congedi parentali CISL

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congedi parentali CISL
CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI PER L’USO
CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE
ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA NATALITA’ (BONUS BEBE’)
I genitori con figli con handicap grave, riconosciuta dall’apposita commissione ASL,
hanno diritto ad un congedo di due anni, anche frazionati (non ad ore) purché il figlio
non sia ricoverato per le intere 24 ore giornaliere.
TRATTAMENTO ECONOMICO: 100% della retribuzione.
E’ possibile presentare la domanda per l’assegno a sostegno della natalità (c.d. bonus
bebè) corrisposto quale contributo nato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Tale contributo verrà erogato mensilmente dall’INPS fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino (per i figli adottivi o in pre affidamento spetta fino al terzo
anno di ingresso del bambino in famiglia).
REQUISITI: viene riconosciuto ai nuclei famigliari che hanno una dichiarazione ISEE
inferiore ai 25.000 euro annui. L’assegno corrisposto equivarrà a 80 euro mensili. Per i
nuclei con una dichiarazione ISEE inferiore a 7.000 euro annui, verrà erogato un assegno pari a 160 euro mensili. La domanda potrà essere presentata da cittadini italiani,
europei o extra comunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo (consigliato
l’inoltro anche per le altre tipologie di permesso di soggiorno) e residenti in Italia con
il figlio per il quale l’assegno è richiesto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda potrà essere presentata tramite il Patronato oppure attraverso il sistema telematico o con il contact center integrato. La
domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del figlio. Per le nascite dal 01
gennaio 2015 al 27 aprile 2015 il termine ultimo per la domanda era il 27 luglio 2015.
Per le domande presentate oltre tale termine l’assegno spetta dalla data di presentazione della domanda.
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PER FIGLI CON HANDICAP
Il prolungamento fino a un massimo di tre anni del congedo parentale, previsto in caso
di figli minori con handicap grave, potrà essere usufruito entro il 12mo anno di età del
figlio (prima era sino a 8).
TRATTAMENTO ECONOMICO: si ha diritto al 30% della retribuzione per tutto il periodo.
PERMESSI MENSILI: in alternativa al congedo prolungato i genitori hanno diritto a 2
ore di permesso giornaliero fino ai 3 anni di età del figlio oppure 3 giorni di permesso
mensile (anche frazionabili a ore).
TRATTAMENTO ECONOMICO: retribuzione al 100%.
VOUCHER PER L’INFANZIA
(IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE)
In via sperimentale fino al 2015 la madre lavoratrice (dipendenti di amministrazioni
pubbliche, dipendenti di privati datori di lavoro, iscritte alla gestione separata) ha la
possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale:
• voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
• un contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, pubblici o privati accreditati anche qualora il congedo parentale sia stato già usufruito in parte.
La fruizione di uno dei due benefici comporta la riduzione (rinuncia) del congedo parentale della madre di un numero di mesi pari a quelli di contributo richiesto (mesi
interi).
MISURA: il voucher viene erogato dall’INPS per un importo massimo di 600 euro
mensili (riproporzionato in caso di lavoro part time) per la durata di massimo 6
mesi. La domanda va presentata all’INPS per via telematica entro il 31 dicembre di
ogni anno.
La fruizione di uno dei due benefici comporta la riduzione (rinuncia) del congedo parentale della madre di un numero di mesi pari a quelli di contributo richiesto (mesi
interi).
CONGEDO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA
La nuova normativa introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed
inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per
le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a
tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.
I contratti nazionali o aziendali possono prevedere condizioni di migliora favore, rivolgiti per ulteriori informazioni alla tua RSU o al tuo operatore sindacale.
Il patronato INAS CISL è a tua disposizione per la presentazione delle domande.
La Cisl Monza Brianza Lecco si è dotata di uno specifico SPORTELLO CONCILIAZIONE
LAVORO FAMIGLIA, che fornisce informazioni su questi temi, anche on line, scrivendo
alla mail [email protected]. Lo sportello fornisce anche consulenze legali sul diritto di famiglia, e riceve, su appuntamento, il primo, secondo e quarto giovedì
pomeriggio del mese presso la Cisl di Via Dante 17/a, a Monza - 039.23991 e il terzo
giovedì nella sede Cisl di Via Iginio Rota, 9 a Vimercate - 039.6083383.
CONGEDI PARENTALI:
ISTRUZIONI PER L’USO
CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI PER L’USO
I
congedi parentali, oltre ad essere un diritto di mamme e papà, sono
un aspetto essenziale per la cura e la conciliazione lavoro e famiglia.
In questo volantino trovate informazioni sui principali congedi parentali, con le novità - evidenziate in grassetto - introdotte dal:
• decreto attuativo del Jobs Act n° 80 15/6/2015 n° 80 “Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, compreso il
congedo per donne vittime di violenza;
• DM 28/10/2014 che ha ampliato l’entità dell’importo massimo mensile dei voucher in alternativa ai congedi (da 300 a 600 €) già previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (sperimentali nel triennio 2013-2015);
Sono infine contenute anche informazioni sull’assegno a sostegno della natalità (Bonus Bebè).
