Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti

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Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005.
In vigore dal 6 aprile 2005
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Art. 1
Costituzione
1. Il Consiglio provinciale, all’inizio del suo mandato, costituisce nel
proprio seno le seguenti commissioni:
A) Conferenza dei capigruppo consiliari.
B) Commissioni consiliari permanenti.
Art. 2
Composizione
1. La conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo di ognuno dei
gruppi costituiti in seno al consiglio provinciale.
2. Le commissioni sono composte da consiglieri provinciali e costituite in
proporzione alla consistenza di ciascun gruppo consiliare, garantendo un
rappresentante per gruppo. I gruppi consiliari sono rappresentati in seno alle
commissioni nella misura di un membro per i gruppi con meno di 6
consiglieri, di 2 membri per i gruppi con una consistenza da 6 a 12
consiglieri, di 4 membri per i gruppi con più di 12 consiglieri.
Art. 3
Nomina delle commissioni
1. I componenti le singole commissioni vengono nominati dal presidente
del consiglio, su segnalazione dei rispettivi capigruppo.
Art. 4
Sostituzioni e impedimenti
1. In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo che renda necessaria la
sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza segnala,
tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante al presidente del consiglio
per la successiva nomina.
2. E’ prevista la possibilità per il componente di una commissione
consiliare permanente che dovesse risultare assente a una seduta della
commissione stessa di delegare altro componente del proprio gruppo
consiliare a rappresentarlo, con delega anche verbale e segnalata di volta in
volta.
Art. 5
Presidenza e segreteria delle commissioni
1. I presidenti delle commissioni consiliari vengono eletti dal consiglio
provinciale a scrutinio segreto e si intende eletto chi ottiene la maggioranza
assoluta dei voti espressi, in relazione al numero dei presenti.
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2. Ogni commissione provvede al suo interno ad eleggere il vice
presidente.
3. L’elezione del vice presidente avviene a scrutinio segreto e risulta eletto
il componente che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti
risulta eletto il più anziano di età.
4. L’elezione del vice presidente avviene nella prima riunione della
commissione che viene tenuta, su convocazione del presidente, entro venti
giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della
commissione stessa.
5. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
6. Alla segreteria delle commissioni è assegnato un dipendente della
provincia designato dal segretario generale, nonché l’eventuale personale
necessario ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni stesse.
Art. 6
La conferenza dei capigruppo
1. I capigruppo costituiscono un organismo permanente presieduto dal
presidente del consiglio e denominato conferenza dei capigruppo.
2. Il presidente della provincia partecipa alla conferenza dei capigruppo.
3. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politicoamministrativi di ordine generale sono illustrate al consiglio dal presidente
del consiglio.
4. Funge da segretario della conferenza dei capigruppo il segretario
generale o un funzionario dallo stesso incaricato.
5. La conferenza dei capigruppo, in assenza di pronunciamenti del
consiglio, può assumere prese di posizione pubbliche a nome del consiglio e
decidere la promozione da parte del consiglio provinciale di iniziative e
manifestazioni pubbliche o la sua adesione ad iniziative e manifestazioni
promosse da altri soggetti.
Art. 7
Competenze della conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è competente:
a) in materia di regolamento dei lavori delle sedute consiliari, interpretando
o proponendo modifiche alle norme del regolamento del consiglio
provinciale;
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b) in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze
del consiglio;
c) in particolari argomenti ad essa attribuiti dal consiglio provinciale:
d) nell’attribuzione alle commissioni consiliari di cui all’art. 1 del presente
regolamento di materie che non siano specificamente attribuite alle
commissioni permanenti;
e) nell’esame preventivo dei curricula dei candidati a ricoprire le cariche di
nomina consiliare, di volta in volta individuate dalla conferenza dei
capigruppo, per le quali siano necessarie specifiche capacità professionali.
2. Nelle materie di cui ai punti a) e b) del comma precedente, sono invitati
a partecipare alla conferenza dei capigruppo, i vice presidenti del consiglio.
Art. 8
Convocazione della conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo viene convocata in via ordinaria dal
presidente del consiglio provinciale, salvo convocazione d’urgenza, almeno
3 giorni lavorativi prima della convocazione del consiglio per:
- stabilire l’ordine cronologico con cui affrontare gli argomenti posti
all’ordine del giorno del consiglio;
- proporre la data di convocazione e la durata delle sedute del consiglio
provinciale;
- verificare la possibilità di programmare gli interventi al fine di una
maggiore razionalizzazione dei lavori consiliari.
2. Si può inoltre riunire per:
- proporre al consiglio eventuali modifiche ed integrazioni alle norme del
regolamento interno del consiglio medesimo;
- formulare proposte e pareri alla giunta provinciale su oggetti di
competenza consiliare.
Art. 9
Commissioni permanenti
1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono lo strumento
fondamentale di partecipazione e collaborazione dei gruppi consiliari alla
determinazione delle scelte politico-amministrative più qualificate dell’Ente.
2. Le commissioni costituiscono anche il mezzo per la trattazione più
spedita e più approfondita delle materie di competenza consiliare.
3. Le commissioni hanno valore consultivo.
4. Le delibere assunte dalla giunta con i poteri del consiglio vanno
comunicate alla commissione competente per materia.
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Art. 10
Competenze delle commissioni permanenti
1. Le commissioni sono 6 ed hanno competenza nelle seguenti materie:
1^ Attività tecniche e dei lavori pubblici;
2^ Gestione economica e finanziaria, programmazione economica, politiche
comunitarie e di confine, politiche consortili;
3^ Attività culturali e mussali, turismo, pubblica istruzione,
programmazione socio assistenziale,
4^ Salvaguardia e valorizzazione del suolo e dell’ambiente, agricoltura,
protezione civile;
5^ Affari generali e istituzionali, personale.
