tribunale di santa maria capua vetere
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Repubblica Italiana In nome del popolo Italiano Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile –in persona del G.U. dott. ssa Maria Rosaria PUPO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n° 500088/ 2012 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: accertamento obbligo TRA Nuzzo Michele e C. srl, rappr.to e difeso dall’avv.to De Lucia Pasqualino, presso il quale elett.te domicilia giusto mandato in atti; attore CONTRO Parmalat spa in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall’avv.to Bruno Piacci presso il quale elett.te domicilia giusto mandato in atti; convenuto Ciervo Antonio Convenuto contimace CONCLUSIONI Per le parti : come da atti, verbali di causa e note conclusionali. Motivi in fatto e diritto della decisione In applicazione dell’art 132 comma 2 cpc, come integrato dalla legge n. 69/2009, di modifica del codice di procedura civile, si procederà, di seguito, alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Premesso che parte attrice Nuzzo Michele e C. srl ebbe ad ottenere dal Tribunale di Benevento D.I. n. 40/11 per la somma di € 20.075,32 in danno di Ciervo Antonio; avverso l’indicato D.I. veniva Firmato Da: BORRELLI TOMMASINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 968c6 - Firmato Da: PUPO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f1713 del terzo, riservata alla decisione all’udienza del 28/10/14, con termine per note e vertente proposta opposizione ma, ciò nonostante il medesimo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo; in virtù di detto titolo in data 12/12/11 veniva notificato atto di precetto al debitore Ciervo Antonio, cui seguiva in data 20/01/12 atto di pignoramento presso terzi al debitore ed alla Parmalat spa per l’udienza del 18/02/12; che introdotto il giudizio RGE 50032/12 per la dichiarazione del terzo obbligato, quest’ultimo, in persona del l.r.p.t. della Parmalat spa, non si presentava per rendere la dovuta dichiarazione, di tal ché il Got sospendeva il giudizio di esecuzione e fissava termine di gg 90 per l’introduzione del presente giudizio volto all’accertamento dell’obbligo del terzo Parmalat La Parmalat spa, nonostante la ritualità della notifica per l’introduzione del presente giudizio, si costituiva tardivamente eccependo di avere intrattenuto rapporti commerciali dal 01/10/05 sino al 14/10/14, quando a seguito di emissione della fattura n. pr10010 per € 5.435,55 si provvedeva al pagamento dell’importo ivi portato; provvedeva a depositare copie fatture emesse dal Ciervo ed i relativi avvisi di pagamento della Parmalat spa per l’anno 2010nonchè scheda contabile riepilogativa dell’intero rapporto intercorso tra la stessa ed il Ciervo dal 2005 sino a tutto il 2010. A seguito dell’accertamento negativo desunto dall’esame della documentazione sopra indicata chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte attrice, atteso l’esito negativo del giudizio di accertamento non si opponeva alla declaratoria della cessata materia del contendere insistendo soltanto sulla regolamentazione delle spese di lite. Trattasi di giudizio di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l' accertamento dell' obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo. Esso è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute oggetto di pignoramento in applicazione dell’art 548 cpc. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009) Quest'ultima disposizione, nel prevedere al secondo comma che la dichiarazione possa essere effettuata dal terzo personalmente anche nel corso della causa di accertamento del suo obbligo, non pone una forma inderogabile di accertamento di obbligo del terzo, essendo tale giudizio previsto proprio per le ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo, e la formulazione della norma è invece chiaramente nel senso che la dichiarazione possa essere fatta dal terzo anche nel detto giudizio di cognizione, sussistendo un diritto o quanto meno un interesse del terzo a renderla, come evidenziato da autorevole dottrina. Firmato Da: BORRELLI TOMMASINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 968c6 - Firmato Da: PUPO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f1713 spa. Se la dichiarazione venga resa nel giudizio di cognizione, deve ritenersi che ciò determini la cessazione della materia del contendere, poiché in tal caso diventa superfluo ogni ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo, e quindi che il giudizio prosegua, salvo che per il regolamento, ove su di esso vi sia contrasto, dell'onere delle spese processuali. Non v’è dubbio, quanto a quest’ultime che, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico del terzo che per la sua assenza nella precedente fase esecutiva ha determinato la necessità dell'accertamento giudiziale (v. su tale ultima proposizione, Cass. 22 gennaio 1998 n. 588). (e diffusamente Cass. Sez. L, Sentenza n. 5153del 12/03/2004) interamente a carico del terzo convenuto Parmalat spa in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore di parte attrice, e per essa del difensore antistatario, in complessivi € 2.814,00 ( di cui € 214,00 per spese il resto per compensi professionali) oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili. P. Q. M. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile – in persona del Giudice in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nuzzo Michele & C srl in persona del l.r.p.t. contro Parmalat spa in persona del l.r.p.t. nonché contro Ciervo Antonio, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere; 2) Condanna la Parmalat spa in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidandole, per essa al procuratore antistatario in in complessivi € 2.814,00 ( di cui € 214,00 per spese il resto per compensi professionali) oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27/02/2015 IL GU dott.ssa Maria Rosaria Pupo Firmato Da: BORRELLI TOMMASINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 968c6 - Firmato Da: PUPO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f1713 Ne segue che, per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio sono poste Firmato Da: BORRELLI TOMMASINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 968c6 - Firmato Da: PUPO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f1713