regolamento comunale per gli autoveicoli in servizio pubblico da

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regolamento comunale per gli autoveicoli in servizio pubblico da
CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI
AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO
DA PIAZZA E PER QUELLI IN NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.01.2007)
INDICE
ART.
1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
2
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
3
SERVIZIO TAXI
4
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
5
MODALITA’ PER ESERCITARE IL SERVIZIO
6
CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ORDINARIE
7
COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
8
MATERIE DI ESAME
9
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE
10
TITOLI PREFERENZIALI
11
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
12
ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA
13
TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE
14
INIZIO DEL SERVIZIO
15
SOSTITUZIOND ALLA GUIDA
16
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI
17
FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO
18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
19
CRONOTACHIGRAFO
20
TARIFFE
21
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
22
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI)
23
TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
24
FORZA PUBBLICA
25
LOCALITA’ DI STAZIONAMENTO
26
OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
27
DIFFIDA
28
SANZIONI
29
REVOCA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE
30
DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE
31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio da piazza per autovetture ad uso pubblico per trasporto di persone( taxi) ed il
servizio di noleggio da rimessa con autovetture e con autobus con conducente, nell’ambito
del territorio comunale,oltre che dalle norme per la disciplina della circolazione stradale
emanate con Leggi dello Stato, dalle direttive comunitarie e dalla Regione Abruzzo, è
disciplinato dalle norme del presente regolamento.
Per direttive comunitarie devono intendersi quelle introdotte dal Regolamento CEE n.
12/98.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi
a disciplinare in conformità della Legge e secondo le disposizioni del presente
Regolamento.
ART. 2
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza che avanza, presso la sede del
vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o nelle aree all’uopo stabilite
dal Comune.
ART. 3
SERVIZIO TAXI
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli
gruppi di persone.esso si rivolge ad una utenza indifferenziata, che avanza apposita
richiesta per un determinata prestazione a tempo o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene su aree individuate dall’Amministrazione Comunale,
con apposita ordinanza sindacale .
ART. 4
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza ( taxi) con
conducente e di noleggio da rimessa con conducente, viene fissato con deliberazione
della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria, le Associazioni
Consumatori e l’Ente Provinciale del Turismo,tenendo presente i seguenti criteri:
1. l’entità della popolazione residente nel territorio;
2. la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia
ferroviaria;
e dalla più vicina stazione
3. l’entità,la frequenza,le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico
interessanti il territorio comunale;
4. le attività turistiche,commerciali,industriali ,artigianali,culturali,sociali, sanitario-termale
o altro che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe e loro sviluppo nel tempo.
Il numero degli autobus e minibus ( veicoli per trasporto di persone con numero di posti
superiore a 8 e non superiore a 16 , escluso il conducente –art. 2 D.M. 18.04.1977 ), da
adibire al servizio di noleggio con conducente è invece determinato sempre con delibera di
Giunta Comunale, tenendo presente un parametro minimo di 5.000 abitanti per ogni
licenza di noleggio o frazione superiore a 2.500 abitanti.
ART. 5
MODALITÀ PER ESERCITARE IL SERVIZIO
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli e autobus, o per esercitare il servizio da
piazza occorre essere iscritti in ruolo presso le Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura; per l’iscrizione in ruolo occorre essere in possesso del certificato
di abilitazione professionale previsto dall’ottavo comma dell’art. 116 del D.lgs. n. 285/1992.
La licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività taxi o noleggio mediante autovetture
è rilasciata esclusivamente a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e
7 della Legge 21/ 92.
La licenza per l’attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte
individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
E’ consentito conferire la licenza d’esercizio agli organismi indicati nel I° comma del citato
art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, od
esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere
nuovamente trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal
recesso.
L’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti
prescritti per l’esercizio dell’attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta
degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Per il servizio pubblico da piazza ( taxi ) unitamente alla licenza , il competente Ufficio
comunale rilascia apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell’art. 12 della legge
21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta ”servizio pubblico” ed il numero
d’ordine corrispondente al numero della licenza d’esercizio.
Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza e /o autorizzazione,
ovvero da un suo collaborate anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di
cui all’art. 6 della legge n. 21/92.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 17, II° comma , relativamente ai
sostituti alla guida per le turnazioni integrative.
Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing
del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata.
La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.
Non è ammesso , in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio
del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece
ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto , di più autorizzazioni per
l’esercizio del sevizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,ove eserciti con
natanti.
Nella licenza devono essere riportati i dati della carta di circolazione dell’Autovettura della
patente di abilitazione alla guida e della polizza di assicurazione di responsabilità civile
verso terzi e trasportati , valida ad ogni effetto con massimali superiori al 50% dei minimi
previsti dalla legge.
ART. 6
CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO
DELLE LICENZE ORDINARIE
Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e di noleggio di autoveicoli con conducente,
sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei
conducenti.
Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze
rilasciate.
Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che
si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in
seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere
pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione .
Il bando di concorso, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali :
a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d’esame per le
valutazioni delle domande presentate;
e) l’importo del rilascio a titolo oneroso ed i criteri selettivi (solo per i concorsi straordinari
di cui all’ultimo comma del presente articolo).
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza.
Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul
ruolo di cui all’art. 6 della L. 21 / 92 rilasciata dalla competente camera di commercio o di
equipollente documento rilasciato dalle competenti Autorità di un Paese dell’Unione
Europea.
Ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all’art. 6,comma 1, lett. b) del D.L . 04 luglio 2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla Legge 04. agosto 2006, n. 248 , la Giunta
Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11 del presente regolamento, può bandire
concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica,ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad
assicurare un livello di offerta adeguato per il rilascio,a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della
citata Legge n. 21 /1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ,ed
individuando,in caso di eccedenza delle domande,uno o più criteri selettivi di valutazione
automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza
taxi operanti nel comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal Comune
per il finanziamento di iniziative volte al controllo ed al miglioramento della quantità degli
autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche
mediante l’impiego di tecnologie satellitari.
ART. 7
COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
La giunta comunale nomina la Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze
di taxi e di servizio di noleggio autoveicoli . La commissione di concorso è composta da 3
(tre ) membri esperti del settore fra cui il Dirigente del servizio interessato che la presiede.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non
inferiore alla cat. “C “.
ART. 8
MATERIE DI ESAME
Le materie di esame per l’assegnazione della licenza riguardano :
conoscenza del regolamento comunale di esercizio ;
conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici
del Comune ;
elementi di diritto civile, commerciale , sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria
per l’esercizio della professione .
Possono aggiungersi,facoltativamente, a scelta del candidato , altre prove riguardanti la
conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di
conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di
ammissione all’esame la lingua per la conoscenza della quale intende essere sottoposto
ad esame.
ART. 9
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA
L’organo o l’ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla
Commissione di esame , provvede all’assegnazione della licenza.
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di anni 2 (due ).
I posti di organico che nel corso dei due anni si rendessero vacanti, dovranno essere
coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing
del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata.
La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.
ART. 10
TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle Licenze di esercizio di noleggio
da rimessa con conducente di autovetture ,autobus e minibus essere in possesso dei
requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali :
la continuità, la regolarità, e la efficienza dei servizi svolti ;
la disponibilità di adeguate autorimesse ;
la documentata anzianità di presenza operativa nel settore ;
il possesso di altra licenza con conducente di qualsiasi Comune della Provincia
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle Licenze di esercizio per il servizio
pubblico da piazza (taxi) ,l’avere prestato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida
del titolare della Licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno un anno.
ART. 11
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMITATO DI MONITORAGGIO
E’ istituita la Commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio di pubblico
trasporto non di linea ( taxi e noleggio veicoli con conducente )e per l’applicazione del
presente Regolamento.
