La Confederazione in breve 2009

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La Confederazione in breve 2009
Il leg Is lat Ivo: Co n sIgl Io naz Ion ale e Con sI glIo de gl I statI, ov ver o
Il Parlamento svizzero
22
La Confederazione in breve
I
l termine Parlamento deriva dal verbo parla ­
re. durante le sessioni tenere discorsi e so ­
prattutto ascoltarli è all’ordine del giorno per
i 246 parlamentari. se tra un discorso e l’altro
desiderano intrattenersi in modo informale con
altri parlamentari, lobbisti, giornalisti o con un
ospite, essi si ritrovano volentieri al Café «zei ­
tungszimmer», situato al piano nobile di Palazzo
federale. Il Caffè, che dispone di un banco e alcu­
ni tavoli, con possibilità di sedersi o stare in pie­
di, è situato nelle immediate vicinanze delle sale
del Consiglio nazionale e del Consiglio degli stati
nonché della sala riunioni delle Commissioni. In
questo modo, e anche grazie ai televisori che
trasmettono quanto avviene nelle due Camere, i
deputati possono se necessario tornare veloce­
mente ai loro posti e partecipare alle delibera­
zioni. In origine questo apprezzato luogo d’incon­
tro fungeva da sala stampa dei rappresentanti
del popolo. nel 1938 è stato trasformato in una
caffetteria.
La Confederazione in breve
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l’elezIone deI dePUtatI, ov vero
Le due vie che portano al Parlamento
a livello federale la svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, che
riunite formano l’assemblea federale plenaria. Il Consiglio nazionale rappresenta
tutti i cittadini del Paese, il Consiglio degli stati rappresenta i 26 Cantoni, ossia gli
stati membri della Confederazione. tale sistema sancisce i due principi della strut­
tura dello stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di
voto hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo
stesso piano. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli
del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa – secondo le modalità stabi ­
lite dalla normativa federale, quelli del Consiglio degli stati – la cosiddetta Camera
alta – secondo le diverse disposizioni cantonali. In tutte e due le procedure, ogni
Cantone forma un circondario elettorale.
Il popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale
la Camera bassa è composta di 200 membri. Il numero di rappre ­
sentanti di un Cantone è proporzionale alla sua popolazione con ­
formemente ai dati dell’ultimo censimento: in Consiglio nazionale
ai Cantoni spetta un deputato per ogni 37 800 abitanti circa.
la Costituzione federale garantisce a ogni Cantone il diritto ad
almeno un deputato: così anche il Cantone di appenzello Interno
ha un rappresentante del popolo nella Camera bassa pur contan ­
do soltanto 15 000 abitanti. analogamente, i Cantoni di appenzel ­
lo esterno, obvaldo e nidvaldo, Uri e glarona dispongono ognuno
di un solo deputato al Consiglio nazionale, mentre al Cantone di
zurigo, densamente popolato, spettano 34 seggi.
Donne
Uomini
24
La Confederazione in breve
IL LegIsLatIvo
sistema proporzionale
e maggioritario
nel Consiglio nazionale i seggi sono attri ­
buiti secondo il sistema proporzionale , cioè
in misura proporzionale al numero di voti ot­
tenuti. secondo questa procedura si contano
dapprima i voti ottenuti da ogni partito, in
base ai quali si determina il numero di seggi
cui il partito ha diritto. all’interno dei partiti
sono eletti in ordine i candidati che hanno ot­
tenuto il maggior numero di voti.
ovviamente il sistema proporzionale è
applicabile solo nei casi in cui vi è più di un
seggio da attribuire. Pertanto, nei Cantoni
che hanno un solo deputato in Consiglio na ­
zionale si applica il sistema maggioritario: è
eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
anche l’elezione del Consiglio degli stati
avviene secondo il sistema maggioritario in
tutti i Cantoni ad eccezione del Canton giura.
Questa procedura avvantaggia i grandi parti ­
ti e le personalità politiche molto note nella
popolazione; le minoranze invece ne sono pe ­
nalizzate.
I Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli stati
la Camera alta è composta di 46 parlamentari: indi­
pendentemente dal numero di abitanti, ogni Cantone vi
elegge due parlamentari ciascuno, ad eccezione dei 6
precedenti semicantoni che vi sono rappresentati con
un parlamentare ciascuno.
I deputati al Consiglio degli stati rappresentano il
proprio Cantone, ma non sono vincolati a istruzioni da
parte del governo o del Parlamento cantonale.
Sciaffusa
Basilea Città
Turgovia
Appenzello Esterno
Basilea Campagna
Giura
Argovia
Zur igo
Appenzello Interno
Soletta
Zugo
Lucerna
Neuchâtel
San Gallo
Svitto
Nidvaldo
Berna
Glarona
Obvaldo
Uri
Friburgo
