ord 41 - Comune di Ronchis

Transcript

ord 41 - Comune di Ronchis
Comune di Ronchis
Provincia di Udine
CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
LATISANA -RONCHIS
Ordinanza n. 41/2015
OGGETTO: Divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di
mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.
IL VICE SINDACO
CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine effettuare
l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri
artifici pirotecnici;
VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per
l’abuso di tali artifici senza l’adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le
persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;
TENUTO CONTO che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di artifici in
libera vendita, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, che possano provocare danni fisici,
anche di rilevante entità, se maneggiati con imperizia sia per chi li utilizza che per chi ne venisse
colpito fortuitamente;
DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio
di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di
molti cittadini, soprattutto per l'uso smodato ed incontrollato fatto da persone che spesso non
rispettano le precauzioni minime di utilizzo atte ad evitare pericoli e danni all'integrità fisica delle
persone e degli animali;
LETTA la recente nota di data 24.12.2015 inviata dalla Regione Friuli Venezia Giulia che,
dando seguito all' ODG n. 4 collegato al disegno di legge n. 125 (Legge di stabilità 2016), fatto
proprio dalla Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale tenutasi martedì 15 dicembre
u.s., invita i Sindaci ad adottare ordinanze sindacali interdittive dell'accensione e lanci di fuochi
d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, al fine di
evitare pericoli e danni per le persone e cose ed al contempo tutelare il benessere degli animali;
DATO ATTO pertanto dell'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per
l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali;
RITENUTO che detta previsione, estranea alle fattispecie prevista e punita dall’articolo 703
C.P., ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici
pirotecnici;
0431.52.15.51 [email protected] 0431.52.15.83

UFFICIO UNICO: Sede Operativa via Rocca n. 10 – Latisana (orari: 10,00-13,00 da lunedì a venerdì)
PEC: [email protected];
PEC: [email protected];
2
VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il
potere di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
VIsto lo Statuto Comunale,
ORDINA
su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio,
lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 dicembre e 1
gennaio di ogni anno.
L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt.
673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00
ad Euro 150,00.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria della confisca degli
articoli pirotecnici, pur se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare ai
sensi degli artt. 13 e 20 della legge 689/1981.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico con la pubblicazione all’Albo Pretorio,
dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione
locali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
E’ revocato ogni altro provvedimento incompatibile con la presente ordinanza e la sua
inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni a termini di legge.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Ronchis, 30 dicembre 2015
IL VICE SINDACO
Manfredi MICHELUTTO
(documento firmato digitalmente)
0431.52.15.51 r.a.
33053 Latisana, via Rocca, n.10
0431.52.15.83