Semplificazione e deregulation per le imprese alla base della

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Semplificazione e deregulation per le imprese alla base della
P R E S E N T A Z I O N E
Semplificazione e deregulation per le imprese
alla base della razionalizzazione del settore
I
l Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, entrato in vigore il 21 giugno scorso, si compone di due distinti interventi.
Il primo, che contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attua la delega
prevista dalla legge 246/2005. Il secondo recepisce la direttiva n. 2008/122/Ce sui contratti di multiproprietà, quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e gli accordi di rivendita e di scambio
in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009. Nelle intenzioni del Governo, il Codice
(allegato 1 del Dlgs n. 79) punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e in
conformità all’ordinamento comunitario. Il nuovo testo riprende numerosi elementi della disciplina previgente, innanzitutto la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»), razionalizzandoli
e in qualche caso aggiornandoli, come accade con la definizione di impresa turistica (articolo 4) e le norme
sulle professioni (articoli 6 e 7) che prevedono un nuovo canale di inserimento fondato sulla stipula di
accordi con università, scuole e ordini professionali per l’organizzazione di attività di formazione.
Il titolo III del Codice regola lo svolgimento dell’attività ricettiva sulla base di obiettivi di semplificazione.
Negli articoli da 8 a 15 sono disciplinati la classificazione delle strutture e i loro standard qualitativi.
L’articolo 16 prevede che per l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive - comunque obbligate al rispetto
delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza
nei luoghi di lavoro - sia sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Le nuove norme
regolano anche i “pacchetti” e la tutela del consumatore-turista, riprendendo il Codice del Consumo,
integrato con altre disposizioni, come gli articoli sulla «Carta dei servizi turistici pubblici», sulla composizione delle controversie e sull’organizzazione di una struttura centralizzata per la gestione dei reclami.
Tra le altre novità è esplicitamente prevista la risarcibilità del «danno da vacanza rovinata», correlato al
tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Rilevanti, inoltre, la definizione della
nozione di “inesatto adempimento” delle obbligazioni assunte con la vendita del “pacchetto” (articolo 43) e
degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (articolo 50). Modificata anche la
disciplina della multiproprietà e rafforzata la tutela del contraente-consumatore con nuove norme sulla
completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto e sul diritto di recesso.
A superare la frammentazione dell’offerta è infine destinata la promozione di circuiti turistici tematici e di
eccellenza, incentivata anche con attestazioni, riconoscimenti e premi per le migliori imprese.
A CURA DI
ROSA MARIA ATTANASIO, CARMINE DE PASCALE, SIMONA GATTI E LUIGI PETRELLA
S O M M A R I O
COMPETENZE, OPERATORI E PROMOZIONE DELL’OFFERTA: PER IL TURISMO RIORDINO LEGISLATIVO A TUTTO CAMPO
GUIDA ALLA LETTURA
Il quadro sintetico della nuova disciplina
PAG. 56
Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79
PAG. 6
LE NOVITÀ
Funzioni d’indirizzo e decisioni amministrative: Stato e Regioni alla prova dell’applicazione
PAG. 67
L’APPENDICE
Tutte le norme abrogate del Codice del
consumo
PAG. 51
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
3
Percorso a ostacoli per i contratti di multiproprietà
PAG. 71
Norme ad hoc su lungo termine e scambi casa
PAG. 74
LA DISCIPLINA GENERALE
Messaggi pubblicitari, obiettivo trasparenza
PAG. 76
DOSSIER/6
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S O M M A R I O
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Contro gli illeciti tutela e sanzioni ad ampio spettro
PAG. 81
GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Lo Stato fissa gli standard qualitativi delle strutture
PAG. 84
I PACCHETTI TURISTICI:
LE DEFINIZIONI
Disciplina onnicomprensiva per
“pacchetti”
PAG. 91
I PACCHETTI TURISTICI:
GLI ELEMENTI
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Vettore da indicare se il prodotto include il volo
PAG. 95
I PACCHETTI TURISTICI: IL RECESSO
Valido il recesso dai contratti a distanza
PAG. 97
I PACCHETTI TURISTICI:
LE MODIFICHE AMMESSE
Più ampia la tutela contro gli inadempimenti
PAG. 99
i
I PACCHETTI TURISTICI:
LE RESPONSABILITÀ
Responsabilità illimitata per le lesioni alla persona
PAG. 102
4
I PACCHETTI TURISTICI:
I RISARCIMENTI
Codificato il danno morale da vacanza
rovinata
PAG. 105
LE POLITICHE
Nuovi strumenti a sostegno del sistema
Italia
PAG. 109
GLI STANDARD GENERALI
Al via carta dei servizi, sportello e call
center
PAG. 115
I CONTROLLI
Compiti di promozione all’Enit formato
Agenzia
PAG. 119
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IL TESTO
E L’ANALISI
DEL DLGS 79/2011
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
Competenze, operatori e promozione dell’offerta:
per il turismo riordino legislativo a tutto campo
Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO,
A NORMA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246,
NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI
DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE,
CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 139 alla “Gazzetta Ufficiale” del 6 giugno 2011 n. 129)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in
particolare, l’articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’articolo 1, comma 19-bis;
Visto il decreto legislativo 1˚ dicembre 2009, n.
179, recante disposizioni legislative statali anteriori
al 1˚ gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l’allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre
2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell’Adunanza del 13 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
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1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre
2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha
espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro
per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro
e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo
1. È approvato il codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui
all’allegato 1.
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprie6
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tà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206[1], recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:
del quale un operatore assiste a titolo oneroso un
consumatore nella vendita o nell’acquisto di una
multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di
lungo termine;
d) “contratto di scambio”: un contratto ai sensi
del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi
in cambio della concessione ad altri dell’accesso
temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
e) “operatore”: il “professionista”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)[2];
f) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3[3], comma 1, lettera a);
g) “contratto accessorio”: un contratto ai sensi
del quale il consumatore acquista servizi connessi
a un contratto di multiproprietà o a un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base
di un accordo tra il terzo e l’operatore;
h) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che
permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in
modo che possano essere utilizzate per riferimento
futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui
sono destinate le informazioni e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) “codice di condotta”: un accordo o un insieme
«TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
Capo I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI
PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
Art. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di
durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
b) “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine”: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto
di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad
un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio
o ad altri servizi;
c) “contratto di rivendita”: un contratto ai sensi
[1]
[2]
[3]
Il Capo I del Titolo IV del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), sostituito
dal presente provvedimento, riguarda le disposizioni sui contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di
beni immobili.
L’articolo 3 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e
degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto
destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell’àmbito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non
si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Si veda la nota 2.
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di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in
relazione a una o più pratiche commerciali o ad
uno o più settori d’attività specifici;
l) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto,
compresi un operatore o un gruppo di operatori,
responsabile dell’elaborazione e della revisione di
un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine, quale definito al
comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto
che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
rio informativo di cui all’allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il
formulario informativo di cui all’allegato II-quater
e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il
formulario informativo di cui all’allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di
detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite
a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello
Stato dell’Unione europea in cui il consumatore
risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della
Unione europea.
Art. 70
Pubblicità
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene
offerto al consumatore in persona nell’ambito di
una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di
cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante
l’evento.
2. È fatto obbligo all’operatore di specificare in
ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le
modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o
venduti come investimenti.
Art. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a
pena di nullità, su carta o altro supporto durevole,
nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato
dell’Unione europea in cui il consumatore risiede
oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si
tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo
all’operatore di fornire al consumatore anche una
traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto
disciplinato dal presente Capo, all’operatore che
svolge la propria attività di vendita nel territorio
nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore
il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1,
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero
potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o
Art. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e
comprensibile, informazioni accurate e sufficienti,
secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato IIbis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine, tramite il formulaGUIDA AL DIRITTO
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altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di
cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di
ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l’esistenza del diritto di recesso,
la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73
e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all’articolo 76, le quali devono essere
sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso,
come riportato nell’allegato II-sexies, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità all’articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie
del contratto all’atto della sua conclusione.
Art. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti
di multiproprietà
1. L’operatore non avente la forma giuridica di
società di capitali ovvero con un capitale sociale
versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è
obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione
del contratto.
2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare
fideiussione bancaria o assicurativa allorquando
l’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà
sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono
imporre al consumatore la preventiva esclusione
dell’operatore.
e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere
dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se
il formulario di recesso separato previsto all’articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire
dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se
le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui
agli allegati da III a VI, non sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto
durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto
all’articolo 72, comma 4, è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in
cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile
di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto
durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma
2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a
decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve
tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di
multiproprietà, ai due contratti si applica un unico
periodo di recesso conformemente al comma 1. Il
periodo di recesso per i due contratti è calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.
Art. 73
Diritto di recesso
1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere,
senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le
vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita
Art. 74
Modalità di esercizio ed effetti del diritto
di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si
esercita dandone comunicazione scritta, su carta o
altro supporto durevole che assicuri la prova della
spedizione anteriore alla scadenza del periodo di
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recesso, alla persona indicata nel contratto o, in
mancanza, all’operatore.
2. All’uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all’allegato VII fornito dall’operatore a norma dell’articolo 72, comma 4.
3. L’esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore, nei modi indicati al comma 1,
pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il
contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso,
non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare
alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.
Art. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti
relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di
lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del
prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono
ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L’operatore invia una
richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, a
partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in
penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Art. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è
vietato qualunque versamento di danaro a titolo di
acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro
onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di
recesso in conformità dell’articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque
forma di versamento di denaro a titolo di acconto,
prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da
parte di un consumatore a favore dell’operatore o
di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
[4]
Art. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. L’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal
contratto relativo a un prodotto per le vacanze di
lungo termine comporta automaticamente e senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di
tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di
qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli
125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1˚
settembre 1993, n. 385[4], in materia di contratti di
L’articolo 125-ter del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:
(Recesso del consumatore)
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi
dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo
67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione
secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera
a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini
eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se
tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è
presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66,
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munque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese
extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice,
nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è
situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell’Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolga attività
commerciali o professionali in Italia o in uno Stato
dell’Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l’Italia o uno Stato dell’Unione
europea e il contratto rientri nell’ambito di dette
attività.
credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore dall’operatore o da un terzo in base a
un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di
credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal
contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
Art. 78
Carattere imperativo delle disposizioni
e applicazione in casi internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti
dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell’operatore.
2. Per le controversie derivanti dall’applicazione
del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono co-
[5]
Art. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti
specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del
presente Codice[5].
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giu-
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.
L’articolo 125-quinquies del Dlgs 385/1993 è il seguente:
(Inadempimento del fornitore)
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con
riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate,
nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore
di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del
fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore
determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito; la legittimazione ad agire; la procedura; la class action.
Gli articoli 27, 139 e 140-bis del Dlgs 206/2005 riguardano la tutela amministrativa e giurisdizionale, la legittimazione ad agire e
l’azione di classe.
L’articolo 140 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Procedura)
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
dice ordinario.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dal
presente capo è possibile ricorrere alle procedure
di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28[7]. È fatta salva la possibilità di utilizzare
le procedure di negoziazione volontaria e paritetica
previste dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[8].
Art. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso
extragiudiziale
1. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo
27-bis[6].
[6]
[7]
[8]
procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in
giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una
somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In
caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale
con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di
denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei
contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
L’articolo 27-bis del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Codici di condotta)
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche
commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del
controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al
consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità
umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e
conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.
5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori.
«Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 5 marzo 2010, n. 53.
L’articolo 2 del Dlgs 28/2010 è il seguente:
(Controversie oggetto di mediazione)
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
Data a partire dalla quale il consumatore potrà
esercitare il diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l’alloggio e i servizi/le
strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere
per l’acquisizione del diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre
quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione
del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell’importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in
precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli
a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di
condotta? In caso affermativo, dove possono essere
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi
versamento di denaro a titolo di acconto da parte
del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito,
ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od ob-
Art. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 70,
commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per
ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da
30 giorni a sei mesi all’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si applica l’articolo
62, comma 3.
Art. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si
applicano le disposizioni del codice civile in tema
di contratti.».
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206[9], sono aggiunti i seguenti allegati:
«ALLEGATO II-bis
(di cui all’articolo 71, comma 1, e all’articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)
Formulario informativo per i contratti
di multiproprietà
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può
essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
eventualmente la sua durata:
[9]
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Si veda la nota 1.
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
blighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il
contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell’esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato
membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni
interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo,
quali condizioni debbano ancora essere rispettate,
qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare
un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi,
informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di
questi alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene
e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una
serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in
un bene immobile, la descrizione appropriata della
sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o
avrà accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna,
ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e
relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)
Stato di completamento dell’alloggio e dei servizi
che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità,
acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
termine di completamento dell’alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettriGUIDA AL DIRITTO
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cità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima
ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo
completi dell’autorità o delle autorità competenti,
garanzia quanto al completamento dell’alloggio o
al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora
l’alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi
connessi al contratto di multiproprietà; di come tali
costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e
quando tali costi possano aumentare; il metodo di
calcolo dell’ammontare delle spese relative all’occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio
imposte e tasse) e le spese amministrative generali
(ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche,
privilegi o altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la
risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative
conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti
dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e
l’amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia,
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a
un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali,
informazioni sul sistema pertinente e indicazione
dei costi connessi con la rivendita mediante tale
sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all’aumento dei costi
e al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
Firma del consumatore.
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi
versamento di denaro a titolo di acconto da parte
del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito,
ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni di calendario dalla
ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna
rata annuale.
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il
contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una
serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilità del
consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all’ordine
di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di
ALLEGATO II-ter
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
Formulario informativo per i contratti relativi a
prodotti per le vacanze di lungo termine
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può
essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà
esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere
per l’acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i
costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto
di ottenere accesso all’alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le
rate di pari importo per ciascun anno di durata del
contratto per il prezzo in questione e date in cui
devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere
conto dell’inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione
del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e
voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli
a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi
altra sistemazione deve essere pagata a parte).
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di
condotta? In caso affermativo, dove possono essere
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tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative
conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti
dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio
in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il
divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento,
la prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il
contratto può essere disciplinato da una legge diversa
da quella dello Stato membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere
(ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità
del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono
essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale
delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), e all’articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)
Formulario informativo
per i contratti di rivendita
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per
l’acquisto dei servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione
degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità).
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni
di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di
acconto da parte del consumatore fino al momento in
cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia
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ALLEGATO II-quinquies
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera d), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
Formulario informativo per i contratti
di scambio
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può
essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per
lo scambio delle quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione
degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del
consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a
pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per
singole operazioni di scambio, comprese eventuali
spese aggiuntive).
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni
di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto
congiuntamente e contestualmente al contratto di
multiproprietà, ai due contratti si applica un unico
periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario,
il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il
contratto può essere disciplinato da una legge diversa
da quella dello Stato membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere
(ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del
valore attribuito alla multiproprietà del consumatore
nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità
concrete di scambio,
indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese
eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a
motivo di periodi di picco della domanda, eventuale
necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della
loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio
diverso dai beni immobili, descrizione appropriata
dell’alloggio e delle strutture; indicazione di dove il
consumatore può ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull’obbligo dell’operatore di fornire
per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo
scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo
aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo
scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di
tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità
del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono
essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale
delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
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versamento di denaro a titolo di acconto da parte
del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi
onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a
favore dell’operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell’operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori
(***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo
se il presente formulario è inviato su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell’operatore prima di
trasmettere il formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei
consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore».
ALLEGATO II-sexies
(di cui all’articolo 72, comma 6, e all’articolo 74,
comma 2)
Formulario separato per facilitare il diritto
di recesso
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici
giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ...
(da compilare a cura dell’operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio
una volta che il consumatore l’abbia ricevuto, ma
scade in ogni caso dopo un anno e quattordici
giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte
le informazioni richieste, il periodo di recesso ha
inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all’operatore usando il nome e l’indirizzo sotto indicati su
supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il
consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei
contratti nazionale possono prevedere il diritto del
consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi
Art. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918[10];
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione
del titolo III[11];
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326[12];
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326[13];
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284[14];
g) l’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.
[10] «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 19
ottobre 1957, n. 260.
[11] Il Titolo III della legge 174/1958 (Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito
alberghiero) riguarda il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
[12] «Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 aprile
1958 n. 92.
[13] «Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”
del 9 aprile 1968, n. 92.
[14] «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche», pubblicata sulla “Gazzetta
Ufficiale” del 2 settembre 1991 n. 205.
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IL TESTO DEL DLGS 79/2011
266[15];
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre,
1988, n. 556[16];
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n.
392[17];
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135[18];
m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[19];
n) il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge
31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40[20];
o) l’articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo
[15] L’articolo 16 della legge 266/1997 (Interventi urgenti per l’economia), abrogato dal presente provvedimento, era il seguente:
(Interventi per il settore del commercio e del turismo)
1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una
dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento
nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una
percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della
quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di
cui all’obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999..
2. Il fondo di cui all’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1˚
ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi
costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell’articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle
cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei
singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i
criteri fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
5. A decorrere dal 1˚ gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti
e comunicazioni» sono inserite le seguenti: «; delle lavanderie industriali.».
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell’Italia all’Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia
legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto per l’anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
omissis
[16] «Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche», pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” del 4 novembre 1988 n. 259.
[17] «Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge
29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 12
dicembre 1991 n. 291.
[18] «Riforma della legislazione nazionale del turismo», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 20 aprile 2001 n. 92.
[19] Per tutti gli articoli abrogati del Dlgs 206/2005 si veda l’appendice.
[20] Il comma 4 dell’articolo 10 del Dl 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), abrogato dal presente provvedimento, era il seguente:
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri
numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative
regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio
dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove
selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità
dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non
vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo
svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza
operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o
specifica.
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2010, n. 59[21].
2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha
reso esecutiva la Convenzione internazionale
sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile
1970, è abrogata a decorrere dal momento in
cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 [22], in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 della
medesima [23].
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394[24].
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DEI PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti
dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili
alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 2
Principi sulla produzione del diritto
in materia turistica
1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto
principale costituisce esercizio di una autonoma
competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L’intervento legislativo dello Stato in materia
di turismo è, altresì, consentito quando sussistono
le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico
quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo
Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presi-
ALLEGATO 1
(previsto dall’articolo 1)
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA
DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO
TITOLO I
[21] L’articolo 83 del Dlgs 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), abrogato dal
presente provvedimento, era il seguente:
(Strutture turistico-ricettive)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l’apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica
sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[22] «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 17 febbraio 1978 n. 48.
[23] L’articolo 37 della legge 1084/1977 è il seguente:
Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore
nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di
denuncia da parte del Governo belga.
[24] «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 13 dicembre 1991 n. 292.
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dente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di
prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari,
di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici
locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni[26], e con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e successive modificazioni[27], ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative
laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi
genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle
imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l’industria, così come definita dall’articolo 17 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[28], nei
limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili
ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le
loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma
Art. 3
Principi in tema di turismo accessibile
1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre
2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3
marzo 2009, n. 18[25], lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo
completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza
aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli
ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la
fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli
enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni
delle persone con disabilità e le organizzazioni del
turismo sociale.
3. È considerato atto discriminatorio impedire
alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
Capo II
IMPRESE TURISTICHE
Art. 4
Imprese turistiche
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono
[25] «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione del Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»,
pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14 marzo 2009 n. 61.
[26] «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata sul supplemento ordinario alla
“Gazzetta Ufficiale” dell’11 gennaio 1994 n. 7.
[27] «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all’art. 2188 del codice civile», pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 3 febbraio 1996 n. 28.
[28] L’articolo 17 del Dlgs 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
(Definizioni)
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche
immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in
base all’articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1,
con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e
di revisione e di quelle di assicurazione.
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2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee
guida di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112[29].
Capo II
MERCATO DEL LAVORO
Art. 7
Percorsi formativi
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche
universitaria, con altri enti di formazione e con gli
ordini professionali per lo svolgimento di corsi
orientati alla preparazione dei giovani operatori.
Art. 5
Imprese turistiche senza scopo di lucro
1. Le associazioni che operano nel settore del
turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel
rispetto delle medesime regole e condizioni,
esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE
TURISTICO
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
Capo I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ
Capo I
PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 8
Classificazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché,
in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture
ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto;
Art. 6
Definizione
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione
dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità,
assistenza, accompagnamento e guida, diretti a
consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio
e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
[29] L’articolo 44 del Dlgs 112/1998 è il seguente:
(Funzioni e compiti conservati allo Stato)
1. Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le
connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il
documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione
del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo
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d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta
alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata
nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività
rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o
strumenti informatici, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso
esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture
a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella
licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al
benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono
l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di
cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella
denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi
forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee ad indurre confusione sulla legittimazione
allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale
divieto le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
senti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei
requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno
stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico-alberghiere, o alberghi
residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più
stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e
servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive
caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un
edificio centrale nel quale sono offerti servizi di
ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi
accessori.
7. Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale
sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari
condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno
finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, die-
Art. 9
Strutture ricettive alberghiere
e paralberghiere
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d’epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute-beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che preGUIDA AL DIRITTO
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tetici ed estetici.
Art. 11
Art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284
Pubblicità dei prezzi
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono
liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi
praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo
sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Art. 10
Classificazione standard qualitativi
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese
turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 96[30], recante disciplina dell’agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita
l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno,
livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei
servizi previsti con indicazioni che più aderiscano
alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei
loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il
massimo livello di tutela del turista, viene istituito
ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso
ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai
clienti si intende l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla
soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di
sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di
appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria,
vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché
individuati i criteri e le modalità per l’attuazione
del sistema di rating.
Capo II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 12
Strutture ricettive extralberghiere
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché
ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive-residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d’epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a
[30] «Disciplina dell’agriturismo», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 marzo 2006 n. 63.
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conduzione ed organizzazione familiare, gestite da
privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente
collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite,
al di fuori di normali canali commerciali, da enti
pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno
dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case
per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti
e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli
enti di cui al presente comma con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico
sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai
turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità
abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che
hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma
di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445[31], recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la
disponibilità delle unità abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie
immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate
ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i
titolari delle unità medesime che non intendono
gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio del-
l’attività di mediazione immobiliare relativamente
a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla
locazione.
6. Le strutture ricettive-residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi
validità non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi
limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione
sono le strutture composte da camere, ciascuna
con accesso indipendente dagli altri locali, gestite
in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96[32], recante disciplina dell’agriturismo.
10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con
eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti
religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di
lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e,
per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle
aree marine protette, dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, offrono ospitalità a persone singole e a
gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali ca-
[31] «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato sul
supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 20 febbraio 2001, n. 42.
[32] Si veda la nota 30.
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nali commerciali.
12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate
di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e
convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d’epoca sono strutture ricettive
extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di
particolare pregio storico e architettonico, dotate
di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello
artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive
aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in
luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o
da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate
in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani.
I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il
ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle
stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i
rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre
aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di
abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l’esercizio delle attività
di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all’articolo 15, comma 1.
b) i campeggi;
c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di
piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il
soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella
di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unità
abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan,
mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper,
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno
di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96[33], recante disciplina dell’agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione
unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad
un unico equipaggio per l’intera durata del periodo
di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti
secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la continua presenza all’interno della struttura
ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.
Art. 13
Strutture ricettive all’aperto
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché
ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive all’aperto:
a) i villaggi turistici;
[33] Si veda la nota 30.
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Art. 14
Strutture ricettive di mero supporto
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché
ai fini dell’esercizio del potere statale di cui all’articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi
di pernottamento autonomo.
Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 [34], recante disciplina
dell’agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all’articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE
TURISTICO RICETTIVE
Art. 16
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
delle strutture turistico-ricettive
1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di
inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[35].
Art. 15
Standard qualitativi
1. Fatta salva la competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
[34] Si veda la nota 30.
[35] L’articolo 19 della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è il seguente:
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti
dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
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gennaio 2004, n. 42[36].
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244[37].
5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per
un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.
6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e
92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni[38].
2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al
comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.
3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie
e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per
la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. abrogato
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano
la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
[36] «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato sul supplemento
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 24 febbraio 2004 n. 45.
[37] Il comma 193 dell’articolo 2 della legge 244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2008) è il seguente:
193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando
adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari
e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l’erogazione di
«buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione
delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
[38] L’articolo 11 del Rd 733/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1˚ a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo
e non ha ottenuto la riabilitazione;
2˚ a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può
provare la sua buona condotta.
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Art. 17
Sportello unico
1. Al fine di garantire l’applicazione dei principi
di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si
applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all’articolo
38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133[39], e del relativo regolamento attuativo, fatte
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona
condotta.
L’articolo 92 del Rd 773/1931 è il seguente:
Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica
o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[39] L’articolo 38 del Dl 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è il seguente:
(Impresa in un giorno)
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di
attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente
articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello
unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19,
comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico
costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla
costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica
di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati
(«Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività
istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;
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salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
ni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi
rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto
ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che
svolge attività ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attività di distribuzione
di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e
massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore
sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di
agenzia di viaggio e turismo.
6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Capo I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
Art. 18
Definizioni
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese
turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti,
siano essi di accoglienza che di assistenza, con o
senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i
compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in
conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206[40].
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le
imprese esercenti in via principale l’organizzazione
dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo,
lacuale e fluviale quando assumono direttamente
l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursio-
e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio.
In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un
termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi
per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro
avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al
comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema
camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente
l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse
discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
[40] Si veda la nota 1.
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di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole: «agenzia di viaggi», «agenzia
di turismo», «tour operator», «mediatore di viaggio»
ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad
adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o
integrando la ragione o denominazione sociale,
nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine
alle attività effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di
organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si
applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la
vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher,
regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette
e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.
di Bolzano.
2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun
punto di erogazione del servizio.
Art. 21
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
relativi alle agenzie di viaggi e turismo
1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio
attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[41].
2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al
comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.
3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI
CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
Art. 19
Obbligo di assicurazione
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie
di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di
viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi
offerti.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell’offerta turistica e del sistema Italia
1. Al fine di superare la frammentazione della
promozione e della strutturazione dell’offerta
per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai
Art. 20
Direttore tecnico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previa intesa
con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
[41] Si veda la nota 35.
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contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il
territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della gioventù e per le politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli
itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei
luoghi interessati. Essi sono individuati come
segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell’enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti
pubblici e privati interessati che concorrono alla
formazione dell’offerta.
Art. 23
Sistemi turistici locali
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti
turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale,
o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali,
con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell’ ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche
del turismo e politiche di governo del territorio e di
sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[42], e del
titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112[43], a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
Capo II
TURISMO CULTURALE
Art. 24
Incentivazione di iniziative di promozione turistica
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano
1. Nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione[44] e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42[45], il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro delegato, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, promuove la rea-
[42] Il Capo V del Titolo II della parte I del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) riguarda le
forme associative.
[43] Il Capo III del Titolo II del Dlgs 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) riguarda l’industria.
[44] L’articolo 9 della Costituzione è il seguente:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
[45] Si veda la nota 36.
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lizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad
incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
li, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli
strumenti di programmazione negoziale di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662[46]. In sede di Conferenza Stato-regioni
vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli
accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ar-
Art. 25
Strumenti di programmazione negoziale
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 22, le amministrazioni interessate, stata-
[46] Il comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere
regolati sulla base di accordi così definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il
concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso
dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma
ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie,
ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le
risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di
programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in
attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di
esecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve
restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati
con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi
imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate
ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,
nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più
rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche
nell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’articolo 6, comma 9,
lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.
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cheologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà
minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini
turistici;
b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto
patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare
gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro
dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del
pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco,
e, preferibilmente, in lingua cinese.
Capo III
TURISMO SOCIALE
Art. 27
Fondo buoni vacanze
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall’articolo 2, comma 193, della legge
24 dicembre 2007, n. 244[47], di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
c) a decorrere dall’anno di imposta 2011, parte
della quota destinata allo Stato di cui all’articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222[48], determinata con le procedure vigenti.
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva
dell’offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore
delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfa-
Art. 26
Funzioni di monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio delle attività,
elencate all’articolo 22, comma 2, sono svolte dal
Comitato permanente di promozione del turismo
in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai
sevizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la
finanza pubblica.
[47] Si veda la nota 37.
[48] L’articolo 47 della legge 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi) è il seguente:
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1˚ gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo
edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello
stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in
proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al
contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.
A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una somma
calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente
con destinazione alla Chiesa cattolica.
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zione delle esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione
delle aree che non abbiano ancora conosciuto una
adeguata fruizione turistica.
ve di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.
Art. 30
Turismo con animali al seguito
1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove
ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico
dei turisti con animali domestici al seguito.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la
fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli
enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni
di tutela del settore.
Capo IV
ALTRI SETTORI
Art. 28
Turismo termale e del benessere
1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24
ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni[49].
2. Il turismo del benessere segue la disciplina
prevista dal titolo III del presente Codice.
Art. 29
Turismo della natura e faunistico
1. L’agriturismo è disciplinato dall’articolo 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[50], e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96[51].
2. Il turismo della natura comprende le attività di
ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio
faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero
delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per
quanto non specificamente previsto dalle normati-
Art. 31
Turismo nautico
1. Ferma restando l’osservanza della normativa
statale in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle
aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509[52], ivi
compresi i pontili galleggianti a carattere stagiona-
[49] «Riordino del settore termale», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 novembre 2000, n. 261.
[50] L’articolo 3 del Dlgs 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57) è il seguente:
(Attività agrituristiche)
1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari
nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e
di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica si intende riferita
alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a) ed
all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
[51] Si veda la nota 30.
[52] Il comma 1 dell’articolo 2 del Dpr 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.
15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di
servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi
complementari;
b) l’«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi
complementari;
c) i «punti d’ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di
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le, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con
la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto
della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Capo I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
Art. 32
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo di applicano
ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di
cui all’articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste
negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206[53]. Il tale caso il professioni-
TITOLO VI
CONTRATTI
difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
[53] L’articolo 64 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Esercizio del diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha
diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto
stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se
consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non
è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
L’articolo 65 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Decorrenze)
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso
di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi
ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal
professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato
effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto
del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di
cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di
novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o
errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
L’articolo 66 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Effetti del diritto di recesso)
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive
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sta è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione
in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[54].
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206[55].
ste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore o tramite un
intermediario.
Art. 34
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano,
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno
stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Art. 33
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richie-
Art. 35
Forma dei contratti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state
nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67.
L’articolo 67 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Ulteriori obbligazioni delle parti)
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista
o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene
non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza
del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da
restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale
stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è
tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a
conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente
indicato.
5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora
presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei
confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385,
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di
fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.
[54] Si veda la nota 53.
[55] Si veda la nota 1.
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redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o
venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
conformità alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la
conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la
cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare
reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’articolo 41.
Art. 36
Elementi del contratto di vendita
di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative date di inizio e
fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della
sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli
altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine per il pagamento
del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile[56] non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto
aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non
Art. 37
Informazione del turista
1. Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, l’intermediario o
l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni
di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli
obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e
l’intermediario comunicano al turista per iscritto le
seguenti informazioni:
[56] L’articolo 1385 del Cc è il seguente:
(Caparra confirmatoria)
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali.
