Operazione trasparenza Michele Proietti La lettera del 18 maggio

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Operazione trasparenza Michele Proietti La lettera del 18 maggio
Operazione trasparenza
Michele Proietti
La lettera del 18 maggio 2009 che ha raggiunto gli oltre 130.000 avvocati iscritti, non
pensionati (pubblicata in fac-simile su questo stesso numero), può rappresentare una
svolta epocale nel rapporto tra la Cassa e i suoi iscritti. E’ la prima volta, infatti che, con
un grande sforzo organizzativo, è stato possibile predisporre un estratto conto
previdenziale contenente sia i dati essenziali relativi ai periodi di iscrizione e ai redditi
dichiarati (quadro A), sia quelli relativi alla contribuzione dovuta e versata (quadro B),
sulla base delle risultanze degli archivi informatici dell’Ente.
L’estratto conto inviato non ha, per il momento, valore certificativo, trattandosi di un
documento sperimentale, a carattere ricognitivo, da correggere e integrare alla luce delle
osservazioni che perverranno da parte dei diretti interessati. Esso rappresenta,
comunque, un utile strumento messo a disposizione degli iscritti per conoscere la
propria posizione previdenziale, programmare correttamente il futuro, anche mediante
l’inoltro di domande di riscatto e/o ricongiunzione, ovvero l’adesione a forme di
previdenza integrativa o, comunque, volontaria.
La conoscenza anticipata di eventuali errori e/o omissioni nell’invio dei dati reddituali
(modd. 5), ovvero nel pagamento dei contributi può servire, inoltre, a interrompere
termini prescrizionali che creerebbero danni all’iscritto (vedi, in proposito, mio
precedente articolo sul n. 1/2009 di questa rivista, pag. 59 e seguenti) e a regolarizzare
tempestivamente la posizione previdenziale.
Trattandosi di un nuovo progetto che ha richiesto un enorme sforzo organizzativo,
alcune risultanze contabili (contributi minimi, autoliquidazione, ruoli) potrebbero
contenere delle inesattezze, così come la registrazione dei dati reddituali fatta dalla
Cassa a seguito di lettura ottica dei modd. 5.
Da qui la necessità di un minimo di contraddittorio con gli iscritti, che dovrà, però,
essere limitato ai casi di effettiva necessità, come diremo più avanti.
Come leggere l’estratto conto
L’estratto conto inviato, riproduce lo schema dell’estratto conto “integrato” messo a
punto dal “Casellario Centrale degli iscritti”, nuovo organismo istituito presso l’INPS,
che, entro il 2010, dovrà procedere all’invio di estratti conto integrati riferiti a tutti i
periodi di contribuzione maturati, durante l’intera vita lavorativa, dai cittadini italiani.
Il prestigioso progetto, fortemente voluto dal Nucleo di Valutazione della Spesa
Previdenziale, cui la Cassa Forense sta attivamente collaborando, ha già portato alla
definizione di un fac-simile di estratto conto, utilizzato, con qualche adattamento, dalla
Cassa Forense, anche per abituare i propri iscritti alla lettura di un documento che dovrà
divenire sempre più familiare e di facile consultazione.
L’estratto conto inviato a tutti gli iscritti alla Cassa, con esclusione dei pensionati, è
costituito da due quadri (quadro A e quadro B), secondo il fac-simile pubblicato su
questo stesso numero.
Il primo quadro si riferisce all’anzianità contributiva maturata presso la Cassa. Ad ogni
rigo corrisponde un anno di iscrizione ovvero un periodo di ricongiunzione o di riscatto
(evidenziati nella colonna “tipologia rapporto”). I periodi contributivi utili sia al diritto
sia al calcolo della pensione vengono riportati nelle apposite colonne. L’eventuale
indicazione di anno non valido può essere dovuto alla declaratoria di inefficacia
deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa, per mancanza di un reddito o di un
volume d’affari minimo per la prova della continuità nell’esercizio professionale. La
mancata valorizzazione di anni di iscrizione a fini pensionistici, può anche essere
conseguente ad una prescrizione di contributi già accertata dalla Cassa e indicata nel
campo note.
Il campo note, da esaminare con particolare attenzione, è quello che evidenzia possibili
situazioni da approfondire.
In particolare, quando compare in tale campo la dicitura “da verificare” potrebbero
evidenziarsi aspetti dichiarativi e/o contributivi da regolarizzare. Potrebbe, ad esempio,
mancare l’indicazione del reddito e/o del volume d’affari in uno degli ultimi due campi
del quadro “A” oppure potrebbe trattarsi di annualità non ancora sottoposte a “revisione
quinquennale” sotto il profilo della continuità professionale (questa è l’ipotesi più
frequente per gli ultimi due anni, 2006 e 2007, in quanto la revisione quinquennale della
continuità professionale, come attività a regime da parte della Cassa, è arrivata al 2005).
Ma l’ipotesi più frequente rispetto alla presenza della nota “da verificare” è quella di
una non coincidenza tra contributi dovuti e contributi versati nelle apposite colonne del
quadro B, riservato al riepilogo dei contributi versati.
A tal fine, confrontando il rigo corrispondente alla medesima annualità del quadro B,
l’iscritto potrebbe riscontrare una somma dovuta maggiore di quella risultante come
versata oppure, viceversa, una somma dovuta inferiore a quella risultante come versata.
In molti casi le differenze in più o in meno potrebbero riguardare il medesimo anno (es.
credito risultante per contributo soggettivo e debito per contributo integrativo) ed essere
state causate da un banale errore nell’indicazione della causale dei bollettini utilizzati
per l’autoliquidazione. In tutti questi casi l’iscritto, fatte le sue verifiche contabili, può
scrivere alla Cassa (indirizzando all’apposita casella postale all’uopo istituita) e
segnalare eventuali versamenti che non risultino accreditati, oppure chiedere il cambio
della causale con conseguente compensazione tra debiti e crediti. Analoga richiesta di
compensazione può essere avanzata per crediti e debiti evidenziati per anni diversi,
purché ricompresi entro un quinquennio l’uno dall’altro.
