disciplinare per la concessione di mutui
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disciplinare per la concessione di mutui
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA, AL RECUPERO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI FUSIGNANO ED ALL’ACQUISIZIONE DI AUTOMEZZI “ECOLOGICI” Art. 1 - Premessa Il Comune di Fusignano, pone in essere azioni finalizzate a favorire l’incremento lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo; Il comune di Fusignano nel’ambito della funzione di salvaguardia e tutela ambientale intende altresì favorire lo sviluppo dell’utilizzo di auto ecologiche ad emissioni zero; Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte dei cittadini per il finanziamento degli interventi di cui sopra, a tasso agevolato. Le operazioni di mutuo di cui al presente disciplinare, saranno erogate unicamente dal Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., (di seguito nominata “Banca”) in forza della vigente convenzione di tesoreria per il periodo 2011 – 2015, come modificata a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2012 Art. 2 - Interventi ammissibili al finanziamento agevolato Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento: 2.1 ) Interventi finalizzati all’acquisizione della prima casa. a) l’acquisto dell’immobile; b) l’acquisto dell’immobile e il suo contestuale recupero edilizio come individuato dall’allegato alla L.R. 31/2002 lettera c) “restauro scientifico” - d) “interventi di restauro e risanamento conservativo - e) “ripristino tipologico” - f) “interventi di ristrutturazione edilizia”. c) La costruzione dell’immobile, ivi compreso l’acquisto del terreno; Le operazioni di cui sopra sono da finalizzarsi esclusivamente all’acquisizione della “ prima casa” Gli immobili oggetto del finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune di Fusignano e dovranno essere accatastati nelle categorie A2, A3, A4, A5. Se al momento dell’acquisto l’immobile è censito catastalmente in una categoria diversa, il finanziamento potrà essere concesso qualora entro 6 mesi da tale data venga attivata la procedura di recupero dell’immobile ad uso abitazione nelle categorie sopra individuate, assumendo il costo originario come importo sul quale calcolare il finanziamento. Le eventuali pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7 rientrano nel computo del costo finanziabile. 2.2 ) Interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. a) Interventi per la riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze;Interventi di manutenzione straordinaria e di b) ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze; c) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali; Gli interventi di cui presente punto 2, effettuati sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominali, sono quelli per i quali sono previste le detrazioni fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 commi 344-345-346-347 (riqualificazione energetica) e di cui alla legge 449/1997 (detrazione per lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia), come successivamente modificate da ulteriori interventi legislativi. Per la definizione degli interventi ammissibili si rimanda, pertanto alla legislazione vigente ed alle circolari e risoluzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a riguardo. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi eseguiti dal titolare di un diritto reale sull’immobile sia quelli eseguiti dall’inquilino con regolare contratto di locazione. 2.3) Acquisto di auto e motoveicoli “ecologici”. Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli elettrici o “ibridi elettrici/termici”, sia nuovi che usati. Per tutta la durata del contratto di mutuo, non è possibile richiedere un nuovo finanziamento agevolato, salvo il caso di vendita, dismissione, o rottamazione del mezzo acquistato con l’agevolazione di cui al presente comma. Art. 3 – Somme stanziate Il Comune e il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. hanno fissato, ai sensi della convenzione di tesoreria in essere, in € 956.000 annui a partire dal 2013 e fino al 2015 il plafond a disposizione per il finanziamento agevolato. Il plafond annuo potrà essere modificato annualmente previo accordo fra l’amministrazione comunale ed il Credito Cooperativo ravennate e imolese. Art. 4 – Tipo di finanziamento Per gli interventi di cui all’articolo 2 punto 1 (costruzione, acquisto e contestuale ristrutturazione): a) - Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo ipotecario ammortizzabile in anni 15 con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra contraente e banca concedente; Per gli interventi di cui all’articolo 2 punto 2 (recupero e riqualificazione energetica): b) Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario ammortizzabile fino ad un massimo di 84 mesi elevabile a 120 mesi per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali, con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra contraente e banca