Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori
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Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori
Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori italiani, distaccati in Svizzera per motivi di lavoro, per cure mediche urgenti ed impreviste. Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche nei confronti dei lavoratori italiani all'estero. Alla categoria protetta dei lavoratori è riconosciuta la piena tutela assicurativa (in forma diretta o indiretta) durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro. In applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 618/80, il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori non protetti dalle Norme Comunitarie o da Convenzioni bilaterali. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero. Non soggiace alla disciplina prevista nel D.P.R. 618/80 il soggiorno temporaneo o residenza del lavoratore distaccato in Svizzera. Infatti, nella Confederazione Elvetica , poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza sanitaria in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione). Pertanto, coloro che si recano in Svizzera, per motivi di lavoro, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria.