dossier - consulentidellavoro.it

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P o s t e I t a l i a n e S p a - S p e d i z i o n e i n a b b o n a m e n t o p o s t a l e - D . L . 3 5 3 / 2 0 0 3 ( c o n v. i n L . 2 7 / 0 2 / 2 0 0 4 n . 4 6 ) a r t . 1 ,
c o m m a 1 C N S / C B PA - N A / 1 2 9 / 0 8 , v a l i d a d a l 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 - Mensile - Euro 0,10
n.
5
Maggio
2008
Anno
Assemblea dei
Consigli
nel segno della
coesione
Una Riforma
necessaria
imposta dalla
legge
Dossier:
Semplificazione
nella gestione del
rapporto di lavoro.
Le proposte del
Consiglio
Nazionale
Voci dalla
Provincia:
Lucca
Lodi
IX
Pubblicazione
mensile
dell’Ordine
e dell’Ente
di Previdenza
dei Consulenti
del Lavoro
CNO
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282
e-mail: [email protected]
Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
I 106 Consigli Provinciali
Consiglio
Nazionale
2005-2008
Presidente
Marina Elvira Calderone
(Cagliari)
Vice Presidente
Alessandro Visparelli
(Verona)
Segretario
Adalberto Capurso
(Roma)
Tesoriere
Franco Marchetti
(Modena)
Consiglieri
Daria Bottaro
(Milano)
Brunella Calonaci
(Firenze)
Mauro Capitanio
(Brescia)
Alfio Catalano
(Bergamo)
Antonio Coluccia
(Lecce)
Giuseppe D’Angelo
(Viterbo)
Rosario De Luca
(Reggio Calabria)
Vincenzo Germinara
(Pistoia)
Teodoro Lateana
(Potenza)
Elio Monsellato
(Messina)
Pietro Panzetta
CNO
(Taranto)
Collegio dei
Revisori
Presidente
Angelo Colangelo
(Foggia)
Revisori
Marcello De Carolis
(L’Aquila)
Eugenio Leoni
(Milano)
Agrigento
Pres. Giovanni Cumbo
Via Lombardia Villaggio Mosè, 24/A
92100 Agrigento
Tel. 0922/463912
Fax 0922/652332
Alessandria
Pres. Lorenzo Lombardi
Via Legnano 23
15100 Alessandria
Tel. e Fax 0131/265298
Ancona
Pres. Gianni Giacobelli
Via Degli Orefici 2
60121 Ancona
Tel. e Fax 071/2075014
Aosta
Pres. Leontino Gal
Casella Postale 11
c/o Studio Gal
11013 Courmayeur
Tel. 0165/842410
Fax 0165/845689
Arezzo
Pres. Marco Polci
Via Madonna del Prato, 77
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575/354740
Ascoli Piceno
Pres. Marco Assenti
Via Cino Del Duca 26
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/252246
Fax 0736/243119
Asti
Pres. Giovanni Cordoni
c/o Ordini e Collegi Prof.li
Via Bigatti 14
14100 Asti
Tel. e Fax 0141/530307
Avellino
Pres. Francesco Santoro
Via Annarumma 49
83100 Avellino
Tel. e Fax 0825/37953
Bari
Pres. Vincenzo Leggiadro
Via De Bellis 37
70126 Bari
Tel. 080/5240428
Fax 080/5213380
Barletta, Andria, Trani
Pres. Maria Grazia
De Crescenzio
Via Romagnosi 20
70051 Barletta
Tel. 0883/533091
Fax 0883/533091
Belluno
Pres. Aristide Berati
Via Mezzaterra 18 - C.P. 3
32100 Belluno
Tel. e Fax 0437/942966
Benevento
Pres. Giovanni Montefusco
Via S. Gaetano, 10
82100 Benevento
Tel. 0824/21485
Fax 0824/24681
Bergamo
Pres. Adriana Regonesi
Viale Vittorio Emanuele II 44
24121 Bergamo
Tel. 035/217400
Fax 035/217016
Biella
Pres. Ilario Bortolan
Via Vialardi di Verrone 14
13900 Biella
Tel. 015/8486350
Fax 015/8486360
Bologna
Pres. Sergio Stelitano
Via Amendola 6
40121 Bologna
Tel. 051/255768
Fax 051/244711
Bolzano
Pres. Anton Steiner
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano
Tel. 0471/518520
Fax 0471/272905
Brescia
Pres. Sergio Faini
Via Salgari 43/B
25125 Brescia
Tel. 030/2427788
Fax 030/2428157
Brindisi
Pres. Dario Montanaro
Via Dalmazia 21/A
72100 Brindisi
Tel. 0831/726420
Fax 0831/728074
Cagliari
Pres. Vittorio De Riso
Via Sonnino 37
09125 Cagliari
Tel. 070/665773
Fax 070/665804
Caltanissetta
Pres. Rosalia Lo Brutto
Via Enrico Medi 1
93100 Caltanisetta
Tel. e Fax 0934/552055
Campobasso
Pres. Davide Siravo
Via Tiberio 92/A
86100 Campobasso
Tel. 0874/493402
Fax 0874/62238
Caserta
Pres. Stefano Scialdone
Via M. Forgione 12
81100 Caserta
Tel. 0823/329211
Fax 0823/456791
Catania
Pres. Rosario Lo Presti
Viale Ionio 30
95129 Catania
Tel. 095/536977
Fax 095/530363
Catanzaro
Pres. Giuseppe Buscema
Via Murano 9
88063 Catanzaro Lido
Tel. e Fax 0961/360372
Chieti
Pres. Maurizio Di Sante Marolli
Via G. S. Pianell 4
66100 Chieti
Tel. e Fax 0871/411569
Como
Pres. Maria Grazia Rossini
Via Giulini 10
22100 Como
Tel. 031/270384
Fax 031/261013
Cosenza
Pres. Giovanni Genise
Via Felice Migliori 1
C.P. 266
87100 Cosenza
Tel. 0984/72554
Fax 0984/794777
Cremona
Pres. Giovanni Battista Centenari
Via Palestro 66
c/o Ass. Professionisti
26100 Cremona
Tel. 0372/535411
Fax 0372/457934
Crotone
Pres. Anna Maria Pini
Via Torino 63
88900 Crotone
Tel. e Fax 0962/901690
Cuneo
Pres. Michele Rossa
Via Roma 14
12100 Cuneo
Tel. 0171/66685
Fax 0171/488500
Enna
Pres. Vincenzo Messina
Via dell'Unità d'Italia 1
94100 Enna
Tel. 0935/531493
Fax 1782245986
Fermo
Pres. Bruno Del Gatto
Via XXV Aprile 26
63023 Fermo
Tel. 0734/622173
Fax 0734/622173
Ferrara
Pres. Stefano Tonegutti
Via del Turco 29
44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532/247066
Firenze
Pres. Luciano Malavolti
Via Ricasoli 32
Piano 2°
50121 Firenze
Tel. 055/281786
Fax 055/281787
Foggia
Pres. Franco Maldera
Via Vincenzo Della Rocca 38
71100 Foggia
Tel. e Fax 0881/709662
Forlì - Cesena
Pres. Claudio Rigoni
Via Torelli 2
47100 Forli
Tel. e Fax 0543/31201
Frosinone
Pres. Carlo Martufi
Via Maria 261 - Piano I°
03100 Frosinone
Tel. 0775/871855
Fax 0775/822081
Genova
Pres. Vittorio Vianello
Via Ilva 4/3
16128 Genova
Tel. e Fax 010/562389
Gorizia
Pres. Sandro Benigni
Via Carlo De Morelli 19/A
34170 Gorizia
Tel. 0481/30325
Fax 0481/548255
Grosseto
Pres. Angiolo Mainardi
C.so Carducci 90
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564/25786
Imperia
Pres. Francesco Cerqueti
Via XXV Aprile 67
18100 Imperia
Tel. e Fax 0183/710269
Isernia
Pres. Giorgio Trotta
Corso Garibaldi 303/A
86170 Isernia
Tel. 0865/414000
Fax 0865/416307
L’Aquila
Pres. Giuseppe Liberatore
Viale De Gasperi 60
67100 L'Aquila
Tel. e Fax 0862/412307
La Spezia
Pres. Sergio Cardellini
P.le Kennedy 27
Piano 2° G 10/11
19124 La Spezia
Tel. 0187/770889
Fax 0187/516443
Latina
Pres. Monica Muscedere
Via Eroi Del Lavoro 12
04100 Latina
Tel. 0773/484354
Fax 0773/414254
Lecce
Pres. Antonio Lezzi
V. Cicolella, 3
Cond. Palazzo di Vetro
73100 Lecce
Tel. 0832/343765
Lecco
Pres. Giulio Corno
Via Col di Lana 4
23900 Lecco
Tel. 0341/282904
Fax 0341/283442
Livorno
Pres. Gloria Cappagli
Piazza Attias 37
57121 Livorno
Tel. 0586/892358
Fax 0586/894482
Lodi
Pres. Luigi Tortora
Via T. Zalli 5
26900 Lodi
Tel. 0371/432350
Fax 0371/432296
Lucca
Pres. Luciana Conti
Corte Portici 12
55100 Lucca
Tel. 0583/582220
Fax 0583/319081
Macerata
Pres. Luigi Santalucia
Via Valadier 30/2
62100 Macerata
Tel. 0733/35040
Fax 0733/216789
Mantova
Pres. Luca De Compadri
Via Carlo Poma 22
46100 Mantova
Tel. 0376/362625
Fax 0376/379695
Massa Carrara
Pres. Marco Iovino
Via 7 Luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. e Fax 0585/777082
Matera
Pres. Serafino Di Sanza
Viale Nazioni Unite 41
75100 Matera
Tel. 0835/386156
Fax 0835/335241
Messina
Pres. Carlo Maletta
Via Sicilia n. 14 scala B
98122 Messina
Tel. 090/2982339
Fax 090/2931244
Milano
Pres. Giovanni Zingales
Via Aurispa 7
20122 Milano
Tel. 02/58308188
Fax 02/58310605
Modena
Pres. Mauro Mantovani
Via Campanella 23
41100 Modena
Tel. 059/222844
Fax 059/223666
Monza e Brianza
Pres. Marino Dell'Orto
Via Lavoratori Autobianchi 1
c/o FARO srl - 22033 Desio
Tel. 0362/306216
Fax 0362/331294
Napoli
Pres. Edmondo Duraccio
Via Alcide De Gasperi 55
80133 Napoli
Tel. 081/5518566
Fax 081/5524076
Novara
Pres. Bartolomeo La Porta
Viale Roma 12
28100 Novara
Tel. 0321/611805
Fax 0321/394584
Nuoro
Pres. Marzia Dema Maria
Nannini
Via Dessanay 154
08100 Nuoro
Tel e Fax 0784/203393
Oristano
Pres. Cesare Muru
Viale Diaz 87
09170 Oristano
Tel e Fax 0783/73285
Padova
Pres. Varniero Varnier
Via degli Zabarella 95
35121 Padova
Tel. 049/663660
Fax 049/660524
Palermo
Pres. Vincenzo Silvestri
Via Redipuglia 6
90144 Palermo
Tel. 091/346433
Fax 091/347031
Parma
Pres. Ester Ubaldi
Viale dei Mille 140
43100 Parma
Tel. 0521/941428
Fax 0521/952721
Pavia
Pres. Stelvio Lanati
Via Bernardino da Feltre 4
27100 Pavia
Tel. e Fax 0382/28286
Perugia
Pres. Stefano Ansideri
Via Sicilia 27-Scala F
06128 Perugia
Tel. 075/5004566
Fax 075/5055338
Pesaro e Urbino
Pres. Sergio Giorgini
Via Toschi Mosca 15
C.P. 108
61100 Pesaro
Tel. 0721/33638
Fax 0721/377112
Pescara
Pres. Laura D'angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara
Tel. 085/4216911
Fax 085/4213347
Piacenza
Pres. Alessandro Lupi
Corso Vittorio Emanuele 243
29100 Piacenza
Tel. e Fax 0523/334160
Pisa
Pres. Fulvio Morelli
P.zza Vittorio Emanuele II 2
56125 Pisa
Tel. e Fax 050/500420
Pistoia
Pres. Antonio Orsi
Via Panciatichi 11
51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573/367010
Pordenone
Pres. Pierluigi Giol
Largo S. Giorgio 7
Cond. Elena
33170 Pordenone
Tel. e Fax 0434/524266
Potenza
Pres. Giovanna Manca
Via del Gallitello 56
85100 Potenza
Tel. e Fax 0971/52013
Prato
Pres. Massimo Mancini
Via Bovio 4
59100 Prato
Tel. 0574/30489
Fax 0574/401928
Ragusa
Pres. Rosario Cassarino
Via A. Ponchielli 7
97100 Ragusa
Tel. 0932/624324
Fax 0932/683912
Ravenna
Pres. Tiziana Nanni
Via Antica Zecca 6
48100 Ravenna
Tel. e Fax 0544/31330
Reggio Calabria
Pres. Paolo Chirico
Via Del Salvatore 1/B
89128 Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965/894866
Reggio Emilia
Pres. Domenico Renna
Via Ernesto Che Guevara 4
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/294703
Fax 0522/794439
Rieti
Pres. Lorella Bernardini
Via Giuseppe Pennesi 11
02100 Rieti
Tel. e Fax 0746/274796
Rimini
Pres. Carlo Dall'Ara
Via Angherà 29
47900 Rimini
Tel. 0541/50500
Fax 0541/28451
Roma
Pres. Adalberto Bertucci
Via C. Colombo 456
00145 Roma
Tel. 06/5408664
Fax 06/5412035
Rovigo
Pres. Giancarlo Micheletti
Via Nino Bedendo 3
45100 Rovigo
Tel. 0425/21506
Fax 0425/464454
Salerno
Pres. Alberico Capaldo
Via S. Alfonso Maria de Liguori 2
84135 Salerno
Tel. 089/481003
Fax 089/481068
Sassari
Pres. Salvatore Doro
Via Milano 7
07100 Sassari
Tel. 079/276790
Fax 079/278745
Savona
Pres. Giovanni Gherzi
Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi
17100 Savona
Tel. 019/814927
Fax 019/8488565
Siena
Pres. Paola Ciriaca Sabatini
Viale Curtatone 12
53100 Siena
Tel. 0577/49439
Fax 0577/205497
Siracusa
Pres. Salvatore Malfitano
Viale S. Panagia 218
96100 Siracusa
Tel. 0931/494100
Fax 0931/490365
Sondrio
Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio
Tel. 0342/214354
Fax 0342/519687
Taranto
Pres. Claudio Cavaliere
Viale Magna Grecia 100
74100 Taranto
Tel. 099/7304897
Fax 099/7360162
Teramo
Pres. Bruno Santori
Via Trento e Trieste 24
64100 Teramo
Tel. 0861/247777
Fax 0861/253498
Terni
Pres. Franco Lagomarsini
Corso Del Popolo 63 - C.P. 211
05100 Terni
Tel. e Fax 0744/423827
Torino
Pres. Riccardo Travers
Via della Consolata, 1/bis
10122 Torino
Tel. 011/5216426
Fax 011/5216363
Trapani
Pres. Leonardo Giacalone
Via Libica 2
91100 Trapani
Tel. e Fax 0923/21120
Trento
Pres. Marco Franzoi
Via Maccani 211
38100 Trento
Tel. 0461/825890
Fax 0461/429147
Treviso
Pres. Anna Maria Giacomin
Viale Orleans 22
31100 Treviso
Tel. 0422/582345
Fax 0422/410521
Trieste
Pres. Massimo Iesu
Via Roma 17
34132 Trieste
Tel. e Fax 040/366804
Udine
Pres. Stefano Sassara
Via Calzolai 4
33100 Udine
Tel. e Fax 0432/295892
Varese
Pres. Gilberto Bezzegato
Via Bernascone 14
21100 Varese
Tel. 0332/239360
Fax 0332/238479
Venezia
Pres. Antonio Vegna
Galleria Matteotti 6/2
30174 Mestre
Tel. 041/5041677
Fax 041/2394467
Verbano C. O.
Pres. Luca Rognoni
Vicolo Visconti – Borgo
Medioevale
28805 Vogogna (VB)
Tel. e Fax 0324/87433
Vercelli
Pres. Luca Caratti
Corso Magenta 1
13100 Vercelli
Tel. 0161/256256
Fax 0161/256156
Verona
Pres. Alfonsino Albarello
Corso Porta Nuova 107
37122 Verona
Tel. 045/8005065
Fax 045/8068960
Vibo Valentia
Pres. Rosario Rubino
Via Giovanni XIII, 74
Pal. Cortese
c/o studio Rubino
89900 Vibo Valentia
Tel. e Fax 0963/93524
Vicenza
Pres. Elvira D'Alessandro
Corso SS. Felice e Fortunato, 62
36100 Vicenza
Tel. 0444/322028
Fax 0444/323682
Viterbo
Pres. Bruno Barghini
Via Genova 17
01100 Viterbo
Tel. 0761/226960
Fax 0761/322168
Maggio
2008
Anno
Sommario
Assemblea dei Consigli nel segno della coesione
Marina Calderone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Una Riforma necessaria imposta dalla legge
Vincenzo Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
n.
IX
5
P o s t e I t a l i a n e S p a - S p e d i z i o n e i n a b b o n a m e n t o p o s t a l e - D . L . 3 5 3 / 2 0 0 3 ( c o n v. i n L . 2 7 / 0 2 / 2 0 0 4 n . 4 6 ) a r t . 1 ,
c o m m a 1 C N S / C B PA - N A / 1 2 9 / 0 8 , v a l i d a d a l 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 - Mensile - Euro 0,10
n.
5
Sommario
Maggio
2008
Caro Onorevole
Rosario De Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Riforma della previdenza di Categoria:
le ragioni di una scelta
Gabriella Santolini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Consigli provinciali: un’assemblea all'insegna della condivisione dei percorsi
Consulenze esterne nelle pubbliche amministrazioni
Pagine a cura del CNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Voci dalla Provincia: Lucca
Pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Voci dalla Provincia: Lodi
Pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Intermediari telematici:
ridisegnate le sanzioni
Matteo Robustelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Dossier: Semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro.
Le proposte del Consiglio Nazionale
A cura della Fondazione Studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Cuneo fiscale a doppia velocità
Maria Paola Cogotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Turismo, mercato del lavoro e flessibilità
Patrizia Gobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Intervista veloce
Rosalba Berlingeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Studi di settore: le nuove regole per soggetti multipunto e multiattività
Luca Caramaschi e Simona Pagani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Credito di imposta sugli investimenti al via
Giuseppe Buscema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Asseverazione contributiva:
nuova funzione per i Consulenti
Francesco Natalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Bonus occupazione:
dal 15 luglio le istanze telematiche
Enzo Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
A Trieste ci saranno cose, che voi umani non potete nemmeno immaginare…
Massimo Iesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quiz professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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47
48
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Chiuso in redazione il 21 maggio 2008
Anno
Assemblea dei
Consigli
nel segno della
coesione
Una Riforma
necessaria
imposta dalla
legge
Dossier:
Voci dalla
Semplificazione
Provincia:
nella gestione del Lucca
rapporto di lavoro. Lodi
Le proposte del
Consiglio
Nazionale
IX
Pubblicazione
mensile
dell’Ordine
e dell’Ente
di Previdenza
dei Consulenti
del Lavoro
In copertina, Piazza dell'Anfiteatro,
Lucca; in primo piano un’immagine
tratta dal Carnevale di Viareggio.
Il Consulente del Lavoro
Anno IX
n°5 Maggio 2008
Pubblicazione mensile
C.N.O. DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
Direzione, redazione,
amministrazione:
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00145 Roma
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abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08,
valida dal 07/04/2008
1
Editoriale
Marina CALDERONE
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro
Assemblea dei Consigli
nel segno della coesione
rande coesione interna: queste tre parole, in
sintesi, sono gli elementi caratterizzanti dell’ultima Assemblea dei Consigli Provinciali.
Nei due giorni di lavoro, è emersa con evidenza la
volontà di tutti di lavorare, uniti, per la Categoria.
Non è più tempo di divisioni e distinguo e, nel rispetto del pensiero dei singoli e dei ruoli, vi è una
volontà comune di continuare sulla strada del confronto e della crescita. Il lavoro svolto in questo
triennio ha dato, indubbiamente, i suoi frutti. Oggi i
Consulenti del Lavoro sono riconosciuti come la Categoria professionale che, più di tutte, ha competenze nella gestione dei fenomeni che si sviluppano nel
mercato del lavoro. È stato un percorso lungo e dall’esito non scontato, ma i risultati vanno a ricompensare gli sforzi compiuti da tutti gli iscritti. Abbiamo
avuto importanti riconoscimenti mediante l’attribuzione di nuove funzioni e la riforma del titolo di studio per l’accesso alla professione, a lungo inseguita.
