Regolamento - Comune di Caggiano

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Regolamento - Comune di Caggiano
COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DELLA FLORA
SPONTANEA, DEI PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE
OFFICINALI E AROMATICHE SUL
TERRITORIO COMUNALE
approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25.7.2006
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USO CIVICO PER LA FLORA SPONTANEA DEI PRODOTTI SECONDARI
DEL BOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE
ARTICOLO 1
FINALITA’
Il Comune di Caggiano (SA) disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei
prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio
allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della
popolazione locale.
ARTICOLO 2
DIVIETI DI RACCOLTA
E' vietata, nel demanio comunale, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora
spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori,
frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti superfici agricole
messe a coltura. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono
essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi,
esclusivamente a Enti con finalità di ricerca.
ARTICOLO 3
DEFINIZIONE PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Sono considerati prodotti secondari del bosco:
fragole;
muschi;
lamponi;
mirtilli;
more di rovo;
asparagi;
vischio;
origani;
funghi epigei ed ipogei.
ARTICOLO 4
CONDIZIONI DI RACCOLTA
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimon io
agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del
bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e
propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o
comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o
parte di esse.
ARTICOLO 5
TURNAZIONE DI RACCOLTA
Per limitare ì danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale
in generale e delle aree boscate in particolare il Comune può, con apposita
ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti
considerati nel presente regolamento.
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Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in que lle
zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa
da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla
base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale.
ARTICOLO 6
LIMITI DI RACCOLTA
La quantità dei prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente nel
Comune di Caggiano (SA) deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice
Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
a) fragole
b) muschi
c) lamponi
d) mirtilli
e) more di rovo
f) asparagi
g) vischio
h) origano
Kg. 1.000 (chilogrammi uno);
Kg. 2.000 (chilogrammi due);
Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo);
Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
Kg. 3.000 (chilogrammi tre);
un solo ramino fruttifero;
100 aste floreali.
ARTICOLO 7
SEGNALETICA
Il Comune di Caggiano (SA) provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle
zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di
tabelle di divieto di raccolta.
La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai
prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.
DISCIPLINA RACCOLTA DEI FUNGHI
ARTICOLO 8
FINALITÀ
La presente disciplina regola la raccolta dei funghi al fine di:
a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi
spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
b) conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi
dell'ambiente naturale.
ARTICOLO 9
SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA
L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche
nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente dai cittadini residenti nel Comune di
Caggiano (Sa) o possessori di beni immobili nel territorio del Comune di Caggiano i quali
risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso
civico, purché muniti di permesso nominativo: tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al
Comune di Caggiano.
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Ogni altra persona non indicata al primo comma (ovvero non residenti e non possessori di beni
immobili nel territorio di Caggiano) può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e
piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino a
pagamento. Il tesserino a pagamento è personale ed è giornaliero o annuale, il cui costo viene
fissato:
a) giornaliero: €. 8,00 (otto/00);
b) annuale: €. 100,00 (cento/00)
Gli importi suddetti potranno essere successivamente rettificati con deliberazione della Giunta
Municipale.
ARTICOLO 10
CONDIZIONI DI RACCOLTA E DIVIETI
Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati i
seguenti accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli
apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per
non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli
organi radicali delle piante forestali ed i funghi:
a) Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no
commestibili è ammessa in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona
provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore, nei limiti fissati dall'art. 1021
del Codice Civile.
b) In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari
condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la
norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio
comunale;
c) I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per
persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante
la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la
riproduzione;
d) La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili;
e) E' vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal
micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso);
f)
I limiti massimi alla raccolta giornaliera dì funghi previsti ai commi precedenti non si
applicano qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo i
predetti limiti.
g) E' vietato l'uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi;
h) E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci,
rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato
umifero del suolo;
i)
E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di
trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
j)
E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di
maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
k) E' vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili;
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l)
E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica
erbosa del terreno;
m) E' vietato il commercio dei funghi raccolti;
n) E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 20.00 alle ore 7.00;
o) E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree
rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine)
per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
ARTICOLO 11
AUTORIZZAZIONI SPECIALI
II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per
scopi didattici o scientifici.
