3. l`indennizzo

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3. l`indennizzo
3. L’INDENNIZZO
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Modalità di erogazione
I beneficiari
Decesso del titolare di indennizzo
Cittadini italiani che hanno contratto l’infezione
in strutture ospedaliere estere
La domanda
Termini per la presentazione della domanda
Domanda di aggravamento
La Commissione Medica Ospedaliera
Iter della domanda
Ricorso amministrativo
Ricorso legale
Interessi legali
Trasferimento Stato-Regione
Altri benefici
M. Patrizia Sparti
Area politiche socio-sanitarie-assistenziali
INCA CGIL Nazionale
ha curato il capitolo 3
3. L’INDENNIZZO
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L’indennizzo, così come definito dalla legge 210/92 e successive modificazioni,
consiste in un assegno vitalizio, reversibile1 per quindici anni, il cui importo è
composto da due elementi:
a) un importo determinato in base alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976,
n. 177 2, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 1113 per
i militari di truppa dell’Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni
all’integrità fisica previste dalla tabella B allegata al d.p.r. 834/814, cumulabile
con ogni altro reddito e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione
programmato (TIP);
b) un importo corrispondente all’indennità integrativa speciale 5 di cui alla legge
324/59 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli
impiegati civili dello Stato. A questa parte dell’importo dell’indennizzo non si
applica la rivalutazione annuale.
Il soggetto danneggiato percepisce quindi un assegno bimestrale per tutta la vita; in caso di decesso a causa delle patologie collegate al diritto all’indennizzo ex
legge 210/92 gli aventi diritto percepiranno – a domanda – lo stesso assegno (reversibile) per i successivi 15 anni ovvero l’assegno una tantum 6 pari a 77.468,53
euro.
L’importo dell’indennizzo varia a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria attribuita al danno dalla Commissione Medica Ospedaliera sulla citata tabella B.
Con successive7 modificazioni ed integrazioni apportate alla legge 210/92, sono
state aggiunte alcune ulteriori misure economiche, in particolare:
1. nel caso in cui la persona abbia contratto più di una malattia (doppia patologia),
alla quale consegua un esito invalidante distinto, ha diritto ad un indennizzo aggiuntivo in misura non superiore al 50% del valore dell’indennizzo 8 riconosciuto in base alla legge 210/92;
1
La legge 210/92 ha previsto un indennizzo non reversibile, con successivo d.l. 548/96 l’indennizzo è
diventato «reversibile per 15 anni» anche per tutti coloro che già ne erano titolari.
2
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento
del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza», vedi voce : Pensioni civili, militari di guerra: pensioni dei dipendenti statali».
3
«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per
le pensioni di guerra del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834».
4
«Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533».
5
Pari a euro 6.171,96. Questa indennità integrativa è cumulabile con la IIS o con altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.
6
Inizialmente l’assegno una tantum era di 50 milioni di lire per poi diventare dell’importo attuale in
virtù delle disposizioni contenute nella legge 238/97. Per questa ragione dalla data di entrata in vigore
della legge 238/97 e sino al 30 settembre 1997, gli aventi diritto titolari di un assegno una tantum pari
a 50 mio di lire potevano presentare domanda al ministero della Sanità per ottenere l’integrazione di
100 milioni di lire. In proposito segnaliamo la sentenza.
7
In particolare con legge 238/97 e legge 229/2005
8
Con decreto del Ministero della Sanità del 10/6/97 si dispone che «all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell’inden-nizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore».
3. L’INDENNIZZO
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2. le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza
di un’autorità sanitaria italiana – possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno una tantum 9 corrispondente al 30% del-l’indennizzo ex legge
210/92 già percepito (per ogni anno) per il periodo intercorrente fra il momento
della manifestazione del danno e l’ottenimento dell’indennizzo della legge
210/92;
3. i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza di
un’autorità sanitaria italiana – hanno diritto ad un indennizzo aggiuntivo 10, a
domanda, istituito con legge 229/05;
4. le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza
di un’autorità sanitaria italiana – possono presentare infine apposita domanda per
ottenere un assegno una tantum 11 di importo da definire 12 ma in ogni caso pari
ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo ex legge 229/05, per il periodo
intercorrente fra la manifestazione dell’evento dannoso e l’ottenimento
dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05.
IMPORTI INDENNIZZO 2006 (tip. 1,7)
Categoria
Importo all. Importo fisB
so
Annuale
Bimestrale
Mensile
1a categoria
1.361,97
6.171,96
7.533,93
1.255,65
627,82
2 a categoria
1.225,55
6.171,96
7.397,51
1.232,91
616,45
3 a categoria
1.090,12
6.171,96
7.262,08
1.210,34
605,17
4 a categoria
954,05
6.171,96
7.126,01
1.187,66
593,83
5 a categoria
818,47
6.171,96
6.990,43
1.165,07
582,53
6 a categoria
681,28
6.171,96
6.853,24
1.142,20
571,10
7 a categoria
545,21
6.171,96
6.717,17
1.119,52
559,76
8 a categoria
409,03
6.171,96
6.580,99
1.096,83
584,41
9
Legge 641/96.
Per un’analisi più approfondita in materia vedi il paragrafo dedicato nello stesso capitolo.
11
Art. 4, legge 229/05.
12
L’ammontare di tale indennizzo viene definito dalla Commissione istituita con decreto del Ministero della Salute entro 60 giorni a partire dal 20 novembre 2005.
10
3. L’INDENNIZZO
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Gli indennizzi – così come l’assegno una tantum legge 210 – hanno decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
amministrativa e sono erogati a prescindere dalle condizioni economiche
dell’avente diritto; sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche
percepite a qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in conseguenza del danno sanitario.
Importa sottolineare come soltanto la parte dell’indennizzo ex legge 210/92 determinata in base alla tabella B venga aggiornata annualmente in base al tasso di inflazione programmata; non viene invece aggiornata la parte relativa alla IIS.