concedente. Per l’acquisizione degli automezzi di cui all’articolo 2 punto 3 (acquisto auto elettriche): c) Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario ammortizzabile fino ad un massimo di 48 mesi con rate e scadenze definite sulla base di accordo fra contraente e banca concedente; Il tasso di interesse nominale annuo in forma variabile che regola il mutuo ammesso a finanziamento è pari all’euribor 6 mesi “base 360 gg” (media aritmetica arrotondata alla terza cifra decimale dell’Euribor a sei mesi base 360, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese il semestre di riferimento), aumentato di uno spread di 1 punto (di seguito nominato “tasso di riferimento”). La banca e il mutuatario possono convenire che il rimborso del prestito avvenga con periodicità e durata diversa da quella semestrale o che la durata del prestito ecceda i i periodi di cui ai punti precedenti. In tal caso l’operazione è effettuata a tassi equivalenti al tasso di riferimento (variabile) e comunque il finanziamento agevolato non può superare la durata massima prevista per ogni tipologia di intervento. Per la parte eccedente il mutuo a tasso agevolato, l’operazione sarà regolata al migliore tasso di mercato (di seguito nominato “tasso di mercato”). Sulle somme erogate dalla Banca prima dell’inizio dell’ammortamento del mutuo, sono dovuti dal mutuatario, gli interessi di preammortamento al tasso di mercato. Art.5 – Beneficiari A) Interventi di cui all’articolo 2 punto 1 (Acquisizione e costruzione “prima casa”): Il beneficiario dei contributi deve essere persona fisica. I beneficiari devono avere i seguenti requisiti: - - - non essere, al momento dell’acquisto o di fine lavori di costruzione dell’immobile oggetto di finanziamento, titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare (costituito o costituendo), del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, su di un alloggio adeguato alla necessità del nucleo familiare nell’ambito nazionale e internazionale; l’idoneità dell’alloggio è verificata dall’apposita commissione di cui all’articolo 10 considerando i parametri di “adeguato” previsti dalle norme che regolano l’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica); non aver mai ottenuto altre agevolazioni dal Comune di Fusignano per l’acquisto di un alloggio né altre agevolazioni pubbliche negli ultimi cinque anni (ad esempio non aver usufruito dei benefici prima casa da almeno 5 anni), salvo quanto previsto al successivo articolo 7, in caso di alienazione dell’immobile oggetto di finanziamento; non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato- in qualsiasi forma concessi- dello Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in materia; - - non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l’alienazione del patrimonio ERP; acquisire la residenza nell’immobile oggetto del finanziamento non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula del mutuo a tasso agevolato. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni prima casa, in condizioni di parità con i cittadini italiani o dell’Unione europea, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o regolarmente iscritti alle liste di collocamento o che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. B) Interventi di cui all’articolo 2 punto 2 (riqualificazione energetica e ristrutturazione): I Beneficiari dei contributo possono essere persone fisiche o condomini (relativamente agli interventi effettuati su parti comuni condominiali). Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti su immobili ad uso abitativo posseduti nell’esercizio di imprese ed arti e professioni. Il contributo è cumulabile con le eventuali agevolazioni fiscali usufruite per il medesimo intervento ed è ammessa a contributo anche la persona fisica che in passato ha usufruito dell’agevolazione sugli interessi sull’acquisto o la costruzione. In caso di acquisto di immobile con contestuale ristrutturazione si applica unicamente l’agevolazione prevista all’articolo 2 punto 1 del presente disciplinare. C) Interventi di cui all’articolo 2 punto 3 (acquisto di auto “ecologiche”) Sono ammessi a finanziamento sia gli acquisti effettuati da privati cittadini, che quelli fatti da persone giuridiche, società, enti o presone fisiche nell’esercizio di impresa, arti o professioni, purché con residenza o sede nel comune di Fusignano. Art. 6 – Importo concedibile; Art. 6.1 Importo concedibile per acquisizione e costruzione abitazione principale (art 2 punto 1); Art. 6.1.1 Importo concedibile con riferimento a tutti gli immobili con esclusione di quelli ubicati nel centro storico L’ammontare finanziabile non potrà superare l’importo complessivo di € 70.000,00 e comunque il 75% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa ammessa a finanziamento è quella risultante dal rogito notarile sommata a quella dell’eventuale recupero edilizio o costruzione dell’edificio, riscontrabile, da parte della commissione dal computo metrico estimativo