circ 23/2016_Regime del margine

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circ 23/2016_Regime del margine
N.23
9 giugno
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
2016
REGIME DEL MARGINE
:
ADEMPIMENTO
E CHECK LIST
L’applicazione del regime del margine
Il regime del margine è regolato dall’art. 36, DL 41/1995. Si applica ai beni mobili
che hanno già scontato una prima volta (sul prezzo pieno) l'IVA e successivamente
vengono reintrodotti nel circuito commerciale. La particolarità di tale regime
consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”.
Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Regime del margine negli scambi internazionali
I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni
economiche e commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extraUE presentano aspetti particolari. Si analizzano gli adempimenti e le procedure
previste in tale ambito.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Beni ai soci: agevolazioni entro il 30 settembre
Lavoro – Dimissioni online: aggiornate le FAQ
Impresa – Studi di settore: nuova versione GE.RI.CO.
Scadenze dal 9 al 23 giugno 2016
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n. 23
9 giugno 2016
ADEMPIMENTI
APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE
di Antonio Gigliotti
Premessa
Il regime del margine è regolato dall’art. 36, DL 41/1995. Si applica ai beni mobili che hanno
già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l'IVA e successivamente vengono reintrodotti
nel circuito commerciale.
Il regime del margine non riguarda i beni nuovi.
La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”.
La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”.
Tale metodo si differenzia da quello ordinario, poiché: nel metodo ordinario l'IVA è calcolata
per differenza fra l'IVA sulle vendite e quella sugli acquisti.
Nel metodo del margine l’IVA è calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza
fra l'imponibile in vendita e l'imponibile in acquisto.
Vediamo ora le caratteristiche di questo particolare regime di determinazione dell’IVA
Beni oggetto del regime del margine
Il regime del margine si applica a:
 beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione.
Sono considerati tali:

quelli acquistati da soggetti privati italiani o appartenenti alla UE,

beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o
l'importazione,

beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel
proprio Stato membro,
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 oggetti d'arte,
 oggetti d'antiquariato e a collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95,
acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro
dell'Unione europea.
TIPOLOGIA
DI OGGETTO
OGGETTI D'ARTE
OGGETTI DA
COLLEZIONE
OGGETTI DI
ANTIQUARIATO
BENI INCLUSI NELLA CATEGORIA
 quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni eseguiti
interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di
ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e
simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per
scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
 incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in
numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici
interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la
materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico
(codice NC 9702 00 00);
 opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia,
purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura
limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista dagli aventi diritto (codice
NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri,
per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il
limite degli otto esemplari;
 arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 eseguiti a
mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano
più di otto esemplari;
 esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal
medesimo;
 smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari
numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle
minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
 fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo,
firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e
supporto.
 francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno
 di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi
corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
 collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia,
di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico,
etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).
i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età
(codice 9706 00 00)
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SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati al regime del margine:
 i soggetti passivi/rivenditori, ovvero quei soggetti che abitualmente svolgono l'attività
commerciale di rivendita dei beni soggetti al regime del margine, sia in forma stabile che
ambulante, sia al dettaglio che all'ingrosso (antiquari, commercianti di beni usati,
robivecchi, chincaglieri ecc. ...).
 tutti gli altri soggetti passivi di imposta che non svolgono abitualmente l’attività di cui al
punto precedente, ma che anche solo occasionalmente acquistano e vendono beni soggetti
al presente regime.
Per questi soggetti occorre ricordare che vige una facilitazione, infatti essendo operazioni
occasionali, quelle poste in essere, si ha la possibilità di applicare il regime del margine, più
avanti descritto.
I regimi del margine previsti dal dl 41/1995
In funzione della tipologia di bene commerciato, il contribuente potrebbe essere a volte
obbligato ad adottare una tipologia del regime del margine piuttosto che un’altra.
Il calcolo del regime del margine può avvenire con tre metodi diversi:
 Regime del margine analitico
 Regime del margine con metodo forfetario
 Regime del margine con metodo globale
nella tabella di raccordo le tipologie di regime ed i beni ai quali si applica
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TIPOLOGIA DI REGIME
AMBITO OGGETTIVO
REGIME DEL MARGINE ANALITICO
SI APPLICA ALLA TOTALITA’ DEI BENI USATI, D’ARTE, DA
COLLEZIONE E DI ANTIQUARIATO
 OGGETTI D’ARTE PER I QUALI IL PREZZO DI
ACQUISTO MANCA O NON È DETERMINABILE O È
IRRILEVANTE;
 FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE, COLLEZIONI DI
FRANCOBOLLI;
REGIME DEL MARGINE
FORFETARIO
 PARTI O PEZZI DI RICAMBIO DI AUTOMEZZI O DI
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE;
 LIBRI DI ANTIQUARIATO;
 PRODOTTI EDITORIALI, PRODOTTO EDITORIALI DI
ANTIQUARIATO;
 BENI CEDUTI IN FORMA AMBULANTE.
REGIME DEL MARGINE GLOBALE
IL REGIME DEL MARGINE GLOBALE RISULTA ATTUABILE
ESCLUSIVAMENTE DAI SOGGETTI CHE ESERCITANO
UN’ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE AD ESCLUSIONE
DEGLI AMBULANTI.
IL REGIME ANALITICO E’ CONSIDERATO IL REGIME NATURALE, I SOGGETTI CHE AVESSERO
I REQUISITI PER OPTARE PER IL REGIME FORFETARIO O GLOBALE DEVONO ESERCITARE
IDONEA OPZIONE NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL’ANNO IN CUI HANNO
APPLICATO IL COMPORTAMENTO CONLCUDENTE.
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CHECK LIST
REGIME DEL MARGINE
CONTRIBUENTE DENOMINAZIONE
1) IL CONTRIBUENTE SVOLGE
UN’ATTIVITA’ DI
RIVENDITA DI:
2) IL CONTRIBUENTE SVOLGE
LA PROPRIA ATTIVITA’ IN
FORMA AMBULANTE?
3) IN CASO DI APPLICAZIONE
DEL REGIME DEL MARGINE
ANALITICO SONO STATI






BENI USATI
OGGETTI D’ARTE
OGGETTI DA COLLEZIONE
OGGETTI DI ANTIQUARIATO
SI
NO
È stato istituito un apposito registro di carico e scarico.
Annotazione nel registro delle fatture o nel registro dei
CONSIDERATI QUESTI
corrispettivi, entro i termini delle liquidazioni, dei margini
ADEMPIMENTI?
complessivi del periodo distinti per aliquote
(C.M.108/1996).
4) IN CASO DI APPLICAZIONE
DEL REGIME DEL MARGINE
FORFETARIO SONO STATI
La vendita, E SOLO QUELLA, è stata annotata, al
lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in
un'apposita colonna?
CONSIDERATI QUESTI
ATTENZIONE: non vige l’obbligo di istituire il registro
di carico e scarico.
ADEMPIMENTI?
5) IN CASO DI APPLICAZIONE
DEL REGIME DEL MARGINE
GLOBALE SONO STATI
CONSIDERATI QUESTI
È stato istituito il registro per le cessioni dei beni
soggette a regime del margine?
È stato istituito il registro per gli acquisti dei beni
soggetti a regime del margine?
ADEMPIMENTI?
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DA SAPERE
REGIME DEL MARGINE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
di Marco Bargagli – tratto da “Guida alla Fatturazione
I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni economiche e
commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extra-UE presentano aspetti
particolari. Si analizzano gli adempimenti e le procedure previste in tale ambito.
I profili di tassazione IVA del regime del margine relativi alle transazioni economiche e
commerciali intercorse con clienti residenti in Paesi UE ed extra-UE presentano aspetti
particolari. Nello specifico, in applicazione di tale regime:

le cessioni/acquisti di beni effettuate nei confronti di clienti comunitari non sono
qualificate come “cessioni intracomunitarie”, ma “operazioni interne”, con conseguente
applicazione dell’IVA nel Paese del cedente soggetto passivo;

avuto riguardo alle cessioni all’esportazione e alle operazioni ad esse assimilate, il
margine positivo (utile lordo) conseguito nell’ambito della transazione, viene considerato
non imponibile IVA.
In tale ambito, è stato introdotto, ai fini IVA, il particolare regime del margine applicabile alla
cessione di beni mobili usati e di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (D.L. n.
41/1995; Legge n. 85/1995; Dir. 14 febbraio 1994, n. 94/5/CE).
Il regime speciale in commento ha il preciso scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione
per i beni che, dopo l’uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo
per la successiva rivendita, acquisendo lo status di bene usato.
Requisito oggettivo
Il regime del margine si applica al commercio di beni mobili usati, suscettibili di
reimpiego nello Stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli
oggetti d’antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato
o in quello di altro Stato membro UE (art. 36, D.L. n. 41/1995).
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Requisito soggettivo
Il regime del margine può essere applicato ai soggetti che esercitano abitualmente il
commercio di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato. In particolare, si potrà applicare il
regime del margine nei casi di:

acquisto effettuato da un privato;

acquisto effettuato da un soggetto passivo IVA che non ha detratto l’IVA sull’acquisto;

acquisto effettuato da soggetto passivo IVA che beneficia di un particolare regime di
esonero dall’imposta (ad esempio: regime dei minimi).
Regime analitico
Il regime analitico (art. 36, comma 1, D.L. n. 41/1995) si applica, in generale, al commercio
di tutti i tipi di beni usati e deve essere utilizzato da quei soggetti che esercitano, per
professione abituale, il commercio di beni usati. La base imponibile IVA è determinata sulla
differenza (c.d. margine), calcolata tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato
delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Ottenuto il margine lordo, applicando la
procedura di scorporo, si determinano l’imponibile e l’imposta dovuta. Di conseguenza, sarà
soggetta a IVA solo la differenza/margine positivo calcolata tra il corrispettivo di vendita e
il prezzo d’acquisto del bene e dei servizi accessori riferiti allo stesso bene acquistato.
Caso pratico
Costo di acquisto del bene (al lordo dell’IVA)
Spese di trasporto (al lordo dell’IVA)
Spese di perizia del bene (al lordo dell’IVA)
Spese riparazione del bene (al lordo dell’IVA)
1.000
150
50
100
_________
Totale spese (al lordo dell’IVA)
€ 300
Totale costi (al lordo dell’IVA)
€ 1.300
Prezzo di rivendita del bene (al lordo dell’IVA)
€ 2.300
MARGINE
€ 1.000
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Sul margine ottenuto dalla differenza tra il totale dei costi sostenuti ed il prezzo di rivendita,
occorre scorporare l’IVA, ottenendo imponibile ed imposta che dovrà essere imputata nella
liquidazione IVA periodica.
Modalità di scorporo dell’IVA
€ 1.000 X 100
(margine)
(100 + 22 aliquota)
= 100.000
________
= € 820 (Imponibile) X 22% = € 180 IVA
= 122
Totale € 1.000 (820 + 180)
Regime forfetario
Il regime forfetario si applica per determinate categorie di soggetti e per la vendita di
determinati prodotti (art. 36, comma 5, D.L. n. 41/1995).
Sulla base di tale metodo, il margine si applica forfetariamente in base ad una
percentuale del prezzo di vendita distinta in base alla tipologia dei beni che formano
oggetto della compravendita:

60% del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto
manca o non è determinabile o non è rilevante;

50% del prezzo di vendita, per le cessioni di francobolli da collezione o di collezione di
francobolli nonché di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature
elettroniche e di libri di antiquariato;

50% del prezzo di vendita, per le cessioni di beni da parte di soggetti che operano
esclusivamente in forma ambulante;

25% del prezzo di vendita, per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da
ambulanti;

