Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE

Transcript

Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali
Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati
UE / AELS
Edizione Gennaio 2012
A chi è destinato questo promemoria?
Il presente promemoria è destinato ai lavoratori distaccati
•
tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE se i lavoratori possiedono la cittadinanza
svizzera o di uno Stato membro dell’UE (Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e CE);
•
tra la Svizzera, da un lato, e l’Islanda, la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro se i lavoratori possiedono la cittadinanza svizzera, islandese, norvegese o del Liechtenstein (Accordo AELS).
Non concerne invece il distacco
•
tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (eccetto Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia e Romania 1) se i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né
quella di uno Stato membro dell’UE. In questi casi ci si riferisce al promemoria
„Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza UE / AELS)“.
•
Tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro se i lavoratori
non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza UE / AELS)“.
•
Tra la Svizzera e gli Stati non appartenenti né all’UE né all’AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale 2. In questi casi ci si riferisce
al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza
UE / AELS)“.
•
Tra la Svizzera e gli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti“1.
1
Per i casi di distacco tra la Svizzera, da un lato, e l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia
e la Romania dall’altro, quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di
uno Stato membro dell’UE, ci si referisca al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati –
Stati non contraenti“. Questo promemoria concerne anche i casi di distacco tra la Svizzera e l’Islanda,
quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del
Liechtenstein.
2
La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i seguenti Stati non appartenenti né
all’UE né all’AELS: Australia, Canada (incluso il Quebec), Cile, Croazia, Ex - Iugoslavia, Filippine,
India, Israele, Macedonia, Repubblica di San Marino, Turchia, USA.
2/17
Introduzione
In conformità all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla
libera circolazione delle persone) le questioni di sicurezza sociale concernenti le relazioni tra
la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sono disciplinate dal Regolamento (CEE) n. 1408/71.
In base all’Accordo AELS riveduto, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica anche nelle
relazioni tra Svizzera, da un lato, e Islanda, Liechtenstein e Norvegia dall’altro.
Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 intende coordinare i regimi di sicurezza sociale in Europa e
disciplina, tra l’altro, il distacco di lavoratori.
1) Il Regolamento (CEE) n. 1408/71
Campo d’applicazione materiale
Il Regolamento comprende i regimi obbligatori seguenti:
-prestazioni di malattia e maternità
-prestazioni d’invalidità 3
-prestazioni di vecchiaia3
-prestazioni per i superstiti3
-prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali
-prestazioni di disoccupazione
-prestazioni familiari
Il Regolamento non è applicabile né alle assicurazioni private né alle prestazioni basate su
convenzioni tariffali delle parti sociali (contratti collettivi di lavoro).
Campo d’applicazione personale
Il Regolamento n. 1408/71 garantisce una copertura assicurativa ai lavoratori dipendenti,
indipendenti e, per quanto riguarda certe prestazioni, anche ai loro familiari.
Nelle relazioni con l’UE è applicabile ai cittadini svizzeri e di uno Stato membro dell’UE, nelle
relazioni con Islanda, Liechtenstein e Norvegia a cittadini di uno Stato membro dell’AELS.
Le spiegazioni del presente promemoria concernono esclusivamente i lavoratori distaccati.
Vi sono tuttavia disposizioni analoghe applicabili ai lavoratori indipendenti.
3
Per quanto riguarda la legislazione svizzera, il Regolamento è applicabile anche alle prestazioni
della previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
3/17
Disposizioni legali applicabili
Per evitare lacune di copertura o un doppio onere contributivo, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 contiene normative per determinare quali sono le disposizioni legali applicabili alle
persone che esercitano un’attività lucrativa.
Salvo rare eccezioni, ogni persona sottostà alle disposizioni legali di sicurezza sociale di un
solo ed unico Stato (art. 13 cpv. 1).
Di regola una persona esercitante un’attività lucrativa è assicurata nello Stato in cui lavora
(art. 13 cpv. 2 lett. a) ed i suoi diritti risp. obblighi sono determinati solo nel quadro della legislazione di quel Paese.
Un’eccezione a questo principio è possibile in caso di distacco temporaneo in un altro Stato
contraente (art. 14 cpv. 1).
