Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016

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Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016
RG n. 1574/2016
N. R.G. 2016/1574
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE LAVORO
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1574/2016 promosso da:
SNALV - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI VERTENZE
RICORRENTE
contro
GEMEAZ ELIOR S.P.A.
RESISTENTE
rilevato che:
- con ricorso del 27/11/16 SNALV-Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vertenze,
in persona del segretario provinciale pro tempore, adiva il Tribunale di Modena chiedendo
la condanna di Gemeaz Elior s.p.a. a cessare la condotta antisindacale, da un lato,
riconoscendo il risultato dell’elezione delle RSU e, dall’altro, rimuovendo ogni
comportamento ostativo allo svolgimento dei diritti sindacali dei lavoratori e
dell’organizzazione sindacale ricorrente;
- affermava a tale proposito che: 1) aveva chiesto e ottenuto l’indizione delle elezioni
sindacali per l’elezione della RSU in virtù dell’accordo interconfederale del 27/7/94; 2) le
elezioni si erano svolte nonostante la mancata adesione degli altri sindacati, pur
espressamente e formalmente invitati a partecipare, e nonostante la condotta ostile di
Gemeaz Elior s.p.a. che - fra l’altro - non aveva nemmeno messo a disposizione i locali per
il voto; 3) svolte regolarmente le operazioni elettorali, Gemeaz Elior s.p.a. aveva contestato
la regolarità delle elezioni, rigettando l’insediamento della RSU; 4) la società non aveva
alcuna legittimazione a contestare l’irregolarità delle lezioni e, in ogni caso, avrebbe dovuto
adire il comitato elettorale e il comitato dei garanti, come previsto dal citato accordo
interconfederale; 5) in ogni caso le elezioni erano state indette e si erano svolte
regolarmente; 6) era evidente l’antisindacalità della condotta datoriale che – nel non
riconoscere le elezioni – violava i diritti del sindacato pregiudicandone l’attività sul luogo di
lavoro;
- da qui l’odierno giudizio;
- si costituiva in giudizio Gemeaz Elior s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande perché
infondate in fatto e in diritto;
- affermava che: 1) ex art. 19 L. n. 300/70 lo SNALV ricorrente non era legittimato a
costituire una RSU poiché non era firmatario – né aveva partecipato alle trattative – del
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Il giudice del lavoro, letti gli atti, a scioglimento della riserva del 15/12/16;
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ritenuto che:
- lamenta il sindacato ricorrente che la società resistente - nonostante la regolarità delle
elezioni della RSU aziendale presso Gemeaz Elior s.p.a. - non riconosce il risultato di tali
elezioni, così negando la qualità di rappresentanti sindacali agli eletti appartenenti al
sindacato; da qui la dedotta antisindacalità della condotta;
- a tale proposito contesta la società resistente l’applicabilità dell’accordo
interconfederale del 27/7/94 per essere stato superato da quello del 26/11/15;
- tale difesa è infondata;
- anzitutto dall’esame di tale accordo non emerge che siano state modificate le regole
sulla rappresentatività e sulle elezioni delle RSU; l’art. 5/IV dell’accordo del 2015 rimanda
a un successivo incontro avente a oggetto l’adeguamento delle regole sulla rappresentanza e
tuttavia la società non invoca poi l’applicazione di alcun successivo accordo che abbia
modificato la disciplina di elezione delle RSU prevista dall’accordo interconfederale del
27/7/94 che – per tale ragione – deve ritenersi ancora applicabile al caso di specie;
- del resto lo stesso art. 5/VI conferma “le disposizioni già previste dai CCNL in materia
di RSU/RSA” e il contratto collettivo del 20/2/10 - che la stessa società resistente afferma
essere quello applicato ai contratti di lavoro con i suoi dipendenti (documento n. 3 di parte
resistente) - prevede espressamente all’allegato P l’applicazione dell’accordo
interconfederale del 27/7/94 in materia di RSU, la cui disciplina è interamente richiamata
nell’allegato medesimo;
- se così è, deve ritenersi applicabile al caso di specie l’accordo interconfederale del
27/7/94;
- contesta ancora la società resistente la legittimazione del sindacato ricorrente a costituire
una RSU partecipando alle relative elezioni, anche con riferimento alla disciplina prevista
dal citato accordo del 1994;
- afferma a tale proposito che l’art. 19 L. 300/70 legittima la partecipazione alle elezioni
delle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato o
che hanno comunque partecipato alla trattativa per la sua stipulazione;
- anche tale difesa è infondata;
- è vero infatti che ex art. 19 L. n. 300/70 “Rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: … b) delle
associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nell’unità produttiva.