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a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del
contratto qualunque sia il mezzo mediante il
quale dette informazioni vengono comunicate
al turista.
per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare
come acconto e le scadenze per il versamento del
saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione
del viaggio tutto compreso e del termine entro il
quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206[57], nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative
a copertura delle spese sostenute dal turista per
l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in
caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali
ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista
in relazione al contratto.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione
alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione
del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed
i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.
Art. 38
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del
luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali con particolare riguardo agli standard
qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere
Art. 39
Cessione del contratto
1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio,
nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di
usufruire del pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente
obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
[57] Si veda la nota 53.
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Art. 40
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di
pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel
contratto, anche con la definizione delle modalità
di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso
essere superiore al dieci per cento del prezzo nel
suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 42
Diritti del turista in caso di recesso
o annullamento del servizio
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi
previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha
diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza
del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima
della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di
prenotazioni.
Art. 41
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato
al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa
o il turista non l’accetta per un giustificato motivo,
l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo
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Art. 43
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto
adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale
di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a
risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto
di rivalersi nei loro confronti.
Art. 44
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempi40
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mento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unione
europea, che disciplinano le singole prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico, così
come recepite nell’ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi
per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni
di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l’articolo 2951 del codice civile[58].
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di
risarcimento per i danni di cui al comma 1.
sto dalle convenzioni internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile[59].
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
Art. 46
Esonero di responsabilità
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di
cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del
turista al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 45
Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione
delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere,
a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previ-
Art. 47
Danno da vacanza rovinata
1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza
[58] L’articolo 2951 del Cc è il seguente:
(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto)
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall’articolo 1679.
[59] L’articolo 1783 del Cc è il seguente:
(Responsabilità per le cose portate in albergo)
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante
il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori
dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente
di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
L’articolo 1784 del Cc è il seguente:
(Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore)
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano
valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
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ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile[60], il
turista può chiedere, oltre ed indipendentemente
dalla risoluzione del contratto, un risarcimento
del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini
di cui agli articoli 44 e 45.
Art. 50
Assicurazione
1. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato
possono essere assistiti da polizze assicurative che,
per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza
anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio
siano sostenute o anticipate dall’amministrazione
pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono
costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante
la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle
altre forme associative di imprese e associazioni di
categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il
prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59[62].
Art. 48
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno
risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di
quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga.
Art. 49
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi
che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile[61].
[60] L’articolo 1455 del Cc è il seguente:
(Importanza dell’inadempimento)
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse
dell’altra.
[61] L’articolo 1227 del Cc è il seguente:
(Concorso del fatto colposo del creditore)
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
[62] L’articolo 33 del Dlgs 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è il seguente:
(Assicurazioni)
1. Ove previsto, l’obbligo di disporre di un’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto
al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a
finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni
dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla
quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva
comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può
chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte
deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati
all’esercizio di attività professionali, a rischi che
avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
6. è fatta salva la facoltà di stipulare anche altre
polizze assicurative di assistenza al turista.
Art. 51
Fondo nazionale di garanzia
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo opera il fondo nazionale di garanzia,
per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel
caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio
delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all’articolo 50, comma 1, che è versata all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
Capo II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
Art. 52
Locazioni di interesse turistico e alberghiere
1. All’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
il primo comma è sostituito dal seguente[63]: «La
durata delle locazioni e sublocazioni di immobili
urbani non può essere inferiore a sei anni se gli
immobili sono adibiti ad una delle attività appresso
indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo,
garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell’esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
[63] L’articolo 27 della legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Durata della locazione)
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad
una delle attività appresso indicate indutriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzia di viaggio e turismo,
impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e
professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
La durata delle locazioni non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività
alberghiere, all’esercizio di imprese assimilare ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attività teatrali.
Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata
rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno
successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.
L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto
dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
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impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno
ed altri organismi di promozione turistica e simili.».
2. All’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
il terzo comma è sostituito dal seguente[64]: «La durata della locazione non può essere inferiore a nove
anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato,
è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile[65] o all’esercizio di attività teatrali.».
Art. 56
Conferenza nazionale del turismo
1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle
province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di
UNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre autonomie
territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare
l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra
le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti
conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse
allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233[66].
Art. 53
Locazioni ad uso abitativo
per finalità turistiche
1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalità
turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati
dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
Capo I
ORGANIZZAZIONE
Art. 54
Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato
in materia di turismo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la
vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di
collaborazione nell’ambito dei rispettivi settori di
competenza.
Art. 55
Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell’area funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti
e delle società partecipate.
[64] Si veda la nota 63.
[65] L’articolo 1786 del Cc è il seguente:
(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi)
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti
balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
[66] «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
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Art. 57
Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) Agenzia nazionale del turismo
1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un
ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni[67].
2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati
internazionali.
3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di
indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato.
po della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere
lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza,
garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di
carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e
comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato
non comportano oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.
Art. 58
Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia
1. Al fine di promuovere un’azione coordinata
dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che
può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e svilup-
Capo II
PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
Art. 59
Attestazione di eccellenza turistica nel settore
enogastronomico ed alberghiero
1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica,
denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito
in modo significativo e protrattosi nel tempo, per
l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva
turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità
della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire,
ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che,
con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta
qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere
pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 maggio 2006 n. 114.
[67] «Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo, a norma dell’articolo 12, comma 7, del D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8
giugno 2006, n. 131.
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l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è auto-
rizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[68], le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della attestazione
[68] L’articolo 8 del Dlgs 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province
d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell’interno.
L’articolo 9 del Dlgs 281/1997 è il seguente:
(Funzioni)
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti
in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero
la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In
particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di
urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua
competenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di
cui all’articolo 6;
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale
connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali
e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza
unificata, l’assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei
membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. L’assenso è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non
sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle
funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche
finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò
attinenti;
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di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di
criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque
non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla
quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza
turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a
fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto
di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed
altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della
attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare
adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.
5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.
dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criteri
oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il
medesimo decreto viene individuato il numero
massimo di imprese da premiare ogni anno.
Art. 61
Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende
tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento
e stella d’oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato
in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50
medaglie di bronzo.
Art. 62
Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della
giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281[70].
2. L’accertamento dei titoli per il conferimento
dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato, che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione
per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente;
d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il tu-
Art. 60
Attestazione Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell’immagine dell’Italia
1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine
dell’Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei
servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo
sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione
e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio
decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281[69], le modalità
organizzative e procedurali idonee al conferimento
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente
dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito
nazionale.
[69] Si veda la nota 68.
[70] Si veda la nota 68.
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rismo - ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone
in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al
comma 2, è a titolo gratuito.
delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione
per il rilancio dell’immagine dell’Italia;
d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone
in possesso di elevata esperienza e professionalità
nel settore turistico;
f) da un membro designato dal Ministero degli
affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al
comma 2, è a titolo gratuito.
Art. 63
Istituzione della Medaglia al merito del turismo
per gli italiani all’estero
1. è istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a
tributare un giusto riconoscimento alle persone
operanti all’estero che per il loro impegno e valore
professionale, nonché per la qualità e durata dei
servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo
tanto esemplare da divenire promotori turistici per
il nostro Paese.
Art. 64
Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprende
tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia
d’argento e medaglia d’oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato
in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50
medaglie di bronzo.
Capo III
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI
Art. 66
Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul
territorio nazionale
1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[71], nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta
dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si
intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
Art. 65
Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della
giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
2. L’accertamento dei titoli per il conferimento
[71] Il comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) è il seguente:
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
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del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge
dello Stato.
lità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è
previsto da una clausola del contratto di fornitura
dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a
procedure di negoziazione volontaria o paritetica o
alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione
delle controversie tra imprese e consumatori ed
utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580[73]. Nella procedura
di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi
delle associazioni dei consumatori. Tale procedura
di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e
141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206[74].
Art. 67
Composizione delle controversie in materia
di turismo
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla
conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28[72], e costituisce condizione di procedibi-
[72] Si veda la nota 7.
[73] L’articolo 2 della legge 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:
(Compiti e funzioni)
1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni
internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli
altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI
anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;
e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro,
con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e
infrastrutture informatiche e telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro
e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni
di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
omissis
[74] Per l’articolo 140 del Dlgs 206/2005 si veda la nota 5.
L’articolo 141 del Dlgs 206/2005 è il seguente:
(Composizione extragiudiziale delle controversie)
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la
risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
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Art. 68
Assistenza al turista
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali,
assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call
center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo
ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche,
nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza
degli interessi dei turisti possono proporre istanze,
richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle
disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi
previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. È fatta
salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28[75].
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata
agli enti locali.
Art. 69
Gestione dei reclami
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68,
avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando
contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento dell’istanza.
2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e lo
sviluppo e la competitività del turismo può richiedere
dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel
termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2
l’esito dell’attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti
salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all’acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delle
attività istituzionali, che si conclude entro il termine
di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le
disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si
conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili
agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero
della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete
comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
[75] Si veda la nota 8.
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L’APPENDICE
Tutte le norme abrogate del Codice del consumo
Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo,
a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229
l’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno
stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Articolo 82
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, venduti
od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali
e a distanza, ferme restando le disposizioni previste
negli articoli da 64 a 67.
Articolo 85
Forma del contratto di vendita
di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è
redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato
dall’organizzatore o venditore.
Articolo 83
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo
84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore.
Articolo 86
Elementi del contratto di vendita
di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative date di inizio e
fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della
sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli
altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine per il pagamento
del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero
sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo
Articolo 84
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o alGUIDA AL DIRITTO
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L’APPENDICE
di garanzia di cui all’articolo 100 nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad
alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita
dal comma 2 del citato articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la
conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere
informato dell’annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l’organizzatore o il
venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta
esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve
comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
b) generalità e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in
caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di
rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto,
sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Articolo 88
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare
come acconto e le scadenze per il versamento del
saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione
del viaggio tutto compreso e del termine entro il
Articolo 87
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del
viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed
il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
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L’APPENDICE
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori
dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione
alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Articolo 91
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il consumatore può recedere, senza
pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa
o il consumatore non l’accetta per un giustificato
motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un
mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
Articolo 89
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente
obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di
pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel
contratto, anche con la definizione delle modalità
di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso
essere superiore al dieci per cento del prezzo nel
suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
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Articolo 92
Diritti del consumatore in caso di recesso
o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto
nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto
turistico viene cancellato prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto
turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento
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del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore
ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno
dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia
stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure
da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso
l’eccesso di prenotazioni.
Articolo 95
Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione
degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da
33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del
danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto
previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al
1786 del codice civile dal 1783 al 1786 del codice
civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo
della partenza.
Articolo 93
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita
del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità, se non provano che il
mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di
altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Articolo 96
Esonero di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Articolo 94
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui
sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come
recepite nell’ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante
alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di
risarcimento per i danni di cui al comma 1.
GUIDA AL DIRITTO
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Articolo 97
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e
azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
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L’APPENDICE
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga.
dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio
delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all’articolo 99, che è versata all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di
cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla
quota così come determinata ai sensi del comma 2.
3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono
soggette ad alcun termine di decadenza.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.
Articolo 98
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro nel luogo di partenza.
Articolo 99
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere
coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Articolo 100
Fondo di garanzia
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
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DOSSIER/6
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GUIDA ALLA LETTURA
Il quadro sintetico della nuova disciplina
Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO
DEL TURISMO, A NORMA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246,
NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA
AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI
PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 139 alla “Gazzetta Ufficiale” del 6 giugno 2011 n. 129)
A CURA DI
Articolo
4
Sintesi esplicativa
Commento
a pag.
L’articolo 1 approva il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo riportato nell’allegato 1.
69
L’articolo 2 sostituisce interamente il capo I del titolo IV del Codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (in precedenza denominato “Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili” e composto dagli articoli da 69 a 81) con
un nuovo capo I denominato “Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” e composto dagli articoli da 69 a
81-bis.
71, 74, 76 e
81
Oggetto
Dlgs 23 maggio 2011 n. 79
1
Approvazione del codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo
2
Modificazioni al decreto legislativo 6
settembre 2005, n.
206, in attuazione
della
direttiva
2008/122/Ce, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di
scambio
3
Abrogazioni
EDUARDO RACCA E PIETRO RACCA
L’articolo 3 abroga a decorrere dal 21 giugno 2011:
- il Dpr 4 agosto 1957, n. 918;
- la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III;
- la legge 21 marzo 1958, n. 326;
- la legge 12 marzo 1968, n. 326;
- la legge 25 agosto 1991, n. 284;
- l’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre
1988, n. 556;
- il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
- la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- gli articoli da 82 a 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- l’articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Esso stabilisce inoltre che:
- la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul
contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene
efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio
del 23 aprile 1970;
- resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Disposizioni finanzia- L’articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate
rie
servendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
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GUIDA ALLA LETTURA
Commento
a pag.
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (Allegato I) approvato dall’articolo 1 del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79
Articolo
Oggetto
Sintesi esplicativa
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DEI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
1
Ambito di applicazio- L’articolo 1 riguarda l’ambito di applicazione del Codice del turismo. In particolare stabilisce che
ne
il Codice:
- contiene norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di
turismo e altre nome in materia;
- provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali
vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle Regioni e degli
Enti locali.
70
2
Principi sulla produ- L’articolo 2 afferma che l’intervento legislativo dello Stato in materia turistica è consentito nei
zione del diritto in casi in cui:
materia turistica
- il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale
esclusiva o concorrente;
- sussistono esigenze di carattere unitario di valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello
interno e internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e di riordino e
unitarietà dell’offerta turistica italiana.
Precisa che le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
70
3
Principi in tema di tu- In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
rismo accessibile
disabili, l’articolo 3 impone allo Stato di assicurare alle persone disabili la possibilità di fruire
dell’offerta turistica in modo completo e autonomo.
L’articolo 3 qualifica come discriminatorio qualsiasi atto che di fatto impedisce ai disabili di
fruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica.
Capo II
IMPRESE TURISTICHE
70
4
Imprese turistiche
L’articolo 4 definisce le imprese turistiche precisando che sono quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica. Precisa che l’iscrizione al registro delle imprese costituisce
condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli
incentivi e dei benefici e che alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici per l’industria. Dispone che le imprese turistiche non
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno
Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e a esercitare le loro attività in Italia,
secondo il principio di reciprocità.
84
5
Imprese turistiche L’articolo 5 riguarda le imprese turistiche senza scopo di lucro, che esercitano attività nel settore
senza scopo di lucro del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, le quali possono
esercitare le attività turistiche esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
84
Capo I
PROFESSIONI TURISTICHE
6
Definizione
7
Percorsi formativi
GUIDA AL DIRITTO
L’articolo 6 definisce professioni turistiche quelle attività aventi a oggetto la prestazione di
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza,
anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
Capo II
MERCATO DEL LAVORO
Per facilitare l’inserimento nel mercato turistico di laureati o diplomati attraverso la formazione,
l’articolo 7 autorizza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato a stipulare
accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e
con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani
operatori.
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GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
Oggetto
Commento
a pag.
Sintesi esplicativa
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
STRUTTURE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Capo I
RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ
Classificazione
L’articolo 8 classifica le strutture ricettive in alberghiere e paralberghiere, extra alberghiere, all’aperto
e di mero supporto. Precisa che per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di
servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive, nella quale rientra anche la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché la fornitura a queste di giornali, pellicole,
strumenti informatici, cartoline, francobolli e la gestione di strutture a carattere ricreativo.
Strutture ricettive al- L’articolo 9 fornisce la definizione delle strutture alberghiere e paralberghiere, nelle quali
berghiere e paralber- rientrano gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi
ghiere
diffusi, le residenze d’epoca alberghiere, i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale,
le residenze della salute-beauty farm e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti
elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.
Classificazione stan- L’articolo 10 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato
dard qualitativi
(previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni) il
compito di disciplinare gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive. Consente
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di introdurre livelli di standard
migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale. Istituisce un sistema di rating,
associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai
clienti a cui aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Affida a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato (d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le
associazioni dei consumatori e di categoria) il compito di definire i parametri di misurazione e
valutazione della qualità del servizio turistico e di definire il sistema di rating.
Pubblicità dei prezzi In base all’articolo 11, i prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai
singoli operatori turistici. Affida alle leggi regionali il compito di regolare la corretta informazione
e pubblicità dei prezzi stabiliti e di prevedere sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alle Regioni e controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Capo II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
85
Strutture ricettive ex- L’articolo 12 definisce nel dettaglio le strutture ricettive extralberghiere, nelle quali rientrano gli
tralberghiere
esercizi di affittacamere, le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast, le case per
ferie, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, gli ostelli per la
gioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica, le attività ricettive in residenze rurali, le foresterie per turisti, i centri soggiorno studi, le
residenze d’epoca extralberghiere, i rifugi escursionistici, i rifugi alpini e ogni altra struttura
turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
Strutture ricettive al- L’articolo 13 definisce nel dettaglio le strutture ricettive all’aperto nelle quali rientrano i villaggi
l’aperto
turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche e i parchi di vacanza.
Strutture ricettive di L’articolo 14 qualifica di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli Enti locali per
mero supporto
coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. Precisa che si intendono per aree di
sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
86
Standard qualitativi
87
L’articolo 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato la
competenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, extra-alberghiere, all’aperto e di mero
supporto, dopo aver acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Semplificazione degli L’articolo 16 reca misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture
adempimenti ammini- turistico-ricettive. In particolare assoggetta a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (di
strativi delle struttu- cui all’art. 19 della legge 241/1990) - l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che tuttavia
re turistico-ricettive rimangono soggetti al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienicosanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fa salvi i parametri dettati dal DM
21 ottobre 2008 che definisce gli standard minimi dei servizi che gli alberghi devono fornire sul
territorio nazionale. Obbliga l’esercizio ricettivo a dare comunicazione all’autorità competente in
caso di chiusura per più di otto giorni.
Sportello unico
L’articolo 17 estende alle imprese turistico-ricettive l’applicazione della disciplina dello Sportello
unico per le attività produttive, di cui all’art. 38 del decreto legge 112/2008 (convertito con
modificazioni dalla legge 133/2008) e del relativo regolamento attuativo (Dpr 160/2010). Fa
salve le forme più avanzate di semplificazione previste da leggi regionali.
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Articolo
Oggetto
Commento
a pag.
Sintesi esplicativa
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
18
19
20
21
Capo I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
Definizioni
L’articolo 18 definisce le agenzie di viaggio e turismo. In particolare stabilisce che:
- le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che svolgono congiuntamente o
disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e
ogni altra forma di prestazione turistica;
- sono considerate agenzie anche le imprese che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai
turisti, di organizzazione dell’attività di trasporto quando organizzano viaggi, crociere, gite;
sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
Affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, il compito di definire gli standard minimi comuni e il livello minimo e massimo da
applicare alle cauzioni richieste alle agenzie di viaggio. Tutela il consumatore da possibili inganni
vietando denominazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore.
Obbligo di assicura- L’articolo 19 obbliga le agenzie di viaggio e turismo a stipulare congrue polizze di assicurazione
zione
in relazione al costo del viaggio, che garantiscano al turista l’esatto adempimento degli obblighi
assunti con il contratto di viaggio.
Direttore tecnico
L’articolo 20 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato
il compito di fissare i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di
viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Precisa che l’apertura di
succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare non richiede la nomina di un
direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.
Semplificazione degli L’articolo 21 stabilisce che:
adempimenti ammini- - l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo
strativi relativi alle sono soggette - nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle
agenzie di viaggi e tu- Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - alla segnalazione certificata di inizio attività
rismo
(Scia) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
- l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della Scia all’amministrazione competente;
- l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare è soggetta a
comunicazione alla Provincia di ubicazione e alla Provincia a cui è stata inviata la Scia.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
22
Circuiti nazionali di
eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia
23
Sistemi turistici locali
24
Incentivazione di iniziative di promozione
turistica finalizzate alla valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, archeologico,
architettonico e paesaggistico italiano
GUIDA AL DIRITTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Per superare la frammentazione della promozione turistica nazionale, l’articolo 22 prevede la
realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza che corrispondono a contesti turistici omogenei, e di
itinerari tematici, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato di concerto con vari Ministeri e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Dispone che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di
eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli Enti locali,
delle Regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati.
L’articolo 23 rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali. In particolare dispone che:
- i sistemi turistici locali sono i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;
- gli Enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali
attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati;
- nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche
del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le Regioni provvedono a
riconoscere i sistemi turistici locali, attraverso gestioni associate e forme di cooperazione.
Capo II
TURISMO CULTURALE
L’articolo 24 affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, il compito di promuove la realizzazione di iniziative
turistiche per incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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Articolo
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Oggetto
Sintesi esplicativa
Strumenti di program- L’articolo 25 prevede l’utilizzo di strumenti di programmazione negoziale per la definizione del
mazione negoziale
programma degli interventi da attuare (di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 662/1996)
con misure mirate a:
- promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico
e architettonico presente sul territorio italiano;
- garantire la completa accessibilità da parte del pubblico al patrimonio storico-artistico anche al
fine di assicurare l’autofinanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso,
nonché l’effettiva fruibilità, da parte dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del patrimonio
storico-artistico attraverso la predisposizione di materiale informativo in varie lingue.
Funzioni di monito- L’articolo 26 affida le funzioni di monitoraggio delle attività elencate al comma 2 dell’art. 22
raggio
(relativo ai circuiti di eccellenza) al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.
Capo III
TURISMO SOCIALE
Fondo buoni vacanze L’articolo 27 tratta del turismo sociale e, in particolare, dei buoni-vacanza. Dispone che al
Fondo buoni vacanze istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo
affluiscano:
- i risparmi di individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
- risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
- dall’anno d’imposta 2011, parte della quota dell’otto per mille destinata allo Stato per scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario.
Affida al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, sentito il Dipartimento per
le politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire con
appositi decreti le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare in favore delle fasce
sociali più deboli, anche per destagionalizzare i flussi turistici e per valorizzare le aree poco
frequentate.
Capo IV
ALTRI SETTORI
Turismo termale e L’articolo 28 precisa che:
del benessere
- il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre n. 323 del 2000;
- il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.
Turismo della natura L’articolo 29 rinvia all’articolo 3 del decreto legislativo 228/2001 e alla legge 96/2006 la
e faunistico
disciplina dell’agriturismo e al titolo III del Codice la disciplina del turismo della natura, che
comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla
corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e
acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere.
Turismo con animali L’articolo 30 attribuisce allo Stato il compito di promuovere - con la collaborazione delle
al seguito
autonomie locali, degli enti pubblici, degli operatori turistici, delle associazioni di tutela degli
animali - iniziative per agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al
pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.
Turismo nautico
L’articolo 31 dispone che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate
alla nautica da diporto non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale,
ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Fa salve le
competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.
TITOLO VI
CONTRATTI
Capo I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
Ambito di applicazio- L’articolo 32 dispone che le disposizioni del presente capo si applicano:
ne
- ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel
territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33;
- ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.
Definizioni
L’articolo 33 dà la definizione dell’organizzatore di viaggio, dell’intermediario e del turista.
Pacchetti turistici
L’articolo 34 stabilisce che i pacchetti turistici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti
tutto compreso, le crociere turistiche.
Forma dei contratti L’articolo 35 dispone che:
turistici
- il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi;
- al turista va rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o
venditore.
Elementi del contrat- L’articolo 36 elenca gli elementi che vanno contenuti nel contratto.
to di vendita di pacchetti turistici
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Articolo
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Oggetto
Sintesi esplicativa
Informazione del turi- L’articolo 37 precisa:
sta
- le informazioni di carattere generale che l’intermediario o l’organizzatore debbono fornire nel
corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto;
- le informazioni specifiche che l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto
prima dell’inizio del viaggio.
Vieta di fornire informazioni ingannevoli.
Opuscolo informativo L’articolo 38 elenca gli elementi da riportare nell’opuscolo in modo chiaro e preciso. Precisa che
le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario. Parifica
all’opuscolo le informazioni e i materiali illustrativi divulgati per via elettronica o telematica.
Cessione del contrat- L’articolo 39 stabilisce che:
to
- il turista può cedere a un terzo i rapporti derivanti dal contratto, specificandone le condizioni;
- il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione.
Revisione del prezzo L’articolo 40 stabilisce che:
- la revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è
ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione
delle modalità di calcolo;
- la revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo;
se l’aumento del prezzo supera il dieci per cento, l’acquirente può recedere dal contratto, previo
rimborso delle somme già versate;
- il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Modifiche delle con- L’articolo 41 stabilisce che:
dizioni contrattuali
- prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue;
- nel caso non accetti la proposta, il turista può recedere senza pagamento di penali ed ha diritto
a quanto previsto nel successivo articolo 42;
- dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato che non comportano oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno;
- se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato
motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al
luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
–
99
99
99
42
Diritti del turista in
caso di recesso o annullamento del servizio
43
Mancato o inesatto L’articolo 43 stabilisce che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
adempimento
con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario debbono risarcire il danno.
99 e 102
44
Responsabilità per L’articolo 44 stabilisce che:
danni alla persona
- il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni è
risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali recepite nell’ordinamento
italiano;
- il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951
del codice civile;
- è nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento.
102
45
Responsabilità per L’articolo 45 stabilisce che:
danni diversi da quel- - le parti contraenti possono convenire limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno
li alla persona
alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico;
- la limitazione non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli
articoli 1783 e 1784 del codice civile;
- il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della
partenza.
102
GUIDA AL DIRITTO
L’articolo 42 stabilisce che qualora il turista receda dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40
e 41 o il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, il turista
ha diritto:
- di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza
del prezzo, o al rimborso della somma di danaro già corrisposta;
- a essere risarcito di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto.
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Articolo
Oggetto
Sintesi esplicativa
Commento
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102
46
Esonero di responsa- L’articolo 46 dispone che l’organizzatore e l’intermediario:
bilità
- sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore;
- apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio.
47
Danno da vacanza ro- L’articolo 47 dispone che il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del
vinata
contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e
all’irripetibilità dell’occasione perduta qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle
prestazioni non sia di scarsa importanza.
105
48
Diritto di surrogazio- L’articolo 48 stabilisce che:
ne
- l’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili;
- il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
–
49
Reclamo
L’articolo 49 dispone che:
- ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediante
tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio;
- il turista può anche sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che
garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
–
50
Assicurazione
L’articolo 50 stabilisce che:
- l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e
47;
- in ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative
che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al
turista assistenza anche di tipo economico;
- tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi
confronti;
- gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative
idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la
copertura dei rischi.
–
51
Fondo nazionale di L’articolo 51 stabilisce che presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
garanzia
opera il fondo nazionale di garanzia:
- per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero;
- per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Precisa che detto fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 50 e che le
sue modalità di gestione e di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
–
DELLE
52
Capo I
LOCAZIONI TURISTICHE
Locazioni di interes- L’articolo 52 sostituisce:
se turistico e alber- " il primo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stabilendo che la durata
ghiere
delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se detti
immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali
agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi
di promozione turistica e simili;
" il terzo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stabilendo che la durata
della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano è adibito ad attività
alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o
all’esercizio di attività teatrali.
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Articolo
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Oggetto
Commento
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Sintesi esplicativa
Locazioni a uso abita- L’articolo 53 stabilisce che gli alloggi locati per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono
tivo per finalità turisti- regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
che
–
TITOLO VII
ORDINAMENTO
Capo I
ORGANIZZAZIONE
54
Funzioni di indirizzo e L’articolo 54 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta gli
vigilanza dello Stato atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI.
in materia di turismo
119
55
Il Dipartimento per lo L’articolo 55 individua nel Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la struttura
sviluppo e la competi- di supporto delle politiche governative nel settore turistico. Precisa che il Dipartimento si avvale,
tività del turismo
ai fini dello svolgimento della propria attività, degli altri organismi costituiti e delle società
partecipate.
119
56
Conferenza nazionale L’articolo 56 rielabora la disciplina della Conferenza nazionale del turismo di cui all’articolo 3 della
del turismo
legge 135/2001 tenendo conto delle attuali competenze statali in materia di turismo. Al riguardo
stabilisce che la Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio o dal
Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d’intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni, e ha compiti di orientamento per la definizione e l’aggiornamento del documento
recante le linee guida e per la verifica dell’attuazione delle medesime. Alla Conferenza nazionale
del turismo partecipano i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, dell’Anci (Associazione dei Comuni italian[x] i) dell’Upi (Unione delle
Province italiane) dell’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità ed Enti montani), del Cnel, di
Unioncamere, dell’Istat, delle altre autonomie territoriali, nonché i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco,
delle associazioni senza scopo di lucro, di quelle ambientaliste e delle organizzazioni sindacali.
119
57
Ente nazionale italiano del turismo (ENIT)
- Agenzia nazionale
del turismo
L’articolo 57 contiene la disciplina dell’Enit - Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al DPR 207/2006. L’articolo stabilisce che l’Enit:
- svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica
nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati
internazionali;
- è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato.
119
58
Comitato permanen- L’articolo 58 disciplina il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. Stabilisce che
te di promozione del il decreto di istituzione del Comitato permanente, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal
turismo in Italia
Ministro delegato, sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Affida al Comitato il
compito di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti:
- identificazione omogenea delle strutture pubbliche che garantiscono i servizi del turismo;
- accordi di programma con le Regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio;
- progetti di formazione nazionale per promuovere lo sviluppo turistico;
- sostegno e assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
- diffusione dell’immagine dell’Italia nel settore turistico, all’interno dei confini nazionali, con
particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di
propaganda ed una comunicazione unitaria;
- organizzazione dei momenti e degli eventi nazionali ad impulso turistico che coinvolgano
territori, soggetti pubblici e privati;
- raccordo e cooperazione tra Regioni, Province, Comuni e istituzioni di governo.
119
PROMOZIONE
59
Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero
GUIDA AL DIRITTO
Capo II
DELL’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
L’articolo 59 istituisce due tipologie di attestazioni di eccellenza turistica:
- maestro di cucina italiana, da attribuire annualmente alle imprese della ristorazione italiana di
eccellenza;
- maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire ogni anno alle imprese alberghiere italiane di
eccellenza.
Affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato il compito di
disciplinare le modalità organizzative e procedurali e di individuare il numero massimo di imprese
da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza. Precisa che
le denominazioni di tali imprese saranno inserite nel portale Italia.it.
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Oggetto
Sintesi esplicativa
Commento
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Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine
dell’Italia
L’articolo 60 istituisce l’attestazione della medaglia al merito del turismo per premiare le persone
che per il loro impegno e valore professionale hanno contribuito allo sviluppo del settore turistico
e alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo. Stabilisce che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su parere della conferenza
unificata, sono disciplinate le modalità organizzative e procedurali e viene individuato il numero
massimo di persone da premiare ogni anno.
113 e 119
61
Caratteristiche dell’at- L’articolo 61 stabilisce che la medaglia al merito del turismo:
testazione
- comprende tre livelli crescenti (stella di bronzo, stella d’argento, stella d’oro);
è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato.
Precisa che il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie
d’argento e 50 medaglie di bronzo.