Abbiamo, anche e soprattutto, dato una nuova dimensione al nostro impegno sociale, contribuendo
ad importanti campagne di informazione e sensibilizzazione. Il pensiero va al TFR Day, organizzato
con Il Sole24Ore e il Ministero del Lavoro. In quell’occasione abbiamo messo a disposizione dei cittadini un team di duecento esperti in materia di riforma della previdenza complementare. A questo evento tanti altri se ne sono affiancati, ma esso riveste
un’importanza strategica in tutto il progetto di comunicazione della Categoria. Con il nostro lavoro,
abbiamo contribuito a fare luce su una nuova normativa che è destinata, soprattutto negli anni futuri,
ad incidere sui destini previdenziali degli italiani.
Nella recente fase della campagna elettorale per il
rinnovo del Parlamento italiano, abbiamo commentato le varie proposte di intervento sulla materia lavoristica, mantenendoci equidistanti da tutte le formazioni politiche e privilegiando l’aspetto tecnico,
Editoriale
G
2
maggiormente rispondente alle nostre caratteristiche di liberi professionisti. Oggi la Categoria ha assunto consapevolezza dell’importanza strategica del
proprio ruolo di triangolazione tra imprese, stato e
cittadini. Questo dovrà essere anche l’elemento su
cui dovrà svilupparsi l’azione futura della professione. Molti sono i campi di azione e di intervento. Non
si può, però, prescindere dall’impegnarsi per favorire il cambiamento anche all’interno della Categoria.
I giovani professionisti hanno necessità di poter disporre di una organizzazione del lavoro tecnologicamente avanzata che però possa crescere con l’aumentare del loro mercato professionale di riferimento. I costi di gestione degli studi sono spesso esorbitanti e incidono in misura notevole sul reddito professionale, tanto che spesso i giovani si sentono disincentivati ad iniziare un’attività autonoma. Oltre
che chiedere specifici interventi normativi a sostegno dei lavoratori autonomi, la Categoria dovrà dotarsi di una serie di strumenti che consentano, soprattutto ai più giovani, di affrontare le sfide del
mercato senza eccessive preoccupazioni per il futuro. Per questo motivo, è allo studio la realizzazione
di una rete intranet che unisca la comunità virtuale
dei Consulenti del Lavoro e, al cui interno, metta a
disposizione una serie integrata di servizi realizzati
con il contributo della Fondazione Studi e delle altre
realtà di Categoria, tra cui banche dati, posta elettronica certificata, smart card con certificato di ruolo e,
perché no, un software per l’elaborazione delle buste
paga e delle contabilità che abbia come plus le interpretazioni dei Consulenti del Lavoro. Si tratta certamente di una sfida ambiziosa che altri hanno affrontato con risultati non positivi; i tempi, a mio avviso,
sono maturi e con quella grande coesione interna
che è l’inizio e la conclusione di questo intervento,
sono certa che sapremo raggiungere, tutti insieme,
anche questo obiettivo.
■
Editoriale
Vincenzo MICELI
Presidente ENPACL
Una Riforma necessaria
n avanzo di gestione di oltre 41 milioni
di euro, un patrimonio che a fine esercizio si attesta sui 510, la riserva legale
che, ben oltre le 5 annualità richieste dalla legge, supera le 33, un rendimento netto del patrimonio in linea con quello previsto nel bilancio
tecnico.
È questa l’istantanea del nostro Ente, fotografato al 31 dicembre 2007, come risulta nella bozza di bilancio di esercizio 2007 che verrà discussa e approvata nel corso della periodica riunione assembleare di giugno. Un Ente in buona
salute, che tiene sotto costante controllo tutti i
principali fattori che incidono sul sistema, a
partire dal rapporto tra iscritti e pensionati, in
costante flessione ormai da alcuni anni a causa
della sempre maggiore
longevità degli anziani
e del crescente numero
di pensionati, dato l’inevitabile ‘invecchia- “Un Ente giovane
mento’ dell’Enpacl, che
ha ormai compiuto ben
36 anni dalla istituzione. Eppure un Ente giovane, se si considera la
mission assegnata dal legislatore: erogare previdenza obbligatoria, di rilievo costituzionale, a
più generazioni di iscritti, saldate fra loro dal
patto insito nel sistema a ripartizione.
Proprio l’articolo 38 della Carta dovrebbe consigliare il legislatore a riconoscere in favore delle Casse dei liberi professionisti un trattamento
fiscale più equo e maggiormente rispondente
alla natura pubblica dell’attività. Un solenne
impegno in tal senso è stato già sottoscritto con
il precedente Ministro del Lavoro e ora, col
nuovo Esecutivo, non dovrebbero esserci ostacoli a vederne la traduzione in legge.
U
Un nuovo regime tributario darebbe un importante contributo alla sostenibilità del nostro
Ente, tuttavia non sarebbe sufficiente a garantire equilibrio nel lungo periodo. Un valido e responsabile intervento in tal senso arriverà dall’Assemblea dei Delegati che sarà chiamata a
esprimersi sulla proposta di modifica del nostro
sistema previdenziale. Numerosissimi sono stati gli incontri e i convegni in quasi tutto il territorio nazionale e tantissimi i colleghi che hanno potuto confrontarsi sulla tematica riformatrice. Il consenso sull’impianto proposto dal
Consiglio di Amministrazione e studiato dall’apposita Commissione sembra ampio e non
sono mancati spunti di miglioramento attualmente al vaglio dei tecnici perché ne sia valutata la reale efficacia attuariale.
Occorrerà essere lungimiranti nel traguare in buona salute” dare il futuro della nostra professione e,
dunque, i professionisti che verranno, così
come lungimirante è stato il legislatore nel
prevedere che la stabilità delle gestioni obbligatorie privatizzate fosse da ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a trenta anni.
Proprio in ottemperanza agli obblighi imposti
dalla legge finanziaria 2007 e dal successivo
decreto ministeriale del febbraio 2008, i Consulenti del Lavoro sapranno adottare provvedimenti equi e graduali.
Dovrà essere un riassetto voluto e condiviso dalla Categoria. Il nostro impegno e i nostri sforzi
sono protesi alla ricerca del più ampio consenso,
nella consapevolezza che solo il sano confronto
di idee produce i migliori risultati.
■
Editoriale
imposta dalla legge
3
Pagine a cura dell’ENPACL
L. 27-12-2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
Art. 1
… omissis …
763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è
redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non
vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
***
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
D.M. 29-11-2007
Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici
degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
…omissis …
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Art. 2. Bilancio tecnico
… omissis …
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche,
macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l'ente presenti elementi
di specificità che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il
bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a
corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle
indicate all'art. 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti
prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente
decreto, nonché sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.
Art. 3. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie
… omissis …
Art. 4. Adeguatezza delle prestazioni
Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il
4
LA CORTE DEI CONTI HA ESAMINATO LA GESTIONE DELL’ENPACL
PER GLI ANNI 2005 E 2006
Lo scorso 6 maggio, la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha comunicato all’ENPACL il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2005 e 2006. All’interno del prossimo numero ne pubblicheremo il testo completo.
11) Conclusioni
Nel periodo oggetto del presente referto le risultanze economiche e patrimoniali della gestione,
pur sempre positive, registrano nel 2006, rispetto
all’esercizio precedente, alcuni segni di flessione
e possono così riassumersi:
- un avanzo economico ammontante nel 2006 a
40 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2005
(44,7 milioni di euro);
- un rallentamento della crescita, dal 2004 al
2006, del patrimonio netto il cui ammontare, nell’ultimo esercizio, supera di sei volte quello della
riserva legale minima e garantisce la copertura di
10,8 annualità delle pensioni correnti nello stesso
anno.
Riguardo alla gestione tipica va evidenziato che
sono rimasti sostanzialmente stabili nei due esercizi sia i valori del rapporto iscritti/pensioni e di
quello tra contributi previdenziali e prestazioni
pensionistiche (valori pari, nel 2006, rispettivamente a 3,7 e 1,9, a fronte del 3,6 e 1,8 del
2005), sia l’indice di copertura della spesa per le
prestazioni istituzionali (pensionistiche e assistenziali) da parte delle complessive entrate contributive (2 nel 2005 e 1.8 nel 2006).
In merito alla gestione patrimoniale va rilevato che
a fine biennio il patrimonio investito risulta composto per circa due terzi da impieghi mobiliari a carattere durevole e per il restante terzo da immobili.
Nel 2006 la redditività netta del patrimonio immobiliare è stata pari al 2,66% mentre per gli investimenti mobiliari si è registrato un rendimento del
3,45%.
Secondo le proiezioni dell’ultimo bilancio tecnico
redatto sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 il
saldo previdenziale rimane positivo fino al 2016,
mentre il patrimonio netto è destinato a decrescere gradualmente sino ad azzerarsi nel 2036.
Lo scenario prefigurato delle analisi attuariali impone indubbiamente all’Enpacl, come già evidenziato nel precedente referto, l’adozione di interventi incisivi sull’attuale sistema contributivo/previdenziale, volti ad assicurarne per l’avvenire l’equilibrio.
Ed a tal fine l’Enpacl ha opportunamente provveduto ad istituire un’apposita commissione con il
compito di proporre le necessarie misure correttive del sistema, misure che, secondo quanto riferito dall’ente, verranno presumibilmente deliberate e poi sottoposte al giudizio delle Amministrazioni vigilanti nel corso del 2008.
Pagine a cura dell’ENPACL
calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che
accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di
anzianità e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente.
Art. 5. Indicatori
… omissis …
Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e
le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.
Art. 6. Rappresentazione dei risultati
… omissis …
Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnicofinanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.
… omissis …
Art. 7. Riequilibrio della gestione
Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli
stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 8. Disposizioni finali
Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi
dall'emanazione del presente decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006.
(N.B. Il termine è fissato al 21 agosto 2008)
5
Professione
Rosario DE LUCA
[email protected]
Professione
Caro Onorevole,
6
che Le è successo? Mi sembra stravolto! Ha una
ha dichiarato illegittime le sanzioni per la manluce particolare negli occhi, anche se è tirato in
cata comunicazione delle assunzioni a tempo
volto. Sembra quasi che Le sia arrivata una granparziale. E fin qui nulla di particolarmente strade gioia improvvisa a seguito però di una altretno. Sono le motivazioni del provvedimento che
tanto grande sofferenza. Ma che Le sarà mai sucsono estremamente interessanti. Mi sa che La sto
cesso? Possibile che la vittoria nelle elezioni poannoiando. Perché? Non mi segue con attenziolitiche Le abbia dato queste sensazioni? Non mi
ne, controlla i messaggi sul telefonino, guarda la
pare che sia stata così stressante. Capisco la
gente che passa. Onorevole, dai. Posso continuagioia, ma il risultato appariva francamente abbare? Va bene, mi segua allora. Nelle motivazioni
stanza scontato. Ah, me lo conferma. E allora
c’è scritto che, a differenza di quanto sostenuto
cos’è che Le ha dato queste emozioni così grandal passato Governo che l’ha introdotto (si spiedi? Non me lo vuole dire? Allora provo ad indogava all’epoca che doveva servire a combattere il
vinare. È così per l’eliminazione dell’Ici? Ah,
lavoro nero, visto che dava alla vigilanza la posno?!? Allora, perchè ha
sibilità di avere dati agconosciuto il reddito
giornati sui movimenti
2005 del suo Collega
del mercato), è risultato
avvocato che ha lo stuessere un deterrente per
dio nel palazzo a fianle aziende dall’effettua“Lei interista!”
co? Non mi dica che
re contratti a tempo
questo stato di estasi è
parziale che invece vandovuto alla decisione di
no incentivati per evitaVisco di inserire su inre di penalizzare – parternet i dati retributivi di tutti i contribuenti?
ticolarmente – il lavoro femminile. Quindi, non
Non me lo dica che è meglio. Quel provvedimenè con un aspro regime sanzionatorio che si comto è proprio incomprensibile, oltre che pericolobatte il lavoro nero. Ma principalmente il lavoro
so. Posso comprendere che osservando quei reda tempo parziale va incentivato, quindi per la poditi un po’ di adrenalina in circolo sia andata.
litica comunitaria non è lavoro precario. Non Le
Dunque, ricapitoliamo; la sofferenza sarà stata
interessa più di tanto? Mi scusi, ma dov’è quello
causata dal sapere quante sono le centinaia di
sguardo acceso, quella luce particolare negli ocmigliaia di euro che dichiara il Suo Collega. La
chi. Ah, eccola qua di nuovo. Ma non mi pare
gioia invece dal vedere quante tasse paga. Neanche Le sia venuta per la vicenda della Corte di
che questo è il motivo!?! Ma Onorevole mi può
Giustizia. No, affatto. Lei sta leggendo la Gazzetdire cosa Le è capitato di così stravolgente?
ta dello Sport. Mi faccia vedere che pagina legge.
Aspetti, forse ho capito. Riguarda la posizione
“Scudetto all’Inter”. Ma no! Onorevole, Lei intecomunitaria sul contratto part time, che ha visto
rista ! Ora capisco perché è tirato in volto e con
censurata la posizione governativa? Non ne sa
quello sguardo estasiato. Immagino che sarà felinulla? Beh, capisco; è stato eletto per la prima
ce. Di più? Felicissimo. Come?!? Vede la medevolta quest’anno, ma avrebbe potuto anche intesima espressione sul mio volto? Dice?
■
ressarsi alle vicende politiche italiane. Di cosa si
Rosario De Luca è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria
tratta? Semplice, la Corte di Giustizia Europea
A proposito di...
Gabriella SANTOLINI
[email protected]
Riforma della previdenza di Categoria
motivi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre il progetto di rivisitazione del
sistema previdenziale Enpacl hanno avuto origine
sia da un obbligo normativo che da valutazioni politiche. Da parte normativa: il comma 763 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che impone agli Enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio, di adottare provvedimenti volti a garantire la stabilità delle gestioni previdenziali per un
arco temporale non inferiore ai trent’anni, tenendo
conto di criteri di gradualità e di equità tra generazioni oltre al il principio del pro rata. Da parte politica:
l’impegno assunto al momento dell’elezione 2007 dai
componenti il Consiglio di Amministrazione ad introdurre modifiche al sistema Enpacl per garantirne la
stabilità nel tempo e tendere all’adeguatezza delle prestazioni.
I
Grafico 1
23.000
22.000
21.000
20.000
19.755
19.350
19.000
18.988
18.425
18.000
17.887
17.510
17.124
17.000
16.000
15.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Grafico 2
4,4
4,2
4,17
4,11
4,05
4,04
4,03
4,01
4
3,94
3,8
3,6
3,4
3,2
3
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Le azioni, sia di matrice politica che normativa, mirando entrambe allo stesso risultato, devono avere
fondamento da situazioni oggettive e scientifiche che
nel nostro caso sono rappresentate dal reale stato della Categoria di ora e dalla possibile evoluzione di domani. In quest’ottica assume particolare rilievo analizzare i dati statistici di un periodo abbastanza ampio
nei diversi profili che incidono sulla sostenibilità del
sistema previdenziale: la popolazione attiva e i pensionati.
I Consulenti del Lavoro, dalla fondazione dell’Ordine,
sono sempre aumentati: negli ultimi dieci anni si sono incrementati del 28,8% passando da 17.124 nel
1997 a 22.050 nel 2007. [Grafico 1]
Aspetto, quest’ultimo, sicuramente positivo considerando che il sistema Enpacl è un sistema a ripartizione (le pensioni sono pagate attraverso i contributi degli attivi). L’aumento del numero dei Consulenti attivi, che
esprime la capacità di produrre
22.050
una superiore massa contribu21.344
tiva, si è sviluppato però nel
20.840
20.327
tempo con differenti incidenze
di genere: dal 2003 le iscrizioni
delle Consulenti donne hanno
superato le iscrizioni dei Consulenti maschi. [Tabella 1]
Il dato non è indifferente in un
2004
2005
2006
2007
calcolo attuariale perché la speranza di vita delle donne supera di circa sette anni la speranza di vita degli uomini fissando
un periodo di permanenza in
pensione più lungo.
3,87
Da ciò si comprende come la
3,71
correlazione tra: il numero degli iscritti, uomini o donne, il
numero dei pensionati e il nu3 ,4 9
mero di anni di permanenza in
pensione incida sulla sostenibi2004
2005
2006
2007
lità del sistema.
A proposito di...
le ragioni di una scelta
7
Tabella 1
ANNO
NUMERO ISCRIZIONI
A proposito di...
ISCRIZIONE
8
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
FEMMINE
MASCHI
223
243
247
290
307
310
342
314
313
323
359
375
476
469
400
406
500
462
518
580
306
340
311
316
337
395
386
391
383
339
432
422
507
541
438
405
551
501
515
566
Il numero dei pensionati negli ultimi dieci anni è passato da 4.307 nel 1997 a 6.364 nel 2007 con un aumento del 47,8%.
Risulta evidente come la percentuale di aumento degli iscritti sia nettamente inferiore della percentuale di
aumento dei pensionati.
L’Enpacl esiste dal 1972 e il numero dei pensionati è
stato fino ad una certa data di scarso rilievo sebbene
fino al 1991 l’anzianità contributiva minima prevista
per il diritto alla pensione fosse di vent’anni e la legge
1100/1971 avesse dato la possibilità agli ultra quarantacinquenni di riscattare, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un numero di anni tale che
sommato a quelli di contribuzione ordinaria potesse
Grafico 3
16
14
12
10
8
5,23
6
4
2
0
1984
1989
1994
1999
TOTALE
529
583
558
606
644
705
728
705
696
662
791
797
983
1.010
838
811
1.051
963
1.033
1.146
INCREMENTO
54
-25
48
38
61
23
-23
-9
-34
129
6
186
27
-172
-27
240
-88
70
113
raggiungere il minimo di contribuzione necessario
per avere diritto alla pensione di vecchiaia, con la precisazione che per ogni anno di contribuzione ordinaria potevano essere riconosciuti al massimo tre anni di
riscatto. Il rapporto tra iscritti e pensionati è stato per
lungo tempo un dato assolutamente positivo. Ancora
oggi è un indice positivo, ma la tendenza è quella di
abbassarsi. [Grafico 2]
La speranza di vita dei Consulenti del Lavoro dal
1970 si è allungata di circa dieci anni per gli uomini e
di nove per le donne. Aspetto quest’ultimo senz’altro
positivo per il singolo individuo, ma che incide negativamente sulla sostenibilità del sistema: più salgono
gli anni di pensione e più sale la spesa previdenziale.
[Grafico 3]
Il numero di anni medio di pensionamento per vecchiaia passa da 5,23 nel
15,68
1984 a 15,68 nel 2007.
Tutti questi fattori devono essere non
solo valutati, ma anche interpretati e
previsti per il futuro: il progetto di rivisitazione del sistema che il Consiglio di
Amministrazione ha presentato ne tiene conto cercando di compendiare la
sostenibilità del sistema con l’adeguatezza della prestazione.
■
2004
2007
Gabriella Santolini è Consulente del Lavoro
in Rovereto (TN)
Pagine a cura del CNO
un’assemblea all'insegna
della condivisione dei percorsi
na comunity intranet e un nuovo software
di Categoria. Sono queste le novità che interesseranno a breve 23 mila Consulenti
del Lavoro. Ad annunciarlo, nel corso della periodica assemblea dei Consigli Provinciali, tenutasi a
Roma il 23 e 24 maggio, il Presidente del Consiglio
Nazionale, Marina Calderone, che - a pochi mesi
dalla scadenza del mandato triennale della sua presidenza - ha fatto il punto su ciò che è stato e sulle prossime iniziative per la Categoria. Nel mezzo,
però, non sono mancate le discussioni, analisi e
proposte sul progetto di Riforma della previdenza
dei Consulenti del Lavoro e sullo svolgimento dell’attività professionale da soggetti non aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Una due giorni
densa di contenuti che
ha visto la partecipazio“Fare gioco
ne di quasi tutti i rappresentanti dei Consigli
Provinciali. “L’attività del
Consiglio Nazionale dell’Ordine- ha sostenuto Marina Calderone, nella relazione introduttiva dei lavori assembleari- è incentrata sulla cultura della civiltà politica e della
creazione della rete interna tra Colleghi, con una
porta sempre aperta ai Consigli Provinciali. Va ridimensionata - ha continuato Calderone - l’errata
visione retrograda della libera professione che a
volte, nell’opinione pubblica, genera un’equazione: libero professionista uguale evasore fiscale. Fino a quando gli Ordini saranno erroneamente considerati una “casta” – ha concluso Calderone - i
giovani non potranno essere incentivati ad avvicinarsi alle libere professioni. La professione di Consulente del Lavoro è invece un’attività importante,
interessante e dinamica perché ha come oggetto la
gestione delle risorse umane, fattore essenziale e
fondamentale sia per l’impresa che per la società
civile”. Anche il Segretario Generale dell’Ancl,
U
Francesco Longobardi, ha voluto portare il proprio
contributo ai lavori dell’assemblea sottolineando
la condivisione di obiettivi, e la grande compattezza, che esiste tra il maggiore sindacato di Categoria e il Consiglio Nazionale dell’Ordine. “Stiamo
costruendo dei rapporti insieme – ha sostenuto
Longobardi- e questo evidenzia che fare il gioco di
squadra non è a beneficio dei dirigenti, ma della
Categoria tutta”. Nel vivo delle relazioni, invece, i
diversi Presidenti provinciali intervenuti hanno
voluto portare il loro contributo di idee sulla modifica della riforma previdenziale della Categoria e
sulle quali, preventivamente analizzate, potrebbero essere incentrate le soluzioni per creare un giusto equilibrio tra tutti gli
iscritti alla cassa di previdenza. Una riforma,
quella della Previdenza,
che necessita di condividi squadra”
sione, ma anche di una
verifica temporale delle
modifiche che si andranno ad apportare. Questo
perché bisogna rispettare le previsioni legislative e
le quadrature di bilancio a lungo termine che, per
un Ente di Previdenza, sono di fondamentale importanza.
