leasing immobiliare nuova disciplina
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IMPOSTE INDIRETTE Imposte indirette LEASING IMMOBILIARE NUOVA DISCIPLINA CHIARIMENTI della C.M. 12/E/2011 di Sandro Cerato e Michele Bana QUADRO NORMATIVO L’art. 1, co. 15, L. 13.12.2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), ha modificato il sistema dell’imposizione indiretta dei contratti di locazione finanziaria immobiliare stipulati a partire dall’1.1.2011, disponendo, al co. 16, che gli atti pendenti a tale data sono soggetti all’applicazione di un tributo sostitutivo delle imposte ipotecaria e catastale, da versare in un’unica soluzione entro il 31.3.2011. Le modalità di pagamento sono state, poi, stabili- te dal Provvedimento Agenzia Entrate 14.1.2011. Successivamente, l’Amministrazione finanziaria ha attivato le corrispondenti procedure telematiche funzionali all’adempimento e ha modificato i Modelli 69 e CDC (Provvedimento Agenzia Entrate 4.3.2011). L’Agenzia delle Entrate ha, infine, emanato la C.M. 11.3.2011, n. 12/E, commentando le modifiche apportate alla disciplina fiscale del leasing immobiliare. LEASING IMMOBILIARE – NOVITÀ: l’art. 1, co. 15, L. 13.12.2010, n. 220 ha modificato il regime di imposizione indiretta dei contratti di leasing immobiliare stipulati a partire dall’1.1.2011. In primo luogo, è stato disposto che, con riferimento a tali atti: l’acquisto del bene destinato alla locazione finanziaria, salvo che l’atto riguardi un fabbricato strumentale e vi partecipi un fondo immobiliare chiuso (beneficiario della riduzione alla metà delle aliquote), è soggetto alle seguenti imposte ipotecaria e catastale: – immobili strumentali: 4% se la cessione rientra nel campo di applicazione dell’Iva (imponibile o esente); altrimenti, qualora si tratti di un’operazione esclusa, 3%; – immobili abitativi: 3% se il trasferimento non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, ovvero viene effettuato in regime di esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 210]; altri8-bis), D.P.R. 633/1972 [CFF menti, in caso di operazione imponibile Iva, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa; l’ utilizzatore del fabbricato in locazione finanziaria, anche se da costruire ovvero in corso di edificazione (come ribadito dalla C.M. 11.3.2011, n. 12/E), è inserito tra i soggetti solidalmente tenuti al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale derivanti dall’operazione di cui al punto precedente. Resta altresì ferma la responsabilità del pubblico ufficiale (notaio) che ha redatto l’atto e delle parti contraenti (venditore e società di leasing acquirente); il contratto di locazione finanziaria immobiliare, precisa la C.M. 12/E/2011, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (nota 1, Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, come modificata dall’art. 1, co. 15, L. 220/2010) se formato con scrittura privata non autenticata, mentre è soggetto a registrazione in termine fisso se perfezionato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In relazione al «caso d’uso», l’Assonime (Circolare 3/2011) ha sostenuto che tale fattispecie debba essere esclusa qualora il deposito di un atto presso un’Amministrazione pubblica sia eseguito in ottemperanza di una disposizione di legge, come nell’ipotesi dei contratti ultranovennali, 13 N. 12 - 1 aprile 2011 IMPOSTE INDIRETTE CONTRATTI di LEASING IMMOBILIARE – NOVITÀ Acquisto del fabbricato da concedere in leasing sempre soggetto alle imposte Contratti stipulati dall’1.1.2011 Contratti in essere all’1.1.2011 indirette in misura piena, salvo che l’atto riguardi un edificio strumentale e vi partecipi un fondo immobiliare chiuso; responsabilità solidale dell’utilizzatore del bene per il pagamento delle imposte; obbligo di registrazione del contratto soltanto in caso d’uso; esercizio del diritto di riscatto soggetto alle imposte indirette in misura fissa. Non è dovuta l’imposta di registro, bensì un tributo sostitutivo delle