113 e 119
62
Modalità di attribuzio- L’articolo 62 disciplina le modalità di attribuzione delle medaglie al merito del turismo che sono
ne
conferite il 27 settembre, giorno della giornata mondiale del turismo. Stabilisce che l’accertamento
dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una commissione nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato e ne precisa la
composizione.
113 e 119
63
Istituzione della Me- L’articolo 63 istituisce l’attestazione medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, per
daglia al merito del tributare riconoscimento alle persone, operanti all’estero, che hanno dato lustro al Made in Italy.
turismo per gli italiani all’estero
113 e 119
64
Caratteristiche dell’at- L’articolo 64 definisce le caratteristiche della medaglia al merito del turismo per gli italiani
testazione
all’estero, stabilendone fra l’altro il contingente annuale (10 medaglie d’oro, 25 medaglie
d’argento e 50 medaglie di bronzo).
113 e 119
65
Modalità di attribuzio- L’articolo 65 disciplina le modalità di attribuzione delle medaglie al merito del turismo per gli
ne
italiani all’estero, che sono conferite il 27 settembre, giorno della giornata mondiale del turismo.
Stabilisce che l’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo
stesso delegato e ne precisa la composizione.
113 e 119
LA QUALITÀ
Capo III
DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI
66
Standard dell’offerta
di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale
L’articolo 66 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare la carta dei servizi turistici, da
trasmettere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per definire quali servizi
turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
Affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, il compito di determinare con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei
servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello
Stato.
115
67
Composizione delle L’articolo 67 interviene in materia di composizione delle controversie nel settore del turismo.
controversie in mate- Contiene un rinvio alla procedura prevista dal decreto legislativo 28/2010 che disciplina la
ria di turismo
mediazione civile e commerciale per favorire la composizione stragiudiziale delle liti.
115
68
Assistenza al turista
L’articolo 68 affida al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito di
assicurare l’assistenza al turista, anche attraverso call center. Istituisce lo sportello del turista,
con recapiti e orari pubblicati sul sito istituzionale, presso il quale si possono proporre istanze,
richieste e reclami nei confronti di imprese e operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza del Codice del turismo. Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano la possibilità di prevedere l’istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere
delegata agli Enti locali.
–
69
Gestione dei reclami L’articolo 69 stabilisce che, entro 15 giorni dal ricevimento di istanze e reclami presso lo
sportello del turista, il Dipartimento avvii l’istruttoria, il cui esito viene comunicato ai soggetti
interessati entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo. Precisa che nel corso
dell’istruttoria il Dipartimento può richiedere informazioni ai soggetti proponenti il reclamo, alle
imprese, agli operatori turistici e ai soggetti vigilati che sono tenuti a rispondere entro trenta
giorni durante i quali il procedimento viene sospeso. Dispone infine che la disciplina, mediante
regolamento, della procedura di gestione dei reclami compete al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato.
–
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Commento
a pag.
Modifiche al codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79
Articolo
Oggetto
Sintesi esplicativa
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI
Capo I
RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
Nuovo ar- Definizioni
ticolo 69
del Codice
del
consumo
In attuazione dell’articolo 2 della direttiva 2008/122/CE, il nuovo articolo 69 del Codice del 71, 72, 74, 75
consumo definisce:
e 76
- il contratto di multiproprietà: contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un
consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il
pernottamento per più di un periodo di occupazione;
- il contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine: contratto di durata superiore
a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto
di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al
viaggio o ad altri servizi;
- il contratto di rivendita: in base al quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore
nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo
termine;
- il contratto di scambio: ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un
sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi
in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai diritti derivanti dal suo contratto
di multiproprietà.
Definisce altresì l’operatore, il consumatore, il contratto accessorio, il supporto durevole, il
codice di condotta e il responsabile del codice.
Nuovo ar- Pubblicità
ticolo 70
del Codice
del
consumo
In attuazione dell’articolo 3 della direttiva, il riscritto articolo 70 prevede in particolare che - nel
caso in cui il contratto di multiproprietà o le altre tipologie contrattuali affini siano offerte al
consumatore nell’ambito di una promozione o un’iniziativa di vendita - l’operatore deve indicare
chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.
76 e 77
Nuovo ar- Informazioni precon- In attuazione dell’articolo 4 della direttiva, il riscritto articolo 71 prevede, in via generale, che le
ticolo 71 trattuali
informazioni precontrattuali siano accurate e sufficienti e fornite in maniera chiara e comprensibidel Codile. Tali informazioni devono essere date a titolo gratuito su carta o altro supporto durevole, in
ce
del
lingua italiana e nella lingua dello Stato Ue in cui il consumatore risiede o di cui è cittadino.
consumo
L’articolo 71 rinvia ad appositi allegati per l’individuazione delle specifiche informazioni da fornire
per ciascuna tipologia contrattuale.
77 e 78
Nuovo ar- Requisiti del contrat- L’articolo 72 (che riprende l’articolo 5 della direttiva), oltre a disciplinare la lingua del contratto e
ticolo 72 to
a prevedere la forma scritta ad substantiam, ne determina il contenuto minimo.
del Codice
del
consumo
71, 72 e 78
Nuovo ar- Obbligo di fideiussioticolo
ne per i contratti di
72-bis
multiproprietà
del Codice
del
consumo
L’articolo 72-bis stabilisce che:
- l’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali o con un capitale sociale versato
inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è
obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto;
- l’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando
l’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia
dell’ultimazione dei lavori;
- nel contratto di multiproprietà, devono essere espressamente menzionate le fideiussioni a pena
di nullità.
78
Nuovo ar- Diritto di recesso
ticolo 73
del Codice
del
consumo
L’articolo 73 (che riprende l’articolo 6 della direttiva) stabilisce che il consumatore può esercitare
il diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula e senza dover indicare particolari motivi.
Definisce come si calcola il periodo di recesso.
77 e 78
Nuovo ar- Modalità di esercizio
ticolo 74 ed effetti del diritto
del Codi- di recesso
ce
del
consumo
In base all’articolo 74 (che riprende gli articoli 7 e 8 della direttiva) il consumatore che intenda
esercitare il diritto di recesso deve dare comunicazione scritta della propria decisione. Precisa
che in tal caso il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente
all’eventuale servizio reso prima del recesso e che l’esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto.
78 e 79
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Articolo
Nuovo articolo 75
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 76
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 77
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 78
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 79
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 80
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo 81
del Codice
del
consumo
Nuovo articolo
81-bis del
Codice del
consumo
Oggetto
Acconti
Sintesi esplicativa
L’articolo 75 (che riprende l’articolo 9 della direttiva) estende a qualsiasi forma di pagamento
(versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, depositi bancari, riconoscimento di debito od ogni altro onere a favore dell’operatore o del terzo) il divieto di acconti.
Disposizioni specifiche concernenti i
contratti relativi a
prodotti per le vacanze di lungo termine
L’articolo 76 (che riprende l’articolo 10 della direttiva) prevede, per i contratti relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine, che il pagamento avvenga secondo il piano di pagamento scaglionato. In
particolare stabilisce che:
- i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore;
- il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore
entro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Risoluzione dei con- L’articolo 77 stabilisce che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal
tratti accessori
contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine
comporta, automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore, la risoluzione di tutti i
contratti di scambio a esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
Carattere imperativo
delle disposizioni e
applicazione in casi
internazionali
Commento
a pag.
75 e 80
74
80
L’articolo 78 (che fa riferimento all’articolo 12 della direttiva) interviene in materia di legge applicabile al
contratto. Chiarisce che le condizioni di tutela previste dal presente capo I hanno natura inderogabile sia
nel caso in cui si applichi la legge di uno Stato membro, sia nel caso in cui si applichi la legge di uno
Stato extracomunitario se il bene immobile interessato sia situato sul territorio di un Paese membro o,
se il contratto non riguarda beni immobili, nei casi in cui l’operatore svolga l’attività commerciale o
professionale in uno Stato membro o diriga la sua attività verso il territorio comunitario.
Tutela amministrati- Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina da parte degli operatori, l’articolo 79, in
va e giurisdizionale
attuazione dell’articolo 13 della direttiva, attribuisce ai consumatori la facoltà di attivare gli
strumenti specifici previsti dagli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo. Fa salva
la giurisdizione del giudice ordinario.
80 e 81
Informazioni per i L’articolo 80 (in attuazione dell’articolo 14 della direttiva), oltre a prevedere l’adozione da parte
consumatori e ricor- degli operatori di appositi codici di condotta, conferma la possibilità di ricorrere alle procedure di
so extragiudiziale
mediazione di cui al decreto legislativo 28/2010.
–
Sanzioni
82
L’articolo 81 punisce l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70 (commi 1 e
2), 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro. Punisce l’operatore recidivo con la sospensione dell’esercizio dell’attività da 30 giorni a sei
mesi.
Tutela in base ad al- L’articolo 81-bis stabilisce che:
tre disposizioni
le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico;
per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema
di contratti.
81
75 e 83
ALLEGATI
N.
allegato
II-bis
II-ter
II-quater
II-quinquies
II-sexies
Disposizioni di
riferimento
articolo 71, comma 1,
e all’articolo 73, commi
3, lettera b), e 4
articolo 71, comma 1,
lettera b), e all’articolo
73, commi 3, lettera
b), e 4
articolo 71, comma 1,
lettera c), e all’articolo
73, commi 3, lettera
b) e 4
all’articolo 71, comma
1, lettera d), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4
articolo 72, comma 6,
e all’articolo 74, comma 2
GUIDA AL DIRITTO
Cosa riguarda
Formulario informativo per i contratti di multiproprietà
Formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
Formulario informativo per i contratti di rivendita
Formulario informativo per i contratti di scambio
Formulario separato per facilitare il diritto di recesso
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DOSSIER/6
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LE NOVITÀ
Funzioni d’indirizzo e decisioni amministrative:
Stato e Regioni alla prova dell’applicazione
Alla base del riordino l’adeguamento agli obblighi internazionali e comunitari e il coordinamento degli
strumenti di tutela. Più spazio alle soluzioni extragiudiziali. Il nodo del rapporto centro-autonomie
IL COMMENTO DI
C
on il decreto legislativo
23 maggio 2011 n. 79 è
stato adottato il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo». In particolare, è
con l’articolo 1 del citato decreto che viene approvato il Codice del turismo quindi recato
dall’Allegato 1 al medesimo decreto legislativo.
Un testo “innovativo” - Il Codice costituisce attuazione della delega di cui all’articolo 14,
commi 14, 15, 18 della legge 28
novembre 2005 n. 246, per come invero successivamente modificato, che ha appunto demandato al Governo l’adozione di decreti legislativi per la
semplificazione e il riassetto
della materia che qui interessa.
E comunque non vi è dubbio
che si è trattato di una autorizzazione legislativa particolarmente ampia, i cui criteri direttivi sono identificabili negli ampi criteri di cui all’articolo 20 della legge
n. 59 del 1997. Si tratta di quei
criteri che, com’è noto, hanno
consentito non solo di abrogare
dal nostro ordinamento norme
desuete, ma anche di apportare
significative innovazioni nella
stesura dei codici, al fine di adeguare la disciplina all’evoluzione del quadro giuridico nazionale (cosiddetti testi unici innovati-
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
SALVATORE MEZZACAPO
vi). E infatti quella di cui alla citata legge n. 246 del 2005 è tecnicamente una delega di riassetto e
codificazione, che appunto consente un riassetto non solo formale ma anche sostanziale della
normativa. Siffatta impostazione riceve oramai da tempo il convinto avallo del Consiglio di Stato, da ultimo ribadito in sede di
Commissione speciale difesa,
nell’adunanza del 10 febbraio
2010, in merito agli schemi di decreto legislativo recanti il Codice
dell’Ordinamento militare.
È lo stesso Consiglio di Stato a
osservare, infatti, che mentre il
coordinamento formale implica
l’accorpamento coerente delle
disposizioni vigenti in un unico
testo, nel significato risultante
dal cosiddetto diritto vivente, ossia cristallizzando l’interpretazione della giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, adunanza generale, 29 marzo 2001 n.
4/01, reso in sede di elaborazione del testo unico sulle espropriazioni), il coordinamento sostanziale esprime potere innovativo dell’ordinamento e consente di adeguare la disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate
in vista di situazioni e di assetti
diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui ratio
67
originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che
quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto
meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. In altri
termini, l’obiettivo della coerenza logica e sistematica implica la
potestà di innovare l’ordinamento che si realizza anche mediante il coordinamento sostanziale
(Corte costituzionale, sentenza
n. 53 del 2005, in materia di scrutinio sulla legge delega per la redazione del testo unico sulle spese di giustizia; Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2003,
relativa al testo unico sugli enti
locali).
In definitiva, è oramai pacifica la possibilità di innovare l’ordinamento attraverso il processo di codificazione. E anche il
Codice del turismo si muove
lungo questo solco, dettando
un complesso di disposizioni
normative tese ad aggiornare
l’evoluzione della materia del
turismo, anche alla luce della
riforma del Titolo V della Costituzione e delle recenti decisioni giurisprudenziali della Corte
costituzionale, al fine di armonizzare la normativa con la disciplina internazionale e dell’Unione europea.
Criteri e principi ispiratori Il Codice del turismo è stato
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LE NOVITÀ
quindi scritto nel rispetto di criteri e principi, di alcuni dei quali mette conto in questa sede
operare un sintetico richiamo,
anche per intendere la logica
complessiva dell’intervento legislativo realizzato. E se l’input
fondamentale è stato certamente quello di pervenire a una disciplina segnata da coerenza
giuridica, logica e sistematica,
il primo principio che viene in
rilievo è quello dell’adeguamento della vigente normativa
agli obblighi derivanti dal diritto internazionale nonché da
quello dell’Unione europea,
con contestuale riordino delle
norme già oggetto di adattamento o recepimento. Altra linea direttrice lungo la quale si
è mosso il Codice è quella del
riordino dell’attuale assetto
pubblico dell’organizzazione
turistica e al contempo quella
della modernizzazione dell’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della
disciplina vigente alle migliori
tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale.
Il tutto nel rispetto comunque
del canone della semplificazione amministrativa, intesa questa quale strumento idoneo ad
agevolare e sostenere le relative attività imprenditoriali, valorizzando la funzione turistica e
tutelando i correlati interessi
pubblici e privati. In questa
chiave vanno dunque lette le disposizioni concernenti il riordino del rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzatori, compresi i procedimenti per
la realizzazione di porti turistici, la disciplina dell’esercizio
dell’attività edilizia destinata
agli scopi turistici nonché il coordinamento dei relativi aspetGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
L’input fondamentale
del provvedimento è stato
quello di pervenire
a una disciplina segnata
da coerenza giuridica,
logica e sistematica, oltre
che allineare la normativa
vigente agli impegni
derivanti dall’adesione
agli ordinamenti
sovranazionali
ti finanziari e fiscali. Da ultimo, ma invero non meno importante, il profilo sanzionatorio, con riguardo al quale il Codice si è mosso nella logica del
coordinamento degli strumenti di tutela esistenti (Codice del
consumo e decreto sulla mediazione) e della definizione di sistemi di prevenzione e risoluzione consensuale ed extra giudiziale delle controversie.
Il riparto delle competenze
tra lo Stato e le Regioni - Occorre muovere dal rilievo, efficacemente operato nella stessa relazione illustrativa del Governo,
per cui il «turismo, sia nazionale
che proveniente dall’estero, in
quanto diretto alla fruizione di
beni espressamente tutelati dalla Costituzione della Repubblica
è da considerarsi attività socialmente utile» e in questa logica lo
stesso «è unitariamente disciplinato dal presente decreto legislativo in armonia con le norme dell’Unione europea e facendo salve le prerogative attuative facenti capo alle Regioni». Dunque, il
dato di partenza è la invero incontestabile rilevanza pubblicistica del settore, fondata su ra68
gioni di sicurezza, di igiene e di
tutela del destinatario delle prestazioni e dei servizi turistici. È
fondamentale, in questa materia, il riferimento alla riforma del
Titolo V della Costituzione del
2001. Come la stessa relazione
governativa chiarisce, ai sensi
della citata riforma, il turismo
rientra nella competenza residuale delle Regioni, e tuttavia
questo solo dato formale non
esclude, per quanto ha affermato la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, in relazione alla nuova distribuzione
delle competenze legislative e
amministrative, la possibilità di
intervento del legislatore statale
nelle cosiddette materie residuali, quelle cioè non contemplate
al secondo e al terzo comma del
riscritto articolo 117 della Costituzione. Con l’oramai fondamentale pronuncia n. 303 del
2003, il Giudice delle leggi osservò infatti che «limitare l’attività
unificante dello Stato alle sole
materie attribuitegli in potestà
esclusiva o alla determinazione
dei principi nelle materie di potestà concorrente (...) significherebbe (...) circondare le competenze legislative delle regioni di
garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura
istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da
pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni,
una deroga alla normale ripartizione di competenze». Possibilità di intervento del legislatore
statale che viene in rilievo anche
sotto altro concorrente profilo,
pure esso trattato dalla citata
sentenza n. 303, per cui, se, per
effetto del principio di sussidiarietà di cui al comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione, la
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LE NOVITÀ
I principi cardine del provvedimento
Ambito
di applicazione
Finalità
Nel limite della competenza statale, il Dlgs 79/2011 contiene le disposizioni necessarie all’esercizio unitario delle
funzioni amministrative in materia di turismo e altre norme in materia riconducibili alle competenze dello Stato
Il Codice del turismo è diretto al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali
vigenti, nel rispetto dell’ordinamento Ue e delle attribuzioni delle regioni e degli Enti locali
Intervento
legislativo statale
L’intervento legislativo dello Stato in materia turistica è consentito quando il suo oggetto principale costituisce
esercizio di un’autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente
L’intervento dello Stato è consentito inoltre quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
Esigenze
q valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello nazionale e internazionale, del settore turistico quale fondamendi carattere
tale risorsa del Paese;
unitario
q riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana
Funzioni
Sono attribuite al presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato le funzioni amministrative esercitate
amministrative statali dallo Stato in materia di turismo
a cura di Eva Bot
funzione amministrativa - per assicurarne l’esercizio unitario può e deve essere allocata al livello statale, «ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa,
giacché il principio di legalità, il
quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla
legge, conduce logicamente a
escludere che le singole Regioni,
con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare
che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto».
In definitiva, la residualità della materia non esclude la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale
e di regolarne l’esercizio». Del resto, la Corte si è anche espressa
in questa direzione con specifico riferimento alla materia del
“turismo”, osservando che nonostante il fatto che essa «appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi
dell’art. 117, quarto comma,
Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214
e n. 90 del 2006), tuttavia l’esiGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
genza di un esercizio unitario a
livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo
Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge (...) A condizione,
naturalmente, che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia
proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno
scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di
leale collaborazione con le Regioni. Con specifico riguardo al
settore turistico, questa Corte ha
già affermato che la necessità di
un intervento unitario del legislatore statale nasca dall’esigenza
di valorizzare al meglio l’attività
turistica sul piano economico interno e internazionale, attraverso misure di varia e complessa
natura, e dalla necessità di ricondurre a unità la grande varietà
dell’offerta turistica del nostro
Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito
dell’economia nazionale» (Corte
costituzionale, sentenza 20 marzo 2009 n. 76).
La stessa relazione governativa reca un’esaustiva ricognizio69
ne della giurisprudenza della
Corte in materia, richiamando
da una parte quelle pronunce
con cui determinati ambiti sono
stati ritenuti estranei alla materia “turismo” in senso proprio
(così la disciplina delle professioni turistiche, la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti, la disciplina della fissazione e della riscossione dei canoni d’uso per le
concessioni dei beni demaniali
marittimi, la disciplina in tema
di diritti aeroportuali, la disciplina dei principi generali in materia di bevande e alimenti trattati
e somministrati nelle aziende di
agriturismo) e, dall’altra, quelle
pronunce che, pur riconoscendo
che si verteva in materia di turismo, hanno ritenuto legittimo
l’intervento legislativo statale
ravvisando la sussistenza di valide ragioni per l’attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della
disciplina di cui si trattava.
Approvazione del Codice del
turismo (Dlgs 79/2011, articolo
1) - Come si è già ricordato, l’articolo 1 del decreto legislativo
n. 79 del 2011 reca l’approvazione del Codice della normativa
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LE NOVITÀ
statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, che costituisce l’allegato 1 del medesimo decreto legislativo. Il Codice si compone di 69 articoli. Il
suo Titolo I, «disposizioni generali», contiene, al Capo I, i principi generali e segnatamente,
all’articolo 1, la definizione dell’ambito di applicazione del Codice stesso; all’articolo 2, i principi sulla produzione del diritto in materia turistica e all’articolo 3 i principi in tema di turismo accessibile.
Ambito di applicazione (Codice del turismo, articolo 1) - Orbene, ai sensi dell’articolo 1, il Codice del turismo «reca, nei limiti
consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia
riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni
delle regioni e degli enti locali».
È quindi dichiarata la finalità di
voler operare il coordinamento
sistematico delle plurime e
frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore. Operazione questa vieppiù necessaria se si tiene adeguatamente
conto della necessità di promuovere e tutelare il mercato del turismo, ambito notoriamente
strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intero territorio nazionale.
Principi sulla produzione del
diritto in materia turistica (Codice del turismo, articolo 2) - Con
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Il dato di partenza
è la rilevanza pubblicistica
del settore, fondata su
ragioni di sicurezza, di igiene
e di tutela del destinatario
delle prestazioni e dei servizi
turistici. La competenza
regionale non esclude
che la legge statale
possa intervenire
nelle materie residuali
l’articolo 2 si stabilisce, in linea con quanto innanzi osservato, che «L’intervento legislativo dello Stato nella materia
del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa
statale esclusiva o concorrente». Intervento legislativo statale che «è, altresì, consentito
quando sussistono» determinate esigenze di carattere unitario, dallo stesso articolato individuate nella «valorizzazione,
sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale
fondamentale risorsa del Paese» e nel «riordino e unitarietà
dell’offerta turistica italiana».
Quanto alle funzioni amministrative esercitate in materia
dallo Stato, le stesse sono attribuite ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2 del Codice al
Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro delegato, colmandosi con detta disposizione una lacuna del nostro
ordinamento. È stata in sostanza recepita la giurisprudenza
della Corte costituzionale relativa alle competenze statali in
70
materia di turismo, di cui si è
detto innanzi.
Principi in tema di turismo accessibile (Codice del turismo, articolo 3) - Quanto, da ultimo,
all’articolo 3, recante principi
in tema di turismo sostenibile, si tratta di norma che dà
attuazione all’articolo 30 della Convenzione dell’Onu sui
diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13
dicembre 2006, ratificata con
la legge 3 marzo 2009 n. 18, la
quale assicura alle persone
con disabilità di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia. A tal fine, la norma promuove la collaborazione tra le autonomie
locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. In particolare,
l’articolo 3 in esame statuisce
che «lo Stato assicura che le
persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive
possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in
autonomia, ricevendo servizi
al medesimo livello di qualità
degli altri fruitori senza aggravi del prezzo», peraltro prescrivendosi che le dette garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità
ridotta. È quindi normativamente considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire,
in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica,
esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili
alla loro disabilità.
n
DOSSIER/6
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LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
Percorso a ostacoli per i contratti di multiproprietà
L’introduzione di una definizione più stringente dell’istituto, ricalcata sulla normativa europea
e centrata sull’ampliamento della tutela del consumatore, non scioglie le incognite di natura civilistica
I COMMENTI FINO A PAG. 83 SONO DI
U
na normativa nuova
di zecca per numerose tipologie di contratti, in gran parte finora sconosciute o comunque rinnovate
nel corso di questi ultimi anni.
Siamo nell’ambito del turismo, ma si verte nei rapporti
fra consumatore e operatore, e
dunque s’incide sul Codice del
consumo: l’articolo 2 del Dlgs
23 maggio 2011 n. 79 ha integralmente sostituito il Titolo
IV, Capo I, del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione
della direttiva 2008/122/Ce
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 gennaio 2009,
relativa ai contratti di multiproprietà, di contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, di contratti di
rivendita e di scambio.
Modificazioni
al
Dlgs
206/2005 (Dlgs 79/2011, articolo 2) - Nel previgente sistema
introdotto dal Codice del consumo di cui al Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 (su «Guida al
Diritto» n. 48/2005, pag. 8) la
nozione di multiproprietà
non veniva definita, ma appena sfiorata nell’adesso sostituito articolo 72, concernente
gli obblighi specifici del venditore, con il disporre al comma
1 che il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità com-
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
EUGENIO SACCHETTINI
merciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è
un diritto reale.
La nuova nozione - Il Dlgs
23 maggio 2011 n. 79, introducendo (Capo I del Titolo IV)
apposite definizioni ai «contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», nel sostituire il previgente articolo 69, precisa ora che
ai fini delle disposizioni di cui
al capo I, così sostituito, si intende per (a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di
durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso il
diritto di godimento su uno o
più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
La definizione così introdotta nel nuovo testo normativo
ricalca pari pari quella recata
dalla direttiva 2008/122/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, relativa ai contratti di multiproprietà, di contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, di contratti di rivendita e di scambio. Già nel
1994 era stata adottata una prima direttiva europea sulle multiproprietà (Direttiva 94/47/Ce
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 1994)
71
concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili; essa si era prefissa di ravvicinare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla tutela degli acquirenti per
taluni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l’acquisizione di un
diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili, limitandosi tuttavia a prevedere apposite garanzie per il consumatore sotto alcuni aspetti del rapporto, quali l’informazione e il
recesso. Ben più capillare risulta invece quanto recato poi dalla direttiva 2008/122/Ce, come
si osserverà da quanto di essa
recepito adesso nel Dlgs 23
maggio 2011 n. 79.
Comunque, soffermandoci
per ora sulla definizione di
multiproprietà recata in detta
direttiva 2008/122/Ce e pedissequamente recepita nella sostituzione dell’articolo 69 del
Codice del consumo introdotta dal Dlgs 2011 n. 79 (un contratto di durata superiore a un
anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su
uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo
di occupazione) si osserverà
che in luogo del sia pure indiDOSSIER/6
LUGLIO-AGOSTO 2011
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LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
retto richiamo alla realità del
rapporto recato dal previgente
articolo 72 del Codice del consumo (“quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale”) si rinviene ora soltanto il
riferimento a un generico «diritto di godimento su uno o
più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione».
La definizione in tal modo
introdotta in via normativa risulta dunque così abbastanza
ambigua, giacché il concetto
di godimento ius utendi fruendi non appare più ancorato a
un diritto reale. Invero si rinvengono nel nostro Codice civile a proposito della proprietà dei beni immobili (si veda
l’articolo 1158) richiami agli
«altri diritti reali di godimento» facendosi in cotal guisa riferimento all’usufrutto (articolo 978 del Cc), all’uso (articolo
1021 del Cc) e all’abitazione
(articolo 1022 del Cc) ma con
la novella è stato proprio
omesso l’attributo “reale” a
tal tipo di diritto. Ne discende
che d’ora in poi il termine
«multiproprietà» non può più
considerarsi nella sua comune accezione della parola, di
riferimento cioè a una proprietà o almeno anche a un diritto
reale di usufrutto, uso e abitazione ma, per quanto attiene
alla disciplina recata dal Codice del consumo, come integrata e sostituita dal Dlgs 2011, n.
79, con esclusiva attenzione alla nuova definizione di cui sub
a) dell’articolo 69 del Codice
del consumo di cui al Dlgs 6
settembre 2005 n. 206, che
considera ai propri fini soltanto un «diritto di godimento su
uno o più alloggi per il pernotGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La nuova formulazione
della nozione
di multiproprietà
si prospetta più ampia
rispetto a quella
comunemente in uso
nell’ordinamento italiano,
proprio perché avulsa
dal richiamo alla natura
reale del diritto
di godimento
tamento per più di un periodo
di occupazione». E ciò da un
lato si spiega nella già ricordata esigenza di omologare le legislazioni dei vari Paesi dell’Unione europea, cui era volta la direttiva 2008/122/Ce
che ha dato origine alla novella. Ma l’ampiezza e genericità
del richiamo al “diritto di godimento” può trovare giustificazione anche nell’esigenza di
una più ampia tutela del consumatore, che deve considerarsi protetto pure al di là dei
vari schemi giuridici con i quali si trova a che fare ogni qualvolta incontri una situazione
del tipo prospettato. Ciò vale
in particolare quanto all’abbandono del richiamo ai diritti reali, una delle cui caratteristiche è appunto il numerus
clausus delle varie tipologie:
ciò significa che rapporti di
“multiproprietà” ai fini della
tutela del consumatore, potranno riscontrarsi anche ove
il contratto non abbia per oggetto una ripartizione, nel senso considerato dal nuovo articolo 69 del Codice del consumo, di un diritto di proprietà
o reale di godimento, ma an72
che ove esista comunque a
supporto della figura contrattuale un diritto di godimento
a titolo oneroso. E allora potrebbero anche configurarsi
ipotesi finora esulanti dallo
schema della multiproprietà,
come il comodato oneroso, fino ad arrivare alla locazione
pluriennale, e anche figure atipiche frutto della multiforme
fantasia dell’autonomia contrattuale, purché in esse appunto possano riscontrarsi tutti gli elementi indicati in detto
articolo 69.
Come già sopra osservato,
comunque, le disposizioni, in
particolare novellate, rese dal
Codice del consumo attengono specificamente ai rapporti
del consumo, sono cioè dirette
ad armonizzare e riordinare le
normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al
fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori
e degli utenti, come espressamente indicato dall’articolo 1
di detto Codice, che costituisce in quanto tale uno ius speciale rispetto alla normativa a
carattere generale contenuta
nel Codice civile. Il rilievo appare pertinente proprio a proposito di tale definizione di
multiproprietà che prescinde,
come si è visto, dal carattere
reale del diritto che vi sta a base: ove ad esempio si controverta dei rapporti fra titolari
della multiproprietà, i turni di
permanenza e quant’altro, la
definizione recata dalla novella non conserverà il suo valore
normativo, tenendo conto che
il termine stesso «multiproprietà» nella lingua italiana
presuppone l’esistenza della
proprietà, o almeno di un diritto reale, di spettanza di più
soggetti.
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LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
Nell’accezione civilistica del
termine infatti la multiproprietà può essere definita come la
contitolarità di concorrenti diritti di proprietà; trattasi quindi di un condominio non avente carattere assoluto, in quanto oggetto di autolimitazione
reciproca preventiva da parte
dei multiproprietari (Tribunale di Napoli, 21 marzo 1989, in
Archivio delle locazioni e condominio 1989, 512). Può tuttavia configurarsi pure la multiproprietà azionaria, in cui il
dato caratterizzante è costituito dal conferimento dell’immobile nella società alla quale
partecipano i soggetti che intendono ripartirsene il godimento: a differenza da quella
immobiliare tipica, essa non
comporta l’attribuzione di un
diritto reale in favore dei multiproprietari, i quali acquistano
solo una quota del capitale della società proprietaria (Cassazione, 4 giugno 1999 n. 5494).
Più recentemente la Cassazione (Seconda Sezione Civile,
sentenza 16 marzo 2010 n.
6352) propende per un riferimento costante alla comunione e, limitatamente alle parti e
ai servizi in comune a tutti i
multiproprietari, al condominio; non apparirebbero invece
appaganti altre ricostruzioni
dell’istituto della multiproprietà che fanno perno sul criterio
turnario per regolare il godimento tra più soggetti di un
determinato bene.
La nuova formulazione della
nozione della multiproprietà
introdotta, ai fini della tutela
del consumatore, dal nuovo testo dell’articolo 68 del Codice
del consumo, si prospetta più
ampia dunque rispetto a quel-
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Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
la comunemente in uso nell’ordinamento italiano, proprio
perché avulsa al richiamo alla
realità del diritto di godimento; del resto l’abbandono di
ogni riferimento a tale realità
viene ulteriormente dimostrato dalla premessa che deve
trattarsi di «contratto di durata superiore a un anno», limite
per la verità assai esiguo, e comunque estraneo ai rapporti
di diritto reale.