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contratto collettivo nazionale Aziende del Settore Turismo – Parte Pubblici Esercizi –
applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti; 2) era inapplicabile
l’invocato accordo interconfederale del 27/7/94, essendo stato sostituito da quello del
26/11/15; a quest’ultimo il sindacato ricorrente non poteva aderire poiché per le associazioni
sindacali non firmatarie lo stesso accordo - nelle premesse - condizionava l’adesione alla
mancata sottoscrizione di contratti collettivi nazionali con soggetti terzi che determinassero
una compromissione degli accordi vigenti sottoscritti da categorie appartenenti a CGIL,
CISL e UIL, il che era accaduto per lo SNALV che, insieme ad altre associazioni sindacali,
aveva concluso con alcune associazioni datoriali un contratto collettivo che prevedeva
regole diverse in materia di rappresentanza sindacale;
- la causa era istruita solo documentalmente e all’udienza del 15/12/16 il giudice, all’esito
della discussione, riservava la decisione;
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento” e che con sentenza della Corte costituzionale n. 231/13
la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che
la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda;
- e tuttavia l’art. 2 dell’accordo interconfederale del 27/7/94 stabilisce che: “Nelle unità
produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad
iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché
del presente accordo.
Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle
organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un
proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino
espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo”;
- dunque la disposizione contrattuale allarga l’ambito della rappresentanza sindacale
anche a sindacati non stipulanti né partecipanti alle trattative, purché abbiano i requisiti di
cui all’art. 2 citato – organizzazioni costituite in sindacato con statuto e atto costitutivo, in
grado di raccogliere almeno il 5% delle firme degli aventi diritto al voto, che abbiano
accettato l’accordo interconfederale – circostanze tutte non contestate dalla società
resistente, dunque pacifiche fra le parti;
- se così è, deve ritenersi che legittimamente il sindacato ricorrente abbia chiesto di
costituire la rappresentanza sindacale unitaria mediante elezioni disciplinate dal citato
accordo;
- a ciò occorre aggiungere – e la considerazione appare invero dirimente – che gli artt. 16
e 17 del citato accordo prevedono che la contestazione dei risultati delle elezioni debba
essere compiuta rispettivamente con ricorso al Comitato elettorale e - contro la decisione del
Comitato elettorale - al Comitato dei garanti entro i termini previsti dalle citate norme,
ricorsi in difetto dei quali si intende confermata l’assegnazione dei seggi;
- anche quindi a ritenere che fra i “soggetti interessati” previsti dal citato art. 16 vi sia
anche il datore di lavoro, quest’ultimo non può limitarsi a non riconoscere i risultati delle
elezioni; se vuole contestare la legittimazione del sindacato a costituire la RSU e a
partecipare alle relative elezioni – come nel caso di specie – deve esperire il relativo
procedimento previsto dalle citate norme;
- anche sotto questo profilo appare illegittima la condotta datoriale;
- nessun’altra contestazione ha svolto la società resistente circa la regolarità delle
elezioni, dunque deve ritenersi illegittimo il suo rifiuto di riconoscerne l’esito;
- è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui qualsiasi condotta idonea a
ledere la libertà sindacale deve essere considerata antisindacale; la natura inibitoria
dell’azione ex art. 28 L. n. 300/70 a tutela di tale libertà induce a ritenere che per la
configurabilità di un comportamento antisindacale sia irrilevante l’elemento psicologico del
datore di lavoro;
- ciò che rileva è invece l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il
risultato che la legge intende impedire, e cioè la lesione della libertà sindacale e del diritto di
sciopero; la sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere tali diritti non è
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necessaria perché un errore di valutazione del datore di lavoro che non si è reso conto della
portata causale della sua condotta non fa venir meno l’esigenza di una tutela della libertà
sindacale e della inibizione dell’attività oggettivamente lesiva di tale libertà; ai fini della
antisindacalità della condotta è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente, e
anche solo potenzialmente, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni
sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro,
né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative
sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a
locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel
caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel
risultato, a limitare la libertà sindacale, poiché ciò che rileva è l’obiettiva idoneità della
condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, e cioè la
lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (per tale complessiva ricostruzione
Cass. civ., sez. lav., n. 7706/04 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 13726/14);
- se così è, nel caso di specie deve ritenersi che la condotta della società datrice di lavoro
sia oggettivamente antisindacale poiché il mancato riconoscimento dei risultati delle
elezioni impedisce agli eletti, e dunque al sindacato, di esercitare i propri diritti sul luogo di
lavoro, compromettendone iniziativa e libertà;
- Gemeaz Elior s.p.a. deve quindi essere condannata a cessare la condotta antisindacale e,
quindi, a riconoscere il risultato delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria e a
consentire a SNALV l’esercizio dei relativi diritti sindacali;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Modena, 30 dicembre 2016
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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1. accertata l’antinsidacalità della condotta di Gemeaz Elior s.p.a. in relazione alle elezioni
della rappresentanza sindacale unitaria, condanna Gemeaz Elior s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, alla rimozione dei suoi effetti mediante il riconoscimento del
risultato delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria presso la stessa Gemeaz Elior
s.p.a. al fine di consentire a SNALV l’esercizio dei relativi diritti sindacali;
2. condanna Gemeaz Elior s.p.a. al pagamento a favore di SNALV delle spese processuali,
liquidate in €. 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
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