06 08 Mutui a Privati con surroga

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06 08 Mutui a Privati con surroga
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - FOGLIO INFORMATIVO (D.L.GS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.6.08 - MUTUI: FINANZIAMENTO IPOTECARIO A PRIVATI A MEZZO SURROGA (PORTABILITA’)
AI SENSI L. 40/2007 ART. 8 E ART. 1202 C.C.
AGGIORNAMENTO 17/12/2009
FINANZIAMENTO A PRIVATI A MEZZO SURROGA
SEZ. I)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (codice ABI 5387.6)
Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all’Albo delle Banche 4932
Capitale Sociale al 31/12/2008: € 761.077.365 - Riserve al 31/12/2008: € 1.567.211.176.
Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla “Convention on Credit transfers in euros” (“Convenzione per i bonifici
in euro”)
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Sito internet www.bper.it, indirizzo e-mail [email protected]
SEZ. II)
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il mutuo con surrogazione, che realizza l’istituto della “portabilità”, consente al debitore, ai sensi dell’art. 1202 codice civile, di surrogare, ovvero sostituire, il mutuante/creditore (Banca originaria) che ha erogato inizialmente il vecchio mutuo, con una
nuova Banca con la quale il debitore contrae un nuovo mutuo. Il capitale erogato dalla
nuova Banca viene destinata dalla stessa alla chiusura del mutuo preesistente (mutuo
di scopo).
Ai sensi dell’art. 8 della L. 40/2007, la nuova Banca contraente subentra nelle garanzie accessorie al credito surrogato.
La Legge, inoltre prevede la nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione
del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio di
detta facoltà di surrogazione; la Banca, pertanto, non impone al debitore, penali od
oneri di qualsiasi natura (comprese spese per l’istruttoria, accertamenti catastali e spese notarili).
La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali di cui godeva il finanziamento preesistente.
Al fine di perfezionare la surrogazione, il nuovo mutuante (nuova Banca contraente),
acquisirà le informazioni necessarie relative al mutuo in essere presso l’Istituto originario, in particolare in merito all’ammontare del debito residuo. Tali informazioni saranno messe a disposizione tempestivamente al cliente, previa opportuna richiesta.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
1. per i mutui indicizzati la possibilità dell'incremento del tasso in caso di tensione sui mercati e conseguente incremento dell'importo delle rate;
2. per i mutui a tasso fisso l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
Servizi Accessori
Polizze Incendio e Scoppio. La nostra offerta è composta da :
1. polizze a premio ricorrente: In Casa (incendio e scoppio dell’immobile + RC della
proprietà) – Mutuo Tris (incendio e scoppio dell’immobile + RC della famiglia + infortuni) – Solouna! (incendio e scoppio dell’immobile + RC della famiglia + infortuni)
2. polizza a premio unico: Tutela Incendio (incendio e scoppio dell’immobile)
( per maggiori chiarimenti si rimanda alle rispettive condizioni di assicurazione e alle
note informative)
Polizze temporanee caso morte a debito residuo.
La nostra offerta è composta da:
1. polizze a premio unico anticipato: Arca emme 5 – Arca emme 10 – Arca emme
Globale. Garantiscono il pagamento del debito residuo, come da piano di ammortamento, in caso di premorienza dovuta a malattia o infortunio rispettivamente per i
primi cinque, dieci o per tutta la durata del finanziamento con beneficiaria la Banca.
2. polizza a premio ricorrente: Mutuo Protetto Basic.
Garantisce il pagamento del debito residuo, come da piano di ammortamento, in caso
di premorienza da malattia o infortunio per tutto la durata del finanziamento con beneficiaria la Banca.
(per maggiori chiarimenti si rimanda ai rispettivi fascicoli informativi).
MUTUI: FINANZIAMENTO A PRIVATI CON SURROGA - PAGINA 1 DI 11
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SEZIONE 1.6.08 - MUTUI: FINANZIAMENTO IPOTECARIO A PRIVATI A MEZZO SURROGA (PORTABILITA’)
AI SENSI L. 40/2007 ART. 8 E ART. 1202 C.C.
