circ 23/2016_Regime del margine
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N.23 9 giugno CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 2016 REGIME DEL MARGINE : ADEMPIMENTO E CHECK LIST L’applicazione del regime del margine Il regime del margine è regolato dall’art. 36, DL 41/1995. Si applica ai beni mobili che hanno già scontato una prima volta (sul prezzo pieno) l'IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale. La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”. Antonio Gigliotti DA SAPERE Regime del margine negli scambi internazionali I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni economiche e commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extraUE presentano aspetti particolari. Si analizzano gli adempimenti e le procedure previste in tale ambito. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Beni ai soci: agevolazioni entro il 30 settembre Lavoro – Dimissioni online: aggiornate le FAQ Impresa – Studi di settore: nuova versione GE.RI.CO. Scadenze dal 9 al 23 giugno 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl n. 23 9 giugno 2016 ADEMPIMENTI APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE di Antonio Gigliotti Premessa Il regime del margine è regolato dall’art. 36, DL 41/1995. Si applica ai beni mobili che hanno già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l'IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale. Il regime del margine non riguarda i beni nuovi. La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”. La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”. Tale metodo si differenzia da quello ordinario, poiché: nel metodo ordinario l'IVA è calcolata per differenza fra l'IVA sulle vendite e quella sugli acquisti. Nel metodo del margine l’IVA è calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza fra l'imponibile in vendita e l'imponibile in acquisto. Vediamo ora le caratteristiche di questo particolare regime di determinazione dell’IVA Beni oggetto del regime del margine Il regime del margine si applica a: beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Sono considerati tali: quelli acquistati da soggetti privati italiani o appartenenti alla UE, beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro, Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2 n. 23 9 giugno 2016 oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato e a collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea. TIPOLOGIA DI OGGETTO OGGETTI D'ARTE OGGETTI DA COLLEZIONE OGGETTI DI ANTIQUARIATO BENI INCLUSI NELLA CATEGORIA quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701); incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00); opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari; arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo; smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria; fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto. francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00); collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00). i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3 n. 23 9 giugno 2016 SOGGETTI INTERESSATI Sono interessati al regime del margine: i soggetti passivi/rivenditori, ovvero quei soggetti che abitualmente svolgono l'attività commerciale di rivendita dei beni soggetti al regime del margine, sia in forma stabile che ambulante, sia al dettaglio che all'ingrosso (antiquari, commercianti di beni usati, robivecchi, chincaglieri ecc. ...). tutti gli altri soggetti passivi di imposta che non svolgono abitualmente l’attività di cui al punto precedente, ma che anche solo occasionalmente acquistano e vendono beni soggetti al presente regime. Per questi soggetti occorre ricordare che vige una facilitazione, infatti essendo operazioni occasionali, quelle poste in essere, si ha la possibilità di applicare il regime del margine, più avanti descritto. I regimi del margine previsti dal dl 41/1995 In funzione della tipologia di bene commerciato, il contribuente potrebbe essere a volte obbligato ad adottare una tipologia del regime del margine piuttosto che un’altra. Il calcolo del regime del margine può avvenire con tre metodi diversi: Regime del margine analitico Regime del margine con metodo forfetario Regime del margine con metodo globale nella tabella di raccordo le tipologie di regime ed i beni ai quali si applica Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4 n. 23 9 giugno 2016 TIPOLOGIA DI REGIME AMBITO OGGETTIVO REGIME DEL MARGINE ANALITICO SI APPLICA ALLA TOTALITA’ DEI BENI USATI, D’ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTIQUARIATO OGGETTI D’ARTE PER I QUALI IL PREZZO DI ACQUISTO MANCA O NON È DETERMINABILE O È IRRILEVANTE; FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE, COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI; REGIME DEL MARGINE FORFETARIO PARTI O PEZZI DI RICAMBIO DI AUTOMEZZI O DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE; LIBRI DI ANTIQUARIATO; PRODOTTI EDITORIALI, PRODOTTO EDITORIALI DI ANTIQUARIATO; BENI CEDUTI IN FORMA AMBULANTE. REGIME DEL MARGINE GLOBALE IL REGIME DEL MARGINE GLOBALE RISULTA ATTUABILE ESCLUSIVAMENTE DAI SOGGETTI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE AD ESCLUSIONE DEGLI AMBULANTI. IL REGIME ANALITICO E’ CONSIDERATO IL REGIME NATURALE, I SOGGETTI CHE AVESSERO I REQUISITI PER OPTARE PER IL REGIME FORFETARIO O GLOBALE DEVONO ESERCITARE IDONEA OPZIONE NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL’ANNO IN CUI HANNO APPLICATO IL COMPORTAMENTO CONLCUDENTE. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5 n. 23 9 giugno 2016 CHECK LIST REGIME DEL MARGINE CONTRIBUENTE DENOMINAZIONE 1) IL CONTRIBUENTE SVOLGE UN’ATTIVITA’ DI RIVENDITA DI: 2) IL CONTRIBUENTE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA’ IN FORMA AMBULANTE? 3) IN CASO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE ANALITICO SONO STATI BENI USATI OGGETTI D’ARTE OGGETTI DA COLLEZIONE OGGETTI DI ANTIQUARIATO SI NO È stato istituito un apposito registro di carico e scarico. Annotazione nel registro delle fatture o nel registro dei CONSIDERATI QUESTI corrispettivi, entro i termini delle liquidazioni, dei margini ADEMPIMENTI? complessivi del periodo distinti per aliquote (C.M.108/1996). 4) IN CASO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE FORFETARIO SONO STATI La vendita, E SOLO QUELLA, è stata annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in un'apposita colonna? CONSIDERATI QUESTI ATTENZIONE: non vige l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico. ADEMPIMENTI? 5) IN CASO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE GLOBALE SONO STATI CONSIDERATI QUESTI È stato istituito il registro per le cessioni dei beni soggette a regime del margine? È stato istituito il registro per gli acquisti dei beni soggetti a regime del margine? ADEMPIMENTI? Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6 n. 23 9 giugno 2016 DA SAPERE REGIME DEL MARGINE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI di Marco Bargagli – tratto da “Guida alla Fatturazione I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni economiche e commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extra-UE presentano aspetti particolari. Si analizzano gli adempimenti e le procedure previste in tale ambito. I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni economiche e commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extra-UE presentano aspetti particolari. Nello specifico, in applicazione di tale regime: le cessioni/acquisti di beni effettuate nei confronti di clienti comunitari non sono qualificate come “cessioni intracomunitarie”, ma “operazioni interne”, con conseguente applicazione dell’IVA nel Paese del cedente soggetto passivo; avuto riguardo alle cessioni all’esportazione e alle operazioni ad esse assimilate, il margine positivo (utile lordo) conseguito nell’ambito della transazione, viene considerato non imponibile IVA. In tale ambito, è stato introdotto, ai fini IVA, il particolare regime del margine applicabile alla cessione di beni mobili usati e di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (D.L. n. 41/1995; Legge n. 85/1995; Dir. 14 febbraio 1994, n. 94/5/CE). Il regime speciale in commento ha il preciso scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione per i beni che, dopo l’uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo per la successiva rivendita, acquisendo lo status di bene usato. Requisito oggettivo Il regime del margine si applica al commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello Stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro UE (art. 36, D.L. n. 41/1995). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7 n. 23 9 giugno 2016 Requisito soggettivo Il regime del margine può essere applicato ai soggetti che esercitano abitualmente il commercio di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato. In particolare, si potrà applicare il regime del margine nei casi di: acquisto effettuato da un privato; acquisto effettuato da un soggetto passivo IVA che non ha detratto l’IVA sull’acquisto; acquisto effettuato da soggetto passivo IVA che beneficia di un particolare regime di esonero dall’imposta (ad esempio: regime dei minimi). Regime analitico Il regime analitico (art. 36, comma 1, D.L. n. 41/1995) si applica, in generale, al commercio di tutti i tipi di beni usati e deve essere utilizzato da quei soggetti che esercitano, per professione abituale, il commercio di beni usati. La base imponibile IVA è determinata sulla differenza (c.d. margine), calcolata tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Ottenuto il margine lordo, applicando la procedura di scorporo, si determinano l’imponibile e l’imposta dovuta. Di conseguenza, sarà soggetta a IVA solo la differenza/margine positivo calcolata tra il corrispettivo di vendita e il prezzo d’acquisto del bene e dei servizi accessori riferiti allo stesso bene acquistato. Caso pratico Costo di acquisto del bene (al lordo dell’IVA) Spese di trasporto (al lordo dell’IVA) Spese