■
Pagine a cura del CNO
Consigli Provinciali
9
Pagine a cura del CNO
Consulenze esterne
10
nelle pubbliche amministrazioni
La Corte dei Conti conferma l’orientamento dei Consulenti del Lavoro
a sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia, infatti,
ha interpretato l’articolo 3, comma 76
della Legge Finanziaria per il 2008, ritenendo
non necessario il possesso della laurea specialistica per poter ottenere un incarico dalla pubblica amministrazione.
Il problema – ricordiamo – nasceva da alcune
interpretazioni restrittive della Funzione Pubblica sulle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008 che consideravano necessario il
possesso di una laurea specialistica per poter
svolgere attività nei confronti della pubblica
amministrazione.
In particolare, il comma 76 dell’articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n.277 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165. All’articolo 7 comma 6 di
tale decreto, sono state sostituite le parole “di
provata competenza” con “di particolare e comprovata specializzazione universitaria” con la
conseguenza che le pubbliche amministrazioni
possono conferire incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva sin dall’inizio ritenuto
che relativamente alle attività professionali per
le quali era prevista l’iscrizione ad un ordine
professionale, il possesso delle competenze sussisteva a prescindere dal titolo di studio.
A confermare tale orientamento, ora, è intervenuta la sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia, che con parere 28/2008 depositato nei giorni scorsi, ha
intanto puntualizzato che partendo dal dato
letterale della norma, che parla di “particolare
e comprovata specializzazione universitaria”,
L
non vi è nessun espresso preciso riferimento
testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico.
Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il
legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il
possesso, da parte del destinatario dell’incarico,
di conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso
formativo di tipo universitario.
Relativamente alle professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali la legge richiede l’iscrizione in appositi albi od elenchi, conformemente a
quanto prevede l’art. 2229 del codice civile, la
Corte ha evidenziato come tale iscrizione sia
subordinata ad un accertamento delle competenze professionali effettuato tramite il possesso di un determinato titolo di studio, il tirocinio ed un esame finale.
Un problema di armonizzazione con la disciplina introdotta dal comma 76 della Legge Finanziaria per il 2008 si può porre nel caso in cui la
preesistente disciplina normativa di settore non
richieda la laurea come titolo di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione (ad es.
nell’ipotesi del geometra, del perito industriale,
del ragioniere o del Consulente del Lavoro).
In tali casi, il rapporto tra disciplina generale e
lex specialis va risolto, in base alle regole di teoria generale del diritto, nel senso che il diritto
speciale, essendo sostanzialmente un adattamento ad un ramo che ha speciali esigenze,
continua a disciplinare il settore che gli è proprio, naturalmente nei limiti in cui sia salvaguardata l’armonia del sistema generale.
In definitiva, ad avviso della Corte dei Conti
della Lombardia “ si ritiene che possa legittimamente essere oggetto di incarico esterno anche
un’attività che può essere svolta da un professionista regolarmente iscritto ad un albo per il
quale la legge non ritiene necessario il titolo
della laurea.“
■
Voci dalla Provincia
LUCCA
pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine
ucca è una provincia della Toscana di quasi 383 mila abitanti su una superficie di
1773 chilometri quadrati. Confina a ovest
con il Mar Ligure e con la Provincia di Massa
Carrara, a nord con l’Emilia Romagna (province
di Reggio Emilia e Modena), a est con le province di Pistoia e di Firenze, a sud con la Provincia
di Pisa. Si può suddividere la provincia in quattro zone: la Piana di Lucca, la Media Valle del
Serchio, la Garfagnana e la Versilia.
Città di origine ligure divenne un importante
presidio militare al tempo dei romani. Ha conosciuto un notevole sviluppo commerciale a partire dall’XI secolo. L’attuale sistemazione muraria è
tardo- rinascimentale mentre la struttura origi-
L
FOLAGHE ALLA PUCCINI
Ingredienti
2 folaghe (oppure altri uccelli neri in numero sufficiente), poco meno di una cipolla, una carota, un gambo
di sedano, timo, due/tre foglie di alloro, un bicchiere di
vino rosso, un pò di brodo di carne (oppure dado e
acqua calda), pane casalingo, poche bacche di ginepro (non previste nella ricetta originale), olio extra vergine di oliva, sale e pepe.
Procedura
In un tegame mettete a rosolare, in olio extra vergine,
il trito degli odori. Una volta appassiti gli odori, aggiungere i pezzi di uccelli precedentemente sbollentati per
due minuti e risciacquati. Rosolate per un quarto
d'ora, bagnate col vino e fate ritirare. Salate e pepate,
aggiungete poche foglioline di timo, l'alloro e le bacche di ginepro e continuate la cottura per circa 40
minuti bagnando con il brodo. A parte tostare delle
fette di pane che bagnerete col sugo. Sulle fette adagiate i petti e le cosce e servite caldo.
Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
LUCIANA CONTI
BRUNO FABBRI
CLAUDIO LUBRANO
VERLEDA SALANI
LUIGI POLLINA
GIAN PAOLO TELLOLI
ROBERTO LIPPI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
FRANCESCO FOFFA
Componente ISIDE LUCIA PEZZINI
Componente MARCELLO SIGNORINI
naria, naturalmente più piccola, risale ai romani.
La provincia di Lucca é ricca di pittoresche cittadine, sia all´interno che sulla costa. Il territorio é
movimentato, tra pianure, cime montuose e colline. Lungo la costa, la “Versilia” è meta ideale
per le vacanze balneari. Viareggio é anche tanto
divertimento ed è rinomata per il suo Carnevale
con la famosissima sfilata di carri allegorici. Lucca ha dato i natali ad illustri personaggi: uno tra
i più famosi è Giacomo Puccini.
ECONOMIA
L’industria cartaria e cartotecnica rappresenta,
insieme con l’industria metalmeccanica, quasi il
50% della forza lavoro impiegata ed all’incirca
la metà del fatturato industriale della provincia
di Lucca. La fabbricazione della carta a Lucca,
ha avuto inizio nei primi anni del 1300. Al 1307
risale la corporazione dei cartolai, specializzati
nella produzione di carta «pecora» o «pergamena» per scrivere. Quello della Piana di Lucca è,
senza alcun dubbio, il più importante distretto
cartario d’Italia e uno dei maggiori a livello europeo.
Voci dalla Provincia
COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
DI LUCCA
E-MAIL: [email protected]
11
Foto di gruppo del Consiglio Provinciale
12
Altro distretto importante, ma purtroppo oggi in
crisi a causa della diffusa congiuntura economica, è quello della calzatura, concentrato principalmente sulla Piana di Lucca e in particolare
nelle zone di Capannori, Altopascio e Segromigno in Monte. L’industria calzaturiera di Lucca si
presenta come un sistema organico di PMI pienamente integrato nella filiera cuoio-pelli-calzature della Regione Toscana. La struttura industriale prevalente è quella rappresentata dalle
imprese di medio-piccola dimensione e conto
terzi, con cicli produttivi fortemente meccanizzati e moderni a elevata specializzazione di fase,
accanto a micro-imprese con attività artigianali,
in cui è soprattutto la capacità manuale nella lavorazione che emerge come caratteristica fondamentale.
Cattedrale di San Martino
Mura urbane
MERCATO DEL LAVORO
Il quadro mostra una crescita complessiva degli
occupati pari al +2,8% su base annuale. Il tasso
di occupazione è al 65,9%, ovvero oltre un punto in più rispetto ad un anno prima. La dinamica dell’occupazione regionale è risultata più favorevole rispetto al dato nazionale e quello del
centro-nord (rispettivamente +1,8% e +2,1%).
Per la prima volta la disoccupazione è scesa sot-
NOTIZIE DALL’ORDINE
I Colleghi iscritti all’Ordine di Lucca sono attualmente 218.
La sede dell’Ordine si trova nel cuore della
città in uno storico palazzo di Corte Portici al
numero 12.
Il Consiglio negli ultimi anni ha cercato di intessere strette relazioni – oltre quelle “naturali” con
gli enti previdenziali ed assistenziali – anche con
l’Amministrazione Provinciale ed il Tribunale di
Lucca raggiungendo ottimi risultati ( inserimento di colleghi in varie commissioni) nonché un
valido riconoscimento della figura e del ruolo
del Consulente del Lavoro.
Stretta è la collaborazione con l’Associazione dei
Giudici Tributari tant’è che ogni anno nel mese
di aprile è consuetudine fare un convegno a livello nazionale incentrato sulla materia del processo tributario. Il tema del IV Convegno, che si
è tenuto 11 e 12 aprile 2008, è stato “Fiscalità
statale e locale tra aspetti sostanziali e processuali di attualità”.
Il Consiglio di Lucca ha ritenuto importante attivare la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro che dal marzo di quest’anno ha
visto aumentare il ricorso ad essa in maniera
considerevole.
■
Chiesa di San Michele
Piazza Anfiteatro
Torre Guinigi
Voci dalla Provincia
to la soglia del 4%, al tasso del 3,6%. I contratti
a termine nell’area sono passati dal 12,7% al
13,5%: da sottolineare il forte contributo della
componente straniera alla crescita (il 48% dell’occupazione aggiuntiva) e il balzo dell’occupazione part-time, la cui incidenza sul totale è salita al 13,8 dal 12,7 di un anno prima. I dati Istat
registrano anche un consistente aumento del numero di occupati nell’industria e nel manifatturiero (+12,0%), ma anche un lieve calo nei servizi, che tuttavia sono apparsi in ripresa rispetto al
secondo trimestre 2007. Buone anche le performance dell’occupazione femminile, cresciuta
nettamente più di quella maschile (+5,0% donne; +1,2% uomini) mentre il tasso di occupazione femminile nel trimestre è salito al 57,2 dal
55,0 tendenziale. Un dato quest’ultimo che si avvicina sempre più al traguardo comunitario del
60% previsto per il 2010.
13
Voci dalla Provincia
LODI
pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine
COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI LODI
E-MAIL: [email protected]
l territorio della provincia lodigiana si
estende per circa 782 kmq e conta circa
220 mila abitanti. Confina a nord con la
provincia di Milano, a est con quella Cremona, a ovest con il pavese e a sud con il piacentino. Compresa nei Comuni di Codogno,
Fombio e Somaglia si estende la riserva naturale delle Monticchie, un’oasi curata dal
WWF: tra canneti e boscaglia, l’ambiente vie-
I
Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
LUIGI TORTORA
ERCOLE BALESTRIERI
CARMELA MICCOLI
ANTONELLA DE GRANDI
MASSIMO A.G. PAGANI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
SANTINO MINOIA
Componente MARINA MALTA
Componente ADELE ZAMPEDRI
ZUCCHINE RIPIENE ALLA LODIGIANA
Ingredienti
8 zucchine
1/ cipolla
2
70 g. panna
2 uova
100 g. pane grattato
100 g. grana grattugiato
70 g. burro
Un pizzico di noce moscata
Sale e pepe q.b.
Lavate e tagliate a metà per la lunghezza le zucchine.
Bollite dell’acqua, salate e immergete le zucchine per
dieci minuti. Scolate le zucchine e asportate la loro parte
interna con un cucchiaio.
Spremete dall’acqua la polpa ricavata dalle zucchine e tritatela. Tritate la cipolla.
Montate a neve con un pizzico di sale due albumi. Dorate
la cipolla in metà del burro, unite la polpa delle zucchine,
metà formaggio e pangrattato, il sale, il pepe, la noce
moscata e la panna.
Cuocete per pochi minuti, mescolando bene e lasciate raffreddare. Aggiungete al ripieno due tuorli e incorporate con
delicatezza gli albumi. Ungete una teglia da forno, adagiatevi le zucchine e farcitele con il ripieno. Spolverate le zucchine con il pangrattato e il formaggio rimasto e mettete un
fiocco di burro su ognuna. Infornate a 180° per circa venti
minuti o sino a quando il ripieno sarà ben dorato.
14
ne mantenuto e ricreato continuamente grazie alla ricchezza di acque sorgive.
Nel Comune di Zelo Buon Persico, in località
Villa Pompeiana, si trova il Parco Ittico Paradiso, un ambiente ricco di stagni, canali, boschetti e radure dove è possibile osservare
tutti i pesci che vivono nell’Adda e numerosi
altri animali.
ECONOMIA
Per la particolare morfologia che caratterizza
questa zona, lo sviluppo economico si orienta
verso la filiera agro-alimentare, in particolare
in direzione della trasformazione, lavorazione
e vendita dei prodotti di origine agricola, grazie anche alla presenza di oltre 2500 chilometri di corsi d’acqua. Il Lodigiano è infatti uno
dei più importanti centri italiani per l’agricoltura e l’allevamento, tanto da costituire un polo di livello europeo nel settore zootecnico.
Nel tessuto economico si registra inoltre una
forte presenza di piccole e medie imprese artigianali ed industriali e numerose attività del
settore terziario avanzato (soprattutto assicu-
MERCATO DEL LAVORO
Ormai passata la fase critica intervenuta nel
fatidico biennio 2004-2005, quando il tasso
di occupazione ha subito un contraccolpo
perdendo quasi 2 punti (dal 64,9 del 2003 si
è passati al 63% del 2005), vi è stato un forte
recupero con un balzo al 67,7% nell’anno
2006 (superiore di 1 punto percentuale di
quello medio regionale) ed al 65,5 nel 2007.
Il tasso di occupazione femminile è aumentato dal 1998 al 2007 di quasi 11 punti (da
44,1% a 54,9%), a testimonianza dell’evolu-
Chiesa di San Rocco
zione anche sociale e culturale – oltre che
economica - intercorsa, che ha portato all’inserimento nel mondo del lavoro di tante donne. C’è stato un netto dimezzamento del tasso di disoccupazione (cioè del rapporto fra
chi cerca un lavoro e le forze lavoro): nel
2007 il tasso di disoccupazione era del 3,43%
(3,18% il tasso di disoccupazione maschile;
3,7 quello femminile), una riduzione, seppur
di lieve entità, rispetto all’anno precedente (0,07%), che comunque conferma il trend di
diminuzione del tasso di disoccupazione, cominciato nel 1995 (allora il tasso era del
9,40%). Con questo dato la provincia di Lodi
è passata da fanalino di coda della Lombardia
a terza provincia nella graduatoria regionale
(preceduta di poco solo da Mantova e Lecco).
Una crescita considerevole, + 24%, hanno fatto registrare i contratti a tempo determinato,
passati da 14.475 a 18.051, mentre sono diminuiti lievemente i contratti a tempo indeterminato passati da 17.123 (di cui 324 contratti a termine passati a tempo indeterminato) a 16.936 (-1,09%).
NOTIZIE DALL’ORDINE
L'Ordine di Lodi, nato nel 1994 a seguito dell'istituzione della Provincia di Lodi, è probabilmente la più piccola realtà italiana. Conta
ad oggi 24 iscritti un terzo dei quali donne.
Malgrado l'esiguità dei numeri, il Consiglio Provinciale ha un contatto continuo e soddisfacente
con le amministrazioni pubbliche locali.
Piazza della Vittoria
Voci dalla Provincia
razioni e banche). Si è di recente rafforzato il
tessuto imprenditoriale, sia perché la compagine cresce numericamente e con costanza, sia
perché al suo interno si intensifica la presenza
delle società di capitali, indicative di una maggiore solidità patrimoniale e organizzativa, sia
infine perché si sono sviluppati processi di articolazione settoriale che segnano una decisa
tendenza alla terziarizzazione. Nel 2006 la variazione tendenziale del numero di imprese attive è stata del 2,6% e anche nel 2007 la tendenza si è rafforzata con un +2,2%. Secondo
l’ultima rilevazione Movimprese, riferita al 4°
trimestre 2007, le imprese attive sono quasi
16.000 e quelle artigiane 6.262. La metà di
queste imprese opera nel settore delle Costruzioni: nonostante l’elevata incidenza di Imprese individuali (l’80%), si vanno sempre di più
consolidando le società di capitale (erano solo
7 nel 2000 e oggi sono 137).
15
Voci dalla Provincia
16
Foto di gruppo del Consiglio Provinciale
Nel mese di aprile l'Ordine è stato tra i firmatari del Protocollo d'Intesa siglato con la Provincia di Lodi per la definizione delle modalità di realizzazione di attività formative in
favore degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 276/03.
Per quanto riguarda la formazione continua,
ha stretto accordi con importanti Enti di For-
Chiesa di San Bassiano
mazione ottenendo forti sconti per gli iscritti
all'Albo.
Sono in cantiere corsi di orientamento alla
professione di Consulente del Lavoro, da tenersi nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico per gli studenti dell'ultimo anno, perchè
il futuro della professione è legato al ricambio generazionale.
■
Professione
Matteo ROBUSTELLI
[email protected]
Intermediari telematici
a legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria
2007) ha ridisegnato il sistema delle sanzioni
poste a carico degli intermediari incaricati
della trasmissione telematica delle dichiarazioni,
nonché dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale apportando delle modifiche di natura sia formale che sostanziale. Infatti dal 1.1.07 gli istituti del
ravvedimento operoso, del cumulo giuridico e della
definizione agevolata delle sanzioni possono essere
applicati anche dai soggetti innanzi indicati.
L
LE SANZIONI AGLI INTERMEDIARI IN
MATERIA DI DICHIARAZIONI
L’art. 1, comma 33, della legge n.296/06 introduce
anche a favore degli intermediari la possibilità di
ravvedersi (decreto legislativo n. 472/1997) nei seguenti casi:
• Violazione relativa al rilascio del visto di
conformità o dell’asseverazione (art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/97);
• Violazione relativa al rilascio della certificazione tributaria (art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs.
n. 241/97);
• Violazione in caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione (art. 7-bis, d.lgs.
n. 241/97).
Di tale disposizione, però, l’aspetto più rilevante
per gli intermediari, è la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 472/97, per sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione,
che viene ora considerata sanzione tributaria e
non più sanzione amministrativa.
In sostanza a fronte di una omissione sono configurabili due distinte responsabilità: la prima riconducibile direttamente al soggetto che non ha posto in
essere l’invio telematico, per il quale aveva ricevuto l’incarico (o lo ha eseguito tardivamente) la se-
conda in capo al contribuente tenuto, per il tramite di altri, alla presentazione della dichiarazione ed
alla verifica dell’avvenuta trasmissione. Quindi in
caso di presentazione, ad esempio, del modello
UNICO la sanzione applicabile al contribuente
(nella supposizione che le imposte siano state correttamente versate) va da euro 258,23 ad euro
1.032,91. Mentre la sanzione a carico dell’intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente la/le dichiarazioni rispetto alla scadenza
prevista va da euro 516,00 a 5.164,00. Pertanto,
laddove vi sia la duplice responsabilità, ora, è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n. 472/97. In sostanza la riduzione ad un ottavo
della sanzione minima edittale, prevista dall’ultima disposizione citata e riservata originariamente
al solo contribuente, diviene applicabile anche all’incaricato alla trasmissione telematica.
Si rammenta che la sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengano ritrasmesse
correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
LA CIRCOLARE N. 52/E/2007
Circa i termini e le modalità di effettuazione del
ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, ha fissato un
termine non superabile per provvedere a sanare l’irregolarità ed individua il predetto termine con
quello applicabile direttamente al contribuente.
Pertanto la regolarizzazione (sia quella dell’incaricato, sia quella del contribuente) dovrà avvenire
entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione
della dichiarazione. Si ricorda, infatti, che le dichiarazioni presentate entro tali termini sono conside-
Professione
ridisegnate le sanzioni
17
Professione
rate valide, mentre quelle trasmesse successivamente vengono qualificate come omesse e costituiscono titolo esclusivamente per la riscossione delle
imposte in esse indicate.
