Voucher: l`Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni

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Voucher: l`Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni
Voucher:
Unimpresa,
abrogazione
lampo
riapre
piaga lavoro nero
“L’abrogazione immediata e non ragionata dei
voucher può riaprire rapidamente la piaga del
lavoro nero. Alla luce dei dati relativi agli
ultimi due anni, il meccanismo dei buoni da 10
euro va senza dubbio rivisto, ma una
cancellazione troppo veloce di questo sistema renderebbe
costoso per le aziende, specie quelle più piccole, il costo
del lavoro. L’architettura dei voucher ha senza dubbio subito
una degenerazione e il loro utilizzo è stato caratterizzato
anche da fenomeni di irregolarità. E’ un rovescio della
medaglia che non dobbiamo sottovalutare. Ci sono, tuttavia,
anche aspetti positivi: i voucher hanno avuto il merito di far
emergere lavoro sommerso, dando forme di tutela, ancorché
non paragonabili al lavoro subordinato vero e proprio, finora
sconosciute a decine e forse centinaia di migliaia di
lavoratori”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna
Ferrara, osservando che “interventi lampo, in questo terreno,
dettati da mere ragioni politiche, ovvero la battaglia
sul referendum costituzionale fissato per il 28 maggio, sono
deprecabili e pericolosi: corriamo il rischio di giocare sulla
pelle dei lavoratori una sfida ad alto contenuto tossico tra
politica e organizzazioni di rappresentanza. E non ce n’è
bisogno”.
Studi di settore. Debutto per
i nuovi modelli, più snelli e
con meno dati. 5.300 le
variabili eliminate
Non si ferma la semplificazione degli studi di
settore. Continua infatti la riduzione dei
dati richiesti per la compilazione, con
conseguente alleggerimento di quadri e
variabili. Online i nuovi modelli, 193, da
utilizzare per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, relativi alle attività economiche nel
settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle
attività professionali. Un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente,
da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori
passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre
maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad
una significativa attività volta a diminuire e comprimere le
informazioni richieste nei modelli degli studi di settore,
riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per
l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per
l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi,
una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300
righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente
beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i
contribuenti.
Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle
informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a
dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei
contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione
rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle
informazioni.
Focus sui nuovi modelli – Nel dettaglio, i modelli riguardano
50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il
settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi
per il settore del commercio. Devono essere presentati dai
contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel
periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una
delle attività economiche nei diversi settori per le quali
risultano approvati gli studi di settore, indicati
nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per
via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere
effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico
Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I
nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai
correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia
presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7
dicembre 2016.
Le altre novità – Al fine di semplificare ulteriormente la
struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare
possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di
omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A –
Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In
particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state
predisposte due sole strutture di quadro A: una per le
attività esercitate in forma di impresa; una per le attività
esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe
le strutture sono state previste negli studi relativi ad
attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa
che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro
contabile”).
Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra
le criticità che possono alterare l’attività economica
ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a
ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In
particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione
relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”
con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare
n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie
riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con
l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi
sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie
analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La
precisazione in argomento consente di chiarire che anche i
soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono
nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono
invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi
legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.
Negli studi di settore spazio ai voucher – Inoltre, nelle
istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i
prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da
riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02
(“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di
inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con
contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro
autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti
con contratto di inserimento, a termine, di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di
somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato
precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al
personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a
voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque
determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore
lavorate.
Dove trovare i modelli – Il testo del provvedimento è
disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili
sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare >
Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.
FONTE: www.agenziaentrate.gov.it
.
Voucher:
l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro fornisce
le istruzioni operative per
adempiere ai nuovi obblighi
di comunicazione
Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n.
185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016)
ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi
obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire
prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni
operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando
una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire
le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di
utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il
personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla
attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi,
l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica
circolare.
Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata
attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il
Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo
del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre
ulteriori modalità applicative della disposizione.
Il testo integrale della circolare è consultabile sul sito del
Ministero, cliccando qui.
FONTE: www.lavoro.gov.it
Voucher: cosa cambierà con il
correttivo del Jobs Act
Con il decreto correttivo Jobs act approvato
lo scorso 23 settembre in via definitiva dal
consiglio dei ministri, sono state annunciate
molteplici novità in merito ai cosiddetti
‘buoni lavoro’ destinati al pagamento delle
prestazioni di lavoro accessorio.