2) Il distacco
Distacco significa che il salariato adempie temporaneamente un mandato in un altro Paese
per conto del suo datore di lavoro. Durante il periodo in questione, per quanto riguarda le
assicurazioni sociali, egli rimane assoggettato alla legislazione del Paese d’invio.
Per essere considerato un lavoratore distaccato è necessario soddisfare le condizioni seguenti:
a. Durata del distacco
Il distacco è concesso solamente per un periodo limitato. Di regola ha una durata massima di
12 mesi, con possibilità di proroga di altri 12 mesi a condizione che lo Stato d’impiego dia il
suo consenso.
Se il periodo di 24 mesi non è sufficiente, lo Stato d’invio e quello d’impiego possono concludere un accordo speciale e concedere un’ulteriore proroga.
Un’interruzione temporanea dell’attività (per malattia, vacanze o impegno presso la ditta
d’invio) non costituisce in nessun caso un’interruzione del distacco.
b. Rapporto giuridico tra datore di lavoro e salariato
Durante l’intero periodo di distacco tra il datore di lavoro e il lavoratore deve poter essere
comprovata l’esistenza di un rapporto basato sul diritto del lavoro. In particolare, solo il datore di lavoro che distacca il lavoratore deve avere la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro rescindendo il contratto. Il fatto che il datore di lavoro possa stabilire a grandi linee il tipo
di attività che svolgerà il lavoratore distaccato è un ulteriore indizio dell’esistenza di un rapporto basato sul diritto del lavoro.
Il lavoratore distaccato deve svolgere la sua attività nell’interesse e per conto del datore di
lavoro. Non è per contro necessario che quest’ultimo versi direttamente il salario.
4/17
c. Attività ordinarie rilevanti della ditta nel Paese d’invio
Il datore di lavoro che distacca un lavoratore deve svolgere attività economiche rilevanti nel
Paese d’invio già da un certo tempo. Prove tangibili di queste attività economiche sono una
sede in cui non sia impiegato soltanto personale amministrativo e bilanci che permettano di
constatare la cifra d’affari realizzata nel Paese d’invio.
d. Assicurazione sociale nel Paese d’invio
Immediatamente prima del distacco il lavoratore deve essere stato soggetto alle prescrizioni
legali del Paese d’invio. I lavoratori assunti esclusivamente per una determinata attività
all’estero non sono considerati distaccati.
e. Divieto di sostituire un lavoratore distaccato con un altro
Non è permesso distaccare lavoratori per sostituirne altri, il cui distacco è giunto a termine.
f. Cittadinanza dei lavoratori distaccati
In caso di distacco tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE solo i cittadini svizzeri o di uno
Stato membro dell’UE possono appellarsi alle disposizioni in materia di distacco contenute
nel Regolamento (CEE) n. 1408/71. Anche in caso di distacco tra la Svizzera, da un lato, e
l’Islanda, la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro il Regolamento è applicabile unicamente a
cittadini svizzeri o di questi tre Stati.
3) Distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
Certificato di distacco
Un datore di lavoro che desideri distaccare una persona per al massimo 12 mesi trasmette
una richiesta di rilascio di un certificato di distacco 4 alla sua cassa di compensazione AVS.
Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS
emette il modulo E 101 e lo consegna al datore di lavoro, che lo trasmetterà a sua volta al
lavoratore interessato.
Proroga del distacco
Se si prevede che il periodo di attività all’estero, contro qualsiasi aspettativa, sarà superiore
a 12 mesi, il datore di lavoro può inoltrare una richiesta di proroga di al massimo un anno.
Il datore di lavoro compila la parte A del modulo E 1024 e lo invia all’istituzione competente
dello Stato in cui il lavoratore verrà distaccato (cfr. elenco allegato). Se l’istituzione competente accetta la proroga ritorna due esemplari compilati del modulo E 102 al datore di lavoro
che ne invierà uno al lavoratore. La richiesta di proroga deve essere inoltrata prima che scada il periodo iniziale di 12 mesi.
4
www.avs-ai.info > Servizi > Moduli > Bilaterali.