Attenzione, tale forma di ravvedimento riguarda le
dichiarazioni inviate oltre i termini per dimenticanza dell’intermediario o del Caf il cui impegno
alla trasmissione telematica era stato rilasciato al
cliente prima della scadenza. Quando è invece il
contribuente a presentare i documenti per elaborare la dichiarazione oltre i termini, l’intermediario
non dovrà versare alcuna sanzione a suo carico, ma
eventualmente fare il ravvedimento solo per conto
del cliente. Si sottolinea, altresì, che il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia
stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione,
questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle
quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati,
abbiano avuto formale conoscenza.
18
LA CIRCOLARE 19 febbraio 2008, N. 11
Rispondendo ad una serie di quesiti, l’Agenzia, con
la predetta circolare fornisce ulteriori chiarimenti
che si aggiungono a quelli contenuti nella circolare
n. 52/E del 2007. Si riportano quelli più rilevanti:
All’intermediario che omette l’invio di un modello
UNICO contenente più dichiarazioni (redditi, Iva,
Irap), la sanzione prevista deve essere applicata
una sola volta: pertanto, ai fini del ravvedimento,
per sanare il mancato invio di una dichiarazione
unificata è sufficiente il versamento di € 64,00. Deve quindi considerarsi superato il consolidato
orientamento in base al quale doveva calcolarsi una
sanzione per ogni singola dichiarazione.
Esempio: un professionista non effettua l’invio del
modello UNICO 2008 PF (contenente dichiarazione
dei redditi, IVA ed IRAP) entro la scadenza prevista.
Potrà quindi procedere al ravvedimento come segue:
Come si evince dall’esempio il contribuente, diversamente dal professionista, sarà soggetto all’irrogazione di una sanzione per ciascuna delle singole dichiarazioni contenute (redditi, IVA, IRAP).
Attenzione però. Se le dichiarazioni “tardive” sono
numerose, all’intermediario il ravvedimento potrebbe non risultare conveniente. In questo caso,
infatti, potrebbe essere maggiormente conveniente
non provvedere al ravvedimento operoso ed attendere l’applicazione della sanzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, la quale pur ritenendo
non applicabile la disciplina del cumulo giuridico
di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97, applicherà quella di cui all’art. 8, L. 689/81 (sanzione più grave
aumentata fino al triplo).
Inoltre, sempre nella circolare n. 11/2008, l’Agenzia
delle Entrate fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:
• Ai relativi atti di contestazione emessi
dall’1.1.2007 è applicabile l’istituto della definizione agevolata pagando 1/4 della sanzione indicata.
• Se un intermediario ha commesso più violazioni in anni diversi, le stesse devono essere contestate con tanti atti quanti sono gli anni interessati, e non con un unico atto.
• Se la violazione è commessa da un CAF, la sanzione è irrogata al CAF stesso; mentre se è commessa da uno studio associato, il soggetto trasgressore è individuato nel professionista che ha
assunto l’incarico alla trasmissione telematica.
ATTENZIONE:
L’omessa trasmissione costituisce grave omissione che potrebbe portare anche alla revoca dell’abilitazione secondo quanto disposto dall’art. 8,
comma 1, lettera f) del D.M. 31.7.1998. Tali
provvedimenti, inoltre, sono comunicati anche
agli ordini di appartenenza degli intermediari
che hanno commesso le violazioni, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di na■
tura disciplinare.
Contenuto
dichiarazione
Termine
presentazione
Termine per il
ravvedimento
Adempimenti entro il 29/10/2008
Unico 2008:
Irpef
Iva
Irap
31 luglio 2008
29 ottobre 2008
- Trasmissione telematica dichiarazioni
- Versamento di € 64,00 (1/8 di € 516,00)
per la regolarizzazione intermediario
- Versamento di € 96,81 (1/8 di € 258,23=
32,27 x 3) per la regolarizzazione
contribuente
Matteo Robustelli è Consulente del Lavoro in Manfredonia (FG)
DOSSIER
Dossier
Semplificazione
nella gestione del rapporto di lavoro.
Le proposte del Consiglio Nazionale
Anno IX Numero 5 • Maggio 2008
19
19
D
OSSIER
Dossier
Semplificazione
nella gestione del rapporto di lavoro.
Le proposte del Consiglio Nazionale
A cura della Fondazione Studi
Premessa
Il presente documento si pone
quale obiettivo principale
quello di fornire un valido
strumento al “Tavolo permanente per la semplificazione”,
per eliminare evidenti eccessi
burocratici in materia di lavoro
estremamente onerosi per le
imprese e la PA ed ostativi alla
competitività del Paese, cui s’ispirano peraltro i recenti disegni di legge “Bersani” (recante
misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali)
e “Nicolais” (sulla modernizzazione ed efficienza della P.A.),
con soluzioni tecniche di im-
20
mediata realizzazione.
L’art.201 DPR 1124/65 impone
ai datori di lavoro l’istituzione
di un libro paga e di un libro
matricola, finalizzati alla registrazione delle date di assunzione, delle presenze al lavoro
con annotazione del lavoro
straordinario espletato e delle
retribuzioni corrisposte, riferite ai lavoratori dipendenti.
Il successivo art.212 obbliga la
tenuta dei suddetti libri obbligatori esclusivamente sul posto di lavoro, senza possibilità
di essere rimossi nemmeno
temporaneamente, al fine di
consentire agli Organi vigilanti
(Servizi ispettivi Dir. Prov. La-
voro, enti previdenziali ed assistenziali) di verificare:
– la regolare costituzione dei
rapporti di lavoro, per limitare il fenomeno del lavoro nero all’epoca già dilagante;
– il regolare versamento dei
contributi previdenziali ed
assistenziali da parte dei datori di lavoro sulla base della retribuzione corrisposta
ai lavoratori, in conformità
al contratto collettivo applicato;
– il rispetto dei precetti normativi riguardo alla modalità e
all’entità delle prestazioni da
parte dei lavoratori (orario di
lavoro, ferie, riposi ecc.)
1
DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 20
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti
i prestatori d’opera di cui all’art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la Categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la
retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di
presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella
medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal
contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
2
DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 21
Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto
assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell’Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’Istituto; essi debbono
mettere la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro di paga.
L’Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata
dal datore di lavoro.
L’inefficacia degli obblighi
di tenuta dei libri di paga
e matricola sul posto di
lavoro, ai fini dell’accertamento della regolarità e
della costituzione dei rapporti di lavoro
Deve innanzitutto precisarsi che
i libri paga e matricola sono
compilati ad esclusiva cura del
datore di lavoro e, già solo per tale aspetto, non possono costituire uno strumento efficace di controllo in merito alla conformità
normativa delle modalità del
rapporto di lavoro ed alla sua costituzione che, al contrario, sia in
sede amministrativa quanto in
sede giudiziaria si rileva esclusivamente da elementi probatori
certi (contraddittorio e prove testimoniali) fondati sulle modalità fattuali del rapporto.
Ancora meno l’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro dei libri paga e matricola serve a contrastare il fenomeno del lavoro
nero; i lavoratori irregolari, ovviamente, non sono registrati sui
libri obbligatori e, per rilevarli, è
necessario raccogliere le loro dichiarazioni e/o quelle di altri lavoratori nel momento dell’accertamento ispettivo (che costituiranno elementi probatori fino al
contraddittorio), onde operare i
dovuti raffronti con le prescritte
comunicazioni effettuate dal datore di lavoro alla Sezione circoscrizionale per l’impiego che,
prima dell’avvenuta riforma, lo
stesso aveva l’obbligo di comunicare entro cinque giorni dall’instaurazione dei rapporti di lavoro e, quindi, eventualmente regolarizzabili ex post.
Ulteriore elemento di riscontro,
dell’effettiva costituzione del
rapporto di lavoro, a prescindere
dalla presenza o meno dei libri
paga e matricola sul posto di lavoro è rappresentato dall’obbligo
in capo al datore di lavoro di
consegnare al lavoratore, all’atto
dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
della registrazione effettuata nel
libro matricola in uso e gli elementi normativi e contrattuali
applicati al rapporto di lavoro, ai
sensi del comma 2 art.4 bis,
D.lgs. 181/2000.
Tanto è vero che non è dato mai
rilevare contestazioni ad infrazioni di norme in materia di lavoro e previdenza al momento
dell’accesso ispettivo, ma sempre
a posteriori, ovvero in occasione
del raffronto dei dati raccolti sui
luoghi di lavoro con la documentazione amministrativa tenuta
presso gli studi dei Consulenti
del Lavoro o dei soggetti a ciò
abilitati.
Non va inoltre sottaciuto il fatto
che oramai tutti gli adempimenti
in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale a carico del-
3
DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 25
Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun
prestatore d’opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell’art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al
lavoro; le retribuzioni debbono essere registrare nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di
esse.
Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell’azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il
datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario
eseguite ogni giorno dal prestatore d’opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel
quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retributivi a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
4
DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 26
Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati
all’Istituto assicuratore, il quale fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell’ultima pagina il numero dei fogli
che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere
tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi possono fare abrasioni; ed
ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che la parole cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l’Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola, con
l’obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell’Istituto assicuratore da un numero d’ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per dieci anni almeno dall’ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui
furono vidimati ai sensi del primo comma.
Dossier
L’art.253, obbliga poi il datore di
lavoro a registrare tutti i giorni
sul libro di paga le ore di lavoro eseguite nel giorno precedente e le retribuzioni entro tre
giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento
delle stesse, con alcune eccezioni riguardo ai lavoratori a
cottimo e lo svolgimento di lavori fuori sede.
Da ultimo, il successivo art.264,
prevede l’ulteriore obbligo di vidimare i libri paga e matricola
presso l’istituto assicuratore previa numerazione di ogni singola
pagina, prima di porli in uso.
21
D
OSSIER
Dossier
le imprese avvengono in via telematica consentendo l’aggiornamento in tempo reale degli
archivi della P.A..
Peraltro, dall’1/1/2007 tutti i
datori di lavoro che intendono
instaurare un rapporto di lavoro (subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo) siano essi
pubblici e privati e senza esclusione di sorta devono, ai sensi
dell’art. 9/bis, comma 2, Decreto legge 510/1996, come sostituito dall’art. 1 comma 1180
della Legge 296/2006, darne
comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa
di trasmissione. La nuova norma toglie ogni dubbio, qualora
ce ne fosse alcuno, sulla totale
inutilità dell’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro dei
libri paga e matricola.
Ma v’è di più, l’obbligo di conservazione dei libri sui luoghi
di lavoro, quale strumento di
controllo della regolarità del
personale ivi occupato si sovrappone ulteriormente a quello imposto ai cantieri edili, il
cui personale, dal 1° ottobre
2006 (art. 36 bis, cc. 3, 4 e 5,
D.L. 223/2006 - L. 248/2006),
deve essere munito di tessera di
riconoscimento corredata da
fotografia o, per quelli con meno di 10 lavoratori in forza all’impresa (Min. Lav. circ.
29/2006) in alternativa mediante annotazione su apposito
22
registro, vidimato dalla DPL,
degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Le violazioni sono punite
con un’ulteriore sanzione amministrativa da euro 100 a 500
per ciascun lavoratore.
Un esempio concreto può evidenziare con chiarezza l’irrazionalità degli obblighi imposti
alle imprese: si immagini un’azienda di medie dimensioni
con 50 filiali dislocate sul territorio, ebbene per adempiere
agli attuali obblighi di conservazione sul posto di lavoro dei
libri paga e matricola, questa
dovrebbe (nota Ministero Lavoro del 29.03.2007, prot.
4024):
– tenere presso la sede legale
dell’impresa i libri matricola
e paga originali;
– presso le 50 filiali deve essere
tenuta una copia (anche fotostatica e per estratto), dei citati libri, dichiarata conforme
all’originale dalla stessa
azienda ovvero dal Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato) a prescindere che quest’ultimo detenga o meno la documentazione in originale, fermo restando l’obbligo per l’azienda di
comunicare alla DPL, servizio ispezioni, la generalità
del professionista al quale è
stato affidato l’incarico di custodire i libri in originale;
– effettuare periodicamente gli
aggiornamenti (assunzioni e
cessazioni) sulle copie e,
contemporaneamente, sugli
originali.
– la discordanza tra originale e
copia, successivamente alla
dichiarazione di conformità,
(peraltro possibile in caso di
frequente turn-over del per-
sonale) integra la fattispecie
di irregolare tenuta dei libri
obbligatori, la cui sanzione è
quella ridotta.
Per tutto quanto sopra, l’obbligo de quo è palesemente inutile e, perseverare nel mantenerlo, è in netto contrasto con le
recenti norme emanate o in via
di approvazione in materia di
liberalizzazioni, quali il DL
31/1/2007, n.7, il disegno di
legge “Bersani”, recante misure
per il cittadino consumatore e
per agevolare le attività produttive e commerciali e, ancora, il
disegno di legge “Nicolais” sulla modernizzazione ed efficienza della P.A..
Ricordiamo inoltre che da recenti studi statistici l’inefficienza della pubblica amministrazione, l’eccesso di burocrazia e
regolamentazione e la rilevante
pressione fiscale e contributiva,
contribuiscono ad un progressivo aumento del lavoro irregolare, specie nel nostro Paese
dove la tipologia della struttura
imprenditoriale è caratterizzata
principalmente da piccole e
medie imprese (vedi relazione
al CNEL del 6/7/2007 di questo
Consiglio nazionale).
Il gravoso ed inutile onere di effettuare registrazioni giornaliere sui libri
obbligatori
Gli obblighi di tenuta dei libri
obbligatori, sono poi ulteriormente aggravati da quello desueto e oramai largamente
inapplicato di annotare sul libro paga ogni giorno e per ogni
dipendente le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite nel giorno precedente
(art.25 DPR 1124/65), fino al
punto di non essere quasi mai
L’inutilità del libro matricola
Il libro matricola contiene
informazioni già presenti su libro paga e, quindi, duplicate;
lo scopo prioritario della sua
istituzione fu l’accertamento
della regolare istituzione del
rapporto di lavoro che, come
abbiamo ampiamente argomentato, oggi è attestato dalla comunicazione effettuata dai da-
tori di lavoro il giorno precedente l’assunzione.
Altra finalità è quella di verificare l’organico aziendale in determinati periodi temporali, ai
fini dell’applicazione di particolari norme in materia di diritto del lavoro e legislazione
sociale, peraltro facilmente attestabile attraverso l’istituzione di una scheda riepilogativa
ed aggiornata cronologicamente con le date di assunzione e licenziamento dei singoli
dipendenti, da tenere a cura
delle aziende e facilmente riscontrabile dal personale
ispettivo con i dati presenti
nel libro paga e negli archivi
della PA.
L’inutilità dell’obbligo di
vidimazione
Ancora più inutile e superfluo
è l’obbligo di imprimere il logo
degli istituti previdenziali ed
assistenziali sui libri paga e
matricola previsto dal menzionato art.26, dalla cui esegesi
s’intuisce la chiara intenzione
del legislatore di impedire la
contraffazione dei libri paga e
matricola che, ricordiamo, oltre 40 anni fa erano tenuti
quasi esclusivamente manualmente.
Oggi, nel XX secolo, oramai
l’informatizzazione consente,
come già detto, l’aggiornamento in tempo reale degli archivi
della pubblica Amministrazione, la quale può verificare in
qualsiasi momento la conformità dei dati presenti nei propri archivi con quelli cartacei
conservati dai datori di lavoro.
Tra l’altro, in materia fiscale,
per analoghi motivi l’obbligo di
vidimazione è stato oramai
soppresso da alcuni anni.
L’eccessivo onere degli
adempimenti a carico dei
cittadini e della pubblica
Amministrazione
Da quanto esposto, tralasciando
di soffermarci sui dimostrati eccessi di onerosa burocrazia imposti alle imprese per la vidimazione e la mera tenuta sul posto
di lavoro dei libri paga e matricola, appare oltre modo evidente
l’eccessivo e spropositato costo a
carico della PA e, quindi, a totale
carico della collettività.
Le ingenti risorse di mezzi e di
uomini impegnati nella vidimazione dei libri e alla mera verifica
della presenza dei documenti sul
posto di lavoro, potrebbero essere diversamente impegnate ad
una seria e fattiva azione di contrasto al lavoro nero, o in altre
più proficue attività, contribuendo (anche se in misura non rilevante) ad un miglioramento del
rapporto PIL/debito pubblico.
L’apparato sanzionatorio
Merita particolare attenzione
l’entità delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto
degli obblighi di conservazione
sul posto di lavoro e di non rimozione dei libri paga e matricola che, oltretutto, come ampiamente fin qui argomentato risultano ingiustificate se finalizzate
al contrasto del lavoro irregolare
e la cui applicazione può sovente
apparire non conforme ai principi dettati dall’art. 97 Cost. (buon
andamento ed imparzialità della
pubblica Amministrazione) tenuto conto che, per la lotta al lavoro nero, è già previsto un ulteriore e gravoso impianto sanzionatorio.
Basti pensare all’entità ed alla duplicazione di dette sanzioni elencate nel seguente prospetto.
Dossier
sanzionato dallo stesso personale ispettivo.
Tale adempimento è tutto al
più eseguibile da aziende di
media e grande dimensione che
per la rilevazione delle presenze adottano sistemi informatici
quali badge o cartellini orologio, ma per la stragrande maggioranza delle imprese presenti
nel nostro Paese, per le loro
piccole o piccolissime dimensioni l’obbligo è oltremodo
oneroso e quasi sempre oggettivamente inattuabile, specie per
le aziende del settore edile che
notoriamente aprono e chiudono frequentemente cantieri dislocati in località sempre diverse dalla sede abituale di lavoro.
Ma, a prescindere da tali esaustive considerazioni, a meno
che le presenze non vengano
automaticamente rilevate con
idonei sistemi informatici, l’annotazione a cura del datore di
lavoro non costituisce elemento probatorio circa l’effettiva
modalità della prestazione lavorativa.
Pertanto, far coincidere l’annotazione delle presenze entro lo
stesso termine assegnato per
l’annotazione di tutti gli altri
dati sul libro di paga o fogli
mobili è senz’altro la soluzione
più semplice e razionale.
23
D
OSSIER
Dossier
INADEMPIENZA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
CORRISPONDENTE
Libro matricola
– Omessa istituzione e mancata esibizione agli organi
ispettivi
– Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta
registrazione, mancata vidimazione
– Mancata conservazione nel periodo di prescrizione
– Mancata registrazione dei dati concernenti gli assegni
familiari
Libro paga
– Omessa istituzione e mancata esibizione agli organi
ispettivi
– Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta
registrazione, mancata vidimazione
– Mancata conservazione nel periodo di prescrizione
– Mancata registrazione dei dati concernenti gli assegni
famigliari
Registro d’impresa (imprese agricole)
– Infedele compilazione del registro d’impresa e omessa
tenuta o esibizione dei documenti che il datore di
lavoro è obbligato a tenere nella sede aziendale
nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga nel periodo
dei primi 5 giorni dell’instaurazione del rapporto di
lavoro
– Infedele compilazione del registro d’impresa e omessa
tenuta ed esibizione dei documenti allorché
l’irregolarità non sia connessa i riferita alla data di
cessazione
– Omessa esibizione del registro d’impresa entro 15
giorni all’Ispettorato del Lavoro e agli altri organi
ispettivi da parte dei Consulenti del Lavoro e dei
professionisti abilitati
Registro delle presenze dei cantieri edili
- Mancata tenuta sul posto di lavoro
Dal che deriva, per fare un esempio concreto, ed in base all’interpretazione letterale del nuovo impianto sanzionatorio, con l’introduzione dei commi 1177 e 11785
della legge 27 dicembre 2006, n.
296, considerato l’espresso rinvio
agli artt. 20 e 21 del DPR 1124/65,
5
24
– da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro (art.1, c.1178,
legge 296/2006)
– da 125,00 euro a 770 euro (D. Lgs. 748/1994, art.15
- Art.1, c.1177, legge 296/2006)
– da 75,00 euro a 385,00 euro (legge 153/69 - Art.1,
c.1177, legge 296/2006)
– sanzione amministrativa da 255,00 euro a 2.580,00
euro (D.P.R. 797/55, art. 85 - Art. 1, c. 1177, L.
296/2006)
– da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro (art.1, c.1178, L.
296/2006)
– da 125,00 euro a 770 euro (D. Lgs. 748/1994, art. 15
Art. 1, c. 1177, legge 296/2006)
– da 75,00 euro a 385,00 euro (legge 153/69 - Art. 1,
c. 1177, L. 296/2006)
– da 255,00 euro a 2.580,00 (D.P.R. 797/55, art.85 Art.1, c.1177, legge 296/2006)
– da 1.140,00 euro a 7.745,00 euro per ciascun lavoratore interessato (D.L. 405/96, art. 3, c. 18) - D.L.