Tra le principali novità si segnala quanto segue:
Tracciabilità e verifiche ispettive ad hoc
Comunicazione all’ispettorato del lavoro con sms o
email, almeno 60 minuti prima dell’avvio delle
prestazioni occasionali, del nominativo del lavoratore,
il luogo e la durata (inizio e fine)
Sanzione da 400 a 2.400 euro per chi ometterà suddetta
comunicazione
Avvio di specifici indirizzi per la vigilanza dei
voucher da parte degli ispettori del lavoro
INPS
Voucher
telematici:
nuove modalità di acquisto
A partire dal 2 maggio 2016 non sarà più
possibile acquistare voucher telematici
mediante F24 con la causale LACC – Lavoro
occasionale accessorio.
Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta
causale LACC nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, come previsto dalla risoluzione dell’agenzia
delle Entrate n°20/E del 6 aprile 2016.
Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 68 del 28 aprile
2016.
Le modalità di acquisto dei voucher telematici a partire dal 2
maggio e tutte le altre disposizioni operative sono riportate
nella circolare.
Risoluzione n.20/E del 6 aprile 2016 dell’Agenzia delle
Entrate
Circolare 68 del 28 aprile 2016
FONTE: www.inps.it
Ministero del Lavoro. Novità
sui
voucher
per
le
prestazioni
di
lavoro
accessorio
Lavoro: voucher; per eliminare gli usi
impropri ed illegali saranno resi pienamente
tracciabil.
I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi
pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno
dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica,
il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale
verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della
data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e
della sua durata.
È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto
correttivo dei decreti attuativi del jobs act che verrà
portato all’approvazione in una delle prossime riunioni del
Consiglio dei Ministri.
Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento
per favorire l’emersione del lavoro nero, la norma, che
introduce una modalità di controllo analoga a quella già in
essere per il cosiddetto “lavoro a chiamata”, punta ad
impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte
di aziende che -al pari di un cittadino che utilizza il
biglietto dell’autobus solo se sale a bordo il controlloreacquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo
ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un
ispettore del lavoro.
Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due
filoni di attività. Il primo è rappresentato dall’attività
ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in
tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del
lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle
dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte
attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.
Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di
valutazione che il Ministero del lavoro sviluppa su tutte le
regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato
condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono
illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del
Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in
futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo
intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità
di procedere ad ulteriori interventi.
Dal lavoro di monitoraggio finora svolto emergono dati
interessanti. È il caso, in particolare, dei voucher
utilizzati per retribuire, nel corso del 2015, le prestazioni
di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con lo stesso
datore: un fenomeno che interessa il 7,9% dei lavoratori se si
prendono a riferimento i tre mesi precedenti; percentuale che
sale al 10% se si considera un periodo di sei mesi. Il dato,
che comunque appare in decrescita da luglio (e quindi subito
dopo l’entrata in vigore del decreto di riordino dei
contratti), mostra un’incidenza maggiore nei settori del
turismo, dei servizi e del commercio.
Altri dati significativi sono quelli relativi ai committenti
che nel corso del 2015 hanno acquistato voucher per importi
rilevanti. Commercio, turismo e servizi sono i settori nei
quali si concentra il maggior numero di committenti in
riferimento agli acquisti complessivi di voucher superiori a
100mila euro. La presenza, tra i grandi committenti, di
soggetti che operano nel settore delle manifestazioni sportive
e culturali si può spiegare come il risultato di un uso ormai
consolidato del lavoro accessorio come strumento di
retribuzione di prestazioni legate a grandi eventi sportivi,
sociali e culturali che hanno un’effettiva natura occasionale.
Per quanto concerne i settori del turismo, del commercio e dei
servizi è invece necessario un approfondimento sui motivi che
hanno determinato una forte crescita del ricorso al lavoro
accessorio.
Su questi casi, che prefigurano possibili utilizzi irregolari
dei voucher e pratiche di “sommersione” di rapporti di lavoro
precedentemente regolamentati da forme contrattuali tipiche,
si concentrerà, specificamente, l’attività di controllo.