Grigioni
Vaud
Ticino
Ginevra
Vallese
La Confederazione in breve
25
I membrI del ConsIglIo nazIonale, ovvero
I rappresentanti dei circa 7,5 milioni di abitanti della svizzera
zH
Max
Binder
UDC 1947 1991 2, 8
1
zH
Filippo
Leutenegger
PLR 1952 2003 6, 12
26
be
Pierre
51
triponez
PLR 1943 1999–03, 07 5
ow
Christoph
von Rotz
UDC 1966 2007 8
76
zH
toni
Bortoluzzi
UDC 1947 1991 5, 7
2
zH
Ruedi
Noser
PLR 1961 2003 4
27
be
Christian
Wasserfallen
PLR 1981 2007 2
52
nw
edi
engelberger
PLR 1940 1995 7, 10
77
zH
Hans
Fehr
UDC 1947 1995 10
3
zH
Martin
Bäumle
PvL 1964 2003 1, 6
28
be
therese
Frösch
Pes 1951 2003 2
53
gl
vacante
78
zH
alfred
Heer
UDC 1961 2007 11
4
zH
tiana angelina
Moser
PvL 1979 2007 3, 4
29
be
Franziska
teuscher
Pes 1958 1995 6, 8
54
zg
Josef
Lang
Pes 1954 2003 3, 7
79
zH
Hans
Kaufmann
UDC 1948 1999 9, 11
5
zH
thomas
Weibel
PvL 1954 2007 2, 5
30
be
alec
von graffenried
Pes 1962 2007 11
55
zg
gerhard
Pfister
PPD 1962 2003 10
80
zH
Christoph
Mörgeli
UDC 1960 1999 3 ,4
6
zH
Urs
Hany
PPD 1955 2006 8, 12
31
be
Hans
grunder
PBD 1956 2007 6
56
zg
Marcel
scherer
UDC 1952 1999 5, 12
81
zH
Natalie simone
Rickli
UDC 1976 2007 8
7
zH
Kathy
Riklin
PPD 1952 1999 3, 4
32
be
Ursula
Haller
PBD 1948 1999 7
57
fr
Dominique
de Buman
PPD 1956 2003 9
82
zH
Hans
Rutschmann
UDC 1947 2004 6 ,12
8
zH
Barbara
schmid Federer
PPD 1965 2007 11
33
be
Walter
Donzé
Pev 1946 2000 7, 10
58
fr
thérèse
Meyer-Kaelin
PPD 1948 1999 5, 10
83
zH
ernst
9
schibli
UDC 1952 2001 1, 3, 10
zH
Ruedi
aeschbacher
Pev 1941 1999 8, 11
34
be
Norbert
59
Hochreutener
PPD 1946 95–99,03 8,11
fr
Christian
Levrat
Ps 1970 2003 1, 8
84
zH
Ulrich
schlüer
UDC 1944 1995–07, 09
10
be
andreas
aebi
UDC 1958 2007 3
35
be
Christian
Waber
UDF 1948 1997
60
fr
Jean-François
steiert
Ps 1961 2007 4
85
zH
Jürg
stahl
UDC 1968 1999 3, 5
11
be
adrian
amstutz
UDC 1953 2003 6
36
lU
Yvette
estermann
UDC 1967 2007 3, 5
61
fr
Jacques
Bourgeois
PLR 1958 2007 6
86
zH
Bruno
Zuppiger
UDC 1952 1999 1, 7
12
be
andrea Martina
37
geissbühler
UDC 1976 2007 10, 11
lU
Josef
Kunz
UDC 1945 1995 1, 4
62
fr
Jean-François
Rime
UDC 1950 2003 8, 9
87
zH
Jacqueline
Fehr
Ps 1963 1998 5, 8
13
be
Jean-Pierre
graber
UDC 1946 2007 1
38
lU
Felix
Müri
UDC 1958 2003 4
63
fr
Marie-thérèse
Weber-gobet
PCs 1957 2008 2, 5
88
zH
Mario
Fehr
Ps 1958 1999 3, 4
14
be
Rudolf
Joder
UDC 1950 1999 1, 10
39
lU
Ida
glanzmann-Hunkeler
PPD 1958 2006 2, 7
64
so
elvira
Bader
PPD 1955 1999 2, 6
89
zH
Chantal
galladé
Ps 1972 2003 4
15
be
simon
schenk
UDC 1946 1994 4, 8
40
lU
Ruedi
Lustenberger
PPD 1950 1999 2, 6
65
so
Pirmin
Bischof
PPD 1959 2007 9
90
zH
Christine
goll
Ps 1956 1991 2, 5
16
be
erich
von siebenthal
UDC 1958 2007 2, 12
41
lU
Pius
segmüller
PPD 1952 2007 7
66
so
Roland F.
Borer
UDC 1951 1991 5, 7
91
zH
andreas
gross
Ps 1952 1991 10
17
be
Hansruedi
Wandfluh
UDC 1952 1999 9
42
lU
otto
Ineichen
PLR 1941 2003 4
67
so
Walter
Wobmann
UDC 1957 2003 3, 10
92
zH
Daniel
Jositsch
Ps 1965 2007 11
18
be
evi
allemann
Ps 1978 2003 3, 7
43
lU
georges
theiler
PLR 1949 1995 9
68
so
Kurt
93
Fluri
PLR 1955 2003 10, 11
zH
anita
thanei
Ps 1954 1995 11
19
be
andré
Daguet
Ps 1947 2003 2, 12
44
lU
Louis
schelbert
Pes 1952 2006 1, 9
69
so
Bea
94
Heim
Ps 1946 2003 10, 12
zH
Marlies
Bänziger
Pes 1960 2007 1
20
be
Margret
Kiener Nellen
Ps 1953 2003 1
45
lU
Hans
Widmer
Ps 1941 1996 7
70
so
Brigit
Wyss
Pes 1960 2007 2, 11
95
zH
Bastien
girod
Pes 1980 2007 6
21
be
Ricardo
Lumengo
Ps 1962 2007 7
46
Ur
gabi
Huber
PLR 1956 2003 8, 11
71
bs
Rudolf
Rechsteiner
Ps 1958 1995 3, 6
96
zH
Katharina
Prelicz-Huber
Pes 1959 2008 4
22
be
Hans
stöckli
Ps 1952 2004 10
47
sz
Peter
Föhn
UDC 1952 1995 8
72
bs
silvia
schenker
Ps 1954 2003 5
97
zH
Daniel
vischer
Pes 1950 2003 1, 11
23
be
Ursula
Wyss
Ps 1973 1999 6
48
sz
Pirmin
schwander
UDC 1961 2003 1, 11
73
bs
Jean-Henri
Dunant
UDC 1934 1999 5
98
zH
Doris
Fiala
PLR 1957 2007 4
24
be
Christa
Markwalder Bär
PLR 1975 2003 3, 11
49
sz
andy
tschümperlin
Ps 1962 2007 10
74
bs
anita
Lachenmeier-thüring
Pes 1959 2007 7, 8
99
zH
Markus
Hutter
PLR 1957 2003 1, 8
25
be
Johann N.
schneider-ammann
PLR 1952 1999 9
50
sz
Reto
Wehrli
PPD 1965 2003 3, 5
75
bs
Peter
Malama
PLR 1960 2007 7
26
La Confederazione in breve
2009
100
Le caselle sotto il nome indicano (da sinistra a destra): il partito
di appartenenza, l’anno di nascita, l’anno di elezione al Consiglio
nazionale e la commissione in cui siede il deputato (vedi pagg.
34/35). Per facilitare la lettura, ai membri del Consiglio nazionale
IL LegIsLatIvo
e del Consiglio degli Stati (v. pag. seguente) è attribuito rispettivamente un numero da 1 a 200 e da 1 a 46: la stessa numerazione
è utilizzata negli schemi dei seggi delle due Camere (pagg. 29-31) e
negli elenchi dei membri delle commissioni (pagg. 34 e 35).
