A6.b. A - Jus Montagna
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A6.b. A - Jus Montagna
j -..;. r ! 1j Li L'Q !A/l Sentn. ! del REPUBBLICA ITALIANA R.G.317/2011 In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO dib. R.G.N.R.260/2010 DI AOSTA Depositata oggi In composizione monocratica Giudice 3 1/5/20 l I "... "-1 - .•, 7 y~. !;h !. i dr.'f1i_!lr=-~ . l Ha pronunciato la seguente Il Cancelliere , .r.~/ .'. '.' . CELLiERE SENTENZA ùr; l (', .M.G. VAlENTi Comunicata al Proc. Gen. il Il giorno 31 maggio 2011, nel procedimento penale contro: ~nato _ i~l!residente i ivi domiciliato. A6.b. A~ Campo n. difeso dall'avv. Gemma Coquillard del foro di Aosta LIBERO (L) - contumace _atoil ~~ ,,"•. Scheda il ivi residente in __ ivi domiciliato; difeso dall'avv. Gemma Coquillard del foro di Aosta Estratto esecutivo il LIBERO (L) - contumace Passata in cosa giudicata i: IMPUTATI del seguente reato, così come contestato dal Pubblico Ministero all'udienza del 16 _.:(,)..e x: '..Q j.::1 Z b _f. _ ~, '" ~~ r r; . Copia al P.M. 13/5/2011 : ex art. 15 il ex art. 27 il ex art. 28 il 1 .JV '_d' artt. 113, 590 c.3) c.p. perché, nelle qualità di dipendantl della "spa e addetti alla battitura delle piste, in cooperazione colpose tra 10m. cagionavano a • -, •• ~. lavoratore alle dipendenze della ditta &' ,h • 4_"_~,"_' ,.1· 1... sas· con mansiont al oans •.a, gravi • lesioni personali consistenti in lacerazione post-traumatlca, shock ~ .. emorragico, emoperltoneo e frattura complessa dett'csso rnasceltare. dalle quali è derivata una malattia dì gg. 44; fatto commesso per negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione, tra l'eltro, delle norme per la nrevenztone deoll infortuni su! lavoro di cui all'art. 20 c.l e c.2 letto b) dlgs n. 81/08 come modo dal dlgs n. 106/09 per non essersì pr-esi cura delia salute e sicurezza delle persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali ricadevano gli effetti delle proprie azioni od omissioni, non osservando le otsposlziont ed istruzioni Impartite dai datare di lavoro per evitare che le misure tecniche adottate Der eseguire 1(=operazioni di battltura della pista ~, h. 3 rned:ant~ la macchina operatrice (c.d."gatto delle nevi") -conslstentì ne!l ancoraggio del macchinario ad un cavo del verricello. con collegamento ad un punto fisso a monte della pista- potessero causare rischi per !a salute' della popclazlone: ,in particolare, per ìa assenza di segnalazione della presenza del 'cavo per i fruitori della pista autorizzati al passaggio, a causa .del ritardo nel cornpletarnento dei lavoro da parte del _, e del mancato collocamento della rete munita di cartello con la indicazione "pista chiusa" da parte de_, il _ che conduceva una motosiitta in direzione dei bar ristorante denominato _", . lrnpattava contro il cavo dI acciaio teso lungo ìi percorso, così riportando l' ' •.• ) le lesioni sopra descritte. In G..-"'-Mn' il 23.1.2010 MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi gli imputati vanno assolti, ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 529 c.p.p., perché, esclusa la circostanza aggravante contestata, t'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela. Essi vengono tratti a giudizio per rispondere, in qualità di dipendenti di PILA s.p.a., del reato di lesioni personali colpo se ai danni di _l!JI.l~~ barista ~lg\&C. s.a.s., dipendente della ditta cagionategli allorché egli transitava, debitamente autorizzato, a bordo di una moto slitta lungo la pista di sci denominata __ n. 3, in quel momento chiusa per l'esecuzione delle operazioni di battitura della neve. Agli imputati viene contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 590 comma 3 c.p. per avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 20 commi 1 e 2 2 letto B) del d.lgs. n. 81/2008, avendo essi omesso di prendersi cura "della propria Ii'!. '; .. ,:!! salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle, ... azioni o omissioni" e non avendo osservato "le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale". In realtà, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli - anche del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro - e sono dirette a tutelare la salute e l'integrità fiica del lavoratore, anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali il datare di lavoro è chiamato a rispondere per il" semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore (cfr. Casso n. 25502/2007). La responsabilità sicurezza del dato re di lavoro non è limitata soltanto a garantire la nel luogo di lavoro di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, ma è estesa anche a persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. Casso n. 37840/2009). Laddove non sia ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro o dei SUOI preposti a vario titolo, come emerge nel caso in esame dal decreto di archivi azione prodotto all'udienza del 13/5/2011, al lavoratore dipendente al quale sia contestato un profilo di colpa nella causazione delle lesioni personali cagionate ai danni di una persona estranea all'impresa non è applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 590 comma 3 c.p. poiché non è ravvisabile alcun infortunio sul lavoro, nel senso sopra riferito, per prevenire il quale la legge presuppone la responsabilità del datare di lavoro e non del semplice lavoratore dipendente, Tale conclusione è confortata dall'assoluta inesistenza di precedenti che affermino la responsabilità del lavoratore nella causazione di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 590 comma 3 c.p. Allorché sia riscontrabile un profilo di colpa del lavoratore dipendente, non altrimenti qualificato, nei confronti di un terzo estraneo per le attività svolte in occasione dell'esecuzione risponderà della prestazione lavorativa, il lavoratore medesimo ne secondo i principi generali in materia di responsabilità per lesioni 3 personali colpo se ai sensi dell'art. prevista 590 comma 1 C.p., con esclusione della dal comma 3 del medesimo art. 590 C.p. circostanza aggravante Ricorrendo tale evenienza è però necessaria, per la procedibilità del reato, la proposizione della querela, non avvenuta nel caso in esame: S'impone pertanto l'immediato proscioglimento di entrambi gli imputati, ai sensi degli artt. 129 comma l e 529 c.p.p., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela. P.Q.M. Il Giudice, visto gli artt. 129 comma l e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di .~-.. ~~,' .-=-<--~~ : , .....•.•.. ~~ '- ' .•. -::;: :. ~...., ... ~. perché l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela. Aosta, 31 maggio 201 l. ILCANtUERE or.ss a C1 vALENTI t~\ \ ~. o... 4