511/96 - D.L. 510/96, art. 9 quater, 8 - Art.1, c.1178,
legge 296/2006)
– da 125,00 euro a 770,00 euro per ciascun lavoratore
interessato (D.L. 510/96, art.9 quater, 1 - Art.1,
c.1178, legge 296/2006)
– da 125,00 euro a 515,00 euro, in caso di recidiva da
255,00 euro a 1.030,00 euro (art. 3 bis, c. 6, L. 608/96
- Art. 1, c. 1178, L. 296/2006)
– da 100 euro a 500 euro (art.36 bis, c.5, D.L. 223/2006
– legge 248/2006)
nel caso di assenza sul posto di lavoro dei libri obbligatori e la conseguente non esibizione al personale ispettivo, un’impresa può vedersi applicare l’importo complessivo di euro 8.250 pur avendo regolarmente denunciato i propri dipendenti alla PA.
È evidente che l’applicazione
della suddetta sanzione ad
un’impresa di piccole dimensioni, ne potrebbe compromettere
seriamente l’equilibrio economico-finanziario già precario, con
negative ripercussioni anche in
termini occupazionali.
Legge 27.12.2006, n. 296
Comma 1177 - Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle
ipotesi di cui al comma 1178.
Comma 1178 - L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le proposte di modifica
all’impianto normativo
Si potrebbe intervenire normativamente emendando, secondo
opportunità politica gli attuali
disegni di legge “Bersani” o “Nicolais” o modificando gli articoli
20,21,25 e 26 dell’attuale DPR
1124/65 come segue:
– Articolo 20:
“I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo
debbono tenere:
1) un libro di paga o fogli mobili, anche in formato di
stampa laser, che riportino
per ogni dipendente: il cognome e il nome, il codice fiscale, il numero d’ordine d’iscrizione alla scheda riepilogativa di cui al punto successivo, il numero delle ore in
cui ha lavorato in ciascun
giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro
straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta
in danaro o sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore
d’opera sia corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata
di presenza al lavoro.
2)Una scheda riepilogativa, anche in formato di stampa laser nella quale siano iscritti,
nell’ordine cronologico della
loro assunzione in servizio,
tutti i prestatori d’opera di cui
all’art.4. La scheda riepilogativa deve indicare, per ciascun prestatore d’opera: il numero d’ordine di iscrizione, il
cognome e il nome, la data e
il luogo di nascita, la data di
ammissione in servizio e
quella di risoluzione del rapporto di lavoro e la Categoria
professionale.”
– Articolo 21:
“Il libro di paga e la scheda
riepilogativa debbono essere
conservati a cura del datore di
lavoro presso la sede legale o il
professionista, così come previsto dall’art.5 della legge 11
gennaio 1979, n.12 ed esibiti
ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve dare
tutte le prove, esibendo anche i
libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i
chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell’Istituto assicuratore debbono, a richiesta,
presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’Istituto; essi debbono mettere la
data e la firma sotto l’ultima
scritturazione del libro di paga, coincidente con quella dell’accertamento.
L’Istituto assicuratore, per
mezzo degli incaricati predetti,
ha diritto di trarre copia
conforme del libro paga, il quale deve essere controfirmato dal
datore di lavoro.
– Articolo 25:
“Le retribuzioni e gli altri dati
previsti al precedente art.20
debbono essere registrare nel
libro paga entro il termine di
ricorrenza del pagamento di
esse e, comunque, non oltre il
termine di pagamento previsto
dalla legge per il versamento
delle imposte e dei contributi.”
– Articolo 26:
Il libro paga o fogli mobili e le
schede riepilogative debbono
essere legati e numerati in ogni
pagina. Il datore di lavoro deve
conservare i libri di paga e le
schede riepilogative per dieci
anni almeno dall’ultima registrazione.
– Articolo ____
Sono abrogate tutte le sanzioni
amministrative riguardanti gli
obblighi di tenuta sul posto di
lavoro dei documenti amministrativi in materia di lavoro e
legislazione sociale.
■
BOZZA DI SCHEDA DA CONSERVARE A CURA DEL DATORE DI LAVORO
IN SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE LIBRO MATRICOLA.
Elenco del personale occupato
AZIENDA: ______________________________
Pos.ni INAIL:_________ Matr.INPS:____________
N. prog. Cognome, nome e
codice fiscale
Luogo
e data di nascita
Domicilio
1
Cognome
Comune
Località
Dal
Qualifica
Nome
Provincia
Indirizzo
Al
Categoria
Codice fiscale
Data
Cognome
Comune
Località
Dal
Qualifica
Nome
Provincia
Indirizzo
Al
Categoria
Codice fiscale
Data
Cognome
Comune
Località
Dal
Qualifica
Nome
Provincia
Indirizzo
Al
Categoria
Codice fiscale
Data
2
3
Periodo
occupazione
Qualifica e
categoria
Dossier
In onor del vero deve altresì precisarsi che opportunamente, il Ministero del Lavoro resosi conto dell’abnormità normativa ha fornito
precisazioni in merito all’applicabilità della maxi sanzione introdotta dal comma 1178 legge
296/06 (nota del 19.03.2007, prot.
25/SEGR/0004024 e nota del
22.05.2007, prot. n.25/I/0006366)
attenuandone però solo parzialmente gli effetti.
25
D
OSSIER
Dossier
Le proposte di modifica normativa presentate
dal Consiglio Nazionale al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
DIMISSIONI VOLONTARIE
Abrogazione
Le dimissioni sono un atto unilaterale a contenuto recettizio. Fino a
quando non saranno consegnate al datore di lavoro non avranno
alcuna efficacia. Ciò non si raccorda con la procedura telematica
imposta al lavoratore creando inutili incomprensioni ed equivoci
sulla data di efficacia delle stesse.
Il fenomeno delle dimissioni in bianco è senz’altro sopravvalutato e
comunque può essere sostituito dalle risoluzioni consensuali non
contemplate dalla legge 188/2007.
La procedura non garantisce l’identità del soggetto che la utilizza,
con conseguenze paradossali di poter immettere nel sistema
dimissioni false.
Libro matricola
Abrogazione
Si propone l’abolizione del libro matricola perché ha esaurito del
tutto la funzione che gli era stata attribuita al momento in cui ne
era stato previsto l’obbligo. Cioè strumento di accertamento della
costituzione del rapporto di lavoro e delle sue trasformazioni
successive. In particolare dopo l’obbligo di comunicare le diverse
vicende del rapporto di lavoro al centro dell’impiego con modalità
telematiche, chi deve effettuare i controlli ha a disposizioni
strumenti più immediati ed efficienti.
REGISTRO DEGLI
AUTOTRASPORTATORI
Art. 8 del D.Lgs
234/2007
Abrogazione
Il registro in questione, da tenersi presso la sede legale aziendale e
da vidimarsi da parte della competente D.P.L., si è subito
dimostrato un complicato ed inutile doppione del già obbligatorio
libro presenze che, aggiunto al contratto individuale di lavoro ed al
foglio paga, realizzano la completezza dei dati necessari al
rilevamento dei tempi di lavoro e della corresponsione della relativa
retribuzione spettante.
Rilevanti difficoltà attuative si sono verificate nella tempistica, nella
vidimazione, nelle registrazioni, nei luoghi di tenuta dei registri
(aggravata da non sempre opportuna e chiara disposizione
amministrativa) e quindi, in definitiva, i risultati che si sarebbero
voluti conseguire non sono di fatto ottenibili.
Peraltro, la direttiva comunitaria di riferimento non prevede
l’istituzione di un nuovo libro.
Libri obbligatori in
materia di lavoro
Riforma
Per gli altri registri previsti dalla materia del lavoro è necessario
prevedere un processo di razionalizzazione della tenuta e dei
relativi adempimenti. È altresì necessario che la riforma tenga
conto di un utilizzo di tali libri in modo meccanizzato.
Obbligo di inoltro delle
dimissioni on line
Legge 188/07
LIBRI OBBLIGATORI
26
APPRENDISTATO
Apprendistato
professionalizzante
Riforma
È necessario intervenire sul capitolo della formazione che attualmente
disincentiva molto il ricorso a tale forma contrattuale. Va valorizzata la
formazione interna anche per il tramite dei Consulenti del Lavoro
abilitati alla certificazione delle ore di formazione.
Obbligo di riserva
assunzione apprendisti
a favore di famiglie
numerose. Prevista
sanzione penale
dell’ammenda in caso
di inadempienza.
Art.2 legge 551/61
Abrogazione
Perché norma obsoleta e mai applicata.
Visita medica
apprendista
maggiorenne
Art.2 legge 25/1955
Abrogazione
Va coordinata con le nuove norma sulla sicurezza. In molti casi, le
aziende sono costrette a fare due visite preventive praticamente
identiche; una presso le ASL e l’altra presso il medico competente.
Apprendistato
stagionale
Riforma
È opportuno prevedere una specifica disciplina che regolamenti la
possibilità in determinati settori economici di poter svolgere
l’apprendistato anche durante i periodi stagionali.
Appalti e responsabilità
solidale
DI 25 febbraio 2008 n.
74
Art.35, c. 32 e 33,
L.248/2006
Semplificazione
La norma introduce un regime di responsabilità solidale tra
committente e appaltatore e tra appaltatore e subappaltatore. Il nuovo
regime impone ai soggetti coinvolti onerosi controlli (verifiche
retributive, contributive e fiscali sul personale impiegato) e
adempimenti formali (certificazioni periodiche e modelli F24
frazionati in relazione ai diversi appalti cui sono adibiti i lavoratori), tali
da paralizzare – in alcuni casi - l’operatività delle imprese.
La norma di cui si chiede l’abrogazione presenta le seguenti principali
criticità:
– impone al committente un ingiustificato e gravoso onere di controllo
sul corretto adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e
contributivi da parte dell’appaltatore.
– discrimina tra appalto e subappalto, consentendo al solo
appaltatore di liberarsi della responsabilità solidale nei confronti del
subappaltatore, ma non ammettendo analoga possibilità per il
committente verso l’appaltatore.
– espone il committente ad una sanzione da euro 5.000 ad euro
200.000 qualora proceda al pagamento dell’appaltatore senza la
preventiva verifica di regolarità.
– impone il versamento di ritenute e contributi con un modello F24
per ogni appalto in essere.
Appalti con imprese
non residenti. Art.3,
comma 3, del D.Lgs
72/2000
Abrogazione
Prevede un obbligo di solidarietà che si spinge fino alla parità di
trattamento retributivo e normativo pari a quello dei lavoratori
dell’appaltante. Tale obbligo per gli appalti nazionali (cioè tra imprese
residenti) non esiste più dal 2003, cioè da quando è entrato in vigore il
D.Lgs 276/2003.
Dossier
APPALTI
27
D
OSSIER
Dossier
CONTRATTO PART-TIME
Flessibilità
Riforma
È opportuno che vengano reintrodotte le clausole flessibili ed elastiche
per dare un impulso di flessibilità al rapporto di lavoro.
Previdenza art. 7,
commi 1 e 2 DL
463/1983 convertito in
legge n. 638/1983
Riforma
Attualmente si verifica la paradossale situazione in base alla quale,
fermo restando il medesimo impegno di ore di lavoro, un part-time
verticale rischia di andare in pensione più tardi rispetto al medesimo
lavoratore che rende la prestazione con un part-time orizzontale. Va
eliminata la discriminazione.
Prestazioni assistenziali
– testo unico sugli
assegni per il nucleo
familiari
Riforma
Come nel caso precedente il part-time verticale in funzione della
peculiare distribuzione dell’orario di lavoro subisce una penalizzazione
sulla misura degli assegni per il nucleo familiare.
CONTRATTO A CHIAMATA
Soggetti ammessi
Art. 1 comma 47 legge
247/2007
Riforma
È opportuno che venga ripristinata la possibilità per il datore di lavoro
di stipulare il contratto a prestazioni saltuarie anche attraverso un
contratto aziendale sottoscritto direttamente e non solo con le
organizzazioni datoriali. È opportuno, inoltre, individuare meglio
l’ambito di applicazione in cui è ammesso il contratto.
CONTRATTO A PROGETTO
DECRETO
LEGISLATIVO
66/2003- ARTICOLO
66
1. La gravidanza, la
malattia e
l’infortunio del
collaboratore a
progetto non
comportano
l’estinzione del
rapporto
contrattuale, che
rimane sospeso,
senza erogazione
del corrispettivo.
3. In caso di
gravidanza, la durata
del rapporto è
prorogata per un
periodo di
centottanta giorni,
salva più favorevole
disposizione del
contratto individuale.
28
Abrogazione
1. La sospensione durante il periodo di gravidanza (intendendosi
tutto il periodo che va dal concepimento alla nascita del
bambino), oltre ad essere illogica, è incompatibile con le nuove
disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 luglio 2007,
che prevedono l’istituto del congedo di maternità e della
astensione anticipata così come regolamentata per i lavoratori
dipendenti.
2. La proroga di 180 giorni è altrettanto illogica se si considera che il
contratto è giustificato dal “progetto” e quindi la sua durata è
strettamente collegata alla permanenza dello stesso. Inoltre anche
se il progetto consentisse la permanenza del rapporto la
individuazione di una proroga di 180 giorni non è coerente con la
disposizione citata sopra.
CONTRATTO A PROGETTO (segue)
Legge Finanziaria 2007Comma 772.
In ogni caso, i
compensi corrisposti ai
lavoratori a progetto
devono essere
proporzionati alla
quantità e qualità del
lavoro eseguito e
devono tenere conto
dei compensi
normalmente
corrisposti per
prestazioni di analoga
professionalità, anche
sulla base dei contratti
collettivi nazionali di
riferimento.
Abrogazione
Si propone l’abrogazione della disposizione perché è assolutamente
improprio richiamare i trattamenti economici previsti dai contratti
collettivi che disciplinano i contratti di lavoro subordinato ai fini della
determinazione del compenso per prestazioni di lavoro autonomo.
Abrogazione,
perlomeno per i
lavoratori
extracomunitari che
non siano di primo
ingresso.
Perché l’obbligo [il quale, nonostante la pluriefficacia delle
comunicazioni di avviamento appare duro a morire (cfr. circolare del
Ministero dell’Interno 2008)] è stato introdotto (“abusivamente”, cioè
con eccesso di delega) dal Regolamento d’attuazione della legge
Bossi Fini, (Dpr 334/2004) mentre è noto che i regolamenti non
possono introdurre obblighi nuovi, ma limitarsi a disciplinare i
contenuti della legge delega.
In ogni caso anche in caso di inadempienza non pare vi siano
sanzioni concretamente applicabili.
Contenuto del
contratto di soggiorno:
idoneità alloggio del
lavoratore.
Abrogazione
In subordine, qualora non si procedesse ad una abrogazione del
contratto di soggiorno e comunque anche laddove venisse inglobato
nella comunicazione preventiva di assunzione è necessario abolire
l’assurda norma che impone al datore di lavoro di dichiarare che
l’alloggio, dove il lavoratore straniero da assumere intende dimorare, è
provvisto di idoneità alloggiativa o idoneità igienico sanitaria, con
previsione di pesanti sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace.
La noma discrimina (in barba alle convenzioni OIL) tra lavoratore
italiano (che potrebbe alloggiare anche sotto un ponte) e straniero
(peraltro già soggiornante in Italia) al quale si chiede di avere un
alloggio “idoneo”.
Abrogazione parziale
Perché contiene una previsione che “impone” l’applicazione ai soci
lavoratori “subordinati” di un trattamento non inferiore a quello minimo
dei CCNL, in contrasto ai principi di cui all’art.39 Cost.
Norma verosimilmente anticostituzionale.
L’applicazione dei CCNL di diritto comune dopo la stagione degli
erga-omnes (legge Vigorelli) segue la logica del do ut des, cioè la
legge propone l’applicazione del CCNL in cambio di benefici vari
(partecipazione appalti, sovvenzioni, benefici contributivi e normativi)
ma non può essere disposta d’imperio da una norma di legge.
COOPERATIVE
Cooperative
Art.3, comma 3 legge
142/2001
Dossier
CONTRATTO DI SOGGIORNO
Contratto di soggiorno
29
D
OSSIER
Dossier
COOPERATIVE (segue)
Cooperative
Art.7, comma 4, della
legge 31/2008 (di
conversione del D.L.
“milleproroghe”).
Contiene una previsione ancor più inconcepibile della precedente nel
momento in cui costringe non solo all’applicazione di un CCNL, ma in
presenza di più contratti collettivi disciplinanti il settore impone
l’applicazione ai soci lavoratori subordinati del trattamento economico
minimo ragguagliato al CCNL più rappresentativo, ancor più in
contrasto a tutti i principi di cui all’art.39 Cost.
Vedi caso precedente.
DURC
DURC
Art. 8 D.M. 24.10.07
Modifica parziale
Relativamente alla possibilità di dichiarare la regolarità dell’azienda in
caso di ricorso amministrativo di questa e allo spirare del termine
fissato dalla legge (40 giorni decorrenti dalla notifica) per la
proposizione della opposizione avverso alla cartella di pagamento.
RATEAZIONE DEBITI A RUOLO
Legge 31/2008 Art. 36
– Modifica art. 19 dpr
602/73.
Rateazione delle
somme iscritte a ruolo
in un massimo di
settantadue rate
mensili.
Modifica
Per il debitore in caso di accensione di ipoteca volontaria sarebbe
opportuno l’applicazione di una tassazione ridotta, tipo quella
applicata per le ipoteche giudiziali. Tutto ciò al fine di incentivare alla
regolarizzazione delle posizioni.
CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
Tentativo
obbligatorio di
conciliazione per
introdurre il giudizio
nel rito del lavoro.
Riforma
Non serve alla deflazione del contenzioso, però ingolfa terribilmente gli
uffici amministrativi delle DPL.
È necessario prevedere un nuovo meccanismo di tentativo di
conciliazione.
Applicazione dell’art.
2113 cod. civ. per i
lavoratori non
subordinati e per i
subordinati con
qualifica dirigenziale.
Riforma
È anacronistico continuare a consentire l’impugnativa degli atti di
rinunzia liberamente accettati dai lavoratori.
Si propone almeno di escludere i parasubordinati e i dirigenti.
Si ottiene anche un effetto di alleggerimento degli uffici amministrativi
della DPL.
Articolo 6 del
D.L.C.P.S. 708/47
Modifica
Certificato di agibilità deve essere rilasciato solo per i lavoratori
occupati presso terzi ed occorre escluderlo per i lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato e indeterminato (mensilizzati) che il
datore di lavoro impiega in forma stabile presso le proprie strutture.
Articolo 11 del
D.L.C.P.S. 708/47
Abrogazione
In maniera del tutto anacronistica, continua a prevedere l’obbligo - per
l’impresa – la registrazione sul libretto di lavoro, a tenuta manuale, dei
periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione giornaliera
corrisposta e dei contributi versati. Tali registrazioni devono essere
eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l’iscritto
cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta. Obbligo che
impegna notevolmente le aziende del settore, che prevede anche un
rilevante regime sanzionatorio.
ENPALS
30
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Fisco
Maria Paola COGOTTI
[email protected]
Cuneo fiscale
a doppia velocità
empo di dichiarazioni e bilanci e quest’anno
ponibile IRAP: il contribuente può scegliere relativaavremo a che fare con conteggi per un cuneo
mente a ciascun dipendente se beneficiare delle nuofiscale a due velocità: già nella dichiarazione
ve deduzioni introdotte con la legge n. 296/2006 o di
IRAP per il 2007, i contribuenti potranno beneficiare
quelle preesistenti integrate con la deduzione per indelle deduzioni per il costo del lavoro introdotte dalcremento occupazionale di lavoratrici svantaggiate.
l’ultima Finanziaria. Il decreto legge n. 67 del 2007 ha
La deduzione base prevista dal cuneo fiscale 5.000 euinfatti eliminato il vincolo che subordinava la spettanro per dipendente rapportata ad anno è alternativa alza delle agevolazioni all’autorizzazione delle compela deduzione maggiorata 10.000 euro di cui si può
tenti autorità comunitaria, ed ha disposto che il beneusufruire nelle aree svantaggiate. La scelta può essere
ficio spetti in due tranche, in misura del 50% a partioperata da parte del datore di lavoro relativamente a
re da febbraio 2007 e per intero dal luglio 2007. Si eviciascun lavoratore. Occorrerà pertanto valutare nudenzia come l’alternatività con i benefici già esistenti,
mericamente la validità delle singole deduzioni e non
di fatto, neutralizza notevolmente l’impatto della riesiste l’obbligo di effettuare una scelta unica per tutti
duzione del cuneo fiscale.
i dipendenti. Il criterio dell’alternatività vieta di cuL’intervento legislativo agisce sull’imponibile Irap: inmulare in relazione allo stesso dipendente le deduziofatti da una parte prevede la deducibilità dei contributi
ni di nuova introduzione con quelle prescritte dalla
previdenziali e assistenziali e dall’altra fissa una misura
normativa IRAP, con la sola eccezione di quella relatiforfetaria per ogni assunto
va ai contributi per le assia tempo indeterminato. A
curazioni
obbligatorie
seconda dell’ubicazione
contro gli infortuni sul la“Non esiste l’obbligo di effettuare voro, comportando ciò
dell’impresa spettano infatuna scelta unica per tutti
ti una deduzione di 5.000
scelte differenti per ciascueuro su base annua per
no dei dipendenti.
i dipendenti”
ogni lavoratore assunto a
I contribuenti che intentempo indeterminato, e di
dono fruire della deduzio10.000 euro se l’assunzione, sempre a tempo indeterne maggiorata prevista dal cuneo devono presentare
minato, avviene in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Camobbligatoriamente, in via telematica, una dichiaraziopania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione
ne sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l’apposiper il Sud è alternativa alla prima e può essere fruita nel
to modello approvato con provvedimento dell’Agenrispetto dei limiti della regola del de minimis.
zia delle Entrate 6 agosto 2007.