di perizia del bene (al lordo dell’IVA) Spese riparazione del bene (al lordo dell’IVA) 1.000 150 50 100 _________ Totale spese (al lordo dell’IVA) € 300 Totale costi (al lordo dell’IVA) € 1.300 Prezzo di rivendita del bene (al lordo dell’IVA) € 2.300 MARGINE € 1.000 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8 n. 23 9 giugno 2016 Sul margine ottenuto dalla differenza tra il totale dei costi sostenuti ed il prezzo di rivendita, occorre scorporare l’IVA, ottenendo imponibile ed imposta che dovrà essere imputata nella liquidazione IVA periodica. Modalità di scorporo dell’IVA € 1.000 X 100 (margine) (100 + 22 aliquota) = 100.000 ________ = € 820 (Imponibile) X 22% = € 180 IVA = 122 Totale € 1.000 (820 + 180) Regime forfetario Il regime forfetario si applica per determinate categorie di soggetti e per la vendita di determinati prodotti (art. 36, comma 5, D.L. n. 41/1995). Sulla base di tale metodo, il margine si applica forfetariamente in base ad una percentuale del prezzo di vendita distinta in base alla tipologia dei beni che formano oggetto della compravendita: 60% del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o non è rilevante; 50% del prezzo di vendita, per le cessioni di francobolli da collezione o di collezione di francobolli nonché di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettroniche e di libri di antiquariato; 50% del prezzo di vendita, per le cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante; 25% del prezzo di vendita, per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti; 25% del prezzo di vendita, per le cessioni di prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9 n. 23 9 giugno 2016 La predetta percentuale forfetaria comprende anche tutti i costi che, come in precedenza illustrato, vengono separatamente calcolati nel margine analitico. REGIME DEL MARGINE NEI RAPPORTI CON L’ESTERO Scambi intracomunitari Le transazioni economiche e commerciali di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, con clienti comunitari, non hanno la natura di operazione intracomunitaria, ma sono qualificabili come “operazioni interne”. Di conseguenza, le operazioni poste in essere sono imponibili IVA nel Paese del fornitore, non rilevando la natura del cessionario (che può essere un soggetto passivo IVA, ossia un privato cittadino consumatore finale). Infatti, per espressa disposizione normativa, gli acquisti di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di oggetti d’antiquariato e da collezione assoggettati al regime del margine, non sono considerati acquisti intracomunitari. Di conseguenza, anche per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni previste per gli scambi intracomunitari (artt. 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, D.L. n. 331/1993) in quanto, le operazioni poste in essere hanno natura di operazione interna. Tuttavia, qualora il fornitore del bene non eserciti l’opzione per operare in regime del margine (art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995), le operazioni realizzate hanno la natura di operazioni intracomunitarie e, quindi, sono non imponibili ai fini IVA (art. 41, D.L. n. 331/1993). Il Ministero delle Finanze (circolare 22 giugno 1995, n. 177) ha confermato la natura di operazioni interne degli acquisti e/o delle cessioni dei beni usati, evidenziando che gli acquisti e le cessioni effettuate con applicazione del regime del margine, non sono considerate “operazioni intracomunitarie”, bensì “operazioni interne” da assoggettare all’imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene stesso. Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali, per i quali viene applicata l’imposta in altri Stati comunitari in base al regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti o trasportati nel territorio dello Stato, non costituiscono acquisti intracomunitari. Analogamente, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie. Di contro, qualora il cedente del bene (nazionale o comunitario) non applichi il particolare regime del margine, le operazioni sono assoggettate alle disposizioni previste, in materia di IVA, per gli scambi intracomunitari (D.L. n. 331/1993), a condizione, tuttavia, che le Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10 n. 23 9 giugno 2016 operazioni stesse siano effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nello Stato membro. Inoltre, il documento sopra citato precisa che: alle cessioni di beni soggette al regime del margine non si rende applicabile la disposizione (art. 58, D.L. n. 331/1993) che prevede la non imponibilità al tributo delle cessioni interne effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi, se i beni stessi sono spediti o trasportati in altro Stato membro; le cessioni dei beni in regime del margine effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato membro restano in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine, in quanto, nella fattispecie, non si rendono applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993), né quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 40, comma 3, D.L. n. 331/1993). Compilazione degli elenchi Per le cessioni di beni assoggettate al regime del margine, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta di altri Stati membri, il contribuente avrà comunque l’obbligo di presentare, ai soli fini statistici, del Mod. INTRA 1-bis nonostante, come detto, le transazioni non abbiano la natura di operazioni intracomunitarie. Esportazioni Per i soggetti che applicano il regime del margine, l’utile (margine) conseguito nella transazione economica e commerciale avvenuta con soggetti extra-UE si qualifica non imponibile IVA, in quanto considerata una cessione all’esportazione (ossia operazione assimilata alla cessione all’esportazione). Tuttavia, in caso di cessione all’esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l’esportazione è effettuata (art. 36, comma 6, D.L. n. 41/1995). Le operazioni per le quali il margine conseguito risulta non imponibile IVA sono: le cessioni all’esportazione (art. 8, Decreto IVA); le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis); le cessioni nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali dei c.d. viaggiatori extra-UE (art. 38-quater); Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11 n. 23 9 giugno 2016 le cessioni con trasporto o consegna dei beni nel territorio della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino (art. 71); le cessioni nei confronti di organismi internazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari, come, ad esempio, le cessioni effettuate nei confronti dei comandi militari internazionali, delle autorità ed istituzioni dell’Unione Europea, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc. (art. 72). Importazioni Con specifico riferimento alle importazioni di beni usati, l’imposta è dovuta al momento dell’importazione dei beni in Italia. Quindi, in linea di principio, la successiva cessione dei beni non potrà essere effettuata applicando lo speciale regime del margine. Deroga In deroga alla disposizione suesposta, i soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello Stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, possono optare per l’applicazione del regime, ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ad essi ceduti dall’autore o dai suoi eredi o legatari. Esempio fattura - Cessione all’esportazione Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12 n. 23 9 giugno 2016 N.B.: il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13 n. 23 9 giugno 2016 NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Beni ai soci: agevolazioni entro il 30 settembre Emanata dall’Agenzia delle Entrate la circolare recante importanti chiarimenti circa: la disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e l’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. Gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’agevolazione può essere fruita dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Agenzia delle Entrate, circ.1° giugno 2016, n. 26/E Interpello: le regole per presentare l’istanza L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative sulla nuova tipologia d’interpello sui nuovi investimenti, introdotta dal decreto Internazionalizzazione e rivolta ai soggetti - nazionali o esteri - che intendono effettuare in Italia investimenti rilevanti, di almeno 30 milioni di euro. Il documento precisa l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto, con la definizione delle imprese che vi possono far ricorso, e individua la tipologia degli investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza. Chiarimenti anche sulle modalità di presentazione e sul contenuto delle istanze. Agenzia delle Entrate, circ. 1° giugno 2016, n. 25/E Modello 730: le novità 2016 Assonime illustra le principali novità contenute nel modello 730/2016, che i lavoratori dovranno trasmettere entro il 7 luglio 2016 (salvo proroghe), in particolare: - Quadro C - Redditi da lavoro dipendente e assimilato - Quadro E - Detrazioni e deduzioni - Quadro E - Interventi di recupero edilizio e risparmio energetico - Quadro G - Crediti d’imposta Assonime, circ. 31 maggio 2016, n. 16 Maggiorazione TARES e certificazione rimborsi Dal 31 maggio 2016, sono accessibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le funzionalità informatiche attraverso le quali i Comuni possono inserire nell'apposito sistema i dati relativi alla certificazione dei rimborsi sulla maggiorazione TARES. MEF, comunicato 31 maggio 2016 Studi di settore: novità e guida per i controlli L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione da parte dei contribuenti forfetari. Maglie larghe sull’indicazione Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14 n. 23 9 giugno 2016 infedele dei dati: infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli potranno comunque accedere alle agevolazioni previste se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità economica. Agenzia delle Entrate, circ. 30 maggio 2016, n. 24/E Tobin tax: elenco Paesi non collaborativi L’Agenzia delle Entrate ha modificato l’elenco degli Stati e territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio d’informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai fini dell’applicazione della Tobin Tax, tenendo conto: da un lato, che dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Protocollo di modifica dell’accordo con il Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle stabilite nella direttiva n. 2003/48/CE. dall’altro lato, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e: Repubblica di Corea, Russia, Mauritius, Repubblica di San Marino. Agenzia delle Entrate, provv. 