5/17
Se anche il periodo di 24 mesi non è sufficiente, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore,
una “richiesta di proroga del distacco (accordo speciale)” 5 all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berna. L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento n. 1408/71 con l’autorità estera
competente (cfr. elenco allegato). Se l’accordo è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile.
Secondo la prassi svizzera, la richiesta di proroga è trasmessa alle autorità dello Stato contraente a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata di 5-6 anni.
Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 12 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai
compiti, si può inoltrare una richiesta di proroga (accordo speciale) direttamente all’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Obbligo di annunciarsi e controlli
Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti ad informare l’istituzione competente nel Paese
d’impiego in merito a qualsiasi cambiamento importante che avviene durante il distacco. Durante l’intero periodo di distacco le autorità possono effettuare controlli, segnatamente per
verificare se il rapporto secondo il diritto del lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua a sussistere.
Conseguenze del distacco
Durante il periodo di distacco tutti i diritti e gli obblighi sono determinati in base alla legislazione svizzera. Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro continuano dunque a versare
i contributi alle seguenti assicurazioni: AVS, AI, indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), previdenza professionale e assicurazione contro gli
infortuni. Il lavoratore ed i suoi familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa rimangono
affiliati all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera e conservano il diritto ad assegni familiari svizzeri.
La persona distaccata non ha l’obbligo di versare contributi all’assicurazione sociale del Paese d’impiego, ma non può nemmeno percepirne le prestazioni.
Sicurezza sociale dopo il distacco
Una volta conclusosi il distacco il lavoratore verrà assoggettato al diritto delle assicurazioni
sociali dello Stato d’impiego. Le persone che continuano ad esercitare un’attività per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro uno stipendio possono, con l’accordo di
quest’ultimo, rimanere affiliate all’AVS/AI/IPG, all’AD e alla previdenza professionale. 6
5
www.ufas.admin.ch > Indicazioni pratiche > Esecuzione > Internazionale > Moduli > CH-UE/AELS >
E101-103 Assoggettamento.
6
Il lavoratore può rimanere affiliato all’AVS/AI/IPG/AD se è stato assicurato durante almeno cinque
anni consecutivi immediatamente prima del distacco. Per mantenere la copertura assicurativa durante
l’esercizio di un’attività in uno Stato dell’UE, i periodi assicurativi ivi compiuti sono presi in considerazione per il calcolo della durata minima d’assicurazione. Questo vale anche per i cittadini degli Stati
dell’AELS durante l’esercizio di un’attività in Islanda, Norvegia o Liechtenstein. Il lavoratore e il datore
di lavoro devono inoltrare congiuntamente una richiesta scritta in tal senso alla cassa di compensazione competente.
6/17
Distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE: panoramica
Durata del distacco
Fino a 12 mesi
> E 101
12 mesi
supplementari
> E 102
Proroga dopo
24 mesi
Durata presumibilmente
superiore a 12
mesi sin
dall’inizio del
distacco
Procedura
Richiesta di rilascio
di un certificato di
distacco presso la
cassa di compensazione competente
Dopo aver esaminato la richiesta, la
cassa di compensazione AVS rilascia il
modulo E 101
Richiesta di una
proroga del distacco
mediante il modulo
E 102 presso
l’istituzione estera
competente
Dopo aver esaminato la richiesta,
l’istituzione del Paese in cui è svolta
l’attività temporanea
firma il modulo E
102
Richiesta di
una proroga
del distacco
presso l’UFAS
Conclusione
di un accordo
speciale ai
sensi dell’art.
17 con
l’autorità estera
L’UFAS conferma l’assoggettamento al diritto
svizzero per il
periodo in questione
Richiesta di
una proroga
del distacco
presso l’UFAS
Conclusione
di un accordo
speciale ai
sensi dell’art.
17 con
l’autorità estera
L’UFAS conferma l’assoggettamento al diritto
svizzero per il
periodo in questione
7/17
4) Distacco da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS in Svizzera
Le spiegazioni che precedono si applicano, per principio, anche in caso di distacco da uno
Stato membro dell’UE o dell’AELS in Svizzera. Le formalità vanno semplicemente sbrigate in
senso opposto.