Anche la deducibilità dei contributi previdenziali e asLa circolare evidenzia all’articolo 11 del D.Lgs.
sistenziali spetta per i dipendenti con contratto a tem446/1997 un ulteriore comma, il 4-sexies, che ha lo
po indeterminato.
scopo di incentivare l’assunzione di lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato
Novità introdotte con circolare
di cui al Regolamento CE n.2204/2002 della Commisn. 61/E/2007
sione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione. Si riconosce un’ulteriore
L ’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’apdeduzione a coloro che procedono alla assunzione di
plicazione delle norme che hanno ridotto la base im-
T
32
Determinazione dell’Irap e bilancio 2007.
Il calcolo sarà influenzato dalle nuove deduzioni per
il costo del personale. Il contribuente dovrà scegliere
tra questi sconti e le altre agevolazioni disponibili per
il singolo dipendente.
L’applicazione delle deduzione per il cuneo fiscale è
alternativa, in relazione a ciascun dipendente, a:
• deduzione integrale delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle sostenute per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché per tutti soggetti IRAP, tranne le pubbliche amministrazioni, i costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5);
• deduzione di € 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (fino ad un massimo di 5) per
tutti i soggetti escluse le pubbliche amministrazioni(art. 11, comma 4-bis.1);
• deduzioni relative agli incrementi occupazionali
(art. 11, comma 4-quater);
• maggiorazione delle deduzioni per gli incrementi
occupazionali nelle aree ammesse alla deroga di cui
all’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del Trattato Ce
(art. 11, comma 4-quinquies);
• ulteriore maggiorazione rispetto a quelle del comma 4-quinquies nel caso di assunzioni di lavoratrici
svantaggiate (art. 11, comma 4-sexies).
L’importo complessivo dato dalle deduzioni per Inail,
cuneo fiscale e agevolazioni alternative non può essere maggiore rispetto al costo totale del lavoro.
Comunicazione di opzione telematica
Si ricorda inoltre che la legge n. 244/07 ha modificato, a partire dal periodo di imposta 2008, le regole di
determinazione dell’IRAP: per le società di capitali si
fa riferimento ai dati del Conto Economico mentre
per le società di persone ed imprese individuali viene
introdotto un criterio semplificato, con possibilità di
opzione per i soggetti in contabilità ordinaria da esercitarsi in via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 30 maggio il termine per trasmettere in via telematica, utilizzando il software COMIRAP la comunicazione di opzione, con vincolo triennale, per la determinazione dell’imponibile IRAP secondo le regole
previste per le spa. Il nuovo art.5 del Dlgs 446/97, con
l’entrata in vigore della legge finanziaria 244/07, apre
un bivio IRAP per le società di capitali. Fino al periodo d’imposta 2007 le imprese commerciali in contabilità ordinaria, senza distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef, facevano riferimento ad un valore della
produzione netta rilevato da due fonti normative: da
una parte, per individuare i componenti positivi e negativi rilevanti, in conto economico di cui all’articolo
2425 del codice civile, cioè la differenza tra il valore
della produzione e i costi della produzione, dall’altra
il Tuir. La novità del nuovo articolo 5 del decreto
IRAP n. 446/97 è rappresentata dall’abolizione del riferimento al Tuir, restando quindi, come unica fonte
normativa il conto economico civilistico. Più esattamente la base imponibile sarà data dalla differenza tra
i componenti positivi indicati nell’aggregato A e alcuni componenti negativi di cui all’aggregato B.
Test di operatività anche per la nuova aliquota IRAP
introdotta dalla finanziaria 2008, che passa dal 4,25%
al 3,90%. Questa in parte deve essere già considerata
in sede di chiusura di bilancio 2007 poiché rileva in
sede di determinazione della fiscalità differita. Quindi
anche le imposte differite e anticipate relative al 2007
devono essere calcolate ed iscritte a bilancio con applicazione delle nuove aliquote.
■
Maria Paola Cogotti è Consulente del Lavoro in Cagliari
Fisco
lavoratrici donne che si trovino in un’area geografica
nella quale il livello di disoccupazione superi il 100%
della media comunitaria da almeno due anni civili
precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione
maschile dell’area considerata per almeno due dei tre
anni civili precedenti. Il maggior importo deducibile
così determinato ai sensi del comma 4-quater dell’art.
11 D.Lgs.446/1997 deve essere:
■ moltiplicato per cinque, nel caso in cui le assunzioni delle lavoratrici svantaggiate vengano effettuate
nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato
Ce;
■ moltiplicato per sette, nel caso in cui le nuove assunzioni vengano effettuate nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo 3, lettera
a) del Trattato Ce. Occorre sottolineare che sono
deducibili anche i contributi relativi alla 13a mensilità e, eventualmente, 14a mensilità, le ferie e i premessi retribuiti non goduti al termine del periodo
d’imposta. Il calcolo dei contributi relativi alla 13a e
14a mensilità, laddove nel corso dell’anno vi sia stato un incremento di retribuzione per via di un avanzamento di livello o per riconoscimento di un superminimo dovrà essere calcolato mensilmente tenendo conto di tale circostanza.
33
Lavoro
Patrizia GOBAT
[email protected]
Turismo,
mercato del lavoro e flessibilità
li osservatori economici prevedono che intorno al 2010 il turismo, settore trainante
a livello internazionale, diventerà la prima
industria al mondo. Un mercato in fermento anche
per l’Italia che negli ultimi anni ha perso posizioni
scendendo al quinto posto nel panorama dell’offerta turistica mondiale ed è stata relegata al 33esimo
posto dal rapporto 2007 sulla competitività, pur
mantenendo il primato mondiale per il numero di
siti considerati Patrimonio dell’umanità.
Investire e cogliere le opportunità offerte da questo
settore implica che tutti gli attori (Stato, Regioni ed
Enti locali, forze sociali) condividano una strategia
di sistema per il marketing territoriale “Italia” attraverso una costante qualificazione dell’offerta. Ma,
anzitutto, occorre che il turismo italiano possa competere ad armi pari recuperando svantaggi competitivi sul versante della fiscalità d’impresa, così come
su quello del costo del lavoro (riduzione del cuneo
fiscale e contributivo, crediti d’imposta, ammortizzatori sociali).
Per rendersi conto dell’importanza del settore in
termini economici è sufficiente analizzare alcuni dati relativi all’Industria Turistica Nazionale: il fatturato pari a 70 miliardi di euro anno rappresenta il
7,5% del PIL, solo gli alberghi rappresentano il 2%
del PIL e, complessivamente il settore, indotto compreso, produce un fatturato di 156 miliardi di euro
pari al 10,5% del PIL.
Il sistema nazionale è costituito in totale da circa
300.000 aziende che occupano, complessivamente,
2.500.000 pari all’11% del totale nazionale di cui:
1.200.000 dipendenti fissi, 800.000 stagionali e
500.000 titolari e collaboratori
G
Turismo e mercato del lavoro
Il turismo è un settore fortemente caratterizzato
dalla diversità delle realtà locali e dalla notevole in-
34
fluenza esercitata dalle forze economiche e sociali.
Questa variabilità costringe le aziende a dotarsi di
un’organizzazione flessibile, anche relativamente all’organizzazione delle risorse umane.
L’elemento caratterizzante il settore turistico è la
stagionalità, che determina l’intensificarsi dell’attività in determinati periodi dell’anno, a cui si contrappongono periodi di contrazione della domanda.
La stagionalità comporta diverse problematiche
strutturali sia per i lavoratori che per le aziende:
– per i lavoratori rappresenta un fattore di criticità
in termini di continuità economica, stabilità del
lavoro e sicurezza pensionistica;
– per le aziende le principali difficoltà sorgono sia
nella fase di reclutamento di personale con competenze adeguate che in quella di costruzione,
organizzazione e fidelizzazione delle risorse
umane.
La maggiore individualizzazione della domanda di
servizi turistici richiesta dai clienti, spinge le aziende verso strategie che mirano ad una maggiore personalizzazione dei servizi offerti.
Da ciò discende un fabbisogno di personale che sappia cogliere e soddisfare la varietà della domanda attraverso un’adeguata combinazione tra specializzazione e versatilità, intesa come capacità di agire trasversalmente in più aree dell’impresa turistica.
Particolarmente difficoltoso diventa, per la singola
impresa, fornire un’adeguata formazione professionale a causa della discontinuità dei rapporti di lavoro, spesso interrotti da periodi di inattività. Questo fenomeno si ripercuote sulla professionalità degli addetti che, non trovando nel tempo, condizioni di stabilità spesso abbandonano il settore per
cercare occupazione in altre attività produttive, disperdendo così patrimoni di conoscenza ed esperienza che penalizzano a loro volta la qualità dei
servizi offerti.
Per quanto riguarda il “sistema lavoro” dei sistemi turistici locali si ritiene che il modello di contrattazione territoriale (di II livello) possa essere il migliore strumento per costruire rapporti istituzionali e relazioni industriali in grado di recepire le esigenze della realtà socio
economica e produttiva del territorio, favorendo una
maggiore coesione e condivisione degli obiettivi da parte del maggior numero di attori locali.
L’osservatorio nazionale del CNEL evidenzia che più
della metà dei contratti territoriali è concentrata nel
Nord Italia (55%), mentre al Centro ed al Sud vanno rispettivamente il 23 ed il 22% del totale nazionale.
Sul fronte del contenuto, gli accordi si concentrano in
modo determinante sulla contrattazione acquisitiva presente nel 90-100% dei casi. Retribuzione, Tfr, integrativi sono infatti l’oggetto principale della contrattazione,
seguito dal tema delle relazioni sindacali (80-90%).
Molto presente nei contratti risulta essere la “flessibilità
funzionale”, cioè orario ed organizzazione del lavoro,
che ha un peso maggiore rispetto alla “flessibilità da
contratto”, spiccando nel 50-90% dei casi contro il 2060%. Le voci relative alla flessibilità sono molto diffuse
nell’agricoltura, nel commercio, nel turismo e nei servizi. Le materie maggiormente trattate nei contratti territoriali sono il trattamento economico (90-100%) ed i
modelli partecipativi (80-90%), che definiscono i diversi criteri di relazioni sindacali.
Più bassa la percentuale di accordi relativi al lavoro delle donne (10-25%), all’organizzazione del lavoro (438%) ed ai diritti sindacali (5-32%).
La flessibilità nell’accordo del 27 luglio
2007 CCNL Turismo
L’accordo ha introdotto significative novità in materia di
flessibilità nel tempo parziale, apprendistato, orario di
lavoro ed altro. Esaminiamo, di seguito le principali:
Part time:
Limiti massimi di durata: aboliti i limiti massimi di durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
Clausole elastiche e flessibili: la regolamentazione è affidata alla contrattazione integrativa.
Contratti Week End
È stata disciplinata una particolare tipologia di lavoro
a tempo parziale, utilizzabile per far fronte ai picchi di
attività che si verificano abitualmente durante i fine
settimana.
Lavoratori interessati: i contratti week end possono es-
sere stipulati unicamente con lavoratori studenti che
frequentano corsi di ogni ordine e grado, ferme restando le norme di legge che regolano l’età minima per l’accesso al lavoro (16 anni).
Periodi interessati: i contratti week end possono essere
stipulati unicamente per le prestazioni da rendersi durante il fine settimana. Tale periodo comprende le giornate di sabato e di domenica ed il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00
del lunedì mattina.
Apprendistato
Cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, viene introdotta la possibilità di articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque
compreso in un periodo complessivo di quarantotto
mesi consecutivi di calendario.
Flessibilita’ orario e riposi
Orario flessibile e riposo settimanale: la contrattazione
integrativa può introdurre diverse possibilità di definire
l’orario medio ed il riposo settimanale.
Lavoro straordinario: abolito il limite giornaliero.
Lavoratori stranieri
L’accordo disciplina alcuni importanti aspetti relativi all’ingresso in Italia di cittadini stranieri; l’esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione, disciplinato dall’articolo n. 81 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, da
parte del lavoratore straniero costituisce titolo di priorità per il reingresso nel Paese nell’anno successivo, per
ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(testo unico dell’immigrazione).
Lavoro discontinuo
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 - “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007”, con decorrenza 1 gennaio 2008, ha istituito il contratto a prestazioni
discontinue. La norma, salvo specifiche previsioni, ha
demandato alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) la relativa regolamentazione.
Ai fini dell’individuazione del settore economico del turismo può farsi riferimento alla legge quadro n.
135/2001, nonché alla disposizione attuativa di cui al
DPCM 13 settembre 2002.
■
Patrizia Gobat è Consulente del Lavoro in Portogruaro (VE)
Lavoro
Un nuovo modello contrattuale per i sistemi turistici locali
35
Intervista veloce
Rosalba BERLINGERI
Segretaria di redazione
[email protected]
Che ne pensate?
“Il nuovo Esecutivo è stato recentemente nominato dopo una concitata stagione di
confronto politico; sotto il profilo lavoristico e previdenziale quali provvedimenti vorresti
adottasse con urgenza e in che direzione vorresti spiegasse la sua azione nei primi
“cento giorni” dall’insediamento?”
Marino
Dell’Orto
Consulenti del Lavoro sono naturalmente in prima linea.
■
- Presidente Ordine
CdL Monza e Brianza
Giuseppe
D’Angelo
l mio auspicio (e la mia speranza) è che dopo una pluralità di
ministri e ministeri che dal nostro osservatorio tecnico hanno generato complicazioni in quantità,
accollandoci adempimenti e responsabilità che non ci dovrebbero
competere, ora il ministro ed il Ministero della Semplificazione tengano fede al loro nome, prendendo in
mano grosse forbici senza problemi
di sudditanza con Colleghi ed apparati. Vorrei anche che il ministero
possa ospitare una sorta di difensore civico ove rivolgersi, ad esempio
per far desistere l’INPS dal richiedere documentazione tipo il “durc interno” che, come dice la parola stessa, non contiene informazioni di
cui non sia già a conoscenza o che
non possano essere singolarmente
richieste direttamente all’utente nei
casi residuali.
Per quanto attiene “i cento giorni”,
sono consapevole che un rimedio
affrettato possa essere peggiore del
male. Rammento con orrore l’abolizione del libretto di lavoro. Non
chiederei quindi risultati immediati
(quale abolire il 770/2009) bensì
percorsi meditati e condivisi tra tutti gli “addetti ai lavori” tra i quali i
I
36
– Delegato Enpacl di
Viterbo
l primo istintivo desiderio che,
credo sia condiviso anche dai
Colleghi, è quello di assistere ad
una strutturale riforma della pubblica amministrazione (seppure
graduale) nella direzione di una
tangibile semplificazione degli
adempimenti amministrativi in materia di lavoro.
L’Unione europea nel 2007, in una
nota della Commissione del 1° febbraio 2007, ha lanciato un programma d’azione per la riduzione
degli oneri amministrativi nella misura del 25% che, va ricordato, nel
nostro Paese gravano quasi totalmente sulle imprese, nella totale assenza di una moderna macchina
pubblica organizzata - oramai fattibile con le tecnologie disponibili che consenta, quantomeno, la trasmissione di una data informazione
una sola volta.
La notizia recente dell’annunciata
eliminazione del libro matricola e
degli obblighi di tenuta sui luoghi
di lavoro degli altri documenti, a
cui il Consiglio nazionale dell’Ordine ha lavorato incessantemente
I
negli ultimi anni, non può che far
piacere alla Categoria, ma è solo
l’inizio.
Siamo tutti consapevoli che non è
pensabile addebitare onorari per
tutti gli adempimenti amministrativi cui attendiamo giornalmente,
vuoi per la moltiplicazione oramai
incontrollata di questi, vuoi per
l’incalzante concorrenza dei CED
che praticano tariffe molto più economiche, seppure con una qualità
di gran lunga inferiore, la cui valutazione spesso sfugge alle imprese.
L’obiettivo di una reale ed efficiente
semplificazione nelle nostre aree di
competenza è ancora lontano, ma
almeno avremo la possibilità di
tracciare i primi timidi passi che ci
portino da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata.
Ciò potrà consentire alla nostra Categoria di dedicarsi più proficuamente alle sue più specifiche attribuzioni nell’area giuslavoristica, occupando spazi professionali più
ampi.
■
Sergio Faini
– Presidente Ordine
CdL Brescia
e priorità che affiorano da
una prima riflessione, legata
in particolare alle più signifi-
L
Marzia Dema
Maria Nannini
– Presidente Ordine
CdL Nuoro
otto il profilo lavoristico e
previdenziale ritengo che i
provvedimenti più urgenti
da adottare siano:
1) favorire l’occupazione e la formazione di giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni incentivando, con agevolazioni contributive, l’assunzione di personale senza esperienza lavorativa
per determinati periodi dell’anno. Forme di lavoro che garantiscano una breve formazione e
il possibile conseguimento della
qualifica. Una regolamentazione in tal senso si rende necessaria per tutte le attività legate alla stagionalità dove non è più
S
consentita l’instaurazione di
rapporti di apprendistato professionalizzante.
2) riduzione del costo del lavoro
legata all’anzianità di ogni singolo lavoratore presso la medesima azienda, al fine di incentivare la prosecuzione dei rapporti di lavoro, prevedendo un graduale aumento della contribuzione al termine di eventuali assunzioni incentivate.
Oltre possibili provvedimenti mirati ad incentivare l’occupazione, vorrei che l’azione dell’esecutivo fosse
mirata a semplificare gli adempimenti obbligatori connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro e
al suo svolgimento al fine di evitare
inutili duplicazioni.
■
ziali e non punisca le mere irregolarità formali. Come proposto dalla
Presidente Calderone, sono d’accordo nell’abolire il libro matricola,
reso inutile dall’obbligo della comunicazione di assunzione preventiva. Vorrei fossero abrogate le modifiche in materia di contratto a termine, apportate dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247. Sarebbe interessante e penso anche utile, che il
nuovo Governo riprendesse quel
percorso di riforme di modernizzazione del mercato del lavoro seguendo le idee del compianto Marco Biagi, iniziato qualche anno fa e
mai completato.
■
Monica
Muscedere
– Presidente Ordine
CdL Latina
Stefano
Tonegutti
– Presidente Ordine
CdL Ferrara
d un governo che nasce
non possiamo che fare gli
auguri di buon lavoro, anche perché molti argomenti attendono interventi legislativi urgenti.
Sotto il profilo lavoristico e previdenziale, dal nuovo Esecutivo mi
aspetto almeno l’attuazione del programma elettorale, partendo subito
dal recupero del potere d’acquisto
dei salari, con la detassazione delle
parti variabili del salario collegate al
lavoro straordinario, dei premi legati ai risultati e alla produttività.
Mi piacerebbe che il neo-ministro al
Welfare Sacconi intervenga immediatamente, abrogando la norma
delle “dimissioni on line”, come richiesto dal Presidente del CNO Marina Calderone. Vorrei che il nuovo
Governo si impegnasse fortemente
per un ammodernamento della
Pubblica Amministrazione, con
conseguente semplificazione degli
adempimenti in materia di lavoro,
per uno Stato che guardi al concreto e persegua le violazioni sostan-
A
provvedimenti che ritengo inderogabili sono: la restituzione del potere d’acquisto alle
famiglie dei lavoratori, con una
diminuzione del prelievo fiscale
e previdenziale anche utilizzando strumenti di detassazione di
alcune delle somme che rientrano nella parte aggiuntiva del salario, quali, a titolo esemplificativo, il lavoro straordinario, e gli
incentivi alla produzione; la immediata abrogazione della norma
delle dimissioni on line, inutile e
a mio avviso illiberale, ulteriore
balzello burocratico nato per
contrastare un fenomeno irrilevante; una rapida semplificazione normativa, da ottenersi tramite una razionalizzazione delle
norme in materia di lavoro e con
l’abolizione di adempimenti inutili e obsoleti come il libro matricola; l’introduzione di incentivi
semplici per l’assunzione di nuovi dipendenti con facilitazioni
per le nuove attività; il ripristino
delle agevolazioni concesse alle
aziende per la stipula del contratto di inserimento.