La disciplina testè introdotta tuttavia può per altro verso
rivelarsi anche di più limitata
applicabilità ove si ponga attenzione al parametro all’uopo ivi indicato del «pernottamento per più di un periodo di
occupazione»,
terminologia
che sembra escludere altre ipotesi di soggiorno che non includano il pernottamento e comunque non appare felice
quanto al solo riferimento notturno.
n
73
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LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
Norme ad hoc su lungo termine e scambi casa
Accanto alla multiproprietà il legislatore ha regolamentato altri prodotti offerti nell’ambito
turistico e largamente diffusi. Dettate anche definizioni e regole applicabili ai contratti di rivendita
A
ccanto e oltre alla multiproprietà il Dlgs 23
maggio 2011 n. 79 ha ritenuto di definire al nuovo articolo 69 del Codice del consumo, e regolamentare negli articoli successivi, altre figure contrattuali in uso in ambito turistico, ancora recepite dalla
suddetta
direttiva
2008/122/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14
gennaio 2009, relativa appunto, oltre che ai contratti di multiproprietà, anche ai contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio.
Modificazioni
al
Dlgs
206/2005: contratto relativo a
un prodotto per le vacanze di
lungo termine (Dlgs 79/2011,
articolo 2) - L’articolo 69 (sub
b) definisce «contratto relativo
a un prodotto per le vacanze
di lungo termine» un contratto
di durata superiore a un anno
ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di
ottenere sconti o altri vantaggi
relativamente a un alloggio, separatamente o unitamente al
viaggio o ad altri servizi: a differenza da quanto si è appena
visto a proposito della multiproprietà, in questo caso non
si fa riferimento al solo pernot-
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
tamento, ma più genericamente ed estensivamente, all’alloggio. Inoltre si fa riferimento
non solo a sconti, ma anche ad
altri vantaggi, quali possono
ipotizzarsi servizi aggiuntivi
ovvero facilitazioni per ulteriori periodi di alloggio. Comunque rimane l’alloggio l’oggetto
dello sconto, seppur separatamente o unitamente al viaggio
o ad altri servizi, per cui non
sembra che la definizione recata dal detto articolo 69 - con la
successiva regolamentazione possa attagliarsi ove lo sconto
venga praticato soltanto ai
viaggi o ad altri servizi, indipendentemente dall’alloggio,
seppur per periodi superiori all’anno.
Va inoltre osservato che deve trattarsi anche qui, come
per la multiproprietà, di uno
specifico contratto volto a ottenere gli sconti e gli altri vantaggi per il periodo prolungato.
Deve inoltre concretarsi, per il
consumatore, in un’acquisizione del diritto allo sconto a titolo oneroso; il consumatore deve insomma pagare un prezzo
per questi vantaggi, per cui si
rimane fuori dalla previsione
normativa allorché sconti o
vantaggi vengano spontaneamente offerti dall’operatore,
magari a titolo promozionale
o di last minute
74
Specificamente con riguardo ai contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine l’innovato successivo articolo 76 dispone poi che il pagamento venga effettuato secondo scadenze periodiche. La
stessa norma vieta inoltre qualsiasi pagamento del prezzo
specificato nel contratto che
non sia conforme al piano di
pagamento periodico concordato e prescrive che i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, siano ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermi restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
La richiesta di pagamento dev’essere scritta, da inviare su
carta o altro supporto durevole, almeno 14 giorni, naturali e
consecutivi, prima di ciascuna
data di esigibilità. Il comma 2
prevede per questo tipo di contratto un’anomala forma di recesso (si veda infra) del consumatore senza incorrere in penali a partire dal secondo pagamento rateale, mediante preavviso all’operatore entro 14 giorni, naturali e consecutivi dalla
ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Contratto di rivendita - In
ordine ad ambedue gli istituti
che si son visti, l’innovato articolo 69 del Codice del consuDOSSIER/6
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LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
mo pone poi sub c) la definizione del «contratto di rivendita»:
un contratto ai sensi del quale
un operatore assiste a titolo
oneroso un consumatore nella
vendita o nell’acquisto di una
multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine. La nozione di «operatore» viene subito dopo definita
sub e) come «professionista»,
con rimando all’articolo 3,
comma 1, lettera c), del Codice
del consumo, ossia alla persona fisica o giuridica che agisce
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero a un suo intermediario. Si deve dunque ritenere che tal tipo di contratto
venga a configurarsi solo allorché la vendita o l’acquisto di
una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo
termine sia gestito, con l’assistenza a titolo oneroso al consumatore, da uno di tali soggetti (professionista o suo intermediario). Anche per la nozione di «consumatore» la successiva lettera f) rimanda all’articolo 3, comma 1 (stavolta lettera a) del Codice del consumo,
cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; si
viene così a chiarire, ancora
una volta, che soltanto il privato, persona fisica che agisce in
quanto tale, riceve la tutela riservata in generale al consumatore dal Codice del consumo. Tale protezione attiene in
particolare qui la normativa
adesso sostituita dagli articoli
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Nell’accordo di scambio
un consumatore partecipa
a titolo oneroso a un sistema
che gli consente l’accesso
all’alloggio per pernottare
o a servizi in cambio
della concessione ad altri
dell’accessibilità temporanea
ai vantaggi che risultano
dai diritti derivanti dal suo
contratto di multiproprietà
69-81-bis del Codice del consumo - di cui al Capo I, Titolo IV
- sui «contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio». Ove il rapporto della vendita o dell’acquisto di
una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo
termine, non intervenga tra
soggetti così ben determinati
non potrà configurarsi dunque il “contratto di rivendita”,
almeno a rigor di Codice del
consumo.
Per i contratti di rivendita il
comma 2 del successivo articolo 75 fa espresso divieto di qualunque forma di versamento
di denaro a titolo di acconto,
di prestazione di garanzie, di
accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario,
di riconoscimento esplicito
del debito e di ogni altro onere
da parte di un consumatore a
favore dell’operatore o di un
terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che
sia posta fine in altro modo al
contratto di rivendita.
75
Contratto di scambio - Fra
le varie nuove tipologie contrattuali l’innovato articolo 69
del codice del consumo introduce poi sub d) il “contratto di
scambio”, definendolo un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo
oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso
all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio
della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti
derivanti dal suo contratto di
multiproprietà; siamo quindi
lontani dal sistema di quello
che comunemente si denomina baratto e che in termini giuridici viene regolato dall’articolo 1552 del Cc come permuta, giacché i caratteri e i limiti
dell’applicabilità del contratto
di scambio ai fini dell’osservanza della normativa del Codice del consumo son ben stabiliti: il sinallagma è costituito
da un lato dalla partecipazione a titolo oneroso a un sistema di scambio che consenta
al consumatore l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi, e dall’altro
il cambio della concessione
ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano
dai diritti derivanti dal suo
contratto di multiproprietà. A
parte la non chiarissima indicazione delle vicendevoli prestazioni e controprestazioni
contrattuali, va comunque segnalato che l’essenza stessa di
questo tipo di rapporto risulta
ancorata a un contratto di multiproprietà.
n
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LA DISCIPLINA GENERALE
Messaggi pubblicitari, obiettivo trasparenza
Il codice detta norme specifiche che si applicano alle comunicazioni commerciali relative ai contratti
di multiproprietà, a quelli per le vacanze di lungo termine e agli accordi di rivendita e di scambio
P
er i contratti di multiproprietà, le vacanze a lungo termine e gli accordi
di scambio, il Codice prevede
un ampio spettro di norme in
materia di trasparenza dei messaggi pubblicitari, di recesso e
di forma di requisiti formali e
sostanziali dei patti scritti.
Modificazioni
al
Dlgs
206/2005: operatore e consumatore (Dlgs 79/2011, articolo 2) Come già sopra osservato con
riferimento al contratto di rivendita, a proposito del quale
le due figure vengono appositamente richiamate, la norma
(articolo 69, sub e, f) conferma
che per la rispettiva definizione si recepisce quanto già indicato in via generale dal Codice
del consumo:
- «operatore» è il «professionista», ossia la persona fisica o
giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
ovvero un suo intermediario
(articolo 3, comma 1, lettera c)
del Codice del consumo);
- «consumatore» è la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (articolo 3,
comma 1, lettera a) del Codice
del consumo).
Altre definizioni - L’innovato articolo 69 del Codice del
consumo reca poi più marginali definizioni, che per brevità
si possono ricordare insieme:
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
collegato a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine è (sub g) il
«contratto accessorio», ai sensi
del quale il consumatore acquista servizi connessi e forniti dall’operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e
l’operatore.
D’indole generale risultano invece le definizioni che seguono;
n «supporto durevole»: (sub h) è
qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano
essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e
che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni
memorizzate;
n «codice di condotta»: (i) è un
accordo o un insieme di regole
che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice
in relazione a una o più pratiche commerciali o a uno o più
settori d’attività specifici.
n «responsabile del codice» (sub
l) è qualsiasi soggetto responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro
che si sono impegnati a rispettarlo. La norma specifica che a
tal titolo responsabile può essere anche un operatore o un
76
gruppo di operatori, e quindi si
può trattare pure di «professionisti», ossia di persone fisiche
o giuridiche che agiscono nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, o di loro intermediari (articolo 3, comma 1, lettera c) del
Codice del consumo).
La pubblicità - L’innovato
articolo 70 del Codice del consumo disciplina specificamente la forma della pubblicità limitatamente al contratto di
multiproprietà, al contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, al contratto di rivendita o di scambio. Dunque tale disciplina ha
vigore solo per tali tipologie
contrattuali, definite come sopra si è visto (articolo 69, sub
a, b, c, d). La disciplina introdotta vale poi esclusivamente
se taluno di questi contratti è
offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di
vendita. Sembra esclusa quindi l’applicabilità della disciplina in altre ipotesi di pubblicità
e anche ove il contratto non
venga offerto “di persona”: su
quest’ultimo punto però la terminologia appare ambigua, rimanendo incerte le ipotesi di
pubblicità epistolare e in particolare telefonica (si pensi agli
ineffabili call center).
La specifica disciplina prevede che l’operatore indichi chiaramente nell’invito lo scopo
commerciale e la natura delDOSSIER/6
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LA DISCIPLINA GENERALE
l’evento ed è fatto obbligo all’operatore (comma 2) di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni precontrattuali di cui all’articolo 71, comma 1 (si veda
infra) e di indicare le modalità
sul come ottenerle: esse devono essere comunque a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento. Il comma 3 chiarisce che
una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti: tenendo anche conto
della sedes materiae, della collocazione della disposizione,
essa va letta nel senso che la
pubblicità non debba indurre
il consumatore a ritenere tali
contratti come forme d’investimento. Meglio sarebbe stato
vietarne il fine speculativo, anche perché si tratta indubbiamente di pagamenti di somme
a titolo di risparmio, e fra risparmio e investimento il passo è breve. In ogni caso si tratta pur sempre di parole, e le
enunciazioni normative valgono ben poco.
Occorre ricordare poi che,
nell’ambito dei ristretti limiti
così fissati dall’articolo 70 che costituisce uno ius speciale, e a maggior ragione per la
pubblicità che sfugga dai limiti che si son visti, continuano
pur sempre a valere i divieti di
pubblicità ingannevole e di
pubblicità comparativa, con
applicazione quindi di quanto
previsto dal Dpr 10 ottobre
1996 n. 627 (pubblicato su
«Guida al Diritto», Dossier n.
1/1997) dal Dpr 11 luglio 2003
n. 284, in «Guida al Diritto» n.
44/2003 pagina 21, dagli articoGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Per qualsiasi tipo
di negozio l’operatore
che svolge la propria
attività di vendita
nel territorio nazionale
è obbligato a fornire
al consumatore il relativo
contratto anche
nella lingua italiana.
La forma scritta
è prevista ad substantiam
li 21, 22 e 23 del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo), dal Dlgs 2 agosto
2007 n. 145 (ibidem, n.
37/2007 pag. 14).
La lingua nelle informazioni precontrattuali - Per ogni
tipologia di contratto, a norma
del comma 1 dell’innovato articolo 71 del Codice del consumo, in tempo utile prima che
il consumatore sia vincolato
da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e
comprensibile, informazioni
accurate e sufficienti, secondo
le modalità di cui infra: a norma del successivo comma 3 tali informazioni sono redatte
nella lingua italiana e in una
delle lingue dello Stato dell’Ue
in cui il consumatore risiede
oppure di cui è cittadino, a
scelta di quest’ultimo, purché
si tratti di una lingua ufficiale
dell’Ue. Tale disposizione si
confà peraltro al generale disposto dell’uso obbligatorio
della lingua italiana recato dall’articolo 9 del Codice del consumo, a norma del quale - a
evidenti fini di chiarezza - tutte le informazioni destinate ai
77
consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana, specificando il
comma 2 che qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli
usati per le altre lingue, pur
consentendo il comma 3 indicazioni che utilizzino le espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune (che
giornalmente ormai ci deliziano, specie quando son messe
a strafalcioni). Comunque si
sottolinea adesso l’esigenza
della lingua italiana (il che peraltro si discosta dalla normativa previgente recata in argomento dai sostituiti articoli
70-74) e della lingua del consumatore - in relazione alla sua
cittadinanza o residenza - purché ufficiale dell’Unione europea, e ciò all’evidente scopo
della comprensibiltà degli stipulandi accordi.
Rimando ai formulari - A
scanso di equivoci la novella
ha predisposto appositi formulari informativi per le varie figure contrattuali finora esaminate, sicché il comma 2 dell’articolo 71 del Codice del consumo rimanda a essi per le modalità d’informazione rispettivamente del contratto di multiproprietà, del contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, del contratto di rivendita e del contratto di scambio. Come si vedrà
infra, i rispettivi formulari andranno allegati ai contratti e le
relative modalità di allegazione del formulario di recesso influiranno ex articolo 73 sul
dies ad quem, sulla data di scadenza del diritto di recesso.
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LA DISCIPLINA GENERALE
Requisiti del contratto - In
conformità a quanto indicato
dall’articolo 5 della ricordata
direttiva 2008/122/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 l’innovato articolo 72 del Codice del
consumo reca assai minuziose
indicazioni per i requisiti del
contratto: va anzitutto osservato l’uso obbligatorio della lingua italiana oltre a quella del
consumatore, analogamente a
quanto si è sopra visto per le
informazioni precontrattuali.
E anzi il comma 3 specifica
che, in ogni caso, per qualsiasi
tipo di contratto in argomento,
all’operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo
di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. Per la multiproprietà relativa a un bene immobile specifico, a norma del comma 2 l’operatore deve fornire
al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile: disposizione
quanto mai opportuna, anche
perché la traduzione non sempre riesce a rispecchiare l’esatta terminologia giuridica (si
pensi alla Gran Bretagna).
Importantissimo osservare
poi che la forma scritta del contratto viene prevista ad substantiam: per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto
durevole (si veda sopra la relativa definizione); del contratto
fanno parte integrante e sostanziale le informazioni di cui si è
dianzi parlato (articolo 71, comma 1). Le modifiche (da comunicare prima della conclusione
del contratto) vengono consenGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Per evitare trappole
di società fantasma
le nuove regole prevedono
per le multiproprietà
un’idonea fideiussione
bancaria o assicurativa
a garanzia della corretta
esecuzione dell’accordo.
La clausola è obbligatoria
e il cliente non può
essere costretto a rinunciare
tite soltanto qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti, oppure ove siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto
essere evitate neanche con la
dovuta diligenza. Oltre alle
usuali indicazioni dei contratti
menzionate nel detto articolo
72, è da segnalare che a norma
del comma 6 prima della conclusione del contratto l’operatore deve informare il consumatore sulle clausole contrattuali
concernenti l’esistenza del diritto di recesso di cui infra, e il
divieto di versare acconti durante il periodo di recesso. Tali
clausole devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore: si tratta quindi di
clausole “vessatorie ex lege” (articolo articolo 1341, comma 2
del Cc). Il contratto deve includere pure un formulario separato di recesso, come riportato
nell’allegato II-sexies della novella, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso.
La fideiussione nella multiproprietà - A evitare trappole
78
da società fantasma interviene adesso l’articolo 72-bis,
esclusivamente per i contratti
di maggior spessore economico, aventi cioè a oggetto la
multiproprietà, con l’imporre
idonea fideiussione bancaria
o assicurativa a garanzia della
corretta esecuzione del contratto, di cui deve farsi espressa menzione nel contratto stesso sotto pena di nullità, senza
che il consumatore possa venir costretto alla preventiva
esclusione.
L’obbligo sussiste per gli operatori non aventi la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e
per le società non aventi sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato, e anche allorquando l’alloggio oggetto
del contratto di multiproprietà
sia in corso di costruzione, a
garanzia dell’ultimazione dei
lavori.
Diritto di recesso da parte
del consumatore - Molto più
particolareggiata appare la normativa recata dall’innovato articolo 73 del Codice del consumo in tema di recesso da parte
del consumatore rispetto al
previgente regime recato dai
soppressi articoli 73-74. Essa si
applica al contratto di multiproprietà, al contratto relativo
a prodotti per le vacanze di lungo termine, al contratto di rivendita e di scambio. Anzitutto
il termine viene prolungato a
14 giorni «naturali e consecutivi» rispetto agli originali dieci
«lavorativi», il che peraltro viene ad allargare di poco lo spatium deliberandi per la relativa
decisione. Conformemente a
prima non c’è bisogno di speciDOSSIER/6
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LA DISCIPLINA GENERALE
I requisiti della multiproprietà
Forma
È richiesta, a pena di nullità, la forma scritta. Il contratto deve essere redatto in italiano e in una
delle lingue dello Stato Ue dove il consumatore risiede o di cui è cittadino, a sua scelta, purché si
tratti di una lingua ufficiale dell’Unione europea
Immobile specifico
Se il contratto di multiproprietà ha a oggetto un bene immobile specifico, è richiesta anche una
traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato Ue in cui si trova l’immobile
Lingua italiana
L’operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale deve comunque fornire al
consumatore il relativo contratto anche in lingua italiana
Informazioni precontrattuali
Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, del Dlgs 79/2011 costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto. Possono essere modificate solo in caso di accordo esplicito delle parti o
se le modifiche sono causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure con la dovuta
diligenza
Comunicazioni al consumatore
Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore prima della
conclusione del contratto
Elementi ulteriori
Recesso
Sottoscrizione
Formulario
Copie del contratto
Il contratto indica altresì:
Ø l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
Ø la data e il luogo di conclusione del contratto stesso
L’operatore, prima che il contratto sia concluso, informa il consumatore sulle clausole contrattuali
relative all’esistenza del diritto di recesso, alla durata del periodo di recesso e al divieto di versare
acconti
Queste clausole devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore
Il contratto comprende inoltre un formulario separato di recesso, volto a semplificare l’esercizio del
diritto di recesso
Al momento della conclusione, il consumatore riceve una o più copie del contratto
a cura di Eva Bot
ficare il motivo del ripensamento, che quindi è da ritenere ad
nutum del consumatore; il dies
a quo viene fissato dal comma
2 dal giorno della conclusione
del contratto definitivo o del
contratto preliminare, ovvero
dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo
o il contratto preliminare, se
posteriore alla data di cui alla
stipula di tali atti. Quanto al
dies ad quem, alla scadenza
cioè del periodo di recesso, il
comma 3 fissa differenti date
(rispettivamente dopo un anno e 14 giorni e dopo tre mesi e
14 giorni) a seconda delle ivi
indicate modalità di consegna
del formulario di recesso. Ma
se tale formulario separato di
recesso è stato compilato dalGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
l’operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di
stipula o di ricevimento del
contratto o del preliminare di
cui sopra, il periodo di recesso
inizia a decorrere dal giorno in
cui il consumatore riceve tale
formulario, e norme per casi
più particolari vengono recate
dai commi 3 e 4.
Quanto alle modalità di quest’atto di recesso, che può venire effettuato - a scanso di equivoci - utilizzando il formulario
di cui si è detto, il successivo
innovato articolo 74 del Codice
del consumo, a differenza dalla raccomandata con ricevuta
di ritorno richiesta dal previgente articolo 73, si contenta
79
anche dei mezzi tecnologici
più avanzati, alludendo a comunicazione scritta, su carta o
altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione
anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona
indicata nel contratto o, in
mancanza, all’operatore. Sembra quindi potersi utilizzare pure il fax e, purché comprovabile con ricevuta, Internet. Si tratta indubbiamente di un atto
unilaterale recettizio ma, per il
preciso disposto di tale norma,
l’osservanza del termine decadenziale di cui sopra viene vagliata con la prova della spedizione anteriore alla scadenza
del periodo di recesso, il che
sta a significare che nell’ipotesi d’invio di raccomandata con
DOSSIER/6
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LA DISCIPLINA GENERALE
avviso di ricevimento la data significativa sia quella della spedizione, anziché quella del ricevimento. Superfluo però ammonire alla cautela, specie
quando si sospetti che l’operatore faccia di tutto per sparire
e non ricevere, giacché il mancato recapito della missiva, seppure tempestivamente inviata,
equivarrà alla mancata spedizione.
Si osserverà che si tratta di
una procedura volta esclusivamente a tutelare il contraente
più debole, il consumatore, al
fine di consentirgli di ben ponderare e riponderare l’affare
prima di essere da esso vincolato. Già sotto il regime previgente era stato posto il problema
dello speciale regime del contratto di multiproprietà stipulato fuori dai locali commerciali
e la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza
22 aprile 1999 Causa C423/97
(in «Guida al Diritto» n.
20/1999, pag. 102) aveva riconosciuto al consumatore il diritto di recesso, sancito dall’articolo 5, n. 1, dell’allora direttiva n. 577/85, senza che fosse
necessario dimostrare che la
sua volontà fosse stata influenzata o manipolata dal commerciante. Principi questi ormai recepiti in via generale dalla nuova normativa indipendentemente dal luogo di stipulazione dell’accordo: come si è visto
non c’è neanche bisogno di
specificare il motivo, il che contrasterebbe invece con i principi fondamentali del nostro ordinamento; in via rafforzativa
di siffatta tutela poi, a norma
del comma 4 dell’articolo 74, il
consumatore che esercita il diritto di recesso non sostiene alGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Il consumatore che esercita
il diritto di recesso
non sostiene alcuna spesa,
non è tenuto a pagare alcuna
penalità né è debitore
del valore corrispondente
all’eventuale servizio reso
in precedenza. L’esercizio,
se regolarmente effettuato,
pone fine all’obbligo
di esecuzione delle parti
cuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente
all’eventuale servizio reso prima del recesso. L’esercizio del
diritto di recesso da parte del
consumatore, se regolarmente
effettuato, pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto ex comma 3.
Inoltre il recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il
consumatore, a norma del comma 1 dell’articolo 77, la risoluzione di tutti i contratti di
scambio a esso accessori e di
qualsiasi altro contratto accessorio e perfino - nei limiti stabiliti dal comma 2 - dei connessi
contratti di credito concessi al
consumatore dall’operatore o
da un terzo in base ad accordi
fra il terzo e l’operatore.
Divieto di versare acconti L’innovato articolo 75 del Codice del consumo stabilisce un
periodo di quarantena per gli
acconti del consumatore a favore dell’operatore o di un terzo anteriori alla fine del perio80
do di recesso di cui sopra si è
detto. Tale divieto vien posto
per i contratti di multiproprietà e relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine e di
scambio, mentre il comma 2
prevede un divieto assoluto di
acconti nel collegato contratto
di rivendita, di cui si è parlato
in proposito. Per acconto s’intende qualunque versamento
di danaro a titolo di acconto,
prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto
forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore
dell’operatore o di un terzo.
Carattere imperativo delle
disposizioni - L’insieme delle
disposizioni finora esaminate,
contenute nel così sostituito
Capo I del Titolo IV, dal titolo
«Contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio» viene definito dal
comma 1 dell’innovato articolo 78 del Codice del consumo a
carattere imperativo, venendo
ivi disposto che sono nulle le
clausole contrattuali o i patti
aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal
presente capo o di limitazione
delle responsabilità previste a
carico dell’operatore. Da tale
nullità discende in particolare
pure l’inapplicabilità del giudizio secondo equità previsto
per le cause di competenza del
giudice di pace dall’articolo
113 del Cpc per le cause di valore inferiore al limite di 1.100
euro. Comunque, in considerazione delle intervenute modifiche del giudizio secondo equità, esso si prospetterebbe difficilmente configurabile in questo tipo di controversie.
n
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Contro gli illeciti tutela e sanzioni ad ampio spettro
Fissata la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del cliente anche
se le parti hanno scelto di applicare ai negozi giuridici una legislazione diversa da quella italiana
In aderenza a quanto disposto dall’articolo 12 della Direttiva 2008/122/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 gennaio 2009 i successivi commi dell’innovato articolo 78 dettano specifiche disposizioni in ordine all’applicabilità del così sostituito Capo I del
Titolo IV, dal titolo «Contratti
di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio» in
relazione all’eventuale interferenza di legislazioni o competenze estere.
Modificazioni
al
Dlgs
206/2005: applicazione delle disposizioni in casi internazionali
(Dlgs 79/2011, articolo 2) - In proposito, il comma 2 fissa la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Viene così fissata inderogabilmente la giurisdizione italiana non solo in
relazione alla residenza, ma
anche al domicilio del consumatore, evidentemente in relazione a ciò che è stato indicato
da quest’ultimo negli scritti negoziali o prenegoziali. La disposizione risponde comunque a quanto già disposto dall’articolo 63 del Codice del consumo, per rendere inderogabilmente meno difficoltoso l’accesso alla giustizia del contraGUIDA AL DIRITTO
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ente più debole, il consumatore, anche con riguardo al giudice competente per territorio.
Le condizioni di tutela previste dal suddetto innovato Capo I devono inoltre comunque
essere riconosciute al consumatore, a norma del comma 3,
quand’anche le parti abbiano
scelto di applicare ai contratti
da tale Capo regolati una legislazione diversa da quella italiana.
Il comma 4 si pone pure il
problema che la legge applicabile alla contrattazione sia
quella di un Paese extracomunitario: sembra che ciò possa
determinarsi sia per scelta delle parti, sia perché la contrattazione ricada per propria natura sotto una legislazione
“altra” rispetto a quella degli
Stati dell’Unione europea. In
tale ipotesi, precisa la norma, i
consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal “presente codice”: tale
indicazione va quindi letta - a
differenza di quanto si è appena visto sub comma 3 - con
riferimento al Codice del consumo nel suo insieme, ossia all’intero articolato recato dal
Dlgs 6 settembre 2005 n. 206, e
non solo al Capo I, altrimenti
non si comprenderebbe la distinzione dei riferimenti rispettivamente richiamati dai commi 3 e 4. L’applicabilità della
normativa così richiamata del
Codice del consumo è però li81
mitata a due ipotesi determinate: da un lato (a) quando uno
qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio
nazionale o di uno Stato dell’Unione europea, dall’altro
(b) nel caso di un contratto
non direttamente collegato a
beni immobili, l’operatore
svolga attività commerciali o
professionali in Italia o in uno
Stato dell’Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi
mezzo, verso l’Italia o uno Stato dell’Unione europea e il
contratto rientri nell’ambito
di dette attività.
Tutela amministrativa e giurisdizionale - L’innovato articolo 79 del Codice del consumo al comma 2 fa salva la giurisdizione del giudice ordinario
per tutte le disposizioni contenute nel così sostituito Capo I
del Titolo IV di detto codice,
intitolato «Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»: la disposizione risulta abbastanza ovvia, anche in relazione a quanto si è appena detto a proposito del precedente articolo 78
in tema di competenza. Tuttavia essa si spiega con i richiami effettuati dal comma 1 di
detto articolo 79: al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute in detto Capo
da parte degli operatori. Ivi i
consumatori vengono espressamente facoltizzati a utilizzaDOSSIER/6
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Le regole applicabili nelle controversie internazionali
Nullità di clausole contrattuali e pat- Le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore o di limitazione delle
ti di rinuncia
responsabilità dell’operatore sono nulle
Competenza territoriale
Per le controversie che derivano dall’applicazione della disciplina di cui al capo I del titolo IV del
Codice del turismo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore
Nel caso in cui le parti scelgano di applicare ai contratti di multiproprietà, a quelli relativi ai prodotti
Tutela in caso di scelta di una legi- per vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio una legislazione diversa da quella
slazione diversa da quella italiana
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
Dlgs n. 79
Quando la legge applicabile è quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono
privati della tutela garantita dal Codice del turismo:
Tutela quando la legge applicabile è essere
Ø se uno dei beni immobili interessati si trova sul territorio nazionale o di uno Stato Ue;
di un paese extracomunitario
Ø nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, qualora l’operatore svolga
attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato Ue o diriga tali attività verso l’Italia o uno
Stato dell’Unione europea e il contratto rientri nell’ambito di queste attività
a cura di Eva Bot
re gli strumenti specifici di cui
agli articoli 27, 139, 140 e
140-bis del codice del consumo.
A norma del così richiamato
articolo 27 del Codice del consumo le parti interessate possono richiedere che sia inibita
la continuazione degli atti di
pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo a organismi volontari e autonomi di autodisciplina, e in tal caso possono convenire di astenersi
dall’adire l’Autorità fino alla
pronuncia definitiva.
I richiamati articoli 139 e
140 del Codice del consumo
consentono alle associazioni
dei consumatori e degli utenti
inserite nell’apposito elenco
di agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti. A norma del primo
comma del richiamato articolo 140-bis del Codice del consumo (nel testo rinnovato con
legge 23 luglio 2009 n. 99) è
esperibile l’azione di classe
per l’accertamento della reGUIDA AL DIRITTO
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sponsabilità e la condanna al
risarcimento del danno e alle
restituzioni (si veda il numero
speciale gennaio 2010 di «Guida al Diritto».
Ricorsi extragiudiziali - L’innovato articolo 80 del Codice
del consumo, oltre a consentire agli operatori di adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis, prevede la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione di cui al Dlgs
4 marzo 2010 n. 28 (in «Guida
al Diritto» n. 12/2010, pag. 12)
per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati
dal Capo I così sostituito. La
norma fa salva la possibilità di
utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, di detto Dlgs 2010 n. 28,
che allude anche alle procedure di reclamo previste nelle carte dei servizi. Va inoltre osservato che il procedimento di
mediazione interferisce, a norma dell’articolo 15 del Dlgs
82
28/2010, con la class action di
cui si è appena detto.
Sanzioni - La sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 5.000 euro viene applicata, a norma dell’innovato articolo 81 del Codice del consumo, salvo che il fatto costituisca reato, all’operatore che
contravviene alle norme di cui
agli articoli 70, commi 1 e 2
(pubblicità), 71 (informazioni
precontrattuali), 72 (requisiti
del contratto), 72-bis (obbligo
di fideiussione per i contratti
di multiproprietà), 75 (contratti di rivendita), 76 (prodotti
per le vacanze di lungo termine) e 77 (risoluzione dei contratti accessori). Nel caso di
“recidiva”, cioè all’operatore
che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui sopra, a norma del
comma 2, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dall’esercizio dell’attività da 30 giorni a
sei mesi. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE
(comma 3) si applica l’articolo
62, comma 3 del Codice del
consumo, a norma del quale le
sanzioni vengono applicate ai
sensi della legge 24 novembre
1981 n. 689, con tutto ciò che
ne consegue anche ai fini dell’opposizione, il cui procedimento sarà di competenza del
giudice di pace ratione valoris.
Il richiamato articolo 62, comma 3, del Codice del consumo
prosegue con lo stabilire che,
fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria
dall’articolo 13 della predetta
legge 689/1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall’articolo 17 della legge 24
GUIDA AL DIRITTO
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novembre 1981 n. 689, precisa
la norma richiamata, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in
cui vi è la residenza o la sede
legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela in base ad altre disposizioni - A coronamento
del così sostituito Capo I del
Titolo IV del Codice del consumo, l’articolo 81-bis stabilisce
che le disposizioni del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. Il comma 2 aggiunge che,
per quanto non previsto dal
83
presente Capo, si applicano le
disposizioni del codice civile
in tema di contratti. Tale normativa è del tutto coerente al
sistema di protezione del consumatore e trova riscontro in
altre norme del Codice del consumo; così in tema di vendita
di beni al consumo l’articolo
135 stabilisce che le disposizioni del relativo capo non escludono né limitano i diritti che
sono attribuiti al consumatore
da altre norme dell’ordinamento giuridico e che per quanto
non previsto dal relativo titolo, si applicano le disposizioni
del codice civile in tema di contratto di vendita. Del pari in
tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi l’articolo 127 stabilisce che le disposizioni del relativo titolo non
escludono né limitano i diritti
attribuiti al danneggiato da altre leggi.
n
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Lo Stato fissa gli standard qualitativi delle strutture
Aggiornata la nozione giuridica di impresa turistica. Ridefinizione per le figure professionali
e i percorsi formativi. Accordi con università, scuole e ordini per l’inserimento di laureati e diplomati
IL COMMENTO DI
L
a legge 217/1983, la prima legge quadro sul turismo, identificava la nozione di impresa turistica con le
strutture ricettive. Più in particolare, l’articolo 5 definiva imprese turistiche «quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici».
L’articolo 7 della legge 135/2001
di riforma del settore elaborò una
nozione più ampia, nella quale inserì, insieme alle predette strutture ricettive, le imprese la cui attività concorre alla formazione dell’offerta turistica ovvero è finalizzata
a soddisfare i bisogni del turista.
Ciò consentiva di comprendere,
nell’ambito delle imprese turistiche, anche le agenzie di viaggi e turismo e i tour operator,
esclusi invece dalla legge quadro 217/1983.
Imprese turistiche (Codice del
turismo, articolo 4) - Il Codice
del turismo mutua dal richiamato articolo 7 della legge
135/2001 la definizione di impresa turistica, ma in parte l’aggiorna. Più in particolare, l’articolo
4, comma 1, considera imprese
turistiche quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione
e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi tuGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
GIANMARIO PALLIGGIANO
ristici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
Va chiarito che l’ambito di applicazione oggettivo della nozione si limita alla disciplina di carattere pubblicistico fissata dal
codice del turismo, in relazione
all’esigenza di controllare l’accesso e la correttezza delle attività imprenditoriali di settore a
opera delle amministrazioni preposte alla tutela di una molteplicità di interessi pubblici. La nozione, dunque, non incide sullo
statuto dell’imprenditore, che
continua a essere disciplinato
dalle norme del codice civile e
della legislazione fallimentare.
L’articolo 4, comma 2, supera
l’imprecisione contenuta all’articolo 7, comma 3, della legge
135/2001, secondo cui l’iscrizione nel registro delle imprese è
«condizione per l’esercizio dell’attività turistica», ad onta del
fatto che l’articolo 2196, comma
1, del codice civile attribuisce a
tale iscrizione efficacia non costitutiva ma semplicemente dichiarativa. Il codice del turismo chiarisce ora che l’iscrizione nel registro delle imprese è condizione
non già per l’esercizio dell’attività commerciale del turismo, bensì per accedere ai finanziamenti
e alle provvidenze previste dalla
legislazione speciale.
L’articolo 4, comma 3, riformula l’articolo 7, commi 3 e 7,
della legge 135/2001, per tenere
conto delle previsioni di cui agli
articoli da 31 a 34 dell’Accordo
84
sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio
1992, il quale equipara le imprese dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia a quelle
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro
dell’Unione europea.
L’articolo 4, comma 4, chiarisce che le imprese turistiche
non costituite conformemente
alla legislazione di uno Stato
membro dell’Unione europea
o di uno Stato Aels (Efta) possono essere autorizzate a stabilirsi e a esercitare le loro attività
in Italia, secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione
nel registro di cui al comma 2 e
purché posseggano i requisiti
imposti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida fissate all’articolo 44 del Dlgs 112/1998.
Imprese turistiche senza scopo di lucro (Codice del turismo,
articolo 5) - L’articolo 5 include
tra le imprese turistiche le associazioni che esercitano attività
nel settore del turismo giovanile
e per finalità ricreative, culturali,
religiose o sociali. Le predette associazioni assicurano il rispetto
dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e
dell’Unione europea.
L’autorizzazione a esercitare
attività turistiche può essere attribuita, così come già stabilito
dall’articolo 7, comma 9, della
legge 135/2001, anche ad assoDOSSIER/6
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Le aziende che concorrono alla formazione dell’offerta
Nozione
Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica.
fruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici riservati all’impresa
Iscrizione nel registro Per
turistica è necessaria l’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative,
delle imprese
se previsto.
Aiuti all’industria
Alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici previsti dalle
norme vigenti per l’industria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in conformità ai criteri fissati dalla
normativa vigente. Sono fatti salvi i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
Reciprocità
Secondo il principio di reciprocità, possono essere autorizzate a stabilirsi e a esercitare le loro attività in Italia,
previa iscrizione nel registro delle imprese, le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di
uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato Aels (Efta), sempreché posseggano i requisiti richiesti dalle
leggi statali e regionali e dalle linee guida di cui all’articolo 44 del Dlgs 112/1998.
a cura di Eva Bot
ciazioni senza scopo di lucro
operanti per soddisfare finalità
ricreative, culturali o religiose. È
eliminato il richiamo alla legge
27 dicembre 1977 n. 1084, che
ha ratificato e resa esecutiva la
Convenzione internazionale di
Bruxelles del 23 aprile 1970 n.
1084 sul contratto di viaggio
(Ccv); tale convenzione contiene infatti disposizioni meno favorevoli al turista di quelle poste
dalla sopravvenuta Direttiva
90/314/Cee.
Professioni turistiche: definizioni (Codice del turismo, articolo 6) - L’articolo 6 fornisce una
definizione di professioni turistiche che, pur riprendendo in parte il disposto dell’articolo 7, comma 5, della legge 135/2001, pone
una maggiore enfasi sul turista.
Mercato del lavoro (Codice
del turismo, articolo 7) - L’articolo 7 prevede la realizzazione di
percorsi formativi per l’inserimento nel mercato del lavoro tuGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
ristico di giovani laureati o diplomati, grazie alla stipula di accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, anche universitaria,
con altri enti di formazione e
con gli ordini professionali per
lo svolgimento di corsi orientati
alla preparazione dei giovani
operatori.
Mercato del turismo: classificazione, strutture e prezzi (Codice del consumo, articoli 8, 9, 10 e
11) - L’articolo 8 classifica le
strutture ricettive in alberghiere,
paralberghiere, extralberghiere,
all’aperto e di mero supporto.
Questa classificazione intende
uniformare e coordinare l’offerta nel territorio nazionale e garantire, allo stesso tempo, livelli
adeguati di tutela del turista e
della concorrenza tra gli operatori del mercato. Vi è anche l’esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività relative alle
imprese turistiche ricettive, nei
limiti della potestà legislativa re85
gionale di cui all’articolo 117,
comma 4, della Costituzione.
L’intervento normativo del codice riprende, da un lato, quanto
già stabilito nella prima legge
quadro (legge 217/1983) in materia di classificazione e definizioni delle strutture ricettive; richiama, dall’altro, le novità introdotte da alcune leggi regionali (in
materia di strutture di mero supporto o extralberghiere non contenute nella prima legge quadro), al fine di uniformare le definizioni sul territorio nazionale,
pur lasciando integra per il resto
la competenza legislativa delle
Regioni in materia.
In applicazione dei principi sopra indicati, l’articolo 9 definisce le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. L’articolo 10 richiama il procedimento
seguito ai fini della disciplina
convenuta in Conferenza Unificata Stato-Regioni e contenuta
nel Dpcm 21 ottobre 2008, per la
classificazione degli standard minimi nazionali applicabili alle
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
imprese turistico-alberghiere.
L’omogeneità dei criteri di classificazione delle strutture ricettive
assume una duplice funzione di
garanzia:
1) nei confronti del turista, il
quale può riporre fiducia nel fatto che a una determinata categoria corrisponda un preciso standard qualitativo e quantitativo
dei servizi erogati nelle strutture
ricettive scelte;
2) nei confronti degli operatori i quali, nel rispetto dei canoni
di leale concorrenza, sanno che
tutte le strutture appartenenti a
una categoria offrono servizi
equivalenti (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali
per appartenere alla categoria).
Secondo l’impianto originario
dell’articolo 117 della Costituzione, prima delle modifiche intervenute con la legge costituzionale 3/2001 al Titolo V della Costituzione, le Regioni godevano già
della competenza nel prescrivere regole in materia di classificazione delle strutture ricettive,
purché nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla legge
quadro 217/1983 e in seguito dalla legge 135/2001. Quest’ultima
aveva rimesso a un Dpcm la definizione degli «standard minimi
di qualità dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive».
A seguito della riforma costituzionale, la competenza legislativa regionale nella materia del turismo si trasforma da concorrente in esclusiva. Ciò tuttavia non
esclude che, in tale materia, il legislatore statale possa intervenire ugualmente per tutelare i superiori interessi del consumatore e della concorrenza tra le
strutture ricettive. In questo senGUIDA AL DIRITTO
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La nozione di impresa
prevista dalle nuove norme
si limita alla disciplina
di carattere pubblicistico
e non incide sullo statuto
dell’imprenditore,
che continua a essere
disciplinato dalle norme
del codice civile
e dalla legislazione
fallimentare
so, la Corte costituzionale ha da
tempo sottolineato come le esigenze di sostanziale corrispondenza nelle classificazioni, adottate nelle varie Regioni, rendevano gli interventi normativi statali pienamente compatibili con
l’integrità delle funzioni attribuite agli enti regionali (Corte costituzionale, sentenza 26 maggio
1981 n. 70).
L’incertezza sui limiti entro i
quali esercitare in concreto la potestà legislativa regionale, spiega
perché, nonostante la riforma costituzionale del 2001, la generalità delle Regioni abbia preferito
attenersi, ancora oggi, ai criteri
fissati dall’articolo 7 della legge
219/1983, sulla base dei quali era
già stato assegnato un numero
variabile di stelle (parametro di
qualità) alle strutture ricettive.
L’articolo 2, comma 193, lettera a) della legge 24 Dicembre
2007 n. 244 (Finanziaria per il
2008) ha assegnato a un Dpcm il
compito di armonizzare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Il 21 ottobre 2008 è
stato approvato il predetto
Dpcm, avente natura non regola86
mentare, col quale lo Stato ha
identificato gli standard minimi
nazionali, demandando poi alle
Regioni e alle Province autonome l’individuazione - tramite
norme di recepimento - di ulteriori caratteristiche connesse al
territorio.
Al fine di accrescere la competitività del mercato turistico nazionale in ambito internazionale
e per tutelare il turista, l’articolo
10, comma 3, istituisce opportunamente un sistema omogeneo
di rating su base nazionale, associabile alle stelle, per la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti.
L’articolo 11 assorbe le previsioni contenute agli articoli 1 e 2
della legge 284/1991 (prezzi del
settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche),
norme abrogate anche perché superate a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione.
Il comma 1 stabilisce, in particolare, che gli operatori turistici
sono liberi nel determinare i
prezzi delle strutture ricettive,
ma hanno obbligo di comunicare alle autorità competenti le tariffe praticate, in linea con le indicazioni delle normative regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 affida alle leggi regionali sia il compito di regolare
la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, con
previsione di sanzioni nel caso
di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alla regione, sia
i controlli sull’effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Altre strutture ricettive (Codice del turismo, articoli 12, 13 e
14) - Gli articoli 12, 13 e 14 del
Codice definiscono, rispettivaDOSSIER/6
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Strutture turistico-ricettive: si parte con la Scia
Obbligo di Scia
L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.
Decorrenza
Si può dar inizio all’attività oggetto della segnalazione dalla presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.
Disciplina applicabile
Le attività in questione sono disciplinate altresì dalle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza,
di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da quelle relative all’efficienza
energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Chiusura
Il titolare dell’esercizio ricettivo è tenuto a dare comunicazione all’autorità competente della chiusura dell’esercizio
stesso per un periodo superiore agli otto giorni.
Requisiti
Per l’esercizio delle strutture ricettive è richiesto il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Rd 18
giugno 1931 n. 773 (no a chi ha avuto condanne penali).
Sportello unico
Per garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento nonché la maggiore
accessibilità del mercato, si applica la disciplina relativa allo Sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge
25 giugno 2008, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
a cura di Eva Bot
mente, le strutture ricettive extralberghiere, all’aperto e di mero supporto.
Disposizioni comuni per le
strutture turistico ricettive (Codice del turismo, articoli 15, 16 e
17) - L’articolo 15 attribuisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato la
competenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni anche delle
altre strutture ricettive.
Come sopra evidenziato,
l’omogeneità nei criteri di classificazione delle strutture ricettive garantisce sia il pubblico, per
orientarlo nella scelta e nell’identificazione di una specifica categoria, sia gli stessi operatori che, in applicazione di un
criterio di leale concorrenza, sono tenuti a compiere in eguale
misura gli stessi sacrifici aziendali per appartenere a una determinata categoria, indice di un
preciso livello quali/quantitativo dei servizi erogati.
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La norma, che nel richiamato
Dpcm 21 ottobre 2008 fa riferimento agli alberghi, proietta il
raggio d’azione verso tutte le
strutture ricettive, nel rispetto
delle competenze delle Regioni
e delle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Semplificazione amministrativa - L’articolo 16 - che rappresenta uno dei cardini dell’intervento normativo di razionalizzazione del settore - introduce misure di semplificazione riguardo agli adempimenti amministrativi richiesti per l’avvio e
l’esercizio delle strutture turistico-ricettive.
Agenzie di viaggio e turismo
(Codice del turismo, articolo da
18 a 21) - L’articolo 21 è ispirato alla stessa logica con riferimento alle agenzie di viaggio e
turismo.
Sul punto, gli organi rappresentativi del settore (Confindustria, Confcommercio) hanno
da tempo e con insistenza pro87
spettato l’opportunità d’introdurre misure legislative di semplificazione e liberalizzazione,
le quali rappresenterebbero un
fattore propulsivo per la competitività del settore, anche in ambito internazionale, per la loro
capacità di ridurre gli oneri economici, amministrativi e di tempo ai quali gli imprenditori sono
sottoposti.
Interventi legislativi del genere pongono tuttavia problemi di
compatibilità con l’architettura
costituzionale che, per la materia del turismo, fissa la competenza legislativa residuale ed
esclusiva delle regioni (articolo
117, comma 4, della Costituzione). Al riguardo, importanti pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88
del 2007 e n. 214 del 2006) hanno lasciato aperti ampi spazi di
manovra perché il legislatore nazionale sia abilitato a intervenire
nel settore del turismo, considerato strategico per l’economia
nazionale, allo scopo di creare
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
una piattaforma normativa uniforme, sulla quale poi innestare
le singole normative regionali
che tengano conto dei localismi
territoriali. In questo senso, ad
avviso della Corte, lo Stato può
emanare proprie leggi - in deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute
nel Titolo V, Parte II, della Costituzione - qualora i princìpi di
sussidiarietà e di adeguatezza
rendano preferibile che determinate funzioni amministrative siano esercitate al superiore livello
statale, in ossequio a esigenze di
uniformità. Ciò è ammissibile a
condizione che la valutazione
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia
proporzionata e ragionevole, alla stregua di un rigoroso scrutinio di costituzionalità e sia rispettosa del principio di leale
collaborazione con le Regioni.
Nel settore del turismo, l’esercizio unitario è giustificato dall’esigenza di raggiungere economie
di scala che permettano alle imprese di settore di contenere i costi di gestione. Ciò giustifica la
predisposizione di una disciplina statale che fissi, in via uniforme sul territorio nazionale, procedure acceleratorie e di semplificazione, volte a ridurre gli
adempimenti a carico delle imprese, la durata dei procedimenti, nonché a facilitare il coordinamento delle attività tra le autorità pubbliche interessate.
Nel merito, la semplificazione si attua - secondo le previsioni contenute nei richiamati articoli 16 e 21- con il ricorso all’istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), previsto dall’articolo 19 della legge
241/1990, come modificato dalGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Le strutture ricettive
si dividono in alberghiere,
paralberghiere,
extralberghiere, all’aperto
e di mero supporto.
La classificazione punta
a uniformare e coordinare
l’offerta nel territorio
nazionale e a garantire livelli
adeguati di tutela del turista
e concorrenza tra operatori
l’articolo 49, comma 4-bis, del
Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
La Scia consente - come puntualizza l’articolo 16, comma 2 che l’attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata il
giorno stesso della segnalazione
all’amministrazione competente, salvo comunque il rispetto
delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,
igienico-sanitarie e di sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio (Dlgs
42/2004).
Sempre nell’ambito del principio di semplificazione amministrativa, l’articolo 17 rinvia alla
disciplina dello sportello unico,
fissata dall’articolo 38 del Dl
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
Definizioni - L’articolo 18 definisce le agenzie di viaggio e turismo attingendo alle previsioni
di cui all’articolo 7 della legge
135/2001.
Le agenzie di viaggio e turismo, pur essendo imprese private, conducono attività che intera88
giscono con aspetti pubblicistici
legati al turismo; per questo la
relativa disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi i quali hanno dovuto tenere
conto anche delle fonti comunitarie vigenti in materia.
Tra queste, si richiama, per
importanza,
la
Direttiva
82/470/Cee nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo. La direttiva è stata recepita con il Dlgs 392/1991 il quale,
per quanto concerne le attività
di agente di viaggio, traccia la
disciplina per rendere effettiva
la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da
parte di cittadini e di imprese
di altri Stati membri dell’Ue.
In particolare, l’articolo 2 del
Dlgs 392/1991 definisce le agenzie di viaggio e turismo quali «imprese che esercitano attività di
produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o
a provvigione, di elementi isolati
e coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione, nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e l’accoglienza
di turisti».
L’articolo 3 del Dlgs 392/1991
prescrive che, per conseguire
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente di viaggio e turismo, l’interessato debba soddisfare i requisiti di onorabilità, di
assenza di fallimento, oltre che
di capacità finanziaria; inoltre,
ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs
392/1991, il cittadino che eserciti la professione in questione
presso un altro Stato membro
dell’Ue deve dimostrare, con apposita certificazione, il suo effettivo esercizio per un certo periodo di tempo.
Si rammenta, inoltre, la direttiDOSSIER/6
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Agenzie e organizzatori di viaggi
Definizione
Per agenzie di viaggio e turismo si intendono le imprese turistiche che esercitano attività di produzione,
organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei
clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al Dlgs 206/2005.
Attività di trasporto
Anche le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo,
lacuale e fluviale sono considerate agenzie di viaggio se assumono direttamente l’organizzazione di viaggi,
crociere, gite ed escursioni che comprendono prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente
necessari al trasporto. Sono considerate tali anche quelle imprese che esercitano attività locali e territoriali di
noleggio e quelle che svolgono attività ricollegabili alle precedenti.
Distribuzione di titoli Non escluse dalla “categoria” le imprese che esercitano mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
di viaggio
Standard minimi
comuni
Gli standard minimi comuni e il livello minimo e massimo da applicare a eventuali cauzioni sono definiti dal
presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro del Turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Resta ferma l’ulteriore competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle
agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile ed evitare l’alterazione del
mercato.
Denominazione
o ragione sociale
La denominazione o ragione sociale adottata non deve trarre in inganno il consumatore sulla legittimazione allo
svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
Divieti
I soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1 dell’articolo 18 del Codice del turismo non possono
utilizzare, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, le parole: «agenzia
di viaggio», «agenzia di turismo», «tour operator», «mediatore di viaggio» né possono far ricorso ad altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a creare confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di
cui al predetto comma 1.
Sanzioni
In caso di trasgressione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti.
Obbligo
di adeguamento
È previsto per i soggetti che, all’entrata in vigore del Dlgs n. 79, utilizzano parole o locuzioni vietate, l’obbligo di
adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni
pubblicità o comunicazione al pubblico, al fine di evitare equivoci sulle attività effettivamente svolte.
Chi vende e distribuisce cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche
Cofanetti, o voucher, disaggregati non rientra nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di
regalo
organizzatore di viaggio; pertanto a costui non si applica la disciplina relativa. La qualifica di agenzia di viaggio e
turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.
Obbligo
di assicurazione
Le agenzie di viaggio e turismo, per lo svolgimento della loro attività, stipulano polizze assicurative a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo
complessivo dei servizi offerti.
a cura di Eva Bot
va n. 2006/123/Ce - attuata in
Italia dal Dlgs 26 marzo 2010 n.
59 - che, nell’ambito dei servizi
nel mercato interno, annovera
al 33˚ “considerando”, anche le
agenzie di viaggi e turismo.
Esiste dunque a livello nazionale un sistema autorizzatorio
fondato sull’esigenza di assicurare la capacità e la correttezza
professionale degli operatori a
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IL SOLE-24 ORE
tutela dei potenziali consumatori (atto di segnalazione n. 108
del 6-12 novembre 1997 dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato).
La legge 217/1983, prima legge quadro sul turismo, distingueva le imprese turistiche dalle
agenzie di viaggio e turismo. Al
contrario, la legge 135/2001 ha
ricompreso queste ultime nella
89
nozione di impresa turistica,
con conseguente loro obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese.
Sul punto si ricorda che è stato emanato il Dpcm 13 settembre 2002, condiviso dalle Regioni nonostante l’avvenuta riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di assicurare, tramite
regole comuni, una disciplina
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GLI OPERATORI PROFESSIONALI
omogenea e coerente a livello
nazionale.
L’articolo 1, comma 2, lettera
b), n. 4, del richiamato Dpcm,
nella nozione di impresa turistica include espressamente le attività di tour operator e di agenzia
di viaggi e turismo che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione
di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica al
servizio dei clienti, siano essi di
incoming o di outgoing. Considera, altresì, quali imprese turistiche, le agenzie che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti; esclude, invece, le
mere attività di distribuzione di
titoli di viaggio.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2,
lettera f) dell’indicato Dpcm prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente
gli standard minimi comuni per
l’esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle
associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni».
Permane l’obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel
consumatore o che coincidano
con nomi di regioni o di comuni
italiani (Corte costituzionale,
sentenza n. 362 del 1998).
Riguardo al regime autorizzatorio, diversamente dalla legge
quadro 217/1983, la legge
135/2001 non contemplava più
l’obbligo di ottenere un’apposita autorizzazione regionale per
l’esercizio dell’attività di agenzia
e turismo. Va tuttavia tenuto preGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La semplificazione
degli adempimenti
burocratici si attua
con il ricorso all’istituto
della segnalazione
certificata di inizio attività,
che consente
di cominciare il giorno
stesso dell’invio
della comunicazione
agli uffici preposti
sente che alla linearità della legislazione nazionale si contrappone l’accentuata eterogeneità delle normative regionali le quali
hanno introdotto regimi amministrativi diversi tra loro; accade
quindi che gli operatori del settore siano avvantaggiati in talune
regioni e appesantiti di oneri amministrativi in altre.
L’intenzione del legislatore nazionale è di sciogliere, grazie al
nuovo codice, il nodo gordiano
consistente nell’intreccio delle
normative regionali. La previsione degli istituti di semplificazione, rappresentati dalla Scia e dallo Sportello unico, adempirebbero a questo delicato compito. Si
osserva al riguardo che - come
chiarito espressamente dall’articolo 29, comma 2-ter, della legge
241/1990 (ivi introdotto dalla legge 69/2009 che, tuttavia, fa ancora riferimento alla dichiarazione
e non alla segnalazione di inizio
attività) - l’istituto della Scia rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni (Lep). La qualificazione
degli istituti di semplificazione
procedimentale quali Lep preclude alle Regioni di approvare
normative, ancorché in materie
90
di competenza esclusiva e residuale, che introducano livelli di
prestazione inferiori a quelli già
garantiti dalle corrispondenti
normative nazionali: in questo
caso, il legislatore regionale può
solo accrescere il grado delle prestazioni, mai diminuirle (si veda
l’articolo 117, comma 2, lettera
m), della Costituzione).
Obbligo di assicurazione L’articolo 19 conferma l’obbligo
per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare congrue polizze
di assicurazione per garantire al
turista l’esatto adempimento degli obblighi assunti (sul punto si
rinvia per i dettagli agli articoli
99 e 100 del codice).
Direttore tecnico - L’articolo
20, comma 1, prevede la possibilità di uniformare sul territorio nazionale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro del Turismo delegato, i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo,
previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Il comma 2 recepisce le indicazioni della Corte costituzionale
per l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
già legittimate a operare, le quali
non necessitano della nomina di
un direttore tecnico per ciascun
punto di erogazione del servizio.
Il legislatore risolve così un elemento di incertezza che, soprattutto per il passato, ha riguardato l’apertura di succursali o filiali subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni, secondo talune normative regionali, dichiarate dalla Corte costituzionale illegittime per contrasto con gli articoli 41, 117 e 120 della Costituzione (sentenza 6 novembre
1998 n. 361).
n
DOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE DEFINIZIONI
Disciplina onnicomprensiva per i “pacchetti”
Il Codice introduce una definizione estesa, che include viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, crociere
turistiche e soluzioni “su misura”, venduti od offerti a un prezzo forfetario, anche su Internet
I COMMENTI FINO A PAG. 108 SONO DI
U
na nuova sistemazione per i contratti turistici “tutto compreso”. È questa la parte più rilevante del decreto legislativo 23
maggio 2011 n. 79 (Approvazione del codice della normativa
statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo) che,
per intendersi, d’ora in poi si
chiamerà Codice del turismo:
essa viene ad affiancarsi, ma
anche un po’ a confondersi col
“Codice del consumo” che rimane in questo settore contrattualistico un po’ riciclato, e anche un po’ ricucito. Ma sbrigativamente si parla di “tutto
compreso”, di “pacchetti turistici” e così via, perché in realtà la disciplina, così rielaborata, risulta abbastanza minuziosa, e ne discendono difficoltà
interpretative anche quanto ai
limiti di applicabilità. Si ottiene comunque un maggior coordinamento della materia già
trattata dal Codice del consumo in tema turistico e anche
una maggiore attenzione alle
attuali tipologie, nonché ai
mezzi di comunicazione informatica. Spicca senza dubbio
fra le novità la regolamentazione del danno da vacanza rovinata, perché tanto se ne è parlato finora, e tante sono state
le interpretazioni giurisprudenziali in argomento, ma di normativo non c’era ancora nulla
o quasi, e bisognava arrampi-
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
EUGENIO SACCHETTINI
carsi sul “diritto vivente” per
vedere di trovar lumi nel cercar di riparare guai così frequenti.
Contratti del turismo organizzato (Codice del turismo, articoli
32, 33 e 34) - Il meccanismo attuativo della riforma è abbastanza contorto: con l’articolo
3, lettera m), del Dlgs 2011 n.
79 vengono abrogati gli articoli
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
e 100 del Dlgs 6 settembre
2005 n. 206 (Codice del consumo) e nel nuovo corpus costituito dal Codice del turismo viene inserito l’intero Capo I (dal
titolo «Contratti del turismo organizzato») i cui articoli dal 32
al 53 riprendono, rimpiazzano,
ma anche innovano, le disposizioni così abrogate.
I pacchetti turistici - Punto
centrale perché possa scattare
la speciale normativa posta a
tutela del turista si prospetta
l’esistenza, già indicata dal Dlgs 17 marzo 1995 n. 111 e poi
ribadita dall’articolo 82 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005 n. 206 (in «Guida al Diritto» n. 48/2005, pag. 8), che il
“viaggio” sia incasellato entro
l’ambito previsto espressamente in tale definizione dalla legislazione. Si trattava allora delle strette e ben delimitate indicazioni recate dall’articolo 84
91
di detto Codice, che ricalcava
l’articolo 2 del Dlgs 111/1995
nel tracciare la figura dei «pacchetti turistici»: il turismo infatti si può esplicare nelle più
svariate forme, dando luogo a
un’infinità di rapporti giuridici. Non ogni relazione in largo
senso turistica può esser messa a presupposto della speciale
tutela predisposta a garanzia
del consumatore-turista. Soltanto quando si siano instaurati specifici rapporti il consumatore avrebbe avuto diritto a richiedere, rispettivamente all’organizzatore del viaggio o al
venditore (si veda infra sull’attuale introduzione dell’intermediario) l’osservanza delle
particolari posizioni previste
da questa speciale normativa
e, in particolare, il risarcimento dei danni in quell’ottica.
Gli speciali rapporti complessi, denominati “pacchetti
turistici” dall’articolo 84 del
Codice del consumo, costituenti il terreno della prestazione contrattuale disciplinata da tale testo legislativo, hanno a oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso». Tale espressione, ripresa
dall’articolo 2, punto 1, della
Direttiva n. 90/314/Cee, andava interpretata nel senso che
essa include i viaggi organizzati da un’agenzia di viaggi su
domanda del consumatore o
di un gruppo ristretto di consuDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE DEFINIZIONI
La fotografia dell’offerta
Oggetto
Viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, crociere turistiche, venduti od offerti in vendita a un prezzo
forfetario, che risultino dalla combinazione di almeno due degli elementi seguenti:
Ø trasporto;
Ø alloggio;
Ø servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
Disciplina
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non esonera l’organizzatore
o il venditore dall’osservanza degli obblighi di cui al Dlgs 79/2011.
Forma dei contratti turistici
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto per iscritto in termini chiari e precisi.
Copia per il turista
Al turista è rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o dal venditore.
Servizi turistici disaggregati
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi un servizio turistico disaggregato deve rilasciare al
turista i documenti relativi al servizio recanti la sua firma, anche elettronica, con l’indicazione della
somma pagata per il servizio
a cura di Eva Bot
matori e conformemente alle
loro richieste, come ribadito
dalla Corte di giustizia delle comunità europee con sentenza
30 aprile 2002 (in «Guida al Diritto» n. 19/2002, pag. 102).
Per rientrare nella previsione
legislativa così tracciata i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto
compreso» dovevano risultare
dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi
indicati nella norma (articolo
85 citato del Codice del consumo), venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e
di durata superiore alle 24 ore,
ovvero estendentisi per un periodo di tempo.
Assai più estesa e omnicomprensiva risulta invece la definizione di pacchetti turistici recata adesso dall’articolo 34 del
Dlgs 23 maggio 2011 n. 79 (in
sostituzione dell’articolo 84
del Codice del consumo finora
menzionato): anzitutto essi
hanno a oggetto oltre i viaggi,
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
le vacanze, i circuiti tutto compreso, anche le crociere turistiche; inoltre si specifica che essi devono risultare dalla combinazione, da chiunque e in
qualunque modo realizzata,
di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita a un prezzo
forfettario. Seppur sotto il regime previgente, la citata decisione della Corte di giustizia
delle comunità europee 30
aprile 2002 (in «Guida al Diritto» n. 19/2002, pag. 102) si era
espressa nel senso che tale nozione includesse le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra
l’agenzia di viaggi e il cliente.