Non così accade per l’indennizzo aggiuntivo istituito con legge 229/05 che invece è rivalutato annualmente in tutte le sue parti per espressa previsione normativa13.
Su questo delicato aspetto si è aperto un contenzioso legale14 per la disamina del
quale rinviamo alla lettura del capitolo curato dall’Avv. R. Marengo.
1. Modalità di erogazione
L’indennizzo viene erogato in rate bimestrali posticipate mentre il rateo arretrato e l’una tantum (legge 210/92) vengono erogati in un’unica soluzione.
L’ente erogatore 15 provvede ad accertare periodicamente, presso gli uffici comunali competenti, l’esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio
ex legge 210/92.
Nel caso in cui il soggetto danneggiato che percepisce l’assegno vitalizio trasferisca la propria residenza in altra regione, l’ASL o la Regione che ha in carico il
pagamento, continuerà ad erogare l’indennizzo sino al 31 dicembre dell’anno in
corso, dandone contestuale notizia alla nuova Regione di competenza. Anche il relativo fascicolo in originale viene trasmesso alla nuova Regione di residenza per il
pagamento dell’indennizzo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. I beneficiari
I beneficiari16 sono:
13
Art. 1, comma 4, legge 229/05.
Segnaliamo anche una recente sentenza positiva di Cassazione, sez. Lavoro, n. 15894/2005
15
Sino al 21.2.2001 si tratta del Ministero della Salute, successivamente l’ente erogatore è la Regione
o la ASL.
16
La norma non specifica la nazionalità dei beneficiari. Le linee-guida Stato-Regioni in materia specificano che si tratta dei soli cittadini italiani. Si ritiene che la tutela si estenda sicuramente a tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano contratto le patologie in Italia. Resta dubbia
14
3. L’INDENNIZZO
46
a. le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
Š vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria
italiana,
Š vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del
loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero,
Š vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere,
Š vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della
legge 30 luglio 1959, n. 69517,
Š vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 198318;
b. le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell’integrità psicofisica;
c. le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito
di somministrazione di sangue, e suoi derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);
d. il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
e. il personale sanitario che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbia
riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite19;
f. le persone che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge
appartenente ad una delle categorie sopra elencate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nonché i figli dei
medesimi, contagiati durante la gestazione;
g. gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.
Il beneficio viene concesso anche se il reddito della persona deceduta non è
l’unico sostentamento della famiglia.
Gli aventi diritto sono i seguenti soggetti a carico20, nell’ordine prioritario stabilito dalla norma: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro21.
3. Decesso del titolare di indennizzo
l’estensibilità della tutela ai cittadini comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia.
17
Legge 362/99, art. 3, c. 3 «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»
18
Tale fattispecie è stata introdotta con sentenza costituzionale n. 423/2000 e non ancora recepita con
legge. Le sentenze dichiarative di incostituzionalità della Corte Costituzionale sono però applicabili
immediatamente e senza necessità di un recepimento legislativo.
19
Sentenza Corte Costituzionale n. 476/2002
20
Condizione di un familiare che, non avendo mezzi di sostentamento propri, vive a carico del soggetto danneggiato. La «vivenza a carico» garantisce il sostentamento a coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito, dipendono in tutto o in parte da quello del defunto. Si intende quindi
per «vivenza a carico» la situazione di fatto che si realizza quando un soggetto provvede in maniera
continuativa al sostentamento di altri. Infine, la «vivenza a carico» non presuppone necessariamente
la coabitazione.
21
Art. 7, d.l. 548/96 convertito il legge 641/96.
3. L’INDENNIZZO
47
Nel caso di decesso della persona danneggiata titolare di indennizzo occorre distinguere:
Š La causa della morte non è collegata alla o alle patologia/e previste dalla legge
210/92
→ Gli aventi diritto non hanno diritto né all’assegno reversibile né al-l’assegno
una tantum.
Š La causa del decesso è collegata22 alle patologie collegate al diritto all’indennizzo previsto con legge 210/92
→ In questo caso gli aventi diritto possono optare fra l’assegno reversibile per
15 anni e l’assegno una tantum di lire 150 milioni (euro 77.468,53).
In particolare, qualora:
Š La persona deceduta è un minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita
la potestà parentale23.
Š La persona danneggiata muore, dopo aver presentato domanda ma prima di percepire l’indennizzo: in questo caso agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato. Il
termine di prescrizione del diritto ai ratei maturati è quello ordinario di 5 anni.
Spetta inoltre agli eredi aventi diritto, qualora la morte del danneggiato sia conseguente alle patologie utili al diritto all’indennizzo 210, l’assegno reversibile
per 15 anni o l’assegno una tantum. Il termine prescrizionale per il diritto
all’assegno una tantum è di 10 anni dalla data del decesso (entro tale termine va
pertanto presentata la domanda). In proposito si richiama l’attenzione sul fatto
che l’una tantum o l’assegno reversibile non rientra nell’asse ereditario ma spetta al congiunto secondo l’ordine prioritario stabilito dalla norma. Nel caso di rate di indennizzo maturate esse invece rientrano pienamente nell’asse ereditario.
Š La persona muore a causa delle patologie collegate con il diritto all’in-dennizzo
ex legge 210/92 ma non ha mai presentato la domanda per ottenere
l’indennizzo: gli aventi diritto possono presentare domanda di assegno una tantum entro il termine prescrizionale di 10 anni.
Ugualmente, noi riteniamo che, nel caso in cui la persona muore a causa delle
patologie collegate con il diritto all’indennizzo, ha presentato la domanda nei termini, ha avuto riconosciuto il nesso causale ma non la ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla tabella B, gli aventi diritto possono, ove ci siano le condizioni, dimostrare l’aggravamento e presentare domanda di assegno una tantum entro il
termine prescrizionale di 10 anni.
Lo stesso vale nel caso in cui la domanda presentata a suo tempo sia stata respinta per intempestività.
Fra gli aventi diritto viene contemplato, per un breve periodo, il convivente more uxorio 24; possibilità successivamente abrogata con DL 89/96 e legge 641/96.