bl
Caspar
Baader
UDC 1953 1998 9
101
gr
sep
Cathomas
PPD 1945 2003 2, 6
126
tI
Ignazio
Cassis
PLR 1961 2007 5
151
vs
viola
176
amherd
PPD 1962 2005 8, 11
bl
Christian
102
Miesch
UDC 1948 1991–95, 03 2, 7
gr
tarzisius
Caviezel
PLR 1954 2007 8
127
tI
Fulvio
Pelli
PLR 1951 1995 6
152
vs
Maurice
177
Chevrier
PPD 1961 1999 6, 11
bl
susanne
103
Leutenegger oberholzer
Ps 1948 1987–91, 99 9, 11
gr
andrea
Hämmerle
Ps 1946 1991 8
128
tI
Marina
Carobbio guscetti
Ps 1966 2007 1
153
vs
Christophe
Darbellay
PPD 1971 2003 9
178
bl
eric
Nussbaumer
Ps 1960 2007 6
104
ag
sylvia
Flückiger-Bäni
UDC 1952 2007 9
129
tI
Fabio
Pedrina
Ps 1954 1999 8
154
vs
Roberto
schmidt
PPD 1962 2007 10
179
bl
Kathrin
amacker-amann
PPD 1962 2007 3
105
ag
Lieni
Füglistaller
UDC 1951 2005 1, 4
130
tI
Meinrado
Robbiani
PPD 1951 1999 5
155
vs
oskar
180
Freysinger
UDC 1960 2003 4, 11
bl
Maya
graf
Pes 1962 2001 4, 5
106
ag
Ulrich
giezendanner
UDC 1953 1991 8
131
tI
Chiara
simoneschi-Cortesi
PPD 1946 1999 4, 8
156
vs
Jean-René
germanier
PLR 1958 2003 8
181
bl
Hans Rudolf
gysin
PLR 1940 1987
107
ag
Walter
glur
UDC 1943 1999 2
132
tI
attilio
Bignasca
Lega 1943 2003 8
157
vs
stéphane
Rossini
Ps 1963 1999 2, 5
182
sH
Hans-Jürg
Fehr
Ps 1948 1999 3, 9
108
ag
Hans
133
Killer
UDC 1948 2007 6, 12
vd
andré
158
Bugnon
UDC 1947 1999 7, 10
ne
Laurent
Favre
PLR 1972 2007 3
183
sH
thomas
Hurter
UDC 1963 2007 7
109
ag
Luzi
134
stamm
UDC 1952 1991 3, 11
vd
alice
glauser-Zufferey
UDC 1954 2007 2, 4
159
ne
sylvie
Perrinjaquet
PLR 1955 2007 4
184
ar
Marianne
Kleiner
PLR 1947 2003 1, 5
110
ag
Pascale
Bruderer
Ps 1977 2002 4
135
vd
Jean-Pierre
grin
UDC 1947 2007 1
160
ne
Didier
Berberat
Ps 1956 1995 8
185
aI
arthur
Loepfe
PPD 1942 1999 1, 7
111
ag
Max
Chopard-acklin
Ps 1966 2009
136
vd
guy
Parmelin
UDC 1959 2003 5, 6
161
ne
Francine
John-Calame
Pes 1954 2005 3
186
sg
elmar
112
Bigger
UDC 1949 1999 6, 12
ag
Doris
stump
Ps 1950 1995 6
137
vd
Pierre-François
veillon
UDC 1950 2003 2
162
ne
Yvan
187
Perrin
UDC 1966 2003 7, 10
sg
toni
Brunner
UDC 1974 1995 6
113
ag
esther
egger-Wyss
PPD 1952 2007 1
138
vd
Josiane
aubert
Ps 1949 2007 4
163
ge
Martine
Brunschwig graf
PLR 1950 2003 1, 3
188
sg
Jasmin
114
Hutter
UDC 1978 2003 6, 10
ag
Ruth
139
Humbel Näf
PPD 1957 2003 5, 10
vd
ada
Marra
Ps 1973 2007 10
164
ge
Hugues
Hiltpold
PLR 1969 2007 10
189
sg
theophil
Pfister
UDC 1942 1999 4
115
ag
Markus
Zemp
PPD 1954 2006 9
140
vd
Roger
Nordmann
Ps 1973 2004 6
165
ge
Christian
Lüscher
PLR 1963 2007 11
190
sg
Lukas
Reimann
UDC 1982 2007 11
116
ag
Corina
141
eichenberger-Walther
PLR 1954 2007 2, 7
vd
eric
voruz
Ps 1945 2007 7
166
ge
Jean-Charles
Rielle
Ps 1952 2007 7
191
sg
Jakob
117
Büchler
PPD 1952 2003 7, 12
ag
Philipp
Müller
PLR 1952 2003 9
142
vd
Daniel
167
Brélaz
Pes 1950 1979–89, 2007 8
ge
Maria
192
Roth-Bernasconi
Ps 1955 1995–99, 2003 2, 12
sg
Lucrezia
Meier-schatz
PPD 1952 1999 9
118
ag
geri
Müller
Pes 1960 2003 3, 7
143
vd
adèle
thorens goumaz
Pes 1971 2007 9
168
ge
Carlo
193
sommaruga
Ps 1959 2003 3, 11
sg
thomas
Müller
PPD 1952 2006 1
119
tg
J. alexander
Baumann
UDC 1942 1995 2
144
vd
Christian
169
van singer
Pes 1950 2007 6, 12
ge
antonio
Hodgers
Pes 1976 2007 10
194
sg
Hildegard
Fässler-osterwalder
Ps 1951 1997 9
120
tg
Peter
spuhler
UDC 1959 1999 9
145
vd
Charles
Favre
PLR 1957 1999 9
170
ge
Ueli
Leuenberger
Pes 1952 2003 10
195
sg
Paul
Rechsteiner
Ps 1952 1986 5, 9
121
tg
Hansjörg
Walter
UDC 1951 1999 9
146
vd
olivier
171
Français
PLR 1955 2007 2, 12
ge
Yves
Nidegger
UDC 1957 2007 11
196
sg
Yvonne
gilli
Pes 1957 2007 4, 5
122
tg
edith
graf-Litscher
Ps 1964 2005 2
147
vd
Isabelle
172
Moret
PLR 1970 2006 2, 10
ge
andré
Reymond
UDC 1940 2003 3
197
sg
Walter
Müller
PLR 1948 2003 3, 7
123
tg
Brigitte
Häberli-Koller
PPD 1958 2003 1, 4
148
vd
Claude
Ruey
PLR 1949 1999 5
173
ge
Luc
Barthassat
PPD 1960 2005 3
198
gr
Brigitta M.
gadient
PBD 1960 1995 2
124
tg
Werner
Messmer
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La Confederazione in breve
27
I membrI del ConsIglIo deglI statI, ovvero
I rappresentanti dei 26 Cantoni
Perché alcuni Cantoni hanno un solo deputato al Consiglio degli stati
fino a poco tempo fa, sei Cantoni che originariamente formavano un unico sta ­
to ma che si sono divisi nel corso della storia, erano considerati semicantoni .
si tratta di obvaldo e nidvaldo, che si separarono già prima del 1291, di appen ­
zello, divisosi nel 1597 per motivi religiosi in appenzello esterno (protestante) e
Interno (cattolico), e basilea, dove la Campagna si separò nel 1833 dalla Città.
anche se oggi non si applica più la nozione di semicantone, questi 6 Cantoni
hanno tuttora un solo rappresentante nel Consiglio degli stati e, in caso di
votazioni su modifiche costituzionali, dispongono solo di un mezzo voto.