6^ Commissione di garanzia o controllo.
2. Le commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell’ambito delle
rispettive competenze, gruppi di lavoro per l’esame di particolari argomenti.
La partecipazione a detti gruppi di lavoro si intende a titolo non oneroso per
l’amministrazione.
3. E’ compito delle commissioni, ciascuna per le materie di cui è investita,
formulare pareri e proposte in ordine:
- alla politica di indirizzo generale e di programmazione, alla
regolamentazione, alle proposte e ai disegni di legge regionali o nazionali;
- all’esame e approfondimento di specifici problemi e di atti
amministrativi per propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della
giunta;
- agli argomenti che riguardano atti gestionali discendenti da indirizzi
programmatici già precedentemente elaborati ed approvati.
4. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di
volta in volta, dal presidente della commissione con l’organo richiedente e
comunque non superiore a venti giorni. In presenza di particolari motivi di
urgenza il termine non deve superare i dieci giorni.
Art. 11
Convocazione delle Commissioni
1. La convocazione delle commissioni è disposta dai presidenti, per
iscritto, almeno 5 giorni prima della data prevista per l’adunanza e deve
indicare chiaramente gli oggetti posti all’o.d.g. Per motivi d’urgenza le
convocazioni possono essere effettuate con preavviso di 24 ore.
2. L’ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l’ora delle sedute,
sono stabiliti dai presidente delle commissioni, d’accordo con gli assessori
interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti la
commissione, al presidente della provincia, ai capigruppo consiliari, al
segretario generale.
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3. Il presidente di una commissione è tenuto a riunire la stessa in un
termine non superiore a cinque giorni lavorativi, quando lo richiedano il
presidente della provincia, il presidente del consiglio, tre capigruppo
consiliari o almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno
le questioni richieste. In caso di omissione provvede il presidente del
consiglio.
Art. 12
Sedute delle Commissioni
1. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche e per la loro
validità è richiesta la presenza della metà più uno dei voti rappresentati dai
componenti.
2. Nella votazione delle commissioni, ciascun componente che rappresenta
un gruppo con meno di 6 consiglieri avrà tanti voti quanti sono i consiglieri
rappresentati.
3. Nei casi in cui membri della commissione, appartenenti a un gruppo
siano due o quattro, ogni membro avrà un numero di voti pari alla metà od a
un quarto dei consiglieri rappresentati se questi sono in numero pari; in caso
di numero dispari sarà il capogruppo a indicare al momento della nomina
prevista dall’art. 3 il nominativo del consigliere che in via permanente
disporrà di un voto in più.
4. Le decisioni delle commissioni si intendono approvate quando
ottengono la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in consiglio.
5. Due commissioni possono riunirsi congiuntamente se la materia
d’esame è di interesse comune.
6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno
dei voti rappresentati di almeno una delle due commissioni.
7. Le decisioni si intendono approvate quando ottengono la maggioranza
dei voti rappresentati in consiglio da ciascuna commissione.
8. Qualora una sola commissione è validamente costituita ai sensi dell’art.
4, voteranno solo i componenti di questa e la decisione sarà approvata
qualora ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in consiglio.
9. Alle sedute delle commissioni partecipano funzionari della provincia
per fornire pareri tecnici su richiesta del presidente della commissione o dei
componenti la commissione stessa.
10. La commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi
conoscitivi sugli argomenti all’ordine del giorno.
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11. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute delle commissioni alle
quali non sono direttamente interessati senza diritto di intervento e gettone
di presenza.
Art. 13
Presentazione dei lavori delle commissioni al consiglio
1. Le decisioni assunte e le delibere già esaminate da una commissione
consiliare prima della votazione in consiglio provinciale possono essere
accompagnate nella discussione da una relazione di maggioranza e da una di
minoranza.
Art. 14
Partecipazione alle sedute
1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute della commissione.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante
comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al presidente della
commissione perché ne dia notizia.
3. Delle giustificazioni si prende nota a verbale.
Art. 15
Verbali delle sedute delle commissioni
1. I verbali, redatti dal segretario della commissione, conterranno le
decisioni relative ad ogni singolo punto dell’ordine del giorno, dettate dal
presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i
pareri e le dichiarazioni di voto dei quali venga, dai singoli consiglieri,
espressamente richiesta la verbalizzazione. I verbali conterranno inoltre le
presenze dei consiglieri.
2. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della commissione, a
tutti i componenti la commissione, al presidente della provincia, ai
capigruppo consiliari, al segretario generale.
4. E’ disposta la registrazione integrale delle sedute.
Art. 16
Indennità di presenza
1. I consiglieri che non hanno optato per l’indennità di carica, hanno diritto
all’indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella
misura prevista dalla legge.
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2. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1, si intende
mancata partecipazione l’assenza per un periodo di tempo maggiore alla
metà della durata della seduta.
Art. 17
Le Commissioni temporanee o speciali
1. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite dal
consiglio ove ravvisi la necessità di acquisite un approfondito riferimento su
un determinato argomento o proposta.
2. La composizione, il numero dei commissari, il presidente, il vice
presidente e la durata vengono stabiliti di volta in volta dal consiglio
garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun
gruppo consiliare.
3. La durata in carica di tali commissioni si conclude con l’esaurimento
dell’incarico e la relazione finale al consiglio da parte di due relatori
rispettivamente di maggioranza e minoranza.
4. Per il funzionamento delle commissioni temporanee o speciali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le commissioni
permanenti.
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