Questa attività, già espressamente prevista dal documento di
programmazione della vigilanza 2016 predisposto dal Ministero
del lavoro, sarà resa più efficace grazie alla costituzione
dell’Ispettorato del lavoro. L’affidamento a questa agenzia
della gestione unitaria delle attività già svolte dagli
ispettori del Ministero, dell’Inps e dell’Inail consentirà,
infatti, di unificare e potenziare le ispezioni nelle imprese
e, di conseguenza, di dedicare maggiori risorse professionali
e di tempo al lavoro di controllo e di analisi dei dati
ricavabili dall’incrocio delle banche dati.
Anche questo intervento conferma l’intenzione e la volontà del
governo e del ministero di combattere ogni forma di illegalità
e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i
comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta
concorrenza tra le imprese.
Report sull’utilizzo dei voucher per le prestazioni di
lavoro accessorio
FONTE: http://www.lavoro.gov.it
Voucher
Inps
lavoro
accessorio: la guida
Devi effettuare una prestazione lavorativa di
breve durata e vuoi essere in regola con il
fisco? Allora questo articolo fa la caso tuo.
Capirai come sfruttare i voucher Inps legati
al lavoro accessorio per lavorare in tutta
tranquillità.
Essere in regola con il fisco è sicuramente una delle
principali preoccupazioni che accompagnano molti di voi quando
si accingono ad effettuare una prestazione lavorativa di breve
durata, non legata da un vero e proprio contratto di lavoro.
Sto parlando, ad esempio, dei soggetti che effettuano piccoli
lavoretti nel fine settimana o che intendono arrotondare
sfruttando le loro competenze artistiche, artigianali o
commerciali, nel proprio tempo libero. Le molte domande che ci
sono arrivate su questo tema ci hanno spinto a formulare una
guida, per accompagnarvi nell’utilizzo corretto dei voucher
Inps, per sfruttare il lavoro occasionale di tipo accessorio,
nello svolgimento delle vostre piccole attività lavorative.
Ecco la guida, corredata dai nostri consigli.
I voucher Inps sul lavoro accessorio – I voucher Inps, meglio
conosciuti come “buoni lavoro“, sono un sistema di pagamento
istituito per remunerare l’attività di lavoro occasionale di
tipo accessorio, ovvero, attività lavorative di qualsiasi tipo
non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in
maniera occasionale e saltuaria.
Quali sono i vantaggi? – L’utilizzo dei voucher Inps legati al
lavoro accessorio presentano indubbi vantaggi, rispetto alle
normali ricevute per lavoro autonomo occasionale, che li
rendono assai profittevoli sia per il prestatore che per il
committente dell’attività. Vediamoli:
Vantaggi per il prestatore dell’attività – Il compenso è
esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre,
cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la
normativa vigente ed è riconosciuto ai fini
pensionistici.
Vantaggi per il committente – Il committente può
beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con
copertura assicurativa Inail in caso di eventuali
incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo
di contratto.
Il valore dei voucher e la copertura – Un singolo voucher ha
un valore di €. 10,00 lorde, mentre, l’importo netto percepito
dal lavoratore è di €. 7,50, corrispondente al compenso minimo
di un’ora di prestazione lavorativa. Il valore nominale è
comprensivo:
della contribuzione (pari al 13%) a favore della
gestione separata Inps, che viene accreditata sulla
posizione individuale contributiva del prestatore;
di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti
infortuni (7%);
di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione
del servizio, pari al 5%.
Insomma, un lavoratore che intende usufruire dei voucher Inps
ha il vantaggio di vedersi corrispondere dal proprio
committente una copertura Inps ed Inail per la propria
attività
lavorativa,
cosa
sicuramente
da
non
sottovalutare. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il
rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non
danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione e assegni familiari. A questo punto, dobbiamo
porre attenzione sui limiti di utilizzo del voucher Inps.
I limiti annui di utilizzo – Il legislatore ha previsto che i
voucher Inps possano essere utilizzati fino al raggiungimento
del limite annuo di €. 7.000 netti (€. 9.333 lordi), con
riferimento alla totalità dei committenti. Nel caso di
prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito
(cassa integrazione, contratti di solidarietà, ecc), il limite
di utilizzo dei voucher scende ad €. 3.000 netti (€. 4.000
lordi) complessive nell’anno solare. Nel caso di committente
imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o
giuridica, che opera sul mercato per la produzione,
commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero
professionista, il limite economico diventa di €. 2.000 netti
(€. 2.666 lordi), fermo restando il limite compressivo annuo
di €. 7.000 netti. Al fine di evitare di commettere possibili
errori di utilizzo dei voucher ricordiamo che per anno solare
si intende il periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre.
