Voucher: l`Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni
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Voucher: l`Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni
Voucher: Unimpresa, abrogazione lampo riapre piaga lavoro nero “L’abrogazione immediata e non ragionata dei voucher può riaprire rapidamente la piaga del lavoro nero. Alla luce dei dati relativi agli ultimi due anni, il meccanismo dei buoni da 10 euro va senza dubbio rivisto, ma una cancellazione troppo veloce di questo sistema renderebbe costoso per le aziende, specie quelle più piccole, il costo del lavoro. L’architettura dei voucher ha senza dubbio subito una degenerazione e il loro utilizzo è stato caratterizzato anche da fenomeni di irregolarità. E’ un rovescio della medaglia che non dobbiamo sottovalutare. Ci sono, tuttavia, anche aspetti positivi: i voucher hanno avuto il merito di far emergere lavoro sommerso, dando forme di tutela, ancorché non paragonabili al lavoro subordinato vero e proprio, finora sconosciute a decine e forse centinaia di migliaia di lavoratori”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, osservando che “interventi lampo, in questo terreno, dettati da mere ragioni politiche, ovvero la battaglia sul referendum costituzionale fissato per il 28 maggio, sono deprecabili e pericolosi: corriamo il rischio di giocare sulla pelle dei lavoratori una sfida ad alto contenuto tossico tra politica e organizzazioni di rappresentanza. E non ce n’è bisogno”. Studi di settore. Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati. 5.300 le variabili eliminate Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti. Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni. Focus sui nuovi modelli – Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016. Le altre novità – Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”). Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”. Negli studi di settore spazio ai voucher – Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate. Dove trovare i modelli – Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore. FONTE: www.agenziaentrate.gov.it . Voucher: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare. Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione. Il testo integrale della circolare è consultabile sul sito del Ministero, cliccando qui. FONTE: www.lavoro.gov.it Voucher: cosa cambierà con il correttivo del Jobs Act Con il decreto correttivo Jobs act approvato lo scorso 23 settembre in via definitiva dal consiglio dei ministri, sono state annunciate molteplici novità in merito ai cosiddetti ‘buoni lavoro’ destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio. Tra le principali novità si segnala quanto segue: Tracciabilità e verifiche ispettive ad hoc Comunicazione all’ispettorato del lavoro con sms o email, almeno 60 minuti prima dell’avvio delle prestazioni occasionali, del nominativo del lavoratore, il luogo e la durata (inizio e fine) Sanzione da 400 a 2.400 euro per chi ometterà suddetta comunicazione Avvio di specifici indirizzi per la vigilanza dei voucher da parte degli ispettori del lavoro INPS Voucher telematici: nuove modalità di acquisto A partire dal 2 maggio 2016 non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta causale LACC nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, come previsto dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n°20/E del 6 aprile 2016. Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 68 del 28 aprile 2016. Le modalità di acquisto dei voucher telematici a partire dal 2 maggio e tutte le altre disposizioni operative sono riportate nella circolare. Risoluzione n.20/E del 6 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate Circolare 68 del 28 aprile 2016 FONTE: www.inps.it Ministero del Lavoro. Novità sui voucher per le prestazioni di lavoro accessorio Lavoro: voucher; per eliminare gli usi impropri ed illegali saranno resi pienamente tracciabil. I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata. È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del jobs act che verrà portato all’approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l’emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto “lavoro a chiamata”, punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che -al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell’autobus solo se sale a bordo il controlloreacquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro. Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall’attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”. Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi. Dal lavoro di monitoraggio finora svolto emergono dati interessanti. È il caso, in particolare, dei voucher utilizzati per retribuire, nel corso del 2015, le prestazioni di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con lo stesso datore: un fenomeno che interessa il 7,9% dei lavoratori se si prendono a riferimento i tre mesi precedenti; percentuale che sale al 10% se si considera un periodo di sei mesi. Il dato, che comunque appare in decrescita da luglio (e quindi subito dopo l’entrata in vigore del decreto di riordino dei contratti), mostra un’incidenza maggiore nei settori del turismo, dei servizi e del commercio. Altri dati significativi sono quelli relativi ai committenti che nel corso del 2015 hanno acquistato voucher per importi rilevanti. Commercio, turismo e servizi sono i settori nei quali si concentra il maggior numero di committenti in riferimento agli acquisti