Trasforma contenuto in PDF

Transcript

Trasforma contenuto in PDF
[doc. web n. 2974561]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Balangero Serena - 24 ottobre 2013
Registro dei provvedimenti
n. 474 del 24 ottobre 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di una nota pervenuta in data 25 novembre 2009 da parte del Corpo Intercomunale Polizia locale, Distretto
biellese centrale, con cui veniva segnalata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso il locale commerciale Murphy's Bar di
Balangero Serena, sito in Benna (BI), via Roma n. 2, a fronte del quale si rilevava che i cartelli recanti l'informativa di cui all'art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") non erano conformi a quelli indicati dal
Garante con il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all'epoca dei fatti, il Dipartimento realtà
economiche e produttive formulava una richiesta di informazioni alla sig.ra Serena Balangero (nota del 26 gennaio 2010, prot. n.
1820/66605) diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso;
CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro, veniva formulata una nuova richiesta ai sensi
dell'art. 157 del Codice, datata 27 aprile 2010 (prot. n. 9829/66605), con cui si invitava nuovamente la sig.ra Balangero a fornire i
chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall'art. 164 del Codice in caso di
inottemperanza alla richiesta formulata;
CONSIDERATO che, sulla base del riscontro fornito dalla sig.ra Balangero e pervenuto in data 22 luglio 2010, non era possibile accertare la
liceità del trattamento posto in essere, l'Ufficio formulava una nuova richiesta di informazioni (prot. n. 28357/66605 del 30 dicembre 2010)
al fine di ottenere maggiori chiarimenti in ordine alla dislocazione delle telecamere e alla possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori
per mezzo delle stesse;
VISTA la successiva richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice (prot. n. 8660/66605 del 28 aprile 2011) con cui si
rinnovava l'invito a fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione del mancato riscontro alla precedente nota;
CONSIDERATO che la suddetta nota risulta regolarmente notificata mediante raccomandata, il cui avviso di ricevimento è agli atti del
fascicolo;
VISTO il verbale n. 28374/66605 del 20 dicembre 2011, notificato in data 18 gennaio 2012, con cui è stata contestata a Balangero Serena, in
qualità di titolare di Murphy's Bar di Balangero Serena, C.F. BLNSRN83A49A859H, nata a Biella il 09/01/1983 e residente a Cerrione (BI)
in cascina Galanta n. 27, la violazione prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione all'art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in
ordine alla vicenda segnalata, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981 n. 689;
RILEVATO che dal rapporto predisposto dall'Ufficio del Garante ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere
stato effettuato tale pagamento;
CONSIDERATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non inviando
all'Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata;
VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
dell'art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna
delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in
misura pari a due quinti;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della
legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della
violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'ammontare della sanzione pecuniaria per la
violazione dell'art. 164 del Codice in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
a Balangero Serena, in qualità di titolare di Murphy's Bar di Balangero Serena, C.F. BLNSRN83A49A859H, nata a Biella il
09/01/1983 e residente a Cerrione (BI) in cascina Galanta n. 27, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 164 del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre
1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in
copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario
del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Roma, 24 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Documenti analoghi

[doc. web n. 1781032] Ordinanza di ingiunzione nei confronti di

[doc. web n. 1781032] Ordinanza di ingiunzione nei confronti di del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza; INGIUNGE alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento), secondo le modalità in...

Dettagli

Trasforma contenuto in PDF

Trasforma contenuto in PDF VISTO l'art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario gen...

Dettagli

Trasforma contenuto in PDF

Trasforma contenuto in PDF alla medesima Associazione di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozio...

Dettagli