AGGIORNAMENTO 17/12/2009
SEZ. III)
CONDIZIONI ECONOMICHE
CONDIZIONI GENERALI
A)
TASSI
1)
Tassi Top (in ragione dell’anno civile)
-
2)
Tasso di mora
Maggiorazione massima di 300 punti base del tasso nominale annuo vigente il giorno di scadenza della rata insoluta
B)
S PESE E COMMISSIONI
4,500 % con garanzia ipotecaria a tasso variabile;
7,000 % con garanzia ipotecaria a tasso fisso;
11,000 % altri.
Standard
1)
Spese di istruttoria calcolate in percentuale sull’ammontare
del finanziamento
Esente
2)
Incasso rata
€ 2,75 cadauna,
3)
Informativa periodica
€ 5,00 (cadauna)
4)
Imposta sostitutiva (per durate superiori a 18 mesi)
esente ai sensi L. 40/2007, art. 8, comma 4-bis
5)
Spese di onorario ed accessorie
a carico Banca
Eventuali
6)
Certificazione competenze
€ 7,66
7)
Imposte e tasse
Esente
Variazioni contrattuali di qualsiasi natura
Esente ai sensi dell’art. 8 della L. 40/2007
Rinegoziazione del tasso
Esente ai sensi dell’art. 8 della L. 40/2007
8)
9)
Rinuncia finanziamento
11.1) In fase di istruttoria iniziale
11.2) In fase di istruttoria avanzata
€
€
Eventuale accollo successivo all’atto di surroga o portabilità
del mutuo, di competenza del terzo accollante
30,00
50,00 (a minuta contrattuale predisposta)
€ 110,00
10) Rilascio duplicati
€ 10,00
11) Informativa precontrattuale
Esente
12) Invio sollecito di pagamento e ogni altra comunicazione
periodica
€ 5,00 (cadauno)
13) Elaborazione di conteggi
€ 25,00
Altre spese eventuali per Mutui Ipotecari/fondiario
14) Frazionamento ipoteca (spesa amministrativa)
€ 160,00 (solo per mutui fondiari)
15) Cancellazione ipoteca con atto notarile ai sensi dell’art. 2882
Cod. civ.
Cancellazione ipoteca ai sensi della L. 40/07
€ 100,00
16) Restrizione, riduzione o sostituzione di ipoteca (spesa amministrativa)
€ 110,00
€
0,00
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17) Rinnovazione ipotecaria
€ 150,00
C) SERVIZI ACCESSORI
21.1 Spese di Perizia
a carico Banca
21.2 Restrizione ipotecaria (spesa tecnica)
€ 160,00
21.3 Frazionamenti: (spesa tecnica)
€ 260,00
CONDIZIONI PARTICOLARI DI PRODOTTO
1)
PRODOTTI
A)
Finanziamento a Tasso Indicizzato
1.
Durata (di norma)
ipotecari/fondiari minima 18 mesi - massima 360 mesi.
Comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento
di massimo 18 mesi.
2.
Tasso annuo nominale d’interesse (T.A.N.)
2.1 Parametri di indicizzazione
Euribor / rendistato / resint / (vedi legenda e punto 2 della
presente sezione – Isc) tasso BCE (laddove trattasi di operazioni per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili residenziali da adibire ad abitazione principale del
mutuatario) .
Massimo 370 punti base in più sul parametro di indicizzazione scelto.
2.2 Spread
4.Tasso minimo
pari al 10% in meno, arrotondato al decimale superiore, del
tasso di stipula
5.Commissione per estinzione anticipata
La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a
seguito di frazionamento sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40
del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI
Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che
riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono allegate al presente documento.