Pertanto la richiesta, da parte di persone conviventi more uxorio di soggetti
danneggiati e deceduti, dell’assegno reversibile o dell’una tantum è stata possibile
22
Legge 350/2003, art. 3, comma 145.
Legge 210/92, art. 2, comma 7.
24
D.l. 448 del 30 ottobre 1995, non convertito in legge, riprende un precedente d.l. 362 del 28 agosto
1995 anch’esso non convertito in legge. Successivamente con d.l. 89 del 26 febbraio 1996 viene abolita, fra gli aventi diritto, la figura del convivente more uxorio.
23
3. L’INDENNIZZO
48
solo dal 28 agosto 1995 al 25 febbraio 1996 25.
In proposito si segnala una Ordinanza 26 alla Corte Costituzionale promossa dal
tribunale di Trento che ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, c. 6, della legge 238/97 – nella parte in cui non prevede che i benefici
della medesima legge spettino anche al convivente more uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 210/92 – per contrasto con gli
artt. 2 e 3 Cost.
È appena il caso di citare il dibattito in atto nel nostro Paese sulla regolamentazione delle unioni di fatto, i Patti civili di solidarietà (PACS). Pare invece utile richiamare l’attenzione di chi legge sul fatto che nel resto del-l’Europa27 è in atto da
anni un processo di riforma delle legislazioni volto a riconoscere, anche sotto il
profilo giuridico, le coppie di fatto e le unioni civili. Infatti, l’Unione europea estende gradualmente anche alle coppie di fatto le tutele economiche e giuridiche
previste per le coppie sposate; tale estensione viene effettuata in linea con l’art.
2128 della «Carta dei diritti fondamentali» dell’Unione Europea, inserita nel Progetto di Costituzione europea.
4. Cittadini italiani che hanno contratto l’infezione
in strutture ospedaliere estere
Due sentenze positive sono da segnalare per quanto riguarda il diritto
all’indennizzo in favore di cittadini italiani danneggiati in occasione di un intervento chirurgico praticato all’estero, previa autorizzazione del SSN oppure per urgente
ed indifferibile necessità.
Si tratta di una sentenza29 del 2002 del Tribunale di Genova30 (confermata in
appello31) che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo in favore di un cittadino italiano danneggiato in occasione di un intervento chirurgico praticato all’estero, previa autorizzazione del SSN.
Il giudice sostiene che, preso atto di quanto previsto con legge 210/92,
` nessuna giustificazione avrebbe l’introduzione in via interpretativa ed in assenza
di una qualsiasi espressa previsione della limitazione di tale indennizzo ai soli casi
di epatite contratte nell’ambito di strutture sanitarie italiane, posto che con riferimento a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia nessuna rilevanza possono assumere il luogo e le circostanze in cui è stata contratta la malattia a
La sentenza di Ravenna32 invece condanna il Ministero e la Regione a corri25
Circolare INCA n. 126/1996.
La Corte Costituzionale, con sentenza dichiarativa n. 461 del 23 dicembre 2005, ha però dichiarato
inammissibile la questione di costituzionalità.
27
Nel 2003 l’Europarlamento approva una risoluzione sui diritti umani in Europa nella quale invita
tutti gli Stati membri a parificare coppie di fatto e matrimoni ma anche ad aprire matrimonio e adozioni alle coppie gay e lesbiche.
28
L’articolo 21 recita testualmente che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale».
29
Si tratta del caso di un cittadino italiano operato presso l’Ospedale di Lione (Francia) e danneggiato
a seguito di trasfusioni di sangue.
30
Trib. Genova n. 2409 del 12/7/2002
31
App. Genova n. 148 del 18/2/2003
32
Sentenza 24 marzo 2004.
26
3. L’INDENNIZZO
49
spondere l’indennizzo alla ricorrente che, a seguito di un incidente automobilistico
occorsole in Grecia (1989) è sottoposta in ospedale a Salonicco a tre trasfusioni di
sangue. Soltanto nel 1996 le viene diagnosticata l’epatite C. La domanda di indennizzo era stata respinta dal Ministero poiché «non è imputabile ad alcuna Azienda
USL italiana la responsabilità per il contagio, …». Anche in questo caso però,
l’urgenza delle cure fa sì che la legge italiana autorizza il cittadino a curarsi
all’estero e quindi non vi è ragione di limitare la concessione dell’indennizzo in
funzione del luogo geografico dell’intervento.
5. La domanda
La domanda, in carta semplice, va presentata dall’interessato, a mano o a mezzo
raccomandata, al Ministero della Salute33 tramite la ASL territorialmente competente34.
La presentazione della domanda, anche in caso di danno non ascrivibile, è utile
comunque poiché permette successivamente di intervenire nuovamente (ad esempio con un aggravamento). Ricordiamo che il riconoscimento del nesso causale,
seppur accompagnato da una decisione di «non ascrivibilità» alla tabella, dà diritto
all’esenzione dal ticket.
In caso di morte la domanda dovrà essere presentata presso la ASL dell’ultima
residenza del soggetto danneggiato deceduto35.
Nel caso di cittadini italiani che non hanno la residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella dell’ultima residenza nel territorio italiano.
Per l’ottenimento dell’assegno una tantum pari al 30%36 per ciascun anno
dell’indennizzo dovuto – per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e
l’ottenimento dell’indennizzo in caso di danni irreversibili a causa di vaccinazioni
–, deve essere inoltrata dall’interessato apposita domanda amministrativa alla ASL
di residenza.
A questo ulteriore importo non vengono applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per esplicita disposizione normativa37.
Infine, coloro che presentano anche un’altra patologia determinante un esito invalidante debbono presentare domanda di riconoscimento di doppia patologia (epatite e AIDS) per poter usufruire dei benefici38 previsti dalla legge.
I parenti aventi diritto di persona danneggiata deceduta, possono presentare domanda di assegno reversibile per 15 anni oppure di assegno una tantum pari a euro
77.468,53 alla ASL di competenza territoriale.