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28
La Confederazione in breve
Le caselle sotto il nome indicano (da
sinistra a destra): il par tito di appartenenza, l’anno di nascita, l’anno di ele­
zione al Consiglio degli Stati e la commissione in cui siede il deputato (vedi
pagg. 34/35).
IL LegIsLatIvo
agli svizzeri all’estero si
applicano altre regole
I cittadini svizzeri residenti all ’estero posso no farsi iscrivere in un registro elettorale in
svizzera, sia nel proprio Comune di attinenza
sia nel precedente Comune di domicilio, ac quisendo così il diritto di votare ed eleggere
a livello federale e quindi anche il diritto di
essere eletti nel Consiglio nazionale. dato
che la procedura di elezione del Consiglio de gli stati è retta dalle legislazioni cantonali,
la possibilità degli svizzeri all ’estero di partecipare alle elezioni di questa Camera varia
invece a seconda del Comune in cui sono
iscritti.
I pieni diritti politici – cioè la partecipa zione sia alle elezioni del Consiglio nazionale
e del Consiglio degli stati sia alle votazioni
federali e cantonali – sono concessi soltan to agli svizzeri all ’estero registrati nei dieci
Cantoni seguenti: berna, friburgo, ginevra,
giura, grigioni, soletta, svitto e ticino come
anche basilea Campagna e neuchâtel. In que sti due ultimi Cantoni, gli svizzeri all ’estero
possono esprimersi anche nelle votazioni ed
elezioni comunali.
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le due Camere si riuniscono nella sala del Consiglio nazio nale per eleggere il Consiglio federale, il cancelliere della
Confederazione e i membri del tribunale federale nonché
per decidere sulle domande di grazia e sulle questioni di
competenza. I membri del Consiglio degli stati prendono
posto sulle loro sedie in fondo alla sala.
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31
l’attIvItà del Parlamento, ov vero
Che cosa fanno i nostri rappresentanti a Berna ogni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli stati dispone di una serie di
strumenti di efficacia diversa per affermare le proprie idee e quelle del suo elettorato.
Può proporre modifiche legislative, porre al Consiglio federale domande critiche e as ­
segnargli mandati.
Il ritmo e la durata delle sessioni
I loro compiti principali
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in
genere in primavera, estate, autunno e inverno in una sessione
ordinaria di tre settimane. Le sedute delle commissioni hanno
luogo tra le sessioni.
Legislazione: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati co ­
La politica quale attività accessoria
I 246 membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati
dedicano al mandato parlamentare in media il 60 per cento del
loro tempo di lavoro. Generalmente svolgono anche un’attività
lavorativa. Il fatto di assumere compiti e mandati pubblici in
quanto attività accessoria viene definito in Svizzera sistema di
milizia. A causa di questo doppio onere lavorativo dei deputati
molti chiedono che venga istituito un Parlamento di professione.
Alcuni sostengono invece che i parlamentari a tempo parziale
sono più vicini al popolo e grazie alla loro attività professionale
possono arricchire le discussioni con le loro conoscenze specifi­
che.
stituiscono il Legislativo, ossia il potere legislativo in Svizzera.
Esaminano tutte le modifiche costituzionali prima che vengano
sottoposte a votazione popolare. Decidono inoltre l’emanazione,
la modifica o l’abrogazione di leggi federali, adottano decreti fe ­
derali e approvano trattati internazionali. (Cfr. in merito anche «Il cammino
verso una nuova legge» alle pagg. 38/39)
elezioni: l’Assemblea federale plenaria, ossia le due Camere riu­
nite, designa i membri del Consiglio federale, il cancelliere della
Confederazione e i giudici dei Tribunali della Confederazione.
Ogni anno nel corso della sessione invernale elegge il presidente
della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale
fra i sette membri dell’Esecutivo.
In casi di minaccia militare, l’Assemblea federale plenaria de ­
signa inoltre il generale come comandante in capo dell’esercito.
Controllo: le Camere federali esercitano l’alta vigilanza sull’Am­
sessioni 2009
sessione primaverile: 2 – 20 marzo
sessione estiva: 25 maggio – 12 giugno
sessione autunnale: 7 – 25 settembre
sessione invernale: 23 novembre – 11 dicembre
(2 dicembre: elezione del presidente della
Confederazione e del vicepresidente del
Consiglio federale)
sessione straordinaria: 27 – 30 aprile
32
La Confederazione in breve
ministrazione federale; decidono tra l’altro in merito al pre ­
ventivo della Confederazione – ossia in merito al volume delle
entrate e delle uscite da autorizzare; inoltre esaminano e appro ­
vano il consuntivo della Confederazione.
IL LegIsLatIvo
I mezzi per ottenere qualcosa
La proposta offre ai parlamentari la possibilità di proporre modi­
fiche in merito a oggetti in deliberazione.
L’iniziativa parlamentare permette ai parlamentari di presentare
un progetto di atto legislativo o di proporne le linee fondamen­
tali. I relativi lavori legislativi vengono effettuati in seno a una
commissione. L’iniziativa parlamentare è soggetta a un esame
preliminare.
le iniziative parlamentari possono essere presenta ­
te non soltanto da singoli parlamentari bensì anche
dalle commissioni e dai gruppi parlamentari. le ini ­
ziative e gli interventi parlamentari possono essere
firmati da uno o più deputati.
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un di­
segno di legge, di decreto o di ordinanza o di prendere un de ­
terminato provvedimento. Dev’essere approvata da entrambe le
Camere.
Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportu­
nità di proporre un disegno di atto legislativo o di prendere un
provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un
rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto. Per
trasmettere un postulato non è necessario il consenso dell’altra
Camera.
L’interpellanza offre ai parlamentari la possibilità di chiedere
informazioni su avvenimenti importanti concernenti la politica
interna o estera e su affari della Confederazione. Sulla risposta
del Consiglio federale può essere chiesta la discussione.
tra 0 e 120
negli ultimi quattro anni i membri del Con ­
siglio nazionale e del Consiglio degli stati
hanno presentato complessivamente 5748
interventi parlamentari, ossia
• 361 iniziative parlamentari
• 1476 mozioni
• 636 postulati
L’interrogazione ordinaria , come l’interpellanza, incarica il Con­
• 1548 interpellanze
siglio federale di fornire informazioni su avvenimenti o affari
concernenti la politica interna o estera e su affari della Confede ­
razione. È oggetto di una risposta scritta del Consiglio federale
e non è trattata in seno al Consiglio.
