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P o s t e I t a l i a n e S p a - S p e d i z i o n e i n a b b o n a m e n t o p o s t a l e - D . L . 3 5 3 / 2 0 0 3 ( c o n v. i n L . 2 7 / 0 2 / 2 0 0 4 n . 4 6 ) a r t . 1 , c o m m a 1 C N S / C B PA - N A / 1 2 9 / 0 8 , v a l i d a d a l 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 - Mensile - Euro 0,10 n. 5 Maggio 2008 Anno Assemblea dei Consigli nel segno della coesione Una Riforma necessaria imposta dalla legge Dossier: Semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro. Le proposte del Consiglio Nazionale Voci dalla Provincia: Lucca Lodi IX Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro CNO Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 e-mail: [email protected] Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro I 106 Consigli Provinciali Consiglio Nazionale 2005-2008 Presidente Marina Elvira Calderone (Cagliari) Vice Presidente Alessandro Visparelli (Verona) Segretario Adalberto Capurso (Roma) Tesoriere Franco Marchetti (Modena) Consiglieri Daria Bottaro (Milano) Brunella Calonaci (Firenze) Mauro Capitanio (Brescia) Alfio Catalano (Bergamo) Antonio Coluccia (Lecce) Giuseppe D’Angelo (Viterbo) Rosario De Luca (Reggio Calabria) Vincenzo Germinara (Pistoia) Teodoro Lateana (Potenza) Elio Monsellato (Messina) Pietro Panzetta CNO (Taranto) Collegio dei Revisori Presidente Angelo Colangelo (Foggia) Revisori Marcello De Carolis (L’Aquila) Eugenio Leoni (Milano) Agrigento Pres. Giovanni Cumbo Via Lombardia Villaggio Mosè, 24/A 92100 Agrigento Tel. 0922/463912 Fax 0922/652332 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via Legnano 23 15100 Alessandria Tel. e Fax 0131/265298 Ancona Pres. Gianni Giacobelli Via Degli Orefici 2 60121 Ancona Tel. e Fax 071/2075014 Aosta Pres. Leontino Gal Casella Postale 11 c/o Studio Gal 11013 Courmayeur Tel. 0165/842410 Fax 0165/845689 Arezzo Pres. Marco Polci Via Madonna del Prato, 77 52100 Arezzo Tel. e Fax 0575/354740 Ascoli Piceno Pres. Marco Assenti Via Cino Del Duca 26 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252246 Fax 0736/243119 Asti Pres. Giovanni Cordoni c/o Ordini e Collegi Prof.li Via Bigatti 14 14100 Asti Tel. e Fax 0141/530307 Avellino Pres. Francesco Santoro Via Annarumma 49 83100 Avellino Tel. e Fax 0825/37953 Bari Pres. Vincenzo Leggiadro Via De Bellis 37 70126 Bari Tel. 080/5240428 Fax 080/5213380 Barletta, Andria, Trani Pres. Maria Grazia De Crescenzio Via Romagnosi 20 70051 Barletta Tel. 0883/533091 Fax 0883/533091 Belluno Pres. Aristide Berati Via Mezzaterra 18 - C.P. 3 32100 Belluno Tel. e Fax 0437/942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Via S. Gaetano, 10 82100 Benevento Tel. 0824/21485 Fax 0824/24681 Bergamo Pres. Adriana Regonesi Viale Vittorio Emanuele II 44 24121 Bergamo Tel. 035/217400 Fax 035/217016 Biella Pres. Ilario Bortolan Via Vialardi di Verrone 14 13900 Biella Tel. 015/8486350 Fax 015/8486360 Bologna Pres. Sergio Stelitano Via Amendola 6 40121 Bologna Tel. 051/255768 Fax 051/244711 Bolzano Pres. Anton Steiner Via Lancia 8/A 39100 Bolzano Tel. 0471/518520 Fax 0471/272905 Brescia Pres. Sergio Faini Via Salgari 43/B 25125 Brescia Tel. 030/2427788 Fax 030/2428157 Brindisi Pres. Dario Montanaro Via Dalmazia 21/A 72100 Brindisi Tel. 0831/726420 Fax 0831/728074 Cagliari Pres. Vittorio De Riso Via Sonnino 37 09125 Cagliari Tel. 070/665773 Fax 070/665804 Caltanissetta Pres. Rosalia Lo Brutto Via Enrico Medi 1 93100 Caltanisetta Tel. e Fax 0934/552055 Campobasso Pres. Davide Siravo Via Tiberio 92/A 86100 Campobasso Tel. 0874/493402 Fax 0874/62238 Caserta Pres. Stefano Scialdone Via M. Forgione 12 81100 Caserta Tel. 0823/329211 Fax 0823/456791 Catania Pres. Rosario Lo Presti Viale Ionio 30 95129 Catania Tel. 095/536977 Fax 095/530363 Catanzaro Pres. Giuseppe Buscema Via Murano 9 88063 Catanzaro Lido Tel. e Fax 0961/360372 Chieti Pres. Maurizio Di Sante Marolli Via G. S. Pianell 4 66100 Chieti Tel. e Fax 0871/411569 Como Pres. Maria Grazia Rossini Via Giulini 10 22100 Como Tel. 031/270384 Fax 031/261013 Cosenza Pres. Giovanni Genise Via Felice Migliori 1 C.P. 266 87100 Cosenza Tel. 0984/72554 Fax 0984/794777 Cremona Pres. Giovanni Battista Centenari Via Palestro 66 c/o Ass. Professionisti 26100 Cremona Tel. 0372/535411 Fax 0372/457934 Crotone Pres. Anna Maria Pini Via Torino 63 88900 Crotone Tel. e Fax 0962/901690 Cuneo Pres. Michele Rossa Via Roma 14 12100 Cuneo Tel. 0171/66685 Fax 0171/488500 Enna Pres. Vincenzo Messina Via dell'Unità d'Italia 1 94100 Enna Tel. 0935/531493 Fax 1782245986 Fermo Pres. Bruno Del Gatto Via XXV Aprile 26 63023 Fermo Tel. 0734/622173 Fax 0734/622173 Ferrara Pres. Stefano Tonegutti Via del Turco 29 44100 Ferrara Tel. e Fax 0532/247066 Firenze Pres. Luciano Malavolti Via Ricasoli 32 Piano 2° 50121 Firenze Tel. 055/281786 Fax 055/281787 Foggia Pres. Franco Maldera Via Vincenzo Della Rocca 38 71100 Foggia Tel. e Fax 0881/709662 Forlì - Cesena Pres. Claudio Rigoni Via Torelli 2 47100 Forli Tel. e Fax 0543/31201 Frosinone Pres. Carlo Martufi Via Maria 261 - Piano I° 03100 Frosinone Tel. 0775/871855 Fax 0775/822081 Genova Pres. Vittorio Vianello Via Ilva 4/3 16128 Genova Tel. e Fax 010/562389 Gorizia Pres. Sandro Benigni Via Carlo De Morelli 19/A 34170 Gorizia Tel. 0481/30325 Fax 0481/548255 Grosseto Pres. Angiolo Mainardi C.so Carducci 90 58100 Grosseto Tel. e Fax 0564/25786 Imperia Pres. Francesco Cerqueti Via XXV Aprile 67 18100 Imperia Tel. e Fax 0183/710269 Isernia Pres. Giorgio Trotta Corso Garibaldi 303/A 86170 Isernia Tel. 0865/414000 Fax 0865/416307 L’Aquila Pres. Giuseppe Liberatore Viale De Gasperi 60 67100 L'Aquila Tel. e Fax 0862/412307 La Spezia Pres. Sergio Cardellini P.le Kennedy 27 Piano 2° G 10/11 19124 La Spezia Tel. 0187/770889 Fax 0187/516443 Latina Pres. Monica Muscedere Via Eroi Del Lavoro 12 04100 Latina Tel. 0773/484354 Fax 0773/414254 Lecce Pres. Antonio Lezzi V. Cicolella, 3 Cond. Palazzo di Vetro 73100 Lecce Tel. 0832/343765 Lecco Pres. Giulio Corno Via Col di Lana 4 23900 Lecco Tel. 0341/282904 Fax 0341/283442 Livorno Pres. Gloria Cappagli Piazza Attias 37 57121 Livorno Tel. 0586/892358 Fax 0586/894482 Lodi Pres. Luigi Tortora Via T. Zalli 5 26900 Lodi Tel. 0371/432350 Fax 0371/432296 Lucca Pres. Luciana Conti Corte Portici 12 55100 Lucca Tel. 0583/582220 Fax 0583/319081 Macerata Pres. Luigi Santalucia Via Valadier 30/2 62100 Macerata Tel. 0733/35040 Fax 0733/216789 Mantova Pres. Luca De Compadri Via Carlo Poma 22 46100 Mantova Tel. 0376/362625 Fax 0376/379695 Massa Carrara Pres. Marco Iovino Via 7 Luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. e Fax 0585/777082 Matera Pres. Serafino Di Sanza Viale Nazioni Unite 41 75100 Matera Tel. 0835/386156 Fax 0835/335241 Messina Pres. Carlo Maletta Via Sicilia n. 14 scala B 98122 Messina Tel. 090/2982339 Fax 090/2931244 Milano Pres. Giovanni Zingales Via Aurispa 7 20122 Milano Tel. 02/58308188 Fax 02/58310605 Modena Pres. Mauro Mantovani Via Campanella 23 41100 Modena Tel. 059/222844 Fax 059/223666 Monza e Brianza Pres. Marino Dell'Orto Via Lavoratori Autobianchi 1 c/o FARO srl - 22033 Desio Tel. 0362/306216 Fax 0362/331294 Napoli Pres. Edmondo Duraccio Via Alcide De Gasperi 55 80133 Napoli Tel. 081/5518566 Fax 081/5524076 Novara Pres. Bartolomeo La Porta Viale Roma 12 28100 Novara Tel. 0321/611805 Fax 0321/394584 Nuoro Pres. Marzia Dema Maria Nannini Via Dessanay 154 08100 Nuoro Tel e Fax 0784/203393 Oristano Pres. Cesare Muru Viale Diaz 87 09170 Oristano Tel e Fax 0783/73285 Padova Pres. Varniero Varnier Via degli Zabarella 95 35121 Padova Tel. 049/663660 Fax 049/660524 Palermo Pres. Vincenzo Silvestri Via Redipuglia 6 90144 Palermo Tel. 091/346433 Fax 091/347031 Parma Pres. Ester Ubaldi Viale dei Mille 140 43100 Parma Tel. 0521/941428 Fax 0521/952721 Pavia Pres. Stelvio Lanati Via Bernardino da Feltre 4 27100 Pavia Tel. e Fax 0382/28286 Perugia Pres. Stefano Ansideri Via Sicilia 27-Scala F 06128 Perugia Tel. 075/5004566 Fax 075/5055338 Pesaro e Urbino Pres. Sergio Giorgini Via Toschi Mosca 15 C.P. 108 61100 Pesaro Tel. 0721/33638 Fax 0721/377112 Pescara Pres. Laura D'angelo Via Chieti 5 65121 Pescara Tel. 085/4216911 Fax 085/4213347 Piacenza Pres. Alessandro Lupi Corso Vittorio Emanuele 243 29100 Piacenza Tel. e Fax 0523/334160 Pisa Pres. Fulvio Morelli P.zza Vittorio Emanuele II 2 56125 Pisa Tel. e Fax 050/500420 Pistoia Pres. Antonio Orsi Via Panciatichi 11 51100 Pistoia Tel. e Fax 0573/367010 Pordenone Pres. Pierluigi Giol Largo S. Giorgio 7 Cond. Elena 33170 Pordenone Tel. e Fax 0434/524266 Potenza Pres. Giovanna Manca Via del Gallitello 56 85100 Potenza Tel. e Fax 0971/52013 Prato Pres. Massimo Mancini Via Bovio 4 59100 Prato Tel. 0574/30489 Fax 0574/401928 Ragusa Pres. Rosario Cassarino Via A. Ponchielli 7 97100 Ragusa Tel. 0932/624324 Fax 0932/683912 Ravenna Pres. Tiziana Nanni Via Antica Zecca 6 48100 Ravenna Tel. e Fax 0544/31330 Reggio Calabria Pres. Paolo Chirico Via Del Salvatore 1/B 89128 Reggio Calabria Tel. e Fax 0965/894866 Reggio Emilia Pres. Domenico Renna Via Ernesto Che Guevara 4 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/294703 Fax 0522/794439 Rieti Pres. Lorella Bernardini Via Giuseppe Pennesi 11 02100 Rieti Tel. e Fax 0746/274796 Rimini Pres. Carlo Dall'Ara Via Angherà 29 47900 Rimini Tel. 0541/50500 Fax 0541/28451 Roma Pres. Adalberto Bertucci Via C. Colombo 456 00145 Roma Tel. 06/5408664 Fax 06/5412035 Rovigo Pres. Giancarlo Micheletti Via Nino Bedendo 3 45100 Rovigo Tel. 0425/21506 Fax 0425/464454 Salerno Pres. Alberico Capaldo Via S. Alfonso Maria de Liguori 2 84135 Salerno Tel. 089/481003 Fax 089/481068 Sassari Pres. Salvatore Doro Via Milano 7 07100 Sassari Tel. 079/276790 Fax 079/278745 Savona Pres. Giovanni Gherzi Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi 17100 Savona Tel. 019/814927 Fax 019/8488565 Siena Pres. Paola Ciriaca Sabatini Viale Curtatone 12 53100 Siena Tel. 0577/49439 Fax 0577/205497 Siracusa Pres. Salvatore Malfitano Viale S. Panagia 218 96100 Siracusa Tel. 0931/494100 Fax 0931/490365 Sondrio Pres. Giovanni Besio Via Mazzini 9 23100 Sondrio Tel. 0342/214354 Fax 0342/519687 Taranto Pres. Claudio Cavaliere Viale Magna Grecia 100 74100 Taranto Tel. 099/7304897 Fax 099/7360162 Teramo Pres. Bruno Santori Via Trento e Trieste 24 64100 Teramo Tel. 0861/247777 Fax 0861/253498 Terni Pres. Franco Lagomarsini Corso Del Popolo 63 - C.P. 211 05100 Terni Tel. e Fax 0744/423827 Torino Pres. Riccardo Travers Via della Consolata, 1/bis 10122 Torino Tel. 011/5216426 Fax 011/5216363 Trapani Pres. Leonardo Giacalone Via Libica 2 91100 Trapani Tel. e Fax 0923/21120 Trento Pres. Marco Franzoi Via Maccani 211 38100 Trento Tel. 0461/825890 Fax 0461/429147 Treviso Pres. Anna Maria Giacomin Viale Orleans 22 31100 Treviso Tel. 0422/582345 Fax 0422/410521 Trieste Pres. Massimo Iesu Via Roma 17 34132 Trieste Tel. e Fax 040/366804 Udine Pres. Stefano Sassara Via Calzolai 4 33100 Udine Tel. e Fax 0432/295892 Varese Pres. Gilberto Bezzegato Via Bernascone 14 21100 Varese Tel. 0332/239360 Fax 0332/238479 Venezia Pres. Antonio Vegna Galleria Matteotti 6/2 30174 Mestre Tel. 041/5041677 Fax 041/2394467 Verbano C. O. Pres. Luca Rognoni Vicolo Visconti – Borgo Medioevale 28805 Vogogna (VB) Tel. e Fax 0324/87433 Vercelli Pres. Luca Caratti Corso Magenta 1 13100 Vercelli Tel. 0161/256256 Fax 0161/256156 Verona Pres. Alfonsino Albarello Corso Porta Nuova 107 37122 Verona Tel. 045/8005065 Fax 045/8068960 Vibo Valentia Pres. Rosario Rubino Via Giovanni XIII, 74 Pal. Cortese c/o studio Rubino 89900 Vibo Valentia Tel. e Fax 0963/93524 Vicenza Pres. Elvira D'Alessandro Corso SS. Felice e Fortunato, 62 36100 Vicenza Tel. 0444/322028 Fax 0444/323682 Viterbo Pres. Bruno Barghini Via Genova 17 01100 Viterbo Tel. 0761/226960 Fax 0761/322168 Maggio 2008 Anno Sommario Assemblea dei Consigli nel segno della coesione Marina Calderone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Una Riforma necessaria imposta dalla legge Vincenzo Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 n. IX 5 P o s t e I t a l i a n e S p a - S p e d i z i o n e i n a b b o n a m e n t o p o s t a l e - D . L . 3 5 3 / 2 0 0 3 ( c o n v. i n L . 2 7 / 0 2 / 2 0 0 4 n . 4 6 ) a r t . 1 , c o m m a 1 C N S / C B PA - N A / 1 2 9 / 0 8 , v a l i d a d a l 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 - Mensile - Euro 0,10 n. 5 Sommario Maggio 2008 Caro Onorevole Rosario De Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Riforma della previdenza di Categoria: le ragioni di una scelta Gabriella Santolini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Consigli provinciali: un’assemblea all'insegna della condivisione dei percorsi Consulenze esterne nelle pubbliche amministrazioni Pagine a cura del CNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Voci dalla Provincia: Lucca Pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Voci dalla Provincia: Lodi Pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Intermediari telematici: ridisegnate le sanzioni Matteo Robustelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dossier: Semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro. Le proposte del Consiglio Nazionale A cura della Fondazione Studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Cuneo fiscale a doppia velocità Maria Paola Cogotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Turismo, mercato del lavoro e flessibilità Patrizia Gobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Intervista veloce Rosalba Berlingeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Studi di settore: le nuove regole per soggetti multipunto e multiattività Luca Caramaschi e Simona Pagani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Credito di imposta sugli investimenti al via Giuseppe Buscema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Asseverazione contributiva: nuova funzione per i Consulenti Francesco Natalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bonus occupazione: dal 15 luglio le istanze telematiche Enzo Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 A Trieste ci saranno cose, che voi umani non potete nemmeno immaginare… Massimo Iesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quiz professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direttore responsabile Marina Calderone Segretaria di redazione Rosalba Berlingeri Condirettore responsabile Vincenzo Miceli Comitato di redazione Giuseppe Buscema Maria Paola Cogotti Antonio Coluccia Bruno Di Franco Fabio Faretra Elio Monsellato Francesco Natalini Matteo Robustelli Vincenzo Summa Coordinatori redazionali Rosario De Luca Gabriella Santolini Coordinatore editoriale Antonio Carlo Scacco Coeditore Teleconsul Editore Spa Via Nazionale delle Puglie, 25/bis Tel/fax 081/3176326 E-mail: [email protected] Concessionario della pubblicità Fondazione Studi Via Cristoforo Colombo, 456 Tel: 06/5964901 Fax: 06/5405012 E-mail: [email protected] 47 48 Impaginazione grafica Edizioni Play Press srl Via di Santa Cornelia 5/A 00060 Formello (Roma) Tel. 0761 527003 Fax 0761 527123 e-mail: [email protected] Stampa ArtiGrafiche Italo Cernia srl Sede Legale: Via Toledo, 106 80134 Napoli Stabilimento: Via Capri, 67 80026 Casoria (Napoli) Chiuso in redazione il 21 maggio 2008 Anno Assemblea dei Consigli nel segno della coesione Una Riforma necessaria imposta dalla legge Dossier: Voci dalla Semplificazione Provincia: nella gestione del Lucca rapporto di lavoro. Lodi Le proposte del Consiglio Nazionale IX Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro In copertina, Piazza dell'Anfiteatro, Lucca; in primo piano un’immagine tratta dal Carnevale di Viareggio. Il Consulente del Lavoro Anno IX n°5 Maggio 2008 Pubblicazione mensile C.N.O. DEI CONSULENTI DEL LAVORO Direzione, redazione, amministrazione: Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06.54.12.025 Fax 06.54.08.282 e-mail: [email protected] Registrazione del Tribunale di Roma n.00448/99 del 4/10/1999 Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 1 Editoriale Marina CALDERONE Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Assemblea dei Consigli nel segno della coesione rande coesione interna: queste tre parole, in sintesi, sono gli elementi caratterizzanti dell’ultima Assemblea dei Consigli Provinciali. Nei due giorni di lavoro, è emersa con evidenza la volontà di tutti di lavorare, uniti, per la Categoria. Non è più tempo di divisioni e distinguo e, nel rispetto del pensiero dei singoli e dei ruoli, vi è una volontà comune di continuare sulla strada del confronto e della crescita. Il lavoro svolto in questo triennio ha dato, indubbiamente, i suoi frutti. Oggi i Consulenti del Lavoro sono riconosciuti come la Categoria professionale che, più di tutte, ha competenze nella gestione dei fenomeni che si sviluppano nel mercato del lavoro. È stato un percorso lungo e dall’esito non scontato, ma i risultati vanno a ricompensare gli sforzi compiuti da tutti gli iscritti. Abbiamo avuto importanti riconoscimenti mediante l’attribuzione di nuove funzioni e la riforma del titolo di studio per l’accesso alla professione, a lungo inseguita. Abbiamo, anche e soprattutto, dato una nuova dimensione al nostro impegno sociale, contribuendo ad importanti campagne di informazione e sensibilizzazione. Il pensiero va al TFR Day, organizzato con Il Sole24Ore e il Ministero del Lavoro. In quell’occasione abbiamo messo a disposizione dei cittadini un team di duecento esperti in materia di riforma della previdenza complementare. A questo evento tanti altri se ne sono affiancati, ma esso riveste un’importanza strategica in tutto il progetto di comunicazione della Categoria. Con il nostro lavoro, abbiamo contribuito a fare luce su una nuova normativa che è destinata, soprattutto negli anni futuri, ad incidere sui destini previdenziali degli italiani. Nella recente fase della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano, abbiamo commentato le varie proposte di intervento sulla materia lavoristica, mantenendoci equidistanti da tutte le formazioni politiche e privilegiando l’aspetto tecnico, Editoriale G 2 maggiormente rispondente alle nostre caratteristiche di liberi professionisti. Oggi la Categoria ha assunto consapevolezza dell’importanza strategica del proprio ruolo di triangolazione tra imprese, stato e cittadini. Questo dovrà essere anche l’elemento su cui dovrà svilupparsi l’azione futura della professione. Molti sono i campi di azione e di intervento. Non si può, però, prescindere dall’impegnarsi per favorire il cambiamento anche all’interno della Categoria. I giovani professionisti hanno necessità di poter disporre di una organizzazione del lavoro tecnologicamente avanzata che però possa crescere con l’aumentare del loro mercato professionale di riferimento. I costi di gestione degli studi sono spesso esorbitanti e incidono in misura notevole sul reddito professionale, tanto che spesso i giovani si sentono disincentivati ad iniziare un’attività autonoma. Oltre che chiedere specifici interventi normativi a sostegno dei lavoratori autonomi, la Categoria dovrà dotarsi di una serie di strumenti che consentano, soprattutto ai più giovani, di affrontare le sfide del mercato senza eccessive preoccupazioni per il futuro. Per questo motivo, è allo studio la realizzazione di una rete intranet che unisca la comunità virtuale dei Consulenti del Lavoro e, al cui interno, metta a disposizione una serie integrata di servizi realizzati con il contributo della Fondazione Studi e delle altre realtà di Categoria, tra cui banche dati, posta elettronica certificata, smart card con certificato di ruolo e, perché no, un software per l’elaborazione delle buste paga e delle contabilità che abbia come plus le interpretazioni dei Consulenti del Lavoro. Si tratta certamente di una sfida ambiziosa che altri hanno affrontato con risultati non positivi; i tempi, a mio avviso, sono maturi e con quella grande coesione interna che è l’inizio e la conclusione di questo intervento, sono certa che sapremo raggiungere, tutti insieme, anche questo obiettivo. ■ Editoriale Vincenzo MICELI Presidente ENPACL Una Riforma necessaria n avanzo di gestione di oltre 41 milioni di euro, un patrimonio che a fine esercizio si attesta sui 510, la riserva legale che, ben oltre le 5 annualità richieste dalla legge, supera le 33, un rendimento netto del patrimonio in