imposte ipotecaria e catastale, da versare telematicamente entro il 31.3.2011, in un’unica soluzione: 2% del valore dei fabbricati strumentali e 3% per quelli abitativi, da cui scomputare l’imposta di registro corrisposta sui canoni di leasing fino al 31.3.2011, scontando, poi, il risultato del 4% moltiplicato per ogni anno di durata residua del contratto. soggetti all’obbligo della trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2645 c.c. Rimane, naturalmente, ferma la facoltà delle parti di provvedere volontariamente alla registrazione dell’atto, che comporta, come confermato dalla C.M. 12/E/2011, il versamento dell’imposta di registro in misura fissa (in tale senso, si veda anche l’Informativa IRDCEC 25.2.2011, n. 4 e la Circolare Assilea 22.12.2010, serie fiscale, n. 39); per quanto riguarda la misura dell’imposta, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate è necessario distinguere a seconda della modalità di formazione del contratto, e più precisamente: – se il contratto è formato per scrittura privata non autenticata (registrazione solo in caso d’uso), l’imposta è dovuta in misura fissa, in quanto trova applicazione il principio di alternatività Iva-registro, di cui all’art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 [CFF 2005]; – se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (registrazione in termine fisso), nonché in caso di registrazione volontaria del contratto, l’imposta è comunque dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40, co. 1, primo periodo, D.P.R. 131/1986 [CFF 2040]; l’ esercizio, da parte dell’utilizzatore, del diritto di riscatto dell’immobile in leasing è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 168 per ognuna di esse). precisa che non risulta più dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale (1% per i fabbricati strumentali e 2% per quelli abitativi). In relazione a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate dispone altresì che: l’imposta non è dovuta con riferimento a quelle annualità in relazione alle quali il termine di pagamento è ancora in corso all’1.1.2011 (laddove nelle more il pagamento sia stato eseguito, l’importo è scomputabile in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva); l’imposta è dovuta in relazione ai contratti per i quali all’1.1.2011 il termine di pagamento è già decorso, fermo restando lo scomputo di tale imposta da quella sostituiva dovuta entro il 31.3.2011. IMPOSTA SOSTITUTIVA: la disciplina dei contratti stipulati prima dell’1.1.2011 è, invece, dettata dall’art. 1, co. 16, L. 220/2010, che stabilisce – in deroga all’art. 3, L. 27.7.2000, n. 212 [CFF 7120c] – l’obbligo di versamento di un tributo sostitutivo delle imposte ipotecaria e catastale, in un’unica soluzione, entro il 31.3.2011. La disposizione in parola, operante a prescindere dalla natura dei beni oggetto dell’atto (fabbricati strumentali o abitativi, da costruire oppure in corso di edificazione), si propone, pertanto, di correggere un effetto distorsivo prodotto dal precedente co. 15, con riferimento all’ipotesi del successivo riscatto dell’immobile che beneficerebbe delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, anziché di quella proporzionale «dimezzata», ovvero pari al 2% complessivo, di cui al previgente art. 35, co. 10-ter, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006 [CFF 2629]. Le relative modalità di pagamento sono state LEASING IMMOBILIARI PENDENTI all’1.1.2011: in relazione ai contratti in essere all’1.1.2011 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2011), la C.M. 12/E/2001 N. 12 - 1 aprile 2011 14 IMPOSTE INDIRETTE disposte con Provvedimento Agenzia Entrate 14.1.2011, mediante il quale è stato, inoltre, confermato che non è più dovuta l’imposta di registro sulle annualità successive alla prima. In tale sede e nella C.M. 12/E/2011, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che: l’obbligo di versamento non sussiste nel caso in cui, alla data del 