30 maggio 2016, n. 84383 Start-up: codici tributo recupero IRES In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali all’investimento in start up innovative (consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni), per consentire il versamento tramite mod. F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES, l’Agenzia ha istituito i codici tributo: 2016 - Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012 2017 - Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012. Agenzia delle Entrate, ris. 30 maggio 2016, n. 44/E Banche Credito Cooperativo: codice tributo L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente nuovo codice tributo, per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo. - 1200 - Quota del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo - art. 2, comma 3-ter, D.L. n. 18/2016. Agenzia delle Entrate, ris. 30 maggio 2016, n. 43/E Aliquota IVA normale minima al 15% fino al 2017 A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota IVA normale non può essere inferiore al 15%. L’obiettivo è prevenire eccessive divergenze tra gli Stati membri e sbilanciamenti strutturali tali da arrecare distorsioni alla concorrenza. Consiglio UE, direttiva 25 maggio 2016, n. 856/UE (G.U.U.E. 31 maggio 2016, L142) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 15 n. 23 9 giugno 2016 Canone RAI in bolletta: in G.U. il decreto Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa pienamente operativa la nuova modalità di pagamento del canone RAI introdotta dalla legge di Stabilità 2016: da quest’anno, il canone verrà addebitato, in rate mensili, direttamente sulla bolletta per l’utenza elettrica. Rispetto alla bozza originaria, il decreto è stato modificato per tener conto dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato. Min. Sviluppo economico, decreto 13 maggio 2016, n. 94 (G.U. 4 giugno 2016, n. 129) LAVORO Assegni familiari 2016 invariati La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1%, pertanto l’INPS comunica che restano fermi, per l’anno 2016, i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari. INPS, circ. 27 maggio 2016, n. 92 Dimissioni online: aggiornate le FAQ Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare, sul sito Cliclavoro, le FAQ che riguardano la nuova procedura telematica di dimissioni online, entrata in vigore lo scorso 12 marzo. I chiarimenti riguardano in particolare: la procedura non va applicata dai lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria. L’utilizzo dei moduli in lingua tedesca è libero e parificato in toto a quelli in lingua italiana a procedura telematica può essere effettuata da un tutore nominato legalmente dal Tribunale per conto di un lavoratore divenuto "incapace”. Min. Lavoro, FAQ IMPRESA Studi di settore: nuova versione GE.RI.CO. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova versione (V 1.0.2) del software GE.RI.CO. 2016, necessario ai fini della verifica della congruità dei contribuenti soggetti agli studi di settore. L’adeguamento riguarda 204 studi applicabili per il periodo d’imposta 2015. Agenzia delle Entrate, sito internet Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 16 n. 23 9 giugno 2016 AGENDA Scadenze dal 9 al 23 giugno 2016 _________________________________________________________________________________________________ Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA GIUGNO 2016 Martedì 14 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale Mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi Fatturazione differita Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale Giovedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Rateizzazione versamento IVA annuale Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2015 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 17 n. 23 9 giugno 2016 Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed Giovedì 16 (segue) imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2015 Unico 2016 PF e SP Versamento diritti camerali contribuenti Versamento imposta di produzione e consumo Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento imposta sulle transazioni finanziarie Versamento imposta unica Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) Versamento prima o unica soluzione TARI Versamento prima rata in acconto per il 2016 dell'imposta municipale propria Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 18