25% del prezzo di vendita, per le cessioni di prodotti editoriali, esclusi quelli di
antiquariato.
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La predetta percentuale forfetaria comprende anche tutti i costi che, come in precedenza
illustrato, vengono separatamente calcolati nel margine analitico.
REGIME DEL MARGINE NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
Scambi intracomunitari
Le transazioni economiche e commerciali di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da
collezione, con clienti comunitari, non hanno la natura di operazione intracomunitaria, ma
sono qualificabili come “operazioni interne”. Di conseguenza, le operazioni poste in essere
sono imponibili IVA nel Paese del fornitore, non rilevando la natura del cessionario (che può
essere un soggetto passivo IVA, ossia un privato cittadino consumatore finale). Infatti, per
espressa disposizione normativa, gli acquisti di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di oggetti
d’antiquariato e da collezione assoggettati al regime del margine, non sono considerati
acquisti intracomunitari. Di conseguenza, anche per le cessioni degli stessi beni non si
applicano le disposizioni previste per gli scambi intracomunitari (artt. 40, comma 3, 41 e 58,
comma 1, D.L. n. 331/1993) in quanto, le operazioni poste in essere hanno natura di
operazione interna. Tuttavia, qualora il fornitore del bene non eserciti l’opzione per operare in
regime del margine (art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995), le operazioni realizzate hanno la
natura di operazioni intracomunitarie e, quindi, sono non imponibili ai fini IVA (art. 41, D.L. n.
331/1993).
Il Ministero delle Finanze (circolare 22 giugno 1995, n. 177) ha confermato la natura di
operazioni interne degli acquisti e/o delle cessioni dei beni usati, evidenziando che gli acquisti
e le cessioni effettuate con applicazione del regime del margine, non sono considerate
“operazioni intracomunitarie”, bensì “operazioni interne” da assoggettare all’imposta nel
Paese in cui risiede il cedente del bene stesso. Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di
operatori economici nazionali, per i quali viene applicata l’imposta in altri Stati comunitari in
base al regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti o trasportati nel territorio dello
Stato, non costituiscono acquisti intracomunitari. Analogamente, le cessioni di beni effettuate,
con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti
residenti in altri Stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie.
Di contro, qualora il cedente del bene (nazionale o comunitario) non applichi il particolare
regime del margine, le operazioni sono assoggettate alle disposizioni previste, in materia di
IVA, per gli scambi intracomunitari (D.L. n. 331/1993), a condizione, tuttavia, che le
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operazioni stesse siano effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nello Stato
membro.
Inoltre, il documento sopra citato precisa che:

alle cessioni di beni soggette al regime del margine non si rende applicabile la
disposizione (art. 58, D.L. n. 331/1993) che prevede la non imponibilità al tributo delle
cessioni interne effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi, se i beni
stessi sono spediti o trasportati in altro Stato membro;

le cessioni dei beni in regime del margine effettuate nei confronti di soggetti privati
residenti in altro Stato membro restano in ogni caso soggette alla particolare disciplina
del margine, in quanto, nella fattispecie, non si rendono applicabili né le disposizioni
concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993), né
quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 40,
comma 3, D.L. n. 331/1993).
Compilazione degli elenchi
Per le cessioni di beni assoggettate al regime del margine, effettuate nei confronti di
soggetti passivi d’imposta di altri Stati membri, il contribuente avrà comunque l’obbligo
di presentare, ai soli fini statistici, del Mod. INTRA 1-bis nonostante, come detto, le
transazioni non abbiano la natura di operazioni intracomunitarie.
Esportazioni
Per i soggetti che applicano il regime del margine, l’utile (margine) conseguito nella
transazione economica e commerciale avvenuta con soggetti extra-UE si qualifica non
imponibile IVA, in quanto considerata una cessione all’esportazione (ossia operazione
assimilata alla cessione all’esportazione).
Tuttavia, in caso di cessione all’esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo
del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in
diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del
quale l’esportazione è effettuata (art. 36, comma 6, D.L. n. 41/1995).
Le operazioni per le quali il margine conseguito risulta non imponibile IVA sono:

le cessioni all’esportazione (art. 8, Decreto IVA);

le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis);

le cessioni nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati
all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali dei c.d. viaggiatori
extra-UE (art. 38-quater);
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
le cessioni con trasporto o consegna dei beni nel territorio della Città del Vaticano o della
Repubblica di San Marino (art. 71);

le cessioni nei confronti di organismi internazionali e di rappresentanze diplomatiche e
consolari, come, ad esempio, le cessioni effettuate nei confronti dei comandi militari
internazionali, delle autorità ed istituzioni dell’Unione Europea, dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, ecc. (art. 72).
Importazioni
Con specifico riferimento alle importazioni di beni usati, l’imposta è dovuta al momento
dell’importazione dei beni in Italia. Quindi, in linea di principio, la successiva cessione dei beni
non potrà essere effettuata applicando lo speciale regime del margine.
Deroga
In deroga alla disposizione suesposta, i soggetti che esercitano il commercio di beni mobili
usati, suscettibili di reimpiego nello Stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti
d’arte, d’antiquariato e da collezione, possono optare per l’applicazione del regime, ivi
previsto anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per
la rivendita di oggetti d’arte ad essi ceduti dall’autore o dai suoi eredi o legatari.
Esempio fattura - Cessione all’esportazione
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N.B.: il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO
Beni ai soci: agevolazioni entro il 30 settembre
Emanata dall’Agenzia delle Entrate la circolare recante importanti chiarimenti circa:
 la disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci
 la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione dei predetti beni e
 l’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale.
Gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio
dell’impresa tutti gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
L’agevolazione può essere fruita dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale
la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Agenzia delle Entrate, circ.1° giugno 2016, n. 26/E
Interpello: le regole per presentare l’istanza
L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative sulla nuova tipologia
d’interpello sui nuovi investimenti, introdotta dal decreto Internazionalizzazione e rivolta
ai soggetti - nazionali o esteri - che intendono effettuare in Italia investimenti rilevanti, di
almeno 30 milioni di euro. Il documento precisa l'ambito soggettivo di applicazione del
nuovo istituto, con la definizione delle imprese che vi possono far ricorso, e individua la
tipologia degli investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza. Chiarimenti anche
sulle modalità di presentazione e sul contenuto delle istanze.
Agenzia delle Entrate, circ. 1° giugno 2016, n. 25/E
Modello 730: le novità 2016
Assonime illustra le principali novità contenute nel modello 730/2016, che i lavoratori
dovranno trasmettere entro il 7 luglio 2016 (salvo proroghe), in particolare:
- Quadro C - Redditi da lavoro dipendente e assimilato
- Quadro E - Detrazioni e deduzioni
- Quadro E - Interventi di recupero edilizio e risparmio energetico
- Quadro G - Crediti d’imposta
Assonime, circ. 31 maggio 2016, n. 16
Maggiorazione TARES e certificazione rimborsi
Dal 31 maggio 2016, sono accessibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le funzionalità
informatiche attraverso le quali i Comuni possono inserire nell'apposito sistema i dati
relativi alla certificazione dei rimborsi sulla maggiorazione TARES.
MEF, comunicato 31 maggio 2016
Studi di settore: novità e guida per i controlli
L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito all’applicazione degli
studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015, oltre ad indicazioni relative
alla compilazione da parte dei contribuenti forfetari. Maglie larghe sull’indicazione
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infedele dei dati: infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli
potranno comunque accedere alle agevolazioni previste se gli errori non modificano la
situazione di congruità, coerenza e normalità economica.
Agenzia delle Entrate, circ. 30 maggio 2016, n. 24/E
Tobin tax: elenco Paesi non collaborativi
L’Agenzia delle Entrate ha modificato l’elenco degli Stati e territori con i quali non sono in
vigore accordi per lo scambio d’informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai fini
dell’applicazione della Tobin Tax, tenendo conto:
 da un lato, che dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Protocollo di modifica
dell’accordo con il Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle stabilite
nella direttiva n. 2003/48/CE.
 dall’altro lato, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e: Repubblica
di Corea, Russia, Mauritius, Repubblica di San Marino.
Agenzia delle Entrate, provv. 30 maggio 2016, n. 84383
Start-up: codici tributo recupero IRES
In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali all’investimento in start up innovative
(consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di
detrazioni o di deduzioni), per consentire il versamento tramite mod. F24 delle somme
dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES, l’Agenzia ha istituito i codici
tributo:
 2016 - Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in
Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n.
179/2012
 2017 - Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle
agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o
trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.
Agenzia delle Entrate, ris. 30 maggio 2016, n. 44/E
Banche Credito Cooperativo: codice tributo
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente nuovo codice tributo, per effettuare il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20% del patrimonio
netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo.
- 1200 - Quota del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di
credito cooperativo - art. 2, comma 3-ter, D.L. n. 18/2016.
Agenzia delle Entrate, ris. 30 maggio 2016, n. 43/E
Aliquota IVA normale minima al 15% fino al 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota IVA normale non può
essere inferiore al 15%.
L’obiettivo è prevenire eccessive divergenze tra gli Stati membri e sbilanciamenti
strutturali tali da arrecare distorsioni alla concorrenza.
Consiglio UE, direttiva 25 maggio 2016, n. 856/UE (G.U.U.E. 31 maggio 2016, L142)
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Canone RAI in bolletta: in G.U. il decreto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa pienamente operativa la nuova
modalità di pagamento del canone RAI introdotta dalla legge di Stabilità 2016: da
quest’anno, il canone verrà addebitato, in rate mensili, direttamente sulla bolletta per
l’utenza elettrica. Rispetto alla bozza originaria, il decreto è stato modificato per tener
conto dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato.
Min. Sviluppo economico, decreto 13 maggio 2016, n. 94 (G.U. 4 giugno 2016, n. 129)
LAVORO
Assegni familiari 2016 invariati
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è
risultata pari a – 0,1%, pertanto l’INPS comunica che restano fermi, per l’anno 2016, i
livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonché i corrispondenti
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle
diverse tipologie di nuclei familiari.
INPS, circ. 27 maggio 2016, n. 92
Dimissioni online: aggiornate le FAQ
Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare, sul sito Cliclavoro, le FAQ che
riguardano la nuova procedura telematica di dimissioni online, entrata in vigore lo
scorso 12 marzo. I chiarimenti riguardano in particolare:
 la procedura non va applicata dai lavoratori assunti presso una società privata a
partecipazione pubblica totalitaria.
 L’utilizzo dei moduli in lingua tedesca è libero e parificato in toto a quelli in lingua
italiana a procedura telematica può essere effettuata da un tutore nominato legalmente
dal Tribunale per conto di un lavoratore divenuto "incapace”.
Min. Lavoro, FAQ
IMPRESA
Studi di settore: nuova versione GE.RI.CO.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova versione (V 1.0.2) del software
GE.RI.CO. 2016, necessario ai fini della verifica della congruità dei contribuenti soggetti
agli studi di settore.
L’adeguamento riguarda 204 studi applicabili per il periodo d’imposta 2015.
Agenzia delle Entrate, sito internet
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n. 23
9 giugno 2016
AGENDA
Scadenze dal 9 al 23 giugno 2016
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Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA
OGGETTO
VERIFICA
GIUGNO 2016
Martedì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva
annuale
Mercoledì 15
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Fatturazione differita
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA
mensile/trimestrale
Giovedì 16
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2015
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di
partita IVA
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel
mese precedente
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo
oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
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n. 23
9 giugno 2016
Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed
Giovedì 16
(segue)
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2015 Unico 2016
PF e SP
Versamento diritti camerali contribuenti
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore
per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei
redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto
operazioni straordinarie
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Versamento imposta unica
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e
commercianti
Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla
dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali,
enti commerciali ed enti non commerciali)
Versamento prima o unica soluzione TARI
Versamento prima rata in acconto per il 2016 dell'imposta municipale
propria
Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
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