ARTICOLO 12
ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI
a) AI fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il
bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita
ordinanza del Sindaco.
Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato
da cartelli indicatori;
b) E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.
ARTICOLO 13
AUTORIZZAZIONI
a) Coloro, i quali intendono usufruire del diritto devono far richiesta al Comune.
b) Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, validazione per
un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) ovvero per un giorno, previo pagamento di una somma
stabilita dall’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 14
VIGILANZA
Sono incaricati dell’osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza
sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da
Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del
paesaggio e dell’ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia.
ARTICOLO 15
SANZIONI
1) Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo
restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le
seguenti sanzioni:
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a) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo,
o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b)la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo,
o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di
funghi con contenitori non consentiti;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le
altre disposizioni del presente disciplinare.
2) Chiunque nell’ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di
accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nelle zone di divieto o comunque in quantità
superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), d) del
presente articolo, anche alla confisca dell’intera quantità di funghi alla quale procede
direttamente il personale che accerta l’infrazione.
3) La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell’ambito delle
zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a
formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri
mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,29
(centotre/29) a €. 154,93 (centocinquantaquattro/93).
4) In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), d) di cui al 1 ° comma, è
raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti.
5) I funghi confiscati ai sensi del precedente 2° comma vengono consegnati previa ricevuta, ad
istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati
dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel
verbale di accertamento dell'infrazione.
6) Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più
violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni
amministrative previste per ciascuna violazione.
7) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), d), del 1 ° comma sono
ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art.
16, comma 1°, della Legge 24 novembre 1981, n° 689.
8) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente
articolo, si osserva la Legge 24 novembre 1981, n° 689.
9) L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18
della predetta Legge 24 novembre 1981, n° 689, spetta al Sindaco.
10) Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambit o delle
attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art.
8 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico.
ARTICOLO 16
Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco
delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta.
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ARTICOLO 17
Il formato della tessera di autorizzazione per la raccolta dei funghi spontanei commestibili nel
territorio comunale avrà le seguenti indicazioni, dimensioni e colore:
INDICAZIONI
Sulla tessera vi saranno le seguenti scritte:
a) Comune di Caggiano (SA);
b) Tessera di autorizzazione per la raccolta di funghi spontanei commestibili nel territorio
comunale;
c) Validità per l'anno _______/ per il giorno ________ rilasciata al Sig. ______________________
nato a ___________________ il __________________e residente
in ___________________
C.F. __________________________________.
DIMENSIONI
- Larghezza: cm. 8.50
- Altezza: cm. 5.30
- Colore: Verde
D I S C I P L I N A R AC C O L T A D E I T AR T U F I
(Tuber)
ARTICOLO 18
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della
conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
Nel caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli
accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al
fine di assicurare la conservazione delle specie.
ARTICOLO 19
L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità della Legge 16 dicembre 1985, n°
752, nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento.
ARTICOLO 20
La raccolta dei tartufi può essere effettuata con l'ausilio di un cane addestrato a tale scopo e lo
scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto
ove il cane abbia iniziato.
ARTICOLO 21
Il quantitativo massimo di raccolta è stabilito in Kg. 0.300 per persona.
ARTICOLO 22
La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1 ° Ottobre a fino al 31 Maggio.
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ARTICOLO 23
1) E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi;
2) E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali
(tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.
ARTICOLO 24
Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovr anno essere
riempite.
ARTICOLO 25
E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 6.30.
DISCIPLINA RACCOLTA DELL'ORIGANO
(origanum vulgare)
ARTICOLO 26
Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dell'origano è consentita in quantità non
superiore a 100 aste floreali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.
ARTICOLO 27
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel
rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti
accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di
assicurare la conservazione delle specie.
ARTICOLO 28
La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente
regolamento.
ARTICOLO 29
La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno
stato maturo.
ARTICOLO 30
DIVIETI
a.
b.
c.
d.