Ciò sembra corroborato da
quanto aggiunto nell’ultimo
comma dell’attuale articolo
34 del Dlgs, a norma del quale
la fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
92
l’organizzatore o il venditore
agli obblighi del presente capo. Ma quel che più interessa è
l’attuale mancato riferimento
(a differenza dal previgente testo dell’articolo 84 del Codice
del consumo) alla «durata superiore alle ventiquattro ore,
ovvero estendentisi per un periodo di tempo».
Come osserva la relazione illustrativa, vengono in tal modo estesi gli effetti e l’operatività della disciplina dei servizi turistici sia alle crociere turistiche, sia ai viaggi su misura, nei
quali il turista sceglie tra vari
servizi offerti da singoli organizzatori, successivamente assemblati da intermediari in relazione alle specifiche esigenze di viaggio del turista, aderendo al recente orientamento
della giurisprudenza comunitaria; sia, ancora, alle ipotesi in
cui il turista sceglie, anche avvalendosi di Internet, tra vari
servizi offerti on line da qualsiDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE DEFINIZIONI
asi imprenditore e non soltanto da tour operators.
Gli elementi vengono così individuati: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa
del pacchetto turistico. Con riguardo a questi ultimi - osserva ancora la relazione illustrativa - si è inoltre ritenuto di esplicitare che la valutazione di significatività debba compiersi
in riferimento agli elementi oggettivi di formazione del consenso riguardati nella peculiare prospettiva soggettiva del turista consumatore. E ciò al fine
di potenziare la tutela nelle ipotesi in cui il viaggio mira a soddisfare specifiche esigenze ricreative del turista (ad esempio, assistere a un concerto o a
una manifestazione sportiva).
Organizzatore di viaggio Strettamente ai pacchetti turistici testé esaminati di cui all’articolo 34 del Dlgs 23 maggio 2011 n. 79 si riallaccia la
prima (sub a) delle definizioni
recate dall’articolo 33 del Dlgs
23 maggio 2011 n. 79, nel definire organizzatore di viaggio il
soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 35 di
cui sopra, od offrendo al turista, anche tramite un sistema
di comunicazione a distanza,
la possibilità di realizzare autonomamente e acquistare tale
combinazione. Quanto tuttavia ai sistemi di comunicazione a distanza la Corte di giustiGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Organizzazione si fa in tre
Organizzatore
di viaggio
Si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,
a fornire a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34 del Dlgs n. 79, od
offrendo al turista la possibilità di realizzare autonomamente e acquistare questa combinazione. Può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o un intermediario.
Intermediario
È tale chi, anche non professionalmente e senza scopo di
lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi, pacchetti
turistici verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi
turistici disaggregati.
Turista
L’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
a cura di Eva Bot
zia dell’Unione europea, con
sentenza 7 dicembre 2010 (in
«Guida al Diritto» n. 2/2011,
pag. 111), ha precisato che non
basta l’indicazione dei siti Internet per dimostrare l’intenzione di svolgere l’attività. L’ultimo comma del citato articolo
33 consente che l’organizzatore possa vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore o tramite un intermediario di cui infra.
Intermediario - Il medesimo
articolo 33 del Dlgs 79/2011 definisce (sub b) intermediario il
soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo
di lucro, vende o si obbliga a
procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 di cui sopra verso un
corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici disaggregati. È la figura, come si vedrà,
che in concreto prende il posto, nella normativa dei contratti turistici, del venditore.
La definizione di quest’ultimo
93
viene recata dall’articolo 9, sub
c), del Codice del consumo: la
persona fisica o giuridica che,
nell’ambito della sua attività
professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto, essendo al
venditore equiparato colui
che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del
contratto. Ma la sostituzione
in quest’ambito dell’intermediario al venditore non è completa, perché in realtà la figura
dell’intermediario si affianca a
quella del venditore, che viene
tuttora tenuto presente in
quanto tale dall’ultimo comma
dell’articolo 33, a norma del
quale l’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore
o tramite un intermediario.
Inoltre nell’ultimo comma dell’attuale articolo 34 la fatturazione separata degli elementi
DOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE DEFINIZIONI
di uno stesso pacchetto turistico non sottrae (oltre all’organizzatore) il venditore agli obblighi del presente capo.
L’immissione di questa categoria di intermediario, nuova
quanto alle conseguenze e (soprattutto) alle responsabilità,
nell’ambito della contrattazione turistica, sembra fare emergere una serie di figure finora
ignorate a tali fini, ma di largo
utilizzo da tempo nella prassi,
quali gli enti no profit, onlus,
associazioni religiose, culturali, sportive e di vario tipo, e comunque soggetti che si trovino
a operare nel settore turistico
anche non professionalmente
e senza scopo di lucro. L’ultimo comma del citato articolo
33 consente infatti, come si è
visto, che l’organizzatore possa vendere pacchetti turistici,
oltre che direttamente o tramite un venditore, pure tramite
un intermediario. Anche prima di questa espressa introduzione nella normativa, la figura di intermediario nel contratto di viaggio era stata presa in
considerazione, ritenendosi il
contratto, dal quale emergesse
tale qualifica nei documenti di
viaggio, concluso da mandatario con poteri di rappresentanza (Cassazione, sentenza 8 ottobre 2009 n. 21388, in «Guida
al Diritto» n. 46/2009, pag, 47).
Turista - Il Codice del consumo, pur contenendo varie disposizioni a tutela del turista,
non lo individuava come tale,
ma lo denominava (sub c dell’abrogato articolo 83): consumatore di pacchetti turistici,
l’acquirente, il cessionario di
un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Prevedere la nuova categoria
del “turista”
è stata un’operazione
necessaria allo scopo
di differenziare
questa figura
dal consumatore
di servizi disaggregati,
che non può chiedere
il risarcimento del danno
da vacanza rovinata
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
Tale definizione risultava
quindi specifica rispetto a quell’ampia nozione del «consumatore» recata dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del
consumo, che si limita a far riferimento alla persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Adesso il Codice del turismo ha
preferito ben centrare il polo di
attrazione dei diritti nel soggetto - anziché come «consumatore» come «turista», e all’uopo
l’articolo 33 del Dlgs 23 maggio
2011 n. 79 espressamente lo definisce (sub c), l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico di cui sopra o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto
turistico. In proposito la relazio94
ne illustrativa osserva che l’introduzione della nuova categoria “turista” è stata doverosa
proprio al fine di differenziarlo
dal consumatore di servizi turistici disaggregati, che non può,
come il turista, chiedere il risarcimento del danno da vacanza
rovinata (di cui infra). E, anche
a seguito delle prese di posizione giurisprudenziali in argomento, non sarebbe sembrato
possibile ragionevolmente dubitare che il turista fosse un
consumatore speciale e meritasse una disciplina autonoma.
La forma - L’articolo 35 del
Codice del turismo riprende al
primo comma il disposto già
recato dall’abrogato articolo
85 del Codice del consumo,
confermando che il contratto
di vendita di pacchetti turistici
è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi, e che al
turista deve essere rilasciata
una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore. È stata tuttavia avvertita l’esigenza di rendere sicura la vendita anche di
un servizio turistico disaggregato e così viene disposto al
comma 2 che il venditore, il
quale si obbliga a procurare a
terzi, anche in via telematica,
un servizio di questo tipo, sia
tenuto a rilasciare al turista i
documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa, precisa la norma aggiunta, riportano
la somma pagata per il servizio.
Si osserverà che tale norma, a differenza di quelle successive, seguita a riferirsi al venditore, come nel previgente Codice del
consumo, anziché all’intermediario.
n
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I PACCHETTI TURISTICI: GLI ELEMENTI
Vettore da indicare se il prodotto include il volo
Divieto di comunicazioni ingannevoli su offerta, prezzo e altri elementi del contratto. Richiesta la forma
scritta per le informazioni al turista. Le brochure telematiche sono equiparate ai depliant cartacei
S
carse variazioni vengono
introdotte dall’articolo 36
del Codice del turismo al
previgente testo dell’articolo 86
del Codice del consumo, a parte
le sostituzioni della qualifica di
«turista» e «intermediario» rispettivamente con «consumatore» e «venditore» conseguenti ai
mutati ruoli di cui si è detto all’inizio.
Contratti del turismo organizzato (Codice del turismo, articoli
36 e 37) - Nella sostanza i numerosi elementi da indicare in contratto sono quelli ormai d’uso diffuso in campo turistico e sarebbe
qui puramente ripetitivo rielencarne i dati contenuti nella norma. Rispetto al testo previgente
occorre semmai osservare che alla lettera g) è stato precisato che,
ove il pacchetto turistico includa
il trasporto aereo, occorre venga
indicato il nome del vettore e la
sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione
europea.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici - È stato per converso abolito il richiamo a presupposti e modalità di
intervento del fondo di garanzia
di cui alla lettera f) del testo previgente: ciò sembrerebbe discendere dall’abrogazione disposta dall’articolo 3 del Dlgs dell’articolo
100 del Codice del consumo che
prevedeva tale ente, senonché esso si trova nuovamente indicato
GUIDA AL DIRITTO
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all’articolo 51 del Codice del turismo di cui infra.
La caparra - Vale tuttavia la
pena di soffermarsi su uno degli
elementi essenziali del contratto, la caparra. Viene ripreso dal
citato articolo 36 del Codice del
turismo quanto recato sub d) dall’articolo 86 del Codice del consumo circa l’importo, comunque non superiore al 25% del
prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine
per il pagamento del saldo; ivi si
precisa infatti, conformemente
peraltro anche al previgente articolo 7 del Dlgs 17 marzo 1995 n.
111, che il suddetto importo è
versato a titolo di caparra, ma gli
effetti di cui all’articolo 1385 del
codice civile non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte. La norma così richiamata
(l’articolo 1385 del Cc) concerne
la caparra confirmatoria (da non
confondersi con il diverso istituto della caparra penitenziale di
cui al successivo articolo 1386
del Cc). Esso dispone, come noto, che se al momento della conclusione del contratto una parte
dà all’altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro o una
quantità di altre cose fungibili,
la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o
imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la ca95
parra è inadempiente, l’altra
può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha
ricevuta, l’altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio
della caparra. Il secondo comma
di tale norma chiarisce inoltre
che se però la parte che non è
inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali. Dunque nella speciale situazione creata dal pacchetto turistico la caratteristica
della caparra - trattenimento dell’acconto o, viceversa, restituzione del doppio - non viene a scattare allorché il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile a uno dei due soggetti del
rapporto. Mentre per l’organizzatore e l’intermediario del pacchetto le ipotesi di fatto sopraggiunto non imputabile risultano
ben circostanziate e limitate in
virtù della tutela del turista, per
quest’ultimo nulla vien detto dallo ius speciale, e dunque occorre
riandare alla normativa ordinaria recata in argomento dal Codice civile e alla relativa interpretazione: possono porsi i casi di grave malattia sopraggiunta, di grave incidente, che impediscano il
viaggio; naturalmente l’evento
impeditivo dovrà essere comunicato con la massima urgenza, e
documentato, dal turista mancato al tour operator anche per porDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: GLI ELEMENTI
lo in condizione di mettere a disposizione di altri il posto resosi
vacante. Altra ipotesi nella quale
non viene a scattare il suindicato meccanismo della caparra (in
concreto, per il turista, il trattenimento della stessa da parte del
venditore od organizzatore) si
pone qualora il suo recesso sia
giustificato dal grave inadempimento della controparte o comunque dal mutamento delle
condizioni concordate, come si
vedrà di seguito, e non dimentichiamo che, nel caso di recesso
a seguito delle variazioni annunciate il turista per evitare la perdita della caparra dovrà dare comunicazione delle sue intenzioni entro due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso della variazione. Per converso si potrebbe anche configurare l’ipotesi d’inadempienza del
turista, ad esempio ove costui
non fornisse in tempo utile la documentazione indispensabile
per l’ottenimento dei visti.
Informazione del turista Con riguardo alle informazioni
l’articolo 37 del Codice del turismo riprende esattamente il testo del previgente articolo 87 del
Codice del consumo, salvo che
per la sopra segnalata sostituzione dei termini consumatore e
venditore rispettivamente con
turista e intermediario. Pure qui
è richiesta la forma scritta e si
cerca di evitare, con idoneo e
completo supporto informativo,
che danni e disagi vengano evitati nei limiti del possibile, pure
nell’eventualità di disguidi quanto mai probabili in questo campo. Ciò con particolare riguardo
ai minori, e con speciale attenGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Il cliente, per evitare
la perdita dell’anticipo,
dovrà dare comunicazione
delle sue intenzioni
entro due giorni lavorativi
dal momento in cui
ha ricevuto
l’avvenuta variazione,
in caso contrario
si può configurare
un inadempimento
zione alla segnalazione di numeri telefonici, che non di rado - da
quando ci sono i telefonini - sono stati determinanti nel salvataggio di turisti smarriti. Viene
pure ripetuto, a coronamento
della norma, che è fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto:
con l’importante precisazione
che il divieto vale qualunque sia
il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al turista.
Opuscolo informativo - Oltre
alle consuete sopra segnalate
modifiche nelle denominazioni,
l’articolo 38 reca adesso alcune
integrazioni rispetto al previgente testo dell’articolo 88 del Codice del consumo. Anzitutto va segnalato, pur risultando nella fase finale della norma (comma 3)
che sono parificati all’opuscolo
le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto
elettronico o per via telematica:
ciò assume particolare importanza ai fini del diritto di recesso del
turista di cui sub h) come si vedrà infra.
96
Inoltre, quanto all’albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione va indicata anche con particolare riguardo alla distanza
dalle principali attrazioni turistiche del luogo; non basta poi l’indicazione della sola categoria o
del livello dell’albergo, occorre
anche indicarne le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi
offerti. Devono poi risultare (i)
gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al
contratto (si veda infra). È stato
ritenuto che sia sufficiente la
consegna dell’opuscolo informativo al fine di provare la diligenza dell’organizzatore (Cassazione, sentenza 6 Luglio 2009 n.
15798 in «Guida al Diritto» n.
35/2009, pag. 14). Spicca, fra le
indicazioni che deve contenere
l’opuscolo informativo, quella
recata sub h) dell’articolo 38,
che riprende l’articolo 88 del Codice del consumo circa i termini, le modalità, il soggetto nei
cui riguardi si esercita il diritto
di recesso ai sensi degli articoli
da 64 a 67 del Dlgs 6 settembre
2005 n. 206 (Codice del consumo) nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza, e ciò tenendo conto di modalità ormai d’uso comune, anche a seguito di informazioni e materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o
per via telematica, di cui si è appena detto.
n
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I PACCHETTI TURISTICI: IL RECESSO
Valido il recesso dai contratti a distanza
Il diritto può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro dieci giorni
lavorativi con comunicazione scritta inviabile anche con e-mail e fax da confermare con raccomandata
S
ul recesso nei contratti a
distanza o fuori dei locali commerciali va osservato che in virtù della norma
di apertura della novella in esame in tema di contratti, l’articolo 32 del Codice del turismo
(che ha sostituito l’articolo 82
del Codice del consumo) e le
relative disposizioni si applicano ai pacchetti turistici, oltre
che venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale, anche a quelli negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza, restando ferme - pure
ivi si sottolinea - le disposizioni previste negli articoli da 64 a
67 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Contratti del turismo organizzato: ambito di applicazione
(Codice del turismo, articolo 32)
- E anche detto articolo 32 stabilisce che in tal caso il professionista (articolo 3, comma 1,
lettera c) del Codice del consumo: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero
un suo intermediario) sia obbligato a comunicare per iscritto
l’esclusione del diritto di recesso e che l’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del
diritto di recesso determini
l’applicabilità degli articoli 64,
65, 66 e 67 di detto Dlgs
206/2005 (Codice del consumo).
GUIDA AL DIRITTO
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Il diritto al recesso - Si tratta
dunque in primo luogo dell’esercizio del diritto di recesso
spettante, a norma dell’articolo 64 di detto Codice, al consumatore nei contratti e nelle
proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali: esso può venire esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65,
commi 3, 4 e 5, dello stesso Codice, che consentono il prolungamento del suddetto termine
in caso di mancata o incompleta informativa su tale facoltà
da parte del professionista, ovvero nel caso di previo accordo
su di una più ampia dilazione.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio, a norma del successivo articolo 65 del Codice
del consumo, entro tali termini, di una comunicazione scritta alla sede del professionista
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e
fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive; la raccomandata si intende
spedita in tempo utile se conse97
gnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti
dal codice o dal contratto, ove
diversi.
L’avviso di ricevimento non
è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio
del diritto di recesso.
Il termine per l’esercizio del
diritto di recesso decorre: dalla
data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione ovvero, nel caso in
cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, se al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il
prodotto oggetto del contratto.
Per i contratti a distanza il
termine decorre dal giorno della conclusione del contratto o
dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione
stessa.
Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, o abbia soddisfatto in maniera incompleta, gli obblighi di informazione, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di 60 giorni per
i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, o di 90 giorni
per i contratti a distanza, e deDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: IL RECESSO
Gli elementi del contratto di vendita
Destinazione e durata
Destinazione, durata, inizio e fine. In caso di soggiorno frazionato, durata, inizio e fine
Organizzatore e autorizzazione
Dati dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio
Prezzo
Costo del pacchetto turistico, regole per la revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco in porti e aeroporti, oneri a carico del turista
Caparra
Importo, non superiore al 25% del prezzo, da versare a titolo di caparra alla prenotazione, e termine per il versamento del saldo. Se il recesso dipende da fatto
sopraggiunto non imputabile o è giustificato dal grave inadempimento della controparte, non si producono gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile
Assicurazione
Estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle polizze aggiuntive stipulate con il turista
Trasporto
Indicazioni relative a mezzi, caratteristiche e tipologia di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno nonché posto assegnato
Albergo
Quando è prevista la sistemazione in albergo, sono indicati ubicazione, categoria, livello, idoneità all’accoglienza di disabili, caratteristiche, conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, pasti forniti
a cura di Eva Bot
corre dal giorno della conclusione del contratto. Con la ricezione da parte del professionista della suddetta comunicazione, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, a norma
dell’articolo 66 del Codice del
consumo, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in
tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67. In base a quest’ultima
norma, se il diritto di recesso è
esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni della sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatoGUIDA AL DIRITTO
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re, ivi comprese quelle a titolo
di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro 30 giorni dalla data
in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio
del diritto di recesso da parte
del consumatore.
È stata così coniugata e conglobata nel Codice del consumo, e adesso richiamata pure
nel Codice del turismo, la corrispondente disposizione del Dlgs 111/1995, che recitava: il
presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 (Attuazio98
ne
della
direttiva
n.
85/577/Cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali).
Speciali precauzioni erano
peraltro imposte per le anomale categorie di contratti a distanza dalla delega contenuta
sub c) della legge 229/2003 che
prevedeva la conclusione, in
materia di contratti a distanza,
del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall’articolo 15 del Dlgs 22
maggio 1999 n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite.
n
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I PACCHETTI TURISTICI: LE MODIFICHE AMMESSE
Più ampia la tutela contro gli inadempimenti
Salva la possibilità di provare fatti impeditivi, per organizzatori e intermediari si profila una
responsabilità oggettiva e non una inversione dell’onere probatorio rispetto alle regole ordinarie
T
utela più stringente, rispetto al passato, per il
turista, in relazione al recesso dal contratto e alla responsabilità da inadempimento per
organizzatori e intermediari.
Contratti del turismo organizzato (Codice del turismo, articoli
39, 40, 41, 42 e 43) - L’articolo 39
del Codice del turismo perfettamente ricalca il previgente articolo 89 del Codice del consumo
col consentire al turista di sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, purché comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro
e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico.
Revisione del prezzo - Risulta
identico rispetto al previgente articolo 90 del Codice del consumo l’attuale articolo 40 del Codice del turismo, nel condizionare
la revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico all’espressa previsione nel
contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo; comunque essa può essere operata soltanto in conseguenza della
documentata variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali
quelle di atterraggio, di sbarco o
imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. Non può in alcun caso essere superiore al 10 per cento del
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prezzo nel suo originario ammontare e se supera tale percentuale l’acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso
delle somme già versate alla controparte. Mai comunque la revisione è consentita nei 20 giorni
che precedono la partenza.
Modifiche delle condizioni
contrattuali - Pure invariato - a
parte le solite variazioni delle denominazioni - rispetto al previgente testo recato dall’articolo
92 del Codice del consumo si
presenta l’articolo 421 del Codice del turismo, a norma del quale prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue, ai sensi dell’articolo 40 che si è appena ricordato. Ove non accetti la modifica,
il turista può recedere, senza pagamento di penali, e ha diritto a
quanto previsto nell’articolo 42
di cui infra, e deve comunicare
la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso. Allorché
dopo la partenza una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure lo rimbor99
sa nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo
il risarcimento del danno.
Sotto tale profilo la Cassazione con sentenza 3 dicembre
2007-24 aprile 2008 n. 10651 (in
«Responsabilità & Risarcimento» n. 6/2008) ha ritenuto che
l’obbligo che incombe al tour
operator di offrire soluzioni alternative - ove il fine del pacchetto
turistico si prospetti non raggiungibile dopo la partenza non vada guardato soltanto con
riferimento ai servizi contrattualmente previsti, ma piuttosto in
base ai presupposti estrinseci
della vacanza che rendono rilevanti e utili tali servizi, quali le
attrattive ambientali, storiche e
artistiche che sono alla base della scelta del turista, sicché tale
obbligo sussiste pure allorché la
vacanza al mare si appalesi rovinata (si veda infra) dall’inquinamento delle acque cagionato da
una petroliera di passaggio.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non
l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al
luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento
del servizio - Si sono finora esaminate le circostanze e le modaDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE MODIFICHE AMMESSE
lità che vincolano organizzatore
e intermediario rispettivamente
alla revisione del prezzo (articolo 40) e alla modificazione delle
condizioni contrattuali (articolo
41); come peraltro emerge da
quanto finora detto, il turista però non rimane senza difesa, giacché a norma del successivo articolo 42 difatti (così sostituito l’articolo 92 del Codice del consumo) quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dalle suindicate disposizioni
o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne ovviamente che per colpa dello stesso
turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di
qualità equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo, o
di un pacchetto qualitativamente inferiore previa restituzione
della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsato, entro sette
giorni lavorativi dal momento
del recesso o della cancellazione, il danaro già corrisposto.
Come si vede dunque si tratta
di una regola omnicomprensiva,
che non si esaurisce nelle ipotesi
di cancellazione per le ragioni sopraesaminate, ma si estende anche a «qualsiasi altro motivo» di
cancellazione. In tali ipotesi, prosegue il comma 2, il consumatore ha diritto a essere risarcito di
ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del
contratto ma, come si è già visto,
tale risarcimento non si applica,
a norma del terzo comma, quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti eventualmente richiesto e il consumatore ne sia stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la parGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La revisione del prezzo,
che deve essere
espressamente prevista
dal contratto,
non può andare oltre il 10%
dell’ammontare originario
e può avvenire solo
a seguito della variazione
dei costi di trasporto,
del carburante
o di diritti e tasse
tenza. Lo stesso vale per il caso
di forza maggiore, sul cui concetto ci si intratterrà più oltre. In
tali ipotesi dunque organizzatore e venditore sono comunque
tenuti all’offerta di un pacchetto
alternativo, ma non al risarcimento del danno. La norma però espressamente poi esclude da
tale esonero dal risarcimento
l’ipotesi di eccesso di prenotazioni: e ciò «in ogni caso», il che
sembra comprendere anche il
sempre più emergente fenomeno dell’overbooking nel viaggio
aereo.
Mancato o inesatto adempimento - L’articolo 43 del Codice
del turismo, riprendendo il previgente testo dell’articolo 93 del
Codice del consumo, conferma
che, fermi restando gli obblighi
che si sono finora visti, disciplinati dall’articolo 42 precedente,
in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore
e intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità. In
più si chiarisce che si considerano tali - inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o
100
pubblicizzati. Il riferimento è
giustificato da motivi di sicurezza, di igiene e di tutela del destinatario delle prestazioni e dei
servizi turistici (come i controlli
amministrativi sull’avvio delle
strutture).
Tutela dunque assai più rigida
rispetto al passato per il turista,
e il rilievo sembrerebbe corroborato anche dalla considerazione
che è stata omessa la precisazione contenuta nel previgente testo dell’articolo 93 del Codice
del consumo secondo cui i predetti soggetti (ora organizzatore
e intermediario) sono responsabili secondo le rispettive reponsabilità «se non provano che il
mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile». Senonché, come si è visto sopra, un richiamo similare si rinviene ancora sub d) dell’articolo
36, allorché viene disposto che
l’acconto è versato a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte. D’altronde
sta nei principi fondamentali
che ad impossibilia nemo tenetur, e ciò trova riscontro in precise norme recate dal codice civile, applicabili anche in questo
settore turistico in mancanza di
specifica disposizione difforme.
E anzi in proposito la relazione
illustrativa (sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione
24 luglio 2007 n. 16315) ritiene
che, stante la particolarità di
questo tipo di rapporto tuistico,
l’impossibilità di utilizzazione
della prestazione da parte del
creditore, pur se normativamenDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE MODIFICHE AMMESSE
te non prevista, sia causa di
estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di
impossibilità ex articolo 1463 e
1464 del Cc.
Tuttavia la questione va esaminata anche nel raffronto col successivo comma 1 dell’articolo
46, a norma del quale (conformemente al previgente testo dell’articolo 96 del Codice del consumo) fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste
da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui
agli articoli 43, 44 e 45 quando la
mancata o inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
Salva quindi la possibilità di
provare questi fatti impeditivi, la
responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario si approssima a una responsabilità oggettiva, e non a una semplice inversione dell’onere probatorio rispetto alle regole ordinarie, in tema d’inadempienza contrattuale, tenendo conto che il turista
potrà, nel denunciare l’inadempienza, limitarsi a confrontare la
non corrispondenza dei servizi
resi rispetto alle varie indicazioni, tutte scritte, offerte dal tour
operator fin dal primo momento
pubblicitario, di cui si è fatto
menzione.
Tuttavia il suindicato articolo
43 del Codice del turismo per il
caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, confermando il
previgente primo comma dell’articolo 93 del Codice del consumo e l’articolo 14 del Dlgs
111/1995, dispone che l’organizzatore e l’intermediario sono teGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Le difformità degli standard
effettivi del servizio
dai livelli qualitativi
promessi o pubblicizzati
fanno scattare
l’inesatto inadempimento.
I committenti non possono
trincerarsi dietro
le mancanze di coloro
che in concreto hanno
fornito la prestazione
nuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità: un primo ostacolo subito si
viene così a frapporre a seguito
della dicotomia dei possibili responsabili in tal modo individuati ex lege, l’organizzatore del viaggio e l’intermediario, giacché è
la stessa norma a sottolineare
che non si tratta di responsabilità solidale dei due soggetti, ciascuno essendo invece tenuto secondo la propria responsabilità.
E allora bisogna stabilire in concreto, volta per volta, quali siano
i soggetti nei cui confronti il contraente più debole (il turista) possa rivalersi per le inadempienze
ed eventuali danni. E ciò sulla
base del contratto scritto concluso, tenendo presenti le caratteristiche che si sono viste per queste due figure, come tracciate
dall’articolo 33 del Codice del turismo anche in relazione alle prestazioni effettivamente svolte da
ciascuno. Ma certo la posizione
del turista non viene così facilitata: meglio sarebbe stato e più coerente col sistema stabilire la responsabilità solidale nei confronti del turista, fermo rimanendo
ovviamente il diritto di regresso
tra i due soggetti in relazione alle rispettive responsabilità.
101
Il sistema risarcitorio così elaborato va poi coniugato anzitutto col disposto recato dal secondo comma dell’articolo 43 del
Codice del turismo (conforme
peraltro all’articolo 93 del Codice del consumo e al previgente
articolo 14 del Dlgs 111/1995), il
quale dispone che l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei
loro confronti. In primo luogo
dunque va incluso nella responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di
servizi di cui costoro si siano avvalsi. I committenti non possono così trincerarsi dietro la responsabilità di coloro che in
concreto hanno fornito il servizio, e che dunque direttamente
hanno cagionato il danno;
aspetto questo che assume la
massima importanza pratica
per il turista, il quale altrimenti
dovrebbe andare a inseguire
nei più disparati paesi esteri e
presso uffici giudiziari, magari
anche a volte inesistenti, i diretti autori dei danni, spesso a lui
perfino sconosciuti.
Naturalmente però il successivo articolo 48 del Codice del
turismo stabilisce il diritto di
surrogazione a favore dell’organizzatore o dell’intermediario
che abbiano risarcito il turista
in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo comunque verso i terzi responsabili (in generale, e
non soltanto dunque con riferimento ai prestatori di servizi
di cui si siano avvalsi) e, a norma del secondo comma, il turista è tenuto a fornire all’organizzatore o all’intermediario
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
n
DOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE RESPONSABILITÀ
Responsabilità illimitata per le lesioni alla persona
Nullo ogni accordo che stabilisca un tetto. Le limitazioni applicabili agli altri risarcimenti non possono
essere, a pena di nullità, inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dal codice civile
N
on possono essere fissate limitazioni al risarcimento del danno alla
persona derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni previste da
un pacchetto. Per danni diversi
da quello alla persona, invece,
un tetto può essere convenuto
per iscritto tra le parti.
Contratti del turismo organizzato (Codice del turismo, articoli
da 43 a 46) - L’articolo 44 del
Codice del turismo riprende, ma
semplifica, l’articolo 94 del Codice del consumo, con lo stabilire
al comma 1 che il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (vedi sopra) è risarcibile secondo le norme stabilite dalle
convenzioni internazionali, di
cui sono parte l’Italia o l’Unione
europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano.
Responsabilità per danni alla
persona - Ciò - osserva la relazione illustrativa - in ossequio all’articolo 5, § 2, comma 3, della direttiva 90/314/Cee, che consente sì l’adozione di una responsabilità limitata, ma in conformità
GUIDA AL DIRITTO
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alle convenzioni che disciplinano le singole prestazioni del pacchetto turistico; è stato chiarito
che per i danni alla persona non
opera alcuna limitazione al risarcimento, giacché non vi sono oggi convenzioni internazionali in
vigore che stabiliscano limitazioni per i danni corporali. Il previgente articolo 94 del Codice del
consumo invece menzionava
specificamente la convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929
sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932 n. 841, la convenzione di Berna del 25 febbraio
1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo
1963 n. 806, e la convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970
(Ccv), resa esecutiva con legge
27 dicembre 1977 n. 1084. L’articolo 13, al comma 1, di quest’ultima Convenzione dispone che
l’organizzatore di viaggi risponda di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o da detta Convenzione, salvo
che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente, stabilendo il secondo comma i limiti delle conseguenti indennità.
Su tali basi il tribunale di Roma, con sentenza 30 ottobre
102
1996 (in «Guida al Diritto» del 14
dicembre 1996 n. 49), ha ritenuto che dei danni sofferti dal turista nello spostamento dall’albergo all’aeroporto, ascrivibili alla
condotta colposa dell’autista del
veicolo a servizio dell’albergo, risponda, entro i limiti fissati dal
secondo comma dell’articolo 13
della relativa legge di ratifica
1084/1977, l’organizzatore di
viaggi che non provi la diligente
prestazione del servizio da parte
del terzo e, nel caso specifico,
l’eccezionalità del fatto. Tuttavia
tale convenzione di Bruxelles
del 23 aprile 1970 (Ccv), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977 n. 1084 risulterà peraltro
abrogata proprio per espressa disposizione del Codice del turista
(Dlgs 23 maggio 2011 n. 79) a decorrere dal momento in cui detta denunzia diverrà efficace conformemente all’articolo 37 della
Convenzione. Quanto al trasporto aereo può comunque segnalarsi la legge 10 gennaio 2004 n.
12 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione per l’unificazione
di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 n. 20).
