Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2013

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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2013
COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 28.11.2013
OGGETTO:
AFFRANCAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIVELLI GRAVANTI SU TERRENI
SITI IN TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO.
Il 28.11.2013, alle ore 21.00 , presso il COMUNE DI FALOPPIO.
Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunito il Consiglio Comunale
convocato a norma di legge in sessione ordinaria in prima convocazione
Risultano:
Componente
Presente/
Assente
Componente
Presente/
Assente
AIANI EUGENIO
P
TETTAMANTI MARCO
P
PRESTINARI GIUSEPPE
P
ROSSI GIUSEPPE
P
MARTINELLI ILARIA
A
BIANCHI CESARE
P
MAFFIA RENZO
P
BRANCHINI
MASSIMILIANO
P
LAMPREDA PAOLO
P
LOCATELLI
CRISTINA
PEITI TULLIO
A
GENTILE FRANCESCO
MARTINELLI MARIO
P
PRESENTI
10
MARIA P
A
ASSENTI
3
Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, AIANI EUGENIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2013
OGGETTO: AFFRANCAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIVELLI GRAVANTI SU TERRENI SITI
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.
IN
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-
-
Il livello è un contratto agrario in uso nel Medioevo che consisteva nella concessione di una terra
dietro il pagamento di un fitto. Il diritto, cosiddetto dominio utile, col tempo divenne alienabile. Il
livello (etimologicamente livello deriva da libellus, vale a dire il documento che incartava il
contratto, nel quale erano previsti e specificati gli obblighi gravanti sul livellario), o precario, figura
appartenente al diritto intermedio, traeva vita da una stipulazione in forza della quale un bene
immobile, per lo più un fondo, veniva concesso per un certo termine verso il corrispettivo di un
canone livellario (anche detto censo). Alla scadenza prevista il contratto era rinnovabile, in esito al
versamento di un ulteriore canone livellario. Erano concessi a livello molti beni della Chiesa che in
questo modo, da un lato, aderiva alla richiesta di concessione del temporaneo godimento (allo scopo
di coltivazione, di abitazione) da parte dei singoli, dall'altro, evitava di perdere la proprietà del bene.
Il livello veniva stipulato tra il proprietario e il livellario. Il livello rimase in uso fino agli inizi
dell'Ottocento. La forma di contratto vigente più rispondente alle caratteristiche sopra richiamate è
l’enfiteusi.
l’affrancazione rappresenta la possibilità dell’enfiteuta di diventare proprietario del fondo pagando
al nudo proprietario una determinata somma detta valore di affrancazione risultante dalla
capitalizzazione del canone enfiteutico annuo sulla base dell’interesse legale (art. 971 c.c.);
PREMESSO, altresì, che il Comune di Faloppio è intestatario di alcune partite catastali su cui
gravano i “livelli”, in relazione ai quali l’ente locale risulta titolare del “diritto del concedente”;
RILEVATO che in termini giuridici il “livello” è assimilabile, per diversi aspetti, all’istituto
dell’enfiteusi che trova puntuale definizione sia nel Codice Civile sia nella rimanente normativa;
EVIDENZIATO che la giurisprudenza di legittimità ha equiparato il “livello” ad un diritto di
enfiteusi (Cass. Civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. N. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1)
e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui;
ATTESO che pur non essendovi alcun obbligo per il privato di procedere all’affrancazione
dei canoni, l’istituto di affrancazione è di grande utilità per il livellario e l’enfiteuta in quanto consente di
acquistare la piena proprietà del fondo, tanto più che, ai sensi dell’art. 19, comma 14, della L. n. 122/2010,
che ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 29 della L. n. 52 del 27.02.1985, a pena di nullità degli atti tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili
già esistenti, è stato introdotto l’obbligo della dichiarazione da parte degli interessati, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
PRESO ATTO, comunque, che la riscossione di canoni relativi ai terreni gravati da livelli – a
che riferite alle annualità pregresse non prescritte ex art. 2948 c.c. – costituisce atto di competenza del
Comune;
VISTO l’art. 960, comma 1, del codice civile, il quale prevede che “L'enfiteuta ha l'obbligo di
migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di
danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.”;
CONSIDERATO, altresì, che l’enfiteuta può ottenere l’affrancazione del canone enfiteutico,
divenendo così pieno proprietario del fondo;
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VISTO, a tale riguardo, l’art. 971, comma 5, del codice civile, il quale stabilisce che
“L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone
annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali”;
VISTO l’art. 9 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), il
quale stabilisce che “L'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi
urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.”;
VISTO l’art. 1 della L. 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue) equipara il canone enfiteutico al reddito dominicale del fondo;
CONSIDERATO, tuttavia, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del canone
enfiteutico e del capitale di affranco, che il mero riferimento al reddito dominicale catastale, non soggetto a
revisione ormai da molti anni, conduce alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla
realtà economica;
EVIDENZIATO che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 406 del 07.04.1988 e n. 143
del 23.05.1997, ha stabilito il principio secondo cui il canone enfiteutico ed il capitale di affranco, sia per le
enfiteusi costituite prima del 28.10.1941 e sia per quelle costituite successivamente a tale data, devono
essere periodicamente aggiornati mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con
una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;
RITENUTO, in particolare, di attualizzare il canone enfiteutico mediante il riferimento al
reddito dominicale rivalutato in base all’indice ISTAT FOI;
RITENUTO, pertanto, di definire i seguenti indirizzi in merito alla riscossione ed
affrancazione dei livelli esistenti sul territorio comunale per i quali il Comune risulta titolare del “diritto del
concedente”:
a) il Servizio tecnico comunale – Settore demanio e patrimonio ed il Servizio Finanziario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza procederà alla riscossione dei canoni enfiteutici relativi ai terreni per i quali