31.12.2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà dell’immobile da concedere in locazione finanziaria; l’imposta sostitutiva deve, invece, essere corrisposta anche nell’ipotesi di esercizio, entro il 31.12.2010, del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, qualora non sia stato ancora stipulato il conseguente contratto di compravendita; l’imposta sostitutiva è dovuta anche con riferimento ai contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, nonché in corso di costruzione (cd. leasing in costruendo), ovvero aventi ad oggetto impianti fotovoltaici censiti o da censire al catasto fabbricati, come opifici industriali (categoria catastale D1); l’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene finanziato – individuato dal costo sostenuto dal concedente per l’acquisto o la costruzione dell’immobile (1) – l’aliquota del 2% in relazione ai fabbricati strumentali e del 3% per quelli abitativi, scomputando, poi, le imposte proporzionali di cui all’art. 5, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 [CFF 2105], versate per effetto del leasing (pagamenti eseguiti fino alla data di versamento dell’imposta sostitutiva, compresi quelli relativi alla comunicazione di proroga del contratto): il risultato così ottenuto deve essere ridotto sulla base di un coefficiente forfetario, pari al 4% moltiplicato per il numero degli anni di durata residua del contratto, che – ad avviso dell’IRDCEC – deve essere individuata assumendo, come termine iniziale, l’1.1.2011 (Informativa 4/2011). Sul punto, si osservi, tuttavia, che la norma non precisa come debba essere determinato tale orizzonte temporale, con particolare riferimento ai periodi inferiori all’anno: a parere dell’Assonime, dovrebbe essere considerata come annualità anche una frazione dello stesso (Circolare 3/2011), anziché adottare un criterio di pro- (1) porzionalità ponderato sull’effettivo numero di giorni di durata residua del contratto. Quest’ultima soluzione rischierebbe, infatti, di apparire incoerente con la funzione della norma, tendente «a compensare i contribuenti dell’anticipazione dell’onere tributario costituito dall’imposta in questione rispetto ai normali oneri tributari applicabili in base alla precedente disciplina». In merito a tale aspetto, tuttavia, la C.M. 12/E/2011 precisa che «nell’ipotesi in cui la durata residua del contratto ecceda l’anno, ma comprenda una frazione di anno solare, per determinare in maniera corretta la riduzione d’imposta spettante occorre fare riferimento ai giorni residui». In altre parole, secondo l’Agenzia delle Entrate, si deve tener conto delle annualità complete che decorrono dall’1.1.2011, nonché dell’eventuale residua frazione d’anno relativa all’ultima annualità (quella in cui è previsto il riscatto). In tale sede, è stato altresì precisato che, nel caso di leasing in costruendo, rilevano esclusivamente gli anni di durata prevista del contratto, considerati a partire dall’1.1.2011, con esclusione del periodo di cd. prelocazione. Il Provvedimento suddetto ha, inoltre, stabilito che il versamento dell’imposta sostitutiva, in un’unica soluzione ed entro il 31.3.2011, debba essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attivati l’8.3.2011 con il Provvedimento Agenzia Entrate 4.3.2011: trovano, pertanto, applicazione le medesime modalità previste per il pagamento delle imposte di registro e bollo riguardanti i contratti di locazione di beni immobili. Sul punto, la C.M. 12/E/2011 fornisce alcune importanti precisazioni, in quanto – dopo aver ribadito che i soggetti obbligati al versamento dell’imposta sostitutiva sono le parti contraenti, e l’adempimento di una di loro determina l’estinzione dell’obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri corresponsabili – illustra il regime Iva dell’eventuale riaddebito, eventualmente previsto in forma autonoma dalle parti, operato dalla società di leasing nei confronti dell’utilizzatore del bene, per l’importo del tributo