complessivi di voucher superiori a 100mila euro. La presenza, tra i grandi committenti, di soggetti che operano nel settore delle manifestazioni sportive e culturali si può spiegare come il risultato di un uso ormai consolidato del lavoro accessorio come strumento di retribuzione di prestazioni legate a grandi eventi sportivi, sociali e culturali che hanno un’effettiva natura occasionale. Per quanto concerne i settori del turismo, del commercio e dei servizi è invece necessario un approfondimento sui motivi che hanno determinato una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio. Su questi casi, che prefigurano possibili utilizzi irregolari dei voucher e pratiche di “sommersione” di rapporti di lavoro precedentemente regolamentati da forme contrattuali tipiche, si concentrerà, specificamente, l’attività di controllo. Questa attività, già espressamente prevista dal documento di programmazione della vigilanza 2016 predisposto dal Ministero del lavoro, sarà resa più efficace grazie alla costituzione dell’Ispettorato del lavoro. L’affidamento a questa agenzia della gestione unitaria delle attività già svolte dagli ispettori del Ministero, dell’Inps e dell’Inail consentirà, infatti, di unificare e potenziare le ispezioni nelle imprese e, di conseguenza, di dedicare maggiori risorse professionali e di tempo al lavoro di controllo e di analisi dei dati ricavabili dall’incrocio delle banche dati. Anche questo intervento conferma l’intenzione e la volontà del governo e del ministero di combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese. Report sull’utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio FONTE: http://www.lavoro.gov.it Voucher Inps lavoro accessorio: la guida Devi effettuare una prestazione lavorativa di breve durata e vuoi essere in regola con il fisco? Allora questo articolo fa la caso tuo. Capirai come sfruttare i voucher Inps legati al lavoro accessorio per lavorare in tutta tranquillità. Essere in regola con il fisco è sicuramente una delle principali preoccupazioni che accompagnano molti di voi quando si accingono ad effettuare una prestazione lavorativa di breve durata, non legata da un vero e proprio contratto di lavoro. Sto parlando, ad esempio, dei soggetti che effettuano piccoli lavoretti nel fine settimana o che intendono arrotondare sfruttando le loro competenze artistiche, artigianali o commerciali, nel proprio tempo libero. Le molte domande che ci sono arrivate su questo tema ci hanno spinto a formulare una guida, per accompagnarvi nell’utilizzo corretto dei voucher Inps, per sfruttare il lavoro occasionale di tipo accessorio, nello svolgimento delle vostre piccole attività lavorative. Ecco la guida, corredata dai nostri consigli. I voucher Inps sul lavoro accessorio – I voucher Inps, meglio conosciuti come “buoni lavoro“, sono un sistema di pagamento istituito per remunerare l’attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, ovvero, attività lavorative di qualsiasi tipo non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in maniera occasionale e saltuaria. Quali sono i vantaggi? – L’utilizzo dei voucher Inps legati al lavoro accessorio presentano indubbi vantaggi, rispetto alle normali ricevute per lavoro autonomo occasionale, che li rendono assai profittevoli sia per il prestatore che per il committente dell’attività. Vediamoli: Vantaggi per il prestatore dell’attività – Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici. Vantaggi per il committente – Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il valore dei voucher e la copertura – Un singolo voucher ha un valore di €. 10,00 lorde, mentre, l’importo netto percepito dal lavoratore è di €. 7,50, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione lavorativa. Il valore nominale è comprensivo: della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti infortuni (7%); di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Insomma, un lavoratore che intende usufruire dei voucher Inps ha il vantaggio di vedersi corrispondere dal proprio committente una copertura Inps ed Inail per la propria attività lavorativa, cosa sicuramente da non sottovalutare. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. A questo punto, dobbiamo porre attenzione sui limiti di utilizzo del voucher Inps. I limiti annui di utilizzo – Il legislatore ha previsto che i voucher Inps possano essere utilizzati fino al raggiungimento del limite annuo di €. 7.000 netti (€. 9.333 lordi), con riferimento alla totalità dei committenti. Nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito (cassa integrazione, contratti di solidarietà, ecc), il limite di utilizzo dei voucher scende ad €. 3.000 netti (€. 4.000 lordi) complessive nell’anno solare. Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa di €. 2.000 netti (€. 2.666 lordi), fermo restando il limite compressivo annuo di €. 7.000 netti. Al fine di evitare di commettere possibili errori di utilizzo dei voucher ricordiamo che per anno solare si intende il periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre. Voucher Inps: limiti annui di utilizzo Limite annuo netto Limite annuo lordo all’utilizzo del all’utilizzo del voucher voucher Prestatore ordinario €. 7.000 €. 9.333 Prestatore che percepisce misure a sostegno del €. 3.000 €. 4.000 €. 2.000 €. 