Voucher Inps: limiti annui di utilizzo
Limite annuo netto
Limite annuo lordo
all’utilizzo del
all’utilizzo del
voucher
voucher
Prestatore ordinario
€. 7.000
€. 9.333
Prestatore che percepisce
misure a sostegno del
€. 3.000
€. 4.000
€. 2.000
€. 2.666
Soggetto
reddito
Qualsiasi prestatore a
committente imprenditore
commerciale
Le categorie di committenti – I voucher Inps legati al lavoro
accessorio possono essere utilizzati dalle seguenti categorie
di soggetti, che assumono la categoria dei committenti:
famiglie;
aziende;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
soggetti non imprenditori;
enti senza fini di lucro;
committenti pubblici.
I prestatori di lavoro – Possono assumere la categoria di
prestatore di lavoro nei rapporti di lavoro accessorio, le
seguenti categorie di soggetti:
pensionati (titolari di trattamento pensionistico in
regime obbligatorio);
studenti (giovani con
meno
di
25
anni
di
età,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso
l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e
grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni,
previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la
potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad
attività a rischio, in particolare, nei settori
dell’industria e dell’artigianato manifatturiero, va
presentato il certificato medico di idoneità al lavoro).
Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi
universitari possono svolgere lavoro accessorio in
qualunque periodo dell’anno. I giovani studenti possono
accedere al lavoro accessorio per attività rese
nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e
la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei
periodi di vacanza. I “periodi di vacanza” si
riferiscono a:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10
gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla
domenica delle Palme al martedì successivo il
lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1°
giugno al 30 settembre;
percettori di prestazioni integrative del salario o
sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel
limite massimo di €. 3.000 nette per anno solare,
possono prestare lavoro accessorio i percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione
ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i
lavoratori in mobilità);
lavoratori part-time – I prestatori appartenenti a
queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative
di natura nell’ambito di qualsiasi settore produttivo,
con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni
lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto
a tempo parziale.
altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di
indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012,
disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori
dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi. Si
evidenzia che il ricorso all’istituto del lavoro
accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore
subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato
presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto
di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013);
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio
se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta
lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello
per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in
possesso di un permesso di soggiorno per “attesa
occupazione“. Il compenso da lavoro accessorio viene
incluso ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione
esclusivamente integrativa. Le attività di lavoro
accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Dove si acquistano i voucher? – Le attività di lavoro
occasionale di tipo accessorio, come abbiamo visto, prevedono
l’acquisto dei voucher Inps da parte del committente, che li
rilascerà al termine dell’attività lavorativa al prestatore
dell’attività. I voucher Inps possono essere acquistati
presso:
Le sedi territoriali Inps – occorre informarsi presso la
sede Inps di riferimento in merito alla disponibilità
dei buoni che si intende acquistare. Verificata la
disponibilità, si potrà effettuare il versamento del
relativo importo su conto corrente postale 89778229
intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, la cui ricevuta
andrà esibita presso l’Inps, al fine di ritirare i
voucher;
I tabaccai convenzionati Inps – occorre presentare la
Tessera Sanitaria del committente oppure il codice
fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Per
l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro
numero) è previsto il versamento della commissione di €.
1,00 al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare
in una sola operazione fino a €. 1.000 di buoni lavoro e
in un’unica giornata fino a €. 2.000 di buoni lavoro. I
voucher sono disponibili con il valore di €. 10 o in
formato multiplo fino ad un valore di €. 500;
Servizio internet Banking Intesa Sanpaolo – I buoni
lavoro si possono acquistare tramite il servizio
internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo
e riscuotere in contanti presso la rete delle
tabaccherie convenzionate con Banca ITB. Il servizio
internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore
di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha
bisogno, di qualsiasi importo fino a €. 500, di
addebitarne il costo sul proprio conto corrente e di
effettuare direttamente la stampa dei voucher. I
lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti
presso le tabaccherie abilitate;
attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro
virtuale) – in questo caso sia il prestatore che il
committente sono tenuti a registrarsi presso il sito
dell’Inps. Successivamente il committente dovrà versare,
prima dell’inizio della prestazione, il valore
complessivo dei buoni (virtuali) che verranno
utilizzati, con una delle seguenti modalità: tramite
modello F24 o bollettino postale;
Uffici postali di tutto il territorio nazionale – presso
tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro
del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore
nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25
buoni.