linea con quello previsto nel bilancio tecnico. È questa l’istantanea del nostro Ente, fotografato al 31 dicembre 2007, come risulta nella bozza di bilancio di esercizio 2007 che verrà discussa e approvata nel corso della periodica riunione assembleare di giugno. Un Ente in buona salute, che tiene sotto costante controllo tutti i principali fattori che incidono sul sistema, a partire dal rapporto tra iscritti e pensionati, in costante flessione ormai da alcuni anni a causa della sempre maggiore longevità degli anziani e del crescente numero di pensionati, dato l’inevitabile ‘invecchia- “Un Ente giovane mento’ dell’Enpacl, che ha ormai compiuto ben 36 anni dalla istituzione. Eppure un Ente giovane, se si considera la mission assegnata dal legislatore: erogare previdenza obbligatoria, di rilievo costituzionale, a più generazioni di iscritti, saldate fra loro dal patto insito nel sistema a ripartizione. Proprio l’articolo 38 della Carta dovrebbe consigliare il legislatore a riconoscere in favore delle Casse dei liberi professionisti un trattamento fiscale più equo e maggiormente rispondente alla natura pubblica dell’attività. Un solenne impegno in tal senso è stato già sottoscritto con il precedente Ministro del Lavoro e ora, col nuovo Esecutivo, non dovrebbero esserci ostacoli a vederne la traduzione in legge. U Un nuovo regime tributario darebbe un importante contributo alla sostenibilità del nostro Ente, tuttavia non sarebbe sufficiente a garantire equilibrio nel lungo periodo. Un valido e responsabile intervento in tal senso arriverà dall’Assemblea dei Delegati che sarà chiamata a esprimersi sulla proposta di modifica del nostro sistema previdenziale. Numerosissimi sono stati gli incontri e i convegni in quasi tutto il territorio nazionale e tantissimi i colleghi che hanno potuto confrontarsi sulla tematica riformatrice. Il consenso sull’impianto proposto dal Consiglio di Amministrazione e studiato dall’apposita Commissione sembra ampio e non sono mancati spunti di miglioramento attualmente al vaglio dei tecnici perché ne sia valutata la reale efficacia attuariale. Occorrerà essere lungimiranti nel traguare in buona salute” dare il futuro della nostra professione e, dunque, i professionisti che verranno, così come lungimirante è stato il legislatore nel prevedere che la stabilità delle gestioni obbligatorie privatizzate fosse da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Proprio in ottemperanza agli obblighi imposti dalla legge finanziaria 2007 e dal successivo decreto ministeriale del febbraio 2008, i Consulenti del Lavoro sapranno adottare provvedimenti equi e graduali. Dovrà essere un riassetto voluto e condiviso dalla Categoria. Il nostro impegno e i nostri sforzi sono protesi alla ricerca del più ampio consenso, nella consapevolezza che solo il sano confronto di idee produce i migliori risultati. ■ Editoriale imposta dalla legge 3 Pagine a cura dell’ENPACL L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Art. 1 … omissis … 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. *** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale D.M. 29-11-2007 Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE …omissis … Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Art. 2. Bilancio tecnico … omissis … 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l'ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonché sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5. Art. 3. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie … omissis … Art. 4. Adeguatezza delle prestazioni Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il 4 LA CORTE DEI CONTI HA ESAMINATO LA GESTIONE DELL’ENPACL PER GLI ANNI 2005 E 2006 Lo scorso 6 maggio, la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha comunicato all’ENPACL il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2005 e 2006. All’interno del prossimo numero ne pubblicheremo il testo completo. 11) Conclusioni Nel periodo oggetto del presente referto le risultanze economiche e patrimoniali della gestione, pur sempre positive, registrano nel 2006, rispetto all’esercizio precedente, alcuni segni di flessione e possono così riassumersi: - un avanzo economico ammontante nel 2006 a 40 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2005 (44,7 milioni di euro); - un rallentamento della crescita, dal 2004 al 2006, del patrimonio netto il cui ammontare, nell’ultimo esercizio, supera di sei volte quello della riserva legale minima e garantisce la copertura di 10,8 annualità delle pensioni correnti nello stesso anno. Riguardo alla gestione tipica va evidenziato che sono rimasti sostanzialmente stabili nei due esercizi sia i valori del rapporto iscritti/pensioni e di quello tra contributi previdenziali e prestazioni pensionistiche (valori pari, nel 2006, rispettivamente a 3,7 e 1,9, a fronte del 3,6 e 1,8 del 2005), sia l’indice di copertura della spesa per le prestazioni istituzionali (pensionistiche e assistenziali) da parte delle complessive entrate contributive (2 nel 2005 e 1.8 nel 2006). In merito alla gestione patrimoniale va rilevato che a fine biennio il patrimonio investito risulta composto per circa due terzi da impieghi mobiliari a carattere durevole e per il restante terzo da immobili. Nel 2006 la redditività netta del patrimonio immobiliare è stata pari al 2,66% mentre per gli investimenti mobiliari si è registrato un rendimento del 3,45%. Secondo le proiezioni dell’ultimo bilancio tecnico redatto sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 il saldo previdenziale rimane positivo fino al 2016, mentre il patrimonio netto è destinato a decrescere gradualmente sino ad azzerarsi nel 2036. Lo scenario prefigurato delle analisi attuariali impone indubbiamente all’Enpacl, come già evidenziato nel precedente referto, l’adozione di interventi incisivi sull’attuale sistema contributivo/previdenziale, volti ad assicurarne per l’avvenire l’equilibrio. Ed a tal fine l’Enpacl ha opportunamente provveduto ad istituire un’apposita commissione con il compito di proporre le necessarie misure correttive del sistema, misure che, secondo quanto riferito dall’ente, verranno presumibilmente deliberate e poi sottoposte al giudizio delle Amministrazioni vigilanti nel corso del 2008. Pagine a cura dell’ENPACL calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente. Art. 5. Indicatori … omissis … Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo. Art. 6. Rappresentazione dei risultati … omissis … Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnicofinanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati. … omissis … Art. 7. Riequilibrio della gestione Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Art. 8. Disposizioni finali Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006. (N.B. Il termine è fissato al 21 agosto 2008) 5 Professione Rosario DE LUCA [email protected] Professione Caro Onorevole, 6 che Le è successo? Mi sembra stravolto! Ha una ha dichiarato illegittime le sanzioni per la manluce particolare negli occhi, anche se è tirato in cata comunicazione delle assunzioni a tempo volto. Sembra quasi che Le sia arrivata una granparziale. E fin qui nulla di particolarmente strade gioia improvvisa a seguito però di una altretno. Sono le motivazioni del provvedimento che tanto grande sofferenza. Ma che Le sarà mai sucsono estremamente interessanti. Mi sa che La sto cesso? Possibile che la vittoria nelle elezioni poannoiando. Perché? Non mi segue con attenziolitiche Le abbia dato queste sensazioni? Non mi ne, controlla i messaggi sul telefonino, guarda la pare che sia stata così stressante. Capisco la gente che passa. Onorevole, dai. Posso continuagioia, ma il risultato appariva francamente abbare? Va bene, mi segua allora. Nelle motivazioni stanza scontato. Ah, me lo conferma. E allora c’è scritto che, a differenza di quanto sostenuto cos’è che Le ha dato queste emozioni così grandal passato Governo che l’ha introdotto (si spiedi? Non me lo vuole dire? Allora provo ad indogava all’epoca che doveva servire a combattere il vinare. È così per l’eliminazione dell’Ici? Ah, lavoro nero, visto che dava alla vigilanza la posno?!? Allora, perchè ha sibilità di avere dati agconosciuto il reddito giornati sui movimenti 2005 del suo Collega del mercato), è risultato avvocato che ha lo stuessere un deterrente per dio nel palazzo a fianle aziende dall’effettua“Lei interista!” co? Non mi dica che re contratti a tempo questo stato di estasi è parziale che invece vandovuto alla decisione di no incentivati per evitaVisco di inserire su inre di penalizzare – parternet i dati retributivi di tutti i contribuenti? ticolarmente – il lavoro femminile. Quindi, non Non me lo dica che è meglio. Quel provvedimenè con un aspro regime sanzionatorio che si comto è proprio incomprensibile, oltre che pericolobatte il lavoro nero. Ma principalmente il lavoro so. Posso comprendere che osservando quei reda tempo parziale va incentivato, quindi per la poditi un po’ di adrenalina in circolo sia andata. litica comunitaria non è lavoro precario. Non Le Dunque, ricapitoliamo; la sofferenza sarà stata interessa più di tanto? Mi scusi, ma dov’è quello causata dal sapere quante sono le centinaia di sguardo acceso, quella luce particolare negli ocmigliaia di euro che dichiara il Suo Collega. La chi. Ah, eccola qua di nuovo. Ma non mi pare gioia invece dal vedere quante tasse paga. Neanche Le sia venuta per la vicenda della Corte di che questo è il motivo!?! Ma Onorevole mi può Giustizia. No, affatto. Lei sta leggendo la Gazzetdire cosa Le è capitato di così stravolgente? ta dello Sport. Mi faccia vedere che pagina legge. Aspetti, forse ho capito. Riguarda la posizione “Scudetto all’Inter”. Ma no! Onorevole, Lei intecomunitaria sul contratto part time, che ha visto rista ! Ora capisco perché è tirato in volto e con censurata la posizione governativa? Non ne sa quello sguardo estasiato. Immagino che sarà felinulla? Beh, capisco; è stato eletto per la prima ce. Di più? Felicissimo. Come?!? Vede la medevolta quest’anno, ma avrebbe potuto anche intesima espressione sul mio volto? Dice? ■ ressarsi alle vicende politiche italiane. Di cosa si Rosario De Luca è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria tratta? Semplice, la Corte di Giustizia Europea A proposito di... Gabriella SANTOLINI [email protected] Riforma della previdenza di Categoria motivi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre il progetto di rivisitazione del sistema previdenziale Enpacl hanno avuto origine sia da un obbligo normativo che da valutazioni politiche. Da parte normativa: il comma 763 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che impone agli Enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio, di adottare provvedimenti volti a garantire la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore ai trent’anni, tenendo conto di criteri di gradualità e di equità tra generazioni oltre al il principio del pro rata. Da parte politica: l’impegno assunto al momento dell’elezione 2007 dai componenti il Consiglio di Amministrazione ad introdurre modifiche al sistema Enpacl per garantirne la stabilità nel tempo e tendere all’adeguatezza delle prestazioni. I Grafico 1 23.000 22.000 21.000 20.000 19.755 19.350 19.000 18.988 18.425 18.000 17.887 17.510 17.124 17.000 16.000 15.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Grafico 2 4,4 4,2 4,17 4,11 4,05 4,04 4,03 4,01 4 3,94 3,8 3,6 3,4 3,2 3 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Le azioni, sia di matrice politica che normativa, mirando entrambe allo stesso risultato, devono avere fondamento da situazioni oggettive e scientifiche che nel nostro caso sono rappresentate dal reale stato della Categoria di ora e dalla possibile evoluzione di domani. In quest’ottica assume particolare rilievo analizzare i dati statistici di un periodo abbastanza ampio nei diversi profili che incidono sulla sostenibilità del sistema previdenziale: la popolazione attiva e i pensionati. I Consulenti del Lavoro, dalla fondazione dell’Ordine, sono sempre aumentati: negli ultimi dieci anni si sono incrementati del 28,8% passando da 17.124 nel 1997 a 22.050 nel 2007. [Grafico 1] Aspetto, quest’ultimo, sicuramente positivo considerando che il sistema Enpacl è un sistema a ripartizione (le pensioni sono pagate attraverso i contributi degli attivi). L’aumento del numero dei Consulenti attivi, che esprime la capacità di produrre 22.050 una superiore massa contribu21.344 tiva, si è sviluppato però nel 20.840 20.327 tempo con differenti incidenze di genere: dal 2003 le iscrizioni delle Consulenti donne hanno superato le iscrizioni dei Consulenti maschi. [Tabella 1] Il dato non è indifferente in un 2004 2005 2006 2007 calcolo attuariale perché la speranza di vita delle donne supera di circa sette anni la speranza di vita degli uomini fissando un periodo di permanenza in pensione più lungo. 3,87 Da ciò si comprende come la 3,71 correlazione tra: il numero degli iscritti, uomini o donne, il numero dei pensionati e il nu3 ,4 9 mero di anni di permanenza in pensione incida sulla sostenibi2004 2005 2006 2007 lità del sistema. A proposito di... le ragioni di una scelta 7 Tabella 1 ANNO NUMERO ISCRIZIONI A proposito di... ISCRIZIONE 8 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FEMMINE MASCHI 223 243 247 290 307 310 342 314 313 323 359 375 476 469 400 406 500 462 518 580 306 340 311 316 337 395 386 391 383 339 432 422 507 541 438 405 551 501 515 566 Il numero dei pensionati negli ultimi dieci anni è passato da 4.307 nel 1997 a 6.364 nel 2007 con un aumento del 47,8%. Risulta evidente come la percentuale di aumento degli iscritti sia nettamente inferiore della percentuale di aumento dei pensionati. L’Enpacl esiste dal 1972 e il numero dei pensionati è stato fino ad una certa data di scarso rilievo sebbene fino al 1991 l’anzianità contributiva minima prevista per il diritto alla pensione fosse di vent’anni e la legge 1100/1971 avesse dato la possibilità agli ultra quarantacinquenni di riscattare, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria potesse Grafico 3 16 14 12 10 8 5,23 6 4 2 0 1984 1989 1994 1999 TOTALE 529 583 558 606 644 705 728 705 696 662 791 797 983 1.010 838 811 1.051 963 1.033 1.146 INCREMENTO 54 -25 48 38 61 23 -23 -9 -34 129 6 186 27 -172 -27 240 -88 70 113 raggiungere il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia, con la precisazione che per ogni anno di contribuzione ordinaria potevano essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto. Il rapporto tra iscritti e pensionati è stato per lungo tempo un dato assolutamente positivo. Ancora oggi è un indice positivo, ma la tendenza è quella di abbassarsi. [Grafico 2] La speranza di vita dei Consulenti del Lavoro dal 1970 si è allungata di circa dieci anni per gli uomini e di nove per le donne. Aspetto quest’ultimo senz’altro positivo per il singolo individuo, ma che incide negativamente sulla sostenibilità del sistema: più salgono gli anni di pensione e più sale la spesa previdenziale. [Grafico 3] Il numero di anni medio di pensionamento per vecchiaia passa da 5,23 nel 15,68 1984 a 15,68 nel 2007. Tutti questi fattori devono essere non solo valutati, ma anche interpretati e previsti per il futuro: il progetto di rivisitazione del sistema che il Consiglio di Amministrazione ha presentato ne tiene conto cercando di compendiare la sostenibilità del sistema con l’adeguatezza della prestazione. ■ 2004 2007 Gabriella Santolini è Consulente del Lavoro in Rovereto (TN) Pagine a cura del CNO un’assemblea all'insegna della condivisione dei percorsi na comunity intranet e un nuovo software di Categoria. Sono queste le novità che interesseranno a breve 23 mila Consulenti del Lavoro. Ad annunciarlo, nel corso della periodica assemblea dei Consigli Provinciali, tenutasi a Roma il 23 e 24 maggio, il Presidente del Consiglio Nazionale, Marina Calderone, che - a pochi mesi dalla scadenza del mandato triennale della sua presidenza - ha fatto il punto su ciò che è stato e sulle prossime iniziative per la Categoria. Nel mezzo, però, non sono mancate le discussioni, analisi e proposte sul progetto di Riforma della previdenza dei Consulenti del Lavoro e sullo svolgimento dell’attività professionale da soggetti non aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Una due giorni densa di contenuti che ha visto la partecipazio“Fare gioco ne di quasi tutti i rappresentanti dei Consigli Provinciali. “L’attività del Consiglio Nazionale dell’Ordine- ha sostenuto Marina Calderone, nella relazione introduttiva dei lavori assembleari- è incentrata sulla cultura della civiltà politica e della creazione della rete interna tra Colleghi, con una porta sempre aperta ai Consigli Provinciali. Va ridimensionata - ha continuato Calderone - l’errata visione retrograda della libera professione che a volte, nell’opinione pubblica, genera un’equazione: libero professionista uguale evasore fiscale. Fino a quando gli Ordini saranno erroneamente considerati una “casta” – ha concluso Calderone - i giovani non potranno essere incentivati ad avvicinarsi alle libere professioni. La professione di Consulente del Lavoro è invece un’attività importante, interessante e dinamica perché ha come oggetto la gestione delle risorse umane, fattore essenziale e fondamentale sia per l’impresa che per la società civile”. Anche il Segretario Generale dell’Ancl, U Francesco Longobardi, ha voluto portare il proprio contributo ai lavori dell’assemblea sottolineando la condivisione di obiettivi, e la grande compattezza, che esiste tra il maggiore sindacato di Categoria e il Consiglio Nazionale dell’Ordine. “Stiamo costruendo dei rapporti insieme – ha sostenuto Longobardi- e questo evidenzia che fare il gioco di squadra non è a beneficio dei dirigenti, ma della Categoria tutta”. Nel vivo delle relazioni, invece, i diversi Presidenti provinciali intervenuti hanno voluto portare il loro contributo di idee sulla modifica della riforma previdenziale della Categoria e sulle quali, preventivamente analizzate, potrebbero essere incentrate le soluzioni per creare un giusto equilibrio tra tutti gli iscritti alla cassa di previdenza. Una riforma, quella della Previdenza, che necessita di condividi squadra” sione, ma anche di una verifica temporale delle modifiche che si andranno ad apportare. Questo perché bisogna rispettare le previsioni legislative e le quadrature di bilancio a lungo termine che, per un Ente di Previdenza, sono di fondamentale importanza. ■ Pagine a cura del CNO Consigli Provinciali 9 Pagine a cura del CNO Consulenze esterne 10 nelle pubbliche amministrazioni La Corte dei Conti conferma l’orientamento dei Consulenti del Lavoro a sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, infatti, ha interpretato l’articolo 3, comma 76 della Legge Finanziaria per il 2008, ritenendo non necessario il possesso della laurea specialistica per poter ottenere un incarico dalla pubblica amministrazione. Il problema – ricordiamo – nasceva da alcune interpretazioni restrittive della Funzione Pubblica sulle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008 che consideravano necessario il possesso di una laurea specialistica per poter svolgere attività nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare, il comma 76 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.277 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. All’articolo 7 comma 6 di tale decreto, sono state sostituite le parole “di provata competenza” con “di particolare e comprovata specializzazione universitaria” con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva sin dall’inizio ritenuto che relativamente alle attività professionali per le quali era prevista l’iscrizione ad un ordine professionale, il possesso delle competenze sussisteva a prescindere dal titolo di studio. A confermare tale orientamento, ora, è intervenuta la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che con parere 28/2008 depositato nei giorni scorsi, ha intanto puntualizzato che partendo dal dato letterale della norma, che parla di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, L non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico. Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso, da parte del destinatario dell’incarico, di conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario. Relativamente alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali la legge richiede l’iscrizione in appositi albi od elenchi, conformemente a quanto prevede l’art. 2229 del codice civile, la Corte ha evidenziato come tale iscrizione sia subordinata ad un accertamento delle competenze professionali effettuato tramite il possesso di un determinato titolo di studio, il tirocinio ed un esame finale. Un problema di armonizzazione con la disciplina introdotta dal comma 76 della Legge Finanziaria per il 2008 si può porre nel caso in cui la preesistente disciplina normativa di settore non richieda la laurea come titolo di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione (ad es. nell’ipotesi del geometra, del perito industriale, del ragioniere o del Consulente del Lavoro). In tali casi, il rapporto tra disciplina generale e lex specialis va risolto, in base alle regole di teoria generale del diritto, nel senso che il diritto speciale, essendo sostanzialmente un adattamento ad un ramo che ha speciali esigenze, continua a disciplinare il settore che gli è proprio, naturalmente nei limiti in cui sia salvaguardata l’armonia del sistema generale. In definitiva, ad avviso della Corte dei Conti della Lombardia “ si ritiene che possa legittimamente essere oggetto di incarico esterno anche un’attività che può essere svolta da un professionista regolarmente iscritto ad un albo per il quale la legge non ritiene necessario il titolo della laurea.“ ■ Voci dalla Provincia LUCCA pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine ucca è una provincia della Toscana di quasi 383 mila abitanti su una superficie di 1773 chilometri quadrati. Confina a ovest con il Mar Ligure e con la Provincia di Massa Carrara, a nord con l’Emilia Romagna (province di Reggio Emilia e Modena), a est con le province di Pistoia e di Firenze, a sud con la Provincia di Pisa. Si può suddividere la provincia in quattro zone: la Piana di Lucca, la Media Valle del Serchio, la Garfagnana e la Versilia. Città di origine ligure divenne un importante presidio militare al tempo dei romani. Ha conosciuto un notevole sviluppo commerciale a partire dall’XI secolo. L’attuale sistemazione muraria è tardo- rinascimentale mentre la struttura origi- L FOLAGHE ALLA PUCCINI Ingredienti 2 folaghe (oppure altri uccelli neri in numero sufficiente), poco meno di una cipolla, una carota, un gambo di sedano, timo, due/tre foglie di alloro, un bicchiere di vino rosso, un pò di brodo di carne (oppure dado e acqua calda), pane casalingo, poche bacche di ginepro (non previste nella ricetta originale), olio extra vergine di oliva, sale e pepe. Procedura In un tegame mettete a rosolare, in olio extra vergine, il trito degli odori. Una volta appassiti gli odori, aggiungere i pezzi di uccelli precedentemente sbollentati per due minuti e risciacquati. Rosolate per un quarto d'ora, bagnate col vino e fate ritirare. Salate e pepate, aggiungete poche foglioline di timo, l'alloro e le bacche di ginepro e continuate la cottura per circa 40 minuti bagnando con il brodo. A parte tostare delle fette di pane che bagnerete col sugo. Sulle fette adagiate i petti e le cosce e servite caldo. Presidente Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere LUCIANA CONTI BRUNO FABBRI CLAUDIO LUBRANO VERLEDA SALANI LUIGI POLLINA GIAN PAOLO TELLOLI ROBERTO LIPPI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presidente FRANCESCO FOFFA Componente ISIDE LUCIA PEZZINI Componente MARCELLO SIGNORINI naria, naturalmente più piccola, risale ai romani. La provincia di Lucca é ricca di pittoresche cittadine, sia all´interno che sulla costa. Il territorio é movimentato, tra pianure, cime montuose e colline. Lungo la costa, la “Versilia” è meta ideale per le vacanze balneari. Viareggio é anche tanto divertimento ed è rinomata per il suo Carnevale con la famosissima sfilata di carri allegorici. Lucca ha dato i natali ad illustri personaggi: uno tra i più famosi è Giacomo Puccini. ECONOMIA L’industria cartaria e cartotecnica rappresenta, insieme con l’industria metalmeccanica, quasi il 50% della forza lavoro impiegata ed all’incirca la metà del fatturato industriale della provincia di Lucca. La fabbricazione della carta a Lucca, ha avuto inizio nei primi anni del 1300. Al 1307 risale la corporazione dei cartolai, specializzati nella produzione di carta «pecora» o «pergamena» per scrivere. Quello della Piana di Lucca è, senza alcun dubbio, il più importante distretto cartario d’Italia e uno dei maggiori a livello europeo. Voci dalla Provincia COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI LUCCA E-MAIL: [email protected] 11 Foto di gruppo del Consiglio Provinciale 12 Altro distretto importante, ma purtroppo oggi in crisi a causa della diffusa congiuntura economica, è quello della calzatura, concentrato principalmente sulla Piana di Lucca e in particolare nelle zone di Capannori, Altopascio e Segromigno in Monte. L’industria calzaturiera di Lucca si presenta come un sistema organico di PMI pienamente integrato nella filiera cuoio-pelli-calzature della Regione Toscana. La struttura industriale prevalente è quella rappresentata dalle imprese di medio-piccola dimensione e conto terzi, con cicli produttivi fortemente meccanizzati e moderni a elevata specializzazione di fase, accanto a micro-imprese con attività artigianali, in cui è soprattutto la capacità manuale nella lavorazione che emerge come caratteristica fondamentale. Cattedrale di San Martino Mura urbane MERCATO DEL LAVORO Il quadro mostra una crescita complessiva degli occupati pari al +2,8% su base annuale. Il tasso di occupazione è al 65,9%, ovvero oltre un punto in più rispetto ad un anno prima. La dinamica dell’occupazione regionale è risultata più favorevole rispetto al dato nazionale e quello del centro-nord (rispettivamente +1,8% e +2,1%). Per la prima volta la disoccupazione è scesa sot- NOTIZIE DALL’ORDINE I Colleghi iscritti all’Ordine di Lucca sono attualmente 218. La sede dell’Ordine si trova nel cuore della città in uno storico palazzo di Corte Portici al numero 12. Il Consiglio negli ultimi anni ha cercato di intessere strette relazioni – oltre quelle “naturali” con gli enti previdenziali ed assistenziali – anche con l’Amministrazione Provinciale ed il Tribunale di Lucca raggiungendo ottimi risultati ( inserimento di colleghi in varie commissioni) nonché un valido riconoscimento della figura e del ruolo del Consulente del Lavoro. Stretta è la collaborazione con l’Associazione dei Giudici Tributari tant’è che ogni anno nel mese di aprile è consuetudine fare un convegno a livello nazionale incentrato sulla materia del processo tributario. Il tema del IV Convegno, che si è tenuto 11 e 12 aprile 2008, è stato “Fiscalità statale e locale tra aspetti sostanziali e processuali di attualità”. Il Consiglio di Lucca ha ritenuto importante attivare la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro che dal marzo di quest’anno ha visto aumentare il ricorso ad essa in maniera considerevole. ■ Chiesa di San Michele Piazza Anfiteatro Torre Guinigi Voci dalla Provincia to la soglia del 4%, al tasso del 3,6%. I contratti a termine nell’area sono passati dal 12,7% al 13,5%: da sottolineare il forte contributo della componente straniera alla crescita (il 48% dell’occupazione aggiuntiva) e il balzo dell’occupazione part-time, la cui incidenza sul totale è salita al 13,8 dal 12,7 di un anno prima. I dati Istat registrano anche un consistente aumento del numero di occupati nell’industria e nel manifatturiero (+12,0%), ma anche un lieve calo nei servizi, che tuttavia sono apparsi in ripresa rispetto al secondo trimestre 2007. Buone anche le performance dell’occupazione femminile, cresciuta nettamente più di quella maschile (+5,0% donne; +1,2% uomini) mentre il tasso di occupazione femminile nel trimestre è salito al 57,2 dal 55,0 tendenziale. Un dato quest’ultimo che si avvicina sempre più al traguardo comunitario del 60% previsto per il 2010. 13 Voci dalla Provincia LODI pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI LODI E-MAIL: [email protected] l territorio della provincia lodigiana si estende per circa 782 kmq e conta circa 220 mila abitanti. Confina a nord con la provincia di Milano, a est con quella Cremona, a ovest con il pavese e a sud con il piacentino. Compresa nei Comuni di Codogno, Fombio e Somaglia si estende la riserva naturale delle Monticchie, un’oasi curata dal WWF: tra canneti e boscaglia, l’ambiente vie- I Presidente Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere LUIGI TORTORA ERCOLE BALESTRIERI CARMELA MICCOLI ANTONELLA DE GRANDI MASSIMO A.G. PAGANI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presidente SANTINO MINOIA Componente MARINA MALTA Componente ADELE ZAMPEDRI ZUCCHINE RIPIENE ALLA LODIGIANA Ingredienti 8 zucchine 1/ cipolla 2 70 g. panna 2 uova 100 g. pane grattato 100 g. grana grattugiato 70 g. burro Un pizzico di noce moscata Sale e pepe q.b. Lavate e tagliate a metà per la lunghezza le zucchine. Bollite dell’acqua, salate e immergete le zucchine per dieci minuti. Scolate le zucchine e asportate la loro parte interna con un cucchiaio. Spremete dall’acqua la polpa ricavata dalle zucchine e tritatela. Tritate la cipolla. Montate a neve con un pizzico di sale due albumi. Dorate la cipolla in metà del burro, unite la polpa delle zucchine, metà formaggio e pangrattato, il sale, il pepe, la noce moscata e la panna. Cuocete per pochi minuti, mescolando bene e lasciate raffreddare. Aggiungete al ripieno due tuorli e incorporate con delicatezza gli albumi. Ungete una teglia da forno, adagiatevi le zucchine e farcitele con il ripieno. Spolverate le zucchine con il pangrattato e il formaggio rimasto e mettete un fiocco di burro su ognuna. Infornate a 180° per circa venti minuti o sino a quando il ripieno sarà ben dorato. 14 ne mantenuto e ricreato continuamente grazie alla ricchezza di acque sorgive. Nel Comune di Zelo Buon Persico, in località Villa Pompeiana, si trova il Parco Ittico Paradiso, un ambiente ricco di stagni, canali, boschetti e radure dove è possibile osservare tutti i pesci che vivono nell’Adda e numerosi altri animali. ECONOMIA Per la particolare morfologia che caratterizza questa zona, lo sviluppo economico si orienta verso la filiera agro-alimentare, in particolare in direzione della trasformazione, lavorazione e vendita dei prodotti di origine agricola, grazie anche alla presenza di oltre 2500 chilometri di corsi d’acqua. Il Lodigiano è infatti uno dei più importanti centri italiani per l’agricoltura e l’allevamento, tanto da costituire un polo di livello europeo nel settore zootecnico. Nel tessuto economico si registra inoltre una forte presenza di piccole e medie imprese artigianali ed industriali e numerose attività del settore terziario avanzato (soprattutto assicu- MERCATO DEL LAVORO Ormai passata la fase critica intervenuta nel fatidico biennio 2004-2005, quando il tasso di occupazione ha subito un contraccolpo perdendo quasi 2 punti (dal 64,9 del 2003 si è passati al 63% del 2005), vi è stato un forte recupero con un balzo al 67,7% nell’anno 2006 (superiore di 1 punto percentuale di quello medio regionale) ed al 65,5 nel 2007. Il tasso di occupazione femminile è aumentato dal 1998 al 2007 di quasi 11 punti (da 44,1% a 54,9%), a testimonianza dell’evolu- Chiesa di San Rocco zione anche sociale e culturale – oltre che economica - intercorsa, che ha portato all’inserimento nel mondo del lavoro di tante donne. C’è stato un netto dimezzamento del tasso di disoccupazione (cioè del rapporto fra chi cerca un lavoro e le forze lavoro): nel 2007 il tasso di disoccupazione era del 3,43% (3,18% il tasso di disoccupazione maschile; 3,7 quello femminile), una riduzione, seppur di lieve entità, rispetto all’anno precedente (0,07%), che comunque conferma il trend di diminuzione del tasso di disoccupazione, cominciato nel 1995 (allora il tasso era del 9,40%). Con questo dato la provincia di Lodi è passata da fanalino di coda della Lombardia a terza provincia nella graduatoria regionale (preceduta di poco solo da Mantova e Lecco). Una crescita considerevole, + 24%, hanno fatto registrare i contratti a tempo determinato, passati da 14.475 a 18.051, mentre sono diminuiti lievemente i contratti a tempo indeterminato passati da 17.123 (di cui 324 contratti a termine passati a tempo indeterminato) a 16.936 (-1,09%). NOTIZIE DALL’ORDINE L'Ordine di Lodi, nato nel 1994 a seguito dell'istituzione della Provincia di Lodi, è probabilmente la più piccola realtà italiana. Conta ad oggi 24 iscritti un terzo dei quali donne. Malgrado l'esiguità dei numeri, il Consiglio Provinciale ha un contatto continuo e soddisfacente con le amministrazioni pubbliche locali. Piazza della Vittoria Voci dalla Provincia razioni e banche). Si è di recente rafforzato il tessuto imprenditoriale, sia perché la compagine cresce numericamente e con costanza, sia perché al suo interno si intensifica la presenza delle società di capitali, indicative di una maggiore solidità patrimoniale e organizzativa, sia infine perché si sono sviluppati processi di articolazione settoriale che segnano una decisa tendenza alla terziarizzazione. Nel 2006 la variazione tendenziale del numero di imprese attive è stata del 2,6% e anche nel 2007 la tendenza si è rafforzata con un +2,2%. Secondo l’ultima rilevazione Movimprese, riferita al 4° trimestre 2007, le imprese attive sono quasi 16.000 e quelle artigiane 6.262. La metà di queste imprese opera nel settore delle Costruzioni: nonostante l’elevata incidenza di Imprese individuali (l’80%), si vanno sempre di più consolidando le società di capitale (erano solo 7 nel 2000 e oggi sono 137). 15 Voci dalla Provincia 16 Foto di gruppo del Consiglio Provinciale Nel mese di aprile l'Ordine è stato tra i firmatari del Protocollo d'Intesa siglato con la Provincia di Lodi per la definizione delle modalità di realizzazione di attività formative in favore degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 276/03. Per quanto riguarda la formazione continua, ha stretto accordi con importanti Enti di For- Chiesa di San Bassiano mazione ottenendo forti sconti per gli iscritti all'Albo. Sono in cantiere corsi di orientamento alla professione di Consulente del Lavoro, da tenersi nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico per gli studenti dell'ultimo anno, perchè il futuro della professione è legato al ricambio generazionale. ■ Professione Matteo ROBUSTELLI [email protected] Intermediari telematici a legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha ridisegnato il sistema delle sanzioni poste a carico degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale apportando delle modifiche di natura sia formale che sostanziale. Infatti dal 1.1.07 gli istituti del ravvedimento operoso, del cumulo giuridico e della definizione agevolata delle sanzioni possono essere applicati anche dai soggetti innanzi indicati. L LE SANZIONI AGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI L’art. 1, comma 33, della legge n.296/06 introduce anche a favore degli intermediari la possibilità di ravvedersi (decreto legislativo n. 472/1997) nei seguenti casi: • Violazione relativa al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione (art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/97); • Violazione relativa al rilascio della certificazione tributaria (art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 241/97); • Violazione in caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione (art. 7-bis, d.lgs. n. 241/97). Di tale disposizione, però, l’aspetto più rilevante per gli intermediari, è la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472/97, per sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione, che viene ora considerata sanzione tributaria e non più sanzione amministrativa. In sostanza a fronte di una omissione sono configurabili due distinte responsabilità: la prima riconducibile direttamente al soggetto che non ha posto in essere l’invio telematico, per il quale aveva ricevuto l’incarico (o lo ha eseguito tardivamente) la se- conda in capo al contribuente tenuto, per il tramite di altri, alla presentazione della dichiarazione ed alla verifica dell’avvenuta trasmissione. Quindi in caso di presentazione, ad esempio, del modello UNICO la sanzione applicabile al contribuente (nella supposizione che le imposte siano state correttamente versate) va da euro 258,23 ad euro 1.032,91. Mentre la sanzione a carico dell’intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente la/le dichiarazioni rispetto alla scadenza prevista va da euro 516,00 a 5.164,00. Pertanto, laddove vi sia la duplice responsabilità, ora, è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/97. In sostanza la riduzione ad un ottavo della sanzione minima edittale, prevista dall’ultima disposizione citata e riservata originariamente al solo contribuente, diviene applicabile anche all’incaricato alla trasmissione telematica. Si rammenta che la sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengano ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. LA CIRCOLARE N. 52/E/2007 Circa i termini e le modalità di effettuazione del ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, ha fissato un termine non superabile per provvedere a sanare l’irregolarità ed individua il predetto termine con quello applicabile direttamente al contribuente. Pertanto la regolarizzazione (sia quella dell’incaricato, sia quella del contribuente) dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione. Si ricorda, infatti, che le dichiarazioni presentate entro tali termini sono conside- Professione ridisegnate le sanzioni 17 Professione rate valide, mentre quelle trasmesse successivamente vengono qualificate come omesse e costituiscono titolo esclusivamente per la riscossione delle imposte in esse indicate. Attenzione, tale forma di ravvedimento riguarda le dichiarazioni inviate oltre i termini per dimenticanza dell’intermediario o del Caf il cui impegno alla trasmissione telematica era stato rilasciato al cliente prima della scadenza. Quando è invece il contribuente a presentare i documenti per elaborare la dichiarazione oltre i termini, l’intermediario non dovrà versare alcuna sanzione a suo carico, ma eventualmente fare il ravvedimento solo per conto del cliente. Si sottolinea, altresì, che il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 18 LA CIRCOLARE 19 febbraio 2008, N. 11 Rispondendo ad una serie di quesiti, l’Agenzia, con la predetta circolare fornisce ulteriori chiarimenti che si aggiungono a quelli contenuti nella circolare n. 52/E del 2007. Si riportano quelli più rilevanti: All’intermediario che omette l’invio di un modello UNICO contenente più dichiarazioni (redditi, Iva, Irap), la sanzione prevista deve essere applicata una sola volta: pertanto, ai fini del ravvedimento, per sanare il mancato invio di una dichiarazione unificata è sufficiente il versamento di € 64,00. Deve quindi considerarsi superato il consolidato orientamento in base al quale doveva calcolarsi una sanzione per ogni singola dichiarazione. Esempio: un professionista non effettua l’invio del modello UNICO 2008 PF (contenente dichiarazione dei redditi, IVA ed IRAP) entro la scadenza prevista. Potrà quindi procedere al ravvedimento come segue: Come si evince dall’esempio il contribuente, diversamente dal professionista, sarà soggetto all’irrogazione di una sanzione per ciascuna delle singole dichiarazioni contenute (redditi, IVA, IRAP). Attenzione però. Se le dichiarazioni “tardive” sono numerose, all’intermediario il ravvedimento potrebbe non risultare conveniente. In questo caso, infatti, potrebbe essere maggiormente conveniente non provvedere al ravvedimento operoso ed attendere l’applicazione della sanzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, la quale pur ritenendo non applicabile la disciplina del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97, applicherà quella di cui all’art. 8, L. 689/81 (sanzione più grave aumentata fino al triplo). Inoltre, sempre nella circolare n. 11/2008, l’Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti: • Ai relativi atti di contestazione emessi dall’1.1.2007 è applicabile l’istituto della definizione agevolata pagando 1/4 della sanzione indicata. • Se un intermediario ha commesso più violazioni