• 669 interrogazioni ordinarie e
L’ora delle domande , della durata di 90 minuti al massimo, ser­
ve a trattare questioni d’attualità. Ogni deputato può, nel cor­
so della prima e della seconda settimana di sessione, porre per
scritto una domanda al Consiglio federale, che gli risponde oral­
mente la settimana successiva. L’ora delle domande è prevista
solo in Consiglio nazionale.
• 1375 domande scritte nell’ambito dell’ora
delle domande in seno al Consiglio
nazionale.
Questo significa una media di 20 interventi
per ogni parlamentare, anche se alcuni ne
hanno presentato un numero molto superiore.
Il record è stato di 120 interventi presentati
da un unico parlamentare; alcuni, invece, non
ne hanno presentati del tutto o soltanto uno
in otto anni.
La Confederazione in breve
33
le CommIssIonI e le delegazIonI, ovvero
L’esame preliminare degli oggetti
Le commissioni
esaminano preliminarmente gli og­
getti loro attribuiti e presentano una proposta alla rispettiva
Camera, lavorando a stretto contatto con il Consiglio federa­
le. Conformemente alla legge sul Parlamento le commissioni
seguono inoltre gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di
competenza ed elaborano proposte sul modo in cui affrontare le
nuove sfide e risolvere i problemi.
La composizione delle commissioni
Entrambe le Camere dispongono di commissioni permanenti: due
commissioni di vigilanza e nove risp. dieci cosiddette commissioni
legislative.
La composizione delle commissioni è definita in base all’im­
portanza dei gruppi parlamentari. Per quanto possibile si tiene
conto in modo adeguato delle lingue nazionali e delle diverse
regioni del Paese. La maggioranza delle commissioni del Consi­
glio nazionale sono composte di 25 membri, quelle del Consiglio
degli Stati di 13 membri. Quindi un consigliere nazionale siede
Commissioni e delegazioni di vigilanza
Le commissioni delle finanze esercitano l’alta vigilanza sulla ge­
stione finanziaria della Confederazione ed esaminano il preventi­
vo e il consuntivo della Confederazione nonché gli atti legislativi
che hanno notevoli ripercussioni finanziarie. Sono suddivise in
sottocommissioni che verificano le finanze dei sette dipartimenti.
La Delegazione delle finanze, composta di tre consiglieri nazionali
e tre consiglieri agli Stati, esamina e sorveglia costantemente la
gestione finanziaria della Confederazione. La Delegazione di vi­
gilanza della NFTA esercita l’alta vigilanza del Parlamento sulla
realizzazione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA).
Le commissioni della gestione esercitano l’alta vigilanza par­
lamentare. Adempiono i loro compiti organizzando ispezioni e
Consiglio degli Stati
in media in una o due commissioni, un consigliere agli Stati in­
vece in tre o quattro. La durata del mandato dei membri delle
commissioni è di quattro anni, con la possibilità di assumere
un ulteriore mandato. I presidenti delle commissioni rimangono
invece in carica due anni.
attività e importanza delle commissioni
Al contrario di quelle del Consiglio nazionale e del Consiglio
degli Stati, le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le
deliberazioni confidenziali permettono di discutere apertamen­
te e di giungere più facilmente a un consenso. Alla fine delle
sedute le commissioni informano i media.
I membri che non sono riusciti a far passare le richieste in
seno alla commissione possono presentare al Consiglio le propo ­
ste di minoranza.
Di solito i Consigli seguono le proposte delle rispettive com­
missioni; le basi più importanti per le decisioni vengono quindi
poste nelle commissioni incaricate dell’esame preliminare.
visite agli uffici, incaricando il Controllo parlamentare dell’am­
ministrazione di effettuare valutazioni e verificando il rapporto
d’esercizio del Consiglio federale, i rapporti di attività dei Tribu­
nali della Confederazione nonché i rapporti annui di altri organi
incaricati di svolgere compiti della Confederazione (Commissione
federale delle banche, politecnici federali, ecc.). Trattano le ri­
chieste di vigilanza presentate da terzi e verificano l’attuazione
delle raccomandazioni e degli interventi parlamentari presentati
al Consiglio federale. Le commissioni della gestione sono suddi­
vise in sottocommissioni. Ogni commissione nomina inoltre al
proprio interno tre membri quali membri della Delegazione della
gestione (DelCG), che ha il compito di esaminare le attività nel
settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione
strategica.
Consiglio nazionale
1
Commissione delle finanze (CdF)
34
41
13
16
25
17
20
21
12
18
39
14
24
150
45
9
12
38
2
Commissione della gestione (Cdg)
11
22
5
8
35
40
46
6
23
10
32
43
45
162 192
1
41
102 132 144 159
le commissioni si riuniscono in media
da tre a quattro giorni ogni trimestre.
34
La Confederazione in breve
39
62
73
130 160 111 119 138 148
20
23
69
25
110 188
84
153
28
*
*
16
89
126
52
141 171 172
53
95
30
88
124
44
147 182
64
65
I numeri sui punti colorati nelle tabelle indicano i membri corrispondenti del Consi­
glio nazionale e del Consiglio degli Stati (cfr. pagg. 26–28): quelli al primo e al secondo
posto indicano la presidenza e la vicepresidenza, quelli che seguono i membri della
commissione secondo l’appartenenza partitica;
* indica che il posto è vacante.
IL LegIsLatIvo
Commissioni legislative
Le dieci commissioni legislative si occupano della legislazione nel loro
settore specifico e trattano tra l’altro i seguenti temi:
Commissioni della politica estera: relazioni internazionali, neutra­
lità, aiuto umanitario, diritti dell’uomo, politica economica esterna,
integrazione europea, Banca mondiale, FMI.
Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura: scienza,
formazione, ingegneria genetica, lingue, cultura, sport, famiglia, que­
stioni giovanili, questioni femminili.
Commissioni della sicurezza sociale e della sanità: assicurazioni so­
ciali, sanità, droghe, derrate alimentari, prevenzione delle malattie e
degli infortuni, medicina del lavoro.
Commissioni dell’ambiente, della pianificazione del territorio e
dell’energia: protezione dell’ambiente, tutela dei monumenti, pianifica­
zione del territorio, economia idrica, energia, foreste, caccia e pesca.
Consiglio degli Stati
Commissioni della politica di sicurezza: difesa militare, protezione civi­
le, difesa nazionale economica, politica di pace e di sicurezza, servizio
civile, esportazione di materiale bellico.
Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni: trasporti e cir­
colazione, posta e telecomunicazioni, media.
Commissioni dell’economia e dei tributi: economia interna, lavoro,
partenariato sociale, prezzi, consumo, assicurazioni private, garanzia
dei rischi delle esportazioni, tributi, agricoltura.