Attivazione e controlli sui voucher – Prima dell’inizio
dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve
effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps
(valida anche per l’Inail), attraverso i canali indicati
dall’Ente. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce
elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al
datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere
sanzionatorio. In merito il Ministero ha chiarito che i buoni
lavoro, che ricordiamo devono essere orari, numerati
progressivamente e datati, non possono essere utilizzati oltre
il limite di 30 giorni dall’acquisto. Nel caso in cui il
lavoratore effettui la prestazione lavorativa senza il voucher
in corso di validità, l’attività lavorativa è considerata “in
nero“, con tutte le sanzioni del caso, come ad esempio
l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero. La
circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 interviene indicando due
tipologie di controlli degli ispettori del lavoro e quindi due
possibili ulteriori sanzioni, oltre a quella prevista per il
superamento dei limiti quantitativi. Controlli e possibili
sanzioni:
sia sull’utilizzo dei voucher per remunerare prestazioni
di diverse ore;
sia sull’utilizzo dei voucher oltre 30 giorni.
La riscossione dei voucher – La riscossione dei
voucher cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso
tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24
mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le
informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi
relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale
del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione.
Mentre, la riscossione dei voucher telematici può avvenire
tramite l’Inps Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o
tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici
postali. I voucher acquistati presso i rivenditori di generi
di monopolio autorizzati
possono essere riscossi presso i
medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine
della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal
giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso gli Uffici
Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla
fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno
dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio
nazionale.
I nostri consigli – I voucher Inps sono un valido strumento
per regolamentare tutte quelle piccole attività lavorative che
non rientrano nei normali contratti lavorativi. La tutela sia
per il committente che per il prestatore dell’attività rendono
questo strumento duttile per quasi tutti i soggetti. In ogni
caso, per qualsiasi dubbio o perplessità, potete trovare il
nostro aiuto, lasciando un commento.
FONTE: fiscomania.com
Voucher.
Comunicazione
telematica sospesa
Per i voucher richiesti prima del 25 giugno
2015 si applica la previgente disciplina.
Stop alla preventiva comunicazione telematica delle
prestazioni occasionali di tipo accessorio alla Direzione
Territoriale del Lavoro (DTL). Per ora, infatti, tale obbligo
potrà continuare ad essere assolta presso gli Istituti
previdenziali secondo le attuali procedure.
A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro con la nota
protocollo n. 3337/2015.
Nuova comunicazione – Il Decreto Legislativo 24 giugno 2015,
n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, all’art. 49, co. 3
ha stabilito che “i committenti imprenditori o professionisti
che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio
sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare
alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso
modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i
dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando,
altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco
temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.
Nessuna conseguenza sanzionatoria però è prevista in caso di
violazione della menzionata disposizione.
Stop comunicazione – Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata
in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il
tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro il
quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine
all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della
attivazione delle relative procedure telematiche – ha
decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di
comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno
continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti
previdenziale secondo le attuali procedure.
Nuovo limite economico – Sul punto, si ricorda che il limite
economico massimo è passato da 5.060 euro a 7.000 euro, con
riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un
anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre per ogni
singolo committente (imprenditore o professionista), il limite
massimo per le prestazioni di lavoro accessorio non può
superare i 2.000 euro. Tali importi sono annualmente
rivalutati sulla base dell’indice Istat.
Il
Decreto
Legislativo,
inoltre,
introduce
anche
una
stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di
sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro
accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di
stabilità e nel limite complessivo
corrispettivo per anno civile.
di
3.000
euro
di
Infine, è bene specificare che per i voucher richiesti prima
del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina fino al
31 dicembre 2015.
FONTE: fiscal-focus.info
PMI, al via i voucher fino a
10.000
euro
per
la
digitalizzazione dei processi
aziendali e l’ammodernamento
tecnologico.