Per tutti i casi, la domanda firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:
33
Ministero della Salute (Dir. Gen. Serv. Medicina Sociale, Ufficio 210), Piazzale dell’Indu-stria 20,
00144 Roma.
34
Nel caso in cui il soggetto richiedente l’indennizzo cambi residenza prima della definizione della
pratica, la stessa, quando sia completa del verbale della CMO, viene trasmessa alla ASL di nuova
competenza.
35
Legge 238/97, art. 1, c. 3. È appena il caso di ricordare che il diritto all’assegno di reversibilità o alla una tantum è possibile soltanto qualora la morte sia stata causata dalle vaccinazioni o dalle patologie previste e indennizzate dalla legge 210/92 e successive modifiche (art. 3, comma 145, legge
350/2003).
36
Legge 641/96, art. 1, comma 2 che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 118/96.
37
Art. 1, comma 2, legge 238/97.
38
Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello già in godimento.
3. L’INDENNIZZO
50
Š dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato;
Š dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori
o incapaci); o richiedente (in caso di morte del danneggiato);
Š indicazione del danno per il quale si chiede l’indennizzo (danno da vaccinazione/danno da epatite post-trasfusionale/infezione da HIV/danno a seguito di assunzione di emoderivati);
Š elenco della documentazione allegata;
Š indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico;
Š firma;
Š data di presentazione.
Alla domanda va allegata la specifica documentazione amministrativa e sanitaria richiesta per le diverse tipologie di beneficiari.
Infine, insieme alla citata documentazione, va allegata alla domanda la scheda
informativa 39 che deve essere compilata e firmata da un medico di una struttura
pubblica.
La scheda informativa contenente i dati relativi alla trasfusione o vaccinazione e
ai danni conseguenti – riportata nella G.U. n. 145 del 22.6.1992 – è in allegato alla
Guida.
Per quanto riguarda la documentazione sanitaria da allegare alla domanda riportiamo quanto stabilito con le «Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi
per danni da trasfusioni e vaccinazioni»40 emanato dalla Conferenza Stato-Regioni
(vedi allegato).
6. Termini per la presentazione della domanda
I termini previsti dalla legge41 sono:
Š 10 anni, nei casi di infezioni HIV;
Š 4 anni, per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 695/5942. Tale
termine è di quattro anni a partire dall’entrata in vigore della legge 362/99; il 4
novembre 200343 è stato il termine ultimo per la presentazione di queste do39
Si tratta di un modulo nel caso di danno a seguito di trasfusione o di assunzione di emoderivati e di
un altro modulo per i casi di danni da vaccinazione.
40
Testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2203 e aggiornato in base agli accordi sanciti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (Repertorio Atti n. 2075.
41
Art. 3, legge 210/92 e successive modificazioni.
42
Cioè nel periodo che intercorre tra il 22 settembre 1959 ed il 6 marzo 1966.
43
Una sentenza di Cassazione Lavoro n. 7141/2003 ha stabilito che tale termine non è perentorio ma
ordinatorio («Si tratta di un termine ordinatorio e non già perentorio perché manca la previsione – che
avrebbe dovuto essere espressa – della decadenza per ipotesi del suo superamento.(…) Vale il brocardo ubi lex voluit dixit. (…) Nella fattispecie si tratta di una mera integrazione di un indennizzo già
chiesto e riconosciuto (…) questo sì entro un termine perentorio (…) Ed è questo l’unico termine che
sono tenuti a rispettare coloro che domandano l’indennizzo già nel maggior importo fissato dal DL
548/96. (…) Non a caso il legislatore – nel porre un nuovo termine per chiedere l’integrazione
dell’indennizzo – non ha ripetuto la previsione della perentorietà; sicché tale diverso termine non può
essere che meramente ordinatorio».
3. L’INDENNIZZO
51
mande di indennizzo;
Š 3 anni per i soggetti che hanno contratto danni da vaccinazione obbligatoria per
legge o per motivi di lavoro (art. 3, legge 210/92);
Š 3 anni, per i soggetti che hanno contratto l’epatite post-trasfusionale. Questo
termine decorre dal 3 luglio 1996, cioè dalla data di entrata in vigore del d.l.
344/96.
Il termine triennale per questa ultima fattispecie è stato introdotto con d.l.
1/7/96 n. 344 che ha modificato la precedente formulazione dell’art. 3, c. 1, della
legge 210/92. Il decreto non è stato convertito in legge ma riproposto in data
30/8/96 (d.l. 450) e 23/10/96 (d.l. 548), che è stato a sua volta convertito in legge
641/9644; infine con l’entrata in vigore della legge 238/97, il termine triennale per i
cittadini che hanno contratto l’epatite post-trasfusionale viene confermato.
Pertanto la domanda di indennizzo da parte di soggetti che hanno contratto –
precedentemente all’emanazione del d.l. 344/96 – l’epatite post-trasfusionale era
soggetta a decadenza decennale ordinaria.
A decorrere dal 3 luglio 199645 invece vi è il termine perentorio dei tre anni utili
per la presentazione della domanda. Successivamente a tale data, quindi, le domande devono essere prodotte entro tre anni dall’avuta conoscenza del danno subito
ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore della norma in caso di conoscenza
dell’evento anteriore al 3 luglio 199646.
Decorso il termine perentorio entro il quale va presentata la domanda si prescrive il diritto all’indennizzo.
Nel nostro lavoro spesso siamo venuti a conoscenza di cittadini ai quali, seppur
riconoscendo il nesso causale tra la trasfusione e la patologia conseguita, il Ministero o, dal 2001, la Regione ha respinto la domanda per intempestività, cioè domanda presentata oltre i termini perentori previsti dalla legge.
Segnaliamo alcune sentenze di Cassazione47 che ribadiscono che, nel caso di
epatiti post-trasfusionali, alcun termine di decadenza era previsto espressamente
prima dell’entrata in vigore della legge 238/97 e pertanto per tutti i casi di epatiti
post-trasfusionali verificatesi prima di tale legge, deve ritenersi operante l’ordinario
termine di prescrizione decennale.
