Operazione trasparenza Michele Proietti La lettera del 18 maggio
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Operazione trasparenza Michele Proietti La lettera del 18 maggio
Operazione trasparenza Michele Proietti La lettera del 18 maggio 2009 che ha raggiunto gli oltre 130.000 avvocati iscritti, non pensionati (pubblicata in fac-simile su questo stesso numero), può rappresentare una svolta epocale nel rapporto tra la Cassa e i suoi iscritti. E’ la prima volta, infatti che, con un grande sforzo organizzativo, è stato possibile predisporre un estratto conto previdenziale contenente sia i dati essenziali relativi ai periodi di iscrizione e ai redditi dichiarati (quadro A), sia quelli relativi alla contribuzione dovuta e versata (quadro B), sulla base delle risultanze degli archivi informatici dell’Ente. L’estratto conto inviato non ha, per il momento, valore certificativo, trattandosi di un documento sperimentale, a carattere ricognitivo, da correggere e integrare alla luce delle osservazioni che perverranno da parte dei diretti interessati. Esso rappresenta, comunque, un utile strumento messo a disposizione degli iscritti per conoscere la propria posizione previdenziale, programmare correttamente il futuro, anche mediante l’inoltro di domande di riscatto e/o ricongiunzione, ovvero l’adesione a forme di previdenza integrativa o, comunque, volontaria. La conoscenza anticipata di eventuali errori e/o omissioni nell’invio dei dati reddituali (modd. 5), ovvero nel pagamento dei contributi può servire, inoltre, a interrompere termini prescrizionali che creerebbero danni all’iscritto (vedi, in proposito, mio precedente articolo sul n. 1/2009 di questa rivista, pag. 59 e seguenti) e a regolarizzare tempestivamente la posizione previdenziale. Trattandosi di un nuovo progetto che ha richiesto un enorme sforzo organizzativo, alcune risultanze contabili (contributi minimi, autoliquidazione, ruoli) potrebbero contenere delle inesattezze, così come la registrazione dei dati reddituali fatta dalla Cassa a seguito di lettura ottica dei modd. 5. Da qui la necessità di un minimo di contraddittorio con gli iscritti, che dovrà, però, essere limitato ai casi di effettiva necessità, come diremo più avanti. Come leggere l’estratto conto L’estratto conto inviato, riproduce lo schema dell’estratto conto “integrato” messo a punto dal “Casellario Centrale degli iscritti”, nuovo organismo istituito presso l’INPS, che, entro il 2010, dovrà procedere all’invio di estratti conto integrati riferiti a tutti i periodi di contribuzione maturati, durante l’intera vita lavorativa, dai cittadini italiani. Il prestigioso progetto, fortemente voluto dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, cui la Cassa Forense sta attivamente collaborando, ha già portato alla definizione di un fac-simile di estratto conto, utilizzato, con qualche adattamento, dalla Cassa Forense, anche per abituare i propri iscritti alla lettura di un documento che dovrà divenire sempre più familiare e di facile consultazione. L’estratto conto inviato a tutti gli iscritti alla Cassa, con esclusione dei pensionati, è costituito da due quadri (quadro A e quadro B), secondo il fac-simile pubblicato su questo stesso numero. Il primo quadro si riferisce all’anzianità contributiva maturata presso la Cassa. Ad ogni rigo corrisponde un anno di iscrizione ovvero un periodo di ricongiunzione o di riscatto (evidenziati nella colonna “tipologia rapporto”). I periodi contributivi utili sia al diritto sia al calcolo della pensione vengono riportati nelle apposite colonne. L’eventuale indicazione di anno non valido può essere dovuto alla declaratoria di inefficacia deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa, per mancanza di un reddito o di un volume d’affari minimo per la prova della continuità nell’esercizio professionale. La mancata valorizzazione di anni di iscrizione a fini pensionistici, può anche essere conseguente ad una prescrizione di contributi già accertata dalla Cassa e indicata nel campo note. Il campo note, da esaminare con particolare attenzione, è quello che evidenzia possibili situazioni da approfondire. In particolare, quando compare in tale campo la dicitura “da verificare” potrebbero evidenziarsi aspetti dichiarativi e/o contributivi da regolarizzare. Potrebbe, ad esempio, mancare l’indicazione del reddito e/o del volume d’affari in uno degli ultimi due campi del quadro “A” oppure potrebbe trattarsi di annualità non ancora sottoposte a “revisione quinquennale” sotto il profilo della continuità professionale (questa è l’ipotesi più frequente per gli ultimi due anni, 2006 e 2007, in quanto la revisione quinquennale della continuità professionale, come attività a regime da parte della Cassa, è arrivata al 2005). Ma l’ipotesi più frequente rispetto alla presenza della nota “da verificare” è quella di una non coincidenza tra contributi dovuti e contributi versati nelle apposite colonne del quadro B, riservato al riepilogo dei contributi versati. A tal fine, confrontando il rigo corrispondente alla medesima annualità del quadro B, l’iscritto potrebbe riscontrare una somma dovuta maggiore di quella risultante come versata oppure, viceversa, una somma dovuta inferiore a quella risultante come versata. In molti casi le differenze in più o in meno potrebbero riguardare il medesimo anno (es. credito risultante per contributo soggettivo e debito per contributo integrativo) ed essere state causate da un banale errore nell’indicazione della causale dei bollettini utilizzati per l’autoliquidazione. In tutti questi casi l’iscritto, fatte