Newsletter 1_2012 - Crowe Horwath International

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Newsletter 1_2012 - Crowe Horwath International
Newsletter
n. 1 - 2012
Legale - Fiscale
Diritto delle società e fiscalità d'impresa
Sommario
Decreto liberalizzazioni
2
La composizione delle crisi
da sovraindebitamento
2
Tassazione delle attività finanziarie
scudate e dei capitali detenuti all’estero
3
Modifiche in materie IVA
introdotte dalla Legge Comunitaria
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Newsletter Legale - Fiscale
n. 1 - 2012
Decreto liberalizzazioni
Il 24 gennaio è stato emanato un decreto
legge contenente “disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività” c.d. “decreto liberalizzazioni”.
Le novità introdotte, pur essendo già
parzialmente in vigore, non sono definitive in
quanto il provvedimento è ora all’esame del
Parlamento per la conversione in legge.
Di seguito, elenchiamo alcune delle principali
novità.
Innanzi tutto, il decreto prevede una riduzione
degli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese, misura che va ad aggiungersi a
quelle già introdotte con la manovra di agosto
2011.
Al fine di attuare la “liberalizzazione delle
attività economiche”, è disposta l’abrogazione
delle le norme che prevedono, per l'avvio di
un'attività economica:
limiti numerici;
b) relative al trasferimento delle
partecipazioni sociali o ad ogni altro
negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e
decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi
amministrativi o di controllo, il liquidatore,
il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità
promosse dai creditori delle società
controllate contro le società che le
controllano;
h) relative a rapporti di gruppo e di controllo.
Da sottolineare un aspetto riguarda le spese
di giustizia: il contributo unificato, che è
tenuta a versare la parte che agisce in
giudizio, è quadruplicato rispetto alla cifra
che sarebbe dovuta sulla base del valore
della domanda.
autorizzazioni;
licenze;
nulla osta;
o, in generale, preventivi atti di assenso
dell'amministrazione, non giustificati da un
interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l'ordinamento
comunitario.
Spetterà al Governo adottare, entro il
31 dicembre 2012, uno o più regolamenti per
individuare le attività per le quali permane
l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione individuando le
disposizioni di legge e regolamentari dello
Stato che vengono abrogate. Dovrà essere
sentito il parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente articolo i servizi di trasporto di
persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari e i servizi di comunicazione,
le attività specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorità
indipendente.
Altra importante novità riguarda le “sezioni
specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale” alle quali ora è
altresì assegnata, in relazione alle società per
azioni e in accomandita per azioni, la
competenza esclusiva per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui
qualità di socio è oggetto di controversia;
Sempre in tema di società, il decreto in
esame ha introdotto nell’ordinamento una
nuova tipologia: la Società semplificata a
responsabilità limitata.
La società semplificata a responsabilità
limitata può essere costituita con contratto o
atto unilaterale da persone fisiche che non
abbiano compiuto i trentacinque anni di età
alla data della costituzione. L'atto costitutivo
deve essere redatto per scrittura privata e il
capitale sociale non può essere inferiore ad
un euro, integralmente versato.
Quando il singolo socio perde il requisito
d'età, l’assemblea può deliberare la
trasformazione della società. In caso
contrario, il socio è escluso di diritto.
Se viene meno il requisito di età in capo a
tutti i soci, l'assemblea deve deliberare la
trasformazione della società, in caso contrario
la società si scioglie.
Infine, si segnala che il provvedimento ha
innovato la materia dei servizi professionali
modificando in particolare le disposizioni
applicabili alla determinazione del compenso
spettante al professionista.
Da un lato, sono abrogate le tariffe delle
professioni. Per quanto riguarda la
determinazione del compenso da parte del
giudice, ad esempio in caso di controversia
con il cliente, il D.L. rinvia ad un “decreto del
Ministro vigilante” che dovrà elaborare i
parametri.
Dall’altro, è previsto che il cliente possa
chiedere che il preventivo relativo al
compenso sia pattuito per iscritto.