È nostra opinione che debba essere proposto ricorso avverso il rigetto per intempestività della domanda (in presenza del riconoscimento del nesso causale) per
tutti i casi di epatite post-trasfusionale le cui domande sono state presentate entro il
44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210. La legge stabilisce che sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio
1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.
45
Sulla decorrenza di tale termine perentorio nel caso di cittadini che hanno contratto l’epa-tite posttrasfusionale va segnalata – sin dal 1992 – una posizione rigida del Ministero della Sanità che, con
circolare 10 aprile 1992 (n. 500/VII/AG3/6274-bis) sostiene «In considerazione del tempo di incubazione delle epatiti post-trasfusionali il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di
indennizzo (…), è assimilato a quello relativo alle vaccinazioni (tre anni):» Avverso tale interpretazione vi è stato un nutrito contenzioso (tra gli altri Cassazione sez Lavoro, n. 6500/2003 e 6130/2001
) ma vi è anche stata una risposta legislativa, la legge 641/96 e 238/97 che confermano il termine
triennale.
46
Data di entrata in vigore del d.l. 344/94 (art. 7)
47
Cassazione sez. Lavoro n. 6500/2003 e 6130/2001 «alcun termine di decadenza era previsto per il
caso di epatiti post-trasfusionali (…) prima del testo sostituito con l’art. 1 della legge 238/97. (…)
Non è sostenibile l’assunto del Ministero seconde cui il termine triennale di decadenza dovesse ritenersi applicabile per analogia con quello previsto, per il caso di vaccinazioni, dal testo originario della
norma, atteso che le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale, con il conseguente divieto di
applicazione oltre i casi espressamente previsti».
3. L’INDENNIZZO
52
3 luglio 1999.
Rinviamo alla parte trattata nel capitolo curato dall’Avv. Marengo riguardo ai
pronunciamenti giurisprudenziali rispetto a questo aspetto ed alle indicazioni operative.
7. Domanda di aggravamento
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l’interessato (o colui che
esercita la patria potestà o le funzioni di tutore) può presentare domanda al Ministero della Salute tramite la ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.
Per il giudizio sull’aggravamento la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
Dalla documentazione deve risultare:
Š l’aggravamento della patologia per la quale è stata fatta domanda;
Š l’insorgere di una nuova patologia in conseguenza di successive vaccinazioni o
trasfusioni.
Importa evidenziare che la domanda di aggravamento può essere presentata anche nel caso in cui la Commissione Medico-Ospedaliera, pur riconoscendo il nesso
di causalità, abbia ritenuto la patologia non ascrivibile alle categorie indicate nella
tabella B allegata alla legge 177/76.
La domanda di aggravamento può essere presentata anche al fine di ottenere una
categoria superiore di classificazione dell’infermità secondo la tabella di legge rispetto a quella già riconosciuta in occasione dell’accerta-mento sanitario presso la
CMO.
Una volta ottenuto il riconoscimento del nesso di causalità l’interessato può presentare domanda di aggravamento (entro i 6 mesi dalla conoscenza
dell’aggravamento) senza limite temporale né di numero.
8. La Commissione Medica Ospedaliera
Queste commissioni furono istituite con d.p.r. 1092/7348 (art. 165) con il compito di accertare e valutare le menomazioni dell’integrità fisica riportate dai dipendenti dello Stato ed operano presso gli Ospedali militari e gli Istituti di medicina
legale delle Forze Armate.
Ogni commissione, composta da almeno tre ufficiali medici, viene integrata 49
con medici esperti nelle materie attinenti le richieste di indennizzo.
È compito della CMO convocare a visita l’interessato ed esprimere il giudizio
sanitario che viene trascritto in apposito processo verbale.
48
49
«Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».
Legge 238/97, art. 1, comma 12.
3. L’INDENNIZZO
53
Ribadiamo l’opportunità che il cittadino richiedente l’indennizzo – e che si è rivolto al patronato – sia accompagnato alla visita presso la CMO dal medico-legale
del patronato il cui apporto si può rivelare determinante ai fini della valutazione sul
nesso di causalità tra la vaccinazione o la trasfusione e la patologia contratta.
Al riguardo va sottolineato che i criteri adottati dalle diverse commissioni sul
territorio nazionale non sono univoci: a fronte di commissioni molto rigide e avare
nel riconoscere il diritto all’indennizzo, ve ne sono altre molto meno rigide nel valutare l’esistenza del nesso causale e l’entità del danno subito dall’interessato.
9. Iter della domanda
L’ufficio della ASL si occupa dell’istruttoria 50 della domanda, e cioè si adopera
per la predisposizione del fascicolo con tutta la documentazioni amministrativa e
sanitaria richiesta e può procedere anche all’archiviazione delle pratiche se ritenute
prive dei requisiti essenziali 51.
Va precisato che, nel caso in cui la ASL accerti la carenza di alcuni elementi essenziali previsti dalla normativa, la persona viene convocata dal medico legale per
chiarimenti o specifiche richieste. L’interessato è invitato a produrre i documenti
mancanti in assenza dei quali la domanda verrà definitivamente archiviata.
Nel caso poi la documentazione sia incompleta per inadempienza della struttura
ospedaliera, è la stessa ASL a rivolgersi alla struttura ospedaliera chiedendo copia
delle cartelle cliniche mancanti o chiedendo di integrare le cartelle cliniche incomplete, o ancora richiedendo gli esiti dell’indagine epidemiologica sui donatori delle
sacche di sangue infuse in occasione del ricovero dell’interessato, ecc.
Terminata l’istruttoria, la ASL invia copia completa del fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera competente a convocare a visita l’inte-ressato, a esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale e sulla
tempestività della domanda.
La ASL, quando trasmette copia del fascicolo alla CMO, ne dà comunicazione
all’interessato con raccomandata AR. Infatti, dopo aver presentato la domanda alla
ASL territorialmente competente, l’interessato deve attendere la convocazione a visita presso la CMO.