2.666 Soggetto reddito Qualsiasi prestatore a committente imprenditore commerciale Le categorie di committenti – I voucher Inps legati al lavoro accessorio possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti, che assumono la categoria dei committenti: famiglie; aziende; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; soggetti non imprenditori; enti senza fini di lucro; committenti pubblici. I prestatori di lavoro – Possono assumere la categoria di prestatore di lavoro nei rapporti di lavoro accessorio, le seguenti categorie di soggetti: pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio); studenti (giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio, in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero, va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro). Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno. I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza. I “periodi di vacanza” si riferiscono a: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di €. 3.000 nette per anno solare, possono prestare lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità); lavoratori part-time – I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi. Si evidenzia che il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013); lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione“. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dove si acquistano i voucher? – Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, come abbiamo visto, prevedono l’acquisto dei voucher Inps da parte del committente, che li rilascerà al termine dell’attività lavorativa al prestatore dell’attività. I voucher Inps possono essere acquistati presso: Le sedi territoriali Inps – occorre informarsi presso la sede Inps di riferimento in merito alla disponibilità dei buoni che si intende acquistare. Verificata la disponibilità, si potrà effettuare il versamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, la cui ricevuta andrà esibita presso l’Inps, al fine di ritirare i voucher; I tabaccai convenzionati Inps – occorre presentare la Tessera Sanitaria del committente oppure il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di €. 1,00 al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare in una sola operazione fino a €. 1.000 di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a €. 2.000 di buoni lavoro. I voucher sono disponibili con il valore di €. 10 o in formato multiplo fino ad un valore di €. 500; Servizio internet Banking Intesa Sanpaolo – I buoni lavoro si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB. Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a €. 500, di addebitarne il costo sul proprio conto corrente e di effettuare direttamente la stampa dei voucher. I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate; attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale) – in questo caso sia il prestatore che il committente sono tenuti a registrarsi presso il sito dell’Inps. Successivamente il committente dovrà versare, prima dell’inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità: tramite modello F24 o bollettino postale; Uffici postali di tutto il territorio nazionale – presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni. Attivazione e controlli sui voucher – Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps (valida anche per l’Inail), attraverso i canali indicati dall’Ente. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. In merito il Ministero ha chiarito che i buoni lavoro, che ricordiamo devono essere orari, numerati progressivamente e datati, non possono essere utilizzati oltre il limite di 30 giorni dall’acquisto. Nel caso in cui il lavoratore effettui la prestazione lavorativa senza il voucher in corso di validità, l’attività lavorativa è considerata “in nero“, con tutte le sanzioni del caso, come ad esempio l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero. La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 interviene indicando due tipologie di controlli degli ispettori del lavoro e quindi due possibili ulteriori sanzioni, oltre a quella prevista per il superamento dei limiti quantitativi. Controlli e possibili sanzioni: sia sull’utilizzo dei voucher per remunerare prestazioni di diverse ore; sia sull’utilizzo dei voucher oltre 30 giorni. La riscossione dei voucher – La riscossione dei voucher cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione. Mentre, la riscossione dei voucher telematici può avvenire tramite l’Inps Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. I nostri consigli – I voucher Inps sono un valido strumento per regolamentare tutte quelle piccole attività lavorative che non rientrano nei normali contratti lavorativi. La tutela sia per il committente che per il prestatore dell’attività rendono questo strumento duttile per quasi tutti i soggetti. In ogni caso, per qualsiasi dubbio o perplessità, potete trovare il nostro aiuto, lasciando un commento. FONTE: fiscomania.com Voucher. Comunicazione telematica sospesa Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina. Stop alla preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Per ora, infatti, tale obbligo potrà continuare ad essere assolta presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure. A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 3337/2015. Nuova comunicazione – Il Decreto Legislativo 24 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, all’art. 49, co. 3 ha stabilito che “i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”. Nessuna conseguenza sanzionatoria però è prevista in caso di violazione della menzionata disposizione. Stop comunicazione – Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro il quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche – ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziale secondo le attuali procedure. Nuovo limite economico – Sul punto, si ricorda che il limite economico massimo è passato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre per ogni singolo committente (imprenditore o professionista), il limite massimo per le prestazioni di lavoro accessorio non può superare i 2.000 euro. Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat. Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo corrispettivo per anno civile. di 3.000 euro di Infine, è bene specificare che per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina fino al 31 dicembre 2015. FONTE: fiscal-focus.info PMI, al via i voucher fino a 10.000 euro per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Con il Decreto interministeriale MISE-MEF del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2014), sono state definite, in attuazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia), le modalità di concessione alle micro, piccole e medie imprese dei contributi, tramite voucher, per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Oggetto e finalità I voucher sono concessi, per un valore non superiore a 10 mila euro e comunque nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, per l’acquisto – che deve avvenire successivamente all’assegnazione del voucher – di software, hardware o servizi finalizzati: al miglioramento dell’efficienza aziendale e alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro; allo sviluppo dell’e-commerce e alla connettività a banda larga e ultralarga, nonché al collegamento internet mediante tecnologia satellitare, ove non sia possibile il collegamento tramite reti terrestri; alla formazione qualificata del personale nel campo ICT. Soggetti beneficiari L’art. 5 del provvedimento dispone che possono fruire dell’agevolazione le imprese in possesso di una serie di requisiti, tra cui: essere qualificate come micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (recepita con D.M. del 18 aprile 2005), indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 (pesca e agricoltura); essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e avere la sede legale o l’unità locale attiva sul territorio nazionale. Presentazione dell’istanza Ai sensi dell’art. 8 del Decreto, le domande di accesso all’agevolazione, cui va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con attestazione del possesso dei requisiti e che devono riportare l’elenco e la quantificazione delle spese e l’importo del voucher richiesto, vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero, nei termini che verranno fissati con successivo decreto del MISE. FONTE: http://fiscopiu.it Al via il voucher per la digitalizzazione delle Pmi Al via i finanziamenti per la digitalizzazione delle Pmi previsti dal Destinazione Italia. Fonti ufficiali annunciano che il Mise e il Mef hanno finalmente firmato il decreto che consente alle micro, piccole e media imprese di accedere a voucher fino a 10mila euro per l’acquisto di software, hardware o specifici servizi delineati dalla norma, che vanno dall’e-commerce alla connettività a banda larga. Ma facciamo un passo indietro e riepiloghiamo brevemente quanto previsto, appunto, dal decreto Destinazione Italia. La previsione Con il decreto Destinazione Italia del dicembre 2013 fu previsto lo stanziamento di finanziamenti a fondo perduto per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle PMI mediante la concessione di voucher dell’importo massimo di 10.000 euro. Per rendere la misura operativa era però necessario un apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico che disciplinasse le modalità per accedere ai voucher, nonché un decreto del ministro dell’Economia per definire la misura delle risorse disponibili. Ebbene, già nei giorni scorsi la stampa specializzata aveva dato notizia della firma del decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, sottolineando tuttavia come fosse ancora necessario il parere del ministro dell’Economia affinché la misura diventasse pienamente operativa. L’incentivo I voucher di cui all’articolo 6 del Decreto Legge n. 145 del 2013, dovranno essere utilizzati per finanziarie l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: – il miglioramento dell’efficienza aziendale; – la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; – lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; – la connettività a banda larga e ultralarga; – il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; – la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese. Insomma, una vasta platea di interventi che potranno consentire alle Pmi di accedere a un contributo pari al 50% delle spese ammissibili. Le domande però potranno essere inviate solo dalla data fissata con un apposito provvedimento dello Sviluppo economico, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica www.mise.gov.it. che sarà disponibile sul sito I destinatari I voucher saranno riservati alle micro, piccole e medie imprese che, in sede di presentazione della domanda, abbiano dichiarato che l’importo del voucher richiesto non determina il superamento del massimale “de minimis” di loro spettanza. È inoltre espressamente richiesto che le imprese non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese. Le imprese, per poter accedere al contributo non devono inoltre essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o di concordato preventivo. FONTE: fiscal-focus.info