Riferimenti normativi
−
−
−
−
Art. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
La composizione delle crisi
da sovraindebitamento
Con la Legge 3/12, il Parlamento ha
introdotto una procedura che consente di
stipulare un accordo con i creditori al fine di
porre rimedio alle situazioni di sovra
indebitamento non assoggettabili alle
procedure disciplinate dalla legge
fallimentare.
In particolare, le nuove disposizioni ai
applicano agli imprenditori che dimostrino il
possesso congiunto dei seguenti requisiti:
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito della istanza di fallimento
o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
aver realizzato, in qualunque modo risulti,
nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiori ad euro
cinquecentomila.
Per sovraindebitamento s’intende “una
situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile
per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità
del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni”.
L’iniziativa deve partire dal debitore che deve
presentare in tribunale, per l’omologazione,
una proposta di ristrutturazione dei debiti.
Per la redazione della proposta può farsi
assistere da ‘organismi di composizione della
crisi’ costituiti da enti iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della
giustizia ovvero da un professionista o da un
notaio, nominati dal presidente del tribunale.
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Il piano di ristrutturazione dei debiti deve
assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei all'accordo stesso, compreso
l'integrale pagamento dei titolari di crediti
privilegiati ai quali gli stessi non abbiano
rinunciato, seppure parzialmente, e deve
prevedere le scadenze e le modalità di
pagamento dei creditori.
La proposta è ammissibile quando il debitore:
non è assoggettabile alla procedure
previste concorsuali;
non ha fatto ricorso, nei precedenti tre
anni, alla procedura di composizione della
crisi.
La soddisfazione dei crediti può avvenire
attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i
beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la
proposta deve essere sottoscritta da uno o
più terzi che consentono il conferimento,
anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti
per l'attuabilità dell'accordo.
Unitamente alla proposta e all’elenco di tutti i
creditori, con l'indicazione delle somme
dovute, dei beni e degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
devono essere depositate le dichiarazioni dei
redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione
sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento
del debitore e della sua famiglia.
Il debitore che svolge attività d'impresa
deposita altresì le scritture contabili degli
ultimi tre esercizi.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti, fissa un'udienza e sospende le
procedure esecutive individuali.
Se la proposta è accettata da creditori che
rappresentano almeno il 70% per cento dei
crediti, il giudice può procedere
all’omologazione dell’accordo. Da quel
momento, i pagamenti e gli atti dispositivi dei
beni posti in essere in violazione dell'accordo
e del piano sono nulli.
Se il proponente non adempie regolarmente
agli obblighi derivanti dall'accordo, le
garanzie promesse non vengono costituite o
l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile
per ragioni non imputabili al debitore, ciascun
creditore può chiederne al tribunale la
risoluzione.
È prevista l’applicazione di sanzioni penali,
sia detentive che pecuniarie, nel caso in cui
il soggetto:
al fine di ottenere l’accesso alla
procedura, aumenti o diminuisca il
passivo ovvero sottragga o dissimuli una
parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simuli attività inesistenti;
al fine di ottenere l’accesso alla
procedura, produca documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottragga,
occulti o distrugga, in tutto o in parte, la
documentazione relativa alla propria
situazione debitoria ovvero la propria
documentazione contabile;
nel corso della procedura, effettui
pagamenti non previsti nel piano oggetto
dell’accordo, fatto salvo il regolare
pagamento dei creditori estranei al piano;
dopo il deposito della proposta di accordo
di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la
durata della procedura, aggravi la sua
posizione debitoria;
intenzionalmente non rispetti i contenuti
dell’accordo.
Riferimenti normativi
− L. 27 gennaio 2012, n. 3.
Tassazione delle attività
finanziarie scudate e dei
capitali detenuti all’estero
Con la manovra “Salva-Italia” è stata
introdotta dal 2012 un’imposta di bollo
speciale sulle attività finanziarie che sono
state oggetto di emersione in base ai
provvedimenti che hanno regolato lo “scudo
fiscale” dal 2001 in poi.
Sono soggetti alla nuova imposta coloro che
hanno aderito allo scudo fiscale negli anni
passati e che decidano di tenere segretate le
attività finanziarie emerse.