Con il Decreto interministeriale MISE-MEF del
23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di ieri (Serie Generale n. 269 del
19 novembre 2014), sono state definite, in
attuazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013 (c.d.
Destinazione Italia), le modalità di concessione alle micro,
piccole e medie imprese dei contributi, tramite voucher, per
la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento
tecnologico.
Oggetto e finalità
I voucher sono concessi, per un valore non superiore a 10 mila
euro e comunque nella misura massima del 50% delle spese
ammissibili, per l’acquisto – che deve avvenire
successivamente all’assegnazione del voucher – di software,
hardware o servizi finalizzati:
al miglioramento dell’efficienza aziendale e alla
modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;
allo sviluppo dell’e-commerce e alla connettività a
banda larga e ultralarga, nonché al collegamento
internet mediante tecnologia satellitare, ove non sia
possibile il collegamento tramite reti terrestri;
alla formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Soggetti beneficiari
L’art. 5 del provvedimento dispone che possono fruire
dell’agevolazione le imprese in possesso di una serie di
requisiti, tra cui:
essere qualificate come micro, piccole o medie imprese
ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003 (recepita con D.M. del 18 aprile 2005),
indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime
contabile adottato;
non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi
dall’art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 (pesca e
agricoltura);
essere iscritte al Registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente e avere la sede
legale o l’unità locale attiva sul territorio nazionale.
Presentazione dell’istanza
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto, le domande di accesso
all’agevolazione, cui va allegata una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con attestazione del possesso dei
requisiti
e che devono riportare l’elenco e la
quantificazione delle spese e l’importo del voucher richiesto,
vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso
l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito
Internet del Ministero, nei termini che verranno fissati con
successivo decreto del MISE.
FONTE: http://fiscopiu.it
Al via il voucher per la
digitalizzazione delle Pmi
Al via i finanziamenti per la digitalizzazione
delle Pmi previsti dal Destinazione Italia.
Fonti ufficiali annunciano che il Mise e il
Mef hanno finalmente firmato il decreto che
consente alle micro, piccole e media imprese
di accedere a voucher fino a 10mila euro per l’acquisto di
software, hardware o specifici servizi delineati dalla norma,
che vanno dall’e-commerce alla connettività a banda larga.
Ma facciamo un passo indietro e riepiloghiamo brevemente
quanto previsto, appunto, dal decreto Destinazione Italia.
La previsione
Con il decreto Destinazione Italia del dicembre 2013 fu
previsto lo stanziamento di finanziamenti a fondo perduto per
la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle PMI
mediante la concessione di voucher dell’importo massimo di
10.000 euro.
Per rendere la misura operativa era però necessario un
apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico che
disciplinasse le modalità per accedere ai voucher, nonché un
decreto del ministro dell’Economia per definire la misura
delle risorse disponibili.
Ebbene, già nei giorni scorsi la stampa specializzata aveva
dato notizia della firma del decreto da parte del ministro
dello Sviluppo economico, sottolineando tuttavia come fosse
ancora necessario il parere del ministro dell’Economia
affinché la misura diventasse pienamente operativa.
L’incentivo
I voucher di cui all’articolo 6 del Decreto Legge n. 145 del
2013, dovranno essere utilizzati per finanziarie l’acquisto di
software, hardware o servizi che consentano:
– il miglioramento dell’efficienza aziendale;
– la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da
favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità, tra cui il telelavoro;
– lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
– la connettività a banda larga e ultralarga;
– il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia
satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder
e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti
terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
– la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale
delle piccole e medie imprese.
Insomma, una vasta platea di interventi che potranno
consentire alle Pmi di accedere a un contributo pari al 50%
delle spese ammissibili.
Le domande però potranno essere inviate solo dalla data
fissata con un apposito provvedimento dello Sviluppo
economico, esclusivamente per via telematica, attraverso la
procedura informatica
www.mise.gov.it.
che
sarà
disponibile
sul
sito
I destinatari
I voucher saranno riservati alle micro, piccole e medie
imprese che, in sede di presentazione della domanda, abbiano
dichiarato che l’importo del voucher richiesto non determina
il superamento del massimale “de minimis” di loro spettanza.
È inoltre espressamente richiesto che le imprese non abbiano
ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese.
Le imprese, per poter accedere al contributo non devono
inoltre essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo.
FONTE: fiscal-focus.info