La commissione comunale è composta:
a) dal suo Sindaco o suo delegato
Presidente
b) da n. 2 (due) consiglieri comunali, uno di maggioranza ed
uno minoranza;
componenti
c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
componenti
d) da n. 1 rappresentante delle Organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
componenti
e) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a
livello locale o, in mancanza a livello provinciale.
La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell’art. 4 della
Legge 21/92.
La Commissione consultiva comunale è istituita con provvedimento del Sindaco e dura in
carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi
componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni,iniziativa dell’ente o
dell’associazione che li ha designati.
La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi
comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. 04. Luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla Legge 04. agosto 2206, n. 248 , il Sindaco, sentita la Commissione di
cui al presente articolo, istituisce un Comitato Permanente di Monitoraggio del servizio di
taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare
costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva.
La Commissione può invitare di volta in volta esperti e personale qualificato o interessato
allo svolgimento del servizio.
La Commissione sarà assistita da un impiegato dell’Ufficio di Polizia Amministrativa, con
funzioni di segretario.
ART. 12
ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA
Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi
possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di
linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.
L’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il
concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi.
Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro,in particolare,le condizioni,i vincoli,le
garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
ART. 13
TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE
La licenza e/o autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto d’azienda ed è trasferibile
nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all’esercizio della professione.
Il trasferimento della licenza e/o autorizzazione deve essere comunicato al competente
ufficio comunale, il quale accerta l’esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento
ed il possesso dei requisiti da parte dell’avente causa.
Il trasferimento delle licenze pervenute “mortis causa“ ai sensi del II° comma dell’art. 9
della Legge 21 / 92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine
previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
Qualora, con il decesso del titolare dell’impresa individuale, l’impresa risulta trasferita a
persone in minore età o prive dell’idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro
legittimi rappresentanti l’esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la
durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell’art. 10 della L. 21/92.
La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale.
Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per
atto tra vivi o a causa di morte del titolare,nei casi tassativamente previsti dall’art. 9 della
Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del
trasferimento.
A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti
debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente
regolamento, per ottenere la voltura della licenza e/o autorizzazione. In ogni caso deve
essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare
trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per
testamento, lo stato di famiglia e se necessario ,il consenso degli eredi.
Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può essere attribuita altra licenza e/o
autorizzazione,in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal
momento in cui l’interessato ha trasferito la precedente.
ART . 14
INIZIO DEL SERVIZIO
Nel caso di assegnazione della licenza e/o autorizzazione o di acquisizione per atto tra vivi
o “ mortis causa “ il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi
dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell’accettazione dell’eredità.
Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove
l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’automezzo per causa a lui non
imputabile.
Nel caso di automezzo nuovo, l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver
provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo , con indicazione del numero di telaio, per il
rilascio dell’autorizzazione.
ART. 15
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti
temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei
requisiti prescritti ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente,
purchè iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 :
a) per motivi di salute,inabilità temporanea,gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 (trenta) annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempio pieno sindacali o pubblici elettivi;
f) per gravi motivi di famiglia valutati di volta in volta dalla competente Commissione di
cui all’art. 11 del presente regolamento.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio di taxi possono farsi sostituire alla
guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al
raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge
18 Aprile 1962 n. 230, a tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella
effettuata per sostituire i lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del comma 2° dell ’art. 1 della citata legge n. 230 /1962. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dello specifico settore e, in mancanza,sulla base del contratto collettivo nazionale dei
lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato
anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 (sei) mesi.
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della
collaborazione dei familiari, sempre che iscritti nel ruolo e conformemente a quanto
previsto dall’articolo 230-bis del codice civile.
ART. 16
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI
Il Comune, ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248 può
rilasciare ai soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio taxi e
prevalentemente alle cooperative di produzione e lavoro, nonché ai consorzi di imprese
artigiane, titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari
eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda , in numero
proporzionato alle esigenze dell’utenza.