Dette attività verranno assoggettate ad
un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per
mille.
In via transitoria, solo per gli anni 2012 e
2013 la tassazione sarà rispettivamente del
10 e del 13,5 per mille.
Il versamento dell’imposta per previsione
normativa dovrebbe avvenire entro il
16 febbraio di ciascun anno in base al valore
che le attività segretate hanno al 31 dicembre
dell’anno precedente ma si potrebbe arrivare
ad uno slittamento del termine dovuto alle
difficoltà applicative della norma.
Limitatamente agli importi da versare nel
2012, il valore di dette attività è quello
risultante al 6 dicembre 2011.
Il prelievo ed il versamento dell’imposta sono
effettuati dall’intermediario presso il quale è in
essere la segretazione.
L’intermediario che non sia in grado di
recuperare l’imposta dovrebbe segnalare il
nominativo del contribuente all’Agenzia delle
Entrate affinchè questa provveda alla
riscossione degli importi dovuti tramite
iscrizione a ruolo.
L’omesso versamento dell’imposta comporta
il pagamento di una sanzione pari all’importo
non versato e la perdita dell’anonimato.
Invece, coloro che rinunceranno
all’anonimato nel 2012 dovranno versare
un’imposta pari al 10 per mille sul valore delle
attività finanziarie rimpatriate e segretate al
6 dicembre 2011.
La manovra ha previsto anche una
patrimoniale sulle attività finanziarie (titoli,
partecipazioni, conti correnti, polizze vita,
eccetera) detenute all’estero da persone
fisiche residenti in Italia.
Dette attività finanziarie, infatti, verranno
tassate nella misura dell’1 per mille per gli
anni 2011 e 2012 e dell’1,5 per mille dal 2013
in base al loro valore di mercato al termine di
ciascun anno solare
I capitali detenuti oltreconfine, di solito
dichiarati nel quadro RW del modello Unico,
dovranno essere indicati, ai fini del calcolo
dell’imposta, anche nel quadro RM di Unico
2012.
Riferimenti normativi
− D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Modifiche in materia IVA
introdotte dalla Legge
Comunitaria
La legge n. 217/2011 (Legge Comunitaria
2010) contiene una serie di disposizioni
necessarie per l’adeguamento del diritto
interno all’ordinamento dell’Unione Europea.
In particolare, le principali modifiche introdotte
in materia IVA riguardano:
il momento di effettuazione delle
prestazioni di servizi “generiche” di cui
all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 effettuate
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con soggetti IVA non residenti (comunitari
e non-comunitari);
l’introduzione dell’obbligo di integrazione
delle fatture relative a servizi “generici”
di cui all’art. 7-ter sopra citato ricevuti
da prestatori di servizi comunitari;
i rimborsi IVA infrannuali.
Tali modifiche si applicheranno alle
operazioni effettuate a partire dal
17 marzo 2012.
1. Modifiche relative al momento di
effettuazione delle prestazioni di servizi
rese/ricevute a/da prestatori di servizi non
residenti (UE o extra-UE)
Le prestazioni di servizi “generiche” di cui
all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 che un
soggetto IVA stabilito in Italia rende a soggetti
non residenti (UE o extra-UE), o che riceve
da questi, si considerano oggi effettuate al
momento del pagamento del corrispettivo o al
momento dell’emissione anticipata della
fattura.
A partire dal 17 marzo 2012 le suddette
prestazioni si considereranno effettuate
al momento dell’ultimazione del servizio
o, in caso di prestazioni a carattere
periodico, alla data di maturazione del
corrispettivo.
Se, anteriormente al verificarsi di tali eventi,
dovesse essere pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, i servizi si considereranno
effettuati alla data del pagamento.
Con le modifiche apportate viene tolto valore,
nel caso di prestazioni di servizi ricevute,
all’emissione anticipata dell’autofattura che
prima determinava il momento di
effettuazione dell’operazione e quindi di
esigibilità dell’imposta (anche se
finanziariamente l’operazione era comunque
neutra).