E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale;
E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 6.30;
E ' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo;
E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare
nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
e. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 100 aste floreali per
persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e
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tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per
facilitarne la sementazione e la riproduzione.
f. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la
cotica erbosa del terreno;
g. E ' assolutamente vietato il commercio dell'origano;
h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle
aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto,
semine).
ARTICOLO 31
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari
condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la
norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio
comunale.
DISCIPLINA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI
(Asparagus officinalis)
ARTICOLO 32
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel
rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i
seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle
piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
ARTICOLO 33
La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal
presente regolamento.
ARTICOLO 34
Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non
superiore a Kg. 3.000 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.
ARTICOLO 35
La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° Aprile.
ARTICOLO 36
L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con
mezzi leciti.
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ARTICOLO 37
DIVIETI
a. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
b. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 6.30;
c. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usar e
nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
d. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del
terreno;
e. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi;
f. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco;
g. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito;
h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta
nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto
fusto, semine).
ARTICOLO 38
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari
condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la
norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale.
DISCIPLINA RACCOLTA FRAGOLE - LAMPONI - MIRTILLI ARTICOLO 39
Trattandosi di piante non molto presenti nel territorio la competenza sull'eventuale
regolamentazione viene demandata alla Giunta Municipale la quale attuerà tutti gli adempimenti
necessari.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 40
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI
I proventi delle somme liberatorie oblazioni o transazioni per contravvenzioni per mancato
rispetto del presente Regolamento sono versati alla Tesoreria Comunale ed impiegate nel
rispetto delle norme di cui all'art. 8 della Legge Regionale 17 Marzo 1981, n. 11, ovvero per
interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza e per opere di miglioramento del patrimonio
silvo-pastorale di proprietà del Comune.
ARTICOLO 41
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, una volta divenuta esecutiva la
delibera, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.
Esso sarà inserito nel Piano di Assestamento dei Beni Silvo -Pastorali del Comune di
Caggiano (SA) ed avrà vigore dopo il prescritto parere della Regione Campania - Ufficio Usi
Civici.
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ARTICOLO 42
CONTROLLO SUGLI USI CIVICI
II controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative
sono affidati agli agenti di Polizia Municipale del Comune di Caggiano (SA), al Corpo Forestale
dello Stato, ai Carabinieri, agli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché Enti ed
Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degl i animali, del
paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia.
Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati che si procede con
denuncia all'Autorità Giudiziaria, vanno risolute con le norme stabilite dalla Legge vigente.
ARTICOLO 43
SANZIONI
Per le violazioni delle norme del presente regolamento, non indicate precedentemente, le
sanzioni saranno stabilite in funzione del tipo di danno arrecato al patrimonio comunale e ad
eventuali precedenti infrazioni commesse dall'interessato. Le procedure da adottare per la
verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle
previste dalla legge nazionale del 24 Novembre 1981, n° 689 e dalla Legge Regionale del 10
Gennaio 1983, n° 13. Le oblazioni sanzionatorie derivanti dalle verbalizzazioni delle
infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento, dovranno essere destinate e
versate sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale di Caggiano (SA) per le utilizzazioni e le
finalità di cui al precedente art. 40.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDA QUALE PERMESSO GRATUITO
PER LA RACCOLTA FLORA SPONTANEA, PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI E
AROMATICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGGIANO (SA)
(D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 47)
ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a……………………………………………………………………………………, il …………………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………….Via …………………………………………………., n. ……….
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

di essere residente nel Comune di CAGGIANO (SA);

di essere proprietario di bene immobile sito nel territorio del Comune di CAGGIANO (SA);

di essere locatario/affittuario di immobile per civile abitazione o ad uso commerciale o di terreno sito
nel Comune di CAGGIANO (SA);
Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente viene resa.
Caggiano…………………………………..
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………….
Comune di CAGGIANO (SA)
Attesto che il dichiarante sopra generalizzato ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Caggiano, lì………………………………….
Il Pubblico Ufficiale
…………………………………..
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