Il datore di lavoro estero deve dunque richiedere i moduli E 101 e E 102 presso l’istituzione
competente dello Stato membro dell’UE in questione, che rilascerà il certificato E 101 e lo
consegnerà al richiedente.
Il lavoratore distaccato trasmette il modulo E 101 alla cassa di compensazione AVS che sarebbe competente nel caso in cui si applicasse la legislazione svizzera.
Il datore di lavoro estero compila il modulo E 102 e lo invia alla cassa di compensazione AVS
che sarebbe competente nel caso in cui si applicasse la legislazione svizzera.
Le richieste di proroga secondo l’articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno inoltrate all’autorità competente (cfr. elenco allegato), che, se del caso, cercherà di concludere
un accordo speciale con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Conseguenze del distacco
Durante il periodo di distacco sono determinanti i diritti e gli obblighi dello Stato d’invio. La
persona distaccata e il suo datore di lavoro sono dunque esonerati dall’obbligo assicurativo
per quanto concerne AVS, AI, IPG, AINF, AD e PP. Il lavoratore non è tenuto ad affiliarsi
all’assicurazione malattie svizzera e non ha alcun diritto agli assegni familiari svizzeri.
5) Importanza del certificato di distacco
Il certificato (modulo E 101, E 102 o certificato equivalente dell’UFAS) attesta che il lavoratore distaccato continua ad essere assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato
d’invio. Durante il periodo di distacco le prescrizioni legali di sicurezza sociale dello Stato
d’impiego non sono dunque applicabili.
Le autorità di sicurezza sociale dello Stato d’impiego sono legate al certificato di distacco fino
a quando le istituzioni competenti dello Stato d’invio non decidono di ritirarlo o dichiararlo
nullo.
Se l’istituzione competente nel Paese d’impiego dubita della correttezza dei dati contenuti
nel modulo, l’istituzione che ha rilasciato il certificato deve riesaminarlo e, se del caso, deciderne il ritiro.
Durante l’esercizio della sua attività all’estero il lavoratore deve essere in possesso di un
certificato di distacco. Si consiglia di richiedere i certificati di distacco necessari quanto prima.
8/17
6) Protezione assicurativa durante il distacco
Durante il distacco il lavoratore ha diritto alle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di
malattie professionali, di disoccupazione e d’invalidità. Continuano ad essere concesse anche le prestazioni familiari.
In caso di malattia o maternità il lavoratore distaccato ha diritto a tutte le prestazioni mediche
necessarie. A questo scopo deve utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia, che
può essere richiesta presso l’assicuratore-malattie competente. Lo stesso vale per i membri
della famiglia che lo accompagnano e non esercitano alcuna attività lucrativa: anch’essi sono
assicurati obbligatoriamente in Svizzera contro le malattie e gli infortuni durante l’intero periodo di distacco.
L’assistenza medica nello Stato d’impiego è accordata conformemente al diritto ivi vigente.
Normalmente, le spese di rimpatrio verso il Paese d’origine non sono coperte. Può quindi
essere utile concludere un’apposita assicurazione complementare privata.
Trasferimento del domicilio nello Stato d’impiego
Definizione
Quale domicilio vale il luogo in cui si ha il proprio centro d’interessi. I lavoratori distaccati che
hanno una abitazione propria all’estero devono spesso annunciare la loro partenza al
Comune di domicilio svizzero. Tuttavia, risiedere all’estero non significa necessariamente
trasferire il proprio centro d’interessi. In linea di massima, per lo meno in caso di distacco di
breve durata, non si presuppone il trasferimento del domicilio nello Stato d’impiego.
Copertura in caso di malattia e maternità
Se i lavoratori distaccati trasferiscono il domicilio nello Stato d’impiego, in caso di malattia o
di maternità dovrebbero utilizzare il modulo E 106. Con questo certificato si annunciano
presso l’assicurazione malattie del Paese di residenza, che li registrerà quali aventi diritto
alle prestazioni. In questo modo verranno trattati come se fossero assicurati nel Paese in
questione.