In altre parole, non sarà più possibile
anticipare il momento di effettuazione
dell’operazione mediante l’emissione
dell’autofattura, ma occorrerà attendere
il verificarsi di uno degli eventi indicati
dalla nuova norma (ultimazione della
prestazione, maturazione del corrispettivo,
pagamento anticipato) prima di emettere
l’autofattura.
2. Obbligo di integrazione delle fatture
ricevute da fornitori UE relative a
prestazioni di servizi rilevanti in Italia ex
art. 7-ter
Attualmente le prestazioni di servizi di cui
all’art. 7-ter del DPR 633/72 rese da un
soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
ad un soggetto IVA stabilito in Italia sono
assoggettate ad IVA in Italia mediante il
meccanismo del reverse-charge, ovvero
mediante l’emissione di un’autofattura ai
sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Nonostante quanto previsto dalla norma,
l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto
in più occasioni la facoltà di integrare la
fattura del prestatore comunitario (così come
già avviene in caso di acquisti intracomunitari
di beni).
Dal 17 marzo 2012 l’integrazione della fattura
non è più una facoltà bensì un obbligo. Viene
esteso quindi alle prestazioni di servizi
“generici” di cui all’art. 7-ter, rese da
prestatori comunitari, il meccanismo di
assolvimento dell’imposta previsto per gli
acquisti intracomunitari di beni dall’art. 46 del
DL n. 331/93.
L’introduzione dell’obbligo di “integrazione”
attribuisce alla fattura emessa dal prestatore
comunitario una funzione sostanziale: quella
di determinare il momento di esigibilità
dell’imposta che viene a coincidere con il
ricevimento della fattura del prestatore (che
dovrà quindi risultare da apposita
protocollazione).
Con il ricevimento della fattura sorge l’obbligo
di applicazione dell’imposta, mediante
l’integrazione del documento, e decorrono i
termini di annotazione sui registri IVA, in base
a quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DL
n. 331/93.
In particolare, la fattura emessa dal
prestatore comunitario deve essere integrata,
con l’indicazione dell’aliquota IVA e
dell’ammontare dell’imposta, e annotata nel
registro delle vendite e in quello degli acquisti
entro il mese di ricevimento, o anche
successivamente ma comunque entro il
15° giorno dal ricevimento (computando però
l’IVA nel mese di ricevimento della fattura).
essere attentamente monitorato dal
committente italiano anche per un altro
motivo: in caso di mancato ricevimento della
fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - che potrà
coincidere con l’ultimazione della prestazione,
la maturazione del corrispettivo o il
pagamento anticipato - il committente è
tenuto a regolarizzare l’operazione entro il
mese successivo (quindi entro il 2° mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione), mediante l’emissione di una
fattura, in unico esemplare (pena
l’applicazione della sanzione pari al 100%
dell’imposta non applicata). Tale fattura deve
essere annotata sui registri IVA negli stessi
modi e tempi applicabili alle fatture di
acquisto intracomunitarie di beni.
Nulla cambia, invece, in caso di prestazioni di
servizi di cui all’art. 7-ter rese da fornitori
extra-UE. Tali prestazioni continueranno ad
essere autofatturate ai sensi dell’art. 17,
comma 2 del DPR n. 633/72.
3. Rimborsi IVA infrannuali
Il legislatore ha ampliato il novero dei soggetti
che possono richiedere la restituzione
infrannuale dell’IVA.
Tale beneficio è stato esteso a coloro che,
effettuando prevalentemente operazioni fuori
campo IVA per mancanza del presupposto
territoriale, hanno posto in essere, nei
confronti di soggetti passivi non residenti e
per un ammontare superiore al 50% di tutte le
operazioni effettuate, le seguenti prestazioni
di servizi:
lavorazioni sui beni mobili materiali;
prestazioni accessorie ai trasporti di beni
e connesse prestazioni di
intermediazione;
operazioni di cui all’art. 10 comma 1,
numeri da 1) a 4) del DPR N. 633/72,
(ma in tal caso soltanto se effettuate nei
confronti di soggetti stabiliti fuori
dall’Unione europea) o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dal
territorio comunitario.
trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione;
Riferimenti normativi
− Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge
Il momento di ricevimento della fattura deve
Comunitaria 2010).
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