disciplinare per la concessione di mutui

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disciplinare per la concessione di mutui
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA, AL RECUPERO ED
ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL
COMUNE DI FUSIGNANO ED ALL’ACQUISIZIONE DI AUTOMEZZI
“ECOLOGICI”
Art. 1 - Premessa
Il Comune di Fusignano, pone in essere azioni finalizzate a favorire l’incremento lo
sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo;
Il comune di Fusignano nel’ambito della funzione di salvaguardia e tutela ambientale
intende altresì favorire lo sviluppo dell’utilizzo di auto ecologiche ad emissioni zero;
Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte dei cittadini per
il finanziamento degli interventi di cui sopra, a tasso agevolato.
Le operazioni di mutuo di cui al presente disciplinare, saranno erogate unicamente
dal Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., (di seguito nominata
“Banca”) in forza della vigente convenzione di tesoreria per il periodo 2011 – 2015,
come modificata a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2012
Art. 2 - Interventi ammissibili al finanziamento agevolato
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
2.1 ) Interventi finalizzati all’acquisizione della prima casa.
a) l’acquisto dell’immobile;
b) l’acquisto dell’immobile e il suo contestuale recupero edilizio come
individuato dall’allegato alla L.R. 31/2002 lettera c) “restauro scientifico”
- d) “interventi di restauro e risanamento conservativo - e) “ripristino
tipologico” - f) “interventi di ristrutturazione edilizia”.
c) La costruzione dell’immobile, ivi compreso l’acquisto del terreno;
Le operazioni di cui sopra sono da finalizzarsi esclusivamente all’acquisizione della “
prima casa”
Gli immobili oggetto del finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune
di Fusignano e dovranno essere accatastati nelle categorie A2, A3, A4, A5.
Se al momento dell’acquisto l’immobile è censito catastalmente in una categoria
diversa, il finanziamento potrà essere concesso qualora entro 6 mesi da tale data venga
attivata la procedura di recupero dell’immobile ad uso abitazione nelle categorie sopra
individuate, assumendo il costo originario come importo sul quale calcolare il
finanziamento.
Le eventuali pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7 rientrano nel computo
del costo finanziabile.
2.2 ) Interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica degli
edifici esistenti.
a) Interventi per la riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso
abitativo e loro pertinenze;Interventi di manutenzione straordinaria e di
b) ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari ad uso abitativo e
loro pertinenze;
c) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione
edilizia su parti comuni condominiali;
Gli interventi di cui presente punto 2, effettuati sia su singole unità immobiliari che su
parti comuni condominali, sono quelli per i quali sono previste le detrazioni fiscali di
cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 commi 344-345-346-347
(riqualificazione energetica) e di cui alla legge 449/1997 (detrazione per lavori di
ristrutturazione e riqualificazione edilizia), come successivamente modificate da
ulteriori interventi legislativi.
Per la definizione degli interventi ammissibili si rimanda, pertanto alla legislazione
vigente ed alle circolari e risoluzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a riguardo.
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi eseguiti dal titolare di un diritto
reale sull’immobile sia quelli eseguiti dall’inquilino con regolare contratto di locazione.
2.3) Acquisto di auto e motoveicoli “ecologici”.
Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli elettrici o
“ibridi elettrici/termici”, sia nuovi che usati.
Per tutta la durata del contratto di mutuo, non è possibile richiedere un nuovo
finanziamento agevolato, salvo il caso di vendita, dismissione, o rottamazione del
mezzo acquistato con l’agevolazione di cui al presente comma.
Art. 3 – Somme stanziate
Il Comune e il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. hanno fissato, ai
sensi della convenzione di tesoreria in essere, in € 956.000 annui a partire dal 2013 e
fino al 2015 il plafond a disposizione per il finanziamento agevolato. Il plafond annuo
potrà essere modificato annualmente previo accordo fra l’amministrazione comunale ed
il Credito Cooperativo ravennate e imolese.
Art. 4 – Tipo di finanziamento
Per gli interventi di cui all’articolo 2 punto 1 (costruzione, acquisto e contestuale
ristrutturazione):
a) - Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo ipotecario ammortizzabile in
anni 15 con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra contraente e banca
concedente;
Per gli interventi di cui all’articolo 2 punto 2 (recupero e riqualificazione
energetica):
b) Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario ammortizzabile
fino ad un massimo di 84 mesi elevabile a 120 mesi per gli interventi eseguiti su parti
comuni condominiali, con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra contraente e
banca concedente.