dell’intervento redatto da un tecnico abilitato con riferimento specifico alla pratica edilizia presentata. Qualora i titolari del rapporto di mutuo abbiano un’età media, alla data di stipula del mutuo, inferiore a 35 anni, la somma mutuabile è elevata a € 90.000,00 e potrà finanziare il 100% della spesa. La residenza effettiva nell’immobile di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula. Nel caso di costruzione dell’abitazione, su terreno di proprietà o da acquisire, la residenza effettiva di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre i 6 mesi dalla data del termine dei lavori di costruzione; Nel caso di acquisto del terreno destinato alla costruzione dell’abitazione i lavori dovranno iniziare non oltre sei mesi dall’acquisizione dell’area. Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della Banca Art. 6.1.2 – Importo concedibile con riferimento agli immobili ubicati nel centro storico come definito dagli strumenti urbanistici vigenti L’ammontare finanziabile non potrà superare l’importo complessivo di € 90.000,00 e comunque il 75% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa ammessa a finanziamento è quella risultante dal rogito notarile sommata a quella dell’eventuale recupero edilizio, riscontrabile, da parte della commissione dal computo metrico estimativo dell’intervento redatto da un tecnico abilitato con riferimento specifico alla pratica edilizia presentata. Qualora i titolari del rapporto di mutuo abbiano un’età media, alla data di stipula del mutuo, inferiore a 35 anni, la somma mutuabile è elevata a € 110.000,00 e potrà finanziare il 100% della spesa. La residenza effettiva nell’immobile di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula. Nel caso di costruzione dell’abitazione, su terreno di proprietà o da acquisire, la residenza effettiva di tutti i titolari del rapporto di mutuo è da acquisirsi non oltre i 6 mesi dalla data del termine dei lavori di costruzione; Nel caso di acquisto del terreno destinato alla costruzione dell’abitazione i lavori dovranno iniziare non oltre sei mesi dall’acquisizione dell’area. Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della Banca; Le spese per il recupero edilizio, come sopra identificate all’articolo 2 punto 1, eventualmente non assorbite nell’”importo concedibile” potranno essere finanziate fino ad un massimo di € 20.000,00. Art. 6.2 Importo concedibile riqualificazione energetica e ristrutturazione del patrimonio abitativo esistente edilizia (art 2 punto2); Art. 6.2.1 Importo concedibile per interventi eseguiti su singole unità abitative L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 20.000,00. La spesa ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa (redatto da tecnico abilitato o dall’installatore/fornitore del bene/servizio oggetto di finanziamento). Art. 6.2.2 Importo concedibile per interventi eseguiti su parti comuni condominiali L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 50.000,00. La spesa ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa (redatto da tecnico abilitato o dall’installatore/fornitore del bene/servizio oggetto di finanziamento). Art. 6.2.3 Importo concedibile per acquisizione di automezzi “ecologici” L’ammontare finanziabile non potrà superare la somma di € 20.000,00. La spesa ammessa a finanziamento è costituita dal preventivo di spesa. Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della Banca Art. 7 - Alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo (applicabile solo agli interventi di cui all’articolo 2 punto 1) Il mutuatario che intenda alienare l’immobile, estinguere anticipatamente o surrogare il mutuo contratto ai sensi della presente convenzione, deve darne preventiva comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale. L’estinzione anticipata del mutuo non è soggetta a penali da parte della Banca. In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo, nel primo quinquennio dalla stipula del mutuo stesso, è facoltà della Banca procedere all’applicazione del tasso di mercato con decorrenza retroattiva (inizio ammortamento), fermo restando che il verificarsi di tali fattispecie consentono di ripristinare il plafond a disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato. La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente le fattispecie di cui al punto precedente. In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo a partire dal secondo quinquennio dalla stipula del mutuo, alcun diritto retroattivo spetta alla Banca e l’importo finanziato è computato nel plafond a disposizione del Comune. Nel caso di alienazione dell’immobile già oggetto del mutuo agevolato, l’acquirente, nel rispetto dei requisiti sia soggettivi che oggettivi prescritti nel presente regolamento, potrà attivare un nuovo mutuo a tasso agevolato. Art. 8 - Presentazione delle domande per il parere di ammissibilità Le domande dovranno essere presentate nei seguenti termini: Per l’acquisto di immobili già costruiti, non prima di 180 giorni rispetto