A6.b. A - Jus Montagna

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A6.b. A - Jus Montagna
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Sentn.
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del
REPUBBLICA
ITALIANA
R.G.317/2011
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE
ORDINARIO
dib.
R.G.N.R.260/2010
DI AOSTA
Depositata oggi
In composizione monocratica
Giudice
3 1/5/20 l I
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Ha pronunciato la seguente
Il Cancelliere
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SENTENZA
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.M.G. VAlENTi
Comunicata al Proc. Gen. il
Il giorno 31 maggio 2011, nel procedimento penale contro:
~nato
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i~l!residente
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ivi domiciliato.
A6.b. A~
Campo n.
difeso dall'avv. Gemma Coquillard del foro di Aosta
LIBERO (L) - contumace
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Scheda il
ivi residente in __
ivi domiciliato;
difeso dall'avv. Gemma Coquillard del foro di Aosta
Estratto esecutivo il
LIBERO (L) - contumace
Passata in cosa giudicata i:
IMPUTATI
del seguente reato, così come contestato dal Pubblico Ministero all'udienza del
16 _.:(,)..e x: '..Q j.::1
Z b _f. _ ~, '" ~~ r r; .
Copia al P.M.
13/5/2011 :
ex art. 15 il
ex art. 27 il
ex art. 28 il
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artt. 113, 590 c.3) c.p. perché, nelle qualità di dipendantl della "spa
e addetti alla battitura
delle piste, in cooperazione colpose tra 10m.
cagionavano
a
• -, •• ~. lavoratore
alle dipendenze della ditta
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1... sas· con mansiont
al oans
•.a, gravi •
lesioni personali
consistenti
in
lacerazione
post-traumatlca,
shock
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emorragico, emoperltoneo e frattura complessa dett'csso rnasceltare.
dalle quali è derivata una malattia dì gg. 44;
fatto commesso per negligenza, imprudenza,
imperizia e con violazione,
tra l'eltro, delle norme per la nrevenztone deoll infortuni su! lavoro di cui
all'art. 20 c.l e c.2 letto b) dlgs n. 81/08 come modo dal dlgs n. 106/09
per non essersì pr-esi cura delia salute e sicurezza delle persone presenti
sul luogo di lavoro e sulle quali ricadevano gli effetti delle proprie azioni
od omissioni, non osservando le otsposlziont ed istruzioni Impartite dai
datare di lavoro per evitare
che le misure tecniche adottate Der
eseguire 1(=operazioni di battltura della pista ~,
h. 3 rned:ant~ la
macchina operatrice (c.d."gatto delle nevi") -conslstentì ne!l ancoraggio
del macchinario ad un cavo del verricello. con collegamento ad un punto
fisso a monte della pista- potessero causare rischi per !a salute' della
popclazlone: ,in particolare, per ìa assenza di segnalazione della
presenza del 'cavo per i fruitori della pista autorizzati al passaggio, a
causa .del ritardo nel cornpletarnento dei lavoro da parte del _,
e
del mancato
collocamento
della rete munita di cartello con la
indicazione "pista chiusa" da parte de_,
il _
che conduceva
una motosiitta
in direzione dei bar ristorante denominato _",
.
lrnpattava contro il cavo dI acciaio teso lungo ìi percorso, così riportando
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le lesioni sopra descritte.
In
G..-"'-Mn' il
23.1.2010
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli imputati vanno assolti, ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 529 c.p.p.,
perché, esclusa la circostanza aggravante contestata, t'azione penale non doveva
essere iniziata in mancanza di querela.
Essi vengono tratti a giudizio per rispondere, in qualità di dipendenti di PILA
s.p.a., del reato di lesioni personali colpo se ai danni di
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barista
~lg\&C. s.a.s.,
dipendente della ditta
cagionategli allorché
egli transitava, debitamente autorizzato, a bordo di una moto slitta lungo la pista di
sci denominata __
n. 3, in quel momento
chiusa per l'esecuzione
delle
operazioni di battitura della neve.
Agli imputati viene contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 590
comma 3 c.p. per avere commesso il fatto con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 20 commi 1 e 2
2
letto B) del d.lgs. n. 81/2008, avendo essi omesso di prendersi cura "della propria
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salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle, ... azioni o omissioni" e non avendo osservato "le
disposizioni
e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale".
In realtà, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno lo
scopo di impedire l'insorgere di pericoli - anche del tutto eventuali e remoti in
qualsiasi fase del lavoro - e sono dirette a tutelare la salute e l'integrità fiica del
lavoratore, anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e
dei quali il datare di lavoro è chiamato a rispondere per il" semplice fatto del
mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta
imprevidente e negligente del lavoratore (cfr. Casso n. 25502/2007).
La responsabilità
sicurezza
del dato re di lavoro non è limitata soltanto a garantire la
nel luogo di lavoro di tutti i soggetti che prestano la loro opera
nell'impresa, ma è estesa anche a persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr.
Casso n. 37840/2009).
Laddove non sia ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro o dei
SUOI
preposti a vario titolo, come emerge nel caso in esame dal decreto di archivi azione
prodotto all'udienza del 13/5/2011, al lavoratore dipendente al quale sia contestato
un profilo di colpa nella causazione delle lesioni personali cagionate ai danni di
una persona estranea all'impresa non è applicabile la circostanza aggravante di cui
all'art. 590 comma 3 c.p. poiché non è ravvisabile alcun infortunio sul lavoro, nel
senso sopra riferito, per prevenire il quale la legge presuppone la responsabilità del
datare di lavoro e non del semplice lavoratore dipendente,
Tale conclusione è confortata dall'assoluta inesistenza di precedenti che affermino
la responsabilità del lavoratore nella causazione di infortuni sul lavoro, ai sensi
dell'art. 590 comma 3 c.p.
Allorché
sia riscontrabile
un profilo di colpa del lavoratore dipendente, non
altrimenti qualificato, nei confronti di un terzo estraneo per le attività svolte in
occasione dell'esecuzione
risponderà
della prestazione lavorativa, il lavoratore medesimo ne
secondo i principi generali in materia di responsabilità per lesioni
3
personali
colpo se ai sensi dell'art.
prevista
590 comma 1 C.p., con esclusione della
dal comma 3 del medesimo
art. 590 C.p.
circostanza
aggravante
Ricorrendo
tale evenienza è però necessaria, per la procedibilità del reato, la
proposizione della querela, non avvenuta nel caso in esame:
S'impone pertanto l'immediato proscioglimento di entrambi gli imputati, ai sensi
degli artt. 129 comma l e 529 c.p.p., perché l'azione penale non doveva essere
iniziata in mancanza di querela.
P.Q.M.
Il Giudice, visto gli artt. 129 comma l e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere
nei confronti di
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perché l'azione penale non
doveva essere iniziata in mancanza di querela.
Aosta, 31 maggio 201 l.
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