regolamento comunale per gli autoveicoli in servizio pubblico da
Transcript
regolamento comunale per gli autoveicoli in servizio pubblico da
CITTA’ DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA E PER QUELLI IN NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.01.2007) INDICE ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 3 SERVIZIO TAXI 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 5 MODALITA’ PER ESERCITARE IL SERVIZIO 6 CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ORDINARIE 7 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 8 MATERIE DI ESAME 9 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE 10 TITOLI PREFERENZIALI 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 12 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA 13 TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE 14 INIZIO DEL SERVIZIO 15 SOSTITUZIOND ALLA GUIDA 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI 17 FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 19 CRONOTACHIGRAFO 20 TARIFFE 21 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO 22 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI) 23 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI 24 FORZA PUBBLICA 25 LOCALITA’ DI STAZIONAMENTO 26 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI 27 DIFFIDA 28 SANZIONI 29 REVOCA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE 30 DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio da piazza per autovetture ad uso pubblico per trasporto di persone( taxi) ed il servizio di noleggio da rimessa con autovetture e con autobus con conducente, nell’ambito del territorio comunale,oltre che dalle norme per la disciplina della circolazione stradale emanate con Leggi dello Stato, dalle direttive comunitarie e dalla Regione Abruzzo, è disciplinato dalle norme del presente regolamento. Per direttive comunitarie devono intendersi quelle introdotte dal Regolamento CEE n. 12/98. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinare in conformità della Legge e secondo le disposizioni del presente Regolamento. ART. 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o nelle aree all’uopo stabilite dal Comune. ART. 3 SERVIZIO TAXI Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.esso si rivolge ad una utenza indifferenziata, che avanza apposita richiesta per un determinata prestazione a tempo o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene su aree individuate dall’Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza sindacale . ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza ( taxi) con conducente e di noleggio da rimessa con conducente, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria, le Associazioni Consumatori e l’Ente Provinciale del Turismo,tenendo presente i seguenti criteri: 1. l’entità della popolazione residente nel territorio; 2. la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia ferroviaria; e dalla più vicina stazione 3. l’entità,la frequenza,le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale; 4. le attività turistiche,commerciali,industriali ,artigianali,culturali,sociali, sanitario-termale o altro che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe e loro sviluppo nel tempo. Il numero degli autobus e minibus ( veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16 , escluso il conducente –art. 2 D.M. 18.04.1977 ), da adibire al servizio di noleggio con conducente è invece determinato sempre con delibera di Giunta Comunale, tenendo presente un parametro minimo di 5.000 abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione superiore a 2.500 abitanti. ART. 5 MODALITÀ PER ESERCITARE IL SERVIZIO Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli e autobus, o per esercitare il servizio da piazza occorre essere iscritti in ruolo presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; per l’iscrizione in ruolo occorre essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo comma dell’art. 116 del D.lgs. n. 285/1992. La licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività taxi o noleggio mediante autovetture è rilasciata esclusivamente a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge 21/ 92. La licenza per l’attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone. E’ consentito conferire la licenza d’esercizio agli organismi indicati nel I° comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere nuovamente trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. L’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale. Per il servizio pubblico da piazza ( taxi ) unitamente alla licenza , il competente Ufficio comunale rilascia apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell’art. 12 della legge 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta ”servizio pubblico” ed il numero d’ordine corrispondente al numero della licenza d’esercizio. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza e /o autorizzazione, ovvero da un suo collaborate anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 17, II° comma , relativamente ai sostituti alla guida per le turnazioni integrative. Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso , in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto , di più autorizzazioni per l’esercizio del sevizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,ove eserciti con natanti. Nella licenza devono essere riportati i dati della carta di circolazione dell’Autovettura della patente di abilitazione alla guida e della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati , valida ad ogni effetto con massimali superiori al 50% dei minimi previsti dalla legge. ART. 6 CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ORDINARIE Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e di noleggio di autoveicoli con conducente, sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione . Il bando di concorso, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali : a) numero e tipo delle licenze da rilasciare; b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza; c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d’esame per le valutazioni delle domande presentate; e) l’importo del rilascio a titolo oneroso ed i criteri selettivi (solo per i concorsi straordinari di cui all’ultimo comma del presente articolo). I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all’art. 6 della L. 21 / 92 rilasciata dalla competente camera di commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti Autorità di un Paese dell’Unione Europea. Ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all’art. 6,comma 1, lett. b) del D.L . 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04. agosto 2006, n. 248 , la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11 del presente regolamento, può bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica,ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato per il rilascio,a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della citata Legge n. 21 /1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ,ed individuando,in caso di eccedenza delle domande,uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza taxi operanti nel comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo ed al miglioramento della quantità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari. ART. 7 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE La giunta comunale nomina la Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze di taxi e di servizio di noleggio autoveicoli . La commissione di concorso è composta da 3 (tre ) membri esperti del settore fra cui il Dirigente del servizio interessato che la presiede. