasto con la cultura dominante,
impegnandosi a coglierne il significato nel
corso della storia della popolazione.
di rispettare le modalità della di condotta
persona anziana compatibili con le regole
della
convivenza
sociale,
evitando
di“correggerle” e di "deriderle", senza per
questo venire meno all’obbligo di aiuto per
la sua migliore integrazione nella vita
della comunità.
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di conservare la libertà di scegliere
dove vivere.
di rispettare la libera scelta della persona
anziana di continuare a vivere nel proprio
domicilio, garantendo il sostegno necessario,
nonché, in caso di assoluta impossibilità,
le condizioni di accoglienza che permettano
di conservare alcuni aspetti dell’ambiente
di vita abbandonato.
di essere accudita e curata di accudire e curare l’anziano fin dove è
nell'ambiente che meglio garantisce possibile a domicilio, se questo è
il recupero della funzione lesa.
l'ambiente che meglio stimola il recupero o il
mantenimento della funzione lesa, fornendo
ogni prestazione sanitaria e sociale
ritenuta praticabile ed opportuna. Resta
comunque garantito all'anziano malato il
diritto al ricovero in struttura ospedaliera o
riabilitativa per tutto il periodo necessario
per la cura e la riabilitazione.
di vivere con chi desidera.
di avere una vita di relazione.
di essere messa in condizione di
esprimere le proprie attitudini
personali, la propria originalità e,
creatività.
di favorire, per quanto possibile, la
convivenza della persona anziana con i
familiari, sostenendo opportunamente questi
ultimi e stimolando ogni possibilità di
integrazione.
di evitare nei confronti dell’anziano ogni
forma di ghettizzazione che gli impedisca
di interagire liberamente con tutte le
fasce di età presenti nella popolazione.
di fornire ad ogni persona di età
avanzata la possibilità di conservare e
realizzare le proprie attitudini personali,
di esprimere la propria emotività e di
percepire il proprio valore, anche se
soltanto di carattere affettivo.
di essere salvaguardata da ogni forma di contrastare, in ogni ambito della società,
di violenza fisica e/o morale.
ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a
danno degli anziani.
di essere messa in condizione di
godere e di conservare la propria
dignità e il proprio valore, anche in
casi di perdita parziale o totale della
propria
autonomia
ed
autosufficienza.
di operare perché, anche nelle situazioni più
compromesse e terminali, siano supportate
le capacità residue di ogni persona,
realizzando un clima di accettazione, di
condivisione e di solidarietà che garantisca
il pieno rispetto della dignità umana.
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La tutela dei diritti riconosciuti
È opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di
cittadinanza riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio
nella vita delle persone anziane, è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal
consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di
molti soggetti. Dall'azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione delle risorse (organi
politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media, dell'istruzione e
dell'educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da
scelte di carattere generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor
portata è la rilevanza di strumenti di garanzia che quella stessa responsabilità politica
ha voluto: il difensore civico regionale e locale, l'ufficio di pubblica tutela (UPT) e l'
Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). Essi costituiscono un punto di riferimento
informale, immediato, gratuito e di semplice accesso per tutti coloro che necessitano di
tutela. E’ constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al
difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita da persone anziane.
È necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l'ambito
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e
di accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia.
* allegato alla Dgr n. 7435 del 14 dicembre 2001
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