Il rilascio dei titoli autorizzativi temporanei o stagionali di cui al precedente comma 1,
avviene sulla base di esigenze del servizio rilevate dal Comune con la collaborazione del
Comitato di Monitoraggio o sulla base di una programmazione specifica, correlata a
periodi particolari nei quali sia prevedibile l’aumento della domanda ( es. svolgimento di
fiere, stagione turistica, ecc. ) sentita la Commissione di cui al precedente art. 11.
ART. 17
FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO
Il Comune può, in via sperimentale, rilasciare apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio taxi o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1,lettere b) e c) della legge n. 21/1992,
per forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati.
Ai fini di quanto sopra, la Giunta Comunale ,sentita la Commissione Comunale di cui
all’art. 11 del presente regolamento, stabilisce la tipologia dei servizi, le caratteristiche di
idoneità dei veicoli utilizzabili, le tariffe differenziate, le turnazioni in relazione agli specifici
servizi e ogni altra prescrizione necessaria ai fini di una corretta attività in relazione al
complessivo servizio.
ART. 18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Tutti i titolari di licenza e/o autorizzazioni sono obbligati a fornire, nei limiti previsti dalla
legge, il sevizio a portatori di Handicap. Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare
tutta l’assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e
degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
ART. 19
CRONOTACHIGRAFO
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di
apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978,n.
727.
ART. 20
TARIFFE
Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione
di cui all’art. 11 del presente Regolamento .
Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi
dell’art. del presente Regolamento per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe
comunali in vigore.
Nell’ambito del sistema tariffario,ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. f) del D.L. 4 Luglio 2006
n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248, la Giunta
Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 11 può individuare in via
sperimentale, percorsi prestabiliti a tariffa predeterminata,stabilendone i relativi importi.
ART. 21
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
I servizi di taxi sono regolati da turni ordinari ed orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco,
sentita la Commissione consultiva .
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.L 4 Luglio 2006, n. 223,convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Sindaco, sentita la Commissione di cui
all’art. 11, può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando
idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio dei turni
dichiarati. Per l’espletamento del servizio durante i turni integrativi, i titolari di licenza si
avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n .21, di
sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della medesima legge. I
sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo
di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all’avvio del
servizio.
ART. 22
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI)
Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della Motorizzazione Civile, le
autovetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi) portano sul tetto del mezzo un
contrassegno luminoso con la scritta TAXI e devono essere uniformemente di colore
bianco. Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante lo stemma
comunale e la denominazione “ CITTA’ di GIULIANOVA – SERVIZIO PUBBLICO TAXI “
nonché il numero della Licenza di esercizio. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo
ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all’esterno di questa.
Le autovetture sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è
deducibile il corrispettivo da pagare. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è
portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti all’interno
dell’autovettura.
ART . 23
TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie
stabilite dal Comune.
E’ obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il
trasporto di altri animali è facoltativo.
ART. 24
FORZA PUBBLICA
E’ fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica,
compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.
ART. 25
LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO
Le località di stazionamento delle autovetture sono stabilite dalla Giunta Municipale,
sentita la Commissione consultiva. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi
posteggi e resa nota con cartelli indicatori e relativa segnaletica stradale del tipo
orizzontale.Il noleggio dovrà essere esercitato solamente dalla prima autovettura
stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale,sentito il parere della Commissione di variare in qualsiasi
modo detti stazionamenti,di interdirne
temporaneamente l’uso quando lo ritenga
necessario o di variare il numero dei veicoli assegnati. Il Sindaco, sentita la Commissione
stabilisce con Ordinanza l’orario e le modalità dei turni di servizio. I conducenti, per ogni
località di stazionamento , devono osservare scrupolosamente i turni fissati. In caso di
impedimento,il Concessionario di turno,deve provvedere ad informare con tempestività
l’organizzazione di categoria, perché provveda alla sua sostituzione. Resta tuttavia,in
facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire le occasioni nelle quali derogare
l’obbligo delle macchine fissate per ogni turno.