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. “C “. ART. 8 MATERIE DI ESAME Le materie di esame per l’assegnazione della licenza riguardano : conoscenza del regolamento comunale di esercizio ; conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune ; elementi di diritto civile, commerciale , sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione . Possono aggiungersi,facoltativamente, a scelta del candidato , altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all’esame la lingua per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame. ART. 9 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA L’organo o l’ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame , provvede all’assegnazione della licenza. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di anni 2 (due ). I posti di organico che nel corso dei due anni si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. ART. 10 TITOLI PREFERENZIALI Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle Licenze di esercizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture ,autobus e minibus essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali : la continuità, la regolarità, e la efficienza dei servizi svolti ; la disponibilità di adeguate autorimesse ; la documentata anzianità di presenza operativa nel settore ; il possesso di altra licenza con conducente di qualsiasi Comune della Provincia Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle Licenze di esercizio per il servizio pubblico da piazza (taxi) ,l’avere prestato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della Licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno un anno. ART. 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMITATO DI MONITORAGGIO E’ istituita la Commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio di pubblico trasporto non di linea ( taxi e noleggio veicoli con conducente )e per l’applicazione del presente Regolamento. La commissione comunale è composta: a) dal suo Sindaco o suo delegato Presidente b) da n. 2 (due) consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno minoranza; componenti c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale; componenti d) da n. 1 rappresentante delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; componenti e) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in mancanza a livello provinciale. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell’art. 4 della Legge 21/92. La Commissione consultiva comunale è istituita con provvedimento del Sindaco e dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni,iniziativa dell’ente o dell’associazione che li ha designati. La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. 04. Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04. agosto 2206, n. 248 , il Sindaco, sentita la Commissione di cui al presente articolo, istituisce un Comitato Permanente di Monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva. La Commissione può invitare di volta in volta esperti e personale qualificato o interessato allo svolgimento del servizio. La Commissione sarà assistita da un impiegato dell’Ufficio di Polizia Amministrativa, con funzioni di segretario. ART. 12 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo. L’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro,in particolare,le condizioni,i vincoli,le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti. ART. 13 TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE La licenza e/o autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto d’azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all’esercizio della professione. Il trasferimento della licenza e/o autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l’esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell’avente causa. Il trasferimento delle licenze pervenute “mortis causa“ ai sensi del II° comma dell’art. 9 della Legge 21 / 92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora, con il decesso del titolare dell’impresa individuale, l’impresa risulta trasferita a persone in minore età o prive dell’idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l’esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell’art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale. Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare,nei casi tassativamente previsti dall’art. 9 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza e/o autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario ,il consenso degli eredi. Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può essere attribuita altra licenza e/o autorizzazione,in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l’interessato ha trasferito la precedente. ART . 14 INIZIO DEL SERVIZIO Nel caso di assegnazione della licenza e/o autorizzazione o di acquisizione per atto tra vivi o “ mortis causa “ il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell’accettazione dell’eredità. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’automezzo per causa a lui non imputabile. Nel caso di automezzo nuovo, l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo , con indicazione del numero di telaio, per il rilascio dell’autorizzazione. ART. 15 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 : a) per motivi di salute,inabilità temporanea,gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 (trenta) annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempio pieno sindacali o pubblici elettivi; f) per gravi motivi di famiglia valutati di volta in volta dalla competente Commissione di cui all’art. 11 del presente regolamento. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 Aprile 1962 n. 230, a tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire i lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2° dell ’art. 1 della citata legge n. 230 /1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore e, in mancanza,sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 (sei) mesi. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, sempre che iscritti nel ruolo e conformemente a quanto previsto dall’articolo 230-bis del codice civile. ART. 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI Il Comune, ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248 può rilasciare ai soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio taxi e prevalentemente alle cooperative di produzione e lavoro, nonché ai consorzi di imprese artigiane, titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda , in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza. Il rilascio dei titoli autorizzativi temporanei o stagionali di cui al precedente comma 1, avviene sulla base di esigenze del servizio rilevate dal Comune con la collaborazione del Comitato di Monitoraggio o sulla base di una programmazione specifica, correlata a periodi particolari nei quali sia prevedibile l’aumento della domanda ( es. svolgimento di fiere, stagione turistica, ecc. ) sentita la Commissione di cui al precedente art. 11. ART. 17 FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO Il Comune può, in via sperimentale, rilasciare apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio taxi o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1,lettere b) e c) della legge n. 21/1992, per forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati. Ai fini di quanto sopra, la Giunta Comunale ,sentita la Commissione Comunale di cui all’art. 11 del presente regolamento, stabilisce la tipologia dei servizi, le caratteristiche di idoneità dei veicoli utilizzabili, le tariffe differenziate, le turnazioni in relazione agli specifici servizi e ogni altra prescrizione necessaria ai fini di una corretta attività in relazione al complessivo servizio. ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Tutti i titolari di licenza e/o autorizzazioni sono obbligati a fornire, nei limiti previsti dalla legge, il sevizio a portatori di Handicap. Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. ART. 19 CRONOTACHIGRAFO Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978,n. 727. ART. 20 TARIFFE Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11 del presente Regolamento . Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell’art. del presente Regolamento per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore. Nell’ambito del sistema tariffario,ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. f) del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 11 può individuare in via sperimentale, percorsi prestabiliti a tariffa predeterminata,stabilendone i relativi importi. ART. 21 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO I servizi di taxi sono regolati da turni ordinari ed orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione consultiva . Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.L 4 Luglio 2006, n. 223,convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 11, può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio dei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio durante i turni integrativi, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n .21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio. ART. 22 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della Motorizzazione Civile, le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi) portano sul tetto del mezzo un contrassegno luminoso con la scritta TAXI e devono essere uniformemente di colore bianco. Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione “ CITTA’ di GIULIANOVA – SERVIZIO PUBBLICO TAXI “ nonché il numero della Licenza di esercizio. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all’esterno di questa. Le autovetture sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti all’interno dell’autovettura. ART . 23 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. E’ obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo. ART. 24 FORZA PUBBLICA E’ fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge. ART. 25 LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO Le località di stazionamento delle autovetture sono stabilite dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi posteggi e resa nota con cartelli indicatori e relativa segnaletica stradale del tipo orizzontale.Il noleggio dovrà essere esercitato solamente dalla prima autovettura stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale,sentito il parere della Commissione di variare in qualsiasi modo detti stazionamenti,di interdirne temporaneamente l’uso quando lo ritenga necessario o di variare il numero dei veicoli assegnati. Il Sindaco, sentita la Commissione stabilisce con Ordinanza l’orario e le modalità dei turni di servizio. I conducenti, per ogni località di stazionamento , devono osservare scrupolosamente i turni fissati. In caso di impedimento,il Concessionario di turno,deve provvedere ad informare con tempestività l’organizzazione di categoria, perché provveda alla sua sostituzione. Resta tuttavia,in facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire le occasioni nelle quali derogare l’obbligo delle macchine fissate per ogni turno. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino presso lo scalo ferroviario e marittimo,in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sempre e comunque al di fuori degli spazi riservati ai taxi. ART. 26 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e dei taxi debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque tenere un atteggiamento decoroso. Devono curare che il cronotachigrafo o il tassametro funzionino regolarmente. In particolare per quanto riguarda il servizio pubblico da piazza (taxi) i conducenti hanno l’obbligo : a) di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore,salvo che la vettura non sia stata già impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa , nel caso esistano gravi ragioni per rifiutare il trasporto. In quest’ultimo caso, gli agenti della forza pubblica devono essere urgentemente messi a conoscenza di dette ragioni; b) di caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deterioramento della vettura; c) di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l’interno della vettura e , trovandosi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l’immediata restituzione al proprietario, di depositarlo immediatamente presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale; d) L’autista che abbia preso in precedenza l’impegno di recarsi a domicilio del cliente o in un altro luogo ad una ora stabilità, ha l’obbligo di trovarsi all’appuntamento,salvo i casi di impossibilità determinati da forza maggiore,l’autista ha la facoltà di richiedere al cliente,all’atto della prenotazione un anticipo non superiore alla metà del presumibile totale del servizio da eseguirsi. Al conducente di autovetture per il servizio pubblico da piazza è inoltre vietato : fumare durante la corsa; fare schiamazzi,usare parole volgari,abusare dei mezzi acustici; rifiutare di trasportare un numero di persone a quello massimi consentito dalle caratteristiche dell’autovettura; chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e /o pattuiti; fermare l’autovettura o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; di allontanarsi dall’autovettura in attesa nei posteggi,senza alcun motivo; portare animali propri sull’autoveicolo; portare gli animali degli utenti che non siano in regola con la normativa prevista per il trasporto pubblico,salvo la discrezionalità ulteriore dell’autista. ART. 27 DIFFIDA Il Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all’art. 11 del presente regolamento , diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto : a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività ; b) non eserciti con regolarità il servizio ; c) non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall’amministrazione comunale ; d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ; e) fermi l’autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve,salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE Ferme le disposizioni concernenti la sospensione,la revoca e la decadenza della licenza Comunale di esercizio,tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada ,ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione ,sono punite nel seguente modo: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ,la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento sono determinate con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00. La sanzione amministrativa accessoria è applicata anche se l’interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta . Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ne rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie,di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza,revoca e rinuncia alla licenza . ART. 29 REVOCA DELLA LICENZA Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art . 11 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi : 1. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale ; 2. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26; 3. quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell’art. 13 del presente regolamento ; 4. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni ; 5. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento . 6. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ; 7. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, nel corso dell’anno, il Sindaco sentita la Commissione consultiva ,dispone la revoca della licenza. ART. 30 DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi : 1. per mancato inizio del servizio nei termini di cui all’art. 14 del presente Regolamento ; 2. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa 3. per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art. 14 del presente Regolamento ; 4. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 120 giorni ; La decadenza viene comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza. ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Con l’entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione comunale. Entro tre anni dall’esecutività del presente Regolamento le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza ( taxi ) dovranno essere uniformate alle norme vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’albo pretorio nei modi e nei termini di Legge.