in anni diversi, le stesse devono essere contestate con tanti atti quanti sono gli anni interessati, e non con un unico atto. • Se la violazione è commessa da un CAF, la sanzione è irrogata al CAF stesso; mentre se è commessa da uno studio associato, il soggetto trasgressore è individuato nel professionista che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica. ATTENZIONE: L’omessa trasmissione costituisce grave omissione che potrebbe portare anche alla revoca dell’abilitazione secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lettera f) del D.M. 31.7.1998. Tali provvedimenti, inoltre, sono comunicati anche agli ordini di appartenenza degli intermediari che hanno commesso le violazioni, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di na■ tura disciplinare. Contenuto dichiarazione Termine presentazione Termine per il ravvedimento Adempimenti entro il 29/10/2008 Unico 2008: Irpef Iva Irap 31 luglio 2008 29 ottobre 2008 - Trasmissione telematica dichiarazioni - Versamento di € 64,00 (1/8 di € 516,00) per la regolarizzazione intermediario - Versamento di € 96,81 (1/8 di € 258,23= 32,27 x 3) per la regolarizzazione contribuente Matteo Robustelli è Consulente del Lavoro in Manfredonia (FG) DOSSIER Dossier Semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro. Le proposte del Consiglio Nazionale Anno IX Numero 5 • Maggio 2008 19 19 D OSSIER Dossier Semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro. Le proposte del Consiglio Nazionale A cura della Fondazione Studi Premessa Il presente documento si pone quale obiettivo principale quello di fornire un valido strumento al “Tavolo permanente per la semplificazione”, per eliminare evidenti eccessi burocratici in materia di lavoro estremamente onerosi per le imprese e la PA ed ostativi alla competitività del Paese, cui s’ispirano peraltro i recenti disegni di legge “Bersani” (recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali) e “Nicolais” (sulla modernizzazione ed efficienza della P.A.), con soluzioni tecniche di im- 20 mediata realizzazione. L’art.201 DPR 1124/65 impone ai datori di lavoro l’istituzione di un libro paga e di un libro matricola, finalizzati alla registrazione delle date di assunzione, delle presenze al lavoro con annotazione del lavoro straordinario espletato e delle retribuzioni corrisposte, riferite ai lavoratori dipendenti. Il successivo art.212 obbliga la tenuta dei suddetti libri obbligatori esclusivamente sul posto di lavoro, senza possibilità di essere rimossi nemmeno temporaneamente, al fine di consentire agli Organi vigilanti (Servizi ispettivi Dir. Prov. La- voro, enti previdenziali ed assistenziali) di verificare: – la regolare costituzione dei rapporti di lavoro, per limitare il fenomeno del lavoro nero all’epoca già dilagante; – il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte dei datori di lavoro sulla base della retribuzione corrisposta ai lavoratori, in conformità al contratto collettivo applicato; – il rispetto dei precetti normativi riguardo alla modalità e all’entità delle prestazioni da parte dei lavoratori (orario di lavoro, ferie, riposi ecc.) 1 DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 20 I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera di cui all’art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la Categoria professionale e la misura della retribuzione; 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione. 2 DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 21 Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza delle registrazioni. Gli incaricati dell’Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro di paga. L’Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro. L’inefficacia degli obblighi di tenuta dei libri di paga e matricola sul posto di lavoro, ai fini dell’accertamento della regolarità e della costituzione dei rapporti di lavoro Deve innanzitutto precisarsi che i libri paga e matricola sono compilati ad esclusiva cura del datore di lavoro e, già solo per tale aspetto, non possono costituire uno strumento efficace di controllo in merito alla conformità normativa delle modalità del rapporto di lavoro ed alla sua costituzione che, al contrario, sia in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria si rileva esclusivamente da elementi probatori certi (contraddittorio e prove testimoniali) fondati sulle modalità fattuali del rapporto. Ancora meno l’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro dei libri paga e matricola serve a contrastare il fenomeno del lavoro nero; i lavoratori irregolari, ovviamente, non sono registrati sui libri obbligatori e, per rilevarli, è necessario raccogliere le loro dichiarazioni e/o quelle di altri lavoratori nel momento dell’accertamento ispettivo (che costituiranno elementi probatori fino al contraddittorio), onde operare i dovuti raffronti con le prescritte comunicazioni effettuate dal datore di lavoro alla Sezione circoscrizionale per l’impiego che, prima dell’avvenuta riforma, lo stesso aveva l’obbligo di comunicare entro cinque giorni dall’instaurazione dei rapporti di lavoro e, quindi, eventualmente regolarizzabili ex post. Ulteriore elemento di riscontro, dell’effettiva costituzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla presenza o meno dei libri paga e matricola sul posto di lavoro è rappresentato dall’obbligo in capo al datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso e gli elementi normativi e contrattuali applicati al rapporto di lavoro, ai sensi del comma 2 art.4 bis, D.lgs. 181/2000. Tanto è vero che non è dato mai rilevare contestazioni ad infrazioni di norme in materia di lavoro e previdenza al momento dell’accesso ispettivo, ma sempre a posteriori, ovvero in occasione del raffronto dei dati raccolti sui luoghi di lavoro con la documentazione amministrativa tenuta presso gli studi dei Consulenti del Lavoro o dei soggetti a ciò abilitati. Non va inoltre sottaciuto il fatto che oramai tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale a carico del- 3 DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 25 Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d’opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell’art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrare nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse. Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell’azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d’opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni. Per i lavori retributivi a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione. 4 DPR 30 giugno 1965, n.1124 - Articolo 26 Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all’Istituto assicuratore, il quale fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell’ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che la parole cancellate siano tuttavia leggibili. In casi speciali l’Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola, con l’obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite. I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell’Istituto assicuratore da un numero d’ordine progressivo. Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per dieci anni almeno dall’ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma. Dossier L’art.253, obbliga poi il datore di lavoro a registrare tutti i giorni sul libro di paga le ore di lavoro eseguite nel giorno precedente e le retribuzioni entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle stesse, con alcune eccezioni riguardo ai lavoratori a cottimo e lo svolgimento di lavori fuori sede. Da ultimo, il successivo art.264, prevede l’ulteriore obbligo di vidimare i libri paga e matricola presso l’istituto assicuratore previa numerazione di ogni singola pagina, prima di porli in uso. 21 D OSSIER Dossier le imprese avvengono in via telematica consentendo l’aggiornamento in tempo reale degli archivi della P.A.. Peraltro, dall’1/1/2007 tutti i datori di lavoro che intendono instaurare un rapporto di lavoro (subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo) siano essi pubblici e privati e senza esclusione di sorta devono, ai sensi dell’art. 9/bis, comma 2, Decreto legge 510/1996, come sostituito dall’art. 1 comma 1180 della Legge 296/2006, darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La nuova norma toglie ogni dubbio, qualora ce ne fosse alcuno, sulla totale inutilità dell’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro dei libri paga e matricola. Ma v’è di più, l’obbligo di conservazione dei libri sui luoghi di lavoro, quale strumento di controllo della regolarità del personale ivi occupato si sovrappone ulteriormente a quello imposto ai cantieri edili, il cui personale, dal 1° ottobre 2006 (art. 36 bis, cc. 3, 4 e 5, D.L. 223/2006 - L. 248/2006), deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia o, per quelli con meno di 10 lavoratori in forza all’impresa (Min. Lav. circ. 29/2006) in alternativa mediante annotazione su apposito 22 registro, vidimato dalla DPL, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Le violazioni sono punite con un’ulteriore sanzione amministrativa da euro 100 a 500 per ciascun lavoratore. Un esempio concreto può evidenziare con chiarezza l’irrazionalità degli obblighi imposti alle imprese: si immagini un’azienda di medie dimensioni con 50 filiali dislocate sul territorio, ebbene per adempiere agli attuali obblighi di conservazione sul posto di lavoro dei libri paga e matricola, questa dovrebbe (nota Ministero Lavoro del 29.03.2007, prot. 4024): – tenere presso la sede legale dell’impresa i libri matricola e paga originali; – presso le 50 filiali deve essere tenuta una copia (anche fotostatica e per estratto), dei citati libri, dichiarata conforme all’originale dalla stessa azienda ovvero dal Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato) a prescindere che quest’ultimo detenga o meno la documentazione in originale, fermo restando l’obbligo per l’azienda di comunicare alla DPL, servizio ispezioni, la generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico di custodire i libri in originale; – effettuare periodicamente gli aggiornamenti (assunzioni e cessazioni) sulle copie e, contemporaneamente, sugli originali. – la discordanza tra originale e copia, successivamente alla dichiarazione di conformità, (peraltro possibile in caso di frequente turn-over del per- sonale) integra la fattispecie di irregolare tenuta dei libri obbligatori, la cui sanzione è quella ridotta. Per tutto quanto sopra, l’obbligo de quo è palesemente inutile e, perseverare nel mantenerlo, è in netto contrasto con le recenti norme emanate o in via di approvazione in materia di liberalizzazioni, quali il DL 31/1/2007, n.7, il disegno di legge “Bersani”, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali e, ancora, il disegno di legge “Nicolais” sulla modernizzazione ed efficienza della P.A.. Ricordiamo inoltre che da recenti studi statistici l’inefficienza della pubblica amministrazione, l’eccesso di burocrazia e regolamentazione e la rilevante pressione fiscale e contributiva, contribuiscono ad un progressivo aumento del lavoro irregolare, specie nel nostro Paese dove la tipologia della struttura imprenditoriale è caratterizzata principalmente da piccole e medie imprese (vedi relazione al CNEL del 6/7/2007 di questo Consiglio nazionale). Il gravoso ed inutile onere di effettuare registrazioni giornaliere sui libri obbligatori Gli obblighi di tenuta dei libri obbligatori, sono poi ulteriormente aggravati da quello desueto e oramai largamente inapplicato di annotare sul libro paga ogni giorno e per ogni dipendente le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite nel giorno precedente (art.25 DPR 1124/65), fino al punto di non essere quasi mai L’inutilità del libro matricola Il libro matricola contiene informazioni già presenti su libro paga e, quindi, duplicate; lo scopo prioritario della sua istituzione fu l’accertamento della regolare istituzione del rapporto di lavoro che, come abbiamo ampiamente argomentato, oggi è attestato dalla comunicazione effettuata dai da- tori di lavoro il giorno precedente l’assunzione. Altra finalità è quella di verificare l’organico aziendale in determinati periodi temporali, ai fini dell’applicazione di particolari norme in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, peraltro facilmente attestabile attraverso l’istituzione di una scheda riepilogativa ed aggiornata cronologicamente con le date di assunzione e licenziamento dei singoli dipendenti, da tenere a cura delle aziende e facilmente riscontrabile dal personale ispettivo con i dati presenti nel libro paga e negli archivi della PA. L’inutilità dell’obbligo di vidimazione Ancora più inutile e superfluo è l’obbligo di imprimere il logo degli istituti previdenziali ed assistenziali sui libri paga e matricola previsto dal menzionato art.26, dalla cui esegesi s’intuisce la chiara intenzione del legislatore di impedire la contraffazione dei libri paga e matricola che, ricordiamo, oltre 40 anni fa erano tenuti quasi esclusivamente manualmente. Oggi, nel XX secolo, oramai l’informatizzazione consente, come già detto, l’aggiornamento in tempo reale degli archivi della pubblica Amministrazione, la quale può verificare in qualsiasi momento la conformità dei dati presenti nei propri archivi con quelli cartacei conservati dai datori di lavoro. Tra l’altro, in materia fiscale, per analoghi motivi l’obbligo di vidimazione è stato oramai soppresso da alcuni anni. L’eccessivo onere degli adempimenti a carico dei cittadini e della pubblica Amministrazione Da quanto esposto, tralasciando di soffermarci sui dimostrati eccessi di onerosa burocrazia imposti alle imprese per la vidimazione e la mera tenuta sul posto di lavoro dei libri paga e matricola, appare oltre modo evidente l’eccessivo e spropositato costo a carico della PA e, quindi, a totale carico della collettività. Le ingenti risorse di mezzi e di uomini impegnati nella vidimazione dei libri e alla mera verifica della presenza dei documenti sul posto di lavoro, potrebbero essere diversamente impegnate ad una seria e fattiva azione di contrasto al lavoro nero, o in altre più proficue attività, contribuendo (anche se in misura non rilevante) ad un miglioramento del rapporto PIL/debito pubblico. L’apparato sanzionatorio Merita particolare attenzione l’entità delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di conservazione sul posto di lavoro e di non rimozione dei libri paga e matricola che, oltretutto, come ampiamente fin qui argomentato risultano ingiustificate se finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e la cui applicazione può sovente apparire non conforme ai principi dettati dall’art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione) tenuto conto che, per la lotta al lavoro nero, è già previsto un ulteriore e gravoso impianto sanzionatorio. Basti pensare all’entità ed alla duplicazione di dette sanzioni elencate nel seguente prospetto. Dossier sanzionato dallo stesso personale ispettivo. Tale adempimento è tutto al più eseguibile da aziende di media e grande dimensione che per la rilevazione delle presenze adottano sistemi informatici quali badge o cartellini orologio, ma per la stragrande maggioranza delle imprese presenti nel nostro Paese, per le loro piccole o piccolissime dimensioni l’obbligo è oltremodo oneroso e quasi sempre oggettivamente inattuabile, specie per le aziende del settore edile che notoriamente aprono e chiudono frequentemente cantieri dislocati in località sempre diverse dalla sede abituale di lavoro. Ma, a prescindere da tali esaustive considerazioni, a meno che le presenze non vengano automaticamente rilevate con idonei sistemi informatici, l’annotazione a cura del datore di lavoro non costituisce elemento probatorio circa l’effettiva modalità della prestazione lavorativa. Pertanto, far coincidere l’annotazione delle presenze entro lo stesso termine assegnato per l’annotazione di tutti gli altri dati sul libro di paga o fogli mobili è senz’altro la soluzione più semplice e razionale. 23 D OSSIER Dossier INADEMPIENZA SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRISPONDENTE Libro matricola – Omessa istituzione e mancata esibizione agli organi ispettivi – Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta registrazione, mancata vidimazione – Mancata conservazione nel periodo di prescrizione – Mancata registrazione dei dati concernenti gli assegni familiari Libro paga – Omessa istituzione e mancata esibizione agli organi ispettivi – Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta registrazione, mancata vidimazione – Mancata conservazione nel periodo di prescrizione – Mancata registrazione dei dati concernenti gli assegni famigliari Registro d’impresa (imprese agricole) – Infedele compilazione del registro d’impresa e omessa tenuta o esibizione dei documenti che il datore di lavoro è obbligato a tenere nella sede aziendale nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga nel periodo dei primi 5 giorni dell’instaurazione del rapporto di lavoro – Infedele compilazione del registro d’impresa e omessa tenuta ed esibizione dei documenti allorché l’irregolarità non sia connessa i riferita alla data di cessazione – Omessa esibizione del registro d’impresa entro 15 giorni all’Ispettorato del Lavoro e agli altri organi ispettivi da parte dei Consulenti del Lavoro e dei professionisti abilitati Registro delle presenze dei cantieri edili - Mancata tenuta sul posto di lavoro Dal che deriva, per fare un esempio concreto, ed in base all’interpretazione letterale del nuovo impianto sanzionatorio, con l’introduzione dei commi 1177 e 11785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, considerato l’espresso rinvio agli artt. 20 e 21 del DPR 1124/65, 5 24 – da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro (art.1, c.1178, legge 296/2006) – da 125,00 euro a 770 euro (D. Lgs. 748/1994, art.15 - Art.1, c.1177, legge 296/2006) – da 75,00 euro a 385,00 euro (legge 153/69 - Art.1, c.1177, legge 296/2006) – sanzione amministrativa da 255,00 euro a 2.580,00 euro (D.P.R. 797/55, art. 85 - Art. 1, c. 1177, L. 296/2006) – da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro (art.1, c.1178, L. 296/2006) – da 125,00 euro a 770 euro (D. Lgs. 748/1994, art. 15 Art. 1, c. 1177, legge 296/2006) – da 75,00 euro a 385,00 euro (legge 153/69 - Art. 1, c. 1177, L. 296/2006) – da 255,00 euro a 2.580,00 (D.P.R. 797/55, art.85 Art.1, c.1177, legge 296/2006) – da 1.140,00 euro a 7.745,00 euro per ciascun lavoratore interessato (D.L. 405/96, art. 3, c. 18) - D.L. 511/96 - D.L. 510/96, art. 9 quater, 8 - Art.1, c.1178, legge 296/2006) – da 125,00 euro a 770,00 euro per ciascun lavoratore interessato (D.L. 510/96, art.9 quater, 1 - Art.1, c.1178, legge 296/2006) – da 125,00 euro a 515,00 euro, in caso di recidiva da 255,00 euro a 1.030,00 euro (art. 3 bis, c. 6, L. 608/96 - Art. 1, c. 1178, L. 296/2006) – da 100 euro a 500 euro (art.36 bis, c.5, D.L. 223/2006 – legge 248/2006) nel caso di assenza sul posto di lavoro dei libri obbligatori e la conseguente non esibizione al personale ispettivo, un’impresa può vedersi applicare l’importo complessivo di euro 8.250 pur avendo regolarmente denunciato i propri dipendenti alla PA. È evidente che l’applicazione della suddetta sanzione ad un’impresa di piccole dimensioni, ne potrebbe compromettere seriamente l’equilibrio economico-finanziario già precario, con negative ripercussioni anche in termini occupazionali. Legge 27.12.2006, n. 296 Comma 1177 - Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. Comma 1178 - L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le proposte di modifica all’impianto normativo Si potrebbe intervenire normativamente emendando, secondo opportunità politica gli attuali disegni di legge “Bersani” o “Nicolais” o modificando gli articoli 20,21,25 e 26 dell’attuale DPR 1124/65 come segue: – Articolo 20: “I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di paga o fogli mobili, anche in formato di stampa laser, che riportino per ogni dipendente: il cognome e il nome, il codice fiscale, il numero d’ordine d’iscrizione alla scheda riepilogativa di cui al punto successivo, il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in danaro o sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro. 2)Una scheda riepilogativa, anche in formato di stampa laser nella quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio, tutti i prestatori d’opera di cui all’art.4. La scheda riepilogativa deve indicare, per ciascun prestatore d’opera: il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro e la Categoria professionale.” – Articolo 21: “Il libro di paga e la scheda riepilogativa debbono essere conservati a cura del datore di lavoro presso la sede legale o il professionista, così come previsto dall’art.5 della legge 11 gennaio 1979, n.12 ed esibiti ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza delle registrazioni. Gli incaricati dell’Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro di paga, coincidente con quella dell’accertamento. L’Istituto assicuratore, per mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro paga, il quale deve essere controfirmato dal datore di lavoro. – Articolo 25: “Le retribuzioni e gli altri dati previsti al precedente art.20 debbono essere registrare nel libro paga entro il termine di ricorrenza del pagamento di esse e, comunque, non oltre il termine di pagamento previsto dalla legge per il versamento delle imposte e dei contributi.” – Articolo 26: Il libro paga o fogli mobili e le schede riepilogative debbono essere legati e numerati in ogni pagina. Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e le schede riepilogative per dieci anni almeno dall’ultima registrazione. – Articolo ____ Sono abrogate tutte le sanzioni amministrative riguardanti gli obblighi di tenuta sul posto di lavoro dei documenti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale. ■ BOZZA DI SCHEDA DA CONSERVARE A CURA DEL DATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE LIBRO MATRICOLA. Elenco del personale occupato AZIENDA: ______________________________ Pos.ni INAIL:_________ Matr.INPS:____________ N. prog. Cognome, nome e codice fiscale Luogo e data di nascita Domicilio 1 Cognome Comune Località Dal Qualifica Nome Provincia Indirizzo Al Categoria Codice fiscale Data Cognome Comune Località Dal Qualifica Nome Provincia Indirizzo Al Categoria Codice fiscale Data Cognome Comune Località Dal Qualifica Nome Provincia Indirizzo Al Categoria Codice fiscale Data 2 3 Periodo occupazione Qualifica e categoria Dossier In onor del vero deve altresì precisarsi che opportunamente, il Ministero del Lavoro resosi conto dell’abnormità normativa ha fornito precisazioni in merito all’applicabilità della maxi sanzione introdotta dal comma 1178 legge 296/06 (nota del 19.03.2007, prot. 25/SEGR/0004024 e nota del 22.05.2007, prot. n.25/I/0006366) attenuandone però solo parzialmente gli effetti. 25 D OSSIER Dossier Le proposte di modifica normativa presentate dal Consiglio Nazionale al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIMISSIONI VOLONTARIE Abrogazione Le dimissioni sono un atto unilaterale a contenuto recettizio. Fino a quando non saranno consegnate al datore di lavoro non avranno alcuna efficacia. Ciò non si raccorda con la procedura telematica imposta al lavoratore creando inutili incomprensioni ed equivoci sulla data di efficacia delle stesse. Il fenomeno delle dimissioni in bianco è senz’altro sopravvalutato e comunque può essere sostituito dalle risoluzioni consensuali non contemplate dalla legge 188/2007. La procedura non garantisce l’identità del soggetto che la utilizza, con conseguenze paradossali di poter immettere nel sistema dimissioni false. Libro matricola Abrogazione Si propone l’abolizione del libro matricola perché ha esaurito del tutto la funzione che gli era stata attribuita al momento in cui ne era stato previsto l’obbligo. Cioè strumento di accertamento della costituzione del rapporto di lavoro e delle sue trasformazioni successive. In particolare dopo l’obbligo di comunicare le diverse vicende del rapporto di lavoro al centro dell’impiego con modalità telematiche, chi deve effettuare i controlli ha a disposizioni strumenti più immediati ed efficienti. REGISTRO DEGLI AUTOTRASPORTATORI Art. 8 del D.Lgs 234/2007 Abrogazione Il registro in questione, da tenersi presso la sede legale aziendale e da vidimarsi da parte della competente D.P.L., si è subito dimostrato un complicato ed inutile doppione del già obbligatorio libro presenze che, aggiunto al contratto individuale di lavoro ed al foglio paga, realizzano la completezza dei dati necessari al rilevamento dei tempi di lavoro e della corresponsione della relativa retribuzione spettante. Rilevanti difficoltà attuative si sono verificate nella tempistica, nella vidimazione, nelle registrazioni, nei luoghi di tenuta dei registri (aggravata da non sempre opportuna e chiara disposizione amministrativa) e quindi, in definitiva, i risultati che si sarebbero voluti conseguire non sono di fatto ottenibili. Peraltro, la direttiva comunitaria di riferimento non prevede l’istituzione di un nuovo libro. Libri obbligatori in materia di lavoro Riforma Per gli altri registri previsti dalla materia del lavoro è necessario prevedere un processo di razionalizzazione della tenuta e dei relativi adempimenti. È altresì necessario che la riforma tenga conto di un utilizzo di tali libri in modo meccanizzato. Obbligo di inoltro delle dimissioni on line Legge 188/07 LIBRI OBBLIGATORI 26 APPRENDISTATO Apprendistato professionalizzante Riforma È necessario intervenire sul capitolo della formazione che attualmente disincentiva molto il ricorso a tale forma contrattuale. Va valorizzata la formazione interna anche per il tramite dei Consulenti del Lavoro abilitati alla certificazione delle ore di formazione. Obbligo di riserva assunzione apprendisti a favore di famiglie numerose. Prevista sanzione penale dell’ammenda in caso di inadempienza. Art.2 legge 551/61 Abrogazione Perché norma obsoleta e mai applicata. Visita medica apprendista maggiorenne Art.2 legge 25/1955 Abrogazione Va coordinata con le nuove norma sulla sicurezza. In molti casi, le aziende sono costrette a fare due visite preventive praticamente identiche; una presso le ASL e l’altra presso il medico competente. Apprendistato stagionale Riforma È opportuno prevedere una specifica disciplina che regolamenti la possibilità in determinati settori economici di poter svolgere l’apprendistato anche durante i periodi stagionali. Appalti e responsabilità solidale DI 25 febbraio 2008 n. 74 Art.35, c. 32 e 33, L.248/2006 Semplificazione La norma introduce un regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore e tra appaltatore e subappaltatore. Il nuovo regime impone ai soggetti coinvolti onerosi controlli (verifiche retributive, contributive e fiscali sul personale impiegato) e adempimenti formali (certificazioni periodiche e modelli F24 frazionati in relazione ai diversi appalti cui sono adibiti i lavoratori), tali da paralizzare – in alcuni casi - l’operatività delle imprese. La norma di cui si chiede l’abrogazione presenta le seguenti principali criticità: – impone al committente un ingiustificato e gravoso onere di controllo sul corretto adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contributivi da parte dell’appaltatore. – discrimina tra appalto e subappalto, consentendo al solo appaltatore di liberarsi della responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore, ma non ammettendo analoga possibilità per il committente verso l’appaltatore. – espone il committente ad una sanzione da euro 5.000 ad euro 200.000 qualora proceda al pagamento dell’appaltatore senza la preventiva verifica di regolarità. – impone il versamento di ritenute e contributi con un modello F24 per ogni appalto in essere. Appalti con imprese non residenti. Art.3, comma 3, del D.Lgs 72/2000 Abrogazione Prevede un obbligo di solidarietà che si spinge fino alla parità di trattamento retributivo e normativo pari a quello dei lavoratori dell’appaltante. Tale obbligo per gli appalti nazionali (cioè tra imprese residenti) non esiste più dal 2003, cioè da quando è entrato in vigore il D.Lgs 276/2003. Dossier APPALTI 27 D OSSIER Dossier CONTRATTO PART-TIME Flessibilità Riforma È opportuno che vengano reintrodotte le clausole flessibili ed elastiche per dare un impulso di flessibilità al rapporto di lavoro. Previdenza art. 7, commi 1 e 2 DL 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 Riforma Attualmente si verifica la paradossale situazione in base alla quale, fermo restando il medesimo impegno di ore di lavoro, un part-time verticale rischia di andare in pensione più tardi rispetto al medesimo lavoratore che rende la prestazione con un part-time orizzontale. Va eliminata la discriminazione. Prestazioni assistenziali – testo unico sugli assegni per il nucleo familiari Riforma Come nel caso precedente il part-time verticale in funzione della peculiare distribuzione dell’orario di lavoro subisce una penalizzazione sulla misura degli assegni per il nucleo familiare. CONTRATTO A CHIAMATA Soggetti ammessi Art. 1 comma 47 legge 247/2007 Riforma È opportuno che venga ripristinata la possibilità per il datore di lavoro di stipulare il contratto a prestazioni saltuarie anche attraverso un contratto aziendale sottoscritto direttamente e non solo con le organizzazioni datoriali. È opportuno, inoltre, individuare meglio l’ambito di applicazione in cui è ammesso il contratto. CONTRATTO A PROGETTO DECRETO LEGISLATIVO 66/2003- ARTICOLO 66 1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 28 Abrogazione 1. La sospensione durante il periodo di gravidanza (intendendosi tutto il periodo che va dal concepimento alla nascita del bambino), oltre ad essere illogica, è incompatibile con le nuove disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 luglio 2007, che prevedono l’istituto del congedo di maternità e della astensione anticipata così come regolamentata per i lavoratori dipendenti. 2. La proroga di 180 giorni è altrettanto illogica se si considera che il contratto è giustificato dal “progetto” e quindi la sua durata è strettamente collegata alla permanenza dello stesso. Inoltre anche se il progetto consentisse la permanenza del rapporto la individuazione di una proroga di 180 giorni non è coerente con la disposizione citata sopra. CONTRATTO A PROGETTO (segue) Legge Finanziaria 2007Comma 772. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Abrogazione Si propone l’abrogazione della disposizione perché è assolutamente improprio richiamare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi che disciplinano i contratti di lavoro subordinato ai fini della determinazione del compenso per prestazioni di lavoro autonomo. Abrogazione, perlomeno per i lavoratori extracomunitari che non siano di primo ingresso. Perché l’obbligo [il quale, nonostante la pluriefficacia delle comunicazioni di avviamento appare duro a morire (cfr. circolare del Ministero dell’Interno 2008)] è stato introdotto (“abusivamente”, cioè con eccesso di delega) dal Regolamento d’attuazione della legge Bossi Fini, (Dpr 334/2004) mentre è noto che i regolamenti non possono introdurre obblighi nuovi, ma limitarsi a disciplinare i contenuti della legge delega. In ogni caso anche in caso di inadempienza non pare vi siano sanzioni concretamente applicabili. Contenuto del contratto di soggiorno: idoneità alloggio del lavoratore. Abrogazione In subordine, qualora non si procedesse ad una abrogazione del contratto di soggiorno e comunque anche laddove venisse inglobato nella comunicazione preventiva di assunzione è necessario abolire l’assurda norma che impone al datore di lavoro di dichiarare che l’alloggio, dove il lavoratore straniero da assumere intende dimorare, è provvisto di idoneità alloggiativa o idoneità igienico sanitaria, con previsione di pesanti sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace. La noma discrimina (in barba alle convenzioni OIL) tra lavoratore italiano (che potrebbe alloggiare anche sotto un ponte) e straniero (peraltro già soggiornante in Italia) al quale si chiede di avere un alloggio “idoneo”. Abrogazione parziale Perché contiene una previsione che “impone” l’applicazione ai soci lavoratori “subordinati” di un trattamento non inferiore a quello minimo dei CCNL, in contrasto ai principi di cui all’art.39 Cost. Norma verosimilmente anticostituzionale. L’applicazione dei CCNL di diritto comune dopo la stagione degli erga-omnes (legge Vigorelli) segue la logica del do ut des, cioè la legge propone l’applicazione del CCNL in cambio di benefici vari (partecipazione appalti, sovvenzioni, benefici contributivi e normativi) ma non può essere disposta d’imperio da una norma di legge. COOPERATIVE Cooperative Art.3, comma 3 legge 142/2001 Dossier CONTRATTO DI SOGGIORNO Contratto di soggiorno 29 D OSSIER Dossier COOPERATIVE (segue) Cooperative Art.7, comma 4, della legge 31/2008 (di conversione del D.L. “milleproroghe”). Contiene una previsione ancor più inconcepibile della precedente nel momento in cui costringe non solo all’applicazione di un CCNL, ma in presenza di più contratti collettivi disciplinanti il settore impone l’applicazione ai soci lavoratori subordinati del trattamento economico minimo ragguagliato al CCNL più rappresentativo, ancor più in contrasto a tutti i principi di cui all’art.39 Cost. Vedi caso precedente. DURC DURC Art. 8 D.M. 24.10.07 Modifica parziale Relativamente alla possibilità di dichiarare la regolarità dell’azienda in caso di ricorso amministrativo di questa e allo spirare del termine fissato dalla legge (40 giorni decorrenti dalla notifica) per la proposizione della opposizione avverso alla cartella di pagamento. RATEAZIONE DEBITI A RUOLO Legge 31/2008 Art. 36 – Modifica art. 19 dpr 602/73. Rateazione delle somme iscritte a ruolo in un massimo di settantadue rate mensili. Modifica Per il debitore in caso di accensione di ipoteca volontaria sarebbe opportuno l’applicazione di una tassazione ridotta, tipo quella applicata per le ipoteche giudiziali. Tutto ciò al fine di incentivare alla regolarizzazione delle posizioni. CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE Tentativo obbligatorio di conciliazione per introdurre il giudizio nel rito del lavoro. Riforma Non serve alla deflazione del contenzioso, però ingolfa terribilmente gli uffici amministrativi delle DPL. È necessario prevedere un nuovo meccanismo di tentativo di conciliazione. Applicazione dell’art. 2113 cod. civ. per i lavoratori non subordinati e per i subordinati con qualifica dirigenziale. Riforma È anacronistico continuare a consentire l’impugnativa degli atti di rinunzia liberamente accettati dai lavoratori. Si propone almeno di escludere i parasubordinati e i dirigenti. Si ottiene anche un effetto di alleggerimento degli uffici amministrativi della DPL. Articolo 6 del D.L.C.P.S. 708/47 Modifica Certificato di agibilità deve essere rilasciato solo per i lavoratori occupati presso terzi ed occorre escluderlo per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato (mensilizzati) che il datore di lavoro impiega in forma stabile presso le proprie strutture. Articolo 11 del D.L.C.P.S. 708/47 Abrogazione In maniera del tutto anacronistica, continua a prevedere l’obbligo - per l’impresa – la registrazione sul libretto di lavoro, a tenuta manuale, dei periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Tali registrazioni devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l’iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta. Obbligo che impegna notevolmente le aziende del settore, che prevede anche un rilevante regime sanzionatorio. ENPALS 30 Servizi telematici della Fondazione Studi. Strumenti di crescita professionale. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ti offre oggi: Email Istituzionale gratuita con estensione consulentidellavoro.it Questionari OnLine per la Categoria Invio telematico Modelli RED INPS (richiedere abilitazione) Presentazione Modelli 730 & ISEE per i CdL convenzionati CAF CdL Portale e canali telematici con: Forum Riservato, Forum Praticanti, Annuario Telematico OnLine, Area Riservata C.P.O. 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Il decreto legge n. 67 del 2007 ha La deduzione base prevista dal cuneo fiscale 5.000 euinfatti eliminato il vincolo che subordinava la spettanro per dipendente rapportata ad anno è alternativa alza delle agevolazioni all’autorizzazione delle compela deduzione maggiorata 10.000 euro di cui si può tenti autorità comunitaria, ed ha disposto che il beneusufruire nelle aree svantaggiate. La scelta può essere ficio spetti in due tranche, in misura del 50% a partioperata da parte del datore di lavoro relativamente a re da febbraio 2007 e per intero dal luglio 2007. Si eviciascun lavoratore. Occorrerà pertanto valutare nudenzia come l’alternatività con i benefici già esistenti, mericamente la validità delle singole deduzioni e non di fatto, neutralizza notevolmente l’impatto della riesiste l’obbligo di effettuare una scelta unica per tutti duzione del cuneo fiscale. i dipendenti. Il criterio dell’alternatività vieta di cuL’intervento legislativo agisce sull’imponibile Irap: inmulare in relazione allo stesso dipendente le deduziofatti da una parte prevede la deducibilità dei contributi ni di nuova introduzione con quelle prescritte dalla previdenziali e assistenziali e dall’altra fissa una misura normativa IRAP, con la sola eccezione di quella relatiforfetaria per ogni assunto va ai contributi per le assia tempo indeterminato. A curazioni obbligatorie seconda dell’ubicazione contro gli infortuni sul la“Non esiste l’obbligo di effettuare voro, comportando ciò dell’impresa spettano infatuna scelta unica per tutti ti una deduzione di 5.000 scelte differenti per ciascueuro su base annua per no dei dipendenti. i dipendenti” ogni lavoratore assunto a I contribuenti che intentempo indeterminato, e di dono fruire della deduzio10.000 euro se l’assunzione, sempre a tempo indeterne maggiorata prevista dal cuneo devono presentare minato, avviene in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Camobbligatoriamente, in via telematica, una dichiaraziopania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione ne sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l’apposiper il Sud è alternativa alla prima e può essere fruita nel to modello approvato con provvedimento dell’Agenrispetto dei limiti della regola del de minimis. zia delle Entrate 6 agosto 2007. Anche la deducibilità dei contributi previdenziali e asLa circolare evidenzia all’articolo 11 del D.Lgs. sistenziali spetta per i dipendenti con contratto a tem446/1997 un ulteriore comma, il 4-sexies, che ha lo po indeterminato. scopo di incentivare l’assunzione di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato Novità introdotte con circolare di cui al Regolamento CE n.2204/2002 della Commisn. 