6.1 in misura variabile
in percentuale sul capitale versato anticipatamente. Mutui
ipotecari / fondiari: 2,00%
Fatto salvo quanto previsto dall’art.7 L. 40/2007
Formula matematica
TOTALE COMMISSIONE = ((DEBITO RESIDUO*
%COMMISSIONE):100)
Esempio per mutui fondiari di conteggio commissione calcolata simulando un’estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00 ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione 2,00 per cento:
(ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000)
LEGENDA
Importo
% commissione
Totale
B)
2
RIMBORSO TOTALE
1.000,00
20,00
1.020,00
RIMBORSO PARZIALE
1.000,00
20,00
1.020,00
Finanziamento a Tasso Fisso
1.
Durata (di norma)
ipotecari/fondiari minima 18 mesi, massima 360 mesi.
Comprensiva di un eventuale periodo di preammorta-
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mento di massimo 18 mesi.
2.
Tasso annuo nominale d’interesse (T.A.N.)
2.1 Parametri di indicizzazione
2.2 Spread
3. Commissione per estinzione anticipata
3.1 In misura variabile
Formula matematica
I.R.S. - Interest Rate Swap – lettera di periodo (5, 10,
15, 20 anni), arrotondato allo 0,10 superiore pubblicato
dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" rilevato il giorno 15 e
30 di ogni mese. Il tasso così rilevato si applicherà ai
mutui che verranno stipulati a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a tali date. In caso di mancata
pubblicazione dei parametri predetti nei giorni sopraindicati, verrà applicato il parametro pubblicato il giorno
immediatamente precedente.
Massimo 260 punti base in più del parametro di indicizzazione
La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o
accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attività economica o professionale, ciò ai
sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i
limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato in
data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure
massime delle penali per estinzione anticipata sono allegate al presente documento.
In percentuale sul capitale versato anticipatamente.
Mutui ipotecari / fondiari: 3,00%
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 L..40/2007
TOTALE COMMISSIONE
= ((DEBITO RESIDUO*%COMMISSIONE):100)
Esempio per mutui fondiari di conteggio commissione calcolata simulando un’estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00 ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione 3,00 per cento:
(ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000)
LEGENDA
RIMBORSO TOTALE
RIMBORSO PARZIALE
Importo
1.000,00
1.000,00
% commissione
3
30,00
30,00
Totale
1.030,00
1.030,00
C) Finanziamento a tasso misto
1.
Durata (di norma)
2.
Tasso annuo nominale d’interesse (T.A.N.)
Primo periodo a tasso fisso
2.1 Parametro
2.2 Spread
Ipotecari/fondiari: minima 18 mesi, massima 360 mesi
Comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di massimo 18 mesi
I.R.S. - Interest Rate Swap – lettera di periodo (5, 10,
15, 20 anni), arrotondato allo 0,10 superiore pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" rilevato il giorno
15 e 30 di ogni mese. Il tasso così rilevato si applicherà ai mutui che verranno stipulati a partire dal secondo
giorno lavorativo successivo a tali date. In caso di
mancata pubblicazione dei parametri predetti nei giorni sopranidicati, verrà applicato il parametro pubblicato il giorno immediatamente precedente.
Massimo 260 punti base
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Periodo successivi
2.3 Parametri a tasso variabile
2.4 Parametro a tasso fisso
2.5 Spread
Euribor / Rendistato / Resint / (vedi legenda e punto 2
della presente Sezione - Isc) Tasso BCE (laddove trattasi di operazioni per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili residenziali da adibire ad abitazione principale del mutuatario)
Irs di periodo massimo 5, 10, 15, 20 anni lettera
Massimo 370 punti base
3.
Tasso minimo
Relativamente ai soli periodi di tasso variabile, pari al
10% in meno, arrotondato al decimale superiore, del
tasso di stipula
4.
Commissione per estinzione anticipata
La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o
accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale,
ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti
salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano
le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono allegate al presente documento.
