Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016
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Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016 RG n. 1574/2016 N. R.G. 2016/1574 TRIBUNALE di MODENA SEZIONE LAVORO Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1574/2016 promosso da: SNALV - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI VERTENZE RICORRENTE contro GEMEAZ ELIOR S.P.A. RESISTENTE rilevato che: - con ricorso del 27/11/16 SNALV-Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vertenze, in persona del segretario provinciale pro tempore, adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna di Gemeaz Elior s.p.a. a cessare la condotta antisindacale, da un lato, riconoscendo il risultato dell’elezione delle RSU e, dall’altro, rimuovendo ogni comportamento ostativo allo svolgimento dei diritti sindacali dei lavoratori e dell’organizzazione sindacale ricorrente; - affermava a tale proposito che: 1) aveva chiesto e ottenuto l’indizione delle elezioni sindacali per l’elezione della RSU in virtù dell’accordo interconfederale del 27/7/94; 2) le elezioni si erano svolte nonostante la mancata adesione degli altri sindacati, pur espressamente e formalmente invitati a partecipare, e nonostante la condotta ostile di Gemeaz Elior s.p.a. che - fra l’altro - non aveva nemmeno messo a disposizione i locali per il voto; 3) svolte regolarmente le operazioni elettorali, Gemeaz Elior s.p.a. aveva contestato la regolarità delle elezioni, rigettando l’insediamento della RSU; 4) la società non aveva alcuna legittimazione a contestare l’irregolarità delle lezioni e, in ogni caso, avrebbe dovuto adire il comitato elettorale e il comitato dei garanti, come previsto dal citato accordo interconfederale; 5) in ogni caso le elezioni erano state indette e si erano svolte regolarmente; 6) era evidente l’antisindacalità della condotta datoriale che – nel non riconoscere le elezioni – violava i diritti del sindacato pregiudicandone l’attività sul luogo di lavoro; - da qui l’odierno giudizio; - si costituiva in giudizio Gemeaz Elior s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto; - affermava che: 1) ex art. 19 L. n. 300/70 lo SNALV ricorrente non era legittimato a costituire una RSU poiché non era firmatario – né aveva partecipato alle trattative – del Pagina 1 Firmato Da: BETTINI LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0e3 Il giudice del lavoro, letti gli atti, a scioglimento della riserva del 15/12/16; Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016 RG n. 1574/2016 ritenuto che: - lamenta il sindacato ricorrente che la società resistente - nonostante la regolarità delle elezioni della RSU aziendale presso Gemeaz Elior s.p.a. - non riconosce il risultato di tali elezioni, così negando la qualità di rappresentanti sindacali agli eletti appartenenti al sindacato; da qui la dedotta antisindacalità della condotta; - a tale proposito contesta la società resistente l’applicabilità dell’accordo interconfederale del 27/7/94 per essere stato superato da quello del 26/11/15; - tale difesa è infondata; - anzitutto dall’esame di tale accordo non emerge che siano state modificate le regole sulla rappresentatività e sulle elezioni delle RSU; l’art. 5/IV dell’accordo del 2015 rimanda a un successivo incontro avente a oggetto l’adeguamento delle regole sulla rappresentanza e tuttavia la società non invoca poi l’applicazione di alcun successivo accordo che abbia modificato la disciplina di elezione delle RSU prevista dall’accordo interconfederale del 27/7/94 che – per tale ragione – deve ritenersi ancora applicabile al caso di specie; - del resto lo stesso art. 5/VI conferma “le disposizioni già previste dai CCNL in materia di RSU/RSA” e il contratto collettivo del 20/2/10 - che la stessa società resistente afferma essere quello applicato ai contratti di lavoro con i suoi dipendenti (documento n. 3 di parte resistente) - prevede espressamente all’allegato P l’applicazione dell’accordo interconfederale del 27/7/94 in materia di RSU, la cui disciplina è interamente richiamata nell’allegato medesimo; - se così è, deve ritenersi applicabile al caso di specie l’accordo interconfederale del 27/7/94; - contesta ancora la società resistente la legittimazione del sindacato ricorrente a costituire una RSU partecipando alle relative elezioni, anche con riferimento alla disciplina prevista dal citato accordo del 1994; - afferma a tale proposito che l’art. 19 L. 300/70 legittima la partecipazione alle elezioni delle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato o che hanno comunque partecipato alla trattativa per la sua stipulazione; - anche tale difesa è infondata; - è vero infatti che ex art. 19 L. n. 300/70 “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: … b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Pagina 2 Firmato Da: BETTINI LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0e3 contratto collettivo nazionale Aziende del Settore Turismo – Parte Pubblici Esercizi – applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti; 2) era inapplicabile l’invocato accordo interconfederale del 27/7/94, essendo stato sostituito da quello del 26/11/15; a quest’ultimo il sindacato ricorrente non poteva aderire poiché per le associazioni sindacali non firmatarie lo stesso accordo - nelle premesse - condizionava l’adesione alla mancata sottoscrizione di contratti collettivi nazionali con soggetti terzi che determinassero una compromissione degli accordi vigenti sottoscritti da categorie appartenenti a CGIL, CISL e UIL, il che era accaduto per lo SNALV che, insieme ad altre associazioni sindacali, aveva concluso con alcune associazioni datoriali un contratto collettivo che prevedeva regole diverse in materia di rappresentanza sindacale; - la causa era istruita solo documentalmente e all’udienza del 15/12/16 il giudice, all’esito della discussione, riservava la decisione; Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento” e che con sentenza della Corte costituzionale n. 231/13 la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda; - e tuttavia l’art. 2 dell’accordo interconfederale del 27/7/94 stabilisce che: “Nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo. Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo”; - dunque la disposizione contrattuale allarga l’ambito della rappresentanza sindacale anche a sindacati non stipulanti né partecipanti alle trattative, purché abbiano i requisiti di cui all’art. 2 citato – organizzazioni costituite in sindacato con statuto e atto costitutivo, in grado di raccogliere almeno il 5% delle firme degli aventi diritto al voto, che abbiano accettato l’accordo interconfederale – circostanze tutte non contestate dalla società resistente, dunque pacifiche fra le parti; - se così è, deve ritenersi che legittimamente il sindacato ricorrente abbia chiesto di costituire la rappresentanza sindacale unitaria mediante elezioni disciplinate dal citato accordo; - a ciò occorre aggiungere – e la considerazione appare invero dirimente – che gli artt. 16 e 17 del citato accordo prevedono che la contestazione dei risultati delle elezioni debba essere compiuta rispettivamente con ricorso al Comitato elettorale e - contro la decisione del Comitato elettorale - al Comitato dei garanti entro i termini previsti dalle citate norme, ricorsi in difetto dei quali si intende confermata l’assegnazione dei seggi; - anche quindi a ritenere che fra i “soggetti interessati” previsti dal citato art. 16 vi sia anche il datore di lavoro, quest’ultimo non può limitarsi a non riconoscere i risultati delle elezioni; se vuole contestare la legittimazione del sindacato a costituire la RSU e a partecipare alle relative elezioni – come nel caso di specie – deve esperire il relativo procedimento previsto dalle citate norme; - anche sotto questo profilo appare illegittima la condotta datoriale; - nessun’altra contestazione ha svolto la società resistente circa la regolarità delle elezioni, dunque deve ritenersi illegittimo il suo rifiuto di riconoscerne l’esito; - è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui qualsiasi condotta idonea a ledere la libertà sindacale deve essere considerata antisindacale; la natura inibitoria dell’azione ex art. 28 L. n. 300/70 a tutela di tale libertà induce a ritenere che per la configurabilità di un comportamento antisindacale sia irrilevante l’elemento psicologico del datore di lavoro; - ciò che rileva è invece l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire, e cioè la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero; la sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere tali diritti non è Pagina 3 Firmato Da: BETTINI LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0e3 Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016 RG n. 1574/2016 Accoglimento totale n. cronol. 4690/2016 del 30/12/2016 RG n. 1574/2016 necessaria perché un errore di valutazione del datore di lavoro che non si è reso conto della portata causale della sua condotta non fa venir meno l’esigenza di una tutela della libertà sindacale e della inibizione dell’attività oggettivamente lesiva di tale libertà; ai fini della antisindacalità della condotta è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente, e anche solo potenzialmente, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, poiché ciò che rileva è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, e cioè la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (per tale complessiva ricostruzione Cass. civ., sez. lav., n. 7706/04 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 13726/14); - se così è, nel caso di specie deve ritenersi che la condotta della società datrice di lavoro sia oggettivamente antisindacale poiché il mancato riconoscimento dei risultati delle elezioni impedisce agli eletti, e dunque al sindacato, di esercitare i propri diritti sul luogo di lavoro, compromettendone iniziativa e libertà; - Gemeaz Elior s.p.a. deve quindi essere condannata a cessare la condotta antisindacale e, quindi, a riconoscere il risultato delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria e a consentire a SNALV l’esercizio dei relativi diritti sindacali; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Modena, 30 dicembre 2016 Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini Pagina 4 Firmato Da: BETTINI LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0e3 1. accertata l’antinsidacalità della condotta di Gemeaz Elior s.p.a. in relazione alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, condanna Gemeaz Elior s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rimozione dei suoi effetti mediante il riconoscimento del risultato delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria presso la stessa Gemeaz Elior s.p.a. al fine di consentire a SNALV l’esercizio dei relativi diritti sindacali; 2. condanna Gemeaz Elior s.p.a. al pagamento a favore di SNALV delle spese processuali, liquidate in €. 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.