61/E/2007 sione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione. Si riconosce un’ulteriore L ’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’apdeduzione a coloro che procedono alla assunzione di plicazione delle norme che hanno ridotto la base im- T 32 Determinazione dell’Irap e bilancio 2007. Il calcolo sarà influenzato dalle nuove deduzioni per il costo del personale. Il contribuente dovrà scegliere tra questi sconti e le altre agevolazioni disponibili per il singolo dipendente. L’applicazione delle deduzione per il cuneo fiscale è alternativa, in relazione a ciascun dipendente, a: • deduzione integrale delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché per tutti soggetti IRAP, tranne le pubbliche amministrazioni, i costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5); • deduzione di € 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (fino ad un massimo di 5) per tutti i soggetti escluse le pubbliche amministrazioni(art. 11, comma 4-bis.1); • deduzioni relative agli incrementi occupazionali (art. 11, comma 4-quater); • maggiorazione delle deduzioni per gli incrementi occupazionali nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del Trattato Ce (art. 11, comma 4-quinquies); • ulteriore maggiorazione rispetto a quelle del comma 4-quinquies nel caso di assunzioni di lavoratrici svantaggiate (art. 11, comma 4-sexies). L’importo complessivo dato dalle deduzioni per Inail, cuneo fiscale e agevolazioni alternative non può essere maggiore rispetto al costo totale del lavoro. Comunicazione di opzione telematica Si ricorda inoltre che la legge n. 244/07 ha modificato, a partire dal periodo di imposta 2008, le regole di determinazione dell’IRAP: per le società di capitali si fa riferimento ai dati del Conto Economico mentre per le società di persone ed imprese individuali viene introdotto un criterio semplificato, con possibilità di opzione per i soggetti in contabilità ordinaria da esercitarsi in via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 30 maggio il termine per trasmettere in via telematica, utilizzando il software COMIRAP la comunicazione di opzione, con vincolo triennale, per la determinazione dell’imponibile IRAP secondo le regole previste per le spa. Il nuovo art.5 del Dlgs 446/97, con l’entrata in vigore della legge finanziaria 244/07, apre un bivio IRAP per le società di capitali. Fino al periodo d’imposta 2007 le imprese commerciali in contabilità ordinaria, senza distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef, facevano riferimento ad un valore della produzione netta rilevato da due fonti normative: da una parte, per individuare i componenti positivi e negativi rilevanti, in conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, cioè la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione, dall’altra il Tuir. La novità del nuovo articolo 5 del decreto IRAP n. 446/97 è rappresentata dall’abolizione del riferimento al Tuir, restando quindi, come unica fonte normativa il conto economico civilistico. Più esattamente la base imponibile sarà data dalla differenza tra i componenti positivi indicati nell’aggregato A e alcuni componenti negativi di cui all’aggregato B. Test di operatività anche per la nuova aliquota IRAP introdotta dalla finanziaria 2008, che passa dal 4,25% al 3,90%. Questa in parte deve essere già considerata in sede di chiusura di bilancio 2007 poiché rileva in sede di determinazione della fiscalità differita. Quindi anche le imposte differite e anticipate relative al 2007 devono essere calcolate ed iscritte a bilancio con applicazione delle nuove aliquote. ■ Maria Paola Cogotti è Consulente del Lavoro in Cagliari Fisco lavoratrici donne che si trovino in un’area geografica nella quale il livello di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. Il maggior importo deducibile così determinato ai sensi del comma 4-quater dell’art. 11 D.Lgs.446/1997 deve essere: ■ moltiplicato per cinque, nel caso in cui le assunzioni delle lavoratrici svantaggiate vengano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato Ce; ■ moltiplicato per sette, nel caso in cui le nuove assunzioni vengano effettuate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato Ce. Occorre sottolineare che sono deducibili anche i contributi relativi alla 13a mensilità e, eventualmente, 14a mensilità, le ferie e i premessi retribuiti non goduti al termine del periodo d’imposta. Il calcolo dei contributi relativi alla 13a e 14a mensilità, laddove nel corso dell’anno vi sia stato un incremento di retribuzione per via di un avanzamento di livello o per riconoscimento di un superminimo dovrà essere calcolato mensilmente tenendo conto di tale circostanza. 33 Lavoro Patrizia GOBAT [email protected] Turismo, mercato del lavoro e flessibilità li osservatori economici prevedono che intorno al 2010 il turismo, settore trainante a livello internazionale, diventerà la prima industria al mondo. Un mercato in fermento anche per l’Italia che negli ultimi anni ha perso posizioni scendendo al quinto posto nel panorama dell’offerta turistica mondiale ed è stata relegata al 33esimo posto dal rapporto 2007 sulla competitività, pur mantenendo il primato mondiale per il numero di siti considerati Patrimonio dell’umanità. Investire e cogliere le opportunità offerte da questo settore implica che tutti gli attori (Stato, Regioni ed Enti locali, forze sociali) condividano una strategia di sistema per il marketing territoriale “Italia” attraverso una costante qualificazione dell’offerta. Ma, anzitutto, occorre che il turismo italiano possa competere ad armi pari recuperando svantaggi competitivi sul versante della fiscalità d’impresa, così come su quello del costo del lavoro (riduzione del cuneo fiscale e contributivo, crediti d’imposta, ammortizzatori sociali). Per rendersi conto dell’importanza del settore in termini economici è sufficiente analizzare alcuni dati relativi all’Industria Turistica Nazionale: il fatturato pari a 70 miliardi di euro anno rappresenta il 7,5% del PIL, solo gli alberghi rappresentano il 2% del PIL e, complessivamente il settore, indotto compreso, produce un fatturato di 156 miliardi di euro pari al 10,5% del PIL. Il sistema nazionale è costituito in totale da circa 300.000 aziende che occupano, complessivamente, 2.500.000 pari all’11% del totale nazionale di cui: 1.200.000 dipendenti fissi, 800.000 stagionali e 500.000 titolari e collaboratori G Turismo e mercato del lavoro Il turismo è un settore fortemente caratterizzato dalla diversità delle realtà locali e dalla notevole in- 34 fluenza esercitata dalle forze economiche e sociali. Questa variabilità costringe le aziende a dotarsi di un’organizzazione flessibile, anche relativamente all’organizzazione delle risorse umane. L’elemento caratterizzante il settore turistico è la stagionalità, che determina l’intensificarsi dell’attività in determinati periodi dell’anno, a cui si contrappongono periodi di contrazione della domanda. La stagionalità comporta diverse problematiche strutturali sia per i lavoratori che per le aziende: – per i lavoratori rappresenta un fattore di criticità in termini di continuità economica, stabilità del lavoro e sicurezza pensionistica; – per le aziende le principali difficoltà sorgono sia nella fase di reclutamento di personale con competenze adeguate che in quella di costruzione, organizzazione e fidelizzazione delle risorse umane. La maggiore individualizzazione della domanda di servizi turistici richiesta dai clienti, spinge le aziende verso strategie che mirano ad una maggiore personalizzazione dei servizi offerti. Da ciò discende un fabbisogno di personale che sappia cogliere e soddisfare la varietà della domanda attraverso un’adeguata combinazione tra specializzazione e versatilità, intesa come capacità di agire trasversalmente in più aree dell’impresa turistica. Particolarmente difficoltoso diventa, per la singola impresa, fornire un’adeguata formazione professionale a causa della discontinuità dei rapporti di lavoro, spesso interrotti da periodi di inattività. Questo fenomeno si ripercuote sulla professionalità degli addetti che, non trovando nel tempo, condizioni di stabilità spesso abbandonano il settore per cercare occupazione in altre attività produttive, disperdendo così patrimoni di conoscenza ed esperienza che penalizzano a loro volta la qualità dei servizi offerti. Per quanto riguarda il “sistema lavoro” dei sistemi turistici locali si ritiene che il modello di contrattazione territoriale (di II livello) possa essere il migliore strumento per costruire rapporti istituzionali e relazioni industriali in grado di recepire le esigenze della realtà socio economica e produttiva del territorio, favorendo una maggiore coesione e condivisione degli obiettivi da parte del maggior numero di attori locali. L’osservatorio nazionale del CNEL evidenzia che più della metà dei contratti territoriali è concentrata nel Nord Italia (55%), mentre al Centro ed al Sud vanno rispettivamente il 23 ed il 22% del totale nazionale. Sul fronte del contenuto, gli accordi si concentrano in modo determinante sulla contrattazione acquisitiva presente nel 90-100% dei casi. Retribuzione, Tfr, integrativi sono infatti l’oggetto principale della contrattazione, seguito dal tema delle relazioni sindacali (80-90%). Molto presente nei contratti risulta essere la “flessibilità funzionale”, cioè orario ed organizzazione del lavoro, che ha un peso maggiore rispetto alla “flessibilità da contratto”, spiccando nel 50-90% dei casi contro il 2060%. Le voci relative alla flessibilità sono molto diffuse nell’agricoltura, nel commercio, nel turismo e nei servizi. Le materie maggiormente trattate nei contratti territoriali sono il trattamento economico (90-100%) ed i modelli partecipativi (80-90%), che definiscono i diversi criteri di relazioni sindacali. Più bassa la percentuale di accordi relativi al lavoro delle donne (10-25%), all’organizzazione del lavoro (438%) ed ai diritti sindacali (5-32%). La flessibilità nell’accordo del 27 luglio 2007 CCNL Turismo L’accordo ha introdotto significative novità in materia di flessibilità nel tempo parziale, apprendistato, orario di lavoro ed altro. Esaminiamo, di seguito le principali: Part time: Limiti massimi di durata: aboliti i limiti massimi di durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. Clausole elastiche e flessibili: la regolamentazione è affidata alla contrattazione integrativa. Contratti Week End È stata disciplinata una particolare tipologia di lavoro a tempo parziale, utilizzabile per far fronte ai picchi di attività che si verificano abitualmente durante i fine settimana. Lavoratori interessati: i contratti week end possono es- sere stipulati unicamente con lavoratori studenti che frequentano corsi di ogni ordine e grado, ferme restando le norme di legge che regolano l’età minima per l’accesso al lavoro (16 anni). Periodi interessati: i contratti week end possono essere stipulati unicamente per le prestazioni da rendersi durante il fine settimana. Tale periodo comprende le giornate di sabato e di domenica ed il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina. Apprendistato Cicli stagionali In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, viene introdotta la possibilità di articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario. Flessibilita’ orario e riposi Orario flessibile e riposo settimanale: la contrattazione integrativa può introdurre diverse possibilità di definire l’orario medio ed il riposo settimanale. Lavoro straordinario: abolito il limite giornaliero. Lavoratori stranieri L’accordo disciplina alcuni importanti aspetti relativi all’ingresso in Italia di cittadini stranieri; l’esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione, disciplinato dall’articolo n. 81 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, da parte del lavoratore straniero costituisce titolo di priorità per il reingresso nel Paese nell’anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell’immigrazione). Lavoro discontinuo La legge 24 dicembre 2007, n. 247 - “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007”, con decorrenza 1 gennaio 2008, ha istituito il contratto a prestazioni discontinue. La norma, salvo specifiche previsioni, ha demandato alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) la relativa regolamentazione. Ai fini dell’individuazione del settore economico del turismo può farsi riferimento alla legge quadro n. 135/2001, nonché alla disposizione attuativa di cui al DPCM 13 settembre 2002. ■ Patrizia Gobat è Consulente del Lavoro in Portogruaro (VE) Lavoro Un nuovo modello contrattuale per i sistemi turistici locali 35 Intervista veloce Rosalba BERLINGERI Segretaria di redazione [email protected] Che ne pensate? “Il nuovo Esecutivo è stato recentemente nominato dopo una concitata stagione di confronto politico; sotto il profilo lavoristico e previdenziale quali provvedimenti vorresti adottasse con urgenza e in che direzione vorresti spiegasse la sua azione nei primi “cento giorni” dall’insediamento?” Marino Dell’Orto Consulenti del Lavoro sono naturalmente in prima linea. ■ - Presidente Ordine CdL Monza e Brianza Giuseppe D’Angelo l mio auspicio (e la mia speranza) è che dopo una pluralità di ministri e ministeri che dal nostro osservatorio tecnico hanno generato complicazioni in quantità, accollandoci adempimenti e responsabilità che non ci dovrebbero competere, ora il ministro ed il Ministero della Semplificazione tengano fede al loro nome, prendendo in mano grosse forbici senza problemi di sudditanza con Colleghi ed apparati. Vorrei anche che il ministero possa ospitare una sorta di difensore civico ove rivolgersi, ad esempio per far desistere l’INPS dal richiedere documentazione tipo il “durc interno” che, come dice la parola stessa, non contiene informazioni di cui non sia già a conoscenza o che non possano essere singolarmente richieste direttamente all’utente nei casi residuali. Per quanto attiene “i cento giorni”, sono consapevole che un rimedio affrettato possa essere peggiore del male. Rammento con orrore l’abolizione del libretto di lavoro. Non chiederei quindi risultati immediati (quale abolire il 770/2009) bensì percorsi meditati e condivisi tra tutti gli “addetti ai lavori” tra i quali i I 36 – Delegato Enpacl di Viterbo l primo istintivo desiderio che, credo sia condiviso anche dai Colleghi, è quello di assistere ad una strutturale riforma della pubblica amministrazione (seppure graduale) nella direzione di una tangibile semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di lavoro. L’Unione europea nel 2007, in una nota della Commissione del 1° febbraio 2007, ha lanciato un programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nella misura del 25% che, va ricordato, nel nostro Paese gravano quasi totalmente sulle imprese, nella totale assenza di una moderna macchina pubblica organizzata - oramai fattibile con le tecnologie disponibili che consenta, quantomeno, la trasmissione di una data informazione una sola volta. La notizia recente dell’annunciata eliminazione del libro matricola e degli obblighi di tenuta sui luoghi di lavoro degli altri documenti, a cui il Consiglio nazionale dell’Ordine ha lavorato incessantemente I negli ultimi anni, non può che far piacere alla Categoria, ma è solo l’inizio. Siamo tutti consapevoli che non è pensabile addebitare onorari per tutti gli adempimenti amministrativi cui attendiamo giornalmente, vuoi per la moltiplicazione oramai incontrollata di questi, vuoi per l’incalzante concorrenza dei CED che praticano tariffe molto più economiche, seppure con una qualità di gran lunga inferiore, la cui valutazione spesso sfugge alle imprese. L’obiettivo di una reale ed efficiente semplificazione nelle nostre aree di competenza è ancora lontano, ma almeno avremo la possibilità di tracciare i primi timidi passi che ci portino da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata. Ciò potrà consentire alla nostra Categoria di dedicarsi più proficuamente alle sue più specifiche attribuzioni nell’area giuslavoristica, occupando spazi professionali più ampi. ■ Sergio Faini – Presidente Ordine CdL Brescia e priorità che affiorano da una prima riflessione, legata in particolare alle più signifi- L Marzia Dema Maria Nannini – Presidente Ordine CdL Nuoro otto il profilo lavoristico e previdenziale ritengo che i provvedimenti più urgenti da adottare siano: 1) favorire l’occupazione e la formazione di giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni incentivando, con agevolazioni contributive, l’assunzione di personale senza esperienza lavorativa per determinati periodi dell’anno. Forme di lavoro che garantiscano una breve formazione e il possibile conseguimento della qualifica. Una regolamentazione in tal senso si rende necessaria per tutte le attività legate alla stagionalità dove non è più S consentita l’instaurazione di rapporti di apprendistato professionalizzante. 2) riduzione del costo del lavoro legata all’anzianità di ogni singolo lavoratore presso la medesima azienda, al fine di incentivare la prosecuzione dei rapporti di lavoro, prevedendo un graduale aumento della contribuzione al termine di eventuali assunzioni incentivate. Oltre possibili provvedimenti mirati ad incentivare l’occupazione, vorrei che l’azione dell’esecutivo fosse mirata a semplificare gli adempimenti obbligatori connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro e al suo svolgimento al fine di evitare inutili duplicazioni. ■ ziali e non punisca le mere irregolarità formali. Come proposto dalla Presidente Calderone, sono d’accordo nell’abolire il libro matricola, reso inutile dall’obbligo della comunicazione di assunzione preventiva. Vorrei fossero abrogate le modifiche in materia di contratto a termine, apportate dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247. Sarebbe interessante e penso anche utile, che il nuovo Governo riprendesse quel percorso di riforme di modernizzazione del mercato del lavoro seguendo le idee del compianto Marco Biagi, iniziato qualche anno fa e mai completato. ■ Monica Muscedere – Presidente Ordine CdL Latina Stefano Tonegutti – Presidente Ordine CdL Ferrara d un governo che nasce non possiamo che fare gli auguri di buon lavoro, anche perché molti argomenti attendono interventi legislativi urgenti. Sotto il profilo lavoristico e previdenziale, dal nuovo Esecutivo mi aspetto almeno l’attuazione del programma elettorale, partendo subito dal recupero del potere d’acquisto dei salari, con la detassazione delle parti variabili del salario collegate al lavoro straordinario, dei premi legati ai risultati e alla produttività. Mi piacerebbe che il neo-ministro al Welfare Sacconi intervenga immediatamente, abrogando la norma delle “dimissioni on line”, come richiesto dal Presidente del CNO Marina Calderone. Vorrei che il nuovo Governo si impegnasse fortemente per un ammodernamento della Pubblica Amministrazione, con conseguente semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro, per uno Stato che guardi al concreto e persegua le violazioni sostan- A provvedimenti che ritengo inderogabili sono: la restituzione del potere d’acquisto alle famiglie dei lavoratori, con una diminuzione del prelievo fiscale e previdenziale anche utilizzando strumenti di detassazione di alcune delle somme che rientrano nella parte aggiuntiva del salario, quali, a titolo esemplificativo, il lavoro straordinario, e gli incentivi alla produzione; la immediata abrogazione della norma delle dimissioni on line, inutile e a mio avviso illiberale, ulteriore balzello burocratico nato per contrastare un fenomeno irrilevante; una rapida semplificazione normativa, da ottenersi tramite una razionalizzazione delle norme in materia di lavoro e con l’abolizione di adempimenti inutili e obsoleti come il libro matricola; l’introduzione di incentivi semplici per l’assunzione di nuovi dipendenti con facilitazioni per le nuove attività; il ripristino delle agevolazioni concesse alle aziende per la stipula del contratto di inserimento. ■ I Intervista veloce cative e recenti riforme, riguardano la procedura delle dimissioni volontarie: essa risulta ostica ed invisa anzitutto ai lavoratori che preferiscono spesso limitarsi ad abbandonare il lavoro senza neppure sottoscrivere quella letterina di dimissioni che prima erano, quantomeno, abituati a compilare senza resistenze né patemi. Il fatto poi di aver stabilito che questa procedura non è necessaria in caso di risoluzione consensuale del rapporto, certamente vanifica l’intento originario di abolire la prassi delle c.d. dimissioni in bianco. L’obsolescenza del libro matricola: questo strumento, introdotto nel 1924, risulta oggi ormai superato dalla comunicazione preventiva di assunzione dei lavoratori al Centro per l’Impiego. Contratti a chiamata: alla luce della recente abolizione di questa tipologia contrattuale, si auspica l’introduzione di un analogo strumento che consenta di favorire la lotta al lavoro sommerso, almeno nei settori dove il rischio è maggiore. ■ 37 Fisco Luca CARAMASCHI* [email protected] Simona PAGANI* [email protected] Studi di settore le nuove regole per soggetti multipunto e multiattività l decreto datato 11 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2008, ha introdotto nuove disposizioni in materia di studi di settore, per i soggetti che esercitano attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita (MULTIPUNTO) o che esercitano più attività d’impresa non rientranti nello stesso Studio (MULTIATTIVITÀ). Il provvedimento, commentato dalla C.M. n.31 del 1 aprile 2008, volge ad una semplificazione rispetto al passato degli adempimenti contabili posti a carico dei predetti contribuenti. Le nuove disposizioni Ministeriali, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, I vanno ad abrogare tutte le disposizioni che in passato hanno regolato l’obbligo di annotazione separata e le disposizioni contenute nel citato decreto 11.02.2008 