il Comune di Faloppio risulti essere “concedente”. In particolare, in fase di prima applicazione,
il Servizio tecnico curerà entro il 30.04.2014 la ricognizione dei predetti terreni, l’individuazione dei
livellari e la quantificazione del canone e del capitale di affranco, nonché la richiesta di pagamento del
canone; il Servizio Finanziario curerà la fase di riscossione, anche nella forma coattiva, del pagamento del
dovuto. A regime il Servizio Finanziario, sulla base dei dati forniti dal Servizio Tecnico, approverà
annualmente l’elenco de soggetti tenuti al pagamento del canone e procederà alla riscossione della relativa
entrata patrimoniale. Qualora non si verificassero variazioni non vige la necessità di aggiornamento annuale
di detto elenco;
b) La richiesta di pagamento del canone riguarderà anche le annualità pregresse non prescritte ex art. 2948
c.c.;
c) Il canone annuo è pari al reddito dominicale catastale, rivalutato in base all’Indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal 01.01.1979. Dopo la prima rivalutazione
(dall’01.01.1979 all’attualità), le successive rivalutazioni verranno effettuate annualmente;
d) Il capitale di affrancazione, ove richiesta dai privati interessati, è pari a 15 volte il canone enfiteutico
rivalutato;
e) Non si terrà conto, ai fini del calcolo delle somme dovute, delle eventuali accessioni;
f) Il Consiglio Comunale procederà, su proposta dell’ufficio tecnico, all’autorizzazione dell’atto di
affrancazione di seguito descritto, con pagamento da parte degli interessati del capitale di affranco oltre alle
annualità del canone non prescritte;
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g) L’atto di affrancazione verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, conformemente allo
schema approvato con determinazione dirigenziale e con spese a carico del livellario richiedente. Laddove
l’affrancazione riguardi terreno gravato da usi civici e la cui occupazione da parte di soggetti abusivi è stata
a suo tempo legittimata con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, troveranno applicazione le agevolazioni fiscali di cui di cui all’art. 2 della legge 1
dicembre 1981, n. 692. La sottoscrizione da parte dell’Ente dell’atto di affrancazione verrà effettuata dal
Responsabile del Servizio;
VISTO il R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717 recante “Riforma delle vigenti disposizioni sulla
affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue”;
VISTA la Legge 11 giugno 1925, n. 998 “Conversione di legge del R.D.L. 15 luglio 1923, n.
1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue”;
VISTA la Legge 22 luglio 1966, n. 607 recante “Norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue”;
VISTA la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 recante “Nuove norme in materia di enfiteusi”;
VISTO il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice Civile;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mm.;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa.
2. Di approvare gli indirizzi in merito alla riscossione ed affrancazione dei livelli esistenti sul territorio
comunale per i quali il Comune risulta titolare del “diritto del concedente” di seguito riportati:
a) il Servizio tecnico comunale – Settore demanio e patrimonio ed il Servizio Finanziario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza procederà alla riscossione dei canoni enfiteutici relativi ai terreni per i quali
il Comune di Faloppio risulti essere “concedente”. In particolare, in fase di prima applicazione,
il Servizio tecnico curerà entro il 30.04.2014 la ricognizione dei predetti terreni, l’individuazione dei
livellari e la quantificazione del canone e del capitale di affranco, nonché la richiesta di pagamento del
canone; il Servizio Finanziario curerà la fase di riscossione, anche nella forma coattiva, del pagamento del
dovuto. A regime il Servizio Finanziario, sulla base dei dati forniti dal Servizio Tecnico, approverà
annualmente l’elenco de soggetti tenuti al pagamento del canone e procederà alla riscossione della relativa
entrata patrimoniale. Qualora non si verificassero variazioni non vige la necessità di aggiornamento annuale
di detto elenco;
b) La richiesta di pagamento del canone riguarderà anche le annualità pregresse non prescritte ex art. 2948
c.c.;
c) Il canone annuo è pari al reddito dominicale catastale, rivalutato in base all’Indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal 01.01.1979. Dopo la prima rivalutazione
(dall’01.01.1979 all’attualità), le successive rivalutazioni verranno effettuate annualmente;
d) Il capitale di affrancazione, ove richiesta dai privati interessati, è pari a 15 volte il canone enfiteutico
rivalutato;
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e) Non si terrà conto, ai fini del calcolo delle somme dovute, delle eventuali accessioni;
f) Il Consiglio Comunale procederà, su proposta dell’ufficio tecnico, all’autorizzazione dell’atto di
affrancazione di seguito descritto, con pagamento da parte degli interessati del capitale di affranco oltre alle
annualità del canone non prescritte;
g) L’atto di affrancazione verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, conformemente allo
schema approvato con determinazione dirigenziale e con spese a carico del livellario richiedente. Laddove
l’affrancazione riguardi terreno gravato da usi civici e la cui occupazione da parte di soggetti abusivi è stata
a suo tempo legittimata con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, troveranno applicazione le agevolazioni fiscali di cui di cui all’art. 2 della legge 1
dicembre 1981, n. 692. La sottoscrizione da parte dell’Ente dell’atto di affrancazione verrà effettuata dal
Responsabile del Servizio;
3. Di individuare nel Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio il funzionario competente
all’assunzione di ogni atto dell’Amministrazione conseguente all’approvazione della deliberazione
consiliare relativa a quanto sopra.
4. Di rendere, con separata ed apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli
Enti Locali"
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to AIANI EUGENIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PRESTINARI GIUSEPPE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 09.12.2013 e vi rimarrà affissa fino al giorno 24.12.2013.
Lì, 09.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO NESSI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.11.2013
[ X ] perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;
[ ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,
F.to NESSI MASSIMO
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