Familiari
In relazione all’AVS/AI, le implicazioni del distacco non sono per principio applicabili ai
familiari che accompagnano il lavoratore. Pertanto, se un lavoratore distaccato trasferisce il
suo domicilio nello Stato d’impiego e i familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa lo
accompagnano, questi ultimi, per principio, non sono più assicurati presso l’AVS/AI. I coniugi
di lavoratori distaccati possono tuttavia aderirvi. Viceversa, il coniuge e i figli di età inferiore
ai 20 anni che accompagnano un lavoratore distaccato in Svizzera trasferendovi il loro
domicilio sono tenuti a versare i contribuiti AVS/AI.
Un’eccezione viene fatta per i distacchi tra la Svizzera e l’Islanda, Norvegia e Liechtenstein:
in questi casi i familiari sono soggetti alle stesse prescrizioni legali applicabili alla persona
distaccata.
9/17
Protezione assicurativa in caso di malattia e di maternità durante il
distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE: panoramica
Situazione iniziale Procedura
Domicilio in
Svizzera
Richiesta di una
tessera europea
di assicurazione
malattia presso
l’assicuratoremalattie svizzero competente
Domicilio nello
Stato d’impiego
Richiesta del
modulo E 106
presso
l’assicuratoremalattie svizzero competente
Protezione assicurativa nel Paese
d’impiego
Diritto a tutte le
prestazioni necessarie dal
punto di vista
medico nel Paese d’impiego
Presentazione
del modulo E
106 presso
l’assicuratoremalattie del Paese d’impiego.
Registrazione
quale persona
avente diritto alle
prestazioni
Diritto a tutte le
prestazioni mediche nel Paese
d’impiego
7) Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ufas.admin.ch, rubrica Affari internazionali.
Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. I singoli casi vengono esaminati unicamente in base alle disposizioni legali ed ai trattati internazionali.
10/17
Allegato
Elenco delle istituzioni competenti nei diversi Stati membro dell’UE:


per l’approvazione delle richieste di proroga del distacco mediante il modulo E 102;
per la conclusione di accordi speciali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento n.
1408/71 (art. 17).
AT
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz
Abteilung II/A/4
Stubenring 1
AT - 1010 Wien
www.bmask.gv.at
BE
Office national de sécurité sociale
Place Victor Horta, 11
BE - 1060 Bruxelles
www.onss.be
BG
National Social Security Institute
62-64 Al. Stambolijsky bul.
BG - Sofia 1303
www.noi.bg
CY
Ministry of Labour and Social Insurance
Social Insurance Department
7, Lord Byron Avenue
CY - 1465 Lefkosia (Nicosia)
www.mlsi.gov.cy
CZ
Česká správa sociálního zabezpečení
(Amministrazione della sicurezza sociale ceca)
Křížová 25
CZ - 22508 Praha 5
www.cssz.cz
11/17
DE
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung - Ausland
Postfach 200464
DE - 53134 Bonn
www.dvka.de
DK
Den Sociale Sikringsstyrelse
International Department
Landemaerket 11
DK - 1119 Kopenhagen K
www.dss.dk
EE
Sotsiaalkindlustusamet
(Comitato delle assicurazioni sociali)
Lembitu 12
EE - 15092 Tallinn
www.ensib.ee
ES
Tesoreria General de la Seguridad
Social
Plaza de los Astros, 5 y 7
ES - 28007 Madrid
www.seg-social.es
FI
Eläketurvakeskus
(Finnish Centre For Pensions)
Legal Department
FI - 00065 ELÄKETURVAKESKUS
www.etk.fi
FR
Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale
11, rue de la Tour-des-Dames
FR - 75436 Paris Cedex 09
www.cleiss.fr
12/17
GB
HM Revenue & Customs
Charity, Assets & Residence
Residency (Newcastle)
Room BP 1302
Benton Park View
Longbenton
GB - Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ
www.hmrc.gov.uk