Jobs Act ha esteso l’istituto dell’automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione
dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge
n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
DOMANDA DI MATERNITA’: va presentata telematicamente all’INPS tramite il codice
Pin personale, oppure attraverso un Patronato.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO a favore della lavoratrice dall’inizio della gestazione fino
al compimento del 1° anno di vita del bambino. In caso di dimissioni volontarie fino ai
tre anni di età del bambino, queste vengono sospese fino a che non siano convalidate
dal Servizio Ispettivo Lavoro e Politiche Sociali. Le nuove disposizioni contemplano
che in caso di dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (ovvero il primo anno di vita del bambino) sia la lavoratrice madre sia il lavoratore padre non sono tenuti al preavviso e hanno diritto all’indennità di disoccupazione (Naspi).
CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
CONGEDO DI PATERNITA’
Ogni lavoratrice ha diritto a 5 mesi di astensione obbligatoria (2 mesi precedenti al
parto e 3 mesi successivi al parto o flessibilmente 1 mese prima del parto e 4 mesi
successivi al parto). In caso di parto gemellare la durata del congedo resta invariato.
In caso di adozione, il congedo decorrerà dalla data di ingresso del minore in famiglia.
Il Jobs Act ha previsto una fruizione più flessibile in caso di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso le lavoratrici possono beneficiare dei giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto nel periodo di congedo di maternità post
partum sommandoli anche quando il totale dei due periodi superi il limite complessivo
dei 5 mesi. Nella seconda fattispecie le lavoratrici possono invece usufruire di una
sospensione del congedo di maternità, da riprendere in parte o in tutto dalla data di
dimissione del proprio bambino, ma solo dietro presentazione di idonea certificazione
medica che attesti il buono stato di salute della madre lavoratrice e la compatibilità
con la ripresa dell’attività lavorativa. Tale diritto può essere esercitato una sola volta
per ogni figlio.
La possibilità di rinviare e sospendere la maternità è estesa anche ai casi di congedo di
maternità presa per adozioni e affidamenti.
La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità anche se durante il congedo interviene licenziamento per giusta causa (prima, il diritto all’indennità era garantito solo
in caso di cessazione attività o scadenza del contratto).
TRATTAMENTO ECONOMICO: la lavoratrice ha diritto all’80% della retribuzione giornaliera, tale indennità è anticipata dal datore di lavoro ma viene erogata dall’INPS. Il
Il padre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro 5 mesi dalla nascita del
figlio, anche durante l’astensione della madre ed ha diritto di usufruire di altri 2 giorni
facoltativi che verranno tolti alla madre. Non sono frazionabili ad ore.
TRATTAMENTO ECONOMICO: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione del 100%.
Il padre ha inoltre diritto all’astensione nei tre mesi successivi al parto in caso di:
• morte della madre
• grave infermità della madre
• abbandono del figlio da parte della madre
• affidamento esclusivo del bimbo al padre
E’ oggi un diritto esteso a tutte le categorie di lavoratori (non più solo dipendenti ma
anche autonomi e liberi professionisti).
CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
I genitori possono astenersi dal lavoro complessivamente 10 mesi (aumentabili a 11
mesi qualora il padre si astenga dal lavoro per più di 3 mesi) con un limite di sei mesi
per la madre e sette mesi per il padre, a meno che non ci sia un unico genitore che
godrà dell’intero periodo. In caso di parto gemellare il periodo di astensione è raddoppiato. Tale astensione è da godere entro i primi 12 anni di vita del figlio (non più 8
anni). Anche nel caso di figlio con handicap in condizione di gravità, il prolungamento
del congedo parentale potrà essere goduto entro i 12 anni, non più 8, di vita del figlio.
Possono essere goduti anche contemporaneamente dai genitori in concomitanza ad
ogni altro congedo o permesso per allattamento della madre.
Ogni genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera anche qualora non sia inserito nelle proprie previsioni contrattuali. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Tale fruizione è
ammessa anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto
nazionale o aziendale.
I genitori devono dare un preavviso di almeno 5 giorni (prima 15 giorni) e l’indicazione
dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Il preavviso è di soli 2 giorni se il congedo è su base oraria, e la domanda on line è diversa rispetto a quella telematica in uso
per il congedo giornaliero o mensile.
TRATTAMENTO ECONOMICO: entro i primi 6 anni di vita (prima 3 anni), per un periodo
massimo di 6 mesi, il genitore ha diritto al 30% della sua retribuzione. Per il genitore
con reddito individuale non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico
tale retribuzione è percepibile fino agli 8 anni di età del figlio.
Ai genitori è data la possibilità di richiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l’orario torna a tempo pieno.
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Fino al 1° anno di vita del bambino, le lavoratrici hanno diritto a due interruzioni giornaliere per 2 ore complessive al giorno se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore (se inferiore a 6
ore, diritto ad 1 ore di riposo al giorno). In caso di parto gemellare le ore sono raddoppiate.
Le ore di permesso per allattamento sono considerate ore lavorative nel computo per
l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto.
TRATTAMENTO ECONOMICO: 100% della paga oraria.
PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera
durata della malattia se il figlio ha meno di 3 anni di età. Se il figlio ha dai 3 agli 8 anni
di età, il limite è di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Le fasce di reperibilità non si applicano al periodo di congedo per malattia del figlio.
TRATTAMENTO ECONOMICO: non sono retribuiti ma sono computati nell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti di ferie, tredicesima e gratifica natalizia.