le sue verifiche contabili, può scrivere alla Cassa (indirizzando all’apposita casella postale all’uopo istituita) e segnalare eventuali versamenti che non risultino accreditati, oppure chiedere il cambio della causale con conseguente compensazione tra debiti e crediti. Analoga richiesta di compensazione può essere avanzata per crediti e debiti evidenziati per anni diversi, purché ricompresi entro un quinquennio l’uno dall’altro. Attenzione però! Sia l’apparente situazione creditoria sia l’apparente situazione debitoria, potrebbero derivare da una errata registrazione del dato reddituale IRPEF o IVA presenti sul quadro A. Prima di scrivere per chiedere una compensazione o magari un rimborso si raccomanda di verificare l’esattezza dei redditi di riferimento, anche rispetto a quanto dichiarato con il mod. 5. Nel caso di reddito mancante, ovvero indicato a zero, ma con presenza di versamenti diretti in autoliquidazione, oltre alla nota “da verificare” nel campo note, appare la dicitura “non accertabile” nelle colonne dei contributi dovuti del quadro B. Questo è determinato dal fatto che, a volte, i modelli 5 spediti alla Cassa, pur compilati in tutti gli altri campi e seguiti da uno o più versamenti in autoliquidazione, non riportano l’indicazione del reddito IRPEF e/o del volume d’affari IVA dichiarati al fisco. Sembrerà strano ma è così! 2 In questi casi, il banale errore materiale, evidenziato nell’estratto conto, può essere agevolmente verificato e corretto dall’interessato, inviando alla Cassa i dati mancanti. Per quanto riguarda il quadro B, va, inoltre, precisato che nella colonna denominata “contributo soggettivo” sono indicati anche i contributi versati per riscatto e per ricongiunzione. Le regole di esposizione sono le seguenti: il riscatto compare solo se interamente pagato (in unica soluzione o ratealmente); la ricongiunzione compare se sono state pagate almeno le prime tre rate. Tutti i dati contabili esposti sono aggiornati al 30/04/2009 salvo quelli relativi a ruoli insoluti, aggiornati alle conoscenze della Cassa al 31/12/2008. E’ evidente che, qualora fra le somme dovute e quelle versate vi sia uno scarto contenuto entro i 5 euro, su base annua, la posizione contributiva è da considerarsi regolare, stante le vigenti norme previdenziali di riferimento, e non occorrerà integrare alcun versamento. Finalità dell’operazione e sviluppi futuri. Come già accennato in apertura, le finalità dell’operazione sono riconducibili, essenzialmente, a due importanti obiettivi: - consentire, attraverso un diretto contraddittorio con l’interessato, di verificare, integrare ed eventualmente correggere, i dati essenziali della posizione previdenziale degli iscritti, contenuti negli archivi informatici della Cassa (redditi dichiarati, contributi versati, riscatti ecc.); - informare ciascun iscritto circa la sua posizione previdenziale segnalando tempestivamente eventuali irregolarità contributive, periodi di inefficacia dell’iscrizione, anzianità di iscrizione maturata, facilitandone così la programmazione del suo futuro previdenziale e l’accesso alle prestazioni garantite dalla Cassa. Naturalmente, trattandosi di un’operazione massiva che riguarda, per la prima volta nella storia della Cassa, circa 130.000 iscritti, l’Ente ha previsto un forte potenziamento dei servizi informativi di supporto (call center e uffici dedicati all’evasione della corrispondenza). Raccomandiamo, tuttavia, di non intasare gli uffici dell’Ente con generiche lettere di chiarimenti o richieste di integrazioni e/o rettifiche non documentate. Tutte le documentate segnalazioni che perverranno, verranno attentamente esaminate entro i necessari tempi tecnici, in modo che l’invio dell’estratto conto unificato, previsto per l’inizio del 2010, possa tenere conto di ogni rettifica e/o integrazione si rendesse necessaria. Va sottolineato, infine, che l’invio dell’estratto conto costituisce un servizio in più per l’iscritto e non sostituisce in alcun modo le abituali procedure di controllo sui versamenti dei contributi in autoliquidazione e sull’invio dei modelli 5, periodicamente operati dalla Cassa. Maggiori dettagli sui versamenti effettuati (esposti in modo cumulativo, su base annua, nell’estratto conto) possono essere rinvenuti sul sito Internet della Cassa (www.cassaforense.it) sezione accesso riservato, mediante codice meccanografico e PIN individuale. L’invio di questo primo estratto conto, fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente uscente, avv. Paolo Rosa, potrà portare, una volta esaminate tutte le osservazioni degli iscritti, a perfezionare un documento sempre più attendibile e preciso da trasmettere periodicamente agli iscritti. Riportando a regime, 3 poi, una serie di attività oggi arretrate (non per colpa della Cassa!), come i controlli incrociati con l’Anagrafe Tributaria e la completa rendicontazione degli incassi a mezzo ruoli, da parte di alcune concessionarie per la riscossione, sarà possibile porsi come traguardo di medio termine, quello di riuscire, finalmente, a produrre un vero e proprio “estratto conto certificato” che possa consentire all’iscritto di avere certezza, anche documentale, sul suo futuro previdenziale e alla Cassa di liquidare i trattamenti pensionistici richiesti in tempi brevissimi e con minor dispendio di risorse umane e strumentali. Questa è la sfida che vedrà, nei prossimi anni, fortemente impegnati i vertici della Cassa, rinnovati recentemente, attraverso un percorso che non sarà certo facile e che richiederà l’attenta, puntuale e comprensiva collaborazione degli iscritti. 4