Commissioni delle istituzioni politiche: autorità federali, relazioni
tra Confederazione e Cantoni, diritti politici, diritti di cittadinanza,
politica in materia di asilo e di stranieri, rapporti tra Stato e Chiesa.
Commissioni degli affari giuridici: Codice civile, Codice delle ob­
bligazioni, proprietà intellettuale, concorrenza sleale, protezione dei
dati, diritto penale, diritto penale militare, immunità, amnistia.
Commissione delle costruzioni pubbliche: costruzioni civili pubbli­
che in Svizzera e all’estero.
Consiglio nazionale
3
Commissione della
politica estera (CPe)
36
26
27
30
39
46
2
23
4
44
24
32
37
143
49
6
9
11
35
61
4
Commissione della scienza, del ­
l’educazione e della cultura (CseC)
33
30
8
15
26
46
2
6
41
21
42
38
3
163 130
32
40
62
63
115 159 180
5
Commissione della sicurezza
sociale e della sanità (Csss)
18
10
2
25
28
31
9
27
34
21
42
44
29
11
83
2
61
81
91
98
6
Commissione dell’ambiente,
della pianificazione del territorio
e dell’enegia (CaPte)
35
16
7
26
40
19
28
14
29
4
22
1
43
113
86
8
36
112 114 133 161
7
Commissione della politica
di sicurezza (CPs)
25
9
12
15
30
39
10
33
11
41
42
45
37
12
117
2
91
8
Commissione dei trasporti
e delle telecomunicazioni (Ctt)
15
14
5
35
40
11
19
31
20
38
45
1
29
128
1
7
9
Commissione dell’economia
e dei tributi (Cet)
4
6
5
9
27
34
16
28
36
17
20
3
24
120
42
10 Commissione delle istitzuioni
politiche (CIP)
7
44
13
19
23
31
12
18
35
24
32
43
45
80
11 Commissione degli affari
giuridici (Cag)
22
33
7
8
46
13
16
36
17
38
1
3
37
12 Commissione delle costruzioni
pubbliche (CCP)
14
43
96
108 193
32
75
105 198 123 183 188
79
186
29
14
15
85
135
24
27
67
184
32
106 122
29
13
16
97
121 182
75
51
110 151 173
75
48
96
104 137 165
65
89
126 177
26
149 152
21
54
102 109 158 187
43
46
70
77
100 123 141
64
66
111
79
40
72
131
13
84
154 185
25
71
127 181
59
156 176
5
87
101 129 145 146
82
90
118 140 178
50
187
3
9
37
39
92
114 158
17
47
74
94
71
19
4
5
37
73
116 134 180 196
18
103 193
31
169
8
41
81
112 133
26
171 117
76
87
92
134 197
161 199
44
94
192
166 191
148 156 174
22
30
88
169
28
56
99
143
57
58
54
99
167
34
157
68
142 170 103 108 121 200
69
168 125 175
164
77
93
33
59
176 177
31
172 189
23
139 155 106 122
83
139 179 194 195
58
175
55
95
34
*
49
93
190
altre commissioni
La Commissione di redazione verifica la correttezza linguisti­
ca degli atti legislativi nelle tre lingue ufficiali e ne stabilisce la
versione definitiva.
La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza esa­
mina le domande di grazia presentate all’Assemblea federale e
le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme
autorità federali.
La Commissione di riabilitazione annulla le sentenze penali
pronunciate nei confronti di persone condannate per avere aiu ­
tato i rifugiati perseguitati dal nazismo.
La Commissione giudiziaria prepara l’elezione dei giudici del
Tribunale federale e degli altri Tribunali della Confederazione.
Delegazioni
Le delegazioni vengono istituite principalmente per curare le re ­
lazioni con altri Stati o a scopi di rappresentanza dell’Assemblea
federale in seno ad assemblee parlamentari internazionali quali ad esempio quelle del Consiglio d’Europa, della Francofonia,
dell’OSCE o della NATO.
La Confederazione in breve
35
I grUPPI ParlamentarI, ov vero
Unioni di persone con lo
stesso orientamento politico
I gruppi parlamentari
riuniscono rappresentan­
ti dello stesso partito o di partiti con lo stesso orientamento
politico. Essi sono importanti per la formazione delle opinioni.
Discutono preliminarmente gli affari importanti che verranno
trattati in seno al Consiglio e cercano di giungere a una posi­
zione unanime che i membri del Consiglio rappresenteranno in
seno al Consiglio stesso e nei confronti dei media e dell’opinione
pubblica. Per costituire un gruppo parlamentare sono necessari
almeno cinque deputati. Al Consiglio nazionale soltanto chi fa
parte di un gruppo può sedere in una commissione.
Per questo motivo i piccoli partiti con meno di cinque depu­
tati cercano di entrare a far parte di un gruppo parlamentare;
inversamente, i gruppi cercano di attirare i piccoli partiti tra le
loro fila: infatti la grandezza del gruppo è direttamente propor­
zionale al numero di seggi nelle commissioni e quindi alla sua
influenza sugli affari dibattuti in Parlamento.
Politicamente l’assemblea federale è suddivisa in gruppi e non
in partiti. Attualmente vi sono cinque gruppi; sette deputati non
appartengono a nessun gruppo.
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati
gruppo dell’Unione democratica di centro
gruppo socialista
gruppo PPD/Pev/PvL
gruppo radicale-liberale
gruppo ecologista
Senza gruppo
36
La Confederazione in breve
(vacante)
Un’attività retribuita
I gruppi parlamentari vengono indennizzati con un
importo fisso annuo di 94 500 franchi; ognuno dei
loro membri riceve inoltre 17 500 franchi – som ­
me importanti, alle quali non hanno diritto i par­
lamentari senza gruppo. Questi ultimi non hanno
nemmeno il diritto di entrare in una commissione
parlamentare e nella maggior parte dei dibattiti
non possono accedere al podio degli oratori.
I servIzI del Parlamento, ov vero
IL LegIsLatIvo
L’intendenza
dell’assemblea federale
I servizi del Parlamento assistono l’assemblea federale nell’adempimento dei suoi compiti.
grazie alle loro prestazioni esaustive consentono ai parlamentari di svolgere la loro attività
legislativa con serietà e creatività. Pianificano e organizzano le sessioni delle Camere e le
sedute delle commissioni, si occupano degli affari della segreteria, redigono rapporti e ver­
bali, eseguono traduzioni, procurano e archiviano documenti e offrono la loro consulenza ai
parlamentari in questioni specifiche e procedurali. I 293 collaboratori per un totale di 197
posti a tempo pieno sottostanno alla direzione del segretario generale.
segreteria generale
Segretario generale:
Christoph Lanz
Relazioni internazionali e lingue
Palazzo del Parlamento, 3003 Berna
031 322 87 90
[email protected]
www.parlamento.ch
La Segreteria generale è responsabile della pianificazione delle
sessioni e degli oggetti in deliberazione nonché delle questioni
organizzative e procedurali.