Nel caso in cui il cittadino danneggiato deceda prima di sottoporsi
all’accertamento sanitario da parte della CMO, la stessa Commissione MedicoOspedaliera procede all’accertamento del requisito sanitario sulla base della documentazione medico-sanitaria allegata alla domanda.
Tutte le persone che si sono rivolte al patronato INCA per essere assistite nella
presentazione della domanda possono essere accompagnate alla visita medica presso la CMO dal medico del patronato. Il parere del medico-legale del patronato ha
valore consultivo e viene messo agli atti.
Successivamente alla visita medica presso la CMO, il verbale contenente il giudizio medico-legale viene inviato alla ASL.
Nel verbale della CMO sono indicati:
50
Durante tutto l’iter della domanda devono essere adottate le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata.
51
Mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, decesso non casualmente correlabile al danno indennizzabile per legge…
3. L’INDENNIZZO
54
Š la composizione della commissione;
Š gli accertamenti eseguiti;
Š il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicazione
della data in cui si è manifestato il danno permanente (manifestazione
dell’evento dannoso);
Š il giudizio sanitario sul nesso causale;
Š il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo
la tabella B allegata alla legge 177/76;
Š eventuale parere espresso dal medico-legale del patronato;
Š il giudizio di tempestività della domanda.
Il giudizio sanitario verte sul «nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione,
la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in attività di
servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte»52.
La Commissione Medico Ospedaliera si esprime sul nesso causale e redige un
verbale, ove vengono anche indicate la classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella B allegata alla legge 177/76.
Può darsi il caso in cui la CMO si esprima per un «SÌ, vi è nesso causale» ma
«NO, non vi è ascrivibilità»; in questo caso non vi è il diritto all’in-dennizzo ma il
riconoscimento della sussistenza del nesso causale permetterà, in futuro, di presentare una domanda di aggravamento ove se ne presentassero le condizioni.
Il giudizio sanitario va notificato – dalla ASL53 o dalla Regione – all’interessato o agli aventi diritto a mezzo raccomandata AR o con raccomandata a mano nel caso si ritenesse opportuno invitare il cittadino presso gli Uffici della ASL al
fine, ad esempio, di garantire la sua privacy.
Nel caso di cittadino che abbia conferito al patronato il mandato di seguire la
pratica, la notifica per raccomandata AR deve essere fatta al patronato.
Tale procedura – l’istruttoria e l’acquisizione del giudizio medico-legale- dovrebbe durare un massimo di 90 giorni 54 dalla data di presentazione della domanda.
Al termine di questo iter55, nel fascicolo devono essere presenti i seguenti documenti:
Š
Š
Š
Š
Š
domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di arrivo;
documenti amministrativi;
documenti sanitari;
verbale della CMO;
lettere di notifica del giudizio medico-legale, o dell’archiviazione e dell’eventuale erogazione dell’indennizzo;
Š atto di pagamento.
10. Ricorso amministrativo
Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l’interessato, ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 210/92, può presentare ricorso amministrativo al
Ministro della Salute, trasmettendolo all’Ente (ASL o Regione) che ha notificato il
52
Art. 4, legge 210/92.
In alcuni casi tale notifica avviene tramite la Regione, in particolare in Calabria ed in Campania.
54
Art. 3, comma 1, legge 210/92.
55
«Linee-guida interregionali sulla legge 210/92», agosto 2004.
53
3. L’INDENNIZZO
55
giudizio della CMO.
Il ricorso – con il quale si impugna il provvedimento di rigetto del-l’istanza di indennizzo – va inoltrato, in carta libera, entro 30 giorni 56 dalla data di ricevimento
della notifica da parte della Regione o della ASL, o dalla piena conoscenza del giudizio stesso attraverso gli altri enti coinvolti, ASL e CMO. L’Ente notificatore verifica
il rispetto dei termini di presentazione del ricorso e lo trasmette al Ministero, il quale,
a sua volta, trasmetterà anche all’Ente interessato la decisione di accoglimento o di
rigetto del ricorso.
I motivi per i quali la domanda di indennizzo può essere respinta sono:
1. l’istanza non è stata presentata entro i termini perentori di legge;
2. la documentazione è incompleta (ad es.: non vi è la possibilità di dimostrare le
avvenute trasfusioni di sangue);
3. non vi è il riconoscimento del nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione o
la somministrazione di emoderivati e l’infermità;
4. la patologia non è ascrivibile ad alcuna categorie della Tabella B allegata alla
legge 177/76.
Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione
del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute 57, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio:
a) il ricorso;
b) il fascicolo dell’interessato;
c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall’interessato medesimo.
Nel caso in cui venga impugnato il giudizio sanitario espresso dalla CMO è opportuno allegare al ricorso idonea documentazione medica ed eventualmente una
relazione medico-legale di parte58.
L’Ente notificatore, in attesa della decisione del Ministro della Salute, sospende
il procedimento.
La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso – che dovrà essere comunicata dal Ministero anche all’ASL o Regione competente – deve essere assunta entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso e deve essere comunicata entro i successivi 30 giorni59 all’interessato o al patronato a cui l’in-teressato ha dato il mandato
di patrocinio. La comunicazione può essere effettuata anche dagli uffici competenti
delle ASL e delle CMO.
In caso di accoglimento del ricorso amministrativo il Ministero ritrasmette il relativo fascicolo all’organo competente che provvede all’eroga-zione
dell’indennizzo agli aventi diritto.
In realtà frequentemente tali termini non vengono rispettati ed i tempi di decisione dei ricorsi amministrativi si dilatano notevolmente, producendo grave nocumento ai cittadini.
11. Ricorso legale
56
Art. 5, comma 1, legge 210/92.
Ministero della Salute –Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali– Ufficio VIII
- Piazzale dell’Industria 20 - 00144 Roma.
58
Ad esempio, del medico-legale del patronato.
59
Art. 5, comma 2, legge 210/92.