Attenzione però! Sia l’apparente situazione creditoria sia l’apparente situazione
debitoria, potrebbero derivare da una errata registrazione del dato reddituale IRPEF o
IVA presenti sul quadro A. Prima di scrivere per chiedere una compensazione o magari
un rimborso si raccomanda di verificare l’esattezza dei redditi di riferimento, anche
rispetto a quanto dichiarato con il mod. 5.
Nel caso di reddito mancante, ovvero indicato a zero, ma con presenza di versamenti
diretti in autoliquidazione, oltre alla nota “da verificare” nel campo note, appare la
dicitura “non accertabile” nelle colonne dei contributi dovuti del quadro B. Questo è
determinato dal fatto che, a volte, i modelli 5 spediti alla Cassa, pur compilati in tutti gli
altri campi e seguiti da uno o più versamenti in autoliquidazione, non riportano
l’indicazione del reddito IRPEF e/o del volume d’affari IVA dichiarati al fisco.
Sembrerà strano ma è così!
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In questi casi, il banale errore materiale, evidenziato nell’estratto conto, può essere
agevolmente verificato e corretto dall’interessato, inviando alla Cassa i dati mancanti.
Per quanto riguarda il quadro B, va, inoltre, precisato che nella colonna denominata
“contributo soggettivo” sono indicati anche i contributi versati per riscatto e per
ricongiunzione. Le regole di esposizione sono le seguenti: il riscatto compare solo se
interamente pagato (in unica soluzione o ratealmente); la ricongiunzione compare se
sono state pagate almeno le prime tre rate.
Tutti i dati contabili esposti sono aggiornati al 30/04/2009 salvo quelli relativi a ruoli
insoluti, aggiornati alle conoscenze della Cassa al 31/12/2008. E’ evidente che, qualora
fra le somme dovute e quelle versate vi sia uno scarto contenuto entro i 5 euro, su base
annua, la posizione contributiva è da considerarsi regolare, stante le vigenti norme
previdenziali di riferimento, e non occorrerà integrare alcun versamento.
Finalità dell’operazione e sviluppi futuri.
Come già accennato in apertura, le finalità dell’operazione sono riconducibili,
essenzialmente, a due importanti obiettivi:
- consentire, attraverso un diretto contraddittorio con l’interessato, di verificare,
integrare ed eventualmente correggere, i dati essenziali della posizione previdenziale
degli iscritti, contenuti negli archivi informatici della Cassa (redditi dichiarati, contributi
versati, riscatti ecc.);
- informare ciascun iscritto circa la sua posizione previdenziale segnalando
tempestivamente eventuali irregolarità contributive, periodi di inefficacia
dell’iscrizione, anzianità di iscrizione maturata, facilitandone così la programmazione
del suo futuro previdenziale e l’accesso alle prestazioni garantite dalla Cassa.
Naturalmente, trattandosi di un’operazione massiva che riguarda, per la prima volta
nella storia della Cassa, circa 130.000 iscritti, l’Ente ha previsto un forte potenziamento
dei servizi informativi di supporto (call center e uffici dedicati all’evasione della
corrispondenza).
Raccomandiamo, tuttavia, di non intasare gli uffici dell’Ente con generiche lettere di
chiarimenti o richieste di integrazioni e/o rettifiche non documentate.
Tutte le documentate segnalazioni che perverranno, verranno attentamente esaminate
entro i necessari tempi tecnici, in modo che l’invio dell’estratto conto unificato, previsto
per l’inizio del 2010, possa tenere conto di ogni rettifica e/o integrazione si rendesse
necessaria.
Va sottolineato, infine, che l’invio dell’estratto conto costituisce un servizio in più per
l’iscritto e non sostituisce in alcun modo le abituali procedure di controllo sui
versamenti dei contributi in autoliquidazione e sull’invio dei modelli 5, periodicamente
operati dalla Cassa. Maggiori dettagli sui versamenti effettuati (esposti in modo
cumulativo, su base annua, nell’estratto conto) possono essere rinvenuti sul sito Internet
della Cassa (www.cassaforense.it) sezione accesso riservato, mediante codice
meccanografico e PIN individuale.
L’invio di questo primo estratto conto, fortemente voluto dal Consiglio di
Amministrazione e dal Presidente uscente, avv. Paolo Rosa, potrà portare, una volta
esaminate tutte le osservazioni degli iscritti, a perfezionare un documento sempre più
attendibile e preciso da trasmettere periodicamente agli iscritti. Riportando a regime,
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poi, una serie di attività oggi arretrate (non per colpa della Cassa!), come i controlli
incrociati con l’Anagrafe Tributaria e la completa rendicontazione degli incassi a mezzo
ruoli, da parte di alcune concessionarie per la riscossione, sarà possibile porsi come
traguardo di medio termine, quello di riuscire, finalmente, a produrre un vero e proprio
“estratto conto certificato” che possa consentire all’iscritto di avere certezza, anche
documentale, sul suo futuro previdenziale e alla Cassa di liquidare i trattamenti
pensionistici richiesti in tempi brevissimi e con minor dispendio di risorse umane e
strumentali.
Questa è la sfida che vedrà, nei prossimi anni, fortemente impegnati i vertici della
Cassa, rinnovati recentemente, attraverso un percorso che non sarà certo facile e che
richiederà l’attenta, puntuale e comprensiva collaborazione degli iscritti.
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