anticipato dalla concedente. A questo proposito, è necessario distinguere due ipotesi: l’imposta sostitutiva è stata assolta dalla società di leasing in virtù di un apposito Sul punto, si rammenta che, in passato, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il valore venale in comune commercio del bene è rappresentato dal prezzo di riscatto aumentato della sommatoria della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria (C.M. 1.3.2007, n. 12/E, par. 4). L’Amministrazione finanziaria stabilisce, ora, che – nel caso di leasing aventi ad oggetto immobili da costruire o in corso di edificazione – è necessario fare riferimento al costo di realizzazione del fabbricato, come indicato nel relativo contratto di locazione finanziaria. 15 N. 12 - 1 aprile 2011 IMPOSTE INDIRETTE ESEMPIO – LEASING di FABBRICATO STRUMENTALE Contratto di locazione finanziaria di immobile strumentale di durata pari a 15 anni, con riscatto previsto in data 1.6.2016. Costo finanziato pari a € 100.000 ed imposta di registro sui canoni di leasing complessivamente versata per € 500 (50.000 * 1%). applicazione dell’aliquota del 2% al valore del fabbricato strumentale oggetto del contratto di locazione immobiliare: imposta sostitutiva lorda = 2% * € 100.000 = € 2.000 scomputo dell’imposta proporzionale di registro complessivamente corrisposta fino al 31.3.2011, riferita alle annualità pregresse, in quanto dall’1.1.2011 l’imposta di registro non è più dovuta: imposta sostitutiva al netto dello scomputo = € 2.000 – € 500 = € 1.500 detrazione dello sconto pari al 4% moltiplicato per i 5 anni di durata residua del contratto, più 153 giorni relativi all’anno 2016: coefficiente di sconto = (4% * 5) + (4% * 153/365) * 1.500 = € 325 imposta sostitutiva da versare entro il 31.3.2011 = € 1.500 – € 325 = € 1.175 " % # ""## , #"# "#%"# # mandato conferitole dall’utilizzatore: l’importo riaddebitato non deve essere assoggettato ad Iva, in quanto mero rimborso di un’anticipazione effettuata in nome e per conto della società utilizzatrice (art. 15, co. 1, n. 3), D.P.R. 633/1972 [CFF 215]); l’imposta sostitutiva è stata assolta dalla società di leasing, ma in assenza di un rapporto di mandato: l’importo addebitato alla società utilizzatrice, in tale ipotesi, deve essere assoggettato ad Iva, in quanto ope#",(" razione rilevante ai fini di tale tributo. Alla %##,#3 medesima conclusione, si deve pervenire laddove l’imposta anticipata dalla società di #,#,,# # ",,#"# , #,%## # # ",,#"# ,$'&'.,!&&',*' leasing sia successivamente «spalmata» sui &,!,&&'., canoni residui riferiti al contratto. "##,"" ,',!&',', La predetta imposta sostitutiva non può !',.,,, formare oggetto di compensazione, in quan to riguarda le imposte ipotecaria e catastale, 96: 2 #, # %##,#3 2 97: non#" espressamente previste dall’art. 17, D.Lgs. 7418], che alla lett. c) 9.7.1997, n. 241 [CFF ",# si riferisce esclusivamente ai tributi sostituitivi delle imposte sui redditi e dell’Iva. Nel caso di ",# omesso o insufficiente versamento, trova applicazione la sanzione amministrativa, pari al 30% dell’importo dovuto non ancora corrisposto (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF 9461]). "" MODIFICHE al MODELLO 69: il Provvedimento Agenzia Entrate 4.3.2011 ha, inoltre, approvato ed attivato le rettifiche di alcuni campi della #, 2 ',',,) comunicazione da presentare per la richiesta , 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,& di registrazione degli atti. In particolare, sono ",#,"#% 2,#,"# ##","" ##","" state modificate le parti del Modello 69: ,"# ,#"# Quadro A: nella sezione riservata all’istante, il campo «Cognome e nome» è stato sostituito con quello relativo al «Codice fiscale del richiedente la registrazione»; 98: "#,%, 92,': (# ( "#,%, 92,!