possono essere così sintetizzate in forma schematica. [Tabella 1] Ciò posto, esaminiamo per sommi capi, le novità introdotte anche alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti. L’OBBLIGO DI SEPARAZIONE DEI RICAVI Sotto il profilo dell’obbligo di separazione dei ricavi, imposto dalla nuova disciplina, si segnala un incremento delle ipotesi in cui lo stesso deve essere osservato. Fino al 2006, infatti, l’obbligo di separazione dei ricavi sussiste- Tabella 1 Articolo 1 comma 1 OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI Viene rimodulato l’obbligo di annotazione separata, riservandolo alla sola ipotesi delle imprese che esercitano due o più attività per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, e limitandolo ai soli ricavi conseguiti per le diverse attività esercitate. L’obbligo di separazione riguarda anche i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso Articolo 1 comma 2 IL CONCETTO DI PREVALENZA Viene stabilito che gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei contribuenti “che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi”, con la precisazione che, in presenza di più attività d’impresa esercitate, gli studi di settore si applicano con riferimento alla “attività prevalente” ove per tale è da intendere “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi” Articolo 2 DISCIPLINA A REGIME PER IL 2008 Introduce nuove modalità di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento per le imprese “multiattività”, decorrenti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e che sostituiscono integralmente quelle previgenti Articolo 3 DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL 2007 Detta una disciplina transitoria dell’utilizzo in sede di accertamento degli studi di settore, sempre con riguardo alle imprese “multiattività” Articolo 4 ABROGAZIONI 38 Dispone - a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 l’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia LA SEZIONE MULTIATTIVITÀ DELLO STUDIO SM87U LA RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE Per effetto delle nuove disposizioni, in presenza di più attività svolte, trova applicazione lo studio di settore relativo alla “attività prevalente”, da intendere come “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi”. Come precisato dalla citata circolare n. 31/E/08, quindi, non viene più prevista la possibilità di applicare gli studi di settore anche con riguardo alle attività considerate non prevalenti mediante lo specifico software “GERICO Annotazione separata” (che risulta oggi abolito), in quanto l’applicazione nei confronti dei contribuenti esercenti più attività d’impresa segue esclusivamente il citato criterio della prevalenza nei ricavi. Particolari criteri sono dettati per individuare “l’attività prevalente”: • i contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici d’attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore. Ad esempio: – attività X (rientrante nello studio di settore A) – ricavi € 100.000; – attività Y (rientrante nello studio di settore A) – ricavi € 25.000; – attività Z (rientrante nello studio di settore B) – ricavi € 50.000; – totale ricavi € 175.000. Nell’esempio sopra esposto i ricavi da attività prevalente saranno pari a € 125.000 (ovvero dalla somma dei ricavi sia della attività X che della attività Y, entrambe rientranti nel medesimo studio di settore A). In presenza di più attività svolte dal medesimo contribuente, quindi, la nuova disciplina condurrà sempre e comunque all’applicazione di un unico studio di settore (o dei parametri se l’attività prevalente è soggetta a tale strumento) in relazione ai dati riferiti all’intera attività d’impresa esercitata. Tuttavia, i risultati che emergeranno dal software GERICO (o dal Ricavometro) potranno essere utilizzati con differenti finalità a seconda del rapporto esistente tra: 1. l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati; 2. l’ammontare dei ricavi riferito alle attività non prevalenti. Solo se i ricavi riferiti alle attività non prevalenti rimangono sotto una determinata soglia dei ricavi complessivi, le risultanze di GERICO potranno essere utilizzate direttamente per l’accertamento tramite gli studi di settore; al contrario, se i ricavi riferiti alle attività non prevalenti si attestano al di sopra della predetta soglia rispetto dei ricavi complessivi, le risultanze di GERICO avranno una mera funzione “segnaletica” nel senso che potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (con effetti che, sotto questo profilo, sono del tutto analoghi alla “sperimentalità” descritta in precedenza). In relazione alla misura di tale soglia, occorre segnalare che il decreto 11.02.2008 stabilisce una percentuale a regime pari al 30% decorrente dal periodo d’imposta 2008 mentre per il periodo d’imposta 2007, tale percentuale scende alla misura del 20%. Fisco va solo a condizione che per tutte le attività esercitate dal contribuente trovassero applicazione gli studi di settore. Era sufficiente la presenza anche di una sola attività soggetta a parametri (non marginale) che non era più necessario procedere alla separazione dei ricavi in quanto al contribuente risultava applicabile lo strumento parametrico in relazione al complesso delle attività esercitate. Con le nuove disposizioni, decorrenti dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, l’obbligo di separazione dei ricavi permane anche in presenza di attività da parametri (non marginali), in quanto lo stesso è previsto quando per almeno una delle attività svolte trovano applicazione gli studi di settore. Ricorda la circolare n. 31/E/08 che per quanto attiene alle concrete modalità di annotazione separata dei ricavi, come già chiarito nella circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000, il contribuente può utilizzare il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.). Come verrà meglio precisato in seguito, ai fini della separazione dei ricavi funzionale alla individuazione dell’attività prevalente, occorre evidenziare distintamente anche i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi (considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni). Al fine di operare la separazione dei ricavi, non è più necessario ricorrere ad un particolare modello (si trattava in precedenza del modello M), in quanto all’interno di ogni singolo studio di settore è stata creata una sezione specifica dedicata a tale scopo. 39 In pratica la verifica per gli anni 2007 e 2008 deve essere operata secondo lo schema che segue. [Tabella 2] Applicando le regole sopra evidenziate, con riferimento agli esempi formulati in precedenza, si osserva che - per i periodi d’imposta 2008 e successivi - la diretta utilizzazione dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore risulterà quindi possibile solo nel Caso 2, mentre per i Casi 1 e 3 varrà unicamente la possibilità di utilizzo come strumento di selezione. Inoltre, con riferimento alle modalità di accertamento sopra evidenziate, occorre segnalare la considerazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E del 1 aprile 2008 in merito a tutte quelle situazioni in cui le attività prevalenti si attestano in prossimità della soglia indicata. In tal senso, è parso quanto mai opportuno il richiamo alla precedente circolare n. 5 del 23 gennaio 2008 nella quale l’Agenzia ha di fatto sconfessato l’automatismo accertativo in presenza di non congruità alle risultanze degli studi di settore. Si riporta in questo senso il passaggio contenuto nella citata circolare 31/E/08: “Pertanto, qualora le risultanze degli studi di settore depongano per la non congruità della posizione del contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti pari o inferiori al 30 per cento di quelli complessivi, l’Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione nella fase del contraddittorio con il contribuente. Stante il contestuale esercizio delle attività non prevalenti, la stima dei ricavi presunti, operata mediante lo studio di settore relativo alla o alle attività prevalenti, potrebbe infatti, in casi specifici, non cogliere adeguatamente la effettiva situazione del contribuente. Tale eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, laddove l’incidenza dei ricavi delle attività non prevalenti, su quelli complessivi, sia prossima alla soglia del 30 per cento, così come qualora le attività non prevalenti siano disomogenee rispetto a quelle considerate dallo studio di settore applicabile”. LA GESTIONE DEI RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SOGGETTE AD AGGIO O A RICAVO FISSO Ai fini della verifica della soglia (20% per il 2007 e 30% per il 2008) oltre la quale lo studio di settore applicabile non può dar seguito ad accertamento fondato sulle risultanze di GERICO, devono essere inclusi anche i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni. Si veda l’esempio proposto dalla circolare 31/E/08: LA PRESENZA DI RICAVI FISSI O DA AGGI ES.1 Un’impresa esercita un’attività considerata dallo studio di settore UM01U con i seguenti ricavi ordinari e aggi: Ricavi ordinari 60.000 60% Aggi 40.000 40% Ricavi Totali 100.000 100% In generale, pertanto, i ricavi derivanti da aggi sono da intendersi riferiti ad una distinta attività. ■ Tabella 2 LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO Fisco Periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 40 ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30 per cento dei ricavi complessivi – diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998 ricavi delle attività non prevalenti superano il 30 per cento dei ricavi complessivi – le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie Periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 20 per cento dei ricavi complessivi – diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998 ricavi delle attività non prevalenti superano il 20 per cento dei ricavi complessivi - le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie * Studio MENEGHETTI – Mantova Fisco Giuseppe BUSCEMA [email protected] Credito di imposta sugli investimenti al via di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, ’ agevolazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda tut- L ti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, a prescindere dalla natura giuridica, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. (Si vedano i box pubblicati a parte). L’agevolazione, tuttavia, a differenza del credito di imposta previsto dall’articolo 8 della legge n. 388/2000, non agevola tutti gli acquisti di beni nuovi previsti espressamente indicati dall’art.1, comma 273 Legge n. 296/2006, ma solo quelli legati ad un progetto di investimento iniziale in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti. Quindi, oltre ad escludere i beni non rientranti oggettivamente fra quelli agevolabili, il credito d’imposta potrà essere concesso soltanto per quelli destinati a progetti di investimento iniziale, in conformità alla definizione contenuta negli Orientamenti. Per investimento iniziale si intende “un investimento in attività materiali e immateriali riguardante: • la creazione di un nuovo stabilimento; • l’ampliamento di uno stabilimento esistente; • la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; • un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente”. In definitiva, l’incentivo potrà essere calcolato esclusivamente per quei costi sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano: a) attraverso interventi intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva; b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati; c) attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell’impianto Fisco Dopo le vicissitudini dello scorso anno dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2007 per gli investimenti a decorrere dal 2007, ma legata alle necessarie autorizzazioni comunitarie, culminate col rinvio agli investimenti dal 2008 dalla Finanziaria 2008 ed infine ripristinate con effetto retroattivo dal cd. D.L. Milleproroghe, i contribuenti potranno utilizzare l’agevolazione fiscale sin dai versamenti delle imposte dovute da Unico 2008. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 38/2008 dalla quale emergono tutti i limiti ed i rischi di un incentivo fiscale che, di fatto, perde quelle caratteristiche di semplicità di gestione e soprattutto di chiarezza circa gli investimenti agevolabili, tempi e modalità di fruizione, che aveva caratterizzato il vecchio credito di imposta previsto dall’articolo 8 della Legge n. 388/2000 del quale era stata fortemente caldeggiata la riproposizione. Limiti peraltro imposti dalla Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all’Aiuto N 39/2007) con la quale la Commissione europea ha approvato l’agevolazione. Infatti, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi connessi ad un progetto d’investimento iniziale con conseguente esclusione di tutti quegli investimenti relativi ad acquisto di nuovi beni da destinare ad uno stabilimento già esistente, salve le poche eccezioni consentite. 41 che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti. Pur rimanendo un incentivo automatico e quindi non legato ad approvazione, prima dell’utilizzo del credito di imposta, i beneficiari, come previsto dalla Decisione della Commissione, “presenteranno all’Agenzia delle Entrate un formulario”, predisposto secondo lo schema che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale dovrà contenere: • notizie sull’impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice di attività economica, referente da contattare, recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica); • notizie sul progetto di investimento, con indicazione della struttura produttiva, una descrizione sintetica del progetto, una previsione dell’ammontare dell’investimento, articolato per categorie di beni agevolabili (di seguito specificate) e per anno di realizzazione, l’ammontare dell’aiuto calcolato nel rispetto delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, delle maggiorazioni PMI (laddove applicabili) e, per i grandi progetti d’investimento, in conformità con il massimale di aiuti corretto di cui al punto 67 degli Orientamenti. A) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE per l’intero periodo 2007-2013 CALABRIA (intero territorio regionale) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2010 40% 50% 60% Dall’1/01/2011 al 31.12.2013 30% 40% 50% Fisco CAMPANIA PUGLIA E SICILIA (intero territorio regionale) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2013 30% 40% 50% 42 B) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE fino al 31.12.2010 (Regioni ad effetto statistico) BASILICATA (intero territorio regionale) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2010 30% 40% 50% Dall’1/01/2011 al 31.12.2013* 20% 30% 40% * Tale regione è ammessa agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011 la regione stessa sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); tuttavia, qualora la revisione delle intensità di aiuto, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della Regione interessata sia sceso sotto il 75% della media UE-25, essa rimarrà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con gli stessi massimali d'aiuto previsti fino al 2010. C) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE per l'intero periodo 2007 – 2013 ABRUZZO (solo nelle zone censuarie indicate*) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2013 15% 25% 35% Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp) MOLISE (solo nelle zone censuarie indicate*) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2013 15% 25% 35% Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp) SARDEGNA (solo nelle zone censuarie indicate*) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2010 25% 35% 45% Dall’1/01/2011 al 31.12.2013* 15% 25% 35% * Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp) D) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE per il periodo 2007 - 2008 (phasing- out) ABRUZZO (solo nelle zone censuarie indicate*) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2008 10% 20% 30% * Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp) MOLISE (solo nelle zone censuarie indicate*) GRANDE MEDIA PICCOLA IMPRESA IMPRESA IMPRESA Fino al 31/12/2008 10% 20% 30% * Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp) Giuseppe Buscema è Consulente del Lavoro in Catanzaro Lavoro Francesco NATALINI [email protected] Asseverazione contributiva nuova funzione per i Consulenti egli ultimi mesi abbiamo assistito ad diretto per la verifica immediata dei requisiti, una nuova funzione asseverativa rico- atteso che l’altra modalità prevista dal regolanosciuta dalla legge ai Consulenti del mento (che poi forse doveva rappresentare Lavoro, che si aggiunge a quelle di cui sono nelle intenzioni del legislatore del 2006 la mogià titolari, di norma insieme alle altre profes- dalità ordinaria) si presenta come una delle sioni economiche-contabili (ad esempio l’asse- procedure più contorte, complicate ed ingestibili degli ultimi tempi (alla faccia della sempliverazione in materia di studi di settore). ficazione amministraInfatti, attraverso il tiva!), visto che preveDM del 25.02.2008 n. de, a carico delle 74, emanato con fun“Coinvolti tutti i contratti di appalto aziende subappaltatrizioni di regolamento e subappalto” ci, i seguenti adempidi attuazione dell’art. menti. 