In percentuale sul capitale versato anticipatamente periodo a tasso fisso mutui ipotecari / fondiari : 3,00%;
Periodo a tasso variabile mutui ipotecari / fondiari:
2,00%
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 L..40/2007
TOTALE COMMISSIONE = ((DEBITO RESIDUO*%COMMISSIONE):100)
4.1 in misura variabile
Formula matematica
Esempio per mutui fondiari di conteggio commissione calcolata simulando un’estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00
ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione 3,00 per cento:
(ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000)
LEGENDA
RIMBORSO TOTALE
RIMBORSO PARZIALE
Importo
1.000,00
1.000,00
% commissioni
3
30,00
30,00
Totale
1.030,00
1.030,00
Esempio per mutui fondiari di conteggio commissione calcolata simulando un’estinzione di capitale residuo di Euro
1.000,00 ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione 2,00 per cento:
(ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000)
LEGENDA
RIMBORSO TO TALE
RIMBORSO PARZIALE
Importo
1.000,00
1.000,00
% commissioni
2
20,00
20,00
Totale
1.020,00
1.020,00
2)
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo)/T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) – Esempio di calcolo
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parametro.
Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte
finanziata è tenuta a corrispondere.
Recenti valori, di norma arrotondati allo 0,10 superiore, assunti dai parametri d'indicizzazione offerti:
Parametro media mese Media ago. 2009 decor- Media set. 2009 de- Media ott. 2009 decorprec.
renza 01/09/09
correnza 01/10/09
renza 01/11/09
Euribor 6ml/365 W6
1,200
1,100
1,100
Media nov. 2009 decorrenza 01/12/09
1,100
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AGGIORNAMENTO 17/12/2009
Euribor 3ml/365 WI
Rendistato lordo WS
Resint mensile WL
Parametro
Tasso BCE
Parametro media trimestre prec.
Resint trim.WE
Parametro
Arr. 0,10
0,900
3,400
2,200
0,800
3,400
2,100
0,800
3,300
2,100
0,800
3,300
2,000
Decorrenza 21/01/09
2,000
Decorrenza 11/03/09
1,500
Decorrenza 08/04/09
1,250
Decorrenza 13/05/09
1,000
1° trim. 2009 decorrenza
01/01/09
4,300
2° trim. 2009 decorrenza 01/04/09
3,000
3° trim. 2009 decorrenza
01/07/09
2,500
4° trim. 2009 decorrenza 01/10/09
2,200
puntuale
IRS 5y/6mlett.
IRS 10y/6mlett.
IRS 15y/6mlett.
IRS 20y/6mlett.
Tassi pubblicati il
30 ottobre 2009
2,900
3,600
4,000
4,100
14 novembre 2009
2,800
3,600
4,000
4,100
30 novembre 2009
2,700
3,500
3,900
4,000
15 dicembre 2009
2,700
3,500
3,900
4,000
Nel seguente esempio di calcolo dell'I.S.C., per mutuo a tasso indicizzato, sono comprese le seguenti voci:
Tasso Variabile
Capitale
Durata
Rimborso
Rata
Tasso applicato
Spread
Parametro di indicizzazione
Spese incasso rate
Spese informativa periodica
€ 75.000,00
Anni 5
Mensile
€ 1.334,36
2,600 %
150 punti base
"Euribor 365" - 6 mesi arr. 0,10 sup.
€ 2,75 per rata
€ 30,00 (€ 5,00 ogni anno + € 5,00 all’estinzione del rapporto)
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo): 2,73% - decorrenza 01/12/2009 – validità fino al 31/12/2009
Nel seguente esempio di calcolo dell'I.S.C., per mutuo ipotecario a tasso fisso, sono comprese le seguenti voci:
Tasso Fisso
Capitale
Durata
Rimborso
Rata
Tasso applicato
Spread
Parametro di indicizzazione
Spese incasso rate
Spese informativa periodica
€ 75.000,00
Anni 5
Mensile
€ 1.405,06
4,700%
200 punti base
"IRS 5y/6ml"
€ 2,75 per rata
€ 30,00 (€ 5,00 ogni anno + € 5,00 all’estinzione del rapporto)
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo): 4,90% - decorrenza 15/12/2009 – validità fino al 31/12/2009.