&: ,# (# 9'', ,, & 2 ",#,"#% 4 "##,"" 4 Quadro D: nella sezione «Dati4 degli immo- Quadro B: nella sezione «Soggetti destina- è stato taridegli effetti giuridici dell’atto» #,# semplicemente aumentato il numero dei righi disponibili per la compilazione, così come nella parte «Dati descrittivi dell’atto» del Quadro C; 2,2 bili», il campo «Sezione urbana» è stato 4 rinominato ,, # # ,,# ,# in «Sezione urbana/Comune catastale» e sono stati eliminati i campi 4 e «Por«Partita tavolare», «Corpo tavolare» % ,,"",",#, #" (# # zione materiale». 96:,'',,,',#( 97:,'',',,,'$&' 98:,'',,,,,,,$ "",(# (# # (#,,# ###,#3,222,,% #,% 4 4 #,#,,# # ",,#"# , # # ",,#"# , 22 "4% #4 # ,% 4 % "" # "# %" 4 2,2 22 ,, # # ,,# ,# #,# #,% N. 12 - 1 aprile 2011 "4% #4 # ,% 4 % "" "4% #4 # ,% 4 22 #,% ###,#3,222,,% % "" # "# 16 # 4 "# 4 %" % ,,"",",#, #" %" (# # (#,,# (# # IMPOSTE INDIRETTE ESEMPIO – LEASING di IMMOBILE ABITATIVO Contratto di locazione finanziaria di immobile abitativo di durata pari a 15 anni, con durata residua di 5 anni. Costo finanziato pari a € 100.000 ed imposta di registro sui canoni di leasing complessivamente versata per € 1.000 (50.000 * 2%). imposta sostitutiva lorda = 3% * € 100.000 = € 3.000 imposta sostitutiva al netto dello scomputo (imposta di registro pagata) = € 3.000 – € 1.000 = € 2.000 coefficiente di sconto = (4% * 1.825/365 = 20% * 2.000) = € 400 imposta sostitutiva da versare entro il 31.3.2011 = € 2.000 – € 400 = € 1.600 Contestualmente, sono state approvate le MODIFICHE al MODELLO CDC: il Provvedimento specifiche tecniche, attivate a partire dallo scorso suddetto ha, infine, approvato ed attivato – 8.3.2011, ma utilizzabili in alternativa con quelle sempre con decorrenza 8.3.2011 – le rettifiche previgenti, risalenti al Provvedimento Agenzia della comunicazione dei dati catastali nei casi Entrate 25.6.2010, che cesseranno di essere di cessione, risoluzione e proroga dei '" contratti efficaci soltanto dopo il 6.5.2011. Conseguendi locazione di beni immobili, nonché delle re temente, sono state approvate ed attivate, lative istruzioni e delle specifiche tecniche per secondo le medesime modalità, le specifiche la trasmissione telematica. In primo luogo, sono tecniche riguardanti la registrazione telematica stati rinominati i campi «Cognome» e «Sezione urbana», rispettivamente, in «Cognome/Denodelle denunce cumulative dei contratti di affitto ,")&$"!! ").$""''"+)"! "*()($"'"#%minazione/Ragione sociale» e «Sezione urbana/ dei fondi rustici e del versamento delle relative Comune catastale». imposte. ! " " " " ! ! !#!!#!! !$#% !! " ! !$% !$!!%!! "! ! # # ! # ! # ! # ! # l’iscrizione mediante nel libro fondiario (cd. intavolazione), in luogo del tradizionale regime di pubblicità immobiliare, basato sulla trascrizione dell’atto di compravendita. A tale fine, sono! state # approvate le specifiche ! # # tecniche che ridefiniscono i dati identificativi degli immobili siti nelle zone in cui vige il si stema tavolare, da indicare in alcuni specifici adempimenti: ! # la registrazione dei contratti di locazione ed ! # # affitto dei beni immobili; i pagamenti delle imposte relative alle fat tispecie di cessione, risoluzione e proroga dei predetti atti;! # !dei contratti # # le denunce cumulative di affitto dei fondi rustici, di cui all’art. 17, co. 3-bis, D.P.R. 131/1986 [CFF 2017]. "! Analogamente al Quadro D del ! Modello 69, sono stati eliminati i campi «Partita tavolare», «Corpo tavolare» e «Porzione materiale». # state rese necesLe suddette modifiche sono sarie dall’entrata in vigore delle novità introdotte "! ! dall’art. 19, co. 16, D.L. 78/2010, conv. con mo2350]: la «manovra dif. dalla L. 122/2010 [CFF d’estate 2010» ha, infatti, stabilito che, nei terri# tori in cui vige il sistema tavolare, le Regioni a statuto speciale"! e le Province autonome adottano ! disposizioni al fine di assicurare l’indispensabile coordinamento con la struttura tavolare. Sul punto, si rammenta che tale# ordinamento differisce dal catasto ordinario, in quanto si fonda ! incisu una diversa"! modalità di conservazione, dente anche sulla relativa rilevanza giuridica: i diritti reali di natura immobiliare si trasferiscono # # !" " 17 !!!!!! N. 12 - 1 aprile 2011