Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è
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Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è
Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è un fatto economico e non biologico di C. Carta - 26 luglio 2016 Secondo l’avvocato generale, può godere del sussidio economico per studi superiori previsto dal diritto Lussemburghese anche il lavoratore transfrontaliero (occupato in Lussemburgo da più di cinque anni) che abbia un figlio acquisito, nonostante l’assenza di un legame di sangue fra i due soggetti, qualora tale genitore contribuisca di fatto al mantenimento. Poiché i figli sono definiti dalla dir. 2004/38 come «i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner» e poiché in base al reg. 429/2011 un lavoratore di uno Stato membro deve godere in qualsiasi altro Stato membro degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, secondo l’avvocato generale occorre intendere il termine “figlio” in modo conforme alla più estesa definizione di origine comunitaria. In altre parole, la nozione di figlio, nel caso del beneficiario di vantaggi sociali per il genitore lavoratore transfrontaliero, per essere conforme al diritto comunitario, deve rispondere ad una logica economica e non biologica. Cinzia Carta, dottoranda di ricerca nell’Università di Bologna Visualizza il documento: Concl. Avv. gen. UE, 9 giugno 2016, n. 401_15 et al. c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167