La Segreteria centrale è il centro di servizi del Parlamento.
Prepara tra l’altro le basi per il lavoro parlamentare, gestisce gli
indirizzi e stila elenchi.
Il Servizio Informazione assicura le relazioni con i media. Of­
fre inoltre consulenza e sostegno ai parlamentari, agli organi
parlamentari e alla Direzione per le questioni relative ai media.
Il Servizio Relazioni pubbliche allestisce i mezzi di comunica­
zione sul Parlamento, organizza le manifestazioni e le visite a
Palazzo federale ed è responsabile, unitamente alla Cancelleria
federale, della gestione della Käfigturm, ossia il Forum politico
della Confederazione.
Il Servizio Internet gestisce il sito web del Parlamento e forni­
sce informazioni sugli affari trattati e sui parlamentari. Durante
le sessioni assicura la trasmissione audiovisiva dei dibattiti.
Il Servizio giuridico è il servizio di consulenza e di informa­
zione per le questioni di diritto parlamentare.
I servizi scientifici
L’attività in seno alle commissioni costituisce una parte essen­
ziale dell’attività parlamentare. Il numero e la complessità degli
oggetti in deliberazione continuano ad aumentare, per cui ogni
oggetto viene attribuito a una Commissione. Le segreterie delle
commissioni sono raggruppate in seno al Servizio delle Commis­
sioni, che pianifica i lavori, fornisce alle commissioni l’assisten­
za tecnica, organizzativa e amministrativa e offre loro consu­
lenza segnatamente in materia di procedura e di competenze.
Ogni Parlamento dev’essere dotato di una struttura in grado
di trascrivere gli interventi orali. Il sistema di stesura del verba­
le del Bollettino ufficiale gestito dai Servizi del Parlamento è uno
dei più moderni al mondo: grazie a questo sistema, gli interventi
e i voti dei parlamentari sono trascritti e pubblicati su www.
parlamento.ch quasi in tempo reale.
Il Servizio Documentazione fornisce velocemente ai parla­
mentari tutte le informazioni di cui necessitano per preparare
una relazione o per le votazioni in seno al proprio Consiglio.
Il Servizio Relazioni internazionali è la segreteria delle com­
missioni e delle delegazioni della politica estera; prepara inol­
tre i viaggi all’estero dei parlamentari nonché le visite di rap ­
presentanze di parlamenti esteri in Svizzera ed è responsabile
delle questioni legate al protocollo.
Il Servizio linguistico provvede alle traduzioni di testi desti­
nati al Parlamento e ai Servizi del Parlamento.
Il Servizio Interpretariato garantisce la traduzione simulta­
nea degli interventi dei parlamentari nelle tre lingue ufficiali
tedesco, francese e italiano.
La Segreteria di lingua italiana prepara i documenti per i
settori specializzati, cura le pubblicazioni e svolge i lavori di
segreteria.
Risorse, sicurezza e logistica
Il Servizio del personale ha il compito di assicurare l’attuazione
della politica del personale e svolge un ruolo centrale per le
questioni in rapporto con la formazione e lo sviluppo dell’or­
ganizzazione.
Il Servizio Finanze e viaggi ha il compito di elaborare e ge ­
stire il budget nonché di curare la contabilità e il controlling.
Assicura inoltre il trattamento delle indennità dovute ai parla­
mentari e organizza le loro trasferte.
Il Servizio Sicurezza e infrastruttura si occupa del rispetto
delle misure di sicurezza, pianifica e dirige le costruzioni e
gestisce i locali e l’infrastruttura tecnica del palazzo del Parla­
mento.
Il Servizio Informatica e nuove tecnologie è incaricato
dell’esercizio e della manutenzione di tutta l’infrastruttura in­
formatica presso i Servizi del Parlamento e le segreterie dei
gruppi parlamentari. Inoltre, mette a disposizione di ogni par­
lamentare un equipaggiamento informatico personale.
L’unità Esercizio e Servizio Uscieri è competente per l’infra­
struttura delle Camere federali, delle commissioni e dei gruppi
parlamentari. Gli uscieri sono a disposizione dei parlamentari
per l’intera durata delle riunioni; accompagnano inoltre i pre ­
sidenti delle Camere in occasione di manifestazioni ufficiali.
Il gruppo Integrazione informatica e gestione di progetti si
occupa dei settori infrastruttura, sicurezza, informatica, ge ­
stione dei documenti e Parlamento elettronico. Grazie al pro ­
getto Parlamento elettronico tutta la documentazione relativa
all’attività delle Camere è disponibile su Internet.
La Confederazione in breve
37
la genesI dI Una nUova legge, ov vero
garantire il futuro
dell’assicurazione per l’invalidità
la genesi di una nuova legge è complessa e spesso molto lunga: il processo dura almeno dodi ci mesi, ma vi sono casi estremi in cui dall’inizio dei lavori legislativi fino all’entrata in vigore
della relativa legge trascorrono più di una dozzina di anni. Ciononostante il numero di leggi è
fortemente aumentato negli ultimi anni. attualmente in media ogni settimana entra in vigore
un nuovo atto legislativo o una modifica di legge. Prima di giungere all’entrata in vigore della
5 a revisione dell’aI, cioè della versione modificata della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità, sono stati necessari i seguenti passi:
0
Chi:
Quando:
Il primo impulso ai lavori legislativi proviene da singoli cittadini, gruppi d’interesse o
parlamentari oppure dall’amministrazione
federale, dai Cantoni o dal Consiglio fede ­
rale, quando questi ritengono che lo stato
debba intervenire in un determinato ambito
promulgando una legge nuova o modifican ­
do la legislazione esistente.
1
Chi:
Quando:
CSSS-N
CSSS-S
4.11.2002
20.2.2003
nel caso della 5 a revisione dell’aI si sono at­
tivati due organi parlamentari: le rispettive
commissioni della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale e del Consi ­
glio degli stati (Csss-N e Csss-s) .
mentre sono ancora in corso i lavori
parlamentari per la 4 a revisione dell’aI, le
due Commissioni presentano due mozioni,
rispettivamente alla fine del 2002 e all’ini ­
zio del 2003, in cui chiedono una limitazione
dell’aumento della quota di invalidità, cioè
del numero di persone che percepiscono una
rendita aI rispetto alla popolazione com ­
plessiva. le mozioni esigono inoltre che nel
caso in cui la quota dovesse continuare ad
aumentare, il Consiglio federale valuti l’effi ­
cacia delle misure della 4 a revisione dell’aI
e prenda se del caso misure supplementari.
