Regolamento - Comune di Caggiano
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Regolamento - Comune di Caggiano
COMUNE DI CAGGIANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA, DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25.7.2006 1 USO CIVICO PER LA FLORA SPONTANEA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE ARTICOLO 1 FINALITA’ Il Comune di Caggiano (SA) disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale. ARTICOLO 2 DIVIETI DI RACCOLTA E' vietata, nel demanio comunale, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti superfici agricole messe a coltura. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti con finalità di ricerca. ARTICOLO 3 DEFINIZIONE PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sono considerati prodotti secondari del bosco: fragole; muschi; lamponi; mirtilli; more di rovo; asparagi; vischio; origani; funghi epigei ed ipogei. ARTICOLO 4 CONDIZIONI DI RACCOLTA Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimon io agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parte di esse. ARTICOLO 5 TURNAZIONE DI RACCOLTA Per limitare ì danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento. 2 Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in que lle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale. ARTICOLO 6 LIMITI DI RACCOLTA La quantità dei prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente nel Comune di Caggiano (SA) deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori: a) fragole b) muschi c) lamponi d) mirtilli e) more di rovo f) asparagi g) vischio h) origano Kg. 1.000 (chilogrammi uno); Kg. 2.000 (chilogrammi due); Kg. 0.500 (grammi cinquecento); Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo); Kg. 0.500 (grammi cinquecento); Kg. 3.000 (chilogrammi tre); un solo ramino fruttifero; 100 aste floreali. ARTICOLO 7 SEGNALETICA Il Comune di Caggiano (SA) provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa. DISCIPLINA RACCOLTA DEI FUNGHI ARTICOLO 8 FINALITÀ La presente disciplina regola la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale. ARTICOLO 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente dai cittadini residenti nel Comune di Caggiano (Sa) o possessori di beni immobili nel territorio del Comune di Caggiano i quali risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico, purché muniti di permesso nominativo: tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Caggiano. 3 Ogni altra persona non indicata al primo comma (ovvero non residenti e non possessori di beni immobili nel territorio di Caggiano) può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino a pagamento. Il tesserino a pagamento è personale ed è giornaliero o annuale, il cui costo viene fissato: a) giornaliero: €. 8,00 (otto/00); b) annuale: €. 100,00 (cento/00) Gli importi suddetti potranno essere successivamente rettificati con deliberazione della Giunta Municipale. ARTICOLO 10 CONDIZIONI DI RACCOLTA E DIVIETI Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi: a) Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore, nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile. b) In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale; c) I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione; d) La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; e) E' vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso); f) I limiti massimi alla raccolta giornaliera dì funghi previsti ai commi precedenti non si applicano qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo i predetti limiti. g) E' vietato l'uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi; h) E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo; i) E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; j) E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; k) E' vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili; 4 l) E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; m) E' vietato il commercio dei funghi raccolti; n) E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 20.00 alle ore 7.00; o) E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori. ARTICOLO 11 AUTORIZZAZIONI SPECIALI II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici. ARTICOLO 12 ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI a) AI fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori; b) E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. ARTICOLO 13 AUTORIZZAZIONI a) Coloro, i quali intendono usufruire del diritto devono far richiesta al Comune. b) Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, validazione per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) ovvero per un giorno, previo pagamento di una somma stabilita dall’Amministrazione Comunale. ARTICOLO 14 VIGILANZA Sono incaricati dell’osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell’ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. ARTICOLO 15 SANZIONI 1) Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: 5 a) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; b)la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti; d) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare. 2) Chiunque nell’ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), d) del presente articolo, anche alla confisca dell’intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l’infrazione. 3) La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell’ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,29 (centotre/29) a €. 154,93 (centocinquantaquattro/93). 4) In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), d) di cui al 1 ° comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. 5) I funghi confiscati ai sensi del precedente 2° comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. 6) Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 7) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), d), del 1 ° comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art. 16, comma 1°, della Legge 24 novembre 1981, n° 689. 8) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la Legge 24 novembre 1981, n° 689. 9) L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta Legge 24 novembre 1981, n° 689, spetta al Sindaco. 10) Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambit o delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico. ARTICOLO 16 Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta. 6 ARTICOLO 17 Il formato della tessera di autorizzazione per la raccolta dei funghi spontanei commestibili nel territorio comunale avrà le seguenti indicazioni, dimensioni e colore: INDICAZIONI Sulla tessera vi saranno le seguenti scritte: a) Comune di Caggiano (SA); b) Tessera di autorizzazione per la raccolta di funghi spontanei commestibili nel territorio comunale; c) Validità per l'anno _______/ per il giorno ________ rilasciata al Sig. ______________________ nato a ___________________ il __________________e residente in ___________________ C.F. __________________________________. DIMENSIONI - Larghezza: cm. 8.50 - Altezza: cm. 5.30 - Colore: Verde D I S C I P L I N A R AC C O L T A D E I T AR T U F I (Tuber) ARTICOLO 18 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 19 L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità della Legge 16 dicembre 1985, n° 752, nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 20 La raccolta dei tartufi può essere effettuata con l'ausilio di un cane addestrato a tale scopo e lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato. ARTICOLO 21 Il quantitativo massimo di raccolta è stabilito in Kg. 0.300 per persona. ARTICOLO 22 La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1 ° Ottobre a fino al 31 Maggio. 7 ARTICOLO 23 1) E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi; 2) E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori. ARTICOLO 24 Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovr anno essere riempite. ARTICOLO 25 E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 6.30. DISCIPLINA RACCOLTA DELL'ORIGANO (origanum vulgare) ARTICOLO 26 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 100 aste floreali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. ARTICOLO 27 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 28 La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 29 La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno stato maturo. ARTICOLO 30 DIVIETI a. b. c. d. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale; E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 6.30; E ' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo; E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; e. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 100 aste floreali per persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e 8 tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la sementazione e la riproduzione. f. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; g. E ' assolutamente vietato il commercio dell'origano; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 31 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. DISCIPLINA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI (Asparagus officinalis) ARTICOLO 32 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 33 La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 34 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a Kg. 3.000 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. ARTICOLO 35 La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° Aprile. ARTICOLO 36 L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi leciti. 9 ARTICOLO 37 DIVIETI a. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); b. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 6.30; c. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usar e nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; d. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; e. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi; f. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco; g. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 38 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. DISCIPLINA RACCOLTA FRAGOLE - LAMPONI - MIRTILLI ARTICOLO 39 Trattandosi di piante non molto presenti nel territorio la competenza sull'eventuale regolamentazione viene demandata alla Giunta Municipale la quale attuerà tutti gli adempimenti necessari. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 40 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI I proventi delle somme liberatorie oblazioni o transazioni per contravvenzioni per mancato rispetto del presente Regolamento sono versati alla Tesoreria Comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della Legge Regionale 17 Marzo 1981, n. 11, ovvero per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza e per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune. ARTICOLO 41 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, una volta divenuta esecutiva la delibera, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Esso sarà inserito nel Piano di Assestamento dei Beni Silvo -Pastorali del Comune di Caggiano (SA) ed avrà vigore dopo il prescritto parere della Regione Campania - Ufficio Usi Civici. 10 ARTICOLO 42 CONTROLLO SUGLI USI CIVICI II controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti di Polizia Municipale del Comune di Caggiano (SA), al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, agli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degl i animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati che si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria, vanno risolute con le norme stabilite dalla Legge vigente. ARTICOLO 43 SANZIONI Per le violazioni delle norme del presente regolamento, non indicate precedentemente, le sanzioni saranno stabilite in funzione del tipo di danno arrecato al patrimonio comunale e ad eventuali precedenti infrazioni commesse dall'interessato. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge nazionale del 24 Novembre 1981, n° 689 e dalla Legge Regionale del 10 Gennaio 1983, n° 13. Le oblazioni sanzionatorie derivanti dalle verbalizzazioni delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento, dovranno essere destinate e versate sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale di Caggiano (SA) per le utilizzazioni e le finalità di cui al precedente art. 40. 11 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDA QUALE PERMESSO GRATUITO PER LA RACCOLTA FLORA SPONTANEA, PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGGIANO (SA) (D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 47) ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….. nato/a……………………………………………………………………………………, il ……………………………………………. residente nel Comune di ………………………………………….Via …………………………………………………., n. ………. consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA di essere residente nel Comune di CAGGIANO (SA); di essere proprietario di bene immobile sito nel territorio del Comune di CAGGIANO (SA); di essere locatario/affittuario di immobile per civile abitazione o ad uso commerciale o di terreno sito nel Comune di CAGGIANO (SA); Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. Caggiano………………………………….. IL/LA DICHIARANTE …………………………………………. Comune di CAGGIANO (SA) Attesto che il dichiarante sopra generalizzato ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. Caggiano, lì…………………………………. Il Pubblico Ufficiale ………………………………….. 12