Per l’acquisizione degli automezzi di cui all’articolo 2 punto 3 (acquisto auto
elettriche):
c) Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario ammortizzabile
fino ad un massimo di 48 mesi con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra
contraente e banca concedente;
Il tasso di interesse nominale annuo in forma variabile che regola il mutuo ammesso a
finanziamento è pari all’euribor 6 mesi “base 360 gg” (media aritmetica arrotondata alla
terza cifra decimale dell’Euribor a sei mesi base 360, rilevato nei giorni lavorativi del
mese che precede di un mese il semestre di riferimento), aumentato di uno spread di 1
punto (di seguito nominato “tasso di riferimento”).
La banca e il mutuatario possono convenire che il rimborso del prestito avvenga con
periodicità e durata diversa da quella semestrale o che la durata del prestito ecceda i i
periodi di cui ai punti precedenti.
In tal caso l’operazione è effettuata a tassi equivalenti al tasso di riferimento (variabile)
e comunque il finanziamento agevolato non può superare la durata massima prevista per
ogni tipologia di intervento.
Per la parte eccedente il mutuo a tasso agevolato, l’operazione sarà regolata al migliore
tasso di mercato (di seguito nominato “tasso di mercato”).
Sulle somme erogate dalla Banca prima dell’inizio dell’ammortamento del mutuo, sono
dovuti dal mutuatario, gli interessi di preammortamento al tasso di mercato.
Art.5 – Beneficiari
A) Interventi di cui all’articolo 2 punto 1 (Acquisizione e costruzione “prima
casa”):
Il beneficiario dei contributi deve essere persona fisica.
I beneficiari devono avere i seguenti requisiti:
-
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non essere, al momento dell’acquisto o di fine lavori di costruzione dell’immobile
oggetto di finanziamento, titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare
(costituito o costituendo), del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, su di
un alloggio adeguato alla necessità del nucleo familiare nell’ambito nazionale e
internazionale; l’idoneità dell’alloggio è verificata dall’apposita commissione di cui
all’articolo 10 considerando i parametri di “adeguato” previsti dalle norme che
regolano l’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica);
non aver mai ottenuto altre agevolazioni dal Comune di Fusignano per l’acquisto di
un alloggio né altre agevolazioni pubbliche negli ultimi cinque anni (ad esempio non
aver usufruito dei benefici prima casa da almeno 5 anni), salvo quanto previsto al
successivo articolo 7, in caso di alienazione dell’immobile oggetto di finanziamento;
non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o
costituendo) la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura
vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il
contributo, o con il finanziamento agevolato- in qualsiasi forma concessi- dello
Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in
materia;
-
-
non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o
costituendo) la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l’alienazione
del patrimonio ERP;
acquisire la residenza nell’immobile oggetto del finanziamento non oltre 12 mesi
rispetto alla data di stipula del mutuo a tasso agevolato.
Hanno diritto di accedere alle agevolazioni prima casa, in condizioni di parità con i
cittadini italiani o dell’Unione europea, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o
regolarmente iscritti alle liste di collocamento o che esercitano una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
B) Interventi di cui all’articolo 2 punto 2 (riqualificazione energetica e
ristrutturazione):
I Beneficiari dei contributo possono essere persone fisiche o condomini (relativamente
agli interventi effettuati su parti comuni condominiali). Non sono ammessi a contributo
gli interventi eseguiti su immobili ad uso abitativo posseduti nell’esercizio di imprese ed
arti e professioni.
Il contributo è cumulabile con le eventuali agevolazioni fiscali usufruite per il
medesimo intervento ed è ammessa a contributo anche la persona fisica che in passato
ha usufruito dell’agevolazione sugli interessi sull’acquisto o la costruzione.
In caso di acquisto di immobile con contestuale ristrutturazione si applica unicamente
l’agevolazione prevista all’articolo 2 punto 1 del presente disciplinare.
C) Interventi di cui all’articolo 2 punto 3 (acquisto di auto “ecologiche”)
Sono ammessi a finanziamento sia gli acquisti effettuati da privati cittadini, che quelli
fatti da persone giuridiche, società, enti o presone fisiche nell’esercizio di impresa, arti o
professioni, purché con residenza o sede nel comune di Fusignano.
Art. 6 – Importo concedibile;
Art. 6.1 Importo concedibile per acquisizione e costruzione abitazione principale
(art 2 punto 1);
Art. 6.1.1 Importo concedibile con riferimento a tutti gli immobili con
esclusione di quelli ubicati nel centro storico
L’ammontare finanziabile non potrà superare l’importo complessivo di € 70.000,00 e
comunque il 75% della spesa ammessa a finanziamento.