2
Chi:
Quando:
Consiglio federale
2004
avendo constatato un aumento ulteriore del ­
la quota di invalidità nel 2003, senza che si
delineasse una diminuzione negli anni a ve ­
nire, nel 2004 il Consiglio federale decide
di avviare subito i lavori per la 5 a revisione
dell’aI.
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La Confederazione in breve
3
Chi:
Quando:
UFAS
2004
Il Consiglio federale incarica l’Ufficio fede ­
rale delle assicurazioni sociali (UFas) di ela ­
borare un avamprogetto in stretta collabo ­
razione con altri uffici federali interessati.
4
Chi:
Quando:
Consiglio federale
24.9.2004
l’avamprogetto è approvato dal Consiglio
federale il 24 settembre 2004
5
Chi:
Quando:
div.
2004
nell’ambito della cosiddetta procedura di
consultazione, l’avamprogetto è inviato ai
Cantoni, ai tribunali della Confederazione,
ai partiti, alle associazioni dell’economia
e ad altre organizzazioni interessate, che
sono invitati a esprimere il proprio parere
sull’avamprogetto e a proporre modifiche.
Pervengono circa 140 risposte.
6
Chi:
Quando:
UFAS
2005
Il dossier torna all’ UFas che redige un rap ­
porto con le proposte emerse dalla consul ­
tazione e prepara il messaggio sulla 5 a re ­
visione dell’aI.
7
Chi:
Quando:
Consiglio federale
22.6.2005
Il Consiglio federale esamina il testo il 22
giugno 2005 e lo trasmette per approvazio ­
ne, in forma di messaggio, al Parlamento.
8
Chi:
Quando:
CSSS-N
5./6. 9. 2005
Il 5 e 6 settembre 2005 la Csss-N si riuni ­
sce per esaminare il disegno presentato dal
Consiglio federale e sentire il parere di periti
del settore. decide all’unanimità di entrare
in materia sulla 5 a revisione dell’aI.
9
Chi:
Quando:
Consiglio nazionale
20.–22.3.2006
nella sessione primaverile 2006 il Consiglio
nazionale in quanto Camera prioritaria di ­
scute della 5 a revisione dell’aI. tutti i parla ­
mentari riconoscono la necessità di rivedere
la legge ma non vi è unanimità sulla que ­
stione del finanziamento dell’assicurazione
per l’invalidità. Il Consiglio nazionale decide
quindi di affrontare in un secondo tempo il
problema del finanziamento.
Il Consiglio nazionale modifica soltanto
in misura minima il disegno del Consiglio
federale e il 22 marzo 2006, dopo un dibat­
tito durato 14 ore suddivise su tre giorni di
sessione parlamentare, accetta le modifiche
della 5 a revisione.
IL LegIsLatIvo
10
Chi:
CSSS-S
Quando:
24./25.4.2006
nella seduta del 24 e 25 aprile 2006 la
Csss-s sente il parere di vari esperti e de ­
cide all’unanimità, come già la commissione
omologa della Camera prioritaria, di entrare
in materia sul disegno. avvia quindi l’esame
dettagliato del dossier.
11
Chi:
Quando:
Consiglio degli Stati
22.6.2006
Il 22 giugno 2006 il Consiglio degli stati
discute della 5 a revisione dell’aI. anche la
seconda Camera riconosce la necessità di
intervenire, esprimendo tuttavia riserve sul ­
la questione del finanziamento.
nei punti principali aderisce alla decisio ­
ne del Consiglio nazionale. aggiunge però
due nuove disposizioni: innanzitutto prevede
l’obbligo per i datori di lavoro di collaborare
con gli uffici dell’aI alla ricerca di soluzio ­
ni per i singoli casi di invalidità; in secondo
luogo dispone che l’assicurazione versi un
contributo ai datori di lavoro che continuano
il rapporto di lavoro in caso di invalidità del
lavoratore (articolo 14a capoverso 5).
Per contro il Consiglio degli stati stral ­
cia due disposizioni accettate dal Consiglio
nazionale: l’aiuto in capitale per gli invalidi
intenzionati a reinserirsi nel mercato del
lavoro con un’attività indipendente e l’ade ­
guamento della rendita al potere d’acquisto
nel Paese di residenza nel caso di rendite
versate all’estero.
12
Chi:
Quando:
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati
18.9.2006
25.9.2006
si giunge quindi alla procedura di appiana ­
mento delle divergenze: il Consiglio nazio ­
nale mantiene l’aiuto in capitale stralciato
dal Consiglio degli stati e respinge il nuovo
articolo 14a capoverso 5.
In seguito spetta al Consiglio degli stati
esprimersi sulle divergenze. la Camera alta
si avvicina alla posizione del Consiglio nazio ­
nale modificando la formulazione dell’artico ­
lo 14a capoverso 5 e limitando la durata del
sostegno ai datori di lavoro; inoltre reintro ­
duce nella legge l’aiuto in capitale.
13
Chi:
Quando:
Consiglio nazionale
2.10.2006
Il Consiglio nazionale si allinea alla nuova
decisione del Consiglio degli stati.
visto che le divergenze sono state risolte
in meno di tre deliberazioni, non è necessa ­
rio istituire una conferenza di conciliazione
tra le due Camere.
14
Chi:
Quando:
Consiglio nazionale
Consiglio degli Stati
5a
6.10.2006
Il 6 ottobre 2006 la revisione dell’aI viene
accettata in votazione finale nel Consiglio
nazionale con 118 voti contro 63, e 3 asten ­
sioni.
anche il Consiglio degli stati accetta la
revisione, con 35 voti contro 7 e 2 astensioni.
trattandosi di una modifica di una legge
e non della Costituzione federale, l’oggetto
non è automaticamente sottoposto al voto
del popolo.
15
Chi:
Quando:
Comitato
referendario
17.10.2006
–25.1.2007
gli oppositori della revisione riescono a rac ­
cogliere nel termine di 100 giorni un numero
sufficiente di firme contro la modifica di leg ­
ge: il referendum è quindi riuscito e la mo ­
difica di legge è posta in votazione popolare.
16
Chi:
Quando:
Popolo
17.6.2007
la votazione popolare si svolge il 17 giugno
2007. la 5 a revisione dell’aI viene accettata
con il 59,1% di voti favorevoli.
17
Chi:
Quando:
Consiglio federale
29.9.2007
Il 29 settembre 2007 il Consiglio federale
fissa il 1° gennaio 2008 come data di entrata
in vigore della 5 a revisione dell’aI.
18
Chi:
Quando:
1.1.2008
1° gennaio 2008: la versione modificata del ­
la legge sull’assicurazione per l’invalidità
entra in vigore.
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