■
I
Intervista veloce
cative e recenti riforme, riguardano
la procedura delle dimissioni volontarie: essa risulta ostica ed invisa
anzitutto ai lavoratori che preferiscono spesso limitarsi ad abbandonare il lavoro senza neppure sottoscrivere quella letterina di dimissioni che prima erano, quantomeno,
abituati a compilare senza resistenze né patemi. Il fatto poi di aver stabilito che questa procedura non è
necessaria in caso di risoluzione
consensuale del rapporto, certamente vanifica l’intento originario
di abolire la prassi delle c.d. dimissioni in bianco.
L’obsolescenza del libro matricola:
questo strumento, introdotto nel
1924, risulta oggi ormai superato
dalla comunicazione preventiva di
assunzione dei lavoratori al Centro
per l’Impiego.
Contratti a chiamata: alla luce della
recente abolizione di questa tipologia contrattuale, si auspica l’introduzione di un analogo strumento
che consenta di favorire la lotta al
lavoro sommerso, almeno nei settori dove il rischio è maggiore.
■
37
Fisco
Luca CARAMASCHI*
[email protected]
Simona PAGANI*
[email protected]
Studi di settore
le nuove regole per soggetti multipunto e multiattività
l decreto datato 11 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo
2008, ha introdotto nuove disposizioni in materia di
studi di settore, per i soggetti che esercitano attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita
(MULTIPUNTO) o che esercitano più attività d’impresa
non rientranti nello stesso Studio (MULTIATTIVITÀ).
Il provvedimento, commentato dalla C.M. n.31 del 1
aprile 2008, volge ad una semplificazione rispetto al passato degli adempimenti contabili posti a carico dei predetti contribuenti.
Le nuove disposizioni Ministeriali, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007,
I
vanno ad abrogare tutte le disposizioni che in passato
hanno regolato l’obbligo di annotazione separata e le
disposizioni contenute nel citato decreto 11.02.2008
possono essere così sintetizzate in forma schematica.
[Tabella 1]
Ciò posto, esaminiamo per sommi capi, le novità introdotte anche alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti.
L’OBBLIGO DI SEPARAZIONE DEI RICAVI
Sotto il profilo dell’obbligo di separazione dei ricavi, imposto dalla nuova disciplina, si segnala un incremento
delle ipotesi in cui lo stesso deve essere osservato. Fino al
2006, infatti, l’obbligo di separazione dei ricavi sussiste-
Tabella 1
Articolo 1 comma 1
OBBLIGO DI
ANNOTAZIONE
SEPARATA DEI
RICAVI
Viene rimodulato l’obbligo di annotazione separata, riservandolo alla sola ipotesi delle imprese
che esercitano due o più attività per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore,
e limitandolo ai soli ricavi conseguiti per le diverse attività esercitate. L’obbligo di separazione
riguarda anche i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso
Articolo 1 comma 2
IL CONCETTO DI
PREVALENZA
Viene stabilito che gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei contribuenti “che
svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi
medesimi”, con la precisazione che, in presenza di più attività d’impresa esercitate, gli studi di
settore si applicano con riferimento alla “attività prevalente” ove per tale è da intendere “quella
da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi”
Articolo 2
DISCIPLINA A
REGIME PER IL
2008
Introduce nuove modalità di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento per le
imprese “multiattività”, decorrenti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e che
sostituiscono integralmente quelle previgenti
Articolo 3
DISCIPLINA
TRANSITORIA
PER IL 2007
Detta una disciplina transitoria dell’utilizzo in sede di accertamento degli studi di settore,
sempre con riguardo alle imprese “multiattività”
Articolo 4
ABROGAZIONI
38
Dispone - a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 l’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia
LA SEZIONE MULTIATTIVITÀ DELLO STUDIO
SM87U
LA RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ
PREVALENTE
Per effetto delle nuove disposizioni, in presenza di più attività
svolte, trova applicazione lo studio di settore relativo alla “attività prevalente”, da intendere come “quella da cui deriva nel
periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi”.
Come precisato dalla citata circolare n. 31/E/08, quindi,
non viene più prevista la possibilità di applicare gli studi
di settore anche con riguardo alle attività considerate non
prevalenti mediante lo specifico software “GERICO Annotazione separata” (che risulta oggi abolito), in quanto
l’applicazione nei confronti dei contribuenti esercenti più
attività d’impresa segue esclusivamente il citato criterio
della prevalenza nei ricavi.
Particolari criteri sono dettati per individuare “l’attività
prevalente”:
• i contribuenti che esercitano più attività d’impresa
devono preliminarmente valutare se due o più delle
attività esercitate sono comprese nello stesso studio
di settore; in tale ipotesi, ai fini della determinazione
dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi
provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte
da diversi codici d’attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.
Ad esempio:
– attività X (rientrante nello studio di settore A) –
ricavi € 100.000;
– attività Y (rientrante nello studio di settore A) – ricavi € 25.000;
– attività Z (rientrante nello studio di settore B) – ricavi € 50.000;
– totale ricavi € 175.000.
Nell’esempio sopra esposto i ricavi da attività prevalente
saranno pari a € 125.000 (ovvero dalla somma dei ricavi sia della attività X che della attività Y, entrambe rientranti nel medesimo studio di settore A).
In presenza di più attività svolte dal medesimo contribuente, quindi, la nuova disciplina condurrà sempre e
comunque all’applicazione di un unico studio di settore
(o dei parametri se l’attività prevalente è soggetta a tale
strumento) in relazione ai dati riferiti all’intera attività
d’impresa esercitata.
Tuttavia, i risultati che emergeranno dal software GERICO (o dal Ricavometro) potranno essere utilizzati con
differenti finalità a seconda del rapporto esistente tra:
1. l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati;
2. l’ammontare dei ricavi riferito alle attività non prevalenti.
Solo se i ricavi riferiti alle attività non prevalenti rimangono sotto una determinata soglia dei ricavi complessivi, le risultanze di GERICO potranno essere utilizzate direttamente per l’accertamento tramite gli studi di settore; al contrario, se i ricavi riferiti alle attività
non prevalenti si attestano al di sopra della predetta
soglia rispetto dei ricavi complessivi, le risultanze di
GERICO avranno una mera funzione “segnaletica”
nel senso che potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (con
effetti che, sotto questo profilo, sono del tutto analoghi alla “sperimentalità” descritta in precedenza).
In relazione alla misura di tale soglia, occorre segnalare
che il decreto 11.02.2008 stabilisce una percentuale a regime pari al 30% decorrente dal periodo d’imposta 2008
mentre per il periodo d’imposta 2007, tale percentuale
scende alla misura del 20%.
Fisco
va solo a condizione che per tutte le attività esercitate dal
contribuente trovassero applicazione gli studi di settore.
Era sufficiente la presenza anche di una sola attività soggetta a parametri (non marginale) che non era più necessario procedere alla separazione dei ricavi in quanto al
contribuente risultava applicabile lo strumento parametrico in relazione al complesso delle attività esercitate.
Con le nuove disposizioni, decorrenti dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, l’obbligo di separazione dei
ricavi permane anche in presenza di attività da parametri
(non marginali), in quanto lo stesso è previsto quando
per almeno una delle attività svolte trovano applicazione
gli studi di settore. Ricorda la circolare n. 31/E/08 che per
quanto attiene alle concrete modalità di annotazione separata dei ricavi, come già chiarito nella circolare n. 31/E
del 25 febbraio 2000, il contribuente può utilizzare il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).
Come verrà meglio precisato in seguito, ai fini della
separazione dei ricavi funzionale alla individuazione
dell’attività prevalente, occorre evidenziare distintamente anche i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi (considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni).
Al fine di operare la separazione dei ricavi, non è più necessario ricorrere ad un particolare modello (si trattava in
precedenza del modello M), in quanto all’interno di ogni
singolo studio di settore è stata creata una sezione specifica dedicata a tale scopo.
39
In pratica la verifica per gli anni 2007 e 2008 deve essere operata secondo lo schema che segue. [Tabella 2]
Applicando le regole sopra evidenziate, con riferimento
agli esempi formulati in precedenza, si osserva che - per
i periodi d’imposta 2008 e successivi - la diretta utilizzazione dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi
di settore risulterà quindi possibile solo nel Caso 2, mentre per i Casi 1 e 3 varrà unicamente la possibilità di utilizzo come strumento di selezione.
Inoltre, con riferimento alle modalità di accertamento
sopra evidenziate, occorre segnalare la considerazione
fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E
del 1 aprile 2008 in merito a tutte quelle situazioni in
cui le attività prevalenti si attestano in prossimità della
soglia indicata. In tal senso, è parso quanto mai opportuno il richiamo alla precedente circolare n. 5 del 23
gennaio 2008 nella quale l’Agenzia ha di fatto sconfessato l’automatismo accertativo in presenza di non congruità alle risultanze degli studi di settore. Si riporta in
questo senso il passaggio contenuto nella citata circolare 31/E/08: “Pertanto, qualora le risultanze degli studi di
settore depongano per la non congruità della posizione del
contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti pari o inferiori al 30 per cento di quelli complessivi, l’Ufficio dovrà
tener conto di tale particolare situazione nella fase del
contraddittorio con il contribuente. Stante il contestuale
esercizio delle attività non prevalenti, la stima dei ricavi
presunti, operata mediante lo studio di settore relativo alla o alle attività prevalenti, potrebbe infatti, in casi specifici, non cogliere adeguatamente la effettiva situazione del
contribuente. Tale eventualità potrebbe verificarsi, ad
esempio, laddove l’incidenza dei ricavi delle attività non
prevalenti, su quelli complessivi, sia prossima alla soglia
del 30 per cento, così come qualora le attività non prevalenti siano disomogenee rispetto a quelle considerate dallo studio di settore applicabile”.
LA GESTIONE DEI RICAVI DERIVANTI DA
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A
RICAVO FISSO
Ai fini della verifica della soglia (20% per il 2007 e
30% per il 2008) oltre la quale lo studio di settore applicabile non può dar seguito ad accertamento fondato sulle risultanze di GERICO, devono essere inclusi
anche i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano
aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio
percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto
al fornitore dei beni.
Si veda l’esempio proposto dalla circolare 31/E/08:
LA PRESENZA DI RICAVI FISSI O DA AGGI
ES.1
Un’impresa esercita un’attività considerata dallo studio di settore UM01U con i seguenti ricavi ordinari e
aggi:
Ricavi ordinari
60.000 60%
Aggi
40.000 40%
Ricavi Totali
100.000 100%
In generale, pertanto, i ricavi derivanti da aggi sono da
intendersi riferiti ad una distinta attività.
■
Tabella 2
LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
Fisco
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2008
40
ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al
30 per cento dei ricavi complessivi
–
diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui
all’art. 10 della legge n. 146 del 1998
ricavi delle attività non prevalenti superano il 30 per
cento dei ricavi complessivi
–
le risultanze dello studio di settore possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2007
ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al
20 per cento dei ricavi complessivi
–
diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui
all’art. 10 della legge n. 146 del 1998
ricavi delle attività non prevalenti superano il 20 per
cento dei ricavi complessivi
-
le risultanze dello studio di settore possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie
* Studio MENEGHETTI – Mantova
Fisco
Giuseppe BUSCEMA
[email protected]
Credito di imposta
sugli investimenti al via
di cui all’art. 1, commi da 271 a 279,
’ agevolazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda tut-
L
ti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, a prescindere dalla
natura giuridica, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
(Si vedano i box pubblicati a parte).
L’agevolazione, tuttavia, a differenza del credito di imposta previsto dall’articolo 8 della legge n. 388/2000,
non agevola tutti gli acquisti di beni nuovi previsti
espressamente indicati dall’art.1, comma 273 Legge n.
296/2006, ma solo quelli legati ad un progetto di investimento iniziale in conformità a quanto stabilito
dagli Orientamenti.
Quindi, oltre ad escludere i beni non rientranti oggettivamente fra quelli agevolabili, il credito d’imposta
potrà essere concesso soltanto per quelli destinati a
progetti di investimento iniziale, in conformità alla
definizione contenuta negli Orientamenti.
Per investimento iniziale si intende “un investimento in
attività materiali e immateriali riguardante:
• la creazione di un nuovo stabilimento;
• l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
• la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
• un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente”.
In definitiva, l’incentivo potrà essere calcolato esclusivamente per quei costi sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo)
esistenti, in quanto gli stessi si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la capacità
produttiva degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta
di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso
esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione
impianti disattivati;
c) attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell’impianto
Fisco
Dopo le vicissitudini dello scorso anno dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2007 per gli investimenti
a decorrere dal 2007, ma legata alle necessarie autorizzazioni comunitarie, culminate col rinvio agli
investimenti dal 2008 dalla Finanziaria 2008 ed infine ripristinate con effetto retroattivo dal cd. D.L.
Milleproroghe, i contribuenti potranno utilizzare l’agevolazione fiscale sin dai versamenti delle imposte
dovute da Unico 2008.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 38/2008 dalla quale emergono tutti i limiti ed i rischi
di un incentivo fiscale che, di fatto, perde quelle caratteristiche di semplicità di gestione e soprattutto di
chiarezza circa gli investimenti agevolabili, tempi e modalità di fruizione, che aveva caratterizzato il vecchio
credito di imposta previsto dall’articolo 8 della Legge n. 388/2000 del quale era stata fortemente caldeggiata
la riproposizione.
Limiti peraltro imposti dalla Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all’Aiuto N 39/2007)
con la quale la Commissione europea ha approvato l’agevolazione.
Infatti, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi connessi ad un progetto d’investimento
iniziale con conseguente esclusione di tutti quegli investimenti relativi ad acquisto di nuovi beni da destinare
ad uno stabilimento già esistente, salve le poche eccezioni consentite.
41
che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti.
Pur rimanendo un incentivo automatico e quindi non
legato ad approvazione, prima dell’utilizzo del credito
di imposta, i beneficiari, come previsto dalla Decisione
della Commissione, “presenteranno all’Agenzia delle Entrate un formulario”, predisposto secondo lo schema
che sarà approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, il quale dovrà contenere:
• notizie sull’impresa, quali ragione sociale, indirizzo,
codice di attività economica, referente da contattare,
recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica);
• notizie sul progetto di investimento, con indicazione
della struttura produttiva, una descrizione sintetica
del progetto, una previsione dell’ammontare dell’investimento, articolato per categorie di beni agevolabili (di seguito specificate) e per anno di realizzazione, l’ammontare dell’aiuto calcolato nel rispetto delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2007-2013, delle maggiorazioni PMI (laddove applicabili) e, per i grandi progetti d’investimento, in conformità con il massimale di aiuti corretto di cui al punto 67 degli Orientamenti.
A) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato CE per l’intero periodo 2007-2013
CALABRIA
(intero territorio regionale)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2010
40%
50%
60%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013
30%
40%
50%
Fisco
CAMPANIA PUGLIA E SICILIA
(intero territorio regionale)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2013
30%
40%
50%
42
B) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato CE fino al 31.12.2010 (Regioni ad
effetto statistico)
BASILICATA
(intero territorio regionale)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2010
30%
40%
50%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*
20%
30%
40%
* Tale regione è ammessa agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
a) del trattato CE fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011 la regione stessa sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); tuttavia, qualora la revisione delle intensità di aiuto, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della Regione interessata sia sceso sotto il 75%
della media UE-25, essa rimarrà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con gli stessi massimali d'aiuto previsti fino al 2010.
C) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del
Trattato CE per l'intero periodo 2007 –
2013
ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2013
15%
25%
35%
Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile
al seguente indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2013
15%
25%
35%
Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente
indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
SARDEGNA
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2010
25%
35%
45%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*
15%
25%
35%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
D) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del
Trattato CE per il periodo 2007 - 2008
(phasing- out)
ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2008
10%
20%
30%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE MEDIA PICCOLA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
Fino al 31/12/2008
10%
20%
30%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
Giuseppe Buscema è Consulente del Lavoro in Catanzaro
Lavoro
Francesco NATALINI
[email protected]
Asseverazione contributiva
nuova funzione per i Consulenti
egli ultimi mesi abbiamo assistito ad diretto per la verifica immediata dei requisiti,
una nuova funzione asseverativa rico- atteso che l’altra modalità prevista dal regolanosciuta dalla legge ai Consulenti del mento (che poi forse doveva rappresentare
Lavoro, che si aggiunge a quelle di cui sono nelle intenzioni del legislatore del 2006 la mogià titolari, di norma insieme alle altre profes- dalità ordinaria) si presenta come una delle
sioni economiche-contabili (ad esempio l’asse- procedure più contorte, complicate ed ingestibili degli ultimi tempi (alla faccia della sempliverazione in materia di studi di settore).
ficazione amministraInfatti, attraverso il
tiva!), visto che preveDM del 25.02.2008 n.
de, a carico delle
74, emanato con fun“Coinvolti
tutti
i
contratti
di
appalto
aziende subappaltatrizioni di regolamento
e subappalto”
ci, i seguenti adempidi attuazione dell’art.
menti.
35 del D.L. 223/2006
In materia fiscale:
(convertito nella legge
248/2006: c.d. Manovra “Bersani”), i Consu- – il rilascio di una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (D.p.r. n. 445/2000);
lenti del Lavoro possono asseverare la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali nel- – il rilascio delle copie degli F24 riferiti al
singolo subappalto;
l’ambito del nuovo sistema della responsabilità
solidale tra appaltatori e subappaltatori. Ciò è – l’allegazione delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito.
possibile in quanto i Consulenti del Lavoro sono tra i soggetti inseriti nell’ambito dell’arti- In materia contributiva:
colo 3, comma 3, lettera a) del D.p.r. 22 luglio – l’allegazione di un prospetto analitico redatto in forma libera e contenente: a) il no1998, n. 322.
minativo dei lavoratori impegnati nel suLe nuove disposizioni entrano in vigore decorbappalto; b) l’ammontare delle retribuzioni
si sessanta giorni dalla pubblicazione del regocorrisposte a ciascun lavoratore; c) l’indicalamento nella Gazzetta Ufficiale, (cioè entro il
zione dell’aliquota contributiva applicata e
15 giugno 2008) e coinvolgono tutti i contratdei relativi importi contributivi versati;
ti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi, per quanto concerne le prestazioni for- – la presentazione del Durc con data successiva all’ultimazione dei lavori o alla fase dei
nite da lavoratori subordinati.
lavori cui si riferisce il pagamento;
In tale materia, ad avviso di chi scrive, l’asseverazione assurgerà a criterio prevalente per – l’allegazione di una dichiarazione in base
alla quale si affermi che i versamenti attel’esonero della responsabilità solidale in matestati dal Durc sono riferiti anche ai soggetria “fiscale-contributiva”, in quanto si innesta
ti impiegati nel subappalto.
nella direzione dello snellimento delle procedure burocratiche, con conseguente riduzione Ritornando alla funzione dell’asseverazione, ed
dei casi in cui diventa necessario l’intervento al suo indubbio maggior “appeal” rispetto alla
Lavoro
N
43
procedura dianzi illustrata resta però da chieder- Invece non perderei di vista l’ipotesi di poter addisi se esiste un “rovescio della medaglia”, rappre- venire ad una più globale possibilità di “asseverasentato dai potenziali rischi che si corrono (leg- zione contributiva”, già caldeggiata da tempo dal
gasi responsabilità, anche penali) ogniqualvolta Consiglio Nazionale dell’Ordine, che si potrebbe
si deve dichiarare fatti e situazioni dei quali og- manifestare attraverso un’attestazione della
gettivamente non sempre si è in grado di appu- conformità dell’elemento certificato, (così come
rarne fino in fondo sia la completa veridicità sia emergente dalle scritture contabili e dai modelli
la concreta corrispondenza alle prestazioni in su- di dichiarazione conseguenti), alla normativa
“sostanziale” in materia
bappalto per i quali la
di lavoro e previdenza
stessa asseverazione è
“Auspicabile una più generale
sociale, attraverso una
richiesta, soprattutto
procedura di “audiper quanto riguarda depossibilità di asseverazione
ting”, escludendo però
terminati settori di atticontributiva”
qualsiasi giudizio volto
vità (si pensi ad es. alle
a valutare la veridicità
imprese di pulizia).
In effetti o tale compito lo si svolge in modo dell’elemento certificato, atteso che ciò presupaccurato ed allora comporterà un impegno sia porrebbe poteri di accertamento, propri dell’Amdi tempo che di energie, a cui dovrebbe corri- ministrazione del lavoro, non attribuibili al sogspondere anche un equo compenso, oppure il getto asseveratore.
rischio è quello di asseverazioni per così dire La richiesta di asseverazione in tal senso potreb“convenzionali”, a cui non si può che far se- be provenire da Organi pubblici (Ministero del
guire, da parte del Consulente del Lavoro che Lavoro, Inps), magari allo scopo di ammettere un
impresa a determinati benefici, oppure potrebbe
le rende, il classico “incrocio delle dita”.