GR
(E 102)
(art. 17)
IKA - ETAM
8, Agiou Konstantinou
GR - 10241 Athens
www.ika.gr
Ministry of Labour and Social Affairs
General Secretariat for Social Security
29 Stadiou Street
GR - 101 10 Athens
www.ggka.gr
HU
Országos Egészségbiztositási Pénztár
(Fondo nazionale di assicurazione malattia)
Nemzetközi és Eurpai Integrációs
Föosztály
Váci út 73/A
P.O. Box 18
HU - 1139 Budapest
www.oep.hu
IE
Department of Social and Family Affairs
PRSI Special Collections Section
Gov. Buildings
Cork Road
IE - Waterford
www.welfare.ie
13/17
IS
(E 102)
(art. 17)
Tryggingastofnun ríkisins
(State Social Security Institute)
Laugavegi 114-116
IS - 150 Reykjavík
www.tr.is
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
(Ministry of Health and Social Security)
Vegmúla 3
IS - 150 Reykjavík
www.ministryofhealth.is
IT
(E 102)
(art. 17)
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali, Div. II
Via Giorgio Ribotta, 5
IT - 00144 Roma
www.lavoro.gov.it
Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Direzione Regionale Lombardia
Via M. Gonzaga, 6
IT - 20123 Milano
www.inps.it
LI
(E 102)
(art. 17)
Liechtensteinische AHV-IV-FAK
Gerberweg 2
Postfach 84
FL - 9490 Vaduz
www.ahv.li
Amt für Gesundheit
Äulestrasse 51
Postfach 684
FL - 9490 Vaduz
www.ag.llv.li
LT
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba
(Comitato nazionale del fondo assicurazione sociale)
Konstitucijos pr.12
LT - 09308 Vilnius
www.sodra.lt
14/17
LU
(E 102)
(art. 17)
Centre Commun de la Sécurité Sociale
125, route d'Esch
LU - 2975 Luxembourg
www.ccss.lu
Ministère de la Sécurité Sociale
26, rue Zithe
LU - 2936 Luxembourg
www.mss.etat.lu
LV
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(Ente statale di assicurazione sociale)
Lāčplēša iela 70 a
LV - 1011 Rīga
www.vsaa.lv
MT
Dipartiment tas-Sigurta’ Socjali
(Department for Social Security)
38, Triq l-Ordinanza
MT - La Valletta, CMR 02
www.mfss.gov.mt
NL
Sociale Verzekeringsbank
Kantoor Verzekeringen
Afd. Internationale Detachering
Van Heuven Goedhartlaan 1
Postbus 357
NL - 1180 AJ Amstelveen
www.svb.nl
NO
NAV Utland
Postboks 8138, Dep.
NO - 0033 Oslo
www.nav.no
Per datori di lavoro senza sede in
Norvegia (o con sede a Stavanger):
Stavanger trygdekontor
NO - 4001 Stavanger
www.nav.no
15/17
PL
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
Wydział Ubezpieczeń i Składek - 1
ul. Piotrkowska 27
PL - 25-510 Kielce
www.zus.pl
PT
Instituto da Segurança Social, I.P.
Rua Rosa Araújo, 43
PT - 1250-194 Lisboa
www.seg-social.pt
RO
Casa Naţională de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale
(Ente nazionale per pensioni e gli altri
diritti di assicurazione sociale)
No. 8, Latina Str.
Sector 2
RO - 020793 Bucureşti
www.cnpas.org
SE
(E 102)
(art. 17)
Istituzione di sicurezza sociale del luogo dell’attività lucrativa
Försäkringskassan
Huvudkontoret
(Istituzione di sicurezza sociale, sede
centrale)
SE - 103 51 Stockholm
www.fk.se
o
Försäkringskassan
Huvudkontoret
(Istituzione di sicurezza sociale, sede
centrale)
SE - 103 51 Stockholm
www.fk.se
16/17
SI
Ministrstvo za Delo, Družino in Socialne Zadeve
(Ministero del lavoro, della famiglia e
degli affari sociali)
Sektor za Mednarodno Sodelovanje in
Evropske Zadeve
Kotnikova 5
SI - 1000 Ljubljana
www.mddsz.gov.si
SK
(E 102)
(art. 17)
Sociálna poisťovňa ústredie
(Ente di assicurazione sociale)
Ul. 29. augusta č. 8-10
SK - 813 63 Bratislava 1
www.socpoist.sk
Ministerka práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskj Republiky
(Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia)
Špitálska 4-6
SK - 816 43 Bratislava
www.employment.gov.sk
17/17