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AGGIORNAMENTO 17/12/2009
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI
MUTUI IMMOBILIARI.
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N.
40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.
II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di
seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
d) per i contratti di mutuo a tasso misto
• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai
punti a) e b);
• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è
prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.
• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è
prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del
finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo
di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto
c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:
1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali 0,25%;
3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.
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SEZIONE 1.6.08 - MUTUI: FINANZIAMENTO IPOTECARIO A PRIVATI A MEZZO SURROGA (PORTABILITA’)
AI SENSI L. 40/2007 ART. 8 E ART. 1202 C.C.
AGGIORNAMENTO 17/12/2009
SEZ. IV)
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Calcolo interessi di mora
In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta maturano a carico della parte
mutuataria, dal giorno dell’inadempimento fino all’effettivo saldo, gli interessi di mora stabiliti.
Gli interessi di mora sono calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Erogazione
Salvo che la messa a disposizione dell’importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga contestualmente alla stipula dell’atto.
Garanzie
L’ipoteca originariamente iscritta verrà mantenuta ed annotata a favore dell’Istituto surrogante. La
Parte mutuataria è obbligata a mantenere assicurati presso primarie compagnie, contro i rischi indicati
dalla Banca e per i valori giudicati idonei dalla medesima, i beni immobili cauzionali e a vincolare le
polizze relative a favore della Banca.
Nel caso di rilascio di garanzie di firme, (persona fisica, società, etc.) i garanti si impegnano a rifondere tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per capitale ed interessi, anche di mora. Essi riconoscono che la garanzia manterrà tutti i suoi effetti anche nell’ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, indipendentemente dalle eventuali altre garanzie comunque prestate o che potranno essere acquisite dalla Banca.
Rimborso/estinzione anticipata
La parte mutuataria può estinguere anticipatamente il mutuo o effettuare rimborsi parziali di capitale,
riconoscendo, di norma, alla Banca una commissione onnicomprensiva. La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a segu ito di
frazionamento sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi
dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato
in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono allegate al presente documento.
Adempimenti relativi ai beni og- La parte mutuataria e l’eventuale terzo datore di ipoteca, nonché i loro eredi o aventi causa hanno il
getto della garanzia
divieto di porre in essere atti che possano compromettere, diminuire o deteriorare il valore dei beni
oggetto della garanzia, tra cui: cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente i canoni di locazione
degli immobili ipotecati; apportarne modifiche nella destinazione e/o consistenza; alterare la condizione giuridica degli immobili stessi.
Diminuzione di garanzia
La Banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero altra idonea garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la parte mutuataria dovrà provvedervi in caso di deprezzamento oggettivo del valore della proprietà immobiliare, ovvero qualora
venisse accertata l’esistenza di debiti di qualsiasi natura aventi prelazione sul credito della Banca non
previamente comunicati dal cliente, ovvero qualora, dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla
Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti
immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.
Preliminare
Qualora la parte mutuataria intenda stipulare con terzi contratti preliminari di compravendita soggetti
a trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis del C.C., ed aventi oggetto i beni concessi in garanzia a favore
della Banca, ne dovrà dare preventiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R. a quest'ultima, la
quale si riserva la facoltà di chiedere la riduzione del mutuo della quota attribuita alla/e unità immobiliare/i oggetto della trascrizione. Nel caso, che a seguito d’accertamenti ipotecari e contabili, sia riscontrata la violazione dei suddetti impegni, la Banca potrà avvalersi della risoluzione di diritto del
contratto di mutuo.
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AGGIORNAMENTO 17/12/2009
Imputazione dei pagamenti
Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla parte mutuataria o da
terzi sarà imputato - in deroga all'art. 1193, secondo comma, cod. civ. - innanzi tutto al rimborso di
spese di qualunque natura, al pagamento d’accessori ed interessi e per il rimanente in conto capitale.