57
3. L’INDENNIZZO
56
Nel caso in cui il Ministero della Salute assuma una decisione sfavorevole al ricorso, essa può essere a sua volta impugnata.
Infatti entro 1 anno dalla notifica della decisione ministeriale o dalla scadenza
del termine previsto per la sua comunicazione se questa non è avvenuta60,
l’interessato ha la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria competente, il giudice del lavoro61.
Richiamiamo l’attenzione sul termine di decadenza (1 anno) per la proposizione
dell’azione giudiziaria. Il termine inizia a decorrere dalla data della comunicazione
dell’esito da parte del Ministero della Salute, ovvero, in mancanza di tale comunicazione, dalla data in cui il ricorso deve comunque intendersi respinto per silenziorifiuto (120 giorni dopo la sua presentazione).
L’azione legale va presentata innanzi alla magistratura ordinaria a seconda delle
diverse fasi del contenzioso: Tribunale, Corte d’Appello e quindi alla Corte di Cassazione.
Il legittimato passivo è il Ministero della Salute, ma anche, dal 2001, la Regione.
Pare importante sottolineare la necessità di rispettare i tempi imposti per quanto
essi siano ristretti.
12. Interessi legali
Uno dei problemi ancora aperti rispetto all’applicazione della legge 210/92 è la
corresponsione da parte del Ministero della Salute degli interessi legali quando la
messa in pagamento dell’indennizzo avviene oltre il 120° giorno dalla data della
domanda.
In proposito si riporta quanto affermato nel citato documento «Linee-guida interregionali»:
` Per quanto riguarda eventuali richieste relative alla corresponsione di interessi
legali sulle somme corrispondenti agli indennizzi dovuti, (…) si rileva che in assenza di specifiche disposizioni di legge l’ente competente per il procedimento amministrativo di riconoscimento degli indennizzi (legge 210/92) non è tenuto a corrispondere gli interessi legali su somme arretrate liquidate. (…) I benefici assegnati ex legge 210/92 (…) hanno natura solidale e quindi non sono equiparabili alle fattispecie
previste dall’art. 7 della legge 533/73, attinenti a materia di accessori su crediti previdenziali e/o assistenziali… a
È però ormai consolidata opinione giurisprudenziale ritenere l’inden-nizzo in
questione di natura assistenziale; in proposito:
Š Cassazione, sez. Lavoro 07141/03 «La corresponsione di tale indennità ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato in quanto tende a realizzare una forma di solidarietà sociale»).
Š Dello stesso tenore la Corte Costituzionale (226/2000) che puntualizza «è
l’interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto
all’indennizzo», poiché «la ratio del diritto (…) all’indennizzo riconosciuto in
base agli articoli 2 e 32 della Costituzione evoca l’esistenza di un interesse pub60
61
Entro 1 anno e quattro mesi dall’inoltro del ricorso gerarchico.
Art. 5, comma 3, Legge 210/92.
3. L’INDENNIZZO
57
blico di promozione della salute collettiva tramite un trattamento sanitario e trova il suo fondamento nell’obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti,
sottomettendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute».
Š In altra sentenza la Corte costituzionale (n. 27/98) sostenendo che la funzione
assistenziale dell’indennizzo va al di là dell’art. 38 della Costituzione poiché
(esso) «è dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell’avente
diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l’art. 38 stesso è stato dettato,
aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e
quindi anche quelli di natura propriamente assistenziale, in ipotesi dovuti anche
in ragione dell’inabilità al lavoro derivante dal danno subito in conseguenza del
trattamento sanitario».
Tali sentenze, e altre non citate, portano ad un’importante conseguenza: il ritardo nell’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali comporta l’obbligo
della corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda di indennizzo.
Inoltre, le controversie aventi ad oggetto la spettanza dell’indennità ex legge
210/92 rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c. e quindi sono regolate dal
giudice del lavoro, come previsto per le controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatoria (vedi anche Cassazione, sez. Lavoro n. 6500/2003).
Attualmente, sia il Ministero della Salute sia le Regioni (cui sono state trasferite
dal 21.2.2001 le funzioni di erogazione in materia di indennizzo) continuano a ritenere che gli interessi legali sui ratei arretrati di indennizzo non siano dovuti.
Pertanto, laddove gli interessi legali non siano riconosciuti, è opportuno insistere nella proposizione di azioni giudiziarie. Sul punto non risulta nemmeno necessario far precedere il giudizio da una domanda amministrativa in quanto si tratta di un
accessorio del capitale già incluso nella domanda di indennizzo.
13. Trasferimento Stato-Regione
Il d.p.c.m. 26 maggio 200062 nell’individuare il trasferimento, a partire dal 1°
gennaio 2001, dallo Stato alle Regioni delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per l’esercizio delle funzioni in tema di salute umana, definisce, fra l’altro, i
compiti e le funzioni delle Regioni in materia di indennizzi ex legge 210/92.
L’articolo 52 della finanziaria63 del 2001 autorizza tale trasferimento individuando
le relative risorse finanziarie.
In particolare, è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario la funzione di erogazione dei benefici previsti dalla legge 210/92 che, in precedenza, era a carico
dello Stato.
Successivamente, l’accordo 64 sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni
fa decorrere l’effettivo inizio delle funzioni conferite alle Regioni dal d.lgs.
112/98 65, dalla data di pubblicazione del d.p.c.m.66 di trasferimento delle risorse
62
G.U. n. 238 del 11-10-2000.
Legge 388/2000.
64
Accordo 8 agosto 2001 pubblicato in G.U. n. 208 del 7-9-2001.
65
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I , titolo IV, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come definiti dal d.p.c.m. 26-52000 nella tabella A «Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del
63
3. L’INDENNIZZO
58
(finanziarie, umane e organizzative) alle regioni ed agli enti locali. Tale pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, è avvenuta in data 21 febbraio 2001.
Pertanto, il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia di indennizzo ex legge 210/92 e successive modificazioni, fino a quel momento esercitata dal
Ministero della Salute, decorre dal 21 febbraio 2001.