La spesa ammessa a finanziamento è quella risultante dal rogito notarile sommata a
quella dell’eventuale recupero edilizio o costruzione dell’edificio, riscontrabile, da
parte della commissione dal computo metrico estimativo dell’intervento redatto da un
tecnico abilitato con riferimento specifico alla pratica edilizia presentata.
Qualora i titolari del rapporto di mutuo abbiano un’età media, alla data di stipula
del mutuo, inferiore a 35 anni, la somma mutuabile è elevata a € 90.000,00 e potrà
finanziare il 100% della spesa. La residenza effettiva nell’immobile di tutti i titolari
del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula.
Nel caso di costruzione dell’abitazione, su terreno di proprietà o da acquisire, la
residenza effettiva di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre i 6
mesi dalla data del termine dei lavori di costruzione;
Nel caso di acquisto del terreno destinato alla costruzione dell’abitazione i lavori
dovranno iniziare non oltre sei mesi dall’acquisizione dell’area.
Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata
all’approvazione degli organi deliberanti della Banca
Art. 6.1.2 – Importo concedibile con riferimento agli immobili ubicati nel centro
storico come definito dagli strumenti urbanistici vigenti
L’ammontare finanziabile non potrà superare l’importo complessivo di € 90.000,00 e
comunque il 75% della spesa ammessa a finanziamento.
La spesa ammessa a finanziamento è quella risultante dal rogito notarile sommata a
quella dell’eventuale recupero edilizio, riscontrabile, da parte della commissione dal
computo metrico estimativo dell’intervento redatto da un tecnico abilitato con
riferimento specifico alla pratica edilizia presentata.
Qualora i titolari del rapporto di mutuo abbiano un’età media, alla data di stipula del
mutuo, inferiore a 35 anni, la somma mutuabile è elevata a € 110.000,00 e potrà
finanziare il 100% della spesa. La residenza effettiva nell’immobile di tutti i titolari
del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula.
Nel caso di costruzione dell’abitazione, su terreno di proprietà o da acquisire, la
residenza effettiva di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre i 6
mesi dalla data del termine dei lavori di costruzione;
Nel caso di acquisto del terreno destinato alla costruzione dell’abitazione i lavori
dovranno iniziare non oltre sei mesi dall’acquisizione dell’area.
Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata
all’approvazione degli organi deliberanti della Banca;
Le spese per il recupero edilizio, come sopra identificate all’articolo 2 punto 1,
eventualmente non assorbite nell’”importo concedibile” potranno essere finanziate
fino ad un massimo di € 20.000,00.
Art. 6.2 Importo concedibile riqualificazione energetica e ristrutturazione del
patrimonio abitativo esistente edilizia (art 2 punto2);
Art. 6.2.1 Importo concedibile per interventi eseguiti su singole unità abitative
L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 20.000,00. La spesa
ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa (redatto da tecnico
abilitato o dall’installatore/fornitore del bene/servizio oggetto di finanziamento).
Art. 6.2.2 Importo concedibile per interventi eseguiti su parti comuni condominiali
L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 50.000,00. La spesa
ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa (redatto da tecnico
abilitato o dall’installatore/fornitore del bene/servizio oggetto di finanziamento).
Art. 6.2.3 Importo concedibile per acquisizione di automezzi “ecologici”
L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 20.000,00. La spesa
ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa.
Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata
all’approvazione degli organi deliberanti della Banca
Art. 7 - Alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo
(applicabile solo agli interventi di cui all’articolo 2 punto 1)
Il mutuatario che intenda alienare l’immobile, estinguere anticipatamente o surrogare il
mutuo contratto ai sensi della presente convenzione, deve darne preventiva
comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale.
L’estinzione anticipata del mutuo non è soggetta a penali da parte della Banca.
In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo, nel
primo quinquennio dalla stipula del mutuo stesso, è facoltà della Banca procedere
all’applicazione del tasso di mercato con decorrenza retroattiva (inizio ammortamento),
fermo restando che il verificarsi di tali fattispecie consentono di ripristinare il plafond a
disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato.
La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente le fattispecie di
cui al punto precedente.
In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo a partire
dal secondo quinquennio dalla stipula del mutuo, alcun diritto retroattivo spetta alla
Banca e l’importo finanziato è computato nel plafond a disposizione del Comune.
Nel caso di alienazione dell’immobile già oggetto del mutuo agevolato, l’acquirente, nel
rispetto dei requisiti sia soggettivi che oggettivi prescritti nel presente regolamento,
potrà attivare un nuovo mutuo a tasso agevolato.