Clausola risolutiva
Prevede la possibilità da parte della Banca di risolvere il contratto qualora la parte mutuataria non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti o si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità della parte mutuataria o dei garanti a far fronte agli obblighi assunti o della validità
delle garanzie. A titolo esemplificativo, costituiscono cause di risoluzione: l’inadempimento anche di
una sola rata di ammortamento che si protragga per oltre 180 giorni; il proteso o il fallimento del mutuatario, ovvero il compimento di atti che diminuiscano la sua consistenza patrimoniale od economica; l’inadempimento degli obblighi relativi all’assicurazione contro i danni e di quelli relativi ai beni
oggetto della garanzia; ogni evento idoneo a compromettere, diminuire o deteriorare i beni, oggetto
della garanzia; il mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti nel contratto; il mancato
completamento, nei modi e tempi previsti nel contratto, del programma di investimenti per i quali é
concesso il mutuo; il mancato rimborso degli oneri tributari connessi al finanziamento.
Decadenza dal beneficio del te r- Nei casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza
mine
dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e
capitale, nei confronti della parte mutuataria e nei confronti dei garanti. Restano ferme in ogni caso
tutte le garanzie prestate dalla parte mutuataria e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia
se successivamente acquisite.
Pagamento da parte di garanti o La Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti di singole rate di ammortamento o comunque pagamenti
terzi
parziali offerti da garanti o da terzi a proprio nome, qualora tali soggetti, all’atto del loro versamento,
non dichiarino il proprio impegno a non esercitare il diritto di surroga o di regresso ad essi spettante
nei confronti del debitore e di altri eventuali coobbligati sino a quando ogni ragione di credito della
Banca dipendente dal presente mutuo non sia stata interamente estinta.
Variazioni condizioni contrat- La Banca, in presenza di un giustificato motivo nel periodo di durata del finanziamento, potrà variare
tuali
unilateralmente, anche in senso sfavorevole alla parte finanziata, le condizioni economiche pattuite e
riportate nell'allegato contrattuale "Prospetto delle Condizioni Economiche", obbligandosi a comunicare l’eventuale variazione sfavorevole nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 118 del T.U.B.
(D.Lgs. n. 385/93).
Foro competente
La Banca elegge domicilio in Modena presso la sua sede legale e la Parte Mutuataria presso il suo
domicilio di residenza, salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in vigore.
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la parte mutuataria e la Banca in dipendenza del mutuo,
foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
Organi e procedure di composi- Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indizione stragiudiziale delle contro- rizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima.
versie
L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del
ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla
data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore
BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere
l’eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia
riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non
siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì bancario a
condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui
egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì
bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
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SEZ. V)
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE (in ordine alfabetico)
Accollo
Consiste in un accordo tra la parte mutuataria ed un terzo con il quale quest’ultimo assume l’obbligo di
pagare alla Banca il debito residuo del mutuo ai sensi dell’art. 1273 c.c.
Ammortamento
Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Commissione per estinzione
anticipata
È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a risarcire all’Istituto
erogante, per aver rimborsato anticipatamente in tutto od in parte, il finanziamento sulle previsioni contrattuali. Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento
stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o
professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo
ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono allegate al presente documento.
Contributo
Rappresenta l’abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente
Pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell’ambito di una specifica convenzione sottoscritta
con l’Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere:
diretto: riconosciuto direttamente dall’Ente contribuente al beneficiario;
indiretto: riconosciuto dall’Ente contribuente al beneficiario per il tramite della banca.
Elaborazione conteggi
Spese per l’elaborazione di conteggi richiesti dalla parte mutuataria a vario titolo, ad esempio per verificare alcune condizioni del mutuo, o per richiedere l’importo della rata in caso di variazione del tasso o
in caso di variazione della durata o per vari altri motivi su richiesta della parte mutuataria stessa.