Inoltre, lo stesso art. 52 della legge 388/2000 ha previsto la possibilità per le regioni 67 di chiedere di avvalersi delle strutture ministeriali per l’e-sercizio delle funzioni trasferite sino al 30 giugno 2001.
L’accordo sancito nella conferenza unificata in data 8 agosto 2001 e che concerne il trasferimento delle risorse alle regioni ed enti locali in materia di salute
umana e sanità veterinaria stabilisce:
Š la competenza di tutti gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001 resta
al Ministero della Salute;
Š soltanto nel caso di decesso del titolare dell’indennizzo, l’erogazione
dell’assegno reversibile o dell’una tantum non sono di competenza ministeriale.
Le regioni si impegnano a:
Š definire entro il 30 maggio 2002 le istanze già trasmesse dal Ministero della Salute a seguito del trasferimento delle funzioni;
Š alla definizione di linee-guida68 da adottarsi in Conferenza Stato-Regio-ni al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche relative all’applicazione della legge 210/92.
Un successivo d.p.c.m. (8 gennaio 200269) ha inoltre specificato che restano a
carico dello Stato:
Š gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio
2001, al cui pagamento continuano a provvedere i Dipartimenti provinciali del
Tesoro (DPT);
Š gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001 con esclusione dell’assegno
reversibile o dell’assegno una tantum in caso di decesso del soggetto danneggiato;
Š gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso
giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della Salute, dalle ASL.
L’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
dell’agosto 2001 in materia sanitaria impegna le Regioni a raggiungere il massimo
coordinamento per la gestione uniforme delle funzioni previste dalle legge 210/92
e successive modificazioni.
consiglio dei ministri.
a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
66
D.p.c.m. 22 dicembre 2000 (G.U. n. 43 del 21/2/2001).
67
Le regioni che hanno fatto tale richiesta sono: Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Marche, Calabria, Molise e Puglia.
68
Si tratta delle linee-guida interregionali di cui trattiamo nel capitolo.
69
Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002.
3. L’INDENNIZZO
59
Infine con d.p.c.m. 24 luglio 2003 sono state trasferite ulteriori risorse agli enti
titolari delle funzioni di cui alla legge 210/92.
Va ricordato infine che l’art. 123 del d.lgs. 112/98 precisa «sono conservate allo
Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi». Sarà
quindi ancora il Ministero della Salute competente nel decidere i ricorsi amministrativi avverso il giudizio negativo delle CMO.
Segnaliamo all’attenzione di chi legge che l’iter amministrativo di coloro che risiedono nelle regioni a statuto speciale resta invariato; mentre, come già specificato
precedentemente, nel caso di regioni a statuto ordinario sarà la ASL o l’ente competente ad inviare – direttamente o tramite la regione – all’interessato il verbale con
il giudizio della CMO (ed il relativo fascicolo originale alla Regione che provvede
alla notifica dei giudizi della CMO) e, nei casi di giudizio positivo, al calcolo e alla
liquidazione dell’indennizzo mensile e dell’arretrato spettante al soggetto danneggiato o ai suoi eredi.
14. Altri benefici
Rileviamo infine che, oltre ai benefici sin qui indicati, questi cittadini hanno diritto ad altre specifiche tutele.
1. Spesa sanitaria: sono esentati 70 dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché
dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge 210/92 71.
2. Fisco: il Ministero della Sanità precisa in una sua nota 72 che «gli indennizzi di
che trattasi hanno natura risarcitoria e non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale; inoltre, in assenza di espressa previsione
normativa, essi sono da ritenersi compatibili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito».
3. Trattamenti di famiglia: l’INPS 73 afferma che, al fine della corresponsione dei
trattamenti di famiglia, l’indennizzo non costituisce reddito e pertanto le somme
relative all’indennizzo non devono essere considerate né ai fini della determinazione della vivenza a carico 74 per il diritto agli Assegni Familiari (AF) né ai fini della formazione del reddito familiare annuo per il diritto agli ANF.
4. Trattamenti di sostegno al reddito: l’istituto previdenziale dispone che le somme
relative all’indennizzo sono ininfluenti ai fini del diritto all’integrazione al trattamento minimo, all’integrazione dell’assegno ordinario di invalidità e al diritto
alla pensione sociale e all’assegno sociale. Così come, l’indennizzo non influisce sul diritto alle maggiorazioni sociali ed agli aumenti della pensione sociale
di cui alla legge 544/88.
5. Indennità annuale 75: è disposta una indennità annuale 76 per i lavoratori affetti da
70
Legge 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; legge 724/94, art. 1.
Art. 1, comma 5, legge 238/97.
72
Nota del 3 maggio 1994, prot. 500 U.S./L. 210.
73
Circolare n. 172/2000 e n. 203/2000.
74
Artt. 6 e 7 d.p.r.t. 797/55.
75
Legge 448/2001, art. 39, c. 1 e 2; legge 350/2003, comma 131; circolare Ministero del Lavoro del 3
71
3. L’INDENNIZZO
60
talassemia major o da drepanocitosi 77, nonché talasso-drepa-nocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea (attestate da strutture sanitarie pubbliche). Tali lavoratori dipendenti del settore pubblico o del
settore privato, autonomi o liberi professionisti, devono possedere almeno 10
anni di anzianità contributiva ed almeno 35 anni di età anagrafica. L’importo
dell’indennità, cumulabile con la retribuzione e con qualsiasi prestazione pensionistica, è pari all’importo del trattamento minimo per l’anno interessato ed è
erogato per 13 mensilità dall’INPS, anche nel caso in cui i requisiti contributivi
siano perfezionati presso altri enti previdenziali. L’indennità va richiesta alla
sede INPS competente territorialmente.
luglio 2002, circolare INPS n. 154/2002, messaggio INPS n. 18185/2004.
76
La decorrenza dell’indennità non può essere anteriore al 1°.1.2004.
77
Anemia falciforme.