Se poi il legislatore decidesse di eliminare in essere un’esigenza dell’impresa stessa, per dotarradice tutta la procedura asseverativa o dichia- si di una sorta di certificazione di garanzia in virativa di cui sopra, (come invocata da più par- sta di determinati eventi o trasformazioni
■
ti) probabilmente nessuno la rimpiangerebbe aziendali (cessione, fusioni, ecc.).
ed anche da parte nostra la rinuncia ad una
potestà asseverativa di tal genere non lascerebFrancesco Natalini è Consulente del lavoro in Vercelli
be poi troppi rammarichi.
Consulenti minuto per minuto al 30 aprile 2008
Lavoro
Iscritti all’Ordine
44
Iscritti al
31/03/2008
Iscritti di
aprile
Cessazione delle
sospensioni
Cancellati di
aprile
Radiazioni di
aprile
Sospensioni
aprile
Iscritti al
30/04/2008
n. 22.702
n. 70
n. 6
n. 16
n. 1
n. 2
n. 22.759
Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di aprile 2008
Pensionati ENPACL
Pensionati al
31/03/2008
Nuovi
pensionati
Prestazioni
Riattivate (*)
Pensionati
deceduti
n. 6.391
n. 71
n. 2
n. 19
Prestazioni sospese Totale pensionati
al 30/04/2008
(*)
–
n. 6.445
Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni Enpacl
(*) Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno
presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi.
Lavoro
Enzo SUMMA
[email protected]
Bonus occupazione
dal 15 luglio le istanze telematiche
on il provvedimento del direttore del- tive annue) e riferiti al solo personale a tempo
l’Agenzia delle Entrate, datato 15 mag- indeterminato. Un beneficio, quindi, da tenere
gio 2008, prende il via ufficialmente la sotto controllo con cadenza mensile visto che
procedura per la richiesta, e successiva attri- il numero medio rilevato nell’annualità 2007
buzione, dei crediti d’imposta in materia di oc- dovrà essere verificato, in termini di increcupazione. Un provvedimento, quello dell’Uf- menti, ogni singolo mese e, poi, rielaborato su
ficio fiscale, improntato prettamente all’appro- base annuale. La “trappola” della decadenza
vazione della modulistica (denominata IAL) del credito, e della conseguente restituzione di
per la richiesta dei benefici sugli incrementi quanto percepito con aggiunta di sanzioni ed
occupazionali mentre, in attesa della circolare interessi, è dietro l’angolo. O meglio contenuesplicativa, ancora rimangono diversi dubbi ta nell’articolo 7 del decreto ministeriale. Dice,
interpretativi sulle modalità operative per il infatti, il provvedimento che qualora, su base
beneficio del bonus. Cerchiamo di fare un rapi- annua (e quindi riferita al triennnio agevolatido promemoria su ciò che prevederà il credito vo 2008, 2009,2010), il numero complessivo
d’imposta, e sul quale
dei lavoratori, compresono ancora numerose
si quelli a tempo deterle problematiche irriminato e con contratto
“Numerose le problematiche
solte, in virtù di quana contenuto formativo,
irrisolte”
to stabilito dal DM del
risultino inferiore o
Dicastero Economico,
pari al numero coma firma dell’ex Vice Miplessivo dei lavoratori
nistro Vincenzo Visco, dello scorso 12 marzo. dell’anno 2007, il credito decade e non potrà
Un provvedimento, quello del dicastero eco- essere percepito nell’anno successivo. Cosa
nomico, che conferma la necessità di un’auto- c’entra il numero complessivo dei lavoratori se
rizzazione preventiva sull’utilizzo del bonus, in il bonus si calcola esclusivamente sugli increpresenza ovviamente di fondi disponibili, menti occupazionali a tempo indeterminato?
smentendo, di fatto, le intenzioni legislative E nell’eventuale riduzione del numero comdella Finanziaria che lasciavano credere in un plessivo, rientrano tra le “colpe” dell’imprenbeneficio “automatico” al verificarsi dell’incre- ditore le dimissioni e i licenziamenti per giumento occupazionale. Beneficiari dell’agevola- sta causa? Argomenti, questi, che necessitano
zione, nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia, di risposte da parte dell’Agenzia, non chiamaBasilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, saran- ta solo ad approvare la modulistica ma anche
no tutti i datori di lavoro, professionisti com- ad entrare nel vivo della norma. Anche perchè
presi e con l’esclusione delle Amministrazioni nemmeno si comprende cosa vuol dire (art.3
statali ed Enti dello Stato in genere, che incre- del decreto) decremento occupazionale in somenteranno la base occupazionale rispetto al- cietà facenti capo, per interposta persona, allo
la media occupazionale dell’anno 2007. Il tut- stesso soggetto. Fermo restando lo status di
to calcolato in termini di U.L.A. (unità lavora- società collegata o controllata, ai sensi del’art.
Lavoro
C
45
Lavoro
46
2359 de codice civile, lo status di società col- in sé, approvata appunto con provvedimento
legata per interposta persona allo stesso sog- del Direttore Massimo Romano, non presenta
getto è del tutto opinabile, soprattutto nei ca- in sé particolare complessità nella compilaziosi di società di capitale laddove la “persona” è ne. Alquanto analitica, prevede l’inserimento
estranea per norma alla personalità giuridica dei dati sia dell’azienda che del lavoratore con
societaria. In ultimo, tanto per riassumere in l’indicazione del credito spettante ma anche di
poche righe le criticità più evidenti, bisognerà eventuali aumenti di credito in virtù della sochiarire, o affermare, se il lavoratore in procin- stituzione del lavoratore ovvero dell’aumento
to di perdere l’impiego precedente sia anche dell’orario lavorativo che, come sappiamo,
quello con contratto a tempo determinato, se permette di ricalcolare il credito in funzione
si intende per tale non avere la certezza di un del rapporto tra l’orario effettivamente previimpiego stabile nel futuro. Insomma una serie sto in contratto (ad esempio part time) e queldi problematiche, soprattutto in merito al cal- lo contrattualmente previsto per il tempo piecolo dell’agevolazione o, ancora meglio, alla no. Altra indicazione degna di nota, presente
possibilità o meno di beneficiare degli importi nella modulistica ministeriale, è quella previmensili per il triennio
sta nel quadro A del
che necessitano di un
modello IAL in riferiimmediato chiarimenmento all’indicazione
to. Nel frattempo,
delle medie occupazio“Dal 15 luglio il via al click
però, la prima data
nali. Un riquadro, intelematico”
utile per richiedere i
fatti, viene riservato alfondi è fissata per il
l’indicazione della meprossimo 15 luglio
dia
occupazionale
quando scatterà la corsa al “click” telematico complessiva dell’azienda, oltre all’indicazione
per inviare, a partire dalle ore 10 del mattino, della media occupazione nei territori oggetto
le istanze di attribuzione dei crediti per gli in- dell’agevolazione. E questo, ovviamente, lascia
crementi occupazionali verificatisi dal 1 gen- pensare. Uno dei dubbi irrisolti, infatti, rinaio al 30 giugno 2008. Ciò che potrebbe suc- guarda il calcolo delle medie occupazionali e,
cedere, come tra l’altro l’esperienza insegna, è in particolare, se bisognerà tener conto di tutche la prima tornata di richieste possa, in pra- te le unità operative aziendali, selle singole
tica, azzerare lo stanziamento previsto dal pre- unità operative presenti nei territori agevolati
cedente Governo. Duecento milioni di euro dalla legge ovvero della singola unità operatiannui, è l’importo stanziato dalla Legge Finan- va per la quale si chiede l’attribuzione del creziaria 2008 per il prossimo triennio con l’avvi- dito d’imposta. Le istruzioni alla compilazione
so che l’esaurimento dei fondi, e quindi dei del modello dicono che il primo riquadro,
crediti di fatto concedibili, avverrà tramite quello della media complessiva degli occupati,
messaggio internet sull’home page dell’Agen- va riferito “ai lavoratori complessivamente imzia delle Entrate. Da quel momento in poi la piegati dal datore di lavoro”. Detto così sempresentazione delle istanze di attribuzione del brerebbe che il datore di lavoro debba includebonus avrà solamente valore di protocollo, vi- re tutti gli incrementi occupazionali verificatisto che nella successiva “finestra” per la ripre- si in qualunque sede, o stabilimento, presente
sentazione delle istanze potranno essere attri- nel territorio italiano. Ma tale indicazione, in
buiti crediti in virtù di decadenze o revoche da attesa ovviamente dei chiarimenti ministeriaparte dell’Agenzia delle Entrate. Comunque, le, contrasta in pratica quanto previsto dalle
per tutti, ci sarà la possibilità di presentare l’i- intenzioni legislative, ovvero di concedere un
stanza ogni mese successivo all’incremento oc- beneficio sotto forma di credito agli incremencupazionale verificatosi in azienda, e fino al ti occupazionali che si verificheranno nei ter31 gennaio 2009 considerato che l’ultima data ritori agevolati.
■
utile per effettuare incrementi agevolati sarà
quella del 31 dicembre 2008. La modulistica Enzo Summa è Consulente del Lavoro in Potenza
Consulenti & Sport
A Trieste ci saranno cose, che voi umani
non potete nemmeno immaginare…
ome già anticipato si salpa per la seconda edizione della regata: “Consulenti in barca”. Il
comitato di regata (vedi sotto), definito l’accordo di collaborazione con la Lega Navale Italiana –
sezione di Trieste – che ha promesso di sopportarci
ancora, vi invita a:
– data unica ed imperdibile: 11-14 settembre 2008
– sede: golfo di Trieste
– formula: regata di flotta su monotipi Delta 84, con
equipaggio di 5 persone, o barche simili
– percorso: triangolo olimpico
– premi: all’equipaggio primo arrivato Trofeo e, se forestiero ossia non di Trieste, imbarco in occasione della Barcolana (se di Trieste niente), a tutti gli altri vedremo
La manifestazione è così articolata:
• giovedì 11: arrivo a Trieste, sistemazione, cena libera, Trieste by night
• venerdì 12: dal mattino, presso la base nautica della
Lega Navale, barche disponibili per l’allenamento,
ore 12.00 locali riunione degli ammiragli, formazione degli equipaggi, a seguire regate, tramonto sul mare, cena presso società nautica, nanna
• sabato 13: dall’alba regate a finire, riposino, cena,
premiazione e saluti
• domenica 14: giornata a disposizione, ma si possono
organizzare: match race, gita su barche da altura, trofeo di pesca, …..
Per i non velisti oltre a seguire le regate dal mare, previo
imbarco su appositi natanti, ovvero dalla riva muniti di
binocoli (da portarsi da casa) saranno attivate a cura della Key Tre Viaggi (vedi seconda scheda) splendide alternative per visitare la città.
C
INGOLO
ISCRIZIONE S
QUIPAGGIO
ISCRIZIONE E
BARRARE
I TUTTI)
TTO I NOMI D
(INSERIRE SO
ENENZA
CPO APPART
BARRARE)
CATEGORIA (
ARRARE)
QUALIFICA (B
SI
SI
NOME
ETÀ
COGNOME
CDL
AMMIRAGLIO
Informazioni utili:
– preiscrizione: (assolutamente necessaria per il noleggio di un corretto numero di barche e dell’assicurazione) accompagnata dal contribuito – non restituibile – di € 100,00 entro il 31 maggio 2008 mandando anche per fax o mail, compilato, il tagliando in
calce
– conferma: della partecipazione entro il successivo 20
luglio 2008 con versamento del saldo (€ 50,00) entro l’inizio delle regate. Si può pagare anche sul molo secondo la regola 815/1 della FIV: no cash no boat
– qualifiche: disponibili da autocertificare: ammiraglio,
nostromo, mozzo, altro (boh)
– novità: gli equipaggi possono essere “preformati”
quindi con garanzia di regatare assieme secondo
CPO, amicizia, sesso, altro
– classifiche: dipenderanno dal tempo, dal piazzamento, dai compensi, dal regolamento e da tante altre cose note e non
– altro: l’iscrizione comprende: le regate, l’assicurazione, le merende sul molo, le due cene (venerdì e sabato), i gadget del navigante e….. Per i non regatanti le
cene sono da pagare a parte. Il soggiorno a Trieste e
le eventuali attività aggiuntive vanno definite e pagate alla Key Tre Viaggi Via S. Caterina 7 Trieste (chiedere di Patrizia Ferri sempre seconda scheda). Il pagamento della quota regata va fatto sempre tramite
l’agenzia sul conto intestato a:
KEY TRE VIAGGI s.r.l.
BANCA ANTONVENETA
PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO
IT 33 O 05040 02230 00000013145R
– Arrivi in barca: contattare il Marina S.Giusto allo
040303036 (sig. Mariani)
Vi aspettiamo
■
PRATICANTE
NOSTROMO
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SIMPATIZZAN
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Lgs. n. 196/03
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Comitato di rega
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autorizzo il tratt
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con
Esprimo il
________________
isce il consenso
Firma di chi forn
Comitato di regata:
Massimo Iesu cell. +393358005357
Paolo Dressi +393484083600
unica mail: [email protected]
alberghi e soggiorno:
Patrizia Ferri c/o Key Tre Viaggi - Reparto incoming
Via S. Caterina, 7 34122 TRIESTE
TEL. 040/6726726 FAX 040/6726731
mail: [email protected]
Consulenti & Sport
(da Blade Runner)
a cura di Massimo Iesu
___
Data ________
47
Il gioco delle 3V
Verifica, Vinci, Viaggia
1)
Il gioco delle 3V
2)
48
3)
4)
Hai letto con attenzione questo numero?
Allora prova a rispondere alle domande
che seguono…
1) Sono state ridisegnate per gli intermediari telematici (1 parola)
2) Potranno fuire a breve di un credito di imposta (1 parola)
3) La provincia di cui è Presidente uno degli intervistati di questo mese (1 parola)
4) Non è solo un musicista famoso, ma anche autore di ricette gustose: cognome (1 parola)
Riempiendo correttamente le caselle vuote apparirà, nella prima colonna, la sigla del nuovo Sistema informativo nel quale confluiranno le informazioni relative alla
conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro
Cortese Collega,
una volta risolto il quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 15 luglio 2008 al numero
06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato, quale premio, un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone) presso una grande città europea.
NOME ______________________________ COGNOME ______________________________________
VIA __________________________________ CITTÀ _________________ CAP ________ PROV ______
TEL ______________ FAX _______________ E-MAIL __________________________________________
Soluzione Quiz professionale del n. 3/2008: SOMM. Sono pervenuti n. 273 fax. Vincitore: DELVECCHIO Silvia - Carpi (MO)
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20
E-mail: [email protected]
ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
I 136 delegati
2007/2011
Presidente
Vincenzo Miceli
(Trapani)
Vice Presidente
Adalberto Bertucci
(Roma)
Consiglieri
Roberto De Lorenzis
(Genova)
Bruno Di Franco
(Milano)
Patrizia Gobat
(Venezia)
Giuseppe Mastrototaro
(Bari)
Matteo Robustelli
(Foggia)
Gabriella Santolini
(Trento)
Vittorio Vianello
D’AMICO Diomira Francesca (AQ)
DE LAURENTIS Nicola (CH)
GALIZIA Osvaldo (PE)
FLAGELLA Carlo (TE)
SCACCO Antonio Carlo (RM)
SCIVALES Giancarlo (RM)
SILANO Anna Maria (RM)
TURCHETTI Mario (RM)
D’ANGELO Giuseppe (VT)
SARDEGNA
BASILICATA
LOIZZO Antonio Vincenzo (MT)
ROTUNNO Michelangelo Pio (PZ)
CALABRIA
MAZZUCA Pasquale (CS)
LUCA’ Vincenzo (CZ)
BAUCKNEHT Oscar Maria
Francesco (KR)
MAISANO Giovanni (RC)
CAPRERA Giuseppe (VV)
CAMPANIA
CALDARAZZO Oreste (AV)
RUSSO Roberto (BN)
CHIRICO Domenico (CE)
CUOMO Antonio (NA)
DI FRENNA Massimo (NA)
DURACCIO Edmondo (NA)
ERCOLANO Carlo (NA)
SGARIGLIA Nicola (NA)
UMBALDO Massimiliano (NA)
CAPALDO Alberico (SA)
ZINNO Carlo (SA)
(Genova)
LIGURIA
MARTINUCCI Renato (GE)
SCHENONE Luigi (GE)
BRACCO Roberto (IM)
BENVENUTI Armando (SP)
GHERZI Giovanni (SV)
LOMBARDIA
ADOBATI Wilma (BG)
FAINI Sergio (BS)
SIMONINI Pietro Santo (BS)
D’ANGELO Franco (CO)
COTTARELLI Carlo (CR)
POZZI Sergio (LC)
TORTORA Luigi (LO)
GRAZIANO Alessandro (MI)
DI NUNZIO Potito (MI)
MANNO Luciana (MI)
MANTEGAZZA Laura (MI)
ZINGALES Giovanni (MI)
BURALI Bianca Maria (MN)
BREGA Mario (PV)
BESIO Giovanni (SO)
BONADEO Ornella (VA)
BUTTO Ferdinando (VA)
EMILIA ROMAGNA
Collegio
dei Sindaci
Giovanni Corno
(Ministero del Lavoro)
Gianna Scafi
(Ministero dell’Economia
e Finanze)
Camillo Fattorel
COLANGELO Francesco (FG)
LEZZI Antonio (LE)
PAIANO Mario (LE)
PRUDENZANO Giovanni Antonio (TA)
CALANCA Carlo (BO)
MELONCELLI Nicoletta (FE)
BIANCHINI Maria Jolanda (FC)
BERGAMINI Paolo (MO)
FRACASSI Tiziana (PC)
BELLINI Laura (PR)
BUSCAROLI Pasquale (RA)
ROSATI Franca (RE)
GIROLOMINI Giovanni (RN)
MARCHE
MARCUCCI Carlo (AN)
GRANATELLI Servilio (AP)
SANTALUCIA Luigi (MC)
BERNARDINI Norberto (PU)
MOLISE
PINTO Giovanni (CB)
TROTTA Giorgio (IS)
COGOTTI Maria Paola (CA)
SARAIS Maria Bonaria (CA)
PADDEU Alessandra (NU)
SANNA Giorgio Giovanni Battista
(OR)
DORO Salvatore (SS)
SICILIA
CUMBO Giovanni (AG)
PACE Rosario (CL)
SCIACCA Guido (CT)
COCORULLO Fernando (EN)
SIRACUSANO Tommaso (ME)
D’ANGELO Fabio (PA)
MASI Livio (PA)
MARINO Filadelfo (RG)
MONTEROSSO Emanuele (SR)
GIAMBALVO Paolo (TP)
TOSCANA
FEDELI Luca (AR)
MASETTI Vanni (FI)
MINECCIA Stefano (FI)
DESTRI Doriano (GR)
MARRUCCI Mauro (LI)
FABBRI Bruno (LU)
RICCI Paolo (MS)
PERONDI Anselmo Angelo (PI)
NESTI Piero (PO)
NERLI Luigi (PT)
MARCHI Carlo (SI)
TRENTINO ALTO ADIGE
DE BERNARDO Loris (BZ)
ZANELLA Mauro (TN)
(Rappresentante di Categoria)
Direttore Generale
Salvatore Magno
FRIULI VENEZIA GIULIA
BOEMO Gianluigi (GO)
BET Renzo (PN)
COSTA Mario (TS)
FLOREANI Giulio (UD)
LAZIO
ALONZI Rocco (FR)
FONTENOVA Fernando (LT)
D’AQUILIO Vito (RI)
BASILI Alfredo (RM)
BERTUCCI Marco (RM)
DI SACCO Andrea (RM)
LELLI Lorenzo (RM)
MARZANI Eleonora (RM)
PANICALI Massimiliano (RM)
PROVERBIO Amalia (RM)
PIEMONTE
GHEIDO Maria Rosa (AL)
CANTORE Fausto (AT)
BORTOLAN Ilario (BI)
TROMBETTA Giuseppe (CN)
ROTONDO Stefano (NO)
CARROZZO Filippo (TO)
DE FEBE Giulia (TO)
RODELLA Luigi (TO)
VARETTI Nadia (VB)
ROSSI Guido (VC)
PUGLIA
BUFANO Antonio (BA)
CONTINISIO Filippo (BA)
SPACCIANTE Nicola (BA)
BALDARI Crocifisso (BR)
UMBRIA
LORETI Massimo (PG)
PELOROSSO Gianluca (TR)
VALLE D’AOSTA
CESOLARI Massimo (AO)
VENETO
LUCCHETTA Elena (BL)
DALLA MUTTA Stefano (PD)
FIOR Gino (PD)
MICHELETTI Giancarlo (RO)
ARTICO Cesare (TV)
FAGGIAN Isabella (VE)
SALVARO Ulderico (VI)
LOVATO Marco (VR)
TONEGUTTI Maria (VR)
ENPACL
Consiglio di
Amministrazione
2007/2011
ABRUZZO
PER I COLLEGHI
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