tribunale di santa maria capua vetere

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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile –in persona
del G.U. dott. ssa Maria Rosaria PUPO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n° 500088/ 2012 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: accertamento obbligo
TRA
Nuzzo Michele e C. srl, rappr.to e difeso dall’avv.to De Lucia Pasqualino, presso il quale elett.te
domicilia giusto mandato in atti;
attore
CONTRO
Parmalat spa in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall’avv.to Bruno Piacci presso il quale elett.te
domicilia giusto mandato in atti;
convenuto
Ciervo Antonio
Convenuto contimace
CONCLUSIONI
Per le parti : come da atti, verbali di causa e note conclusionali.
Motivi in fatto e diritto della decisione
In applicazione dell’art 132 comma 2 cpc, come integrato dalla legge n. 69/2009, di modifica del
codice di procedura civile, si procederà, di seguito, alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione.
Premesso che parte attrice Nuzzo Michele e C. srl ebbe ad ottenere dal Tribunale di Benevento D.I.
n. 40/11 per la somma di € 20.075,32 in danno di Ciervo Antonio; avverso l’indicato D.I. veniva
Firmato Da: BORRELLI TOMMASINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 968c6 - Firmato Da: PUPO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f1713
del terzo, riservata alla decisione all’udienza del 28/10/14, con termine per note e vertente
proposta opposizione ma, ciò nonostante il medesimo veniva dichiarato provvisoriamente
esecutivo;
in virtù di detto titolo in data 12/12/11 veniva notificato atto di precetto al debitore Ciervo Antonio,
cui seguiva in data 20/01/12 atto di pignoramento presso terzi al debitore ed alla Parmalat spa per
l’udienza del 18/02/12; che introdotto il giudizio RGE 50032/12 per la dichiarazione del terzo
obbligato, quest’ultimo, in persona del l.r.p.t. della Parmalat spa, non si presentava per rendere la
dovuta dichiarazione, di tal ché il Got sospendeva il giudizio di esecuzione e fissava termine di gg
90 per l’introduzione del presente giudizio volto all’accertamento dell’obbligo del terzo Parmalat
La Parmalat spa, nonostante la ritualità della notifica per l’introduzione del presente giudizio, si
costituiva tardivamente eccependo di avere intrattenuto rapporti commerciali dal 01/10/05 sino al
14/10/14, quando a seguito di emissione della fattura n. pr10010 per € 5.435,55 si provvedeva al
pagamento dell’importo ivi portato; provvedeva a depositare copie fatture emesse dal Ciervo ed i
relativi avvisi di pagamento della Parmalat spa per l’anno 2010nonchè scheda contabile
riepilogativa dell’intero rapporto intercorso tra la stessa ed il Ciervo dal 2005 sino a tutto il 2010. A
seguito dell’accertamento negativo desunto dall’esame della documentazione sopra indicata
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte attrice, atteso l’esito negativo del giudizio di accertamento non si opponeva alla declaratoria
della cessata materia del contendere insistendo soltanto sulla regolamentazione delle spese di lite.
Trattasi di giudizio di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l' accertamento
dell' obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo
processo esecutivo. Esso è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare
del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute oggetto di pignoramento in
applicazione dell’art 548 cpc. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009)
Quest'ultima disposizione, nel prevedere al secondo comma che la dichiarazione possa essere
effettuata dal terzo personalmente anche nel corso della causa di accertamento del suo obbligo, non
pone una forma inderogabile di accertamento di obbligo del terzo, essendo tale giudizio previsto
proprio per le ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo, e la formulazione della norma
è invece chiaramente nel senso che la dichiarazione possa essere fatta dal terzo anche nel detto
giudizio di cognizione, sussistendo un diritto o quanto meno un interesse del terzo a renderla, come
evidenziato da autorevole dottrina.
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spa.
Se la dichiarazione venga resa nel giudizio di cognizione, deve ritenersi che ciò determini la
cessazione della materia del contendere, poiché in tal caso diventa superfluo ogni ulteriore
accertamento dell'obbligo del terzo, e quindi che il giudizio prosegua, salvo che per il regolamento,
ove su di esso vi sia contrasto, dell'onere delle spese processuali.
Non v’è dubbio, quanto a quest’ultime che, in applicazione del principio della soccombenza, esse
devono essere poste a carico del terzo che per la sua assenza nella precedente fase esecutiva ha
determinato la necessità dell'accertamento giudiziale (v. su tale ultima proposizione, Cass. 22
gennaio 1998 n. 588). (e diffusamente Cass. Sez. L, Sentenza n. 5153del 12/03/2004)
interamente a carico del terzo convenuto Parmalat spa in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore di
parte attrice, e per essa del difensore antistatario, in complessivi € 2.814,00 ( di cui € 214,00 per
spese il resto per compensi professionali) oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se
documentate e non fiscalmente detraibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile – in persona del Giudice in epigrafe
indicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nuzzo Michele & C srl in
persona del l.r.p.t. contro Parmalat spa in persona del l.r.p.t. nonché contro Ciervo Antonio, ogni
altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1)
Dichiara cessata la materia del contendere;
2)
Condanna la Parmalat spa in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite sostenute
da parte attrice liquidandole, per essa al procuratore antistatario in in complessivi € 2.814,00
( di cui € 214,00 per spese il resto per compensi professionali) oltre iva, cpa e rimborso
forfettario come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27/02/2015
IL GU
dott.ssa Maria Rosaria Pupo
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Ne segue che, per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio sono poste
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