A norma del comma 3 dell’articolo 44 del Codice del turismo è
nullo ogni accordo che stabiliDOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: LE RESPONSABILITÀ
Le regole sull’indennizzo
Risarcibiltà del danno alla persona
È risarcibile secondo le norme fissate dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l’Italia o
l’Unione europea, il danno che deriva alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione
delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza. Resta salvo il termine di 18 o 12 mesi per l’inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico, per le quali vale l’articolo 2951 del codice civile
Nullità
Sono nulli gli accordi che prevedono limiti di risarcimento per i danni alla persona
a cura di Eva Bot
sca limiti di risarcimento per i
danni alla persona (in sostanziale conformità con quanto disposto dall’articolo 94 del Codice
del consumo e dall’articolo 15
del Dlgs 111/1995). Perciò, per i
danni alle persone, le disposizioni così richiamate devono intendersi inderogabili, naturalmente
quanto ai minimi indennitari.
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona Profondamente innovativo si
prospetta l’articolo 45 del Codice del turismo rispetto al previgente articolo 95 del Codice del
consumo. A differenza da quanto si è appena visto che dispone
l’articolo 44 per il danno alla persona, le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno
alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il generico riferimento alle
clausole vessatorie - in luogo del
richiamo all’articolo 1341 del codice civile e agli articoli da 33 a
37 del codice del consumo recaGUIDA AL DIRITTO
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to dal previgente articolo 95 - trova la sua ragione, come osserva
la relazione illustrativa, poiché il
limite convenuto dalle parti non
è a favore di colui che lo ha predisposto, bensì a favore del consumatore, in quanto più elevato
del limite legale.
Il comma 2 prosegue con lo
stabilire che la convenuta limitazione di responsabilità non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto
dalle convenzioni internazionali
che disciplinano le prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli
1783 (Responsabilità per le cose
portate in albergo) e 1784 (Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore) del codice civile: si è ritenuto
così di eliminare - osserva tale
relazione - il richiamo agli articoli 1785 e 1785-bis del Cc recato
dal testo previgente, poiché il
primo prevede fattispecie di esonero da responsabilità e il secondo esclude la limitazione quando il danno sia dovuto a colpa
dell’albergatore o dei suoi ausiliari: tale richiamo non è sembrato infatti pertinente, in quanto
la norma in esame intende esclu103
sivamente quantificare il risarcimento dovuto dall’organizzatore e/o dal venditore già ritenuti
responsabili, mentre la responsabilità dell’albergatore viene in
considerazione soltanto nella
successiva azione di surrogazione. È stato inoltre eliminato il
previgente riferimento alla determinazione del limite legale commisurato alla Ccv, in quanto contrario alla direttiva 90/314/Cee,
ove si consente che i limiti legali
possano essere conformi solo alle convenzioni che disciplinano
le singole prestazioni oggetto
del pacchetto turistico e la Ccv
non rientra affatto tra queste. Comunque, come si è appena sopra visto, la convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (Ccv),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, risulterà
comunque abrogata proprio per
espressa disposizione del Codice del turista (Dlgs 23 maggio
2011 n. 79) a decorrere dal momento in cui detta denunzia diverrà efficace conformemente all’articolo 37 della Convenzione.
Quanto all’osservanza delle
convenzioni internazionali, la
Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 6 maggio
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I PACCHETTI TURISTICI: LE RESPONSABILITÀ
2010 (in «Guida al Diritto» n.
22/2010, pag. 96) ha ritenuto che
nel quantificare i danni da perdita di bagaglio vada osservata la
suddetta Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che ha fissato un massimale di 1.000 euro
nel quale sono inclusi sia i danni
morali che i danni patrimoniali.
Le prescrizioni - Conformemente alla normativa previgente
(comma 2 dell’articolo 94 del Codice del consumo e articolo 15
del Dlgs 111/1995) il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive ex articolo 44
comma 2 del Codice del turismo
in tre anni dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12
mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica
l’articolo 2951 del codice civile:
in base a tale ultima norma il termine normale è di un anno e di
18 mesi se il trasporto ha inizio o
termine fuori d’Europa, termini
decorrenti dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di
sinistro, dal giorno di questo.
Pure conformemente alla normativa previgente (quarto comma del successivo articolo 95 del
Codice del consumo, articolo 16
del Dlgs 111/1995) per i danni
diversi da quelli alla persona il
diritto al risarcimento si prescrive ex terzo comma dell’articolo
45 del Codice del turismo in un
anno dal rientro del viaggiatore
nel luogo della partenza.
Tali termini valgono anche
per il risarcimento del danno da
vacanza rovinata, per il preciso
GUIDA AL DIRITTO
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Le parti contraenti
possono convenire
in forma scritta, fatta salva
l’utilizzazione delle norme
sulle clausole vessatorie,
limitazioni al livello
di indennizzo, diverso
da quello alla persona,
derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione
delle prestazioni
disposto di cui all’articolo 47,
comma 2, a seconda che esso rispettivamente si concretizzi in
danno alla persona o in danno
diverso da quello alla persona,
come si vedrà infra.
Esonero di responsabilità - Come si è sopra osservato a proposito del mancato o inesatto
adempimento (articolo 43), l’articolo 46 esonera dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44
(danni alla persona) e 45 (danni
diversi da quelli alla persona)
l’organizzatore e l’intermediario
quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore. Il detto articolo 46 tuttavia
- a differenza di quanto recato
dal previgente articolo 96 del Codice del consumo - eccettua da
quest’esonero le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste
da norme speciali.
Quanto al caso fortuito o di
forza maggiore si pensi a sopravvenuti cataclismi, nubifragi, ter104
remoti, tsunami, epidemie, guerre, atti terroristici e altri gravi
eventi successivi alla stipulazione del contratto; quanto al fatto
di un terzo, occorre ricordare
che a norma del secondo comma dell’articolo 43 l’organizzatore o il venditore che si avvale di
altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti. Qualora si tratti di un
fatto di un terzo, l’esonero è comunque subordinato all’imprevedibilità e inevitabilità, dal che
può desumersi che devono essere evitati pacchetti turistici nelle
zone almeno notoriamente a rischio.
A maggior tutela del turista, il
secondo comma del citato articolo 46 del Codice dispone che
comunque l’organizzatore o l’intermediario apprestino con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nell’ipotesi nella quale l’inesatto adempimento del contratto sia proprio a lui imputabile: si pensi al
caso che il turista abbia perso
l’aereo di ritorno per non essersi
trovato all’ora stabilita per il decollo all’aeroporto, e alle conseguenti spese.
Ma è importante che venga rimarcato l’obbligo del tour operator di non abbandonare il turista, seppure sbadato, sperso
per il mondo, con tutte le difficoltà immaginabili, salvo beninteso il recupero delle spese aggiuntive, e anche il risarcimento, per quanto effettuato per effetto della sua sciatteria o dabbenaggine.
n
DOSSIER/6
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I PACCHETTI TURISTICI: I RISARCIMENTI
Codificato il danno morale da vacanza rovinata
Risarcibile la lesione dell’interesse dell’acquirente del pacchetto al pieno godimento del tempo libero
e, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento, programmata e spesso irripetibile
L
a vera novità introdotta
dall’articolo 47 del Codice
del turista riguarda il danno da vacanza rovinata. Già, perché sinora se n’è tanto parlato, e
non mancano i precedenti giurisprudenziali, in particolare emessi dalla giustizia minore, dai giudici di pace; ma mancava una base
normativa e quindi ci si muoveva
sugli specchi.
Contratti del turismo organizzato (Codice del turismo, articolo 47) - La questione è da tempo
dibattuta: la Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 12 marzo 2002 (in «Guida
al Diritto» n. 13/2002, pag. 104)
aveva affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del
danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite
in occasione di un viaggio «tutto
compreso».
Danno da vacanza rovinata Da qui una miriade di decisioni
anche degli organi giudiziari nazionali: si è sopra citata la sentenza della Corte di Cassazione 24
aprile 2008 n. 10651 (in «Responsabilità & Risarcimento» n.
6/2008) secondo la quale il tour
operator ha l’obbligo di offrire soluzioni alternative ove il fine del
pacchetto turistico si prospetti
non raggiungibile dopo la partenza in base ai presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili tali servizi, quali le attrattive ambientali, storiche e artistiche che sono alla base della
GUIDA AL DIRITTO
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scelta del turista, sicché tale obbligo sussiste pure allorché la vacanza al mare si appalesi rovinata.
Con sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2008 n. 10651 è
stato poi osservato che il viaggio
tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la
“finalità turistica” o, in generale lo
scopo di piacere, non è un motivo
irrilevante, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando perciò l’essenzialità di
tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della
vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio e accettata dall’utente. Se si
sposta l’attenzione dal profilo soggettivo al contenuto oggettivo del
rapporto di consumo “turistico” a parere della relazione illustrativa
- deve osservarsi che la specialità
delle norme, di derivazione comunitaria, relative ai pacchetti turistici trova razionale giustificazione
vuoi nelle peculiari caratteristiche
intrinseche del pacchetto turistico, del cui contenuto il turista è
reso edotto soltanto dalle informazioni somministrategli dall’organizzatore e dal venditore, vuoi dalla finalità di svago e di vacanza
che l’acquirente intende realizzare, la cui particolarità si riflette sulla valutazione del pregiudizio subìto dal turista in caso di inadempimenti dell’operatore.
Si è giunti così, anche a evitare
dubbi interpretativi provenienti
105
da difformi interpretazioni dei giudici di pace, a inserire nel Codice
del turismo un’apposita norma,
rubricata “Danno da vacanza rovinata” (articolo 47), in base alla quale, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista
possa chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza
inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Va in primo luogo osservato che
questa tutela risarcitoria ha come
presupposto l’esistenza di «prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico» e si applica dunque soltanto ove il rapporto possa
inquadrarsi in una delle tipologie
che, come si è visto sopra, sono
denominate “pacchetti turistici”
dall’articolo 34, cioè abbiano a oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti
tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque e in qualunque
modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita a un
prezzo forfettario: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di
cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico. Con la precisazione che la fatturazione separata degli elementi
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I PACCHETTI TURISTICI: I RISARCIMENTI
di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l’organizzatore o il
venditore agli obblighi disposti
nel relativo capo. E invero, in tali
ipotesi, il rimborso della mera differenza di prezzo tra quanto promesso e quanto effettivamente ottenuto e delle spese sostenute per
rimediare al disservizio occorso
non costituirebbe certo ristoro
adeguato per il pregiudizio sofferto dal turista. Né potrebbe reputarsi soddisfacente il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente riduzione o restituzione del prezzo
pagato.
Viene così a riconoscersi al turista il danno morale per la lesione
del suo interesse al pieno godimento del proprio tempo libero e,
in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento
programmata, sovente per un’occasione irripetibile. Di qui l’espressa previsione, nel codice del turismo, della risarcibilità del cosiddetto danno da vacanza rovinata,
in sintonia con la soluzione adottata dal legislatore tedesco e con gli
orientamenti prevalenti consolidatisi in giurisprudenza. Ecco dunque una base legislativa testuale
che fa perno sul concetto di
“pacchetto turistico” così come
normativamente delimitato, e ciò
a evitare trasbordi oltre ogni limite
di un’azione risarcitoria consistente, anche a seguito di semplici disguidi, in prestazioni di tipo occasionale al turista. In particolare, la
Commissione ministeriale ha ritenuto di negare la risarcibilità del
cosiddetto danno da vacanza rovinata al consumatore di servizi turistici disaggregati (trasporto, albergo), riservandola a chi, con il loro
acquisto combinato (anche autonomamente effettuato in via telematica su unico sito) palesi alla
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La tutela risarcitoria
ha come presupposto
l’esistenza di prestazioni
che formano oggetto
del pacchetto turistico
e dunque si applica solo
quando il rapporto
può inquadrarsi
in una delle tipologie
che rientrano
in questa denominazione
controparte la finalità di vacanza
che intende realizzare mercé la
conclusione del contratto. In questa visione si vengono a delimitare
chiaramente le fattispecie nelle
quali la risarcibilità del danno in
questione è ammissibile, osserva
la relazione illustrativa, eliminando l’incertezza del diritto che allo
stato regna sovrana nella giurisprudenza dei giudici di pace, con
grave nocumento per gli operatori
turistici (piccole agenzie di viaggio
e tour operator, nonché piccoli albergatori, eccetera).
Evidentemente non ogni inconveniente e disagio giustifica l’intrapresa dell’azione risarcitoria per
vacanza rovinata, richiamando appositamente all’uopo l’articolo 47
del Codice del consumo, quanto
all’importanza dell’inesatta esecuzione delle prestazioni, l’articolo
1455 del Cc, a norma del quale il
contratto non si può risolvere se
l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
L’irripetibilità della vacanza andrà vagliata anche in considerazione del suo costo e del periodo di
ferie usufruito: è evidente che non
potrà essere usato lo stesso metro
per un lavoratore dipendente con
106
periodi di ferie limitati o limitatissimi rispetto alla posizione di un
pensionato o di un fanciullo, che
dispongono di lunghi periodi di vacanza. È difatti lo stesso articolo
47 a correlare il risarcimento al
tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Trattandosi, oltre al rimborso
delle spese, di danni extrapatrimoniali, la liquidazione è comunque
prevista dalla legge secondo il disposto dell’articolo 2059 del Cc e,
in mancanza di precisi elementi,
andrà effettuata in via equitativa.
Quanto alla prescrizione, dispone il comma 2 dell’articolo 47 che
si applicano i termini di cui agli
articoli 44 e 45 a seconda che si
tratti di danni alla persona o di
danni diversi. In via generale dunque si dovrebbe applicare il termine triennale ove si concordi con
l’impostazione della relazione illustrativa che trattasi di danni morali; ma occorre avere cautela perché non risulta comunque avulsa
da quest’anomala azione risarcitoria la componente patrimoniale e
l’interpretazione sulla natura dei
danni lamentati può risultare discutibile. Dunque, almeno per tuzionismo, sarebbe bene in generale osservare il termine annuale di
cui all’articolo 45.
Diritto di surrogazione - Come
si è visto sopra a proposito dell’azione risarcitoria per mancato o
inesatto adempimento, il secondo
comma dell’articolo 43 del Codice
del turismo (conforme peraltro all’articolo 93 del Codice del consumo e al previgente articolo 14 del
Dlgs 111/1995) dispone che l’organizzatore o l’intermediario che si
avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal consumatore,
salvo il diritto di rivalersi nei loro
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I PACCHETTI TURISTICI: I RISARCIMENTI
confronti. I committenti non possono così trincerarsi dietro la responsabilità di coloro che in concreto hanno fornito il servizio, e
che dunque direttamente hanno
cagionato il danno; aspetto questo che assume la massima importanza pratica per il turista all’estero.
Naturalmente però il successivo articolo 48 del Codice del turista in conformità al previgente articolo 97 del Codice del consumo,
stabilisce il diritto di surrogazione
a favore dell’organizzatore o dell’intermediario che abbiano risarcito il turista in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo comunque verso i terzi responsabili (la norma
parla di terzi in generale, e dunque non soltanto dunque con riferimento ai prestatori di servizi di
cui si siano avvalsi). La questione
può complicarsi in particolare nel
danno da vacanza rovinata allorché più d’uno sia stato il servizio
deficente, con pluralità di prestatori di servizi. A norma del secondo
comma, il turista è tenuto a fornire all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga.
Il reclamo - A norma dell’articolo 49 del Codice del turismo (articolo 98 del Codice del consumo e
19 del Dlgs 111/1995) ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Non
appena vengano riscontrate inadempienze nell’esecuzione del
“pacchetto turistico” dovrà comunque essere avanzato dall’interessato un formale reclamo. Il secondo comma precisa che il turiGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Non tutti gli inconvenienti
e i disagi giustificano
l’avvio dell’azione di ristoro.
L’irripetibilità
della vacanza andrà vagliata
anche in considerazione
del suo costo e del periodo
di ferie usufruito: non si
potrà usare lo stesso metro
per un lavoratore dipendente,
un pensionato e un bambino
sta può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza. L’attuale articolo 49 del Codice del turismo consente che il reclamo venga effettuato anche mediante altri
mezzi che garantiscono la prova
dell’avvenuto ricevimento, e dunque con fax o e-mail (purché con
ricevuta).
Nel caso di omissione di tale reclamo entro il termine potrebbe
trattarsi dunque d’ipotesi di decadenza (benché ciò rimanga discutibile, non essendo la sanzione della decadenza espressamente prevista) di cui andrà tenuto il debito
conto, in particolare ove la decadenza sia stata espressamente
comminata in clausola doppiamente sottoscritta.
L’assicurazione - In aderenza all’articolo 7 della direttiva Ce
90/314, avendo insistito sul punto
anche la Corte europea, già a norma dell’articolo 99 del Codice del
consumo l’organizzatore e il venditore dovevano essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per
107
il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 94 (alla persona) e 95 (diversi). Tale normativa viene ripresa, e anzi ampliata, dall’attuale articolo 50 del Codice del turismo, a
norma del cui primo comma l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il
risarcimento dei danni di cui agli
articoli 44 (danni alla persona), 45
(danni diversi) e 47 (danni da vacanza rovinata).
Tale obbligo, per espressa disposizione di cui al comma 4, non sussiste per il prestatore di uno Stato
membro dell’Unione europea che
si stabilisca sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di
cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione
della
Direttiva
2006/123/Ce: in base alla norma
così richiamata non può essere imposto l’obbligo di assicurazione
per responsabilità professionale o
altra garanzia al prestatore che si
sia stabilito in Italia e già disponga
di un’assicurazione essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui sia già stabilito.
Per ottenere il ristoro dei propri
danni il turista avrà normalmente
così a che fare e tratterà preliminarmente con l’assicurazione.
Non sempre comunque, perché le
più serie compagnie turistiche curano di non pervenire a un contenzioso sia pure in nuce, e dunque
cercano una sistemazione diretta,
ovvero la via delle conciliazioni
per mezzo dell’Adr presso le locali
Camere di commercio, strada che
era stata incoraggiata nella «carta
dei diritti del turista» dall’articolo
4 della legge 29 marzo 2001 n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo, in «Guida al Diritto» del 23 giugno 2001 n. 24, pag.
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I PACCHETTI TURISTICI: I RISARCIMENTI
14) legge adesso però abrogata dal
Codice del turista. Andranno comunque seguite le procedure di
mediazione di cui al Dlgs 4 marzo
2010 n. 28 (in «Guida al Diritto» n.
12/2010, pag. 12).
Non si tratta naturalmente di
una responsabilità diretta della
compagnia assicuratrice nei
confronti del turista danneggiato, comparabile con quella della
Rc auto, ma di una garanzia
(pur essa obbligatoria) sulla responsabilità civile, che trova
dunque la sua disciplina in
quanto disposto dall’articolo
1917 del Cc. Cioè l’azione non
potrà venir proposta dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, ma soltanto
contro il responsabile - organizzatore o intermediario - il quale
potrà chiamare in giudizio detta
compagnia allo scopo di farsi tenere indenne dalle pretese dell’attore.
Facendo comunque salva il
comma 6 di detto articolo 50 la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista, il comma 2 inoltre dispone
che in ogni caso i contratti di turismo organizzato possano essere
assistiti da polizze assicurative
che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico.
Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese
per l’assistenza e per il rimpatrio
siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica comGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata
dal turista senza ritardo
affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente
rimedio. Gli operatori
devono essere coperti
da assicurazione
petente, l’assicuratore è tenuto a
effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. E già si è visto a proposito dell’opuscolo informativo che a norma dell’articolo
38 (sub i) devono risultare gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze
assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista
per l’annullamento del contratto
o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle
eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.
Il comma 3 dell’articolo 50 prevede inoltre che gli organizzatori e
gli intermediari possano costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la
copertura dei rischi, e che le finalità possano essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, pure prevedendo forme di riassicurazione.
Fondo nazionale di garanzia Soprattutto allo scopo di evitare, o
almeno attenuare, le incresciose
108
conseguenze dei non rari “viaggi
fantasma” era stato istituito - su
ispirazione dell’omologo istituto
nella circolazione stradale - a norma dell’articolo 100 del Codice
del consumo, un fondo nazionale
di garanzia presso il Ministero delle attività produttive, adesso sostituito (articolo 51 del Codice del turista) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del
turismo.
Ciò al fine di consentire, in caso
di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato e il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per
fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
A norma del comma 2 dell’articolo 51 del Codice del turismo il
Fondo è alimentato annualmente
da una quota pari al 2 per cento
dell’ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 50 sopracitato, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, al
fondo che interviene, per tali finalità, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come sopra determinata, e potrà avvalersi
del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
Il comma 4 dell’articolo 51 del
Codice del turismo pone l’importante principio (non contenuto
nel previgente testo dell’articolo
100 del Codice del consumo) secondo cui le istanze di rimborso al
fondo non sono soggette ad alcun
termine di decadenza.
n
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LE POLITICHE
Nuovi strumenti a sostegno del sistema Italia
Con la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza si punta a superare la frammentazione
della promozione dell’offerta. Norme ad hoc per la valorizzazione del patrimonio culturale
IL COMMENTO DI
I
l nuovo codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (Dlgs 79/2011) è stato emanato ai sensi della delega per così
dire “generale” attribuita al Governo per la “semplificazione della legislazione” dall’articolo 14
della legge 246/2005 e in attuazione della direttiva 2008/122/Ce. Il
testo normativo si propone tra
l’altro, dichiaratamente, di favorire il rilancio del turismo in Italia.
A tale obiettivo tende, in particolare, la disciplina dettata
dal Titolo V del codice, dedicato alle tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali
di eccellenza, nonché quella
del Capo II (rubricato «Promozione dell’eccellenza turistica
italiana») del Titolo VII, concernente in generale l’aspetto ordinamentale.
Tipologie di prodotti turistici
e relativi circuiti nazionali di eccelenza (Codice del turismo, articoli da 22 a 31) - Il Titolo V del
codice («Tipologie di prodotti
turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza»!) ricomprende gli articoli da 22 a 31.
Disposizioni generali - Esso
si apre con le disposizioni generali del Capo I (articoli 22 e 23).
L’articolo 22 contempla i circuiti nazionali di eccellenza a
sostegno dell’offerta turistica e
del sistema Italia, che, secondo
la disposizione, corrispondono
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
GIUSEPPE CARUSO
«ai contesti turistici omogenei
o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale».
Attraverso la realizzazione
di tali circuiti si intende superare la frammentazione della
promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere sinergie, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare
un’offerta tematica idonea a
soddisfare la variegata domanda del turismo nazionale e internazionale.
I circuiti di eccellenza sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o, se nominato, del delegato ministro del Turismo), di
concerto con gli altri Ministri interessati e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, insieme ai percorsi,
ai prodotti e agli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo
conto della capacità ricettiva
dei luoghi interessati.
Il codice indica pure il
“sommario” all’interno del quale i circuiti devono inserirsi, individuando all’uopo le seguenti
13 diverse forme di turismo:
a) della montagna;
109
b) del mare;
c) dei laghi e dei fiumi;
d) della cultura;
e) religioso;
f) della natura e faunistico;
g) dell’enogastronomia;
h) termale e del benessere;
i) dello sport e del golf;
l) congressuale;
m) giovanile;
n) del made in Italy e della
relativa attività industriale e artigianale;
o) delle arti e dello spettacolo.
Secondo il comma 3 della disposizione in esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro del Turismo
delegato, svolge un’attività di
promozione dei circuiti nazionali di eccellenza nel contesto
nazionale e internazionale, anche con la partecipazione degli
enti locali, delle regioni, delle
associazioni di categoria e dei
soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta. Siffatta
promozione, peraltro, deve
svolgersi senza spese ulteriori
per l’erario. La relazione tecnica al Codice si premura, al riguardo, di chiarire che si tratta
di un’attività prevista dall’articolo 1, comma 1228, della legge 296/2006, concernente spese di investimento previste e sostenute sia dagli ordinari stanziamenti di bilancio, sia da risorse provenienti dai residui di
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LE POLITICHE
stanziamento non utilizzati nel
triennio (2006-2008) e che il Dipartimento del turismo della
Presidenza del consiglio dei Ministri già svolge detta attività in
raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti, avvalendosi delle risorse disponibili a
livello comunitario e a livello
nazionale, con la contrattazione negoziata.
L’articolo 23 ripropone, con
una revisione della disciplina, i
“sistemi turistici locali” a suo
tempo introdotti dall’articolo 5
della previgente legge quadro
sul turismo 135/2001 (mai effettivamente attuati), affidandone
il riconoscimento alle Regioni,
nell’ambito delle loro funzioni
di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche
del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo
economico.
I sistemi in questione, che sono promossi dagli enti locali o
anche da soggetti privati singoli o associati, consistono in contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a
regioni diverse, caratterizzati
dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate.
Turismo culturale - Il successivo Capo II (articoli da 24 a
26) è specificatamente dedicato al turismo culturale, che si
intende favorire proprio in considerazione dell’eccezionale
ricchezza del patrimonio storico e artistico del nostro Paese,
cui non corrisponde un’adeguata cultura promozionale,
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
I Cne, individuati
con Dpcm o con decreto
del Ministro delegato,
hanno anche
l’obiettivo di contribuire
strategicamente a creare
un’offerta tematica
idonea a soddisfare
la variegata
domanda nazionale
e internazionale
in chiave turistica.
L’articolo 24, richiamando
l’articolo 9 della Costituzione e
il Codice dei beni culturali, affida alla Presidenza del Consiglio
e al ministro per i Beni culturali
il compito di incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico
presente sul territorio italiano.
Anche in questo caso, tuttavia,
ciò deve avvenire utilizzando le
risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Per detta valorizzazione, l’articolo 25 prefigura la stipula di
uno o più accordi di programma-quadro fra il ministro per i
Beni culturali, il ministro per il
Turismo, le regioni e gli enti locali interessati, aventi a oggetto
la definizione degli interventi
da attuare.
Le misure ricomprese nei predetti accordi di programmaquadro sono finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative finalizzate a
valorizzare il patrimonio artistico, archeologico e architettonico presente sul territorio italiano;
110
b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, soprattutto dall’estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico
dei visitatori anche al fine di assicurare, almeno in via tendenziale, l’autofinanziamento degli interventi di recupero e di
restauro dello stesso;
c) assicurare l’effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei
visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo
redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesca, e, preferibilmente, in lingua cinese.
L’articolo 26 affida il monitoraggio delle attività in parola
(l’indicazione dell’articolo 22
in luogo dell’articolo 25 deve
ritenersi frutto di errore materiale) - sempre con invarianza
di spesa - al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all’articolo
58 del Codice.
Turismo sociale - Il Capo III,
intitolato al turismo sociale,
si compone del solo articolo
27, relativo al «Fondo buoni
vacanze».
Esso stabilisce che il «Fondo
di rotazione per il prestito e il
risparmio turistico» istituito
dall’articolo 10 della legge
135/2001 e poi regolato dall’articolo 2, comma 193, della legge 244/2007, continua a operare presso il Dipartimento del
turismo della Presidenza del
Consiglio, assumendo la denominazione di «Fondo buoni vacanze» (per l’importo, attualmente previsto in bilancio, di
5.500.000 euro).
Il codice (articolo 27, comma
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LE POLITICHE
Una rete contro la frammentazione
Circuiti nazionali
d’eccellenza
Il Codice del turismo prevede l’istituzione di circuiti nazionali d’eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine
turistica del Paese. Questi circuiti corrispondono a contesti turistici omogenei o simili, costituenti eccellenze italiane,
nonché veri e propri itinerari tematici lungo l’intero territorio nazionale. Essi sono realizzati per superare la
frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di
collegare tutta l’Italia, contribuendo così a creare un’offerta idonea a soddisfare le differenti esigenze dei turisti.
Individuazione
I circuiti nazionali d’eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo
tutto il territorio nazionale sono definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, di
concerto con i ministri degli Affari esteri, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo
economico, per i Beni e le attività culturali, delle Politiche agricole alimentari e forestali, della Gioventù e per le
politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome. Ai fini dell’individuazione
si tiene conto anche della capacità ricettiva dei luoghi interessati.
Forme di turismo
Funzioni
di monitoraggio
Il Dlgs 79/2011 individua tredici tipologie di turismo: della montagna; del mare; dei laghi e dei fiumi; della cultura;
religioso; della natura e faunistico; dell’enogastronomia; termale e del benessere; dello sport e del golf; congressuale;
giovanile; del made in Italy e dell’attività industriale e artigianale; delle arti e dello spettacolo.
La promozione dei circuiti nazionali d’eccellenza nel contesto nazionale e internazionale a opera del presidente del
Consiglio dei ministri prevede anche la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei
soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta.
Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia monitora le attività di cui all’articolo 22, comma 2, del Dlgs
79/2011.
a cura di Eva Bot
1, lettera c) assicura al Fondo
una fonte permanente di finanziamento, in precedenza assente, prevedendo che «a decorrere dall’anno di imposta 2011,
parte della quota destinata allo
Stato di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti».
Si tratta del cosiddetto otto
per mille, giacché il comma 2
dell’articolo 47 della legge
222/1985 dispone che «a decorrere dall’anno finanziario 1990
una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in
parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso
a diretta gestione della Chiesa
cattolica».
Il comma 3 del medesimo arGUIDA AL DIRITTO
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ticolo 47 prevede, poi, che le destinazioni dell’otto per mille
vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e che in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per la quota di gestione statale, è stata emanata apposita disciplina dettata dal Dpr
76/1998 (Regolamento recante
criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per
mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale). Quest’ultimo prevede attualmente all’articolo 2 che sono ammessi alla
ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione
statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Detta previsione dovrà per111
tanto essere integrata, introducendo accanto agli attuali
“interventi straordinari”, il finanziamento del Fondo buoni
vacanze, in attuazione della predetta norma codicistica (articolo 27, comma 1, lettera c).
Le modalità di erogazione
dei buoni vacanza sono definite con decreti - di natura non
regolamentare (non soggetti
cioè al parere del Consiglio di
Stato) - del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro del turismo delegato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con
la Conferenza permanente Stato-Regioni. I buoni vanno destinati a interventi di solidarietà
in favore delle fasce sociali più
deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici e
anche ai fini della valorizzazioDOSSIER/6
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LE POLITICHE
ne delle aree che non abbiano
ancora conosciuto un’adeguata
fruizione turistica.
Altri settori - Il Capo IV) detta disposizioni sugli “altri settori” e comprende gli articoli da
28 a 31.
L’articolo 28 si occupa del turismo termale e del benessere,
per rinviare alle discipline dettate, rispettivamente, dalla legge 323/2000 (riordino del settore termale) e dal Titolo III dello
stesso Codice (relativo al mercato del turismo e alle strutture
ricettive).
L’articolo 29 riguarda il turismo della natura e faunistico.
Esso richiama, per quanto attiene all’agriturismo, l’articolo 3
del Dlgs 228/2001 (che definisce le attività agrituristiche) e la
legge 96/2006 (recante la disciplina dell’agriturismo). La relazione al codice precisa che non
si è fatto riferimento al codice
dell’agricoltura «in quanto non
ancora entrato in vigore».
Secondo il comma 2 dell’articolo 29, il turismo della natura
comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla
corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico
e acquatico e degli itinerari di
recupero delle ippovie e delle
antiche trazzere del Paese. Precisa che il turismo della natura,
per quanto non specificatamente previsto dalla normativa di
settore, è regolato dal Titolo III
del Codice.
L’articolo 30 concerne il turismo con animali al seguito e
prevede che lo Stato promuove
ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi
pubblici e nei luoghi aperti al
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Il Codice prevede
che lo Stato promuova
iniziative volte ad agevolare
e favorire l’accesso
ai servizi e nei luoghi
aperti al pubblico
dei turisti con animali
domestici al seguito,
ricercando la collaborazione
tra autonomie locali,
operatori e associazioni
pubblico dei turisti con animali
domestici al seguito, ricercando in proposito la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici e le associazioni di
tutela del settore.