35 del D.L. 223/2006 In materia fiscale: (convertito nella legge 248/2006: c.d. Manovra “Bersani”), i Consu- – il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.p.r. n. 445/2000); lenti del Lavoro possono asseverare la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali nel- – il rilascio delle copie degli F24 riferiti al singolo subappalto; l’ambito del nuovo sistema della responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori. Ciò è – l’allegazione delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito. possibile in quanto i Consulenti del Lavoro sono tra i soggetti inseriti nell’ambito dell’arti- In materia contributiva: colo 3, comma 3, lettera a) del D.p.r. 22 luglio – l’allegazione di un prospetto analitico redatto in forma libera e contenente: a) il no1998, n. 322. minativo dei lavoratori impegnati nel suLe nuove disposizioni entrano in vigore decorbappalto; b) l’ammontare delle retribuzioni si sessanta giorni dalla pubblicazione del regocorrisposte a ciascun lavoratore; c) l’indicalamento nella Gazzetta Ufficiale, (cioè entro il zione dell’aliquota contributiva applicata e 15 giugno 2008) e coinvolgono tutti i contratdei relativi importi contributivi versati; ti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, per quanto concerne le prestazioni for- – la presentazione del Durc con data successiva all’ultimazione dei lavori o alla fase dei nite da lavoratori subordinati. lavori cui si riferisce il pagamento; In tale materia, ad avviso di chi scrive, l’asseverazione assurgerà a criterio prevalente per – l’allegazione di una dichiarazione in base alla quale si affermi che i versamenti attel’esonero della responsabilità solidale in matestati dal Durc sono riferiti anche ai soggetria “fiscale-contributiva”, in quanto si innesta ti impiegati nel subappalto. nella direzione dello snellimento delle procedure burocratiche, con conseguente riduzione Ritornando alla funzione dell’asseverazione, ed dei casi in cui diventa necessario l’intervento al suo indubbio maggior “appeal” rispetto alla Lavoro N 43 procedura dianzi illustrata resta però da chieder- Invece non perderei di vista l’ipotesi di poter addisi se esiste un “rovescio della medaglia”, rappre- venire ad una più globale possibilità di “asseverasentato dai potenziali rischi che si corrono (leg- zione contributiva”, già caldeggiata da tempo dal gasi responsabilità, anche penali) ogniqualvolta Consiglio Nazionale dell’Ordine, che si potrebbe si deve dichiarare fatti e situazioni dei quali og- manifestare attraverso un’attestazione della gettivamente non sempre si è in grado di appu- conformità dell’elemento certificato, (così come rarne fino in fondo sia la completa veridicità sia emergente dalle scritture contabili e dai modelli la concreta corrispondenza alle prestazioni in su- di dichiarazione conseguenti), alla normativa “sostanziale” in materia bappalto per i quali la di lavoro e previdenza stessa asseverazione è “Auspicabile una più generale sociale, attraverso una richiesta, soprattutto procedura di “audiper quanto riguarda depossibilità di asseverazione ting”, escludendo però terminati settori di atticontributiva” qualsiasi giudizio volto vità (si pensi ad es. alle a valutare la veridicità imprese di pulizia). In effetti o tale compito lo si svolge in modo dell’elemento certificato, atteso che ciò presupaccurato ed allora comporterà un impegno sia porrebbe poteri di accertamento, propri dell’Amdi tempo che di energie, a cui dovrebbe corri- ministrazione del lavoro, non attribuibili al sogspondere anche un equo compenso, oppure il getto asseveratore. rischio è quello di asseverazioni per così dire La richiesta di asseverazione in tal senso potreb“convenzionali”, a cui non si può che far se- be provenire da Organi pubblici (Ministero del guire, da parte del Consulente del Lavoro che Lavoro, Inps), magari allo scopo di ammettere un impresa a determinati benefici, oppure potrebbe le rende, il classico “incrocio delle dita”. Se poi il legislatore decidesse di eliminare in essere un’esigenza dell’impresa stessa, per dotarradice tutta la procedura asseverativa o dichia- si di una sorta di certificazione di garanzia in virativa di cui sopra, (come invocata da più par- sta di determinati eventi o trasformazioni ■ ti) probabilmente nessuno la rimpiangerebbe aziendali (cessione, fusioni, ecc.). ed anche da parte nostra la rinuncia ad una potestà asseverativa di tal genere non lascerebFrancesco Natalini è Consulente del lavoro in Vercelli be poi troppi rammarichi. Consulenti minuto per minuto al 30 aprile 2008 Lavoro Iscritti all’Ordine 44 Iscritti al 31/03/2008 Iscritti di aprile Cessazione delle sospensioni Cancellati di aprile Radiazioni di aprile Sospensioni aprile Iscritti al 30/04/2008 n. 22.702 n. 70 n. 6 n. 16 n. 1 n. 2 n. 22.759 Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di aprile 2008 Pensionati ENPACL Pensionati al 31/03/2008 Nuovi pensionati Prestazioni Riattivate (*) Pensionati deceduti n. 6.391 n. 71 n. 2 n. 19 Prestazioni sospese Totale pensionati al 30/04/2008 (*) – n. 6.445 Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni Enpacl (*) Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi. Lavoro Enzo SUMMA [email protected] Bonus occupazione dal 15 luglio le istanze telematiche on il provvedimento del direttore del- tive annue) e riferiti al solo personale a tempo l’Agenzia delle Entrate, datato 15 mag- indeterminato. Un beneficio, quindi, da tenere gio 2008, prende il via ufficialmente la sotto controllo con cadenza mensile visto che procedura per la richiesta, e successiva attri- il numero medio rilevato nell’annualità 2007 buzione, dei crediti d’imposta in materia di oc- dovrà essere verificato, in termini di increcupazione. Un provvedimento, quello dell’Uf- menti, ogni singolo mese e, poi, rielaborato su ficio fiscale, improntato prettamente all’appro- base annuale. La “trappola” della decadenza vazione della modulistica (denominata IAL) del credito, e della conseguente restituzione di per la richiesta dei benefici sugli incrementi quanto percepito con aggiunta di sanzioni ed occupazionali mentre, in attesa della circolare interessi, è dietro l’angolo. O meglio contenuesplicativa, ancora rimangono diversi dubbi ta nell’articolo 7 del decreto ministeriale. Dice, interpretativi sulle modalità operative per il infatti, il provvedimento che qualora, su base beneficio del bonus. Cerchiamo di fare un rapi- annua (e quindi riferita al triennnio agevolatido promemoria su ciò che prevederà il credito vo 2008, 2009,2010), il numero complessivo d’imposta, e sul quale dei lavoratori, compresono ancora numerose si quelli a tempo deterle problematiche irriminato e con contratto “Numerose le problematiche solte, in virtù di quana contenuto formativo, irrisolte” to stabilito dal DM del risultino inferiore o Dicastero Economico, pari al numero coma firma dell’ex Vice Miplessivo dei lavoratori nistro Vincenzo Visco, dello scorso 12 marzo. dell’anno 2007, il credito decade e non potrà Un provvedimento, quello del dicastero eco- essere percepito nell’anno successivo. Cosa nomico, che conferma la necessità di un’auto- c’entra il numero complessivo dei lavoratori se rizzazione preventiva sull’utilizzo del bonus, in il bonus si calcola esclusivamente sugli increpresenza ovviamente di fondi disponibili, menti occupazionali a tempo indeterminato? smentendo, di fatto, le intenzioni legislative E nell’eventuale riduzione del numero comdella Finanziaria che lasciavano credere in un plessivo, rientrano tra le “colpe” dell’imprenbeneficio “automatico” al verificarsi dell’incre- ditore le dimissioni e i licenziamenti per giumento occupazionale. Beneficiari dell’agevola- sta causa? Argomenti, questi, che necessitano zione, nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia, di risposte da parte dell’Agenzia, non chiamaBasilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, saran- ta solo ad approvare la modulistica ma anche no tutti i datori di lavoro, professionisti com- ad entrare nel vivo della norma. Anche perchè presi e con l’esclusione delle Amministrazioni nemmeno si comprende cosa vuol dire (art.3 statali ed Enti dello Stato in genere, che incre- del decreto) decremento occupazionale in somenteranno la base occupazionale rispetto al- cietà facenti capo, per interposta persona, allo la media occupazionale dell’anno 2007. Il tut- stesso soggetto. Fermo restando lo status di to calcolato in termini di U.L.A. (unità lavora- società collegata o controllata, ai sensi del’art. Lavoro C 45 Lavoro 46 2359 de codice civile, lo status di società col- in sé, approvata appunto con provvedimento legata per interposta persona allo stesso sog- del Direttore Massimo Romano, non presenta getto è del tutto opinabile, soprattutto nei ca- in sé particolare complessità nella compilaziosi di società di capitale laddove la “persona” è ne. Alquanto analitica, prevede l’inserimento estranea per norma alla personalità giuridica dei dati sia dell’azienda che del lavoratore con societaria. In ultimo, tanto per riassumere in l’indicazione del credito spettante ma anche di poche righe le criticità più evidenti, bisognerà eventuali aumenti di credito in virtù della sochiarire, o affermare, se il lavoratore in procin- stituzione del lavoratore ovvero dell’aumento to di perdere l’impiego precedente sia anche dell’orario lavorativo che, come sappiamo, quello con contratto a tempo determinato, se permette di ricalcolare il credito in funzione si intende per tale non avere la certezza di un del rapporto tra l’orario effettivamente previimpiego stabile nel futuro. Insomma una serie sto in contratto (ad esempio part time) e queldi problematiche, soprattutto in merito al cal- lo contrattualmente previsto per il tempo piecolo dell’agevolazione o, ancora meglio, alla no. Altra indicazione degna di nota, presente possibilità o meno di beneficiare degli importi nella modulistica ministeriale, è quella previmensili per il triennio sta nel quadro A del che necessitano di un modello IAL in riferiimmediato chiarimenmento all’indicazione to. Nel frattempo, delle medie occupazio“Dal 15 luglio il via al click però, la prima data nali. Un riquadro, intelematico” utile per richiedere i fatti, viene riservato alfondi è fissata per il l’indicazione della meprossimo 15 luglio dia occupazionale quando scatterà la corsa al “click” telematico complessiva dell’azienda, oltre all’indicazione per inviare, a partire dalle ore 10 del mattino, della media occupazione nei territori oggetto le istanze di attribuzione dei crediti per gli in- dell’agevolazione. E questo, ovviamente, lascia crementi occupazionali verificatisi dal 1 gen- pensare. Uno dei dubbi irrisolti, infatti, rinaio al 30 giugno 2008. Ciò che potrebbe suc- guarda il calcolo delle medie occupazionali e, cedere, come tra l’altro l’esperienza insegna, è in particolare, se bisognerà tener conto di tutche la prima tornata di richieste possa, in pra- te le unità operative aziendali, selle singole tica, azzerare lo stanziamento previsto dal pre- unità operative presenti nei territori agevolati cedente Governo. Duecento milioni di euro dalla legge ovvero della singola unità operatiannui, è l’importo stanziato dalla Legge Finan- va per la quale si chiede l’attribuzione del creziaria 2008 per il prossimo triennio con l’avvi- dito d’imposta. Le istruzioni alla compilazione so che l’esaurimento dei fondi, e quindi dei del modello dicono che il primo riquadro, crediti di fatto concedibili, avverrà tramite quello della media complessiva degli occupati, messaggio internet sull’home page dell’Agen- va riferito “ai lavoratori complessivamente imzia delle Entrate. Da quel momento in poi la piegati dal datore di lavoro”. Detto così sempresentazione delle istanze di attribuzione del brerebbe che il datore di lavoro debba includebonus avrà solamente valore di protocollo, vi- re tutti gli incrementi occupazionali verificatisto che nella successiva “finestra” per la ripre- si in qualunque sede, o stabilimento, presente sentazione delle istanze potranno essere attri- nel territorio italiano. Ma tale indicazione, in buiti crediti in virtù di decadenze o revoche da attesa ovviamente dei chiarimenti ministeriaparte dell’Agenzia delle Entrate. Comunque, le, contrasta in pratica quanto previsto dalle per tutti, ci sarà la possibilità di presentare l’i- intenzioni legislative, ovvero di concedere un stanza ogni mese successivo all’incremento oc- beneficio sotto forma di credito agli incremencupazionale verificatosi in azienda, e fino al ti occupazionali che si verificheranno nei ter31 gennaio 2009 considerato che l’ultima data ritori agevolati. ■ utile per effettuare incrementi agevolati sarà quella del 31 dicembre 2008. La modulistica Enzo Summa è Consulente del Lavoro in Potenza Consulenti & Sport A Trieste ci saranno cose, che voi umani non potete nemmeno immaginare… ome già anticipato si salpa per la seconda edizione della regata: “Consulenti in barca”. Il comitato di regata (vedi sotto), definito l’accordo di collaborazione con la Lega Navale Italiana – sezione di Trieste – che ha promesso di sopportarci ancora, vi invita a: – data unica ed imperdibile: 11-14 settembre 2008 – sede: golfo di Trieste – formula: regata di flotta su monotipi Delta 84, con equipaggio di 5 persone, o barche simili – percorso: triangolo olimpico – premi: all’equipaggio primo arrivato Trofeo e, se forestiero ossia non di Trieste, imbarco in occasione della Barcolana (se di Trieste niente), a tutti gli altri vedremo La manifestazione è così articolata: • giovedì 11: arrivo a Trieste, sistemazione, cena libera, Trieste by night • venerdì 12: dal mattino, presso la base nautica della Lega Navale, barche disponibili per l’allenamento, ore 12.00 locali riunione degli ammiragli, formazione degli equipaggi, a seguire regate, tramonto sul mare, cena presso società nautica, nanna • sabato 13: dall’alba regate a finire, riposino, cena, premiazione e saluti • domenica 14: giornata a disposizione, ma si possono organizzare: match race, gita su barche da altura, trofeo di pesca, ….. Per i non velisti oltre a seguire le regate dal mare, previo imbarco su appositi natanti, ovvero dalla riva muniti di binocoli (da portarsi da casa) saranno attivate a cura della Key Tre Viaggi (vedi seconda scheda) splendide alternative per visitare la città. C INGOLO ISCRIZIONE S QUIPAGGIO ISCRIZIONE E BARRARE I TUTTI) TTO I NOMI D (INSERIRE SO ENENZA CPO APPART BARRARE) CATEGORIA ( ARRARE) QUALIFICA (B SI SI NOME ETÀ COGNOME CDL AMMIRAGLIO Informazioni utili: – preiscrizione: (assolutamente necessaria per il noleggio di un corretto numero di barche e dell’assicurazione) accompagnata dal contribuito – non restituibile – di € 100,00 entro il 31 maggio 2008 mandando anche per fax o mail, compilato, il tagliando in calce – conferma: della partecipazione entro il successivo 20 luglio 2008 con versamento del saldo (€ 50,00) entro l’inizio delle regate. Si può pagare anche sul molo secondo la regola 815/1 della FIV: no cash no boat – qualifiche: disponibili da autocertificare: ammiraglio, nostromo, mozzo, altro (boh) – novità: gli equipaggi possono essere “preformati” quindi con garanzia di regatare assieme secondo CPO, amicizia, sesso, altro – classifiche: dipenderanno dal tempo, dal piazzamento, dai compensi, dal regolamento e da tante altre cose note e non – altro: l’iscrizione comprende: le regate, l’assicurazione, le merende sul molo, le due cene (venerdì e sabato), i gadget del navigante e….. Per i non regatanti le cene sono da pagare a parte. Il soggiorno a Trieste e le eventuali attività aggiuntive vanno definite e pagate alla Key Tre Viaggi Via S. Caterina 7 Trieste (chiedere di Patrizia Ferri sempre seconda scheda). Il pagamento della quota regata va fatto sempre tramite l’agenzia sul conto intestato a: KEY TRE VIAGGI s.r.l. BANCA ANTONVENETA PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO IT 33 O 05040 02230 00000013145R – Arrivi in barca: contattare il Marina S.Giusto allo 040303036 (sig. Mariani) Vi aspettiamo ■ PRATICANTE NOSTROMO TE SIMPATIZZAN MOZZO GIO: DATI EQUIPAG rio per le attività forniti è necessa dati personali o in paramento, tutto il trattamento dei ettamente il tratt si informa che he di svolgere corr Lgs. n. 196/03 di procedure anc D. bilità 13 izzo ossi art. l'util l’imp dell' a con si regata Trieste, , rettifica, azione comport di Informativa Ai sen unic esso itato com (acc 7 Com rt. cata i previsti all'a vigente presso regata; la man diritt i ativa e citar norm eser connesse alla tto della ta del comitato. Per avverrà nel rispe è il presidente Comitato di rega te. Il trattamento del trattamento gersi al Titolare: ne. Responsabile ressato può rivol della manifestazio informatizzate. finalità proprie opposizione), l'inte personali per le cancellazione, dati nto, dei ame nto iorn ame agg autorizzo il tratt ed so sen ____________ con Esprimo il ________________ isce il consenso Firma di chi forn Comitato di regata: Massimo Iesu cell. +393358005357 Paolo Dressi +393484083600 unica mail: [email protected] alberghi e soggiorno: Patrizia Ferri c/o Key Tre Viaggi - Reparto incoming Via S. Caterina, 7 34122 TRIESTE TEL. 040/6726726 FAX 040/6726731 mail: [email protected] Consulenti & Sport (da Blade Runner) a cura di Massimo Iesu ___ Data ________ 47 Il gioco delle 3V Verifica, Vinci, Viaggia 1) Il gioco delle 3V 2) 48 3) 4) Hai letto con attenzione questo numero? Allora prova a rispondere alle domande che seguono… 1) Sono state ridisegnate per gli intermediari telematici (1 parola) 2) Potranno fuire a breve di un credito di imposta (1 parola) 3) La provincia di cui è Presidente uno degli intervistati di questo mese (1 parola) 4) Non è solo un musicista famoso, ma anche autore di ricette gustose: cognome (1 parola) Riempiendo correttamente le caselle vuote apparirà, nella prima colonna, la sigla del nuovo Sistema informativo nel quale confluiranno le informazioni relative alla conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro Cortese Collega, una volta risolto il quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 15 luglio 2008 al numero 06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato, quale premio, un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone) presso una grande città europea. NOME ______________________________ COGNOME ______________________________________ VIA __________________________________ CITTÀ _________________ CAP ________ PROV ______ TEL ______________ FAX _______________ E-MAIL __________________________________________ Soluzione Quiz professionale del n. 3/2008: SOMM. Sono pervenuti n. 273 fax. Vincitore: DELVECCHIO Silvia - Carpi (MO) Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20 E-mail: [email protected] ENPACL Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro I 136 delegati 2007/2011 Presidente Vincenzo Miceli (Trapani) Vice Presidente Adalberto Bertucci (Roma) Consiglieri Roberto De Lorenzis (Genova) Bruno Di Franco (Milano) Patrizia Gobat (Venezia) Giuseppe Mastrototaro (Bari) Matteo Robustelli (Foggia) Gabriella Santolini (Trento) Vittorio Vianello D’AMICO Diomira Francesca (AQ) DE LAURENTIS Nicola (CH) GALIZIA Osvaldo (PE) FLAGELLA Carlo (TE) SCACCO Antonio Carlo (RM) SCIVALES Giancarlo (RM) SILANO Anna Maria (RM) TURCHETTI Mario (RM) D’ANGELO Giuseppe (VT) SARDEGNA BASILICATA LOIZZO Antonio Vincenzo (MT) ROTUNNO Michelangelo Pio (PZ) CALABRIA MAZZUCA Pasquale (CS) LUCA’ Vincenzo (CZ) BAUCKNEHT Oscar Maria Francesco (KR) MAISANO Giovanni (RC) CAPRERA Giuseppe (VV) CAMPANIA CALDARAZZO Oreste (AV) RUSSO Roberto (BN) CHIRICO Domenico (CE) CUOMO Antonio (NA) DI FRENNA Massimo (NA) DURACCIO Edmondo (NA) ERCOLANO Carlo (NA) SGARIGLIA Nicola (NA) UMBALDO Massimiliano (NA) CAPALDO Alberico (SA) ZINNO Carlo (SA) (Genova) LIGURIA MARTINUCCI Renato (GE) SCHENONE Luigi (GE) BRACCO Roberto (IM) BENVENUTI Armando (SP) GHERZI Giovanni (SV) LOMBARDIA ADOBATI Wilma (BG) FAINI Sergio (BS) SIMONINI Pietro Santo (BS) D’ANGELO Franco (CO) COTTARELLI Carlo (CR) POZZI Sergio (LC) TORTORA Luigi (LO) GRAZIANO Alessandro (MI) DI NUNZIO Potito (MI) MANNO Luciana (MI) MANTEGAZZA Laura (MI) ZINGALES Giovanni (MI) BURALI Bianca Maria (MN) BREGA Mario (PV) BESIO Giovanni (SO) BONADEO Ornella (VA) BUTTO Ferdinando (VA) EMILIA ROMAGNA Collegio dei Sindaci Giovanni Corno (Ministero del Lavoro) Gianna Scafi (Ministero dell’Economia e Finanze) Camillo Fattorel COLANGELO Francesco (FG) LEZZI Antonio (LE) PAIANO Mario (LE) PRUDENZANO Giovanni Antonio (TA) CALANCA Carlo (BO) MELONCELLI Nicoletta (FE) BIANCHINI Maria Jolanda (FC) BERGAMINI Paolo (MO) FRACASSI Tiziana (PC) BELLINI Laura (PR) BUSCAROLI Pasquale (RA) ROSATI Franca (RE) GIROLOMINI Giovanni (RN) MARCHE MARCUCCI Carlo (AN) GRANATELLI Servilio (AP) SANTALUCIA Luigi (MC) BERNARDINI Norberto (PU) MOLISE PINTO Giovanni (CB) TROTTA Giorgio (IS) COGOTTI Maria Paola (CA) SARAIS Maria Bonaria (CA) PADDEU Alessandra (NU) SANNA Giorgio Giovanni Battista (OR) DORO Salvatore (SS) SICILIA CUMBO Giovanni (AG) PACE Rosario (CL) SCIACCA Guido (CT) COCORULLO Fernando (EN) SIRACUSANO Tommaso (ME) D’ANGELO Fabio (PA) MASI Livio (PA) MARINO Filadelfo (RG) MONTEROSSO Emanuele (SR) GIAMBALVO Paolo (TP) TOSCANA FEDELI Luca (AR) MASETTI Vanni (FI) MINECCIA Stefano (FI) DESTRI Doriano (GR) MARRUCCI Mauro (LI) FABBRI Bruno (LU) RICCI Paolo (MS) PERONDI Anselmo Angelo (PI) NESTI Piero (PO) NERLI Luigi (PT) MARCHI Carlo (SI) TRENTINO ALTO ADIGE DE BERNARDO Loris (BZ) ZANELLA Mauro (TN) (Rappresentante di Categoria) Direttore Generale Salvatore Magno FRIULI VENEZIA GIULIA BOEMO Gianluigi (GO) BET Renzo (PN) COSTA Mario (TS) FLOREANI Giulio (UD) LAZIO ALONZI Rocco (FR) FONTENOVA Fernando (LT) D’AQUILIO Vito (RI) BASILI Alfredo (RM) BERTUCCI Marco (RM) DI SACCO Andrea (RM) LELLI Lorenzo (RM) MARZANI Eleonora (RM) PANICALI Massimiliano (RM) PROVERBIO Amalia (RM) PIEMONTE GHEIDO Maria Rosa (AL) CANTORE Fausto (AT) BORTOLAN Ilario (BI) TROMBETTA Giuseppe (CN) ROTONDO Stefano (NO) CARROZZO Filippo (TO) DE FEBE Giulia (TO) RODELLA Luigi (TO) VARETTI Nadia (VB) ROSSI Guido (VC) PUGLIA BUFANO Antonio (BA) CONTINISIO Filippo (BA) SPACCIANTE Nicola (BA) BALDARI Crocifisso (BR) UMBRIA LORETI Massimo (PG) PELOROSSO Gianluca (TR) VALLE D’AOSTA CESOLARI Massimo (AO) VENETO LUCCHETTA Elena (BL) DALLA MUTTA Stefano (PD) FIOR Gino (PD) MICHELETTI Giancarlo (RO) ARTICO Cesare (TV) FAGGIAN Isabella (VE) SALVARO Ulderico (VI) LOVATO Marco (VR) TONEGUTTI Maria (VR) ENPACL Consiglio di Amministrazione 2007/2011 ABRUZZO PER I COLLEGHI Apri alle novità. Apri il tuo Studio all’intermediazione. Richiedi la delega ad operare nell’intermediazione fra la domanda e l’offerta di lavoro, nella ricerca e selezione del personale e nel ricollocamento. La Fondazione Consulenti per il Lavoro ti dà l’opportunità di operare come Agenzia per il Lavoro, con l’autorizzazione del Ministero del Welfare. Non appena delegato, potrai esercitare tutte le competenze specifiche di un’Agenzia per il Lavoro ed ampliare così i servizi offerti dal tuo Studio. Contattaci al numero 06.59.648.413 o inviaci un’e-mail all’indirizzo: [email protected] Via Cristoforo Colombo, 456 • 00145 Roma • Fax: 06.54.602.439 • www.fondazionelavoro.it