alla presumibile data di acquisto e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula notarile della compravendita; Per l’acquisto di immobili ancora da realizzare non prima di 360 giorni rispetto alla presumibile data di acquisto; Per la costruzione di immobili non prima di 360 giorni rispetto alla presumibile data di inizio lavori o di acquisto dell’area fabbricabile su cui sarà realizzato l’immobile; Qualora nei 60 gg. successivi la data di acquisto individuata nella richiesta di finanziamento, non vi sia il perfezionamento della compravendita, l’ammissibilità al mutuo a tasso agevolato si intende automaticamente revocata e sarà necessario eventualmente presentare una nuova richiesta. Per la parte relativa ad eventuali lavori di recupero edilizio unicamente dopo la presentazione della DIA o del permesso a costruire e prima dell’inizio lavori. Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione e all’acquisto di automezzi ecologici la domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per l’acquisto Art. 9 - Autorizzazione alla concessione del contributo L’ammissibilità o meno al finanziamento a tasso agevolato, così come richiesto o eventualmente rettificato nell’importo, a seguito del riscontro della documentazione presentata, è stabilita dalla commissione di cui al successivo articolo 10. Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, sia su singoli edifici che su parti comuni condominiali, ed all’acquisto di “auto ecologiche” l’autorizzazione è altresì subordinata alla verifica della documentazione attestante la previsione di spesa e la tipologia dell’intervento da effettuarsi. Per quanto riguarda tale documentazione si rimanda a quanto previsto dall’istituto di credito per ogni singola tipologia di finanziamento. Tale documentazione, ad esclusione di quella relativa alla solvibilità e solidità patrimoniale e finanziaria che resta di esclusiva competenza dell’istituto di credito, è parte integrante della richiesta di concessione di finanziamento agevolato e dovrà essere fornita in copia all’amministrazione. L’autorizzazione o il diniego al mutuo a tasso agevolato saranno comunicati a cura del Presidente della commissione preposta, alla Banca. La commissione ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, al fine di dirimere eventuali controversie sia sull’entità della contribuzione da concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione. Art. 10 - Commissione comunale . La richiesta del contributo sarà esaminata da una apposita commissione, costituita dal Segretario, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. La commissione si riunisce di regola ogni 30 giorni. Art. 11 - Revoca della concessione del contributo La mancata acquisizione della residenza nei tempi previsti dal presente regolamento costituisce titolo per revocare il finanziamento agevolato (art. 2 punto 1) Nel caso di costruzione di immobile o nel caso di interventi di recupero edilizio come individuati all’articolo 2, il mutuatario dovrà pervenire alla fase di ultimazione lavori entro i termini di validità della DIA o del permesso a costruire e i tempi per acquisire la residenza possono decorrere da tale data. La vendita del veicolo (ad esclusione del caso di rottamazione di veicolo incidentato) causa la revoca del contributo. Nel caso di alienazione del veicolo, l’acquirente, nel rispetto dei vincoli del presente disciplinare, può chiedere un nuovo finanziamento. Art. 12 - Erogazione del finanziamento a tasso agevolato L’ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre (mese o altro) successivo rispetto agli eventi sotto specificati: Per l’acquisto il termine decorre dal semestre (mese o altro) successivo la stipula del mutuo; Per l’eventuale parte relativa al recupero edilizio (+ costruzione) il termine decorre dal semestre (mese o altro) successivo la data di inizio lavori. La dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, della loro conformità alla DIA o al permesso a costruire e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all’Amministrazione Comunale ed all’Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l’ultimazione dei lavori (validità della DIA o del permesso a costruire). L’occupazione dell’alloggio, dotato di regolare certificato di “usabilità”, da parte del proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza) entro dodici mesi dalla data di fine lavori. Per quanto riguarda l’acquisto di auto e motoveicoli elettrici, entro 30 giorni dall’acquisto dovrà essere presentata al comune copia della fattura o del documento attestante la spesa sostenuta. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra descritti, costituirà titolo (unilaterale) per l’Amministrazione Comunale per la revoca del finanziamento agevolato e per l’applicazione da parte della Banca del tasso di mercato con decorrenza retroattiva, così da ripristinare il plafond a disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato. La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.