In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può
essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino presso lo scalo ferroviario e
marittimo,in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sempre e comunque
al di fuori degli spazi riservati ai taxi.
ART.
26
OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e dei taxi debbono comportarsi con
correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque tenere un atteggiamento
decoroso. Devono curare che il cronotachigrafo o il tassametro funzionino regolarmente.
In particolare per quanto riguarda il servizio pubblico da piazza (taxi) i conducenti hanno
l’obbligo :
a) di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore,salvo che la vettura
non sia stata già impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa , nel caso
esistano gravi ragioni per rifiutare il trasporto. In quest’ultimo caso, gli agenti della forza
pubblica devono essere urgentemente messi a conoscenza di dette ragioni;
b) di caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza
deterioramento della vettura;
c) di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l’interno della vettura e , trovandosi
qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l’immediata restituzione al
proprietario, di depositarlo immediatamente presso il Comando del Corpo di Polizia
Municipale;
d) L’autista che abbia preso in precedenza l’impegno di recarsi a domicilio del cliente o in
un altro luogo ad una ora stabilità, ha l’obbligo di trovarsi all’appuntamento,salvo i casi
di impossibilità determinati da forza maggiore,l’autista ha la facoltà di richiedere al
cliente,all’atto della prenotazione un anticipo non superiore alla metà del presumibile
totale del servizio da eseguirsi.
Al conducente di autovetture per il servizio pubblico da piazza è inoltre vietato :
fumare durante la corsa;
fare schiamazzi,usare parole volgari,abusare dei mezzi acustici;
rifiutare di trasportare un numero di persone a quello massimi consentito dalle
caratteristiche dell’autovettura;
chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e /o pattuiti;
fermare l’autovettura o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di
accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
di allontanarsi dall’autovettura in attesa nei posteggi,senza alcun motivo;
portare animali propri sull’autoveicolo;
portare gli animali degli utenti che non siano in regola con la normativa prevista per il
trasporto pubblico,salvo la discrezionalità ulteriore dell’autista.
ART. 27
DIFFIDA
Il Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all’art. 11 del presente regolamento ,
diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto :
a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività ;
b) non eserciti con regolarità il servizio ;
c) non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione
e di decoro disposte dall’amministrazione comunale ;
d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ;
e) fermi l’autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più
breve,salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
ART. 28
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione,la revoca e la decadenza della licenza
Comunale di esercizio,tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro
sanzione nel Codice della Strada ,ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica
sanzione ,sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della
licenza.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva
l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ,la violazione alle norme contenute
nel presente Regolamento sono determinate con una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00.
La sanzione amministrativa accessoria è applicata anche se l’interessato si sia avvalso del
pagamento in misura ridotta .
Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ne rispetto della vigente normativa ed
in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie,di quanto previsto dalla Legge
24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi
di sospensione, decadenza,revoca e rinuncia alla licenza .
ART. 29
REVOCA DELLA LICENZA
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art . 11 del presente Regolamento, dispone la
revoca della licenza nei seguenti casi :
1. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità
morale o professionale ;
2. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26;
3. quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell’art. 13 del
presente regolamento ;
4. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai
due anni ;
5. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano
verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento .
6. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare
svolgimento del servizio ;
7. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, nel corso dell’anno, il Sindaco
sentita la Commissione consultiva ,dispone la revoca della licenza.
ART. 30
DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, dispone la
decadenza della licenza nei seguenti casi :
1. per mancato inizio del servizio nei termini di cui all’art. 14 del presente Regolamento ;
2. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della
stessa
3. per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il
servizio nei termini di cui all’art. 14 del presente Regolamento ;
4. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 120 giorni ;
La decadenza viene comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le
disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione comunale.
Entro tre anni dall’esecutività del presente Regolamento le autovetture adibite al servizio
pubblico da piazza ( taxi ) dovranno essere uniformate alle norme vigenti.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e
pubblicazione all’albo pretorio nei modi e nei termini di Legge.