Foro competente
È l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto,
anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal codice di procedura civile.
I.S.C. / T.A.E.G.
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni
differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti
percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte
finanziata è tenuta a corrispondere.
Mutuo fondiario
Quando la somma accordata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia e cioè che l'ammontare massimo finanziato non sia superiore all'80% del valore del bene ipotecato.
Mutuo Ipotecario
Quando la somma accordata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile.
Parametro di indicizzazione
È il valore di riferimento dei tassi variabili denominato anche Tasso Indice.
Parametro Euribor
Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla media
aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 o 6 mesi
lettera, moltiplicato di norma per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata
dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente.
Parametro I.R.S.
Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, delle quotazioni giornaliere dell'Interest Rate Swap in Euro a 5, 10, 15 o 20 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi) pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" per tali periodi il giorno 15 e 30 di ogni mese. In caso di mancata pubblicazione, il parametro verrà rilevato il giorno di pubblicazione precedente
Parametro Rendistato
Saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,10
superiore, dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei Btp con vita residua superiore l’anno, rilevata nel mese solare precedente quello di stipula, pubblicata per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e riportata sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" (Rendistato Lordo).
Parametro Resint trimestrale
o mensile
Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,10 superiore, risultante dalla variazione della
media aritmetica semplice dei seguenti parametri, rilevati nei trimestri solari gennaio-marzo, aprilegiugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre, con decorrenza il primo giorno di ogni trimestre solare successivo (ovvero - rilevati nel mese solare immediatamente precedente ad ogni singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno di ogni mese solare successivo):
a) per il 50%: media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate Euribor - 3 mesi lettera moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali pub-
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blicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore";
b) per il 50%: media aritmetica semplice dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei Btp con vita
residua superiore all'anno, pubblicata sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e riportata sul
quotidiano "Il Sole 24 ORE" (Rendistato Lordo).
Preammortamento
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Rata
Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato);
una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Spese di istruttoria
Ai sensi Art. 8 L. 40/2007 non applicabili in caso di surroga
Spese di perizia
Ai sensi Art. 8 L. 40/2007 non applicabili in caso di surroga
Spread
È la differenza tra il tasso d’interesse ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.
Surrogazione per volontà del
debitore
Il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
Il cliente che prende una somma a mutuo da una banca per estinguere un mutuo presso un’altra banca
può surrogare la prima nelle garanzie della seconda. L’ipoteca concessa dalla vecchia banca viene trasferita alla nuova banca senza dover procedere ad una nuova iscrizione. La Legge ha previsto
l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura a carico del mutuatario con riguardo sia
all’estinzione del precedente mutuo sia alla concessione del nuovo.
T.A.N. (tasso annuo nominale)
È il tasso d’interesse applicato all’operazione espresso su base annua.
Tassi Top
Sono i tassi massimi applicabili dalla nostra Banca.
Tasso a Regime
Equivale al tasso indicizzato in vigore dopo l’eventuale periodo di tasso di ingresso o decorso il periodo
di franchigia.
Tasso di mora
E' il tasso d’interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non
rimborsate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale annuo
vigente il giorno d'inizio dell’insolvenza.
Tasso fisso
Il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso indicizzato
Il tasso di interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo
Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non
potrà scendere a prescindere dall’andamento dei parametri di indicizzazione specificati nel contratto di
finanziamento.
Tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate
condizioni specificatamente indicate nel contratto di finanziamento.
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto esterno
Denominazione:_____________________________________________________
Forma giuridica:____________________
Sede Legale:___________________________________________________________________________________________
Iscrizione all'Albo:___________________________________________________
Numero:__________________________
Soggetto interno
Nome e Cognome:______________________________________________________________________________________
Azienda di appartenenza: Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.
Agenzia/Ufficio:____________________
Qualifica:______________________________________________________________________________________________
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