La relazione al codice spiega
che detto articolo si pone
l’obiettivo di agevolare e incentivare le iniziative degli operatori del settore tese a favorire l’accesso ai servizi pubblici di turisti con animali domestici al seguito. La norma è inoltre volta
a favorire una nuova cultura
“animal friendly”, in linea con
la disciplina prevista negli ordinamenti dei nostri principali
concorrenti stranieri, espressione di quella cospicua comunità
che convive con animali domestici. Si tenga presente che oggi
una famiglia su tre ne possiede
uno e desidera poter fruire dei
servizi turistici senza allontanarsi dal proprio animale. Tali
misure vanno, inoltre, lette prosegue la relazione - in un
quadro generale di interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e randagismo.
L’articolo 31 si occupa di turismo nautico. La relazione al co112
dice spiega che esso riprende le
già note norme di semplificazione inserite dal Governo quali
emendamenti al collegato alla
manovra finanziaria dell’anno
2009, attualmente pendente al
Senato (AS 2243), sulla scorta
dell’indicazione formulata dalla Commissione Senato. La disposizione (sulla valenza interpretativa della quale, rispetto alla disciplina esistente, si esprime in particolare la relazione
tecnica al codice) opera una sorta di interpretazione autentica
dell’articolo 2, comma 1, del
Dpr 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a
norma dell’articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997 n.
59), secondo il vigente testo del
quale sono strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il «porto turistico», ovvero
il complesso di strutture amovibili e inamovibili realizzate con
opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche
mediante l’apprestamento di
servizi complementari;
b) l’«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui
all’articolo 4, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994 n. 84 ,
destinata a servire la nautica da
diporto e il diportista nautico,
anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
c) i«punti d’ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati
di strutture che non importino impianti di difficile rimoDOSSIER/6
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LE POLITICHE
Buoni vacanze per fasce deboli e destagionalizzazione dei flussi
Fondo buoni vacanze
Composizione
Erogazione
Finalità
Opera presso il dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo.
Affluiscono al fondo:
q i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, società finanziarie;
q le risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
q a decorrere dal 2011, parte della quota c.d. dell’8 per mille destinata allo Stato ex articolo 47, comma 2, della
legge 222/1985.
Le modalità di erogazione dei buoni vacanza sono stabilite con decreti, di natura non regolamentare, del
presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro del Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, sentito il dipartimento per le Politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I buoni vacanza sono destinati a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per
soddisfare esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici e per valorizzare le aree che non hanno ancora
conosciuto un’adeguata fruizione turistica.
a cura di Eva Bot
zione, destinati all’ormeggio,
alaggio, varo e rimessaggio di
piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Si tratta in sostanza di una disposizione che facilita la realizzazione dei «punti d’ormeggio». Si prevede infatti, al riguardo, che la realizzazione di punti d’ormeggio - ivi compresi i
pontili galleggianti a carattere
stagionale, pur se ricorrente,
mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie,
collegamento con la terraferma
e apprestamento di servizi complementari - per i quali sia stata
assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale
marittima o lacuale, anche
provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo
edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del
canone in base alla superficie
occupata.
Promozione dell’eccellenza
turistica italiana (Codice del turismo, articoli da 59 a 65) - Il Capo
II del Titolo VII del codice (artiGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
coli da 59 a 65) è relativo alla
promozione dell’eccellenza turistica italiana, per la quale detta una nuova normativa volta a
implementare e premiare le eccellenze turistiche italiane nei
settori enogastronomico e alberghiero.
L’articolo 59 istituisce due
nuove onorificenze (attestazioni di eccellenza turistica) denominate «Maestro di cucina italiana» e «Maestro dell’ospitalità
italiana», da conferire, rispettivamente, alle imprese italiane
della ristorazione e alberghiere
che, con la loro attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo,
per l’alta qualità, la ricerca e la
professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine
dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della
relativa offerta. Dette onorificenze sono annualmente attribuite (nel numero massimo di
20 ciascuna) sulla base della disciplina dettata da un decreto
del Presidente del Consiglio, o
113
del ministro del Turismo delegato, previo parere della conferenza unificata Stato-Regioni,
che deve prevedere «criteri oggettivi di agevole verificabilità».
Le imprese che conseguono
le onorificenze possono utilizzare l’attestazione di eccellenza, per un biennio, anche a fini
promozionali o pubblicitari,
eventualmente anche realizzando vetrofanie e altri oggetti,
con sopra riprodotto il simbolo
della attestazione di eccellenza
turistica con l’indicazione del
biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente
il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa
di ristorazione (o alberghiera,
deve evidentemente ritenersi,
anche se il codice indica espressamente solo le prime). Trascorso il biennio, conservano il diritto di indicarla nel proprio logo
e nella propria insegna, con la
precisazione del biennio di riferimento. Inoltre le denominazioni delle imprese in parola sono inserite nel portale internet
Italia.it.
Medaglia al merito del turiDOSSIER/6
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LE POLITICHE
Sistemi locali per contesti omogenei o integrati
Consistono in contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
Sistemi turistici locali diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, inclusi i prodotti
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
Promozione
Riconoscimento
I sistemi turistici locali sono promossi da enti locali o soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di
concertazione con enti funzionali, associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica e
soggetti, pubblici e privati, interessati.
Le regioni, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per facilitare l’integrazione tra politiche del
turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, provvedono a riconoscere i sistemi in
questione.
a cura di Eva Bot
smo - Gli articoli da 60 a 62 istituiscono e disciplinano la «Medaglia al merito del turismo
per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia», nei tre livelli di stella d’oro, stella d’argento e stella di bronzo, destinata
a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il
loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e
durata dei servizi resi, hanno
efficacemente contribuito allo
sviluppo del settore turistico e
alla valorizzazione e diffusione
dell’immagine dell’Italia nel
mondo.
Medaglia la merito del turismo per gli italiani all’estero Del tutto analogamente, gli articoli da 63 a 65 del Codice istituiscono e disciplinano la «Medaglia al merito del turismo per
gli italiani all’estero«, volta a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per
la qualità e durata dei servizi
resi hanno illustrato il “made in
Italy” in modo tanto esemplare
da divenire promotori turistici
per il nostro Paese.
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il ministro del Turismo delegato disciplina, con
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole
verificabilità. Con il medesimo
decreto viene individuato il numero massimo di imprese da
premiare ogni anno.
L’accertamento dei titoli per
il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro del turismo delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal ministro
del Turismo delegato che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo
delegato;
c) dal Coordinatore della
Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia;
d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo Enit o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal ministro del Turi114
smo delegato fra persone in
possesso di elevata esperienza
e professionalità nel settore turistico.
Per le medaglie al merito del
turismo per gli italiani all’estero la commissione comprende
anche un membro designato
dal Ministero degli affari esteri
fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità
nel settore turistico.
In entrambi i casi le medaglie
sono conferite annualmente,
nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delegato
(nel caso della medaglia
“nazionale”, sentito il parere
della conferenza Stato-Regioni,
mentre per gli italiani all’estero, di concerto con il Ministro
degli affari esteri).
Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del
ministro del Turismo delegato.
Il contingente annuale di attestazioni è fissato, sia per le medaglie “nazionali”, sia per quelle “estere”, in dieci medaglie
d’oro, 25 medaglie d’argento e
50 medaglie di bronzo.
n
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GLI STANDARD GENERALI
Al via carta dei servizi, sportello e call center
Standard trasparenti per le amministrazioni pubbliche che erogano servizi turistici. Nuovi strumenti
di tutela per la soluzione delle controversie. Al Dipartimento struttura ad hoc per gestire i reclami
I COMMENTI FINO A PAG. 122 SONO DI
L’
articolo 66 del Codice
istituisce la Carta dei
Servizi turistici che tutte le amministrazioni pubbliche
devono adottare e trasmettere al
Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del turismo, per
definire quali servizi turistici si
intendono erogare, con quali
modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
La qualità del servizio e la soluzione delle controversie - Carta dei servizi (Codice del turismo, articoli 66 e 67) - Invero, la
Carta dei Servizi era già stata prevista dall’articolo 4 della legge
135/2001, interamente abrogata
dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 del Codice.
Peraltro il punto di riferimento rimane la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994, che introduceva già l’adozione degli standard di qualità, la valutazione
della qualità dei servizi, il rimborso agli utenti nei casi in cui è
possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore per qualità e
tempestività agli standard pubblicati.
Anche la nuova disposizione
del Codice riprende e rielabora
questi contenuti prevedendo
che i contenuti essenziali della
Carta siano costituiti dall’indicazione dei servizi che l’ente intende erogare, dalle modalità con
cui intende farlo nonché dagli
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
EMANUELA LORIA
standard di qualità che si vogliono garantire.
La Carta costituisce una sorta
di patto tra l’utente e l’erogatore
del servizio pubblico: è evidente
che risulta fondamentale la definizione degli standard, che devono essere ragionevoli e rilevanti
per l’utente.
La definizione degli indicatori
di qualità è preliminare rispetto
a quella degli standard: entrambi mirano a creare un rapporto
di fiducia tra l’utente e l’esercente il servizio turistico, in vista di
un miglioramento del servizio
stesso e dell’instaurazione di
meccanismi premiali e di promozione dell’eccellenza turistica italiana.
Le Carte dei servizi servono anche a uniformare in via tendenziale gli standard, al fine di stabilire una reale misurabilità del
servizio offerto e migliorare la
competitività degli esercenti i
servizi turistici.
La norma affida al Presidente
del Consiglio dei Ministri o al
Ministro da lui delegato, previa
intesa con la Conferenza StatoRegioni, il compito di determinare con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi turistici concernenti
i diritti civili e sociali, sulla base
di parametri stabiliti con legge
dello Stato.
Questa determinazione è particolarmente sentita in alcuni
Garanzie per gli standard di qualità
a cura di Eva Bot
115
DOSSIER/6
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GLI STANDARD GENERALI
I “paletti” per assistenza, informazioni e reclami
Assistenza al turista
L’assistenza al turista è assicurata dal dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo, anche
attraverso call center.
Sportello del turista
È prevista altresì l’istituzione dello sportello del turista presso il quale le persone fisiche e giuridiche e gli
enti che rappresentano gli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste e reclami verso
imprese e operatori turistici perché sia accertata l’osservanza delle disposizioni previste dal Dlgs
79/2011.
Informazioni omogenee
Il dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità delle informazioni sui
servizi previsti per i turisti, anche attraverso denominazioni standard, da attribuire a strutture pubbliche
che operano nel settore.
Negoziazione volontaria
Resta comunque salva la possibilità di ricorrere alle procedure di negoziazione volontaria e paritetica di
cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 28/2010.
Regioni e province autonome
L’istituzione di sportelli del turista può essere prevista anche dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, che possono delegarne la gestione agli enti locali.
a cura di Eva Bot
settori ove si pensi che, ad esempio, per le strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera b) (tra cui vi
sono i campeggi), non è assicurata una uniformità di standard minimi dei vari servizi sul territorio
nazionale.
Gli articoli 67, 68 e 69 del Codice introducono nuovi strumenti
di tutela per il turista concernenti la risoluzione delle controversie, facendo rinvio alla nuova disciplina in materia di mediazione e al codice del consumo e prevedono la possibilità di gestire i
reclami tramite uno sportello
presso il Dipartimento, quale ulteriore rimedio di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Composizione delle controversie - L’articolo 67 interviene in
modo specifico sulla composizione delle controversie nel settore in questione.
Il comma 1 sancisce che la procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
disciplinata dal Dlgs 4 marzo
2010 n. 28 e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è
previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi turistici ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Dlgs 28/2010.
Si è ritenuto che tale clausola,
in quanto avente un contenuto
vessatorio, debba essere specificamente approvata per iscritto:
si pensi, infatti, al caso in cui
l’organismo di conciliazione
previsto nel contratto di fornitura del servizio turistico abbia
una sede legale non coincidente con il luogo di residenza del
turista contraente, con la conseguente difficoltà per il turista di
attivare e di essere presente al
procedimento conciliativo.
Peraltro, non può non rilevarsi che sulla generale questione
del previo esperimento del meccanismo quale condizione di
procedibilità dell’esercizio dell’azione giurisdizionale grava la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio,
116
Roma, sezione I, con ordinanza
del 12 aprile 2011 n. 3202, in relazione all’articolo 5 del Dlgs
28/2010, comma 1, primo periodo, laddove è introdotta a carico
di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; secondo periodo, ove si prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; terzo periodo, che
dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice.
Si ritiene che la generale censura di costituzionalità con riferimento all’articolo 24 della Costituzione possa difficilmente non
involgere anche la previsione
dell’articolo 67 del Codice del turismo, solo perché questa disposizione condiziona l’inserimento della clausola alla volontà delle parti e alla specifica approvazione per iscritto da parte del turista, atteso che il giudice ammiDOSSIER/6
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GLI STANDARD GENERALI
nistrativo rileva che le disposizioni contenute nell’articolo 5 del
Dlgs 28/2010 «risultano in contrasto con l’art. 24 Cost. nella misura in cui determinano, nelle
considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva
funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della
mediazione variamente influisce. Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati
non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o
rifiutare l’accordo conciliativo,
rispetto a quelli suscettibili, nel
prosieguo, di essere evocati in
giudizio».
L’articolo 67, infatti, richiama espressamente la disciplina del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28,
per cui una eventuale pronuncia della Corte Costituzionale
che vada nella direzione della
non conformità a costituzione
del meccanismo disegnato dall’articolo 5, non potrà non avere conseguenze anche nel settore disciplinato dal Codice
del turismo.
Il comma 2 dell’articolo 67
precisa che il turista ha sempre
la facoltà di ricorrere a procedure di mediazione volontaria o
paritetica ovvero alla procedura
di conciliazione dinanzi alle
commissioni arbitrali o conciliative istituite presso le camere di
commercio ai sensi dell’articolo
2, comma 4, lettera g), della legge n. 580 del 1993 e, in tal caso,
hanno la facoltà di farsi assistere dalle associazioni dei consuGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
I tempi della contestazione
a cura di Eva Bot
matori. In tal caso la procedura
da seguire è quella del Dlgs 6
settembre 2005 n. 206 (Codice
del consumo).
Si ritiene peraltro che il Codice, nella prospettiva di favorire
e incrementare le alternative dispute resolution, non precluda
le negoziazioni volontarie e paritetiche, né le procedure di reclamo che possano eventualmente essere previste nelle carte dei servizi.
Gli articoli 68 e 69 prevedono un’assistenza al turista interna all’amministrazione: si
tratta di funzioni che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo già svolge in parte, a vario titolo, anche con strutture appositamente dedicate.
In particolare, l’articolo 68 affida al Dipartimento il compito di
assicurare l’assistenza al turista,
anche attraverso il servizio di
call center.
È istituito lo sportello del turi117
sta, con recapiti e orari pubblicati sul sito istituzionale, presso il
quale si possono proporre istanze, richieste e reclami nei confronti di imprese e operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza del Codice del turismo.
È prevista una standardizzazione delle informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i
turisti in modo tale da facilitare
l’orientamento di chi si rivolge
alle strutture che operano nel
settore.
A seguito di un’espressa indicazione della X Commissione
della Camera dei Deputati è attribuita alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di prevedere
l’istituzione di sportelli del turista gestiti direttamente dagli Enti locali.
Un dubbio che sorge dalla lettura della disposizione riguarda
i rapporti tra il call center e lo
sportello del turista: la disposiDOSSIER/6
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GLI STANDARD GENERALI
La composizione delle controversie
Mediazione
La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è
disciplinata dal Dlgs 28/2010.
Condizione di procedibilità
della domanda
La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se previsto da
una clausola del contratto di fornitura dei servizi.
Approvazione scritta
Questa clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
Negoziazione volontaria
Il turista può comunque ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla conciliazione
davanti alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e
consumatori e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
Ricorso alle associazioni
dei consumatori
Nella procedura di conciliazione i turisti possono avvalersi altresì delle associazioni dei consumatori.
Disciplina
La procedura di conciliazione è regolata dagli articoli 140 e 141 del Dlgs 206/2005.
a cura di Eva Bot
zione non è chiara nel precisare
se siano sovrapponibili ovvero
se il primo sia uno degli strumenti “serventi” dell’altro per la ricezione delle istanze e dei reclami.
L’articolo 69 disciplina il procedimento per la gestione dei
reclami e stabilisce che il Dipartimento avvia “senza ritardo”
l’attività istruttoria, informando il reclamante, l’impresa o
l’operatore turistico entro 15
giorni dal ricevimento dell’istanza o del reclamo.
L’esito dell’attività istruttoria
viene comunicato ai soggetti interessati entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento può richiedere informazioni ai soggetti proponenti il
reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti vigilati,
che sono tenuti a rispondere entro 30 giorni durante i quali il
procedimento viene sospeso.
La norma suscita qualche perplessità laddove non precisa in
modo chiaro il termine entro il
quale il Dipartimento deve iniziare la propria attività a seguito
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
del ricevimento del reclamo, a
fronte degli ulteriori termini
che, invece, sono fissati in modo
netto (anche se com’è ovvio si
tratta di termini ordinatori); inoltre, non risulta ben definito il
possibile esito dell’istanza o del
reclamo presentati: ci si chiede
se, ad esempio, all’esito dell’attività istruttoria compiuta dal Dipartimento possa essere stimolata l’attivazione di una procedura
conciliativa ai sensi del Dlgs 6
settembre 2005 n. 206 ovvero se
sia prefigurabile che il Dipartimento imponga, con una sorta
di moral suasion, all’operatore
turistico che risulta essere stato
inadempiente rispetto ai suoi obblighi, comportamenti virtuosi
per il futuro.
Non è chiaro, inoltre, sotto il
profilo formale, quale sia l’atto
conclusivo dell’istruttoria e di
chi sia la competenza a emanarlo, posto che il reclamo viene ricevuto dal call center e/o dallo
sportello del turista.
Infine, la disciplina, mediante regolamento, della procedura di gestione dei reclami è de118
mandata al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro delegato.
Conclusivamente, si ritiene
che il Codice, nel Capo III del Titolo VII, ribadisca l’importanza
della misurazione degli standard
di qualità al fine di migliorare la
qualità dei servizi turistici e istituisca meccanismi stragiudiziali
di risoluzione di questioni non
ancora sfociate in vere e proprie
controversie secondo lo schema
delle alternative dispute resolution (Adr): pur potendosi ragionevolmente prevedere che l’esito della questione di legittimità
costituzionale all’esame della
Corte Costituzionale, sollevata
dal giudice amministrativo in relazione al decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28 peserà tuttavia
sulla “mediazione” obbligatoria
nel settore turistico - per il richiamo fatto dall’articolo 67 al Dlgs tuttavia il Codice ha inteso perseguire una linea di sviluppo e di
incremento dell’utilizzo da parte
dei privati e degli operatori del
settore di tutte le forme possibili
di negoziazione volontaria e paritetica e di mediazione stragiudiziale.
n
DOSSIER/6
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I CONTROLLI
Compiti di promozione all’Enit formato Agenzia
Il Codice ridefinisce le competenze delle strutture e delle organizzazioni preposte al settore turistico.
Sancita la vigilanza ministeriale sulle istituzioni autonome. Le attribuzioni specifiche di Aci e Cai
I
l titolo VII del codice del turismo è dedicato all’ordinamento delle strutture e degli enti preposti al settore turistico a livello statale.
Ordinamento (Codice del turismo, articoli da 54 a 65) - Il codice, sotto questo profilo, ha effettuato una meritoria opera di ridefinizione delle competenze
delle strutture e delle organizzazioni preposte al settore turismo, le quali sono state restituite e rivisitate nella loro composizione e nei loro compiti, con la
duplice finalità di renderle più
efficienti e funzionali rispetto alla funzione di valorizzazione dell’attività turistica nel nostro Paese, anche in un’ottica di sinergia
con gli operatori privati, nonché
di renderle compatibili con il
nuovo assetto del riparto delle
competenze legislative amministrative tra Stato, regioni e province autonome derivante dalla
riforma del titolo V della Costituzione, così come reinterpretata
e chiarita dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale formatasi in un arco temporale ormai
decennale nella molteplicità dei
suoi aspetti.
Organizzazione - In particolare, il capo I del titolo VII inizia
con gli enti vigilati dal presidente del Consiglio o dal ministro
da lui delegato: si tratta dell’Aci
e del Cai (come si vedrà nel prosieguo, all’Enit - altro ente vigilato - è dedicato un apposito articolo, il 57).
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
La disposizione prevede che
il presidente del Consiglio o il
ministro da lui delegato adotti
atti di indirizzo ed eserciti la vigilanza su entrambi gli enti;
possono, inoltre, essere istituite forme di collaborazione nell’ambito dei rispettivi settori di
competenza.
La disposizione colma una lacuna del sistema nel sancire in
modo chiaro la vigilanza ministeriale sulle due istituzioni autonome.
Le forme tipiche del rapporto
“vigilante-vigilato” sono invero
già previste e disciplinate nella
normativa di settore che sancisce che con Dpcm, su proposta
del ministro vigilante, possa essere disposto, per gravi motivi,
lo scioglimento degli organi dell’Aci e la nomina di un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi
stessi e provvede entro 12 mesi
alla ricostituzione dell’amministrazione ordinaria.
Automobil club - Anche gli or-
gani dell’Automobil club possono essere sciolti con decreto del
ministero vigilante e posti sotto
l’amministrazione di un commissario straordinario, per un
periodo massimo di sei mesi.
Lo statuto dell’Aci è stato approvato nel 2006 con Dpcm del
15 dicembre.
Quanto ai settori di competenza dei due enti, è utile ricordare
che l’Aci è un ente pubblico economico senza scopo di lucro ed
è la federazione che associa gli
Automobil club regolarmente costituiti (anch’essi enti pubblici
non economici a base associativa e senza scopo di lucro) e rappresenta gli interessi generali
dell’automobilismo italiano.
In particolare, tra i suoi scopi,
vi è quello di promuovere e favorire lo sviluppo del turismo degli
automobilisti attuando le eventuali azioni di supporto necessarie; gestisce, con un bilancio distinto rispetto a quello dell’amministrazione generale dell’ente, il Pubblico registro automobi-
Gli enti sorvegliati
119
DOSSIER/6
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I CONTROLLI
Nel Comitato permanente soggetti pubblici e operatori privati
Comitato permanente
di promozione del turismo in Italia
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs 79/2011, è istituito, con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri o del ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia e ne sono
disciplinati il funzionamento e l’organizzazione.
Finalità
Promozione di un’azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e la
programmazione nazionale.
Organizzazione
Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato, che a sua volta può delegare
un rappresentante. È assicurata la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
Funzioni
Promozione delle azioni seguenti:
- identificazione delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
- stipulazione di accordi di programma con le regioni, sviluppo della strutturazione turistica sul territorio e progetti
di formazione nazionale per promuovere lo sviluppo turistico;
- prestazione di sostegno e assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
- promozione dell’immagine del Paese nel settore turistico, all’interno dei confini nazionali, con particolare
attenzione ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo pari opportunità di propaganda e una comunicazione
unitaria;
- organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, a impulso turistico che coinvolgano territori,
soggetti pubblici e privati;
- raccordo e cooperazione tra regioni, province, comuni e istituzioni di governo;
- promozione a fini turistici del marchio Italia.
a cura di Eva Bot
listico istituito nel 1927 e i servizi in materia di tasse automobilistiche affidategli dalle regioni.
L’Aci, per lo svolgimento dei
propri servizi, si avvale degli Automobil club, i quali svolgono
servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano.
In tal senso, ben si conciliano
con i compiti degli Automobil
club locali le forme di collaborazione previste dalla disposizione
dell’articolo 54 proprio nella materia dei servizi turistici.
Club alpino italiano - Il Cai è
un ente pubblico non economico
ed è anch’esso costituito su base
associativa: scopi sociali sono l’attività alpinistica in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del
loro ambiente naturale.
In particolare, l’associazione
provvede a diffondere l’attività
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
di frequentazione della montagna e l’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche
e speleologiche; alla realizzazione, manutenzione e gestione dei
rifugi alpini e dei bivacchi d’alta
quota di proprietà del club; alla
promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza ambientale della montagna e
di ogni iniziativa utile alla protezione e valorizzazione dell’ambiente montano nazionale; di
iniziative di formazione di tipo
etico-culturale, di studi dedicati
alla diffusione della conoscenza
dell’ambiente montano e delle
sue genti.
Ente nazionale italiano del turismo, Agenzia nazionale per il
turismo - L’ulteriore ente sottoposto alla vigilanza del ministero del Turismo, non citato dalla
disposizione dell’articolo 54, ma
dal successivo 57, è l’Enit, ricostituito in Agenzia con lo scopo di
120
promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. Tra i compiti dell’Agenzia vi sono, in particolare, lo sviluppo e la cura del turismo culturale e congressuale, in raccordo
con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
In proposito, l’istituzione di
un ente nazionale avente compiti promozionali dell’offerta turistica italiana sulla base di
un’immagine unitaria della stessa, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 214 del 2006), in quanto
corrisponde a un’esigenza di
esercizio unitario di funzioni
amministrative
compatibile
con il riconoscimento della generale competenza legislativa
residuale delle regioni nella materia del turismo che pure è stata affermata costantemente dalla stessa Corte (sentenze nn. 13
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T U R I S M O
I CONTROLLI
Ogni due anni la Conferenza nazionale
Periodicità biennale
La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni due anni.
Intesa con la Conferenza È organizzata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
permanente
autonome di Trento e di Bolzano.
Convocazione
Alla Conferenza sono convocati i rappresentanti della Pcdm, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, i rappresentanti dell’Anci, dell’Upi e dell’Uncem, del Cnel, di Unioncamere, dell’Istat e delle
altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli
imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza
scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
Compiti
La Conferenza fornisce orientamenti per definire e aggiornare il documento contenente le linee guida del piano
strategico nazionale.
Attività di verifica
Inoltre verifica l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali, e favorisce il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.
Trasmissione degli atti
Al termine di ciascuna Conferenza gli atti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
a cura di Eva Bot
e 76 del 2009, n. 94 del 2008, nn.
214 e 90 del 2006).
Il legislatore delegato ha raccolto, in tal senso, l’invito espresso dalla X Commissione della Camera dei deputati nell’iter di approvazione, con il quale si chiedeva di precisare che le funzioni
svolte dall’Agenzia sono finalizzate a rendere più competitiva
l’offerta turistica italiana.
La norma parla, infatti, espressamente di competitività sui
mercati internazionali, evidentemente ritenendo l’attuale situazione non soddisfacente e comunque migliorabile in raffronto a quella di altri Paesi aventi
realtà geografiche e culturali paragonabili a quelle dell’Italia
(Francia, Spagna, Grecia).
Dal punto di vista strutturale e
organizzativo, per l’Enit il legislatore ha scelto la formula organizzativa dell’Agenzia, che costituisce un modello che assicura uno
stretto collegamento con l’Esecutivo, che esercita i poteri di vigiGUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
lanza e di indirizzo, sia pure con
margini di manovra operativi e
organizzativi delle proprie attività piuttosto ampi.
L’Agenzia è un ente dotato di
personalità giuridica di diritto
pubblico con autonomia statutaria regolamentare, organizzativa, patrimoniale contabile e di
gestione inquadrata nel novero
delle Agenzie di cui al Dpr 6 aprile 2006 n. 207.
Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività nel turismo L’articolo 55 disciplina il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo prevedendo che esso sia una struttura dipartimentale della presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di supportare
le politiche governative nel settore del turismo.
Il comma 2 prevede che il Dipartimento si avvalga, per lo
svolgimento delle proprie attività, degli altri organismi costituiti
e delle società partecipate.
121
La Corte costituzionale (sentenza 76/2009) ha ritenuto che
l’attribuzione al Dipartimento
del compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in
favore di soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti diretti a riqualificare il prodotto turistico nazionale, sia compatibile
costituzionalmente
con la generale competenza delle Regioni sulla materia, in
quanto ciò si giustifica con l’esigenza di valorizzare il settore
turistico (fondamentale risorsa
economica del Paese) sia a livello interno che internazionale e
di ricondurre a unità la grande
varietà dell’offerta turistica italiana
(sentenze
76/2009,
88/2007, 214/2006).
In relazione a tale disposizione, poi, la X Commissione della
Camera dei deputati aveva
espresso, in sede di espressione
del parere sullo schema di decreto legislativo, la preoccupazione
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L’Enit cambia nome
che potesse in tal modo essere
consentita l’istituzione di nuovi
enti pubblici ovvero di nuove società partecipate operanti nel
settore del turismo. Tuttavia, tale preoccupazione pare essere
fugata dalla cosiddetta clausola
generale di invarianza finanziaria riguardante l’intero codice
del turismo.
Non potranno, pertanto, essere costituite nuove società o enti
se non rispettando tale principio di “neutralità” sui saldi di finanza pubblica, tant’è che la relazione tecnica segnala che anche le funzioni del Dipartimento
devono essere svolte con la formula dell’avvalimento di quelle
già esistenti, senza, quindi, che
vi possa essere incremento di
personale.
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia L’articolo 58 riguarda il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia.
La norma è definita, nella relazione illustrativa, un «passaggio
di riforma fondamentale» in
quanto una delle criticità individuate dal legislatore nel rilanciare l’offerta turistica e l’intero setGUIDA AL DIRITTO
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tore è stata individuata nella difficoltà di raccordare i singoli interventi infrastrutturali e di operare in modo coordinato nel settore della costruzione e riqualificazione dei servizi turistici.
Il Comitato è presieduto dal
presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato e
deve essere assicurata, al suo interno, la rappresentanza di tutti
i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico; sotto
questo profilo, è stato accolto
l’invito della X Commissione
della Camera che chiedeva proprio la precisazione in ordine a
tale coinvolgimento al fine di
poter utilizzare le professionalità già presenti e acquisite nel
settore.
Anche tale disposizione, come
molte altre del codice, è frutto
del rapporto dialettico Stato-Regioni: viene recepito il contenuto della sentenza 214/2006 della
Corte costituzionale che, su ricorso presentato da alcune regioni per la violazione degli articoli
117 e 118 della Costituzione, avevano impugnato l’articolo 12,
comma 1, del Dl 35/2005, convertito dalla legge 890/2005: que122
sta norma prevedeva l’istituzione di un Comitato nazionale per
il turismo, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte, nella decisione sopraindicata, aveva dichiarato
costituzionalmente illegittimo
il Comitato in quanto non era
contemplata alcuna competenza delle regioni nella definizione della disciplina relativa alla
sua istituzione e al suo funzionamento.
Infatti, la disposizione in commento prevede che il decreto
con il quale si prevede l’istituzione, il funzionamento e l’organizzazione del Comitato sia adottato con il coinvolgimento delle
Regioni attraverso la sede formale della conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
Il Comitato promuove un’azione coordinata tra i diversi soggetti che operano nel settore turistico in relazione alla politica governativa e alla programmazione a livello nazionale: in particolare, promuove accordi di programma con le regioni, progetti
di formazione nazionale al fine
di promuovere lo sviluppo turistico, azioni a sostegno delle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale,
la diffusione dell’immagine dell’Italia nel settore turistico all’interno dei confini nazionali con
particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, l’organizzazione di momenti ed eventi di
carattere nazionale che coinvolgano territori e soggetti pubblici
e privati.
Vale per il Comitato la clausola di invarianza finanziaria valevole per l’intero codice, con la
precisazione, in tal caso, della
partecipazione gratuita ai lavori
del Comitato.
n
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