Art. 8 - Presentazione delle domande per il parere di ammissibilità
Le domande dovranno essere presentate nei seguenti termini:
Per l’acquisto di immobili già costruiti, non prima di 180 giorni rispetto alla presumibile
data di acquisto e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula notarile della
compravendita;
Per l’acquisto di immobili ancora da realizzare non prima di 360 giorni rispetto alla
presumibile data di acquisto;
Per la costruzione di immobili non prima di 360 giorni rispetto alla presumibile data di
inizio lavori o di acquisto dell’area fabbricabile su cui sarà realizzato l’immobile;
Qualora nei 60 gg. successivi la data di acquisto individuata nella richiesta di
finanziamento, non vi sia il perfezionamento della compravendita, l’ammissibilità al
mutuo a tasso agevolato si intende automaticamente revocata e sarà necessario
eventualmente presentare una nuova richiesta.
Per la parte relativa ad eventuali lavori di recupero edilizio unicamente dopo la
presentazione della DIA o del permesso a costruire e prima dell’inizio lavori.
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione e
all’acquisto di automezzi ecologici la domanda deve essere presentata almeno 60 giorni
prima della data prevista per l’acquisto
Art. 9 - Autorizzazione alla concessione del contributo
L’ammissibilità o meno al finanziamento a tasso agevolato, così come richiesto o
eventualmente rettificato nell’importo, a seguito del riscontro della documentazione
presentata, è stabilita dalla commissione di cui al successivo articolo 10.
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia,
sia su singoli edifici che su parti comuni condominiali, ed all’acquisto di “auto
ecologiche” l’autorizzazione è altresì subordinata alla verifica della documentazione
attestante la previsione di spesa e la tipologia dell’intervento da effettuarsi. Per quanto
riguarda tale documentazione si rimanda a quanto previsto dall’istituto di credito per
ogni singola tipologia di finanziamento. Tale documentazione, ad esclusione di quella
relativa alla solvibilità e solidità patrimoniale e finanziaria che resta di esclusiva
competenza dell’istituto di credito, è parte integrante della richiesta di concessione di
finanziamento agevolato e dovrà essere fornita in copia all’amministrazione.
L’autorizzazione o il diniego al mutuo a tasso agevolato saranno comunicati a cura del
Presidente della commissione preposta, alla Banca.
La commissione ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata,
al fine di dirimere eventuali controversie sia sull’entità della contribuzione da
concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione.
Art. 10 - Commissione comunale
.
La richiesta del contributo sarà esaminata da una apposita commissione, costituita dal
Segretario, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico.
La commissione si riunisce di regola ogni 30 giorni.
Art. 11 - Revoca della concessione del contributo
La mancata acquisizione della residenza nei tempi previsti dal presente regolamento
costituisce titolo per revocare il finanziamento agevolato (art. 2 punto 1)
Nel caso di costruzione di immobile o nel caso di interventi di recupero edilizio come
individuati all’articolo 2, il mutuatario dovrà pervenire alla fase di ultimazione lavori
entro i termini di validità della DIA o del permesso a costruire e i tempi per acquisire la
residenza possono decorrere da tale data.
La vendita del veicolo (ad esclusione del caso di rottamazione di veicolo incidentato)
causa la revoca del contributo. Nel caso di alienazione del veicolo, l’acquirente, nel
rispetto dei vincoli del presente disciplinare, può chiedere un nuovo finanziamento.
Art. 12 - Erogazione del finanziamento a tasso agevolato
L’ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre (mese o altro)
successivo rispetto agli eventi sotto specificati:
Per l’acquisto il termine decorre dal semestre (mese o altro) successivo la stipula del
mutuo;
Per l’eventuale parte relativa al recupero edilizio (+ costruzione) il termine decorre dal
semestre (mese o altro) successivo la data di inizio lavori.
La dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, della loro conformità alla DIA o al
permesso a costruire e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate,
dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all’Amministrazione Comunale ed
all’Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l’ultimazione dei
lavori (validità della DIA o del permesso a costruire).
L’occupazione dell’alloggio, dotato di regolare certificato di “usabilità”, da parte del
proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza)
entro dodici mesi dalla data di fine lavori.
Per quanto riguarda l’acquisto di auto e motoveicoli elettrici, entro 30 giorni
dall’acquisto dovrà essere presentata al comune copia della fattura o del documento
attestante la spesa sostenuta.
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra descritti,
costituirà titolo (unilaterale) per l’Amministrazione Comunale per la revoca del
finanziamento agevolato e per l’applicazione da parte della Banca del tasso di mercato
con decorrenza retroattiva, così da ripristinare il plafond a disposizione del Comune per
mutui a tasso agevolato.
La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente
fattispecie.