Informazione comuni a tutti i procedimenti amministrativi del

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Informazione comuni a tutti i procedimenti amministrativi del
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CAMPOMARINO
CALCOLO DEL
TERMINE DEI
GIORNI
MODALITA’ PER
RICHIEDERE
INFORMAZIONI
STRUMENTI DI
TUTELA
Il termine dei giorni è da considerarsi solare tranne i casi in cui sono previsti solo due giorni, in quest’ultima ipotesi i giorni sono da
considerare lavorativi. I tempi stabiliti sono da considerarsi nel loro termine massimo.
1. Tutte le informazioni relative al singolo procedimento posso essere richieste al Responsabile del procedimento tramite posta
elettronica all’indirizzo indicato nella scheda relativa al singolo procedimento pubblicata alla sezione “tipologie di
procedimento oppure telefonando al numero indicato nella predetta scheda.
L’interessato può esperire i seguenti rimedi amministrativi:
2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento può chiedere al responsabile dell’esercizio del potere
sostitutivo la conclusione del procedimento entro la metà del termine originariamente previsto. Il responsabile dell’esercizio
del potere sostitutivo deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti oppure con la nomina di un
commissario. (art. 2, commi 9-bis e 9-ter della L. n. 241/90 e s.m.i. Il nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo è
indicata nella scheda relativa al singolo procedimento pubblicata alla sezione “tipologie di procedimento.
3. Presentare, in alternativa al rimedio amministrativo di cui alla lett. a), ricorso al TAR del Molise, entro un anno dalla
scadenza del termine del procedimento, sempre che questo Comune non abbia nel frattempo provveduto.
INDENNIZZO IN
CASO DI RITARDO
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di
pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, questo Comune corrisponde all’interessato, a
titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari ad euro 30 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza
del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore ad euro 2.000. Al fine di ottenere l’indennizzo l’istante è
tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. nel termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani
il provvedimento entro il termine indicato dall’art. 2, comma 9-ter della L. n. 241/90 o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla
data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo di cui
all’allegato 1 al D. Lgs. 2.07.2010 n. 104 e s.m.i., oppure, ricorrendone i presupposti, dall’art. 118 dello stesso codice.
Avvertenze: In via sperimentale, il suddetto indennizzo è dovuto solo con riferimento ai procedimenti amministrativi relativi
all’avvio ed all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al 21 agosto 2013 (art. 28, comma 10, del D.L. n.
69/2013 convertito in L. n. 98/2013).